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Decisione

32.2011.263

Lavoratore indipendente. A giusta ragione l'UAI ha respinto la richiesta di prestazioni in applicazione del metodo straordinario. Confermate le risultanze dell'inchiesta economica

19 luglio 2012Italiano38 min

Source ti.ch

Fatti

i macchinari più avanzati potrebbero essere gestiti da un semplice apprendista

e non necessariamente dallo stampatore, con un ottimo rapporto costi-benefici

(doc. AI 137-13), dall’altra il ricorrente ritiene che un apprendista necessita

un notevole sforzo organizzativo e finanziario che viene misconosciuto

dall’amministrazione (cfr. doc. I, VIII).

Secondo RI 1 l’assunzione di uno

stampatore invece di un apprendista è giustificata proprio dal danno alla

salute, senza il quale “avrebbe continuato l’attività di stampatore e si

sarebbe limitato ad assumere un apprendista anziché un operaio” (doc AI

137-8, doc. I, VIII).

L’UAI rileva inoltre che “Dopo la

costituzione della __________, più precisamente nella seconda metà dell’anno

2002, rispettivamente nel 2003, si hanno delle chiusure contabili della __________

fortemente negative, che hanno condizionato il guadagno complessivo del

richiedente. Ciò non è tuttavia da porre in relazione

al suo stato di salute, che come visto sopra, non ha di fatto inciso sulla sua

capacità di guadagno negli anni successivi l'evento invalidante, e neppure si è

modificato nel frattempo, ma piuttosto a ragioni di politica aziendale, di investimento in nuovi

macchinari ed espansione, con l'apporto di sussidi cantonali LIM e di una

relativa politica di ammortamento della sostanza particolarmente significativa”.

Tuttavia, l’UAI pone a confronto i

redditi percepiti dall’assicurato quando svolgeva la sua attività nella forma

dell’azienda individuale (anni 2000-2001), con gli utili realizzati dalla

società anonima dopo la sua costituzione (nel mese di agosto 2002), compreso

quanto egli percepiva sotto forma di salario dalla __________.

Anche in questo caso il procedere dell’amministrazione

non può essere condiviso, in quanto i risultati aziendali della __________, non

possono essere considerati, senza approfondimenti e differenziazioni alla

stregua di un reddito dell’assicurato. Questo a prescindere dal fatto che “..il

signor RI 1 riveste la figura di amministratore unico con firma individuale e

(…) detentore di tutte le 250 azioni che costituiscono il capitale sociale”

(doc. AI 145-1).

Come evidenziato dagli ispettori

l’andamento societario è stato altresì condizionato dagli investimenti in nuovi

macchinari, da una politica aziendale di espansione e da importanti

ammortamenti, oltre che dall’apporto di sussidi cantonali LIM (doc. AI

137-12/13), i quali, sebbene l’amministrazione non li metta in relazione allo

stato di salute dell’assicurato, hanno sicuramente distorto il risultato

aziendale.

Non è possibile dunque fare

affidamento sulle variazioni della cifra di affari aziendale per determinare il

grado d’invalidità dell’assicurato.

L’UAI avrebbe dovuto procedere ad un confronto delle attività, accertando quali attività e

in che misura l’assicurato potrebbe esercitarle con e senza danno alla salute.

In seguito andava effettuata la valutazione del guadagno applicando per ogni

attività il salario di riferimento valevole nel ramo, ottenendo così un reddito

d'invalido e uno di persona non invalida per poi procedere al raffronto dei

redditi (cfr. consid. 2.8.).

(...)

2.10.

Prima di applicare il metodo straordinario l’Ufficio AI dovrà comunque

valutare se alla luce del principio generale

applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, per il quale

all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (cfr. consid. 2.5.), si

può richiedere all’assicurato indipendente di intraprendere

un’attività dipendente. Ovvero se egli può mettere a miglior frutto la sua

residua capacità lavorativa e quando tale cambiamento di professione - tenuto

conto dell’età, della durata dell’attività svolta, della formazione, della

tipologia dell’attività sin qui esercitata e della situazione professionale -

sia ragionevolmente esigibile.” (doc. AI 160-19/20/21/22).

1.7. Esperita

un’inchiesta economica per l’attività professionale indipendente in data 30

marzo 2011 (doc. AI 164-1), l’UAI con decisione del 14 settembre 2011 (doc. AI

182-1), preavvisata con progetto del 5 aprile 2011 (doc. AI 165-1), ha respinto

la richiesta di prestazioni essendo il grado d’invalidità inferiore al 40%.

1.8. Contro

questa decisione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA

postulando il diritto a un quarto di rendita AI fino al 31 marzo 2010 e una

mezza rendita dal 1° aprile 2010 (doc. I).

Il legale

dell’assicurato ha contestato i dati statistici utilizzati dall’amministrazione

nell’applicazione del metodo straordinario partendo dalle statistiche salariali

della __________ e calcolando un grado d’invalidità del 42%, per il periodo di

tempo antecedente all’infortunio del 17 aprile 2009, e del 50% per il periodo

posteriore (doc. I).

1.9. In risposta

l’UAI ha confermato la propria decisione sia dal punto di vista medico, sulla

base della valutazione del SMR, che da quello economico, a seguito

dell’inchiesta del 30 marzo 2011 (doc. IV).

1.10. In data 24

novembre 2011 l’assicurato, personalmente, ha preso posizione indicando

un’abilità lavorativa non superiore al 50% (doc. VI+bis).

Il doc.

VI+bis è stato inviato all’UAI per eventuali osservazioni (doc. VII).

1.11. Il TCA, in

data 6 marzo 2012 e 4 maggio 2012 ha richiamato alla __________ gli atti

completi riguardanti i sinistri di RI 1 (doc. VIII, XIV).

1.12. La __________

ha prodotto, con invii del 2 aprile e del 25 maggio 2012, la documentazione

riguardante l’assicurato (doc. X+bis; XV1-2 fascicoli)

1.13. La

documentazione acquisita agli atti è stata messa a disposizione delle parti per

visione e osservazioni (doc. XI, XVI).

1.14. L’UAI ha

formulato le proprie osservazioni il 23 aprile 2012 e il 19 giugno 2012 (doc.

XII, XVII), mentre l’avv. RA 1 ha preso posizione il 27 aprile 2012 (doc.

XIII).

I doc.

XII e XVII sono stati inviati al legale dell’assicurato per conoscenza (doc.

XX, XVIII), mentre il doc. XIII è stato trasmesso all’UAI per conoscenza (doc.

XIX).

In

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio

2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21

dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio

2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;

STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;

STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. Il TCA è

chiamato a stabilire se a ragione oppure no l’Ufficio AI ha respinto la

richiesta di prestazioni dell’assicurato.

Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la

sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

L’art. 28

cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno

diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di

rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi

almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi

dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra

il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza

dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,

nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in

condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del

lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido

(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere

determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante

la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle

affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et

pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto

dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei

all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini

fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;

Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile

dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla

possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale

dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al

guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado

dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è

possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle

circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

Al

proposito va infine ancora rilevato che, secondo la

giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le

circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla

rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla

medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali

modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione

(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili

di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R

consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in

SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01

pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I

26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I

475/01).

2.3. Va poi ricordato che, secondo la

giurisprudenza del TFA, nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti

particolarmente difficile, occorre che la graduazione dell’invalidità avvenga,

ispirandosi al metodo specifico applicabile alla persone non esercitanti

un’attività lucrativa (art. 27 OAI), eccezionalmente secondo il metodo

straordinario.

Capita

in particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente

preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso (Pratique VSI 1998 p. 121;

pag. 255; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e

3c; DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139; DTF 105

V 154ss consid. 2a; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, p.

456).

L’invalidità

è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione

concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag. 121s; Valterio, op. cit., p. 199). Perciò l’invalidità sarà valutata

considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione del rendimento

sulla situazione concreta dove si svolge l’attività dell’assicurato divenuto

invalido (DTF 105 V 151).

In

tal caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la

sopravvenienza del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato

a coloro i quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI

1998 p. 122 consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo

metodo consiste nel fatto che il grado di invalidità non viene stabilito

direttamente sulla base del raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla

base di tale raffronto, si constata l’impedimento dovuto al danno, poi si

valutano gli effetti di tale impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo

straordinario; Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a;

SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss consid. 2b; DTF 105 V 151, 104 V 138). Una determinata limitazione della capacità produttiva funzionale

può, non deve tuttavia forzatamente, produrre una perdita di guadagno della

medesima entità (Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a).

Se si

volesse, nel caso di persone attive, fondarsi esclusivamente sul risultato

ottenuto dal confronto delle attività, si violerebbe il principio legale secondo

cui per questa categoria di assicurati l'invalidità deve essere stabilita in

base all'incapacità di guadagno (DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2;

VSI 1998 pag. 122 consid. 1a e pag. 257 consid. 2b; cfr. in particolare STFA

inedite del 27 agosto 2004 in re I, I 543/03 e del 12 maggio 2004 nella causa

T., I 540/02).

Secondo

giurisprudenza infine, il metodo straordinario è spesso applicato alle persone

con attività lucrativa indipendente o comunque nei casi in cui anche solo uno

dei redditi determinanti per il raffronto non può essere accertato o stimato in

maniera affidabile (STFA I 543/03 del 27 agosto 2004 in re I, consid. 4.3 e STFA I 224/01 del 22 ottobre 2001, consid. 2b;

Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 205).

Nel

caso di un indipendente, il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha

precisato che il solo raffronto tra l’utile realizzato prima e quello

conseguito dopo l’incidente, non conduce a conclusioni affidabili per quel che

riguarda la perdita di guadagno che dipende dall’invalidità. In effetti, troppi

fattori influenzano gli utili di un’azienda, come ad esempio la situazione

congiunturale e la situazione concorrenziale, di conseguenza le oscillazioni

sono dovute anche ad aspetti estranei all’invalidità.

Di conseguenza il TFA ha

stabilito che i soli documenti contabili non sono dei mezzi idonei a stabilire

in maniera affidabile i redditi ipotetici (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b;

DTF 104 V 137 consid. 2c).

2.4. Per quanto

attiene l’esame delle conseguenze del danno alla salute dal profilo economico

e, quindi, la determinazione del grado di inabilità, richiamato l’art. 16 LPGA

e quanto già esposto ai consid. 2.2. e 2.3. che precedono, va ricordato che l'invalidità nell'ambito delle

assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico

e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a).

I

dati economici risultano pertanto determinanti.

Al medico compete la valutazione dello stato di salute del peritando,

della misura e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace al lavoro.

Il medico stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute limita

l’interessato nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in

particolare alle funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo la

sua esperienza di vita entrano in linea di conto nel caso concreto

(Meyer-Blaser, op. cit., p. 227, cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143

consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).

D’altro

canto compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base

alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le

attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido

(Meyer-Blaser, op. cit., p. 228, Omlin, Die Invalidità in der obligatorischen

Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).

In

particolare, al fine di determinare l'incapacità al guadagno mediante il metodo

ordinario di cui all’art. 16 LPGA, occorre porre in confronto il reddito che

l'assicurato avrebbe conseguito senza il danno (reddito da valido) con quello

risultante dalle attività esigibili nonostante il danno alla salute (reddito da

invalido). Determinante per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento dell'inizio

dell’eventuale diritto alla rendita, tenuto conto che l'amministrazione deve considerare

inoltre eventuali rilevanti modifiche dei redditi di riferimento intervenute

sino all'emanazione della decisione contestata (cfr. consid. 2.2.).

In ogni

modo, ai fini dell'accertamento

dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e

quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta

di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità

professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto

teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, op cit. p. 212). Un

assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di

trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).

Va ancora la pena di rilevare che, secondo la giurisprudenza federale,

per accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità (reddito

da valido) è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza

preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del

diritto alla rendita, se fosse sano (STFA I 782/03 del 24 maggio 2006; STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio

2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con

riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere

fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che

l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze

professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato

avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi

ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96

V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid.

3b). Considerato come di regola bisogna presumere che senza il danno alla

salute l’assicurato avrebbe continuato la precedente attività, decisivo risulta

di regola l’ultimo guadagno conseguito, adeguato al rincaro ed eventualmente

all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000 n. U 400 p. 381 e riferimenti).

Per quel

che concerne la determinazione del reddito di un indipendente, si deve

tener conto in particolare delle attitudini professionali e personali e del

genere di attività della persona assicurata, come pure della situazione

economica e dell'andamento della sua azienda (RCC 1961 pag. 338) prima

dell'insorgere dell'invalidità. In mancanza di dati affidabili, il reddito

medio o il risultato d'esercizio di aziende simili possono fungere da base per

valutare il reddito ipotetico (RCC 1962 pag. 125). Il reddito di tali aziende

non può tuttavia essere equiparato direttamente al reddito ipotetico senza

invalidità (RCC 1981 pag. 40). In tutti i casi deve essere fatta astrazione del

reddito che non proviene dall'attività personale dell'assicurato, come il

good-will, l'interesse derivante dal capitale investito o la parte di reddito

attribuibile alla collaborazione di famigliari (RCC 1971 pag. 432; cfr.

Valterio op. cit., pag. 206; Peter, Die Koordination von Invalidenrenten,

Zurigo 1997 pag. 65 e il marginale 3030 della Circolare sull'invalidità e la

grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI) edita dall’UFAS,

nella versione in vigore dal 1° gennaio 2000; cfr. al riguardo anche STCA del

29 ottobre 2003, inc. 32.2002.154, STCA del 27 ottobre 2003, inc. 32.2003.15).

Per quel

che concerne invece il reddito da invalido, lo stesso deve essere determinato sulla base della situazione professionale

concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in

maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (cfr. DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e

riferimenti).

Se invece non esiste un siffatto guadagno, in

particolare perché come nel caso in esame l'assicurato non ha intrapreso una

attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a

quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere

ricavato dai rilevamenti di statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale

di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e

categorie di lavoro (Pratique VSI 2002 pag. 68 consid. 3b; DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle

circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid.

5b/cc, recentemente confermato in Pratique VSI 2002 pag. 64).

2.5. Il

TFA ha già avuto modo di affermare l’ammissibilità di principio di un raffronto

tra redditi da attività indipendente con redditi da dipendente (STFA I 543/03

del 27 agosto 2004).

Tale

modo di operare è segnatamente stato avallato nei casi in cui sono disponibili

dati fiscali attendibili (cfr. sentenza citata).

Inoltre

alla luce del principio generale applicabile

anche nel diritto delle assicurazioni sociali, per il quale all'assicurato

incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V

278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572) e, quindi, anche l’obbligo di intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile

per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua

"invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua

capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28

consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip

im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg).

In

talune circostanze si può dunque richiedere ad un assicurato

indipendente di intraprendere un’attività dipendente.

Questo

avviene allorché egli può mettere a miglior frutto la sua residua capacità

lavorativa e quando tale cambiamento di professione - tenuto conto dell’età,

della durata dell’attività svolta, della formazione, della tipologia

dell’attività sin qui esercitata e della situazione professionale - sia

ragionevolmente esigibile. Se ciò si avvera, l'esigibilità di un cambiamento di

professione va ammessa e il libero professionista può essere trattato, ai fini

della valutazione del suo reddito da invalido, come se avesse rinunciato alla

propria attività indipendente (cfr. STFA inedite 27 agosto 2004 in re I, I 543/03, consid. 4.3 e del 22 ottobre 2001 in re W., I 224/01, consid. 3b/bb). In tal

caso per stabilire l'invalidità vengono computate quelle entrate che egli

potrebbe percepire tramite un'attività lavorativa dipendente adeguata al danno

alla salute.

Ad

esempio l’Alta Corte aveva ritenuto esigibile un cambiamento di professione da

Considerandi

agricoltore indipendente in un’attività dipendente adeguata (ZAK 1983 pag. 256;

STFA I 38/06 del 7 giugno 2006, consid. 3.2 con riferimenti di giurisprudenza).

Vedi anche STFA I 761/04 del 14 giugno 2005, dove il TFA ha confermato

l’esigibilità di un cambiamento professionale da custode indipendente di

diversi immobili.

Nella

STFA I 782/03 del 24 maggio 2006, pubblicata in RtiD II-2006, pag. 214, il

reddito ipotetico senza il danno alla salute conseguibile da un’assicurata di

professione parrucchiera con attività lucrativa indipendente, che quando è

rimasta vittima di due incidenti della circolazione aveva avviato da poco il

proprio esercizio, non poteva essere determinato fondandosi sull’evoluzione

che l’azienda avrebbe avuto se non fosse subentrata l’invalidità, in quanto i

dati contabili a disposizione erano pochi e inattendibili. Pertanto, esso è

stato correttamente accertato sulla base di un esame comparativo dei redditi

conseguiti da aziende simili nella regione. Il reddito da invalida è poi stato

ottenuto facendo capo alla situazione salariale concreta dell’assicurata quale

assistente di cura. Siccome i due redditi di riferimento sono stati determinati

in maniera attendibile secondo il metodo ordinario, l’invalidità

dell’assicurata non doveva essere stabilita secondo il metodo straordinario.

Per altri casi in cui,

invece del metodo straordinario, è stato applicato il normale confronto dei

redditi utilizzando i dati statistici ed esigendo dall'assicurato il passaggio

ad un'attività dipendente cfr. STF 9C_335/2007 e STF 9C_13/2007.

2.6

Dal punto di

vista medico, come evidenziato nella sentenza 32.2010.160 del 29 novembre 2010,

cresciuta incontestata in giudicato, l’assicurato è stato sottoposto nel 2004 ad

una valutazione reumatologica da parte del Dr. __________, spec. FMH in reumatologia

e riabilitazione, che ha ritenuto RI 1 abile al lavoro nella sua attività nella

misura del 50% dal 20 marzo 2000, in un’attività strettamente sedentaria

inabile al 10%, mentre in attività adeguate completamente abile (doc. AI 46-6).

Nella perizia

pluridisciplinare del SAM del 20 settembre 2007, svolta in ambito LAINF, i

periti hanno valutato la patologia neurologica (Dr. __________) e quella

reumatologica (Dr. __________) e indicato che, tenendo conto di tutte le

patologie (anche quelle extrainfortunistiche), l’assicurato è abile al lavoro

al 50% in attività pesanti nell’ambito della tipografia ed abile al 100% in

attività amministrative (doc. LAINF 19-15).

A seguito

dell’infortunio occorso all’assicurato il 17 aprile 2009 (doc. LAINF 23-1) con

lussazione traumatica della gleno-omerale sinistra (doc. LAINF 27-1) il

paziente era stato visitato dal Dr. __________, spec. FMH in chirurgia

ortopedica, per conto della __________ il 10 marzo 2010, il quale aveva

attestato nuovamente l’abilità al lavoro “nella misura del 50% così come

prima dell’evento infortunistico del 17.4.2009, tuttavia con difficoltà

maggiori nello svolgimento di determinate attività” (doc. LAINF 28-5).

Va poi

evidenziato che nell’ambito della precedente istruttoria (cfr. sentenza del 29

novembre 2010), sia l’assicurato personalmente (cfr. doc. AI 149-1) che il suo

legale non hanno sollevato argomentazioni in relazione agli accertamenti medici

limitandosi all’aspetto economico.

Nelle

annotazioni del 25 luglio 2011 il medico del SMR, Dr. __________, dopo aver

chiesto l’aggiornamento atti all’assicuratore infortuni, ha fissato

un’inabilità lavorativa del 100% dal 17 aprile 2009 e dal 10 marzo 2010 (data

della visita dal Dr. __________) ripreso la precedente capacità lavorativa

avendo gli accertamenti escluso una lesione del plesso brachiale (doc. AI

179-1)

Il TCA non ha dunque motivo per distanziarsi da

queste valutazioni, che non sono del resto state smentite da certificati

medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in

grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessato.

2.7

In applicazione del metodo

straordinario, l’UAI ha ordinato all’ispettorato AI di esperire un’inchiesta

economica per indipendenti eseguita il 30 marzo 2011 (doc. AI 164-1).

Nel relativo rapporto

l’incaricato, riguardo all’attività svolta dall’assicurato prima e dopo

l’insorgenza del danno alla salute, ha rilevato quanto segue:

" (…)

CONFRONTO TRA CAMPI DI ATTIVITÀ – vedi allegato 1

e 2

Lettera dell'assicurato in data 30.04.2001:

"Prima dell'infortunio:

· nella misura del

20% sull'arco della settimana lavoro direttivo

· nella misura dell'80% sull'arco della

settimana lavoro di produzione dipendenti stipendiati

Dopo il 1° infortunio:

· ho dovuto assumere una persona in più,

quindi 4 persone stipendiate

· il mio grado di occupazione è variato a

seconda del decorso dell'infortunio

· Attualmente sono inabile nella misura del

50% e in questo caso tengo a sottolineare la complessità nello svolgere la mia

professione in quanto i lavori da eseguire richiedono perlopiù uno stato di

salute al 100%. Di conseguenza essendo un lavoro manuale che viene svolto in

piedi spesso la mia condizione nello svolgere lo stesso raggiunge anche

attualmente il 100%."

Esiti dell'inchiesta

indipendenti:

PRIMA DEL DANNO:

Attività

amministrativa:

Calcolazione

preventivo: si tratta del calcolo del costo di un lavoro, presentato al cliente

in forma di preventivo; la calcolazione, spiega il signor RI 1, non comporta un

grande dispendio di tempo poiché il costo di ogni singolo lavoro è stato

fissato in anticipo. L'attività viene svolta ancora da lui, ma in misura

importante anche dal fratello __________.

Programmazione lavori: eseguita ogni volta che arriva un lavoro; ad ogni cliente

corrisponde una cartella (inserita nello schedario) che riporta non solo

l'incarico, ma anche a quali fasi del lavoro si è giunti. Ogni volta che arriva

un ordine, l'uno e l'altro dei fratelli RI 1 scrive un cartellino con l'ordine

e lo fissa al tabellone, che i dipendenti leggono tutti i giorni al loro

arrivo.

Acquisizione clienti: attività che aveva importanza all'inizio, oggi meno. Al momento in

cui la ditta si è costituita non era facile venire a conoscenza della loro

esistenza ed occorreva acquisire clienti potenziando i contatti; ora i clienti

arrivano grazie al sito internet, le pagine gialle, ma vengono anche inviati da

altre tipografie (ad es. __________). Anche la partecipazione a concorsi

pubblici ha un peso importante nel rapporto con gli enti (i municipi in modo

particolare).

Verifica e controllo dei lavori in corso: attività che l'assicurato continua a svolgere, con e

nonostante il danno.

Stampatore-legatore:

per un certo periodo ha svolto anche l'attività

di legatore, competenze che ha dovuto acquisire dopo aver concluso la

formazione.

DOPO IL DANNO:

L'assicurato dichiara di essere presente sul

posto di lavoro ma non tutti i giorni ed in alcuni non rimane l'intera

giornata.

Riguardo alle attività a carattere amministrativo

(escluse quelle contabili di cui non ha competenze specifiche) ammette di

potersene occupare tuttora anche se, nel concreto, è il fratello __________ che

si occupa maggiormente dell'andamento dell'ufficio e del lavoro. Il signor RI 1

continua tuttavia ad operare una verifica dei lavori in corso e a farsi carico

dei piccoli lavori di stampa, ovvero di quelli che non devono protrarsi per

diverse ore (per non dover mantenere la postura eretta a lungo e fare flessioni

continue). Una volta che la macchina è stata preparata con il materiale di

stampa gli è possibile seguirla, ma deve chiedere l'intervento di una terza

persona ogni volta che fa il carico. L'assicurato conferma che ancor oggi i

compiti di carattere amministrativo non superano le 2 ore al giorno.

