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Decisione

32.2011.262

Assegno per grandi invalidi minorenni. In casu, minorenne con protesi alla gamba ha diritto ad un assegno per grandi invalidi di grado esiguo per un periodo limitato.

8 maggio 2012Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

32.2011.262

Data decisione, Autorità:

08.05.2012, TCA

Titolo:

Assegno per grandi invalidi minorenni. In casu, minorenne con protesi alla gamba ha diritto ad un assegno per grandi invalidi di grado esiguo per un periodo limitato.

ASSEGNO PER GRANDI INVALIDI E MEZZI AUSILIARI

art. 42 LAI

art. 9 LPGA

art. 37 cpv. 4 OAI

Raccomandata

Incarto n.

32.2011.262

BS/sc

Lugano

8 maggio 2012

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

composto dei

giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 13 ottobre 2011

di

RI 1

rappr. da: RA 1

rappr. da: RA 2

contro

la decisione del 12 settembre 2011

emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per

l'invalidità

ritenuto in

fatto

1.1. RI 1kfa, nato

il 10 marzo 2007, sin dalla nascita presenta un’agenesia tibiale destra. Mediante

comunicazione 19 settembre 2007 l’Ufficio AI lo ha posto al beneficio di

provvedimenti sanitari volti alla cura dell’infermità congenita n. 176

dell’allegato OIC (amelie, dismelie e focomelie congenite) (doc. AI 11).

Nel novembre

2008 al piccolo RI 1 è stata amputata la gamba destra sotto il ginocchio ed in

seguito applicata una protesi su misura. Con comunicazione 17 aprile 2009

l’Ufficio AI ha rilasciato la garanzia per l’assunzione dei costi relativi alla

consegna di protesi per il ginocchio e la gamba (doc. AI 25).

Nel marzo

2010 è stata sostituita l’invasatura della protesi (doc. AI 34) e nel mese di

maggio 2010 è stata cambiata la protesi (doc. AI 41).

1.2. Nel mese di gennaio

2011 la madre dell’assicurato ha inoltrato una domanda di assegno per grandi

invalidi (doc. AI 39).

Esperita

la relativa inchiesta a domicilio, con decisione 12 settembre 2011 (preavvisata

il 31 maggio 2011), l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni sulla

base delle seguenti motivazioni:

"

(…)

Dall'inchiesta svolta a domicilio dalla nostra

assistente sociale si evince che RI 1 necessita di maggiore aiuto rispetto ad

un coetaneo per l'atto di vestirsi/svestirsi.

Le condizioni per il conferimento di un assegno

per minorenni grandi invalidi non sono pertanto assolte.

Il calcolo del tempo supplementare di cura non

raggiunge le quattro ore necessarie per ottenere il diritto al supplemento per

cure intensive.

In data 20.06.2011 abbiamo ricevuto delle

osservazioni al nostro progetto di decisione emanato lo scorso 31 maggio

presentate dalla __________ di __________ con annesso della documentazione del

Dr. __________. L'incarto è stato sottoposto per la valutazione all'assistente

sociale ed è stato constatato quanto segue:

In merito all'igiene personale, secondo le

direttive CIGI (Circolare sull'Invalidità e la Grande Invalidità) fino ai sei

anni un bimbo necessita comunque dell'aiuto di terzi al momento del bagno e ciò

implica anche l'entrare-uscire dalla vasca.

Per l'atto di andare al gabinetto si rammenta, in

merito alla grande invalidità, che l'art. 37 cpv. 4 OAI (Ordinanza

sull'Assicurazione Invalidità) indica che per i minorenni si considera

unicamente il maggior bisogno d'aiuto e di sorveglianza personale che il

minorenne invalido necessita rispetto a un minorenne non invalido della stessa

età.

Più un bambino è giovane, tanto maggiori sono un

certo bisogno di aiuto e la necessità di sorveglianza anche in caso di buona

fede.

In base alle raccomandazioni allegate alla

Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per

l'invalidità (CIGI, cfr. allegato III), prima dei sei anni un bimbo necessita

comunque di essere accompagnato alla toilette poiché non ancora in grado di

pulirsi da solo.

Pertanto tale atto, al momento, non può essere valutato.

Di regola prima dei sei anni la sorveglianza

personale non va presa in considerazione." (Doc. AI 52/2)

1.3. Contro la

menzionata decisione, il padre dell’assicurato, rappresentato da RA 2, ha

presentato al TCA un tempestivo atto di ricorso, postulando il riconoscimento

del diritto ad un assegno per grandi invalidi di grado medio da marzo 2011 e dal

mese di settembre 2001 ad un assegno per grandi invalidi di grado esiguo.

In

sostanza, l’insorgente contesta il valore probatorio dell’inchiesta domiciliare,

in quanto l’incaricata non ha preso posizione in merito alle divergenze tra

quanto indicato nella richiesta di prestazioni e quanto da lei osservato.

Inoltre, egli ha sollevato diverse censure sulla valutazione operata

dall’assistente sociale riguardo gli atti ordinari del vestirsi/svestirsi,

dell’andare al gabinetto, dell’aiuto a fare il bagno e dell’aiuto nell’alzarsi

dopo essere caduti. Dei motivi verrà detto, per quanto necessario, nel

prosieguo.

