32.2011.244
Viste le risultanze della perizia SAM (attestante una capacità lavorativa del 50% nell'attività abituale), sulla base di un confronto percentuale dei redditi va confermato il diritto ad una mezza rend
23 maggio 2012Italiano58 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2011.244
Data decisione, Autorità:
23.05.2012, TCA
Titolo:
Viste le risultanze della perizia SAM (attestante una capacità lavorativa del 50% nell'attività abituale), sulla base di un confronto percentuale dei redditi va confermato il diritto ad una mezza rendita
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
GRADO DI INVALIDITÀ
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2011.244
FS/sc
Lugano
23 maggio
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 14 settembre 2011
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 15 luglio 2011 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe 1973, da ultimo attivo quale impiegato di produzione presso la __________
(doc. AI 8/1-13), nel luglio 2007 ha presentato una domanda di prestazioni AI
per adulti (doc. AI 1/1-8).
Con
decisione 11 febbraio 2010 – sulla base dell’esame medico 28 febbraio 2008 del medico SMR dr. __________
(doc. AI 15/1-4), della perizia 25 giugno 2009 del dr. __________ del Centro
peritale per le assicurazioni sociali (doc. AI 43/1-11) e del rapporto medico
22 luglio 2009 del dr. __________ medico SMR (doc. AI 44/1-3), e dopo che una
precedente procedura ricorsuale per diniego di giustizia (al progetto di
decisione del 29 luglio 2008 che negava il diritto a prestazioni essendo il
grado d’invalidità non pensionabile [doc. AI 23/1-3] e alla delibera del 18
agosto 2009 nella quale si indicava invece un grado d’invalidità del 100% dal
gennaio 2008 al settembre 2009 e del 50% dall’ottobre 2009 [doc. AI 46/1-2] non
era seguita una decisione) era sfociata con lo stralcio della causa dai ruoli
(doc. AI 68/1-6) – l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assi-curato il diritto ad una
rendita intera dal mese di gennaio a settembre 2008 ed a una mezza rendita da
ottobre 2008 (doc. AI 58/1-3).
Il
ricorso contro la decisione dell’11 febbraio 2010 è stato accolto da questo Tribunale
che con STCA del 23 aprile 2010 ha rinviato gli atti all’amministrazione affinché,
esperiti i necessari accertamenti medici e nel rispetto della procedura di
preavviso ai sensi dell’art. 57a LAI, si pronunciasse nuovamente sul diritto a
prestazioni (doc. AI 69/1-5).
1.2. Dopo
che il ricorso contro la decisione del 15 novembre 2010 (che ha riconosciuto il
diritto ad una rendita intera da gennaio a settembre 2008 ed a una mezza
rendita da ottobre 2008; cfr. doc. AI 91/1-4) è sfociato nel decreto 17 gennaio
2011 con cui questo Tribunale ha stralciato la causa dai ruoli e retrocesso gli
atti all’amministrazione per nuova decisione nel rispetto di quanto disposto
dall’art. 57a LAI (doc. AI 106/1-3), con decisione 15 luglio 2011, preavvisata
il 9 marzo 2011 (doc. AI 111/1-2), l’Ufficio AI – sulla base della perizia
pluridisciplinare 29 novembre 2010 del Servizio Accertamento Medico (SAM) (doc.
AI 95/1-69), del rapporto medico 7 dicembre 2010 e delle annotazioni 12 luglio
2011 del dr. __________ medico SMR (doc. AI 102/1-2 e 119/1) nonché del complemento
peritale 27 giugno 2011 del SAM corredato dalla valutazione 2 giugno 2011 del
dr. __________ (doc. AI 118/1-6) – ha confermato “(…) il diritto alle attuali prestazioni come finora
percepite (grado d’invalidità 50%) (…)” (doc. AI 120/1-3).
1.3. Con
il ricorso qui in oggetto l’assicurato, per il tramite dell’avv. __________, ha
contestato la valutazione medica e chiesto il riconoscimento del diritto ad una
rendita intera anche dopo il mese di settembre 2008. Contestualmente
l’insorgente ha formulato istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
1.4. Con
la risposta di causa – osservato che avuto riguardo ai rapporti 30 marzo 2011 del dr. __________
e 8 settembre 2011 del dr. __________ il dr. __________, nelle annotazioni 27
settembre 2011, ha concluso che “(…) - dall’attuale documentazione non risulta
una modifica dello stato di salute - da parte del dr. __________ è stata fatta
una dettagliata valutazione peritale (…)” (IV/bis) – l’Ufficio AI
ha chiesto di respingere il ricorso.
1.5. Con
osservazioni 21 ottobre 2011 l’insorgente ha chiesto l’audizione dei dottori __________
e __________ e l’esecuzione di una perizia pluridisciplinare comprensiva di una
nuova rivalutazione neurochirurgica. Ritenuto che il dr. __________ “(…)
(che neurologo non è), non dà motivazione alcuna circa il parere contrario
rispetto a quello del dr. med. __________ di data 8 settembre 2011, anzi non si
esprime proprio su tali considerazioni! (…)” e ribadito che tanto alla
perizia quanto al complemento del SAM non può essere riconosciuta piena forza
probatoria, il ricorrente ha concluso che “(…) nella denegata ipotesi in cui
questo lod. Tribunale non intendesse far proprie le indicazioni date dai suoi
medici curanti, una perizia medica pluridisciplinare, comprensiva di una
nuova rivalutazione neurochirurgica, deve imporsi. (…)” (VII).
1.6. Con
lettera 24 ottobre 2011 l’Ufficio AI ha trasmesso al TCA le osservazioni 21
ottobre 2011 del SAM riguardo ai rapporti 8 settembre e 30 marzo 2011 del dr. __________
e del dr. __________ (IX e allegato doc. 125 = XI/1 firmato dal dr. __________
medico aggiunto del SAM).
1.7. Con
osservazioni 7 novembre 2011 l’insorgente – osservato come “(…) anche il SAM
non dà motivazione alcuna circa il parere contrario rispetto a quello del dr.
med. __________ di data 8 settembre 2011, ed anzi non si esprime proprio su
tali considerazioni! (…)” (XIV) – si è confermato nelle osservazioni del 21
ottobre 2011.
1.8. Con
lettera 11 novembre 2011 l’insorgente ha trasmesso al TCA il certificato
municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria corredato della relativa
documentazione (XVI e XVI/bis).
1.9. Con
lettera 15 novembre 2011 l’Ufficio AI ha trasmesso al TCA lo scritto 28 ottobre
2011 nel quale il dr. __________ ha preso posizione in merito ai rapporti 8
settembre e 30 marzo 2011 dei dottori __________ e __________ (XVII e
XVII/bis).
1.10. Con
osservazioni 30 novembre 2011 il ricorrente ha chiesto al TCA di attendere la
valutazione del PD dr. med. __________ prima di emettere una decisione (XIX) e
con scritto 13 dicembre 2011 ha trasmesso la convocazione 2 dicembre 2012 della
__________ per il giorno di giovedì 2 febbraio 2012 (XXI e allegato doc. D).
1.11. Con
lettera 13 febbraio 2012 il TCA ha sollecitato l’invio tempestivo del referto
medico del dr. __________ (XXII).
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF
9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha confermato il diritto a
una mezza rendita (grado d’invalidità 50%) dal mese di ottobre 2008.
L’insorgente
postula il riconoscimento del diritto ad una rendita intera.
