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Decisione

32.2011.239

Soppressione della rendita d'invalidità in seguito ad un miglioramento dello stato di salute

21 febbraio 2012Italiano58 min

Source ti.ch

Fatti

I periti e i consulenti si sono espressi su tutte le patologie

lamentate dall’assicurata, hanno esaminato accuratamente tutta la

documentazione messa loro a disposizione ed hanno valutato la capacità

lavorativa della paziente sulla base delle indicazioni risultanti dalle visite

effettuate presso il SAM.

L’insorgente

peraltro, circa le patologie psichiatrica e neurologica, non ha prodotto alcuna

documentazione medica atta a sovvertire le conclusioni della perizia SAM, e

neppure ne ha contestato le valutazioni.

Con

il ricorso l’interessata, sulla base delle considerazioni del dr. med. __________

capo clinica di neurochirurgia alla colonna vertebrale e al midollo spinale

presso la __________, pur non mettendo in dubbio, di per sé, il miglioramento

avvenuto a livello reumatologico rispetto alla situazione al momento

dell’emissione della precedente decisione, non condivide invece la valutazione dell’incapacità

lavorativa effettuata dal dr. med. __________, medico perito certificato SIM,

specialista FMH reumatologia.

A

torto.

Il

perito, nel proprio referto, al quale deve essere riconosciuta piena forza

probatoria, dopo aver riportato l’anamnesi reumatologica da terzi e i dati

soggettivi, ha descritto gli accurati esami svolti nell’ambito della visita del

21 settembre 2010 al sistema locomotore dell’assicurata (colonna vertebrale e

articolazioni periferiche) ed ha motivato approfonditamente la sua valutazione.

Lo specialista ha valutato ed esaminato in maniera completa i punti litigiosi,

si è fondato su esami approfonditi, ha preso in conto tutti i mali di cui si è

lamentata l’insorgente, ha redatto il referto in piena conoscenza dell’anamnesi

dell’interessata ed è stato chiaro nell’esposizione delle correlazioni mediche

e nell’apprezzamento della situazione medica.

I

certificati del dr. med. __________, che peraltro non si confronta nel

dettaglio con la perizia del dr. med. __________, non apportano elementi di

particolare novità a livello reumatologico e non oggettivano una modifica dello

stato di salute della ricorrente rispetto a quanto accertato dal perito in

ambito reumatologico. Come emerge pure dalla presa di posizione del 28 ottobre

2011 del SAM che riprende quanto affermato dal dr. med. __________ (doc. VIII),

il referto dell’ultima TAC della colonna lombare del 29 marzo 2011 effettuata

dal dr. med. __________, FMH medicina interna è rimasto invariato rispetto a

quanto evidenziato con la TAC del 2009 presa in considerazione nell’ambito

della valutazione peritale (doc. C: “In der vorliegenden

CT-Untersuchung vom 29.03.2011 zeigen sich unverändert eine

dorsale/transpendikuläre Stabilisation L4/5 und L5/S1 sowie intersomatisch

eingebrachte Käfige (Peek-TLIF)” e „Somit ergeben sich stabile

Verhältnisse ohne Nachweis einer Lockerung. Eine operative Revision muss

daher nicht empfohlen werden. Auch epifusional zeigen sich keine neuen

Befunde, eine mässige Arthrose der Fazettengelenke ist bereits vorbestehend“,

sottolineature del redattore). Il dr. med. __________, nella sua presa

di posizione riportata nello scritto del SAM del 28 ottobre 2011, ha esaminato la diagnosi posta il 18 agosto 2011 (e il 17 marzo 2011) dal dr. med. __________

(“lumbovertebrales Schmerzsyndrom mit beidseitiger, rechtsbetonter

Ausstrahlung und primär sensorischen Defiziten bei Status nach dorsaler,

transpedikulärer Stabilisation und TLIF-Einlage L4/L5 und L5/S1, radiologisch

keine knöcherne Fusion nachweisbar, neu: Sensibilitätsstörung der linken Hand

ohne nachweisbare radikuläre Reizung“) ed ha confermato la sua valutazione

circa la capacità lavorativa della ricorrente in assenza di elementi oggettivi

indicanti un cambiamento dello stato di salute rispetto alla visita peritale

reumatologica.

