32.2011.256
Ufficio AI ha negato a torto all'assicurata i provvedimenti sanitari richiesti, vale a dire l'assunzione dei costi per la cura dell'infermità congenita di cui alla cifra 209 dell'allegato OIC
18 giugno 2012Italiano40 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
32.2011.256
Data decisione, Autorità:
18.06.2012, TCA
Titolo:
Ufficio AI ha negato a torto all'assicurata i provvedimenti sanitari richiesti, vale a dire l'assunzione dei costi per la cura dell'infermità congenita di cui alla cifra 209 dell'allegato OIC
INFERMITÀ CONGENITE
PROVVEDIMENTO SANITARIO
RIPETIBILI
art. 13 LAI
art. 69 cpv. 1bis LAI
art. 3 cpv. 1 LPGA
art. 53 cpv. 3 LPGA
art. 6 LPTCA
art. 29 cpv. 2 LPTCA
art. 2 OIC
Raccomandata
Incarto n.
32.2011.256
cr/sc
Lugano
18 giugno
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa
Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 4 ottobre 2011 di
RI 1
rappr. da: RA 1
rappr. da: RA 2
contro
la decisione del 5 settembre 2011 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RA 1, nata
nel 2003, affetta da sindrome di Angelman, con decisioni del 27 maggio 2003 è
stata posta dall’Ufficio AI al beneficio di provvedimenti sanitari comprendenti
l’assunzione dei costi per le cure delle infermità congenite n° 313 (doc. 12),
n° 494 (doc. 13) e n° 497 (doc. 14).
Con
decisione del 12 ottobre 2005, sono stati presi a carico dall’amministrazione i
costi per la cura dell’infermità congenita n° 390 dal 19 ottobre 2004 al 31
ottobre 2009 (doc. 26).
Con
decisione del 14 dicembre 2005, l’Ufficio AI ha poi riconosciuto all’assicurata
la garanzia per provvedimenti di scolarizzazione speciale per l’anno scolastico
2005/2006 (doc. 28).
Con
decisione del 28 settembre 2007, l’UAI ha pure riconosciuto all’assicurata
l’assunzione dei costi per le spese di viaggio (doc. 33).
In data
10 marzo 2010, l’amministrazione ha prolungato dal 1° novembre 2009 fino al 31
ottobre 2014 la garanzia per i provvedimenti sanitari per la cura
dell’infermità congenita n° 390 (doc. 47) e ha riconosciuto i costi
dell’ergoterapia ambulatoriale su prescrizione medica in connessione con
l’infermità congenita n° 390 (doc. 48).
Con
decisione del 12 ottobre 2010, l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata il
diritto ad un assegno per grandi invalidi minorenni di grado lieve dal 1°
gennaio 2008 al 31 agosto 2008 e di grado medio dal 1° settembre 2008 al 28
febbraio 2013 (doc. 65).
1.2. In data 26
gennaio 2011, l’assicurata, per il tramite dei genitori, ha inoltrato una
richiesta di assunzione dei costi per delle cure ortodontiche in narcosi (doc.
68), allegando un preventivo del dr. __________, medico dentista SSO SDS STMD.
Con
comunicazione del 15 marzo 2011, l’UAI ha riconosciuto la presa a carico dei
costi delle narcosi necessarie per le cure dentarie previste il 3 marzo 2011 e
il 31 marzo 2011, ma non quelli relativi alla cura dentaria vera e propria (doc.
77/1-2).
A seguito
della documentazione medica presentata dai genitori dell’assicurata e sulla
base del parere del SMR, con progetto di decisione del 5 luglio 2011 (doc. 83),
poi confermato con decisione del 5 settembre 2011, l’Ufficio AI ha respinto la
richiesta di prestazioni, con la seguente motivazione:
"
Secondo la documentazione medica in nostro
possesso e a seguito di un’attenta valutazione da parte del nostro Servizio
medico regionale, la problematica di cui soffre RI 1 (palato gotico con ritardo
dello sviluppo delle arcate dentali con impossibilità di crescita dei denti
definitivi) e per la quale è stato richiesto il rimborso dei costi necessari
alla relativa cura, non è elencata nella lista delle infermità congenite
riconosciute ai sensi dell’OIC (Ordinanza sulle infermità congenite) e mancano
altresì le condizioni per la copertura dei costi in conformità con l’art. 12
LAI.” (Doc. B)
1.3. Contro
questa decisione l’assicurata, rappresentata dai genitori, patrocinati dalla RA
2, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha postulato il
riconoscimento del costi relativi alle cure ortodontiche della piccola RI 1.
La
rappresentante legale ha innanzitutto contestato l’operato
dell’amministrazione, sottolineando come il Servizio medico regionale (SMR),
sulla sola base di un breve scritto del dentista curante e di un preventivo per
le cure mediche, abbia valutato che “il palato gotico con ritardo dello
sviluppo delle arcate dentali e l’impossibilità di crescita dei denti
definitivi non figurano nella lista delle IC, in particolare nella lista delle
malformazioni congenite dei denti che possono essere prese a carico dall’AI”.
Questo modo di agire, a mente della patrocinatrice, non può essere considerato
corretto, non essendo stata richiesta al dentista curante quantomeno la
compilazione del modulo “Esame medico dentario”, come auspicato dal Bollettino
d’Informazione pubblicato dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali in
collaborazione con la Società svizzera odontoiatri (SSO). A fronte di questa
lacuna, la rappresentante ha quindi chiesto il rinvio degli atti all’amministrazione
per complemento istruttorio, “ordinando, se necessario, eventuali esami
specialistici, al fine di suffragare l’esclusione di malformazioni congenite
dei denti”.
La patrocinatrice
ha poi chiesto l’assunzione dei costi relativi ai provvedimenti sanitari
richiesti in data 26 gennaio 2011, dato che, come indicato dal dr. __________, specialista
in neuropediatria, “il palato gotico con ritardo dello sviluppo delle arcate
dentali di cui soffre la piccola RI 1 è la conseguenza della malattia primaria
di tipo neurologico riassunta con OIC 390”, e la cura, preventivata dal dentista curante, è “senz’altro necessaria per permettere la cura definitiva dei
denti e risolvere le turbe gravi nella deglutizione” (doc. I).
1.4. L’Ufficio AI,
in risposta - sulla base delle considerazioni espresse dal dr. __________ del
SMR (doc. V/bis) - ha confermato la decisione impugnata e postulato la
reiezione integrale del ricorso (doc. V).
