32.2011.258
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5 marzo 2012Italiano65 min
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Numero d'incarto:
32.2011.258
Data decisione, Autorità:
05.03.2012, TCA
Titolo:
Decisione di attribuzione di 1/4 di rendita limitata nel tempo,poi soppressa,non può essere confermata dal TCA,in mancanza di sufficienti approfondimenti in merito alla capacità lavorativa residua globale dell'interessato,tenuto conto di tutti i suoi disturbi nei vari ambiti medici.Rinvio atti
AFFEZIONE PSICHICA
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
PERIZIA
RENDITA LIMITATA
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
RIPETIBILI
art. 28 cpv. 2 LAI
art. 69 cpv. 1bis LAI
art. 16 LPGA
art. 17 LPGA
art. 17 cpv. 1 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2011.258
cr/sc
Lugano
5 marzo 2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa
Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 7 ottobre 2011 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
le decisioni del 8 settembre 2011 emanate
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nato
nel 1954, in precedenza attivo in qualità di muratore, in data 1° giugno 2007 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti in quanto affetto
da “infarto con allargamento coronarie, 6 stents” (doc. 1/1-7).
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui l’esecuzione di una
perizia pluridisciplinare a cura del Servizio Accertamento Medico dell’Assicurazione
Invalidità (SAM), l’UAI con progetto di decisione del 29 settembre 2008 (cfr.
doc. 32/1-3), poi confermato con decisione del 3 dicembre 2008 (doc. A), ha
respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurato essendo il grado
d’invalidità del 32%.
Con sentenza 32.2009.29 del 27 luglio 2009, il
TCA ha confermato la correttezza della decisione dell’amministrazione,
trasmettendo nel contempo gli atti all’Ufficio AI al fine di verificare
l’eventuale sopraggiungere, in un periodo successivo alla decisione impugnata,
di un peggioramento delle condizioni di salute dell’interessato, dal
profilo cardiologico e psichiatrico.
Questa sentenza del TCA è stata confermata dal
Tribunale federale, con sentenza 9C_755/2009 del 28 maggio 2010.
1.2. Dopo avere esperito,
conformemente a quanto richiesto dal TCA, gli accertamenti medici ed economici
del caso, tra cui l’esecuzione di una nuova perizia pluridisciplinare a cura
del Servizio Accertamento Medico dell’Assicurazione Invalidità (SAM), l’Ufficio
AI, con progetto di decisione del 10 giugno 2010, poi confermato con due decisioni
dell’8 settembre 2011, ha stabilito che “dal 1° agosto 2009 (media
retrospettiva) fino al 31 dicembre 2009 sorge il diritto ad un quarto di
rendita di invalidità con un grado AI del 41%. Dal 1° settembre 2010 (media
retrospettiva) fino al 31 gennaio 2011 sorge il diritto ad un quarto di rendita
di invalidità con un grado AI del 43%” (doc. A).
1.3. Contro queste
decisioni l’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA postulando il riconoscimento di una rendita intera di
invalidità.
Sostanzialmente
il patrocinatore ha contestato la conclusione alla quale sono giunti i medici
del SAM a proposito di una presunta capacità lavorativa residua dell’80% dell’interessato
in attività leggere adeguate, a partire dal 1° novembre 2010, in quanto tale conclusione non corrisponderebbe alla reale condizione di salute
dell’interessato.
Il
patrocinatore del ricorrente ha innanzitutto contestato quanto ritenuto dai
medici del SAM a proposito di una presunta piena capacità lavorativa
dell’interessato, dal profilo pneumologico, nello svolgimento di attività
leggere adeguate, facendo valere che tale conclusione non coinciderebbe con
quanto evidenziato dal dr. __________ nel suo consulto peritale, nel quale ha
espressamente indicato che “la valutazione della capacità lavorativa per lavori
fisici leggeri risulta difficile in quanto il paziente presenta parallelamente
un’insufficienza cardiaca e un’obesità corporea”, aggiungendo che “qualora
l’assicurato dovesse beneficiare in maniera positiva delle misure terapeutiche
e profilattiche proposte è ipotizzabile un eventuale miglioramento della
capacità lavorativa per lavori fisici leggeri”.
Il
patrocinatore ha poi contestato la valutazione peritale cardiologica del dr. __________
circa una presunta piena capacità lavorativa dell’interessato nello svolgimento
di attività leggere, in contraddizione con il parere del cardiologo curante,
dr. __________, a mente del quale l’interessato potrebbe svolgere un’attività
leggera adeguata al massimo nella misura del 50%.
Quanto
poi alla patologia psichiatrica, il patrocinatore ha contestato la valutazione
del dr. __________, smentita dal parere dello psichiatra curante, dr. __________.
Il
patrocinatore ha criticato anche la valutazione reumatologica eseguita dal dr. __________,
dato che la stessa non tiene conto del peggioramento delle condizioni di salute
dell’interessato dal profilo cardiologico ed è stata eseguita senza prima svolgere
una prova di carico di lavoro.
L’avv. RA
1 ha infine criticato la decisione dell’amministrazione di non procedere al
cumulo delle incapacità lavorative derivanti dalle affezioni fisiche con quella
provocata dai disturbi psichiatrici.
In
conclusione, il patrocinatore ha quindi considerato l’interessato totalmente inabile
al lavoro anche in attività adeguate.
Infine,
quanto all’aspetto economico, il patrocinatore ha rilevato che, nel confronto
dei redditi, occorre in ogni caso tenere conto di una riduzione del reddito da
invalido del 25% per considerare le particolarità del caso di specie (doc. I).
1.4. In data 10
ottobre 2011, il patrocinatore ha trasmesso al TCA un nuovo referto dello
psichiatra curante (doc. IV + D).
1.5. L’UAI, in
risposta - dopo avere confermato, sulla base delle considerazioni espresse dal
dr. __________ e dalla dr.ssa __________ del SMR (cfr. doc. VI/1), la
correttezza della valutazione medica dei medici del SAM, così come di quella
economica eseguita dal consulente incaricato - ha riconfermato la propria
decisione, chiedendo che il ricorso dell’interessato venga respinto (doc. VI).
1.6. In data 10
novembre 2011, il patrocinatore, dopo avere preannunciato la trasmissione di
nuovi atti medici, ha chiesto espressamente al TCA di ordinare una perizia
giudiziaria pluridisciplinare e una prova di carico di lavoro (doc. VIII).
1.7. Con scritto
del 5 dicembre 2011, l’avv. __________, dopo avere trasmesso al Tribunale una
nuova presa di posizione dello psichiatra curante riguardo alle annotazioni
mediche del SMR del 3 novembre 2011, ha chiesto espressamente di procedere
all’audizione testimoniale del dr. __________ e ha ribadito la richiesta di
effettuazione di una perizia giudiziaria pluridisciplinare e di una prova di
carico di lavoro (doc. X + E1-2).
1.8. Con
osservazioni del 15 dicembre 2011, l’amministrazione, sulla base delle
considerazioni espresse dal dr. __________ e dalla dr.ssa __________ del SMR
nelle annotazioni del 13 dicembre 2011 (doc. XII/bis), ha ribadito la richiesta
di reiezione del ricorso (doc. XII).
Queste
considerazioni dell’amministrazione sono state trasmesse all’assicurato (doc.
XIII), per conoscenza.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr.
STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011 ;
STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre
2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;
STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U
347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H
304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo
la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28
cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno
diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di
rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi
almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et
pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto
dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione
fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le
circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla
rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla
medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche
dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R
consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in
SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01
pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I
26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I
475/01).
2.3. Per
costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione
attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o
la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le
regole sulla revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131
V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa
K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19
ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K.,
12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno
2004 nella causa T., I 299/03).
Al
riguardo cfr. STCA 32.2005.83 del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006
N. 39 pag. 182.
2.4. L’art. 17
cpv. 1 LPGA stabilisce che:
"
Se il grado d’invalidità del beneficiario della
rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è
aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su
richiesta."
Fatti
I principi giurisprudenziali sviluppati in
materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono
applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid.
