32.2011.259
L'assicurato non ha reso verosimile una rilevante modifica del suo stato di salute; a ragione, quindi, l'Ufficio AI non é entrato nel merito della nuova domanda
27 febbraio 2012Italiano18 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2011.259
Data decisione, Autorità:
27.02.2012, TCA
Titolo:
L'assicurato non ha reso verosimile una rilevante modifica del suo stato di salute; a ragione, quindi, l'Ufficio AI non é entrato nel merito della nuova domanda
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
NON ENTRATA IN MATERIA
NUOVA DOMANDA
art. 87 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2011.259
FS
Lugano
27 febbraio
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 8 ottobre 2011 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 8 settembre 2011 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. Nel
luglio 2010 RI 1 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti (doc.
AI 1/1-9) sfociata nella decisione 7 gennaio 2011 con la quale l’Ufficio AI – confermato il
progetto 15 novembre 2010 (doc. AI 21/1-2) nel quale aveva evidenziato che “(…)
visto e considerato che lei non ha presentato un periodo ininterrotto di un
anno almeno con inabilità del 40%, prestazioni sotto forma di rendita non
possono essere erogate (…)” (doc. AI 21/2) – ha negato all’assicurata
il diritto ad una rendita (doc. AI 27/1-2).
Questa
decisione è cresciuta incontestata in giudicato.
1.2. Nel
mese di giugno 2011 l’assicurata ha presentato una nuova domanda di prestazioni
(doc. AI 30/1-9).
1.3. Con
decisione 8 settembre 2011 (doc. AI 34/1-2), preavvisata con progetto 27 giugno
2011 (doc. AI 31/1-2), l’Ufficio AI non é entrato nel merito della nuova domanda
di prestazioni non avendo l’insorgente credibilmente dimostrato, sotto il
profilo medico, una modifica rilevante ai fini del diritto alle prestazioni.
1.4. Contro
questa decisione l’assicurata, tramite l’avv. RA 1, insorge ora al TCA
chiedendone – con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in seguito – l’annullamento
ed il rinvio degli atti all’amministrazione affinché entri nel merito della
nuova domanda. Contestualmente l’insorgente ha chiesto di essere posta al
beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio e, con scritto 17
ottobre 2011, ha trasmesso al TCA il relativo certificato municipale (IV e
IV/bis).
1.5. Con
la risposta di causa l’Uffico AI – osservato che la documentazione medica
presentata con il ricorso è stata sottoposta ai medici SMR dr.ssa __________ e
dr. __________ i quali, con annotazione 13 ottobre 2011, hanno concluso che “(…)
la nuoava documentazione non fornisce elementi medici che permettano di
stabilire che vi sia stata una modificazione dello stato di salute; non viene infatti
posta una diagnosi, non sono descritti i trattamenti intrapresi, la sintomatologia
non è ben descritta e non si comprende in che modo questa possa influenzare la
CL. Pertanto si ritiene che non vi siano sufficienti elementi medici che
possano disconfermare le precedenti prese di posizione SMR. (…)” (V/bis) – ha chiesto di
respingere il ricorso.
1.6. Con
osservazioni 9 novembre 2011 l’avv. RA 1 ha trasmesso al TCA il rapporto 8
novembre 2011 del dr. __________ a lui indirizzato rilevando, in particolare,
che “(…) concretamente, è solamente nel contesto di questa procedura di ricorso
che l’Ufficio AI ha messo in evidenza le pure lacune formali concernenti i
certificati medici. Conseguentemente, già solamente per questo motivo è quindi
lecito ribadire che la decisione contestata sia annullata e che gli atti siano
retrocessi all’Ufficio AI affinché entri nel merito della nuova domanda di prestazioni.
(…)” (VII).
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF
9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere é sapere se a ragione l’Ufficio AI non è entrato nel merito
della nuova domanda di prestazioni.
2.3. Qualora
una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità
era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova
richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado
di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni
(art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal
1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), nella DTF 133 V 263, chiamato a
pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo l’assegnazione retroattiva
di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la propria giurisprudenza e
stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda deve rispettare i
requisiti posti dall’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI. Scopo di questo requisito è quello
di impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande
identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata
da una precedente decisione cresciuta in giudicato (STF 8C_716/2011 del 5
gennaio 2012; DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con riferimenti).
Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito
della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa
verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla
rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta
(DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002
IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der
Invalidenversicherung, Universitäts-verlag Freiburg Schweiz, 2003, pag. 84-86;
Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité, Les prestations,
Lausanne 1985, pag. 270). Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda
deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare
verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile
dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso
applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso
(art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999
pag. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen,
in Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen in der
Sozialversicherung, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für
Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198). In DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui
l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio
inquisitorio, secondo
cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal
giudice, non risulta essere applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita
(rispettivamente domanda di revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante
mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti
medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima
deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in
questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della
domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5).
