32.2011.24
Rinvio degli atti all'Ufficio AI per ulteriori accertamenti medici. Questioni mediche e competenze del consulente in integrazione. Congiunzione causa. Nuova decisione emessa pendente lite
5 settembre 2011Italiano38 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2011.24
Data decisione, Autorità:
05.09.2011, TCA
Titolo:
Rinvio degli atti all'Ufficio AI per ulteriori accertamenti medici. Questioni mediche e competenze del consulente in integrazione. Congiunzione causa. Nuova decisione emessa pendente lite
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 57a LAI
art. 51 LPAMM
art. 4 LPGA
art. 16 LPGA
art. 61 cpv. 1 let. g LPGA
art. 6 LPTCA
art. 31 LPTCA
art. 58 PA
Raccomandata
Incarto n.
32.2011.24
32.2011.126
32.2011.135
FS/sc
Lugano
5 settembre
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sui ricorsi del 24 gennaio, 11 e
23 aprile 2011 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
le decisioni del 6 gennaio, 11 marzo e 14
aprile 2011 emanate da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe 1958, da ultimo attivo quale operaio di produzione presso la __________
(doc. AI 9/1-8), con decisione 6 gennaio 2011 è stato posto al beneficio di una
rendita intera con effetto dal 1. aprile 2008 al 30 aprile 2009 (doc. AI 79/1-4
e le motivazioni sub doc. AI 77/1-4 dell’incarto 32.2011.24).
Contro
questa decisione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA, completato con “Complemento al ricorso con domanda
di assistenza giudiziaria” del 21 febbraio 2011, con il quale – contestata la
valutazione medica e quella economica con argomentazioni di cui si dirà, se
necessario, in seguito – ha chiesto di essere posto al beneficio di una rendita intera anche
dopo il 30 aprile 2009.
Con
scritti 28 febbraio e 15 marzo 2011 l’assicurato ha trasmesso al TCA il certificato
municipale corredato della relativa documentazione e la decisione dell’Ufficio
AI 11 marzo 2011 (che annulla e sostituisce quella già impugnata del 6 gennaio
2011) unitamente alla lettera 15 marzo 2011 dell’avv. RA 1 indirizzata
all’Ufficio AI (X, XI e doc. E/1 e E/2 dell’incarto 32.2011.24).
L’Ufficio
AI, con osservazioni 21 marzo 2011 – visto che “(…) il ricorrente […] ha
(già) dichiarato di non voler accettare la nuova decisione 11.3.2011 (…)”(XIV
dell’incarto 32.2011.24) – ha chiesto di respingere il ricorso riferendosi alla risposta 16
marzo 2011 (scritto questo in realtà pervenuto al TCA solo il 24 marzo 2011
vedi XV e XV/1 e XV/2 dell’incarto 32.2011.24) dalla quale risulta che
l’amministrazione, confor-memente all’art. 53 cpv. 3 LPGA e alla Lptca, ha riesaminato
la decisione 6 gennaio 2011.
Con
scritto 23 marzo 2011 l’Ufficio AI ha confermato la domanda di reiezione del
ricorso (XVI dell’incarto 32.2011.24).
1.2. Contro
la decisione 11 marzo 2011 (decisione, questa, che ha annullato quella del 6
gennaio 2011 e riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal 1. aprile 2008
al 30 aprile 2009 e ad un quarto di rendita dal 1. maggio 2009; doc. A
dell’incarto 31.2011.126) – adducendo sostanzialmente i medesimi motivi sviluppati nel
“Complemento al ricorso con domanda di assistenza giudiziaria” del 21 febbraio
2011 (cfr. consid. 1.1) – l’assicurato, sempre tramite l’avv. __________, ha interposto il
ricorso 11 aprile 2011 e, oltre al beneficio dell’assistenza giudiziaria, ha
chiesto di riconoscergli il diritto ad una rendita intera anche dopo il 30
aprile 2009 (I e la correzione sub IV dell’incarto 31.2011.126).
Con
scritto 20 aprile 2011 l’assicurato ha trasmesso al TCA le decisioni 14 aprile
2011 con le quali l’Ufficio AI ha fissato la rendita intera comprensiva di
quella per figli in fr. 2'234.-- e quella di un quarto, pure comprensiva di
quella per figli, in fr. 569.-- (VI e allegati doc. D/1 e D/2 dell’incarto
32.2011.126).
Con
la risposta di causa l’Ufficio AI – sulla base delle annotazioni 18 aprile
2011 nella quali il dr. __________ ha concluso che “(…) in considerazione
della contrastante valutazione dei 2 neurologi indicata valutazione peritale in
ambito SAM (neurologico, reumatologica) per definire con precisione i limiti
funzionali e l’esigibilità che tiene conto della globalità della patologia. Da
notare che il perito neurologo in ambito SAM non dovrebbe essere il dr. __________.
(…)” (VII/bis dell’incarto 32.2011.126) – ha proposto, in via
principale, “(…) di voler retrocedere gli atti all’ufficio AI del Canton
Ticino (UAI) al fine di espletare i necessari accertamenti medici conformemente
a quanto indicato dal SMR all’interno delle annotazioni 18 aprile 2011. (…)”
(VII dell’incarto 32.2011.126).