1.4. Con la risposta

di causa l’Ufficio AI ha postulato la reiezione del gravame e la conferma della

decisione contestata.

1.5. Il 21

novembre 2011 l’assicurato ha presento delle osservazioni alla risposta di

causa (VI), seguite, su richiesta del TCA, da una presa di posizione

dell’Ufficio AI datata 1° dicembre 2011 (VIII).

in

diritto

2.1. Oggetto del

contendere è sapere se rettamente o meno l’Ufficio AI ha respinto la domanda

inoltrata da RI 1 volta all’ottenimento di un assegno per grandi invalidi.

2.2. Secondo

l’art. 9 LPGA - che ha ripreso la definizione contenuta nell’art. 42 vLAI (cfr.

DTF 133 V 450) - è considerato grande invalido colui, che a causa di un danno

alla salute, ha bisogno in modo permanente dell’aiuto di terzi o di una

sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita. La

giurisprudenza ha precisato che l’aiuto di cui abbisogna l’assicurato può

essere inteso sia come aiuto diretto di terzi che come sorveglianza

dell’assicurato durante il compimento degli atti ordinari rilevanti della vita,

per esempio quando la persona che lo sorveglia lo esorta a compiere un atto che

rimarrebbe incompiuto senza l’espresso incitamento di un terzo a causa dello

stato psichico dell’assicurato (cosiddetto aiuto indiretto; cfr. DTF 133 V 463;

STF 8 C 479/2007 del 4 gennaio 2008; DTF 121 V 91; 107 V 149).

Gli atti

ordinari della vita sono i seguenti (cfr. DTF 127 V 97; DTF 125 V 303; DTF 117

V 146 consid. 2.):

- vestirsi/svestirsi

- alzarsi/sedersi/coricarsi

- mangiare

- provvedere

all'igiene personale

- andare

al gabinetto

- spostarsi

(in casa e all'esterno) e stabilire contatti.

Per atti

che permettono di stabilire dei contatti sociali con l'ambiente la

giurisprudenza ha precisato che bisogna intendere il comportamento normale

all'interno della società così come richiesto dall'esistenza quotidiana (DTF

117 V 27 e 146, 105 V 52, 104 V 127).

2.3. L’art. 42 LAI

prevede in particolare che gli assicurati con domicilio e dimora

abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera, se sono grandi invalidi (art. 9 LPGA), hanno

diritto a un assegno per grandi invalidi (cpv. 1).

La grande

invalidità è di grado elevato, medio o lieve (cpv. 2).

È

considerato grande invalido anche chi a causa di un danno alla salute vive a

casa e necessita in modo permanente di essere accompagnato nell’organizzazione

della realtà quotidiana. Chi soffre unicamente di un danno alla salute psichica

ha diritto almeno a un quarto di rendita. Chi ha bisogno unicamente di essere

accompagnato in modo permanente nell’organizzazione della realtà quotidiana è

considerato grande invalido di grado lieve (cpv. 3).

L’art 37 OAI stabilisce che la grande invalidità è reputata di grado elevato

se l’assicurato è totalmente grande invalido. Ciò è il caso quando necessita

dell’aiuto regolare e notevole di terzi per compiere tutti gli atti ordinari

della vita e il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza

personale (cpv. 1).

La grande invalidità è di grado

medio se l’assicurato, pur munito di mezzi ausiliari, necessita:

a)

di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti

ordinari della vita,

b)

di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari

della vita e abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente,

c)

di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari

della vita e abbisogna, inoltre, di un accompagnamento permanente

nell’organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell’art. 38 OAI (cpv. 2).

Infine, la grande

invalidità è di grado lieve se l’assicurato, pur munito di mezzi ausiliari:

a)

è costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole, all’aiuto di terzi

per compiere almeno due atti ordinari della vita,

b) necessita di una sorveglianza

personale permanente,

c)

necessita, in modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste

dalla sua infermità,

d)

a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica,

può mantenere i contatti sociali con l’ambiente solamente grazie a servizi di

terzi forniti in modo regolare e considerevole,

e)

è costretto a ricorrere a un accompagnamento costante nell’organizzazione

della realtà quotidiana ai sensi dell’articolo 38 OAI (cpv. 3).

Per i minorenni,

secondo l’art. 37 cpv. 4 OAI, si considera unicamente il

maggior bisogno d’aiuto e di sorveglianza personale che il minorenne invalido

necessita rispetto a un minorenne non invalido della stessa età. Per calcolare

la grande invalidità dei minorenni, si applicano le direttive dell’allegato III

concernenti il calcolo della grande invalidità determinante dei minorenni

(marg. 8086 della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità

nell’assicurazione per l’invalidità [CIGI], nel tenore valido dal 1° gennaio

2011, applicabile nel caso concreto: SVR 2009 IV nr. 30 p. 85 consid. 4.2.1

[9C_431/2008]; STF 8C_158/2008 del 15. ottobre 2008 consid. 5.2.2).