3.5).
2.5. In una
sentenza del 12 ottobre 2005 nella causa R., I 8/04, pubblicata in plaidoyer
1/06, pag. 64-65, il TFA ha ricordato i principi che sono alla base della
revisione e della riconsiderazione di decisioni amministrative e si è così
espresso:
"
(...)
2. 2.1 En l'espèce, il s'agit tout
d'abord de savoir si l'on est en présence d'un motif de révision, ce qui
suppose une modification notable du taux d'invalidité (art. 17 LPGA). Il n'y a
pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et
que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside
uniquement dans une nouvelle appréciation du cas. Un motif de révision au sens
de l'art. 17 LPGA (ou de l'ancien art. 41 LAI) doit clairement ressortir du
dossier (p. ex. arrêt P. du 31 janvier 2003
[I 559/02], consid. 3.2 et les arrêts cités; sur
les motifs de révision en particulier: Urs Müller, Die materiellen
Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse,
Fribourg 2002, p. 133 ss). La réglementation sur la révision ne saurait en
effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à
la rente (Rudolf Ruedi, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche
Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in: Schaffauser/ Schlauri
[Hrsg], Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall,
1999, p. 15).
2.2 Si l'on
compare les expertises du COMAI du 9 mai 1995 et de la Clinique X. du 10 mai 2002, les principaux diagnostics posés sont pratiquement superposables
(syndrome somatoforme douloureux persistant et personnalité fruste et dépendante
en 1995; syndrome douloureux somatoforme persistant [F45.4] et personnalité aux
traits dépendants [F60.7] en 2002). Les conclusions des expertises sont
divergentes, en revanche, en ce qui concerne les répercussions des atteintes à
la santé sur la capacité de travail. Les experts du COMAI avaient estimé que
le syndrome somatoforme douloureux prenait place dans le contexte d'un trouble
de la personnalité. On était en présence d'une atteinte à la santé mentale
importante, entraînant une incapacité totale de travail, sans perspective de
reclassement ni d'amélioration, vu l'importance de la régression et de la
fixation somatique.
Les experts de la Clinique X. concluent, pour leur part, à l'absence d'atteinte somatique ou psychique
susceptible de limiter la capacité de travail. Les mêmes experts déclarent
s'écarter des conclusions du COMAI, au motif que l'association d'un trouble
somatoforme douloureux à une personnalité aux traits dépendants ne constitue
pas, à leur avis, une atteinte à la santé mentale importante.
2.3 Sur la base
de ces éléments, il y a lieu de constater que les experts de la Clinique X. ne font pas état d'une modification de l'état de santé du recourant, mais
remettent en cause l'appréciation précédente - et fondée sur un même état de
fait - des experts du COMAI. Ni l'administration ni les premiers juges n'ont
cherché du reste à démontrer l'existence d'un changement de circonstances. Ils
insistent plutôt sur le caractère probant de l'expertise dé la Clinique X., en faisant totalement abstraction des règles sur la révision et comme s'il
s'agissait en l'occurrence de se prononcer pour la première fois sur le droit à
la rente. Mais cela ne suffit pas, on l'a vu, pour justifier une révision du
droit à la rente (cf. aussi Urs Müller, op. cit., p. 135, ch. 490).
3. 3.1. Le principe selon lequel
l'administration peut en tout temps revenir d'office sur une décision
formellement passée en force qui n'a pas donné lieu à un jugement sur le fond,
lorsque celle-ci est certainement erronée et que sa rectification revêt une
importance appréciable, l'emporte sur la procédure de révision. Ainsi,
l'administration peut aussi modifier une décision de rente lorsque les conditions
de la révision selon l'art. 17 LPGA ne sont pas remplies. Si le juge est le
premier à constater que la décision initiale était certainement erronée, il
peut confirmer, en invoquant ce motif, la décision de révision prise par
l'administration (ATF 125 V 369 consid. 2 et les arrêts cités; cf. aussi ATF
112 V 373 consid. 2c et 390 consid. 1b). Il est à relever que la
reconsidération est désormais expressément prévue à l'art. 53 LPGA.
3.2 Pour juger
s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans
nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au
moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à
l'époque (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc et les références). Par le biais de la reconsidération,
on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une
constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un changement de
pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une
reconsidération (ATF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc). Une
décision est sans nul doute erronée non seulement lorsqu'elle a été prise sur
la base de règles de droit non correctes ou inappropriées, mais aussi lorsque
des dispositions importantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière
inappropriée (DTA 1996/97 n° 28 p. 158 consid. 3c). Tel est notamment le cas
lorsque l'administration a accordé une rente d'invalidité au mépris du principe
de la priorité de la réadaptation sur la rente (voir l'arrêt P. du 31 janvier
2003, déjà cité). A l'inverse, une inexactitude manifeste ne saurait être
admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont
l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects
ou de leurs éléments, et que la décision paraît admissible compte tenu de la
situation de fait et de droit (arrêt P. du 13 août 2003 [1790/01], consid. 3).
3.3 En l'espèce,
c'est en vue d'élucider les divergences issues d'avis médicaux contradictoires
se trouvant au dossier que l'administration a recueilli l'expertise du COMAI,
du 9 mai 1995, et qu'elle s'est fondée sur cette dernière pour allouer une
rente entière au recourant, le 1er décembre 1995. En présence d'un
tableau clinique complexe, par ailleurs difficile à appréhender en raison de
ses aspects subjectifs, la prise de position sur une incapacité de travail
implique toujours un jugement d'appréciation. Or, un tel jugement ne saurait
être qualifié de manifestement erroné que si les investigations médicales dans
les différents domaines concernés n'ont pas été entreprises ou qu'elles ne
l'ont pas été avec le soin nécessaire (cf. arrêt P. du 31 janvier 2003, déjà
cité). Tel n'est pas le cas en ce qui concerne l'expertise du COMAI dans la
mesure où cette expertise pluridisciplinaire répond aux critères
jurisprudentiels permettant de lui attribuer une pleine valeur probante. En
tout cas, les critiques émises à l'encontre des conclusions du COMAI par les
médecins de la Clinique X. ne suffisent pas pour admettre que ces conclusions
sont dépourvues de crédibilité. Comme on l'a vu, on est en présence
d'appréciations divergentes d'experts en ce sens que les uns, à la différence
des autres, considèrent que l'association d'un trouble somatoforme douloureux à
une personnalité aux traits dépendants n'a pas d'incidence sur la capacité de
travail. Seule une surexpertise serait de nature à les départager.
Mais, ici également, on ne peut faire abstraction
des éléments qui ont conduit l'administration à allouer une rente entière au
recourant comme si l'on devait statuer pour la première fois sur les droits de
l'assuré et modifier sa situation juridique à la lumière exclusivement des
données médicales recueillies à l'occasion de la procédure de révision. Une
appréciation médicale différente ultérieure ne suffit pas pour faire apparaître
comme manifestement erronée la décision initiale ou pour ordonner une
expertise.
On ne peut pas non plus affirmer que
l'administration a commis à l'origine une erreur de droit, notamment en
méconnaissant le principe de la priorité de la réadaptation sur la rente: l’expertise
du COMAI excluait toute possibilité de reclassement professionnel et ne
laissait pas entrevoir, à brève échéance, une amélioration de l'état de santé
qui eût permis la mise en oeuvre de mesures de réadaptation
professionnelle."
Una diversa valutazione di uno stato di fatto
rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce
dunque né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione.
2.6. Per quanto riguarda in
particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha
stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non
poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità
lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la
società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI
1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA
del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher,
Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta Corte ha inoltre
avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i
quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art.
4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali
propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono
considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono
turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità
di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la
misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più
oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.
1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza
del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni
dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la
farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella
causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag.
10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una
sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale ha ribadito che “(…)
il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la
diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti
da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V
396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle
assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4
luglio 2007).