1.5. Con scritto
del 10 gennaio 2010, la patrocinatrice ha comunicato al TCA di avere ritenuto
opportuno richiedere una valutazione ortodontica – fissata per il 27 febbraio
2012 - al fine di confermare o escludere definitivamente la presenza di una
infermità congenita, chiedendo la sospensione della trattazione della causa
fino al ricevimento del rapporto specialistico (doc. VII).
Questa
richiesta è stata accolta dal TCA con scritto dell’11 gennaio 2012 (doc. VIII).
1.6. In data 13
marzo 2012, la rappresentante dell’assicurata ha trasmesso al TCA il rapporto del
5 marzo 2012 del dr. med. dent. __________, specialista SSO in ortodonzia, dal
quale emerge che “la malocclusione della paziente rientra nei parametri per
avere riconosciuta la IC 209” (doc. F).
Sulla
base di questo accertamento medico, che ha permesso di colmare la carenza
istruttoria dell’Ufficio AI già sollevata in fase di ricorso, la patrocinatrice
ha quindi chiesto il riconoscimento delle cure ortodontiche di RI 1 (doc. IX).
1.7. Con
osservazioni del 21 marzo 2012, l’Ufficio AI - tenuto conto delle
considerazioni del SMR (doc. XI/1) e di quelle del signor __________ (doc.
XI/2) - ha proposto al TCA di accogliere il ricorso con il diritto alla
prestazione “a decorrere dal momento in cui i criteri dell’OIC 209 sono
adempiuti, ossia dal 29 febbraio 2012 (data dell’esame effettuato dallo
specialista dr. __________)” (doc. XI).
1.8. Con scritto
del 26 marzo 2012, la rappresentante dell’assicurata ha contestato la proposta
dell’amministrazione, facendo valere che l’infermità congenita n° 209, appurata
dal dr. med. dent. __________ nel febbraio 2012 su esplicita richiesta della
ricorrente, avrebbe potuto essere stabilita prima dall’Ufficio AI, se solo
quest’ultimo avesse rispettato la procedura di accertamento che gli incombeva
(doc. XIII).
A tale
scritto la patrocinatrice ha allegato copia della comunicazione ricevuta dall’UAI,
datata 20 marzo 2012, nella quale l’amministrazione, dopo avere indicato che “la
presente annulla e sostituisce la decisione del 5 settembre 2011”, ha osservato che “assumiamo i costi per la cura dell’infermità congenita cifra 209 (mordex
apertus congenito), come pure gli apparecchi di cura su prescrizione medica di
esecuzione semplice e adeguata, dal 29.02.2012 al 31.01.2023” (doc. G).
1.9. Con
osservazioni dell’11 aprile 2012, l’amministrazione ha ribadito che “la nascita
del diritto al riconoscimento dell’OIC 209 debba avere inizio il 29 febbraio
2012, vale a dire dalla data dell’avvenuto esame da parte del dr. med. dent. __________”
(doc. XV).
1.10. Con scritto
del 25 aprile 2012, la rappresentante dell’assicurata, dal canto suo, ha
ritenuto che “il diritto ai provvedimenti sanitari in oggetto coincide almeno
con la data della richiesta di tale prestazione, ossia il 26 gennaio 2011”, evidenziando come “la cura prestata dal dr. med. dent. __________ ha in parte migliorato la
problematica, pur tuttavia non risolvendola. Prova ne è il fatto che in
febbraio 2012 lo specialista in ortodonzia dr. med. dent. __________ ha
riscontrato ancora, malgrado come detto le cure già intraprese, un angolo
mascello-basale di 42°, segno che indubbiamente prima dell’intervento del dr. __________
il grado di iperdivergenza era ben maggiore”.
La patrocinatrice,
a comprova di quanto allegato, ha trasmesso al TCA una nuova presa di posizione
da parte del dr. __________, il quale ha espressamente rilevato che “la
problematica del morso aperto e dell’iperdivergenza (angolo mascello-basale)
oltre i 40° erano già presenti prima che il trattamento iniziasse nel 2011” (doc. XVII + H).
Queste
considerazioni della rappresentante legale dell’interessata, unitamente alla
presa di posizione del dr. med. dent. __________, sono state trasmesse
all’amministrazione (doc. XVIII), per conoscenza.
in
diritto
2.1. A norma
dell'art. 53 cpv. 3 LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003, l'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali
è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di
ricorso.
Questa
norma corrisponde all'art. 58 della Legge federale sulla procedura
amministrativa.
Inoltre
la giurisprudenza relativa a questo principio sviluppata precedentemente alla
LPGA resta valida (Kieser, ATSG Kommentar, 2003, ad art. 53 cpv. 3 LPGA, n. 29
segg.).
In
particolare il Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito che una
decisione emanata pendente lite mette fine alla vertenza solo nella misura in
cui corrisponde alle richieste del ricorrente. Il litigio sussiste nella misura
in cui la nuova decisione non regola tutte le questioni nei sensi voluti
dall'insorgente. L'autorità adita deve in questi casi entrare nel merito della
vertenza, senza che l'insorgente debba ricorrere contro il nuovo atto
amministrativo (DTF 127 V 228 consid. 2; RCC 1992 pag. 123
consid. 5c; DTF 113 V 237; DTF 107 V 250; Spira, "Le contentieux des
assurances sociales fédérales et la procédure cantonale" in RJN 1984, pag.
23).
La riconsiderazione pendente lite permette dunque all'amministrazione
di riesaminare un proprio provvedimento dopo che l'insorgente ha espresso il
suo punto di vista nell'atto di ricorso ed eventualmente di modificarlo
corrispondentemente alle richieste della parte ricorrente (Hischier, Die Wiedererwägung
pendente lite im Sozialversicherungsrecht oder die Möglichkeit der späten
Einsicht, in SZS 1997 pag. 452).
La modifica può essere fatta unicamente a
vantaggio del ricorrente, ritenuto che in caso contrario la nuova decisione
assurge a proposta fatta dall'amministrazione al Tribunale.
In una sentenza del 5 dicembre 1991, il TFA ha
stabilito che "si la décision prise en litispendance entraîne une discrimination
de l'assuré (reformatio in peius), elle prend obligatoirement le caractère
d'une requête et doit être présentée comme telle au juge." (RCC 1992 pag. 122 seg.).
L'amministrazione
non può, invece, rivedere la decisione impugnata dopo aver presentato la
risposta di causa ai giudici di primo grado. Una decisione resa dopo questo
termine assume anch’essa unicamente il carattere di una proposta indirizzata al
giudice, affinché egli decida nei sensi della nuova decisione (Pratique VSI
1994 pag. 281; RCC 1992 pag. 123 consid. 5, RCC 1989 pag.
320 consid. 2a, RCC 1984 pag. 283, DTF 109 V 236; Spira, "Le contentieux
des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale" in RJN 1984,
pag. 23).
L'art. 6 della Legge di procedura per i ricorsi al TCA (Lptca) del
23 giugno 2008 enuncia i medesimi principi, ricalcando quanto previsto
dall'art. 58 PA.
A tale
proposito giova segnalare che l'Alta Corte ha avuto occasione di dichiarare
compatibile con il diritto federale il fatto che i Cantoni prevedano una
procedura corrispondente all'art. 58 LPA, fondandosi su delle disposizioni
esplicite o seguendo per analogia una certa prassi (DTF 127 V 94 consid. 2; RCC
1992 pag. 123 consid. 5a, DTF 103 V 109 consid. 2).
L'art. 6
LPTCA prevede che l'autorità amministrativa può, fino all'invio della sua
risposta, riesaminare la decisione impugnata.
Essa
notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica al
Tribunale (art. 6 cpv. 2).
Quest'ultimo
continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto
per effetto della nuova decisione (art. 6 cpv. 3, 1a frase).
Nel caso
in esame l’Ufficio AI, nella risposta di causa del 9 dicembre 2011, ha confermato la correttezza della decisione impugnata (cfr. doc. V).
Solo in
seguito, con comunicazione del 21 marzo 2012, dopo avere preso visione delle
conclusioni alle quali è giunto il dr. med. dent. __________, l’amministrazione
ha proposto al TCA “di accogliere il ricorso con il diritto a prestazioni a
decorrere dal momento in cui i criteri dell’OIC 209 sono adempiuti, ossia dal
29 febbraio 2012 (data dell’esame effettuato dallo specialista dr. __________)”
(doc. XI; consid. 1.7.).
Conformemente
alla giurisprudenza sopra citata tale scritto assume il carattere di una
proposta indirizzata al giudice affinché egli decida in tal senso.
Quindi,
il contenzioso sussiste ancora, per cui il TCA deve entrare nel merito della
vertenza.
2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se
l’Ufficio AI era legittimato a negare all’assicurata l’assunzione dei costi delle
cure ortodontiche prestate dal dr. med. dent. __________.
L'art. 13
cpv. 1 LAI stabilisce che gli assicurati, fino al compimento dei 20 anni hanno
diritto ai provvedimenti sanitari necessari per la cura delle infermità
congenite (art. 3 cpv. 2 LPGA).
Il
diritto a tali provvedimenti esiste indipendentemente dalla possibilità d’integrazione
nella vita professionale o di svolgimento delle mansioni consuete (art. 8 cpv.
2 LAI).
Il
Consiglio federale designa le infermità per le quali sono concessi tali
provvedimenti . Esso può escludere le prestazioni, se l'infermità è di poca
importanza (art. 13 cpv. 2 LAI).
Facendo
uso della delega di competenza di cui sopra, l'Esecutivo federale ha emanato
l'ordinanza sulle infermità congenite (OIC; RS 831.232.21).
Questa
autorità dispone di un largo potere di apprezzamento che le permette di optare
per una regola generale (art. 1 OIC) o, nel caso di talune infermità, per dei
criteri particolari, prendendo eventualmente in considerazione anche degli
aspetti di ordine pratico (RDAT II-1999, n. 65; Pratique VSI 1999 p. 173
consid. 2b con riferimenti).
Giusta
l'art. 1 cpv. 2 OIC, le infermità congenite sono enumerate nell'elenco in
allegato. Il Dipartimento federale dell'interno può qualificare delle infermità
congenite evidenti, che non figurano nell'elenco in allegato, come infermità
congenite giusta l'articolo 13 LAI.
L’art. 2
cpv. 1 OIC dispone che il diritto nasce con l’inizio dei provvedimenti
sanitari, ma al più presto a nascita avvenuta.
Se la cura di un’infermità congenita viene assunta perché è
necessaria una terapia precisata nell’allegato, il diritto nasce con l’inizio
del provvedimento; esso si estende in seguito a tutti i provvedimenti sanitari
necessari alla cura dell’infermità congenita (cpv. 2).
Sono
reputati provvedimenti sanitari necessari alla cura di un'infermità congenita
tutti i provvedimenti ritenuti validi dalla scienza medica e intesi a
conseguire nel modo più semplice e funzionale lo scopo terapeutico (art. 2 cpv.
3 OIC).
2.3. I
provvedimenti necessari volti alla cura delle infermità congenite riguardano in
particolare la cura delle conseguenze e delle manifestazioni che, da un punto
di vista medico, fanno parte dell'insieme dei sintomi che riguardano
l'infermità congenita interessata (U. Meyer-Blaser, "Bundesgesetz über die
Invalidenversicherung", Ed. Schulthess Polygraphisches Verlag,
Zurigo 1997, p. 103).
Il
diritto a provvedimenti sanitari si estende, eccezionalmente, anche al
trattamento di danni alla salute secondari, che non fanno più parte
dell'insieme di sintomi dell'infermità congenita, ma che, secondo l'esperienza
medica, sono spesso la conseguenza di questa infermità (Pra 1991 Nr. 214 p. 904
consid. 1a; DTF 100 V 41 consid. 1a; RCC 1971 p. 560;
Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, Ginevra 1991, p. 235 segg., 241).
Secondo la giurisprudenza tra l'infermità congenita e il disturbo
manifestatosi deve esserci pertanto un nesso causale adeguato qualificato (DTF
129 V 210 consid. 3.3; Pra 1991 Nr. 214 p. 903). Ciò è il caso se i sintomi
sono una conseguenza frequente dell'infermità congenita in esame. Il criterio è
puramente quantitativo (cfr. giurisprudenza citata in Scartazzini, op. cit. p.
240, 241). Solo se vi è un nesso causale adeguato qualificato il diritto
all'assunzione dei costi per la cura dell'infermità congenita è dato
(Meyer-Blaser, op. cit., p. 104 e giurisprudenza federale citata). Non è invece
necessario che l’affezione secondaria sia una conseguenza diretta
dell'infermità congenita. Anche conseguenze indirette possono esserlo (Pra 1991
Nr. 214 p. 903 consid. 3b).
In tal
senso, il marginale no. 11 della CPSI (Circolare sui provvedimenti sanitari
d’integrazione per l’invalidità) dispone che la cura di un danno alla salute
conseguente all’infermità congenita è a carico dell’AI se le manifestazioni
patologiche sono in stretto rapporto con i sintomi dell’infermità congenita.
A tal
proposito va ricordato che in una sentenza 32.2004.24 del 21 ottobre 2004
questo Tribunale, accogliendo il ricorso di un assicurato minorenne
beneficiario di provvedimenti sanitari per la cura di un vizio cardiaco
cianotico congenito (OIC 313), ha obbligato l’Ufficio AI ad assumere il
trattamento di una encefalopatia ipossico-ischemica, scatenata in parte da un
infetto delle vie respiratorie, messo in relazione diretta con l’affezione
congenita assicurata.
2.4. L’Ufficio AI
ha fondato la decisione del 5 settembre 2011 di rifiuto della garanzia per
provvedimenti sanitari-cure ortodontiche sulle annotazioni del 5 luglio 2011 del
medico del SMR, dr. __________ il quale ha rilevato quanto segue:
"
(…)
Il palato gotico con ritardo dello sviluppo delle
arcate dentali e l'impossibilità di crescita dei denti definitivi non figurano
nella lista delle IC, in particolare nella lista delle malformazioni congenite
dei denti che possono essere prese a carico AI.
Le cure ortodontiche applicate dal dr.
med. dent. __________ di __________ non sono pertanto a nostro carico. (Doc.
82/1)
In sede ricorsuale, la rappresentante
dell’assicurata ha prodotto i seguenti referti medici:
-
referto del 23 settembre 2011, redatto dal dr.
med. __________, specialista FMH in medicina dell’infanzia e dell’adolescenza,
del seguente tenore:
" Facendo
seguito alla sua lettera del 20 settembre 2011 rispondo puntualmente alle
domande da lei poste.
Premetto che conosco RI
1 solo dal 2007 e che ho solo alcuni rapporti degli esami eseguiti in
precedenza. Dal 2004 al 2007 è stata seguita dalla dottoressa I__________ alla
clinica __________ di __________.
1) dai rapporti in mio possesso il palato alto era presente
già
nel 2004. È quindi probabilmente legato alla sindrome
della quale RI 1 soffre.
2) In dicembre 2004 sono stati eseguiti esami genetici, che
mostrano una delezione a livello del cromosoma 15. Tale alterazione non prova
formalmente una sindrome di Angelman. La nostra diagnosi rimane essere sindrome
dismorfica con sospetto di sindrome di Angelman.
3) RI 1 presenta una dismorfia cranio-facciale caratterizzata
da microcefalia, deviazione del setto e palato alto. La sindrome di Angelman
presenta nel 20-80% dei casi una bocca larga con denti distanti un'ipoplasia
mascellare.
4) L'infermità congenita 462 si riferisce a problemi ormonali
nell'ambito di sindromi tra le quali quella di Prader-Willi. Nel nostro caso
non viene chiesto un riconoscimento della prestazione AI per tali problemi.
Quindi non si può far valere l'OIC 462 per la correzione del palato
gotico." (Doc. C)
-
referto del 26 settembre 2011, redatto dal PD
dr. __________, specialista FMH in pediatria e neuropediatria, del seguente
tenore:
" 1. Il
palato gotico con ritardo dello sviluppo delle arcate dentali e
Impossibilità di
crescita dei denti definitivi è la conseguenza della malattia primaria di tipo
neurologica riassunta con OIC 390.
2. In
base alle diagnosi e agli esami effettuati RI 1 presenta la sindrome di
Angelman, i risultati genetici mostrano una delezione a livello del cromosoma
15 che corrisponde ad una sindrome di Angelman.
3. Il
palato gotico non è sintomo della sindrome di Angelman, direi piuttosto che il
palato gotico è conseguenza dell'OIC 390 e non direttamente dell'Angelman.
4. La
sindrome di Angelman potrebbe rientrare in OIC 462 che include la sindrome di
Prader-Willi, a livello genetico è la stessa mutazione e quindi dal mio punto
di vista dovrebbe rientrare nell'OIC 462." (Doc. D)
Al riguardo, nelle annotazioni mediche del dr. D.
__________ del SMR, spec. FMH in medicina generale, ha osservato:
" Diagnosi: paresi
cerebrale di tipo atassico su encefalopatia non
progredente su
anomali a cromosomica (trisomia, sindrome di Angelmann)
- palato alto
- OIC 390 riconosciuta
Richiesta di presa a carico di trattamento odontoiatrico
Vedi nota SMR del 5.7.2011: problematica dentale
non fa parte della lista OIC
Decisione del 5.9.2011:
Ricorso:
Secondo la marginale 13 l'AI prende a carico la narcosi se è necessario un trattamento dentario nel caso che questo
trattamento è reso difficile dalla presenza di un OIC.
Wird eine Zahnbehandlung durch ein in der GgV aufgeführtes
Geburtsgebrechen unmittelbar erschwert so können die Kosten der notwendigen
Narkose, nicht aber der Zahnbehandlung übernommen werden. In der Regel ist eine
Behandlung in Narkose nur unter klinischen Verhältnissen möglich. Siehe
auch Rz 403.2.
Nel presente caso questo criterio è assolto, ragion per la quale è
dato preavviso favorevole per una presa a carico della narcosi.
Dalla documentazione a disposizione non risulta che la
problematica dentaria faccia parte d'una infermità congenita. Qui faccio
presente che la presenza d'una anomalia a carico dell'AI viene stabilito da / e
secondo la procedura allegata:
· Kieferorthopädischen
Abteilungen der Zahnärztlichen Universitätsinstitute sowie
· die im
Spezialistenregister eingetragenen Kieferorthopäden/-innen SSO
Abklärungsverfahren
1. Der/die untersuchende Zahnarzt/-ärztin hat das Formular
"Zahnärztliche Beurteilung" vollständig auszufüllen. Erhält er
fälschlicherweise das Formular "Fragebogen für den Arzt", so hat er
es zurückzuweisen und von den IV-Organen die IV Formulare für Zahnärzte anzufordern.
2. Die Frage nach dem Vorliegen eines Geburtsgebrechens nach Ziffern
205, 206 oder 207 ist nur zu bejahen, wenn die in der Geburtsgebrechenliste und
den zugehörigen Erläuterungen (siehe Abschnitt III) gestellten Bedingungen
erfüllt sind.
3. Besteht nach dem klinisch-inspektorischen Untersuchungsbefund
Verdacht auf Vorliegen eines Geburtgebrechens nach Ziffern 208, 209, 210, 214
oder 218 (siehe Abschnitt III), so hat der untersuchende Zahnarzt die Abklärung
der Leistungsberechtigung durch einen im entsprechenden Register eingetragenen
abklärungsberechtigten Fachzahnarzt für Kieferorthopädie seiner Wahl zu
veranlassen. indem er ihm den Patienten direkt mit dem Formular
"Kieferorthopädische Abklärung" überweist (siehe auf den Formularen)
und die Eltern des Versicherten darüber orientiert, dass der Patient vom
abklärungsberechtigten Fachzahnarzt für Kieferorthopädie aufgeboten wird.
Dem
untersuchenden Zahnarzt steht es frei, durch direkte Überweisung des Patienten
an einen Fachzahnarzt für Kieferorthopädie diesem auch die zahnärztliche
Beurteilung zu übertragen.
La presenza di un'anomalia della bocca non è conseguenza dell'OIC
390 ma fa parte della sindrome di Angelmann presente nell'assicurata. Si tratta
qui di un'affezione sindromale. Le singole affezioni devono rispettare i
criteri per il riconoscimento quale OIC
10:Einzelne Geburtsgebrechen weisen
vielfältige Symptome auf (polysymptomatische Gebrechen, z.B. Trisomie 21), die
alle auf da gleiche, als solches jedoch nicht einer Behandlung zugängliche
Leiden zurückzuführen sind. In diesen Fällen kann die IV medizinische
Massnahmen zur Behandlung einzelner Symptome dieses Geburtsgebrechens nur
erbringen, wenn die für deren Behandlung allenfalls aufgestellten besonderen
Voraussetzungen erfüllt sind (s. auch Rz 6).
Il trattamento dentario non assolve pure i criteri per prestazioni
secondo art. 12 LAI non essendo l'intervento necessario per la
formazione." (Doc. V/bis)
2.5. In corso di
causa, la patrocinatrice ha prodotto il seguente referto, datato 5 marzo 2012,
redatto, su richiesta della stessa rappresentante legale dell’assicurata, dal
dr. med. dent__________, specialista SSO in ortodonzia, del seguente tenore:
"
Come richiesto ho eseguito gli accertamenti
specialistici per valutare se ci sono i requisiti imposti dall'assicurazione
invalidità per la presa a carico delle cure ortodontiche.
Dagli accertamenti eseguiti (teleradiografia,
cefalometria e visita clinica) risulta che la malocclusione della paziente
rientra nei parametri per aver riconosciuta la IC 209 (mordex apertus
congenitus) > morso aperto tra gli incisivi e angolo mascello-mandibolare,
Spa-Spp/MeGo di 42°). I provvedimenti sanitari riguardanti la presa a carico
delle cure ortodontiche necessarie per la cura della maloccusione devono essere
presi a carico dell'assicurazione fino al compimento del 20.anno di età.
Nel frattempo ho contattato l'assicurazione
invalidità per sapere se il formulario "Esame dentario" e il
formulario "Esame di ortopedia dento-facciale" per dare il preavviso
negativo sono stati riempiti in precedenza da parte di uno specialista in
ortodonzia riconosciuto dall'AI. Dalle prime indicazioni ottenute verbalmente
dal Signor __________ il 29.02.2012 questo non è avvenuto. Ciò è stato anche
confermato dal medico dentista (__________) che ha sempre curato la paziente.
Data la scarsa collaborazione, il medico dentista a suo tempo aveva rinunciato
ad eseguire una teleradiografia.
In sostanza l'assicurazione invalidità non poteva
prendere una decisione riguardante le IC 208, 209, 2010 senza una valutazione
specialistica e un preavviso da parte di un perito.
Le perizie per le IC (riguardanti il nostro
ambito di valutazione, IC 208, 209 e 2010) non vengono influenzate in alcun
modo dallo stato di salute del paziente e dall'eventuale presenza di sindromi e
altre IC riconosciute in precedenza che potrebbero influenzare negativamente lo
sviluppo delle arcate e/o dei mascellari.
L'accertamento si limita nel valutare dei
parametri dentali e architettonici del viso (mascellare superiore ed inferiore)
molto ben definiti con poco margine di apprezzamento.
Fatti
I genitori sono in attesa di sapere se spedire il
formulario "Richiesta di prestazioni AI per assicurati che non hanno
ancora compiuto i 20 anni" per procedere con l'accertamento per poter fare
richiesta seguendo l'iter corretto o attendere una decisione in merito da parte
del Tribunale cantonale delle assicurazioni alla luce di quanto scritto in
precedenza." (Doc. F)
Nelle annotazioni del 20 marzo 2012, il dr. __________ del SMR ha
osservato:
" L'attuale
rapporto del dr. __________ conferma la presenza della OIC 209, OIC valida dal
momento delle diagnosi." (Doc. XI/1)
Nell’annotazione per l’incarto del 20 marzo 2012, il signor __________,
sostituto capo ufficio dell’UAI, ha indicato:
"
Colloquio telefonico con lo studio del Dr. Med.
Dent. __________ al quale chiedo la data di esecuzione dell'esame.
Teleradiografia eseguita il 29 febbraio 2012.
Procedere:
emanare decisione di accoglimento OIC 209.
Chiedere al TCA stralcio ricorso visto la nuova
decisione che si allegherà." (Doc. XI/2)
La patrocinatrice ha quindi prodotto una nuova presa di posizione
del dr. med. dent. __________, datata 24 aprile 2012, del seguente tenore:
" La
paziente presenta attualmente (29.02.2012) un morso aperto (beanza verticale)
nel segmento frontale (incisivi centrali e laterali permanenti) nonché un’iperdivergenza
accentuata (angolo mascello-basale di 42°).
Il trattamento eseguito dal collega (medico dentista senza
specializzazione nonché senza formazione specifica in ortodonzia) non viene
giudicato nel dettaglio.
Una documentazione iniziale adeguata non è stata eseguita. La malocclusione
viene ritenuta di estrema difficoltà da gestire anche per specialisti in
ortodonzia esperti.
Data la mancanza di una documentazione iniziale, giudicare come si
presentava la malocclusione nella primavera del 2011 (ad inizio terapia) non è
possibile con sicurezza assoluta.
Fatto sta che il trattamento eseguito ha sicuramente contribuito
ad affievolire l'iperdivergenza tuttora presente.
Le placche di espansione con rialzi laterali (inserito nei due
mascellari il 11.4.2011 e tolte il 29.02.2012) hanno alzato il morso laterale
di ca. 2 mm aumentando l'attività muscolare dei muscoli masseterici e temporali
(responsabili per lo spostamento della mandibola verso la mascella, chiusura
dei denti).
Un’intrusione dei segmenti buccali (molari e premolari) è stata
probabilmente ottenuta permettendo un’auto rotazione della mandibola e
contribuendo in tal modo alla chiusura del morso (avvicinamento degli incisivi
superiori ed inferiori) con conseguente diminuzione del morso aperto e
automaticamente dell'iperdivergenza.
In conclusione è con grande probabilità che la problematica del
morso aperto e dell'ipedivergenza (angolo mascello-basale) oltre i 40° erano già
presenti prima che il trattamento iniziasse nel 2011." (Doc. H)
2.6. Per costante
giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione
(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono
essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito
del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al
lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al
consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare
quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante
quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine
del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto
(STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U
329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160
consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il
suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998
IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
Per quel
che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione
invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia,
devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA
(consid. 6 e 7).
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante,
secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del
fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc;
Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im
Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.7. Nel caso di specie, nella
decisione impugnata l’UAI ha rifiutato la presa a carico del
trattamento ortodontico eseguito dal dr. med. dent. __________, ritenendo che,
sulla base del parere espresso dal SMR, “la problematica di cui soffre RI 1
(palato gotico con ritardo dello sviluppo delle arcate dentali con
impossibilità di crescita dei denti definitivi) e per la quale è stato
richiesto il rimborso dei costi necessari alla relativa cura, non è elencata
nella lista delle infermità congenite riconosciute ai sensi dell’OIC e mancano
altresì le condizioni per la copertura dei costi in conformità con l’art. 12
LAI” (doc. B).
Per
i motivi di seguito esposti, questo Tribunale non può
confermare la decisione presa dall’amministrazione, dato che, come del resto
riconosciuto dallo stesso Ufficio AI nelle osservazioni del 21 marzo 2012 (cfr.
doc. XI, consid. 1.7.), dagli accertamenti fatti esperire dalla patrocinatrice
dell’interessata in corso di causa è emerso che i disturbi di RI 1, che
necessitano di un trattamento ortodontico, rientrano nell’infermità congenita di
cui alla cifra 209 OIC.
L’allegato OIC, cifra 209,
spiega che si è in presenza dell’infermità congenita “Mordex apertus congenito,
se provoca una beanza verticale dopo la crescita degli incisivi permanenti e se
l’esame craniometrico rivela un angolo mascello-basale di 40° e più
(rispettivamente di almeno 37° combinato con un angolo ANB di 7° e più).”
Il dr. med. dent. __________,
specialista in ortodonzia, nel suo scritto del 5 marzo 2012, ha espressamente indicato che “dagli accertamenti eseguiti (teleradiografia, cefalometria e
visita clinica) risulta che la malocclusione della paziente rientra nei
parametri per avere riconosciuta la IC 209 (mordex apertus congenitus >
morso aperto tra gli incisivi e angolo mascello mandibolare, Spa-Spp/MeGo di
42°)”.
Il TCA non può che
concordare con questa conclusione dello specialista in ortodonzia, condivisa,
del resto, anche dal dr. __________ del SMR (cfr. doc. XI/1).
Pertanto, appurato che RI
1 è affetta dall’infermità congenita prevista alla cifra 209 dell’allegato OIC,
ella ha diritto ad essere posta al beneficio dei provvedimenti sanitari
richiesti, come correttamente indicato dal dr. med. dent. __________ nel suo
rapporto specialistico, laddove ha rilevato che “i provvedimenti sanitari
riguardanti la presa a carico delle cure ortodontiche necessarie per la cura
della malocclusione devono essere presi a carico dall’assicurazione fino al
compimento del 20° anno di età” (doc. F).
Questa conclusione è
stata, del resto, condivisa dallo stesso Ufficio AI (cfr.
osservazioni del 21 marzo 2012, doc. XI, consid. 1.7.)
2.8. Quanto alla durata del
diritto ai provvedimenti sanitari oggetto della presente vertenza, è indubbio
che, ai sensi di legge, questo diritto si estingue, senza
eccezioni, al più tardi alla fine del mese in cui l'assicurata compie i
vent'anni, ossia il 31 gennaio 2023, come correttamente indicato dall’Ufficio
AI nella comunicazione del 20 marzo 2012 (cfr. doc. G).
Controversa,
rimane, per contro, la questione relativa all’inizio del diritto a prestazioni:
se a partire dal momento di presentazione della domanda (gennaio 2011), come
richiesto dalla patrocinatrice dell’interessata oppure, come invece proposto
dall’amministrazione nelle osservazioni del 21 marzo 2012 (doc. XI) e nella
comunicazione del 20 marzo 2012 (doc. G), solo a partire dal mese di febbraio
2012, allorquando è stato eseguito l’esame specialistico da parte del dr. __________.
2.9. Secondo il
marg. 14 CPSI (Circolare sui provvedimenti sanitari d’integrazione per
l’invalidità) gli assicurati hanno diritto ai provvedimenti sanitari dal
momento in cui l’infermità congenita richiede una cura e questa ha buone
possibilità di successo. Il trattamento medico dev’essere accordato finché è indicato
il rapporto tra possibile successo e costi della cura che deve essere
sostenibile. A intervalli ragionevoli occorre esaminare se tali esigenze
sono rispettate. Se l’infermità o il provvedimento terapeutico lo giustificano,
si deve limitare la durata della prestazione.
Le cifre 208–210 CPSI - concernenti, tra l’altro,
anche l’infermità detta “del mordex apertus o clausus (209 OIC)” - prevedono
che “.1 queste infermità possono essere anomalie congenite oppure affezioni
acquisite. Esse sono riconosciute come infermità congenite solo se esistono
deviazioni verticali o sagittali estreme nello sviluppo dello scheletro della
mascella. Il diritto a fornire prestazioni dell'AI inizia a partire dal momento
in cui i criteri di deviazione sono adempiti.
.2 L'esame di queste
anomalie è esclusivamente di com-petenza:
–
delle cliniche di ortopedia mascellare di un
istituto o-dontoiatrico svizzero e
–
degli specialisti ortodontisti SSO indicati in
uno spe-ciale elenco (v. il sito della SSO: www.sso.ch).”
2.10. Nello scritto del 21 marzo
2012, l’Ufficio AI ha proposto al TCA di riconoscere all’assicurata il diritto
a prestazioni solo a partire dal momento in cui i criteri dell’OIC 209 sono
adempiuti, ossia dal mese di febbraio 2012, data dell’esame specialistico del
dr. med. dent. __________ (doc. XI).
La patrocinatrice ha
contestato la data di inizio del diritto a prestazioni proposto
dall’amministrazione, facendo valere che la presenza dell’infermità congenita
riconosciuta dal dr. med. dent. __________ avrebbe potuto essere individuata
anche prima del mese di febbraio 2012, se solo l’Ufficio AI avesse provveduto a
fare eseguire questo genere di accertamento prima di emettere una decisione
riguardante i provvedimenti sanitari richiesti.
Chiamato a pronunciarsi,
il TCA concorda con la tesi della patrocinatrice dell’assicurata, suffragata,
del resto, dalle considerazioni espresse dal dr. med. dent. __________ nello
scritto del 24 aprile 2012.
Lo specialista in
ortodonzia, infatti, nella citata presa di posizione, ha fatto presente che, al
momento della sua valutazione del 29 febbraio 2012, l’interessata “presentava
un morso aperto (beanza verticale) nel segmento frontale (incisivi centrali e
laterali permanenti) nonché una iperdivergenza accentuata (angolo mascello-basale
di 42°)” (doc. H). In mancanza di una documentazione iniziale adeguata, il dr.
med. dent. __________ ha rilevato che “giudicare come si presentava la
malocclusione nella primavera del 2011 (inizio della terapia) non è possibile
con certezza assoluta”. Egli ha tuttavia aggiunto che “il trattamento eseguito
(dal dr. __________, n.d.r.) ha sicuramente contribuito ad affievolire
l’iperdivergenza tuttora presente”, spiegando nel dettaglio quali sono stati i
benefici in termini di diminuzione del morso aperto e conseguentemente
dell’iperdivergenza apportati dalle cure ortodontiche messe in atto dal dr.
med. dent. __________ (cfr. doc. H, riportato per esteso al consid. 2.5.).
Alla luce di questi
elementi, il dr. med. dent. __________ ha quindi concluso che “è con grande
probabilità che la problematica del morso aperto e dell’iperdivergenza (angolo
mascello-basale) oltre i 40° erano già presenti prima che il trattamento
iniziasse nel 2011” (doc. H).
Il TCA condivide queste
considerazioni dello specialista in ortodonzia.
Va qui
osservato che, in una sentenza del 10 marzo 1994, pubblicata in DTF 120 V 89 -
concernente il caso di un’assicurata minorenne, affetta da prognatismo
mandibolare congenito (cifra 210 OIC), la quale aveva richiesto all’assicurazione
invalidità, nel novembre 1991, di prendere a carico i costi di un trattamento
ortodontico iniziato nel mese di giugno 1990 e alla quale i primi giudici, distanziandosi
dalla decisione con la quale l’amministrazione aveva riconosciuto la presa a
carico solo a partire dal mese di gennaio 1991 (momento a partire dal quale il
prognatismo aveva raggiunto i valori richiesti per avere diritto a
prestazioni), avevano accordato la presa a carico dei trattamenti iniziati
durante i dodici mesi precedenti la domanda di prestazioni e quindi a partire
dal mese di novembre 1990 – la nostra Massima Istanza ha rilevato che,
contrariamente a quanto concluso dai giudici cantonali, l’assicurata aveva
diritto ai provvedimenti sanitari in discussione fin dall’inizio del trattamento
e quindi a partire dal mese di giugno 1990.
L’Alta
Corte si è così espressa:
"
(…)
Considerandi
2.
a) Certaines affections congénitales ne sont reconnues comme
invalidantes que lorsqu'elles atteignent un degré de gravité bien précis. Pour
ces affections-là, et celle qui est en cause en l'espèce (ch. 210 OIC), le
Conseil fédéral s'est écarté de la définition qu'il avait lui-même donnée à l'art.
1.
al. 1 OIC. Il a qualifié d'infirmité congénitale celle qui ne peut être
reconnue comme telle à la naissance accomplie de l'enfant, faute de gravité
suffisante, mais qui, s'étant développée par la suite sur la base de l'état
existant à la naissance, atteint finalement le degré de gravité requis
justifiant sa prise en charge par l'assurance-invalidité. Selon la jurisprudence,
ces dispositions réglementaires sont conformes à la loi (arrêt non publié L. du
18.
août 1986; voir aussi, pour les affections congénitales non reconnaissables
comme telles à la naissance, l'arrêt RCC 1989 p. 222 ainsi que l'arrêt non
publié C. du 7 août 1979).
Aussi la prognathie inférieure congénitale
n'est-elle reconnue comme infirmité congénitale que lorsque l'appréciation
céphalométrique montre une divergence des rapports sagittaux de la mâchoire
mesurée par un angle ANB d'au moins -1° (respectivement +1° et moins combiné à
un angle maxillo-basal de 37° et plus, ou de 15° et moins) et lorsque au moins
deux paires antagonistes antérieures de la seconde dentition se trouvent en
position d'occlusion croisée ou en bout à bout (ch. 210 OIC).
b) En l'espèce, il est constant que la recourante
souffre de l'infirmité congénitale figurant au ch. 210 OIC, que l'angle ANB
n'avait pas atteint le degré requis pour ouvrir droit aux prestations lorsqu'il
avait été mesuré au mois de janvier 1990 (+0,5°), mais qu'il avait atteint
cette valeur lors de la mesure effectuée en janvier 1991 (-1°). Par conséquent,
c'est à bon droit que l'assurée a été mise au bénéfice des prestations de
l'assurance-invalidité (mesures médicales) à ce titre.
c) Dès lors, seul demeure litigieux le point de
savoir à partir de quel moment l'intimée a droit aux prestations: depuis le
début du traitement (soit en juin 1990, apparemment), depuis le douzième mois
précédant la demande de prestations (en novembre 1990), ou depuis l'époque où
l'examen médical a établi que le degré d'infirmité requis était atteint (soit
en janvier 1991).
3.
a) S'agissant de la fin du droit aux prestations (c'est-à-dire lorsque
le traitement a permis de corriger l'infirmité congénitale admise
antérieurement par l'assurance-invalidité, au point qu'elle n'atteint plus le degré de gravité requis), la jurisprudence a admis que le
droit aux mesures médicales persistait, conformément d'ailleurs à la pratique
administrative, pour autant que le traitement reste indiqué et qu'on puisse
encore en attendre une amélioration (art. 2 et 3 OIC; RCC 1984 p. 347 consid.
1b; arrêt non publié D. du 4 mai 1984).
En revanche, s'agissant du début du droit à ces
mêmes prestations (art. 2 OIC), le Tribunal fédéral des assurances n'a pas eu
l'occasion de trancher le point de savoir si l'infirmité qui n'avait pas encore
atteint le degré de gravité requis à la naissance de l'assuré, mais seulement
postérieurement, devait également être considérée comme congénitale déjà lors
de son apparition, ou uniquement depuis la réalisation dudit degré figurant
dans l'annexe à l'OIC.
b) En l'occurrence, il n'y a pas de raison de
traiter différemment les litiges qui pourraient survenir dans les deux
situations précitées. Il est en effet conforme au sens et au but de la loi que
chaque infirmité congénitale ouvre en principe le droit aux prestations de
l'assurance-invalidité, qu'elle soit grave ou non, à l'exception toutefois des
cas de peu d'importance.
Ainsi, dès que les manifestations de l'infirmité
atteignent, à un moment ou à un autre, le degré de gravité requis ou qu'elles
nécessitent de procéder à une intervention chirurgicale, il est logique de les
assimiler, dès le début du traitement (art. 2 al. 1 et 2 OIC) et jusqu'à la
majorité de l'assuré (art. 3 OIC), aux infirmités congénitales pures et simples
qui ne dépendent pas d'un critère de gravité. Cela est du reste conforme au but
de la prise en charge des infirmités congénitales par l'assurance-invalidité,
savoir encourager et financer dès le plus jeune âge la correction - plus
facile, plus efficace et moins coûteuse qu'ultérieurement - des handicaps assez
graves pour être de nature à réduire la capacité de gain de l'assuré à l'âge
adulte. Ces impératifs clairs priment l'interprétation historique contraire
proposée par l'OFAS. Au demeurant, l'art. 2 al. 1 et 2 OIC pose le principe de
la rétroactivité de la prise en charge des mesures médicales, depuis le moment
où le traitement s'avère nécessaire, même si l'on ne découvre l'infirmité que
plus tard (ATF 98 V 270-271
consid. 2; RCC 1989 p. 224 consid. 3).
c) Cela étant, l'intimée avait droit aux mesures
médicales litigieuses depuis le début du traitement déjà et sans autre limite
dans le temps que celle de sa 20e année, même si le degré de gravité fixé par
les dispositions réglementaires n'était pas encore atteint à ce moment-là. Le
recours est mal fondé.
4.
a) Les premiers juges ont limité le droit à la prise en charge du
traitement médical par l'assurance-invalidité aux douze mois précédant la
demande de prestations, en vertu de l'art. 48 al. 2, 1re phrase LAI.
On ne saurait cependant partager leur opinion. En
effet, selon l'art. 48 al. 2, 2e phrase LAI, les prestations sont allouées pour
une période antérieure si l'assuré ne pouvait pas connaître les faits ouvrant
droit à prestations et qu'il présente sa demande dans les douze mois dès le
moment où il en a eu connaissance.
b) Selon la jurisprudence, la connaissance desdits
faits est celle de l'atteinte qui ouvre le droit aux prestations (ATF 114 V 137
consid. 3b, ATF 100 V 120 consid. 2c; RCC 1989 p. 49 consid. 2, 1984 p. 420 consid. 1), soit, en l'espèce, le moment à partir duquel l'intimée a été
informée que la prognathie avait atteint un angle ANB de -1o. Bien que cet
angle fût de +0,5o en janvier 1990 et que le dentiste ou la mère de l'intimée
se soit probablement rendu compte du fait que l'infirmité s'aggravait, ce n'est
qu'en janvier 1991 qu'un angle ANB de -1o a été effectivement mesuré. Dès lors,
on doit admettre que la demande a été introduite dans l'année où l'intimée a eu
connaissance de ce fait.
c) Il s'ensuit que l'assurée a droit aux prestations
litigieuses dès le début du traitement entrepris en 1990.”
In una sentenza 9C_866/2008 dell’8 luglio 2009, il Tribunale
federale, distanziandosi dal giudizio dei primi giudici – i quali avevano
accordato ad un’assicurata, affetta da «cataracta juvenilis», il diritto ai provvedimenti sanitari per la cura dell’infermità
congenita di cui alla cifra 419 dell’allegato OIC, annullando la decisione con
la quale l’amministrazione aveva rifiutato l’assunzione dei costi per gli
interventi di cataratta bilaterale, considerando che l’acuità visiva non avesse
raggiunto i limiti di gravità necessari per il riconoscimento
di un’infermità congenita - ha ritenuto che, nel
caso di specie, non fosse possibile riconoscere all’interessata l’assunzione
dei costi degli interventi oculistici richiesti, dato che l’acuità visiva
dell’assicurata non ha mai raggiunto, fino al momento delle operazioni
chirurgiche in discussione – diversamente da quanto invece avvenuto nella
fattispecie di cui alla sentenza pubblicata in DTF 120 V 89,
nella quale il prognatismo aveva raggiunto i valori richiesti per avere diritto
a prestazioni durante il trattamento - i limiti previsti dalla cifra
marginale 419 dell’allegato OIC.
Pertanto, alla luce di
quanto sopra esposto, il TCA ritiene che RI 1 abbia diritto ai provvedimenti
sanitari qui in discussione - assunzione dei costi per la cura dell’infermità
congenita di cui alla cifra 209 dell’allegato OIC - fin dall’inizio delle cure
ortodontiche, intraprese nel mese di marzo 2011.
2.11
Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69
cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative
all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale
delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra
200.
-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo
al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF
8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell'Ufficio AI.
Vincente
in causa, la ricorrente, patrocinata dalla RA 2, ha diritto ad un'indennità per
ripetibili (cfr. STF K 63/06 del 5 settembre 2007 e la citata DTF 126 V 11 seg. consid. 2).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto.
§
La decisione del 5 settembre 2011 è annullata.
§§ L’Ufficio AI è condannato a riconoscere all’assicurata i provvedimenti sanitari volti al trattamento dell’infermità
congenita di cui alla cifra 209 dell’allegato OIC conformemente ai considerandi.
2. Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
L’Ufficio AI
verserà alla ricorrente la somma di fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili (IVA
inclusa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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