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Decisione

32.2011.234

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5 aprile 2012Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

i succitati rapporti, insieme alla documentazione __________, (che ha preso a

carico i due succitati infortuni), sono stati esaminati dal dr. __________ del SMR,

il quale nelle annotazioni 3 ottobre 2011 (e ribadite nelle annotazioni 29

febbraio 2012; doc. XII/bis) ha concluso:

"

(…)

Valutazione:

- dall'attuale documentazione non

risulta una attuale modifica dello stato di salute dell'assicurato rispetto

alla valutazione peritale dr. __________. Il dr. __________ nel suo rapporto espressamente

conferma (anche se in modo indiretto dato che egli afferma che l'assicurato non

sarebbe stato peritato) la valutazione della CL residua espressa dal perito dr.

__________ in agosto 2010.

- L'infortunio del 22.4.2011 ha

portato ad una intercorrente IL completa. Al più tardi a partire dal 19.9.2011

(secondo visita del dr. __________) questa problematica è da ritenersi non più

invalidante in presenza di una guarigione clinica completa. Quindi IL per

infortunio intercorrente (caso __________) dal 22.4.2011 al 18.9.2011, periodo

già molto lungo per una "banale" frattura falangeale a livello del

piede.

- infortunio del 14.6.2011 è da ritenersi

banale senza conseguenze alcune." (doc. 83)

La

scrivente Corte concorda con le conclusioni del SMR (sul valore probatorio

della valutazione SMR, cfr. consid. 2.4).

Il

dr. __________ ha sostenuto che l’assicurato può svolgere lavori fisicamente

leggeri che non richiedono particolari sforzi alla colonna vertebrale, evitando

quindi il sollevamento di pesi superiori ai 15 kg, movimenti ripetuti di flessione ed estensione del tronco, lavori prolungati in posizioni in

ergonomia, con una limitazione del 30%. Tale valutazione collima del resto nella

sostanza con le conclusioni della perizia del dr. __________.

Il

dr. __________ ha parimenti sostenuto che, visto il caso complesso, l’Ufficio

AI dovrebbe procedere ad una valutazione pluridisciplinare (psichiatrica,

reumatologica ed eventualmente neurologica) per poter valutare il reale grado

di residua capacità lavorativa. Come visto, una valutazione sia reumatologica

che psichiatrica è stata eseguita dall’amministrazione, circostanze di cui il

dr. __________ molto verosimilmente non era a conoscenza.

Per

quel che concerne i postumi dell’infortunio al piede sinistro (occorso il 22 aprile

2011) giustamente il SMR non li ha più ritenuti invalidanti dopo la seconda

visita presso il dr. __________ (19 settembre 2011), visto che nel succitato rapporto

lo specialista in reumatologia, dopo aver preso visione degli esami diagnostici,

ha costatato una buona consolidazione delle fratture ed escluso lo sviluppo di

un’algoneurodistrofia. Il dr. __________ ha poi consigliato, per migliorare la

deambulazione, delle terapie antalgiche locali, accompagnate da regolari esercizi

di propriocezione per migliorare la forza neuromuscolare al piede sinistro. Anche

il dr. __________ (specialista in chirurgia ortopedica) nel suo rapporto 1°

agosto 2011 ha rilevato che le radiografie “mostrano la consolidazione

completa delle due fratture ed una statica perfetta del piede senza altre

lesioni osteo-articolarti degenerative rilevanti”. Lo specialista non ha

pertanto previsto alcuna terapia per il piede, indicando “esercizi della muscolatura

paralombare ed addominali” e rilevando che “il paziente si deve

convincere ad eseguire esercizi giornalieri per stabilizzare la colonna

vertebrale” (doc. 15/1 in atti LAINF presenti in doc. AI 61/1). Inoltre, in

data 4 ottobre 2011 la __________, sulla base dei succitati rapporti dei dr. __________

e __________, ha comunicato all’assicurato di aver interrotto le indennità

giornaliere in quanto “non risultano più oggettivabili esiti

postinfortunistici a seguito dell’evento del 28 aprile 2011” (doc. AI 89).

Infine,

rettamente il SMR ha ritenuto l’infortunio del 14 giugno 2011 (trauma cranico

lieve con trauma orbitale a desta) banale e senza conseguenza alcuna. Infatti,

di questo infortunio non è stato fatto cenno nel rapporto del dr. __________ e tantomeno

dagli atti risultano documentati i postumi del trauma.

