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Decisione

32.2011.235

Inizio del diritto alla rendita. Prima della domanda di rendita l'assicurata aveva richiesto la consegna di mezzi ausiliari. In quest'ultima occasione l'Ufficio AI avrebbe dovuto esaminare anche i pre

24 ottobre 2011Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i necessari accertamenti medici ed economici, con decisione 5 luglio 2011 (preavvisata

il 26 aprile 2011) l’Ufficio AI ha accertato il diritto alla rendita intera dal

1° novembre 2008 (un anno dopo la scadenza del termine di attesa ex art. 28 cpv.

1 lett. b LAI), precisando che il versamento potrà avvenire non prima del 1°

giugno 2011, ossia sei mesi dopo la domanda di prestazioni del dicembre 2010

(doc. AI 28; per le motivazioni cfr. doc. AI 24);

-

con il presente tempestivo ricorso, l’assicurata, per il tramite del suo

rappresentante, ha postulato l’annullamento della decisione ed il versamento della

rendita intera dal 1° novembre 2008). Essa contesta che si tratti di una

domanda tardiva in quanto l’amministrazione, sapendo dal 2007 dell’esistenza di

una malattia tumorale e, in applicazione dell’art. 27 cpv. 1 LPGA, a suo tempo

non l’ha informata dei suoi diritti. La ricorrente sostiene inoltre che

l’amministrazione non ha debitamente tenuto conto dei contributi del marito per

colmare le lacune contributive;

- mediante

la risposta di causa l’Ufficio AI, riesaminato il caso, ha chiesto il parziale

accoglimento del ricorso nel senso di versare la rendita dal 1° settembre 2010

(6 mesi dopo la seconda richiesta di mezzi ausiliari) e di rinviare gli atti

per determinare nuovamente la prestazione;

- con

scritto 30 settembre 2010 il rappresentante dell’insor- gente, protestando

ripetibili, ha comunicato di accettare la proposta dell’Ufficio AI di

riconoscere il diritto alla rendita dal 1° settembre 2010 e di rinviare gli

atti per un nuovo calcolo della rendita;

- la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e

non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o

della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione

di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG;

- secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la

surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente

incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere

sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance

invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band

XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).

Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera

se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno

al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di

rendita se sono invalidi almeno al 40%;

- secondo l’art. 28 cpv. 1 lett. b l’assicurato ha diritto alla rendita

se ha avuto un’incapacità al lavoro almeno del 40 per cento in media durante un

anno senza notevole interruzione;

L’art.

29 cpv. 1 LAI dispone che il

diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui

l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente

all’articolo 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il

compimento dei 18 anni;

- secondo

la giurisprudenza, con la domanda di prestazioni all’Ufficio AI l’assicurato è

salvaguardato in tutti i suoi diritti riguardo alle prestazioni assicurative,

anche se non indica la natura esatta delle stesse (DTF 132 V 296 consid. 4.3). Questo principio (che deriva dal principio inquisitorio e dall’applicazione

d’ufficio del diritto da parte dell’amministrazione) non trova applicazione

nel caso di prestazioni che non sono in alcuna relazione con quanto richiesto dall’assicurato

in via esplicita oppure non deducibile dagli atti. L’obbligo di istruzione

dell’Ufficio AI si estende infatti solo alle richieste di prestazioni che hanno

un rapporto ragionevole con la fattispecie in esame o con gli atti, sia

presenti che acquisiti successivamente (in argomento cfr. Müller, Das

Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung, 2010, § 15 n. 748 con

riferimenti giurisprudenziali e dottrinali);

- secondo la Circolare sull’invalidità e

la grande invalidità (CIGI) marginale 2029, la domanda (di prestazioni) non è

tardiva se in occasione di una prima domanda l’amministrazione non ha

riconosciuto un diritto alla prestazione debitamente rivendicato né ha adottato

alcuna decisione in merito. Se la persona assicurata si annuncia di nuovo in un

secondo tempo, il pagamento delle prestazioni non riscosse sottostà ad un termine

assoluto di perenzione di 5 anni, retroattivamente dal momento della seconda domanda

(Pratique VSI 1997 p. 186);

-

nel caso in esame, questo TCA concorda con la proposta fatta dall’Ufficio AI

di versare la rendita intera dal 1° settembre 2010, ossia sei mesi dopo la

seconda domanda di mezzi ausiliari inoltrata nel marzo 2010 (doc. AI 5). In

quell’occasione l'amministrazione avrebbe potuto e dovuto approfondire la fattispecie

nel senso di esaminare anche il diritto alla rendita, sebbene la richiesta di

prestazioni fosse rivolta all’assunzione dei costi per una parrucca a causa di

una cura chemioterapica. L'amministrazione ammette infatti che il genere di

malattia ed il fatto che la prima richiesta di prestazioni fosse stata inoltrata

nel dicembre 2007 (quindi quasi tre anni prima della seconda domanda del marzo

2010), dovevano indurla a verificare d’ufficio i presupposti per un’eventuale

erogazione della rendita;

- altrettanto

questa Corte concorda con l’amministrazione nel ritenere che in occasione della

prima richiesta di mezzi ausiliari del 2007 quest’ultima non disponeva di

ragionevoli elementi che la obbligassero a verificare anche l’eventuale diritto

ad una rendita, motivo per cui non vi sono i presupposti per riconoscere il

diritto alla rendita dal 1° novembre 2008;

- con

scritto 30 settembre 2011 la ricorrente ha dato il proprio assenso alla proposta

dell’Ufficio AI;

- vista

la modifica dell’inizio del diritto alla rendita, gli atti sono da rinviare all’Ufficio

AI (e per esso alla competente cassa di compensazione a cui spetta il calcolo dell’importo

della rendita; cfr. art. 60 cpv. 1 lett. b LAI) affinché ne determini nuovamente

l’ammontare, procedendo fra l’altro alla verifica della questione relativa ai

contributi versati dal marito dell’assicurata (cfr. art. 29ter cpv. 2 lett. b

LAVS applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 36 cpv. 2 LAI);

- di

conseguenza il ricorso va parzialmente accolto. Vincente

in causa, patrocinata da un’assicurazione di protezione giuridica, l’insorgente

ha diritto a ripetibili parziali (art. 61 lett. g LPGA);

- secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della presente vertenza, le spese per fr. 500.-- sono ripartite fra le

parti in ragione di metà ciascuno.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1.- Il

ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione 5 luglio 2011 è modificata nel senso che l’as-

sicurata

ha diritto alla rendita intera dal 1° settembre 2010.

§§ Gli

atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda ad una

nuova

determinazione dell’importo della rendita.

Considerandi

2.

- Le spese di fr. 500.--

sono a carico delle parti in ragione di metà ciascuna.

L’Ufficio AI verserà alla ricorrente fr. 1’000.-- a

titolo di ripetibili parziali (IVA inclusa).

3.

- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per

il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il

segretario

giudice

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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