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Decisione

32.2011.24

Rinvio degli atti all'Ufficio AI per ulteriori accertamenti medici. Questioni mediche e competenze del consulente in integrazione. Congiunzione causa. Nuova decisione emessa pendente lite

5 settembre 2011Italiano38 min

Source ti.ch

Fatti

i ricorsi con una sola decisione o sospendere una o più procedure in attesa

della istruzione o della decisione delle altre.

Nella concreta

evenienza, visto che i ricorsi sono presentati dal medesimo insorgente, che sono

diretti contro tre decisioni emesse da un’unica autorità e che sussiste una connessione

tra le tre pronunzie, per economia processuale le procedure ricorsuali sono congiunte

in un unico procedimento giudiziario (STF 8C_913/2009 e

STF 8C_914/2009 del 7 dicembre 2009, STFA C

23/04 e C 26/04 del 26 agosto 2005; DTF 128 V 192

consid. 1 pag. 194 e 128 V 124 consid. 1 pag.

126).

2.3. A

norma dell'art. 53 cpv. 3 LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003, l'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali

è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di

ricorso.

Questa

norma corrisponde all'art. 58 della Legge federale sulla procedura amministrativa

(PA).

Inoltre

la giurisprudenza relativa a questo principio sviluppata precedentemente alla

LPGA resta valida (Kieser, ATSG Kommentar, 2010, ad. Art. 53 dal n. 46 al 49

pag. 681-682).

In

particolare il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007

Tribunale federale, TF) ha stabilito che una decisione emanata pendente lite mette

fine alla vertenza solo nella misura in cui corrisponde alle richieste del

ricorrente. Il litigio sussiste nella misura in cui la nuova decisione non

regola tutte le questioni nei sensi voluti dall'insorgente. L'autorità adita

deve in questi casi entrare nel merito della vertenza, senza che l'insorgente

debba ricorrere contro il nuovo atto amministrativo (DTF 127 V 228 consid. 2; RCC 1992 pag. 123 consid. 5c; DTF 113 V 237; DTF 107 V 250; Spira,

"Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure

cantonale" in RJN 1984, pag. 23).

La riconsiderazione pendente lite permette dunque all'amministrazione

di riesaminare un proprio provvedimento dopo che l'insorgente ha espresso il

suo punto di vista nell'atto di ricorso ed eventualmente di modificarlo

corrispondentemente alle richieste della parte ricorrente (Hischier, Die

Wiedererwägung pendente lite im Sozialversicherungsrecht oder die Möglichkeit

der späten Einsicht, in SZS 1997 pag. 452).

La

modifica può essere fatta unicamente a vantaggio del ricorrente, ritenuto che

in caso contrario la nuova decisione assurge a proposta fatta dall'amministrazione

al Tribunale (Kieser, op. cit., ad art. 53 n. 47 pag. 682).

L'amministrazione

non può, invece, rivedere la decisione impugnata dopo aver presentato la

risposta di causa ai giudici di primo grado. Una decisione resa dopo questo

termine assume anch’essa unicamente il carattere di una proposta indirizzata al

giudice, affinché egli decida nei sensi della nuova decisione (Kieser, op.

cit., ad art. 53 n. 48 pag. 682).

L'art.

6 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni (Lptca) enuncia i medesimi principi, ricalcando quanto previsto

dall'art. 58 PA.

A

tale proposito l'Alta Corte ha dichiarato compatibile con il diritto federale

il fatto che i Cantoni prevedano una procedura corrispondente all'art. 58 PA,

fondandosi su delle disposizioni esplicite o seguendo per analogia una certa

prassi (DTF 127 V 94 consid. 2; RCC 1992 pag. 123 consid. 5a, DTF 103 V 109 consid.

2).

Il

cpv. 1 dell'art. 6 Lptca prevede che l'autorità amministrativa può, fino

all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata. Essa notifica

immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica al Tribunale (cpv.

2). Quest'ultimo continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto

senza oggetto per effetto della nuova decisione (cpv. 3, 1a frase).

Nel

caso in esame la decisione 11 marzo 2011 è stata emessa entro il termine per

l'inoltro della risposta e con la stessa – sulla base del rapporto

complementare 10 marzo 2011 dei consulenti in integrazione –

l’amministrazione ha annullato la decisione 6 gennaio 2011 e riconosciuto il

diritto ad una rendita intera dal 1. aprile 2008 al 30 aprile 2009 e ad un

quarto di rendita dal 1. maggio 2009 (cfr. consid. 1.1).