L'art. 38 OAI

("Accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana")

stabilisce che:

Esiste un bisogno di

accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi

dell'articolo 42 capoverso 2 LAI quando un assicurato maggiorenne non vive in

un'istituzione e a causa di un danno alla salute:

a. non

può vivere autonomamente senza l'accompagnamento di una terza persona:

b. non

può compiere le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori

casa senza l'accompagnamento di un terza persona; oppure

c. rischia

seriamente l'isolamento permanente dal mondo esterno (cpv. 1).

Chi

soffre unicamente di un danno alla salute psichica deve avere diritto almeno a

un quarto di rendita per essere riconosciuto grande invalido (cpv. 2).

È

considerato unicamente l'accompagnamento nell'organizzazione della realtà

quotidiana che è regolare e necessario in relazione con le situazioni

menzionate nel capoverso 1. Fra queste non rientrano in particolare le attività

di rappresentanza e di amministrazione nel quadro delle misure di tutela

conformemente agli articoli 398-419 del Codice civile (cpv. 3).

Secondo l’art. 42 cpv. 4

LAI l’assegno per grandi invalidi è accordato al più

presto dalla nascita e al più tardi fino alla fine del mese in cui l’assicurato

ha fatto uso del diritto al godimento anticipato della rendita secondo

l’articolo 40 capoverso 1 LAVS o in cui raggiunge l’età di pensionamento.

L’inizio del diritto è retto, a partire dal compimento del primo anno di età,

dall’articolo 29 capoverso 1. Va qui rilevato che nella

sentenza pubblicata in DTF 137 V 351 il TF ha precisato che contrariamente

al rinvio dell'art. 42 cpv. 4 in fine LAI, l'inizio del diritto all'assegno per

grandi invalidi non è disciplinato dall'art. 29 cpv. 1 LAI. Continua invece ad

essere applicabile, per analogia, l'art. 28 cpv. 1 LAI sui presupposti del

diritto alla rendita.

Per quanto concerne

l’ammontare dell’assegno per grandi invalidi, secondo l’art. 42ter cpv. 1 LAI l’assegno mensile in caso di grande invalidità di grado elevato

ammonta all’80%, in caso di grande invalidità di grado medio al 50% e in caso

di grande invalidità di grado lieve al 20% dell’importo massimo della rendita

di vecchiaia secondo l’articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS..

2.4. Nel caso in

esame, con rapporto 30 maggio 2011 relativo all’inchiesta a domicilio

effettuata il 17 maggio 2011, l’assistente sociale, tenuto conto che il piccolo

RI 1 è portatore di un’agenesia tibiale destro, dopo amputazione della gamba

destra (eseguita il 21 novembre 2008) e protesizazzione, in merito agli atti

ordinari della vita ha potuto costatare quanto segue:

"

(…)

3.1.1 Vestirsi, svestirsi, preparare i vestiti, mettere o togliere

una protesi________________________________________

RI 1 è in grado di mettere-togliere la maglietta

da solo; l'aiuto della madre è comunque necessario per infilare i pantaloni,

calzare le scarpe e per applicare la protesi totale alla gamba destra.

Generalmente, un bimbo di 4 anni, è in grado

di vestirsi totalmente da solo, ma ha bisogno di aiuto per singole azioni come

abbottonarsi-sbottonarsi (15 minuti).

Tempo supplementare giornaliero: 5 minuti.

3.1.2 Alzarsi, sedersi e coricarsi___________________________

RI 1 nonostante qualche difficoltà (non piega il

ginocchio della protesi) svolge autonomamente tutte le funzioni qui considerate.

3.1.3 Mangiare (portare

il pasto a letto, tagliare gli alimenti, portare gli alimenti alla bocca,

necessità di alimenti speciali, ad es. alimenti in

___ purea o per sonda, escluse le diete)_______________________________

Pari ad un coetaneo.

Tempo supplementare giornaliero.

3.1.4 Igiene personale (lavarsi,

pettinarsi, radersi, fare il bagno o la doccia

Con la supervisione della madre, riesce ad

eseguire la piccola toilette quotidiana al lavandino in modo autonomo.

Come tutti i bimbi della sua età, RI 1 necessita

l'aiuto della madre al momento del bagnetto.

Tempo supplementare giornaliero.

3.1.5 Andare al gabinetto (riordinare i vestiti, igiene

personale/controllare la

______pulizia, andare al gabinetto in

modo inusuale)_________________________

Pari ad un coetaneo.

Tempo supplementare giornaliero.

3.1.6 Spostarsi in casa, fuori casa,

mantenere i contatti sociali

RI 1 cammina senza problemi di rilievo e

nonostante qualche difficoltà (non piega il ginocchio della protesi) è in grado

anche di salire-scendere le scale.

Tempo supplementare non computabile per il

supplemento per cure intensive.

Totale

tempo supplementare necessario al compimento degli atti ordinari della vita: 5

minuti." (Doc. AI 44/3-4)

In merito

alle indicazioni concernenti l’aiuto delle cure, l’incaricata ha riscontrato:

"

(…)

3.2.1 La persona assicurata necessita di un aiuto duraturo nelle

cure di base?

