32.2011.243
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27 febbraio 2012Italiano25 min
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Numero d'incarto:
32.2011.243
Data decisione, Autorità:
27.02.2012, TCA
Titolo:
Decisione di non entrata in materia su istanza di revisione e riconsiderazione di decisione amm.Non vi sono fatti/mezzi di prova nuovi: non è data la revisione.Ok non entrare nel merito.TCA non può obbligare l'amm. a riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato:ricorso irricevibile.AG respinta
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
NON ENTRATA IN MATERIA
REVISIONE PROCESSUALE
RICONSIDERAZIONE
VERSAMENTO DI PRESTAZIONI PECUNIARIE
art. 2 LAG
art. 3 LAG
art. 53 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2011.243
TB
Lugano
27 febbraio
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 13 settembre 2011
di
1. RI 1
2. RI 2
contro
la decisione del 28 luglio 2011 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
Aa. RI
2, 1962, coniugato con RI 1, nata nel 1963, genitore di quattro figli nati tra
il 1981 ed il 1988, dal 2000 beneficia di una rendita semplice d'invalidità, di
una rendita semplice per i figli e di una rendita completiva per la moglie
(doc. 19).
Ab. Considerato
che dal 1° aprile 2005 anche RI 1 ha diritto ad una rendita di invalidità, l'Ufficio
assicurazione invalidità ha emesso il 25 aprile 2005 (doc. 26) una decisione
valida da inizio mese fissante il nuovo diritto mensile del marito (Fr. 1'631.-)
e dei tre figli (Fr. 653.- ciascuno).
Ac. Con
due distinte decisioni del 24 maggio 2005 l'Ufficio assicurazione invalidità ha quindi rivisto e rifissato il diritto alla rendita di RI 2 (Fr. 1'408.-) e di
tre figli (Fr. 563.-) dal 1° luglio 2004 al 31 ottobre 2004 (doc. 28)
rispettivamente dal 1° novembre 2004 al 31 marzo 2005 (doc. 27: Fr. 1'631.- e
Fr. 653.-), compensando il conguaglio dovuto con le rendite già versate.
Queste decisioni sono cresciute incontestate in
giudicato.
Ad. Con
decisione del 14 novembre 2006 (doc. 29), avente validità dal 1° dicembre 2006, l'UAI ha stabilito il diritto alla rendita AI di RI 2 (Fr. 1'435.-) e di due figli (Fr. 574.-
ciascuno).
Ae. Il
12 gennaio 2007 l'Ufficio AI ha emesso tre distinte decisioni con cui, tenuto
conto del grado di invalidità dell'80%, ha nuovamente rivisto il diritto alla
rendita AI di RI 2 e dei figli. Dal 1° aprile 2004 al 31 ottobre 2004 (doc. 31),
la rendita AI del marito è di Fr.1'408.- al mese e quella per i tre figli di
Fr. 563.-; dal 1° novembre 2004 al 31 marzo 2005 (doc. 30) il marito ha diritto
a Fr. 1'631.- mensili, mentre i tre figli a Fr. 653.- a testa; infine, dal 1°
aprile 2005 al 30 novembre 2006 (doc. 32), tale diritto è di Fr. 1'435.-
rispettivamente di Fr. 574.- per i due figli.
Anche in tali
evenienze, gli importi arretrati di diritto non sono stati versati, ma conguagliati
con rendite già versate.
Parimenti, queste tre
decisioni non sono state contestate.
Ba. Tuttavia,
il 29 gennaio 2007 (doc. IV/1) l'avv. __________ ha chiesto spiegazioni all'Ufficio
AI in merito alla riduzione dell'importo della rendita di RI 2 dal 1° aprile
2004, chi e per quale somma è beneficiario delle compensazioni eseguite sul
diritto alla rendita di RI 1 e per quale motivo una figlia non ha più diritto
alla rendita completiva dal 1° aprile 2005.
Immediatamente la
Cassa cantonale di compensazione, Servizio rendite e indennità, ha evaso questi
quesiti (doc. IV/2).
Bb. Il
30 marzo 2007 (doc. IV/3) gli assicurati, patrocinati dall'avv. __________,
hanno nuovamente interpellato la Cassa di compensazione in merito alle
decisioni del 12 gennaio 2007.
