32.2011.230
Uffiico AI ha emesso decisione formale senza aver atteso le osservazioni al progetto di decisione. Annullamento della decisione per violazione del diritto di essere sentito
18 ottobre 2011Italiano10 min
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Numero d'incarto:
32.2011.230
Data decisione, Autorità:
18.10.2011, TCA
Titolo:
Uffiico AI ha emesso decisione formale senza aver atteso le osservazioni al progetto di decisione. Annullamento della decisione per violazione del diritto di essere sentito
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
art. 57a cpv. 1 LAI
art. 42 LPGA
art. 73ter cpv. 1 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2011.230
BS
Lugano
18 ottobre
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 9 settembre 2011
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 25 agosto 2011 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
considerato in
fatto e in diritto
che - RI
1, classe 1967, è stato posto al beneficio di una rendita intera, oltre a due
rendite per figli, con effetto dal 1° febbraio 2010 (cfr. decisione 6 luglio
2010, doc. AI 43; per le motivazioni cfr. doc. AI 41);
- nel
mese di settembre 2010 l’Ufficio AI ha avviato d’ufficio una revisione (doc. AI
46), ordinando una perizia psichiatrica presso il CPAS. Fondandosi sulle risultanze
peritali, con progetto di decisione 11 agosto 2011 l’amministrazione ha ridotto
la prestazione a metà rendita (doc. AI 59);
- con
scritto 22 agosto 2011 l’assicurato, per il tramite dell’avv. RA 1, ha chiesto
all’Ufficio AI l’invio della documentazione ed una proroga del termine per
presentare le osservazioni al succitato progetto di decisione (doc. AI 62);
- con
lettera 23 agosto 2011 l’Ufficio AI gli ha inviato in copia il dossier, informandolo
che il termine per presentare osservazioni al progetto di decisione non può essere
prorogato (doc. AI 64-1);
- con
decisione 25 agosto 2011 l’amministrazione ha ridotto la prestazione a metà
rendita, con effetto al 1° ottobre 2011 (primo giorno del secondo mese che segue
la notifica della decisione ex. art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI), togliendo nel
contempo l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso (doc. AI 65);
- contro
la succitata decisione, l’assicurato, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha
inoltrato il presente tempestivo ricorso, postulandone l’annullamento per violazione
del diritto di essere sentito. Egli rileva come l’amministrazione abbia emanato
la decisione impugnata prima del termine di 30 giorni per presentare le osservazioni
al progetto di decisione 11 agosto 2011. In via subordinata chiede la riforma della pronunzia contestata nel senso di una riduzione della prestazione a ¾ di
rendita;
- con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha ammesso che la decisione impugnata è stata
emanata con largo anticipo rispetto la termine di legge per inoltrare le osservazioni,
impedendo così all’assicurato di formulare compiutamente le proprie obiezioni.
L’amministrazione ha pertanto proposto il rinvio degli atti al fine di garantire
il diritto di essere sentito dell’assicurato;
- con
scritto 3 ottobre 2011 il legale dell’assicurato, preso atto della risposta, ha
ribadito la richiesta di annullamento della decisione contestata (VI);
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008);
-
secondo l'art.
57a cpv. 1 LAI, l'Ufficio AI
comunica all'assicurato, per
mezzo di un preavviso, la decisione prevista in merito alla domanda di
prestazione o alla soppressione o riduzione della prestazione già assegnata. L'assicurato ha il diritto di essere sentito
conformemente all'art. 42 LPGA;
- giusta
l'art. 73ter cpv. 1 OAI, le
parti possono presentare all'Ufficio
AI le loro obiezioni sul preavviso entro 30 giorni.
L'assicurato può presentare le sue obiezioni
all'Ufficio AI per iscritto
oppure oralmente. Se le obiezioni sono presentate oralmente, l'Ufficio AI redige un verbale sommario che
deve essere firmato dall'assicurato
(art. 73ter cpv. 2 OAI);
- va
qui fatto presente che, contrariamente a quanto sostenuto dall’Ufficio, il termine
di 30 giorni ex art. 73ter cpv. 1 OAI può essere prorogato (vedi
Müller, Das Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung, Berna 2010, §
29, note marginali dal 2142 al 2149, pp. 419-421, che, dopo aver evidenziato la
conformità alla legge della norma in parola e proceduto alla sua interpretazione
con riferimento ai materiali, alla dottrina e alla giurisprudenza citata, ha
concluso che “… entweder ist eine behördliche Frist mit
Ertreckungsmöglichkeit anzunehmen oder eine gesetzliche Frist, bei welcher
analog zum Einsprache- und Beschwerdeferfahren eine Nachfrist eingeräumt werden
kann….”; cfr. anche STCA 32.2011.197 del 15 settembre 2011, consid. 2.6);
- l'art.
42 LPGA prevede che le parti hanno il diritto di essere sentite. Non devono
obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante opposizione.
Il diritto di essere sentito deve dunque essere garantito soprattutto durante
la procedura di opposizione. In ogni caso al più tardi durante la procedura di
opposizione, l'amministrazione
deve dare la possibilità alla parte interessata di pronunciarsi sulle prove e
sulla procedura in forma sufficiente (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, consid.
4.2; DTF 132 V 368 consid. 6);
- ai
sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. fed., le parti hanno diritto d'essere sentite.
