32.2011.229
Soppresione della rendita in via di riconsiderazione con effetto retroattivo. Restituzione di prestazioni
15 novembre 2012Italiano77 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2011.229
Data decisione, Autorità:
15.11.2012, TCA
Ricorso:
TF,9C_1023/2012, 14.01.2013
Titolo:
Soppresione della rendita in via di riconsiderazione con effetto retroattivo. Restituzione di prestazioni
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
ORDINE DI RESTITUZIONE
RESTITUZIONE DI PRESTAZIONI
RICONSIDERAZIONE
art. 51 LPAMM
art. 31 LPGA
art. 53 LPGA
art. 31 LPTCA
art. 88bis OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2011.229
32.2012.147
FS/sc
Lugano
15 novembre
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sui ricorsi dell'8 settembre 2011
(inc. 32.2011.229) e 16 maggio 2012 (inc. 32.2012.147) di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
le decisioni del 27 luglio 2011 e 12
aprile 2012 emanate da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
Incarto
32.2011.229
1.1. Con
decisione 13 maggio 2005 – sulla base delle annotazioni 16 febbraio 2005 nelle quali il medico
SMR dr. __________ ha concluso che “(…) d’accordo con la valutazione del
collega SMR dr. __________ circa la completa IL nell’attività di infermiera. Rispetto
alla possibilità di attivazione in altre occupazioni, dopo colloquio telefonico
con la psichiatra curante dell’SPS di __________, dr.ssa __________, emerge la
persistenza di una importante compromissione depressiva per la quale l’Ata
durante lo scorso mese di Dicembre 2004 avrebbe necessitato di un ulteriore
trattamento stazionario presso la Clinica __________ per la comparsa di
ideazione suicidale. La psicoterapeuta pertanto non considera, allo stato
attuale, proponibile alcun tipo di attivazione anche in occupazioni differenti
da quella precedentemente esercitata (…)” (doc. AI 65/1 inc. 32.2011.229) e
vista la nota 16 marzo 2005 nella quale il funzionario __________ ha rilevato
che “(…) l’ata prima dell’insorgenza del danno alla salute ha dimostrato di
lavorare al 100%. Ha interrotto la sua attività lavorativa in seguito alle
nascite dei figli. Ora divorziata con 4 figli, visto anche l’incarto
dell’assistenza, avrebbe sicuramente avuto l’esigenza di riprendere a lavorare
al 100%. Caso pertanto da valutare secondo art. 4 LAI (…)” (doc. AI 69/1
inc. 32.2011.229) – l’Ufficio AI ha riconosciuto a RI 1 il diritto ad una rendita
intera (grado d’invalidit 100%) a far tempo dal 1. agosto 2003 nonché alle
rispettive rendite completive per figli (doc. AI 77/1-2 inc. 32.2011.229).
Questa decisione è cresciuta incontestata in giudicato.
1.2. Con
decisione su opposizione 26 novembre 2007 l’Ufficio AI ha confermato la
decisione 21 settembre 2005 (doc. AI 93/1-2 inc. 32.2011.229) con la quale ha
rifiutato l’attribuzione dell’assegno per grandi invalidi (doc. AI 128/1-4 inc.
32.2011.229).
1.3. Nell’ambito
della procedura di revisione intrapresa d’ufficio nel giugno 2007 (doc. AI
107/1-2 e 108/1-2 inc. 32.2011.229) – sulla base della perizia
15 novembre 2007 (doc. AI 123/1-6 inc. 32.2011.229) nella quale il dr. __________
e il dr. __________, direttore rispettivamente (allora) medico assistente del
Centro peritale per le assicurazioni sociali (CPAS), hanno concluso che “(…)
l’A. manifesta un miglioramento per quanto riguarda lo slancio vitale che si
concretizza nelle risorse che può investire per occuparsi in maniera adeguata
dei 4 figli (vedi descrizione della giornata), il miglioramento non è tuttavia
ancora tale da permettere di sfruttare le capacità residue in ambiente
lavorativo. Nonostante l’A. lamenti la mancanza di qualcosa al di fuori della
propria famiglia, di uno spazio suo che le permetta di sentirsi maggiormente
realizzata e valorizzata, riteniamo al momento ancora prematuro, viste le
condizioni psichiche attuali, la ripresa di un’attività lavorativa. A questo
proposito si potrebbe considerare l’inizio di un lavoro a tempo parziale (non
però in qualità di infermiera che confronterebbe inevitabilmente l’A con
sofferenza altrui, sofferenza che non sarebbe in grado attualmente di gestire)
indicato, in un’attività d’ufficio, dopo una rivalutazione peritale a distanza
di un anno (…)” (doc. AI 123/5-6) – l’Ufficio AI, con
comunicazione 19 novembre 2007 (doc. AI 125/1-2 inc. 32.2011.229), ha
confermato il diritto ad una rendita intera (grado d’invalidità 70%).
1.4. Con
decisione 27 luglio 2011 (oggetto dell’incarto 32.2011.229) – riferendosi
al progetto di decisione 21 luglio 2011 con il quale ha preavvisato la
soppressione della rendita con effetto retroattivo (doc. AI 324/1-6) – l’Ufficio AI
ha chiesto all’assicurata la restituzione di fr. 314'284.-- per prestazioni
ricevute indebitamente durante il periodo dal 1. agosto 2003 al 31 luglio 2010
(doc. A inc. 32.2011.229).
1.5. Contro
questa decisione, tramite l’avv. RA 1, l’assicurata ha interposto un ricorso al
TCA postulandone l’annullamento e chiedendo di essere posta al beneficio
dell’assistenza giudiziaria. Delle singole motivazioni verrà detto, per quanto
necessario ai fini del giudizio, nel prosieguo (I, inc. 32.2011.229).
1.6. Con la
risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto di sospendere la causa in attesa
degli esiti del procedimento penale e subordinatamente di respingere il ricorso
(IV, inc. 32.2011.229).
1.7. Con lettera
31 ottobre 2011 l’insorgente ha trasmesso al TCA il Certificato per
l’ammissione all’assistenza giudiziaria corredato della relativa documentazione
e, quanto alla domanda di sospensione, ha rilevato che la stessa dimostrerebbe
come la decisione di restituzione fosse prematura evidenziando inoltre che
nemmeno vi è ancora una decisione di merito circa il diritto alle prestazioni
d’invalidità (VII e VII/bis inc. 23.2011.229).
1.8. Con
ordinanza 17 novembre 2011 il vicepresidente del TCA – ritenuto
necessario attendere sia gli esiti dei procedimenti penali in corso a carico
dell’insorgente che l’emanazione della decisione formale in merito alla
prospettata soppressione retroattiva del diritto alla rendita – ha sospeso la
causa (VIII, inc. 32.2011.229).
1.9. Con lettere
20 e 27 aprile 2012 l’Ufficio AI ha trasmesso al TCA la decisione di
soppressione della rendita con effetto retroattivo del 12 aprile 2012 e, come
richiestogli, l’atto di accusa del 2 aprile 2012 (__________) del Procuratore
Pubblico __________ (IX, IX/bis, X, XI e XI/bis inc. 32.2011.229).
1.10. Con ordinanza
4 maggio 2012 il vicepresidente del TCA ha comunicato alle parti la riattivazione
della causa e assegnato un termine per presentare osservazioni scritte circa la
nuova documentazione ed in particolare la sua rilevanza ai fini del giudizio
nella presente procedura nonché per notificare o richiedere eventuali ulteriori
mezzi di prova (XII inc. 32.2011.229).
1.11. Con scritto
22 maggio 2012, per quanto riguarda la decisione 12 aprile 2012 di soppressione
della rendita con effetto retroattivo, l’insorgente ha rinviato al ricorso nel
frattempo interposto contro la stessa, osservando che è stata emessa unicamente
per sanare il vizio costituito dal fatto che la decisione di restituzione è
stata emanata senza che prima ve ne fosse una di soppressione cresciuta in
giudicato. Quanto all’atto d’accusa 2 aprile 2012, non trattandosi di una
decisione definitiva, lo stesso non dimostra ancora l’esistenza di alcuna
responsabilità a suo carico.
La
ricorrente, considerato che tanto la procedura amministrativa quanto quella
penale non sono ancora concluse, ha quindi chiesto di sospendere la procedura
concernente la restituzione (XIII inc. 32.2011.229).
1.12. Con
osservazioni 24 maggio 2012 – rilevato come la decisione di soppressione con effetto retroattivo
del 12 aprile 2012 e l’atto d’accusa del 2 aprile 2012 confermino la continuità
dell’attività lavorativa e l’indebito versamento delle prestazioni – l’Ufficio AI si
è confermato nella domanda di reiezione del ricorso (XIV inc. 32.2011.229).
Incarto
32.2012.147
1.13. Nel mese di
ottobre 2008 – vista la nota 7 ottobre 2008 nella quale il funzionario __________
ha evidenziato che “(…) da parte della collega dell’IAS, Signora __________,
mi viene comunicato che a carico dell’A. è in corso un esame relativo a falsità
in documenti per “indennità di maternità” (da lei fatta o dal marito o …?). Da
parte nostra A. beneficiaria di rendita intera (conferma) in base al rapporto
peritale del 16.11.2007. Considerato che il perito proponeva un nuovo esame
dopo un anno dalla visita in vista di eventuali provvedimenti professionali da
adottare, si procede con una revisione d’ufficio. Prima della chiusura della
revisione chiedere comunque informazioni ai colleghi su quanto intrapreso (gli
accertamenti hanno confermato la “falsità in documenti”?) (…)” (doc. AI
131/1 inc. 32.2012.147) – l’Ufficio AI ha intrapreso una nuova revisione d’ufficio (doc. AI
133/1-2 e 135/1-2 inc. 32.2012.147).
Nell’ambito
di questa revisione – ritenuto il rapporto medico 16 febbraio 2009 della dr.ssa __________,
FMH in psichiatria e psicoterapia (doc. AI 145/1-7 inc. 32.2012.147),
considerato che dal 2003 ha stipulato varie assicurazioni di indennità
giornaliera riscuotendo una somma considerevole e vista l’annotazione 19 giugno
2009 (doc. AI 161/1-2 inc. 32.2012.147) nella quale il medico SMR dr. __________
ha concluso che “(…) in considerazione dei fatti avvenuti s’impone
rivalutazione psichiatrica centro peritale. I periti dovranno in particolare
stabilire: - presenza o meno d’una patologia tipo depressiva attuale o
pregressa. In considerazione dei fatti avvenuti dovrà anche essere discusso
in modo dettagliato la possibilità di simulazione da parte dell’assicurata in
occasione della perizia del 2007, quindi dovrà essere attentamente valutata la
presenza o meno di una inabilità lavorativa dal 2002. - vi è attualmente
presenza di patologia psichiatrica con influsso sulla capacità lavorativa. - l’attività
di infermiera è esigibile dal punto di vista psichiatrico e in quale misura. -
vi è presenza di patologia psichiatrica con influsso sulla capacità lavorativa
di casalinga? (…)” (doc. AI 161/2 inc. 32.2012 147) – l’Ufficio AI
ha ordinato una seconda perizia a cura del CPAS.
Il dr. __________
e il dr. __________, entrambi FMH in psichiatria e psicoterapia nonché
direttore rispettivamente medico del CPAS, hanno reso il loro rapporto peritale
il 20 agosto 2009 (doc. AI 168/1-9 inc. 32.2012.247).
Con
progetto di decisione del 21 luglio 2011 – ritenuto che dagli
elementi emersi e dalle risultanze degli accertamenti esperiti risulterebbe che
l’insorgente ha dimostrato di poter svolgere l’attività abituale di infermiera
e anche di gerente di esercizi pubblici avendo, durante il periodo in cui ha
beneficiato della rendita AI e senza comunicarlo all’amministrazione, lavorato
in modo continuativo quale gerente di diversi esercizi pubblici e nel campo
infermieristico sia a titolo dipendente che indipendente – l’Ufficio AI
ha preavvisato la soppressione della rendita con effetto retroattivo indicando
che una decisione di restituzione per l’indebito ottenuto sarà resa
separatamente (doc. AI 324/1-6 inc. 32.2012.147).
Investito
di un nuovo incarico peritale il CPAS ha reso una terza perizia il 29 agosto
2011 firmata dal direttore dr. __________ (doc. AI 332/1-27 inc. 32.2012.147).