L'amministrazione ha
risposto il 4 aprile 2007 (doc. IV/4) spiegando, dal profilo cronologico, il
diritto di ognuno dei coniugi alla rendita AI dal 2004 al 2006 e di avere
proceduto a dei conguagli a favore delle prestazioni complementari con gli
arretrati delle rendite AI. La Cassa ha quindi allestito un conteggio dettagliato
delle rendite di diritto e quelle già versate in funzione delle tre decisioni
del 12 gennaio 2007.
Bc. Con
scritto del 12 giugno 2007 (doc. IV/5) gli assicurati hanno preteso di avere un
credito di Fr. 7'928.- verso l'Ufficio AI.
Il 21 giugno 2007
(doc. IV/6) il Servizio rendite e indennità della Cassa cantonale di
compensazione ha eseguito una verifica degli importi versati rispettivamente
delle compensazioni effettuate a titolo di rendite già versate ai coniugi RI 2
dal 2004 al 2006, giungendo alla conclusione che i calcoli eseguiti erano
giusti, eccetto per una differenza di Fr. 6.- corrisposta loro in eccesso.
Bd. Il
23 gennaio 2008 (doc. IV/7) gli assicurati, rappresentati da __________ di __________,
si sono (di nuovo) lamentati di un errato conteggio delle prestazioni d'invalidità,
vantando un credito di Fr. 8'730.- quale differenza fra il loro diritto e
quanto invece ricevuto.
Anche in tale
evenienza, il 20 febbraio 2008 (doc. IV/8) la Cassa di compensazione ha
spiegato accuratamente l'iter adottato, soprattutto il fatto che con la nascita
del diritto alla rendita AI della moglie dall'aprile 2005, il diritto alla
rendita AI di RI 2 è stato ricalcolato in virtù della ripartizione dei redditi.
L'amministrazione ha quindi indicato tutti i pagamenti avvenuti a seguito delle
decisioni emesse tra il 24 aprile 2005 e il 12 gennaio 2007.
Be. Pure
la __________ si è rivolta il 5 giugno 2008 (doc. IV/9) all'amministrazione cantonale
lamentando una divergenza di Fr. 7'928.- e chiedendone una verifica.
La Cassa, rinviando
agli scritti ai precedenti rappresentanti degli assicurati, ha confermato l'esattezza
dei versamenti (doc. IV/10).
Bf. Non
convinti, gli assicurati si sono rivolti all'Ufficio Servizi Sociali del Comune
di __________, che ha chiesto una verifica (doc. IV/11).
Dopo l'ennesimo esame
della situazione, con scritto del 3 marzo 2009 (doc. IV/12) la Cassa non ha
modificato la sua posizione.
Bg. Nella
richiesta di verifica del 17 agosto 2009 (doc. IV/13) dell'avv. __________, la
differenza fra quanto ricevuto e quanto di diritto degli assicurati è di Fr. 20'048.-,
come risulta dai calcoli.
Il 29 settembre 2009
(doc. IV/14) la Cassa di compensazione ha risposto di avere già più volte
spiegato agli assicurati la correttezza degli importi versati, perciò quanto
ora preteso è errato.
C. Il
31 marzo 2010 (doc. IV/15) l'avv. __________ ha formulato all'Ufficio AI un'istanza
di revisione e riconsiderazione delle decisioni del 24 maggio 2005 e del 12
gennaio 2007.
Secondo gli
assicurati, come risulta dai calcoli allegati vi sarebbe un importante errore,
che ha comportato il mancato versamento di Fr. 20'048.- e che deve essergli ora
riconosciuto.
D. Dopo
avere avuto un incontro con il legale degli assicurati, il 22 giugno 2011 (doc.
IV/17) l'UAI ha emesso un progetto di decisione, confermato con la decisione su
domanda di revisione e riconsiderazione del 28 luglio 2011 (doc. A1), con cui l'Ufficio
AI non è entrato nel merito della domanda del 31 marzo 2010.
Infatti, dopo avere
esposto nel dettaglio tutte le rendite di diritto di RI 2 e di RI 1, l'UAI ha
spiegato che con le decisioni del 12 gennaio 2007 ha rivisto il diritto di entrambi i coniugi e gli importi percepiti a torto dal marito sono
stati compensati sugli arretrati delle rendite riconosciute alla moglie.
L'amministrazione ha
evidenziato che gli istanti non hanno apportato fatti o prove nuovi rilevanti
che permettono di individuare errori rispetto ai numerosi chiarimenti già
forniti, ma si sono limitati a riproporre dei calcoli, che però non considerano
le compensazioni eseguite a favore del Servizio prestazioni complementari.
