32.2011.239
Soppressione della rendita d'invalidità in seguito ad un miglioramento dello stato di salute
21 febbraio 2012Italiano58 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2011.239
Data decisione, Autorità:
21.02.2012, TCA
Titolo:
Soppressione della rendita d'invalidità in seguito ad un miglioramento dello stato di salute
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
PERIZIA
REVISIONE DELLA RENDITA
art. 4 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 17 LPGA
art. 88a OAI
art. 88bis OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2011.239
cs
Lugano
21 febbraio
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 12 settembre 2011
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 3 agosto 2011 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
A. Con
decisione del 20 gennaio 2009 a RI 1, nata nel 1967, da ultimo cassiera presso
la __________, è stata assegnata una rendita d’invalidità intera con effetto
dal 1° ottobre 2008 (doc. AI 25-3) per una patologia alla colonna lombare per
la quale è stata operata nel mese di settembre 2008.
B. Il
15 giugno 2009 l’UAI ha avviato una procedura di revisione d’ufficio della
rendita (doc. AI 27-1). Dopo aver ricevuto nuova documentazione medica ed aver
fatto allestire una perizia pluridisciplinare (reumatologica, neurologica e
psichiatrica) ad opera del SAM (doc. AI 39-1), tenuto conto del miglioramento
dello stato di salute, dopo aver proceduto all’abituale raffronto dei redditi,
con decisione del 3 agosto 2011 (doc. AI 51-1), preavvisata dal progetto del 30
dicembre 2010 (doc. AI 45-1), ha soppresso la rendita con effetto dalla fine
del mese che segue l’intimazione della decisione.
C. RI
1, rappresentata dall’avv. RA 1, è insorta al TCA contro la predetta decisione,
chiedendo l’attribuzione di una mezza rendita sulla base di un grado
d’invalidità del 55% (doc. I). L’insorgente contesta la valutazione del perito
dr. med. __________, FMH reumatologia, che l’ha ritenuta incapace al lavoro
nella precedente attività al 40% e totalmente abile in attività confacenti al
suo stato di salute con le limitazioni descritte nel referto, allegando nuovi
certificati medici del dr. med. __________, primario di neurochirurgia alla
colonna vertebrale e al midollo spinale della __________. L’interessata chiede
inoltre che nel raffronto dei redditi venga presa in considerazione una
ulteriore riduzione del 10% per tener conto delle limitazioni e
dell’impossibilità di eseguire lavori pesanti oltre che del 50% per
l’incapacità lavorativa medico-teorica, per un grado d’invalidità complessivo
del 55%.
D. Con
risposta del 2 novembre 2011 l’UAI, dopo aver sottoposto la nuova
documentazione medica al dr. med. __________, per il tramite del SAM, ha
proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario,
saranno riprese in corso di motivazione (doc. VIII).
E. Le
parti si sono ancora ulteriormente espresse in merito, ribadendo le loro
argomentazioni (doc. X-XII).
in
diritto
in
ordine
1.La presente vertenza non pone questioni
giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la
difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque
decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv.
2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del
21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18
febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio
2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
nel
merito
2. Il
1° gennaio 2012 è entrata in vigore la modifica del 18 marzo 2011 della legge
federale sull’assicurazione invalidità (LAI) e di altre leggi federali (6a
revisione dell’AI, primo pacchetto di misure; RU 2011 5659 e seguenti). Per la
disanima del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto in
precedenza occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale,
secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della
realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o
che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1, pag. 446 seg. con
riferimento a DTF 130 V 329).
In
concreto al ricorso contro la decisione emanata il 3 agosto 2011, data che, di
principio, delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle
assicurazioni sociali, si applicano le norme sostanziali in vigore fino al 31
dicembre 2011.
3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzio-ne di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido)
e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse
diventato invalido (reddito da valido).
Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI
2000 p. 84 consid. 1b).
Nella
DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che
l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora
l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a
causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare
concretamente un'occupazio-ne (giurisprudenza confermata dal TFA con una
sentenza del 14 luglio
2006 nella causa A., U 156/05, consid. 5).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra
parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di
applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è
essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo
il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale
federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità
di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al
proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF,
per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio
dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su
opposizione).
L’Alta
Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di
pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo
successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una
modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità
essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di
decidere.
Tale
principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr., pure, sentenza del 26
giugno 2003 consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003, I 670/01 pubblicata in
SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR
2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre,
sentenza del 13 giugno 2003 consid. 4.2, I 475/01).
4. Secondo
l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita
subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o
ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
Qualsiasi
cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado
d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione
giusta l’art. 17 LPGA.
La
rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica
sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso
sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano
subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid.
1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una
semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste
sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi
dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per
sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la
situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della
rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351
consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a
confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369
consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser,
Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 1997, ad art. 41, pag. 258).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o
parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il
miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento
determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi
senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono
applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di
assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (RCC
1984 p. 137).
Circa
gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad
un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI
stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o
dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno
del secondo mese che segue la notifica della decisione.
L’art.
88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della
rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente
dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione
illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato
o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente
dall’articolo 77 OAI.
5.In concreto, dagli atti emerge che
l’interessata, nel corso dei mesi di ottobre/novembre 2007 ha presentato un improvviso aggravamento di una lombalgia con sintomi ingravescenti e
invalidanti di insufficienza/instabilità segmentaria lombare, associati ad una
sciatalgia ds (doc. AI 16-7). Il Prof. Dr. med. __________, primario di
neurochirurgia, il 29 settembre 2008 ha evidenziato che “l’approfondimento
diagnostico ha messo in evidenza una degenerazione completa dei dischi
intersomatici L4/L5 ed L5/S1 con segni di instabilità focale e una compressione
radicolare ds. Il trattamento conservativo semi-invasivo (infiltrazioni in un
altro Centro) si è rivelato fallimentare e i disturbi rimangono invalidanti, in
una paziente che è attualmente in cura con oppiacei (Oxycontin) e ha difficoltà
anche nell’esecuzione di faccende domestiche semplici. Nel corso dell’ultima
consultazione (07.07.2008) è stata discussa l’unica opzione possibile e cioè un
trattamento chirurgico di decompressione/stabilizzazione. La paziente si è
dichiarata d’accordo con la nostra proposta terapeutica e l’intervento è
previsto per il 18.09.2008. Dopo questa cura bisogna come al solito contare una
lunga convalescenza poiché il consolidamento di una fusione a 2 livelli
richiede biologicamente 8-9 mesi. La questione sul reinserimento nel processo
lavorativo può quindi essere posta soltanto nel giugno 2009” (doc. AI 16-7).
Sulla base della documentazione medica raccolta e delle
considerazioni del dr. med. __________, il medico SMR, dr. med. __________, l’8
ottobre 2008 ha accertato che l’interessata è incapace al lavoro al 100% dal
mese di ottobre 2007 e che una revisione della decisione sarebbe dovuta intervenire
sei mesi dopo l’intervento chirurgico di decompressione/stabilizzazione
effettuato il 18 settembre 2008 (doc. AI 18-2).
Nell’ambito
della procedura di revisione della rendita avviata nel corso del mese di giugno
2009, l’UAI ha deciso di sottoporre l’interessata ad una perizia pluridisciplinare
ad opera del SAM.
L’insorgente
è stata visitata dai periti il 3, 8, 21 e 27 settembre 2010 per accertamenti
pluridisciplinari ambulatoriali (doc. AI 39-1).