Con
decisione 12 aprile 2012 – viste le risultanze della perizia del CPAS del 29
agosto 2011 nonché il rapporto finale SMR del 20 settembre 2011 del dr. __________
(doc. AI 343/1-4 inc. 32.2012.147) – l’Ufficio AI ha confermato la soppressione
della rendita con effetto retroattivo al 1. agosto 2003 (doc. A inc.
32.2012.147).
1.14. Durante il
periodo intercorso tra la seconda perizia del CPAS del 20 agosto 2009 e il
progetto di decisione del 21 luglio 2011 si sono succeduti i seguenti eventi.
Con decisione
14 luglio 2010 – viste le annotazioni 31 agosto 2009 dei medici SMR dr. __________ e
dr.ssa __________ (doc. AI 171/1 inc. 32.2012.147) e considerata la mancata
collaborazione dell’insorgente circa le informazioni richiestele in merito
all’asserita nascita e relativo parto del 30 luglio 2002 – l’Ufficio AI
ha soppresso con effetto immediato la rendita intera fin lì erogata (doc. AI
217/1-2 inc. 32.2012.147).
Questo
Tribunale – in esito al ricorso interposto contro questo provvedimento – con
STCA del 12 ottobre 2010 l’ha annullato e rinviato gli atti all’amministrazione
affinché, ripristinato il versamento della rendita, procedesse nelle proprie
incombenze ai sensi dei considerandi e nel rispetto della procedura di
preavviso ex art. 57a LAI (doc. AI 237/1-11 inc. 32.2012.147).
L’Ufficio
AI non ha ripristinato l’erogazione della rendita e, con “decisione
provvisionale con sospensione della rendita (artt. 55 cpv. 1 LPGA e 56 PA)”
del 1. aprile 2011, ha deciso di mantenere la sospensione del diritto alla
prestazione e tolto l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso (doc. AI
262/1-3 inc. 32.2012.147).
Questo
Tribunale – in esito al ricorso interposto contro questo provvedimento – con
STCA del 15 giugno 2011 l’ha annullato e, trattato lo stesso alla stregua di una
decisione supercautelare resa inaudita altera parte, ha rinviato gli atti
all’Ufficio AI affinché, esposti chiaramente i presupposti ed i motivi del
provvedimento cautelare, desse la possibilità all’assicurata di esprimersi
sugli stessi e decidesse conseguentemente se confermarlo o meno (doc. AI
237/1-11 inc. 32.2012.147).
1.15. Contro la
decisione di soppressione di rendita con effetto retroattivo del 12 aprile 2012,
sempre tramite l’avv. __________, l’assicurata ha interposto un tempestivo
ricorso al TCA postulandone l’annullamento e chiedendo di essere posta al
beneficio dell’assistenza giudiziaria. Delle singole motivazioni verrà detto,
per quanto necessario ai fini del giudizio, nel prosieguo (I inc. 32.2012.147).
1.16. Con la
risposta di causa – con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in
seguito – l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso confermando la
decisione impugnata (IV inc. 32.2012.147).
1.17. Il 31 luglio 2012,
entro il termine per presentare eventuali altri mezzi di prova, l’insorgente ha
infine trasmesso al TCA un suo personale manoscritto (VI).
in
diritto
In
ordine
2.1. Secondo
l’art. 51 Lpamm – disposizione applicabile in virtù del rinvio di cui all’art.
31 della Lptca –, quando siano proposti davanti alla stessa Autorità più
ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo, l’Autorità può ordinare la congiunzione
delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola decisione o sospendere una o
più procedure in attesa dell’istruzione o della decisione delle altre.
Nella concreta evenienza, visto che i ricorsi sono presentati
dalla medesima insorgente, che sono diretti contro due decisioni emesse da
un’unica autorità e che sussiste una connessione tra le due pronunzie, per
economia processuale le procedure ricorsuali sono congiunte in un unico giudizio
(DTF 128 V 124 consid. 1; SVR 2005 AHV N. 15 pag. 48; STFA C 23/04 e C 26/04
del 26 agosto 2005).
2.2. L’insorgente
– visto il punto 2 del dispositivo della decisione del 12 aprile 2012
del seguente tenore: “(…) Riceverà una decisione separata concernente
l’ammontare soggetto a rimborso. Tale decisione è stata resa il 27 luglio 2011
con importo chiesto in restituzione di fr. 314'284.- per il periodo dal
01.08.2003 al 31.07.2010. (…)” (doc. A inc. 32.2012.147) –, nell’ambito
della procedura ricorsuale concernente la soppressione della rendita con
effetto retroattivo, ha sostenuto che “(…) si rileva come una decisione di
restituzione sia già stata emanata e sia attualmente sub iudice. Ne consegue
che, con l’emanazione di una nuova decisione di restituzione, l’Ufficio AI ha
de facto annullato la prima decisione e, pertanto, deve considerarsi
acquiescente nell’ambito di detta procedura. (…)” (I punto 5 inc.
32.2012.147).
Nella
procedura inerente la restituzione l’insorgente – dopo aver sostenuto che non
essendoci una decisione di soppressione cresciuta in giudicato la decisione di
restituzione “(…) in quanto prematura, è giuridicamente inammissibile mancando
il presupposto fondamentale, ossia una decisione cresciuta in giudicato . (…)”
(I, punto 14 inc. 32.2011.229) – ha inoltre rilevato che se “(…) questo
Lodevole Tribunale dovesse ritenere rilevante la decisione 12 aprile 2012 ai
fini del presente ricorso, si sottolinea che, avendo l’Ufficio AI preannunciato
in detta decisione l’emanazione di una separata decisione di restituzione,
detto Ufficio ha aderito al ricorso presentato da RI 1 contro la decisione di
restituzione. Ne consegue che la precedente decisione di restituzione ha perso
efficacia e che il ricorso deve pertanto essere accolto. (…)” (XIII inc.
32.2011.229).
Al
riguardo questo Tribunale si limita a rilevare quanto segue. Vista la decisione
di soppressione con effetto retroattivo del 12 aprile 2012, la censura d’inammissibilità
della precedente decisione di restituzione del 27 luglio 2011 è superata e non
merita ulteriore approfondimenti atteso che per procedere ad una decisione di
restituzione non è necessario che la decisione di soppressione sia cresciuta in
giudicato.
D’altra
parte, con il dispositivo 2 della decisione del 12 aprile 2012
l’amministrazione non ha emanato nessuna nuova decisione di restituzione e
nemmeno ha de facto annullato quella del 27 luglio 2011 ma si è limitata a
ribadire che la decisione di restituzione (da emanarsi in separata sede) è già
stata resa il 27 luglio 2011.
Di
conseguenza, non essendoci alcuna nuova decisione di restituzione e non essendo
stata annullata de facto quella impugnata, nemmeno è possibile ritenere
l’amministrazione acquiescente nell’ambito della procedura di restituzione come
preteso, manifestamente a torto, dall’insorgente.
2.3. Nel ricorso
l’insorgente ha lamentato una violazione del diritto di essere sentito
sostenendo che “(…) per quanto riguarda agli accertamenti medici, in primo
luogo, la qui ricorrente solleva la violazione del diritto di essere sentita.
Infatti, la perizia 29 agosto 2011 (doc. M) è successiva al progetto di
decisione 21 luglio 2010. Ne consegue che non essendo stato fatto alcun cenno a
detta perizia nell’ambito della procedura di opposizione, alla qui ricorrente è
stata negata la possibilità di prendere posizione in merito alla stessa. Già
per questi motivi la decisione impugnata deve essere annullata e gli atti rinviati
al competente ufficio cantonale. (…)” (I, punto 6.2, inc 32.2012.147).
La nostra
massima Istanza – in un caso in cui l’Ufficio AI aveva proceduto ad emettere la
decisione senza sottoporre all’assicurato il complemento peritale del SAM e la
nuova valutazione psichiatrica a cura del CPAS effettuati dopo il progetto di
decisione –, nella STF 9C_937/2011 del 9 luglio 2012, ha evidenziato che “(…) va comunque detto che l'operato irregolare, benché non
nuovo (cfr. ancora recentemente la sentenza 9C_961/2009 del 17 gennaio 2011
consid. 2) e deplorevole, dell'amministrazione che ha omesso di trasmettere i
referti raccolti dopo il progetto di decisione, dimenticando che avrebbe almeno
dovuto informare l'assicurato o il suo patrocinatore della loro esistenza (DTF
132 V 387 consid. 6.2 pag. 391 con riferimenti; cfr. inoltre DTF 128 V 272
consid. 5b/bb pag. 278; 125 V 332 consid. 4b pag. 337), poteva essere sanato in
sede giudiziaria cantonale (…)” (STF
9C_937/2011 del 9 luglio 2012 consid. 2.3).
Anche
nella presente evenienza – ancorché l’agire dell’Ufficio AI, che non ha sottoposto
all’assicurato la perizia 29 agosto 2011 del CPAS effettuata dopo il progetto
di decisione del 21 luglio 2011, vada stigmatizzato (va qui tuttavia osservato
che, con lettera 8 aprile 2011, l’Ufficio AI ha comunicato all’assicurata la
necessità di procedere ad un accertamento medico presso il CPAS; doc. AI
264/1-2 inc. 32.2012.147) – la lesione del diritto di essere sentito non è così grave e può pertanto
essere sanata da questa Corte che gode di pieno potere cognitivo.
Del
resto, oltre a produrre sub doc. M la perizia del 29 agosto 2011 del CPAS,
l’insorgente l’ha pure contestata (vedi il punto 6.2.1 del ricorso sub I inc.
32.2012.147).
Nel
merito
2.4. Oggetto del
contendere è la questione di sapere se l’Ufficio AI era legittimato o meno a
sopprimere, con effetto retroattivo, la rendita intera di invalidità versata
all’assicurata fino al 31 luglio 2010 e se quest’ultima deve restituire la
somma di fr. 314'284.-- pari alle prestazioni percepite dal 1. agosto 2003 al
31 luglio 2010.
Riguardo
ai motivi addotti a giustificazione della restituzione l’amministrazione – dopo aver
rilevato che “(…) avendo volontariamente omesso d’informare
l’amministrazione in merito alle attività lavorative svolte la signora RI 1 ha
violato gravemente ed intenzionalmente il dovere di informazione al quale era
soggetta in qualità di assicurata beneficiaria di prestazioni AI. Già questa
violazione giustifica la richiesta di soppressione di rendita con effetto
retroattivo (…)” (doc. A punto 11 inc. 32.2012.147) e ritenute le
risultanze degli approfondimenti medici esperiti in sede di audizione nonché i
procedimenti penali pendenti – ha concluso che “(…) considerata l’evidente violazione
dell’obbligo di informazione (svolgimento di attività lavorative non
segnalate all’Ufficio AI), ritenuta la situazione valetudinaria compatibile con
una capacità lavorativa totale, osservato il grave illecito rilevato in ambito
penale (cfr. atto di accusa citato), l’amministrazione conferma la soppressione
del diritto a rendita con effetto retroattivo dal 1° agosto 2003 (…)” (doc.
A punto 13 inc. 32.2012.147).
Pacifico
è che la soppressione della rendita non è giustificata sulla base dell’art. 17
LPGA (in merito alla revisione ex art. 17 LPGA cfr.: DTF 130 V 349 consid. 3.5,
113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b), poiché
lo stato di salute dell’assicurata non è migliorato dal novembre 2007 né è dato
ritenere esserci stata una modifica della situazione invalidante per altri
motivi. Il dr. __________, nella perizia del 29 agosto 2011 (doc. AI 332/1-27 inc.
32.2012.147), ha in particolare evidenziato che “(…) per ciò che concerne il
periodo precedente alla nostra prima perizia psichiatrica nel mese di novembre
2007, non abbiamo i dati oggettivi necessari per poter decidere quale fosse il
reale livello di compromissione della capacità funzionale della signora RI 1.
In assenza di un’osservazione diretta, oppure di prove concrete che la signora
abbia lavorato negli anni compresi tra il 2003 ed il 2007, ci troviamo a dover
considerare come attendibili i rapporti forniti dall’SPS di __________.