Anche senza tenere conto del mancato rispetto del termine di 90 giorni per
presentarla, non si può entrare nel merito della domanda di revisione
processuale (art. 53 cpv. 1 LPGA).
Evidenziato che non
esiste un diritto alla riconsiderazione di una decisione cresciuta in giudicato
(art. 53 cpv. 2 LPGA), l'Ufficio AI ha poi osservato che anche in tale evenienza
non sono dati i presupposti (decisione manifestamente errata e la sua rettifica
ha una notevole importanza), dato che dalle numerose verifiche contabili effettuate,
comprese quelle attinenti al Servizio prestazioni complementari, non risultano
degli errori di somma, conguagli o compensazioni né un pregiudizio per gli
assicurati.
E. Con
ricorso del 13 settembre 2011 (doc. I) RI 2 e RI 1 hanno postulato in via principale
l'accoglimento del ricorso e la condanna dell'Ufficio AI a versare loro l'ammontare
di Fr. 20'048.- quali rendite AI in arretrato. In via subordinata, i ricorrenti
hanno chiesto l'accoglimento del ricorso con rinvio degli atti all'UAI per l'emissione
di una nuova decisione che si pronunci nel merito dell'istanza di revisione e di
riconsiderazione.
Fatti
I ricorrenti hanno
rilevato che gli errori di calcolo commessi dall'amministrazione colpiscono
duramente la famiglia sia a livello finanziario sia morale. Inoltre, questi
errori non potevano essere rilevati immediatamente dai diretti interessati sia
per la complessità dei calcoli, sia per la diversa formazione degli assicurati,
sia ancora per il loro precario stato psicofisico. La richiesta di revisione
deve quindi essere considerata tempestiva. Infine, le considerazioni fattuali e
di calcolo esposte nella tabella non erano tutte note all'Ufficio AI, ciò che costituisce
un nuovo fatto. Secondo gli assicurati, quindi, la decisione di non entrata in
materia non è corretta ed è arbitraria ai sensi dell'art. 9 Cost. fed.
Nel merito, i
ricorrenti ritengono che la tabella allestita da un contabile di fiducia dimostri
degli errori di calcolo da parte dell'amministrazione e dunque l'esattezza di
quanto da essi sostenuto, ossia un saldo a loro favore di Fr. 20'048.- (Fr. 99'761.-
[rendita AI dovuta al marito] - Fr. 128'266.- [rendita AI versata al marito
comprese le prestazioni complementari] + Fr. 94'558.- [rendita AI dovuta alla
moglie] - Fr. 46'005.- [rendita AI versata alla moglie]).
F. Nella
risposta del 4 ottobre 2011 (doc. IV) l'Ufficio assicurazione invalidità ha
sottolineato che malgrado non vi fossero gli elementi né per procedere alla
revisione né alla riconsiderazione ex art. 53 LPGA delle decisioni rese negli
anni 2005 e 2007, cresciute in giudicato, ha comunque più volte spiegato ai
ricorrenti le modalità di calcolo e i versamenti effettuati. Ritenendo quindi
corretto quanto già spiegato, l'UAI ha proposto di respingere il ricorso.
I ricorrenti non hanno prodotto nuovi mezzi di
prova (doc. V).
considerato in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF 8C_855/2010
dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del
7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).
nel merito
Considerandi
2.
Oggetto
del contendere è unicamente la verifica della correttezza della decisione di
non entrata in materia da parte dell'Ufficio assicurazione invalidità sulla
domanda di revisione formulata il 31 marzo 2010 dai ricorrenti nei confronti
delle decisioni dell'amministrazione del 24 maggio 2005 e del 12 gennaio 2007.
3.
Per
l'art. 53 cpv. 1 LPGA, le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente
passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore
scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano
essere prodotti in precedenza.
Per il cpv. 2, l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in
giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica
ha una notevole importanza.
L'assicuratore può riconsiderare una
decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato
ricorso, fino all'invio del suo
preavviso all'autorità di ricorso
(cpv. 3).
Dalla riconsiderazione
(o riesame) va dunque distinta la revisione processuale delle decisioni amministrative.
4.
Per
analogia con la revisione processuale delle decisioni emanate dalle autorità
giudiziarie, l'amministrazione è tenuta a procedere alla revisione di una
decisione formalmente cresciuta in giudicato quando sono scoperti fatti nuovi o
nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente
(DTF 129 V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio
2003; STFA I 339/01 del 29 novembre 2002).
