32.2011.264
Diniego di prestazioni. Conferma della perizia pluridisciplinare SAM e della valutazione del consulente in integrazione
6 marzo 2012Italiano32 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2011.264
Data decisione, Autorità:
06.03.2012, TCA
Titolo:
Diniego di prestazioni. Conferma della perizia pluridisciplinare SAM e della valutazione del consulente in integrazione
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
DIRITTO ALLA RENDITA
PROVVEDIMENTO PROFESSIONALE
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2011.264
FS/sc
Lugano
6 marzo 2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 17 ottobre 2011
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 12 settembre 2011
emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. Nel
mese di settembre 2008 RI 1, classe 1969, da ultimo attivo quale guida interprete
per un’agenzia turistica al __________ (doc. AI 1/5 e 8/2; entrato nell’ottobre
2000 in Svizzera, l’assicurato non ha qui mai svolto alcuna attività lucrativa;
cfr. doc. AI 2/1, 8/4 e 14/1), ha presentato una domanda di prestazioni AI per
adulti a motivo di malattie infettive e problemi cardiaci (doc. AI 1/1-8 e 3/1).
1.2. Esperiti
gli accertamenti del caso – segnatamente la perizia pluridisciplinare 14 febbraio 2011 del SAM
(doc. AI 36/1-34), il rapporto finale 2 marzo e l’annotazione 11 maggio 2011
del medico SMR dr.ssa __________ (doc. AI 38/1-3 e 42/1) e la valutazione 23
maggio 2011 del consulente in integrazione (doc. AI 43/1-2) – l’Ufficio AI,
con decisione 12 settembre 2011, preavvisata con progetto 8 luglio 2011 (doc.
AI 45/1-2), ha negato sia il diritto ad una rendita, il grado d’invalidità non
raggiungendo il minimo pensionabile, sia il diritto a provvedimenti
professionali, il consulente in integrazione avendo concluso che l’insorgente
può continuare a svolgere la propria attività abituale orientandosi nel ramo
della ristorazione (doc. AI 51/1-2).
1.3. Contro
questa decisione, tramite l’avv. RA 1a, l’assicurato ha inoltrato un tempestivo
ricorso al TCA con il quale – contestata la valutazione medica con argomentazioni di cui si dirà,
se necessario, in seguito –, oltre all’esonero da spese e tasse di giustizia, ha chiesto
l’annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento di un’incapacità
lavorativa superiore al 50%, in via subordinata al 40%, e di adeguati
provvedimenti professionali d’integrazione e riqualifica. In via ancora più subordinata
ha postulato la retrocessione degli atti all’Ufficio AI per una rivalutazione e
l’assunzione di una nuova perizia psichiatrica e adeguati provvedimenti
professionali d’integrazio-ne e riqualifica.
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI – rilevato, in particolare, che “(…) per
quanto concerne l’aspetto economico, nel dettagliato ed esaustivo rapporto
finale del 23.05.2011 il consulente in integrazione professionale __________,
tenendo conto delle risultanze mediche, contrariamente a quanto asserito dal
ricorrente ha concluso che “Vista la situazione si ritiene che l’assicurata (recte: assicurato)
possa continuare a svolgere la propria attività abituale orientandosi
nel ramo della ristorazione senza necessitare di provvedimenti professionali” (sottolineatura della scrivente). Egli non intendeva pertanto dire
che l’ultima attività svolta dall’assicurato è stata nel ramo della ristorazione,
ma che l’assicurato ha espresso la volontà di trovare un’occupazione in questo
ramo, nel quale aveva già lavorato in precedenza. (…)” (V) – ha chiesto di respingere il ricorso.
1.5. Con
scritti 4 novembre e 12 dicembre 2011 l’avv. RA 1 ha trasmesso al TCA il
certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria (VII e VII/bis) e, dopo
averne chiesto a due riprese la proroga del termine (IX e XII), ha comunicato
che dopo “(…) essermi consultato con il medico curante e aver preso atto
della grave perdita subita dal ricorrente per la scomparsa del suo partner nel gennaio di
quest’anno, ritengo che i dati di cui all’incarto vadano
attualizzati. Il ricorrente denota una instabilità che non lascia spazio
alle conclusioni a cui è giunto l’Ufficio cantonale ticinese AI. In
particolare chiedo che vengano nuovamente interpellati per pareri professionali
gli specialisti: a. malattie infettive: EOC, dr. __________, __________ b.
valutazione psichiatrica c. medico di famiglia: dr. __________, __________ (…)” (XIV).
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF
9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il
diritto a prestazioni.
L’insorgente
postula l’annullamento della decisione impugnata con riconoscimento di un’incapacità
lavorativa di almeno il 40% nonché di adeguati provvedimenti professionali
d’inte-grazione e riqualifica e, in via subordinata, il rinvio degli atti
all’Ufficio AI per una rivalutazione e l’assunzione di una nuova perizia psichiatrica.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perchè il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,
L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht,
Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007,
pag. 1411, n. 46).
Giusta
l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido).
Al
proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale
delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il
raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale)
inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono
però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere
conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa
della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione)
e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I
600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid.
4.1).
2.4. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342,
607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss
des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
Al
riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni
fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,
devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia.
Non sono considerati effetti di uno stato psichico
morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per
l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente
esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna
dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante
il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato
del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il
punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere.
Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un
danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato
eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è
piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità
lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe
persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid.
2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).
(…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid.
3.2).
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,
le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,
la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre
1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182
consid. 2a con riferimenti).
In
una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento
di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa
da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.
pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13
luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).
2.5. L’Ufficio
AI, sulla base delle annotazioni 17 agosto 2010, nelle quali la dr.ssa __________,
medico SMR, ha concluso che é “(…) necessario procedere con perizia SAM come
già anticipato in una precedente annotazione, per determinare diagnosi
invalidanti e non, limiti funzionali, risorse e CL in attività adeguata e
abitualmente svolta (…)” (doc. AI 33/1), ha ordinato una perizia presso il
Servizio accertamento medico (SAM) (doc. AI 34/1-2).
Dalla
perizia plurisciplinare effettuata il 14 febbraio 2011 (doc. AI 36/1-34)
risulta che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi e le
constatazioni obiettive, hanno fatto capo a quattro consultazioni specialistiche
esterne, di natura infettivologica (dr.ssa __________), neurologica (dr. __________),
cardiologica (dr. __________) e psichiatrica (dr. __________.
Viste
le risultanze dei singoli consulti e del soggiorno del ricorrente presso il citato
centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente diagnosi:
"
(…)
5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità
lavorativa:
Infezione HIV stadio CDC C3 con/su:
- diagnosi giugno 1998;
- stato da toxoplasmosi cerebrale con
residua emisindrome sensitivo-motoria facio-brachio-crurale a ds.;
- epilessia con crisi convulsive
(1998), in trattamento con Depakine;
- herpes genitale, linfoadenopatia HIV
correlata, condilomi acuminati perianali (trattati nel settembre 2009);
- lipoatrofia su terapia
antiretrovirale in corso dal 1998, viremia attuale < 20
copie/ml;
- aderenza terapeutica episodicamente
insufficiente
5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità
lavorativa:
Cardiopatia valvolare post-reumatica con:
- impianto di protesi meccanica
(intervento 30.11.2001 presso il __________ di __________) in posizione aortica
normofunzionante;
- ipertrofia eccentrica del ventricolo
sinistro con funzione sistolica normale;
- ectasia dell’aorta ascendente;
- RCV: tabagismo.
Episodio consumo di stupefacenti (cocaina, THC):
- astinente dal 2009;
- stato dopo malessere su consumo di
cocaina e THC con ricovero agosto 2008;
- stato dopo tachicardia
sopraventricolare su uso di cocaina settembre 2009.
Ipovitaminosi D, attualmente non sostituita.
Pregressa epatite B.
Stato dopo intervento chirurgico per emorroidi giugno
2010.
Tabagismo cronico.
(…)" (doc. AI 36/10-11)
Considerati
tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione e posta la seguente
valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità lavorativa: “(…)
l’attuale grado di capacità lavorativa medico-teorica globale dell’A.
nell’attività di accompagnatore di turisti senza formazione (esercitata in __________
fino al 1997) è considerata nella misura del 70%, intesa come riduzione del
rendimento sull’arco di una giornata lavorativa. (…)” (doc. AI 36/14), il
SAM ha concluso:
"
(…)
8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ
LAVORATIVA
Conseguenze sulla capacità lavorativa derivano
principalmente dalla patologia neurologica, mentre invece, come descritto al
capitolo 6, dal punto di vista cardiologico e psichiatrico non vi sono limitazioni
della capacità lavorativa.
L'A. presenta una malattia HIV stadio CDC C3 in
trattamento antiretrovirale dal 1998 con buona risposta immunologica. Vi sono
degli effetti collaterali della terapia antiretrovirale (gastrointestinali, astenia)
ma per lavori leggeri questo non implica una limitazione della capacità
lavorativa. L'infezione da HIV fu diagnosticata nel 1998, dopo che aveva
presentato alcune crisi epilettiche convulsive dovute ad ascessi cerebrali
multipli da toxoplasmosi. L'epilessia è da allora ben controllata con una cura
a base di Depakine Chrono e l'A. non ha più presentato episodi sospetti di
crisi epilettica per cui questa non costituisce attualmente una limitazione per
un'eventuale attività lavorativa. È comunque prudente scegliere attività che
non comportino rischi in caso di caduta o perdita di conoscenza e che non
dipendano dalla guida di automezzi (anche se teoricamente l'A. potrebbe essere
abile alla guida di automezzi almeno per scopi privati in questa situazione, in
assenza di crisi epilettiche da oltre 10 anni). Dal punto di vista clinico è
presente una lieve emisindrome sensitivo-motoria facio-brachio-crurale a destra
quale residuo delle lesioni cerebrali multiple verificatesi nel 1998. Si tratta
di una sintomatologia discreta ma ben documentabile all'esame clinico. Questo
non comporta limitazioni maggiori per le attività quotidiane, ma potrebbe
essere limitante per varie attività lavorative. In particolare il nostro
consulente ritiene che l'A. non possa svolgere attività fisiche pesanti
(attività ad es. nell'ambito dell'edilizia) ma anche attività che necessitino
di una manualità fine intatta (ad es. l'attività di cameriere potrebbe essere
in questo caso limitata). Per attività che tengano conto delle limitazioni
motorie, relativamente discrete, all'emicorpo destro si può ipotizzare una
limitazione massima della capacità lavorativa del 30% (l'A. potrebbe essere
abile al lavoro in misura almeno del 70%). Secondo il nostro consulente, dal punto
di vista neurologico, l'attività di accompagnatore di turisti, esercitata in __________
(e attività simili), è esigibile nella misura del 70%. Alla stessa conclusione,
tenendo conto della sintomatologia neurologica, era pure giunta la nostra consulente
Dr.ssa. med. __________.
Riassumendo, sulla base di quanto descritto sopra, dal
punto di vista fisico e psichico, valutiamo l'attuale grado di capacità
lavorativa globale nell'attività di accompagnatore di turisti senza formazione
(esercitata in __________ fino al 1997) nella misura del 70%, intesa come
riduzione del rendimento sull'arco di un'intera giornata lavorativa, a partire
praticamente da metà 1998 (con incapacità lavorativa totale durante le degenze
dopo tale anno).
9. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ
D'INTEGRAZIONE
Dal punto di vista medico non vi sono controindicazioni
per eventuali provvedimenti di integrazione professionale: l'attività dovrebbe
evitare una sollecitazione motoria eccessiva del braccio e della gamba ds. e
non richiedere una manualità fine particolarmente efficiente con la mano ds.
Sarebbe inoltre opportuno che l'A. non svolga attività rischiose in caso di
crisi epilettica rispettivamente attività che necessitino della guida regolare
di automezzi. Sulla base di quanto descritto dai nostri consulenti, in attività
che tengano in considerazione le limitazioni descritte al capitolo 8, la
capacità lavorativa globale è da considerare nella misura del 70%, intesa come
riduzione del rendimento sull'arco di un'intera giornata lavorativa, sempre a
partire da metà 1998.
Per quanto riguarda le possibilità terapeutiche
possiamo fare le seguenti considerazioni:
- per gli aspetti neurologici non
vi sono possibilità per migliorare lo stato di salute.
- dal punto di vista
infettivologico non esistono possibilità terapeutiche per migliorare lo stato
di salute. Per quanto concerne la malattia HIV la prognosi è abbastanza
favorevole, a condizione che l'A. assuma regolarmente la terapia
antiretrovirale e si sottoponga a controlli regolari. L'aderenza terapeutica è
essenziale per scongiurare lo sviluppo di resistenze.
- dal punto di vista cardiologico
si consiglia all'A. di eseguire controlli regolari cardiologici e di tenere
strettamente sotto controllo i fattori di rischio cardiovascolare ed in particolar
modo l'abitudine tabagica ed altre sostanze. Inoltre,
in considerazione di un polso bradicardico e di un BAV di I grado si consiglia,
a complemento d'indagine, una registrazione ECG nelle 24 ore secondo Holter. Per
quanto riguarda l'anticoagulazione orale, è importante che il quick sia nel
range terapeutico.
10 OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE
PARTICOLARI
Le conclusioni peritali si fondano su
un'esauriente discussione tra tutti i medici periti del SAM.
Domande particolari non sono poste.
Lasciamo al Servizio Medico Regionale, rispettivamente
all'Ufficio AI, la decisione di inviare copia della nostra perizia al medico
curante, affinché sia informato sulle conclusioni peritali.
(…)" (doc. AI 36/15-17)
L’Ufficio
AI – viste le risultanze peritali, il rapporto finale 2 marzo e
l’annotazione 11 maggio 2011 del medico SMR dr.ssa __________ (doc. AI 38/1-3 e
42/1) e la valutazione 23 maggio 2011 del consulente in integrazione (doc. AI
43/1-2) – con decisione 12 settembre 2011 ha quindi negato all’assicu-rato il diritto a prestazioni.
2.6. Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto
si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente,
che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la
descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano
ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore
di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio
quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del
25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352
consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il
suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa,
il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici
specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a
conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi,
fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V
176, 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332;
ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003,
pag. 453).
In una
sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però
ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire
delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.
In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha
statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione
degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale
le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una
certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale
referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il
contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per
farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli
assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o
a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su
indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza
probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa
la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007
del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Per
quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità,
l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un
Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere
osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7).
In
merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza,
dell'equità del processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata
in DTF 136 V 376 il TF ha specificato che la qualità formale
di parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella
procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare ricorso
in materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti di
parte le prove assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa.
Nella
sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 pubblicata in DTF 137 V
210 e segg., il TF ha preso posizione sulle critiche alla giurisprudenza federale
relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico
(art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione,
formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e
del Dr. iur Johannes Reich dell'11 febbraio 2010.
L'Alta
Corte è arrivata alla conclusione che l'acquisizione delle basi mediche per poter
emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i
SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure
giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea
(consid. 2.1-2.3).
D'altra
parte il TF ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in
pericolo in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi
dell'attività dei SAM nei confronti dell'assicurazione invalidità e con ciò
anche della loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza
ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:
a
livello amministrativo
- assegnazione a caso dei
mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
- differenze
minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),
- miglioramento e
uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),
- rafforzamento
dei diritti di partecipazione:
-- in caso di
divergenze l'amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione
incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al
Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della
giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);
-- alla persona
assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura
(ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento
della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
a
livello dell'autorità giudiziaria di prima istanza
In
caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o
il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare
una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza
secondo DLA 1997 Nr. 18 pag. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H
355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico
dell'assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).
Il
TF ha inoltre concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale
non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere
nel contesto dell'esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche
e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente
sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no
conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema vedi STF 8C_426/2011 del 29
settembre 2011,9C_87/2011 del 1. settembre 2011 e 9C_120/2011 del 25 luglio
2011).
Giova
qui ricordare che il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai
medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante
ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.
In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant
d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a
admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de
l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le
SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion
entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire
de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des
autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)"
(STFA I 938/05 del 24 agosto 2006, consid. 3.2)
Va poi evidenziato che in
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,
STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del
rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in
caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;
DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc;
Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione
contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia
ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF
9C_9/2010 del 29 settembre 2010, consid. 3.4 e i rinvii giurisprudenziali ivi
menzionati).
Va
inoltre ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice
non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i
motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Infine va rilevato che, affinché un esame medico in ambito
psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni.
In
DTF 127 V 294 l'Alta Corte ha infatti fatto proprie le considerazioni di Mosimann.
In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und
[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico
l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta
e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti
medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in
base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele
molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di
grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27
settembre 2001, inc. 32.1999.124).
2.7. Nell’evenienza
concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in materia di valore
probatorio di rapporti medici e in particolare le STF 8C_426/2011 del 29
settembre 2011,9C_87/2011 del 1. settembre 2011 e 9C_120/2011 del 25 luglio
2011 per quanto riguarda le perizie raccolte secondo il vecchio standard
processuale, questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far
proprie le conclusioni cui sono giunti i periti del SAM, i quali hanno
compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurato è portatore,
giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni che stabilisce
una capacità lavorativa del 70% sia nella sua ultima attività di accompagnatore
di turisti senza formazione che in un’attività adeguata rispettosa dei limiti
funzionali posti dalla metà del 1998 con incapacità lavorativa totale durante
le degenze dopo tale anno.
La
dettagliata ed approfondita valutazioni del SAM non é stata del resto validamente
smentita da altri certificati da parte di medici specialisti attestanti nuove
patologie.
In
particolare, nonostante le due proroghe del termine concessegli per produrre
nuove prove (cfr. consid. 1.5), l’insor-gente non ha prodotto alcun ulteriore
certificato medico e si è limitato a sostenere in modo del tutto generico che “(…)
preso atto della grave perdita subita dal ricorrente per la scomparsa del suo partner nel gennaio di
quest’anno, ritengo che i dati di cui all’incarto
vadano attualizzati. (…)” (XIV).
Al
riguardo questo Tribunale rileva che, non avendo allegato la benché minima
documentazione medica specialistica atta a suffragare la sua tesi secondo la
quale egli sarebbe inabile al lavoro almeno nella misura del 40%, non vi è
alcun motivo per scostarsi dalle conclusioni peritali del SAM alle quali va
riconosciuta, lo si ribadisce, piena forza probatoria.
In
particolare, quanto alla cumulabilità delle patologie che affliggono l’assicurato
– al punto 3 del ricorso, senza tuttavia che alcun medico si sia
espresso precisamente al riguardo, il ricorrente ha contestato “(…) la
mancata accettazione dell’in-capacità lavorativa al >50%, sub. >40% per cumulo dei fattori evidenziati nella decisione
impugnata, che non li considera adeguatamente (…)” (I) – va qui ricordato che la questione di sapere se i singoli gradi di
inabilità si possano sommare e, se del caso, in quale misura, è una
problematica squisitamente medica, che di principio il giudice non rimette in
discussione (STFA I 338/01 del 4 settembre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 n.
72, pag. 485; nella STFA I 606/03 del 19 agosto 2005, l’Alta Corte ha inoltre
precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità lavorativa va
di regola eseguito nell’ambito di una perizia pluridisciplinare). Ora, i periti
del SAM hanno concluso che “(…) riassumendo, sulla base di quanto descritto
sopra, dal punto di vista fisico e psichico, valutiamo l’attuale grado di
capacità lavorativa globale nell’attivi-tà di accompagnatore di turisti
senza formazione (esercitata in __________ fino al 1997) nella misura del 70%,
intesa come riduzione del rendimento sull’arco di un’intera giornata lavorativa,
a partire praticamente da metà 1998 (con incapacità lavorativa totale durante
le degenze dopo tale anno). (…)” (doc. AI 36/15, la sottolineatura è del
redattore) e questo Tribunale non ha alcun motivo per scostarsi da tale
valutazione.
In
questo senso, la domanda di essere sentito personalmente (“(…)
richiesti di essere sentiti personalmente, qualora il presente non potesse
essere accolto come presentato (…)” (punto 6 del
ricorso sub I)) e di un’ulteriore perizia psichiatrica nonché di interpellare il
dr. __________ per le malattie infettive e il dr. __________ quale medico di
famiglia (cfr. consid. 1.5), vanno respinte. In effetti, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio
conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
non potrebbero più modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre
prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungs-rechtspflege,
2a ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223
consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non
lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (STF 9C_18/2010 del 7 ottobre
2010 consid. 5.4; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344
consid. 3c con
riferimenti).
Va
qui inoltre ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo
cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal
giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso
che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione
della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo
delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove
necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto
che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di
prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
In
conclusione, rispecchiando la perizia pluridisciplinare 14 febbraio 2011 del
SAM tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla
giurisprudenza (cfr. consid. 2.6) e non essendo provato un peggioramento
duraturo con conseguenze sulla capacità lavorativa dopo il mese di febbraio
2011 e prima del 12 settembre 2011, a ragione l’Ufficio AI ha concluso per una
capacità lavorativa del 70% tanto nella sua abituale quanto in un’altra
attività adeguata.
2.8. Ulteriore
punto di contestazione è il mancato riconoscimento all’insorgente del diritto
a provvedimenti professionali.
Al riguardo questo Tribunale – ricordato che per
costante giurisprudenza, il giudice non può scostarsi dalla valutazione
dell’amministrazione senza fondati motivi (DTF 137 V 73 consid. 5.2 con
riferimento a DTF 126 V 80 consid. 6) – deve fare propria la
valutazione del consulente in integrazione che nel rapporto 23 maggio 2011 ha concluso che “(…) vista la situazione si ritiene che l’assicurata (ndr. recte:
l’assicurato) possa continuare a svolgere la propria attività abituale orientandosi
nel ramo della ristorazione senza necessitare di provvedimenti professionali.
(…)” (doc. AI 43/2).
Del
resto – a differenza di quanto sostenuto al punto 5 del ricorso: “(…) la
valutazione del consulente IP del 23 maggio 2011 sorprende, ma leggasi, è in contrasto
con quanto indicato dal parere neurologico (…)” (I) – va qui
evidenziato che il dr. Bernasconi, nel consulto 26 ottobre 2010 (doc. AI
36/28-31), ha, in particolare, concluso che l’assicurato non può più svolgere “(…)
attività che necessitano di una manualità fine intatta (ad esempio l’attività
di cameriere potrebbe essere in questo caso limitata) (…)” (doc. AI 36/29)
e non ha escluso tutte le attività che possono rientrare nel ramo della ristorazione.
Ne
consegue che la decisione contestata va confermata, mentre il ricorso è da respingere.
2.9. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà
al prossimo considerando), le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del
ricorrente.
2.10. L’assicurato
ha tuttavia formulato istanza di assistenza giudiziaria tendente all’esenzione
dalle tasse e spese processuali (cfr. consid. 1.3 e art. 3 cpv. 1 Lag.).
Fatti
I presupposti (cumulativi) per la concessione
dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel
bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se
il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF
125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti, cfr. anche artt. 2 e 3
Lag.).
Nella
presente fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di
esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la
causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione,
rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI
1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un esame
forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto, la presente vertenza
appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso in quanto le prospettive di
esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.
In effetti, le valutazioni medico-teorica ed economica hanno permesso di
accertare con la dovuta chiarezza il grado d’invalidità e l’insorgente non ha
apportato alcun valido elemento atto a contraddire o a mettere in dubbio tali
valutazioni, in particolare quella medica. All’insorgente che, lo si ribadisce,
in corso di procedura ricorsuale non ha prodotto alcuna documentazione medica
idonea a contestare le valutazioni dei periti del SAM e dei medici SMR, non poteva
sfuggire la necessità di documentare debitamente le allegazioni secondo le
quali le valutazioni del SAM e del SMR non fossero valide e/o le ragioni che
rendessero verosimile una rilevante modifica del suo stato di salute
subentrata prima della decisione impugnata del 12 settembre 2011.
In
simili condizioni, non essendo realizzato uno dei presupposti (cumulativi) l'istanza
tendente all’esonero delle spese e tasse di giustizia è respinta.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
L'istanza
tendente all’esonero delle spese e tasse di giustizia è respinta.
3.
Le
spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
4.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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