Infine,
se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione
di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto
l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha
accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla
questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica
delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta
(SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag.
269 consid. 1a).
La
giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della
LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo
2004 (STF I 630/06 del 20 giugno 2007, consid. 3 con riferimenti; DTF 130 V 343
consid. 3.5).
2.4. Nell’ambito dell’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI è sufficiente rendere
verosimile un rilevante cambiamento e non è richiesta la prova della
verosimiglianza preponderante valida nell’ambito delle assicurazioni sociali.
Non è necessario portare la prova piena per convincere l’amministrazione che è
subentrato un rilevante cambiamento rispetto all’ultima decisione cresciuta in
giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una
simile modifica, anche se permane la possibilità che un’analisi approfondita
dimostri che questo cambiamento in realtà non è subentrato (STF 8C_716/2011 del
5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3 e la giurisprudenza ivi citata; SVR
2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa con riferimenti, vedi pure STF 9C_688/2007 del 22
gennaio 2008 e STF I 55/07 del 26 novembre 2007).
Più
la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla
verosimiglianza ex art. 87 cpv. 3 e 4 OAI del rilevante cambiamento (“(…) Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung u.a. zu berücksichtigen
hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit zurückliegt,
und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger hohe
Anforderungen zu stellen sind (BGE 109 V 114 Erw.
2b, 123 Erw. 3b und 264 Erw. 3, je mit Hinweisen)(…)”, riportato
nella STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3).
2.5. Nel
caso in esame, l’assicurata era stata peritata, per conto
dell’assicurazione cassa malattia, a due riprese, il 31 marzo e il 28 settembre
2010 (vedi le rispettive perizie 14 aprile e 21 ottobre 2010 sub doc. 3/1-6
dell’incarto cassa malati e doc. AI 19/2-6), dal dr. __________ il quale, posta
la diagnosi di “(…) disturbo da disadattamento con reazione mista ansiosa-de-pressiva
di media entità (F43.22) in personalità con marcati tratti evitanti-dipendenti
(…)” (doc. 3/4 incarto cassa malati e doc. AI 19/5), circa la capacità
lavorativa si era così espresso:
"
(…)
in base alle risultanze del mio esame clinico odierno,
considerato il quadro psicopatologico presente, i tratti personologici e il
decorso, vista anche la dichiarata volontà di ripresa, ritengo possibile la
ripresa di un’attività lavorativa come quella precedentemente svolta, in misura
completa, a media scadenza.
In pratica ciò significa che la malattia può essere
teoricamente chiusa con il 01.05.10 considerato che l’assicurata potrebbe
usufruire di ulteriori due mesi di congedo pagato senza l’obbligo di ritornare
sul vecchio posto di lavoro.
In altre parole, una ripresa completa effettiva
dell’attività lavorativa potrebbe avvenire a partire dal 01.07.10.
(…)" (doc. 3/5 incarto casssa malati)
"
(…)
Le condizioni soggettive di questa ausiliaria di cure
54enne non sono migliorate, mentre oggettivamente, in base all’esame clinico
effettuato, si nota una maggiore attivazione ed una labilità emotiva migliorata
con spinta vitale sufficiente. Vi è sicuramente ancora uno stato di sofferenza
legato alla sensazione di ingiustizia subita. Tramite un’associazione per i diritti
del paziente ha chiasto spiegazioni scritte riguardanti le modalità del suo
licenziamento che finora non ha ancora ricevuto.
Ella finora ha rifiutato la proposta di un ricovero in
ambito stazionario ritenedolo inutile per risolvere il suo problema (ossia il
soddisfacimento della sua richiesta di spiegazione riguardo il suo licenziamento).
Anche le cure finora proposte non hanno portato un miglioramento significativo.
La sua struttura di personalità con tratti
evitanti-dipendenti, insicurezza, bassa tolleranza alle frustrazioni ma anche
la tendenza a delegare la responsabilità agli altri e a considerarsi vittima di
circostanze esterne, rafforza le sue tendenze regressive con evidenti benefici
secondari. Proprio per evitare un’ulteriore tendenza alla cronicizzazione
ritengo poco indicata la proposta di un ricovero in ambiente stazionario.
Ritengo invece ragionevolmente proponibile ed esigibile,
ma soprattutto terapeuticamente indicata, la ripresa di un’attività lavorativa
confacente in tempi rapidi, al più tardi a partire dal 01.11.2010.
La ripresa di un’attività lavorativa infatti non
costituisce un rischio di peggioramento delle sue attuali condizioni ma
potrebbe al contrario indicarle delle nuove prospettive e aumentare la sua
autostima.