2.3. Il
1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti
quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica
degli effetti (DTF 130 V 445 consid. 1 pag. 446 seg.
con riferimento a DTF 130 V 329). Ne consegue che nel caso in esame sono applicabili le norme
materiali in vigore fino al 31 dicembre 2007 per quanto attiene allo stato di
fatto realizzatosi fino a tale data, mentre per il periodo dal 1° gennaio 2008 sino
alla decisione impugnata, che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice
delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti),
trovano applicazione le nuove norme. In concreto la questione non ha comunque
particolare portata pratica, poiché la 5a revisione dell'AI non ha modificato
in maniera sostanziale le disposizioni legali sulla valutazione del grado
d'invalidità. La giurisprudenza fondata sulle norme precedenti mantiene pertanto
la sua validità (cfr. STF 9C_443/2009 del 19 agosto 2009 consid. 4 con riferimento
a STF 8C_76/2009 del 19 maggio 2009 consid. 2).
Ritenuto
inoltre che lo stato di fatto giuridicamente determinante (momento del diritto
alla rendita) si è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2012, le modifiche
della 6a revisione della LAI (primo pacchetto di misure entrato in vigore il 1°
gennaio 2012; RU N. 49 del 6 dicembre 2011 pag. 5659 e seguenti) non sono
applicabili e si applicano le norme sostanziali in vigore fino al 31 dicembre
2011.
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perchè il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,
L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht,
Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007,
pag. 1411, n. 46).
Giusta
l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido).
Al
proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale
delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il
raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale)
inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono
però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere
conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa
della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione)
e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I
600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid.
4.1).
2.5. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342,
607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss
des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
Al
riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni
fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,
devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia.
Non sono considerati effetti di uno stato psichico
morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per
l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente
esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna
dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante
il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato
del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il
punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere.
Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un
danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato
eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è
piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità
lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe
persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid.
2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).
(…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid.
3.2).
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,
le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,
la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre
1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182
consid. 2a con riferimenti).
In
una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento
di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa
da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.
pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13
luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).
Va
altresì rilevato che secondo la giurisprudenza del TFA, un disturbo somatoforme
da dolore persistente non è di regola atto, in quanto tale, a determinare una
limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare
un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale
disturbo può causare un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo
specialista psichiatrico nell'ambito di una classificazione riconosciuta
pronunciarsi sulla gravità dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità
della ripresa lavorativa da parte dell’assicurato.
Al
riguardo, nella sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in DTF 130 V 352 (confermata
in DTF 131 V 49 e nelle STF 9_C 830/2007 del 29 luglio 2008 e 9C_959/2009,9C_995/2009
del 19 febbraio 2010), l’Alta Corte ha precisato che un’inesigi-bilità
presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una morbosità psichiatrica di
notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di
altri criteri. Tali criteri sono (1) l'esistenza di
concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico
pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2)
la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato
psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico,
indicante simultaneamente l’in-successo e la liberazione dal processo
risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia;
"primärer Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso di
trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di
provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata
(DTF 130 V 354 consid. 2.2.3; STFA I 702/03 del 28 maggio 2004, consid. 5 e STFA
Fatti
I 870/02 del 21 aprile 2004, consid. 3.3.2; Pratique
VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsun-fähigkeit
und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich
in der Invaliditäts-bemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori],
Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.).
Infine, va fatto presente che il TFA si é confermato nella propria
giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibriomalgia (DTF 132 V 65;
STFA I 873/05 del 19 maggio 2006).
2.6. Nel
caso in esame dagli atti di causa risulta che – vista la domanda di
prestazioni del luglio 2007 e conformemente alla STCA di rinvio del 23 aprile
2010 (cfr. consid. 1.1 e doc. AI 69/1-5) – l’Ufficio AI ha ordinato
una perizia pluridisciplinare a cura del SAM (doc. AI 73/1 e 74/1-2).
Dalla
perizia plurisciplinare 29 novembre 2010 (doc. AI 95/1-69) risulta che i periti,
dopo aver elencato i numerosi atti medici, esposto dettagliatamente l’anamnesi
e le constatazioni obiettive, hanno fatto capo a quattro consultazioni
specialistiche esterne, di natura psichiatrica (dr.ssa __________), reumatologica
(dr. __________), neurologica (dr. __________) e cardiologica (dr. __________)
Viste
le risultanze dei singoli consulti e del soggiorno del ricorrente presso il citato
centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente diagnosi:
"
(…)
5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità
lavorativa:
Episodio depressivo (ICD-10 F 32.1).
Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F 45.4).
Sindrome toracovertebrale con/su:
- importanti alterazioni statiche con
scoliosi sinistro-convessa al passaggio toracolombare con angolazione di Cobb
di 80°, punto massimo Th12-L1;
- iniziali alterazioni degenerative
senza compressioni midollari o delle radici con osteocondrosi L2-L3.
Malformazione di Arnold-Chiari di tipo I.
Tendenza allo sviluppo di un quadro di reumatismo delle
parti molli.
5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità
lavorativa:
Dolori toracali di origine extracoronarica.
Fattori di rischio cardiovascolari: abuso nicotinico,
dislipidemia.
Varicosi C2 agli arti inferiori bilateralmente.
(…)" (doc. AI 95/17)
Considerati
tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione e posta la seguente
valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità lavorativa: “(…)
l’A. presenta una capacità lavorativa del 50% (presenza durante tutto il
giorno, ma con rendimento ridotto), come operaio. (…)” (doc. AI 95/24), il
SAM ha concluso:
"
(…)
8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ
LAVORATIVA
Dal punto vi vista psichiatrico l'A. presenta una
capacità lavorativa del 50%, la diminuzione della capacità lavorativa è dovuta
al fatto che l'A. appare rallentato, affaticabile, regredito, rigido
nell'utilizzo del corpo, che vive come un santuario da proteggere dal rischio
di attacchi esterni. L'A. è triste, ansioso, sofferente e manifesta un aumento
della latenza di risposta dei tempi di reazione in genere. Dal punto di vista
terapeutico si consiglia di aumentare la posologia dell'antidepressivo e
l'introduzione di un modulatore dell'umore, anche per la gestione del quadro
somatico (gabapentin). La prognosi psichiatrica è passibile di peggioramento.
Dal punto di vista reumatologico l'A. presenta
un'importante scoliosi idiopatica sinistro-convessa al passaggio toracolombare.
È limitato in attività pesanti in cui debba alzare pesi superiori a 5-7.5 kg ripetutamente, in attività in cui deve piegare spesso la colonna e soprattutto nell'eseguire
dei movimenti di rotazione della stessa e di flessione sul lato sin., in
attività lavorative da svolgere prevalentemente ed unicamente seduto o in
posizione statica, soprattutto se con la parte superiore del corpo leggermente
piegata in avanti. Vi sono limitazioni anche in attività in cui debba camminare
per periodi prolungati (più di trenta minuti). Come operaio (fabbrica di ferri
da stiro) l'A. presenta una capacità lavorativa del 70%, dovendo svolgere un
lavoro in piedi al banco, senza possibilità di spostamenti e di cambiamenti
sostanziali della posizione e con necessità di svolgere attività in posizioni
non particolarmente ergonomiche per la colonna vertebrale (rotazione o
flessioni del tronco ripetutamente).