Gli
specialisti, dopo aver riassunto la documentazione messa loro a disposizione,
aver descritto l’anamnesi famigliare, personale-sociale, professionale,
patologica e sistemica, le affezioni attuali, l’anamnesi sistemica, e le
constatazioni obiettive, hanno posto la diagnosi con influenza sulla capacità
lavorativa di sindrome toracolombospondilogena cronica con probabile componente
radicolare irritativa L5 a ds. in esiti da esplorazione trans muscolare
bilaterale con artrectomia mediana L4-L5, L5-S1 con decompressione e neurolisi
di L4 e L5 a ds., discectomia L4-L5 e L5-S1, fusione intersomatica tramite
gabbie, strumentazione posto laterale con viti e barre da L4 a S1, in data
23.9.2008, disturbi statici del rachide (accentuazione della cifosi dorsale,
scoliosi sinistro-convessa toracolombare), decondizionamento e sbilancio
muscolare, sovrappeso con BMI 27kg/m2, assenza di deficit neurologici oggettivi
rilevanti dal punto di vista funzionale, sindrome somatoforme da dolore
persistente, e la diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa di
tabagismo cronico (doc. AI 39).
Gli
specialisti, sulla base del consulto reumatologico, neurologico e psichiatrico,
hanno stabilito che l’attuale grado di capacità lavorativa medico-teorica
globale dell’assicurata nell’attività da ultimo esercitata di cassiera è
considerato nella misura del 60%, intesa come riduzione del rendimento
sull’arco di un’intera giornata lavorativa (doc. AI 39-13) ed hanno affermato:
" Conseguenze
sulla capacità lavorativa derivano dalle patologia reumatologiche e
psichiatriche, mentre invece, come descritto al capitolo 6, dal punto di vista
neurologico non vi sono deficit oggettivi rilevanti dal punto di vista
funzionale determinanti una riduzione dell’abilità lavorativa.
Dal punto di vista
reumatologico, sulla base degli atti, dall’anamnesi richiesta e dall’esame
clinico, il nostro consulente pone le diagnosi di sindrome
toracolombospondilogena cronica con probabile componente radicolare irritativa
L5 a ds. in esiti da esplorazione trans muscolare bilaterale con artrectomia
mediana L4-L5, L5-S1 con decompressione e neurolisi di L4 e L5 a ds.,
discectomia L4-L5 e L5-S1, fusione intersomatica tramite gabbia, strumentazione
posterolaterale con viti e barre da L4 a S1, in data 23.9.2008, disturbi
statici del rachide (accentuazione della cifosi dorsale, scoliosi sinistro-convessa
toracolombare), decondizionamento e sbilancio muscolare, sovrappeso. Ciò
comporta delle limitazioni per quanto riguarda il sollevamento e trasporto di pesi
sino all’altezza dei fianchi, il sollevamento di pesi sopra l’altezza del
petto, il maneggiare attrezzi (soprattutto pesanti), l’effettuare lavori al
disopra della testa, la rotazione del tronco, l’assunzione di certe posizioni e
la deambulazione. Secondo il nostro consulente è giustificata un’incapacità
lavorativa totale in qualunque attività dal 1.10.2007 (giorno dell’insorgenza
del blocco iperalgico lombare) sino al 30.9.2009, a distanza di oltre un anno
dall’intervento neuro-ortopedico del 23.9.2008. A decorrere dall’1.10.2009 il
nostro consulente giudica l’A., nella sua ultima attività principale come
cassiera, a seguito dei limiti funzionali e di carico sopra descritti, abile al
lavoro sull’arco di una giornata lavorativa normale, ma con una diminuzione del
rendimento del 40%.
Dal punto di vista
psichiatrico il nostro consulente diagnostica una sindrome somatoforme da
dolore persistente, valutando un’incapacità lavorativa nella misura del 10% dal
punto di vista psichiatrico in qualunque attività. Ciò è giustificato dal fatto
che la sintomatologia algica provoca nell’A. una diminuzione della tenuta,
della caricabilità e della continuità lavorativa. Ipoteticamente l’A. ha
presentato una reazione depressiva ansiosa insieme all’insorgenza del processo
somatoforme da dolore persistente, che ha avuto un’influenza sulla sua capacità
lavorativa nella misura del 10% già a partire da sei mesi prima dell’intervento
neurochirurgico di settembre 2008 al quale è stata sottoposta. Da allora,
sebbene sia rientrata la componente depressiva, il quadro somatoforme da dolore
persistente da solo ha continuato a comportare nell’A. un’incapacità lavorativa
nella misura del 10% come tuttora.
Riteniamo che le
incapacità lavorative descritte dai nostri consulenti non debbano essere
sommate in quanto tutte le patologie che causano una limitazione della capacità
lavorativa comportano sempre una riduzione del rendimento.
Riassumendo, sulla
base di quanto descritto sopra, dal punto di vista fisico e psichico, valutiamo
l’attuale grado di capacità lavorativa globale, nell’attività da ultimo
esercitata come cassiera, nella misura del 60% a decorrere dall’1.10.2009. E’
giustificata un’incapacità lavorativa totale in qualunque attività
dall’1.10.2007 al 30.9.2009 come descritto sopra.” (doc. AI 39-14)
Circa
la capacità lavorativa in attività leggere e consone allo stato di salute della
ricorrente, i periti, dopo aver descritto la capacità funzionale e di carico
residua, hanno affermato:
" (…)
In un lavoro adatto
allo stato di salute, il nostro consulente giudica l’A., dal punto di vista
reumatologico abile al lavoro nella misura del 100%, a decorrere dal 1.10.2009,
ossia a distanza di oltre un anno dall’intervento neuro-ortopedico effettuato
al rachide lombare il 23.9.2008. Tenendo in considerazione che dal punto di
vista psichiatrico il nostro consulente valuta un’incapacità lavorativa nella
misura del 10% in qualunque attività, giungiamo alla conclusione che in
un’attività confacente allo stato di salute, che tiene in considerazione le
limitazioni descritte sopra la capacità lavorativa globale è da considerare
nella misura del 90%, intesa come riduzione del rendimento sull’arco di
un’intera giornata lavorativa, a decorrere dall’1.10.2009. (…)”
Per
quanto concerne i consulti psichiatrico, neurologico e reumatologico, va
evidenziato in particolare quanto accertato nell’ambito di quest’ultima
patologia:
" L’A.
in passato ha avvertito dolori lombari sporadici; l’1.10.2007, mentre sollevava
un tappeto ha avvertito un blocco iperalgico lombare; i neurochirurgi
consultati all’inizio del 2008 diagnosticavano un’insufficienza-instabilità segmentaria
lombare associata a sciatalgia a ds. in presenza di una degenerazione completa
dei dischi intersomatici L4-L5 ed L5-S1; dato che l’A. non migliorava alle cure
conservative, veniva sottoposta, il 23.9.2008, ad esplorazione trans muscolare
bilaterale con artrectomia mediana L4-L5 ed L5-S1 con decompressione e
neurolisi di L4 e L5 a ds., discectomia mediana L4-L5 ed L5-S1, fusione
intersomatica tramite gabbie, strumentazione posterolaterale con viti e barre
da L4 a S1; il decorso postoperatorio risultava svantaggioso, in quanto l’A.