In

conclusione, non essendo stato riscontrato alcun peggioramento rispetto alla

perizia del dr. __________, eccetto il periodo d’incapacità lavorativa dovuta

all’infortunio del 28 aprile 2011 – di cui verrà detto nel prosieguo –, dal

punto di vista somatico l’insorgente è da considerare inabile al 33% in

attività adeguate.

Per

quel che concerne le conseguenza dell’infortunio del 28 aprile 2010, sino a

settembre 2011 l’assicurato ha presentato un periodo di totale incapacità lavorativa,

seppur limitato nel tempo, ma maggiore di 3 mesi, motivo per cui va tenuto in

considerazione ai fini del presente giudizio. Va infatti ricordato che, secondo

l’art. 88a cpv. 2 OAI se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è

motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza,

tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che

il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in

considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che

presumibilmente continuerà a durare. Analogamente, in caso di aggravamento

dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante

il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza

interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). (art. 88 a cpv. 1 OAI).

Ne

consegue che dal 1° luglio 2011 (tre mesi dopo il peggioramento della capacità

lavorativa) al 31 dicembre 2011 (tre mesi dopo il miglioramento) l’assicurato,

indipendentemente dalla condizioni psichiche, ha diritto ad una rendita intera.

2.5.2. L’aspetto

psichico dell’assicurato è stato vagliato dal CPAS. Con referto 2 dicembre 2010

i periti hanno escluso la presenza di qualsiasi patologia psichiatrica sulla

base della seguente valutazione:

"

(…)

Dall'esame clinico attuale, dalla raccolta anamnestica

e dagli atti medici a disposizione non emergono in nessun modo elementi che

depongano per disturbi della sfera psichica così come non emergono elementi che

depongano per una predisposizione a patologia in tale ambito.

Non sono riferiti precedenti psichiatrici nel

gentilizio né sono riportati problemi nello sviluppo personale. Sono descritte

soddisfacenti le relazioni sociali e buona la relazione con l'attuale moglie

così come quella con l'ex moglie e con il figlio. Durante l'esame peritale

attuale non sono stati evidenziati segni di sofferenza psichica, nè sono emersi

segni o sintomi riconducibili a un qualsiasi disturbo della sfera psichica sottostante.

L'assicurato inoltre non appare oggetto di attenzione a livello personale o

medico a causa dei propri dolori, nè pare avere assunto con beneficio il ruolo

di malato all'interno della propria cerchia sociale. Anche in presenza di

dolori mantiene una vita attiva, è in grado di curare quotidianamente la

propria persona, lavandosi e vestendosi, si occupa delle faccende domestiche,

coltiva fiori e pomodori, si reca a pescare, fa la spesa, prepara i pasti per

sé e per il figlio quando viene, guarda la TV, frequenta il bar sotto casa dove

chiacchiera con alcuni conoscenti e in compagnia segue le partite di calcio

alla TV.

Non è presente una deflessione timica, nè emergono

segni o sintomi di una depressione in atto o di una depressione latente.

L'assicurato esprime unicamente un sentimento di tristezza in riferimento ai

dolori presenti, adeguati e consoni al contesto. Egli stesso riferisce di

presentare delle buone condizioni timiche e di essere complessivamente felice

della propria vita, negando una persistenza della deflessione timica in assenza

di dolori o perlomeno quando questi si ridimensionano. Lamenta un sonno

disturbato a causa dei dolori presenti, ma segnala un miglioramento del riposo

notturno al momento in cui questi diminuiscono. Non sono riferiti né osservati

malesseri della sfera psichica che interferiscano con il funzionamento o con le

prestazioni sociali.

Inoltre l'assicurato non è mai stato seguito dal punto

di vista psichiatrico, nessun curante glielo ha mai consigliato, nè lui stesso

Considerandi

ne ha mai sentito il bisogno.

Segnaliamo da ultimo che anche la Dr.ssa __________ nel

suo rapporto del 04.11.2009 all'UAI segnala che dal suo punto di vista

l'assicurato non presenta impedimenti mentali o psichici. (…)" (doc. AI

50/7)

Rispetto

alla perizia del CPAS non sussiste un peggioramento. Infatti, dagli atti di

causa non risulta documentata l’insorgenza di una patologia psichica, tantomeno

di natura invalidante. Nel rapporto nel rapporto 7 settembre 2011 la dr.ssa __________,

medico curante, non ha indicato alcun danno alla salute psichica (doc. AI 78/7).

Inoltre, il ricorrente non ha prodotto alcun atto medico che indichi la

presenza di un danno alla salute psichico. Al riguardo va ricordato che se da

una parte la procedura davanti

al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il

giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva

che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata

dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158

consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di

collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑

ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le prove necessarie, avuto

riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti

rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V

264.

consid. 3b con riferimenti).