Per costante giurisprudenza (ribadita ancora in STF 9C_412/2011 del 14 luglio
2011 consid. 3.3.1), dal diritto di essere sentito deve in particolare essere
dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione
sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti
suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione
dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne
conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 132 V 370 consid. 3.1 e sentenze
Fatti
ivi citate). Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale
formale, la cui violazione implica l'annullamento della decisione impugnata, a
prescindere dalle possibilità di successo nel merito (DTF 132 V 390 consid.
5.1; 127 V 437 consid. 3d/aa). Ai sensi della giurisprudenza, una violazione di
tale diritto - nella misura in cui essa non sia di particolare gravità - è
tuttavia da ritenersi sanata qualora l'interessato abbia la facoltà di esprimersi
innanzi ad un'autorità di ricorso che gode di piena cognizione. La riparazione
di un eventuale vizio deve comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V
437 consid. 3d/aa). Da un rinvio degli atti per garantire il
diritto di essere sentito si può inoltre prescindere - anche in caso di grave
violazione - se il rinvio si esaurirebbe in un vuoto esercizio procedurale e
ritarderebbe inutilmente la procedura, in contrasto con l’interesse della parte
lesa ad ottenere un giudizio in tempi rapidi (STF 935/06 del 21 febbraio 2008
consid. 7.1 con riferimento a DTF 132 V 390 consid. 5.1, 116 V 187 consid. 3d);
- nel
caso in esame è incontestato che l’Ufficio AI ha emesso la decisione impugnata
senza attendere la scadenza del termine di 30 giorni impartito all’assicurato
per la presentazione di osservazioni al progetto di decisione 11 agosto 2011, violando
in modo grave il diritto di essere sentito di quest’ultimo. L’assicurato,
infatti, non ha avuto modo di formulare le proprie obiezioni;
- questa
grave violazione non può essere eccezionalmente sanata davanti al TCA.
Ammettere il contrario significherebbe svuotare di ogni suo significato il
principio del diritto d'essere sentito in quanto tale. Inoltre, così facendo questo
Tribunale si pronuncerebbe sulla decisione contestata per meri motivi di
economia procedurale, ciò che però in specie priverebbe irrimediabilmente l'assicurato
di un grado di giudizio;
- stante quanto precede, accolta la censura del ricorrente, la
decisione impugnata deve essere annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI perché
garantisca il diritto d'essere sentito, dando segnatamente l'opportunità all'assicurato di prendere posizione sul progetto di decisione 11 agosto
2011; in seguito l’amministrazione emanerà una nuova decisione soggetta a
ricorso al TCA;
- mediante
e-mail 6 ottobre 2011 al TCA il legale dell’assicurato ha informato che,
nonostante la risposta di causa di causa, l’amministrazione ha versato unicamente
la mezza rendita oggetto della decisione contestata (VIII);
- al
riguardo va ricordato che in DTF 129 V 370 il Tribunale federale
delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale), confermando la
precedente giurisprudenza (DTF 106 V 18), ha ribadito che se l'effetto
sospensivo viene ritirato a un ricorso diretto contro una decisione di
revisione che sopprime o riduce una rendita (quest’ultimo è il caso in esame) o
un assegno per grandi invalidi, questo ritiro dura, nel caso di rinvio degli
atti all'amministrazione, anche durante tutta questa procedura d'istruzione
fino alla notifica della nuova decisione. Questo a condizione che l’amministrazione
non abbia volutamente provocato arbitrariamente l’inizio dell’effet- to della
revisione (sulle motivazioni e sulla presa di posizione in merito alle critiche
dottrinali cfr. DTF 129 V 377 consid. 4.4). La succitata giurisprudenza è stata
confermata nelle STF 9C_301/2010 del 21 gennaio 2011 consid. 3.2,9C_288/2010
del 22 dicembre 2010 consid. 4,8C_528/2010 del 20 dicembre 2010 consid. 2 e
8C_451/2010 (nella composizione del TF a cinque giudici) dell’11 novembre 2010
consid. 4;
-
nella fattispecie concreta, in applicazione analogica della succitata
giurisprudenza, escludendo un agire abusivo dell’Ufficio AI (nel senso di aver
voluto provocare arbitrariamente l’inizio degli effetti della revisione),
l’effetto sospensivo tolto alla decisione contestata perdura anche dopo
l’annullamento della stessa e fino alla notifica della nuova pronunzia,
soggetta a ricorso al TCA. L’amministrazione ha pertanto correttamente versato
la mezza rendita. Evidentemente in caso di una eventuale vittoria
dell’assicurato, l’amministrazione provvederà al versamento retroattivo della
differenza, con eventuali interessi di mora (in merito agli interessi di mora
in ambito di revisione cfr. STF 9C_897/2010 del 1° luglio 2011, di cui è
prevista la pubblicazione DTF);
- visto
quanto sopra, il ricorso va accolto. Vincente in causa, siccome patrocinato da
un legale, l'assicurato ha diritto a ripetibili (art. 61 lett. g LPGA);
- secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’as-segnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso;
- visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1.- Il
ricorso è accolto.
§
La decisione 25 agosto 2011 è annullata.
§§ Gli
atti vengono retrocessi all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai
considerandi.
Considerandi
2.
- Le
spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà
al ricorrente fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3.
- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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