(per es.

esercizi di movimento, cambiamento delle fasciature, profilassi del decubito) –

Specificare il tipo di cure, da quando necessita di cure nella misura indicata

e chi le presta

La madre, ogni mattina al momento di inserire la

protesi, massaggia il moncone per circa 10 minuti.

Tempo supplementare giornaliero: 10 minuti.

3.2.2. La persona assicurata ha bisogno di un aiuto duraturo per

sottoporsi a cure? Misure diagnostiche (per es. misurare la pressione, la

temperatura, il tasso di zucchero nel sangue e l'urina)

NO

3.2.3 Misure terapeutiche (per

es. introdurre sonde e cateteri, istillazione, iniezione o perfusione di

medicamenti e di soluzioni nutritive, fisioterapia)

Crema per eczema alla necessità

3.3 La persona assicurata ha bisogno di

essere accompagnata per andare dal medico o sottoporsi ad una terapia?

RI 1 deve essere accompagnato:

- Dal dottor __________ 1 volta l'anno (11

ore).

- All'ortotecnica di __________ 12 volte l'anno

(40 minuti).

- Dal pediatra alla necessità.

Tempo supplementare giornaliero: 3 minuti.

Totale tempo supplementare giornaliero per

cure e accompagnamento alle visite mediche e terapeutiche: 13 minuti.

3.4 Indicazioni

concernenti la sorveglianza personale

3.4.1 La persona assicurata ha bisogno di

sorveglianza personale?

- RI 1 non necessita di sorveglianza personale maggiore a

quella normalmente dispensata ad un bimbo di 4 anni; nel correre gli capita

magari di cadere ma riesce comunque a rialzarsi da solo

Di regola prima dei sei anni, la sorveglianza

personale non va presa in considerazione.

Tempo supplementare giornaliero per la

sorveglianza permanente o intensa.

3.5 La persona assicurata fa uso di

mezzi ausiliari?

- Protesi gamba destra.

L'uso di un mezzo ausiliario potrebbe contribuire

a diminuire la grande invalidità?

Riassunto

Tempo

supplementare giornaliero

ore

e minuti

necessario

al compimento degli atti ordinari della vita

5

minuti

per

le cure e l'accompagnamento a visite mediche e alle terapie

13

minuti

per

la sorveglianza personale permanente o intensa

-.-

Totale

18 minuti

(…)" (Doc. AI 44/5-6)

Da qui la

proposta di decisione:

"

Necessità di maggior aiuto rispetto ad un

coetaneo per compiere 1 atto ordinario della vita:

- vestirsi/svestirsi.

Non necessita di una sorveglianza personale:

Richiesta inoltrata nel mese di febbraio 2011.

Non sono assolte le condizioni per il versamento

di un assegno per minorenni grandi invalidi.

Si tratta di un rifiuto." (doc. AI

44/7)

Con il

presente ricorso l’insorgente contesta la succitata valutazione, in particolare

per quanto concerne gli atti ordinari del vestirsi/svestirsi, dell’andare al

gabinetto, dell’aiuto a fare il bagno e dell’aiuto nell’alzarsi dopo essere

caduti. Incontestato è che l’assicurato non ha diritto ad un supplemento per le

cure intensive non adempiendo il requisito temporale di cui all’art. 42 ter

cpv. 3 LAI.

2.5. Va

evidenziato che in una sentenza pubblicata in DTF 128 V 93, l’Alta Corte ha stabilito

che un rapporto d’inchiesta dell’ufficio AI acquista valore probatorio, in

analogia alla giurisprudenza in merito alla fedefacenza dei rapporti medici

(DTF 125 V 352 consid. 3a), se sono adempiuti determinanti fattori.

Innanzitutto,

secondo l’Alta Corte, l’estensore dell’inchiesta (in casu si trattava appunto

di un’inchiesta sulla durata e l’intensità dell’assistenza per cure a

domicilio) deve essere una persona qualificata, che conosca il contesto in cui

la persona bisognosa di cura vive, nonché le affezioni (diagnosi) e limitazioni

mediche.

Nel rapporto devono essere contenute le indicazioni ricevute dall’assicurato e,

se è il caso, le opinioni divergenti delle parti coinvolte nell’inchiesta. Il

testo del relativo rapporto deve essere inoltre plausibile, dettagliato e

motivato in merito ai singoli provvedimenti di cura ed assistenza da prendere

in considerazione e inoltre deve corrispondere alle indicazioni acquisite in

loco. Se ciò è il caso, allora il rapporto d’inchiesta acquisisce valore probatorio

pieno.

Tuttavia, il giudice delle assicurazioni sociali interviene solo in presenza di

valutazioni chiaramente insostenibili, errate. Questo in considerazione del

fatto che la persona competente che ha eseguito l’inchiesta possiede una

conoscenza maggiore della fattispecie che il tribunale chiamato in causa a

seguito di un ricorso (DTF 133 V 468 consid. 11.1.1. con riferimento a DTF 130

V 61 ss; 128 V 93 consid. 4).

Gli stessi parametri, rispettivamente i requisiti affinché una valutazione

dell’assistente sociale acquisti forza probatoria piena, valgono anche in caso

di un’inchiesta a domicilio volti ad accertare, come in casu, i presupposti per

l’eventuale assegno grandi invalidi (DTF 130 V 61. consid. 6.1 e 6.2).