EVOLUZIONE DEI REDDITI DELL'IMPRESA

Si rimanda al precedente rapporto di inchiesta.

PROVVEDIMENTI DI INTEGRAZIONE

(tramite adattamento

dell'azienda, dell'attività professionale, con la consegna di mezzi ausiliari)

In osservanza a quanto indicato dal TCA nella

sentenza del 29 novembre scorso, al punto 2.10, ovvero "valutare se,

alla luce del principio generale applicabile anche nel diritto delle

assicurazioni sociali, per il quale all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre

il danno, si può richiedere all'assicurato indipendente di intraprendere

un'attività dipendente ...

ovvero se l'assicurato può mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa

in un cambiamento di professione, tenuto conto dell'età, della durata

dell'attività svolta, della formazione, della tipologia dell'attività sin qui

esercitata e della situazione professionale";

ritengo che il dossier debba essere sottoposto al parere del consulente in

integrazione.

Prima di procedere in tal senso, tuttavia,

osserviamo e analizziamo i seguenti fatti, tenendo conto che il danno causato

dal 1° infortunio risale al giugno '99.

Tipografia Offset RI 1

Secondo una verifica presso la Cassa di

compensazione di __________, negli anni che hanno preceduto

il 1° infortunio - e che sono stati presi come dati di

raffronto per il reddito da valido - l'assicurato non risulta affiliato come

indipendente; nonostante ciò era titolare della Tipografia RI 1 e per questo

ruolo è stato tassato. In quegli anni non risulta capitale reinvestito in

azienda, né risultano, di conseguenza, interessi sul capitale.

L'affiliazione come indipendente è avvenuta nel

2000, ovvero l'anno successivo il primo infortunio.

__________Nell'agosto

2002.

il signor RI 1 trasforma la Tipografia Offset RI 1, ditta individuale,

nella __________, portando il capitale della prima nella seconda e

diventandone, oltre che il proprietario dell'intero capitale azionario, anche

l'amministratore unico. Nel 2003 l'Ufficio del Promovimento economico concede

alla __________ un contributo di fr. 154'298.-, che vengono investiti in

macchinari all'avanguardia, investimenti che contribuiranno a portare l'utile

aziendale dal risultato d'esercizio negativo del 2004, ai risultati positivi e

in graduale aumento degli anni successivi.

Sul sito della __________, www.__________.ch,

l'azienda offre un "full service" che, come indica la home page del

sito, va dalla stampa ecologica, alla grafica (progettazione grafica di

immagini coordinate), alla decorazione (cartellonistica, insegne, scritte

adesive), alla cartoleria (fornitura per ufficio e scuola, imballaggi) ed

infine ai gadgets (penne o accendini personalizzati)

__________Parallelamente

all'espansione della __________, viene costituita la __________, che vede __________

(fratello dell'assicurato) nel ruolo di presidente (con firma individuale a

due) e l'assicurato nel ruolo di membro insieme ad altri azionisti. La

costituzione della società avviene nel novembre 2009 ed ha sede a __________;

nel 2010 viene aperta una succursale a __________.

Delegato __________

Nel corso del 2010 l'assicurato diviene il delegato della __________, "__________", in sostituzione del

precedente delegato dimissionario.

Collaborazioni con __________

Sempre nel 2010 la __________ diviene

proprietaria di 5 quote azionarie (alla stregua degli altri due azionisti) della

__________ di __________, attiva dal 2007. La società offre alla clientela

"una vasta gamma di prestazioni, dallo sviluppo di siti web ed applicativi

alla gestione di piccole reti aziendali', come indica l'home page del sito.

VALUTAZIONE:

Analizzando gli eventi che hanno caratterizzato

il percorso imprenditoriale del signor RI 1, con un tale investimento di mezzi

e risorse, ritengo che non sia ragionevolmente esigibile che l'assicurato si

dedichi ad altre attività e/o passi dalla condizione di indipendente a quella

di dipendente.

Parimenti, sulla base del marginale 1048 CITAI, l'assicurato

deve produrre tutti i cambiamenti possibili, all'interno della propria società

e nell'ambito professionale e organizzativo, per migliorare la propria capacità

lavorativa. Un obbligo che il signor RI 1 ha di fatto asservito, come

dimostrano gli eventi descritti, adoperandosi nell'espandere e diversificare

l'attività e mettendo in atto capacità non solo professionali ma, in primis,

imprenditoriali.