2.5.3

In

conclusione, questo Tribunale ritiene che la refertazione

medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare

l'incapacità lavorativa dell'assicurato sino all'emanazione del querelato

provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori

accertamenti.

Al riguardo, va fatto presente che se

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà

ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429 e riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto

di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10

pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124

V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Pertanto,

sulla base della perizie del dr. __________ e del CPAS, nonché le valutazioni

SMR, alle quali va dato valore probatorio pieno (cfr. consid. 2.4), richiamato

inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto è ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal

danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e

riferimenti ivi citati), è da ritenere dimostrato, con il

grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle

assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115

V 142 consid. 8b), che l’insorgente (eccetto il periodo post infortunistico di

cui sopra) presenta un’inabilità lavorativa di 33,3% in attività adeguate.

2.6

Per

la determinazione del grado d’invalidità, il consulente in integrazione professionale

ha giustamente applicato il metodo ordinario, mettendo a confronto il reddito

che l’assicurato avrebbe conseguito senza il danno alla salute (reddito da valido)

con quello da attività adeguata, desunto dai salari statistici (reddito da invalido), il cui calcolo è stato esposto nella

decisione contestata.

Riguardo

al reddito da valido, dato non contestato, è stato preso in considerazione

un salario di fr. 61’844.--, corrispondente a quanto l’insorgente avrebbe potuto

percepire senza il danno alla salute quale muratore nel 2008 (cfr. questionario

del datore di lavoro del 13 ottobre 2009; doc. AI 7).

Per

quel che concerne il reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale

concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in

maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato

non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da

invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti,

età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non

possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in

lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio

dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico

statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una

deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener

conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del

lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale

procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il

giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli

organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni

economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento

TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del

5.

settembre 2006).

Se

una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito

considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente

accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone.

In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido

aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo

capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante

una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda fase, occorre

esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla

base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto presente che i

fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il

parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere presi in

considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze

personali e professionali (DTF 134 V 322).

Quando

il reddito da valido differisce considerevolmente dal salario statistico riconosciuto

nello specifico settore economico, il TF ha nel frattempo stabilito, anche in

casi ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 consid.

4), che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5 % dal

salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla

media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte

le ulteriori condizioni - un parallelismo dei redditi di paragone, fermo restando

però che questo parallelismo si effettua soltanto per la parte percentuale eccedente

la soglia del 5% (STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid.

5.

).

Nel

caso di specie, conformemente la citata giurisprudenza, il consulente ha utilizzato i dati salariali forniti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio

federale di statistica e relativa ad una professione che presuppone qualifiche

inferiori (categoria 4) nel settore privato svizzero (a proposito della

rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439,

pp. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pp. 47ss.), riconoscendo una riduzione di reddito per

motivi medici del 33% nonché una riduzione per circostanze personali di totali

12%, determinando in tal modo un reddito da invalido di fr. 35’699.--.

L’insorgente

contesta la riduzione per motivi personali riconosciuta dal consulente, senza

alcuna motivazione. Questo Tribunale - ricordato che, per costante giurisprudenza,

il giudice non può scostarsi dalla valutazione dell’amministrazione senza

fondati motivi (DTF 137 V 73 consid. 5.2 con riferimento a DTF 126 V 80 consid.

6) - non ha motivo per scostarsi dalla riduzione del 13% applicata dal

consulente, frutto di precise valutazioni contenute nel rapporto 7 agosto 2011

(doc. AI 52).

Dal

raffronto dei redditi il grado d’invalidità è risultato essere del 42% (61'844 -

35'699 x 100 : 61'844), ciò che conferma il diritto ad un quarto di rendita,

eccetto il succitato periodo di rendita intera dovuto ai postumi dell’infortunio

del 28 aprile 2011.

In

tal senso la decisione contestata deve essere modificata, mentre il ricorso va

parzialmente accolto.

Il

ricorrente, patrocinato da un sindacato, ha diritto a ripetibili parziali (DTF

122.

V 278).

2.7

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente

in ragione di 4/5, mentre il restante 1/5 va a carico dell’Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione 20 luglio

2011 è modificata nel senso che l’assicurato ha diritto ad un quarto di rendita

dal 1° marzo 2010, aumentata ad una rendita intera dal 1° luglio 2011 e ridotta

ad un quarto dal 1° gennaio 2012.

2. Le

spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente in ragione di 4/5, mentre

1/5 va a carico dell’Ufficio AI.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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