Certamente l’elevata capacità di manipolazione che si è attualmente palesata,
solleva dei sospetti più che legittimi anche su quegli anni. Tuttavia mancano i
dati clinici e le prove oggettive per potersi discostare dall’opinione espressa
dalla Dr.ssa __________ nel 2003 e ribadita ancora dalla stessa dottoressa in
giugno 2007. Altro tipo di giudizio va invece riservato ai periodi successivi
al novembre 2007. […] È doveroso dunque, sulla base dei nuovi elementi,
rivedere il giudizio espresso sin dal 2007, con la prima perizia effettuata dal
Dr. __________. In via prudenziale il perito che, pur evidenziava un
“miglioramento dello slancio vitale, che si concretizza nelle risorse che
riesce ad investire per occuparsi dei figli”, confermava ancora un’inabilità
lavorativa almeno del 70%. Alla luce dei nuovi fatti questa prudenza non può
più essere confermata. Il miglioramento intuito dal perito andava quindi, già
allora, ben oltre quello che l’assicurata lasciava volontariamente trasparire
in sede di perizia. D’altra parte, a conferma di ciò, mentre in passato
risultavano dei ricoveri psichiatrici, dal 2006 l’assicurata non è più stata
ospedalizzata per il problema depressivo. A posteriori, visto e ponderato tutto
quello che è emerso, risulta quindi altamente verosimile che fin dal
novembre 2007 l’assicurata potesse già essere considerata teoricamente abile al
lavoro almeno all’80%, anche per l’attività di infermiera. (…)” (doc.
AI 332/15 e 332/19 inc. 32.2012.147, la sottolineatura è del redattore).
Occorre
quindi esaminare se la decisione 13 maggio 2005 con cui le è stato riconosciuto
il diritto ad una rendita intera (grado d’invalidità 100%) a far tempo dal 1. agosto
2003 (cfr. consid. 1.1) rispettivamente la comunicazione 19 novembre 2007 con
la quale è stato confermato il diritto ad una rendita intera (grado
d’invalidità 70%) (cfr. consid. 1.3), devono o possono essere riviste alla luce
di quanto prescritto all'art. 53 LPGA (cfr. consid. 2.5).
2.5. L'art. 53
LPGA prevede che:
" 1Le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente
passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l’assicurato o l’assicuratore
scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non
potevano essere prodotti in precedenza.
2L’assicuratore può
tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in
giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica
ha una notevole importanza.
3L’assicuratore
può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali
è stato inoltrato ricorso, fino all’invio del suo preavviso all’autorità di
ricorso."
Fatti
I
principi relativi alla riconsiderazione e alla revisione processuale sviluppati
dalla giurisprudenza precedentemente alla LPGA, sono stati concretizzati
all'art. 53 LPGA (DTF 133 V 50, consid. 4.1, pag. 52; STFA K
147/03 del 12 marzo 2004, consid. 5.3 in fine; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004, consid. 1.2.; STFA I 133/04 dell’8 febbraio 2005, consid. 1.2).
Conformemente
a un principio generale valido per il diritto delle assicurazioni sociali,
l'amministrazione può in ogni tempo riconsiderare una decisione cresciuta in
giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso
in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante (STFA I
512/05 del 3 maggio 2006, consid. 3 e riferimenti confermata nella STF I 832/05
del 25 aprile 2007).
Questi
principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza
una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di
cosa giudicata (STF C 128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid. 1.1).
Per
giudicare se è ammissibile riconsiderare una decisione per il motivo che essa è
manifestamente errata, ci si deve fondare sulla situazione giuridica esistente
al momento in cui questa decisione è stata emanata, tenuto conto della prassi
in vigore a quel momento (DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti).
Mediante
la riconsiderazione, si corregge un’errata applicazione iniziale del diritto,
rispettivamente, un’errata constatazione derivante dall’apprezzamento dei fatti.
Un cambiamento di prassi oppure di giurisprudenza non giustifica di principio
una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc
pag. 314).
Una
decisione è manifestamente errata, non soltanto quando è stata presa sulla base
di norme giuridiche sbagliate o inappropriate, ma anche quando delle
disposizioni fondamentali non sono state applicate oppure lo sono state in modo
inappropriato (STF 9C_181/2010 del 12 agosto 2010, consid. 3 con riferimenti).
Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la
riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente
le condizioni poste a fondamento delle prestazioni di lunga durata,
l'irregolarità deve essere manifesta. In particolare, non si può parlare di
un'inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento
di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di
apprezzamento riguardo a certi loro aspetti o elementi, e se la decisione
iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto.
Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale,
le condizioni per procedere a una riconsiderazione non sono date (STF 9C_961/2011 del 1. giugno 2012 consid. 3.2 con riferimenti, vedi inoltre STF 9C_ 457/2008 del 3 febbraio 2009, consid. 4.2.1
con riferimento alla STF 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008, consid. 3.1).
2.6. Nel caso
concreto dagli atti risulta che – dopo aver emesso la “(…) Decisione
provvisionale con sospensione della rendita (artt. 55 cpv. 1 LPGA e 56 PA) (…)”
(doc. AI 262/1-3 inc. 32.2012.147) – l’Ufficio AI, con lettera 8 aprile 2011, ha comunicato all’assicurata la necessità di procedere ad un ulteriore accertamento medico
presso il CPAS (doc. AI 264/1-2 inc. 32.2012.147).
Il dr. __________,
direttore del CPAS e FMH in psichiatria e psicoterapia, nella perizia 29 agosto
2011 (doc. AI 332/1-27 inc. 32.2012.147) – dopo aver esposto nel
dettaglio l’anamnesi, proceduto ad una ricostruzione degli atti, assunto
informazioni da terzi e descritto i dati soggettivi nonché quelli oggettivi
corredati dai risultati dei test – ha posto la seguente diagnosi: “(…) 5.1
Diagnosi con ripercussioni sulla capacità di lavoro Nessuna. 5.2
Diagnosi senza ripercussioni sulla capacità di lavoro F 43.25:
sindrome da disadattamento con disturbo delle emozioni e della condotta – F
60.8: disturbo di personalità narcisistico (…)” (doc. AI 332/12 inc.
32.2012.147).
Il perito,
quali elementi sui quali ha fondato la convinzione clinica di un’attitudine
manipolatoria, ha indicato:
"
(…)
Un primo dato significativo si trova nelle
affermazioni della psichiatra curante, la quale mi ha confermato
telefonicamente di essersi confrontata anche con la psicologa dottoressa __________.
Entrambe, dopo aver visto che la loro paziente ha ripreso l'attività
professionale di infermiera, hanno concluso di essersi sentite
"usate" dalla Signora RI 1 per l'ottenimento dei suoi obiettivi. La
psichiatra trae questa sua conclusione dal fatto che, dal mese di aprile 2011,
la paziente non abbia più preso ulteriori appuntamenti, nonostante ella
dichiarasse ancora un forte turbamento emotivo. Ipotizza che la paziente abbia
interrotto la presa a carico perché è venuto meno il vantaggio che questa le
garantiva.
Altrettanto interessante è poi il profilo
psicologico che emerge dai due test effettuati dalla psicologa dottoressa __________,
che è ampiamente compatibile con un disturbo di personalità narcisistico.
Secondo il manuale diagnostico DSM-IV, queste personalità sono caratterizzate,
tra gli altri aspetti, dai seguenti tratti: (pt.5) "la sensazione che
tutto sia loro dovuto, cioè, la irragionevole aspettativa di trattamenti di
favore o di soddisfazione immediata delle proprie aspettative" e (pt.6) lo
sfruttamento interpersonale, cioè, approfittarsi degli altri per i propri
scopi".
La modalità manipolatoria trova ulteriore
conferma nella spiegazione incredibile che la signora RI 1 adduce davanti al
perito, per cercare di giustificare tutti i documenti assicurativi che avrebbe
firmato di suo pugno, oltre ai presunti certificati falsi che le verrebbero
imputati. Con il perito dichiara di essere andata avanti a firmare, per molti
anni, dei documenti dei quali non avrebbe mai compreso la natura. In più
ammette che le arrivassero dei soldi sul conto, dei quali non avrebbe però mai
compreso la provenienza. Secondo la versione che continua a raccontarmi,
avrebbe fatto tutto questo essendo stata forzata, attraverso minacce di morte
per sé stessa e per le sue figlie, da un gruppo di malviventi-usurai __________.
Avrebbe firmato questi documenti solo per paura delle ripercussioni,
ignorandone totalmente il contenuto. Allo stesso modo avrebbe sempre prelevato
i soldi che giungevano sul suo conto senza fare domande e senza comprendere
quale fosse la loro provenienza, consegnandoli direttamente nelle mani dei
malviventi-usurai. Non avrebbe quindi mai beneficiato in alcun modo di tali
soldi, pur assumendosi in seguito la responsabilità del fatto. Mi racconta di
essersi assunta, in sede di indagine, tutte le responsabilità per quei
documenti, perché questo le sarebbe stato raccomandato dal suo avvocato, perché
si trovava sotto le "enormi" pressioni psicologiche esercitate dalle
autorità e "per poter tornare a casa e rivedere le mie figlie e non essere
trattenuta in stato di fermo" - dice.
Premesso che non ho assolutamente le competenze
per giudicare dove stia la verità in tutta questa storia che mi è stata
spontaneamente raccontata e considerato che sarà solo il dibattimento giudiziario
ad appurare la realtà dei fatti, tuttavia non posso esimermi da fare delle
osservazioni di ordine tecnico-psichiatrico, che sono fondamentali per il
nostro lavoro, in quanto vanno ad avvalorare l'ipotesi della elevata capacità
manipolatoria della signora RI 1.
La prima osservazione riguarda la mancanza di
congruenza psico-comportamentale tra la gravità dei fatti che la signora
racconta e la totale assenza di sue esternazioni, sia dentro al rapporto
psicoterapeutico, sia nel rapporto con le autorità. Nonostante tutte le
angherie che l'assicurata avrebbe subito per quasi 10 anni, ella non ha mai
cercato un aiuto discreto nelle autorità e nemmeno un conforto presso qualche
associazione per la lotta contro l'usura. Se pensiamo alla minaccia permanente
per la sua vita e per quella della sua intera famiglia, che la signora dice di
aver subito per diversi anni, stupisce ancor di più la totale assenza di prove
cliniche presso i curanti circa simili preoccupazioni. Lavorando in ambito
sanitario, l'assicurata sa bene che un medico è tenuto al segreto; quindi,
almeno con la psichiatra curante, avrebbe potuto sfogare liberamente tutte le
sue inquietudini, se queste vi fossero state. Invece durante tutto l'arco della
terapia psichiatrica e psicoterapica, la paziente non ha mai confidato
preoccupazioni di alcun tipo, circa minacce di malviventi, documenti che veniva
costretta a firmare e soldi di provenienza occulta. È evidente quindi la
sproporzione tra le minacce che dichiara di aver subito ed il fatto che ella
non ne abbia mai parlato, nemmeno una sola volta, con la psichiatra curante,
salvo aver poi tirato fuori anche con lei l'argomento degli usurai, in maniera
straordinariamente disinvolta, dopo essere stata messa sotto accusa per truffa.
Dal punto di vista psicologico non si capisce perché, all'epoca della firma dei
documenti assicurativi, l'assicurata non potesse parlare di nulla, nemmeno con
la sua psichiatra, temendo gravi vendette da parte dei malavitosi, mentre oggi
ella stia narrando ovunque e senza farsi grossi problemi questa storia, non
temendo più alcun tipo di vendetta contro di sé o contro le proprie figlie.
Appare inoltre oltremodo inverosimile che
l'assicurata non capisse da dove giungevano i soldi che andava prelevando e
consegnando ai presunti malviventi, visto che avrebbe potuto risalire alla
fonte del versamento tramite la lettura del semplice estratto conto. Avrebbe
così potuto intuire i rischi elevati che stava correndo con le assicurazioni
malattia, le quali stavano versando i soldi.
Un ulteriore elemento psicologico degno di
interesse è il doppio registro comportamentale che l'assicurata assume,
adattandosi di volta in volta all'interlocutore che ella si trova davanti. Con
il collega Dr. __________ ella si è sempre mostrata collaborante, disponibile,
affermando sia con il collega, con il quale mi sono confrontato, che con il
sottoscritto, di essersi sentita accolta e compresa. Di segno completamente
opposto sono invece alcuni scritti indirizzati al Giudice, dove l'assicurata fa
affermazioni di sdegno, dicendo di essersi trovata male nel rapporto con il Dr.
__________, il quale le avrebbe fatto delle: "domande come un poliziotto,
su fatti e cose per i quali non aveva una risposta, anziché sul suo reale stato
di salute".
