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Decisione

32.2011.258

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

5 marzo 2012Italiano65 min

Source ti.ch

Fatti

I principi giurisprudenziali sviluppati in

materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono

applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid.

3.5).

2.5. In una

sentenza del 12 ottobre 2005 nella causa R., I 8/04, pubblicata in plaidoyer

1/06, pag. 64-65, il TFA ha ricordato i principi che sono alla base della

revisione e della riconsiderazione di decisioni amministrative e si è così

espresso:

"

(...)

2. 2.1 En l'espèce, il s'agit tout

d'abord de savoir si l'on est en présence d'un motif de révision, ce qui

suppose une modification notable du taux d'invalidité (art. 17 LPGA). Il n'y a

pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et

que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside

uniquement dans une nouvelle appréciation du cas. Un motif de révision au sens

de l'art. 17 LPGA (ou de l'ancien art. 41 LAI) doit clairement ressortir du

dossier (p. ex. arrêt P. du 31 janvier 2003

[I 559/02], consid. 3.2 et les arrêts cités; sur

les motifs de révision en particulier: Urs Müller, Die materiellen

Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse,

Fribourg 2002, p. 133 ss). La réglementation sur la révision ne saurait en

effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à

la rente (Rudolf Ruedi, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche

Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in: Schaffauser/ Schlauri

[Hrsg], Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall,

1999, p. 15).

2.2 Si l'on

compare les expertises du COMAI du 9 mai 1995 et de la Clinique X. du 10 mai 2002, les principaux diagnostics posés sont pratiquement superposables

(syndrome somatoforme douloureux persistant et personnalité fruste et dépendante

en 1995; syndrome douloureux somatoforme persistant [F45.4] et personnalité aux

traits dépendants [F60.7] en 2002). Les conclusions des expertises sont

divergentes, en revanche, en ce qui concerne les répercussions des atteintes à

la santé sur la capacité de travail. Les experts du CO­MAI avaient estimé que

le syndrome somatoforme douloureux prenait place dans le contexte d'un trouble

de la personnalité. On était en présence d'une atteinte à la santé mentale

importante, entraînant une incapacité totale de travail, sans perspective de

reclassement ni d'amélioration, vu l'importance de la régression et de la

fixation somatique.

Les experts de la Clinique X. concluent, pour leur part, à l'absence d'atteinte somatique ou psychique

susceptible de limiter la capacité de travail. Les mêmes experts déclarent

s'écarter des conclusions du COMAI, au motif que l'association d'un trouble

somatoforme douloureux à une personnalité aux traits dépendants ne constitue

pas, à leur avis, une atteinte à la santé mentale importante.

2.3 Sur la base

de ces éléments, il y a lieu de constater que les experts de la Clinique X. ne font pas état d'une modification de l'état de santé du recourant, mais

remettent en cause l'appréciation précédente - et fondée sur un même état de

fait - des experts du COMAI. Ni l'administration ni les premiers juges n'ont

cherché du reste à démontrer l'existence d'un changement de circonstances. Ils

insistent plutôt sur le caractère probant de l'expertise dé la Clinique X., en faisant totalement abstraction des règles sur la révision et comme s'il

s'agissait en l'occurrence de se prononcer pour la première fois sur le droit à

la rente. Mais cela ne suffit pas, on l'a vu, pour justifier une révision du

droit à la rente (cf. aussi Urs Müller, op. cit., p. 135, ch. 490).

3. 3.1. Le principe selon lequel

l'administration peut en tout temps revenir d'office sur une décision

formellement passée en force qui n'a pas donné lieu à un jugement sur le fond,

lorsque celle-ci est certainement erronée et que sa rectification revêt une

importance appréciable, l'emporte sur la procédure de révision. Ainsi,

l'administration peut aussi modifier une décision de rente lorsque les conditions

de la révision selon l'art. 17 LPGA ne sont pas remplies. Si le juge est le

premier à constater que la décision initiale était certainement erronée, il

peut confirmer, en invoquant ce motif, la décision de révision prise par

l'administration (ATF 125 V 369 consid. 2 et les arrêts cités; cf. aussi ATF

112 V 373 consid. 2c et 390 consid. 1b). Il est à relever que la

reconsidération est désormais expressément prévue à l'art. 53 LPGA.

3.2 Pour juger

s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans

nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au

moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à

l'époque (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc et les références). Par le biais de la reconsidération,

on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une

constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un changement de

pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une

reconsidération (ATF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc). Une

décision est sans nul doute erronée non seulement lorsqu'elle a été prise sur

la base de règles de droit non correctes ou inappropriées, mais aussi lorsque

des dispositions importantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière

inappropriée (DTA 1996/97 n° 28 p. 158 consid. 3c). Tel est notamment le cas

lorsque l'administration a accordé une rente d'invalidité au mépris du principe

de la priorité de la réadaptation sur la rente (voir l'arrêt P. du 31 janvier

2003, déjà cité). A l'inverse, une inexactitude manifeste ne sau­rait être

admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont

l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects

ou de leurs éléments, et que la décision paraît admissible compte tenu de la

situation de fait et de droit (arrêt P. du 13 août 2003 [1790/01], consid. 3).

3.3 En l'espèce,

c'est en vue d'élucider les divergences issues d'avis médicaux contradictoires

se trouvant au dossier que l'administration a recueilli l'expertise du COMAI,

du 9 mai 1995, et qu'elle s'est fondée sur cette dernière pour allouer une

rente entière au recourant, le 1er décembre 1995. En présence d'un

tableau clinique complexe, par ailleurs difficile à appréhender en raison de

ses aspects subjectifs, la prise de position sur une incapacité de travail

implique toujours un jugement d'appréciation. Or, un tel jugement ne saurait

être qualifié de manifestement erroné que si les investigations médicales dans

les différents domaines concernés n'ont pas été entreprises ou qu'elles ne

l'ont pas été avec le soin nécessaire (cf. arrêt P. du 31 janvier 2003, déjà

cité). Tel n'est pas le cas en ce qui concerne l'expertise du COMAI dans la

mesure où cette expertise pluridisciplinaire répond aux critères

jurisprudentiels permettant de lui attribuer une pleine valeur probante. En

tout cas, les critiques émises à l'encontre des conclusions du COMAI par les

médecins de la Clinique X. ne suffisent pas pour admettre que ces conclusions

sont dépourvues de crédibilité. Comme on l'a vu, on est en présence

d'appréciations divergentes d'experts en ce sens que les uns, à la différence

des autres, considèrent que l'association d'un trouble somatoforme douloureux à

une personnalité aux traits dépendants n'a pas d'incidence sur la capacité de

travail. Seule une surexpertise serait de nature à les départager.

Mais, ici également, on ne peut faire abstraction

des éléments qui ont conduit l'administration à allouer une rente entière au

recourant comme si l'on devait statuer pour la première fois sur les droits de

l'assuré et modifier sa situation juridique à la lumière exclusivement des

données médicales recueillies à l'occasion de la procédure de révision. Une

appréciation médicale différente ultérieure ne suffit pas pour faire apparaître

comme manifestement erronée la décision initiale ou pour ordonner une

expertise.

