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32.2011.243

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

27 febbraio 2012Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

I ricorrenti hanno

rilevato che gli errori di calcolo commessi dall'amministrazione colpiscono

duramente la famiglia sia a livello finanziario sia morale. Inoltre, questi

errori non potevano essere rilevati immediatamente dai diretti interessati sia

per la complessità dei calcoli, sia per la diversa formazione degli assicurati,

sia ancora per il loro precario stato psicofisico. La richiesta di revisione

deve quindi essere considerata tempestiva. Infine, le considerazioni fattuali e

di calcolo esposte nella tabella non erano tutte note all'Ufficio AI, ciò che costituisce

un nuovo fatto. Secondo gli assicurati, quindi, la decisione di non entrata in

materia non è corretta ed è arbitraria ai sensi dell'art. 9 Cost. fed.

Nel merito, i

ricorrenti ritengono che la tabella allestita da un contabile di fiducia dimostri

degli errori di calcolo da parte dell'amministrazione e dunque l'esattezza di

quanto da essi sostenuto, ossia un saldo a loro favore di Fr. 20'048.- (Fr. 99'761.-

[rendita AI dovuta al marito] - Fr. 128'266.- [rendita AI versata al marito

comprese le prestazioni complementari] + Fr. 94'558.- [rendita AI dovuta alla

moglie] - Fr. 46'005.- [rendita AI versata alla moglie]).

F. Nella

risposta del 4 ottobre 2011 (doc. IV) l'Ufficio assicurazione invalidità ha

sottolineato che malgrado non vi fossero gli elementi né per procedere alla

revisione né alla riconsiderazione ex art. 53 LPGA delle decisioni rese negli

anni 2005 e 2007, cresciute in giudicato, ha comunque più volte spiegato ai

ricorrenti le modalità di calcolo e i versamenti effettuati. Ritenendo quindi

corretto quanto già spiegato, l'UAI ha proposto di respingere il ricorso.

I ricorrenti non hanno prodotto nuovi mezzi di

prova (doc. V).

considerato in

diritto

in ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF 8C_855/2010

dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del

7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).

nel merito

Considerandi

2.

Oggetto

del contendere è unicamente la verifica della correttezza della decisione di

non entrata in materia da parte dell'Ufficio assicurazione invalidità sulla

domanda di revisione formulata il 31 marzo 2010 dai ricorrenti nei confronti

delle decisioni dell'amministrazione del 24 maggio 2005 e del 12 gennaio 2007.

3.

Per

l'art. 53 cpv. 1 LPGA, le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente

passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore

scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano

essere prodotti in precedenza.

Per il cpv. 2, l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in

giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica

ha una notevole importanza.

L'assicuratore può riconsiderare una

decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato

ricorso, fino all'invio del suo

preavviso all'autorità di ricorso

(cpv. 3).

Dalla riconsiderazione

(o riesame) va dunque distinta la revisione processuale delle decisioni amministrative.

4.

Per

analogia con la revisione processuale delle decisioni emanate dalle autorità

giudiziarie, l'amministrazione è tenuta a procedere alla revisione di una

decisione formalmente cresciuta in giudicato quando sono scoperti fatti nuovi o

nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente

(DTF 129 V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio

2003; STFA I 339/01 del 29 novembre 2002).

Kieser, in

ATSG-Kommentar, 2a ed., Zurigo 2009, a pag. 682, n. 47 ad art. 53, a proposito dell'art. 53 cpv. 3 LPGA, precisa:

" b) Die in art. 53 Abs. 3 ATSG kodifizierte Regelung

galt bereits nach der bisherigen Rechtsprechung (einlässliche

Darstellung derselben Schlauri,

176.

ff.; vgl. zudem SVR 2005 EL Nr. 3, P 7/02, E. 3.2), welche ihre Gültigkeit

auch unter Berücksichtigung von Art 53 Abs. 3 ATSG beibehält. Insbesondere

steht es dem Versicherungsträger frei, während des laufenden Beschwerdeverfahrens

ohne Beachtung der besonderen Wiedererwägungsvoraussetzungen (insbesondere ohne

Annahme einer zweifellosen Unrichtigkeit) auf den Entscheid zurückzukommen

(vgl. BGE 107 V 192). Beinhaltet eine solche lite pendente erlassene Verfügung

eine Schlechterstellung, stellt die entsprechende Verfügung lediglich einen Antrag

an das Gericht dar, und es bleibt der Partei die Möglichkeit offen (auf welche

sie hinzuweisen ist), das Rechtsmittel zurückzuziehen (vgl. BGE 127 V 234; zur

Kritik von Schlauri,

173.

ff.; an diesem Entscheid vgl. SVR 2005 EL Nr. 3, P 7/02, E. 3.3). Entspricht

die Wiedererwägung sonst nicht dem im Beschwerdeverfahren gestellten Antrag,

kommt sie bloss einem Antrag an das Gericht gleich (vgl. ZAK 1992 117). Im

Übrigen wird bei einer entsprechenden Wiedererwägung das Beschwerdeverfahren

gegenstandlos (vgl. ATSG-Kommentar, Art. 61 N 87). Allerdings ist es nach der

Rechtsprechung dem Versicherungsträger nicht benommen, eine im

Gerichtsverfahren vorgenommene Wiedererwägung zu widerrufen (vgl. SVR 2001 IV

Nr. 20).”.

La nozione di fatti o mezzi di prova

nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di revisione (processuale) di una

decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio

cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una sentenza fondata sull'art.

137.

lett. b OG (Plädoyer 2007/1 pag. 62 [sentenza del Tribunale federale delle

assicurazioni I 642/04 del 6 dicembre 2005]).

Sono nuovi ai sensi di queste

disposizioni solo i fatti già esistenti all'epoca della procedura precedente,

ma che non erano stati allegati poiché non ancora noti nonostante tutta la

diligenza del caso; i fatti verificatisi dopo la fine del processo, e comunque

dopo il momento in cui, secondo le regole di procedura applicabili, potevano

ancora essere addotti, non vanno invece considerati e non possono quindi fondare

una domanda di revisione (DTF 121 IV 317 consid. 2 pag. 321;

118.

II 199 consid. 5 pag. 204; 110 V 138 consid. 2 pag. 141; 108 V 170 consid.

1.

pag. 171; Elisabeth

Escher, Revision und Erläuterung, in: Thomas Geiser/Peter Münch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea e

Francoforte 1998, n. 8.21; René

A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische

Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B

I c, pag. 132). I fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a

dire devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della

sentenza contestata e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un

apprezzamento giuridico corretto. Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova,

gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la

revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che

tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del richiedente (DTF 127

V 353 consid. 5b pag. 358). Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti

sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere

stato in grado di invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere

considerata concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il

giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella

procedura principale. È decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva

solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Non

basta pertanto che in una nuova perizia siano apprezzati in modo diverso i

fatti; occorrono invece elementi di fatto nuovi, dai quali risulti che il

fondamento della pronunzia impugnata presentava difetti oggettivi. Per giustificare

la revisione di una sentenza non basta che, dalla fattispecie conosciuta al

momento dell'emanazione della pronunzia principale, il perito tragga, ulteriormente,

conclusioni diverse da quelle del tribunale. Neppure costituisce motivo di

revisione il semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal interpretato

fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale. L'apprezzamento inesatto

deve, al contrario, essere la conseguenza dell'ignoranza o della carenza di

prove riguardanti fatti essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353 consid. 5b

pag. 358, 110 V 138 consid. 2 pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293, 108 V 170

consid. 1 pag. 171; cfr. pure DTF 118 II 199 consid. 5 pag. 205).

5.

Nel

caso di specie, i ricorrenti sostengono che "Gli errori evidenziati

nell'istanza di revisione/riconsiderazione sono errori per i quali non era

possibile pretendere da i signori RI 2 un immediato riscontro, e ciò sia per la

complessità dei calcoli di cui alle decisioni in questione, sia per la diversa

formazione dei ricorrenti, sia per il precario stato psicofisico in cui essi

versavano e continuano a versare. Solo grazie ad un controllo generale della

loro situazione personale (che comprendeva pure le questioni delle loro entrate

finanziarie e quindi i calcoli effettuati dall'Ufficio AI) ha potuto emergere

quanto esposto nella citata istanza. (…)".

Inoltre, "le considerazioni

fattuali e di calcolo esposte nella tabella riassuntiva (parte integrante dell'istanza)

non erano tutte note all'amministrazione cantonale AI, da qui in ogni caso una

circostanza nuova." (doc. I pag. 3).

Secondo questo Tribunale, gli

assicurati sbagliano manifestamente nel pretendere di avere così apportato dei

nuovi fatti e/o mezzi di prova atti a permettere la revisione delle decisioni amministrative

cresciute in giudicato.

In effetti, è evidente che non è

affatto vero che le condizioni di fatto e di calcolo da essi esposte nell'istanza

del 31 marzo 2010 non fossero note all'Ufficio AI.

Non va infatti dimenticato che è dal

lontano 6 febbraio 2007 che la Cassa di compensazione, Servizio rendite e

indennità - competente per decidere sulla determinazione (quantificazione) del

diritto alla rendita d'invalidità degli assicurati ai quali l'Ufficio AI

concede il diritto alla rendita AI - va dicendo ripetutamente che non v'è alcun

errore di calcolo e che quindi le decisioni del 24 maggio 2005 e del 12 gennaio

2007.

sono corrette. In questo senso, tutti gli elementi di calcolo necessari per

determinare la decorrenza del diritto e gli importi (arretrati) da versare a RI

2.

e alla moglie RI 1 erano già noti a tutti e presenti a suo tempo. Nulla più è

mutato da allora.

Per contro, gli insorgenti, con l'esposizione

dei loro calcoli nell'istanza di revisione e riconsiderazione, non hanno assolutamente

apportato nulla di nuovo dal profilo fattuale e probatorio per potere

pretendere di calcolare le rendite d'invalidità ad essi spettanti.

Il loro calcolo è simile a quello

eseguito dalla Cassa, solo che alla base vi sono delle cifre in parte diverse

da quelle utilizzate dall'amministrazione (gli importi di diritto alla rendita

sono identici, cambiano invece gli importi ricevuti).

Oltretutto, i fatti così come

presentati dai ricorrenti erano già noti a questi ultimi da tempo, dato che è

dal 2007 che continuano a ripresentare le medesime cifre a sostegno della

propria pretesa creditoria, soltanto che, a dipendenza di come vengono sommate

o sottratte, inizialmente essa ammontava a Fr. 7'928.-, poi a Fr. 8'730.-,

nuovamente a Fr. 7'928.- ed ora a Fr. 20'048.-.

Peraltro, d'avviso del Tribunale, questi

presunti fatti e nuovi mezzi di prova dei ricorrenti non sono neppure rilevanti,

decisivi e nemmeno concludenti ai sensi della giurisprudenza indicata.

Di conseguenza, non si può parlare di

nuovi fatti o nuovi mezzi di prova tali da imporre alla Cassa di compensazione

la revisione delle decisioni del 24 maggio 2005 e del 12 gennaio 2007, cresciute

incontestate in giudicato.

Stanti così le cose, le condizioni dell'art.

53.

cpv. 1 LPGA non sono adempiute. Giustamente, quindi, la Cassa non è entrata

nel merito dell'istanza di revisione del 31 marzo 2010.

6.

L'amministrazione può riconsiderare una

decisione passata formalmente in giudicato e sulla quale un'autorità

giudiziaria non si è pronunciata nel merito, a condizione che sia senza dubbio

errata e la sua rettifica rivesta un'importanza notevole. Questi principi sono pure applicabili nel caso

in cui delle prestazioni siano state accordate senza essere state oggetto di

una decisione formale se il loro versamento ha comunque validamente esplicato

effetti giuridici (DTF 129 V 110, DTF 126 V 23 consid. 4b, DTF 126 V 46 consid.

2b, DTF 126 V 400 consid. 2b/a; STFA C 24/02 dell'11 febbraio 2004). Una

decisione è stata ad esempio considerata senza dubbio errata a seguito di

calcolo illegale di una rendita, in conseguenza ad una valutazione errata dell'invalidità

per l'applicazione errata di principi fondamentali (DTF 119 V 483 consid. 3;

DTF 110 V 179).

