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Decisione

32.2011.230

Uffiico AI ha emesso decisione formale senza aver atteso le osservazioni al progetto di decisione. Annullamento della decisione per violazione del diritto di essere sentito

18 ottobre 2011Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

ivi citate). Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale

formale, la cui violazione implica l'annullamento della decisione impugnata, a

prescindere dalle possibilità di successo nel merito (DTF 132 V 390 consid.

5.1; 127 V 437 consid. 3d/aa). Ai sensi della giurisprudenza, una violazione di

tale diritto - nella misura in cui essa non sia di particolare gravità - è

tuttavia da ritenersi sanata qualora l'interessato abbia la facoltà di esprimersi

innanzi ad un'autorità di ricorso che gode di piena cognizione. La riparazione

di un eventuale vizio deve comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V

437 consid. 3d/aa). Da un rinvio degli atti per garantire il

diritto di essere sentito si può inoltre prescindere - anche in caso di grave

violazione - se il rinvio si esaurirebbe in un vuoto esercizio procedurale e

ritarderebbe inutilmente la procedura, in contrasto con l’interesse della parte

lesa ad ottenere un giudizio in tempi rapidi (STF 935/06 del 21 febbraio 2008

consid. 7.1 con riferimento a DTF 132 V 390 consid. 5.1, 116 V 187 consid. 3d);

- nel

caso in esame è incontestato che l’Ufficio AI ha emesso la decisione impugnata

senza attendere la scadenza del termine di 30 giorni impartito all’assicurato

per la presentazione di osservazioni al progetto di decisione 11 agosto 2011, violando

in modo grave il diritto di essere sentito di quest’ultimo. L’assicurato,

infatti, non ha avuto modo di formulare le proprie obiezioni;

- questa

grave violazione non può essere eccezionalmente sanata davanti al TCA.

Ammettere il contrario significherebbe svuotare di ogni suo significato il

principio del diritto d'essere sentito in quanto tale. Inoltre, così facendo questo

Tribunale si pronuncerebbe sulla decisione contestata per meri motivi di

economia procedurale, ciò che però in specie priverebbe irrimediabilmente l'assicurato

di un grado di giudizio;

- stante quanto precede, accolta la censura del ricorrente, la

decisione impugnata deve essere annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI perché

garantisca il diritto d'essere sentito, dando segnatamente l'opportunità all'assicurato di prendere posizione sul progetto di decisione 11 agosto

2011; in seguito l’amministrazione emanerà una nuova decisione soggetta a

ricorso al TCA;

- mediante

e-mail 6 ottobre 2011 al TCA il legale dell’assicurato ha informato che,

nonostante la risposta di causa di causa, l’amministrazione ha versato unicamente

la mezza rendita oggetto della decisione contestata (VIII);

- al

riguardo va ricordato che in DTF 129 V 370 il Tribunale federale

delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale), confermando la

precedente giurisprudenza (DTF 106 V 18), ha ribadito che se l'effetto

sospensivo viene ritirato a un ricorso diretto contro una decisione di

revisione che sopprime o riduce una rendita (quest’ultimo è il caso in esame) o

un assegno per grandi invalidi, questo ritiro dura, nel caso di rinvio degli

atti all'amministrazione, anche durante tutta questa procedura d'istruzione

fino alla notifica della nuova decisione. Questo a condizione che l’amministrazione

non abbia volutamente provocato arbitrariamente l’inizio dell’effet- to della

revisione (sulle motivazioni e sulla presa di posizione in merito alle critiche

dottrinali cfr. DTF 129 V 377 consid. 4.4). La succitata giurisprudenza è stata

confermata nelle STF 9C_301/2010 del 21 gennaio 2011 consid. 3.2,9C_288/2010

del 22 dicembre 2010 consid. 4,8C_528/2010 del 20 dicembre 2010 consid. 2 e

8C_451/2010 (nella composizione del TF a cinque giudici) dell’11 novembre 2010

consid. 4;

-

nella fattispecie concreta, in applicazione analogica della succitata

giurisprudenza, escludendo un agire abusivo dell’Ufficio AI (nel senso di aver

voluto provocare arbitrariamente l’inizio degli effetti della revisione),

l’effetto sospensivo tolto alla decisione contestata perdura anche dopo

l’annullamento della stessa e fino alla notifica della nuova pronunzia,

soggetta a ricorso al TCA. L’amministrazione ha pertanto correttamente versato

la mezza rendita. Evidentemente in caso di una eventuale vittoria

dell’assicurato, l’amministrazione provvederà al versamento retroattivo della

differenza, con eventuali interessi di mora (in merito agli interessi di mora

in ambito di revisione cfr. STF 9C_897/2010 del 1° luglio 2011, di cui è

prevista la pubblicazione DTF);

- visto

quanto sopra, il ricorso va accolto. Vincente in causa, siccome patrocinato da

un legale, l'assicurato ha diritto a ripetibili (art. 61 lett. g LPGA);

- secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’as-segnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso;

- visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1.- Il

ricorso è accolto.

§

La decisione 25 agosto 2011 è annullata.

§§ Gli

atti vengono retrocessi all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai

considerandi.

Considerandi

2.

- Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà

al ricorrente fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3.

- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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