On ne peut pas non plus affirmer que

l'administration a commis à l'origine une erreur de droit, notamment en

méconnaissant le principe de la priorité de la réadaptation sur la rente: l’expertise

du COMAI excluait toute possibilité de reclassement professionnel et ne

laissait pas entrevoir, à brève échéance, une amélioration de l'état de santé

qui eût permis la mise en oeuvre de mesures de réadaptation

professionnelle."

Una diversa valutazione di uno stato di fatto

rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce

dunque né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione.

2.6. Per quanto riguarda in

particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha

stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non

poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità

lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la

società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI

1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA

del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher,

Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

L'Alta Corte ha inoltre

avuto modo di precisare che:

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i

quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art.

4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali

propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono

considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono

turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità

di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la

misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più

oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.

1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29

settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

Secondo la giurisprudenza

del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni

dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la

farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella

causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag.

10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

In una

sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale ha ribadito che “(…)

il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la

diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti

da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V

396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle

assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4

luglio 2007).

2.7. Nelle

decisioni dell’8 settembre 2011, l’Ufficio AI ha attribuito

all’assicurato un quarto di rendita di invalidità (grado AI del 41%) dal 1°

agosto 2009 al 31 dicembre 2009 e un quarto di rendita di invalidità (grado AI

del 43%) dal 1° settembre 2010 al 31 gennaio 2011, sopprimendola poi a partire

dal 1° febbraio 2011, ritenuto il miglioramento dello stato di salute

dell’interessato, il quale, a partire dal mese di novembre 2010, presenterebbe

una capacità lavorativa dell’80%, con un conseguente grado di invalidità del

36% (doc. A).

Il TCA è,

quindi, ora chiamato a valutare, alla luce di quanto esposto ai considerandi 2.3.,

2.4. e 2.5., se l’UAI ha correttamente o meno soppresso la rendita spettante a RI

1 a fare tempo dal 1° febbraio 2011.

2.8. Nel caso di

specie, l’Ufficio AI, al fine di accertare in maniera approfondita lo stato di

salute dell’assicurato, ha ritenuto opportuno far esperire una perizia

pluridisciplinare affidata ai medici del SAM, i quali hanno valutato la

patologia reumatologica (dr. __________), pneumologica (dr. __________),

cardiologica (dr. __________) e psichiatrica (dr. __________).

L’aspetto reumatologico è stato valutato dal dr. __________,

specialista FMH in reumatologia, il quale, nel suo referto del 7 febbraio 2011, ha posto le diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “1. sindrome lombospondilogena

recidivante dal 1980 circa con modiche alterazioni degenerative (incipiente

discopatia L4/L5 e L5/S1) senza neurocompressione; modiche alterazioni della

statica (appiattimento delle curve fisiologiche); 2. periartropatia

omeroscapolare tendinotica bilaterale dal 2007 circa su DD: impingement

nell’ambito di un’artrosi acromioclavicolare con osteofiti (DISH); 3. rigidità

delle mani su DD: incipiente cheiroartropatia diabetica; possibile incipiente

rizartrosi a destra”, mentre quali diagnosi senza influsso sulla capacità

lavorativa ha indicato quelle di “lieve sindrome dolorosa intermittente residua

alla caviglia sinistra dopo trauma in supinazione nel 1999; modiche alterazioni

degenerative cervicali anamnestiche C5/C6 e C6/C7 (valutazione dr. __________

24.9.2009); DISH (iperostosi idiopatica diffusa); esiti da distrofia di

crescita di Scheuermann” (doc. 99/32-33).

Il dr. __________ ha rilevato che, rispetto alla

sua precedente valutazione dell’aprile 2008, la situazione alla colonna

vertebrale e alle spalle è rimasta invariata, mentre è insorto un nuovo

problema legato ad una rigidità delle mani. Lo specialista ha quindi indicato

che “nella valutazione della capacità lavorativa si terrà dunque conto del

lieve peggioramento legato ai problemi alle mani” (doc. 99-33).

Quanto alla capacità lavorativa, il dr. __________

ha considerato l’assicurato abile al lavoro a tempo pieno, ma con un rendimento

ridotto del 30%, nella sua ultima attività di manovale (doc. 99-33), ritenendolo

invece abile al lavoro a tempo pieno e con una riduzione del rendimento del 10%

in attività leggere adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali (doc. 99-34).

L’aspetto pneumologico è invece stato vagliato

dal dr. __________, specialista FMH in malattie polmonari e Capo-Servizio del

Servizio di pneumologia dell’Ospedale regionale di __________, il quale, nel

suo referto del 28 marzo 2011, poste le diagnosi di “BPCO stadio GOLD II-III;

tabagismo; obesità corporea BMI 30”, ha considerato l’assicurato, dal profilo

strettamente pneumologico, inabile al lavoro al 100% per i lavori

precedentemente svolti di pittore, muratore e piastrellista (doc. 99-25).

Il dr. __________ ha sottolineato che

l’assicurato “è noto per una BPCO GOLD II già diagnosticata nel 2008. Purtroppo

si constata ora dal punto di vista funzionale un significativo peggioramento

con una diminuzione ulteriore dei parametri funzionali con un valore del FEV1

ora massimo del 50% (precedentemente del 63% con ancora parziale

reversibilità)” (doc. 99-24).

Lo specialista ha aggiunto che “trattasi di un

peggioramento dovuto alla BPCO che attualmente non è convenientemente trattata

e per la quale inoltre l’assicurato non ha ridotto il consumo tabagico

persistente da oltre 30 anni anche se ridotto dal 2006” (doc. 99-24).

Il dr. __________ ha spiegato che “la BPCO

valutabile in uno stadio II-III secondo GOLD si manifesta con la dispnea allo

sforzo alla quale tuttavia concorrono sicuramente sia l’obesità corporea, che

l’insufficienza cardiaca dopo il recente evento ischemico (FE 40%)” (doc.

99-25).

Quanto alla capacità lavorativa, il dr. __________

ha ritenuto che “visto che il paziente non è a beneficio di nessuna terapia

specifica per la BPCO né ha usufruito di un’adeguata messa in atto di un

programma di riabilitazione, risulta difficile esprimersi in via definitiva e

con certezza sulla residua capacità lavorativa”, aggiungendo che “nelle

condizioni attuali, senza misure terapeutiche adeguate, l’assicurato dal punto

di vista medico teorico pneumologico non è da considerare abile al lavoro nelle

precedenti attività di muratore, pittore e piastrellista. Solo un’attività

sedentaria leggera è proponibile. Qualora le eventuali misure proposte non

dovessero portare a nessun miglioramento della situazione respiratoria,

l’incapacità lavorativa diventerebbe persistente e confermerebbe un grado di

invalidità del 100% per lavori fisici pesanti e medio pesanti. Dubbia rimane la

possibilità di una capacità lavorativa teorica residua dal punto di vista

pneumologico per lavori fisici leggeri. Questa non è valutabile in maniera

adeguata mancando un’osservazione longitudinale dell’eventuale efficacia

terapeutica” (doc. 99-25).