Contro

questa decisione l’insorgente ha interposto ricorso chiedendo di riconoscergli

il diritto ad una rendita intera anche dopo il 30 aprile 2009 (cfr. consid.

1.2).

Con

le decisioni 14 aprile 2011 (sulla base della decisione 11 marzo 2011)

l’amministrazione ha invece stabilito l’importo delle prestazioni. Anche questi

provvedimenti sono stati impugnati (cfr. consid. 1.3).

Pertanto,

non corrispondendo la proposta dell’Ufficio AI alle richieste del ricorrente,

il TCA deve entrare nel merito del ricorso.

Inoltre,

ritenuto che l’unico oggetto delle vertenze è il grado d’invalidità alla fine

del periodo nel quale gli è stato riconosciuto il diritto ad una rendita intera

e, pertanto, l’ammontare della rendita dopo il 30 aprile 2009, anche se sono

state emesse diverse decisioni e interposti tre ricorsi, il gravame va deciso con una sola decisione.

Nel

merito

2.4. Oggetto

del contendere è sapere se le decisioni 11 marzo e 14 aprile 2011 – con le quali

l’Ufficio AI ha riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal 1. aprile

2008 al 30 aprile 2009 e ad un quarto di rendita dal 1. maggio 2009 – sono conformi

o meno alla legislazione federale.

L’insorgente

postula il riconoscimento di una rendita intera anche dopo il 30 aprile 2009

(cfr. consid. 1.1, 1.2 e 1.3).

2.5. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute

abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso

possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,

L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2007, pag. 1411, n. 46).

Secondo

l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono

invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,

ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se

sono invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto

fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità

e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio

di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali

di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe

potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Al

proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale

delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il

raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale)

inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono

però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere

conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa

della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione)

e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I

600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid.

4.1).

2.6. Nella

fattispecie in esame, sulla base del rapporto medico 16 ottobre 2008 del dr. __________,

medico SMR (doc. AI 25/1-2 dell’incarto 32.2011.24), l’Ufficio AI ha ordinato

una perizia reumatologica a cura del dr. __________ e una perizia neurologica a

cura del dr. __________ (doc. AI 26/1-2 e 27/1-2 dell’incarto 32.2011.24).

Il

dr. __________ FMH in neurologia – avuto riguardo anche alla perizia 9 gennaio

2009 del dr. __________, FMH in malattie reumatiche, fisiatria e riabilitazione

(doc. AI 38/1-18 dell’incar-to 32.2011.24) –, nella perizia 20

febbraio 2009 (doc. AI 37/1-12 dell’incarto 32.2011.24) – posta la

diagnosi con ripercussioni sulla capacità di lavoro di: “(…) • Sospetta lieve mielopatia cervicale su

stenosi del canale spinale principalmente a livello C5/6 oltre ad alterazioni

degenerative plurisegmentali cervicali con discopatie ai livelli C2/3, C3/4,

C4/5 (con piccola ernia discale centrale), C5/6 (con più importante stenosi del

canale spinale e piccola ernia discale mediana). • Minima polineuropatia sensitiva distale

agli arti inferiori di origine indeterminata. • Per le diagnosi reumatologiche dettagliate rimando al rapporto

peritale del dr. __________ ricordando: - esiti da impianto di emiprotesi

mediale nel ginocchio destro (23.08.2007) - sindrome lombo vertebrale anamnestica

in presenza di modeste alterazioni degenerative - Sindrome cervicovertebrale

cronica (…)” (doc. AI 37/6 dell’incarto 31.2011.24)

–, alle domande circa le conseguenze sulla capacità di lavoro e d’integrazione

ha risposto:

"

(…)

B. Conseguenze sulla capacità lavorativa

1. Menomazioni (qualitative e quantitative) dovute ai disturbi

constatati

- a livello psicologico e mentale

-

- a livello fisico

predomina la problematica reumatologica valutata in

dettaglio nella perizia del Dr. __________. Dal punto di vista neurologico

lieve polineuropatia sensitiva distale agli arti inferiori e lieve sindrome cordonale

posteriore con minimi deficit di sensibilità principalmente agli arti

inferiori.