Dal punto di vista neurologico l'A. è totalmente abile
al lavoro; non si può porre nessuna diagnosi neurologica e non vi è nessuna
oggettività per una siringomielia o una mielopatia cervico-dorsale.
Dal punto di vista cardiologico l'A. è totalmente abile
al lavoro. Statisticamente l'A. è a rischio di eventi cardiovascolari in modo
superiore alla media. Non vi sono però indizi per una cardiopatia ischemica o
per un'altra patologia cardiovascolare.
Globalmente l'A. presenta una capacità lavorativa del
50% come operaio (presenza durante tutto il giorno ma con rendimento ridotto).
Non si constata né un miglioramento né un peggioramento
rispetto alla decisione dell'Ufficio AI del Canton Ticino (grado di invalidità
al 50% dall'1.10.2008, precedentemente al 100% e dall'1.1 al 30.9.2008).
In futuro non è da prevedere un miglioramento, anzi è
possibile un peggioramento della patologia psichiatrica.
9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ
D'INTEGRAZIONE
Dal punto di vista psichiatrico l'A. presenta una
capacità lavorativa del 50% (presenza durante tutto il giorno ma con rendimento
ridotto).
Dal punto di vista reumatologico l'A. può svolgere
un'attività rispettosa dei limiti descritti precedentemente, ergonomica per la
colonna vertebrale, che permette all'A. di alternare la posizione seduta a quella
in piedi e alla deambulazione e che permetta di svolgere dei lavori non alzando
dei pesi superiori ai 5 kg. In questo tipo di attività l'A. raggiunge una
capacità lavorativa dell'85% (rimane una diminuzione della redditività e la
necessità di pause più prolungate). Questa capacità lavorativa è presente dal
4.5.2010 (dimissione dalla Clinica __________); per il periodo precedente il
nostro consulente in reumatologia fa riferimento alla valutazione del Dr. med. __________
del 28.2.2008.
Dal punto di vista neurologico e cardiologico l'A. è
totalmente abile al lavoro.
Globalmente l'A. presenta una capacità lavorativa del
50% (presenza durante tutto il giorno ma con rendimento ridotto) in un'attività
rispettosa dei limiti appena descritti. Non si constata né un miglioramento né
un peggioramento rispetto alla decisione dell'Ufficio AI del Canton Ticino
(invalidità al 50% dall'1.10.2008, al 100% dall'1.1 al 30.9.2008). La prognosi
dal punto di vista psichiatrico non è favorevole.
10. OSSERVAZIONI e RISPSOTE a DOMANDE
PARTICOLARI
Le conclusioni peritali si fondano su
un'esauriente discussione tra tutti i medici periti del SAM.
Domande particolari non sono poste.
Dal punto di vista terapeutico si consiglia potenziare
il dosaggio dell'antidepressivo e l'introduzione di un modulatore dell'umore
tipo gabapentin. La prognosi psichiatrica non è favorevole e non si prevede un
miglioramento né della situazione valetudinaria né lavorativa dell'A.
Non si constata né un miglioramento né un peggioramento
rispetto alla decisione dell’Ufficio AI del Canton Ticino.
Lasciamo al Servizio Medico Regionale, rispettivamente
all'Ufficio AI, la decisione di inviare copia della nostra perizia al medico
curante, affinché sia informato sulle conclusioni peritali.
(…)" (doc. AI 95/24-26)
Nell’ambito
delle osservazioni al progetto di decisione 9 marzo 2011 l’insorgente ha
prodotto, tra l’altro, il rapporto 9 aprile 2011 nel quale il dr. __________,
FMH in neurologia, poste le diagnosi note, si è così espresso:
"
(…)
Sul piano funzionale, il paziente appare gravemente
limitato già nelle attività della vita quotidiana, in un quadro di dolori
multifocali e d'origine multi-fattoriale.
Il paziente stesso non riesce a comprendere e a
differenziare le differenti componenti.
L'esame è reso difficoltoso a seguito dei sintomi
depressivi (rallentamento psicomotorio, ecc.).
Il quadro clinico può in ogni modo essere chiarito,
dopo se non dopo un attento approfondimento di riscontri anamnestici (che
debbono essere attentamente ricercati, a seguito delle limitazioni culturali),
dei segni clinici e dei correlati radiologici.
Con una certa confidenza possono indicare:
1. che abbiamo dunque importanti
alterazioni strutturali a livello del rachide con compromissione neurologica
consistente, molto rara, dovuta innanzitutto ad una disrafia o malformazione
del sistema nervoso centrale, tipo Chiari I (o Arnold Chiari I), dove
abbiamo una dimostrata abnorme discesa delle tonsille cerebellari
all'interno del canale spinale, ciò che provoca, come ben conosciuto in
letteratura, a partire dalla II e III decade tende a sviluppare, un dolore inizialmente
ricorrente poi più fisso, al rachide, dipendente dal movimento, dallo sforzo,
dalle prove di Valsalva e cioè dalla crescita della pressione addominale, rispettivamente
della tosse o dello starnuto, con evidente incremento del dolore dopo il
sollevamento di pesi anche minimi (come in parte nel caso specifico descritti
prevalentemente nell'anamnesi psichiatrica).
Considerandi
2.
L'esame neurologico non è normale,
vi sono segni oggettivi di disfunzione midollare, lievi e riproducibili (per
es. Riflessi miotattici e cutaneo addominali – vedi esame del perito dr. __________
- ) e concordanti, con quanto riscontrabile in una sindrome sintomatica di
Chiari I.
3.
Il meccanismo di discesa delle
tonsille cerebellari, porta ad un intermittente disfunzione midollare con un
quadro neurologico variabile, con sfumati variabili segni clinici. L'evoluzione
clinica della malattia, come ben descritto in letteratura, è purtroppo
caratterizzata da una lenta progressione sia clinica sia radiologica.
4.
Vi è poi l'alterazione del segnale
intramidollare centrale, sospettato nel 2007 e confermato nel controllo RM del
2009, espressione di una formazione di un canale intramidollare che progressivamente,
se sottoposto ad aumentata pressione intracavitaria, danneggia il midollo
spinale, (dove si conferma pure che le tonsille sono discese di 9 mm) dove si conferma l'iperintensità di segnale intramidollare tra C4-C5 e D2, ed un midollo discretamente
atrofico tra C7 e toracale I, quadro compatibile con un'idromielia
secondaria, quindi meno probabilmente riferibile ad una siringomielia primaria.
Questo tipo di malformazioni si associano tipicamente alla malformazione di
Chiari I e sono presenti in 40% rispettivamente 20% di questi casi.
5.
Gli esami dei potenziali evocati,
eseguiti nel 2007 e 2010, sono risultati nel contesto poco contributivi, in
quanto i PESS non avevano potuto dimostrare alterazioni sulle vie cordonali
posteriori (vie normalmente poco toccate dalla siringomielia, in quanto le vie
più colpite sono le vie al centro del midollo e cioè le vie spino-talamiche) e
neppure i potenziali evocati motori PEM hanno dimostrato disfunzioni sulle vie
corticospinali. Queste indagini sono poco sensitive, non specifiche, in
particolari nel contesto di disfunzioni di tipo assonale come queste, essendo
poi limitate allo studio di singoli fascicoli nervosi a destinazioni di
determinati territori. Non hanno carattere diagnostico ma sono solo ev.
elementi di sostegno in caso di riscontri positivi, ma non in caso di negatività.
6.
Quale ulteriore patologia
associata alle disrafie del sistema nervoso centrale abbiamo occasionalmente
una scoliosi.
Per quanto si
attiene alla roto-scoliosi, trattasi di una patologia primariamente ortopedica,
o meglio neuro-ortopedica, per la quale non posso esprimermi, e che necessiterebbe
una valutazione in una clinica specialistica in ambito universitario (per es. __________).
Le valutazioni reumatologiche nel preciso contesto, non risultano di nessuna utilità
in quanto, non si tratta né di una patologia infiammatoria, né di una patologia
degenerativa del sistema locomotore.
In quest'ambito
ricordo quanto indicato dal Dr. __________ nel suo rapporto del 2007, che la presenza
di un Chiari I, potrebbe risultare una controindicazione ad un intervento di
decompressione ortopedica del segmento dorso-lombare, e questo principalmente a
seguito dei rischi della modifica della circolazione liquorale associati
all'intervento e non solo per ragioni psichiatriche, come indicato agli atti.
I commenti formulati
da alcuni reumatologici all'ev. operabilità del paziente, restano dunque
possibile espressione più di pregiudizi, che non reale conoscenza delle
concrete problematiche della gestione di pazienti affetti da patologie
midollari.
7.
Le patologie sopra evocate, hanno
portato ad un quadro di doloro cronico non più controllato in modo adeguato
con in farmaci antalgici, per il quale il paziente ora ricorre a derivati
della Morfina, terapia di per sè purtroppo associata a note ripercussioni
sistematiche più diffuse, sia a livello neuropsicologico sia funzionale.
L'unico esperto
in terapia del dolore che ha esaminato il paziente – dr. __________ – e che
regolarmente valuta paziente del servizio di neurochirurgia, si è chiaramente
espresso per una consistente incapacità lavorativa (100%).
A seguito poi
della sua cronicità, la sintomatologia algica è evidentemente evoluta in una sindrome
di dolore cronico, oggi difficilmente modulabile (memorizzazione centrale
del dolore …).
8.
La coesistente problematica
psichiatrica, nel particolare contesto, apporta evidentemente notevoli
difficoltà al paziente per un'adeguata comprensione della sua malattia, e per
un'adeguata presa a carico da parte dei medici e rende evidentemente molto
problematica ogni terapia chirurgica, per un elevato rischio di insuccesso.
Le patologie sopraesposte, m'inducono a ritenere che,
per quanto si attiene alle problematiche neurologiche (per ragioni
neurologiche e rischio di progressione della patologia midollare), il
paziente deve essere ritenuto inabile al sollevamento di pesi superiori
tra i 2 a 4 Kg. a dipendenza della meccanica del movimento di
sollevamento e all'esecuzione di qualsiasi movimento ripetuto,
che abbia ripercussioni sul rachide e conseguentemente anche sul midollo cervicale
o dorsale.
È parimenti controindicato il mantenimento prolungato
(30) della posizione seduta, in quanto produce un'accentuazione del dolore
nelle ore successive.
I riscontri oggettivi dell'esame neurologico, il
correlato radiologico osservato, la sovrimposta patologia psichiatrica,
m'inducono a ritenere verosimile che attualmente e nel futuro a medio termine, non
vi siano attività produttive, da un punto di vista medico, per proporre un
reinserimento duraturo del paziente nel libero mercato del lavoro.
Una volta riconosciuto il sostegno da parte degli enti
assicurativi, sarebbe auspicabile ritrovare una regolare occupazione lavorativa
in ambito protetto, strutturata ed accompagnata.
Questa sul medio termine potrebbe condurre ad un ricupero
della sua capacità produttiva sino a ca. ¼ di quella anteriore di operaio generico.
In assenza di un adeguato ed efficace riposo notturno e
solo parziale controllo del dolore, in particolare oggi, la presenza sul
luogo di lavoro non deve superare il 50% (ca. 4 ½ h/d).
Queste misure potrebbero permettere sul medio termine
di portare a migliorare la componente psichiatrica, così da favorire le possibilità
di una successiva una presa a carico delle patologie neuro-ortopediche.
Il paziente necessita in ogni caso, di un'accurata
rivalutazione medica, Neurochirurgica, Neuroortopedica ed un parallelo
accompagnamento di supervisione psichiatrica, per rivalutare la reale comprensione
complessiva del suo quadro clinico e delle misure mediche necessarie.
Resto a disposizione, per l'accompagnamento degli
aspetti neurologici del paziente o per discussione di altre misure.
(…)" (doc. AI 112/12-14)
Detto
rapporto è stato sottoposto al SAM (doc. AI 115/1 e 116/1) che, sulla base
della presa di posizione 2 giugno 2011 del dr. __________ del seguente tenore:
"
(…)
Ho preso atto dell'esteso rapporto del Dr. med. __________
del 9.4.2011. Ho inoltre riguardato la mia consulenza della SAM del 19.8.2010
nonché le valutazioni neurologiche precedenti effettuate dai vari colleghi.
Rivedendo la mia valutazione effettivamente per errore
non avevo messo nella voce della diagnosi la malformazione di Arnold Chiari
tipo I, non vi è dubbio sull'esistenza della stessa che è ben documentata
tramite MRI.
Rimangono invece i dubbi sulla natura del segnale
intramidollare visibile alla MRI cervicale tra C5 e D2, a riguardo il Dr. med. __________
a pagina 1 del suo rapporto descrive che si tratta molto probabilmente di
un'alterazione di tipo siringomielico mentre a pagina 4 descrive che il quadro
è compatibile con una idromielia secondaria quindi meno probabilmente
riferibile ad una siringomielia primaria. Effettivamente le immagini MRI
parlavano piuttosto per una dilatazione del canale centrale midollare ossia
un'idromielia e meno per una siringomielia. D'altra parte la malformazione di
Arnold Chiari si associa tra il 30 e il 70% dei casi (a secondo della
letteratura) ad una siringomielia. L'idromielia in genere non crea problemi
neurologici, per contro la siringomielia può dare deficit neurologici se è
estesa e anche importanti. I classici sintomi soprattutto nelle forme lievi
sono il classico deficit "dissociato" della sensibilità, ossia
un'anestesia termo dolorifica associata ad una normalità della sensibilità
tattile superficiale e profonda. Inoltre classicamente la siringomielia da
origine a problemi motori alle mani e in questa sede disturbi trofici della
pelle. Questi segni nel paziente non sono presenti quindi anche se vi dovesse
essere effettivamente una siringomielia non vi è obiettività di segni clinici
ad essa connessi.
Solo nella fase avanzata la siringomielia può
determinare anche una compressione delle vie motorie discendenti e quindi dare
origine ad una sintomatologia piramidale con riflessi vivaci e paresi motori
distalmente dalla siringomielia. Una siringomielia di tale rilevanza nel caso
del paziente può essere del tutto esclusa tenendo conto delle immagini MRI. I
segni piramidali presenti allo stato neurologico con riflessi vivaci, l'assenza
dei riflessi cutanei addominali e il dubbio segno di Babinski, descritti anche
dal Dr. med. __________, possono essere piuttosto legati all'assottigliamento
del midolllo spinale tra C7 e D1. Proprio per valutare anche questa ipotrofia
limitata del midollo spinale avevo richiesto i potenziali evocati motori e
somatosensoriali, esame che è risultato nella norma escludendo quindi problemi
rilevanti delle vie piramidali ma anche dei cordoni posteriori per alcuni
disturbi soggettivi della sensibilità profonda accusati dal paziente ma non
oggettivabili. Come giustamente descritto dal Dr. med. __________ nel suo rapporto
i potenziali evocati somatosensoriali non valutano le vie spinotalamiche, ma
non era neanche questo l'obiettivo ma si voleva escludere tramite questo esame
proprio un danno significativo dei cordoni posteriori e delle vie piramidali.
In pratica non vi è quindi nessuna evidenza di un
significato clinico ed elettrofisiologico sia della, seppur dubbia,
siringomielia sia dell'ipotrofia del midollo spinale tra C7 e D1. Inoltre i
dolori accusati dal paziente ai 4 arti non sarebbero spiegabili con queste
alterazioni in sede del midollo spinale. La malformazione di Arnold Chiari tipo
I non si associa ai dolori ai 4 arti lungo il rachide come descritto dal
paziente. A questo punto bisogna anche ricordare che la sovrapposizione
funzionale del paziente è molto importante, constatata non solo da parte mia ma
anche in precedenza dai colleghi neurologici all'Ospedale __________ di __________o,
dal Dr. med. __________ e dal Dr. med. __________ di __________.
Riassumendo per quanto riguarda i 4 arti vi sono
effettivamente dei lievi segni corticospinali allo stato clinico, che
potrebbero portare anche ad una lieve emisindrome sensomotorica sinistra, i
potenziali evocati eseguiti escludono comunque che si tratta di una lesione
significativa e che la stragrande maggioranza dei sintomi accusati dal paziente
ai 4 arti è da considerarsi di origine somatoforme/funzionale. Questa ipotetica
al massimo minima emisintomatologia sensomotorica sinistra non avrebbe nessuna
influenza sulla capacità lavorativa del paziente nel suo lavoro abituale o per
lavori analoghi. Sull'influenza delle problematiche ortopediche e
reumatologiche della capacità lavorativa si è già espressa la consulenza
reumatologica.
Unicamente la sindrome di Arnold Chiari di tipo I
potrebbe effettivamente causare le cefalee del paziente e l'accentuazione delle
cefalee con manovre di tipo Valsalva, dove però il paziente stesso descrive i
dolore cefalici come molto meno importanti rispetto ai dolori lungo la colonna
vertebrale e ai 4 arti. Questa cefalea potrebbe effettivamente influenzare la
capacità lavorativa valutabile al massimo al 20% nell'attività che il paziente
ha svolto abitualmente.
Per lavori medio-pesanti invece vi sarebbe
un'incapacità lavorativa maggiore sia per un presumibile aumento delle cefalee
come anche il rischio della progressione della sindrome di Arnold Chiari. Non
concordo però col Dr. med. __________ sulla valutazione dell'incapacità
lavorativa in lavori che richiedono un sollevamento di pesi superiori tra 2 a 4 kg e l'esecuzione di qualsiasi movimento ripetuto, dal lato neurologico non vedo problemi nel
sollevare pesi fino a 10 kg e neppure nei movimenti ripetuti soprattutto se
richiedono sforzi minori e il sollevamento solo di piccoli pesi.
Riassumendo in una professione adeguata vedo al massimo
un'incapacità lavorativa del 20% per le cefalee del paziente, dolori che
comunque fanno parte del quadro globale del paziente di un dolore cronico.
(…)" (doc. AI 118/4-6)
nel
complemento peritale 27 giugno 2011 (doc. AI 118/1-3) ha ancora puntualizzato:
"
(…)
Ricordiamo che nella nostra perizia al punto 5.1
abbiamo riportato la diagnosi di “malformazione di Arnold-Chiari di tipo I”.
Nel rapporto medico del 2.6.2011, il Dr. __________
codifica un’incapacità lavorativa al massimo del 20% per le cefalee. Questa
riduzione della capacità lavorativa è inglobabile in quella del 50% descritta
nella nostra perizia del 29.11.2010. Inoltre, facciamo notare che i limiti
funzionali descritti nella nostra perizia sono “più stretti” di quelli valutati
dal Dr. med. __________.
In conclusione si conferma la capacità lavorativa del
50% (presenza durante tutto il giorno, ma con rendimento ridotto) come operaio
e in attività rispettose dei limiti descritti nella nostra perizia.
(…)" (doc. AI 118/3)
L’Ufficio
AI – viste le risultanze peritali, il rapporto 7 dicembre 2010 e le
annotazioni 13 maggio e 12 luglio 2011 del medico SMR dr. __________ (doc. AI
102/1-2, 115/1 e 119/1) nonché il complemento peritale 27 giugno 2011 del SAM
corredato dalla valutazione 2 giugno 2011 del dr. __________ (doc. AI 118/1-6) – con decisione
15.
luglio 2011 ha confermato il diritto ad una mezza rendita dall’ottobre 2008.
2.7
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto
si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente,
che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la
descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano
ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore
di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio
quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del
25.
aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352
consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il
suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa,
il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici
specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a
conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi,
fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V
176, 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332;
ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003,
pag. 453).
In una
sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però
ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire
delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.
In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha
statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione
degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale
le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una
certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale
referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il
contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per
farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993.
pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli
assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o
a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su
indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza
probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa
la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007
del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Per
quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità,
l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un
Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere
osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7).
In
merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza,
dell'equità del processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata
in DTF 136 V 376 il TF ha specificato che la qualità
formale di parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità
nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare
ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti
di parte le prove assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa.
Nella
sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 pubblicata in DTF 137 V
210.
e segg., il TF ha preso posizione sulle critiche alla giurisprudenza federale
relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico
(art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione,
formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e
del Dr. iur Johannes Reich dell'11 febbraio 2010.
L'Alta
Corte è arrivata alla conclusione che l'acquisizione delle basi mediche per poter
emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i
SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure
giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea
(consid. 2.1-2.3).
D'altra
parte il TF ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in
pericolo in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi
dell'attività dei SAM nei confronti dell'assicurazione invalidità e con ciò
anche della loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza
ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:
a
livello amministrativo
- assegnazione a caso dei
mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
- differenze
minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),
- miglioramento e
uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),
- rafforzamento
dei diritti di partecipazione:
-- in caso di divergenze
l'amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale
impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale
federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza
secondo DTF 132 V 93);
-- alla persona
assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura
(ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento
della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
a
livello dell'autorità giudiziaria di prima istanza
In
caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o
il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare
una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza
secondo DLA 1997 Nr. 18 pag. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H
355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico
dell'assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).
Il
TF ha inoltre concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale
non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere
nel contesto dell'esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche
e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente
sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no
conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema vedi STF 9C_113/2012 del 14
marzo 2012,8C_426/2011 del 29 settembre 2011,9C_87/2011 del 1. settembre 2011
e 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).
Giova
qui ricordare che il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai
medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante
ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.
In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2
L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant
d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a
admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de
l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le
SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion
entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire
de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des
autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)"
(STFA I 938/05 del 24 agosto 2006, consid. 3.2)
Va poi evidenziato che in
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,
STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del
rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in
caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;
DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc;
Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano
un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una
perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi
accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29
settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Va
inoltre ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice
non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i
motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Infine va rilevato che, affinché un esame medico in ambito
psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni.
In
DTF 127 V 294 l'Alta Corte ha infatti fatto proprie le considerazioni di Mosimann.
In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und
[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico
l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta
e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele
molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di
grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27
settembre 2001, inc. 32.1999.124).
