32.2011.263
Lavoratore indipendente. A giusta ragione l'UAI ha respinto la richiesta di prestazioni in applicazione del metodo straordinario. Confermate le risultanze dell'inchiesta economica
19 luglio 2012Italiano38 min
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Numero d'incarto:
32.2011.263
Data decisione, Autorità:
19.07.2012, TCA
Titolo:
Lavoratore indipendente. A giusta ragione l'UAI ha respinto la richiesta di prestazioni in applicazione del metodo straordinario. Confermate le risultanze dell'inchiesta economica
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
LAVORATORE INDIPENDENTE
METODO STRAORDINARIO
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 2 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 27 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2011.263
LG/sc
Lugano
19 luglio
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 14 ottobre 2011
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 14 settembre 2011
emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, del
1966, tipografo stampatore indipendente presso la __________, il 31 gennaio 2001 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti per le sequele dell’infortunio del 7
giugno 1999 (doc. AI 5-1/5).
1.2. Esperiti gli
accertamenti medici ed economici del caso, l’UAI con decisione del 3 gennaio 2006 ha respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurato in quanto il danno alla salute non ha avuto
un’influenza sul rendimento lavorativo (doc. AI 99-1).
1.3. L’assicurato,
rappresentato dall’avv. RA 1 ha sollevato opposizione al provvedimento
dell’amministrazione (doc. AI 106-1) e con decisione su opposizione del 3
aprile 2009 l’UAI ha parzialmente accolto il gravame e rinviato gli atti
all’amministrazione per una nuova valutazione economica (doc. AI 126-1).
1.4. Esperita una
nuova inchiesta per l’attività professionale indipendente (rapporto del 16
novembre 2009, doc. AI 137-1) l’UAI con decisione del 6 maggio 2010 ha respinto la richiesta di prestazioni essendo il grado d’invalidità nullo (doc. AI 146-1).
1.5. Contro
questa decisione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA
contestando la valutazione economica svolta dall’amministrazione (doc. I).
1.6. Con sentenza
del 29 novembre 2010 (inc. 32.2010.160), cresciuta incontestata in giudicato,
il TCA ha accolto il ricorso con le seguenti motivazioni:
“(…)
2.9. Nella fattispecie l’amministrazione non avrebbe dovuto procedere
al confronto dei redditi secondo il metodo ordinario, bensì, se ritiene
inesigibile il cambiamento di occupazione (cfr. consid. 2.10), applicare il
metodo straordinario.
Il reddito da valido
considerato dall’UAI risulta essere quello accertato dall’autorità fiscale tra
il 1996 e il 1998 (media del periodo), quando l’assicurato svolgeva la propria
attività di tipografo stampatore nella forma dell’azienda individuale, e prima
dell’insorgere del danno alla salute (giugno 1999) (doc. AI 137-12).
Il reddito da invalido è
invece stato calcolato considerando la media dei redditi nel periodo 2000-2001,
dopo l’infortunio avvenuto nel 1999, e prima della costituzione della __________
avvenuta il 30 agosto 2002 (doc. AI 137-13).
Il confronto dei redditi svolto
dall’amministrazione nella decisione impugnata non conduce tuttavia a
conclusioni chiare ed affidabili sulla perdita di guadagno dell’assicurato. La
cifra di affari dell’azienda, peraltro assai altalenante, è infatti influenzata
da troppi fattori estranei all’invalidità come la situazione congiunturale e
concorrenziale.
Inoltre i dati economici del 2001 e
2002 rientrano nel periodo di vuoto fiscale (dichiarazione 2003A) quando vi è
stato il passaggio dalla tassazione biennale a quella annuale. Dunque,
contrariamente al 2000, il dato del 2001 non è quello tassato dall’autorità
fiscale, bensì quello dichiarato.
Dal rapporto d’inchiesta emerge poi che
RI 1 ha delegato gran parte delle attività amministrative, e soprattutto quelle
contabili, al fratello __________. Inoltre, pur lavorando da solo l’insorgente
fa capo alla collaborazione di uno stampatore e di un legatore (doc. AI 137-1).
Agli atti non vi sono elementi che
permettano di valutare il genere e l’ampiezza del loro apporto e quanto essi
possano influire sull’oscillazione dei redditi. Da una parte l’UAI sostiene che
Fatti
i macchinari più avanzati potrebbero essere gestiti da un semplice apprendista
e non necessariamente dallo stampatore, con un ottimo rapporto costi-benefici
(doc. AI 137-13), dall’altra il ricorrente ritiene che un apprendista necessita
un notevole sforzo organizzativo e finanziario che viene misconosciuto
dall’amministrazione (cfr. doc. I, VIII).
Secondo RI 1 l’assunzione di uno
stampatore invece di un apprendista è giustificata proprio dal danno alla
salute, senza il quale “avrebbe continuato l’attività di stampatore e si
sarebbe limitato ad assumere un apprendista anziché un operaio” (doc AI
137-8, doc. I, VIII).
L’UAI rileva inoltre che “Dopo la
costituzione della __________, più precisamente nella seconda metà dell’anno
2002, rispettivamente nel 2003, si hanno delle chiusure contabili della __________
fortemente negative, che hanno condizionato il guadagno complessivo del
richiedente. Ciò non è tuttavia da porre in relazione
al suo stato di salute, che come visto sopra, non ha di fatto inciso sulla sua
capacità di guadagno negli anni successivi l'evento invalidante, e neppure si è
modificato nel frattempo, ma piuttosto a ragioni di politica aziendale, di investimento in nuovi
macchinari ed espansione, con l'apporto di sussidi cantonali LIM e di una
relativa politica di ammortamento della sostanza particolarmente significativa”.
Tuttavia, l’UAI pone a confronto i
redditi percepiti dall’assicurato quando svolgeva la sua attività nella forma
dell’azienda individuale (anni 2000-2001), con gli utili realizzati dalla
società anonima dopo la sua costituzione (nel mese di agosto 2002), compreso
quanto egli percepiva sotto forma di salario dalla __________.
Anche in questo caso il procedere dell’amministrazione
non può essere condiviso, in quanto i risultati aziendali della __________, non
possono essere considerati, senza approfondimenti e differenziazioni alla
stregua di un reddito dell’assicurato. Questo a prescindere dal fatto che “..il
signor RI 1 riveste la figura di amministratore unico con firma individuale e
(…) detentore di tutte le 250 azioni che costituiscono il capitale sociale”
(doc. AI 145-1).
Come evidenziato dagli ispettori
l’andamento societario è stato altresì condizionato dagli investimenti in nuovi
macchinari, da una politica aziendale di espansione e da importanti
ammortamenti, oltre che dall’apporto di sussidi cantonali LIM (doc. AI
137-12/13), i quali, sebbene l’amministrazione non li metta in relazione allo
stato di salute dell’assicurato, hanno sicuramente distorto il risultato
aziendale.
Non è possibile dunque fare
affidamento sulle variazioni della cifra di affari aziendale per determinare il
grado d’invalidità dell’assicurato.
L’UAI avrebbe dovuto procedere ad un confronto delle attività, accertando quali attività e
in che misura l’assicurato potrebbe esercitarle con e senza danno alla salute.
In seguito andava effettuata la valutazione del guadagno applicando per ogni
attività il salario di riferimento valevole nel ramo, ottenendo così un reddito
d'invalido e uno di persona non invalida per poi procedere al raffronto dei
redditi (cfr. consid. 2.8.).
(...)
2.10.
Prima di applicare il metodo straordinario l’Ufficio AI dovrà comunque
valutare se alla luce del principio generale
applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, per il quale
all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (cfr. consid. 2.5.), si
può richiedere all’assicurato indipendente di intraprendere
un’attività dipendente. Ovvero se egli può mettere a miglior frutto la sua
residua capacità lavorativa e quando tale cambiamento di professione - tenuto
conto dell’età, della durata dell’attività svolta, della formazione, della
tipologia dell’attività sin qui esercitata e della situazione professionale -
sia ragionevolmente esigibile.” (doc. AI 160-19/20/21/22).
1.7. Esperita
un’inchiesta economica per l’attività professionale indipendente in data 30
marzo 2011 (doc. AI 164-1), l’UAI con decisione del 14 settembre 2011 (doc. AI
182-1), preavvisata con progetto del 5 aprile 2011 (doc. AI 165-1), ha respinto
la richiesta di prestazioni essendo il grado d’invalidità inferiore al 40%.
1.8. Contro
questa decisione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA
postulando il diritto a un quarto di rendita AI fino al 31 marzo 2010 e una
mezza rendita dal 1° aprile 2010 (doc. I).
Il legale
dell’assicurato ha contestato i dati statistici utilizzati dall’amministrazione
nell’applicazione del metodo straordinario partendo dalle statistiche salariali
della __________ e calcolando un grado d’invalidità del 42%, per il periodo di
tempo antecedente all’infortunio del 17 aprile 2009, e del 50% per il periodo
posteriore (doc. I).
1.9. In risposta
l’UAI ha confermato la propria decisione sia dal punto di vista medico, sulla
base della valutazione del SMR, che da quello economico, a seguito
dell’inchiesta del 30 marzo 2011 (doc. IV).
1.10. In data 24
novembre 2011 l’assicurato, personalmente, ha preso posizione indicando
un’abilità lavorativa non superiore al 50% (doc. VI+bis).
Il doc.
VI+bis è stato inviato all’UAI per eventuali osservazioni (doc. VII).
1.11. Il TCA, in
data 6 marzo 2012 e 4 maggio 2012 ha richiamato alla __________ gli atti
completi riguardanti i sinistri di RI 1 (doc. VIII, XIV).
1.12. La __________
ha prodotto, con invii del 2 aprile e del 25 maggio 2012, la documentazione
riguardante l’assicurato (doc. X+bis; XV1-2 fascicoli)
1.13. La
documentazione acquisita agli atti è stata messa a disposizione delle parti per
visione e osservazioni (doc. XI, XVI).
1.14. L’UAI ha
formulato le proprie osservazioni il 23 aprile 2012 e il 19 giugno 2012 (doc.
XII, XVII), mentre l’avv. RA 1 ha preso posizione il 27 aprile 2012 (doc.
XIII).
I doc.
XII e XVII sono stati inviati al legale dell’assicurato per conoscenza (doc.
XX, XVIII), mentre il doc. XIII è stato trasmesso all’UAI per conoscenza (doc.
XIX).