(…)" (doc. AI 332/13-14, inc. 32.2012.147)
In merito
alle diagnosi psichiatriche il perito si è così espresso:
"
(…)
Dagli atti e dall'anamnesi emerge una
problematica depressiva ricorrente, esordita per la prima volta nel 1988,
all'età di 19 anni, dopo la morte in culla del primo figlio, __________. La
vulnerabilità per la patologia depressiva trova conferma nella famigliarità per
malattie psichiatriche. Questo primo episodio depressivo si sarebbe comunque
risolto rapidamente, senza compromettere in alcun modo la crescita professionale
dell'assicurata. Segnali di ricadute depressive più importanti sono
individuabili invece nel periodo finale dell'attività lavorativa presso la
Clinica __________. Per tale problematica depressiva l'assicurata è stata
giudicata inabile al lavoro nella misura del 100% dall'inizio del 2002. Le
prime annotazioni psichiatriche su questo disturbo compaiono nel rapporto
dell'SPS di __________ del novembre 2003. Secondo l'opinione della curante
(Dr.ssa __________), si era confrontati con una sindrome depressiva ricorrente,
che avrebbe giustificato ben tre ricoveri successivi in ambito psichiatrico,
tra il 2004 ed il 2005, presso la clinica __________. Anche i medici della
clinica psichiatrica confermavano la diagnosi di sindrome depressiva
ricorrente, descrivendo episodi di gravità variabile. La diagnosi di
depressione maggiore ricorrente, con stato di salute stazionario, veniva ripresa
nuovamente dalla Dr.ssa __________ nel successivo rapporto di decorso per I'Al
del giugno 2007. Sulla base di questa patologia psichiatrica (depressione di
media gravità) l'Al aveva deciso, in assenza di una precedente perizia
psichiatrica, di riconoscere nel 2005 una rendita intera, a causa di una
completa incapacità lavorativa, con effetto dall'1.8.2003.
È in questo quadro generale che si inseriscono
dunque le perizie successive del CPAS, che viene chiamato in causa nell'ambito
di un'ulteriore revisione Al, con lo scopo di accertare lo status attuale e
quindi di pronunciarsi circa una corrispondente capacità lavorativa.
Prima di andare oltre con la nostra analisi,
giova sottolineare che una sindrome depressiva ricorrente, con episodi di media
gravità, può avere delle ripercussioni sulla capacità lavorativa molto
variabili tra l'uno e l'altro paziente, a seconda delle diverse funzioni
psichiche che sono state principalmente intaccate dalla malattia. Vi possono
essere casi in cui le funzioni compromesse rendono la persona totalmente
inabile per l'attività svolta, mentre si incontrano altri casi in cui il
soggetto, pur sperimentando un forte disagio soggettivo, ha ancora le risorse
psichiche per adempiere, pur con fatica, ai suoi impegni lavorativi. Per ciò
che concerne il periodo precedente alla nostra prima perizia psichiatrica nel
mese di novembre 2007, non abbiamo i dati oggettivi necessari per poter
decidere quale fosse il reale livello di compromissione della capacità
funzionale della signora RI 1. In assenza di un'osservazione diretta, oppure di
prove concrete che la signora abbia lavorato negli anni compresi tra il 2003 ed
il 2007, ci troviamo a dover considerare come attendibili i rapporti forniti
dall'SPS di __________. Certamente l'elevata capacità di manipolazione che si è
attualmente palesata, solleva dei sospetti più che legittimi anche su quegli
anni. Tuttavia mancano i dati clinici e le prove oggettive per potersi
discostare dall'opinione espressa dalla Dr.ssa __________ nel 2003 e ribadita
ancora dalla stessa dottoressa in giugno 2007.
Altro tipo di giudizio va invece riservato ai
periodi successivi al novembre 2007. All'epoca, effettuando la prima perizia
psichiatrica, il collega Dr. __________ veniva tirato in causa per analizzare
la situazione di una donna che era stata dichiarata inabile al lavoro
dall'inizio del 2002 ed era stata riconosciuta ufficialmente invalida al 100%
per motivi psichiatrici dall'agosto del 2003.
In questo caso si trattava, per il perito, di
accertare la stazionarietà o meno del quadro psicopatologico e quindi la
prosecuzione o meno della linea di pensiero che aveva giustificato il diritto
alla rendita. Il collega riscontrava uno status oggettivo compatibile con una
depressione di media gravità, quindi sostanzialmente analogo agli episodi avuti
in passato e che avevano giustificato la rendita piena.
Il collega stesso non mancava però di rilevare
degli elementi di miglioramento che sembravano delinearsi, sottolineando il
maggiore slancio vitale della signora, che si concretizzava, tra le altre cose,
nel suo occuparsi in maniera adeguata delle sue quattro figlie. Essendoci
alcuni indizi di miglioramento, ma in presenza (almeno in apparenza) di un
costante turbamento ansioso-depressivo, il perito aveva indicato la riduzione
del grado di inabilità lavorativa medico-teorica al 70% ed aveva previsto,
nell'arco di un anno, la possibilità di ripresa di un'attività lavorativa
almeno al 50%. La prudenza era allora raccomandata, in virtù della regola aurea
della medicina che impone "primum non nocere", temendo che una
proiezione brusca nel mondo del lavoro fosse dannosa e controproducente,
vanificando ogni progressione positiva. L'attività di infermiera veniva
sconsigliata per ragioni puramente teoriche, poiché avrebbe confrontato la
signora con il fenomeno "malattia", difficile da gestire da parte
degli individui depressi e perché la signora stessa si dichiarava incapace di
riprendere in questo ambito.
D'altra parte durante tale perizia non si poteva
immaginare, senza essere accusati di essere in cattiva fede, una simile
capacità di manipolazione/simulazione dell'assicurata, che si è dimostrata tale
da aver spiazzato persino i curanti, i quali hanno avuto un rapporto ben più
assiduo con la loro paziente.
Con le indagini assicurative avviate nel 2008 le
cose si sono complicate ulteriormente ed il perito è stato chiamato in causa
per una seconda valutazione, ma senza che gli siano state fornite delle prove
certe e ben circostanziate. Da un lato egli si è trovato confrontato con il
certificato della nuova psichiatra curante, datato febbraio 2009, che ribadiva
senza dubbi una condizione ansioso depressiva importante ed una completa
incapacità lavorativa. Dall'altro lato è stato messo a conoscenza di una lista
di assicurazioni, dalle quali si sospettava che l'assicurata avesse riscosso
ingiustamente delle IPG per malattia sin dal 2003.
In sede peritale lo specialista ha potuto
confermare una condizione ansioso depressiva, sempre di gravità media, ed ha
reso effettivo il miglioramento già previsto due anni prima, stabilendo
un'incapacità lavorativa del 50%, grado di inabilità normalmente presente in
una depressione di grado medio, con caratteristiche di cronicità. Il fatto che
la signora RI 1 sia un operatore sanitario, che quindi conosce molto bene la
presentazione sintomatologica dei quadri depressivi, avrebbe potuto far nascere
legittimamente qualche dubbio in più. Ma la segnalazione fatta dal SMR circa le
sospette truffe parlava di un evento cosi grosso da sembrare incompatibile con
i certificati e con le dichiarazioni rilasciate dai medici curanti, oltre che
con l'obiettività riscontrata in sede peritale. È vero però che l'assicurata
era sottoposta ormai da molti anni a degli stress elevati di tipo famigliare,
dovuti al rapporto problematico con il partner, ai quali si aggiungevano più
recentemente delle gravi preoccupazioni economiche legate all'incendio della sua
abitazione ed al sospetto di frode a danno delle assicurazioni malattia.
Purtroppo non era ancora sufficientemente evidente quello che adesso è invece
oltremodo palese: cioè che i sintomi ansioso-depressivi non erano parte di una
depressione ricorrente maggiore e limitante, ma esprimevano più verosimilmente
un turbamento affettivo del tutto reattivo agli stress sociali, che
riguardavano sia il contesto famigliare, nella relazione con il marito, sia i
problemi economici ed i sospetti di truffa che si cominciavano ad addensare
pesantemente, il tutto condito ed amplificato da abili capacità di
amplificazione e di dissimulazione della realtà.
Dopo l'ultima perizia redatta dal Dr. __________
gli eventi sono infine precipitati, smascherando i tentativi di dissimulazione
e consentendo di comprendere la reale natura delle alterazioni emotive che
venivano lamentate davanti al perito. I dati adesso parlano chiaro e non
lasciano spazio ad ulteriori dubbi. Dal mese di ottobre 2009 l'assicurata é stata assunta presso la ditta __________ come infermiera a domicilio, attività
per la quale si dichiarava invece totalmente inabile al lavoro davanti al
perito Dr. __________ appena due mesi prima, quando affermava di voler
riprendere un'attività come impiegata d'ufficio. Dal dicembre 2009 sono poi
presenti agli atti innumerevoli altre ricerche di lavoro, anche a tempo pieno.
Confrontata dal perito con tali dati che emergono dall'incarto, l'assicurata
sostiene di essere stata costretta a lavorare, sentendosi minacciata dall'Al, che
ipotizzava una soppressione cautelativa della sua rendita.
È superfluo sottolineare che i gravi pazienti
psichiatrici, che a causa della loro malattia non sono in grado di lavorare,
non riescono certamente a riprendere il lavoro in modo impeccabile, soltanto
perché l'assicurazione invalidità ventila il rischio di soppressione di una
rendita. Il dato reale consente quindi di appurare che l'assicurata, a fronte
del rischio di perdere un vantaggio economico, ha messo mano alle sue risorse e
si è attivata per poter lavorare come infermiera, cosa che sapeva bene di poter
fare. L'attività è stata inoltre svolta riuscendo a gestire dei turni assai
irregolari, con talora carichi di ore importanti, variabili di mese in mese, e
trasferte con l'auto per centinaia di chilometri. A tal proposito l'assicurata
mi dà una conferma indiretta: dice infatti di essersi sentita sfruttata dalla
ditta __________, che spesso le imponeva fare turni irregolari e pesanti: a
giornate in cui vi era un sovraccarico di ore, si alternavano periodi in cui
veniva lasciata in disparte e questo le suscita molta rabbia.
La ricostruzione delle ore effettive lavorate
presso questa ditta corrisponde a mio avviso almeno ad un'attività del 70% per
alcuni mesi. D'altra parte la capacità dell'assicurata di sopportare giornate
con carichi di lavoro maggiori, centinaia di chilometri di trasferte e la sua
capacità di adattamento e flessibilità totale di fronte alle richiesta
dell'azienda fanno supporre che la capacità lavorativa medico teorica fosse
anche maggiore (almeno una capacità lavorativa dell'80-100%).
Per arrivare al periodo attuale, l'assicurata
conferma ancora di continuare a lavorare come infermiera a domicilio,
sostituendo la sorella che è infermiera indipendente. Non abbiamo dati concreti
sull'impegno reale profuso in questa attività, ma l'assicurata dice di riuscire
a svolgerla solo al 50%. Ovviamente, alla luce di tutti gli elementi sovra
esposti, questa affermazione non può essere considerata valida. La ragione
principale, anche lasciando da parte il discorso dei tentativi di manipolazione
per ottenere un vantaggio secondario, si può fondare già soltanto su elementi
clinici. Inutile dire che la signora appare energica e combattiva. Tutto il
disagio che emerge adesso è legato esclusivamente a dei fattori esterni, a
delle condizioni di stress importante per il processo, nelle quali qualunque
persona svilupperebbe delle normali difficoltà emotive. La polemica contro le
assicurazioni e le autorità non può essere paragonata ad una malattia perché,
pur creando disagio e preoccupazione, essa non è una malattia in senso stretto.
Per questo ho formulato la diagnosi di una sindrome da disadattamento, con
disturbo misto delle emozioni e della condotta. Ora che l'assicurata ha ripreso
il lavoro, non può più addurre i sintomi depressivi come ancora poteva fare nel
agosto 2009, ma sposta tutto il suo disagio sui problemi con le autorità, che
però non sono ovviamente dei fattori pertinenti per I'AI. Qualunque persona, in
una simile condizione, svilupperebbe delle difficoltà emozionali ed una quota
di tristezza depressiva, ma essa non giustificherebbe un'inabilità lavorativa
permanente, essendo transitoria e risolvibile una volta venuto meno l'evento
stressante.