2.7. Nelle
decisioni dell’8 settembre 2011, l’Ufficio AI ha attribuito
all’assicurato un quarto di rendita di invalidità (grado AI del 41%) dal 1°
agosto 2009 al 31 dicembre 2009 e un quarto di rendita di invalidità (grado AI
del 43%) dal 1° settembre 2010 al 31 gennaio 2011, sopprimendola poi a partire
dal 1° febbraio 2011, ritenuto il miglioramento dello stato di salute
dell’interessato, il quale, a partire dal mese di novembre 2010, presenterebbe
una capacità lavorativa dell’80%, con un conseguente grado di invalidità del
36% (doc. A).
Il TCA è,
quindi, ora chiamato a valutare, alla luce di quanto esposto ai considerandi 2.3.,
2.4. e 2.5., se l’UAI ha correttamente o meno soppresso la rendita spettante a RI
1 a fare tempo dal 1° febbraio 2011.
2.8. Nel caso di
specie, l’Ufficio AI, al fine di accertare in maniera approfondita lo stato di
salute dell’assicurato, ha ritenuto opportuno far esperire una perizia
pluridisciplinare affidata ai medici del SAM, i quali hanno valutato la
patologia reumatologica (dr. __________), pneumologica (dr. __________),
cardiologica (dr. __________) e psichiatrica (dr. __________).
L’aspetto reumatologico è stato valutato dal dr. __________,
specialista FMH in reumatologia, il quale, nel suo referto del 7 febbraio 2011, ha posto le diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “1. sindrome lombospondilogena
recidivante dal 1980 circa con modiche alterazioni degenerative (incipiente
discopatia L4/L5 e L5/S1) senza neurocompressione; modiche alterazioni della
statica (appiattimento delle curve fisiologiche); 2. periartropatia
omeroscapolare tendinotica bilaterale dal 2007 circa su DD: impingement
nell’ambito di un’artrosi acromioclavicolare con osteofiti (DISH); 3. rigidità
delle mani su DD: incipiente cheiroartropatia diabetica; possibile incipiente
rizartrosi a destra”, mentre quali diagnosi senza influsso sulla capacità
lavorativa ha indicato quelle di “lieve sindrome dolorosa intermittente residua
alla caviglia sinistra dopo trauma in supinazione nel 1999; modiche alterazioni
degenerative cervicali anamnestiche C5/C6 e C6/C7 (valutazione dr. __________
24.9.2009); DISH (iperostosi idiopatica diffusa); esiti da distrofia di
crescita di Scheuermann” (doc. 99/32-33).
Il dr. __________ ha rilevato che, rispetto alla
sua precedente valutazione dell’aprile 2008, la situazione alla colonna
vertebrale e alle spalle è rimasta invariata, mentre è insorto un nuovo
problema legato ad una rigidità delle mani. Lo specialista ha quindi indicato
che “nella valutazione della capacità lavorativa si terrà dunque conto del
lieve peggioramento legato ai problemi alle mani” (doc. 99-33).
Quanto alla capacità lavorativa, il dr. __________
ha considerato l’assicurato abile al lavoro a tempo pieno, ma con un rendimento
ridotto del 30%, nella sua ultima attività di manovale (doc. 99-33), ritenendolo
invece abile al lavoro a tempo pieno e con una riduzione del rendimento del 10%
in attività leggere adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali (doc. 99-34).
L’aspetto pneumologico è invece stato vagliato
dal dr. __________, specialista FMH in malattie polmonari e Capo-Servizio del
Servizio di pneumologia dell’Ospedale regionale di __________, il quale, nel
suo referto del 28 marzo 2011, poste le diagnosi di “BPCO stadio GOLD II-III;
tabagismo; obesità corporea BMI 30”, ha considerato l’assicurato, dal profilo
strettamente pneumologico, inabile al lavoro al 100% per i lavori
precedentemente svolti di pittore, muratore e piastrellista (doc. 99-25).
Il dr. __________ ha sottolineato che
l’assicurato “è noto per una BPCO GOLD II già diagnosticata nel 2008. Purtroppo
si constata ora dal punto di vista funzionale un significativo peggioramento
con una diminuzione ulteriore dei parametri funzionali con un valore del FEV1
ora massimo del 50% (precedentemente del 63% con ancora parziale
reversibilità)” (doc. 99-24).
Lo specialista ha aggiunto che “trattasi di un
peggioramento dovuto alla BPCO che attualmente non è convenientemente trattata
e per la quale inoltre l’assicurato non ha ridotto il consumo tabagico
persistente da oltre 30 anni anche se ridotto dal 2006” (doc. 99-24).
Il dr. __________ ha spiegato che “la BPCO
valutabile in uno stadio II-III secondo GOLD si manifesta con la dispnea allo
sforzo alla quale tuttavia concorrono sicuramente sia l’obesità corporea, che
l’insufficienza cardiaca dopo il recente evento ischemico (FE 40%)” (doc.
99-25).
Quanto alla capacità lavorativa, il dr. __________
ha ritenuto che “visto che il paziente non è a beneficio di nessuna terapia
specifica per la BPCO né ha usufruito di un’adeguata messa in atto di un
programma di riabilitazione, risulta difficile esprimersi in via definitiva e
con certezza sulla residua capacità lavorativa”, aggiungendo che “nelle
condizioni attuali, senza misure terapeutiche adeguate, l’assicurato dal punto
di vista medico teorico pneumologico non è da considerare abile al lavoro nelle
precedenti attività di muratore, pittore e piastrellista. Solo un’attività
sedentaria leggera è proponibile. Qualora le eventuali misure proposte non
dovessero portare a nessun miglioramento della situazione respiratoria,
l’incapacità lavorativa diventerebbe persistente e confermerebbe un grado di
invalidità del 100% per lavori fisici pesanti e medio pesanti. Dubbia rimane la
possibilità di una capacità lavorativa teorica residua dal punto di vista
pneumologico per lavori fisici leggeri. Questa non è valutabile in maniera
adeguata mancando un’osservazione longitudinale dell’eventuale efficacia
terapeutica” (doc. 99-25).
L’aspetto cardiologico è stato approfondito dal
dr. __________, specialista FMH in cardiologia e Capo-Servizio del Servizio di
cardiologia e angiologia dell’Ospedale regionale di __________, il quale, nel
suo referto del 12 maggio 2011, ha posto le diagnosi di “1. coronaropatia
aterosclerotica trivasale con esiti di infarto infero posteriore trattato con
PCI primaria e posa di stent su RCA e PTCA e posa di stent sul RIVA prossimale,
8/2006; esiti di PTCA stenting di una stenosi subtotale del ramo marginale,
30.01.2008; esiti di infarto inferiore con episodio di fibrillazione
ventricolare in fase acuta su occlusione acuta dell’arteria coronarica destra
trattata con PTCA stenting il 24.8.2010; 2. lieve dilatazione e disfunzione
sistolica moderata con frazione di eiezione al 40%; 3. diabete mellito tipo II
non insulino richiedente; 4. abuso nicotinico” (doc. 99-42).
A proposito della capacità lavorativa, il dr. __________
ha rilevato che “gli sforzi fisici intensi vanno evitati per non sovraccaricare
il cuore e in quanto potenzialmente possono indurre delle aritmie ventricolari
pericolose. Lo stesso vale per gli sforzi fisici moderati a intensi se
prevalentemente di tipo isometrico. Le professioni di muratore, imbianchino e
piastrellista svolte in passato non sono attualmente più esigibili e da evitare
al 100%. Vanno inoltre evitate tutte le attività lavorative che si svolgono in
situazioni pericolose (su ponteggi, in equilibrio, in vicinanza di macchinari
pericolosi) nel caso di una perdita di equilibrio e/o conoscenza e va anche
considerato non idoneo alla guida professionale” (doc. 99-44).
Il dr. __________ ha aggiunto che “la diminuzione
della capacità lavorativa in queste professioni non potrà essere reintegrata
con degli interventi terapeutici specifici, sarà però possibile effettuare dei
provvedimenti di reintegrazione professionale in quanto l’assicurato dispone di
risorse per lo svolgimento di attività con impegno fisico leggero a moderato al
100%” (doc. 99-44).