Il confronto tra campi di attività, cui l'Ufficio

Al è stato chiamato dal TCA allo scopo di definire l'impatto del danno sulla

perdita di guadagno in assenza di fattori economici estranei, ci porta a

valutare se esistono limitazioni causate dal danno nelle mansioni

abitualmente svolte dall'assicurato e quali ne siano le conseguenze

dirette. Un impedimento nella capacità "funzionale" di una persona

che esercita un'attività lucrativa può ma non deve necessariamente

comportare una perdita di guadagno del medesimo grado, poiché le attività non

hanno la stessa influenza sul risultato di un'impresa

Nel caso dell'assicurato assistiamo ad un

ampliamento imprenditoriale, che ha portato a benefici economici evidenti. Ciò

a dimostrazione non solo dell'investimento, dopo l'infortunio, di risorse e

mezzi (personali, professionali e, non da ultimo, finanziari), ma anche della

possibilità da un lato e della capacità dall'altro dell'assicurato di trovare

all'interno dell'impresa, ruoli direttivi, organizzativi, gestionali atti a

consentirgli di espandere l'attività stessa. Possibilità e capacità

ragionevolmente esigibili e delle quali è doveroso tener conto.

VALUTAZIONE DELL'INVALIDITÀ

Reddito da valido:

Quale il reddito da valido si prende a

riferimento quello indicato nel precedente rapporto, ovvero il guadagno al

lordo dei contributi per il quale l'assicurato è stato tassato nei tre anni

precedenti l'insorgenza dell'infortunio, ovvero '96-'97 e '98, al quale sarà

aggiunto il caro vita.

Viene pertanto confermato il dato indicato nel

precedente rapporto, di fr. 61'808.- che, attualizzato al 2009 (solo dato

disponibile al momento), diventa un reddito lordo di fr. 71'364.-.

Ritenuta la valutazione del TCA: "Nella

fattispecie l'amministrazione non avrebbe dovuto procedere al confronto dei

redditi secondo il metodo ordinario, bensì, se ritiene inesigibile il

cambiamento di occupazione, applicare il metodo straordinario", si

procede all'applicazione del metodo straordinario del confronto delle attività

in merito ad entrambi gli eventi infortunistici.

Dopo il 1° evento infortunistico:

Campi di attività senza danno alla salute

Ponderazione e senza danno

Incapacità al lavoro nei campi di attività

Base salariale mensile

Reddito

annuale senza danno

Diminuzione del reddito dell'attività professiona-le dovuta al danno

Att

amministrativa

20%

0%

1)

Sfr. 5'215

Sfr.

12'516

Sfr. 0

Stampatore

80%

30%

2)

Sfr. 5'456

Sfr.

52'378

Sfr. 15'713

3)

Sfr. 0

Sfr. 0

4)

Sfr. 0

Sfr. 0

5)

Sfr. 0

Sfr. 0

6)

Sfr. 0

Sfr. 0

Totale

100%

24%

Sfr.

64'894

Sfr. 15'713

Secondo

richiesta svizzera sulla struttura dei salari 2008

1)

T7S pos. 21, livello di qualificazione 4, uomini

2)

T7S pos. 10, livello di qualificazione 3, uomini

3)

CA XX pos. XX, livello di qualificazione XX donne/uomini

4)

CA XX pos. XX, livello di qualificazione XX donne/uomini

5)

CA XX pos. XX, livello di qualificazione XX donne/uomini

6)

CA XX pos. XX, livello di qualificazione XX donne/uomini

Reddito ipotetico senza invalidità

Sfr. 64'894

Reddito da invalido

Sfr. 49'180

Diminuzione del reddito dell'attività prof. Imputabile al danno

Sfr. 15'713

Tasso di diminuzione del reddito dell'attività professionale

24%

Dopo il 2° evento infortunistico:

Campi di attività senza danno alla salute

Ponderazione e senza danno

Incapacità al lavoro nei campi di attività

Base salariale mensile

Reddito

annuale senza danno

Diminuzione del reddito dell'attività professiona-le dovuta al danno

Att

amministrativa

20%

0%

1)

Sfr. 5'215

Sfr.

12'516

Sfr. 0

Stampatore

80%

40%

2)

Sfr. 5'456

Sfr.

52'378

Sfr. 20'951

3)

Sfr. 0

Sfr. 0

4)

Sfr. 0

Sfr. 0

5)

Sfr. 0

Sfr. 0

6)

Sfr. 0

Sfr. 0

Totale

100%

32%

Sfr.

