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Decisione

32.2011.245

Soppressione di rendita a seguito di revisione (miglioramento dello stato valetudinario). Si tratta di una diversa valutazione della stessa situazione valetudinaria posta a fondamento della precedene

1 marzo 2012Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

1.4. Con

la risposta di causa, l’Ufficio AI, confermando la perizia reumatologica, ha

invece chiesto la reiezione del ricorso.

1.5. Il

5 ottobre 2011 la ricorrente ha inoltrato i documenti giustificativi relativi

all’istanza di assistenza giudiziaria, chiedendo al TCA di pronunciarsi in

merito (VII). Con decreto 6 ottobre 2011 il Vicepresidente del TCA ha accolto

l’istanza (VIII).

1.6. Infine,

il 10 ottobre 2011 la ricorrente ha notificato i mezzi di prova da assumere

durante la procedura (IX).

considerato in

diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e

non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o

della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione

di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF H 180/06 e H 183/06

del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).

Nel

merito

2.2. Oggetto

del contendere è sapere se l’Ufficio AI ha legittimamente o meno soppresso la

rendita d’invalidità erogata all’insorgente.

2.3. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la

surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente

incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere

sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance

invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht,

Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 46).

Secondo

l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono

invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,

ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se

sono invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto

fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità

e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio

di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali

di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe

potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado

d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del

reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello

che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc,

op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n.

264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire

se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare,

benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

2.4. Secondo

l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita

subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta

proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta. Qualsiasi cambiamento

importante delle circostante suscettibili di incidere sul grado d’invalidità e,

quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17

LPGA. La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una

modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello

stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato,

abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275

consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una

semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente

invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA

(DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per

sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la

situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della

rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351

consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare

una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Bundesgesetz

über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 30/31 (art. 17 LPGA), pag. 379-380).

2.5. Nel

caso in esame, in occasione della revisione avviata d’ufficio nell’aprile 2002,

l’Ufficio AI ha incaricato il dr. __________ di eseguire una perizia

reumatologica.

Con

referto 22 ottobre 2002 il succitato specialista, ha diagnosticato:

"

(…)

4. Diagnosi

Sindrome lombospondilogena cronica a sinistra in

- spondilolistesi su spondilolisi di L5

su S1 di 1° grado secondo Meyerding,

- posizione obliqua del bacino a sinistra,

- iperlordosi e scoliosi sinistro convessa lombare,

- decondizionamento muscolare.

Morbo di Perthes bilaterale.

Tendenza ad iperlassità articolare.

Obesità (peso 104 kg/statura 156.5 cm). (…)" (Doc. AI 79/6)

Egli

ha valutato una diminuzione di rendimento del 50% nell’ultimo lavoro di ausiliaria

di cure svolto nell’arco dell’intera giornata, ma ha ritenuto l’assicurata pienamente

abile al 100% in attività ergonomicamente definite in perizia (doc. AI 79/8).

2.6. Nell’ambito

dell’ultima revisione della rendita, l’assicurata è stata nuovamente peritata

dal dr. __________. Nel rapporto 5 aprile 2011 lo specialista ha posto le

seguenti diagnosi:

"

(…)

Dolori coxogeni a destra in

- Esiti da impianto di protesi totale

dell'anca destra il 29.7.2009 in morbo Perthes.

- Esiti da riduzione ed osteosintesi di

frattura femorale prossimale per trocanterica e sottotrocanterica a destra

l'1.11.2009.

- Esiti da impianto di protesi totale

dell'anca sinistra il 20.1.2010, a seguito di morbo di Perthes.

Sindrome lombo vertebrale cronica in

- Spondilolistesi su spondilolisi di L5

su S1 di primo grado secondo Meyerding.

- Disturbi statici del rachide (iperlordosi

lombare).

- Decondizionamento e sbilancio muscolare.

- Obesità (peso 106,5 kg / stratura 156 cm). (…)" (Doc. AI 155/9)

Il

perito ha concluso per un’incapacità lavorativa del 33% nell’abituale professione

e un’abilità al 100% in attività adeguate rispettose dei limiti funzionali e di

carico indicati nel separato allegato sulle funzionalità, con decorrenza dal 20

aprile 2010. Per il periodo 29 luglio 2009 – 19 aprile 2010 egli ha valutato

una totale incapacità in qualsiasi attività a seguito dell’impianto di protesi

totale all’anca destra fino al terzo mese susseguente l’impianto di protesi totale

all’anca sinistra effettuato, il 20 gennaio 2010 (doc. AI 155/8).

Con

il presente ricorso l’assicurata contesta la succitata valutazione medica.

2.7. Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto

(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le

conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se

un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né

la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23

aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; DTF 125 V 352 consid. 3a,

122 V 160 consid. 1c), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Per quel

che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto

di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125

V 353 consid. 3a/cc); (Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3a/cc).

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/

2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile

2007).

2.8. La

ricorrente asserisce che il dr. __________ non ha tenuto conto della problematica

al femore che le causa dolori e che non le consente l’esercizio di alcuna

attività. Va qui evidenziato che il perito, esaminata la sintomatologia alle

anche (oggetto di impianti di protesi totale), ha considerato pure gli esiti da

riduzione ed osteosintesi della frattura femorale, riportati nelle diagnosi.