Con
lettera 7 giugno 2011 l’avv. __________ ha indicato quali ulteriori mezzi di
prova l’audizione del dr. __________ quale teste e l’erezione di una perizia medica
pluridisciplinare.
1.3. Contro
le decisioni 14 aprile 2011 (decisioni, queste, che hanno stabilito il diritto
dell’assicurato ad una prestazione complessiva di fr. 2'234.-- dal 1. aprile
2008 al 30 aprile 2009 e di fr. 569.-- dal 1. maggio 2009; doc. A dell’incarto
32.2011.135) – addotte ancora le medesime argomentazioni – l’assicurato,
sempre tramite l’avv. __________, ha interposto il ricorso 23 aprile 2011 e,
oltre al beneficio dell’assistenza giudiziaria, ha ribadito la domanda di
riconoscergli il diritto ad una rendita intera anche dopo il 30 aprile 2009 (I
dell’incarto 31.2011.135).
Con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la congiunzione delle cause di cui
agli incarti 32.2011.24, 32.2011.126 e 32.2011.135 e ribadito la proposta, in
via principale, “(…) di voler retrocedere gli atti all’ufficio AI del Canton
Ticino (UAI) al fine di espletare i necessari accertamenti medici conformemente
a quanto indicato dal SMR all’interno delle annotazioni 18 aprile 2011. (…)”
(IV dell’incarto 32.2011.135).
Con
lettera 7 giugno 2011 l’avv. __________ ha indicato quali ulteriori mezzi di
prova l’audizione del dr. __________ quale teste e l’erezione di una perizia medica
pluridisciplinare.
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF
9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
2.2. Secondo l’art. 51 Lpamm – disposizione
applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 31 della Lptca –, quando siano
proposti davanti alla stessa Autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto
sia il medesimo, l’Autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere
Fatti
i ricorsi con una sola decisione o sospendere una o più procedure in attesa
della istruzione o della decisione delle altre.
Nella concreta
evenienza, visto che i ricorsi sono presentati dal medesimo insorgente, che sono
diretti contro tre decisioni emesse da un’unica autorità e che sussiste una connessione
tra le tre pronunzie, per economia processuale le procedure ricorsuali sono congiunte
in un unico procedimento giudiziario (STF 8C_913/2009 e
STF 8C_914/2009 del 7 dicembre 2009, STFA C
23/04 e C 26/04 del 26 agosto 2005; DTF 128 V 192
consid. 1 pag. 194 e 128 V 124 consid. 1 pag.
126).
2.3. A
norma dell'art. 53 cpv. 3 LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003, l'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali
è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di
ricorso.
Questa
norma corrisponde all'art. 58 della Legge federale sulla procedura amministrativa
(PA).
Inoltre
la giurisprudenza relativa a questo principio sviluppata precedentemente alla
LPGA resta valida (Kieser, ATSG Kommentar, 2010, ad. Art. 53 dal n. 46 al 49
pag. 681-682).
In
particolare il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007
Tribunale federale, TF) ha stabilito che una decisione emanata pendente lite mette
fine alla vertenza solo nella misura in cui corrisponde alle richieste del
ricorrente. Il litigio sussiste nella misura in cui la nuova decisione non
regola tutte le questioni nei sensi voluti dall'insorgente. L'autorità adita
deve in questi casi entrare nel merito della vertenza, senza che l'insorgente
debba ricorrere contro il nuovo atto amministrativo (DTF 127 V 228 consid. 2; RCC 1992 pag. 123 consid. 5c; DTF 113 V 237; DTF 107 V 250; Spira,
"Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure
cantonale" in RJN 1984, pag. 23).
La riconsiderazione pendente lite permette dunque all'amministrazione
di riesaminare un proprio provvedimento dopo che l'insorgente ha espresso il
suo punto di vista nell'atto di ricorso ed eventualmente di modificarlo
corrispondentemente alle richieste della parte ricorrente (Hischier, Die
Wiedererwägung pendente lite im Sozialversicherungsrecht oder die Möglichkeit
der späten Einsicht, in SZS 1997 pag. 452).
La
modifica può essere fatta unicamente a vantaggio del ricorrente, ritenuto che
in caso contrario la nuova decisione assurge a proposta fatta dall'amministrazione
al Tribunale (Kieser, op. cit., ad art. 53 n. 47 pag. 682).
L'amministrazione
non può, invece, rivedere la decisione impugnata dopo aver presentato la
risposta di causa ai giudici di primo grado. Una decisione resa dopo questo
termine assume anch’essa unicamente il carattere di una proposta indirizzata al
giudice, affinché egli decida nei sensi della nuova decisione (Kieser, op.
cit., ad art. 53 n. 48 pag. 682).
L'art.
6 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni (Lptca) enuncia i medesimi principi, ricalcando quanto previsto
dall'art. 58 PA.