L’aspetto psichico è, infine, stato vagliato dal
dr. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, il quale, nel
suo referto del 15 febbraio 2011, ha posto la diagnosi di “sindrome depressiva
ricorrente, episodio attuale di grado lieve (ICD10-F33.0)” (doc. 99-39).
Il dr. __________ ha indicato che “la
sintomatologia è insorta nel 2008 dopo la perizia SAM e dopo aver saputo che
non gli è stata riconosciuta la rendita d’invalidità” (doc. 99-39).
Lo specialista ha indicato di non concordare “con
la diagnosi posta dal collega __________ nel suo rapporto del 12.06.2009, il
quale ha fatto riferimento ad una depressione maggiore. Alla luce della
valutazione clinica attuale si constata una chiara tendenza del soggetto ad
assumere un comportamento passivo e pseudoregressivo. Prova di questo è la
constatazione di aspetti clinici contrastanti che provano che ancora egli
conservi le funzioni cognitive e volitive, come ad esempio il fatto di uscire e
leggere il giornale, il fatto di guardare la televisione ogni giorno, il fatto
di lamentarsi di non avere erezione, ma di avere ancora desiderio e il fatto di
guidare la macchina” (doc. 99-39).
Quanto
alla capacità lavorativa, il dr. __________ ha considerato l’assicurato inabile
al lavoro al 20% per ragioni psichiatriche (doc. 99-40).
A proposito
dell’evoluzione dello stato di salute dell’interessato, il dr. __________ ha
rilevato che “il quadro psicopatologico è insorto nel corso del 2008. Stando ai
rapporti del collega dr. __________, solo dal mese di maggio del 2009 ha presentato un’incidenza sulla sua capacità lavorativa. In linea teorica dal 1.5.2009 al
30.9.2009 ha presentato un’incapacità lavorativa nella misura del 50%. Dal
1.10.2009 presenta un’incapacità lavorativa nella misura del 20% come tuttora.
La prognosi è stazionaria” (doc. 99-40).
Globalmente,
quindi, nel rapporto peritale del 31 maggio 2011, i medici del SAM, sulla base
delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali
dell’assicurato presso il citato centro d’accertamento, hanno posto le diagnosi
con influsso sulla capacità lavorativa di “1. sindrome lombospondilogena
recidivante dal 1980 circa con modiche alterazioni degenerative (incipiente
discopatia L4-L5 e L5-S1) senza neurocompressione; modiche alterazioni della
statica (appiattimento delle curve fisiologiche); 2. periartropatia
omeroscapolare tendinotica bilaterale dal 2007 circa con DD: impingement
nell’ambito di un’artrosi acromioclavicolare con osteofiti (DISH); 3. rigidità
alle mani con DD. Incipiente cheiroartropatia diabetica; possibile incipiente
rizartrosi a destra; 4. coronaropatia aterosclerotica trivasale con esiti di
infarto infero posteriore trattato con PCI primaria e posa di stent su RCA e
PTCA e posa di stent sul RIVA prossimale (agosto 2006); esiti di PTCA stenting
di una stenosi subtotale del ramo marginale (30.1.2008); esiti di infarto
inferiore con episodio di fibrillazione ventricolare in fase acuta su
occlusione acuta dell’arteria coronarica destra trattata con PTCA stenting
(24.8.2010); 5. lieve dilatazione e disfunzione sistolica moderata con frazione
di eiezione al 40%; 6. BPCO stadio GOLD II-III; 7. sindrome depressiva
ricorrente, episodio attuale di grado lieve (ICD10-F33.0)”, mentre quali
diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa hanno indicato quelle di “lieve
sindrome dolorosa intermittente residua alla caviglia sinistra in esiti di
trauma in supinazione nel 1999; modiche alterazioni degenerative cervicali
C5-C6 e C6-C7; DISH (iperostosi scheletrale idiopatica diffusa); esiti di
disturbi di crescita di Scheuermann; diabete mellito tipo II non insulino
richiedente; tabagismo cronico persistente; obesità (BMI 30)” (doc. 99/15-16).
Quanto alla capacità lavorativa, i medici del SAM
hanno ritenuto l’assicurato totalmente inabile al lavoro nelle precedenti attività
di muratore, pittore, piastrellista e in ogni altra attività fisicamente
impegnativa (doc. 99-20), ma abile al lavoro all’80%, dal 1° novembre 2010, in attività leggere adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali (doc. 99-22).
I medici
del SAM hanno sottolineato che, in attività leggere adatte, “la capacità
lavorativa residua è calcolata nel modo seguente: 90% da agosto 2008
(precedente perizia SAM) ad aprile 2009; 50% dal 1° maggio 2009 al 30 settembre
2009; 80% dal 1° ottobre 2009 al 23 agosto 2010; 0% dal 24 agosto 2010 al 31
ottobre 2010; 80% dal 1° novembre 2010” (doc. 99/21-22).
Infine, i
medici del SAM hanno precisato che “le percentuali di incapacità lavorativa per
la patologia psichiatrica e per le patologie somatiche non devono essere
sommate, perché le limitazioni si compensano vicendevolmente” (doc. 99-21).
Nel rapporto medico del 7 giugno 2011, il dr. D. __________
del SMR, spec. FMH in medicina generale (sul diritto per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei
medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), ha confermato le percentuali di
incapacità lavorativa dell’interessato stabilite dai medici del SAM
(doc. 101-3).
In sede di osservazioni contro il progetto di
decisione del 10 giugno 2011, l’assicurato ha trasmesso all’UAI un certificato
medico del dr. __________, spec. FMH in cardiologia, datato 15 luglio 2011, indirizzato
all’avv. __________, del seguente tenore:
"
In seguito alla sua richiesta del 5 luglio 2011
inerente il signor RI 1 rispondo alle sue domande.
1-2-3
Premetto che ho visitato il signor __________
l’ultima volta in data 21.12.2010 all’occasione della fine del percorso
riabilitativo presso l’Ospedale __________. A tutt’oggi non ho elementi nuovi
da aggiungere a quanto già espresso nei miei rapporti e certificati precedenti
già in suo possesso ma che volentieri le trasmetto nuovamente.
4
Dal punto di vista cardiologico la prognosi ad
vitam non dovrebbe essere significativamente limitata, per quanto concerne
invece la qualità di vita è evidente che la malattia cardiaca, la
farmacoterapia importante ed anche il carico psicologico negli ultimi anni
rappresenteranno un elemento di perenne e probabilmente inguaribile
desicurizzazione e debolezza psicofisica.
5-6
Sicuramente il signor RI 1 è da ritenersi inabile
al lavoro al 100% per la sua precedente professione e questo in quanto la
funzione sistolica è ridotta nell’ambito di un rimodellamento cardiaco non
favorevole sul quale si è accanito un ulteriore evento infartuale acuto
nell’agosto ultimo scorso.
Questa riduzione della funzione sistolica con
significativo tessuto cicatriziale e volumi intracavitari aumentati nonché
l’importante farmacoterapia precludono al paziente l’esecuzione di lavori
fisici anche modesti nonché attività in situazioni che possono rappresentare un
pericolo per se stessi e per gli altri come per esempio guidare o trovarsi su
delle impalcature rispettivamente svolgendo delle attività in condizioni
climatiche estreme (troppo caldo – troppo freddo) o con turni di lavoro
irregolari e notturni.
Lavori più leggeri sono sicuramente esigibili,
penso che però essi si possono limitare veramente a lavori di ufficio, non da
ultimo anche per la limitata capacità di concentrazione e la forte
affaticabilità che il paziente ha dimostrato anche durante il programma di riabilitazione
e che in buona parte sono imputabili all’importante ma necessaria
farmacoterapia in atto.
7.
Fondamentalmente sono d’accordo con quanto
espresso dal dr. __________. Personalmente, come già espresso sopra, tenderei a
limitare l’esigibilità lavorativa, veramente verso lavori molto semplici, di
ufficio, che non richiedono particolari responsabilità. Da quanto abbiamo
potuto appurare durante le sedute di riabilitazione, il paziente effettivamente
fa fatica a concentrarsi su un compito rispettivamente su un’attività e si
affatica precocemente. Certamente le esperienze vissute hanno giocato un ruolo
molto negativo, in particolare l’ultimo infarto con la fibrillazione
ventricolare.