continuava a lamentare dolori invalidanti che partivano dalla regione gluteale
a ds. con diramazione lungo la regione posterolaterale della coscia ds., lungo
la tibia anteriore fino ad arrivare al collo del piede ds.; una seconda
opinione presso il reparto di neurochirurgia della Clinica __________ il
6.8.2009, rivelava che, stando ad una TAC della colonna lombare realizzata il
6.4.2009, le parti operate non erano fusionate; una revisione del sito operato
veniva declinato dall’A. Ella ora non lamenta dolori limitati alla regione
lombare caudale, ma toracolombalgie diffuse omogenee, irradianti circolari
dalle due parti, di carattere stingente, a tratti come fitte o come bruciori,
poco modulabili, manifeste di giorno e di notte, con irradiazioni intermittenti
nell’inguine ds., nella coscia anteriore e nella tibia fino a raggiungere
talvolta le dita I-III del piede ds., irradiazione del dolore che in parte,
ricorda una traiettoria dermatometrica L5 a ds.; a sin. sono assenti sciatalgie,
ma viene lamentata un’insensibilità con a tratti cedimenti della gamba sin.; le
lombalgie rimangono uguali stando ferma rispettivamente al movimento, anche se
in discesa tendono a peggiorare; la colonna lombare, presentante una scoliosi
sinistro-convessa che si protrae fino nella colonna dorsale, appare bloccata
all’estensione come pure alle lateroflessioni passive bilaterali con dolori che
aumentano a fine corsa, l’A. praticamente non flette attivamente la colonna
lombare, quest’ultima risulta così altamente limitata con dolori a cintura
larga che si propagano dal rachide dorsale fino nella regione sacrale, presenti
durante l’intero movimento, in aumento raddrizzandosi da anteflessione del
tronco, indizio clinico per un’instabilità segmentale; risulta inspiegabile il
fatto che in flessione della colonna lombare praticamente bloccata, la manovra
di Lasègue in A. seduta, risulti assolutamente negativa e indolore, dato
clinico che rappresenta una chiara inconsistenza; altrettanto non si spiega il
motivo per il quale l’A. blocca la manovra Lasègue da sdraiata già a partire da
45° dalle due parti, mentre, come menzionato, la stessa manovra da seduta
risulta negativa ed indolore; come ulteriore inconsistenza bisogna osservare
che l’A. durante le prove della forza rozza dei gruppi muscolari agli arti
inferiori, asserisce di non poterli innervare, muscoli che attiva pienamente
rimanendo in piedi; in questo contesto sarà sicuramente utile la valutazione
neurologica specialistica ancora prevista. La radiografia della colonna lombare
in due proiezioni del 3.9.2010, mostra oltre alla scoliosi nota, una
spondilodesi da L4 a S1 con materiale di osteosintesi in situ senza segni di
listesi, con gabbie intersomatiche L4-L5 ed L5-S1 in osteocondrosi L4-L5.
L’esame funzionale delle articolazioni coxofemorali appare difficoltosa, in
quanto l’A. contrasta le flessioni passive delle anche già a partire da 45°,
lamentando dolori lombari, i movimenti coxofemorali rotatori, per quanto
valutabili, risultano liberi; anche la valutazione delle flessioni passive alle
ginocchia dalle due parti, appare difficoltosa, in quanto l’A. contrasta i
movimenti oltre i 100°, si trova un’iperestendibilità bilaterale. L’A. non
lamenta dolori cervicobrachiali; in accentuazione della cifosi dorsale con
scoliosi sinistro-convessa, la mobilità della colonna cervicale appare
minimamente limitata alla flessione passiva, altrimenti libera ai movimenti
passivi nelle altre direzioni; sono assenti deficit cervicoradicolari; la
mobilità delle spalle, dei gomiti e dei polsi appare normale.
Sulla base di queste
constatazioni il nostro consulente valuta l’attuale grado di capacità
lavorativa, dal punto di vista reumatologico, nella misura del 60%
nell’attività da ultimo esercitata e nell’attività di casalinga e nella misura
del 100% in un’altra attività come descritta al capitolo 9.”
Sulla
base della citata perizia, il medico SMR, dr. med. __________, ha confermato
un’incapacità lavorativa del 40% (riduzione del rendimento) nella precedente
attività dal 1° ottobre 2009 ed un’incapacità lavorativa del 10% in attività
leggere e confacenti al suo stato di salute dalla medesima data.
In
sede di ricorso l’insorgente ha prodotto ulteriore documentazione medica della __________
(doc. B, C e D).
Il
17 marzo 2011 il dr. med. __________, “__________”, ha
affermato:
" Die
Patientin zeigt bei Status nach Fixation L4/L5 und L5/S1 eine persistierende
Schmerzsymptomatik, die letzte Röntgenkontrolle vom 03.09.2010 zeigt eine
korrekte Position der transpedikulären Schrauben sowie der intersomatischen
Cages. Leider zeigt sich jedoch keine knöcherne intersomatischen Fusion, in der
CT-Untersuchung vom Jahr 2009 zeigen sich die Gelenksfazetten L4/5 sowie L5/S1
unauffällig.
Aus diesem Grunde gehe
ich davon aus, dass eine dorsale Fusion nicht erfolgt ist. Lockerungszeichen
habe ich den bisherigen Röntgenbildern nicht eindeutig identifizieren können,
ich schlage daher vor, dass zum Ausschluss einer Pseudoarthrose im operierten
Segment ein erneutes CT stattfinden sollte. Ich möchte Sie bitten, ein CT sowie
Röntgenaufnahmen einschliesslich Funktionsbilder der LWS wohnortsnah anzumelden
und mir die Bilder als CD zuzusenden. Gerne möchte ich mir diese im Anschluss
ansehen und Ihnen über meine Vorschläge berichten. Frau __________ gibt an,
dass aktuell eine Reevaluation der IV/AI erfolgt ist. Ich habe erklärt dass ich
zum aktuellen Zeitpunkt keine Aussagen über die Arbeitsfähigkeit treffen kann,
dies war nicht Gegenstand der heutigen Untersuchung und Besprechung. Wie weit
ich diesbezüglich Aussagen treffen kann hängt von den notwendigen
Untersuchungen und den entsprechenden Ergebnissen ab.“ (doc. B)
Il
18 aprile 2011 lo specialista ha affermato:
" Bei
Status nach Fusion L4/L5 und L5/S1 zeigt die Patientin eine persistierende
Schmerzen weswegen ich die Patientin bereits im August 2009 beurteilt hatte. In
der vorliegenden CT-Untersuchung vom 29.03.2011 zeigen sich unverändert eine
dorsale/transpendikuläre Stabilisation L4/5 und L5/S1 sowie intersomatisch
eingebrachte Käfige (Peek-TLIF). Eine eindeutige Verknöcherung im Bereich der
ventralen Käfige sehe ich nicht, auf der anderen Seite zeigt sich jedoch
keinerlei Lockerung der Implantate – sei es der Schrauben oder der Käfige.
Somit ergeben sich stabile Verhältnisse ohne Nachweis einer Lockerung. Eine
operative Revision muss daher nicht empfohlen werden. Auch epifusional zeigen
sich keine neuen Befunde, eine mässige Arthrose der Fazettengelenke ist bereits
vorbestehend. Operative Massnahmen kann ich in dieser Situation leider nicht
empfehlen, alternative/rheumatologische Behandlungen sollten erwogen werden.