L’aspetto cardiologico è stato approfondito dal

dr. __________, specialista FMH in cardiologia e Capo-Servizio del Servizio di

cardiologia e angiologia dell’Ospedale regionale di __________, il quale, nel

suo referto del 12 maggio 2011, ha posto le diagnosi di “1. coronaropatia

aterosclerotica trivasale con esiti di infarto infero posteriore trattato con

PCI primaria e posa di stent su RCA e PTCA e posa di stent sul RIVA prossimale,

8/2006; esiti di PTCA stenting di una stenosi subtotale del ramo marginale,

30.01.2008; esiti di infarto inferiore con episodio di fibrillazione

ventricolare in fase acuta su occlusione acuta dell’arteria coronarica destra

trattata con PTCA stenting il 24.8.2010; 2. lieve dilatazione e disfunzione

sistolica moderata con frazione di eiezione al 40%; 3. diabete mellito tipo II

non insulino richiedente; 4. abuso nicotinico” (doc. 99-42).

A proposito della capacità lavorativa, il dr. __________

ha rilevato che “gli sforzi fisici intensi vanno evitati per non sovraccaricare

il cuore e in quanto potenzialmente possono indurre delle aritmie ventricolari

pericolose. Lo stesso vale per gli sforzi fisici moderati a intensi se

prevalentemente di tipo isometrico. Le professioni di muratore, imbianchino e

piastrellista svolte in passato non sono attualmente più esigibili e da evitare

al 100%. Vanno inoltre evitate tutte le attività lavorative che si svolgono in

situazioni pericolose (su ponteggi, in equilibrio, in vicinanza di macchinari

pericolosi) nel caso di una perdita di equilibrio e/o conoscenza e va anche

considerato non idoneo alla guida professionale” (doc. 99-44).

Il dr. __________ ha aggiunto che “la diminuzione

della capacità lavorativa in queste professioni non potrà essere reintegrata

con degli interventi terapeutici specifici, sarà però possibile effettuare dei

provvedimenti di reintegrazione professionale in quanto l’assicurato dispone di

risorse per lo svolgimento di attività con impegno fisico leggero a moderato al

100%” (doc. 99-44).

L’aspetto psichico è, infine, stato vagliato dal

dr. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, il quale, nel

suo referto del 15 febbraio 2011, ha posto la diagnosi di “sindrome depressiva

ricorrente, episodio attuale di grado lieve (ICD10-F33.0)” (doc. 99-39).

Il dr. __________ ha indicato che “la

sintomatologia è insorta nel 2008 dopo la perizia SAM e dopo aver saputo che

non gli è stata riconosciuta la rendita d’invalidità” (doc. 99-39).

Lo specialista ha indicato di non concordare “con

la diagnosi posta dal collega __________ nel suo rapporto del 12.06.2009, il

quale ha fatto riferimento ad una depressione maggiore. Alla luce della

valutazione clinica attuale si constata una chiara tendenza del soggetto ad

assumere un comportamento passivo e pseudoregressivo. Prova di questo è la

constatazione di aspetti clinici contrastanti che provano che ancora egli

conservi le funzioni cognitive e volitive, come ad esempio il fatto di uscire e

leggere il giornale, il fatto di guardare la televisione ogni giorno, il fatto

di lamentarsi di non avere erezione, ma di avere ancora desiderio e il fatto di

guidare la macchina” (doc. 99-39).

Quanto

alla capacità lavorativa, il dr. __________ ha considerato l’assicurato inabile

al lavoro al 20% per ragioni psichiatriche (doc. 99-40).

A proposito

dell’evoluzione dello stato di salute dell’interessato, il dr. __________ ha

rilevato che “il quadro psicopatologico è insorto nel corso del 2008. Stando ai

rapporti del collega dr. __________, solo dal mese di maggio del 2009 ha presentato un’incidenza sulla sua capacità lavorativa. In linea teorica dal 1.5.2009 al

30.9.2009 ha presentato un’incapacità lavorativa nella misura del 50%. Dal

1.10.2009 presenta un’incapacità lavorativa nella misura del 20% come tuttora.

La prognosi è stazionaria” (doc. 99-40).

Globalmente,

quindi, nel rapporto peritale del 31 maggio 2011, i medici del SAM, sulla base

delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali

dell’assicurato presso il citato centro d’accertamento, hanno posto le diagnosi

con influsso sulla capacità lavorativa di “1. sindrome lombospondilogena

recidivante dal 1980 circa con modiche alterazioni degenerative (incipiente

discopatia L4-L5 e L5-S1) senza neurocompressione; modiche alterazioni della

statica (appiattimento delle curve fisiologiche); 2. periartropatia

omeroscapolare tendinotica bilaterale dal 2007 circa con DD: impingement

nell’ambito di un’artrosi acromioclavicolare con osteofiti (DISH); 3. rigidità

alle mani con DD. Incipiente cheiroartropatia diabetica; possibile incipiente

rizartrosi a destra; 4. coronaropatia aterosclerotica trivasale con esiti di

infarto infero posteriore trattato con PCI primaria e posa di stent su RCA e

PTCA e posa di stent sul RIVA prossimale (agosto 2006); esiti di PTCA stenting

di una stenosi subtotale del ramo marginale (30.1.2008); esiti di infarto

inferiore con episodio di fibrillazione ventricolare in fase acuta su

occlusione acuta dell’arteria coronarica destra trattata con PTCA stenting

(24.8.2010); 5. lieve dilatazione e disfunzione sistolica moderata con frazione

di eiezione al 40%; 6. BPCO stadio GOLD II-III; 7. sindrome depressiva

ricorrente, episodio attuale di grado lieve (ICD10-F33.0)”, mentre quali

diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa hanno indicato quelle di “lieve

sindrome dolorosa intermittente residua alla caviglia sinistra in esiti di

trauma in supinazione nel 1999; modiche alterazioni degenerative cervicali

C5-C6 e C6-C7; DISH (iperostosi scheletrale idiopatica diffusa); esiti di

disturbi di crescita di Scheuermann; diabete mellito tipo II non insulino

richiedente; tabagismo cronico persistente; obesità (BMI 30)” (doc. 99/15-16).

Quanto alla capacità lavorativa, i medici del SAM

hanno ritenuto l’assicurato totalmente inabile al lavoro nelle precedenti attività

di muratore, pittore, piastrellista e in ogni altra attività fisicamente

impegnativa (doc. 99-20), ma abile al lavoro all’80%, dal 1° novembre 2010, in attività leggere adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali (doc. 99-22).

I medici

del SAM hanno sottolineato che, in attività leggere adatte, “la capacità

lavorativa residua è calcolata nel modo seguente: 90% da agosto 2008

(precedente perizia SAM) ad aprile 2009; 50% dal 1° maggio 2009 al 30 settembre

2009; 80% dal 1° ottobre 2009 al 23 agosto 2010; 0% dal 24 agosto 2010 al 31

ottobre 2010; 80% dal 1° novembre 2010” (doc. 99/21-22).

