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Decisione

32.2011.264

Diniego di prestazioni. Conferma della perizia pluridisciplinare SAM e della valutazione del consulente in integrazione

6 marzo 2012Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

I presupposti (cumulativi) per la concessione

dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel

bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se

il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF

125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti, cfr. anche artt. 2 e 3

Lag.).

Nella

presente fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di

esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la

causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione,

rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI

1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un esame

forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto, la presente vertenza

appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso in quanto le prospettive di

esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.

In effetti, le valutazioni medico-teorica ed economica hanno permesso di

accertare con la dovuta chiarezza il grado d’invalidità e l’insorgente non ha

apportato alcun valido elemento atto a contraddire o a mettere in dubbio tali

valutazioni, in particolare quella medica. All’insorgente che, lo si ribadisce,

in corso di procedura ricorsuale non ha prodotto alcuna documentazione medica

idonea a contestare le valutazioni dei periti del SAM e dei medici SMR, non poteva

sfuggire la necessità di documentare debitamente le allegazioni secondo le

quali le valutazioni del SAM e del SMR non fossero valide e/o le ragioni che

rendessero verosimile una rilevante modifica del suo stato di salute

subentrata prima della decisione impugnata del 12 settembre 2011.

In

simili condizioni, non essendo realizzato uno dei presupposti (cumulativi) l'istanza

tendente all’esonero delle spese e tasse di giustizia è respinta.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

L'istanza

tendente all’esonero delle spese e tasse di giustizia è respinta.

3.

Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

4.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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