A
tale proposito l'Alta Corte ha dichiarato compatibile con il diritto federale
il fatto che i Cantoni prevedano una procedura corrispondente all'art. 58 PA,
fondandosi su delle disposizioni esplicite o seguendo per analogia una certa
prassi (DTF 127 V 94 consid. 2; RCC 1992 pag. 123 consid. 5a, DTF 103 V 109 consid.
2).
Il
cpv. 1 dell'art. 6 Lptca prevede che l'autorità amministrativa può, fino
all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata. Essa notifica
immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica al Tribunale (cpv.
2). Quest'ultimo continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto
senza oggetto per effetto della nuova decisione (cpv. 3, 1a frase).
Nel
caso in esame la decisione 11 marzo 2011 è stata emessa entro il termine per
l'inoltro della risposta e con la stessa – sulla base del rapporto
complementare 10 marzo 2011 dei consulenti in integrazione –
l’amministrazione ha annullato la decisione 6 gennaio 2011 e riconosciuto il
diritto ad una rendita intera dal 1. aprile 2008 al 30 aprile 2009 e ad un
quarto di rendita dal 1. maggio 2009 (cfr. consid. 1.1).
Contro
questa decisione l’insorgente ha interposto ricorso chiedendo di riconoscergli
il diritto ad una rendita intera anche dopo il 30 aprile 2009 (cfr. consid.
1.2).
Con
le decisioni 14 aprile 2011 (sulla base della decisione 11 marzo 2011)
l’amministrazione ha invece stabilito l’importo delle prestazioni. Anche questi
provvedimenti sono stati impugnati (cfr. consid. 1.3).
Pertanto,
non corrispondendo la proposta dell’Ufficio AI alle richieste del ricorrente,
il TCA deve entrare nel merito del ricorso.
Inoltre,
ritenuto che l’unico oggetto delle vertenze è il grado d’invalidità alla fine
del periodo nel quale gli è stato riconosciuto il diritto ad una rendita intera
e, pertanto, l’ammontare della rendita dopo il 30 aprile 2009, anche se sono
state emesse diverse decisioni e interposti tre ricorsi, il gravame va deciso con una sola decisione.
Nel
merito
2.4. Oggetto
del contendere è sapere se le decisioni 11 marzo e 14 aprile 2011 – con le quali
l’Ufficio AI ha riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal 1. aprile
2008 al 30 aprile 2009 e ad un quarto di rendita dal 1. maggio 2009 – sono conformi
o meno alla legislazione federale.
L’insorgente
postula il riconoscimento di una rendita intera anche dopo il 30 aprile 2009
(cfr. consid. 1.1, 1.2 e 1.3).
2.5. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,
L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2007, pag. 1411, n. 46).
Secondo
l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Al
proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale
delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il
raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale)
inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono
però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere
conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa
della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione)
e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I
600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid.
4.1).
2.6. Nella
fattispecie in esame, sulla base del rapporto medico 16 ottobre 2008 del dr. __________,
medico SMR (doc. AI 25/1-2 dell’incarto 32.2011.24), l’Ufficio AI ha ordinato
una perizia reumatologica a cura del dr. __________ e una perizia neurologica a
cura del dr. __________ (doc. AI 26/1-2 e 27/1-2 dell’incarto 32.2011.24).
Il
dr. __________ FMH in neurologia – avuto riguardo anche alla perizia 9 gennaio
2009 del dr. __________, FMH in malattie reumatiche, fisiatria e riabilitazione
(doc. AI 38/1-18 dell’incar-to 32.2011.24) –, nella perizia 20
febbraio 2009 (doc. AI 37/1-12 dell’incarto 32.2011.24) – posta la
diagnosi con ripercussioni sulla capacità di lavoro di: “(…) • Sospetta lieve mielopatia cervicale su
stenosi del canale spinale principalmente a livello C5/6 oltre ad alterazioni
degenerative plurisegmentali cervicali con discopatie ai livelli C2/3, C3/4,
C4/5 (con piccola ernia discale centrale), C5/6 (con più importante stenosi del
canale spinale e piccola ernia discale mediana). • Minima polineuropatia sensitiva distale
agli arti inferiori di origine indeterminata. • Per le diagnosi reumatologiche dettagliate rimando al rapporto
peritale del dr. __________ ricordando: - esiti da impianto di emiprotesi
mediale nel ginocchio destro (23.08.2007) - sindrome lombo vertebrale anamnestica
in presenza di modeste alterazioni degenerative - Sindrome cervicovertebrale
cronica (…)” (doc. AI 37/6 dell’incarto 31.2011.24)
–, alle domande circa le conseguenze sulla capacità di lavoro e d’integrazione
ha risposto:
"
(…)
B. Conseguenze sulla capacità lavorativa
1. Menomazioni (qualitative e quantitative) dovute ai disturbi
constatati
- a livello psicologico e mentale
-
- a livello fisico
predomina la problematica reumatologica valutata in
dettaglio nella perizia del Dr. __________. Dal punto di vista neurologico
lieve polineuropatia sensitiva distale agli arti inferiori e lieve sindrome cordonale
posteriore con minimi deficit di sensibilità principalmente agli arti
inferiori.
