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Decisione

32.2011.248

Domanda di condono di rendite per figli da restituire. Mancanza del presupposto della buona fede: l'assicurata non ha comunicato l'interruzione degli studi da parte della figlia maggiorenne, violando

27 febbraio 2012Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

buona fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato

l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare,

cfr. artt. 31 LPGA e 77 OAI) siano imputabili a comportamento doloso o

negligenza grave dell'interessato. Viceversa, l'assicurato può prevalersene

quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente di una violazione

lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (STF 8C_865/2008 del 27

gennaio 2009, consid. 4; STFA C 292/02 del 15 marzo 2004, consid. 2.3; SVR 2007

ALV Nr. 5 p.17; Pratique VSI 1994 pp. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105,

110 V 180, 102 V 245; Meyer, Rechtsprechung des Bundesgerichtes zum IVG, 2010,

p. 407) oppure se non ha violato tale obbligo (Meyer-Blaser, op. cit., pp.

481s). Infatti, la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una

prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può

avvalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza (STFA 31 agosto

1993 nella causa I., p. 3);

Il

requisito della grave difficoltà ex art. 25 cpv. 1 LPGA è intimamente legato

alla situazione economica della persona tenuta a restituire l'indebito e deve

essere valutato in base alle sue capacità finanziarie. Dovrà pertanto essere

stabilito concretamente, tenendo conto della particolare situazione patrimoniale

dell'obbligato al momento di restituire (artt. 4 e 5 OPGA);

2.4. Nella

fattispecie concreta, la ricorrente rileva di essersi resa conto di aver indebitamente

percepito la rendita in questione allorquando si era recata allo sportello

della Cassa (17 maggio 2011) e che sino a quel momento, data la sua “ignoranza

in cose d’ufficio”, era convinta che quanto aveva ricevuto fosse dovuto.

A prescindere dal fatto che, per giurisprudenza costante, dall'ignoranza del diritto nessuno può

trarre dei benefici (DTF 136 V 366 consid. 4.2.3.1 con riferimenti), come

evidenziato al consid. 1.4, va ricordato che nel febbraio 2008 la Cassa aveva

informato l’insorgente che il diritto alla rendita completiva per la figlia

Lorella si sarebbe estinto alla fine del mese di aprile con il compimento del

18 anno di età e che il versamento della prestazione poteva essere prorogato

nella misura in cui quest’ultima continuasse una formazione, ma al massimo sino

al raggiungimento dei 25 anni.

L’assicurata

Considerandi

ha pertanto avuto modo di capire la portata della succitata comunicazione,

avendo successivamente inviato la dichiarazione di

frequentazione dell’anno scolastico 2007 – 2008 di sua figlia al Centro

scolastico __________ di __________ ed il contratto di tirocinio della stessa

quale fotografa, con scadenza al 31 maggio 2011 (cfr. atti Cassa).

L’assicurata

sapeva quindi che il diritto alla rendita per la figlia __________ dipendeva

dal fatto che quest’ultima continuasse la sua formazione. Pertanto – al più

tardi – immediatamente subito dopo l’interruzione del percorso professionale

quale fotografa (31 luglio 2008) della figlia, la ricorrente avrebbe dovuto

comunicare all’amministrazione tale modifica e non attendere il 17 maggio 2011,

dopo aver ricevuto la lettera del 4 aprile 2011 in cui era stata informata della scadenza, al 31 maggio 2001, della rendita in questione.

Non

va poi dimenticato l’obbligo di informare ex art. 77 OAI, dal seguente tenore:

"

L’avente diritto, il suo

rappresentante legale, le autorità o i terzi cui è versata la prestazione

devono comunicare immediatamente all’ufficio AI ogni cambiamento rilevante per

la determinazione del diritto alle prestazioni, in particolare ogni cambiamento

dello stato di salute, della capacità al guadagno o al lavoro, dello stato di

grande invalidità, del bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all’invalidità,

del luogo di residenza determinante per stabilire l’importo dell’assegno per

grandi invalidi e del contributo per l’assistenza e delle condizioni personali

ed eventualmente economiche dell’assicurato."

In

queste circostanze, dunque, la violazione dell’obbligo di informare è da ricondurre

ad un comportamento, per lo meno, gravemente negligente.

Non

essendo adempiuto il presupposto della buona fede, rettamente l’Ufficio AI ha

respinto la domanda di condono in oggetto senza verificare se l’ulteriore condizione

cumulativa, quella relativa all’onere gravoso, fosse o meno realizzata.

Ne

consegue che la decisione impugnata va confermata, mentre il ricorso deve

essere respinto.

2.5

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Vista

la particolarità del caso, si prescinde dal prelevare spese di procedura.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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