A

questo proposito va evidenziato che il dr. med. __________ il 17 marzo 2011

(doc. B), sulla base della citata diagnosi, ha affermato che

l’interessata si lamentava per i dolori “im Sinne von starken lumbalen nach

kranial wie auch in die Beine ausstrahlenden Beschwerden” e che “die

Beschwerden sind belastungs –und gehsteckenabhängig zunehmend, die Patientin

gibt an zu keine Zeitpunkt schmerzfrei zu sein. Die Ausstrahlung

ist rechtsbetont etwas verstärkt“. Questa descrizione non è tuttavia molto

diversa da quella del medico curante, dr. med. __________, allegata al rapporto

del 5 agosto 2009 (doc. AI 30-1 e doc. AI 30-7), presa in considerazione dagli

specialisti del SAM nell’ambito della loro valutazione peritale: „Come

descrive il medico curante nel suo rapporto del 5.8.2009, il decorso post

operatorio è stato marcato dalla persistenza di dolori invalidanti che partono

dalla regione gluteale ds. con irradiazione persistente nella regione della

colonna toracale (ca. fino all’altezza delle scapole) e irradiazioni

recidivanti sottoforma di fitte (sensazione di scossa elettrica di corta

durata, con episodi quasi ogni giorno), nell’intero arto inferiore a ds. più

frequentemente che a sin., con alle volte anche degli improvvisi cedimenti di

corta durata a livello dell’arto inferiore sin.” (doc. AI 39-6, punto 3.5).

Del

resto lo stesso dr. med. __________ si esprime a favore di un’attività leggera

o medio leggera, ergonomicamente adatta alla patologia del rachide (doc. D: “Die Arbeitstätigkeit sollte – nach Möglichkeit auf leichte

bis mittelschwere Tätigkeiten reduziert werden, das Heben von schweren Lasten

oder das Arbeiten in gebückter Position bzw. entsprechend exponierten

Arbeitsstätten sollte vermieden werden“).

Certo,

sulla base delle stesse alterazioni strutturali (cfr. doc. VIII), lo

specialista __________, a differenza del perito, ritiene l’interessata incapace

al lavoro al 50% in attività leggere e confacenti al suo stato di salute (doc.

D). Sennonché, in concreto, non vi sono elementi medici

oggettivi, non presi in considerazione dal dr. med. __________ nell’ambito

della perizia SAM e nel successivo complemento del 28 ottobre 2011 (cfr. doc.

VIII/1 laddove lo specialista riprende i passaggi più importanti dei

certificati medici del dr. med. __________, compresa la diagnosi, e li

commenta) o altri elementi che possano mettere in dubbio il contenuto del suo

referto al quale, come visto, va riconosciuta la piena forza probatoria. Del

resto lo stesso specialista __________ rileva come abbia comunque difficoltà nello

stabilire la capacità lavorativa della ricorrente (doc. D: “Wie gewünscht melde ich mich betreffend der Arbeitsfähigkeit

bei oben genannter Patientin. Die Beurteilung fällt mir offen

gestanden schwer […]“) e propone un accertamento più approfondito o un

tentativo di reintegrazione (doc. D: „letztendlich wäre

eine arbeitsmedizinische Abklärung resp. eine Reintegrationsversuch die

optimale Lösung”, cfr. anche doc. E). Nello scritto del 28 settembre

2011, pur confermando la sua valutazione e la richiesta di maggiori

approfondimenti, non esclude inoltre il reintegro dell’interessata nella sua

precedente attività (doc. E: “Eine Suche nach einer

angepassten Tätigkeit – sofern die Tätigkeit als Kassiererin nicht mehr

möglich ist – empfehle ich dringend das Hinzuziehen einer arbeitsmedizinischen

Beurteilung, ansonsten verweise ich auf mein Schreiben vom 18.08.2011”,

sottolineatura del redattore).

Ora,

proprio nell’ambito della perizia pluridisciplinare del SAM del 29 novembre

2010, gli specialisti hanno esaminato in maniera approfondita le patologie

della ricorrente ed hanno indicato quali limiti funzionali vanno presi in

considerazione per un’attività leggera e confacente al suo stato di salute, ritenuta

esigibile nella misura del 90% (doc. AI da 39-13 a 39-16).