Infine, i

medici del SAM hanno precisato che “le percentuali di incapacità lavorativa per

la patologia psichiatrica e per le patologie somatiche non devono essere

sommate, perché le limitazioni si compensano vicendevolmente” (doc. 99-21).

Nel rapporto medico del 7 giugno 2011, il dr. D. __________

del SMR, spec. FMH in medicina generale (sul diritto per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei

medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), ha confermato le percentuali di

incapacità lavorativa dell’interessato stabilite dai medici del SAM

(doc. 101-3).

In sede di osservazioni contro il progetto di

decisione del 10 giugno 2011, l’assicurato ha trasmesso all’UAI un certificato

medico del dr. __________, spec. FMH in cardiologia, datato 15 luglio 2011, indirizzato

all’avv. __________, del seguente tenore:

"

In seguito alla sua richiesta del 5 luglio 2011

inerente il signor RI 1 rispondo alle sue domande.

1-2-3

Premetto che ho visitato il signor __________

l’ultima volta in data 21.12.2010 all’occasione della fine del percorso

riabilitativo presso l’Ospedale __________. A tutt’oggi non ho elementi nuovi

da aggiungere a quanto già espresso nei miei rapporti e certificati precedenti

già in suo possesso ma che volentieri le trasmetto nuovamente.

4

Dal punto di vista cardiologico la prognosi ad

vitam non dovrebbe essere significativamente limitata, per quanto concerne

invece la qualità di vita è evidente che la malattia cardiaca, la

farmacoterapia importante ed anche il carico psicologico negli ultimi anni

rappresenteranno un elemento di perenne e probabilmente inguaribile

desicurizzazione e debolezza psicofisica.

5-6

Sicuramente il signor RI 1 è da ritenersi inabile

al lavoro al 100% per la sua precedente professione e questo in quanto la

funzione sistolica è ridotta nell’ambito di un rimodellamento cardiaco non

favorevole sul quale si è accanito un ulteriore evento infartuale acuto

nell’agosto ultimo scorso.

Questa riduzione della funzione sistolica con

significativo tessuto cicatriziale e volumi intracavitari aumentati nonché

l’importante farmacoterapia precludono al paziente l’esecuzione di lavori

fisici anche modesti nonché attività in situazioni che possono rappresentare un

pericolo per se stessi e per gli altri come per esempio guidare o trovarsi su

delle impalcature rispettivamente svolgendo delle attività in condizioni

climatiche estreme (troppo caldo – troppo freddo) o con turni di lavoro

irregolari e notturni.

Lavori più leggeri sono sicuramente esigibili,

penso che però essi si possono limitare veramente a lavori di ufficio, non da

ultimo anche per la limitata capacità di concentrazione e la forte

affaticabilità che il paziente ha dimostrato anche durante il programma di riabilitazione

e che in buona parte sono imputabili all’importante ma necessaria

farmacoterapia in atto.

7.

Fondamentalmente sono d’accordo con quanto

espresso dal dr. __________. Personalmente, come già espresso sopra, tenderei a

limitare l’esigibilità lavorativa, veramente verso lavori molto semplici, di

ufficio, che non richiedono particolari responsabilità. Da quanto abbiamo

potuto appurare durante le sedute di riabilitazione, il paziente effettivamente

fa fatica a concentrarsi su un compito rispettivamente su un’attività e si

affatica precocemente. Certamente le esperienze vissute hanno giocato un ruolo

molto negativo, in particolare l’ultimo infarto con la fibrillazione

ventricolare.

Questo spiega anche la desecurizzazione del

paziente e il suo concentrarsi unicamente sulla situazione del suo cuore.

Ribadisco inoltre l’effetto della farmacoterapia

che sicuramente incide sulla capacità fisica e di concentrazione e mette il

paziente a rischio di sanguinamento qualora dovesse svolgere attività con anche

piccoli traumi (terapia che dovrà assumere per tutta la vita).

8.

Il signor RI 1 ha sicuramente vissuto un decorso cardiologico complicato sfortunatamente eccezionale e l’evento cardiaco

dell’agosto 2010 ha rappresentato una sorta di “colpo di grazia” sulla salute

psicofisica del paziente. Da un lato la trombosi dello stent lo obbligherà ad

assumere una doppia antiaggregazione con conseguente aumento del rischio

emorragico.

L’elemento più importante è però l’esperienza che

si vive dopo una fibrillazione ventricolare quindi di fatto un arresto cardiaco

da cui si viene rianimati. Infatti, anche se poi i parametri numerici possono

migliorare e tecnicamente dal punto di vista anatomico la situazione di

perfusione cardiaca è ristabilita in quanto tutte le arterie sono nuovamente

aperte, è evidente che tale esperienza incide sul paziente in modo drammatico

portandolo ad una perenne desecurizzazione e una continua concentrazione sulla

sua situazione cardiaca con continui stati di ansia appena si percepisce

qualcosa a livello del cuore. Questo elemento è ben conosciuto e lo incontro

spesso nei pazienti rianimati; è certamente meno quantificabile e meno

oggettivabile ma credo sia sbagliato non considerarlo nella valutazione della

capacità lavorativa. D’altro canto una ripresa di una certa attività lucrativa

potrebbe avere anche un effetto terapeutico su questo aspetto dando di nuovo al

paziente una certa sicurezza e una certa autostima, per le ragioni esposte

sopra però penso che tale attività deve essere limitata a lavori semplici e

d’ufficio e esigibili al massimo al 50% del tempo totale di lavoro.

Non dobbiamo infine dimenticare che proprio a

seguito di queste preoccupazioni del suo stato dell’abilità lavorativa il

paziente ha mostrato anche durante la riabilitazione evidenti segni depressivi,

tali addirittura da non permettere un regolare svolgimento delle attività. Non

solo, ma questo stato depressivo ha certo contribuito anche all’intraprendere

nuovamente uno stile di vita assolutamente poco cardioprotettivo, in particolare

ricominciando a fumare. Queste sono reazioni piuttosto frequenti che notiamo

nei nostri pazienti quando subentra una sintomatologia depressiva soprattutto

se reattiva a un’insicurezza psicosociale.” (Doc. 117/2-3)

A fronte di tale referto, nelle sue annotazioni

del 26 luglio 2011, il dr. __________ del SMR ha osservato:

"

Vedi nota SMR del 7.6.2011

Attuale rapporto dr. __________ del 15.7.2011

Valutazione: dall’attuale rapporto del dr. __________

non risulta una modifica dello stato di salute dell’assicurato. Egli esprime

una differente valutazione.” (Doc. 119-1)

2.9. In sede

ricorsuale, l’assicurato ha contestato la decisione dell’UAI di soppressione

delle prestazioni a partire dal 1° febbraio 2011, trasmettendo al TCA un

referto del dr. __________, datato 7 ottobre 2011 e indirizzato al suo

patrocinatore, del seguente tenore:

"

Ho esaminato di nuovo il paziente succitato in

data 4 agosto. Di questo paziente è stato già scritto molto e mi permetto di

rispondere in maniera molto succinta.