- nell’ambito sociale
-
Considerandi
2.
Conseguenze dei disturbi sull’attività attuale
2.1
Come si ripercuotono i disturbi sull’attività attuale
dell’Assicurato?
Predominano i disturbi reumatologici e ortopedici
discussi in dettaglio nella perizia del Dr. __________. Dal punto di vista
neurologico lieve polineuropatia sensitiva agli arti inferiori e lieve sindrome
cordonale posteriore con minimi deficit di sensibilità principalmente agli arti
inferiori.
2.2
Esatta decrizione delle funzioni intatte e della capacità di carico
Vedi principalmente perizia Dr. __________.
2.3
L’attività attuale è ancora praticabile?
No, se non in misura massima del 30%, per le
limitazioni reumatologiche-ortopediche e neurologiche descritte in dettaglio
più sopra.
2.4
Se sì, in quale misura (ore al giorno)?
-
2.5
E’ presente inoltre una diminuzione della capacità lavorativa?
-
2.6
Se sì, in che misura?
-
2.7
Da quando esiste una limitazione della
capacità di lavoro dal lato medico di almeno il 20?
-
C. Conseguenze sulla capacità d’integrazione
1.
È
possibile effettuare provvedimenti d’integrazione? Ve ne sono in corso? Ne sono
previsti?
1.1
Se sì, La preghiamo di descrivere il piano di riabilitazione
1.2
Se no, La preghiamo di motivare
Per quanto discusso dettagliatamente nella valutazione
non ritengo possibile provvedimenti di integrazione professionali: la
sintomatologia reumatologico-ortopedica discussa in dettaglio dal Dr. __________
è di entità tale da rendere il paziente inabile al lavoro almeno al 70%. A
questa problematica si aggiunge anche se più discreta la sintomatologia
neurologica che contribuisce ad accentuare le limitazioni del paziente.
2.
È
possibile migliorare la capacità di lavoro sul posto attuale?
No.
2.1
Se
sì, con quali ragionevoli provvedimenti (p. es. provvedimenti medici, mezzi
ausiliari, adattamento del posto di lavoro)? -
2.2
Secondo
Lei che effetti hanno questi provvedimenti sulla capacità di lavoro? -
3.
L’assicurato
è in grado di solgere altre attività?
Teoricamente
l’A. sarebbe in grado di svolgere altre attività.
3.1
Se
sì, a quali esigenze deve rispondere il posto di lavoro dal punto di vista
medico e di che cosa bisogna tenere soprattutto conto nel caso di un’altra
attività?
Le esigenze
principali sono state elencate in modo dettagliato nel rapporto del Dr. __________
e rimando dunque a quest’ultimo.
3.2
In
che misura si possono svolgere attività consone alle menomazioni (ore al
giorno)?
Vedi
valutazione del Dr. __________.
3.3
È
presente inoltre una riduzione della capacità di lavoro?
Vedi
valutazione del Dr. __________.
3.4
Se
sì in che misura?
-
3.5
Qualora
non fossero possibili altre attività: per quali motivi?
-
(…)"
(doc. AI 37/8-10 dell’incarto 31.2011.24)
Interpellato
dal dr. __________ – con lettera 4 novembre 2010 (viste le osservazioni 12 febbraio 2010
del dr. __________ al progetto d’assegnazione di rendita 18 gennaio 2010, le
proprie annotazioni 9 marzo 2009 e evidenziate delle contraddizioni nella
perizia) il medico SMR lo aveva invitato ad esprimersi in merito (doc. AI
71/1-2 dell’incarto 32.2011.24) –, il dr. __________, con scritto 15 novembre
2011.
(doc. AI 74/1-2 dell’incarto 32.2011.24), ha concluso che “(…) ritengo
che vi siano state delle incomprensioni nell’interpretazione delle conclusioni
peritali. In particolare il problema mi sembra costituito dal fatto che era
stata ipotizzata, in linea puramente teorica, una capacità lavorativa
relativamente elevata (del 70%) ma questa a condizione che venissero rispettati
integralmente i limiti definiti in modo preciso dal Dr. __________r.
Essendo questi limiti estremamente ristretti e severi era stato ritenuto
sottointeso, e per questo non ulteriormente precisato se non nelle domande al
punto C1.2, che l’Assicurato fosse in effetti inabile al lavoro al 70%. Tenendo
conto di quanto più sopra discusso mi permetto di avanzare seri dubbi sulle
possibilità di reintegrazione professionale negli ambiti proposti dal
consulente IP. (…)” (doc. AI 74/2 dell’incarto 32.2011.24).
Al
riguardo il dr. __________, nelle annotazioni 17 novembre 2010, ha evidenziato che “(…) in sostanza il dr. __________ ribadisce quanto avevo concluso nel
rapporto SMR, che i limiti dati (prevalentemente dalla patologia reumatologica)
sono molto ristretti e medico teorici, ritenendo in sostanza che tali condizioni
medico teoriche difficilmente si rendano possibili in pratica (questo è il
compito del CIP). (…)” (doc. AI 75/1 dell’incarto 32.2011.24).