Gegebenfalls könnten auch Infiltrationen im Bereich über der operierten Stelle
oder auch im Operationsgebiet versucht werden.“ (doc. C)
Con
certificato del 18 agosto 2011, il dr. med. __________, ha
affermato:
" Diagnose:
Lumbo-vertebrales
Schmerzsyndrom mit beidseitiger, rechtsbetonter Ausstrahlung und primär
sensorischen Defiziten bei
-
Status nach dorsaler, transpedikulärer
Stabilisation und TLIF-Einlage L4/5 und L5/S1
-
Radiologisch keine knöcherne Fusion nachweisbar
-
Neu: Sensibilitätsstörung der linken Hand ohne
nachweisbare radikuläre Reizung
Wie gewünscht melde
ich mich betreffen der Arbeistfähigkeit bei oben genannter Patientin. Die
Beurteilung fällt mir offen gestanden schwer, letztendlich wäre eine arbeitsmedizinische
Abklärung resp. eine Reintegrationsversuch die optimale Lösung. Ansonsten
besteht bei St. n. Spondylodese L4/5 und L5/S1 aus dem Jahr 2009 ein
persistierendes Schmerzsyndrom, durch weiter operative Massnahmen ist nicht von
einer Verbesserung mit relevantem Nutzen für die Patientin im Bereich von 50%
notwendig wird. Die Arbeitstätigkeit sollte – nach Möglichkeit auf leichte bis
mittelschwere Tätigkeiten reduziert werden, das Heben von schweren Lasten oder
das Arbeiten in gebückter Position bzw. entsprechend exponierten Arbeitsstätten
sollte vermieden werden. Eine Physiotherapieverordnung ist bei
Schmerzexazerbation jeweils zu evaluieren.“ (doc. D)
Il
28 settembre 2011 il dr. med. __________ ha risposto ad alcune domande poste
dall’insorgente, affermando:
" 1.
Der Grad der Arbeitsunfähigkeit ist sinnvollerweise durch eine
arbeitsmedizinische Untersuchung abzuklären, aufgrund der angegebenen
Beschwerden habe ich in meinem Schreiben vom 18.08.2011 eine 50%ige
Arbeitstätigkeit (angepasst) empfohlen.
2. Schwer
rückenbelastenden Tätigkeiten sollten vermieden werden, eine wechselhafte
Tätigkeit in sitzender und stehender Position sind zu bevorzugen.
3. Eine Suche nach
einer angepassten Tätigkeit – sofern die Tätigkeit als Kassiererin nicht mehr
möglich ist – empfehle ich dringend das Hinzuziehen einer arbeitsmedizinischer
Beurteilung, ansonsten verweise ich auf mein Schreiben von 18.08.2011.“ (doc.
E)
Il
28 ottobre 2011 i periti del SAM hanno preso posizione sulla documentazione del
dr. med. __________, eccetto l’ultimo scritto, facendo propria la posizione del
dr. med. __________ che così si è espresso:
"
La signora RI 1, in data 21.9.2010, accusava dolori infrascapolari che
raggiungevano la regione sacrale irradiando poi dalle due parti, manifesti di
giorno e di notte, con irradiazione intermittente nell’inguine destro,
anteriori nella coscia e nella tibia fino a talvolta raggiungere le dita I –
III del piede destro, non presenti a sinistra dove tuttavia avvertiva
un’insensibilità con cedimenti della gamba; all’esame clinico della colonna
lombare notavo una paziente che praticamente non si chinava attivamente
mostrando così una limitazione di 2/3 con Schober a 0/12 cm, per una distanza
dita-suolo anteriore a 60 cm, lamentando dolori a cintura larga che si
propagavano dal rachide dorsale fino nella regione sacrale presenti durante
l’intero movimento, in aumento raddrizzandosi da ante flessione del tronco,
l’estensione passiva lombare appariva pure bloccata con dolori in aumento a fine
corsa, altrettanto dicasi per le lateroflessioni passive bilaterali; all’esame
neurologico documentavo un riflesso achilleo a destra mancante, a sinistra
medio vivace; inconsistente era la manovra Lasègue possibile in assicurata
seduta dalle due parti fino a oltre 90°, senza movimenti di scarico antalgico,
senza indicazioni algiche di manovra di Lasègue da sdraiata attivamente
bloccata dall’assicurata a partire da 45° dalle due parti con richiesta
imperativa di smettere la prova; la forza rozza ai gruppi muscolari degli arti
inferiori non era valutabile, in quanto l’assicurata a quel momento non
riusciva a collaborare; sul piano radiologico convenzionale avevo a
disposizione una radiografia della colonna lombare ap e laterale realizzata il
3.9.2010 mostrante una scoliosi sinistro convessa, la spondilodesi L4-S1 con
materiale di osteosintesi in situ con spazi intersomatici con restringimento di
L4/L5 con sclerosi sottocondrale delle limitanti vertebrali, gabbia
intersomatica L4/L5 ed L5/S1; l’esame neuroradiologico più recente a suo tempo
a mia disposizione, era una TAC della colonna lombare realizzata il 6.4.2009,
quindi eseguita quasi 1 1/2 prima della perizia, alla quale i medici della
clinica __________ notavano che non vi era una fusione delle parti operate,
nessun allentamento delle viti, a un leggero spostamento della colonna lombare
verso destra, dovuto alla posizione un po’ laterale della gabbia L4/L5; a quel
momento l’assicurata comunicava ai medici curanti di non desiderare ulteriori
interventi chirurgici.
Nello scritto del Dr. __________
del 17.3.2011, leggiamo nell’anamnesi: “Frau RI 1 berichtet über chronische
Rückenschmerzen seit mehreren Jahren. Nach umfangreicher Abklärung war eine
Fusion L4/L5 und L5/S1 erfolgt. Im postoperativen Intervall ergab sich eine
leichte Verbesserung, mittelfristig beklagt die Patientin jedoch dieselben
Schmerzen im Sinne von stark lumbalen nach kranial wie auch in die Beine
ausstrahlende Schmerzen. Die Beschwerden sind belastungs- und
Gehstrecken-abhängig zunehmend, die Patientin gibt an, zu keinem Zeitpunkt
schmerzfrei zu sein. Die Ausstrahlung ist rechtsbetont etwas verstärkt“; nel
referto clinico il Dr. __________ indica: „In der klinischen Untersuchung zeigt
sich eine am ehesten schmerzbedingte reduzierte Kraft im Bezug auf die Fuss-
und Grosszehen beidseitig bei erhaltener Fusssenkung. Keine Defizite des
Qaudriceps wie Psoas nachweisbar. Das Lasèguezeichen ist beidseits ab
circa 40° positiv.,,; nella valutazione riconfermava che dopo gli esiti da
spondiloledisi L4/L5 ed L5/S1 i dolori continuavano a persistere; faceva
riferimento il 16.3.2011 ad una radiografia della colonna lombare del 3.9.2010
alla quale anche il Dr. __________ notava una posizione corretta delle viti
transpeducolari come pure delle gabbie, asserendo che purtroppo non vi era
stata una fusione ossea intersomatica al controllo mediante TAC del 2009; per
questo motivo proponeva di ripetere la TAC della colonna lombare per escludere
una pseudoartrosi; l’incarico di effettuare l’esame TAC come pure le radiografie
convenzionali della colonna lombare con prove funzionali, veniva delegato al
medico curante Dr. __________ di __________; il Dr. __________ prevedeva poi di
rivedere le lastre in un secondo tempo per poi potersi esprimere per quanto
riguardava le opzioni terapeutiche; in un suo successivo scritto del 18.4.2011
il Dr. __________ prendeva atto della TAC alla colonna lombare che era nel
frattempo stata organizzata, scrivendo: “In der vorliegenden CT-Untersuchung
vom 29.03.2011 zeigen sich unverändert eine dorsale/transpendikuläre
Stabilisation L4/5 und L5/S1 sowie intersomatisch eingebrachte Käfige
(Peek-TLIF). Eine eindeutige Verknöcherung im Bereich der
ventralen Käfige sehe ich nicht, auf der anderen Seite zeigt sich jedoch
keinerlei Lockerung der Implantate – sei es der Schrauben oder der Käfige.