La condizione psichica del paziente – in buona

parte reattiva all’impedimento oggettivo nell’attività lucrativa nella sua

professione – ha presentato un pesante sviluppo depressivo rilevato già nel

mese di settembre 2010 con crescente tensione intrapsichica e sviluppo di

ideazione persecutoria con un progressivo danno rilevabile nell’evidente

alterazione delle funzioni dell’Io ed è evidente che nell’arco di questi tre

anni non sono state realizzate le misure contemplate nella LAI (“art. 1: … di

prevenire, ridurre o eliminare l’invalidità mediante provvedimenti di

integrazione adeguati, semplici e appropriati; compensare le conseguenze

economiche permanenti dell’invalidità mediante un’adeguata copertura del

fabbisogno vitale; aiutare gli assicurati interessati a condurre una vita

autonoma e responsabile”).

Dalle perizie a cui è stato sottoposto non sono

state fatte delle proposte concrete per ridurre il danno e, inoltre, la

discrepanza delle opinioni tra il cardiologo curante e il perito si è disciolta

dopo l’infarto nel mese di settembre 2010, purtroppo a favore del cardiologo

curante. Questo evento ha ulteriormente inciso sulla condizione psichica (la

quale era già di un tenore notevole limitando le possibilità reintegrative) e

come tale mi sembra più come una patologia che si somma a quelle cardiache,

ortopediche e metaboliche; in particolare a quelle cardiache poiché molti

psicofarmaci sono controindicati nei disturbi di ritmo.

Quindi, in conclusione, specifico quanto segue:

-

il paziente presenta un grave quadro depressivo

con perdita di autostima, perdita di interesse, piacere ed energia, è pervaso

d’ansia, l’umore è più irritabile che triste, con rabbia e frustrazione, manca

l’appetito, il sonno è caratterizzato da risvegli notturni e risveglio

mattutino precoce, fatica a organizzare il pensiero e a concentrarsi ed è

incapace a prendere le decisioni e di pianificare. Sono frequenti i pensieri di

morte e in particolare dopo l’esperienza dell’ischemia avvenuta in un contesto

particolare quando è stato dichiarato abile al lavoro contrariamente al parere

del cardiologo curante. La sua delusione si è fatta così più intensa ed egli si

è trovato “tradito”, incompreso ed abbandonato. Questa patologia chiaramente

incide sulle sue capacità cognitive, organizzative, decisionali ed esecutive.

-

Questo peggioramento è avvenuto nel mese di

settembre del 2010 in concomitanza con l’ischemia cardiaca e persiste a

tutt’oggi.

-

La diagnosi è F32.2 Episodio depressivo maggiore

di grave entità (non privo di alcuni sintomi psicotici e precisamente in forma

di false convinzioni che si tratti di una persecuzione). Se la sintomatologia

paranoide dovesse intensificarsi, il codice diagnostico sarebbe F32.3

Depressione grave con sintomi psicotici.

-

Ritengo il paziente, dal punto di vista

psichiatrico, completamente inabile al lavoro dal mese di settembre 2010 ad

oggi, in un’attività qualsiasi poiché presenta le menomazioni nella capacità

organizzativa, decisionale, esecutiva e cognitiva ed è incapace a fare capo

alle proprie risorse.

-

La valutazione del dr. __________ non

corrisponde agli aspetti longitudinali e sebbene egli indica l’esistenza di un

disturbo depressivo ricorrente, non indica il grado corretto dell’episodio

depressivo.

-

L’incapacità lucrativa deriva da un particolare

Considerandi

sinergismo della patologia cardiaca invalidante e ingravescente (come lo

dimostra il decorso e l’incidente ischemico del mese di settembre) e quella

psichiatrica. Quest’ultima si amplifica con i sintomi somatici e l’ansia si

incrementa in modo incontrollabile e di conseguenza va sommata alla patologia

cardiaca, metabolica e ortopedica. Inoltre, questa patologia impedisce un

qualsiasi tentativo di reintegrazione e/o riqualifica professionale.

-

Vista la gravità dell’affezione, nonché

l’anamnesi familiare e soprattutto lo stato generale attuale, la prognosi è

infausta.”

(Doc.

D)

Nelle annotazioni mediche del 3 novembre 2011, il

dr. __________ del SMR e la dr.ssa __________, psichiatra del SMR, hanno

rilevato:

"

La nuova documentazione medica redatta dal dr. __________

il 7.10.2011 cita la presenza di un episodio depressivo grave a partire dal

settembre 2010 e tuttora presente. È da rilevare che nel suo precedente

certificato del 14.10.2010 il dr. __________ riportava una diagnosi di disturbo

depressivo di gravità media e non grave come ora sostiene.

L’assicurato è stato valutato a livello

psichiatrico dal dr. __________ (visita del 14.02.2011) in corso di perizia

SAM, il quale ha concluso per la presenza di un episodio depressivo lieve

nell’ambito di un disturbo depressivo ricorrente (F33.0). Il perito argomenta

le motivazioni mediche che lo hanno portato a discostarsi dalla diagnosi del

medico curante per quanto riguarda la gravità del disturbo (presenza di

funzioni cognitive e volitive conservate). Il dr. __________ nella sua ultima

documentazione non riporta quali siano le motivazioni a livello medico che lo

portino a discostarsi per quanto riguarda la determinazione della CL rispetto a

quella esposta dal dr. ____________________.

Per tali motivi si ritiene che dal punto di vista

medico non vi siano elementi che possano modificare la precedente valutazione

basata sull’accertamento effettuato dal SAM del 31.5.2011.” (Doc. VI/1)

Con scritto del 2 dicembre 2011, indirizzato al

patrocinatore dell’assicurato, il dr. __________ ha osservato:

"

Ho esaminato di nuovo il paziente succitato in

data odierna e l’ho trovato peggiorato: l’apatia è più marcata ed è evidente

che ci troviamo di fronte a un paziente fortemente impedito e incapace di

riprendere un’attività qualsiasi.

Mi sorprende la frase “il dr. __________ nella

sua ultima documentazione non riporta quali siano le motivazioni a livello

medico che lo portino a discostarsi per quanto riguarda la determinazione della

CL rispetto a quella esposta dal dr. __________.”

Ho riletto la mia lettera e mi sembra di avere

motivato in maniera chiara il mio parere sulla capacità lavorativa. Mi sono

permesso di sottolineare le motivazioni e le rimando la copia. Se queste non

sono motivazioni sufficienti allora non mi resta che concludere che la perizia

del dr. __________ è altrettanto priva di una qualsiasi motivazione. Aggiungo

soltanto che un trattamento, anche intenso, non offre alcuna possibilità di

ridurre le menomazioni descritte.” (Doc. E1)

Nelle annotazioni mediche del 13 dicembre 2011,

il dr. __________ e la dr.ssa __________ del SMR hanno rilevato:

"

02.12.2011

lettera dr. __________:

Ha nuovamente esaminato il paziente il giorno

della stesura della sua lettera: lo definisce peggiorato nel senso di un’apatia

più marcata.