2.6. Nel caso in

esame, come detto, l’inchiesta domiciliare è stata svolta per conto

dell’Ufficio AI dall’assistente sociale, persona qualificata per poter compiere

simili accertamenti. Essa ha dettagliatamente valutato l’espletamento di ogni

singolo atto ordinario sulla base di quanto osservato, attingendo le

informazioni necessarie direttamente dalla madre presente durante lo

svolgimento dell’inchiesta (“Svolgo colloquio a domicilio con la madre alla

presenza del piccolo RI 1”; doc. AI 44/3). Tuttavia,

dopo attento esame della fattispecie, questo TCA, come verrà

esposto (cfr. consid. 2.6.4), ha motivo per scostarsi dalla succitata valutazione

per quel che concerne l’atto “alzarsi, sedersi, sdraiarsi”.

Va poi ricordato che,

conformemente all’art. 37 cpv. 5 OAI, per i minorenni si considera

unicamente il maggior bisogno d’aiuto e di sorveglianza personale che il

minorenne invalido necessita rispetto a un minorenne non invalido della stessa

età.

Va

altresì ricordato che per calcolare la grande invalidità dei minorenni, si

applicano le direttive dell’allegato III CIGI. Al

riguardo occorre precisare che, al pari di ogni altra ordinanza amministrativa,

le direttive dell'UFAS (incluse le circolari)

costituiscono delle istruzioni dell'autorità di vigilanza all'indirizzo degli

organi esecutivi dell'assicurazione sul modo di svolgere le loro competenze.

Volte ad assicurare un'applicazione uniforme delle prescrizioni legali da parte

dell'amministrazione, tali istruzioni esplicano effetto solo nei confronti di

quest'ultima. Esse non creano delle nuove regole giuridiche e rappresentano il

punto di vista dell’amministrazione sull’applicazione di una norma di diritto e

non un'interpretazione vincolante delle stesse. Il giudice ne controlla liberamente

la costituzionalità e la legalità e se ne deve scostare nella misura in cui

esse stabiliscono delle norme non conformi alle disposizioni legali applicabili

(DTF 133 V 257 consid. 3.2 con riferimenti).

2.6.1 Riguardo allo

“vestirsi/svestirsi”, l’assistente sociale ha tenuto conto della necessità di

maggior aiuto per lo svolgimento di tale atto ordinario ed è l’unico che è

stato riconosciuto ai fini della grande invalidità (cfr. punto no. 4 “proposta

di decisione”; consid. 2.4.).

2.6.2. Altra

contestazione riguarda l’atto “andare al gabinetto”.

Al riguardo,

l’allegato III CIGI indica quanto segue:

Età media per

considerare rilevanti gli investimenti supplementari dovuti ad invalidità

negli atti ordinari della vita – determinante per l’inizio del periodo di

attesa

Osservazioni

5. Andare al gabinetto.

A 2 anni e 1/2

il bambino non ha, in prevalenza, più bisogno di pannolini di giorno.

A 4 anni non

sono più necessari i pannolini di notte.

A 6 anni il

bambino sa pulirsi da solo (età per andare all’asilo).

Sono da considerare

come impegno supplementare:

– liberazione manuale

dell’inte-stino

– uso regolare del

catetere, massaggio quotidiano della parete addominale, clisteri (dispendio

di tempo), cambio molto frequente dei pannolini per ragioni sanitarie,

difficoltà a cambiare i pannolini a causa di una forte spasticità a partire

dal momento in cui questa raggiunge un livello straordinario.

Nell’inchiesta

domiciliare l’incaricata non ha tenuto conto di un tempo supplementare rispetto

ad un bambino normodato in quanto, conformemente alla succitata circolare,

prima di sei anni un bambino necessita comunque di essere accompagnato alla

toilette poiché non ancora in grado di pulirsi da solo (cfr. doc. AI 50). Occorre

poi ricordare che l’aiuto nel riordino dei vestiti o nella pulizia in relazione

all’espletamento dei bisogni corporali deve essere considerato nell’atto

ordinario “andare al gabinetto” e questo indipendentemente dall’eventuale

bisogno per gli atti “vestirsi/svestirsi” e “igiene personale” (DTF 121 V 88;

STF 8C_30/2010 dell’8 aprile 2010 consid. 7.2.1 e sentenze ivi citate).

L’assicurato

contesta l’applicazione nel caso in esame della succitata direttiva, per i

seguenti motivi:

"

(…)

L'indicazione della CIGI in relazione al fatto

che a 6 anni il bambino sa pulirsi da solo è riferita alla pulizia necessaria

dopo la defecazione. Per quanto riguarda la pulizia necessaria dopo aver

urinato, il bambino è autonomo ben prima dei 6 anni indicati nell'allegato alla

CIGI, di regola dopo i 2 anni e ½ ossia quando non porta più il pannolino. Inoltre, l'indicazione

della CIGI rapporta il bisogno del bambino di aiuto per la pulizia dopo essere

andato al gabinetto all'entrata alla scuola dell'infanzia, entrata alla scuola

dell'infanzia che in Ticino avviene di regola a 3 anni e non a 6 anni. Un

accompagnamento da parte di un adulto non è pertanto più necessario a partire

dai 3 anni. L'assicurato, necessitando invece l'intervento di un adulto per

riordinare i vestiti, ha pertanto bisogno di un aiuto maggiore rispetto ai suoi

coetanei.

Ma anche se si volesse presumere che in generale

tutti i bambini (che frequentino l'asilo oppure no) necessitano fino ai 6 anni

di aiuto per pulirsi dopo essere andati in bagno, l'assicurato necessiterebbe

comunque di un aiuto maggiore rispetto a un coetaneo. Come esposto, infatti,

quanto regolato dalla CIGI riguarda l'aiuto dopo aver defecato. Mounib, avendo

bisogno di aiuto al momento di riordinare i vestiti, necessita però

dell'intervento di una terza persona ogniqualvolta va in bagno,

indipendentemente dal fatto che debba urinare o defecare, e questo sia a casa

sia all'asilo. Rispetto ai coetanei della sua età e ai suoi compagni d'asilo

l'assicurato necessita quindi di un maggiore aiuto, poiché deve interpellare un

adulto tutte le volte che va al gabinetto. Quindi, anche rispetto a quei

bambini che fino ai 6 anni non sono ancora in grado di pulirsi dopo aver

defecato, RI 1 necessita un maggiore aiuto, poiché deve essere aiutato tutte le

volte che fa pipì.

L'indicazione dell'assistente sociale

nell'annotazione del 27 luglio 2011 secondo la quale prima dei sei anni un

bimbo necessita comunque di essere accompagnato alla toilette perché non ancora

in grado di pulirsi da solo, è pertanto errata/imprecisa per i seguenti motivi:

a) essa si basa su una direttiva dell'UFAS la quale si riferisce ad una realtà

sociale diversa da quella in cui vive l'assicurato; b) essa riguarda il bisogno

di aiuto nel pulirsi dopo aver defecato e pertanto - anche se si volesse

presumere che la direttiva dell'UFAS è applicabile anche alla nostra realtà

cantonale - alla necessità di un bambino fino ai 6 anni di essere accompagnato

alla toilette da un adulto quando deve defecare e non sistematicamente, anche

quando deve fare solo pipì. (…)" (Doc. I, pag. 9)

In effetti,

nella richiesta di prestazioni compilata il 28 gennaio 2011, la madre

dell’assicurato ha indicato che quando suo figlio “… va al gabinetto

dev’essere spesso aiutato a riordinare i vestiti (sempre per l’impedimento

della protesi)”, omettendo di crociare le caselle “si” o “no” relative alla

domanda riguardo a “igiene/verifica della pulizia” (doc. AI 39/4 punto no. 5.5).

Orbene,

se in Ticino per essere ammessi all’asilo d’infanzia è

necessario che il bambino non porti più il pannolino e che controlli pertanto la

sua continenza, ciò non significa che il bambino non possa o debba necessitare

di aiuto per andare alla toilette durante la permanenza all’asilo. In questo

contesto il distinguo fatto dall’insorgente tra la pulizia dopo aver urinato e dopo

aver defecato, a mente del TCA, non appare pertinente.

Non vi è

pertanto ragione per mettere in dubbio la validità della succitata direttiva.

Diversa sarebbe

la questione se dopo il compimento del 6° anno di età l’assicurato dovesse

necessitare ancora dell’aiuto a vestirsi/svestirsi dopo essere andato al

gabinetto. In quell’evenienza, ricordato come la succitata mansione rientri

nell’atto ordinario in parola, rispetto ad un suo coetaneo normodotato

necessiterebbe di un ausilio aggiuntivo da considerare ai fini della

valutazione della grande invalidità.

L’insorgente

rileva inoltre di necessitare un maggior aiuto rispetto ad uno suo coetaneo

perché di notte, quanto non indossa la protesi, non è in grado di alzarsi e di

andare al bagno da solo, motivo per cui quando si sveglia e necessita di

urinare, cosa che succede regolarmente, deve chiamare i genitori. Egli ha poi

evidenziato:

"

(…)

Che questo aspetto non è menzionato

nell'inchiesta a domicilio è dovuto al fatto che l'assistente sociale non ha

indagato in tal senso.

Da parte loro i genitori dell'assicurato non

hanno pensato ad indicare questo punto all'assistente sociale, poiché avendo un

altro figlio di 2 anni è per loro "normale" doversi alzare di notte

per portare al bagno a turno l'uno o l'altro dei figli.” (Doc. I, pag. 10)

Occorre

qui rilevare che generalmente un bambino di 4 anni va accompagnato quando si

sveglia la notte e deve andare al bagno. Che poi l’assicurato si sveglia

frequentemente questo non è rilevante. Rispetto ad un bambino senza protesi non

necessita di un maggiore accompagnamento. Certo che, come evidenziato nel

ricorso, dottrina e giurisprudenza riconoscono la necessità di aiuto per l’atto

“di andare al gabinetto” alle persone portatrici di protesi ad una gamba che di

notte non possono andare da sole alla toilette (Meyer, Bundesgesetz über die

Invalidenversicherung, 2a edizione, Zurigo 2010, p. 435 con riferimento a STF H

150/03 del 30 aprile 2004 consid. 5.2.2). Tali riferimenti non sono pertinenti al

caso in esame poiché concernono persone adulte.