Kieser, in
ATSG-Kommentar, 2a ed., Zurigo 2009, a pag. 682, n. 47 ad art. 53, a proposito dell'art. 53 cpv. 3 LPGA, precisa:
" b) Die in art. 53 Abs. 3 ATSG kodifizierte Regelung
galt bereits nach der bisherigen Rechtsprechung (einlässliche
Darstellung derselben Schlauri,
176.
ff.; vgl. zudem SVR 2005 EL Nr. 3, P 7/02, E. 3.2), welche ihre Gültigkeit
auch unter Berücksichtigung von Art 53 Abs. 3 ATSG beibehält. Insbesondere
steht es dem Versicherungsträger frei, während des laufenden Beschwerdeverfahrens
ohne Beachtung der besonderen Wiedererwägungsvoraussetzungen (insbesondere ohne
Annahme einer zweifellosen Unrichtigkeit) auf den Entscheid zurückzukommen
(vgl. BGE 107 V 192). Beinhaltet eine solche lite pendente erlassene Verfügung
eine Schlechterstellung, stellt die entsprechende Verfügung lediglich einen Antrag
an das Gericht dar, und es bleibt der Partei die Möglichkeit offen (auf welche
sie hinzuweisen ist), das Rechtsmittel zurückzuziehen (vgl. BGE 127 V 234; zur
Kritik von Schlauri,
173.
ff.; an diesem Entscheid vgl. SVR 2005 EL Nr. 3, P 7/02, E. 3.3). Entspricht
die Wiedererwägung sonst nicht dem im Beschwerdeverfahren gestellten Antrag,
kommt sie bloss einem Antrag an das Gericht gleich (vgl. ZAK 1992 117). Im
Übrigen wird bei einer entsprechenden Wiedererwägung das Beschwerdeverfahren
gegenstandlos (vgl. ATSG-Kommentar, Art. 61 N 87). Allerdings ist es nach der
Rechtsprechung dem Versicherungsträger nicht benommen, eine im
Gerichtsverfahren vorgenommene Wiedererwägung zu widerrufen (vgl. SVR 2001 IV
Nr. 20).”.
La nozione di fatti o mezzi di prova
nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di revisione (processuale) di una
decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio
cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una sentenza fondata sull'art.
137.
lett. b OG (Plädoyer 2007/1 pag. 62 [sentenza del Tribunale federale delle
assicurazioni I 642/04 del 6 dicembre 2005]).
Sono nuovi ai sensi di queste
disposizioni solo i fatti già esistenti all'epoca della procedura precedente,
ma che non erano stati allegati poiché non ancora noti nonostante tutta la
diligenza del caso; i fatti verificatisi dopo la fine del processo, e comunque
dopo il momento in cui, secondo le regole di procedura applicabili, potevano
ancora essere addotti, non vanno invece considerati e non possono quindi fondare
una domanda di revisione (DTF 121 IV 317 consid. 2 pag. 321;
118.
II 199 consid. 5 pag. 204; 110 V 138 consid. 2 pag. 141; 108 V 170 consid.
1.
pag. 171; Elisabeth
Escher, Revision und Erläuterung, in: Thomas Geiser/Peter Münch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea e
Francoforte 1998, n. 8.21; René
A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B
I c, pag. 132). I fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a
dire devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della
sentenza contestata e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un
apprezzamento giuridico corretto. Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova,
gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la
revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che
tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del richiedente (DTF 127
V 353 consid. 5b pag. 358). Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti
sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere
stato in grado di invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere
considerata concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il
giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella
procedura principale. È decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva
solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Non
basta pertanto che in una nuova perizia siano apprezzati in modo diverso i
fatti; occorrono invece elementi di fatto nuovi, dai quali risulti che il
fondamento della pronunzia impugnata presentava difetti oggettivi. Per giustificare
la revisione di una sentenza non basta che, dalla fattispecie conosciuta al
momento dell'emanazione della pronunzia principale, il perito tragga, ulteriormente,
conclusioni diverse da quelle del tribunale. Neppure costituisce motivo di
revisione il semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal interpretato
fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale. L'apprezzamento inesatto
deve, al contrario, essere la conseguenza dell'ignoranza o della carenza di
prove riguardanti fatti essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353 consid. 5b
pag. 358, 110 V 138 consid. 2 pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293, 108 V 170
consid. 1 pag. 171; cfr. pure DTF 118 II 199 consid. 5 pag. 205).