- nell’ambito sociale

-

Considerandi

2.

Conseguenze dei disturbi sull’attività attuale

2.1

Come si ripercuotono i disturbi sull’attività attuale

dell’Assicurato?

Predominano i disturbi reumatologici e ortopedici

discussi in dettaglio nella perizia del Dr. __________. Dal punto di vista

neurologico lieve polineuropatia sensitiva agli arti inferiori e lieve sindrome

cordonale posteriore con minimi deficit di sensibilità principalmente agli arti

inferiori.

2.2

Esatta decrizione delle funzioni intatte e della capacità di carico

Vedi principalmente perizia Dr. __________.

2.3

L’attività attuale è ancora praticabile?

No, se non in misura massima del 30%, per le

limitazioni reumatologiche-ortopediche e neurologiche descritte in dettaglio

più sopra.

2.4

Se sì, in quale misura (ore al giorno)?

-

2.5

E’ presente inoltre una diminuzione della capacità lavorativa?

-

2.6

Se sì, in che misura?

-

2.7

Da quando esiste una limitazione della

capacità di lavoro dal lato medico di almeno il 20?

-

C. Conseguenze sulla capacità d’integrazione

1.

È

possibile effettuare provvedimenti d’integrazione? Ve ne sono in corso? Ne sono

previsti?

1.1

Se sì, La preghiamo di descrivere il piano di riabilitazione

1.2

Se no, La preghiamo di motivare

Per quanto discusso dettagliatamente nella valutazione

non ritengo possibile provvedimenti di integrazione professionali: la

sintomatologia reumatologico-ortopedica discussa in dettaglio dal Dr. __________

è di entità tale da rendere il paziente inabile al lavoro almeno al 70%. A

questa problematica si aggiunge anche se più discreta la sintomatologia

neurologica che contribuisce ad accentuare le limitazioni del paziente.

2.

È

possibile migliorare la capacità di lavoro sul posto attuale?

No.

2.1

Se

sì, con quali ragionevoli provvedimenti (p. es. provvedimenti medici, mezzi

ausiliari, adattamento del posto di lavoro)? -

2.2

Secondo

Lei che effetti hanno questi provvedimenti sulla capacità di lavoro? -

3.

L’assicurato

è in grado di solgere altre attività?

Teoricamente

l’A. sarebbe in grado di svolgere altre attività.

3.1

Se

sì, a quali esigenze deve rispondere il posto di lavoro dal punto di vista

medico e di che cosa bisogna tenere soprattutto conto nel caso di un’altra

attività?

Le esigenze

principali sono state elencate in modo dettagliato nel rapporto del Dr. __________

e rimando dunque a quest’ultimo.

3.2

In

che misura si possono svolgere attività consone alle menomazioni (ore al

giorno)?

Vedi

valutazione del Dr. __________.

3.3

È

presente inoltre una riduzione della capacità di lavoro?

Vedi

valutazione del Dr. __________.

3.4

Se

sì in che misura?

-

3.5

Qualora

non fossero possibili altre attività: per quali motivi?

-

(…)"

(doc. AI 37/8-10 dell’incarto 31.2011.24)

Interpellato

dal dr. __________ – con lettera 4 novembre 2010 (viste le osservazioni 12 febbraio 2010

del dr. __________ al progetto d’assegnazione di rendita 18 gennaio 2010, le

proprie annotazioni 9 marzo 2009 e evidenziate delle contraddizioni nella

perizia) il medico SMR lo aveva invitato ad esprimersi in merito (doc. AI

71/1-2 dell’incarto 32.2011.24) –, il dr. __________, con scritto 15 novembre

2011.

(doc. AI 74/1-2 dell’incarto 32.2011.24), ha concluso che “(…) ritengo

che vi siano state delle incomprensioni nell’interpretazione delle conclusioni

peritali. In particolare il problema mi sembra costituito dal fatto che era

stata ipotizzata, in linea puramente teorica, una capacità lavorativa

relativamente elevata (del 70%) ma questa a condizione che venissero rispettati

integralmente i limiti definiti in modo preciso dal Dr. __________r.