Somit ergeben sich stabile Verhältnisse ohne Nachweis einer Lockerung. Eine
operative Revision muss daher nicht empfohlen werden. Auch epifusional zeigen
sich keine neuen Befunde, eine mässige Arthrose der Fazettengelenke ist bereits
vorbestehend. Operative Massnahmen kann ich in dieser Situation leider nicht
empfehlen, alternative/rheumatologische Behandlungen sollten erwogen werden.
Gegebenfalls könnten auch Infiltrationen im Bereich über der operierten Stelle
oder auch im Operationsgebiet versucht werden.“ In sintesi dunque il
referto dell’ultima TAC della colonna lombare del 29.3.2011 era rimasto
invariato rispetto a quanto era stato evidenziato alla TAC del 2009.
In data 18.8.2011, il
Dr. __________ riscriveva al medico curante Dr. __________ di __________,
segnalandogli di aver rivisto la sua paziente il 18.8.2011, ponendo le diagnosi
di “lumbovertebrales Schmerzsyndrom mit beidseitiger, rechtsbetonter
Ausstrahlung und primär sensorischen Defiziten bei Status nach dorsaler,
transpedikulärer Stabilisation und TLIF-Einlage L4/L5 und L5/S1, radiologisch
keine knöcherne Fusion nachweisbar, neu: Sensibilitätsstörung der linken Hand
ohne nachweisbare radikuläre Reizung; il Dr. __________ scriveva inoltre: “ Wie
gewünscht melde ich mich betreffen der Arbeitsfähigkeit bei oben genannter
Patientin. Die Beurteilung fällt mir offen gestanden schwer, letztendlich wäre
eine arbeitsmedizinische Abklärung resp. ein Reintegrationsversuch die optimale
Lösung. Ansonsten besteht bei St. n. Spondylodese L4/5 und L5/S1 aus dem Jahr
2009 ein persistierendes Schmerzsyndrom, durch weiter operative Massnahmen ist
nicht von einer Verbesserung mit relevantem Nutzen für die Patientin im Bereich
von 50% notwendig wird. Die Arbeitstätigkeit sollte – nach Möglichkeit auf
leichte bis mittelschwere Tätigkeiten reduziert werden, das Heben von schweren
Lasten oder das Arbeiten in gebückter Position bzw. entsprechend exponierten
Arbeitsstätten sollte vermieden werden. Eine Physiotherapieverordnung ist bei
Schmerzexazerbation jeweils zu evaluieren. Ich hoffe, dass ich mit diesen
Angaben weiterhelfen kann und verbleibe.“. Va dunque osservato che il
Dr. __________ sulla base delle stesse alterazioni strutturali documentate al
rachide dell’assicurata si esprime a favore di un’attività ergonomicamente
adatta alla patologia del rachide, da leggera a medioleggera.
Prendendo atto della perizia da me
stilata il 21.9.2010, dei documenti ora pervenutimi redatti dalla clinica __________
dal Dr. __________, capo clinica di chirurgia ortopedica del rachide presso lo
stesso centro, posso affermare che i sintomi lamentati dall’assicurata, non
vengono accompagnati da elementi oggettivi indicanti un cambiamento dello stato
di salute rispetto alla visita peritale reumatologica in questione; di
conseguenza sono applicabili gli stessi limiti funzionali e di carico allora
evidenziati a pagina 6 e 7 della perizia, perciò la valutazione della capacità
lavorativa in attività adatta come pure nell’ultima professione espletata,
rimane invariata” (doc. VIII/1)
6. Per costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo
2008), al fine di poter graduare l'invalidità,
all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di
documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri
specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo
stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato
è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio
per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili
dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al
consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare
quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01
e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.
1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il
suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite
da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono
a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1
pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In
una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però
ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire
delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.
In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha
statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione
degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale
le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una
certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale
referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il
contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per
farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Per
quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione
invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia,
devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA
(consid. 6 e 7).
In
merito al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi
medici di accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità
del processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la
qualità formale di parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità
nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare
ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti
di parte le prove assunte dall'amministrazione nella precedente fase non
contenziosa.
In
una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 il Tribunale federale
ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al
valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art.
72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione,
formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg
Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.
L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle
basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da
istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure
il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla
Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale
federale ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo
in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi
dell’attività dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò
anche della loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza
ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:
(a
livello amministrativo)
-
assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
-
differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),
-
miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.
3.3),
-
rafforzamento dei diritti di partecipazione :
--
in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una
decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6;
cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);
--
alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione
alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid.
3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
(a
livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)
In
caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o
il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare
una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza
secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H
355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico
dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).
Infine,
il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio
standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto
si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue
specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto
di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la
decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema
cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).
Nella
sentenza 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 il TF ha in particolare precisato
quanto segue a proposito del valore probatorio delle perizie di un SAM:
" 2.2.2
Das Bundesgericht hat in BGE 136 V 376 dargelegt, dass diese Kritik im Ansatz
unzutreffend ist, weil sie die verfassungs- und gesetzesrechtlichen Grundlagen
der schweizerischen Verwaltungsrechtspflege ausblendet. Danach handelt die
IV-Stelle im Verwaltungsverfahren nicht als Partei, sondern als zur Neutralität
und Objektivität verpflichtetes Organ des Gesetzesvollzugs. Solange kein
Beschwerdeverfahren angehoben ist, läuft ein Einparteienverfahren mit dem
Leistungsgesuchssteller als Partei und der IV-Stelle als Behörde, welche nach
den Grundsätzen des Amtsbetriebes die Herrschaft über das Verfahren innehat.
Nach dem Übergang zum Anfechtungsstreitverfahren wird die Verwaltung zwar im
prozessualen Sinne zur Partei; sie bleibt lite pendente indessen weiterhin an
die rechtsstaatlichen Grundsätze (Art. 5 BV) gebundenes, der Objektivität und
Neutralität verpflichtetes Organ. Daher hat sie nicht auch im materiellen Sinn
Parteieigenschaft. Von dieser Rechtslage geht die Judikatur über die
Beweiskraft versicherungsmedizinischer Berichte und Gutachten (BGE 125 V 351;
122 V 157) aus. Sind formell einwandfreie und materiell schlüssige (das heisst
beweistaugliche und beweiskräftige) medizinische Entscheidungsgrundlagen des
Versicherungsträgers (Administrativgutachten) vorhanden, so besteht daher nach
der Rechtsprechung kein Anspruch auf eine gerichtliche Expertise (BGE 135 V 465
E. 4 S. 467). Gemäss der Rechtsauffassung, wie sie in der gesetzlichen Ordnung
über die Amtsermittlungspflicht des Sozialversicherungsträgers zum Ausdruck
kommt, wird Beweis über sozialversicherungsrechtliche Ansprüche schwergewichtig
auf der Stufe des Administrativverfahrens geführt, nicht im gerichtlichen
Prozess. Hierin liegt eine Grundentscheidung des Gesetzgebers, deren Abänderung
im formellen Gesetz vollzogen werden müsste (vgl. Art. 164 Abs. 1 lit. e-g BV).
