32.2011.253
Ritenuta la necesità di ulteriori accertamenti medici, limitatamente ai periodi in cui negano il diritto a prestazioni, le decisioni impugnate vanno annullate e gli atti rinviati all'amministrazione
16 gennaio 2012Italiano14 min
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Numero d'incarto:
32.2011.253
Data decisione, Autorità:
16.01.2012, TCA
Titolo:
Ritenuta la necesità di ulteriori accertamenti medici, limitatamente ai periodi in cui negano il diritto a prestazioni, le decisioni impugnate vanno annullate e gli atti rinviati all'amministrazione
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
RIPETIBILI
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2011.253
FS
Lugano
16 gennaio
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
visto il ricorso del 20 settembre 2011
interposto da
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 23 agosto 2011 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
considerato in fatto
e in diritto
che - RI
1, classe 1969, nell’ottobre 2008 ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI
per adulti (doc. AI 3/1-7);
- con
decisioni 23 agosto 2011 (doc. AI 94/1-7, 95/1-7 e 96/1-10 che sostituiscono le
decisioni del 3 agosto 2010) – preavvisate con progetto 25 gennaio 2011 (doc. AI 77/1-4 che annulla
e sostituisce il precedente progetto di assegnazione del 12.04.2010) – l’Ufficio AI
ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad una rendita intera dal 1.
settembre 2008 al 28 febbraio 2009, ad un quarto di rendita dal 1. marzo 2010
al 31 maggio 2010 e ad una rendita intera dal 1. giugno 2010 al 30 settembre
2010;
- con
il presente ricorso l’assicurato, tramite l’avv. __________ e l’avv. __________
della RA 1, ha chiesto l’annullamento delle decisioni del 23 agosto 2011 ed il
rinvio degli atti all’Ufficio AI per un complemento istruttorio di natura
medica ed economica. Contestualmente l’insorgente ha chiesto di essere posto al
beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio;
- con
la risposta di causa, l’Ufficio AI, presa conoscenza della documentazione
medica prodotta dal ricorrente (che è stata sottoposta all’esame del SMR), ha
proposto il rinvio degli atti per l’espletamento degli accertamenti medici così
come indicato dal SMR nelle annotazioni 24 ottobre 2011;
- con
scritto 28 novembre 2011 i legali dell’insorgente, protestando ripetibili, hanno
comunicato di concordare con quanto proposto dall’Ufficio AI, chiedendo tuttavia
il rispetto dei diritti di partecipazione preliminari per una corretta perizia
a cura del centro peritale e evidenziando che “(…) a scanso di futuri
equivoci, ritengo che l’accertamento psichiatrico effettuato dal Dr. __________
debba essere completato, nonché debbano venir sciolte le contraddizioni
dell’accertamento reumatologico del 27.09.2010 effettuato dal Dr. med. __________,
e ribadisco la necessità di valutare globalmente e completamente i fattori di
riduzione sul reddito statistico da invalido. (…)” (XII);
- con
osservazioni 2 dicembre 2011 l’amministrazione ha rilevato che “(…) con
riferimento alla pratica in oggetto, l’Ufficio AI – in primo luogo – prende
atto del fatto che il ricorrente conferma la propria adesione alla proposta di
rinvio atti formulata dall’amministrazione. Per quanto concerne i diritti di
partecipazione preliminari per una corretta perizia a cura del centro peritale
per le assicurazioni sociali, lo scrivente Ufficio – dal punto di vista
prettamente procedurale – tiene a precisare che agirà nel pieno rispetto del
diritto di essere sentito da parte dell’assicurato. Quanto alla patologia
reumatologica di cui soffre l’assicurato, l’Ufficio AI – all’interno della
risposta di causa datata 7.11.2011 – ha già sottolineato che la procedura
istruttoria andrà (dapprima) completata con la richiesta dell’esame RM colonna
lombare eseguito il 28.6.2011 (esame quest’ultimo che verrà poi sottoposto
all’attenzione del Servizio medico regionale dell’AI). Ciò comporta che
l’amministrazione, dopo aver completato l’istruttoria, facendo esperire i
necessari ulteriori accertamenti medici, e rivalutato il caso sulla base delle
relative risultanze, emanerà una nuova decisione formale (preceduta dal
relativo progetto). L’incarto sarà quindi interamente riesaminato – a
dipendenza dell’esito della nuova istruttoria – anche sotto l’aspetto economico.
(…)” (XIV);
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008);
- secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band
XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Giusta
l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli
ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe
potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,
p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;
DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84);
- per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un
danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che
il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato
di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia
persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC
1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK
1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b;
Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
Al
riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni
fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,
devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato
psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione
per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente
esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque
stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno
alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro
gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello
di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di
stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla
salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno
un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi
se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in
pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile
per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi
citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).
(…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid.
3.2).
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,
le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,
la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre
1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182
consid. 2a con riferimenti).
In
una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento
di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa
da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.
pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13
luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007);
- nella fattispecie concreta,
nelle annotazioni 24 ottobre 2011 il SMR (X/1), esaminata la
documentazione medica prodotta con il ricorso (sub. doc. da A/1 a A/7), ha espresso
la seguente valutazione: “(…) in considerazione
dell’attuale rapporto del dr. __________ è possibile un peggioramento del
quadro psichiatrico con necessità di rivalutazione peritale presso il centro
peritale per valutare l’evoluzione dell’impedimento psichiatrico. In occasione
della perizia andranno pure valutati i criteri di Förster. Dalla documentazione
risulta che l’assicurato è stato sottoposto a esame RM colonna lombare il
28.6.2011. Bisogna richiedere poi il referto al medico curante.(…)” (X/1);
- quanto
alle asserite necessità evidenziate dal ricorrente secondo cui “(…) l’accertamento psichiatrico effettuato dal Dr. __________ debba
essere completato, nonché debbano venir sciolte le contraddizioni
dell’accertamento reumatologico del 27.09.2010 effettuato dal Dr. med. __________
(…)” (XII), va rilevato quanto segue.
Il dr. __________, FMH in
psichiatria e psicoterapia, nel consulto del 20 settembre 2010 (doc. AI
66/23-28), posta la diagnosi di sindrome ansioso-depressiva (ICD 10 F41.2), ha
concluso per un’inabilità lavorativa dal punto di vista strettamente
psichiatrico del 20%. Questa valutazione non è stata contestata da nessun altro
medico specialista. Anche il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia,
nella lettera 12 ottobre 2011 indirizzata alla RA 1 (doc. M), non ha contestato
le conclusioni del dr. __________ e – attestando che segue
ambulatorialmente l’assicurato dal mese di agosto 2011, posta la diagnosi di
episodio depressivo di media gravità (ICD 10 F32.1) – si è limitato ad
osservare che “(…) è indubbio che rispetto alla valutazione psichiatrica del
Dr. __________ di settembre 2010 lo stato psicopatologico sia peggiorato e ciò
conseguentemente al perdurare dei limiti algici fisiatrici e alle ripercussioni
negative sulla possibilità di rientrare nel circuito lavorativo. (…)” (doc.
M). Quanto al sospetto per un binge eating disorder (BED) lo stesso non è stato
evidenziato dal dr. __________ e i periti del SAM lo hanno ritenuto quale
diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa (“(…) obesità (BMI
39kg/m2), con/su: - sospetto binge eating disorder; - senza
endocrinopatie evidenti (…)” (doc. AI 66/16)).
Il dr. __________ FMH in
reumatologia, nel consulto 27 settembre 2010 (doc. AI 66/29-36) – posta la
diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “(…) Sindrome cervicospondilogena
prevalentemente a destra subacuta in - Disturbi statici del rachide (appiattimento
della dorsale con scoliosi destroconvessa cervicodorsale) - Decondizionamento
muscolare. Dolori cronici al rachide toracolombare con irradiazioni negli arti
inferiori in - Esiti da spinotomia L5/S1 con decompressione tramite artrotomia,
emilaminectomia bilaterale, PLIF con gabbia in Composit L5/S1 e fissazione
posteriore bilaterale da L4 a S1, dinamica in L4/L5, il 30.05.2008, a seguito
di spondilolistesi di primo grado su spondilolisi, di L5 su S1 con ernia
discale L5/S1 - Decondizionamento e sbilancio muscolare - Disturbi statici del
rachide (appiattimento della dorsale con scoliosi destro convessa
cervicodorsale) - Obesità (…)” (doc. AI 66/33) – ha concluso che “(…)
in un lavoro adatto allo stato di salute, giudico l’assicurato abile al lavoro
in misura del 100% con un rendimento massimo del 100%, a decorrere
dall’1.12.2008, ossia a distanza di circa 6 mesi dall’intervento neurochirurgico
del 30.05.2008. Nella sua ultima attività principale come agente di sicurezza,
l’assicurato, sempre a decorrere dall’1.12.2008, è abile al lavoro sull’arco di
una giornata lavorativa normale di 8-9 ore, con un rendimento massimo del 100%,
premesso che il mansionario lavorativo tenga pienamente conto dei limiti
funzionali e di carico sopraindicati, per esempio in attività di sorveglianza
con possibilità di alternare le posizioni corporee al bisogno. (…)” (doc.
AI 66/35). Questa valutazione non è stata contestata da nessun altro medico
specialista. Va qui inoltre evidenziato che anche il dr. __________, FMH in neurochirurgia,
nel rapporto medico 6 novembre 2008 (doc. AI 7/1-5), aveva già attestato una
capacità lavorativa superiore alle 4 ore giornaliere in un’attivi-tà adeguata
allo stato di salute (doc. AI 7/5 punto 6.2) e nel certificato medico 4 giugno
2009, senza specificare da quando, aveva attestato che “(…) il paziente è
senz’altro abile al lavoro anche a tempo pieno, ma in attività non eccessivamente
pesanti e nelle quali non debba ripetutamente fare movimenti di flessione o
rotazione del rachide sotto carico. (…)” (doc. AI 26/1);
- visto quanto sopra – ritenuto che
in ogni caso all’assicurato va riconosciuto il diritto ad una rendita intera
dal 1. settembre 2008 al 28 febbraio 2009 e, viste le sequele dell’infortunio
del 9 marzo 2010, almeno a un quarto di rendita dal 1. marzo 2010 al 31 maggio
2010 nonché ad una rendita intera dal 1. giugno 2010 al 30 settembre 2010 – per il resto
le decisioni impugnate vanno annullate e gli atti retrocessi all’Ufficio AI affinché,
esperiti gli accertamenti medici indicati dal SMR nelle annotazioni 24 ottobre
2011 (accertamenti volti a stabilire l’evoluzione dell’impedimento psichiatrico
e i criteri di Förster nonché a valutare la situazione somatica avuto riguardo
alla RM colonna lombare del 28 giugno 2011), si pronunci nuovamente sul diritto
a prestazioni;
- per quel che riguarda la
valutazione economica, ritenuto che la situazione medica deve essere
ulteriormente indagata, al momento attuale non è possibile esprimersi
compiutamente. Le censure espresse in merito dall’assicurato potranno pertanto,
se del caso, essere riprodotte in un eventuale ulteriore ricorso;
- in
esito alle nuove risultanze mediche ed economiche, l’Uf- ficio AI si pronuncerà
nuovamente sul diritto alla rendita, ritenuto che all’interessato, prima della
resa di tale decisione, dovrà ex lege (art. 57a cpv. 1 LAI) essere data la
facoltà di prendere posizione ed in seguito d’impugnare il nuovo provvedimento
ex art. 69 cpv. 1 LAI;
- ne
consegue l'accoglimento del ricorso;
- all’assicurato
vincente, patrocinato dai legali della __________, sono assegnate delle
ripetibili. La domanda di assistenza giudiziaria per la
procedura ricorsuale diventa pertanto priva di oggetto (DTF 124 V 309, consid.
6 e, tra le tante, STF 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5, STF
9C_352/2010 del 30 agosto 2010 consid. 3);
- secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la
procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al
rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è
soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--
franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore
litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1.- Il
ricorso è accolto.
§ Le decisioni impugnate, nella misura in cui negano il diritto a
prestazioni dal marzo 2009 al febbraio 2010 e in seguito dall’ottobre 2010,
sono annullate e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché proceda agli
accertamenti medici conformemente ai considerandi e si pronunci nuovamente.
Fatti
2.- Le
spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI che verserà
al ricorrente fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende
priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
Considerandi
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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