2.8
Nell’evenienza
concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in materia di valore
probatorio di rapporti medici e in particolare le STF 9C_113/2012 del 14 marzo
2012,8C_426/2011 del 29 settembre 2011,9C_87/2011 del 1. settembre 2011 e
9C_120/2011 del 25 luglio 2011 per quanto riguarda le perizie raccolte secondo
il vecchio standard processuale, questo Tribunale non intravede ragioni che gli
impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti del SAM, i
quali hanno compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurato
è portatore, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni che
stabilisce, sia quale operaio che in un’attività adeguata rispettosa del limiti
funzionali posti, una capacità lavorativa del 50%.
Quanto
all’evoluzione nel tempo, i periti hanno precisato che “(…) non si constata
né un miglioramento né un peggioramento rispetto alla decisione dell’Ufficio AI
del Canton Ticino (grado d’invalidità al 50% dall’1.10.2008, precedentemente al
100% dal 1.1.al 30.9.2008). (…)” (doc. AI 95/25).
In
particolare il TCA rileva innanzitutto che nel complemento 27 giugno 2011 i periti
hanno puntualmente preso posizione sul rapporto 9 aprile 2011 del dr. __________
(doc. AI 118/1-6 riprodotto in esteso al consid. 2.7) e motivato per quale ragione
l’incapacità lavorativa non va cumulata (“(…) riassumendo in una professione
adeguata vedo al massimo un’incapacità lavorativa del 20% per cefalee del
paziente, dolori che comunque fanno parte del quadro globale del paziente di un
dolore cronico.” […] Questa riduzione della capacità lavorativa è inglobabile
in quella del 50% descritta nella nostra perizia del 29.11.2010. (…)”; doc.
AI 118/3).
Per
il solo fatto che il dr. __________ nel consulto 19 agosto 2010 (doc. AI
94/43-47) ha evidenziato che “(…) si presenta un quadro di non facile
interpretazione anche per una collaborazione limitata durante l’esecuzione
dello stato neurologico (in ambito della sintomatologia algica? Componente psicogena
aggravante?). In pratica non era valutabile la forza muscolare in nessuna sede
per attivazione solo minima dei muscoli durante l’esame e continui costanti
cedimenti al primo movimento senza comunque chiare paresi evidenti nei movimenti
spontanei, la prova tallone-ginocchio e le manovre di Mingazzini II non erano
possibili in ambito dei dolori accusati come anche la marcia sulle punte e sui
piedi, da ricordare che il paziente in genere cammina con una stampella, riferisce
importanti difficoltà a fare le scale ma il giorno della visita nel mio studio
è riuscito a fare 4 piani di scale (per la riparazione in atto dell’ascensore).
Egli descrive inoltre un’ipoestesia facio-brachio-toraco-crurale sinistra
globale senza distribuzione dermatogena, quindi un disturbo sensitivo che
coinvolgerebbe anche tutto l’emitronco sinistro. (…)” (doc. AI 95/46), non è possibile – come
pretenderebbe l’insorgente (“(…)
il dr. __________ non aveva approfondito la sua valutazione, non avvedendosi
così che in realtà il ricorrente soffriva e soffre di affezioni neurologiche
gravi che riducono a zero la sua capacità lavorativa attuale. Il
dr. med __________ si era lasciato fuorviare da considerazioni che non avevano
alcuna base scientifica, erano certamente fuori luogo e denotavano una
superficialità totale ed erano atte ad inficiare la validità scientifica
e la fedefacenza di tale valutazione medica. Si fa qui riferimento alle considerazioni
del dr. med. __________ circa le rampe di scale fatte dall’assicurato per
recarsi alla visita medica; considerazioni che lasciavano e lasciano alquanto
perplessi perché poggiavano solo su pregiudizi nei confronti del qui ricorrente
che veniva tacciato (anche se non espressamente) da simulante, senza che un medico
psichiatra, neppure il perito del SAM, avesse mai posto una simile diagnosi. (…)”; doc. AI 124/7) – scostarsi
dalle conclusioni del consulente. Va qui rilevato che anche la dr.ssa __________
nel consulto 17 luglio 2010 (doc. AI 95/37-42) ha evidenziato che “(…) il
quadro esordisce nel 2007 sulla scia di una reazione emotiva probabilmente a corto
circuito, a un sollevamento di un peso che scatena dolore violento alla
colonna. Egli reagisce accusando un insulto alla sua incolumità e inizia a
sviluppare una convinzione (idea prevalente) che il movimento sia foriero di
minaccia e possibilità di trasformarlo in un handicappato fragile e dipendente.
Tale idea si insinua e infiltra tutto lo spazio di pensiero e lo coarta e
limita: tale quadro ideico sostiene il ritiro dall’uso del corpo e quella sorta
di ritiro che osserviamo (non lavora, ha quasi eliminato la guida, non fa
alcuno sforzo) e che viene proposto con enfatica drammatizzazione come a voler
convincere tutti – anche se stesso – che non deve muoversi … pena la fine! (…)”
(doc. AI 95/41).
Nemmeno
è possibile concludere differentemente avuto riguardo al consulto 19 agosto
2010.
del dr. __________ il quale ha concluso che “(…) ne consegue che da un
punto di vista strettamente neurologico non posso porre una diagnosi, la
sintomatologia algica del paziente sarà valutata dalla consulenza reumatologica
e la problematica somatoforme dalla valutazione psichiatrica. (…)” (doc. AI
95/47). Infatti – oltre ad evidenziare che nel consulto in parola lo specialista aveva
già rilevato che “(…) inoltre rivalutando le immagini MRI vi è effettivamente
una malformazione Arnold Chiari di tipo I che però in genere è asintomatica e
non comporta problemi futuri. Se vi sia effettivamente una siringomielia o piuttosto
una dilatazione del canale centrale midollare (quest’ultima più frequente e che
non comporta dei deficit) ed anche la questione di un assottigliamento del
midollo spinale cervicale basso sono molto dubbi in quanto la lettura
dell’esame della MRI stessa è resa difficile dai movimenti continui del paziente.
In ogni caso, come suddescritto non vi è oggettività che vi sia effettivamente
una siringomielia o una mielopatiaa cervico-dorsale. (…)” (doc. AI 95/47) – nella presa
di posizione 2 giugno 2011 (doc. AI 118/4-6), lo specialista ha puntualizzato
che “(…) rivedendo la mia valutazione effettivamente per errore non avevo
messo nella voce della diagnosi la malformazione di Arnold Chiari tipo I, non
vi è dubbio sull’esistenza della stessa che è ben documentata tramite MRI. (…)”
confermando comunque che “(…) unicamente la sindrome di Arnold Chiari di
tipo I potrebbe effettivamente causare le cefalee del paziente e
l’accentuazione delle cefalee con manovre di tipo Valsalva, dove però il paziente
stesso descrive i dolori cefalici come molto meno importanti rispetto ai dolori
lungo la colonna vertebrale e ai 4 arti. Questa cefalea potrebbe effettivamente
influenzare la capacità lavorativa valutabile al massimo al 20% nell’attività
che il paziente ha svolto abitualmente. […] Riassumendo in una professione
adeguata vedo al massimo un’incapacità lavorativa del 20% per le cefalee del
paziente, dolori che comunque fanno parte del quadro globale del paziente di un
dolore cronico. (…)” (doc. AI 118/6).
