32.2011.248
Domanda di condono di rendite per figli da restituire. Mancanza del presupposto della buona fede: l'assicurata non ha comunicato l'interruzione degli studi da parte della figlia maggiorenne, violando
27 febbraio 2012Italiano10 min
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Numero d'incarto:
32.2011.248
Data decisione, Autorità:
27.02.2012, TCA
Titolo:
Domanda di condono di rendite per figli da restituire. Mancanza del presupposto della buona fede: l'assicurata non ha comunicato l'interruzione degli studi da parte della figlia maggiorenne, violando il suo obbligo di informazione
CONDONO
art. 25 LPGA
art. 77 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2011.248
BS
Lugano
27 febbraio
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 30 agosto 2011 di
RI 1
contro
la decisione del 3 agosto 2011 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI
1, classe 1959, con decisioni 25 ottobre 2004 è stata posta al beneficio di un
quarto di rendita dal 1° agosto 2002, aumentata a rendita intera dal 1°
settembre 2002. Contestualmente essa ha beneficiato di una rendita completiva
per la figlia __________ (doc. AI 56 e 57).
1.2. Nel
febbraio 2008 la Cassa __________ (in seguito: Cassa), fra l’altro competente
per l’erogazione delle rendite d’invalidità (art. 60 cpv. 1 lett. c LAI), ha
informato l’assicurata che il diritto alla rendita per figlio si sarebbe estinto,
a seguito del compimento del 18° compleanno della figlia, alla fine del mese di
aprile 2008. L’assicurata è stata altresì informata che il versamento della
rendita in questione avrebbe potuto essere prorogato, al massimo fino al
raggiungimento dei 25 anni, a condizione che la figlia seguisse una formazione
(cfr. atti Cassa).
Con
scritto pervenuto il 6 maggio 2008 all’Ufficio prestazioni della Cassa,
l’assicurata ha allegato la dichiarazione di frequentazione dell’anno
scolastico 2007 – 2008 di sua figlia al Centro scolastico __________ ed il
contratto di tirocinio della stessa quale fotografa, con scadenza al 31 maggio
2011 (cfr. atti Cassa).
Il
4 aprile 2011 l’amministrazione ha informato l’assicurata che la rendita completiva
sarebbe scaduta il 31 maggio 2011 (cfr. atti Cassa).
Durante
un colloquio avvenuto il 17 maggio 2011 presso lo sportello della Cassa,
l’assicurata ha informato che sua figlia da diverso tempo non studiava più
(cfr. nota del funzionario incaricato). Da una verifica effettuata presso
l’Ufficio della formazione industriale, agraria, artigianale e artistica è
risultato che il 31 luglio 2008 la figlia dell’assicurata ha interrotto la
formazione di fotografa (cfr. atti Cassa).
Accertato
che dal 31 luglio 2008 RI 1 non aveva più diritto alla rendita completiva, con
decisione 24 maggio 2011 l’Ufficio AI le ha chiesto la restituzione di complessivi
fr. 21'511.-- relativi a prestazioni indebitamente riscosse per il periodo 1°
agosto 2008 - 31 maggio 2011, togliendo l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso.
La decisione di restituzione non è stata impugnata.
1.3. In
data 20 giugno 2011 l’assicurata ha inoltrato una domanda di condono del debito
di restituzione, sostenendo la sua buona fede e di non poter restituire quanto
richiesto trovandosi in una situazione finanziaria molto difficile, in quanto
senza attività lucrativa e beneficiaria di una prestazione complementare.
Con
decisione 3 agosto 2010 l’Ufficio AI ha respinto la domanda di condono, motivando
come segue:
"
Nella fattispecie,
occorre osservare che solo con la comunicazione 17 maggio 2011 ci ha comunicato
che sua figlia __________ aveva interrotto gli studi in data 31 luglio 2008.
L’informazione non è stata data tempestivamente pertanto non ha osservato
l’obbligo di informare, come previsto dall’art. 77 dell’Ordinanza
sull’assicurazione invalidità.
Mancando la prima condizioni cumulativa per ottenere il
condono, ossia la buona fede, non è necessario esaminare l’altra, quella della
grave difficoltà”.
1.4. Contro
la succitata decisione l’assicurata ha interposto opposizione alla Cassa. L’opposizione
è quindi stata trasmessa per competenza al TCA quale ricorso.
L’insorgente
postula il condono dell’importo da restituire, riaffermando la sua buona fede e
la sua difficile situazione finanziaria.
1.5. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI, ribadendo l’assenza della buona fede
dell’assicurata, ha postulato la reiezione del gravame e la conseguente
conferma della decisione impugnata.
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e
non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o
della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF H 180/06 e H 183/06
del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).
Nel
merito
2.2.
Oggetto
del contendere è sapere se sono adempiute le condizioni per il
condono dell’obbligo di restituzione di fr. 21’511.- (corrispondenti alla
rendita completiva per la figlia __________ indebitamente percepita dal 1°
agosto 2008 al 31 maggio 2011) a carico della ricorrente e stabilito con la decisione
24 maggio 2011, cresciuta in giudicato.
2.3. Ai
sensi dell’art. 25 cpv. 1 LPGA le prestazioni indebitamente riscosse devono
essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era
in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (cfr. anche art. 4
OPGA);
Relativamente
alla buona fede, la giurisprudenza distingue la mancanza di coscienza
dell’irregolarità commessa dalla questione a sapere se, nelle circostanze
concrete, l’interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo
prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere l’errore di diritto commesso.
La problematica relativa alla coscienza dell'irregolarità commessa è una
questione di fatto, per contro quella concernente l'attenzione esigibile è di
diritto (STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009, consid. 4; STFA C 292/02 del 15
marzo 2004, consid. 2.3; SVR 2003 IV Nr. 4 p. 10, 2002 EL Nr. 9 pp. 21s;
Pratique VSI 1994 p. 126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 p. 269). La buona
fede non è infatti compatibile con un comportamento di grave negligenza
da parte dell'assicurato (Meyer-Blaser, Die Rückerstattung von
Sozialversicherungsleistungen, in: RSJB 1995, p. 481). Compete al giudice,
sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle conoscenze e
dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado dell’attenzione
richiesta (DTF 79 II 59).
La
Fatti
buona fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato
l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare,
cfr. artt. 31 LPGA e 77 OAI) siano imputabili a comportamento doloso o
negligenza grave dell'interessato. Viceversa, l'assicurato può prevalersene
quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente di una violazione
lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (STF 8C_865/2008 del 27
gennaio 2009, consid. 4; STFA C 292/02 del 15 marzo 2004, consid. 2.3; SVR 2007
ALV Nr. 5 p.17; Pratique VSI 1994 pp. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105,
110 V 180, 102 V 245; Meyer, Rechtsprechung des Bundesgerichtes zum IVG, 2010,
p. 407) oppure se non ha violato tale obbligo (Meyer-Blaser, op. cit., pp.
481s). Infatti, la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una
prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può
avvalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza (STFA 31 agosto
1993 nella causa I., p. 3);
Il
requisito della grave difficoltà ex art. 25 cpv. 1 LPGA è intimamente legato
alla situazione economica della persona tenuta a restituire l'indebito e deve
essere valutato in base alle sue capacità finanziarie. Dovrà pertanto essere
stabilito concretamente, tenendo conto della particolare situazione patrimoniale
dell'obbligato al momento di restituire (artt. 4 e 5 OPGA);
2.4. Nella
fattispecie concreta, la ricorrente rileva di essersi resa conto di aver indebitamente
percepito la rendita in questione allorquando si era recata allo sportello
della Cassa (17 maggio 2011) e che sino a quel momento, data la sua “ignoranza
in cose d’ufficio”, era convinta che quanto aveva ricevuto fosse dovuto.
A prescindere dal fatto che, per giurisprudenza costante, dall'ignoranza del diritto nessuno può
trarre dei benefici (DTF 136 V 366 consid. 4.2.3.1 con riferimenti), come
evidenziato al consid. 1.4, va ricordato che nel febbraio 2008 la Cassa aveva
informato l’insorgente che il diritto alla rendita completiva per la figlia
Lorella si sarebbe estinto alla fine del mese di aprile con il compimento del
18 anno di età e che il versamento della prestazione poteva essere prorogato
nella misura in cui quest’ultima continuasse una formazione, ma al massimo sino
al raggiungimento dei 25 anni.
L’assicurata
Considerandi
ha pertanto avuto modo di capire la portata della succitata comunicazione,
avendo successivamente inviato la dichiarazione di
frequentazione dell’anno scolastico 2007 – 2008 di sua figlia al Centro
scolastico __________ di __________ ed il contratto di tirocinio della stessa
quale fotografa, con scadenza al 31 maggio 2011 (cfr. atti Cassa).
L’assicurata
sapeva quindi che il diritto alla rendita per la figlia __________ dipendeva
dal fatto che quest’ultima continuasse la sua formazione. Pertanto – al più
tardi – immediatamente subito dopo l’interruzione del percorso professionale
quale fotografa (31 luglio 2008) della figlia, la ricorrente avrebbe dovuto
comunicare all’amministrazione tale modifica e non attendere il 17 maggio 2011,
dopo aver ricevuto la lettera del 4 aprile 2011 in cui era stata informata della scadenza, al 31 maggio 2001, della rendita in questione.
Non
va poi dimenticato l’obbligo di informare ex art. 77 OAI, dal seguente tenore:
"
L’avente diritto, il suo
rappresentante legale, le autorità o i terzi cui è versata la prestazione
devono comunicare immediatamente all’ufficio AI ogni cambiamento rilevante per
la determinazione del diritto alle prestazioni, in particolare ogni cambiamento
dello stato di salute, della capacità al guadagno o al lavoro, dello stato di
grande invalidità, del bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all’invalidità,
del luogo di residenza determinante per stabilire l’importo dell’assegno per
grandi invalidi e del contributo per l’assistenza e delle condizioni personali
ed eventualmente economiche dell’assicurato."
In
queste circostanze, dunque, la violazione dell’obbligo di informare è da ricondurre
ad un comportamento, per lo meno, gravemente negligente.
Non
essendo adempiuto il presupposto della buona fede, rettamente l’Ufficio AI ha
respinto la domanda di condono in oggetto senza verificare se l’ulteriore condizione
cumulativa, quella relativa all’onere gravoso, fosse o meno realizzata.
Ne
consegue che la decisione impugnata va confermata, mentre il ricorso deve
essere respinto.
2.5
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle
spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Vista
la particolarità del caso, si prescinde dal prelevare spese di procedura.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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