Essendo questi limiti estremamente ristretti e severi era stato ritenuto

sottointeso, e per questo non ulteriormente precisato se non nelle domande al

punto C1.2, che l’Assicurato fosse in effetti inabile al lavoro al 70%. Tenendo

conto di quanto più sopra discusso mi permetto di avanzare seri dubbi sulle

possibilità di reintegrazione professionale negli ambiti proposti dal

consulente IP. (…)” (doc. AI 74/2 dell’incarto 32.2011.24).

Al

riguardo il dr. __________, nelle annotazioni 17 novembre 2010, ha evidenziato che “(…) in sostanza il dr. __________ ribadisce quanto avevo concluso nel

rapporto SMR, che i limiti dati (prevalentemente dalla patologia reumatologica)

sono molto ristretti e medico teorici, ritenendo in sostanza che tali condizioni

medico teoriche difficilmente si rendano possibili in pratica (questo è il

compito del CIP). (…)” (doc. AI 75/1 dell’incarto 32.2011.24).

Il

dr. __________, FMH in neurologia, nel rapporto 19 marzo 2011 indirizzato

all’avv. RA 1 (atto questo prodotto nell’ambito del ricorso interposto contro

la decisione 11 marzo 2011 dell’Ufficio AI, sub doc. B dell’incarto

32.2011

), ha attestato:

"

(…)

Ho rivisto il paziente sopra menzionato il 13.1.11, mi

ha informato del decorso e confermo un quadro di difficoltà sostanzialmente

inviariato, posso dunque confermare le diagnosi neurologiche precedentemente

poste, in particolare:

- Una mielopatia, dimostrata

dal quadro clinico e dalle alterazioni della conduzione sensitiva all'esame

elettrofisiologico dei potenziali evocati somato-sensoriali, di possibile

origine compressiva cervicale ma di eziologia non certa.

- Una polineuropatia sensitiva,

verosimilmente idiopatica con una sintomatologia domante di una atassia alla

marcia (disturbo di equilibrio).

- Una sindrome cervicale cronica con/su

○ alterazioni degenerative multisegmentali

○ canale cervicale stretto

- Degli esiti di impianto di emiprotesi

ginocchio destro con persistenti dolori periarticolari

Per quanto si attiene alle diagnosi sopra

esposte, vorrei precisare quanto segue:

A. La mielopatia è un malattia del

midollo spinale che porta ad un'alterata funzionalità di parte o di tutti i

fascicoli che lo compogono, dimostrabile ai test elettrofisiologici che

portano, in caso di una compromissione delle fibre sensitive, ad un'atassia

(disturbo dell'equilibrio), un disturbo con un'alterata percezione cutanea,

della postura e del controllo delle estremità.

Si tratta di una

malattia del sistema nervoso centrale, di regola permanente in quanto i

meccanismi rigenerativi nel sistema nervoso centrale risultano notoriamente

inefficaci.

B. La polineuropatia è invece

un'affezione del sistema nervoso periferico, con un coinvolgimento dei nervi

cranici o dei nervi a destinazione degli arti con, nel caso specifico, una

disfunzione delle fibre di tipo sensitivo che conducono gli impulsi dalla

periferia al midollo spinale i segnali atti alla percezione delle nostre estremità

per poi permettere al sistema nervo centrale una regolazione dell'equilibrio,

della postura ecc..

Nel caso specifico le disfunzioni sopra esposte in

assenza di un'adeguata presa a carico ed applicazione delle necessarie misure

di protezione del paziente, sono risultate le cause che hanno portato a

ripetute cadute ed un conseguente sovraccarico prima e trauma poi, delle

articolazioni degli arti inferiori, con conseguente sviluppo dei problemi

ortopedici di cui il paziente oggi è portatore.

C. Per quanto si attiene alla sindrome

cervicale, patologia di per sé, in forma lieve estremamente diffusa nella

popolazione e perlopiù associata ad isolate patologie.

Questa nel caso

in esame, in considerazione delle associate patologie sopra esposte, ha portato

ad un'ulteriore significativa limitazione delle possibilità funzionali del

paziente, rendendo molto problematica la sua cura.

Fatte queste premesse, posso ora rispondere

alla domanda sulla limitazione nell'esercizio di un'attività lucrativa.