Non
va poi dimenticato che, a differenza del dr. __________, i periti del SAM
avevano già riportato la diagnosi di malformazione di Arnold-Chiari di tipo I
quale diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa (doc. AI 95/17 e 118/3).
Quanto
al rapporto 8 settembre 2011 (doc. AI 124/15-16) nel quale il dr. __________,
oltre a preavvisare l’organizzazione di una nuova rivalutazione neurochirurgica,
si è così espresso:
"
(…)
Constato che parte delle osservazioni sul piano medico
da me formulate, sono state sostanzialmente accettate, ma con molta sorpresa
queste non hanno portato a nessuna rivalutazione delle decisioni mediche,
portando così l'ufficio AI a modificare solo marginalmente le sue decisioni,
riconoscendo sul piano neurologico un'incapacità lavorativa al 20%, di per sé
per una cefalea non meglio classificata e nel contesto di affermazioni
di per sé molto contraddittorie, indicando per es. che i dolori cefalici sono
molto meno intensi dei dolori alla colonna vertebrale e ai quattro arti, dolori
per i quali apparentemente non sarebbero state riconosciute delle cause
organiche sottogiacenti.
Nelle conclusioni non si accetta neppure di modificare
l'effettiva capacità lavorativa ed adattare i limiti funzionali per il
sollevamento di pesi, alle diagnosi che finalmente anche il Dr. __________ ha
accettato di considerare.
Voglio qui precisare che le patologie del midollo
spinale di cui questo paziente è portatore, sono patologie mal conosciute, che
molti segni descritti come tipici da parte del Dr. __________ per una siringomielia,
non vengono praticamente mai riscontrati nella pratica medica quotidiana, ma
fanno parte della descrizione di casi unici della letteratura medica (i
disturbi trofici della pelle sono descritti per es. nel 2% dei pazienti e le
alterazioni muscolari nel 5%) mentre la maggior parte dei pazienti (52%)
presenta sintomi detti solo "soggettivi", quali:
disturbi della sensibilità, dolore, parestesie e nel
30% una diminuzione solo soggettiva della forza.
Nel 6% dei casi vengono invece descritte delle
artropatie di origine neurogena, del tipo per es. della cifoscoliosi,
deformazione che il nostro paziente ha in effetti, sviluppato, problematica
questa che invece l'esperto dell'AI non ha neppure messo in possibile relazione
con le alterazioni del sistema nervoso riscontrate.
Non posso dunque che riaffermare quanto da me già
descritto nel rapporto del 9.4.2011 e indicare che ritengo, che la valutazione
neurologica del dr. __________, non descriva e non considerava le reali
condizioni del paziente, che invece ho cercato di descrivere.
Debbo dunque confermare che siamo confrontati, con un
paziente che presenta delle rilevanti problematiche oggettive di tipo sia somatico,
sia psichiatrico.
Per queste ultime non è mia competenza esprimermi,
anche se debbo ricordare, che proprio queste (patologie psichiatriche),
provocano rilevanti interazoni e limitazioni nella presa a carico somatica,
limitando l'accesso a quelle cure di cui il paziente avrebbe bisogno in ambito
neuro ortopediche, dove abbiamo una malformazione Arnold Chiari I, delle
alterazioni del midollo cervicale (atrofia e siringomielia) ed un'importante
roto-scoliosi dorso-lombare.
Non posso dunque che riaffermare, che il paziente
presenta rilevanti problemi neurologici, che certamente sono, indipendentemente
dalla problematica psichiatrica, già di per sé di difficile presa a carico e
per i quali il paziente necessita sia di un importante trattamento antalgico
(derivati della morfina, ecc.), che di misure di protezione, alfine di evitare
un'ulteriore compromissione del sistema nervoso e del suo stato clinico.
Non posso dunque che anche riaffermare, ancor più, dopo
aver ricontattato tutti i medici curanti ed ottenuto da loro conferma, che i
limiti funzionali descritti nella mia lettera di valutazione del 9.4.2011 sono
indicati e necessari.
Nonostante le limitazioni della problematica
psichiatrica sottogiacente, organizzerò una nuova rivalutazione
neurochirurgica, in quanto ritengo necessario che, alla presenza di profonde
divergenze di valutazione in ambito neurologico, queste patologie, di per sé
molto rare e per le quali abbiamo una limitata esperienza clinica, siano
ulteriormente da approfondire.
(…)" (doc. AI 124/15-16)
questo
Tribunale – ricordato anche che non spetta alla giurisdizione delle assicurazioni
sociali decidere su divergenze mediche scientifiche ma unicamente di stabilire
nel caso concreto il diritto alle prestazioni secondo le circostanze e tenuto
conto delle opinioni mediche (STF 8C_874/2011 del 20 gennaio 2012 consid. 5.2 e
rinvio alla DTF 134 V 231 consid. 5.3 pag. 234) e evidenziato come lo stesso
dr. __________ ammetta che si tratta sostanzialmente di divergenze di valutazione
– deve fare proprie le valutazioni del dr. __________ che (esprimendosi
anche sul rapporto del 30 marzo 2011 del dr. __________) ha concluso:
"
(…)
Da questi rapporti non emergono nuovi fatti dal lato
neurologico, in particolare il Dr. med. __________ non descrive nuovi aspetti e
riafferma le sue considerazioni descritte nell’aprile 2011, riportando, tra
l’altro soprattutto dati statistici senza nuovi elementi neurologici
riguardanti il paziente stesso. Non vi è accenno nella discussione se vi sia
effettivamente una siringomielia, piuttosto di un’idromielia, basa la sua
diagnosi su sintomi “soggettivi” che secondo il Dr. med. __________ sarebbero i
sintomi statisticamente più frequenti, ma senza evidenzia che vi sia effettivamente
una siringomielia né dal punto di vista clinico, né elettrofisiologico e
neppure sicuro neuroradiologico. Ricordo inoltre che le mie considerazioni per
quanto riguarda un’importante sovrapposizione funzionale sono state condivise
in precedenza anche dai colleghi neurologi dell’Ospedale __________, dal Dr.
med. __________ neurologo di Lugano e dal Dr. med. __________ primario della Clinica
__________.
Non vedo neanche contraddittoria, come descritto dal
Dr. med. ____________________, la mia affermazione che i dolori cefalici siano
molto meno intensi alla colonna vertebrale e ai 4 arti, ciò mi è stato proprio
riferito dal paziente.
Il Dr. med. __________ descrive inoltre che in 6% casi
di pazienti con siringomielia vi sarebbero delle artropatie di origine
neurologiche come per esempio cifoscoliosi, lasciando intendere che essa nel
caso del paziente sia legata alla siringomielia (sempre che ci sia
quest’ultima). Si tratta di un’affermazione un po’ azzardata in quanto gli
studi sulla associazione tra alterazioni cifoscoliotiche e una siringomielia
sono tutt’altro che conclusivi, è molta aperta la domanda se una di esse può essere
all’origine dell’altra, in che misura, oppure se si tratta di un quadro globale
di disrafismo in pazienti che hanno anche una malformazione di Arnold-Chiari
come nel caso del paziente.
In tal senso non vedo la necessità di dover modificare
le mie considerazioni espresse nel mio rapporto del 2.6.2011.
(…)" (XVII/bis)
In
questo senso, tanto la richiesta audizione del dr. __________ e del dr. __________
quanto la domanda di una perizia giudiziaria comprensiva di una nuova
rivalutazione neurochirurgica (cfr. consid. 1.5) vanno respinte. In effetti, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio
conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso
delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve
essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non
potrebbero più modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove
(valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi,
Bundesver-waltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid.
