32.2011.245
Soppressione di rendita a seguito di revisione (miglioramento dello stato valetudinario). Si tratta di una diversa valutazione della stessa situazione valetudinaria posta a fondamento della precedene
1 marzo 2012Italiano16 min
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Numero d'incarto:
32.2011.245
Data decisione, Autorità:
01.03.2012, TCA
Titolo:
Soppressione di rendita a seguito di revisione (miglioramento dello stato valetudinario). Si tratta di una diversa valutazione della stessa situazione valetudinaria posta a fondamento della precedene decisione. Nessun motivo di revisione e quindi nessuna soppressione della rendita
REVISIONE DELLA RENDITA
art. 4 LAI
art. 17 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2011.245
BS/sc
Lugano
1 marzo 2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 14 settembre 2011
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 13 luglio 2011 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, nata nel 1963, con decisioni 15 giugno 1998, cresciuta in giudicato, è stata
posta al beneficio di una mezza rendita con effetto dal 1° ottobre 1996, oltre
alle rendite per figli (doc. AI 38). Una precedente domanda di rendita è stata
respinta all’Ufficio AI con decisione 14 dicembre 1995, confermata dal TCA con
sentenza 14 maggio 1997 (inc. 32.2993.254; doc. AI 14).
La
rendita è stata confermata in via di revisione il 15 febbraio 1999 (doc. AI
51), il 14 marzo 2000 (doc. AI 57).
A
seguito della perizia 22 ottobre 2002 del dr. __________ (il quale aveva valutato
l’assicurata inabile al 50% nella sua originaria attività di ausiliaria di
cure, ma abile al 100% in attività rispettose dei limiti funzionali e di
carico; doc. AI 79), con comunicazione 22 gennaio 2004 l’Ufficio AI ha
nuovamente confermato la mezza rendita (doc. AI 89).
Un’altra
revisione d’ufficio è stata avviata nel febbraio 2007 (doc. AI 95), conclusasi anche
in questo caso con la conferma della mezza rendita (cfr. comunicazione 8
novembre 2007; doc. AI 109).
1.2. Nell’ambito
dell’ultima procedura di revisione avviata nel maggio 2009 (doc. AI 124), l’Ufficio
AI ha ordinato una nuova perizia reumatologica a cura del dr. __________ (doc.
AI 154). Con rapporto 5 aprile 2011 il succitato specialista ha concluso per
un’incapacità lavorativa del 33% nella sua abituale professione e per un’abilità
al 100% in attività adeguate, con decorrenza dal 20 aprile 2010. Per il periodo
29 luglio 2009 – 19 aprile 2010 egli ha valutato una piena incapacità a partire
dall’im- pianto di protesi totale all’anca destra fino al terzo mese
susseguente un analogo impianto all’anca sinistra effettuato il 20 gennaio 2010
(doc. AI 155/8).
Sulla
base del succitato referto e del rapporto 18 aprile 2011 del consulente in
integrazione professionale (il quale aveva concluso per un grado d’invalidità
dell’8,23%; doc. IV/1), con decisione 13 luglio 2011 (preavvisata il 19 aprile
2011) l’amministrazione ha dapprima aumentato la mezza rendita a rendita intera
dal 1° ottobre 2009 (tre mesi dopo il primo impianto di protesi all’anca). Accertato
il miglioramento della capacità di guadagno, fatto risalire al momento della
seconda perizia del dr. __________, l’Ufficio AI ha in seguito soppresso la
prestazione dal secondo mese che segue la decisione, togliendo infine l’effetto
sospensivo ad un’eventuale ricorso (doc. AI 183).
1.3. Contro
la succitata decisione l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato
ricorso al TCA e postulato il ripristino del versamento della mezza rendita.
L’insorgente
in sintesi contesta la soppressione della rendita, non essendo stato
riscontrato un miglioramento delle condizioni di salute, sostenendo inoltre la
lacunosità della perizia del dr. __________. Essa ha anche contestato la determinazione
del grado d’invalidità, in particolare l’ammontare del reddito da invalido. Delle
motivazioni verrà detto, per quanto occorra, nei considerandi di diritto.
La
ricorrente ha anche instato per la concessione dell’assistenza giudiziaria con
gratuito patrocinio.
Fatti
1.4. Con
la risposta di causa, l’Ufficio AI, confermando la perizia reumatologica, ha
invece chiesto la reiezione del ricorso.
1.5. Il
5 ottobre 2011 la ricorrente ha inoltrato i documenti giustificativi relativi
all’istanza di assistenza giudiziaria, chiedendo al TCA di pronunciarsi in
merito (VII). Con decreto 6 ottobre 2011 il Vicepresidente del TCA ha accolto
l’istanza (VIII).
1.6. Infine,
il 10 ottobre 2011 la ricorrente ha notificato i mezzi di prova da assumere
durante la procedura (IX).
considerato in
diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e
non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o
della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF H 180/06 e H 183/06
del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se l’Ufficio AI ha legittimamente o meno soppresso la
rendita d’invalidità erogata all’insorgente.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht,
Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 46).
Secondo
l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc,
op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n.
264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire
se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare,
benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
2.4. Secondo
l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita
subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta
proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta. Qualsiasi cambiamento
importante delle circostante suscettibili di incidere sul grado d’invalidità e,
quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17
LPGA. La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una
modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello
stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato,
abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275
consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una
semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente
invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA
(DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per
sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la
situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della
rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351
consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare
una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Bundesgesetz
über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 30/31 (art. 17 LPGA), pag. 379-380).
2.5. Nel
caso in esame, in occasione della revisione avviata d’ufficio nell’aprile 2002,
l’Ufficio AI ha incaricato il dr. __________ di eseguire una perizia
reumatologica.
Con
referto 22 ottobre 2002 il succitato specialista, ha diagnosticato:
"
(…)
4. Diagnosi
Sindrome lombospondilogena cronica a sinistra in
- spondilolistesi su spondilolisi di L5
su S1 di 1° grado secondo Meyerding,
- posizione obliqua del bacino a sinistra,
- iperlordosi e scoliosi sinistro convessa lombare,
- decondizionamento muscolare.
Morbo di Perthes bilaterale.
Tendenza ad iperlassità articolare.
Obesità (peso 104 kg/statura 156.5 cm). (…)" (Doc. AI 79/6)
Egli
ha valutato una diminuzione di rendimento del 50% nell’ultimo lavoro di ausiliaria
di cure svolto nell’arco dell’intera giornata, ma ha ritenuto l’assicurata pienamente
abile al 100% in attività ergonomicamente definite in perizia (doc. AI 79/8).
2.6. Nell’ambito
dell’ultima revisione della rendita, l’assicurata è stata nuovamente peritata
dal dr. __________. Nel rapporto 5 aprile 2011 lo specialista ha posto le
seguenti diagnosi:
"
(…)
Dolori coxogeni a destra in
- Esiti da impianto di protesi totale
dell'anca destra il 29.7.2009 in morbo Perthes.
- Esiti da riduzione ed osteosintesi di
frattura femorale prossimale per trocanterica e sottotrocanterica a destra
l'1.11.2009.
- Esiti da impianto di protesi totale
dell'anca sinistra il 20.1.2010, a seguito di morbo di Perthes.
Sindrome lombo vertebrale cronica in
- Spondilolistesi su spondilolisi di L5
su S1 di primo grado secondo Meyerding.
- Disturbi statici del rachide (iperlordosi
lombare).
- Decondizionamento e sbilancio muscolare.
- Obesità (peso 106,5 kg / stratura 156 cm). (…)" (Doc. AI 155/9)
Il
perito ha concluso per un’incapacità lavorativa del 33% nell’abituale professione
e un’abilità al 100% in attività adeguate rispettose dei limiti funzionali e di
carico indicati nel separato allegato sulle funzionalità, con decorrenza dal 20
aprile 2010. Per il periodo 29 luglio 2009 – 19 aprile 2010 egli ha valutato
una totale incapacità in qualsiasi attività a seguito dell’impianto di protesi
totale all’anca destra fino al terzo mese susseguente l’impianto di protesi totale
all’anca sinistra effettuato, il 20 gennaio 2010 (doc. AI 155/8).
Con
il presente ricorso l’assicurata contesta la succitata valutazione medica.
2.7. Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto
(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le
conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se
un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né
la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23
aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; DTF 125 V 352 consid. 3a,
122 V 160 consid. 1c), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Per quel
che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto
di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125
V 353 consid. 3a/cc); (Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3a/cc).
Infine,
va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non
può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi
per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/
2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile
2007).
2.8. La
ricorrente asserisce che il dr. __________ non ha tenuto conto della problematica
al femore che le causa dolori e che non le consente l’esercizio di alcuna
attività. Va qui evidenziato che il perito, esaminata la sintomatologia alle
anche (oggetto di impianti di protesi totale), ha considerato pure gli esiti da
riduzione ed osteosintesi della frattura femorale, riportati nelle diagnosi.
L’assicurata
fa poi riferimento allo scritto 6 giugno 2011 del dr. __________:
"
(…)
Premetto che non vedo più la paziente da tempo, in
particolare non l'ho più vista dopo gli interventi alle anche. Per quel che
concerne la perizia del collega dr. __________., ritengo che questa prenda in
considerazione soprattutto la problematica collegata alle anche meno quella
legata ai problemi lombo-sacrali.
Da notare in effetti, che secondo la sua precedente
perizia reumatologica del 2002, l'inabilità lavorativa era dovuta alla
problematica di sindrome lombo-spondilogena cronica e al morbo di Perthes bilaterale.
Nella sua perizia attuale egli giudica la paziente
abile in misura del 30% prendendo come riferimento soprattutto la problematica
legata al morbo di Perthes, dichiarandola abile qualche mese dopo l'intervento
chirurgico.
La problematica lombo-sacrale non ha subito nessuna
variazione dopo tale intervento.
Avrebbe poi dovuto esprimersi sul periodo di
peggioramento, durante il quale la paziente era inabile al 100%, questo a
partire dal netto peggioramento intervenuto progressivamente negli anni, fino a
sfociare negli interventi descritti.
Grazie agli interventi chirurgici descritti la paziente
tuttalpiù ha potuto ritrovare una situazione simile a quella del 2002, per cui
deve beneficiare di una rendita di invalidità simile alla precedente
(52%)."
(Doc. AI 180/2)
Come
rettamente rilevato nelle annotazioni 20 giugno 2011 del dr. __________, attivo
al SMR, il dr. __________ ha espressamente rilevato di non aver più visto
l’assicurata dopo gli interventi alle anche. Altresì correttamente il medico
SMR ha evidenziato che la problematica al rachide è stata debitamente
considerata dal perito. Al riguardo, il dr. __________ ha evidenziato:
"
(…)
La mobilità del rachide lombare è rimasta
paragonabile a quella documentata nel 2002 anche se la lateroflessione
passiva verso destra è migliorata, con ora dolori recepiti sacrali a destra, il
manto muscolare addominale e lombare permane decondizionato, in assicurata che
rispetto alla valutazione precedente del 2002 è ulteriormente aumentata di peso
di 2,5 kg a 106,5 kg per una statura a 156 cm, sono assenti deficit lombo radicolari. (…)" (sottolineatura del redattore; doc. AI 155/7)
Quindi,
anche il perito ha potuto constatare come la situazione al rachide lombare sia sostanzialmente
rimasta invariata rispetto al 2002.
Un
miglioramento è stato invece riscontrato alle anche (“la mobilità coxofemorale
passiva delle due anche, rispetto all’ultima valutazione peritale del 2002, è
migliorata, anche se i testi funzionali vengono contrastati, durante le
esecuzioni passive all’articolazione coxofemorale a destra, vengono lamentati
dolori a fine corsa della coscia a destra”; doc. AI 155/7). Il dr. __________
ha pure tenuto conto dei periodi d’incapacità lavorativa legati agli impianti
di protesi totale alle anche.
Se
dal punto di vista medico vi è stato un miglioramento alle anche, globalmente ciò
non ha portato ad un miglioramento dalla residua capacità lavorativa in attività
adeguate, la quale, come detto, corrisponde a quella valutata nel 2002.
Non
essendovi un rilevante miglioramento dello stato valetudinario rispetto
all’ultima comunicazione 22 gennaio 2004 di conferma della mezza rendita, oggetto
di un approfondito esame sia medico che economico, la soppressione a titolo di
revisione ai sensi dell’art. 17 LAI non è giustificata (cfr. consid. 2.4).
Va
infine evidenziato che, nonostante il medesimo grado di piena abilità
lavorativa in attività adeguate, le modalità del calcolo del grado d’invalidità
alla base del querelato provvedimento (cfr. rapporto 18 aprile 2011 del
consulente; doc. IV/1) sono differenti da quelle adottate nel rapporto 20 gennaio
2004 (doc. AI 87/1), fondamento della comunicazione 22 gennaio 2004. Anche per
questo motivo la decisione impugnata non può essere confermata.
Visto
quanto sopra, annullata la decisione contestata, l’as- sicurata ha
diritto alla mezza rendita anche dopo il 1° settembre 2011 (il primo giorno del
secondo mese che segue la notifica della decisione 13 luglio 2011; cfr. art. 88bis
cpv. 2 lett. a OAVS). Il ricorso è da accogliere.
2.9. Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurata,
patrocinata da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di
fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).
Secondo
la giurisprudenza, con il riconoscimento di ripetibili la
domanda di assistenza giudiziaria per la procedura ricorsuale diventa priva di
oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_206/2011 del 16
agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto 2010 consid. 3).
In
analogia alla succitata giurisprudenza, il decreto 6 ottobre 2010 di concessione
dell’assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio va di conseguenza revocato.
2.10. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la
procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al
rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è
soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi
in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto.
§
La decisione 13 luglio 2011 è annullata.
§§ È ripristinato, a
decorrere dal 1° settembre 2011, il diritto alla mezza rendita d’invalidità.
Considerandi
2.
Le
spese di fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà alla
ricorrente fr. 1'500.-- di ripetibili (IVA inclusa), ciò che giustifica la
revoca del decreto 6 ottobre 2010 di concessione dell’assistenza giudiziaria con
gratuito patrocinio.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per
il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
giudice
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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