Per avere un'ulteriore conferma sul piano diagnostico,
ho chiesto l'esecuzione di due test, che sono stati affidati alla psicologa
dottoressa __________. Essi hanno escluso categoricamente la presenza di una
sintomatologia depressiva maggiore, pur evidenziando una tendenza depressiva
legata ad un narcisismo fragile. L'analisi in chiave psicodinamica dell'assetto
mentale della signora RI 1, effettuata dalla psicologa, è sufficientemente
chiara e dettagliata e non viene ripresa in toto, ma viene allegata
integralmente alla presente perizia. Quello che invece occorre fare, è
inquadrare nel contesto generale alcuni aspetti emergenti dal test MMPI, che
vanno collocati nella prospettiva di un'analisi globale ed articolata. In prima
istanza questo test evidenzia la tendenza dell'assicurata ad entrare in conflitto
con figure rappresentanti l'autorità, ma non sistematicamente e solo nelle
situazioni in cui il soggetto si sente minacciato, criticato o punito
ingiustamente. Tale fattore, congiunto all'evidenza di tratti paranoidi,
caratterizzati da sfiducia verso gli altri e visione minacciosa del mondo, sono
spiegabili nell'ambito del processo giudiziario che l'assicurata sta
affrontando e delle pesanti accuse che le sono mosse. Manie di persecuzione in
senso stretto possono invece essere totalmente escluse attraverso l'esame
clinico, confermato dal buon funzionamento sul piano di realtà, dalla mancanza
di osservazione di simili sintomi psicotici da parte dei curanti e del
precedente perito e dalla terapia psicofarmacologica, che non prevede dei
farmaci antipsicotici.
Il tono dell'umore tendente verso il polo
depressivo è soltanto "potenzialmente indicativo" nell'MMPI. Questa
osservazione è compatibile con il disagio già riportato in sede clinica ed
oggettivato dal perito, ma si sottolinea che tale disagio risulta reattivo alle
attuali difficoltà sul piano sociale e famigliare e non raggiunge assolutamente
una soglia francamente patologica, ovvero non è compatibile con una depressione
maggiore. Come accade spesso per condizioni reattive e non gravi, la presenza
di sintomi depressivi non vuol dire immediatamente che si giustifichi
un'inabilità lavorativa. Essa dipenderà dalle funzioni psichiche che sono
eventualmente compromesse e da come esse si combinano con gli elementi della
personalità. Nel caso della signora RI 1 ella ha dimostrato che, pur essendoci
sintomi depressivi su base reattiva, le sue funzioni psichiche sono ancora
sufficienti per consentirle di attivarsi e riprendere a lavorare in modo
flessibile e con carichi variabili.
Per finire, dopo aver sviscerato le complessità
del caso, riassumo le conclusioni alle quali posso giungere con una
verosimiglianza preponderante.
Il tentativo manipolatorio che la signora RI 1 ha
messo in atto con quasi tutti gli attori coinvolti in questo caso, e che
all'ultima analisi peritale si è incagliato in una narrazione improbabile,
consente di comprendere meglio la personalità di base dell'assicurata, che in
precedenza non era stata indagata a sufficienza. I dati clinici, uniti alle
risultanze testistiche, consentono di formulare la diagnosi di un disturbo
narcisistico di personalità. In senso strutturale esso implica un'autostima
fondamentalmente fragile, perché legata ad un ideale dell'lo irraggiungibile,
che cerca di aggirare grandiosamente i limiti imposti dall'esistenza, fino alla
possibilità di spingersi a commettere azioni scorrette, in quanto all'individuo
tutto sembra dovuto. In questa visione delle cose le persone vengono ridotte a
oggetti da sfruttare esclusivamente per il raggiungimento dei propri scopi,
atteggiamento che non risparmia i curanti, né tanto meno gli altri medici
implicati.
La mancanza di empatia e l'atteggiamento
pretenzioso, per cui si ritiene che tutto sia dovuto, è il preambolo della
successiva rabbia narcisistica, che emerge con tutta la sua virulenza quando le
aspettative irrealistiche di riuscita vengono frustrate dall'ambiente
circostante, come é avvenuto nell'attuale caso. Questi individui sono spesso
molto sensibili alle critiche o alle frustrazioni ed ai fallimenti, ragion per
cui possono sviluppare, di fronte a simili eventi, sintomi depressivi ed
alterazioni della sfera emotiva conseguenti alla ferita all'autostima,
sentendosi umiliati, tendendo a ritirarsi oppure contrattaccando con sdegno,
rabbia ed insolenza.
Si ammette quindi in questo caso la presenza di
uno stato soggettivo di sofferenza a livello della personalità, che predispone
l'assicurata a reazioni depressive e ad altre generiche alterazioni emozionali
durante i periodi di maggiore stress. Questo tipo di patologia non è comunque
tale da inficiare permanentemente la capacità lavorativa, come i fatti hanno
chiaramente dimostrato. In una personalità narcisistica, scompensi transitori
durante le fasi di stress, sono generalmente seguiti da altri momenti di
recupero e di un buon funzionamento e non si può quindi sancire un'incapacità
lavorativa di lunga durata, pur ammettendo la possibilità di periodi critici di
scompenso. Ad ogni buon conto l'assicurata ha dimostrato di poter gestire
egregiamente anche lo stress giudiziario recente, riattivando le risorse
necessarie per andare a lavorare.
Gli elementi di manipolazione permettono di
intuire come, entrata in una condizione di beneficio assicurativo, l'assicurata
abbia cercato di sfruttarla a suo favore, stressando la persistenza dei sintomi
depressivi, che certamente ella ha conosciuto durante le fasi critiche
dell'esistenza che ha attraversato ed anche nel corso della formazione e
dell'attività come infermiera.
La difficoltà dei curanti ad individuare le
dinamiche manipolatorie è stata la stessa che ha incontrato il perito quando
gli é stata presentata una sintomatologia che era compatibile con una
depressione di media gravità. Il perito d'altra parte aveva constatato la
sproporzione tra il quadro depressivo di entità media, che tra l'altro pareva
in via di miglioramento ed il grado di incapacità lavorativa, ma di fronte
all'apparente permanenza del quadro clinico ed alle affermazioni della
psichiatra curante, era per lui arduo proporre un ridimensionamento repentino
della inabilità lavorativa accettata in passato per molti anni.
È doveroso dunque, sulla base dei nuovi elementi,
rivedere il giudizio peritale espresso sin dal 2007, con la prima perizia
effettuata dal Dr. __________. In via prudenziale il perito che, pur
evidenziava un "miglioramento dello slancio vitale, che si concretizza
nelle risorse che riesce ad investire per occuparsi dei figli", confermava
ancora un'inabilità lavorativa almeno del 70%. Alla luce dei nuovi fatti questa
prudenza non può più essere confermata. Il miglioramento intuito dal perito
andava quindi, già allora, ben oltre quello che l'assicurata lasciava
volontariamente trasparire in sede di perizia. D'altra parte, a conferma di
ciò, mentre in passato risultavano dei ricoveri psichiatrici, dal 2006 l'assicurata non è più stata ospedalizzata per il problema depressivo. A posteriori, visto e
ponderato tutto quello che è emerso, risulta quindi altamente verosimile che
fin dal novembre 2007 l'assicurata potesse già essere considerata teoricamente
abile al lavoro almeno all'80%, anche per l'attività di infermiera.
(…)" (doc. AI 332/14-19, inc. 32.2012.147)
Circa le
conseguenze sulla capacità lavorativa – dopo aver osservato che “(…)
attualmente non sussistono limitazioni della capacità lavorativa (…) ed
attestato che l’assicurata è “(…) abile al lavoro al 100% come infermiera
(…)” (doc. AI 332/19 inc. 32.2012.147) – il perito ha concluso che “(…)
non abbiamo dati oggettivi che ci permettono di giudicare il periodo tra il
2002 e il 2007, per cui non possiamo fare altro che confermare il precedente
giudizio della psichiatra curante Dr.ssa __________ per quegli anni. Resta
inteso che, se si dimostrasse che anche in quegli anni l’assicurata ha
lavorato, tale giudizio della psichiatra curante risulterebbe inattendibile.
Dal 2006 in avanti l’assenza di ulteriori ricoveri psichiatrici dimostra un
miglioramento rispetto al passato. Tale miglioramento veniva oggettivato per la
prima volta anche dal Dr. __________ nel 2007. Alla luce dei nuovi elementi
emersi, non me la sento però di confermare il nostro primo giudizio circa la
permanenza di una IL del 70%. Devo piuttosto ritenere, con alta
verosimiglianza, che tale miglioramento fosse ben più ampio di quello che il
perito da solo poteva ammettere, senza rischiare di venire accusato di arrecare
un danno all’assicurata o di non essere sufficientemente prudente ed equo nel
suo giudizio. Riconsiderando la faccenda, dal novembre 2007 in avanti, data di oggettivazione del primo miglioramento, l’assicurata va considerata abile al
lavoro almeno all’80% e da ottobre 2009 (inizio presso __________) è abile in
misura completa. (…)” (doc. AI 332/19 inc. 32.2012.147).
Circa la
capacità lavorativa quale casalinga il perito ha concluso per un’abilità del 100%
e, non ravvisando indicazioni per interventi di integrazione, ha inoltre attestato
un’abilità al lavoro del 100% anche per qualsiasi altra attività.
Le
conclusioni del dr. __________ sono state confermate anche dal dr. __________,
medico SMR e FMH in psichiatria e psicoterapia, che, nelle annotazioni 20
settembre 2011 (doc. AI 343/1-4 inc. 32.2012.147), ha concluso: “(…) non esistono
dati oggettivi che permettano di giudicare il periodo 2002-2007; si conferma
pertanto il giudizio della psichiatra curante di allora, dr.ssa __________. Dal
2006 via, l’assenza di altri ricoveri psichiatrici dimostra un miglioramento
rispetto al passato. Tale miglioramento era oggettivato dal perito dr. __________
nel 2007. Ora, una nuova perizia con riesame degli atti, tre visite
specialistiche dell’A.ta, colloquio con l’ultima psichiatra curante, dr.ssa __________,
valutazione testistica psicologica con approfondito studio della personalità
permette di stabilire, con verosimiglianza, che il miglioramento osservato nel
2007 era più ampio di quanto allora giustificato. Dall’ottobre 2009, inizio
presso __________, l’abilità lavorativa è completa: il dato reale permette di
valutare che l’A.ta ha da allora messo mano a tutte le sue risorse e si è
attivata per potere lavorare come infermiera, anche su turni lunghi e irregolari,
in modo impeccabile, secondo la documentazione in atti, fatto questo non
compatibile con una patologia maggiore. I tratti di personalità narcisistica
sono una caratteristica comportamentale presente in quest’A.ta senza influenza
sulla capacità lavorativa e sono emersi dalla testistica. Il disturbo da
disadattamento rappresenta un modo attuale di porsi nei confronti della realtà,
anch’esso senza un’influenza diretta sulla capacità lavorativa. Pertanto, la
perizia redatta dal dr. __________ e ricevuta all’UAI il 30.08.2011 è accurata
e esaustiva e ne confermo le conclusioni. (…)” (doc. AI 343/3 inc.
32.2012.147).
2.7. Quanto alla
valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi
importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si
fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente,
che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la
descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito
siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha
valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad
esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I
462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF
125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in
der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì
il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli
assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o
a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su
indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza
probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa
la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b/bb; STF 8C_535/2007
del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; DTF 123 V 176, 122 V
161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986
pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag.
453).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33
segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle
dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,
a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati,
di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli
indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il
medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da
medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Va ancora rilevato che,
affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia
ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La
promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni
sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.
628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in
particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni
sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &
Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. [249-254]).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di
una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente
e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative
lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap
nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,
inc. 32.1999.124).
2.8. Nell’evenienza
concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in materia di valore
probatorio di rapporti medici, limitatamente alla conclusione che stabilisce
una capacità lavorativa nella sua attività abituale di infermiera dell’80% dal
novembre 2007 e del 100% dall’ottobre 2009 nonché una capacità totale tanto quale
casalinga quanto in un’altra attività, questo Tribunale non intravede ragioni
che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui è giunto il dr. __________
nella perizia 29 agosto 2011 (cfr. consid. 2.6), il quale ha compiutamente
valutato le differenti affezioni di cui l’assicurata è portatrice, giungendo ad
una conclusione logica e priva di contraddizioni.
Come si
vedrà al prossimo considerando diverse sono invece le considerazioni che vanno
fatte in merito alla situazione valetudinaria nel periodo precedente al
novembre 2007.
Il dr. __________,
chiamato ad effettuare una rivalutazione della situazione valetudinaria
dell’insorgente avuto riguardo alla ripresa dell’attività lavorativa quale
infermiera (vedi in particolare sub doc. AI 223/1-15 inc. 32.2012.147 il
contratto di lavoro individuale con la __________, dal quale risulta
l’assunzione quale infermiera dal 23 ottobre 2009 nonché i certificati di
salario da ottobre 2009 a luglio 2010 dai quali emergono le ore e i chilometri
effettuati in quel periodo e sub doc. AI 275/22 inc. 32.2012.147 la
dichiarazione 30 dicembre 2010 del datore di lavoro stante la quale il rapporto
è durato dal 23 ottobre 2009 al 31 agosto 2010) e all’ipotesi di truffa a danno
di assicurazioni protratta nel tempo, ha innanzitutto esaurientemente con
riferimenti concreti e in maniera convincente esposto le ragioni in base alle
quali ha potuto concludere che l’assicurata presenta un’elevata capacità
manipolatoria che tende a strumentalizzare il rapporto con l’altro, con lo
scopo di ottenere dei vantaggi personali.