Ribadisce la sua precedente posizione.

Non vengono segnalati ulteriori elementi medici

che permettano di discostarsi dalla precedente valutazione basata sulla perizia

SAM, perizia che ha valutato l’assicurato in modo completo, comprendente anche

una valutazione pneumologica e cardiologica.” (Doc. XII/bis)

2.10

Per costante

giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione

(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono

essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito

del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,

nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al

lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare

quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al

consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare

quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante

quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine

del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto

(STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U

329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160

consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989.

pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo

contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998

IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata

nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al

principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la

valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per

quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il

giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,

il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro

conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI

2001.

pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993.

pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti,

i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001.

pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Per quel

che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione

invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia,

devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA

(consid. 6 e 7).

In merito

al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di

accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo

e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF

136.

V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di

parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura

giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare ricorso in

materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti di parte

le prove assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa.

In una sentenza

di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale

federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale

relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico

(SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla

Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul

Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.

L’Alta

Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per

poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni

come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo

nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha

riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo

latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività

dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro

dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò

ritenuto necessario adottare dei correttivi:

(a

livello amministrativo)

-

assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

-

differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

-

miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.

3.

),

-

rafforzamento dei diritti di partecipazione:

-- in

caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una

decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6;

cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);

-- alla

persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla

procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid.

3.4.2

; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a

livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)

In caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza

secondo DLA 1997

Nr. 18 p.

85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid.

3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid.

4.4

).

Infine,

il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio

standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto

si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue

specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto

di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la

decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema

cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

Nella

sentenza 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 il TF ha in particolare precisato

quanto segue a proposito del valore probatorio delle perizie di un SAM:

"

2.2.2

Das Bundesgericht hat in BGE 136 V 376 dargelegt, dass diese Kritik im Ansatz unzutreffend ist, weil sie

die verfassungs- und gesetzesrechtlichen Grundlagen der schweizerischen

Verwaltungsrechtspflege ausblendet. Danach handelt die IV-Stelle im

Verwaltungsverfahren nicht als Partei, sondern als zur Neutralität und

Objektivität verpflichtetes Organ des Gesetzesvollzugs. Solange kein

Beschwerdeverfahren angehoben ist, läuft ein Einparteienverfahren mit dem

Leistungsgesuchssteller als Partei und der IV-Stelle als Behörde, welche nach

den Grundsätzen des Amtsbetriebes die Herrschaft über das Verfahren innehat.

Nach dem Übergang zum Anfechtungsstreitverfahren wird die Verwaltung zwar im

prozessualen Sinne zur Partei; sie bleibt lite pendente indessen weiterhin an

die rechtsstaatlichen Grundsätze (Art. 5 BV) gebundenes, der Objektivität und

Neutralität verpflichtetes Organ. Daher hat sie nicht auch im materiellen Sinn

Parteieigenschaft. Von dieser Rechtslage geht die Judikatur über die

Beweiskraft versicherungsmedizinischer Berichte und Gutachten (BGE 125 V 351; 122 V 157) aus. Sind formell einwandfreie und materiell schlüssige (das

heisst beweistaugliche und beweiskräftige) medizinische Entscheidungsgrundlagen

des Versicherungsträgers (Administrativgutachten) vorhanden, so besteht daher

nach der Rechtsprechung kein Anspruch auf eine gerichtliche Expertise (BGE 135 V 465 E. 4 S. 467). Gemäss der Rechtsauffassung, wie sie in der

gesetzlichen Ordnung über die Amtsermittlungspflicht des

Sozialversicherungsträgers zum Ausdruck kommt, wird Beweis über

sozialversicherungsrechtliche Ansprüche schwergewichtig auf der Stufe des

Administrativverfahrens geführt, nicht im gerichtlichen Prozess. Hierin liegt

eine Grundentscheidung des Gesetzgebers, deren Abänderung im formellen Gesetz

vollzogen werden müsste (vgl. Art. 164 Abs. 1 lit. e-g BV). Die Verwaltung ist

aufgrund von Art. 89 Abs. 2 lit. a BGG immer dann zur Beschwerde berechtigt,

wenn der angefochtene Akt die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich

verletzen kann. Aus der formellen Parteieigenschaft der Durchführungsstelle im

gerichtlichen Prozess bzw. der Legitimation zur Erhebung von Beschwerden in

öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann offensichtlich nicht gefolgert

werden, auch die Beweiserhebungen der IV-Stelle im (vorausgehenden)

nichtstreitigen Verfahren bis zum Verfügungserlass seien Handlungen einer

(formellen) Partei, womit das spätere gerichtliche Abstellen hierauf gegen die

Verfassung oder die EMRK verstiesse.

2.2.3

Die grundsätzliche Verfassungs- und

Konventionsmässigkeit der Beschaffung medizinischer Entscheidungsgrundlagen

durch externe Gutachtensinstitute in der schweizerischen Invalidenversicherung

bestätigt ein rechtsvergleichender Ausblick. Danach kann - eine zweifellos in

die Kompetenz des nationalen Gesetzgebers fallende Grundentscheidung - die

medizinische Sachkompetenz entweder bei der entscheidenden Behörde selber

liegen oder bei zur Entscheidung im Einzelfall beizuziehenden Sachverständigen.

(…)

2.3

Im Hinblick auf die Ermittlung des

medizinischen Sachverhalts sind die MEDAS gesetzlich (Art. 59 Abs. 3 IVG)

vorgesehene Hilfsorgane der Invalidenversicherung. Als solche unterliegen sie

gleich wie die IV-Stellen selber dem verfassungsmässigen Gebot eines neutralen

und objektiven Gesetzesvollzugs. Institutionell wird die Eigenschaft der

Neutralität und Objektivität durch die selbständige Stellung der MEDAS

gestützt. Ihre Selbständigkeit zeigt sich darin, dass sie in ganz

verschiedenen, selber gewählten Rechtsformen auftreten und auf

unterschiedlichen Trägerschaften beruhen; sodann werden sie vom BSV weder

fachlich beaufsichtigt (vgl. Art. 64a IVG), noch sind sie im Einzelfall

weisungsgebunden. Ihre Kosten werden naheliegenderweise aus der IV-Rechnung gedeckt,

weshalb sie mit dem BSV auf tarifvertraglicher Grundlage zusammenarbeiten (zu

der daraus sich ergebenden Problematik vgl. aber unten E. 3.1.2).