5.
Nel
caso di specie, i ricorrenti sostengono che "Gli errori evidenziati
nell'istanza di revisione/riconsiderazione sono errori per i quali non era
possibile pretendere da i signori RI 2 un immediato riscontro, e ciò sia per la
complessità dei calcoli di cui alle decisioni in questione, sia per la diversa
formazione dei ricorrenti, sia per il precario stato psicofisico in cui essi
versavano e continuano a versare. Solo grazie ad un controllo generale della
loro situazione personale (che comprendeva pure le questioni delle loro entrate
finanziarie e quindi i calcoli effettuati dall'Ufficio AI) ha potuto emergere
quanto esposto nella citata istanza. (…)".
Inoltre, "le considerazioni
fattuali e di calcolo esposte nella tabella riassuntiva (parte integrante dell'istanza)
non erano tutte note all'amministrazione cantonale AI, da qui in ogni caso una
circostanza nuova." (doc. I pag. 3).
Secondo questo Tribunale, gli
assicurati sbagliano manifestamente nel pretendere di avere così apportato dei
nuovi fatti e/o mezzi di prova atti a permettere la revisione delle decisioni amministrative
cresciute in giudicato.
In effetti, è evidente che non è
affatto vero che le condizioni di fatto e di calcolo da essi esposte nell'istanza
del 31 marzo 2010 non fossero note all'Ufficio AI.
Non va infatti dimenticato che è dal
lontano 6 febbraio 2007 che la Cassa di compensazione, Servizio rendite e
indennità - competente per decidere sulla determinazione (quantificazione) del
diritto alla rendita d'invalidità degli assicurati ai quali l'Ufficio AI
concede il diritto alla rendita AI - va dicendo ripetutamente che non v'è alcun
errore di calcolo e che quindi le decisioni del 24 maggio 2005 e del 12 gennaio
2007.
sono corrette. In questo senso, tutti gli elementi di calcolo necessari per
determinare la decorrenza del diritto e gli importi (arretrati) da versare a RI
2.
e alla moglie RI 1 erano già noti a tutti e presenti a suo tempo. Nulla più è
mutato da allora.
Per contro, gli insorgenti, con l'esposizione
dei loro calcoli nell'istanza di revisione e riconsiderazione, non hanno assolutamente
apportato nulla di nuovo dal profilo fattuale e probatorio per potere
pretendere di calcolare le rendite d'invalidità ad essi spettanti.
Il loro calcolo è simile a quello
eseguito dalla Cassa, solo che alla base vi sono delle cifre in parte diverse
da quelle utilizzate dall'amministrazione (gli importi di diritto alla rendita
sono identici, cambiano invece gli importi ricevuti).
Oltretutto, i fatti così come
presentati dai ricorrenti erano già noti a questi ultimi da tempo, dato che è
dal 2007 che continuano a ripresentare le medesime cifre a sostegno della
propria pretesa creditoria, soltanto che, a dipendenza di come vengono sommate
o sottratte, inizialmente essa ammontava a Fr. 7'928.-, poi a Fr. 8'730.-,
nuovamente a Fr. 7'928.- ed ora a Fr. 20'048.-.
Peraltro, d'avviso del Tribunale, questi
presunti fatti e nuovi mezzi di prova dei ricorrenti non sono neppure rilevanti,
decisivi e nemmeno concludenti ai sensi della giurisprudenza indicata.
Di conseguenza, non si può parlare di
nuovi fatti o nuovi mezzi di prova tali da imporre alla Cassa di compensazione
la revisione delle decisioni del 24 maggio 2005 e del 12 gennaio 2007, cresciute
incontestate in giudicato.
Stanti così le cose, le condizioni dell'art.
53.
cpv. 1 LPGA non sono adempiute. Giustamente, quindi, la Cassa non è entrata
nel merito dell'istanza di revisione del 31 marzo 2010.
6.
L'amministrazione può riconsiderare una
decisione passata formalmente in giudicato e sulla quale un'autorità
giudiziaria non si è pronunciata nel merito, a condizione che sia senza dubbio
errata e la sua rettifica rivesta un'importanza notevole. Questi principi sono pure applicabili nel caso
in cui delle prestazioni siano state accordate senza essere state oggetto di
una decisione formale se il loro versamento ha comunque validamente esplicato
effetti giuridici (DTF 129 V 110, DTF 126 V 23 consid. 4b, DTF 126 V 46 consid.