Il perito
ha in particolare evidenziato di aver interpellato la dr.ssa __________, FMH in
psichiatria e psicoterapia nonché medico curante, la quale (dopo essersi
consultata anche con la psicologa dr.ssa __________ che pure si è occupata
dell’assicurata), vista la ripresa dell’attività lavorativa quale infermiera
dell’insorgente, gli ha comunicato di aver “(…) concluso di essersi sentite
“usate” dalla Signora __________ per l’ottenimento dei suoi obiettivi. La psichiatra
trae questa sua conclusione dal fatto che, dal mese di aprile 2011, la paziente
non abbia più preso ulteriori appuntamenti, nonostante ella dichiarasse ancora
un forte turbamento emotivo. Ipotizza che la paziente abbia interrotto la presa
a carico perché venuto meno il vantaggio che questa le garantiva. (…)” (doc.
AI 3232/13 inc. 32.2012.147).
Inoltre,
ancorché in modo credibile, ancora nell’agosto 2009 avesse dichiarato di essere
totalmente inabile quale infermiera e di voler riprendere un’attività come
impiegata d’ufficio (vedi la perizia del CPAS del 20 agosto 2009 sub doc. AI
169/1-9 inc. 32.2012.147), in realtà l’insorgente è stata in grado di
riprendere l’attività come infermiera sostenendo turni irregolari con carichi
di ore talora importanti e variabili di mese in mese, nonché con trasferte in
auto per centinaia di chilometri dal mese di ottobre 2009 a luglio 2010 (cfr. doc. AI 223/1-15 inc. 32.2012.147).
Del
resto, con delle osservazioni di ordine tecnico-psichiatrico, il perito ha ritenuto
incredibili le spiegazioni addotte dall’insorgente per giustificare tutti i
documenti assicurativi che avrebbe firmato di suo pugno, oltre ai presunti
certificati falsi che le verrebbero imputati.
Dopo aver
sottolineato che una sindrome depressiva ricorrente, con episodi di media
gravità, può avere delle ripercussioni sulla capacità lavorativa molto
variabili da paziente a paziente, a seconda delle diverse funzioni psichiche
che sono state intaccate dalla malattia, il dr. __________ ha dettagliato le
situazioni nelle quali il CPAS è stato chiamato a rendere le proprie
valutazioni, dapprima nel novembre 2007 ed in seguito nell’agosto 2009 (doc. AI
123/1-6 e 169/1-9 inc. 32.2012.147), motivando esaurientemente perché
attualmente ha posto le diverse diagnosi di sindrome da disadattamento con
disturbo misto delle emozioni e della condotta (ICD 10 F43.25) e disturbo di
personalità narcisistico ICD 10 F60.8).
Proprio
per avere un’ulteriore conferma sul piano diagnostico il perito ha predisposto
l’esecuzione di due test – va qui ricordato che test psicodiagnostici vengono
solitamente effettuati proprio per risolvere eventuali dubbi diagnostici – che
hanno escluso categoricamente la presenza di una sintomatologia depressiva
maggiore evidenziando una tendenza depressiva legata ad un narcisismo fragile
(vedi la valutazione testistica del 15 agosto 2011 sub doc. AI 332/21-27 inc.
32.2012.147 allegata alla perizia del CPAS del 29 agosto 2011).
Sempre il
dr. __________ ha inoltre giustamente evidenziato che i gravi pazienti
psichiatrici che non sono in grado di lavorare, non riescono a riprendere in
modo impeccabile la loro attività lavorativa per il solo fatto che
l’assicurazione invalidità abbia ventilato la possibilità di sopprimere la
rendita finora erogata.
Il perito
ha poi ancora osservato che l’insorgente attualmente appare energica e
combattiva, che nel test MMPI il tono dell’umore tendente verso il polo
depressivo è risultato soltanto “potenzialmente indicativo” e che la signora RI
1 ha dimostrato che pur essendoci sintomi depressivi su base reattiva, le sue
funzioni psichiche sono ancora sufficienti per consentire di attivarsi e
riprendere a lavorare in modo flessibile con carichi variabili.
Viste le
risultanze suesposte, questo Tribunale deve fare proprie le conclusioni cui è
giunto il dr. __________ nella perizia del 29 agosto 2011 in base alle quali – rivisto il giudizio peritale del novembre 2007 nel quale
(nonostante già si evidenziava un “(…) miglioramento per quanto riguarda lo
slancio vitale che si concretizza nelle risorse che riesce ad investire per
occuparsi in maniera adeguata dei 4 figli (…)” il dr. __________ aveva
ancora concluso per un’incapacità lavorativa del 70% in qualsiasi attività) e
considerato che dal 2006 non ha più subito ricoveri psichiatrici – ha ritenuto
la ricorrente abile al lavoro nella sua attività abituale di infermiera all’80%
dal novembre 2007 e al 100% dall’ottobre 2009 (sul tema della rivalutazione
retrospettiva di valutazioni psichiatrice cfr. STF 9C_343/2012 dell'11 ottobre
2012, consid. 4.3.2 e 4.3.3).
Questo vale
a maggiore ragione se si considera che le conclusioni del dr. __________ sono
state confermate anche dal medico SMR dr. __________ (vedi le annotazioni 20
settembre 2011 riprodotte in esteso al consid. 2.6 in fine).
Il TCA
rileva peraltro che l'amministrazione ha chiesto la restituzione delle
prestazioni già con decisione del 27 luglio 2011 (cfr. al riguardo la STF
9C_343/2012 dell'11 ottobre 2012, consid. 4.1.1 – 4.1.3).
In questo
senso, sia la domanda volta ad ordinare una perizia giudiziaria sia quella di
sentire l’attuale psichiatra curante, dr. __________ di __________ (I punto
6.2.1 inc. 32.2012.147) vanno respinte. In effetti, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o
il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla
convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata
predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero più modificare
il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata
delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege
des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag.
274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119
V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il
diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (STF 9C_18/2010 del 7 ottobre
2010 consid. 5.4; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344
consid. 3c con
riferimenti).
Va inoltre ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio
inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere
accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non
è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di
collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210
consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende
in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse
ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura
della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover
sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con
riferimenti).
In
concreto, ritenuto che l’insorgente disponeva della perizia del CPAS del 29
agosto 2011, la stessa avrebbe potuto e dovuto produrre la certificazione
medica del suo asserito nuovo curante dr. __________ e non limitarsi a chiedere
l’audizione dello stesso oltre ad una nuova perizia giudiziaria.
Per
un caso in cui questo questo Tribunale, alla luce del
tempo trascorso nel frattempo e considerato il fatto che fosse lecito attendersi
che i documenti medici preannunciati venissero prodotti “entro un
termine ragionevole”, ha concluso che l'insorgente ha rinunciato alla
produzione di ulteriori atti medici vedi la STF 8C_45/2010 del
26 marzo 2010 con la quale il TF ha confermato la STCA 35.2009.86 del 10 dicembre 2009.
2.9. Quanto alla
situazione valetudinaria per il periodo precedente che va dall’agosto 2003
all’ottobre 2007 il TCA rileva quanto segue.
La dr.ssa
__________, allora capo clinica in formazione presso il Servizio psicosociale
del __________, nel rapporto medico 4 novembre 2003 ha attestato un’incapacità lavorativa totale quale infermiera con presumibile possibilità di
iniziare un’attività in ufficio, inizialmente in forma parziale (50%) dopo
qualche mese (doc. AI 32/1-7 inc. 32.2012.147). La stessa specialista, in
risposta ad una domanda di aggiornamento del dr. __________, con scritto 25
febbraio 2004 ha attestato una riacutizzazione della sintomatologia depressiva
tale da richiedere un’ospedalizzazione presso una clinica specializzata (doc.
AI 37/1-2 e lettera d’uscita del 7 maggio 2004 della Clinica __________
concernente il primo ricovero dal 15 marzo al 7 aprile 2004 sub doc. AI 51/2-4,
inc. 32.2012.147). Sulla base di queste risultanze, interpellato quale specialista
(doc. AI 63/1 inc. 32.2012.147), il medico SMR dr. __________, nelle
annotazioni 16 febbraio 2005, ha concluso che “(…) d’accordo con la
valutazione del collega SMR dr. __________ circa la completa IL nell’attività
di infermiera. Rispetto alla possibilità di attivazione in altre occupazioni,
dopo un colloquio telefonico con la psichiatra curante dell’SPS di __________,
dr.ssa __________, emerge la persistenza di una importante compromissione
depressiva per la quale l’Ata durante lo scorso mese di dicembre 2004 avrebbe
necessitato di un ulteriore trattamento stazionario presso la Clinica __________
per la comparsa di ideazione suicidale. La psicoterapeuta pertanto non
considera, allo stato attuale, proponibile alcun tipo attivazione anche in
occupazioni differenti da quella precedentemente esercitata (…)” (doc. AI
65/1 inc. 32,.2012.147). Sempre l’SPS di __________, nel rapporto di decorso 27
giugno 2007 vistato dal medico capo servizio dr. __________, FMH in psichiatria
e psicoterapia, e dalla dr.ssa __________, medico psichiatra aggiunto, ha
attestato uno stato di salute stazionario, rilevando che la paziente nel
settembre-ottobre 2005 è stata ricoverata per la terza volta presso la Clinica __________
per una riacutizzazione della nota patologia psichiatrica concludendo per una
prognosi incerta e la non necessità di accertamenti medici supplementari (doc.
AI 111/1-2 inc. 32.2012.147).
Ora –
nonostante le risultanze mediche su enunciate e pur considerando la difficoltà
ad effettuare valutazioni psichiatriche in modo retrospettivo (cfr. STF
9C_343/2012 dell'11 ottobre 2012, consid. 4.3.2) – questo Tribunale, evidenziato
come la perizia 29 agosto 2011 (doc. AI 332/1-27 inc. 32.2012.147) abbia
permesso di concludere per un’attitudine manipolatoria dell’insorgene (cfr.
consid. 2.6), ritiene che, senza interpellare i medici che si sono occupati
dell’interessata, non è ancora possibile concludere per un’inabilità al lavoro durevole
(cfr. art. 8 cpv. 1 LPGA) del 100% in qualsiasi attività dall’agosto 2003
all’ottobre 2007 (cfr. STF 9C_49/2012 del 12 luglio 2012 "Indes sind für die invalidenversicherungsrechtliche Beurteilung
nicht die genaue Diagnose, sondern deren Auswirkungen auf die Arbeits- und
Leistungsfähigkeit entscheidend (BGE 136 V 279 E. 3.2.1
S. 281 mit Hinweis auf BGE 127 V 294 E. 4c
und 5a S. 298 f.;")).
Questo
vale a maggiore ragione visto che lo stesso dr. __________, nella perizia del
29 agosto 2011, ha rilevato in particolare che “(…) certamente l’elevata
capacità di manipolazione che si è attualmente palesata, solleva dei sospetti
più che legittimi anche su quegli anni [ndr.: si riferisce agli anni
precedenti alla prima perizia del CPAS del 15 novembre 2007 sub. doc. AI
123/1-6 inc. 32.2012.147] (…)” (doc. AI 332/15 inc. 32.2012.147), che “(…)
durante tale perizia [ndr.: si riferisce alla perizia del CPAS del 15
novembre 2007 sub. doc. AI 123/1-6 inc. 32.2012.147] non si poteva
immaginare, senza essere accusati di essere in cattiva fede, una simile
capacità di manipolazione/simulazione dell’assicurata, che si è dimostrata tale
da aver spiazzato persino i curanti, i quali hanno avuto un rapporto ben più
assiduo con la loro paziente. (…)” (doc. AI 332/16 inc. 32.2012.147), che “(…)
purtroppo non era ancora sufficientemente evidente quello che adesso è invece
oltremodo palese: cioè che i sintomi ansioso-depressivi non erano parte di una
depressione ricorrente maggiore e limitante, ma esprimevano più verosimilmente
un turbamento affettivo del tutto reattivo agli stress sociali che riguardavano
sia il contesto famigliare, nella relazione con il marito, sia i problemi
economici ed i sospetti di truffa che si cominciavano ad addensare
pesantemente, il tutto condito ed amplificato da abili capacità di
amplificazione e di dissimulazione della realtà. (…)” (doc. AI 332/16 inc.
32.2012.147) e che “(…) il tentativo manipolatorio che la signora RI 1 ha
messo in atto con quasi tutti gli attori coinvolti in questo caso, e che
all’ultima analisi peritale si è incagliato in una narrazione improbabile,
consente di comprendere meglio la personalità di base dell’assicurata, che in
precedenza non era stata indagata a sufficienza. (…)” (doc. AI 332/18 inc.
32.2012.147).
Parimenti,
senza questi accertamenti medici, nemmeno può essere confermata la conclusione
del dr. __________ secondo la quale “(…) non esistono dati oggettivi che
permettano di giudicare il periodo 2002-2007; si conferma pertanto il giudizio
della psichiatra curante di allora, dr.ssa __________. (…)” (doc. AI 343/3
inc. 32.2012.147).
Del resto
nella decisione del 12 aprile 2012 l'amministrazione ha ricordato che la
promozione dell'accusa nei confronti della signora RI 1 riguarda vari reati tra
cui quello di truffa aggravata per i fatti seguenti: "per avere,
a __________, __________ e __________, nel periodo aprile 2003 – luglio 2010
per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, ingannato con astuzia i
funzionari dell'Ufficio assicurazione invalidità nonché i funzionari della
Cassa di compensazione AVS, mediante false indicazioni supportate da falsi
certificati medici da lei allestiti, rispettivamente sottacendo loro di
svolgere attività lucrativa dipendente ed indipendente, inducendoli in tal modo
ad erogarle una rendita d'invalidità intera e prestazioni complementari, a cui
non avrebbe avuto diritto, segnatamente, per avere presentato, in data 4 aprile
2003, una richiesta di prestazioni d'invalidità, indicando falsamente di essere
totalmente incapace al lavoro a partire dal febbraio 2011 a causa di malattia, nonché rappresentando in modo difforme alla verità, di essere in cura
presso il ginecologo __________ con minaccia di aborto, rispettivamente presso
l'inesistente dottoressa psicoterapeuta __________ sin dal 2001, autorizzando
con la sottoscrizione del formulario di richiesta, a norma di legge l'Ufficio
invalidità a richiedere informazioni a medici, case di cura, casse malati ecc
cosicché i funzionari preposti hanno acquisito agli atti dalla Cassa malati __________
(indicata dall'imputata sul formulario di richiesta) falsi certificati medici
da lei allestiti datati 11 settembre 2002 e 3 ottobre 2002 nonché il falso
rapporto medico 5/14 ottobre 2002 dell'inesistente dott. Psicologo __________
(che sarebbe stata attiva presso l'Unità sociosanitaria __________),
rispettivamente il falso rapporto medico datato 21 gennaio 2003/6 febbraio 2003
del ginecologo Dottor __________ (medico esistente ma da cui non era mai stata
in cura), nonché, al momento della presentazione della richiesta d'invalidità e
durante l'intero periodo, dissimulato ai funzionari preposti di svolgere
attività lucrativa dipendente ed indipendente. Inducendoli in tal modo, nel
periodo 1° agosto 2003 – 31 luglio 2010, ad erogarle rendite d'invalidità per
complessivi CHF 314'284 (…), a cui non avrebbe avuto diritto (…)".
Se da
tali accertamenti dovesse emergere che l'assicurata era in realtà totalmente
abile la lavoro anche durante quegli anni (o non era inabile in modo durevole,
cfr. art. 8 cpv. 1 LPGA) le rendite di invalidità andrebbero restituite già per
il solo fatto che non esisteva nessuna incapacità lavorativa di lunga durata.
Se
invece, dal profilo medico, fosse confermata la totale inabiltià lavorativa
fino al mese di ottobre 2007, andrebbero ancora approfonditi gli aspetti
economici.
Dal
profilo economico l’Ufficio AI, sulla sola base degli atti di causa, ha
concluso che l’insorgente avrebbe “(…) dimostrato di poter svolgere
l’attività abituale di infermiera e anche di gerente di esercizi pubblici in
maniera continua senza effettive limitazioni funzionali per il periodo durante
il quale è stata valutata una inabilità lavorativa totale. (…)” (doc. A
punto 7 inc. 32.2012.147).
Questo
Tribunale, senza gli ulteriori necessari accertamenti e per le seguenti
ragioni, non può confermare nemmeno questa conclusione dell’amministrazione.
Dal
fascicolo risulta quanto segue:
- l’assicurata,
iscritta al collocamento il 16 dicembre 2002 alla ricerca di un’occupazione a
tempo pieno, si é dichiarata abile al lavoro al 100% e ha beneficiato delle
indennità di disoccupazione dal 16 dicembre 2002 al 28 febbraio 2004 (cfr.
incarto disoccupazione in inc. 32.2012.147);
- dal
20 gennaio 2003 al 31 gennaio 2004 l’assicurata è stata alle dipendenze della __________
quale infermiera CRS occupata in base agli incarichi ricevuti e conseguendo nel
2003 un guadagno annuo complessivo di fr. 4'187.-- per 153 ore lavorative e nel
2004 di fr. 189.-- per 6 ore lavorative (doc. AI 309/1-13);
- l’assicurata
ha assunto la carica di gestore del __________ il 28 marzo 2002 e del Ristorante
__________ il 18 luglio 2003; quella di gerente del Ristorante __________ il 27
aprile 2007, della __________ il 27 febbraio 2006 fino all’8 giugno 2006, del
Ristorante __________ il 24 settembre 2003 e del Ristorante __________ il 17
aprile 2003. Detti esercizi pubblici hanno poi cessato la loro attività: il __________
il 31 ottobre 2002, il Ristorante __________ il 24 luglio 2003, il Ristorante __________
la prima volta il 31 dicembre 2005 e la seconda l’8 giugno 2006 e il Ristorante
__________ il 20 dicembre 2007 (doc. AI 270/3-12, 276/1, 277/1-2 e 289/1 inc.
32.2012.147).
È vero
che l'assicurata si è dichiarata abile al lavoro al 100% ed ha beneficiato
delle indennità di disoccupazione dal 16 dicembre 2002 al 28 febbraio 2004 (sul
presupposto dell'idoneità al collocamento, cfr. l'art. 15 LADI in relazione con
l'art. 8 cpv. 1 lett. f LADI) e che la ricorrente ha omesso di segnalare che
percepiva indennità di disoccupazione nel formulario di richiesta di
prestazioni AI dal 4 aprile 2003.
È
altrettanto vero che l'assicurata è stata ritenuta dalla dr.ssa __________, dal
dr. __________ e dal dr. __________ inabile al lavoro (cfr. doc. AI 32/1-7,
37/1-2, 65/1 e 111/1-2 tutti dell’inc. 32.2012.147).
Va peraltro
sottolineato che i criteri per poter beneficiare delle indennità giornaliere di
disoccupazione e quelli per essere posto al beneficio di una rendita sono
differenti (in certi casi si può aver diritto sia alle prestazioni LADI che
alla rendita AI; in argomento vedi la STF 8C_43/2012 del 7 settembre 2012
consid. 4.1 che rinvia alla DLA 2002 n. 33 pag. 238).
Viste le
poche ore di lavoro svolte quale infermiera nel 2003 e nel gennaio 2004 nemmeno
è possibile concludere con la sufficiente tranquillità per una capacità totale
e continuativa in detta attività. Quanto alle autorizzazioni alla gestione di
esercizi pubblici – a prescindere dal fatto che il __________ e il Ristorante __________
hanno cessato la loro attività prima dell’agosto 2003 e che per il Ristorante __________
l’interessata ha assunto la carica di gerente il 27 aprile 2007 e che
l’esercizio pubblico ha cessato la propria attività il 20 dicembre 2007 – dalle
medesime non è direttamente desumibile una capacità lavorativa totale e
continuativa quale gerente/gestore di esercizi pubblici. Nemmeno è possibile
concludere differentemente anche avuto riguardo ai contratti di lavoro
sottoscritti con il Ristorante __________ il 26 marzo 2003, il Ristorante __________
il 20 settembre 2003 e la Locanda __________ il 4 febbraio 2006 (doc. AI 289/6,
289/2 e 289/3-5 inc. 32.2012.147).
Questo
vale a maggiore ragione se si considera che l’insorgente sostiene che “(…)
per tutti gli esercizi citati nella decisione ora impugnata, la qui ricorrente
non ha mai svolto alcuna attività effettiva, come è emerso anche nell’ambito
del procedimento penale. (…)” (I punto 6.1.1 inc. 32.2012.147).
D’altra
parte non risulta che l’amministrazione abbia proceduto ad interpellare le
casse di compensazione dei sopra citati esercizi pubblici e/o a richiamare
puntualmente tutta la documentazione fiscale e i conti individuali
dell’assicurata relativi a quegli anni. Documentazione, questa, dalla quale si
sarebbe potuto evincere se per le attività quale gerente/gestore degli indicati
esercizi pubblici l’insorgente abbia o meno percepito un salario (nella sola
dichiarazione d’imposta delle persone fisiche 2005 sub doc. AI 108/3-5 inc.
32.2012.147 l’assicurata non ha dichiarato alcun reddito da attività lavorativa).
Neppure l’Ufficio AI sembra aver interpellato direttamente i datori di lavoro
che avrebbero potuto esprimersi circa l’effettivo esercizio di dette attività.
Per una
diversa fattispecie nella quale il TF ha confermato il giudizio di questo Tribunale
che aveva concluso per una effettiva capacità lavorativa nell’attività abituale
ritenuta anche l’appurata cifra d’affari conseguita dall’assicurato vedi la STF
9C_469/2011 del 18 giugno 2012.
Per un
caso in cui l’Alta Corte – pur evidenziando che il neurologo non aveva concluso per una
capacità lavorativa solo per il fatto che l’assicurato era stato controllato su
un cantiere –, vista la necessità di effettuare ulteriori accertamenti medici, ha
rinviato gli atti all’amministrazione ritenendo non necessario pronunciarsi
sull’apprezzamento dell’autorità giudiziaria circa la presenza dell’assicurato
su un cantiere, vedi invece la STF 9C_215/2012 del 21 agosto 2012.
Stante
quanto precede, per il periodo antecedente il mese di novembre 2007, gli atti
vanno dunque rinviati all’amministrazione affinché, esperiti i necessari
accertamenti medici e quelli atti a pronunciarsi circa l’esistenza e la misura
di un’attività lavorativa provata concretamente, si pronunci nuovamente, se del
caso dopo avere preso atto dell'esito della vertenza penale (cfr. STCA
35.2008.6 del 14 settembre 2009), sul diritto alle prestazioni erogate
dall’agosto 2003 all’ottobre 2007.
2.10. Alla luce delle
considerazioni sviluppate al precedente considerando, la decisione 13 maggio 2005,
con la quale l’Ufficio AI ha riconosciuto il diritto ad una rendita intera
(grado d’invalidità 100%) a far tempo dal 1. agosto 2003 nonché alle rispettive
rendite completive per figli (cfr. consid. 1.1), senza l’esperimento degli
ulteriori accertamenti sopra evidenziati, non può dunque essere sottoposta a
revisione.
Per
contro, conformemente alla giurisprudenza e viste le circostanze sopra
descritte (cfr. consid. 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 e 2.9), la comunicazione 19 novembre
2007, che ha confermato il diritto ad una rendita intera (cfr. consid. 1.3), va
riesaminata visto che dal novembre 2007 vi è una capacità lavorativa quale
infermiera dell’80% e dall’ottobre 2009 del 100% ed in base ad un confronto
percentuale dei redditi non si arriva ad un grado d’invalidità pensionabile ai
sensi dell’art. 28 cpv. 2 LAI.
2.11. Occorre ora
esaminare se rettamente l’Ufficio AI ha
soppresso retroattivamente la rendita ai sensi dell’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI. In altre parole dev’essere verificato se la ricorrente ha violato
l’obbligo di informare ai sensi dell’art. 77 OAI.
Secondo
l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI infatti la riduzione o la soppressione della
rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il
primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione. L’art.
88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della
rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente
dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione
illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o
se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente
dall’articolo 77 OAI.
Dagli
atti risulta incontestatamente che nel mese di agosto 2010 l’amministrazione è
venuta a conoscenza del fatto che l’insorgente volontariamente ha omesso di
comunicarle di aver ripreso a lavorare quale infermiera dall’ottobre 2009.