Il paziente, nei molti anni di attività professionale

svolta sempre presso lo stesso datore di lavoro, aveva raggiunto di poter

svolgere un'attività relativamente variata, che gli permetteva un continuo

cambiamento della postura, un allenamento dell'equilibrio, mantenendosi

frequentemente in moto.

Nonostante questo i problemi cervicali, hanno viepiù

indotto dolori cronici con alterazioni al sonno, ma soprattutto i problemi neurologici

hanno portato ad un'insicurezza alla marcia che ha favorito le cadute e le

complicazioni ortopediche.

La ripresa di un'attività di operaio nel libero mercato

del lavoro risulta a mio giudizio verosimilmente incompatibile con lo stato di

salute del paziente, in quanto ogni attività ripetitiva, in presenza di un canale

cervicale stretto, di problemi degenerativi del rachide, portano ad un

ulteriore aggravamento del circolo vizioso, sindrome irritativa – dolore –

contratture – sindrome irritativa, così da produrre una severa limitazione

della capacità di controllo delle proprie attività.

Il reinserimento nel mondo del lavoro, nelle attività

precedentemente svolte, era stato d'altronde già attestato, nella fase iniziale

di procedura, dagli stessi consulenti per l'integrazione AI.

Quali ulteriori misure alle quali non sembrerebbe

essere emersa una sufficiente considerazione e che necessitano di un'ulteriore

precisazione, ricordo che, come già indicato dal dr. __________, il paziente

non può essere esposto a situazioni di scarso equilibrio e quale unica misura

"neurologica", che si è rivelata efficace in questi anni nell'evitare

ulteriori rovinose cadute, vi è l'utilizzo regolare e sistematico, in ogni

spostamento, di un bastone o stampella.

Fatte queste premesse posso dunque confermare, che il

paziente mi risulta inabile a svolgere nelle usuali condizioni del libero

mercato del lavoro, una qualsivoglia attività lavorativa di operaio generico,

con tempi di occupazione e rendimenti finale superiori al 30%, senza rischio di

compromettere gravemente il suo stato di salute, come d'altronde é già parzialmente

avvenuto.

(…)" (doc. B dell’incarto 32.2011.126)

Al

riguardo il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 18 aprile 2011 ha concluso che “(…) in considerazione della contrastante valutazione dei 2 neurologi

indicata valutazione peritale in ambito SAM (neurologico, reumatologico) per

definire con precisione i limiti funzionali e l’esigibilità che tiene conto

della globalità della patologia. (…)” (VII/bis dell’incarto 32.2011.126).

2.7

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente,

che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione

del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben

motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di

prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio

quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del

25.

aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352

consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa,

il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici

specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a

conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi,

fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V

176, 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332;

ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003,

pag. 453).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI

2001.

pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero

apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di

determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le

perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta

senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è

quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e

di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che

possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza

di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri

rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid.

3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile

2007; STFA U

329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993.

pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli

assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o

a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su

indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza

probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa

la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Il

TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai

medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico

curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova

perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2

L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant

d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a

admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de

l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le

SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion

entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire

de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des

autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)"

(STFA I 938/05 del 24 agosto 2006, consid. 3.2)

In

una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr.

56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che

stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere

riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver

visitato personalmente l’assicu-rato.

Al

riguardo, l’Alta Corte, nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:

"

(…)

per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1°

gennaio 2008 e - almeno in parte - applicabile in concreto, i servizi medici

regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche

del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale

dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - ad

esercitare un'attività lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una

misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le

decisioni in ambito medico nei singoli casi.

A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del

nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per

gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti

sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche

conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità

funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara

separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla

base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può

ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza

9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con

riferimenti). (…)"

(STF 9C_524/2010

del 27 ottobre 2010, consid. 2)

Per

quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di

fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125

V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer,

op. cit., ad art. 28a, pag. 353).

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori,

il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.8

Nell’evenienza

concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in materia di valore

probatorio di rapporti medici, questo Tribunale osserva che, per i motivi che

seguiranno, da una parte la perizia del dr. __________ (che ha tenuto conto anche

di quella del dr. __________) non é univoca e inequivocabile circa le conclusioni

in merito alla capacità lavorativa residua in un’attività adeguata, dall’altra

nemmeno sulla base degli atti la situazione valetudinaria al riguardo é chiara.