Questo spiega anche la desecurizzazione del
paziente e il suo concentrarsi unicamente sulla situazione del suo cuore.
Ribadisco inoltre l’effetto della farmacoterapia
che sicuramente incide sulla capacità fisica e di concentrazione e mette il
paziente a rischio di sanguinamento qualora dovesse svolgere attività con anche
piccoli traumi (terapia che dovrà assumere per tutta la vita).
8.
Il signor RI 1 ha sicuramente vissuto un decorso cardiologico complicato sfortunatamente eccezionale e l’evento cardiaco
dell’agosto 2010 ha rappresentato una sorta di “colpo di grazia” sulla salute
psicofisica del paziente. Da un lato la trombosi dello stent lo obbligherà ad
assumere una doppia antiaggregazione con conseguente aumento del rischio
emorragico.
L’elemento più importante è però l’esperienza che
si vive dopo una fibrillazione ventricolare quindi di fatto un arresto cardiaco
da cui si viene rianimati. Infatti, anche se poi i parametri numerici possono
migliorare e tecnicamente dal punto di vista anatomico la situazione di
perfusione cardiaca è ristabilita in quanto tutte le arterie sono nuovamente
aperte, è evidente che tale esperienza incide sul paziente in modo drammatico
portandolo ad una perenne desecurizzazione e una continua concentrazione sulla
sua situazione cardiaca con continui stati di ansia appena si percepisce
qualcosa a livello del cuore. Questo elemento è ben conosciuto e lo incontro
spesso nei pazienti rianimati; è certamente meno quantificabile e meno
oggettivabile ma credo sia sbagliato non considerarlo nella valutazione della
capacità lavorativa. D’altro canto una ripresa di una certa attività lucrativa
potrebbe avere anche un effetto terapeutico su questo aspetto dando di nuovo al
paziente una certa sicurezza e una certa autostima, per le ragioni esposte
sopra però penso che tale attività deve essere limitata a lavori semplici e
d’ufficio e esigibili al massimo al 50% del tempo totale di lavoro.
Non dobbiamo infine dimenticare che proprio a
seguito di queste preoccupazioni del suo stato dell’abilità lavorativa il
paziente ha mostrato anche durante la riabilitazione evidenti segni depressivi,
tali addirittura da non permettere un regolare svolgimento delle attività. Non
solo, ma questo stato depressivo ha certo contribuito anche all’intraprendere
nuovamente uno stile di vita assolutamente poco cardioprotettivo, in particolare
ricominciando a fumare. Queste sono reazioni piuttosto frequenti che notiamo
nei nostri pazienti quando subentra una sintomatologia depressiva soprattutto
se reattiva a un’insicurezza psicosociale.” (Doc. 117/2-3)
A fronte di tale referto, nelle sue annotazioni
del 26 luglio 2011, il dr. __________ del SMR ha osservato:
"
Vedi nota SMR del 7.6.2011
Attuale rapporto dr. __________ del 15.7.2011
Valutazione: dall’attuale rapporto del dr. __________
non risulta una modifica dello stato di salute dell’assicurato. Egli esprime
una differente valutazione.” (Doc. 119-1)
2.9. In sede
ricorsuale, l’assicurato ha contestato la decisione dell’UAI di soppressione
delle prestazioni a partire dal 1° febbraio 2011, trasmettendo al TCA un
referto del dr. __________, datato 7 ottobre 2011 e indirizzato al suo
patrocinatore, del seguente tenore:
"
Ho esaminato di nuovo il paziente succitato in
data 4 agosto. Di questo paziente è stato già scritto molto e mi permetto di
rispondere in maniera molto succinta.
La condizione psichica del paziente – in buona
parte reattiva all’impedimento oggettivo nell’attività lucrativa nella sua
professione – ha presentato un pesante sviluppo depressivo rilevato già nel
mese di settembre 2010 con crescente tensione intrapsichica e sviluppo di
ideazione persecutoria con un progressivo danno rilevabile nell’evidente
alterazione delle funzioni dell’Io ed è evidente che nell’arco di questi tre
anni non sono state realizzate le misure contemplate nella LAI (“art. 1: … di
prevenire, ridurre o eliminare l’invalidità mediante provvedimenti di
integrazione adeguati, semplici e appropriati; compensare le conseguenze
economiche permanenti dell’invalidità mediante un’adeguata copertura del
fabbisogno vitale; aiutare gli assicurati interessati a condurre una vita
autonoma e responsabile”).
Dalle perizie a cui è stato sottoposto non sono
state fatte delle proposte concrete per ridurre il danno e, inoltre, la
discrepanza delle opinioni tra il cardiologo curante e il perito si è disciolta
dopo l’infarto nel mese di settembre 2010, purtroppo a favore del cardiologo
curante. Questo evento ha ulteriormente inciso sulla condizione psichica (la
quale era già di un tenore notevole limitando le possibilità reintegrative) e
come tale mi sembra più come una patologia che si somma a quelle cardiache,
ortopediche e metaboliche; in particolare a quelle cardiache poiché molti
psicofarmaci sono controindicati nei disturbi di ritmo.
Quindi, in conclusione, specifico quanto segue:
-
il paziente presenta un grave quadro depressivo
con perdita di autostima, perdita di interesse, piacere ed energia, è pervaso
d’ansia, l’umore è più irritabile che triste, con rabbia e frustrazione, manca
l’appetito, il sonno è caratterizzato da risvegli notturni e risveglio
mattutino precoce, fatica a organizzare il pensiero e a concentrarsi ed è
incapace a prendere le decisioni e di pianificare. Sono frequenti i pensieri di
morte e in particolare dopo l’esperienza dell’ischemia avvenuta in un contesto
particolare quando è stato dichiarato abile al lavoro contrariamente al parere
del cardiologo curante. La sua delusione si è fatta così più intensa ed egli si
è trovato “tradito”, incompreso ed abbandonato. Questa patologia chiaramente
incide sulle sue capacità cognitive, organizzative, decisionali ed esecutive.
-
Questo peggioramento è avvenuto nel mese di
settembre del 2010 in concomitanza con l’ischemia cardiaca e persiste a
tutt’oggi.
-
La diagnosi è F32.2 Episodio depressivo maggiore
di grave entità (non privo di alcuni sintomi psicotici e precisamente in forma
di false convinzioni che si tratti di una persecuzione). Se la sintomatologia
paranoide dovesse intensificarsi, il codice diagnostico sarebbe F32.3
Depressione grave con sintomi psicotici.
-
Ritengo il paziente, dal punto di vista
psichiatrico, completamente inabile al lavoro dal mese di settembre 2010 ad
oggi, in un’attività qualsiasi poiché presenta le menomazioni nella capacità
organizzativa, decisionale, esecutiva e cognitiva ed è incapace a fare capo
alle proprie risorse.
-
La valutazione del dr. __________ non
corrisponde agli aspetti longitudinali e sebbene egli indica l’esistenza di un
disturbo depressivo ricorrente, non indica il grado corretto dell’episodio
depressivo.
-
L’incapacità lucrativa deriva da un particolare
Considerandi
sinergismo della patologia cardiaca invalidante e ingravescente (come lo
dimostra il decorso e l’incidente ischemico del mese di settembre) e quella
psichiatrica. Quest’ultima si amplifica con i sintomi somatici e l’ansia si
incrementa in modo incontrollabile e di conseguenza va sommata alla patologia
cardiaca, metabolica e ortopedica. Inoltre, questa patologia impedisce un
qualsiasi tentativo di reintegrazione e/o riqualifica professionale.
-
Vista la gravità dell’affezione, nonché
l’anamnesi familiare e soprattutto lo stato generale attuale, la prognosi è
infausta.”
(Doc.