Ne

segue che in assenza di elementi che possano mettere in dubbio il referto

peritale, non vi sono motivi per non fondare il giudizio sulla perizia

pluridisciplinare del SAM del 29 novembre 2010 (doc. AI 39-1) e per far

allestire una nuova perizia.

Va

qui rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora

l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove;

Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450,

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a

ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,

2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H

103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid.

2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce

una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2

Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162

consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

Va

inoltre rilevato che il TF ha più volte avuto l’occasione di ribadire che la differente valutazione medica tra il medico che prende in cura

l’assicurato e il perito è spiegabile con la diversità degli incarichi assunti

(a scopo di trattamento piuttosto che di perizia: cfr. sentenza 9C_151/2011 del

27 gennaio 2012, cfr. anche sentenza 9C_949/2010 del 5 luglio 2011, nonché

sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010).

Non

va poi dimenticato che la valutazione complessiva è stata confermata, oltre che

dai periti SAM, anche dai medici SMR, dr. med. __________ (doc. AI 41) e dr.

med. __________ (cfr. nota del 28 ottobre 2011, doc. VIII/3: “in assenza

d’una oggettivabile modifica dello stato di salute dell’assicurata si conferma

la validità della nota del 6.12.2010 basata su perizia SAM”; cfr. a

proposito dei compiti e del valore probatorio attribuiti ai rapporti interni

dell’SMR la SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 [9C_323/2009]; cfr. anche la sentenza

9C_15/2011 del 27 gennaio 2012, consid. 5.2; cfr. pure la sentenza 8C_814/2011

del 12 gennaio 2012, dove, in ambito LAINF, al consid. 2.4 il TF ha affermato che

“dopo attento esame dell’incarto, visto in particolare che nel ricorso di

ultima istanza non si adducono argomenti idonei a stravolgere le conclusioni

dell’autorità di primo grado, la quale ha esposto in modo convincente come di

Considerandi

fronte a valutazioni mediche contraddittorie […omissis…] si debba ritenere

maggiormente attendibile il parere espresso dagli specialisti intervenuti per

conto dell’assicuratore resistente (in merito al valore probatorio riconosciuto

ai pareri medici interni dell’assicurazione cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/ee

pag. 353), anche questa Corte non vede valido motivo per scostarsi da questa

opinione […]”).

A

questo riguardo va ricordato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi

medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni

mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale

dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di

esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una

misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le

decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo

e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella

possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione

degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle

loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare

la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata

una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione

sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si

può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza

9C_9/2010 del 29 settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in

SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

Visto

quanto sopra, questo Tribunale condivide le affidabili e concludenti

valutazioni dei medici SMR, dr. med. __________ e __________ (cfr. più in

generale sul valore probatorio dei rapporti interni del SMR la sentenza I

143/07 del 14 settembre 2007, consid. 3.3; cfr. pure la sentenza 9C_949/2010

del 5 luglio 2011 con rinvii e 9C_376/2007 del 13 giugno 2008), che hanno

valutato compiutamente tutta la documentazione medica agli atti giungendo ad

una conclusione logica e priva di contraddizioni in merito all’incapacità

lavorativa della ricorrente nella misura del 10% in attività semplici e

ripetitive.

8.

Per

quanto concerne il raffronto dei redditi, il ricorrente non contesta l’importo

del reddito da valido (fr. 46'800) e da invalido (fr. 52'451) presi in

considerazione dall’UAI, ma chiede una riduzione complessiva del 60% del

reddito da invalido, ossia il 50% per incapacità lavorativa medico-teorica e il

10% per mansioni leggere. Ritenuto tuttavia che l’interessata, in attività

leggere e confacenti al suo stato di salute è capace al lavoro al 90% (cfr.

supra), questo Tribunale può semmai prendere in considerazione una riduzione

del 10% per l’incapacità lavorativa.