Le presenti conclusioni sono state espressamente
comunicate all’interessata come pure allo psichiatra curante dr. __________, al
quale prego di inviare copia del presente rapporto (e che saluto molto
cordialmente).
(…)" (doc. AI 19/5-6)
Questa
valutazione medico-teorica era stata posta a fondamento della decisione 7
gennaio 2011, cresciuta incontestata in giudicato, con la quale è stato negato
il diritto ad una rendita (doc. AI 27/1-2; vedi anche consid. 1.1).
Ora,
nell’ambito della nuova domanda di prestazioni del giugno 2011(doc. AI 30/1-9),
l’assicurata ha indicato di essere in cura, dal novembre 2010, dal dr. __________
per una depressione nervosa senza tuttavia produrre alcuna documentazione
medica.
Il
dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, a seguito del progetto 27
giugno 2011 con il quale l’Ufficio AI aveva preavvisato la non entrata in
materia sulla nuova richiesta di prestazioni (doc. AI 31/1-2), con lettera 29
agosto 2011 si è limitato a comunicare all’amministrazione che “(…) tenendo
conto dello stato di salute della nostra paziente, tutt’altro che soddisfacente,
ci sorprende che non sia ancora apprezzata in sede peritale. Auspichiamo quindi
vivamente che nell’emette-re la decisione definitiva possiate ragionevolmente
considerare la sofferenza, lo stato pre-morboso, la storia e la precarietà
psicostrutturale della paziente stessa. (…)” (doc. AI 32/1).
Lo
stesso specialista, reso attento sul fatto che “(…) è compito
dell’assicurato presentare la documentazione medica o economica che a suo dire
possa modificare quanto espresso sul progetto di decisione. (…)” (doc. AI
33/1) – dopo che con la decisione 8 settembre 2011, decisione oggetto della
presente vertenza, l’Ufficio AI aveva confermato la non entrata in materia
sulla nuova richiesta di prestazioni –, con ulteriore scritto 7
settembre 2011 indirizzato all’Ufficio AI, si è poi limitato a chiedere “(…)
di farci pervenire l’apposito formulario dove indicare i nostri dati clinici,
come di consueto (…)” ribadendo “(…) di non accettare il progetto di
decisione del 27 giugno u.s. perché non è stato motivato né dell’analisi dei nostri
atti medici, né da conclusioni da una vostra valutazione peritale (…)”
(doc. AI 35/1).
In
sede di procedura di ricorso l’assicurata ha prodotto i rapporti 7 ottobre e 8
novembre 2011 del dr. __________ indirizzati all’avv. RA 1 (doc. A15 e A16).
Questi
rapporti sono stati esaminati dai medici SMR, i quali hanno concluso che gli
stessi non apportano elementi medici che possano modificare le precedenti
valutazioni.
In
particolare, con annotazioni 13 ottobre e 18 novembre 2011, la dr.ssa __________
e il dr. __________ hanno evidenziato:
"
(…)
07.10.2011 rapporto Dr __________:
La nuova documentazione non fornisce elementi medici
che permettano di stabilire che vi sia stata una modificazione dello stato di
salute; non viene infatti posta una diagnosi, non vi sono descritti i
trattamenti intrapresi, la sintomatologia non è ben descritta e non si
comprende in che modo questa possa influenzare la CL.
Pertanto si ritiene che non vi siano sufficienti
elementi medici che possano disconfermare le precedenti prese di posizione SMR.
(…)" (V/bis)
"
(…)
08.11.2011 Certificato Dr __________: diagnosi di
disturbo di personalità schizoide (F60.1)
Agli atti sono presenti due perizie medico fiduciarie
psichiatriche del Dr __________ il quale ha riscontrato a livello della personalità
una struttura (e non un disturbo) con marcati tratti evitanti dipendenti.
Quindi nessuna diagnosi di disturbo della personalità viene posta.
Un disturbo della personalità per le sue
caratteristiche è un disturbo psichiatrico che si manifesta in età
adolescenziale ed adulta, ma nessun psichiatra (anche il precedente curante Dr.
__________) ha riscontrato elementi che indirizzassero in tal senso.
La descrizione clinica non corrisponde al quadro
clinico secondo i criteri diagnostici del DSM IVTR o ICD 10. Inoltre non è
descritto quale influsso abbia il quadro psichico sulla CL.
La documentazione non apporta quindi elementi medici
che possano modificare le precedenti valutazioni.
(…)" (IX/bis)
Questo
TCA non può che confermare le convincenti conclusioni del SMR, non validamente
smentite da successiva documentazione medica.
In
particolare, quanto all’assunto secondo il quale l’avv. RA 1 sostiene che “(…)
concretamente, è solamente nel contesto di questa procedura di ricorso che
l’Ufficio AI ha messo in evidenza le pure lacune formali concernenti i certificati
medici. Conseguentemente, già solamente per questo motivo è quindi lecito
ribadire che la decisione contestata sia annullata e che gli atti siano
retrocessi all’Ufficio AI affinché entri nel merito della nuova domanda di
prestazioni. (…)” (VII), va rilevato quanto segue.
Innanzitutto
è il medico specialista stesso che sa come deve essere redatto e cosa deve
contenere un certificato medico per poter dimostrare quanto in esso contenuto.
Va
poi qui rilevato che già nell’ambito della prima domanda (doc. AI 1/1-9) – sfociata
nella decisione 7 gennaio 2011 con la quale l’Ufficio AI aveva negato
all’assicurata il diritto ad una rendita (doc. AI 27/1-2) –, visto lo
scritto 15 dicembre 2010 con il quale il dr. __________ aveva contestato il
progetto di decisione 15 novembre 2010 adducendo che “(…) con la presente
confermiamo che la signora non è abile al lavoro. La stessa è tuttora al
beneficio di cure psichiatriche continue. (…)” (doc. AI 22/1), la dr.ssa __________,
nelle annotazioni 30 dicembre 2010, aveva evidenziato: “(…) Lettera del Dr __________
del 15.12.2010 comunica che l’A non è abile al lavoro ma non vengono riportate
le ragioni mediche che sottostanno a tale inabilità. Nessuna diagnosi citata.
La documentazione quindi non porta ad una modificazione delle conclusioni del
progetto di decisione del 15.11.2010, basato sulla documentazione agli atti, in
particolare sulle due perizie medico fiduciarie del Dr __________. Da precisare
che nella seconda valutazione peritale, il Dr __________ mette in evidenza che
la struttura di personalità dell’A rafforza le sue tendenze regressive con evidenti
benefici secondari e ritiene terapeuticamente indicata una ripresa lavorativa.
(…)” (doc. AI 26/1).
Reso
poi ancora attento – nell’ambito della nuova domanda di prestazioni del giugno 2011
(doc. AI 30/1-9) – che è compito dell’assicurato presentare la documentazione medica
che possa modificare quanto espresso nel progetto di decisione (doc. AI 33/1),
il dr. __________, con scritto 7 settembre 2011, si è ancora limitato a
chiedere di fargli pervenire l’apposito formulario dove indicare i dati clinici
ribadendo, in modo del tutto generico e senza confrontarsi puntualmente con le
perizie del dr. __________ all’intenzione della Cassa malati (doc. 3/1-6
dell’incarto cassa malati e doc. AI 19/2-6), “(…) di non accettare il
progetto di decisione del 27 giugno u.s. perché non è stato motivato né
dell’analisi dei nostri atti medici, né da conclusioni da una vostra
valutazione peritale. (…)” (doc. AI 35/1).
In
simili circostanze é malvenuto l’insorgente nel pretendere che “(…) prima di
poter emanare una decisione di non entrata in materia l’Ufficio AI avrebbe dovuto
sollecitare l’assicurata a presentare della documentazione medica più completa
e dalla quale poter dedurre con sufficiente cognizione di causa se effettivamente
sono dati sufficienti indizi per poter ritenere verosimile un peggioramento del
suo stato di salute. (…)” (VII, punto 3).
In
conclusione, visto quanto sopra, l’assicurata non ha reso verosimile una rilevante
modifica del suo stato di salute, motivo per cui la decisione di non entrata in
materia non può che essere confermata. Ne consegue la reiezione del ricorso.
2.6. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà
al prossimo considerando), le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della
ricorrente.
2.7. L’assicurata
ha formulato istanza di assistenza giudiziaria tendente all’esenzione dalle
tasse e spese processuali e all’ammissione al gratuito patrocinio.
Fatti
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in
principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato
è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di
esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid.
5b e riferimenti vedi anche artt. 2 e 3 Lag).
Nella
presente fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di
esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la
causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione,
rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI
1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un esame
forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto, la presente vertenza
appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso in quanto le prospettive di
esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.
In effetti, la valutazione medico-teorica ha permesso di accertare con la
dovuta chiarezza che almeno dal novembre 2010 vi é una capacità lavorativa
totale in un’attività adeguata (anzi, la ripresa di un’attività lavorativa è
terapeuticamente indicata) e l’insorgente, anche se patrocinata da un legale,
non ha apportato alcun valido elemento atto a contraddire o a mettere in dubbio
tale valutazione (cfr. consid. 2.7).
In
simili condizioni, non essendo realizzato uno dei presupposti (cumulativi) l'istanza
tendente all’esonero delle spese e tasse di giustizia e all’ammissione al
gratuito patrocinio è respinta.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
La
domanda d’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.
3.
Le
spese, per fr. 500.--, sono poste a carico della ricorrente.
4.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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