D)
Nelle annotazioni mediche del 3 novembre 2011, il
dr. __________ del SMR e la dr.ssa __________, psichiatra del SMR, hanno
rilevato:
"
La nuova documentazione medica redatta dal dr. __________
il 7.10.2011 cita la presenza di un episodio depressivo grave a partire dal
settembre 2010 e tuttora presente. È da rilevare che nel suo precedente
certificato del 14.10.2010 il dr. __________ riportava una diagnosi di disturbo
depressivo di gravità media e non grave come ora sostiene.
L’assicurato è stato valutato a livello
psichiatrico dal dr. __________ (visita del 14.02.2011) in corso di perizia
SAM, il quale ha concluso per la presenza di un episodio depressivo lieve
nell’ambito di un disturbo depressivo ricorrente (F33.0). Il perito argomenta
le motivazioni mediche che lo hanno portato a discostarsi dalla diagnosi del
medico curante per quanto riguarda la gravità del disturbo (presenza di
funzioni cognitive e volitive conservate). Il dr. __________ nella sua ultima
documentazione non riporta quali siano le motivazioni a livello medico che lo
portino a discostarsi per quanto riguarda la determinazione della CL rispetto a
quella esposta dal dr. ____________________.
Per tali motivi si ritiene che dal punto di vista
medico non vi siano elementi che possano modificare la precedente valutazione
basata sull’accertamento effettuato dal SAM del 31.5.2011.” (Doc. VI/1)
Con scritto del 2 dicembre 2011, indirizzato al
patrocinatore dell’assicurato, il dr. __________ ha osservato:
"
Ho esaminato di nuovo il paziente succitato in
data odierna e l’ho trovato peggiorato: l’apatia è più marcata ed è evidente
che ci troviamo di fronte a un paziente fortemente impedito e incapace di
riprendere un’attività qualsiasi.
Mi sorprende la frase “il dr. __________ nella
sua ultima documentazione non riporta quali siano le motivazioni a livello
medico che lo portino a discostarsi per quanto riguarda la determinazione della
CL rispetto a quella esposta dal dr. __________.”
Ho riletto la mia lettera e mi sembra di avere
motivato in maniera chiara il mio parere sulla capacità lavorativa. Mi sono
permesso di sottolineare le motivazioni e le rimando la copia. Se queste non
sono motivazioni sufficienti allora non mi resta che concludere che la perizia
del dr. __________ è altrettanto priva di una qualsiasi motivazione. Aggiungo
soltanto che un trattamento, anche intenso, non offre alcuna possibilità di
ridurre le menomazioni descritte.” (Doc. E1)
Nelle annotazioni mediche del 13 dicembre 2011,
il dr. __________ e la dr.ssa __________ del SMR hanno rilevato:
"
02.12.2011
lettera dr. __________:
Ha nuovamente esaminato il paziente il giorno
della stesura della sua lettera: lo definisce peggiorato nel senso di un’apatia
più marcata.
Ribadisce la sua precedente posizione.
Non vengono segnalati ulteriori elementi medici
che permettano di discostarsi dalla precedente valutazione basata sulla perizia
SAM, perizia che ha valutato l’assicurato in modo completo, comprendente anche
una valutazione pneumologica e cardiologica.” (Doc. XII/bis)
2.10
Per costante
giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione
(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono
essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito
del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al
lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al
consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare
quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante
quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine
del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto
(STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U
329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160
consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989.
pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo
contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998
IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata
nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al
principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la
valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per
quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il
giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,
il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro
conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI
2001.
pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993.
pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti,
i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI
2001.
pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Per quel
che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione
invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia,
devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA
(consid. 6 e 7).
In merito
al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di
accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo
e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF
136.
V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di
parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura
giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare ricorso in
materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti di parte
le prove assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa.
In una sentenza
di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale
federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale
relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico
(SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla
Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul
Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.
L’Alta
Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per
poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni
come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo
nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha
riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo
latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività
dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro
dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò
ritenuto necessario adottare dei correttivi:
(a
livello amministrativo)
-
assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
-
differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),
-
miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.
3.
),
-
rafforzamento dei diritti di partecipazione:
-- in
caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una
decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6;
cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);
-- alla
persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla
procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid.
3.4.2
; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
(a
livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)
In caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza
secondo DLA 1997
Nr. 18 p.
85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid.
3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid.
4.4
).
Infine,
il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio
standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto
si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue
specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto
di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la
decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema
cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).
Nella
sentenza 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 il TF ha in particolare precisato
quanto segue a proposito del valore probatorio delle perizie di un SAM:
"
2.2.2
Das Bundesgericht hat in BGE 136 V 376 dargelegt, dass diese Kritik im Ansatz unzutreffend ist, weil sie
die verfassungs- und gesetzesrechtlichen Grundlagen der schweizerischen
Verwaltungsrechtspflege ausblendet. Danach handelt die IV-Stelle im
Verwaltungsverfahren nicht als Partei, sondern als zur Neutralität und
Objektivität verpflichtetes Organ des Gesetzesvollzugs. Solange kein
Beschwerdeverfahren angehoben ist, läuft ein Einparteienverfahren mit dem
Leistungsgesuchssteller als Partei und der IV-Stelle als Behörde, welche nach
den Grundsätzen des Amtsbetriebes die Herrschaft über das Verfahren innehat.
Nach dem Übergang zum Anfechtungsstreitverfahren wird die Verwaltung zwar im
prozessualen Sinne zur Partei; sie bleibt lite pendente indessen weiterhin an
die rechtsstaatlichen Grundsätze (Art. 5 BV) gebundenes, der Objektivität und
Neutralität verpflichtetes Organ. Daher hat sie nicht auch im materiellen Sinn
Parteieigenschaft. Von dieser Rechtslage geht die Judikatur über die
Beweiskraft versicherungsmedizinischer Berichte und Gutachten (BGE 125 V 351; 122 V 157) aus. Sind formell einwandfreie und materiell schlüssige (das
heisst beweistaugliche und beweiskräftige) medizinische Entscheidungsgrundlagen
des Versicherungsträgers (Administrativgutachten) vorhanden, so besteht daher
nach der Rechtsprechung kein Anspruch auf eine gerichtliche Expertise (BGE 135 V 465 E. 4 S. 467). Gemäss der Rechtsauffassung, wie sie in der
gesetzlichen Ordnung über die Amtsermittlungspflicht des
Sozialversicherungsträgers zum Ausdruck kommt, wird Beweis über
sozialversicherungsrechtliche Ansprüche schwergewichtig auf der Stufe des
Administrativverfahrens geführt, nicht im gerichtlichen Prozess. Hierin liegt
eine Grundentscheidung des Gesetzgebers, deren Abänderung im formellen Gesetz
vollzogen werden müsste (vgl. Art. 164 Abs. 1 lit. e-g BV). Die Verwaltung ist
aufgrund von Art. 89 Abs. 2 lit. a BGG immer dann zur Beschwerde berechtigt,
wenn der angefochtene Akt die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich
verletzen kann. Aus der formellen Parteieigenschaft der Durchführungsstelle im
gerichtlichen Prozess bzw. der Legitimation zur Erhebung von Beschwerden in
öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann offensichtlich nicht gefolgert
werden, auch die Beweiserhebungen der IV-Stelle im (vorausgehenden)
nichtstreitigen Verfahren bis zum Verfügungserlass seien Handlungen einer
(formellen) Partei, womit das spätere gerichtliche Abstellen hierauf gegen die
Verfassung oder die EMRK verstiesse.
2.2.3
Die grundsätzliche Verfassungs- und
Konventionsmässigkeit der Beschaffung medizinischer Entscheidungsgrundlagen
durch externe Gutachtensinstitute in der schweizerischen Invalidenversicherung
bestätigt ein rechtsvergleichender Ausblick. Danach kann - eine zweifellos in
die Kompetenz des nationalen Gesetzgebers fallende Grundentscheidung - die
medizinische Sachkompetenz entweder bei der entscheidenden Behörde selber
liegen oder bei zur Entscheidung im Einzelfall beizuziehenden Sachverständigen.