Unter diesen Umständen kann das Gebot der

Verfahrensfairness nicht allein durch den Umstand verletzt sein, dass

gutachtliche und andere medizinische Erkenntnisse aus dem

Administrativverfahren die wesentliche tatsachenbezogene Entscheidungsgrundlage

für die gerichtliche Überprüfung des Verwaltungsaktes bilden. Die Konzeption,

wonach ein Gericht auf die vom Versicherungsträger korrekt erhobenen Beweise

abstellen und auf ein eigenes Beweisverfahren verzichten darf, bleibt

grundsätzlich vereinbar mit Völker- und Bundesrecht (BGE 135 V 465 E. 4.3.2 S. 469). Aus der Rechtsvergleichung ergibt sich keine im

europäischen Raum allgemein anerkannte einheitliche Rechtsauffassung, dass über

streitige Sozialleistungen nur aufgrund eines gerichtlichen Beweisverfahrens

abschliessend entschieden werden dürfte (unten E. 4.3). Eine andere Frage ist,

wie es sich verhält, wenn ein Gericht die ursprüngliche Beweisgrundlage einmal

verworfen hat (dazu unten E. 4.4.)" (ATF

137.

V 232-233 e 236-237)

Occorre

ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse

dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante

ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.

In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008

del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici

curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato

quanto segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports

médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères

jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur

probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence

consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat

d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les

références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause

une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de

nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont

une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins

traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans

le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en

cause les conclusions de l'expert.(…) »

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va ancora rilevato che,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La

promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni

sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.

628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in

particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &

Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta

e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,

inc. 32.1999.124).

2.11

Nella

concreta fattispecie, chiamato a verificare se lo stato di salute del

ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima

dell’emissione della decisione impugnata, questo Tribunale, dopo attenta

analisi della documentazione medica agli atti, ritiene che siano necessari

ulteriori accertamenti per poter prendere una decisione con sufficiente

cognizione di causa.

Nonostante

l’amministrazione abbia fatto eseguire una valutazione pluridisciplinare,

questo Tribunale ritiene di non potersi fondare sul referto peritale dei medici

del SAM del 31 maggio 2011 per stabilire quali siano i disturbi dell’interessato

e l’influsso che gli stessi hanno sulla sua capacità lavorativa residua, per i

motivi qui di seguito esposti.

2.11.1

Il TCA

sottolinea, innanzitutto, che, dal profilo pneumologico, nel referto peritale

globale del 31 maggio 2011, i redattori della perizia pluridisciplinare, dr.ssa

__________ e dr. __________ del SAM, hanno così riassunto quanto indicato dal

consulente pneumologo, dr. __________i, nel suo referto specialistico del 28

marzo 2011:

"

(…) l’assicurato è considerato non più idoneo

per le professioni svolte in precedenza di muratore, pittore e piastrellista.

Mantiene una capacità lavorativa completa per le attività sedentarie che non

implicano sforzi fisici, con una dubbia capacità lavorativa residua per lavori

fisici leggeri, eventualmente migliorabile in qualche misura adottando una

terapia specifica per la BPCO supportata da un programma di riabilitazione.”

(Doc. 99-18)

Il

patrocinatore ha contestato la valutazione dei medici del SAM relativa ad una

completa abilità lavorativa dell’assicurato in attività sedentarie, sostenendo

che tale conclusione non corrisponderebbe a quanto indicato dal dr. __________

nel suo referto peritale (doc. I).

Al

riguardo, il TCA rileva che, nel suo referto peritale del 28 marzo 2011, il dr.

__________, dopo avere espressamente indicato che l’assicurato va considerato

totalmente inabile al lavoro nelle sue precedenti attività di pittore, muratore

e piastrellista (doc. 99-25), ha osservato:

"

Dal punto di vista valetudinario, visto che il

paziente non è a beneficio di nessuna terapia specifica per la BPCO né ha

usufruito di un’adeguata messa in atto di un programma di riabilitazione,

risulta difficile esprimersi in via definitiva e con certezza sulla residua

capacità lavorativa.

Nelle condizioni attuali, senza misure

terapeutiche adeguate, l’assicurato dal punto di vista medico teorico

pneumologico non è da considerare abile al lavoro nelle precedenti attività di

muratore, pittore o piastrellista. Solo un’attività sedentaria leggera è

proponibile. Qualora le eventuali misure proposte non dovessero portare a

nessun miglioramento della situazione respiratoria l’incapacità lavorativa

diventerebbe persistente e confermerebbe un grado di invalidità del 100% per

lavori fisici pesanti e medio pesanti. Dubbia rimane la possibilità di una

capacità lavorativa teorica residua dal punto di vista pneumologico per lavori

fisici leggeri. Questa non è valutabile in maniera adeguata mancando

un’osservazione longitudinale dell’eventuale efficacia terapeutica.” (Doc.

99-25)

Rispondendo poi alla domanda n. 8: “Ritiene che

l’assicurato sia in grado di svolgere altre attività?”, il dr. __________ ha ribadito

che “l’assicurato è attualmente completamente inabile al lavoro e sussiste solo

una capacità lavorativa teorica per lavori sedentari.

La valutazione della capacità lavorativa per

lavori fisici leggeri risulta difficile in quanto il paziente presenta

parallelamente un’insufficienza cardiaca ed un’obesità corporea. Qualora

l’assicurato dovesse beneficiare in maniera positiva delle misure terapeutiche

e profilattiche proposte, è ipotizzabile un eventuale miglioramento della

capacità lavorativa per lavori fisici leggeri, difficilmente è ipotizzabile un

cambiamento della capacità lavorativa per lavori fisici pesanti e medio

pesanti” (doc. 99-26).

Alla luce di quanto indicato dal dr. __________

nel suo referto peritale e in mancanza di ulteriori chiarimenti al riguardo, il

TCA ritiene di non potere condividere, dal profilo pneumologico, quanto

riassunto dalla dr.ssa __________ e dal dr. __________ nel referto peritale del

31.

maggio 2011 in merito ad una presunta completa capacità lavorativa

dell’interessato in attività sedentarie e che non implichino sforzi fisici,

dato che lo specialista pneumologo si è limitato ad osservare che “sussiste

solo una capacità lavorativa teorica per lavori sedentari”, senza quantificare

la percentuale di questa teorica capacità lavorativa residua.

Alla luce di questa carenza, di fondamentale

importanza al fine della determinazione della percentuale di capacità

lavorativa residua globale dell’assicurato in attività adeguate e, di

conseguenza, del suo grado di invalidità, il TCA ritiene imprescindibile un

complemento peritale volto a chiarire la questione.

2.11.2

Inoltre, il

TCA rileva che globalmente, nel referto peritale del 31 maggio 2011, i medici

del SAM hanno considerato l’interessato inabile al lavoro nella misura del 20% nello

svolgimento di attività adatte, aggiungendo che “le percentuali di incapacità lavorativa

per la patologia psichiatrica e per le patologie somatiche non devono essere

sommate, perché le limitazioni si compensano vicendevolmente” (doc. 99-21).

Il

patrocinatore dell’assicurato ha contestato questa valutazione dei medici del

SAM, ritenendo che “l’inabilità lavorativa derivante dalla patologia

psichiatrica debba essere sommata all’inabilità lavorativa derivante dalle

patologie fisiche. Del resto, l’evento (infarto al miocardio) del settembre 2010 ha ulteriormente inciso sulla condizione psichica del signor RI 1” (doc. I).

Al riguardo,

va qui ricordato che secondo l’Alta Corte, per determinare il grado di

inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie, non si

devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo ad

un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra

tutti gli esperti interessati.