L’assicurata

fa poi riferimento allo scritto 6 giugno 2011 del dr. __________:

"

(…)

Premetto che non vedo più la paziente da tempo, in

particolare non l'ho più vista dopo gli interventi alle anche. Per quel che

concerne la perizia del collega dr. __________., ritengo che questa prenda in

considerazione soprattutto la problematica collegata alle anche meno quella

legata ai problemi lombo-sacrali.

Da notare in effetti, che secondo la sua precedente

perizia reumatologica del 2002, l'inabilità lavorativa era dovuta alla

problematica di sindrome lombo-spondilogena cronica e al morbo di Perthes bilaterale.

Nella sua perizia attuale egli giudica la paziente

abile in misura del 30% prendendo come riferimento soprattutto la problematica

legata al morbo di Perthes, dichiarandola abile qualche mese dopo l'intervento

chirurgico.

La problematica lombo-sacrale non ha subito nessuna

variazione dopo tale intervento.

Avrebbe poi dovuto esprimersi sul periodo di

peggioramento, durante il quale la paziente era inabile al 100%, questo a

partire dal netto peggioramento intervenuto progressivamente negli anni, fino a

sfociare negli interventi descritti.

Grazie agli interventi chirurgici descritti la paziente

tuttalpiù ha potuto ritrovare una situazione simile a quella del 2002, per cui

deve beneficiare di una rendita di invalidità simile alla precedente

(52%)."

(Doc. AI 180/2)

Come

rettamente rilevato nelle annotazioni 20 giugno 2011 del dr. __________, attivo

al SMR, il dr. __________ ha espressamente rilevato di non aver più visto

l’assicurata dopo gli interventi alle anche. Altresì correttamente il medico

SMR ha evidenziato che la problematica al rachide è stata debitamente

considerata dal perito. Al riguardo, il dr. __________ ha evidenziato:

"

(…)

La mobilità del rachide lombare è rimasta

paragonabile a quella documentata nel 2002 anche se la lateroflessione

passiva verso destra è migliorata, con ora dolori recepiti sacrali a destra, il

manto muscolare addominale e lombare permane decondizionato, in assicurata che

rispetto alla valutazione precedente del 2002 è ulteriormente aumentata di peso

di 2,5 kg a 106,5 kg per una statura a 156 cm, sono assenti deficit lombo radicolari. (…)" (sottolineatura del redattore; doc. AI 155/7)

Quindi,

anche il perito ha potuto constatare come la situazione al rachide lombare sia sostanzialmente

rimasta invariata rispetto al 2002.

Un

miglioramento è stato invece riscontrato alle anche (“la mobilità coxofemorale

passiva delle due anche, rispetto all’ultima valutazione peritale del 2002, è

migliorata, anche se i testi funzionali vengono contrastati, durante le

esecuzioni passive all’articolazione coxofemorale a destra, vengono lamentati

dolori a fine corsa della coscia a destra”; doc. AI 155/7). Il dr. __________

ha pure tenuto conto dei periodi d’incapacità lavorativa legati agli impianti

di protesi totale alle anche.

Se

dal punto di vista medico vi è stato un miglioramento alle anche, globalmente ciò

non ha portato ad un miglioramento dalla residua capacità lavorativa in attività

adeguate, la quale, come detto, corrisponde a quella valutata nel 2002.

Non

essendovi un rilevante miglioramento dello stato valetudinario rispetto

all’ultima comunicazione 22 gennaio 2004 di conferma della mezza rendita, oggetto

di un approfondito esame sia medico che economico, la soppressione a titolo di

revisione ai sensi dell’art. 17 LAI non è giustificata (cfr. consid. 2.4).

Va

infine evidenziato che, nonostante il medesimo grado di piena abilità

lavorativa in attività adeguate, le modalità del calcolo del grado d’invalidità

alla base del querelato provvedimento (cfr. rapporto 18 aprile 2011 del

consulente; doc. IV/1) sono differenti da quelle adottate nel rapporto 20 gennaio

2004 (doc. AI 87/1), fondamento della comunicazione 22 gennaio 2004. Anche per

questo motivo la decisione impugnata non può essere confermata.

Visto

quanto sopra, annullata la decisione contestata, l’as- sicurata ha

diritto alla mezza rendita anche dopo il 1° settembre 2011 (il primo giorno del

secondo mese che segue la notifica della decisione 13 luglio 2011; cfr. art. 88bis

cpv. 2 lett. a OAVS). Il ricorso è da accogliere.

2.9. Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurata,

patrocinata da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di

fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

Secondo

la giurisprudenza, con il riconoscimento di ripetibili la

domanda di assistenza giudiziaria per la procedura ricorsuale diventa priva di

oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_206/2011 del 16

agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto 2010 consid. 3).

In

analogia alla succitata giurisprudenza, il decreto 6 ottobre 2010 di concessione

dell’assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio va di conseguenza revocato.

2.10. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la

procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al

rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è

soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi

in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

§

La decisione 13 luglio 2011 è annullata.

§§ È ripristinato, a

decorrere dal 1° settembre 2011, il diritto alla mezza rendita d’invalidità.

Considerandi

2.

Le

spese di fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà alla

ricorrente fr. 1'500.-- di ripetibili (IVA inclusa), ciò che giustifica la

revoca del decreto 6 ottobre 2010 di concessione dell’assistenza giudiziaria con

gratuito patrocinio.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per

il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

giudice

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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