Non
notificando, quale beneficiaria del diritto ad una rendita intera, all’amministrazione
la ripresa dell’attività lavorativa quale infermiera, l’insorgente ha
contravvenuto al suo obbligo d’informazione sancito dall’art. 31 LPGA.
Non si
può infatti legittimamente ammettere che una persona, anche non cognita in
materia di assicurazioni sociali, che percepisce una rendita, non avverta che
la ripresa della sua abituale attività lavorativa è suscettibile di influenzare
il diritto ad una tale prestazione. Non va infatti dimenticato
che nella decisione di attribuzione della rendita, quale esempio di modifica
delle condizioni personali ed economiche obbligatoriamente da notificare, risulta
espressamente menzionato il “cambiamento delle entrate o delle condizioni
patrimoniali, p. es. inizio o cessazione di un’attività lucrativa” (doc. AI
73/2 inc. 32.2012.147).
Avendo l’assicurata violato l’obbligo
d’informazione, rettamente l’amministrazione ha soppresso la rendita con
effetto retroattivo.
2.12. Ritenuto che
la decisione 13 maggio 2005, con la quale l’Ufficio AI ha riconosciuto il
diritto ad una rendita intera (grado d’invalidità 100%) a far tempo dal 1.
agosto 2003, non può ancora sulla sola base degli atti di causa essere
riconsiderata (cfr. consid. 2.10), la decisione di soppressione della rendita
con effetto retroattivo del 12 aprile 2012 va comunque annullata per quanto
riguarda al periodo dal 1. agosto 2003 al 30 ottobre 2007 e gli atti rinviati
all’amministrazione perché, effettuati i necessari accertamenti e se necessario
atteso l’esito della vertenza penale (cfr. consid. 2.9), si pronunci
nuovamente.
Quanto
alla censura che nell’emanare la decisione di soppressione l’Ufficio AI non ha
tenuto conto dell’art. 7 cpv. 3 LAI – nel ricorso l’insorgente
ha infatti sostenuto che “(…) l’Ufficio AI nell’emanare la decisione
impugnata non ha infatti tenuto conto, in violazione dell’art. 7b cpv. 3 LAI,
delle circostanze del caso concreto, con particolare riferimento alla
situazione personale e familiare della qui ricorrente. (…)” (I, punto 9
inc. 32.2012.147) – questo Tribunale si limita qui a rilevare che detta norma regola le
fattispecie aventi per oggetto una sanzione e non la soppressione in via di
riconsiderazione come nel presente caso.
2.13. Rimane da
esaminare l’ordine di restituzione del 27 luglio 2011 con il quale l’Ufficio AI
ha chiesto all’assicurata la restituzione di fr. 314'284.-- per prestazioni
ricevute indebitamente durante il periodo dal 1° agosto 2003 al 31 luglio 2010
(cfr. consid. 1.4).
Secondo
l’art. 25 LPGA, le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite.
La restituzione non deve essere chiesta se l’interessato era in buona fede e
verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (cpv. 1; cfr. art. 4 OPGA). Il capoverso
Considerandi
2.
prevede che il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a
decorrere dal momento in cui l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del
fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il
credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un
termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante. I principi
applicabili alla restituzione secondo la LPGA sono dedotti dalla legislazione e
dalla giurisprudenza anteriore che conserva pertanto la sua validità (DTF 130 V
318).
Il
termine relativo di un anno ex art. 25 cpv. 2 LPGA, secondo la giurisprudenza e
contrariamente al tenore letterale della norma, costituisce un termine di
perenzione (DTF 124 V 380, 122 V 274, 119 V 431 consid. 3a) e comincia a decorrere nel momento in cui l'amministrazione, usando
l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle circostanze,
avrebbe dovuto rendersi conto dei fatti giustificanti la restituzione (STF
8C_64/2011 del 7 novembre 2011 consid. 2.1 e 2.2,9C_795/2009 del 21 giugno
2010.
consid. 3.1 e 3.2; DTF 133 V 579 consid. 4, 124 V 380, 119 V 433, 112 V
180.
con riferimento al termine giusta l'art. 95 cpv. 4 LADI, che si richiama ai
principi fissati dall'art. 47 cpv. 2 vLAVS al quale corrisponde in sostanza
l’art. 25 LPGA; Kieser, ATSG-Kommentar, all’art. 25 n. 38).
I termini
di perenzione non possono essere né interrotti né sospesi e devono essere
applicati d’ufficio (DTF 111 V 135 consid. 3b; Locher,
Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 3.a edizione, Berna 2003, n. 12, pag.
280).
Per poter esaminare i presupposti della restituzione, l'amministrazione
deve poter disporre di tutti i fatti rilevanti, da cui emerga sia il principio
che la misura del diritto alla medesima. Per determinare la pretesa non è
quindi sufficiente che l’assicuratore venga a conoscenza di circostanze che
forse potrebbero condurre a ammetterla oppure che permettono di stabilirne il
principio ma non la misura (DTF 112 V 180 consid. 4a; STFA C 317/01 del 29
aprile 2003; C 11/00 del 10 ottobre 2001). Qualora l’autorità amministrativa
disponga di sufficienti indizi circa una possibile pretesa di restituzione, ma
la documentazione è ancora incompleta, essa è tenuta a compiere gli accertamenti
ancora necessari entro un termine adeguato. In caso di ritardo, il termine di
perenzione inizia a decorrere dal momento in cui l’amministrazione, dando prova
di ragionevole impegno, avrebbe colmato le proprie conoscenze in modo tale da
poter esercitare la pretesa di restituzione. Per quanto riguarda il tempo
ragionevolmente necessario per procedervi a partire dal momento in cui essa è
venuta a conoscenza di indizi atti a fondare la pretesa di restituzione, il TFA
ha indicato una durata sino a quattro mesi (DLA 2004 pag. 285ss. citata
anche al consid. 2.2 della STF 8C_64/2011 del 7 novembre 2011; SVR 2001 IV Nr.
30.
pag. 93 consid. 2e). Il termine di perenzione di un anno inizia a decorrere,
in ogni caso, se e non appena dagli atti emerge già il carattere illecito della
corresponsione della prestazione (STF K 70/06 del 30 giugno 2007 consid. 5.1 e
riferimenti, non pubblicato in DTF 133 V 579, ma in SVR 2008 KV 4 p. 11; cfr.
anche STCA 42.2009.5 del 5 maggio 2010).
Venuta a
conoscenza, nel maggio 2009 (cfr. doc. AI 157/1 inc. 32.2012.147), del fatto che
nei confronti dell’insorgente erano stati aperti dei procedimenti penali e
nell’agosto 2010 della ripresa da parte dell’assicurata dell’attività
lavorativa quale infermiera, l’amministrazione si è tempestivamente mossa
procedendo, in un primo tempo, ad accertare l’esistenza o meno della psicologa
di nome __________ (che avrebbe attestato, su certificato prodotto
dall’assicurata, che “(…) la Signora RI 1, dopo aver partorito il giorno
30/07/2002 (post termine), ha presentato una depressione acuta post parto,
aggravata dalla morte del neonato. (…)”; doc. AI 221/21 inc. 32.2012.147)
rispettivamente se, come risulterebbe dallo stesso certificato, vi è stato un
parto il 30 luglio 2002 (il neonato sarebbe in seguito morto) (vedi
l’annotazione del medico 31 agosto 2009 sub doc. AI 171/1 e i doc. 172/1,
177/1, 181/1, 183/1, 185/1, 187/1, 189/1, 191/1, 193/1, 206/1, 211/1-3, 212/1-6,
215/1-2 e 216/1 tutti dell’ inc. 32.2012.147) e, in un secondo tempo, ad
accertamenti circa la ripresa dell’attività quale infermiera nell’ottobre 2009
rispettivamente ad altre attività lavorative svolte sia durante che dopo
l’interruzione dell’erogazione della rendita nell’agosto 2010 (doc. AI
223/1-15, 249/1-2, 263/1, 265/1, 270/1-12, 273/1, 276/1, 277/1-285/1, 289/1-6,
290/1-4, 293/1, 294/1-2, 296/1-4, 309/1-13, 310/1-3, 312/1-22, 313/1, 314/1, 316/1-2,
318/1, 319/1, 322/10 e 323/1-10 tutti dell’inc. 32.2012.147).
L’amministrazione
ha pure ordinato una terza perizia a cura del CPAS che ha reso il suo referto
il 29 agosto 2011.
Di conseguenza,
in simili circostanze e ritenuto che, per il momento sulla sola base
degli atti di causa, la restituzione può estendersi unicamente alle prestazioni
erogate dal mese di novembre 2007 a luglio 2010, l’ordine di restituzione del
27.
luglio 2011 appare corretto e rispettoso dell’art. 25 cpv. 2 LPGA.
Infatti, dall’agosto
2010, mese in cui per la prima volta l’Ufficio AI è venuto a conoscenza della
circostanza decisiva stante la quale l’assicurata ha ripreso l’attività
lavorativa a tempo pieno quale infermiera dall’ottobre 2009, all’emanazione
della decisione di restituzione il 27 luglio 2011, non è passato un anno.
Dunque l’amministrazione ha rispettato il termine relativo di perenzione di un
anno ex art. 25 cpv. 2 LPGA e, appurata la lesione dell’obbligo d’informare ex
art. 31 LPGA (cfr. consid. 2.11), la restituzione che si estende fino al mese
di novembre 2007 è pure rispettosa del termine assoluto di 5 anni.
Non
essendo per contro appurato se la restituzione possa o meno estendersi, come
sostenuto dall’Ufficio AI, fino al 1° agosto 2003, non è qui necessario
stabilire se nella fattispecie trova o meno applicazione la prescrizione penale
più lunga come addotto in sede di risposta (cfr. IV punto 11 inc. 32.2012.147).
Ribadito
che, per il momento e sulla base dei soli atti di causa, possono essere chieste
in restituzione solo le prestazioni erogate dal novembre 2007 al luglio 2011,
la decisione del 27 luglio 2011 va quindi confermata limitatamente alla
restituzione della somma di fr. 119'291.-- pari alle prestazioni percepite
indebitamente dal mese di novembre 2007 a luglio 2010 (2 mesi nel 2007 a fr. 3'931.--, 12 mesi nel 2008 a fr. 3'524.-- e 19 mesi da gennaio 2009 a luglio 2010 a fr. 3'639.-- vedi il doc. A inc. 32.2011.229).
2.14
In simili
circostanze, visto tutto quanto precede, i ricorsi interposti contro le
decisioni del 27 luglio 2011 e del 12 aprile 2012 vanno accolti ai sensi dei
considerandi e gli atti rinviati all’amministrazione affinché proceda nelle
proprie incombenze.
Alla
ricorrente, patrocinata da un legale, vanno riconosciute le ripetibili (art. 61
cpv. 1 lett. g LPGA) che nella fattispecie – tenuto conto in
particolare del grado di difficoltà delle cause in oggetto, del fatto che le
tesi e le argomentazioni addotte e sviluppate dall’insorgente in relazione alle
due (congiunte) procedure sono in parte le medesime – appare giustificato
quantificare, spese comprese, in complessivi fr. 2'000.-- (IVA inclusa).
Le
domande di assistenza giudiziaria per le procedure ricorsuali diventano
pertanto prive di oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF
9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid.
5).
2.15
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito delle procedure, le spese per complessivi fr. 1’000.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. I ricorsi
sono accolti ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione di soppressione della rendita con effetto retroattivo del 12 maggio
2012 è annullata e gli atti rinviati all’amministrazione affinché proceda
conformemente ai considerandi e si pronunci nuovamente sul diritto alla rendita
della ricorrente dal 1° agosto 2003 al 31 ottobre 2007, fermo restando che la
rendita va soppressa dal 1° novembre 2007 in avanti.
§§ La
decisione di restituzione del 27 luglio 2011 va confermata per quanto riguarda
la restituzione della somma di fr. 119'291.-- pari alle prestazioni percepite
indebitamente dal mese di novembre 2007 a luglio 2010. Per il resto gli atti vanno rinviati all’Ufficio AI affinché, in base alle risultanze degli
accertamenti indicati nei considerandi, si pronunci nuovamente circa la
restituzione delle prestazioni erogate dal 1° agosto 2003 al 30 ottobre 2007.
2. Le spese,
per complessivi fr. 1’000.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale
verserà alla ricorrente fr. 2’000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò
che rende priva di oggetto le domande di assistenza giudiziaria.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso
dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster