Lexipedia

Decisione

32.2011.256

Ufficio AI ha negato a torto all'assicurata i provvedimenti sanitari richiesti, vale a dire l'assunzione dei costi per la cura dell'infermità congenita di cui alla cifra 209 dell'allegato OIC

18 giugno 2012Italiano40 min

Source ti.ch

Fatti

I genitori sono in attesa di sapere se spedire il

formulario "Richiesta di prestazioni AI per assicurati che non hanno

ancora compiuto i 20 anni" per procedere con l'accertamento per poter fare

richiesta seguendo l'iter corretto o attendere una decisione in merito da parte

del Tribunale cantonale delle assicurazioni alla luce di quanto scritto in

precedenza." (Doc. F)

Nelle annotazioni del 20 marzo 2012, il dr. __________ del SMR ha

osservato:

" L'attuale

rapporto del dr. __________ conferma la presenza della OIC 209, OIC valida dal

momento delle diagnosi." (Doc. XI/1)

Nell’annotazione per l’incarto del 20 marzo 2012, il signor __________,

sostituto capo ufficio dell’UAI, ha indicato:

"

Colloquio telefonico con lo studio del Dr. Med.

Dent. __________ al quale chiedo la data di esecuzione dell'esame.

Teleradiografia eseguita il 29 febbraio 2012.

Procedere:

emanare decisione di accoglimento OIC 209.

Chiedere al TCA stralcio ricorso visto la nuova

decisione che si allegherà." (Doc. XI/2)

La patrocinatrice ha quindi prodotto una nuova presa di posizione

del dr. med. dent. __________, datata 24 aprile 2012, del seguente tenore:

" La

paziente presenta attualmente (29.02.2012) un morso aperto (beanza verticale)

nel segmento frontale (incisivi centrali e laterali permanenti) nonché un’iperdivergenza

accentuata (angolo mascello-basale di 42°).

Il trattamento eseguito dal collega (medico dentista senza

specializzazione nonché senza formazione specifica in ortodonzia) non viene

giudicato nel dettaglio.

Una documentazione iniziale adeguata non è stata eseguita. La malocclusione

viene ritenuta di estrema difficoltà da gestire anche per specialisti in

ortodonzia esperti.

Data la mancanza di una documentazione iniziale, giudicare come si

presentava la malocclusione nella primavera del 2011 (ad inizio terapia) non è

possibile con sicurezza assoluta.

Fatto sta che il trattamento eseguito ha sicuramente contribuito

ad affievolire l'iperdivergenza tuttora presente.

Le placche di espansione con rialzi laterali (inserito nei due

mascellari il 11.4.2011 e tolte il 29.02.2012) hanno alzato il morso laterale

di ca. 2 mm aumentando l'attività muscolare dei muscoli masseterici e temporali

(responsabili per lo spostamento della mandibola verso la mascella, chiusura

dei denti).

Un’intrusione dei segmenti buccali (molari e premolari) è stata

probabilmente ottenuta permettendo un’auto rotazione della mandibola e

contribuendo in tal modo alla chiusura del morso (avvicinamento degli incisivi

superiori ed inferiori) con conseguente diminuzione del morso aperto e

automaticamente dell'iperdivergenza.

In conclusione è con grande probabilità che la problematica del

morso aperto e dell'ipedivergenza (angolo mascello-basale) oltre i 40° erano già

presenti prima che il trattamento iniziasse nel 2011." (Doc. H)

2.6. Per costante

giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione

(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono

essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito

del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,

nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al

lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare

quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al

consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare

quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante

quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine

del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto

(STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U

329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160

consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998

IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

Per quel

che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione

invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia,

devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA

(consid. 6 e 7).

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante,

secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del

fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc;

Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im

Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.7. Nel caso di specie, nella

decisione impugnata l’UAI ha rifiutato la presa a carico del

trattamento ortodontico eseguito dal dr. med. dent. __________, ritenendo che,

sulla base del parere espresso dal SMR, “la problematica di cui soffre RI 1

(palato gotico con ritardo dello sviluppo delle arcate dentali con

impossibilità di crescita dei denti definitivi) e per la quale è stato

richiesto il rimborso dei costi necessari alla relativa cura, non è elencata

nella lista delle infermità congenite riconosciute ai sensi dell’OIC e mancano

altresì le condizioni per la copertura dei costi in conformità con l’art. 12

LAI” (doc. B).

Per

i motivi di seguito esposti, questo Tribunale non può

confermare la decisione presa dall’amministrazione, dato che, come del resto

riconosciuto dallo stesso Ufficio AI nelle osservazioni del 21 marzo 2012 (cfr.

doc. XI, consid. 1.7.), dagli accertamenti fatti esperire dalla patrocinatrice

dell’interessata in corso di causa è emerso che i disturbi di RI 1, che

necessitano di un trattamento ortodontico, rientrano nell’infermità congenita di

cui alla cifra 209 OIC.

L’allegato OIC, cifra 209,

spiega che si è in presenza dell’infermità congenita “Mordex apertus congenito,

se provoca una beanza verticale dopo la crescita degli incisivi permanenti e se

l’esame craniometrico rivela un angolo mascello-basale di 40° e più

(rispettivamente di almeno 37° combinato con un angolo ANB di 7° e più).”

Il dr. med. dent. __________,

specialista in ortodonzia, nel suo scritto del 5 marzo 2012, ha espressamente indicato che “dagli accertamenti eseguiti (teleradiografia, cefalometria e

visita clinica) risulta che la malocclusione della paziente rientra nei

parametri per avere riconosciuta la IC 209 (mordex apertus congenitus >

morso aperto tra gli incisivi e angolo mascello mandibolare, Spa-Spp/MeGo di

42°)”.

Il TCA non può che

concordare con questa conclusione dello specialista in ortodonzia, condivisa,

del resto, anche dal dr. __________ del SMR (cfr. doc. XI/1).

Pertanto, appurato che RI

1 è affetta dall’infermità congenita prevista alla cifra 209 dell’allegato OIC,

ella ha diritto ad essere posta al beneficio dei provvedimenti sanitari

richiesti, come correttamente indicato dal dr. med. dent. __________ nel suo

rapporto specialistico, laddove ha rilevato che “i provvedimenti sanitari

riguardanti la presa a carico delle cure ortodontiche necessarie per la cura

della malocclusione devono essere presi a carico dall’assicurazione fino al

compimento del 20° anno di età” (doc. F).

Questa conclusione è

stata, del resto, condivisa dallo stesso Ufficio AI (cfr.

osservazioni del 21 marzo 2012, doc. XI, consid. 1.7.)

2.8. Quanto alla durata del

diritto ai provvedimenti sanitari oggetto della presente vertenza, è indubbio

che, ai sensi di legge, questo diritto si estingue, senza

eccezioni, al più tardi alla fine del mese in cui l'assicurata compie i

vent'anni, ossia il 31 gennaio 2023, come correttamente indicato dall’Ufficio

AI nella comunicazione del 20 marzo 2012 (cfr. doc. G).

Controversa,

rimane, per contro, la questione relativa all’inizio del diritto a prestazioni:

se a partire dal momento di presentazione della domanda (gennaio 2011), come

richiesto dalla patrocinatrice dell’interessata oppure, come invece proposto

dall’amministrazione nelle osservazioni del 21 marzo 2012 (doc. XI) e nella

comunicazione del 20 marzo 2012 (doc. G), solo a partire dal mese di febbraio

2012, allorquando è stato eseguito l’esame specialistico da parte del dr. __________.

2.9. Secondo il

marg. 14 CPSI (Circolare sui provvedimenti sanitari d’integrazione per

l’invalidità) gli assicurati hanno diritto ai provvedimenti sanitari dal

momento in cui l’infermità congenita richiede una cura e questa ha buone

possibilità di successo. Il trattamento medico dev’essere accordato finché è indicato

il rapporto tra possibile successo e costi della cura che deve essere

sostenibile. A intervalli ragionevoli occorre esaminare se tali esigenze

sono rispettate. Se l’infermità o il provvedimento terapeutico lo giustificano,

si deve limitare la durata della prestazione.

Le cifre 208–210 CPSI - concernenti, tra l’altro,

anche l’infermità detta “del mordex apertus o clausus (209 OIC)” - prevedono

che “.1 queste infermità possono essere anomalie congenite oppure affezioni

acquisite. Esse sono riconosciute come infermità congenite solo se esistono

deviazioni verticali o sagittali estreme nello sviluppo dello scheletro della

mascella. Il diritto a fornire prestazioni dell'AI inizia a partire dal momento

in cui i criteri di deviazione sono adempiti.

.2 L'esame di queste

anomalie è esclusivamente di com-petenza:

delle cliniche di ortopedia mascellare di un

istituto o-dontoiatrico svizzero e

degli specialisti ortodontisti SSO indicati in

uno spe-ciale elenco (v. il sito della SSO: www.sso.ch).”

2.10. Nello scritto del 21 marzo

2012, l’Ufficio AI ha proposto al TCA di riconoscere all’assicurata il diritto

a prestazioni solo a partire dal momento in cui i criteri dell’OIC 209 sono

adempiuti, ossia dal mese di febbraio 2012, data dell’esame specialistico del

dr. med. dent. __________ (doc. XI).

La patrocinatrice ha

contestato la data di inizio del diritto a prestazioni proposto

dall’amministrazione, facendo valere che la presenza dell’infermità congenita

riconosciuta dal dr. med. dent. __________ avrebbe potuto essere individuata

anche prima del mese di febbraio 2012, se solo l’Ufficio AI avesse provveduto a

fare eseguire questo genere di accertamento prima di emettere una decisione

riguardante i provvedimenti sanitari richiesti.

Chiamato a pronunciarsi,

il TCA concorda con la tesi della patrocinatrice dell’assicurata, suffragata,

del resto, dalle considerazioni espresse dal dr. med. dent. __________ nello

scritto del 24 aprile 2012.

Lo specialista in

ortodonzia, infatti, nella citata presa di posizione, ha fatto presente che, al

momento della sua valutazione del 29 febbraio 2012, l’interessata “presentava

un morso aperto (beanza verticale) nel segmento frontale (incisivi centrali e

laterali permanenti) nonché una iperdivergenza accentuata (angolo mascello-basale

di 42°)” (doc. H). In mancanza di una documentazione iniziale adeguata, il dr.

med. dent. __________ ha rilevato che “giudicare come si presentava la

malocclusione nella primavera del 2011 (inizio della terapia) non è possibile

con certezza assoluta”. Egli ha tuttavia aggiunto che “il trattamento eseguito

(dal dr. __________, n.d.r.) ha sicuramente contribuito ad affievolire

l’iperdivergenza tuttora presente”, spiegando nel dettaglio quali sono stati i

benefici in termini di diminuzione del morso aperto e conseguentemente

dell’iperdivergenza apportati dalle cure ortodontiche messe in atto dal dr.

med. dent. __________ (cfr. doc. H, riportato per esteso al consid. 2.5.).

Alla luce di questi

elementi, il dr. med. dent. __________ ha quindi concluso che “è con grande

probabilità che la problematica del morso aperto e dell’iperdivergenza (angolo

mascello-basale) oltre i 40° erano già presenti prima che il trattamento

iniziasse nel 2011” (doc. H).

Il TCA condivide queste

considerazioni dello specialista in ortodonzia.

Va qui

osservato che, in una sentenza del 10 marzo 1994, pubblicata in DTF 120 V 89 -

concernente il caso di un’assicurata minorenne, affetta da prognatismo

mandibolare congenito (cifra 210 OIC), la quale aveva richiesto all’assicurazione

invalidità, nel novembre 1991, di prendere a carico i costi di un trattamento

ortodontico iniziato nel mese di giugno 1990 e alla quale i primi giudici, distanziandosi

dalla decisione con la quale l’amministrazione aveva riconosciuto la presa a

carico solo a partire dal mese di gennaio 1991 (momento a partire dal quale il

prognatismo aveva raggiunto i valori richiesti per avere diritto a

prestazioni), avevano accordato la presa a carico dei trattamenti iniziati

durante i dodici mesi precedenti la domanda di prestazioni e quindi a partire

dal mese di novembre 1990 – la nostra Massima Istanza ha rilevato che,

contrariamente a quanto concluso dai giudici cantonali, l’assicurata aveva

diritto ai provvedimenti sanitari in discussione fin dall’inizio del trattamento

e quindi a partire dal mese di giugno 1990.

L’Alta

Corte si è così espressa:

"

(…)

Considerandi

2.

a) Certaines affections congénitales ne sont reconnues comme

invalidantes que lorsqu'elles atteignent un degré de gravité bien précis. Pour

ces affections-là, et celle qui est en cause en l'espèce (ch. 210 OIC), le

Conseil fédéral s'est écarté de la définition qu'il avait lui-même donnée à l'art.

1.

al. 1 OIC. Il a qualifié d'infirmité congénitale celle qui ne peut être

reconnue comme telle à la naissance accomplie de l'enfant, faute de gravité

suffisante, mais qui, s'étant développée par la suite sur la base de l'état

existant à la naissance, atteint finalement le degré de gravité requis

justifiant sa prise en charge par l'assurance-invalidité. Selon la jurisprudence,

ces dispositions réglementaires sont conformes à la loi (arrêt non publié L. du

18.

août 1986; voir aussi, pour les affections congénitales non reconnaissables

comme telles à la naissance, l'arrêt RCC 1989 p. 222 ainsi que l'arrêt non

publié C. du 7 août 1979).

Aussi la prognathie inférieure congénitale

n'est-elle reconnue comme infirmité congénitale que lorsque l'appréciation

céphalométrique montre une divergence des rapports sagittaux de la mâchoire

mesurée par un angle ANB d'au moins -1° (respectivement +1° et moins combiné à

un angle maxillo-basal de 37° et plus, ou de 15° et moins) et lorsque au moins

deux paires antagonistes antérieures de la seconde dentition se trouvent en

position d'occlusion croisée ou en bout à bout (ch. 210 OIC).

b) En l'espèce, il est constant que la recourante

souffre de l'infirmité congénitale figurant au ch. 210 OIC, que l'angle ANB

n'avait pas atteint le degré requis pour ouvrir droit aux prestations lorsqu'il

avait été mesuré au mois de janvier 1990 (+0,5°), mais qu'il avait atteint

cette valeur lors de la mesure effectuée en janvier 1991 (-1°). Par conséquent,

c'est à bon droit que l'assurée a été mise au bénéfice des prestations de

l'assurance-invalidité (mesures médicales) à ce titre.

c) Dès lors, seul demeure litigieux le point de

savoir à partir de quel moment l'intimée a droit aux prestations: depuis le

début du traitement (soit en juin 1990, apparemment), depuis le douzième mois

précédant la demande de prestations (en novembre 1990), ou depuis l'époque où

l'examen médical a établi que le degré d'infirmité requis était atteint (soit

en janvier 1991).

3.

a) S'agissant de la fin du droit aux prestations (c'est-à-dire lorsque

le traitement a permis de corriger l'infirmité congénitale admise

antérieurement par l'assurance-invalidité, au point qu'elle n'atteint plus le degré de gravité requis), la jurisprudence a admis que le

droit aux mesures médicales persistait, conformément d'ailleurs à la pratique

administrative, pour autant que le traitement reste indiqué et qu'on puisse

encore en attendre une amélioration (art. 2 et 3 OIC; RCC 1984 p. 347 consid.

1b; arrêt non publié D. du 4 mai 1984).

En revanche, s'agissant du début du droit à ces

mêmes prestations (art. 2 OIC), le Tribunal fédéral des assurances n'a pas eu

l'occasion de trancher le point de savoir si l'infirmité qui n'avait pas encore

atteint le degré de gravité requis à la naissance de l'assuré, mais seulement

postérieurement, devait également être considérée comme congénitale déjà lors

de son apparition, ou uniquement depuis la réalisation dudit degré figurant

dans l'annexe à l'OIC.

b) En l'occurrence, il n'y a pas de raison de

traiter différemment les litiges qui pourraient survenir dans les deux

situations précitées. Il est en effet conforme au sens et au but de la loi que

chaque infirmité congénitale ouvre en principe le droit aux prestations de

l'assurance-invalidité, qu'elle soit grave ou non, à l'exception toutefois des

cas de peu d'importance.

Ainsi, dès que les manifestations de l'infirmité

atteignent, à un moment ou à un autre, le degré de gravité requis ou qu'elles

nécessitent de procéder à une intervention chirurgicale, il est logique de les

assimiler, dès le début du traitement (art. 2 al. 1 et 2 OIC) et jusqu'à la

majorité de l'assuré (art. 3 OIC), aux infirmités congénitales pures et simples

qui ne dépendent pas d'un critère de gravité. Cela est du reste conforme au but

de la prise en charge des infirmités congénitales par l'assurance-invalidité,

savoir encourager et financer dès le plus jeune âge la correction - plus

facile, plus efficace et moins coûteuse qu'ultérieurement - des handicaps assez

graves pour être de nature à réduire la capacité de gain de l'assuré à l'âge

adulte. Ces impératifs clairs priment l'interprétation historique contraire

proposée par l'OFAS. Au demeurant, l'art. 2 al. 1 et 2 OIC pose le principe de

la rétroactivité de la prise en charge des mesures médicales, depuis le moment

où le traitement s'avère nécessaire, même si l'on ne découvre l'infirmité que

plus tard (ATF 98 V 270-271

consid. 2; RCC 1989 p. 224 consid. 3).

c) Cela étant, l'intimée avait droit aux mesures

médicales litigieuses depuis le début du traitement déjà et sans autre limite

dans le temps que celle de sa 20e année, même si le degré de gravité fixé par

les dispositions réglementaires n'était pas encore atteint à ce moment-là. Le

recours est mal fondé.

4.

a) Les premiers juges ont limité le droit à la prise en charge du

traitement médical par l'assurance-invalidité aux douze mois précédant la

demande de prestations, en vertu de l'art. 48 al. 2, 1re phrase LAI.

On ne saurait cependant partager leur opinion. En

effet, selon l'art. 48 al. 2, 2e phrase LAI, les prestations sont allouées pour

une période antérieure si l'assuré ne pouvait pas connaître les faits ouvrant

droit à prestations et qu'il présente sa demande dans les douze mois dès le

moment où il en a eu connaissance.

b) Selon la jurisprudence, la connaissance desdits

faits est celle de l'atteinte qui ouvre le droit aux prestations (ATF 114 V 137

consid. 3b, ATF 100 V 120 consid. 2c; RCC 1989 p. 49 consid. 2, 1984 p. 420 consid. 1), soit, en l'espèce, le moment à partir duquel l'intimée a été

informée que la prognathie avait atteint un angle ANB de -1o. Bien que cet

angle fût de +0,5o en janvier 1990 et que le dentiste ou la mère de l'intimée

se soit probablement rendu compte du fait que l'infirmité s'aggravait, ce n'est

qu'en janvier 1991 qu'un angle ANB de -1o a été effectivement mesuré. Dès lors,

on doit admettre que la demande a été introduite dans l'année où l'intimée a eu

connaissance de ce fait.

c) Il s'ensuit que l'assurée a droit aux prestations

litigieuses dès le début du traitement entrepris en 1990.”

In una sentenza 9C_866/2008 dell’8 luglio 2009, il Tribunale

federale, distanziandosi dal giudizio dei primi giudici – i quali avevano

accordato ad un’assicurata, affetta da «cataracta juvenilis», il diritto ai provvedimenti sanitari per la cura dell’infermità

congenita di cui alla cifra 419 dell’allegato OIC, annullando la decisione con

la quale l’amministrazione aveva rifiutato l’assunzione dei costi per gli

interventi di cataratta bilaterale, considerando che l’acuità visiva non avesse

raggiunto i limiti di gravità necessari per il riconoscimento

di un’infermità congenita - ha ritenuto che, nel

caso di specie, non fosse possibile riconoscere all’interessata l’assunzione

dei costi degli interventi oculistici richiesti, dato che l’acuità visiva

dell’assicurata non ha mai raggiunto, fino al momento delle operazioni

chirurgiche in discussione – diversamente da quanto invece avvenuto nella

fattispecie di cui alla sentenza pubblicata in DTF 120 V 89,

nella quale il prognatismo aveva raggiunto i valori richiesti per avere diritto

a prestazioni durante il trattamento - i limiti previsti dalla cifra

marginale 419 dell’allegato OIC.

Pertanto, alla luce di

quanto sopra esposto, il TCA ritiene che RI 1 abbia diritto ai provvedimenti

sanitari qui in discussione - assunzione dei costi per la cura dell’infermità

congenita di cui alla cifra 209 dell’allegato OIC - fin dall’inizio delle cure

ortodontiche, intraprese nel mese di marzo 2011.

2.11

Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69

cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative

all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra

200.

-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo

al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell'Ufficio AI.

Vincente

in causa, la ricorrente, patrocinata dalla RA 2, ha diritto ad un'indennità per

ripetibili (cfr. STF K 63/06 del 5 settembre 2007 e la citata DTF 126 V 11 seg. consid. 2).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§

La decisione del 5 settembre 2011 è annullata.

§§ L’Ufficio AI è condannato a riconoscere all’assicurata i provvedimenti sanitari volti al trattamento dell’infermità

congenita di cui alla cifra 209 dell’allegato OIC conformemente ai considerandi.

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

L’Ufficio AI

verserà alla ricorrente la somma di fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili (IVA

inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster