32.2011.262
Assegno per grandi invalidi minorenni. In casu, minorenne con protesi alla gamba ha diritto ad un assegno per grandi invalidi di grado esiguo per un periodo limitato.
8 maggio 2012Italiano31 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
Fatti
32.2011.262
Data decisione, Autorità:
08.05.2012, TCA
Titolo:
Assegno per grandi invalidi minorenni. In casu, minorenne con protesi alla gamba ha diritto ad un assegno per grandi invalidi di grado esiguo per un periodo limitato.
ASSEGNO PER GRANDI INVALIDI E MEZZI AUSILIARI
art. 42 LAI
art. 9 LPGA
art. 37 cpv. 4 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2011.262
BS/sc
Lugano
8 maggio 2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 13 ottobre 2011
di
RI 1
rappr. da: RA 1
rappr. da: RA 2
contro
la decisione del 12 settembre 2011
emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI 1kfa, nato
il 10 marzo 2007, sin dalla nascita presenta un’agenesia tibiale destra. Mediante
comunicazione 19 settembre 2007 l’Ufficio AI lo ha posto al beneficio di
provvedimenti sanitari volti alla cura dell’infermità congenita n. 176
dell’allegato OIC (amelie, dismelie e focomelie congenite) (doc. AI 11).
Nel novembre
2008 al piccolo RI 1 è stata amputata la gamba destra sotto il ginocchio ed in
seguito applicata una protesi su misura. Con comunicazione 17 aprile 2009
l’Ufficio AI ha rilasciato la garanzia per l’assunzione dei costi relativi alla
consegna di protesi per il ginocchio e la gamba (doc. AI 25).
Nel marzo
2010 è stata sostituita l’invasatura della protesi (doc. AI 34) e nel mese di
maggio 2010 è stata cambiata la protesi (doc. AI 41).
1.2. Nel mese di gennaio
2011 la madre dell’assicurato ha inoltrato una domanda di assegno per grandi
invalidi (doc. AI 39).
Esperita
la relativa inchiesta a domicilio, con decisione 12 settembre 2011 (preavvisata
il 31 maggio 2011), l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni sulla
base delle seguenti motivazioni:
"
(…)
Dall'inchiesta svolta a domicilio dalla nostra
assistente sociale si evince che RI 1 necessita di maggiore aiuto rispetto ad
un coetaneo per l'atto di vestirsi/svestirsi.
Le condizioni per il conferimento di un assegno
per minorenni grandi invalidi non sono pertanto assolte.
Il calcolo del tempo supplementare di cura non
raggiunge le quattro ore necessarie per ottenere il diritto al supplemento per
cure intensive.
In data 20.06.2011 abbiamo ricevuto delle
osservazioni al nostro progetto di decisione emanato lo scorso 31 maggio
presentate dalla __________ di __________ con annesso della documentazione del
Dr. __________. L'incarto è stato sottoposto per la valutazione all'assistente
sociale ed è stato constatato quanto segue:
In merito all'igiene personale, secondo le
direttive CIGI (Circolare sull'Invalidità e la Grande Invalidità) fino ai sei
anni un bimbo necessita comunque dell'aiuto di terzi al momento del bagno e ciò
implica anche l'entrare-uscire dalla vasca.
Per l'atto di andare al gabinetto si rammenta, in
merito alla grande invalidità, che l'art. 37 cpv. 4 OAI (Ordinanza
sull'Assicurazione Invalidità) indica che per i minorenni si considera
unicamente il maggior bisogno d'aiuto e di sorveglianza personale che il
minorenne invalido necessita rispetto a un minorenne non invalido della stessa
età.
Più un bambino è giovane, tanto maggiori sono un
certo bisogno di aiuto e la necessità di sorveglianza anche in caso di buona
fede.
In base alle raccomandazioni allegate alla
Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per
l'invalidità (CIGI, cfr. allegato III), prima dei sei anni un bimbo necessita
comunque di essere accompagnato alla toilette poiché non ancora in grado di
pulirsi da solo.
Pertanto tale atto, al momento, non può essere valutato.
Di regola prima dei sei anni la sorveglianza
personale non va presa in considerazione." (Doc. AI 52/2)
1.3. Contro la
menzionata decisione, il padre dell’assicurato, rappresentato da RA 2, ha
presentato al TCA un tempestivo atto di ricorso, postulando il riconoscimento
del diritto ad un assegno per grandi invalidi di grado medio da marzo 2011 e dal
mese di settembre 2001 ad un assegno per grandi invalidi di grado esiguo.
In
sostanza, l’insorgente contesta il valore probatorio dell’inchiesta domiciliare,
in quanto l’incaricata non ha preso posizione in merito alle divergenze tra
quanto indicato nella richiesta di prestazioni e quanto da lei osservato.
Inoltre, egli ha sollevato diverse censure sulla valutazione operata
dall’assistente sociale riguardo gli atti ordinari del vestirsi/svestirsi,
dell’andare al gabinetto, dell’aiuto a fare il bagno e dell’aiuto nell’alzarsi
dopo essere caduti. Dei motivi verrà detto, per quanto necessario, nel
prosieguo.
1.4. Con la risposta
di causa l’Ufficio AI ha postulato la reiezione del gravame e la conferma della
decisione contestata.
1.5. Il 21
novembre 2011 l’assicurato ha presento delle osservazioni alla risposta di
causa (VI), seguite, su richiesta del TCA, da una presa di posizione
dell’Ufficio AI datata 1° dicembre 2011 (VIII).
in
diritto
2.1. Oggetto del
contendere è sapere se rettamente o meno l’Ufficio AI ha respinto la domanda
inoltrata da RI 1 volta all’ottenimento di un assegno per grandi invalidi.
2.2. Secondo
l’art. 9 LPGA - che ha ripreso la definizione contenuta nell’art. 42 vLAI (cfr.
DTF 133 V 450) - è considerato grande invalido colui, che a causa di un danno
alla salute, ha bisogno in modo permanente dell’aiuto di terzi o di una
sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita. La
giurisprudenza ha precisato che l’aiuto di cui abbisogna l’assicurato può
essere inteso sia come aiuto diretto di terzi che come sorveglianza
dell’assicurato durante il compimento degli atti ordinari rilevanti della vita,
per esempio quando la persona che lo sorveglia lo esorta a compiere un atto che
rimarrebbe incompiuto senza l’espresso incitamento di un terzo a causa dello
stato psichico dell’assicurato (cosiddetto aiuto indiretto; cfr. DTF 133 V 463;
STF 8 C 479/2007 del 4 gennaio 2008; DTF 121 V 91; 107 V 149).
Gli atti
ordinari della vita sono i seguenti (cfr. DTF 127 V 97; DTF 125 V 303; DTF 117
V 146 consid. 2.):
- vestirsi/svestirsi
- alzarsi/sedersi/coricarsi
- mangiare
- provvedere
all'igiene personale
- andare
al gabinetto
- spostarsi
(in casa e all'esterno) e stabilire contatti.
Per atti
che permettono di stabilire dei contatti sociali con l'ambiente la
giurisprudenza ha precisato che bisogna intendere il comportamento normale
all'interno della società così come richiesto dall'esistenza quotidiana (DTF
117 V 27 e 146, 105 V 52, 104 V 127).
2.3. L’art. 42 LAI
prevede in particolare che gli assicurati con domicilio e dimora
abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera, se sono grandi invalidi (art. 9 LPGA), hanno
diritto a un assegno per grandi invalidi (cpv. 1).
La grande
invalidità è di grado elevato, medio o lieve (cpv. 2).
È
considerato grande invalido anche chi a causa di un danno alla salute vive a
casa e necessita in modo permanente di essere accompagnato nell’organizzazione
della realtà quotidiana. Chi soffre unicamente di un danno alla salute psichica
ha diritto almeno a un quarto di rendita. Chi ha bisogno unicamente di essere
accompagnato in modo permanente nell’organizzazione della realtà quotidiana è
considerato grande invalido di grado lieve (cpv. 3).
L’art 37 OAI stabilisce che la grande invalidità è reputata di grado elevato
se l’assicurato è totalmente grande invalido. Ciò è il caso quando necessita
dell’aiuto regolare e notevole di terzi per compiere tutti gli atti ordinari
della vita e il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza
personale (cpv. 1).
La grande invalidità è di grado
medio se l’assicurato, pur munito di mezzi ausiliari, necessita:
a)
di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti
ordinari della vita,
b)
di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari
della vita e abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente,
c)
di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari
della vita e abbisogna, inoltre, di un accompagnamento permanente
nell’organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell’art. 38 OAI (cpv. 2).
Infine, la grande
invalidità è di grado lieve se l’assicurato, pur munito di mezzi ausiliari:
a)
è costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole, all’aiuto di terzi
per compiere almeno due atti ordinari della vita,
b) necessita di una sorveglianza
personale permanente,
c)
necessita, in modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste
dalla sua infermità,
d)
a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica,
può mantenere i contatti sociali con l’ambiente solamente grazie a servizi di
terzi forniti in modo regolare e considerevole,
e)
è costretto a ricorrere a un accompagnamento costante nell’organizzazione
della realtà quotidiana ai sensi dell’articolo 38 OAI (cpv. 3).
Per i minorenni,
secondo l’art. 37 cpv. 4 OAI, si considera unicamente il
maggior bisogno d’aiuto e di sorveglianza personale che il minorenne invalido
necessita rispetto a un minorenne non invalido della stessa età. Per calcolare
la grande invalidità dei minorenni, si applicano le direttive dell’allegato III
concernenti il calcolo della grande invalidità determinante dei minorenni
(marg. 8086 della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità
nell’assicurazione per l’invalidità [CIGI], nel tenore valido dal 1° gennaio
2011, applicabile nel caso concreto: SVR 2009 IV nr. 30 p. 85 consid. 4.2.1
[9C_431/2008]; STF 8C_158/2008 del 15. ottobre 2008 consid. 5.2.2).
L'art. 38 OAI
("Accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana")
stabilisce che:
Esiste un bisogno di
accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi
dell'articolo 42 capoverso 2 LAI quando un assicurato maggiorenne non vive in
un'istituzione e a causa di un danno alla salute:
a. non
può vivere autonomamente senza l'accompagnamento di una terza persona:
b. non
può compiere le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori
casa senza l'accompagnamento di un terza persona; oppure
c. rischia
seriamente l'isolamento permanente dal mondo esterno (cpv. 1).
Chi
soffre unicamente di un danno alla salute psichica deve avere diritto almeno a
un quarto di rendita per essere riconosciuto grande invalido (cpv. 2).
È
considerato unicamente l'accompagnamento nell'organizzazione della realtà
quotidiana che è regolare e necessario in relazione con le situazioni
menzionate nel capoverso 1. Fra queste non rientrano in particolare le attività
di rappresentanza e di amministrazione nel quadro delle misure di tutela
conformemente agli articoli 398-419 del Codice civile (cpv. 3).
Secondo l’art. 42 cpv. 4
LAI l’assegno per grandi invalidi è accordato al più
presto dalla nascita e al più tardi fino alla fine del mese in cui l’assicurato
ha fatto uso del diritto al godimento anticipato della rendita secondo
l’articolo 40 capoverso 1 LAVS o in cui raggiunge l’età di pensionamento.
L’inizio del diritto è retto, a partire dal compimento del primo anno di età,
dall’articolo 29 capoverso 1. Va qui rilevato che nella
sentenza pubblicata in DTF 137 V 351 il TF ha precisato che contrariamente
al rinvio dell'art. 42 cpv. 4 in fine LAI, l'inizio del diritto all'assegno per
grandi invalidi non è disciplinato dall'art. 29 cpv. 1 LAI. Continua invece ad
essere applicabile, per analogia, l'art. 28 cpv. 1 LAI sui presupposti del
diritto alla rendita.
Per quanto concerne
l’ammontare dell’assegno per grandi invalidi, secondo l’art. 42ter cpv. 1 LAI l’assegno mensile in caso di grande invalidità di grado elevato
ammonta all’80%, in caso di grande invalidità di grado medio al 50% e in caso
di grande invalidità di grado lieve al 20% dell’importo massimo della rendita
di vecchiaia secondo l’articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS..
2.4. Nel caso in
esame, con rapporto 30 maggio 2011 relativo all’inchiesta a domicilio
effettuata il 17 maggio 2011, l’assistente sociale, tenuto conto che il piccolo
RI 1 è portatore di un’agenesia tibiale destro, dopo amputazione della gamba
destra (eseguita il 21 novembre 2008) e protesizazzione, in merito agli atti
ordinari della vita ha potuto costatare quanto segue:
"
(…)
3.1.1 Vestirsi, svestirsi, preparare i vestiti, mettere o togliere
una protesi________________________________________
RI 1 è in grado di mettere-togliere la maglietta
da solo; l'aiuto della madre è comunque necessario per infilare i pantaloni,
calzare le scarpe e per applicare la protesi totale alla gamba destra.
Generalmente, un bimbo di 4 anni, è in grado
di vestirsi totalmente da solo, ma ha bisogno di aiuto per singole azioni come
abbottonarsi-sbottonarsi (15 minuti).
Tempo supplementare giornaliero: 5 minuti.
3.1.2 Alzarsi, sedersi e coricarsi___________________________
RI 1 nonostante qualche difficoltà (non piega il
ginocchio della protesi) svolge autonomamente tutte le funzioni qui considerate.
3.1.3 Mangiare (portare
il pasto a letto, tagliare gli alimenti, portare gli alimenti alla bocca,
necessità di alimenti speciali, ad es. alimenti in
___ purea o per sonda, escluse le diete)_______________________________
Pari ad un coetaneo.
Tempo supplementare giornaliero.
3.1.4 Igiene personale (lavarsi,
pettinarsi, radersi, fare il bagno o la doccia
Con la supervisione della madre, riesce ad
eseguire la piccola toilette quotidiana al lavandino in modo autonomo.
Come tutti i bimbi della sua età, RI 1 necessita
l'aiuto della madre al momento del bagnetto.
Tempo supplementare giornaliero.
3.1.5 Andare al gabinetto (riordinare i vestiti, igiene
personale/controllare la
______pulizia, andare al gabinetto in
modo inusuale)_________________________
Pari ad un coetaneo.
Tempo supplementare giornaliero.
3.1.6 Spostarsi in casa, fuori casa,
mantenere i contatti sociali
RI 1 cammina senza problemi di rilievo e
nonostante qualche difficoltà (non piega il ginocchio della protesi) è in grado
anche di salire-scendere le scale.
Tempo supplementare non computabile per il
supplemento per cure intensive.
Totale
tempo supplementare necessario al compimento degli atti ordinari della vita: 5
minuti." (Doc. AI 44/3-4)
In merito
alle indicazioni concernenti l’aiuto delle cure, l’incaricata ha riscontrato:
"
(…)
3.2.1 La persona assicurata necessita di un aiuto duraturo nelle
cure di base?
(per es.
esercizi di movimento, cambiamento delle fasciature, profilassi del decubito) –
Specificare il tipo di cure, da quando necessita di cure nella misura indicata
e chi le presta
La madre, ogni mattina al momento di inserire la
protesi, massaggia il moncone per circa 10 minuti.
Tempo supplementare giornaliero: 10 minuti.
3.2.2. La persona assicurata ha bisogno di un aiuto duraturo per
sottoporsi a cure? Misure diagnostiche (per es. misurare la pressione, la
temperatura, il tasso di zucchero nel sangue e l'urina)
NO
3.2.3 Misure terapeutiche (per
es. introdurre sonde e cateteri, istillazione, iniezione o perfusione di
medicamenti e di soluzioni nutritive, fisioterapia)
Crema per eczema alla necessità
3.3 La persona assicurata ha bisogno di
essere accompagnata per andare dal medico o sottoporsi ad una terapia?
RI 1 deve essere accompagnato:
- Dal dottor __________ 1 volta l'anno (11
ore).
- All'ortotecnica di __________ 12 volte l'anno
(40 minuti).
- Dal pediatra alla necessità.
Tempo supplementare giornaliero: 3 minuti.
Totale tempo supplementare giornaliero per
cure e accompagnamento alle visite mediche e terapeutiche: 13 minuti.
3.4 Indicazioni
concernenti la sorveglianza personale
3.4.1 La persona assicurata ha bisogno di
sorveglianza personale?
- RI 1 non necessita di sorveglianza personale maggiore a
quella normalmente dispensata ad un bimbo di 4 anni; nel correre gli capita
magari di cadere ma riesce comunque a rialzarsi da solo
Di regola prima dei sei anni, la sorveglianza
personale non va presa in considerazione.
Tempo supplementare giornaliero per la
sorveglianza permanente o intensa.
3.5 La persona assicurata fa uso di
mezzi ausiliari?
- Protesi gamba destra.
L'uso di un mezzo ausiliario potrebbe contribuire
a diminuire la grande invalidità?
Riassunto
Tempo
supplementare giornaliero
ore
e minuti
necessario
al compimento degli atti ordinari della vita
5
minuti
per
le cure e l'accompagnamento a visite mediche e alle terapie
13
minuti
per
la sorveglianza personale permanente o intensa
-.-
Totale
18 minuti
(…)" (Doc. AI 44/5-6)
Da qui la
proposta di decisione:
"
Necessità di maggior aiuto rispetto ad un
coetaneo per compiere 1 atto ordinario della vita:
- vestirsi/svestirsi.
Non necessita di una sorveglianza personale:
Richiesta inoltrata nel mese di febbraio 2011.
Non sono assolte le condizioni per il versamento
di un assegno per minorenni grandi invalidi.
Si tratta di un rifiuto." (doc. AI
44/7)
Con il
presente ricorso l’insorgente contesta la succitata valutazione, in particolare
per quanto concerne gli atti ordinari del vestirsi/svestirsi, dell’andare al
gabinetto, dell’aiuto a fare il bagno e dell’aiuto nell’alzarsi dopo essere
caduti. Incontestato è che l’assicurato non ha diritto ad un supplemento per le
cure intensive non adempiendo il requisito temporale di cui all’art. 42 ter
cpv. 3 LAI.
2.5. Va
evidenziato che in una sentenza pubblicata in DTF 128 V 93, l’Alta Corte ha stabilito
che un rapporto d’inchiesta dell’ufficio AI acquista valore probatorio, in
analogia alla giurisprudenza in merito alla fedefacenza dei rapporti medici
(DTF 125 V 352 consid. 3a), se sono adempiuti determinanti fattori.
Innanzitutto,
secondo l’Alta Corte, l’estensore dell’inchiesta (in casu si trattava appunto
di un’inchiesta sulla durata e l’intensità dell’assistenza per cure a
domicilio) deve essere una persona qualificata, che conosca il contesto in cui
la persona bisognosa di cura vive, nonché le affezioni (diagnosi) e limitazioni
mediche.
Nel rapporto devono essere contenute le indicazioni ricevute dall’assicurato e,
se è il caso, le opinioni divergenti delle parti coinvolte nell’inchiesta. Il
testo del relativo rapporto deve essere inoltre plausibile, dettagliato e
motivato in merito ai singoli provvedimenti di cura ed assistenza da prendere
in considerazione e inoltre deve corrispondere alle indicazioni acquisite in
loco. Se ciò è il caso, allora il rapporto d’inchiesta acquisisce valore probatorio
pieno.
Tuttavia, il giudice delle assicurazioni sociali interviene solo in presenza di
valutazioni chiaramente insostenibili, errate. Questo in considerazione del
fatto che la persona competente che ha eseguito l’inchiesta possiede una
conoscenza maggiore della fattispecie che il tribunale chiamato in causa a
seguito di un ricorso (DTF 133 V 468 consid. 11.1.1. con riferimento a DTF 130
V 61 ss; 128 V 93 consid. 4).
Gli stessi parametri, rispettivamente i requisiti affinché una valutazione
dell’assistente sociale acquisti forza probatoria piena, valgono anche in caso
di un’inchiesta a domicilio volti ad accertare, come in casu, i presupposti per
l’eventuale assegno grandi invalidi (DTF 130 V 61. consid. 6.1 e 6.2).
2.6. Nel caso in
esame, come detto, l’inchiesta domiciliare è stata svolta per conto
dell’Ufficio AI dall’assistente sociale, persona qualificata per poter compiere
simili accertamenti. Essa ha dettagliatamente valutato l’espletamento di ogni
singolo atto ordinario sulla base di quanto osservato, attingendo le
informazioni necessarie direttamente dalla madre presente durante lo
svolgimento dell’inchiesta (“Svolgo colloquio a domicilio con la madre alla
presenza del piccolo RI 1”; doc. AI 44/3). Tuttavia,
dopo attento esame della fattispecie, questo TCA, come verrà
esposto (cfr. consid. 2.6.4), ha motivo per scostarsi dalla succitata valutazione
per quel che concerne l’atto “alzarsi, sedersi, sdraiarsi”.
Va poi ricordato che,
conformemente all’art. 37 cpv. 5 OAI, per i minorenni si considera
unicamente il maggior bisogno d’aiuto e di sorveglianza personale che il
minorenne invalido necessita rispetto a un minorenne non invalido della stessa
età.
Va
altresì ricordato che per calcolare la grande invalidità dei minorenni, si
applicano le direttive dell’allegato III CIGI. Al
riguardo occorre precisare che, al pari di ogni altra ordinanza amministrativa,
le direttive dell'UFAS (incluse le circolari)
costituiscono delle istruzioni dell'autorità di vigilanza all'indirizzo degli
organi esecutivi dell'assicurazione sul modo di svolgere le loro competenze.
Volte ad assicurare un'applicazione uniforme delle prescrizioni legali da parte
dell'amministrazione, tali istruzioni esplicano effetto solo nei confronti di
quest'ultima. Esse non creano delle nuove regole giuridiche e rappresentano il
punto di vista dell’amministrazione sull’applicazione di una norma di diritto e
non un'interpretazione vincolante delle stesse. Il giudice ne controlla liberamente
la costituzionalità e la legalità e se ne deve scostare nella misura in cui
esse stabiliscono delle norme non conformi alle disposizioni legali applicabili
(DTF 133 V 257 consid. 3.2 con riferimenti).
2.6.1 Riguardo allo
“vestirsi/svestirsi”, l’assistente sociale ha tenuto conto della necessità di
maggior aiuto per lo svolgimento di tale atto ordinario ed è l’unico che è
stato riconosciuto ai fini della grande invalidità (cfr. punto no. 4 “proposta
di decisione”; consid. 2.4.).
2.6.2. Altra
contestazione riguarda l’atto “andare al gabinetto”.
Al riguardo,
l’allegato III CIGI indica quanto segue:
Età media per
considerare rilevanti gli investimenti supplementari dovuti ad invalidità
negli atti ordinari della vita – determinante per l’inizio del periodo di
attesa
Osservazioni
5. Andare al gabinetto.
A 2 anni e 1/2
il bambino non ha, in prevalenza, più bisogno di pannolini di giorno.
A 4 anni non
sono più necessari i pannolini di notte.
A 6 anni il
bambino sa pulirsi da solo (età per andare all’asilo).
Sono da considerare
come impegno supplementare:
– liberazione manuale
dell’inte-stino
– uso regolare del
catetere, massaggio quotidiano della parete addominale, clisteri (dispendio
di tempo), cambio molto frequente dei pannolini per ragioni sanitarie,
difficoltà a cambiare i pannolini a causa di una forte spasticità a partire
dal momento in cui questa raggiunge un livello straordinario.
Nell’inchiesta
domiciliare l’incaricata non ha tenuto conto di un tempo supplementare rispetto
ad un bambino normodato in quanto, conformemente alla succitata circolare,
prima di sei anni un bambino necessita comunque di essere accompagnato alla
toilette poiché non ancora in grado di pulirsi da solo (cfr. doc. AI 50). Occorre
poi ricordare che l’aiuto nel riordino dei vestiti o nella pulizia in relazione
all’espletamento dei bisogni corporali deve essere considerato nell’atto
ordinario “andare al gabinetto” e questo indipendentemente dall’eventuale
bisogno per gli atti “vestirsi/svestirsi” e “igiene personale” (DTF 121 V 88;
STF 8C_30/2010 dell’8 aprile 2010 consid. 7.2.1 e sentenze ivi citate).
L’assicurato
contesta l’applicazione nel caso in esame della succitata direttiva, per i
seguenti motivi:
"
(…)
L'indicazione della CIGI in relazione al fatto
che a 6 anni il bambino sa pulirsi da solo è riferita alla pulizia necessaria
dopo la defecazione. Per quanto riguarda la pulizia necessaria dopo aver
urinato, il bambino è autonomo ben prima dei 6 anni indicati nell'allegato alla
CIGI, di regola dopo i 2 anni e ½ ossia quando non porta più il pannolino. Inoltre, l'indicazione
della CIGI rapporta il bisogno del bambino di aiuto per la pulizia dopo essere
andato al gabinetto all'entrata alla scuola dell'infanzia, entrata alla scuola
dell'infanzia che in Ticino avviene di regola a 3 anni e non a 6 anni. Un
accompagnamento da parte di un adulto non è pertanto più necessario a partire
dai 3 anni. L'assicurato, necessitando invece l'intervento di un adulto per
riordinare i vestiti, ha pertanto bisogno di un aiuto maggiore rispetto ai suoi
coetanei.
Ma anche se si volesse presumere che in generale
tutti i bambini (che frequentino l'asilo oppure no) necessitano fino ai 6 anni
di aiuto per pulirsi dopo essere andati in bagno, l'assicurato necessiterebbe
comunque di un aiuto maggiore rispetto a un coetaneo. Come esposto, infatti,
quanto regolato dalla CIGI riguarda l'aiuto dopo aver defecato. Mounib, avendo
bisogno di aiuto al momento di riordinare i vestiti, necessita però
dell'intervento di una terza persona ogniqualvolta va in bagno,
indipendentemente dal fatto che debba urinare o defecare, e questo sia a casa
sia all'asilo. Rispetto ai coetanei della sua età e ai suoi compagni d'asilo
l'assicurato necessita quindi di un maggiore aiuto, poiché deve interpellare un
adulto tutte le volte che va al gabinetto. Quindi, anche rispetto a quei
bambini che fino ai 6 anni non sono ancora in grado di pulirsi dopo aver
defecato, RI 1 necessita un maggiore aiuto, poiché deve essere aiutato tutte le
volte che fa pipì.
L'indicazione dell'assistente sociale
nell'annotazione del 27 luglio 2011 secondo la quale prima dei sei anni un
bimbo necessita comunque di essere accompagnato alla toilette perché non ancora
in grado di pulirsi da solo, è pertanto errata/imprecisa per i seguenti motivi:
a) essa si basa su una direttiva dell'UFAS la quale si riferisce ad una realtà
sociale diversa da quella in cui vive l'assicurato; b) essa riguarda il bisogno
di aiuto nel pulirsi dopo aver defecato e pertanto - anche se si volesse
presumere che la direttiva dell'UFAS è applicabile anche alla nostra realtà
cantonale - alla necessità di un bambino fino ai 6 anni di essere accompagnato
alla toilette da un adulto quando deve defecare e non sistematicamente, anche
quando deve fare solo pipì. (…)" (Doc. I, pag. 9)
In effetti,
nella richiesta di prestazioni compilata il 28 gennaio 2011, la madre
dell’assicurato ha indicato che quando suo figlio “… va al gabinetto
dev’essere spesso aiutato a riordinare i vestiti (sempre per l’impedimento
della protesi)”, omettendo di crociare le caselle “si” o “no” relative alla
domanda riguardo a “igiene/verifica della pulizia” (doc. AI 39/4 punto no. 5.5).
Orbene,
se in Ticino per essere ammessi all’asilo d’infanzia è
necessario che il bambino non porti più il pannolino e che controlli pertanto la
sua continenza, ciò non significa che il bambino non possa o debba necessitare
di aiuto per andare alla toilette durante la permanenza all’asilo. In questo
contesto il distinguo fatto dall’insorgente tra la pulizia dopo aver urinato e dopo
aver defecato, a mente del TCA, non appare pertinente.
Non vi è
pertanto ragione per mettere in dubbio la validità della succitata direttiva.
Diversa sarebbe
la questione se dopo il compimento del 6° anno di età l’assicurato dovesse
necessitare ancora dell’aiuto a vestirsi/svestirsi dopo essere andato al
gabinetto. In quell’evenienza, ricordato come la succitata mansione rientri
nell’atto ordinario in parola, rispetto ad un suo coetaneo normodotato
necessiterebbe di un ausilio aggiuntivo da considerare ai fini della
valutazione della grande invalidità.
L’insorgente
rileva inoltre di necessitare un maggior aiuto rispetto ad uno suo coetaneo
perché di notte, quanto non indossa la protesi, non è in grado di alzarsi e di
andare al bagno da solo, motivo per cui quando si sveglia e necessita di
urinare, cosa che succede regolarmente, deve chiamare i genitori. Egli ha poi
evidenziato:
"
(…)
Che questo aspetto non è menzionato
nell'inchiesta a domicilio è dovuto al fatto che l'assistente sociale non ha
indagato in tal senso.
Da parte loro i genitori dell'assicurato non
hanno pensato ad indicare questo punto all'assistente sociale, poiché avendo un
altro figlio di 2 anni è per loro "normale" doversi alzare di notte
per portare al bagno a turno l'uno o l'altro dei figli.” (Doc. I, pag. 10)
Occorre
qui rilevare che generalmente un bambino di 4 anni va accompagnato quando si
sveglia la notte e deve andare al bagno. Che poi l’assicurato si sveglia
frequentemente questo non è rilevante. Rispetto ad un bambino senza protesi non
necessita di un maggiore accompagnamento. Certo che, come evidenziato nel
ricorso, dottrina e giurisprudenza riconoscono la necessità di aiuto per l’atto
“di andare al gabinetto” alle persone portatrici di protesi ad una gamba che di
notte non possono andare da sole alla toilette (Meyer, Bundesgesetz über die
Invalidenversicherung, 2a edizione, Zurigo 2010, p. 435 con riferimento a STF H
150/03 del 30 aprile 2004 consid. 5.2.2). Tali riferimenti non sono pertinenti al
caso in esame poiché concernono persone adulte.
2.6.3. In merito
all’igiene personale (lavarsi, pettinarsi, fare il bagno o la doccia)
l’allegato III delle CIGI indica che:
4. Lavarsi, pettinarsi,
fare il bagno o la doccia
A 6 anni il
bambino non si fa più aiutare volentieri nella pulizia personale. Il controllo
è tuttavia necessario. Non sa ancora lavarsi i capelli e pettinarsi da solo.
Impegno supplementare
– nel caso di invalidi
gravi se per ragioni sanitarie sono necessarie 2 persone per fare il bagno.
– nel caso degli
epilettici, per la sorveglianza personale (rischio di annegamento nel bagno e
di caduta nella doccia), N. 8031.
L’assicurato
sostiene che:
"
(…)
Riguardo a tale aspetto l'assistente sociale
indica che secondo le direttive CIGI fino ai 6 anni un bimbo necessita comunque
dell'aiuto totale di terzi al momento del bagno, ciò che implica anche
l'entrare/uscire dalla vasca.
A tale proposito occorre rilevare che la
posizione dell'assistente sociale è frutto di un'interpretazione errata
dell'allegato III CIGI. Infatti, rilevante non è la non autonomia del bambino
nel fare il bagno, non autonomia comune a tutti i bambini al di sotto dei 6
anni. Come per quanto riguarda tutti gli atti della vita nel caso di minorenni,
determinante è invece il maggior bisogno di aiuto e di sorveglianza personale
che il minorenne invalido necessita al momento del bagno rispetto a un
minorenne non invalido della stessa età (sentenza TCA SG del 3.2.2010, IV
2009/325).
Nella fattispecie, l'assicurato, al momento della
visita a domicilio da parte dell'assistente sociale, aveva 4 anni. Se pure è
assodato che fino ai 6 anni al momento del bagno è necessaria la sorveglianza
di un adulto per prevenire annegamenti, occorre valutare se a 4 anni di regola
un bambino è in grado di entrare/uscire da solo dalla vasca. In generale a
questa età i bambini sono in grado di entrare e uscire da soli dalla vasca e
l'aiuto dei genitori si limita alla sorveglianza, all'aiuto nel lavare i
capelli e all'asciugarsi. Poiché RI 1, al contrario dei suoi coetanei non è in
grado di entrare e uscire da solo dalla vasca, necessita di un aiuto maggiore
rispetto ad essi.
Inoltre RI 1 deve essere aiutato a togliere la
protesi prima di fare il bagno e deve essere aiutato a rimettere la protesi e a
rimettere pantaloni, calze e scarpe una volta finito. A quest'età un bambino è
però in grado di vestirsi e svestirsi da solo per quanto riguarda questi
indumenti. L'assicurato necessita perciò di un maggiore aiuto rispetto ad un
coetaneo nel compimento di questo atto quotidiano.
(…)"
(Doc. I, pag. 11-12)
Innanzitutto
va detto che a ragione l’assicurato rileva che, secondo la giurisprudenza l'”entrare
e uscire dalla vasca” costituisce un atto parziale dell'atto "cura del
corpo", indipendentemente dall'eventuale bisogno di aiuto dell'assicurato
per l'atto alzarsi/sedersi/coricarsi" (STF I 639/06 del 5 gennaio 2007
consid. 5.2; STFA U 324/05 del 5 dicembre 2005 consid. 1.4 entrambe con
riferimento a STFA I 214/03 del 3 settembre 2003).
Quanto al
caso concreto, rettamente l’assistente sociale, con riferimento alle citate
direttive, ritiene che sino a sei anni un bambino necessita di un aiuto totale
di terzi al momento del bagno e implica, appunto, anche l’entrare e uscire
dalla vasca. Un bambino normodato di 4 anni (corrispondente all’età
dell’assicurato al momento dell’inchiesta domiciliare) ha comunque difficoltà
nel superare l’altezza della vasca. Va anche tenuto conto del rischio di scivolamento.
Includere nel caso in esame, oltre all’aiuto nello svestirsi e vestirsi,
all’asciugamento del corpo e dei capelli che i bambini dell’età dell’assicurato
generalmente necessitano, anche il togliere ed inserire la protesi al
ginocchio, a mente di questa Corte, non costituisce un particolare aggravio di
tempo. Inoltre, non è necessario un supplemento di impegno da parte del
genitore durante il bagnetto in quanto l’assicurato non è portare di
un’invalidità ai sensi delle osservazioni alla succitata direttiva.
Infine,
per quel che concerne l’aiuto nello svestirsi/vestirsi prima e dopo il bagno
non va dimenticato che l’assistente sociale ha già tenuto conto, ai fini della
grande invalidità, di tale atto ordinario (cfr. consid. 2.6.1). Ne consegue che
rettamente l’incaricata non ha computato ai fini della grande invalidità l’atto
ordinario “igiene personale”.
2.6.4. Per quel che
concerne l’atto di “alzarsi, sedersi, sdraiarsi” l’allegato III delle CIGI
prevede:
2. Alzarsi, sedersi,
sdraiarsi,
A 10 mesi un
bambino sta seduto abbastanza bene da solo (specie sul pavimento e in grembo
alla madre) e in modo particolarmente sicuro su seggiolone.
A 14 mesi si
alza senza aiuto.
A 23 mesi si
siede da solo su una sedia o al tavolo. Lavarsi, pettinarsi, fare il bagno o
la doccia.
Impegno supplementare a
partire da 4 anni:
il bambino deve essere
assicurato al letto (coperte Zewi ecc.) perché continua ad alzarsi di notte..
In
merito, l’assicurato ha rilevato:
"
(…)
Per quanto riguarda il bisogno di aiuto
nell'alzarsi dopo essere caduto, il problema era dato dal fatto che la vecchia
protesi non fletteva il ginocchio e RI 1 cadeva di conseguenza molto spesso.
Sovente, cadendo il piede della protesi si metteva "di traverso" e RI
1 non riusciva quindi più ad alzarsi da solo (e non era neppure in grado di
raddrizzare il piede da solo). Per questo motivo egli necessitava di aiuto nel
rialzarsi. Questo problema è stato constatato anche dalla maestra d'asilo di __________
dalla quale stiamo attendendo una conferma scritta. Con la nuova protesi
(quindi da metà maggio 2011) questo problema non esiste più in modo così
incisivo, le cadute sono diminuite molto ed ora RI 1 è di regola capace di
alzarsi da solo. Da quando è rientrato all'asilo anche la maestra ha notato un
miglioramento.
Occorre ora valutare a partire da quale età un
bambino è in grado di rialzarsi da solo dopo essere caduto. L'allegato III CIGI
prevede che a partire dai 14 mesi di regola un bambino sa camminare da solo, a
due anni sa salire e scendere le scale da solo. Si può pertanto presumere che,
perlomeno a partire dai due anni, un bambino di regola sa rialzarsi da solo
dopo essere caduto. Nel caso dell'assicurato, invece, questo è stato il caso
solo a partire dal maggio scorso, dopo l'applicazione della nuova protesi.
Durante l'arco di due anni vi è pertanto stato un bisogno di aiuto da parte di RI
1 anche per questo atto. (…)" (Doc. I, pag. 12,
punto no. 3.4)
Orbene,
nella richiesta di prestazioni 28 gennaio 2011 riguardo all’atto ordinario
“alzarsi/sedersi/coricarsi” è stato scritto che il bambino “cade male,
alcune volte non riesce ad alzarsi da solo sempre a causa della protesi che a
volte si rompe o si danneggia” (doc. AI 39-4). Dall’inchiesta domiciliare è
risultato che, a parte la difficoltà nel piegare il ginocchio della protesi, l’assicurato
svolge autonomamente l’atto ordinario in parola (cfr. consid. punto no. 3.1.2).
Certo che le cadute per le quali necessita di aiuto non sono la norma, ma ciò
che determinante è che, come pertinentemente sostenuto dall’assicurato,
rispetto ad un bambino normodato della sua età il piccolo Muonib ha comunque
bisogno di un ausilio per rialzarsi. Per questi motivi, contrariamente alla
valutazione 17 maggio 2011, per l’espletamento dell’atto di alzarsi
l’assicurato necessita di maggior aiuto rispetto ad un suo coetaneo normodotato
e questo sino al mese di maggio 2011 allorquando gli è stata applicata una nuova
protesi più performante che gli permette di rialzarsi da solo.
2.6.5. In
conclusione, dovendo l’assicurato ricorrere in modo regolare e considerevole
all’aiuto di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita (“vestirsi,
svestirsi, preparare i vestiti” e “alzarsi, sedersi e coricarsi”) dall’età di
tre anni (momento in cui per il secondo atto ordinario [vestirsi, svestirsi,
preparare i vestiti] il bambino necessita di un maggior aiuto da parte di
terzi), scaduto il termine di attesa di un anno (cfr. consid. 2.3), a seguito
dell’applicazione della nuova protresi a partire dal marzo 2011 egli ha diritto
ad un assegno per grandi invalidi di grado esiguo. Ritenuto che dal maggio 2011, a seguito dell'applicazione della nuova protesi, l'assicurato non necessita più di tale aiuto
per alzarsi dopo le cadute, l’assegno per grandi invalidi è soppresso con effetto
dal 1° settembre 2011, vale a dire tre mesi dopo il miglioramento della
grande invalidità (cfr. art. 35 cv. 2 OAI in relazione all’art. 88a cpv. 1 OAI).
Ne
consegue che la decisione contestata va riformata in tal senso ed il ricorso
parzialmente accolto.
2.7. Secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del
ricorrente in ragione di 4/5, mentre il restante 1/5 è a carico dell’Ufficio AI.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è parzialmente accolto.
§ La decisione 12 settembre
2011 è modificata nel senso che Mounib Tefka ha diritto ad un assegno per
grandi invalidi di grado esiguo dal 1° maggio 2011 al 31 agosto 2011.
Considerandi
2.
Le
spese per fr. 500.-- sono poste per 4/5 a carico del ricorrente e per 1/5 a
carico dell’Ufficio AI.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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