64'894

Sfr. 20'951

Secondo

richiesta svizzera sulla struttura dei salari 2008

1)

T7S pos. 21, livello di qualificazione 4, uomini

2)

T7S pos. 10, livello di qualificazione 3, uomini

3)

CA XX pos. XX, livello di qualificazione XX donne/uomini

4)

CA XX pos. XX, livello di qualificazione XX donne/uomini

5)

CA XX pos. XX, livello di qualificazione XX donne/uomini

6)

CA XX pos. XX, livello di qualificazione XX donne/uomini

Reddito ipotetico senza invalidità

Sfr. 64'894

Reddito da invalido

Sfr. 43'943

Diminuzione del reddito dell'attività prof. Imputabile al danno

Sfr. 20'951

Tasso di diminuzione del reddito dell'attività professionale

32%

PROPOSTA

Il confronto delle attività, sopra proposto, ha

tenuto conto di entrambi gli eventi infortunistici ('99 e 2009), valutando

l'impatto dei limiti funzionali per ciascuno di essi sull'attività di

stampatore, attività svolta dall'assicurato prima dell'insorgenza del danno. E

ciò in osservanza a quanto richiesto dal Tribunale.

Parimenti, non si può non osservare come

l'assicurato, in qualità di promotore di un progetto di espansione e diversificazione

dei prodotti dell'azienda, abbia l'opportunità - e verosimilmente la capacità

dati i benefici raggiunti - di ricoprire anche altri ruoli, dirigenziali,

organizzativi e non da ultimo di gestione del personale, come dimostrano i

risultati che la società ha ottenuto negli ultimi anni e di recente."

(Doc. AI 164/5-9)

Questo Tribunale non ha

motivo per mettere in discussione le risultanze dell’inchiesta economica del 30

marzo 2011 effettuata sul posto (sul valore probante di tali inchieste, cfr.

STF 9C_35/2007 del 4 aprile 2008; DTF 130 V 61; STCA 32.2005.197 del 6

settembre 2006).

Per quanto riguarda, in primis, la questione, sollevata da

questo Tribunale nella sentenza del 29 novembre 2010 (cfr. consid. 2.10, pag.

22) se sia ragionevolmente esigibile richiedere all’assicurato

indipendente di intraprendere un’attività dipendente, alla luce del principio generale per il quale all'assicurato incombe l'obbligo di

ridurre il danno (cfr. consid. 2.5.), il TCA non ha motivi per distanziarsi

dalla valutazione dell’assistente sociale.

In

considerazione degli investimenti in mezzi e risorse eseguiti da RI 1 e dal

fratello __________ dal 1997 in poi (cfr. inchiesta pag. 3 e segg., doc. AI

164-3), non è infatti ragionevolmente esigibile che l'assicurato si dedichi ad

un’altra professione oppure intraprenda un’attività di tipo dipendente.

In merito al contenuto

dell’inchiesta svolta non vi è motivo per scostarsi né dalla

ripartizione delle mansioni, né dalla percentuale di impedimenti stabilita dall’amministrazione.

Dall’inchiesta

è emerso, in particolare, un ampliamento imprenditoriale messo in atto

dall’assicurato, che ha portato a benefici economici evidenti, a dimostrazione

non solo dell'investimento, dopo l'infortunio, di risorse e mezzi (personali,

professionali e finanziari), “ma anche della possibilità da un lato e della

capacità dall'altro dell'assicurato di trovare all'interno dell'impresa, ruoli

direttivi, organizzativi, gestionali atti a consentirgli di espandere

l'attività stessa. Possibilità e capacità ragionevolmente esigibili e delle

quali è doveroso tener conto” (doc. AI 164-7).

La presa in considerazione

dei redditi statistici per ogni mansione componente l’attività lucrativa

indipendente dell’assicurato, tenendo conto dei “salari di riferimento del

ramo”, è conforme alla giurisprudenza federale e alla prassi amministrativa

(cfr. DTF 128 V 33 consid. 4c; cfr. anche STCA 32.2005.71 del 26 gennaio 2006;

no. 3114 della Circolare sull’invalidità e impotenza, edita dall’UFAS).

Non può dunque essere

accolta la richiesta del ricorrente che aveva proposto un differente conteggio

utilizzando le tabelle salariali __________ (__________) (cfr. doc. I).

Il grado

di invalidità del 24%, per il periodo successivo al 1° evento infortunistico

del 1999, e il grado d’invalidità del 32%, dopo il secondo evento

infortunistico del 2009, sono insufficienti per poter mettere l'assicurato al

beneficio di una rendita di invalidità.

A

giusta ragione l’Ufficio AI ha quindi rifiutato l’erogazione di prestazioni

assicurative.

Ne consegue la conferma

della decisione contestata e la reiezione del ricorso.

2.8

L’assicurato

nel proprio atto ricorsuale ha chiesto l’esecuzione di ulteriori accertamenti

medici e amministrativi, in particolare l’allestimento di una perizia “esterna”

(doc. I).

Va

qui ricordato che, quando

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47.

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito

conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con

riferimenti).

In

concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la

fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere

ad altri accertamenti.

2.9

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--sono poste a carico

dell’assicurato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell’assicurato ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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