2b, DTF 126 V 400 consid. 2b/a; STFA C 24/02 dell'11 febbraio 2004). Una
decisione è stata ad esempio considerata senza dubbio errata a seguito di
calcolo illegale di una rendita, in conseguenza ad una valutazione errata dell'invalidità
per l'applicazione errata di principi fondamentali (DTF 119 V 483 consid. 3;
DTF 110 V 179).
L'irregolarità deve essere manifesta. Il Tribunale federale ha precisato
(STF 8C_883/2008 del 31 marzo 2009, consid. 4.1.2):
" In particolare, non si può parlare di un'inesattezza manifesta se l'assegnazione della
prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui
esame presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi loro
aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce
della situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul
carattere erroneo della decisione iniziale, le condizioni per procedere a una
riconsiderazione non sono date (cfr. sentenza 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008,
consid. 3.1 con riferimenti).".
Secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale (STF 9C_862/2010 del 18 gennaio
2012; STF 9C_1061/2010 del 7 luglio 2011, consid. 6.1), la riconsiderazione non
è tuttavia ammissibile se la decisione è stata oggetto di controllo giudiziale
nel merito (DTF 127 V 466 consid. 2c).
Per determinare se è
possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente erronea, occorre
fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della sua pronuncia,
prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (DTF 125 V 383 consid. 3
pag. 389 con riferimenti), tenuto conto del fatto che un cambiamento di prassi
o di giurisprudenza non giustifica di regola una riconsiderazione (DTF 117 V 8
consid. 2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag. 314). Per motivi legati alla sicurezza
giuridica e per evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che
consenta di riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni di
lunga durata, l'irregolarità deve essere manifesta. In particolare non vi è
inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento
di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento
riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare
ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se persistono
ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale, non è
possibile procedere ad un riesame (cfr. sentenza 9C_439/2007 del 28 febbraio
2008.
consid. 3.1 con riferimenti).
Occorre inoltre precisare che il Tribunale
non può obbligare l'amministrazione ad entrare nel merito di una tale
richiesta, come è del resto espressamente previsto all'art. 53 LPGA, poiché non
esiste un diritto alla riconsiderazione di una decisione cresciuta in giudicato
(STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008, consid. 3.1; STF U 403/06 del 9 ottobre
2007, consid. 8; DTF 133 V 50 consid. 4.1 pag. 52, 127 V 466 consid. 2c; 106 V
78.
consid. 2 pag. 79). Secondo la dottrina tuttavia la decisione di procedere o
meno in tal senso deve rispettare il principio dell'uguaglianza di trattamento
e non essere arbitraria (Ueli Kieser,
ATSG-Kommentar, Zurigo/Basilea/Ginevra 2003, n. 22 all'art. 53).
L'amministrazione non è tenuta a
riconsiderare una decisione, poiché essa ha unicamente la facoltà di procedere
a un simile riesame nella misura in cui sono soddisfatte determinate condizioni;
per contro né l'assicurato né il giudice possono obbligarla a un tale passo (STF
8C_257/2011 del 14 giugno 2011, consid. 4; STF 8C_302/2007 del 4 agosto 2008,
consid. 3; STF H 223/06 del 17 gennaio 2008, consid. 5; citata STF U 403/06,
consid. 8; STF I 309/06 del 20 aprile 2007, consid. 3; DTF 133 V 50 consid.
4.
).
Nella menzionata DTF 133 V 50, al considerando
4.2.2
il Tribunale federale ha pure statuito che una decisione con cui l'amministrazione
rifiuta di entrare nel merito di una domanda di riesame non è impugnabile
tramite la procedura di opposizione, in quanto una domanda di riconsiderazione
può essere in ogni caso ripresentata in ogni tempo (citata STF U 403/06, consid.8).
7.
In
concreto, ne consegue che il gravame presentato contro la decisione in lite,
nella misura in cui postula il riesame dei provvedimenti del 24 maggio 2005 e
del 12 gennaio 2007 dell'Ufficio assicurazione invalidità che hanno
riconosciuto il diritto alla rendita d'invalidità a RI 2 e a RI 1 dal 1° aprile
2004.
al 30 novembre 2006 per determinati importi, ma che i ricorrenti ritengono
errate tanto da chiederne l'annullamento (doc. I punto 1 del petitum)
con conseguente versamento a loro favore della somma di Fr. 20'048.- da essi
pretesa a titolo di arretrati, deve essere dichiarato irricevibile.
