32.2011.235
Inizio del diritto alla rendita. Prima della domanda di rendita l'assicurata aveva richiesto la consegna di mezzi ausiliari. In quest'ultima occasione l'Ufficio AI avrebbe dovuto esaminare anche i pre
24 ottobre 2011Italiano8 min
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Numero d'incarto:
32.2011.235
Data decisione, Autorità:
24.10.2011, TCA
Titolo:
Inizio del diritto alla rendita. Prima della domanda di rendita l'assicurata aveva richiesto la consegna di mezzi ausiliari. In quest'ultima occasione l'Ufficio AI avrebbe dovuto esaminare anche i presupposti per l'erogazione di una rendita
DIRITTO ALLA RENDITA
art. 28 agg. 1 let. 1 LAI
art. 29 LAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2011.235
BS
Lugano
24 ottobre
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 12 settembre 2011
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 5 luglio 2011 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
considerato in fatto
e in diritto
che -
RI 1, classe 1967, casalinga, nel dicembre 2007 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti, in particolare una richiesta per mezzi
ausiliari (parrucca) a causa di una malattia tumorale (doc. AI 1.1). Con comunicazione
21 dicembre 2007 l’Ufficio AI ha rilasciato la garanzia per l’assunzione delle
spese di acquisto del chiesto mezzo ausiliario (doc. AI 87-1);
- nel
marzo 2010 l’assicurata ha rinnovato la richiesta di una parrucca quale mezzo
ausiliario (doc. 8-1), la cui garanzia per i costi è stata concessa con comunicazione
del 25 marzo 2010 (doc. AI 7-1);
- il
1° dicembre 2010 l’assicurata ha inoltrato una domanda di rendita (doc. AI
8-7);
- esperiti
Fatti
i necessari accertamenti medici ed economici, con decisione 5 luglio 2011 (preavvisata
il 26 aprile 2011) l’Ufficio AI ha accertato il diritto alla rendita intera dal
1° novembre 2008 (un anno dopo la scadenza del termine di attesa ex art. 28 cpv.
1 lett. b LAI), precisando che il versamento potrà avvenire non prima del 1°
giugno 2011, ossia sei mesi dopo la domanda di prestazioni del dicembre 2010
(doc. AI 28; per le motivazioni cfr. doc. AI 24);
-
con il presente tempestivo ricorso, l’assicurata, per il tramite del suo
rappresentante, ha postulato l’annullamento della decisione ed il versamento della
rendita intera dal 1° novembre 2008). Essa contesta che si tratti di una
domanda tardiva in quanto l’amministrazione, sapendo dal 2007 dell’esistenza di
una malattia tumorale e, in applicazione dell’art. 27 cpv. 1 LPGA, a suo tempo
non l’ha informata dei suoi diritti. La ricorrente sostiene inoltre che
l’amministrazione non ha debitamente tenuto conto dei contributi del marito per
colmare le lacune contributive;
- mediante
la risposta di causa l’Ufficio AI, riesaminato il caso, ha chiesto il parziale
accoglimento del ricorso nel senso di versare la rendita dal 1° settembre 2010
(6 mesi dopo la seconda richiesta di mezzi ausiliari) e di rinviare gli atti
per determinare nuovamente la prestazione;
- con
scritto 30 settembre 2010 il rappresentante dell’insor- gente, protestando
ripetibili, ha comunicato di accettare la proposta dell’Ufficio AI di
riconoscere il diritto alla rendita dal 1° settembre 2010 e di rinviare gli
atti per un nuovo calcolo della rendita;
- la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e
non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o
della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG;
- secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band
XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).
Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera
se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno
al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%;
- secondo l’art. 28 cpv. 1 lett. b l’assicurato ha diritto alla rendita
se ha avuto un’incapacità al lavoro almeno del 40 per cento in media durante un
anno senza notevole interruzione;
L’art.