469.
consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art.
29.
cpv. 2 Cost. (STF
9C_18/2010 del 7 ottobre 2010 consid. 5.4; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162
consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Va
inoltre ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo
cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal
giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso
che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione
della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle
parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove
necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati,
ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della
carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Il
ricorrente non ha del resto prodotto l’ulteriore documentazione medica preannunciata
anche se sollecitata (doc. C e XXI con allegato doc. D; cfr. consid. 1.10 e
1.
). Alla luce del tempo trascorso nel frattempo e considerato il fatto che
fosse lecito attendersi che i documenti medici preannunciati venissero prodotti
“entro un termine ragionevole”, si deve concludere che l'insorgente ha
rinunciato alla produzione di ulteriori atti medici (cfr., al riguardo, STF 8C_45/2010 del 26 marzo 2010, con la quale il TF ha confermato la
STCA 35.2009.86 del 10 dicembre
2009).
In
conclusione, rispecchiando la perizia pluridisciplinare 29 novembre 2011 del
SAM con i suoi complementi 27 giugno, 21 e 28 ottobre 2011 (doc. AI 118/1-6, IX
con allegato doc. 125 e XVII/bis) tutti i criteri di affidabilità e completezza
richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.7) e non essendo provato un
peggioramento duraturo con conseguenze sulla capacità lavorativa dopo il mese
di novembre 2010 e prima del 15 luglio 2011, a ragione l’Ufficio AI ha confermato una capacità lavorativa, tanto nell’abituale quanto in un’altra attività
adeguata, del 50% dall’ottobre 2008.
2.9
Quanto
alla valutazione economica, potendo l’insorgente lavorare ancora nella sua
attività abituale al 50% è indicato procedere ad un raffronto percentuale
dei redditi (DTF 114 V 313 consid. 3a e riferimenti; STF 9C_776/2007 del 14
agosto 2008 e I 759/2005 del 21 agosto 2006; Omlin, Die Invalidität in der
obligatorischen Unfallversicherung, tesi Friburgo 1995, pag. 154). In effetti,
per la giurisprudenza se il danno alla salute non è tale – come in casu, in
base alle risultanze peritali – da imporre un cambiamento di professione, di
regola il giudizio sull’incapacità al guadagno non esprimerà valori superiori
all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché si suppone che
esplicando tutto l’impegno professionale che la restante capacità lavorativa
medico-teorica ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprima una capacità
di guadagno della medesima proporzione (RAMI 1993 U 168, pag. 100; DTF 114 V
313, consid. 3b).
Il
Tribunale federale, in una sentenza 9C_294/2008 del 19 marzo 2009, ha ancora una volta ritenuto corretto considerare che un’assicurata, inabile al lavoro al
massimo al 30% sia nella sua professione abituale, che in altre attività,
presenta un grado di invalidità del 30%. Alla medesima soluzione l'Alta Corte è
arrivata in una sentenza 8C_558/2008 del 17 marzo 2009 per un assicurato
inabile al lavoro al 50% nella sua professione.
Ne
consegue che va confermato anche il grado d’invalidità del 50%.
2.10
In
simili circostanze, visto tutto quanto precede, a ragione l’Ufficio AI ha confermato
il diritto alla mezza rendita dall’otto-bre 2008.
2.11
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà
al prossimo considerando), le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del
ricorrente.
2.12
L’insorgente
ha formulato istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
I presupposti (cumulativi) per la concessione
dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel
bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se
il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF
125.
V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti, cfr. anche artt. 2 e 3
Lag.).
Per
valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza
federale, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del
minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 pag.
48.
consid. 7b, pag. 48 consid. 7c).
Al
minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (STFA
U 102/04 del 20 settembre 2004 consid. 4.1.2).
In
casu il ricorrente non si trova nel bisogno.
Dal
certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria e dalla relativa documentazione
acclusa (XVI/bis) risulta infatti quanto segue.
Il
ricorrente, coniugato con __________ e padre di due figlie, dispone, quali entrate,
di una rendita AI di fr. 1'251.--, di una rendita LPP di fr. 1'289.90 e di una
PC di fr. 2'748.--. Oltre all’importo complessivo delle entrate pari a fr.
5'288.90 il ricorrente ha pure segnalato, sotto la voce risparmi, un “(…)
versamento da cassa malati per arretrati circa fr. 9'000.-- da restituire a API
(…)” (vedi il punto 5 del certificato per l’ammissione all’assistenza
giudiziaria nonché l’avviso di accredito 6 settembre 2011 dal quale risulta un
versamento della cassa malati a suo favore di fr. 8'988.50).
Quanto
alle uscite, l’assicurato deve far fronte a fr. 2500.--quale importo base
mensile per sé e la sua famiglia (importo base mensile per coniugi pari a fr.
1'700.-- più fr. 400.-- per la figlia __________ nata nel 2005 e fr. 400.-- per
la figlia __________ nata nel 2009, stabiliti per il calcolo del minimo
esistenziale LEF dalla Camera di esecuzione e fallimento, quale Autorità di
vigilanza cantonale e in vigore dal 1° settembre 2009, tuttora in uso. Questi importi
comprendono già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria, igiene,
cultura, salute, oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas; cfr.
Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo).
Bisogna
poi computare il canone di locazione e le spese per complessivi fr. 1'380.--
mensili (vedi il punto 4 del certificato per l’ammissione all’assistenza
giudiziaria e il contratto di locazione del 29 dicembre 2008) nonché fr. 3.33
quale imposta personale comunale (fr. 40.-- annui diviso 12 = fr. 3.33).
Non
possono invece essere ritenute le spese per il posteggio e per l’auto. A tale
proposito va rilevato che è principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso
che le spese fisse e correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel
minimo di esistenza del debitore solo se il veicolo viene dichiarato
impignorabile in virtù dell’art. 92 n. 3 LEF, ossia se gli è necessario per
l’esercizio della sua professione (DTF 117 III 22, 104 III 73, 97 III 52; Guidicelli/Piccirilli,
Il pignoramento di redditi ex art. 93 LEF nella pratica ticinese, Lugano 2002,
n. 171 ss), ciò che non corrisponde al caso in esame.
In
concreto, aggiungendo all’importo di base di fr. 2'500.-- il supplemento del
15-25%, a cui si fa riferimento nella suevocata giurisprudenza federale,
risultano uscite per 4'258.33 rispettivamente 4'508.33, e quindi, nel primo
caso, un eccedenza di fr. 1'030.57 e, nel secondo caso, di fr. 780.57 al mese.
Con
una tale eccedenza, anche avuto riguardo al debito di fr. 11'602.-- (importo
chiestogli in restituzione con decisione 26 luglio 2011 dalla Cassa cantonale
di compensazione per gli assegni famigliari per assegni di prima infanzia
versati indebitamente; al quale lo stesso assicurato ha indicato di dover far
fronte con il versamento della cassa malati di circa fr. 9'000.-- e di cui può
in ogni caso essere chiesta una rateizzazione) l’indigenza non può essere ammessa.
Non
essendo dunque adempiuto il primo presupposto (cumulativamente necessario)
dell’indigenza, l’istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria
va respinta.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1.
Il
ricorso è respinto.
2.
L'istanza
tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è
respinta.
3.
Le
spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.
4.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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