Per

quanto concerne invece la riduzione del 10% per le limitazioni funzionali e

l’impossibilità a svolgere lavori pesanti, come si vedrà meglio in seguito, non

modificherebbe comunque il diritto alla rendita.

9.

Per accertare il reddito senza l'invalidità è decisivo stabilire, secondo

il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato

guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano

(sentenze 13 giugno 2003 I 475/01 e 23 maggio 2000, U 243/99; RAMI 1993 no. U

168.

pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid.

4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile.

Determinante

è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto

delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un

prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi,

l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in

merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr.

U 168 pag. 100s. consid. 3b).

Un

salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che

lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi

pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base

a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).

Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto

che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare

la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali

adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b,

ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).

Se

nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che

l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidi-tà, allora si può

ricorrere a dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (cfr. Pratique

VSI 1999 pag. 248 consid. 3b; cfr. anche sentenza del 30 dicembre 2002, I

56/02).

Per calcolare il

reddito da valida l’UAI ha correttamente interpellato l’ex datore di lavoro che

ha evidenziato come nel 2009 l’interessata avrebbe guadagnato fr. 3'600 per 13

mensilità (doc. AI 43-1), ossia fr. 46'800 all’anno, che, aggiornato al 2011

raggiunge fr. 47'788 (+ 0,8% nel 2010 e + 1.3% nel 2011 [dato aggiornato al

terzo trimestre 2011], cfr. www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/themen/03/04/blank/key/lohnentwicklung/quartal.html).

10.

Per

quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Con

pronunzia del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario

da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al

salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da

invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,

art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

A questo proposito con

sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 il TF ha affermato che:

" (…)

3.3

In una recente sentenza 8C_652/2008

dell'8 maggio 2009, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il

Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che

quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto

al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso

deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della

DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti -

giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo

parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale

eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella

stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si

dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in

considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze

personali e professionali."

In

concreto utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2008 elaborata

dall'Ufficio federale di statistica, l’insorgente, svolgendo nel 2008 una

professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a

proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato,

cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto

realizzare, in media, un salario annuale lordo pari a fr. 51’368 (4'116 : 40 X

41.6

X 12; cfr. anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008), corrispondente a

fr. 52’447 (+ 2,1%) nel 2009, a fr. 52'866 nel 2010 (+ 0.8%) e fr. 53'553 nel

2011.

(+ 1,3%).

L’assicurata,

quale cassiera avrebbe guadagnato fr. 47’788 nel 2011.

Tale

reddito si situa sotto la media dei salari svizzeri per un’attività equivalente

(cfr. Tabella TA1, punto 52 commercio al dettaglio e riparazioni: fr. 50’428

nel 2008 (4'031 : 40 X 41.7 X 12), fr. 51’487 nel 2009 [+ 2,1%], fr. 51’899 nel

2010.

[+ 0,8%] e fr. 52’574 nel 2011 [+ 1,3%]).

Sono,

perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da invalido

in applicazione della giurisprudenza di cui alla sentenza 8C_44/2009 sopra

menzionata del 4,1% (9,1% - 5%) a fr 51’357.

Inoltre, va rilevato che, secondo la

giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare

situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e

tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere

completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che

pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul

mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico

statistico.

L’Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale

massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie

particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre,

chiamato a pronunciarsi sulla deduzio-ne globale, la quale procede da una stima

che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza

valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Nella

presente evenienza l’UAI non ha applicato alcuna riduzione, mentre la

ricorrente chiede un deduzione del 10%, che tuttavia, a mente del TCA, nel caso

di specie, appare generosa.

Ora,

anche volendo seguire la richiesta della ricorrente di ridurre ulteriormente

del 10% il reddito da invalido, l’interessata non avrebbe comunque diritto ad

alcuna rendita.

Infatti,

raffrontando il reddito da valido di fr. 47'788 con quello da invalido di fr. 51'357,

dapprima ridotto del 10% (incapacità lavorativa) a fr. 46'221, poi del 10%

(riduzione per le limitazioni dovute alla nuova attività) a fr. 41'599, si

ottiene un grado d’invalidità del 13% che non dà diritto ad alcuna rendita.

11.

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità

delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--sono poste a carico della

ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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