8.
Secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso
di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI
dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità
delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese
di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF
9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della
vertenza, le spese per complessivi Fr. 400.-sono poste a carico dei ricorrenti
in solido.
9.
Contestualmente
al ricorso, gli assicurati hanno chiesto di essere posti al beneficio dell'assistenza giudiziaria (doc. I) e hanno protestato tasse e spese.
Di principio, anche se
un assicurato è soccombente, può essere posto al beneficio dell'assistenza
giudiziaria sempre che adempia alle relative condizioni (DTF 124 V 301 consid.
6).
Il diritto all'assistenza
giudiziaria deriva direttamente dall'art. 29 cpv. 3 Cost. fed. e garantisce ad
ogni cittadino, senza riguardo ai suoi mezzi finanziari, le stesse possibilità
di stare in giudizio (DTF 125 V 36; DTF 124 I 304 consid. 2; DTF 115 Ia 193; Borghi/Corti,
Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 30 LPamm,
pag. 151; Cocchi/Trezzini, Codice
di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 155,
pag. 471, nota 552). Tale diritto è pure sancito espressamente dall'art. 6 cpv.
3.
CEDU.
A livello cantonale, la Costituzione prevede all'art. 10 cpv. 3 che ognuno ha diritto all'assistenza giudiziaria,
gratuita per i meno abbienti.
Ai sensi dell'art. 61 lett. f LPGA, nella procedura
giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se
le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito
patrocinio.
Tale disposto mantiene
il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell'assistenza giudiziaria si esaminano sulla base
del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta
al diritto cantonale (DTF 110 V 362, consid. 1b; Kieser, ATSG-Kommentar, 2009, n. 102 ad art. 61, pag. 788).
Per quanto concerne la
procedura per le cause davanti al TCA, l'art. 28 cpv. 2 LPTCA sancisce espressamente che la disciplina della
difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge cantonale sul
patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (ora Legge sull'assistenza
giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio (LAG) del 15 marzo 2011, in vigore retroattivamente dal 1° gennaio 2011).
L'art. 2 LAG definisce
il principio secondo cui l'assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone
dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la
possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.
L'estensione di questo
diritto è regolato dall'art. 3 LAG, che prevede che:
" 1 L'assistenza giudiziaria si estende:
- all'esenzione dagli
anticipi e dalle cauzioni;
- all'esenzione dalle
tasse e spese processuali;
- all'ammissione al
gratuito patrocinio.
2.
L'assistenza giudiziaria è concessa, su istanza, integralmente o in parte;
se ne sono dati i presupposti, l'autorità è tenuta ad accordarla in modo
parziale.
3.
Essa
è esclusa se la procedura non presenta possibilità di esito favorevole per l'istante.".
Nella fattispecie, malgrado
innumerevoli volte la Cassa di compensazione abbia spiegato ai ricorrenti i
motivi per cui essi non hanno diritto ad alcuna pretesa creditoria
derivante dalle decisioni del 24 maggio 2005 e del 12 gennaio 2012, gli assicurati
hanno comunque formulato il presente ricorso.
Ciò che colpisce, è
che le dettagliate e minuziose spiegazioni ricevute durante cinque anni sia per
iscritto sia a mezzo di incontri personali con i preposti funzionari della
Cassa, non hanno impedito agli assicurati di interpellare questo Tribunale, tuttavia
senza nemmeno apportare novità particolari atte a contrastare la presa di posizione
dell'amministrazione - già solo
dal profilo formale, visto che l'oggetto del ricorso è la non entrata in
materia sull'istanza di revisione e di riconsiderazione.
Il comportamento di RI
2.
e RI 1 è stato quindi alquanto azzardato, dato che con queste basi essi non
avevano sin da subito alcuna chance di successo contro la decisione
dell'amministrazione di non entrata in materia sulla domanda di revisione e di
riconsiderazione.
Alla luce di ciò, l'istanza
di assistenza giudiziaria deve essere respinta. I ricorrenti non hanno dunque diritto
all'esenzione dalle tasse e dalle spese procedurali fissate al considerando 8.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Nella
misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
2. L'istanza
di assistenza giudiziaria è respinta.
§ Le
spese per complessivi Fr. 400.- sono poste a carico dei ricorrenti in solido.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare
quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve
motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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