In

simili circostanze (e per questa ragione, limitatamente al diritto ad un quarto

di rendita riconosciuto dal 1. maggio 2009, le decisioni impugnate vanno

annullatte e gli atti gli rinviati per ulteriori accertamenti)

l’amministrazione avrebbe dovuto intraprendere ulteriori accertamenti al fine

di stabilire compiutamente la capacità lavorativa residua in un’attività

adeguata.

In

questo senso anche il TF – (nella STF 9C_646/2010 del 23 febbraio 2011, confermata ancora al

consid. 4.4.1.4 della STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 destinata alla pubblicazione)

chiamato a pronunciarsi in un caso in cui la perizia ordinata

dall’amministrazione non risultava essere inequivocabile e conseguentemente gli

atti chiari – ha annullato il provvedimento impugnato e rinviato gli atti

all’Ufficio AI sviluppando la seguente considerazione: “(…) Angesichts der fehlenden Eindeutigkeit des Gutachtens und der insoweit

unklaren Aktenlage hätte die Vorinstanz weitere Abklärungen über die verbleibende

Leistungsfähigkeit der Beschwerdegegnerin in die Wege leiten müssen. Indem sie

dies unterliess und sich abschliessend auf die unklaren Ausführungen des

Gutachters stützte, hat sie den Sachverhalt unvollständig festgestellt und den

Untersuchungsgrundsatz verletzt, was vom Bundesgericht als Rechtsverletzung zu

berücksichtigen ist (E. 1 hiervor; Urteil 9C_85/2009 vom 15. März 2010 E. 3.5

mit Hinweisen). Die Sache ist daher an die IV-Stelle zurückzuweisen, damit sie

in diesem Punkt weitere Abklärungen in die Wege leite und hernach über den

Rentenanspruch der Beschwerdegegnerin neu verfüge. (…)” (STF 9C_646/2010 del 23 febbraio 2011 consid. 4).

In

concreto, il dr. __________, nella perizia 20 febbraio 2009 (doc. AI 37/1-12

dell’incarto 32.2011.24), se da una parte, in sede di valutazione e prognosi,

ha evidenziato che “(…) per un’attività che tenga conto in modo scrupoloso

di tutte le limitazioni funzionali elencate dal Dr. __________ nella sua perizia

e delle meno importanti ma non irrilevanti limitazioni neurologiche da me sopra

citate, ritengo che l’A. possa essere considerato abile al lavoro nella misura

del 70% intesa come riduzione del rendimento dovuta alla combinazione delle patologie

ortopediche-reumatologiche e neurologiche. (…)” (doc. AI 37/8 dell’incarto

32.2011

), dall’altra ha negato la possibilità di una reintegrazione e ha

addotto che “(…) per quanto discusso dettagliatamente nella valutazione non

ritengo possibile provvedimenti di integrazione professionali: la sintomatologia

reumatologico-ortopedica discussa in dettaglio dal Dr. __________ è di entità

tale da rendere il paziente inabile al lavoro almeno al 70%. A questa

problematica si aggiunge anche se più discreta la sintomatologia neurologica

che contribuisce ad accentuare le limitazioni complessive del paziente. (…)”

(doc. AI 37/10 dell’incarto 32.2011.24).

Interpellato

al riguardo, il dr. __________ ha confermato un’inabilità al lavoro del 70%

senza tuttavia distinguere chiaramente gli aspetti medici di sua competenza da

quelli che rientrano nei compiti del consulente in integrazione (per costante

giurisprudenza (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al

fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso

di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal

medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo

nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in

quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un

importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora

ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al

consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare

quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer,

Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 348)): “(…)

ritengo che vi siano state delle incomprensioni nell’interpretazione delle

conclusioni peritali. In particolare il problema mi sembra costituito dal fatto

che era stata ipotizzata, in linea puramente teorica, una capacità lavorativa

relativamente elevata (del 70%) ma questa a condizione che venissero rispettati

integralmente i limiti definiti in modo preciso dal Dr. __________.