2.6.3. In merito

all’igiene personale (lavarsi, pettinarsi, fare il bagno o la doccia)

l’allegato III delle CIGI indica che:

4. Lavarsi, pettinarsi,

fare il bagno o la doccia

A 6 anni il

bambino non si fa più aiutare volentieri nella pulizia personale. Il controllo

è tuttavia necessario. Non sa ancora lavarsi i capelli e pettinarsi da solo.

Impegno supplementare

– nel caso di invalidi

gravi se per ragioni sanitarie sono necessarie 2 persone per fare il bagno.

– nel caso degli

epilettici, per la sorveglianza personale (rischio di annegamento nel bagno e

di caduta nella doccia), N. 8031.

L’assicurato

sostiene che:

"

(…)

Riguardo a tale aspetto l'assistente sociale

indica che secondo le direttive CIGI fino ai 6 anni un bimbo necessita comunque

dell'aiuto totale di terzi al momento del bagno, ciò che implica anche

l'entrare/uscire dalla vasca.

A tale proposito occorre rilevare che la

posizione dell'assistente sociale è frutto di un'interpretazione errata

dell'allegato III CIGI. Infatti, rilevante non è la non autonomia del bambino

nel fare il bagno, non autonomia comune a tutti i bambini al di sotto dei 6

anni. Come per quanto riguarda tutti gli atti della vita nel caso di minorenni,

determinante è invece il maggior bisogno di aiuto e di sorveglianza personale

che il minorenne invalido necessita al momento del bagno rispetto a un

minorenne non invalido della stessa età (sentenza TCA SG del 3.2.2010, IV

2009/325).

Nella fattispecie, l'assicurato, al momento della

visita a domicilio da parte dell'assistente sociale, aveva 4 anni. Se pure è

assodato che fino ai 6 anni al momento del bagno è necessaria la sorveglianza

di un adulto per prevenire annegamenti, occorre valutare se a 4 anni di regola

un bambino è in grado di entrare/uscire da solo dalla vasca. In generale a

questa età i bambini sono in grado di entrare e uscire da soli dalla vasca e

l'aiuto dei genitori si limita alla sorveglianza, all'aiuto nel lavare i

capelli e all'asciugarsi. Poiché RI 1, al contrario dei suoi coetanei non è in

grado di entrare e uscire da solo dalla vasca, necessita di un aiuto maggiore

rispetto ad essi.

Inoltre RI 1 deve essere aiutato a togliere la

protesi prima di fare il bagno e deve essere aiutato a rimettere la protesi e a

rimettere pantaloni, calze e scarpe una volta finito. A quest'età un bambino è

però in grado di vestirsi e svestirsi da solo per quanto riguarda questi

indumenti. L'assicurato necessita perciò di un maggiore aiuto rispetto ad un

coetaneo nel compimento di questo atto quotidiano.

(…)"

(Doc. I, pag. 11-12)

Innanzitutto

va detto che a ragione l’assicurato rileva che, secondo la giurisprudenza l'”entrare

e uscire dalla vasca” costituisce un atto parziale dell'atto "cura del

corpo", indipendentemente dall'eventuale bisogno di aiuto dell'assicurato

per l'atto alzarsi/sedersi/coricarsi" (STF I 639/06 del 5 gennaio 2007

consid. 5.2; STFA U 324/05 del 5 dicembre 2005 consid. 1.4 entrambe con

riferimento a STFA I 214/03 del 3 settembre 2003).

Quanto al

caso concreto, rettamente l’assistente sociale, con riferimento alle citate

direttive, ritiene che sino a sei anni un bambino necessita di un aiuto totale

di terzi al momento del bagno e implica, appunto, anche l’entrare e uscire

dalla vasca. Un bambino normodato di 4 anni (corrispondente all’età

dell’assicurato al momento dell’inchiesta domiciliare) ha comunque difficoltà

nel superare l’altezza della vasca. Va anche tenuto conto del rischio di scivolamento.

Includere nel caso in esame, oltre all’aiuto nello svestirsi e vestirsi,

all’asciugamento del corpo e dei capelli che i bambini dell’età dell’assicurato

generalmente necessitano, anche il togliere ed inserire la protesi al

ginocchio, a mente di questa Corte, non costituisce un particolare aggravio di

tempo. Inoltre, non è necessario un supplemento di impegno da parte del

genitore durante il bagnetto in quanto l’assicurato non è portare di

un’invalidità ai sensi delle osservazioni alla succitata direttiva.

Infine,

per quel che concerne l’aiuto nello svestirsi/vestirsi prima e dopo il bagno

non va dimenticato che l’assistente sociale ha già tenuto conto, ai fini della

grande invalidità, di tale atto ordinario (cfr. consid. 2.6.1). Ne consegue che

rettamente l’incaricata non ha computato ai fini della grande invalidità l’atto

ordinario “igiene personale”.