(…)
2.3
Im Hinblick auf die Ermittlung des
medizinischen Sachverhalts sind die MEDAS gesetzlich (Art. 59 Abs. 3 IVG)
vorgesehene Hilfsorgane der Invalidenversicherung. Als solche unterliegen sie
gleich wie die IV-Stellen selber dem verfassungsmässigen Gebot eines neutralen
und objektiven Gesetzesvollzugs. Institutionell wird die Eigenschaft der
Neutralität und Objektivität durch die selbständige Stellung der MEDAS
gestützt. Ihre Selbständigkeit zeigt sich darin, dass sie in ganz
verschiedenen, selber gewählten Rechtsformen auftreten und auf
unterschiedlichen Trägerschaften beruhen; sodann werden sie vom BSV weder
fachlich beaufsichtigt (vgl. Art. 64a IVG), noch sind sie im Einzelfall
weisungsgebunden. Ihre Kosten werden naheliegenderweise aus der IV-Rechnung gedeckt,
weshalb sie mit dem BSV auf tarifvertraglicher Grundlage zusammenarbeiten (zu
der daraus sich ergebenden Problematik vgl. aber unten E. 3.1.2).
Unter diesen Umständen kann das Gebot der
Verfahrensfairness nicht allein durch den Umstand verletzt sein, dass
gutachtliche und andere medizinische Erkenntnisse aus dem
Administrativverfahren die wesentliche tatsachenbezogene Entscheidungsgrundlage
für die gerichtliche Überprüfung des Verwaltungsaktes bilden. Die Konzeption,
wonach ein Gericht auf die vom Versicherungsträger korrekt erhobenen Beweise
abstellen und auf ein eigenes Beweisverfahren verzichten darf, bleibt
grundsätzlich vereinbar mit Völker- und Bundesrecht (BGE 135 V 465 E. 4.3.2 S. 469). Aus der Rechtsvergleichung ergibt sich keine im
europäischen Raum allgemein anerkannte einheitliche Rechtsauffassung, dass über
streitige Sozialleistungen nur aufgrund eines gerichtlichen Beweisverfahrens
abschliessend entschieden werden dürfte (unten E. 4.3). Eine andere Frage ist,
wie es sich verhält, wenn ein Gericht die ursprüngliche Beweisgrundlage einmal
verworfen hat (dazu unten E. 4.4.)" (ATF
137.
V 232-233 e 236-237)
Occorre
ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse
dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante
ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.
In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
La valeur probante des rapports médicaux des uns et
des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i
rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008
del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici
curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato
quanto segue:
"
(…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre
experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de
mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports
médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères
jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur
probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence
consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat
d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les
références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause
une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de
nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont
une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins
traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans
le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en
cause les conclusions de l'expert.(…) »
Infine,
va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non
può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi
per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007
del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va ancora rilevato che,
affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia
ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La
promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni
sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.
628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in
particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni
sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &
Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico
l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta
e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di
una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente
e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative
lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap
nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,
inc. 32.1999.124).
2.11
Nella
concreta fattispecie, chiamato a verificare se lo stato di salute del
ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima
dell’emissione della decisione impugnata, questo Tribunale, dopo attenta
analisi della documentazione medica agli atti, ritiene che siano necessari
ulteriori accertamenti per poter prendere una decisione con sufficiente
cognizione di causa.
Nonostante
l’amministrazione abbia fatto eseguire una valutazione pluridisciplinare,
questo Tribunale ritiene di non potersi fondare sul referto peritale dei medici
del SAM del 31 maggio 2011 per stabilire quali siano i disturbi dell’interessato
e l’influsso che gli stessi hanno sulla sua capacità lavorativa residua, per i
motivi qui di seguito esposti.
2.11.1
Il TCA
sottolinea, innanzitutto, che, dal profilo pneumologico, nel referto peritale
globale del 31 maggio 2011, i redattori della perizia pluridisciplinare, dr.ssa
__________ e dr. __________ del SAM, hanno così riassunto quanto indicato dal
consulente pneumologo, dr. __________i, nel suo referto specialistico del 28
marzo 2011:
"
(…) l’assicurato è considerato non più idoneo
per le professioni svolte in precedenza di muratore, pittore e piastrellista.
Mantiene una capacità lavorativa completa per le attività sedentarie che non
implicano sforzi fisici, con una dubbia capacità lavorativa residua per lavori
fisici leggeri, eventualmente migliorabile in qualche misura adottando una
terapia specifica per la BPCO supportata da un programma di riabilitazione.”
(Doc. 99-18)
Il
patrocinatore ha contestato la valutazione dei medici del SAM relativa ad una
completa abilità lavorativa dell’assicurato in attività sedentarie, sostenendo
che tale conclusione non corrisponderebbe a quanto indicato dal dr. __________
nel suo referto peritale (doc. I).
Al
riguardo, il TCA rileva che, nel suo referto peritale del 28 marzo 2011, il dr.
__________, dopo avere espressamente indicato che l’assicurato va considerato
totalmente inabile al lavoro nelle sue precedenti attività di pittore, muratore
e piastrellista (doc. 99-25), ha osservato:
"
Dal punto di vista valetudinario, visto che il
paziente non è a beneficio di nessuna terapia specifica per la BPCO né ha
usufruito di un’adeguata messa in atto di un programma di riabilitazione,
risulta difficile esprimersi in via definitiva e con certezza sulla residua
capacità lavorativa.
Nelle condizioni attuali, senza misure
terapeutiche adeguate, l’assicurato dal punto di vista medico teorico
pneumologico non è da considerare abile al lavoro nelle precedenti attività di
muratore, pittore o piastrellista. Solo un’attività sedentaria leggera è
proponibile. Qualora le eventuali misure proposte non dovessero portare a
nessun miglioramento della situazione respiratoria l’incapacità lavorativa
diventerebbe persistente e confermerebbe un grado di invalidità del 100% per
lavori fisici pesanti e medio pesanti. Dubbia rimane la possibilità di una
capacità lavorativa teorica residua dal punto di vista pneumologico per lavori
fisici leggeri. Questa non è valutabile in maniera adeguata mancando
un’osservazione longitudinale dell’eventuale efficacia terapeutica.” (Doc.
99-25)
Rispondendo poi alla domanda n. 8: “Ritiene che
l’assicurato sia in grado di svolgere altre attività?”, il dr. __________ ha ribadito
che “l’assicurato è attualmente completamente inabile al lavoro e sussiste solo
una capacità lavorativa teorica per lavori sedentari.
La valutazione della capacità lavorativa per
lavori fisici leggeri risulta difficile in quanto il paziente presenta
parallelamente un’insufficienza cardiaca ed un’obesità corporea. Qualora
l’assicurato dovesse beneficiare in maniera positiva delle misure terapeutiche
e profilattiche proposte, è ipotizzabile un eventuale miglioramento della
capacità lavorativa per lavori fisici leggeri, difficilmente è ipotizzabile un
cambiamento della capacità lavorativa per lavori fisici pesanti e medio
pesanti” (doc. 99-26).
Alla luce di quanto indicato dal dr. __________
nel suo referto peritale e in mancanza di ulteriori chiarimenti al riguardo, il
TCA ritiene di non potere condividere, dal profilo pneumologico, quanto
riassunto dalla dr.ssa __________ e dal dr. __________ nel referto peritale del
31.
maggio 2011 in merito ad una presunta completa capacità lavorativa
dell’interessato in attività sedentarie e che non implichino sforzi fisici,
dato che lo specialista pneumologo si è limitato ad osservare che “sussiste
solo una capacità lavorativa teorica per lavori sedentari”, senza quantificare
la percentuale di questa teorica capacità lavorativa residua.
Alla luce di questa carenza, di fondamentale
importanza al fine della determinazione della percentuale di capacità
lavorativa residua globale dell’assicurato in attività adeguate e, di
conseguenza, del suo grado di invalidità, il TCA ritiene imprescindibile un
complemento peritale volto a chiarire la questione.