Die Verwaltung ist aufgrund von Art. 89 Abs. 2 lit. a BGG immer dann zur
Beschwerde berechtigt, wenn der angefochtene Akt die Bundesgesetzgebung in
ihrem Aufgabenbereich verletzen kann. Aus der formellen Parteieigenschaft der
Durchführungsstelle im gerichtlichen Prozess bzw. der Legitimation zur Erhebung
von Beschwerden in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann offensichtlich
nicht gefolgert werden, auch die Beweiserhebungen der IV-Stelle im
(vorausgehenden) nichtstreitigen Verfahren bis zum Verfügungserlass seien
Handlungen einer (formellen) Partei, womit das spätere gerichtliche Abstellen hierauf
gegen die Verfassung oder die EMRK verstiesse.
2.2.3 Die
grundsätzliche Verfassungs- und Konventionsmässigkeit der Beschaffung
medizinischer Entscheidungsgrundlagen durch externe Gutachtensinstitute in der
schweizerischen Invalidenversicherung bestätigt ein rechtsvergleichender
Ausblick. Danach kann - eine zweifellos in die Kompetenz des nationalen
Gesetzgebers fallende Grundentscheidung - die medizinische Sachkompetenz
entweder bei der entscheidenden Behörde selber liegen oder bei zur Entscheidung
im Einzelfall beizuziehenden Sachverständigen.
(…)
2.3 Im Hinblick auf
die Ermittlung des medizinischen Sachverhalts sind die MEDAS gesetzlich (Art.
59 Abs. 3 IVG) vorgesehene Hilfsorgane der Invalidenversicherung. Als solche
unterliegen sie gleich wie die IV-Stellen selber dem verfassungsmässigen Gebot
eines neutralen und objektiven Gesetzesvollzugs. Institutionell wird die
Eigenschaft der Neutralität und Objektivität durch die selbständige Stellung
der MEDAS gestützt. Ihre Selbständigkeit zeigt sich darin, dass sie in ganz
verschiedenen, selber gewählten Rechtsformen auftreten und auf
unterschiedlichen Trägerschaften beruhen; sodann werden sie vom BSV weder
fachlich beaufsichtigt (vgl. Art. 64a IVG), noch sind sie im Einzelfall
weisungsgebunden. Ihre Kosten werden naheliegenderweise aus der IV-Rechnung
gedeckt, weshalb sie mit dem BSV auf tarifvertraglicher Grundlage
zusammenarbeiten (zu der daraus sich ergebenden Problematik vgl. aber unten E.
3.1.2).
Unter diesen Umständen
kann das Gebot der Verfahrensfairness nicht allein durch den Umstand verletzt
sein, dass gutachtliche und andere medizinische Erkenntnisse aus dem
Administrativverfahren die wesentliche tatsachenbezogene Entscheidungsgrundlage
für die gerichtliche Überprüfung des Verwaltungsaktes bilden. Die Konzeption,
wonach ein Gericht auf die vom Versicherungsträger korrekt erhobenen Beweise
abstellen und auf ein eigenes Beweisverfahren verzichten darf, bleibt
grundsätzlich vereinbar mit Völker- und Bundesrecht (BGE 135 V 465 E. 4.3.2 S. 469). Aus der Rechtsvergleichung ergibt sich keine im
europäischen Raum allgemein anerkannte einheitliche Rechtsauffassung, dass über
streitige Sozialleistungen nur aufgrund eines gerichtlichen Beweisverfahrens
abschliessend entschieden werden dürfte (unten E. 4.3). Eine andere Frage ist,
wie es sich verhält, wenn ein Gericht die ursprüngliche Beweisgrundlage einmal
verworfen hat (dazu unten E. 4.4.)" (…)
Occorre
ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse
dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante
ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.
In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
La valeur probante des
rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard
des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il
n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui
préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service
médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen
clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne
relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un
doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs
rien valoir de tel." (…)
Per
quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto
di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125
V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,
Zurigo 1997, pag. 230).
L’Alta
Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le
divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati
dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:
" (…)
On ajoutera qu'en cas de
divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de
manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La
valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt
s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a
p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard,
il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la
jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I
170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références
[arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise
ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles
investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une
opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants
font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre
de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les
conclusions de l'expert.(…)
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori,
il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed
indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un
altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I
462/05 del 25 aprile 2007).
7. Questo Tribunale chiamato a verificare se lo stato di salute del
ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima
dell’emissione della decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio
la perizia pluridisciplinare del SAM del 29 novembre 2010, che ha concluso per
un’incapacità lavorativa del 40% (riduzione del rendimento) nella precedente
attività di cassiera e un’incapacità lavorativa del 10% in attività leggere e
confacenti allo stato di salute della ricorrente con le limitazioni ivi
descritte (doc. AI 39).
Tale
valutazione è da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i
parametri giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.
Gli specialisti, dopo aver riassunto la documentazione messa loro a
disposizione, aver descritto l’anamnesi famigliare, personale-sociale,
professionale, patologica e sistemica, le affezioni attuali, l’anamnesi
sistemica, e le constatazioni obiettive, hanno posto la diagnosi con influenza
sulla capacità lavorativa di sindrome toracolombospondilogena cronica con
probabile componente radicolare irritativa L5 a ds. in esiti da esplorazione
transmuscolare bilaterale con artrectomia mediana L4-L5, L5-S1 con
decompressione e neurolisi di L4 e L5 a ds., discectomia L4-L5 e L5-S1, fusione
intersomatica tramite gabbie, strumentazione posto laterale con viti e barre da
L4 a S1, in data 23.9.2008, disturbi statici del rachide (accentuazione della
cifosi dorsale, scoliosi sinistro-convessa toracolombare), decondizionamento e
sbilancio muscolare, sovrappeso con BMI 27kg/m2, assenza di deficit neurologici
oggettivi rilevanti dal punto di vista funzionale, sindrome somatoforme da
dolore persistente, e la diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa di
tabagismo cronico (doc. AI 39).
Fatti
I periti e i consulenti si sono espressi su tutte le patologie
lamentate dall’assicurata, hanno esaminato accuratamente tutta la
documentazione messa loro a disposizione ed hanno valutato la capacità
lavorativa della paziente sulla base delle indicazioni risultanti dalle visite
effettuate presso il SAM.
L’insorgente
peraltro, circa le patologie psichiatrica e neurologica, non ha prodotto alcuna
documentazione medica atta a sovvertire le conclusioni della perizia SAM, e
neppure ne ha contestato le valutazioni.
Con
il ricorso l’interessata, sulla base delle considerazioni del dr. med. __________
capo clinica di neurochirurgia alla colonna vertebrale e al midollo spinale
presso la __________, pur non mettendo in dubbio, di per sé, il miglioramento
avvenuto a livello reumatologico rispetto alla situazione al momento
dell’emissione della precedente decisione, non condivide invece la valutazione dell’incapacità
lavorativa effettuata dal dr. med. __________, medico perito certificato SIM,
specialista FMH reumatologia.
A
torto.
Il
perito, nel proprio referto, al quale deve essere riconosciuta piena forza
probatoria, dopo aver riportato l’anamnesi reumatologica da terzi e i dati
soggettivi, ha descritto gli accurati esami svolti nell’ambito della visita del
21 settembre 2010 al sistema locomotore dell’assicurata (colonna vertebrale e
articolazioni periferiche) ed ha motivato approfonditamente la sua valutazione.