Il
dr. __________, FMH in neurologia, nel rapporto 19 marzo 2011 indirizzato
all’avv. RA 1 (atto questo prodotto nell’ambito del ricorso interposto contro
la decisione 11 marzo 2011 dell’Ufficio AI, sub doc. B dell’incarto
32.2011
), ha attestato:
"
(…)
Ho rivisto il paziente sopra menzionato il 13.1.11, mi
ha informato del decorso e confermo un quadro di difficoltà sostanzialmente
inviariato, posso dunque confermare le diagnosi neurologiche precedentemente
poste, in particolare:
- Una mielopatia, dimostrata
dal quadro clinico e dalle alterazioni della conduzione sensitiva all'esame
elettrofisiologico dei potenziali evocati somato-sensoriali, di possibile
origine compressiva cervicale ma di eziologia non certa.
- Una polineuropatia sensitiva,
verosimilmente idiopatica con una sintomatologia domante di una atassia alla
marcia (disturbo di equilibrio).
- Una sindrome cervicale cronica con/su
○ alterazioni degenerative multisegmentali
○ canale cervicale stretto
- Degli esiti di impianto di emiprotesi
ginocchio destro con persistenti dolori periarticolari
Per quanto si attiene alle diagnosi sopra
esposte, vorrei precisare quanto segue:
A. La mielopatia è un malattia del
midollo spinale che porta ad un'alterata funzionalità di parte o di tutti i
fascicoli che lo compogono, dimostrabile ai test elettrofisiologici che
portano, in caso di una compromissione delle fibre sensitive, ad un'atassia
(disturbo dell'equilibrio), un disturbo con un'alterata percezione cutanea,
della postura e del controllo delle estremità.
Si tratta di una
malattia del sistema nervoso centrale, di regola permanente in quanto i
meccanismi rigenerativi nel sistema nervoso centrale risultano notoriamente
inefficaci.
B. La polineuropatia è invece
un'affezione del sistema nervoso periferico, con un coinvolgimento dei nervi
cranici o dei nervi a destinazione degli arti con, nel caso specifico, una
disfunzione delle fibre di tipo sensitivo che conducono gli impulsi dalla
periferia al midollo spinale i segnali atti alla percezione delle nostre estremità
per poi permettere al sistema nervo centrale una regolazione dell'equilibrio,
della postura ecc..
Nel caso specifico le disfunzioni sopra esposte in
assenza di un'adeguata presa a carico ed applicazione delle necessarie misure
di protezione del paziente, sono risultate le cause che hanno portato a
ripetute cadute ed un conseguente sovraccarico prima e trauma poi, delle
articolazioni degli arti inferiori, con conseguente sviluppo dei problemi
ortopedici di cui il paziente oggi è portatore.
C. Per quanto si attiene alla sindrome
cervicale, patologia di per sé, in forma lieve estremamente diffusa nella
popolazione e perlopiù associata ad isolate patologie.
Questa nel caso
in esame, in considerazione delle associate patologie sopra esposte, ha portato
ad un'ulteriore significativa limitazione delle possibilità funzionali del
paziente, rendendo molto problematica la sua cura.
Fatte queste premesse, posso ora rispondere
alla domanda sulla limitazione nell'esercizio di un'attività lucrativa.
Il paziente, nei molti anni di attività professionale
svolta sempre presso lo stesso datore di lavoro, aveva raggiunto di poter
svolgere un'attività relativamente variata, che gli permetteva un continuo
cambiamento della postura, un allenamento dell'equilibrio, mantenendosi
frequentemente in moto.
Nonostante questo i problemi cervicali, hanno viepiù
indotto dolori cronici con alterazioni al sonno, ma soprattutto i problemi neurologici
hanno portato ad un'insicurezza alla marcia che ha favorito le cadute e le
complicazioni ortopediche.
La ripresa di un'attività di operaio nel libero mercato
del lavoro risulta a mio giudizio verosimilmente incompatibile con lo stato di
salute del paziente, in quanto ogni attività ripetitiva, in presenza di un canale
cervicale stretto, di problemi degenerativi del rachide, portano ad un
ulteriore aggravamento del circolo vizioso, sindrome irritativa – dolore –
contratture – sindrome irritativa, così da produrre una severa limitazione
della capacità di controllo delle proprie attività.
Il reinserimento nel mondo del lavoro, nelle attività
precedentemente svolte, era stato d'altronde già attestato, nella fase iniziale
di procedura, dagli stessi consulenti per l'integrazione AI.
Quali ulteriori misure alle quali non sembrerebbe
essere emersa una sufficiente considerazione e che necessitano di un'ulteriore
precisazione, ricordo che, come già indicato dal dr. __________, il paziente
non può essere esposto a situazioni di scarso equilibrio e quale unica misura
"neurologica", che si è rivelata efficace in questi anni nell'evitare
ulteriori rovinose cadute, vi è l'utilizzo regolare e sistematico, in ogni
spostamento, di un bastone o stampella.