2.11.2
Inoltre, il
TCA rileva che globalmente, nel referto peritale del 31 maggio 2011, i medici
del SAM hanno considerato l’interessato inabile al lavoro nella misura del 20% nello
svolgimento di attività adatte, aggiungendo che “le percentuali di incapacità lavorativa
per la patologia psichiatrica e per le patologie somatiche non devono essere
sommate, perché le limitazioni si compensano vicendevolmente” (doc. 99-21).
Il
patrocinatore dell’assicurato ha contestato questa valutazione dei medici del
SAM, ritenendo che “l’inabilità lavorativa derivante dalla patologia
psichiatrica debba essere sommata all’inabilità lavorativa derivante dalle
patologie fisiche. Del resto, l’evento (infarto al miocardio) del settembre 2010 ha ulteriormente inciso sulla condizione psichica del signor RI 1” (doc. I).
Al riguardo,
va qui ricordato che secondo l’Alta Corte, per determinare il grado di
inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie, non si
devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo ad
un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra
tutti gli esperti interessati.
La
questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se
del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di
principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA del 4 settembre 2001
nella causa D., I 338/01, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485).
In una
sentenza I 606/03 del 19 agosto 2005, lo stesso TFA ha inoltre precisato che il
giudizio sul grado complessivo dell’incapacità lavorativa va di regola eseguito
nell’ambito di una perizia pluridisciplinare.
In
una sentenza I 514/06 del 25 maggio 2007, pubblicata in SVR 3/2008 IV nr. 15,
pag. 43-45, il Tribunale federale ha osservato che “una semplice addizione di diverse
inabilità lavorative parziali, eventualmente presa in considerazione in
occasione di una perizia pluridisciplinare, può produrre, a seconda delle
peculiarità concrete del caso, un risultato troppo consistente oppure troppo
esiguo”.
Su questo argomento, cfr. D. Cattaneo, “Le
perizie nelle assicurazioni sociali”, in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG,
Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag. 203 e segg. (245-249).
Chiamato
a pronunciarsi, il TCA rileva che, nel caso in esame, nel referto peritale del 31
maggio 2011, la dr.ssa __________ e il dr. __________ hanno ritenuto
l’assicurato globalmente inabile al lavoro nella misura del 20% in attività
adatte, aggiungendo che “le percentuali di incapacità lavorativa per la
patologia psichiatrica e per le patologie somatiche non devono essere sommate,
perché le limitazioni si compensano vicendevolmente”, senza tuttavia precisare
se tale conclusione è stata presa dopo ponderata discussione plenaria fra tutti
gli esperti interessati.
Inoltre,
il TCA constata che anche nei singoli rapporti peritali stilati in ambito
reumatologico, pneumologico, cardiologico e psichiatrico, i consulenti
interessati non hanno affrontato tale questione, peraltro di fondamentale
importanza al fine della determinazione del grado di inabilità lavorativa
globale dell’interessato.
Del resto, la necessità di una valutazione
globale si rivela tanto più necessaria, ritenuto che il dr. __________, nel suo
referto del 28 marzo 2011, ha espressamente indicato che la valutazione della
residua capacità lavorativa dell’intertessato in attività leggere “risulta
difficile in quanto il paziente presenta parallelamente un’insufficienza
cardiaca e un’obesità corporea” (doc. 99-26).
In simili condizioni, secondo questo Tribunale
non è possibile - senza prima procedere ad un complemento peritale atto a
stabilire, dopo approfondita discussione plenaria fra tutti gli specialisti
interessati (autori dei consulti peritali reumatologico-pneumologico-cardiologico-psichiatrico)
il grado di inabilità lavorativa globale dell’interessato - concludere con
sufficiente tranquillità che lo stato valetudinario dell’assicurato giustifichi
una capacità lavorativa globale del l’80% in attività adatte, come stabilito
nell’ambito della perizia pluridisciplinare del SAM e confermato dal dr. __________
del SMR.
2.11.3
Infine, questo
Tribunale rileva che sia la valutazione psichiatrica peritale del dr. __________,
sia quella cardiologica peritale del dr. __________, sono state contestate
dagli specialisti curanti dell’assicurato, dr. __________ e dr. __________.
Nonostante
le critiche sollevate dal dr. __________ nel referto del 15 luglio 2011 (doc.
117/2-3), rispettivamente dal dr. __________ nei referti del 7 ottobre 2011
(doc. D) e del 2 dicembre 2011 (doc. E1), l’amministrazione si è limitata -
sulla base del parere espresso dal dr. __________ e dalla dr.ssa __________ del
SMR (cfr. doc. 119-1, VI/1, XII/bis) e senza sottoporre le obiezioni degli
specialisti curanti al vaglio dei consulenti autori dei referti peritali
contestati – a considerare che gli scritti dei curanti non fossero in grado di
modificare le conclusioni peritali.
Tenuto
conto della necessità di rinviare gli atti all’amministrazione al fine di
procedere ad un complemento istruttorio - comprendente anche, come appena
esposto (cfr. consid. 2.11.2.), una approfondita discussione plenaria fra tutti
gli specialisti interessati - il TCA ritiene indispensabile una presa di
posizione da parte sia del dr. __________, sia del dr. __________, in merito
agli scritti del dr. __________, rispettivamente del dr. __________, al fine di
verificare se questi referti siano in grado di influire sulle valutazioni
peritali degli aspetti cardiaci e psichiatrici.
2.12
Nella già
citata sentenza 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (cfr. consid. 2.10.) il
Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve
allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali casi può rinviare gli
atti all'assicuratore per un complemento istruttorio.
L'Alta Corte
ha al riguardo sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(…)
4.4.1.1
Ist das Gutachten einer
versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene
Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das
Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die
Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit
diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines
Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den
kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61
lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen
auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen
Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung
delegieren dürfen.
4.4.1.2
Die Vorteile von Gerichtsgutachten
(anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des
Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte
Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko
von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren
multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick
auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche
funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der
Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,
Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation
schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.
4.4.1.3
Die Einschränkung der Befugnis der
Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die
Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter
Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im
Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;
vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,
derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine
Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo
dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige
Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,
bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger
zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten
(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil
vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.
4.4.1.4
Freilich ist es weder unter praktischen
noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens,
die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts
fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines
Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS
von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.
Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein
Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig
erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich
abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem
rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der
bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die
betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend
reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine
Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt
hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher
vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen
Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache
zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung
von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das
Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S.
151.
E. 3.5,9C_85/2009)”. (ATF 137 V 263-265)
Nella
concreta evenienza, ritenuto come vi siano degli accertamenti peritali svolti
dall’amministrazione che necessitano un complemento (“Klarstellung,
Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”), si giustifica il rinvio degli atti all’UAI ai sensi della
giurisprudenza citata.
La
decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto retrocesso all'Ufficio AI,
affinché metta in atto un approfondimento a livello pneumologico, da parte del
dr. __________, inteso a delucidare la questione della capacità lavorativa residua
dell’assicurato in attività sedentarie.
L’Ufficio
AI dovrà inoltre attuare un approfondimento a livello cardiologico, a cura del
dr. __________ e uno a livello psichiatrico, affidato al dr. __________, inteso
a delucidare sia l’aspetto diagnostico, sia le eventuali ripercussioni sulla
capacità lavorativa dell’assicurato.
Quindi,
in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione effettuerà una valutazione
globale di tutte le patologie di cui soffre l’assicurato, debitamente motivata,
e si pronuncerà nuovamente sul diritto alla rendita.
La richiesta di audizione testimoniale del dr. __________ (doc. X),
così come quella di espletamento di una perizia giudiziaria pluridisciplinare e
di una prova di carico di lavoro formulata dal patrocinatore dell’interessato
(doc. VIII e doc. X) sono quindi superate dal rinvio degli atti
all’amministrazione per nuovi accertamenti di natura medica.
2.13
Secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese
è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell'Ufficio AI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§
Le decisioni dell’8 settembre 2011 sono annullate.
§§ Gli
atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al
considerando 2.12..
2. Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
L’Ufficio
AI dovrà inoltre versare all’assicurato fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili
(IVA inclusa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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