In
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio
2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio
2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;
STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se a ragione oppure no l’Ufficio AI ha respinto la
richiesta di prestazioni dell’assicurato.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28
cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno
diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di
rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi
almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra
il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et
pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto
dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile
dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla
possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale
dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al
guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado
dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è
possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle
circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le
circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla
rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla
medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali
modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R
consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in
SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01
pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I
26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I
475/01).
2.3. Va poi ricordato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti
particolarmente difficile, occorre che la graduazione dell’invalidità avvenga,
ispirandosi al metodo specifico applicabile alla persone non esercitanti
un’attività lucrativa (art. 27 OAI), eccezionalmente secondo il metodo
straordinario.
Capita
in particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente
preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso (Pratique VSI 1998 p. 121;
pag. 255; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e
3c; DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139; DTF 105
V 154ss consid. 2a; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, p.
456).
L’invalidità
è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione
concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag. 121s; Valterio, op. cit., p. 199). Perciò l’invalidità sarà valutata
considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione del rendimento
sulla situazione concreta dove si svolge l’attività dell’assicurato divenuto
invalido (DTF 105 V 151).
In
tal caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la
sopravvenienza del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato
a coloro i quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI
1998 p. 122 consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo
metodo consiste nel fatto che il grado di invalidità non viene stabilito
direttamente sulla base del raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla
base di tale raffronto, si constata l’impedimento dovuto al danno, poi si
valutano gli effetti di tale impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo
straordinario; Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a;
SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss consid. 2b; DTF 105 V 151, 104 V 138). Una determinata limitazione della capacità produttiva funzionale
può, non deve tuttavia forzatamente, produrre una perdita di guadagno della
medesima entità (Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a).
Se si
volesse, nel caso di persone attive, fondarsi esclusivamente sul risultato
ottenuto dal confronto delle attività, si violerebbe il principio legale secondo
cui per questa categoria di assicurati l'invalidità deve essere stabilita in
base all'incapacità di guadagno (DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2;
VSI 1998 pag. 122 consid. 1a e pag. 257 consid. 2b; cfr. in particolare STFA
inedite del 27 agosto 2004 in re I, I 543/03 e del 12 maggio 2004 nella causa
T., I 540/02).
Secondo
giurisprudenza infine, il metodo straordinario è spesso applicato alle persone
con attività lucrativa indipendente o comunque nei casi in cui anche solo uno
dei redditi determinanti per il raffronto non può essere accertato o stimato in
maniera affidabile (STFA I 543/03 del 27 agosto 2004 in re I, consid. 4.3 e STFA I 224/01 del 22 ottobre 2001, consid. 2b;
Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 205).
Nel
caso di un indipendente, il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha
precisato che il solo raffronto tra l’utile realizzato prima e quello
conseguito dopo l’incidente, non conduce a conclusioni affidabili per quel che
riguarda la perdita di guadagno che dipende dall’invalidità. In effetti, troppi
fattori influenzano gli utili di un’azienda, come ad esempio la situazione
congiunturale e la situazione concorrenziale, di conseguenza le oscillazioni
sono dovute anche ad aspetti estranei all’invalidità.
Di conseguenza il TFA ha
stabilito che i soli documenti contabili non sono dei mezzi idonei a stabilire
in maniera affidabile i redditi ipotetici (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b;
DTF 104 V 137 consid. 2c).
2.4. Per quanto
attiene l’esame delle conseguenze del danno alla salute dal profilo economico
e, quindi, la determinazione del grado di inabilità, richiamato l’art. 16 LPGA
e quanto già esposto ai consid. 2.2. e 2.3. che precedono, va ricordato che l'invalidità nell'ambito delle
assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico
e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a).
I
dati economici risultano pertanto determinanti.
Al medico compete la valutazione dello stato di salute del peritando,
della misura e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace al lavoro.
Il medico stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute limita
l’interessato nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in
particolare alle funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo la
sua esperienza di vita entrano in linea di conto nel caso concreto
(Meyer-Blaser, op. cit., p. 227, cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143
consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).
D’altro
canto compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base
alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le
attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido
(Meyer-Blaser, op. cit., p. 228, Omlin, Die Invalidità in der obligatorischen
Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).
In
particolare, al fine di determinare l'incapacità al guadagno mediante il metodo
ordinario di cui all’art. 16 LPGA, occorre porre in confronto il reddito che
l'assicurato avrebbe conseguito senza il danno (reddito da valido) con quello
risultante dalle attività esigibili nonostante il danno alla salute (reddito da
invalido). Determinante per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento dell'inizio
dell’eventuale diritto alla rendita, tenuto conto che l'amministrazione deve considerare
inoltre eventuali rilevanti modifiche dei redditi di riferimento intervenute
sino all'emanazione della decisione contestata (cfr. consid. 2.2.).
In ogni
modo, ai fini dell'accertamento
dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e
quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta
di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità
professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto
teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, op cit. p. 212). Un
assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di
trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).
Va ancora la pena di rilevare che, secondo la giurisprudenza federale,
per accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità (reddito
da valido) è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza
preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del
diritto alla rendita, se fosse sano (STFA I 782/03 del 24 maggio 2006; STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio
2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con
riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere
fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che
l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze
professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato
avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi
ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96
V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid.
3b). Considerato come di regola bisogna presumere che senza il danno alla
salute l’assicurato avrebbe continuato la precedente attività, decisivo risulta
di regola l’ultimo guadagno conseguito, adeguato al rincaro ed eventualmente
all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000 n. U 400 p. 381 e riferimenti).
Per quel
che concerne la determinazione del reddito di un indipendente, si deve
tener conto in particolare delle attitudini professionali e personali e del
genere di attività della persona assicurata, come pure della situazione
economica e dell'andamento della sua azienda (RCC 1961 pag. 338) prima
dell'insorgere dell'invalidità. In mancanza di dati affidabili, il reddito
medio o il risultato d'esercizio di aziende simili possono fungere da base per
valutare il reddito ipotetico (RCC 1962 pag. 125). Il reddito di tali aziende
non può tuttavia essere equiparato direttamente al reddito ipotetico senza
invalidità (RCC 1981 pag. 40). In tutti i casi deve essere fatta astrazione del
reddito che non proviene dall'attività personale dell'assicurato, come il
good-will, l'interesse derivante dal capitale investito o la parte di reddito
attribuibile alla collaborazione di famigliari (RCC 1971 pag. 432; cfr.
Valterio op. cit., pag. 206; Peter, Die Koordination von Invalidenrenten,
Zurigo 1997 pag. 65 e il marginale 3030 della Circolare sull'invalidità e la
grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI) edita dall’UFAS,
nella versione in vigore dal 1° gennaio 2000; cfr. al riguardo anche STCA del
29 ottobre 2003, inc. 32.2002.154, STCA del 27 ottobre 2003, inc. 32.2003.15).
Per quel
che concerne invece il reddito da invalido, lo stesso deve essere determinato sulla base della situazione professionale
concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in
maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn") (cfr. DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e
riferimenti).
Se invece non esiste un siffatto guadagno, in
particolare perché come nel caso in esame l'assicurato non ha intrapreso una
attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a
quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere
ricavato dai rilevamenti di statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale
di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e
categorie di lavoro (Pratique VSI 2002 pag. 68 consid. 3b; DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle
circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid.
5b/cc, recentemente confermato in Pratique VSI 2002 pag. 64).
2.5. Il
TFA ha già avuto modo di affermare l’ammissibilità di principio di un raffronto
tra redditi da attività indipendente con redditi da dipendente (STFA I 543/03
del 27 agosto 2004).
Tale
modo di operare è segnatamente stato avallato nei casi in cui sono disponibili
dati fiscali attendibili (cfr. sentenza citata).
Inoltre
alla luce del principio generale applicabile
anche nel diritto delle assicurazioni sociali, per il quale all'assicurato
incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V
278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572) e, quindi, anche l’obbligo di intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile
per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua
"invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua
capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28
consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip
im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg).
In
talune circostanze si può dunque richiedere ad un assicurato
indipendente di intraprendere un’attività dipendente.
Questo
avviene allorché egli può mettere a miglior frutto la sua residua capacità
lavorativa e quando tale cambiamento di professione - tenuto conto dell’età,
della durata dell’attività svolta, della formazione, della tipologia
dell’attività sin qui esercitata e della situazione professionale - sia
ragionevolmente esigibile. Se ciò si avvera, l'esigibilità di un cambiamento di
professione va ammessa e il libero professionista può essere trattato, ai fini
della valutazione del suo reddito da invalido, come se avesse rinunciato alla
propria attività indipendente (cfr. STFA inedite 27 agosto 2004 in re I, I 543/03, consid. 4.3 e del 22 ottobre 2001 in re W., I 224/01, consid. 3b/bb). In tal
caso per stabilire l'invalidità vengono computate quelle entrate che egli
potrebbe percepire tramite un'attività lavorativa dipendente adeguata al danno
alla salute.
Ad
esempio l’Alta Corte aveva ritenuto esigibile un cambiamento di professione da
Considerandi
agricoltore indipendente in un’attività dipendente adeguata (ZAK 1983 pag. 256;
STFA I 38/06 del 7 giugno 2006, consid. 3.2 con riferimenti di giurisprudenza).
Vedi anche STFA I 761/04 del 14 giugno 2005, dove il TFA ha confermato
l’esigibilità di un cambiamento professionale da custode indipendente di
diversi immobili.
Nella
STFA I 782/03 del 24 maggio 2006, pubblicata in RtiD II-2006, pag. 214, il
reddito ipotetico senza il danno alla salute conseguibile da un’assicurata di
professione parrucchiera con attività lucrativa indipendente, che quando è
rimasta vittima di due incidenti della circolazione aveva avviato da poco il
proprio esercizio, non poteva essere determinato fondandosi sull’evoluzione
che l’azienda avrebbe avuto se non fosse subentrata l’invalidità, in quanto i
dati contabili a disposizione erano pochi e inattendibili. Pertanto, esso è
stato correttamente accertato sulla base di un esame comparativo dei redditi
conseguiti da aziende simili nella regione. Il reddito da invalida è poi stato
ottenuto facendo capo alla situazione salariale concreta dell’assicurata quale
assistente di cura. Siccome i due redditi di riferimento sono stati determinati
in maniera attendibile secondo il metodo ordinario, l’invalidità
dell’assicurata non doveva essere stabilita secondo il metodo straordinario.
Per altri casi in cui,
invece del metodo straordinario, è stato applicato il normale confronto dei
redditi utilizzando i dati statistici ed esigendo dall'assicurato il passaggio
ad un'attività dipendente cfr. STF 9C_335/2007 e STF 9C_13/2007.
2.6
Dal punto di
vista medico, come evidenziato nella sentenza 32.2010.160 del 29 novembre 2010,
cresciuta incontestata in giudicato, l’assicurato è stato sottoposto nel 2004 ad
una valutazione reumatologica da parte del Dr. __________, spec. FMH in reumatologia
e riabilitazione, che ha ritenuto RI 1 abile al lavoro nella sua attività nella
misura del 50% dal 20 marzo 2000, in un’attività strettamente sedentaria
inabile al 10%, mentre in attività adeguate completamente abile (doc. AI 46-6).
Nella perizia
pluridisciplinare del SAM del 20 settembre 2007, svolta in ambito LAINF, i
periti hanno valutato la patologia neurologica (Dr. __________) e quella
reumatologica (Dr. __________) e indicato che, tenendo conto di tutte le
patologie (anche quelle extrainfortunistiche), l’assicurato è abile al lavoro
al 50% in attività pesanti nell’ambito della tipografia ed abile al 100% in
attività amministrative (doc. LAINF 19-15).
A seguito
dell’infortunio occorso all’assicurato il 17 aprile 2009 (doc. LAINF 23-1) con
lussazione traumatica della gleno-omerale sinistra (doc. LAINF 27-1) il
paziente era stato visitato dal Dr. __________, spec. FMH in chirurgia
ortopedica, per conto della __________ il 10 marzo 2010, il quale aveva
attestato nuovamente l’abilità al lavoro “nella misura del 50% così come
prima dell’evento infortunistico del 17.4.2009, tuttavia con difficoltà
maggiori nello svolgimento di determinate attività” (doc. LAINF 28-5).
Va poi
evidenziato che nell’ambito della precedente istruttoria (cfr. sentenza del 29
novembre 2010), sia l’assicurato personalmente (cfr. doc. AI 149-1) che il suo
legale non hanno sollevato argomentazioni in relazione agli accertamenti medici
limitandosi all’aspetto economico.
Nelle
annotazioni del 25 luglio 2011 il medico del SMR, Dr. __________, dopo aver
chiesto l’aggiornamento atti all’assicuratore infortuni, ha fissato
un’inabilità lavorativa del 100% dal 17 aprile 2009 e dal 10 marzo 2010 (data
della visita dal Dr. __________) ripreso la precedente capacità lavorativa
avendo gli accertamenti escluso una lesione del plesso brachiale (doc. AI
179-1)
Il TCA non ha dunque motivo per distanziarsi da
queste valutazioni, che non sono del resto state smentite da certificati
medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in
grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessato.
2.7
In applicazione del metodo
straordinario, l’UAI ha ordinato all’ispettorato AI di esperire un’inchiesta
economica per indipendenti eseguita il 30 marzo 2011 (doc. AI 164-1).
Nel relativo rapporto
l’incaricato, riguardo all’attività svolta dall’assicurato prima e dopo
l’insorgenza del danno alla salute, ha rilevato quanto segue:
" (…)
CONFRONTO TRA CAMPI DI ATTIVITÀ – vedi allegato 1
e 2
Lettera dell'assicurato in data 30.04.2001:
"Prima dell'infortunio:
· nella misura del
20% sull'arco della settimana lavoro direttivo
· nella misura dell'80% sull'arco della
settimana lavoro di produzione dipendenti stipendiati
Dopo il 1° infortunio:
· ho dovuto assumere una persona in più,
quindi 4 persone stipendiate
· il mio grado di occupazione è variato a
seconda del decorso dell'infortunio
· Attualmente sono inabile nella misura del
50% e in questo caso tengo a sottolineare la complessità nello svolgere la mia
professione in quanto i lavori da eseguire richiedono perlopiù uno stato di
salute al 100%. Di conseguenza essendo un lavoro manuale che viene svolto in
piedi spesso la mia condizione nello svolgere lo stesso raggiunge anche
attualmente il 100%."
Esiti dell'inchiesta
indipendenti:
PRIMA DEL DANNO:
Attività
amministrativa:
Calcolazione
preventivo: si tratta del calcolo del costo di un lavoro, presentato al cliente
in forma di preventivo; la calcolazione, spiega il signor RI 1, non comporta un
grande dispendio di tempo poiché il costo di ogni singolo lavoro è stato
fissato in anticipo. L'attività viene svolta ancora da lui, ma in misura
importante anche dal fratello __________.
Programmazione lavori: eseguita ogni volta che arriva un lavoro; ad ogni cliente
corrisponde una cartella (inserita nello schedario) che riporta non solo
l'incarico, ma anche a quali fasi del lavoro si è giunti. Ogni volta che arriva
un ordine, l'uno e l'altro dei fratelli RI 1 scrive un cartellino con l'ordine
e lo fissa al tabellone, che i dipendenti leggono tutti i giorni al loro
arrivo.
Acquisizione clienti: attività che aveva importanza all'inizio, oggi meno. Al momento in
cui la ditta si è costituita non era facile venire a conoscenza della loro
esistenza ed occorreva acquisire clienti potenziando i contatti; ora i clienti
arrivano grazie al sito internet, le pagine gialle, ma vengono anche inviati da
altre tipografie (ad es. __________). Anche la partecipazione a concorsi
pubblici ha un peso importante nel rapporto con gli enti (i municipi in modo
particolare).
Verifica e controllo dei lavori in corso: attività che l'assicurato continua a svolgere, con e
nonostante il danno.
Stampatore-legatore:
per un certo periodo ha svolto anche l'attività
di legatore, competenze che ha dovuto acquisire dopo aver concluso la
formazione.
DOPO IL DANNO:
L'assicurato dichiara di essere presente sul
posto di lavoro ma non tutti i giorni ed in alcuni non rimane l'intera
giornata.
Riguardo alle attività a carattere amministrativo
(escluse quelle contabili di cui non ha competenze specifiche) ammette di
potersene occupare tuttora anche se, nel concreto, è il fratello __________ che
si occupa maggiormente dell'andamento dell'ufficio e del lavoro. Il signor RI 1
continua tuttavia ad operare una verifica dei lavori in corso e a farsi carico
dei piccoli lavori di stampa, ovvero di quelli che non devono protrarsi per
diverse ore (per non dover mantenere la postura eretta a lungo e fare flessioni
continue). Una volta che la macchina è stata preparata con il materiale di
stampa gli è possibile seguirla, ma deve chiedere l'intervento di una terza
persona ogni volta che fa il carico. L'assicurato conferma che ancor oggi i
compiti di carattere amministrativo non superano le 2 ore al giorno.
EVOLUZIONE DEI REDDITI DELL'IMPRESA
Si rimanda al precedente rapporto di inchiesta.
PROVVEDIMENTI DI INTEGRAZIONE
(tramite adattamento
dell'azienda, dell'attività professionale, con la consegna di mezzi ausiliari)
In osservanza a quanto indicato dal TCA nella
sentenza del 29 novembre scorso, al punto 2.10, ovvero "valutare se,
alla luce del principio generale applicabile anche nel diritto delle
assicurazioni sociali, per il quale all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre
il danno, si può richiedere all'assicurato indipendente di intraprendere
un'attività dipendente ...
ovvero se l'assicurato può mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa
in un cambiamento di professione, tenuto conto dell'età, della durata
dell'attività svolta, della formazione, della tipologia dell'attività sin qui
esercitata e della situazione professionale";
ritengo che il dossier debba essere sottoposto al parere del consulente in
integrazione.
Prima di procedere in tal senso, tuttavia,
osserviamo e analizziamo i seguenti fatti, tenendo conto che il danno causato
dal 1° infortunio risale al giugno '99.
Tipografia Offset RI 1
Secondo una verifica presso la Cassa di
compensazione di __________, negli anni che hanno preceduto
il 1° infortunio - e che sono stati presi come dati di
raffronto per il reddito da valido - l'assicurato non risulta affiliato come
indipendente; nonostante ciò era titolare della Tipografia RI 1 e per questo
ruolo è stato tassato. In quegli anni non risulta capitale reinvestito in
azienda, né risultano, di conseguenza, interessi sul capitale.
L'affiliazione come indipendente è avvenuta nel
2000, ovvero l'anno successivo il primo infortunio.
__________Nell'agosto
2002.
il signor RI 1 trasforma la Tipografia Offset RI 1, ditta individuale,
nella __________, portando il capitale della prima nella seconda e
diventandone, oltre che il proprietario dell'intero capitale azionario, anche
l'amministratore unico. Nel 2003 l'Ufficio del Promovimento economico concede
alla __________ un contributo di fr. 154'298.-, che vengono investiti in
macchinari all'avanguardia, investimenti che contribuiranno a portare l'utile
aziendale dal risultato d'esercizio negativo del 2004, ai risultati positivi e
in graduale aumento degli anni successivi.
Sul sito della __________, www.__________.ch,
l'azienda offre un "full service" che, come indica la home page del
sito, va dalla stampa ecologica, alla grafica (progettazione grafica di
immagini coordinate), alla decorazione (cartellonistica, insegne, scritte
adesive), alla cartoleria (fornitura per ufficio e scuola, imballaggi) ed
infine ai gadgets (penne o accendini personalizzati)
__________Parallelamente
all'espansione della __________, viene costituita la __________, che vede __________
(fratello dell'assicurato) nel ruolo di presidente (con firma individuale a
due) e l'assicurato nel ruolo di membro insieme ad altri azionisti. La
costituzione della società avviene nel novembre 2009 ed ha sede a __________;
nel 2010 viene aperta una succursale a __________.
Delegato __________
Nel corso del 2010 l'assicurato diviene il delegato della __________, "__________", in sostituzione del
precedente delegato dimissionario.
Collaborazioni con __________
Sempre nel 2010 la __________ diviene
proprietaria di 5 quote azionarie (alla stregua degli altri due azionisti) della
__________ di __________, attiva dal 2007. La società offre alla clientela
"una vasta gamma di prestazioni, dallo sviluppo di siti web ed applicativi
alla gestione di piccole reti aziendali', come indica l'home page del sito.
VALUTAZIONE:
Analizzando gli eventi che hanno caratterizzato
il percorso imprenditoriale del signor RI 1, con un tale investimento di mezzi
e risorse, ritengo che non sia ragionevolmente esigibile che l'assicurato si
dedichi ad altre attività e/o passi dalla condizione di indipendente a quella
di dipendente.
Parimenti, sulla base del marginale 1048 CITAI, l'assicurato
deve produrre tutti i cambiamenti possibili, all'interno della propria società
e nell'ambito professionale e organizzativo, per migliorare la propria capacità
lavorativa. Un obbligo che il signor RI 1 ha di fatto asservito, come
dimostrano gli eventi descritti, adoperandosi nell'espandere e diversificare
l'attività e mettendo in atto capacità non solo professionali ma, in primis,
imprenditoriali.
Il confronto tra campi di attività, cui l'Ufficio
Al è stato chiamato dal TCA allo scopo di definire l'impatto del danno sulla
perdita di guadagno in assenza di fattori economici estranei, ci porta a
valutare se esistono limitazioni causate dal danno nelle mansioni
abitualmente svolte dall'assicurato e quali ne siano le conseguenze
dirette. Un impedimento nella capacità "funzionale" di una persona
che esercita un'attività lucrativa può ma non deve necessariamente
comportare una perdita di guadagno del medesimo grado, poiché le attività non
hanno la stessa influenza sul risultato di un'impresa
Nel caso dell'assicurato assistiamo ad un
ampliamento imprenditoriale, che ha portato a benefici economici evidenti. Ciò
a dimostrazione non solo dell'investimento, dopo l'infortunio, di risorse e
mezzi (personali, professionali e, non da ultimo, finanziari), ma anche della
possibilità da un lato e della capacità dall'altro dell'assicurato di trovare
all'interno dell'impresa, ruoli direttivi, organizzativi, gestionali atti a
consentirgli di espandere l'attività stessa. Possibilità e capacità
ragionevolmente esigibili e delle quali è doveroso tener conto.
VALUTAZIONE DELL'INVALIDITÀ
Reddito da valido:
Quale il reddito da valido si prende a
riferimento quello indicato nel precedente rapporto, ovvero il guadagno al
lordo dei contributi per il quale l'assicurato è stato tassato nei tre anni
precedenti l'insorgenza dell'infortunio, ovvero '96-'97 e '98, al quale sarà
aggiunto il caro vita.
Viene pertanto confermato il dato indicato nel
precedente rapporto, di fr. 61'808.- che, attualizzato al 2009 (solo dato
disponibile al momento), diventa un reddito lordo di fr. 71'364.-.
Ritenuta la valutazione del TCA: "Nella
fattispecie l'amministrazione non avrebbe dovuto procedere al confronto dei
redditi secondo il metodo ordinario, bensì, se ritiene inesigibile il
cambiamento di occupazione, applicare il metodo straordinario", si
procede all'applicazione del metodo straordinario del confronto delle attività
in merito ad entrambi gli eventi infortunistici.
Dopo il 1° evento infortunistico:
Campi di attività senza danno alla salute
Ponderazione e senza danno
Incapacità al lavoro nei campi di attività
Base salariale mensile
Reddito
annuale senza danno
Diminuzione del reddito dell'attività professiona-le dovuta al danno
Att
amministrativa
20%
0%
1)
Sfr. 5'215
Sfr.
12'516
Sfr. 0
Stampatore
80%
30%
2)
Sfr. 5'456
Sfr.
52'378
Sfr. 15'713
3)
Sfr. 0
Sfr. 0
4)
Sfr. 0
Sfr. 0
5)
Sfr. 0
Sfr. 0
6)
Sfr. 0
Sfr. 0
Totale
100%
24%
Sfr.
64'894
Sfr. 15'713
Secondo
richiesta svizzera sulla struttura dei salari 2008
1)
T7S pos. 21, livello di qualificazione 4, uomini
2)
T7S pos. 10, livello di qualificazione 3, uomini
3)
CA XX pos. XX, livello di qualificazione XX donne/uomini
4)
CA XX pos. XX, livello di qualificazione XX donne/uomini
5)
CA XX pos. XX, livello di qualificazione XX donne/uomini
6)
CA XX pos. XX, livello di qualificazione XX donne/uomini
Reddito ipotetico senza invalidità
Sfr. 64'894
Reddito da invalido
Sfr. 49'180
Diminuzione del reddito dell'attività prof. Imputabile al danno
Sfr. 15'713
Tasso di diminuzione del reddito dell'attività professionale
24%
Dopo il 2° evento infortunistico:
Campi di attività senza danno alla salute
Ponderazione e senza danno
Incapacità al lavoro nei campi di attività
Base salariale mensile
Reddito
annuale senza danno
Diminuzione del reddito dell'attività professiona-le dovuta al danno
Att
amministrativa
20%
0%
1)
Sfr. 5'215
Sfr.
12'516
Sfr. 0
Stampatore
80%
40%
2)
Sfr. 5'456
Sfr.
52'378
Sfr. 20'951
3)
Sfr. 0
Sfr. 0
4)
Sfr. 0
Sfr. 0
5)
Sfr. 0
Sfr. 0
6)
Sfr. 0
Sfr. 0
Totale
100%
32%
Sfr.
64'894
Sfr. 20'951
Secondo
richiesta svizzera sulla struttura dei salari 2008
1)
T7S pos. 21, livello di qualificazione 4, uomini
2)
T7S pos. 10, livello di qualificazione 3, uomini
3)
CA XX pos. XX, livello di qualificazione XX donne/uomini
4)
CA XX pos. XX, livello di qualificazione XX donne/uomini
5)
CA XX pos. XX, livello di qualificazione XX donne/uomini
6)
CA XX pos. XX, livello di qualificazione XX donne/uomini
Reddito ipotetico senza invalidità
Sfr. 64'894
Reddito da invalido
Sfr. 43'943
Diminuzione del reddito dell'attività prof. Imputabile al danno
Sfr. 20'951
Tasso di diminuzione del reddito dell'attività professionale
32%
PROPOSTA
Il confronto delle attività, sopra proposto, ha
tenuto conto di entrambi gli eventi infortunistici ('99 e 2009), valutando
l'impatto dei limiti funzionali per ciascuno di essi sull'attività di
stampatore, attività svolta dall'assicurato prima dell'insorgenza del danno. E
ciò in osservanza a quanto richiesto dal Tribunale.
Parimenti, non si può non osservare come
l'assicurato, in qualità di promotore di un progetto di espansione e diversificazione
dei prodotti dell'azienda, abbia l'opportunità - e verosimilmente la capacità
dati i benefici raggiunti - di ricoprire anche altri ruoli, dirigenziali,
organizzativi e non da ultimo di gestione del personale, come dimostrano i
risultati che la società ha ottenuto negli ultimi anni e di recente."
(Doc. AI 164/5-9)
Questo Tribunale non ha
motivo per mettere in discussione le risultanze dell’inchiesta economica del 30
marzo 2011 effettuata sul posto (sul valore probante di tali inchieste, cfr.
STF 9C_35/2007 del 4 aprile 2008; DTF 130 V 61; STCA 32.2005.197 del 6
settembre 2006).
Per quanto riguarda, in primis, la questione, sollevata da
questo Tribunale nella sentenza del 29 novembre 2010 (cfr. consid. 2.10, pag.
22) se sia ragionevolmente esigibile richiedere all’assicurato
indipendente di intraprendere un’attività dipendente, alla luce del principio generale per il quale all'assicurato incombe l'obbligo di
ridurre il danno (cfr. consid. 2.5.), il TCA non ha motivi per distanziarsi
dalla valutazione dell’assistente sociale.
In
considerazione degli investimenti in mezzi e risorse eseguiti da RI 1 e dal
fratello __________ dal 1997 in poi (cfr. inchiesta pag. 3 e segg., doc. AI
164-3), non è infatti ragionevolmente esigibile che l'assicurato si dedichi ad
un’altra professione oppure intraprenda un’attività di tipo dipendente.
In merito al contenuto
dell’inchiesta svolta non vi è motivo per scostarsi né dalla
ripartizione delle mansioni, né dalla percentuale di impedimenti stabilita dall’amministrazione.
Dall’inchiesta
è emerso, in particolare, un ampliamento imprenditoriale messo in atto
dall’assicurato, che ha portato a benefici economici evidenti, a dimostrazione
non solo dell'investimento, dopo l'infortunio, di risorse e mezzi (personali,
professionali e finanziari), “ma anche della possibilità da un lato e della
capacità dall'altro dell'assicurato di trovare all'interno dell'impresa, ruoli
direttivi, organizzativi, gestionali atti a consentirgli di espandere
l'attività stessa. Possibilità e capacità ragionevolmente esigibili e delle
quali è doveroso tener conto” (doc. AI 164-7).
La presa in considerazione
dei redditi statistici per ogni mansione componente l’attività lucrativa
indipendente dell’assicurato, tenendo conto dei “salari di riferimento del
ramo”, è conforme alla giurisprudenza federale e alla prassi amministrativa
(cfr. DTF 128 V 33 consid. 4c; cfr. anche STCA 32.2005.71 del 26 gennaio 2006;
no. 3114 della Circolare sull’invalidità e impotenza, edita dall’UFAS).
Non può dunque essere
accolta la richiesta del ricorrente che aveva proposto un differente conteggio
utilizzando le tabelle salariali __________ (__________) (cfr. doc. I).
Il grado
di invalidità del 24%, per il periodo successivo al 1° evento infortunistico
del 1999, e il grado d’invalidità del 32%, dopo il secondo evento
infortunistico del 2009, sono insufficienti per poter mettere l'assicurato al
beneficio di una rendita di invalidità.
A
giusta ragione l’Ufficio AI ha quindi rifiutato l’erogazione di prestazioni
assicurative.
Ne consegue la conferma
della decisione contestata e la reiezione del ricorso.
2.8
L’assicurato
nel proprio atto ricorsuale ha chiesto l’esecuzione di ulteriori accertamenti
medici e amministrativi, in particolare l’allestimento di una perizia “esterna”
(doc. I).
Va
qui ricordato che, quando
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.
47.
n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure
DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c
con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito
conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344
consid. 3c con
riferimenti).
In
concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la
fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere
ad altri accertamenti.
2.9
Secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--sono poste a carico
dell’assicurato.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell’assicurato ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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