29 cpv. 1 LAI dispone che il
diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui
l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente
all’articolo 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il
compimento dei 18 anni;
- secondo
la giurisprudenza, con la domanda di prestazioni all’Ufficio AI l’assicurato è
salvaguardato in tutti i suoi diritti riguardo alle prestazioni assicurative,
anche se non indica la natura esatta delle stesse (DTF 132 V 296 consid. 4.3). Questo principio (che deriva dal principio inquisitorio e dall’applicazione
d’ufficio del diritto da parte dell’amministrazione) non trova applicazione
nel caso di prestazioni che non sono in alcuna relazione con quanto richiesto dall’assicurato
in via esplicita oppure non deducibile dagli atti. L’obbligo di istruzione
dell’Ufficio AI si estende infatti solo alle richieste di prestazioni che hanno
un rapporto ragionevole con la fattispecie in esame o con gli atti, sia
presenti che acquisiti successivamente (in argomento cfr. Müller, Das
Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung, 2010, § 15 n. 748 con
riferimenti giurisprudenziali e dottrinali);
- secondo la Circolare sull’invalidità e
la grande invalidità (CIGI) marginale 2029, la domanda (di prestazioni) non è
tardiva se in occasione di una prima domanda l’amministrazione non ha
riconosciuto un diritto alla prestazione debitamente rivendicato né ha adottato
alcuna decisione in merito. Se la persona assicurata si annuncia di nuovo in un
secondo tempo, il pagamento delle prestazioni non riscosse sottostà ad un termine
assoluto di perenzione di 5 anni, retroattivamente dal momento della seconda domanda
(Pratique VSI 1997 p. 186);
-
nel caso in esame, questo TCA concorda con la proposta fatta dall’Ufficio AI
di versare la rendita intera dal 1° settembre 2010, ossia sei mesi dopo la
seconda domanda di mezzi ausiliari inoltrata nel marzo 2010 (doc. AI 5). In
quell’occasione l'amministrazione avrebbe potuto e dovuto approfondire la fattispecie
nel senso di esaminare anche il diritto alla rendita, sebbene la richiesta di
prestazioni fosse rivolta all’assunzione dei costi per una parrucca a causa di
una cura chemioterapica. L'amministrazione ammette infatti che il genere di
malattia ed il fatto che la prima richiesta di prestazioni fosse stata inoltrata
nel dicembre 2007 (quindi quasi tre anni prima della seconda domanda del marzo
2010), dovevano indurla a verificare d’ufficio i presupposti per un’eventuale
erogazione della rendita;
- altrettanto
questa Corte concorda con l’amministrazione nel ritenere che in occasione della
prima richiesta di mezzi ausiliari del 2007 quest’ultima non disponeva di
ragionevoli elementi che la obbligassero a verificare anche l’eventuale diritto
ad una rendita, motivo per cui non vi sono i presupposti per riconoscere il
diritto alla rendita dal 1° novembre 2008;
- con
scritto 30 settembre 2011 la ricorrente ha dato il proprio assenso alla proposta
dell’Ufficio AI;
- vista
la modifica dell’inizio del diritto alla rendita, gli atti sono da rinviare all’Ufficio
AI (e per esso alla competente cassa di compensazione a cui spetta il calcolo dell’importo
della rendita; cfr. art. 60 cpv. 1 lett. b LAI) affinché ne determini nuovamente
l’ammontare, procedendo fra l’altro alla verifica della questione relativa ai
contributi versati dal marito dell’assicurata (cfr. art. 29ter cpv. 2 lett. b
LAVS applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 36 cpv. 2 LAI);
- di
conseguenza il ricorso va parzialmente accolto. Vincente
in causa, patrocinata da un’assicurazione di protezione giuridica, l’insorgente
ha diritto a ripetibili parziali (art. 61 lett. g LPGA);
- secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della presente vertenza, le spese per fr. 500.-- sono ripartite fra le
parti in ragione di metà ciascuno.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1.- Il
ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione 5 luglio 2011 è modificata nel senso che l’as-
sicurata
ha diritto alla rendita intera dal 1° settembre 2010.
§§ Gli
atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda ad una
nuova
determinazione dell’importo della rendita.
Considerandi
2.
- Le spese di fr. 500.--
sono a carico delle parti in ragione di metà ciascuna.
L’Ufficio AI verserà alla ricorrente fr. 1’000.-- a
titolo di ripetibili parziali (IVA inclusa).
3.
- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per
il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il
segretario
giudice
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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