La

questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se

del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di

principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA del 4 settembre 2001

nella causa D., I 338/01, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485).

In una

sentenza I 606/03 del 19 agosto 2005, lo stesso TFA ha inoltre precisato che il

giudizio sul grado complessivo dell’incapacità lavorativa va di regola eseguito

nell’ambito di una perizia pluridisciplinare.

In

una sentenza I 514/06 del 25 maggio 2007, pubblicata in SVR 3/2008 IV nr. 15,

pag. 43-45, il Tribunale federale ha osservato che “una semplice addizione di diverse

inabilità lavorative parziali, eventualmente presa in considerazione in

occasione di una perizia pluridisciplinare, può produrre, a seconda delle

peculiarità concrete del caso, un risultato troppo consistente oppure troppo

esiguo”.

Su questo argomento, cfr. D. Cattaneo, “Le

perizie nelle assicurazioni sociali”, in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG,

Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag. 203 e segg. (245-249).

Chiamato

a pronunciarsi, il TCA rileva che, nel caso in esame, nel referto peritale del 31

maggio 2011, la dr.ssa __________ e il dr. __________ hanno ritenuto

l’assicurato globalmente inabile al lavoro nella misura del 20% in attività

adatte, aggiungendo che “le percentuali di incapacità lavorativa per la

patologia psichiatrica e per le patologie somatiche non devono essere sommate,

perché le limitazioni si compensano vicendevolmente”, senza tuttavia precisare

se tale conclusione è stata presa dopo ponderata discussione plenaria fra tutti

gli esperti interessati.

Inoltre,

il TCA constata che anche nei singoli rapporti peritali stilati in ambito

reumatologico, pneumologico, cardiologico e psichiatrico, i consulenti

interessati non hanno affrontato tale questione, peraltro di fondamentale

importanza al fine della determinazione del grado di inabilità lavorativa

globale dell’interessato.

Del resto, la necessità di una valutazione

globale si rivela tanto più necessaria, ritenuto che il dr. __________, nel suo

referto del 28 marzo 2011, ha espressamente indicato che la valutazione della

residua capacità lavorativa dell’intertessato in attività leggere “risulta

difficile in quanto il paziente presenta parallelamente un’insufficienza

cardiaca e un’obesità corporea” (doc. 99-26).

In simili condizioni, secondo questo Tribunale

non è possibile - senza prima procedere ad un complemento peritale atto a

stabilire, dopo approfondita discussione plenaria fra tutti gli specialisti

interessati (autori dei consulti peritali reumatologico-pneumologico-cardiologico-psichiatrico)

il grado di inabilità lavorativa globale dell’interessato - concludere con

sufficiente tranquillità che lo stato valetudinario dell’assicurato giustifichi

una capacità lavorativa globale del l’80% in attività adatte, come stabilito

nell’ambito della perizia pluridisciplinare del SAM e confermato dal dr. __________

del SMR.

2.11.3

Infine, questo

Tribunale rileva che sia la valutazione psichiatrica peritale del dr. __________,

sia quella cardiologica peritale del dr. __________, sono state contestate

dagli specialisti curanti dell’assicurato, dr. __________ e dr. __________.

Nonostante

le critiche sollevate dal dr. __________ nel referto del 15 luglio 2011 (doc.

117/2-3), rispettivamente dal dr. __________ nei referti del 7 ottobre 2011

(doc. D) e del 2 dicembre 2011 (doc. E1), l’amministrazione si è limitata -

sulla base del parere espresso dal dr. __________ e dalla dr.ssa __________ del

SMR (cfr. doc. 119-1, VI/1, XII/bis) e senza sottoporre le obiezioni degli

specialisti curanti al vaglio dei consulenti autori dei referti peritali

contestati – a considerare che gli scritti dei curanti non fossero in grado di

modificare le conclusioni peritali.

Tenuto

conto della necessità di rinviare gli atti all’amministrazione al fine di

procedere ad un complemento istruttorio - comprendente anche, come appena

esposto (cfr. consid. 2.11.2.), una approfondita discussione plenaria fra tutti

gli specialisti interessati - il TCA ritiene indispensabile una presa di

posizione da parte sia del dr. __________, sia del dr. __________, in merito

agli scritti del dr. __________, rispettivamente del dr. __________, al fine di

verificare se questi referti siano in grado di influire sulle valutazioni

peritali degli aspetti cardiaci e psichiatrici.

2.12

Nella già

citata sentenza 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (cfr. consid. 2.10.) il

Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve

allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali casi può rinviare gli

atti all'assicuratore per un complemento istruttorio.

L'Alta Corte

ha al riguardo sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…)

4.4.1.1

Ist das Gutachten einer

versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene

Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das

Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die

Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit

diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines

Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den

kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61

lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen

auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen

Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung

delegieren dürfen.

4.4.1.2

Die Vorteile von Gerichtsgutachten

(anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des

Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte

Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko

von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren

multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick

auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche

funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der

Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,

Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation

schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.

4.4.1.3

Die Einschränkung der Befugnis der

Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die

Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter

Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im

Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;

vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,

derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine

Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo

dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige

Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,

bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten

(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil

vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4

Freilich ist es weder unter praktischen

noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens,

die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts

fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines

Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS

von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.

Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein

Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig

erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich

abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem

rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der

bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die

betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend

reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine

Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt

hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher

vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen

Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache

zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung

von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das

Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S.

151.

E. 3.5,9C_85/2009)”. (ATF 137 V 263-265)

Nella

concreta evenienza, ritenuto come vi siano degli accertamenti peritali svolti

dall’amministrazione che necessitano un complemento (“Klarstellung,

Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”), si giustifica il rinvio degli atti all’UAI ai sensi della

giurisprudenza citata.

La

decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto retrocesso all'Ufficio AI,

affinché metta in atto un approfondimento a livello pneumologico, da parte del

dr. __________, inteso a delucidare la questione della capacità lavorativa residua

dell’assicurato in attività sedentarie.

L’Ufficio

AI dovrà inoltre attuare un approfondimento a livello cardiologico, a cura del

dr. __________ e uno a livello psichiatrico, affidato al dr. __________, inteso

a delucidare sia l’aspetto diagnostico, sia le eventuali ripercussioni sulla

capacità lavorativa dell’assicurato.

Quindi,

in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione effettuerà una valutazione

globale di tutte le patologie di cui soffre l’assicurato, debitamente motivata,

e si pronuncerà nuovamente sul diritto alla rendita.

La richiesta di audizione testimoniale del dr. __________ (doc. X),

così come quella di espletamento di una perizia giudiziaria pluridisciplinare e

di una prova di carico di lavoro formulata dal patrocinatore dell’interessato

(doc. VIII e doc. X) sono quindi superate dal rinvio degli atti

all’amministrazione per nuovi accertamenti di natura medica.

2.13

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese

è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell'Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§

Le decisioni dell’8 settembre 2011 sono annullate.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al

considerando 2.12..

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

L’Ufficio

AI dovrà inoltre versare all’assicurato fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili

(IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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