Essendo questi limiti estremamente ristretti e severi era stato ritenuto sottointeso,

e per questo non ulteriormente precisato se non nelle domande al punto C1.2,

che l’Assicurato fosse in effetti inabile al lavoro al 70%. Tenendo conto di

quanto più sopra discusso mi permetto di avanzare seri dubbi sulle possibilità

di reintegrazione professionale negli ambiti proposti dal consulente IP. (…)”

(doc. AI 74/2 dell’incarto 32.2011.24).

D’altra

parte, la valutazione del dr. __________ che ha confermato una capacità

lavorativa residua in un’attività adeguata del 70% osservando che “(…) in sostanza

il dr. __________i ribadisce quanto avevo concluso nel rapporto SMR, che i

limiti dati (prevalentemente dalla patologia reumatologica) sono molto ristretti

e medico teorici, ritenendo in sostanza che tali condizioni medico teoriche

difficilmente si rendano possibili in pratica (questo è il compito del CIP).

(…)” (doc. AI 75/1 dell’incarto 32.2011.24) è stata smentita dal collega

dr. __________.

Infatti

– nonostante nel rapporto 19 marzo 2011 (doc. B dell’incarto

32.2011.126

riprodotto in esteso al consid. 2.6) il dr. __________, anch’egli

tuttavia non distinguendo chiaramente considerazioni mediche con elementi che

rientrano nella sfera di competenze del consulente in integrazione, ha confermato

tanto le diagnosi poste quanto uno stato valetudinario sostanzialmente

invariato – il dr. __________, ritenute irrisolvibili le differenti valutazioni

neurologiche agli atti, ha concluso che “(…) in considerazione della

contrastante valutazione dei 2 neurologi (ndr. si riferisce al dr. __________

e al dr. __________) indicata valutazione peritale in ambito SAM

(neurologico, reumatologico) per definire con precisione i limiti funzionali e

l’esigibilità che tiene conto della globalità della patologia. (…)”

(VII/bis dell’incarto 32.2011.126).

Viste

le risultanze mediche su enunciate questo Tribunale deve pertanto concludere

che, senza gli ulteriori accertamenti medici che dovrà predisporre (il dr. __________,

ha indicato la necessità di una perizia pluridisciplinare a cura del SAM),

l’Ufficio AI non poteva ancora concludere con la sufficiente tranquillità per

una capacità lavorativa residua in un’attività adeguata del 70%.

In

simili circostanze – ribadito che per quanto attiene alla capacità lavorativa in

un’attività adeguata la situazione deve essere ancora acclarata nel senso di stabilire

se l’incapacità lavorativa non sia in realtà (e in che misura) superiore

a quella del 30% ritenuta dall’amministrazione – le decisioni impugnate,

limitatamente ai dispositivi con i quali hanno riconosciuto il diritto ad un

quarto di rendita dal 1. maggio 2009 e fissato l’importo a complessivi fr.

569.

--, vanno annullatate e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché, esperiti

gli accertamenti medici sopra evidenziati, si pronunci nuovamente sul grado

d’invali-dità e sull’importo della rispettiva rendita.

In

questo senso, tanto la domanda di audizione quale teste del dr. __________

quanto l’erezione di una perizia pluridisciplanere (cfr. consdi. 1.2 e 1.3),

vanno disattese in quanto superate dal rinvio degli atti all’amministrazione.

Per

quel che riguarda la valutazione economica, ritenuto che la situazione medica

deve essere ulteriormente indagata, al momento attuale non è possibile esprimersi

compiutamente. Al riguardo il TCA evidenzia come il dr. __________ abbia ritenuto

indicata una perizia pluridisciplinare a cura del SAM proprio “(…) per

definire con precisione i limiti funzionali e l’esigibilità che tiene conto

della globalità della patologia. (…)” (VII/bis dell’incarto 32.2011.126) e

ricorda che la questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano

sommare e, se del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente

medica, che di principio il giudice non rimette in discussione (STFA I 338/01 del

4.

settembre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, pag. 485; nella STFA I

606/03 del 19 agosto 2005, l’Alta Corte ha inoltre precisato che il giudizio

sul grado complessivo dell’incapacità lavorativa va di regola eseguito

nell’ambito di una perizia pluridisciplinare).

Quanto

alla censura secondo la quale le decisioni 11 marzo e 14 aprile 2011 non

avrebbero rispettato la procedura del preavviso ai sensi dell’art. 57a LAI (cfr.

il punto 6 dei ricorsi 11 e 23 aprile 2011 degli incarti 32.2011.126 e

32.2011

), il TCA osserva quanto segue.