2.6.4. Per quel che

concerne l’atto di “alzarsi, sedersi, sdraiarsi” l’allegato III delle CIGI

prevede:

2. Alzarsi, sedersi,

sdraiarsi,

A 10 mesi un

bambino sta seduto abbastanza bene da solo (specie sul pavimento e in grembo

alla madre) e in modo particolarmente sicuro su seggiolone.

A 14 mesi si

alza senza aiuto.

A 23 mesi si

siede da solo su una sedia o al tavolo. Lavarsi, pettinarsi, fare il bagno o

la doccia.

Impegno supplementare a

partire da 4 anni:

il bambino deve essere

assicurato al letto (coperte Zewi ecc.) perché continua ad alzarsi di notte..

In

merito, l’assicurato ha rilevato:

"

(…)

Per quanto riguarda il bisogno di aiuto

nell'alzarsi dopo essere caduto, il problema era dato dal fatto che la vecchia

protesi non fletteva il ginocchio e RI 1 cadeva di conseguenza molto spesso.

Sovente, cadendo il piede della protesi si metteva "di traverso" e RI

1 non riusciva quindi più ad alzarsi da solo (e non era neppure in grado di

raddrizzare il piede da solo). Per questo motivo egli necessitava di aiuto nel

rialzarsi. Questo problema è stato constatato anche dalla maestra d'asilo di __________

dalla quale stiamo attendendo una conferma scritta. Con la nuova protesi

(quindi da metà maggio 2011) questo problema non esiste più in modo così

incisivo, le cadute sono diminuite molto ed ora RI 1 è di regola capace di

alzarsi da solo. Da quando è rientrato all'asilo anche la maestra ha notato un

miglioramento.

Occorre ora valutare a partire da quale età un

bambino è in grado di rialzarsi da solo dopo essere caduto. L'allegato III CIGI

prevede che a partire dai 14 mesi di regola un bambino sa camminare da solo, a

due anni sa salire e scendere le scale da solo. Si può pertanto presumere che,

perlomeno a partire dai due anni, un bambino di regola sa rialzarsi da solo

dopo essere caduto. Nel caso dell'assicurato, invece, questo è stato il caso

solo a partire dal maggio scorso, dopo l'applicazione della nuova protesi.

Durante l'arco di due anni vi è pertanto stato un bisogno di aiuto da parte di RI

1 anche per questo atto. (…)" (Doc. I, pag. 12,

punto no. 3.4)

Orbene,

nella richiesta di prestazioni 28 gennaio 2011 riguardo all’atto ordinario

“alzarsi/sedersi/coricarsi” è stato scritto che il bambino “cade male,

alcune volte non riesce ad alzarsi da solo sempre a causa della protesi che a

volte si rompe o si danneggia” (doc. AI 39-4). Dall’inchiesta domiciliare è

risultato che, a parte la difficoltà nel piegare il ginocchio della protesi, l’assicurato

svolge autonomamente l’atto ordinario in parola (cfr. consid. punto no. 3.1.2).

Certo che le cadute per le quali necessita di aiuto non sono la norma, ma ciò

che determinante è che, come pertinentemente sostenuto dall’assicurato,

rispetto ad un bambino normodato della sua età il piccolo Muonib ha comunque

bisogno di un ausilio per rialzarsi. Per questi motivi, contrariamente alla

valutazione 17 maggio 2011, per l’espletamento dell’atto di alzarsi

l’assicurato necessita di maggior aiuto rispetto ad un suo coetaneo normodotato

e questo sino al mese di maggio 2011 allorquando gli è stata applicata una nuova

protesi più performante che gli permette di rialzarsi da solo.

2.6.5. In

conclusione, dovendo l’assicurato ricorrere in modo regolare e considerevole

all’aiuto di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita (“vestirsi,

svestirsi, preparare i vestiti” e “alzarsi, sedersi e coricarsi”) dall’età di

tre anni (momento in cui per il secondo atto ordinario [vestirsi, svestirsi,

preparare i vestiti] il bambino necessita di un maggior aiuto da parte di

terzi), scaduto il termine di attesa di un anno (cfr. consid. 2.3), a seguito

dell’applicazione della nuova protresi a partire dal marzo 2011 egli ha diritto

ad un assegno per grandi invalidi di grado esiguo. Ritenuto che dal maggio 2011, a seguito dell'applicazione della nuova protesi, l'assicurato non necessita più di tale aiuto

per alzarsi dopo le cadute, l’assegno per grandi invalidi è soppresso con effetto

dal 1° settembre 2011, vale a dire tre mesi dopo il miglioramento della

grande invalidità (cfr. art. 35 cv. 2 OAI in relazione all’art. 88a cpv. 1 OAI).

Ne

consegue che la decisione contestata va riformata in tal senso ed il ricorso

parzialmente accolto.

2.7. Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del

ricorrente in ragione di 4/5, mentre il restante 1/5 è a carico dell’Ufficio AI.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è parzialmente accolto.

§ La decisione 12 settembre

2011 è modificata nel senso che Mounib Tefka ha diritto ad un assegno per

grandi invalidi di grado esiguo dal 1° maggio 2011 al 31 agosto 2011.

Considerandi

2.

Le

spese per fr. 500.-- sono poste per 4/5 a carico del ricorrente e per 1/5 a

carico dell’Ufficio AI.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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