Fatte queste premesse posso dunque confermare, che il
paziente mi risulta inabile a svolgere nelle usuali condizioni del libero
mercato del lavoro, una qualsivoglia attività lavorativa di operaio generico,
con tempi di occupazione e rendimenti finale superiori al 30%, senza rischio di
compromettere gravemente il suo stato di salute, come d'altronde é già parzialmente
avvenuto.
(…)" (doc. B dell’incarto 32.2011.126)
Al
riguardo il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 18 aprile 2011 ha concluso che “(…) in considerazione della contrastante valutazione dei 2 neurologi
indicata valutazione peritale in ambito SAM (neurologico, reumatologico) per
definire con precisione i limiti funzionali e l’esigibilità che tiene conto
della globalità della patologia. (…)” (VII/bis dell’incarto 32.2011.126).
2.7
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi
importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si
fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente,
che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione
del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben
motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di
prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio
quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del
25.
aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352
consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il
suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa,
il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici
specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a
conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi,
fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V
176, 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332;
ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003,
pag. 453).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI
2001.
pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero
apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di
determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le
perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta
senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è
quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e
di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che
possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza
di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri
rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid.
3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile
2007; STFA U
329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993.
pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli
assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o
a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su
indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza
probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa
la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007
del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Il
TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai
medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico
curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova
perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2
L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant
d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a
admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de
l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le
SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion
entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire
de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des
autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)"
(STFA I 938/05 del 24 agosto 2006, consid. 3.2)
In
una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr.
56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che
stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere
riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver
visitato personalmente l’assicu-rato.
Al
riguardo, l’Alta Corte, nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:
"
(…)
per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1°
gennaio 2008 e - almeno in parte - applicabile in concreto, i servizi medici
regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche
del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale
dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - ad
esercitare un'attività lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una
misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le
decisioni in ambito medico nei singoli casi.
A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del
nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per
gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti
sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche
conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità
funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara
separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla
base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può
ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza
9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con
riferimenti). (…)"
(STF 9C_524/2010
del 27 ottobre 2010, consid. 2)
Per
quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di
fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125
V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer,
op. cit., ad art. 28a, pag. 353).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori,
il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed
indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un
altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.8
Nell’evenienza
concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in materia di valore
probatorio di rapporti medici, questo Tribunale osserva che, per i motivi che
seguiranno, da una parte la perizia del dr. __________ (che ha tenuto conto anche
di quella del dr. __________) non é univoca e inequivocabile circa le conclusioni
in merito alla capacità lavorativa residua in un’attività adeguata, dall’altra
nemmeno sulla base degli atti la situazione valetudinaria al riguardo é chiara.
In
simili circostanze (e per questa ragione, limitatamente al diritto ad un quarto
di rendita riconosciuto dal 1. maggio 2009, le decisioni impugnate vanno
annullatte e gli atti gli rinviati per ulteriori accertamenti)
l’amministrazione avrebbe dovuto intraprendere ulteriori accertamenti al fine
di stabilire compiutamente la capacità lavorativa residua in un’attività
adeguata.
In
questo senso anche il TF – (nella STF 9C_646/2010 del 23 febbraio 2011, confermata ancora al
consid. 4.4.1.4 della STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 destinata alla pubblicazione)
chiamato a pronunciarsi in un caso in cui la perizia ordinata
dall’amministrazione non risultava essere inequivocabile e conseguentemente gli
atti chiari – ha annullato il provvedimento impugnato e rinviato gli atti
all’Ufficio AI sviluppando la seguente considerazione: “(…) Angesichts der fehlenden Eindeutigkeit des Gutachtens und der insoweit
unklaren Aktenlage hätte die Vorinstanz weitere Abklärungen über die verbleibende
Leistungsfähigkeit der Beschwerdegegnerin in die Wege leiten müssen. Indem sie
dies unterliess und sich abschliessend auf die unklaren Ausführungen des
Gutachters stützte, hat sie den Sachverhalt unvollständig festgestellt und den
Untersuchungsgrundsatz verletzt, was vom Bundesgericht als Rechtsverletzung zu
berücksichtigen ist (E. 1 hiervor; Urteil 9C_85/2009 vom 15. März 2010 E. 3.5
mit Hinweisen). Die Sache ist daher an die IV-Stelle zurückzuweisen, damit sie
in diesem Punkt weitere Abklärungen in die Wege leite und hernach über den
Rentenanspruch der Beschwerdegegnerin neu verfüge. (…)” (STF 9C_646/2010 del 23 febbraio 2011 consid. 4).
In
concreto, il dr. __________, nella perizia 20 febbraio 2009 (doc. AI 37/1-12
dell’incarto 32.2011.24), se da una parte, in sede di valutazione e prognosi,
ha evidenziato che “(…) per un’attività che tenga conto in modo scrupoloso
di tutte le limitazioni funzionali elencate dal Dr. __________ nella sua perizia
e delle meno importanti ma non irrilevanti limitazioni neurologiche da me sopra
citate, ritengo che l’A. possa essere considerato abile al lavoro nella misura
del 70% intesa come riduzione del rendimento dovuta alla combinazione delle patologie
ortopediche-reumatologiche e neurologiche. (…)” (doc. AI 37/8 dell’incarto
32.2011
), dall’altra ha negato la possibilità di una reintegrazione e ha
addotto che “(…) per quanto discusso dettagliatamente nella valutazione non
ritengo possibile provvedimenti di integrazione professionali: la sintomatologia
reumatologico-ortopedica discussa in dettaglio dal Dr. __________ è di entità
tale da rendere il paziente inabile al lavoro almeno al 70%. A questa
problematica si aggiunge anche se più discreta la sintomatologia neurologica
che contribuisce ad accentuare le limitazioni complessive del paziente. (…)”
(doc. AI 37/10 dell’incarto 32.2011.24).
Interpellato
al riguardo, il dr. __________ ha confermato un’inabilità al lavoro del 70%
senza tuttavia distinguere chiaramente gli aspetti medici di sua competenza da
quelli che rientrano nei compiti del consulente in integrazione (per costante
giurisprudenza (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al
fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso
di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal
medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo
nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in
quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un
importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora
ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al
consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare
quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer,
Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 348)): “(…)
ritengo che vi siano state delle incomprensioni nell’interpretazione delle
conclusioni peritali. In particolare il problema mi sembra costituito dal fatto
che era stata ipotizzata, in linea puramente teorica, una capacità lavorativa
relativamente elevata (del 70%) ma questa a condizione che venissero rispettati
integralmente i limiti definiti in modo preciso dal Dr. __________.
Essendo questi limiti estremamente ristretti e severi era stato ritenuto sottointeso,
e per questo non ulteriormente precisato se non nelle domande al punto C1.2,
che l’Assicurato fosse in effetti inabile al lavoro al 70%. Tenendo conto di
quanto più sopra discusso mi permetto di avanzare seri dubbi sulle possibilità
di reintegrazione professionale negli ambiti proposti dal consulente IP. (…)”
(doc. AI 74/2 dell’incarto 32.2011.24).
D’altra
parte, la valutazione del dr. __________ che ha confermato una capacità
lavorativa residua in un’attività adeguata del 70% osservando che “(…) in sostanza
il dr. __________i ribadisce quanto avevo concluso nel rapporto SMR, che i
limiti dati (prevalentemente dalla patologia reumatologica) sono molto ristretti
e medico teorici, ritenendo in sostanza che tali condizioni medico teoriche
difficilmente si rendano possibili in pratica (questo è il compito del CIP).
(…)” (doc. AI 75/1 dell’incarto 32.2011.24) è stata smentita dal collega
dr. __________.
Infatti
– nonostante nel rapporto 19 marzo 2011 (doc. B dell’incarto
32.2011.126
riprodotto in esteso al consid. 2.6) il dr. __________, anch’egli
tuttavia non distinguendo chiaramente considerazioni mediche con elementi che
rientrano nella sfera di competenze del consulente in integrazione, ha confermato
tanto le diagnosi poste quanto uno stato valetudinario sostanzialmente
invariato – il dr. __________, ritenute irrisolvibili le differenti valutazioni
neurologiche agli atti, ha concluso che “(…) in considerazione della
contrastante valutazione dei 2 neurologi (ndr. si riferisce al dr. __________
e al dr. __________) indicata valutazione peritale in ambito SAM
(neurologico, reumatologico) per definire con precisione i limiti funzionali e
l’esigibilità che tiene conto della globalità della patologia. (…)”
(VII/bis dell’incarto 32.2011.126).
Viste
le risultanze mediche su enunciate questo Tribunale deve pertanto concludere
che, senza gli ulteriori accertamenti medici che dovrà predisporre (il dr. __________,
ha indicato la necessità di una perizia pluridisciplinare a cura del SAM),
l’Ufficio AI non poteva ancora concludere con la sufficiente tranquillità per
una capacità lavorativa residua in un’attività adeguata del 70%.
In
simili circostanze – ribadito che per quanto attiene alla capacità lavorativa in
un’attività adeguata la situazione deve essere ancora acclarata nel senso di stabilire
se l’incapacità lavorativa non sia in realtà (e in che misura) superiore
a quella del 30% ritenuta dall’amministrazione – le decisioni impugnate,
limitatamente ai dispositivi con i quali hanno riconosciuto il diritto ad un
quarto di rendita dal 1. maggio 2009 e fissato l’importo a complessivi fr.
569.
--, vanno annullatate e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché, esperiti
gli accertamenti medici sopra evidenziati, si pronunci nuovamente sul grado
d’invali-dità e sull’importo della rispettiva rendita.
In
questo senso, tanto la domanda di audizione quale teste del dr. __________
quanto l’erezione di una perizia pluridisciplanere (cfr. consdi. 1.2 e 1.3),
vanno disattese in quanto superate dal rinvio degli atti all’amministrazione.
Per
quel che riguarda la valutazione economica, ritenuto che la situazione medica
deve essere ulteriormente indagata, al momento attuale non è possibile esprimersi
compiutamente. Al riguardo il TCA evidenzia come il dr. __________ abbia ritenuto
indicata una perizia pluridisciplinare a cura del SAM proprio “(…) per
definire con precisione i limiti funzionali e l’esigibilità che tiene conto
della globalità della patologia. (…)” (VII/bis dell’incarto 32.2011.126) e
ricorda che la questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano
sommare e, se del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente
medica, che di principio il giudice non rimette in discussione (STFA I 338/01 del
4.
settembre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, pag. 485; nella STFA I
606/03 del 19 agosto 2005, l’Alta Corte ha inoltre precisato che il giudizio
sul grado complessivo dell’incapacità lavorativa va di regola eseguito
nell’ambito di una perizia pluridisciplinare).
Quanto
alla censura secondo la quale le decisioni 11 marzo e 14 aprile 2011 non
avrebbero rispettato la procedura del preavviso ai sensi dell’art. 57a LAI (cfr.
il punto 6 dei ricorsi 11 e 23 aprile 2011 degli incarti 32.2011.126 e
32.2011
), il TCA osserva quanto segue.
Innanzitutto
va rilevato che il diritto di essere sentito – tutelato dall’art. 42
LPGA e dall’art. 57a LAI che, andando oltre al diritto di essere sentito ex
art. 29 cpv. 2 Cost. fed., conferisce all’assicurato la possibilità di
esprimersi non solo sull’oggetto in questione ma anche sul progetto di
decisione (vedi la STFA 9C_617/2009 del 15 gennaio 2010 consid. 2.1) – è stato
salvaguardato.
Infatti,
con la decisione 11 marzo 2011 (con la quale oltre alla rendita intera dal 1.
aprile 2008 al 31 aprile 2009 è stato riconosciuto anche il diritto ad un
quarto di rendita dal 1. maggio 2009) l’Ufficio AI ha annullato e sostituito
quella del 6 gennaio 2011 preavvisata con progetto 18 gennaio 2010 e con il
ricorso l’insorgente ha sostanzialmente riprodotto le medesime argomentazioni
già addotte contro la precedente decisione del 6 gennaio 2011. Del resto,
secondo Müller, il preavviso non è necessario nel caso di una riconsiderazione
pendente lite (Müller, Das Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung,
Berna 2010, § 29, nota marginale 2100, pag. 413: “(…) Kein Vorbescheid
ergeht bei einer Wiedererwägung lite pendente (…)”).
Quanto
alle decisioni 14 aprile 2011, le stesse hanno solo stabilito l’importo (in
quanto tale non contestato) spettante all’assicurato e fissato una prestazione
complessiva di fr. 2'234.-- dal 1. aprile 2008 al 30 aprile 2009 e di fr.
569.
-- dal 1. maggio 2009. Al riguardo va qui segnalata la DTF 134 V 97 nella
quale l’Alta Corte – evidenziati i compiti dell’Ufficio AI rispettivamente delle casse
di compensazione, osservato che dal tenore della legge nelle tre lingue
nazionali non è possibile escludere che l’art. 57a prima frase LAI si riferisse
solo alle decisioni prese dall’Ufficio AI e confermata l’interpretazione
sistematica anche avuto riguardo a quella storica – ha concluso che “(…)
prima di emanare una decisione che riduce una rendita d’invalidità con effetto
retroattivo a seguito di un nuovo calcolo del reddito annuo medio determinante,
l’autorità competente deve dare all’assicurato la possibilità di esprimersi
senza dover seguire una procedura di audizione preliminare. La regolamentazione
della procedura di audizione preliminare all’art. 73bis cpv. 1 OAI è conforme
alla legge. (…)” (regesto della DTF 134 V 97).
In
concreto, visto che nel caso di specie per il calcolo della rendita non era necessaria
la procedura del preavviso e ribadito che l’assicurato non ha contestato gli
importi e il metodo di calcolo sia della rendita intera che del quarto di
rendita, nemmeno egli è stato in qualche modo leso nel suo diritto di essere sentito.
2.9
L’assicurato
ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assi-stenza giudiziaria con
gratuito patrocinio.
Visto
l’esito dei ricorsi, l’assicurato, patrocinato da un legale, ha diritto al versamento
da parte dell’Ufficio AI di fr. 2'500.-- a titolo di ripetibili (art. 61cpv. 1
lett. g LPGA).
Secondo
la costante giurisprudenza del TF l’assegnazione di ripetibili rende priva di
oggetto l’istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124 V
309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_352/2010 del 30 agosto 2010 consid. 3,
STF 9C_313/2008 del 6 marzo 2009 consid. 6, STF I 911/06 del 2 febbraio 2007
consid. 9).
2.10
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio
AI.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1.
I
ricorsi sono accolti ai
sensi dei considerandi.
§ Le decisioni impugnate,
limitatamente ai dispositivi con i quali riconoscono il diritto ad un quarto di
rendita dal 1. maggio 2009 (decisione dell’11 marzo 2011) e fissano l’importo
in complessivi fr. 569.-- (decisione del 14 aprile 2011), vanno annullatate e
gli atti rinviati all’Ufficio AI conformemente ai considerandi.
2.
Le
spese, per fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà
all’assicurato fr. 2’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende
priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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