Innanzitutto

va rilevato che il diritto di essere sentito – tutelato dall’art. 42

LPGA e dall’art. 57a LAI che, andando oltre al diritto di essere sentito ex

art. 29 cpv. 2 Cost. fed., conferisce all’assicurato la possibilità di

esprimersi non solo sull’oggetto in questione ma anche sul progetto di

decisione (vedi la STFA 9C_617/2009 del 15 gennaio 2010 consid. 2.1) – è stato

salvaguardato.

Infatti,

con la decisione 11 marzo 2011 (con la quale oltre alla rendita intera dal 1.

aprile 2008 al 31 aprile 2009 è stato riconosciuto anche il diritto ad un

quarto di rendita dal 1. maggio 2009) l’Ufficio AI ha annullato e sostituito

quella del 6 gennaio 2011 preavvisata con progetto 18 gennaio 2010 e con il

ricorso l’insorgente ha sostanzialmente riprodotto le medesime argomentazioni

già addotte contro la precedente decisione del 6 gennaio 2011. Del resto,

secondo Müller, il preavviso non è necessario nel caso di una riconsiderazione

pendente lite (Müller, Das Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung,

Berna 2010, § 29, nota marginale 2100, pag. 413: “(…) Kein Vorbescheid

ergeht bei einer Wiedererwägung lite pendente (…)”).

Quanto

alle decisioni 14 aprile 2011, le stesse hanno solo stabilito l’importo (in

quanto tale non contestato) spettante all’assicurato e fissato una prestazione

complessiva di fr. 2'234.-- dal 1. aprile 2008 al 30 aprile 2009 e di fr.

569.

-- dal 1. maggio 2009. Al riguardo va qui segnalata la DTF 134 V 97 nella

quale l’Alta Corte – evidenziati i compiti dell’Ufficio AI rispettivamente delle casse

di compensazione, osservato che dal tenore della legge nelle tre lingue

nazionali non è possibile escludere che l’art. 57a prima frase LAI si riferisse

solo alle decisioni prese dall’Ufficio AI e confermata l’interpretazione

sistematica anche avuto riguardo a quella storica – ha concluso che “(…)

prima di emanare una decisione che riduce una rendita d’invalidità con effetto

retroattivo a seguito di un nuovo calcolo del reddito annuo medio determinante,

l’autorità competente deve dare all’assicurato la possibilità di esprimersi

senza dover seguire una procedura di audizione preliminare. La regolamentazione

della procedura di audizione preliminare all’art. 73bis cpv. 1 OAI è conforme

alla legge. (…)” (regesto della DTF 134 V 97).

In

concreto, visto che nel caso di specie per il calcolo della rendita non era necessaria

la procedura del preavviso e ribadito che l’assicurato non ha contestato gli

importi e il metodo di calcolo sia della rendita intera che del quarto di

rendita, nemmeno egli è stato in qualche modo leso nel suo diritto di essere sentito.

2.9

L’assicurato

ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assi-stenza giudiziaria con

gratuito patrocinio.

Visto

l’esito dei ricorsi, l’assicurato, patrocinato da un legale, ha diritto al versamento

da parte dell’Ufficio AI di fr. 2'500.-- a titolo di ripetibili (art. 61cpv. 1

lett. g LPGA).

Secondo

la costante giurisprudenza del TF l’assegnazione di ripetibili rende priva di

oggetto l’istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124 V

309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_352/2010 del 30 agosto 2010 consid. 3,

STF 9C_313/2008 del 6 marzo 2009 consid. 6, STF I 911/06 del 2 febbraio 2007

consid. 9).

2.10

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio

AI.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1.

I

ricorsi sono accolti ai

sensi dei considerandi.

§ Le decisioni impugnate,

limitatamente ai dispositivi con i quali riconoscono il diritto ad un quarto di

rendita dal 1. maggio 2009 (decisione dell’11 marzo 2011) e fissano l’importo

in complessivi fr. 569.-- (decisione del 14 aprile 2011), vanno annullatate e

gli atti rinviati all’Ufficio AI conformemente ai considerandi.

2.

Le

spese, per fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà

all’assicurato fr. 2’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende

priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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