Lo specialista ha valutato ed esaminato in maniera completa i punti litigiosi,
si è fondato su esami approfonditi, ha preso in conto tutti i mali di cui si è
lamentata l’insorgente, ha redatto il referto in piena conoscenza dell’anamnesi
dell’interessata ed è stato chiaro nell’esposizione delle correlazioni mediche
e nell’apprezzamento della situazione medica.
I
certificati del dr. med. __________, che peraltro non si confronta nel
dettaglio con la perizia del dr. med. __________, non apportano elementi di
particolare novità a livello reumatologico e non oggettivano una modifica dello
stato di salute della ricorrente rispetto a quanto accertato dal perito in
ambito reumatologico. Come emerge pure dalla presa di posizione del 28 ottobre
2011 del SAM che riprende quanto affermato dal dr. med. __________ (doc. VIII),
il referto dell’ultima TAC della colonna lombare del 29 marzo 2011 effettuata
dal dr. med. __________, FMH medicina interna è rimasto invariato rispetto a
quanto evidenziato con la TAC del 2009 presa in considerazione nell’ambito
della valutazione peritale (doc. C: “In der vorliegenden
CT-Untersuchung vom 29.03.2011 zeigen sich unverändert eine
dorsale/transpendikuläre Stabilisation L4/5 und L5/S1 sowie intersomatisch
eingebrachte Käfige (Peek-TLIF)” e „Somit ergeben sich stabile
Verhältnisse ohne Nachweis einer Lockerung. Eine operative Revision muss
daher nicht empfohlen werden. Auch epifusional zeigen sich keine neuen
Befunde, eine mässige Arthrose der Fazettengelenke ist bereits vorbestehend“,
sottolineature del redattore). Il dr. med. __________, nella sua presa
di posizione riportata nello scritto del SAM del 28 ottobre 2011, ha esaminato la diagnosi posta il 18 agosto 2011 (e il 17 marzo 2011) dal dr. med. __________
(“lumbovertebrales Schmerzsyndrom mit beidseitiger, rechtsbetonter
Ausstrahlung und primär sensorischen Defiziten bei Status nach dorsaler,
transpedikulärer Stabilisation und TLIF-Einlage L4/L5 und L5/S1, radiologisch
keine knöcherne Fusion nachweisbar, neu: Sensibilitätsstörung der linken Hand
ohne nachweisbare radikuläre Reizung“) ed ha confermato la sua valutazione
circa la capacità lavorativa della ricorrente in assenza di elementi oggettivi
indicanti un cambiamento dello stato di salute rispetto alla visita peritale
reumatologica.
A
questo proposito va evidenziato che il dr. med. __________ il 17 marzo 2011
(doc. B), sulla base della citata diagnosi, ha affermato che
l’interessata si lamentava per i dolori “im Sinne von starken lumbalen nach
kranial wie auch in die Beine ausstrahlenden Beschwerden” e che “die
Beschwerden sind belastungs –und gehsteckenabhängig zunehmend, die Patientin
gibt an zu keine Zeitpunkt schmerzfrei zu sein. Die Ausstrahlung
ist rechtsbetont etwas verstärkt“. Questa descrizione non è tuttavia molto
diversa da quella del medico curante, dr. med. __________, allegata al rapporto
del 5 agosto 2009 (doc. AI 30-1 e doc. AI 30-7), presa in considerazione dagli
specialisti del SAM nell’ambito della loro valutazione peritale: „Come
descrive il medico curante nel suo rapporto del 5.8.2009, il decorso post
operatorio è stato marcato dalla persistenza di dolori invalidanti che partono
dalla regione gluteale ds. con irradiazione persistente nella regione della
colonna toracale (ca. fino all’altezza delle scapole) e irradiazioni
recidivanti sottoforma di fitte (sensazione di scossa elettrica di corta
durata, con episodi quasi ogni giorno), nell’intero arto inferiore a ds. più
frequentemente che a sin., con alle volte anche degli improvvisi cedimenti di
corta durata a livello dell’arto inferiore sin.” (doc. AI 39-6, punto 3.5).
Del
resto lo stesso dr. med. __________ si esprime a favore di un’attività leggera
o medio leggera, ergonomicamente adatta alla patologia del rachide (doc. D: “Die Arbeitstätigkeit sollte – nach Möglichkeit auf leichte
bis mittelschwere Tätigkeiten reduziert werden, das Heben von schweren Lasten
oder das Arbeiten in gebückter Position bzw. entsprechend exponierten
Arbeitsstätten sollte vermieden werden“).
Certo,
sulla base delle stesse alterazioni strutturali (cfr. doc. VIII), lo
specialista __________, a differenza del perito, ritiene l’interessata incapace
al lavoro al 50% in attività leggere e confacenti al suo stato di salute (doc.
D). Sennonché, in concreto, non vi sono elementi medici
oggettivi, non presi in considerazione dal dr. med. __________ nell’ambito
della perizia SAM e nel successivo complemento del 28 ottobre 2011 (cfr. doc.
VIII/1 laddove lo specialista riprende i passaggi più importanti dei
certificati medici del dr. med. __________, compresa la diagnosi, e li
commenta) o altri elementi che possano mettere in dubbio il contenuto del suo
referto al quale, come visto, va riconosciuta la piena forza probatoria. Del
resto lo stesso specialista __________ rileva come abbia comunque difficoltà nello
stabilire la capacità lavorativa della ricorrente (doc. D: “Wie gewünscht melde ich mich betreffend der Arbeitsfähigkeit
bei oben genannter Patientin. Die Beurteilung fällt mir offen
gestanden schwer […]“) e propone un accertamento più approfondito o un
tentativo di reintegrazione (doc. D: „letztendlich wäre
eine arbeitsmedizinische Abklärung resp. eine Reintegrationsversuch die
optimale Lösung”, cfr. anche doc. E). Nello scritto del 28 settembre
2011, pur confermando la sua valutazione e la richiesta di maggiori
approfondimenti, non esclude inoltre il reintegro dell’interessata nella sua
precedente attività (doc. E: “Eine Suche nach einer
angepassten Tätigkeit – sofern die Tätigkeit als Kassiererin nicht mehr
möglich ist – empfehle ich dringend das Hinzuziehen einer arbeitsmedizinischen
Beurteilung, ansonsten verweise ich auf mein Schreiben vom 18.08.2011”,
sottolineatura del redattore).
Ora,
proprio nell’ambito della perizia pluridisciplinare del SAM del 29 novembre
2010, gli specialisti hanno esaminato in maniera approfondita le patologie
della ricorrente ed hanno indicato quali limiti funzionali vanno presi in
considerazione per un’attività leggera e confacente al suo stato di salute, ritenuta
esigibile nella misura del 90% (doc. AI da 39-13 a 39-16).
Ne
segue che in assenza di elementi che possano mettere in dubbio il referto
peritale, non vi sono motivi per non fondare il giudizio sulla perizia
pluridisciplinare del SAM del 29 novembre 2010 (doc. AI 39-1) e per far
allestire una nuova perizia.
Va
qui rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora
l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove;
Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450,
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a
ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,
2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H
103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid.
2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce
una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2
Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162
consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
Va
inoltre rilevato che il TF ha più volte avuto l’occasione di ribadire che la differente valutazione medica tra il medico che prende in cura
l’assicurato e il perito è spiegabile con la diversità degli incarichi assunti
(a scopo di trattamento piuttosto che di perizia: cfr. sentenza 9C_151/2011 del
27 gennaio 2012, cfr. anche sentenza 9C_949/2010 del 5 luglio 2011, nonché
sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010).
