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Decisione

32.2011.253

Ritenuta la necesità di ulteriori accertamenti medici, limitatamente ai periodi in cui negano il diritto a prestazioni, le decisioni impugnate vanno annullate e gli atti rinviati all'amministrazione

16 gennaio 2012Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

2.- Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI che verserà

al ricorrente fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende

priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

Considerandi

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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