L'irregolarità deve essere manifesta. Il Tribunale federale ha precisato

(STF 8C_883/2008 del 31 marzo 2009, consid. 4.1.2):

" In particolare, non si può parlare di un'inesattezza manifesta se l'assegnazione della

prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui

esame presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi loro

aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce

della situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul

carattere erroneo della decisione iniziale, le condizioni per procedere a una

riconsiderazione non sono date (cfr. sentenza 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008,

consid. 3.1 con riferimenti).".

Secondo la

giurisprudenza del Tribunale federale (STF 9C_862/2010 del 18 gennaio

2012; STF 9C_1061/2010 del 7 luglio 2011, consid. 6.1), la riconsiderazione non

è tuttavia ammissibile se la decisione è stata oggetto di controllo giudiziale

nel merito (DTF 127 V 466 consid. 2c).

Per determinare se è

possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente erronea, occorre

fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della sua pronuncia,

prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (DTF 125 V 383 consid. 3

pag. 389 con riferimenti), tenuto conto del fatto che un cambiamento di prassi

o di giurisprudenza non giustifica di regola una riconsiderazione (DTF 117 V 8

consid. 2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag. 314). Per motivi legati alla sicurezza

giuridica e per evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che

consenta di riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni di

lunga durata, l'irregolarità deve essere manifesta. In particolare non vi è

inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento

di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento

riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare

ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se persistono

ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale, non è

possibile procedere ad un riesame (cfr. sentenza 9C_439/2007 del 28 febbraio

2008.

consid. 3.1 con riferimenti).

Occorre inoltre precisare che il Tribunale

non può obbligare l'amministrazione ad entrare nel merito di una tale

richiesta, come è del resto espressamente previsto all'art. 53 LPGA, poiché non

esiste un diritto alla riconsiderazione di una decisione cresciuta in giudicato

(STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008, consid. 3.1; STF U 403/06 del 9 ottobre

2007, consid. 8; DTF 133 V 50 consid. 4.1 pag. 52, 127 V 466 consid. 2c; 106 V

78.

consid. 2 pag. 79). Secondo la dottrina tuttavia la decisione di procedere o

meno in tal senso deve rispettare il principio dell'uguaglianza di trattamento

e non essere arbitraria (Ueli Kieser,

ATSG-Kommentar, Zurigo/Basilea/Ginevra 2003, n. 22 all'art. 53).

L'amministrazione non è tenuta a

riconsiderare una decisione, poiché essa ha unicamente la facoltà di procedere

a un simile riesame nella misura in cui sono soddisfatte determinate condizioni;

per contro né l'assicurato né il giudice possono obbligarla a un tale passo (STF

8C_257/2011 del 14 giugno 2011, consid. 4; STF 8C_302/2007 del 4 agosto 2008,

consid. 3; STF H 223/06 del 17 gennaio 2008, consid. 5; citata STF U 403/06,

consid. 8; STF I 309/06 del 20 aprile 2007, consid. 3; DTF 133 V 50 consid.

4.

).

Nella menzionata DTF 133 V 50, al considerando

4.2.2

il Tribunale federale ha pure statuito che una decisione con cui l'amministrazione

rifiuta di entrare nel merito di una domanda di riesame non è impugnabile

tramite la procedura di opposizione, in quanto una domanda di riconsiderazione

può essere in ogni caso ripresentata in ogni tempo (citata STF U 403/06, consid.8).

7.

In

concreto, ne consegue che il gravame presentato contro la decisione in lite,

nella misura in cui postula il riesame dei provvedimenti del 24 maggio 2005 e

del 12 gennaio 2007 dell'Ufficio assicurazione invalidità che hanno

riconosciuto il diritto alla rendita d'invalidità a RI 2 e a RI 1 dal 1° aprile

2004.

al 30 novembre 2006 per determinati importi, ma che i ricorrenti ritengono

errate tanto da chiederne l'annullamento (doc. I punto 1 del petitum)

con conseguente versamento a loro favore della somma di Fr. 20'048.- da essi

pretesa a titolo di arretrati, deve essere dichiarato irricevibile.

8.

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso

di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI

dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità

delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF

9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della

vertenza, le spese per complessivi Fr. 400.-sono poste a carico dei ricorrenti

in solido.

9.

Contestualmente

al ricorso, gli assicurati hanno chiesto di essere posti al beneficio dell'assistenza giudiziaria (doc. I) e hanno protestato tasse e spese.

Di principio, anche se

un assicurato è soccombente, può essere posto al beneficio dell'assistenza

giudiziaria sempre che adempia alle relative condizioni (DTF 124 V 301 consid.

6).

Il diritto all'assistenza

giudiziaria deriva direttamente dall'art. 29 cpv. 3 Cost. fed. e garantisce ad

ogni cittadino, senza riguardo ai suoi mezzi finanziari, le stesse possibilità

di stare in giudizio (DTF 125 V 36; DTF 124 I 304 consid. 2; DTF 115 Ia 193; Borghi/Corti,

Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 30 LPamm,

pag. 151; Cocchi/Trezzini, Codice

di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 155,

pag. 471, nota 552). Tale diritto è pure sancito espressamente dall'art. 6 cpv.

3.

CEDU.

A livello cantonale, la Costituzione prevede all'art. 10 cpv. 3 che ognuno ha diritto all'assistenza giudiziaria,

gratuita per i meno abbienti.

Ai sensi dell'art. 61 lett. f LPGA, nella procedura

giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se

le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito

patrocinio.

Tale disposto mantiene

il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell'assistenza giudiziaria si esaminano sulla base

del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta

al diritto cantonale (DTF 110 V 362, consid. 1b; Kieser, ATSG-Kommentar, 2009, n. 102 ad art. 61, pag. 788).

Per quanto concerne la

procedura per le cause davanti al TCA, l'art. 28 cpv. 2 LPTCA sancisce espressamente che la disciplina della

difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge cantonale sul

patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (ora Legge sull'assistenza

giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio (LAG) del 15 marzo 2011, in vigore retroattivamente dal 1° gennaio 2011).

L'art. 2 LAG definisce

il principio secondo cui l'assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone

dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la

possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.

L'estensione di questo

diritto è regolato dall'art. 3 LAG, che prevede che:

" 1 L'assistenza giudiziaria si estende:

- all'esenzione dagli

anticipi e dalle cauzioni;

- all'esenzione dalle

tasse e spese processuali;

- all'ammissione al

gratuito patrocinio.

2.

L'assistenza giudiziaria è concessa, su istanza, integralmente o in parte;

se ne sono dati i presupposti, l'autorità è tenuta ad accordarla in modo

parziale.

3.

Essa

è esclusa se la procedura non presenta possibilità di esito favorevole per l'istante.".

Nella fattispecie, malgrado

innumerevoli volte la Cassa di compensazione abbia spiegato ai ricorrenti i

motivi per cui essi non hanno diritto ad alcuna pretesa creditoria

derivante dalle decisioni del 24 maggio 2005 e del 12 gennaio 2012, gli assicurati

hanno comunque formulato il presente ricorso.

Ciò che colpisce, è

che le dettagliate e minuziose spiegazioni ricevute durante cinque anni sia per

iscritto sia a mezzo di incontri personali con i preposti funzionari della

Cassa, non hanno impedito agli assicurati di interpellare questo Tribunale, tuttavia

senza nemmeno apportare novità particolari atte a contrastare la presa di posizione

dell'amministrazione - già solo

dal profilo formale, visto che l'oggetto del ricorso è la non entrata in

materia sull'istanza di revisione e di riconsiderazione.

Il comportamento di RI

2.

e RI 1 è stato quindi alquanto azzardato, dato che con queste basi essi non

avevano sin da subito alcuna chance di successo contro la decisione

dell'amministrazione di non entrata in materia sulla domanda di revisione e di

riconsiderazione.

Alla luce di ciò, l'istanza

di assistenza giudiziaria deve essere respinta. I ricorrenti non hanno dunque diritto

all'esenzione dalle tasse e dalle spese procedurali fissate al considerando 8.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Nella

misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

2. L'istanza

di assistenza giudiziaria è respinta.

§ Le

spese per complessivi Fr. 400.- sono poste a carico dei ricorrenti in solido.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare

quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve

motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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