Non
va poi dimenticato che la valutazione complessiva è stata confermata, oltre che
dai periti SAM, anche dai medici SMR, dr. med. __________ (doc. AI 41) e dr.
med. __________ (cfr. nota del 28 ottobre 2011, doc. VIII/3: “in assenza
d’una oggettivabile modifica dello stato di salute dell’assicurata si conferma
la validità della nota del 6.12.2010 basata su perizia SAM”; cfr. a
proposito dei compiti e del valore probatorio attribuiti ai rapporti interni
dell’SMR la SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 [9C_323/2009]; cfr. anche la sentenza
9C_15/2011 del 27 gennaio 2012, consid. 5.2; cfr. pure la sentenza 8C_814/2011
del 12 gennaio 2012, dove, in ambito LAINF, al consid. 2.4 il TF ha affermato che
“dopo attento esame dell’incarto, visto in particolare che nel ricorso di
ultima istanza non si adducono argomenti idonei a stravolgere le conclusioni
dell’autorità di primo grado, la quale ha esposto in modo convincente come di
Considerandi
fronte a valutazioni mediche contraddittorie […omissis…] si debba ritenere
maggiormente attendibile il parere espresso dagli specialisti intervenuti per
conto dell’assicuratore resistente (in merito al valore probatorio riconosciuto
ai pareri medici interni dell’assicurazione cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/ee
pag. 353), anche questa Corte non vede valido motivo per scostarsi da questa
opinione […]”).
A
questo riguardo va ricordato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi
medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni
mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale
dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di
esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una
misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le
decisioni in ambito medico nei singoli casi.
Scopo
e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella
possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione
degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle
loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare
la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata
una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione
sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si
può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza
9C_9/2010 del 29 settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in
SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).
Visto
quanto sopra, questo Tribunale condivide le affidabili e concludenti
valutazioni dei medici SMR, dr. med. __________ e __________ (cfr. più in
generale sul valore probatorio dei rapporti interni del SMR la sentenza I
143/07 del 14 settembre 2007, consid. 3.3; cfr. pure la sentenza 9C_949/2010
del 5 luglio 2011 con rinvii e 9C_376/2007 del 13 giugno 2008), che hanno
valutato compiutamente tutta la documentazione medica agli atti giungendo ad
una conclusione logica e priva di contraddizioni in merito all’incapacità
lavorativa della ricorrente nella misura del 10% in attività semplici e
ripetitive.
8.
Per
quanto concerne il raffronto dei redditi, il ricorrente non contesta l’importo
del reddito da valido (fr. 46'800) e da invalido (fr. 52'451) presi in
considerazione dall’UAI, ma chiede una riduzione complessiva del 60% del
reddito da invalido, ossia il 50% per incapacità lavorativa medico-teorica e il
10% per mansioni leggere. Ritenuto tuttavia che l’interessata, in attività
leggere e confacenti al suo stato di salute è capace al lavoro al 90% (cfr.
supra), questo Tribunale può semmai prendere in considerazione una riduzione
del 10% per l’incapacità lavorativa.
Per
quanto concerne invece la riduzione del 10% per le limitazioni funzionali e
l’impossibilità a svolgere lavori pesanti, come si vedrà meglio in seguito, non
modificherebbe comunque il diritto alla rendita.
9.
Per accertare il reddito senza l'invalidità è decisivo stabilire, secondo
il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato
guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano
(sentenze 13 giugno 2003 I 475/01 e 23 maggio 2000, U 243/99; RAMI 1993 no. U
168.
pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid.
4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile.
Determinante
è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto
delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un
prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi,
l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in
merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr.
U 168 pag. 100s. consid. 3b).
Un
salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che
lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi
pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base
a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).
Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto
che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare
la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali
adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b,
ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).
Se
nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che
l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidi-tà, allora si può
ricorrere a dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (cfr. Pratique
VSI 1999 pag. 248 consid. 3b; cfr. anche sentenza del 30 dicembre 2002, I
56/02).
Per calcolare il
reddito da valida l’UAI ha correttamente interpellato l’ex datore di lavoro che
ha evidenziato come nel 2009 l’interessata avrebbe guadagnato fr. 3'600 per 13
mensilità (doc. AI 43-1), ossia fr. 46'800 all’anno, che, aggiornato al 2011
raggiunge fr. 47'788 (+ 0,8% nel 2010 e + 1.3% nel 2011 [dato aggiornato al
terzo trimestre 2011], cfr. www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/themen/03/04/blank/key/lohnentwicklung/quartal.html).
10.
Per
quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione
professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo
sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che
il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non
costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.
3b/aa e riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991.
p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di
indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla
tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita
dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella
TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV
nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Con
pronunzia del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla
sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario
da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al
salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da
invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,
art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
A questo proposito con
sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 il TF ha affermato che:
" (…)
3.3
In una recente sentenza 8C_652/2008
dell'8 maggio 2009, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il
Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che
quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto
al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso
deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della
DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti -
giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo
parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale
eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella
stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si
dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in
considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze
personali e professionali."
In
concreto utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2008 elaborata
dall'Ufficio federale di statistica, l’insorgente, svolgendo nel 2008 una
professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a
proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato,
cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto
realizzare, in media, un salario annuale lordo pari a fr. 51’368 (4'116 : 40 X
41.6
X 12; cfr. anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008), corrispondente a
fr. 52’447 (+ 2,1%) nel 2009, a fr. 52'866 nel 2010 (+ 0.8%) e fr. 53'553 nel
2011.
(+ 1,3%).
L’assicurata,
quale cassiera avrebbe guadagnato fr. 47’788 nel 2011.
Tale
reddito si situa sotto la media dei salari svizzeri per un’attività equivalente
(cfr. Tabella TA1, punto 52 commercio al dettaglio e riparazioni: fr. 50’428
nel 2008 (4'031 : 40 X 41.7 X 12), fr. 51’487 nel 2009 [+ 2,1%], fr. 51’899 nel
2010.
[+ 0,8%] e fr. 52’574 nel 2011 [+ 1,3%]).
Sono,
perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da invalido
in applicazione della giurisprudenza di cui alla sentenza 8C_44/2009 sopra
menzionata del 4,1% (9,1% - 5%) a fr 51’357.
Inoltre, va rilevato che, secondo la
giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare
situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e
tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere
completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che
pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul
mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico
statistico.
L’Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale
massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie
particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre,
chiamato a pronunciarsi sulla deduzio-ne globale, la quale procede da una stima
che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza
valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Nella
presente evenienza l’UAI non ha applicato alcuna riduzione, mentre la
ricorrente chiede un deduzione del 10%, che tuttavia, a mente del TCA, nel caso
di specie, appare generosa.
Ora,
anche volendo seguire la richiesta della ricorrente di ridurre ulteriormente
del 10% il reddito da invalido, l’interessata non avrebbe comunque diritto ad
alcuna rendita.
Infatti,
raffrontando il reddito da valido di fr. 47'788 con quello da invalido di fr. 51'357,
dapprima ridotto del 10% (incapacità lavorativa) a fr. 46'221, poi del 10%
(riduzione per le limitazioni dovute alla nuova attività) a fr. 41'599, si
ottiene un grado d’invalidità del 13% che non dà diritto ad alcuna rendita.
11.
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità
delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese
di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--sono poste a carico della
ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le
spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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