32.2011.265
Corretta la decisione dell'UAI di non entrata in materia sulla nuova richiesta di prestazioni dell'assicurato,non essendo stata resa verosimile una notevole modifica delle condizioni di salute e/o eco
15 marzo 2012Italiano22 min
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Numero d'incarto:
32.2011.265
Data decisione, Autorità:
15.03.2012, TCA
Titolo:
Corretta la decisione dell'UAI di non entrata in materia sulla nuova richiesta di prestazioni dell'assicurato,non essendo stata resa verosimile una notevole modifica delle condizioni di salute e/o economiche
NON ENTRATA IN MATERIA
NUOVA DOMANDA
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 2 LAI
art. 69 cpv. 1bis LAI
art. 16 LPGA
art. 87 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2011.265
cr/sc
Lugano
15 marzo 2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa
Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 17 ottobre 2011
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 12 settembre 2011
emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nato
nel 1956, piastrellista indipendente, in data 18 agosto 2008 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti, a causa della
“rottura dei legamenti crociati e laterali a due riprese, operato due volte,
ricostruzione legamenti durante la seconda operazione” (doc. 2/1-9).
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui l’esecuzione di una perizia
reumatologica a cura del dr. __________ (doc. 16) e un rapporto d’inchiesta per
l’attività professionale indipendente (doc. 30), l’Ufficio AI, con progetto di
decisione del 16 dicembre 2009 (doc. 31/1-2), poi confermato con decisione del
15 marzo 2010, ha respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurato essendo
il grado d’invalidità dell’8% (doc. A).
Con
sentenza 32.2010.111 dell’11 ottobre 2010, il TCA - dopo avere rilevato che
l’assicurato, dal profilo medico, rimasto incontestato, è da considerare abile
al lavoro al 50% nella sua attività in proprio con riferimento alla mansione
pesante di posatore di pavimenti, ma abile al lavoro al 100% nella parte di
attività più leggera di esecuzione preventivi, sopralluogo e vendita di
materiali, così come in altre attività lavorative adeguate, rispettose dei suoi
limiti funzionali, come valutato dal dr. __________ nel referto peritale del 3
dicembre 2008 – ha annullato la decisione impugnata e ha rinviato gli atti
all’amministrazione per determinare con precisione il reddito da invalido
dell’assicurato, “posto che dagli atti si nota che l’assicurato, attivo
da anni quale indipendente, dopo il danno alla salute, ha dovuto fare ricorso
all’aiuto di alcuni operai - elemento questo che gioca un ruolo fondamentale
nei risultati di esercizio ma, in sostanza, indipendentemente dallo stato di
salute”. Il TCA ha aggiunto che, qualora ciò non fosse
possibile, l’amministrazione avrebbe dovuto procedere alla valutazione del
grado d’invalidità secondo il metodo straordinario (doc. 47/1-22).
Dopo
avere effettuato, conformemente a quanto stabilito nella sentenza del TCA, gli
accertamenti economici del caso, con progetto di decisione del 31 marzo 2011
(doc. 59/1-3), poi confermato con decisione del 24 maggio 2011 (doc. 62/1-3),
l’Ufficio AI ha negato il diritto alla rendita, non presentando l’interessato
un grado di invalidità pensionabile.
Questa
decisione è cresciuta, incontestata, in giudicato.
1.2. Con scritto del 20 giugno
2011, l’assicurato, per il tramite dell’avv. RA 1, ha chiesto all’amministrazione di procedere ad una “revisione della decisione emessa il 24 maggio 2011”, alla luce del fatto che “la __________ ha preso la decisione di non più assumere personale
dopo il licenziamento dell’ultimo operaio a fine settembre 2010, visto che il
signor RI 1 non riesce ad assicurare un lavoro continuativo a causa delle sue
condizioni di salute” e ritenuto che “la società ha proposto all’assicurato una
collaborazione compatibile con le sue condizioni di salute, con uno stipendio
di fr. 2'000.- mensili per 13 mensilità a partire da gennaio 2011” (doc. 63-1).
Con
progetto di decisione del 24 giugno 2011 (doc. 65), poi confermato con
decisione del 12 settembre 2011, l’Ufficio AI ha stabilito la non entrata in
materia sulla richiesta di revisione, ritenendo che l’interessato “con la nuova
richiesta non ha dimostrato, sotto il profilo medico, che le circostanze
oggettive, rispetto alla decisione emessa, hanno subito una modifica rilevante.
La situazione è rimasta immutata sebbene valutata in modo diverso”, aggiungendo
che “la riduzione del reddito che è stata imposta al signor RI 1 dalla società __________
non è in relazione ad un peggioramento dello stato di salute, bensì a fattori
estranei” (doc. A).
1.3. Contro
questa decisione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1 ha inoltrato un ricorso al TCA, postulando l’annullamento della decisione impugnata e la
retrocessione degli atti all’amministrazione affinché entri nel merito della
nuova domanda di prestazioni AI (doc. I).
Il legale
ha sostanzialmente contestato la decisione dell’amministrazione, rilevando che,
nel caso di specie, la richiesta di revisione non era giustificata da un
cambiamento dello stato di salute dell’interessato, bensì da una modifica degli
aspetti economici e, in particolare, della capacità lucrativa dell’assicurato.
Il
patrocinatore ha infatti rilevato che “la società ha dovuto abbandonare l’idea
di effettuare lavori di una certa importanza e durata, visto che la prestazione
lavorativa di RI 1 non garantiva una certa resa. Perciò la __________ ha dovuto
ripiegare su piccoli lavori di corta durata, che non permettono di coprire,
oltre alle spese generali dell’attività, anche quelle di due salari”. Per tali
ragioni, la società, dopo avere licenziato l’altro operaio a fine settembre 2010, ha limitato la sua attività “al lavoro che poteva ancora svolgere l’assicurato, la cui
potenzialità non supera appunto i fr. 2'000.- mensili per 13 mensilità”.
A mente
del patrocinatore, “questa modifica della struttura e delle dinamiche
lavorative all’interno della __________ non può essere liquidata con la
semplice allegazione che l’assicurato non ha dimostrato, sotto il profilo
medico, che le circostanze oggettive rispetto alla decisione emessa hanno
subito una modifica rilevante” (doc. I).
1.4. L’UAI, in
risposta - dopo avere rilevato che l’assicurato non ha dimostrato un
cambiamento delle sue condizioni di salute, giustificanti una modifica della
precedente valutazione medica riguardo ad una sua capacità lavorativa del 50%
nella professione di piastrellista, ma del 100% in attività adeguate - ha
chiesto la reiezione del ricorso (doc. V).
1.5. Con scritto
del 27 gennaio 2012, il patrocinatore ha rilevato che, in sede di risposta di
causa, l’amministrazione non è entrata nel merito delle motivazioni poste a
fondamento del ricorso dell’interessato, con riferimento in particolar modo
“alla lettera del 6 dicembre 2010, con la quale la ditta __________ ha
comunicato al signor RI 1 la decisione di non più assumere personale dopo il
licenziamento dell’ultimo dipendente a fine settembre 2010, poiché le
condizioni di salute dell’assicurato non consentono una resa duratura tale da
rendere redditizia sul mercato del lavoro l’attività della società” (doc. IX).
1.6. Con
osservazioni del 10 febbraio 2012, l’amministrazione ha rilevato che “si evince
che, come ben evidenziato nelle annotazioni del 12 settembre 2011 riferite alle
osservazioni al progetto di decisione del 24 giugno 2011, in nessuna maniera viene dimostrato il peggioramento dello stato di salute di RI 1 e che la
diminuzione di reddito sia in concreta relazione con il vantato peggioramento
dello stato di salute, bensì legato a fattori estranei come anche ben definito
dall’ispettore dell’AI __________ con annotazioni del 9 febbraio 2012” (doc. XI + 1-4).
1.7. Con scritto
del 23 febbraio 2012, il patrocinatore dell’assicurato ha ribadito che la ditta
__________ si è vista costretta a licenziare l’ultimo dipendente a fine
settembre 2010 “poiché le condizioni di salute dell’assicurato non consentono
una resa duratura tale da rendere redditizia sul mercato del lavoro l’attività
della società”, concludendo che “contrariamente a quanto ritenuto dall’Ufficio
AI, uno stato di salute stazionario non impedisce l’inoltro di una procedura di
revisione” (doc. XIII).
Questo
scritto del ricorrente è stato trasmesso all’amministrazione (doc. XIV), per
conoscenza.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio
2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio
2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;
STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è la questione di sapere se a ragione oppure no l’Ufficio AI non è
entrato nel merito della nuova richiesta di prestazioni del 21 giugno 2011, con
la quale l’assicurato, tramite l’avv. RA 1, ha chiesto l’attribuzione di una rendita di invalidità.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28
cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno
diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di
rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi
almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et
pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto
dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione
fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le
circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla
rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla
medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali
modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R
consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in
SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01
pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I
26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I
475/01).
2.3. Qualora una
prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era
insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta
è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità
si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87
cpv. 2 e 3 OAI). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non
entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per
contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il
diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della
richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF 117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108
consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der
Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Universitäts-verlag Freiburg
Schweiz, 2003, pag. 84-86; Valterio, Droit et pratique de l’assurance
invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pag. 270).
Se
l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la
fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la
modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è
effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per
analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1
LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 pag. 8; Rüedi,
Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrenten-revisionen, in
Schaffauer/Schlauri, Die Revision von Dauer-leistungen, Veröffentlichungen des
Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999,
pag. 15; DTF 117 V 198). In particolare, la costante
giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non
solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso
sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto
invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un
cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid.
3 b, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque
necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano
subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. D'altra parte
la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto
in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI. In ogni caso la revisione della rendita
è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione
iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece
che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo
diverso (RCC 1987 pag. 38 consid. 1a, 1985 pag. 336; STFA del 29 aprile 1991
nella causa G.C., consid. 4).
Nella
sentenza, pubblicata in DTF 130 V 64, il Tribunale federale
delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) ha
precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante
cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono
essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere applicabile. Solo se
nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione)
l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia
riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti
o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire
all’interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con
l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF
Fatti
130 V 69 consid. 5.2.5).
In tale contesto va rilevato che il grado
della prova richiesto dall'art. 87 cpv. 3 OAI è attenuato in quanto non è
necessario che l'amministrazione raggiunga il convincimento, nel senso di una
prova piena, che rispetto all'ultima decisione cresciuta in giudicato sia
effettivamente subentrata una modifica rilevante. Basta piuttosto che
sussistano almeno certi indizi a favore della circostanza invocata, ferma
restando comunque la possibilità che la modifica invocata venga poi smentita da
un più attento esame (v. sentenza 9C_68/2007 del 19 ottobre 2007, consid. 4.4
con riferimenti; cfr. pure SVR 2003 IV no. 25 pag. 76, consid. 2.2 [I 238/02]).
La condizione di verosimiglianza posta dall'art. 87 cpv. 3 OAI
deve permettere all'amministrazione, che ha precedentemente rifiutato una
prestazione o comunque una sua revisione con provvedimento cresciuto in
giudicato, di scartare senza ulteriori esami nuove domande con le quali
l'assicurato si limita a ripetere gli stessi argomenti, senza allegare una modifica
dei fatti determinanti (DTF 125 V 410 consid.
2b pag. 412; 117 V 198 consid. 4b pag. 200 con
riferimenti). Adita con una nuova domanda, l'amministrazione deve così
cominciare con l'esaminare se le allegazioni dell'assicurato sono, in maniera
generale, plausibili. Se ciò non è il caso, può liquidare l'istanza senza
ulteriori indagini con un rifiuto di entrata in materia. A tal proposito
occorre precisare che quanto più breve è il lasso di tempo trascorso dalla
decisione precedente, tanto più rigorosamente l'amministrazione apprezzerà la
plausibilità delle allegazioni dell'assicurato. Su questo aspetto, essa dispone
di un certo potere di apprezzamento che il giudice è di principio tenuto a
rispettare (DTF 109 V 108 consid. 2b pag. 114;
cfr. pure SVR 2003 IV no. 25 pag. 76, consid. 2.2). Giudice che per il resto
deve limitarsi ad esaminare la situazione secondo lo stato di fatto che si
presentava al momento in cui l'amministrazione ha statuito (sentenza del
Tribunale federale delle assicurazioni I 52/03 del 16 gennaio 2004, consid.
2.2).
Se infine
l'assicurato interpone ricorso alla decisione di non entrata in materia, il
giudice esamina solo se l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia a
buon diritto. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il
giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina
materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato
è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265
consid. 2a; RCC 1991 pag. 269 consid. 1a).
La giurisprudenza sopra
menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio
2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STFA dell’8
marzo 2006 nella causa J. [I 734/05]).
2.4. Nel caso in esame, avendo
l’UAI emanato una decisione di non entrata in materia, il TCA
è unicamente chiamato a stabilire se l’amministrazione ha correttamente oppure
no rifiutato di esaminare il merito della richiesta.
Nella
decisione del 24 maggio 2011 - cresciuta incontestata in giudicato - l’Ufficio
AI ha respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurato fondandosi, dal
profilo medico, sulla perizia reumatologica eseguita dal dr. __________, spec.
FMH in medicina interna-reumatologo, il quale, nel referto del 3 dicembre 2008, ha posto le diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di “gonartrosi post-traumatica al
ginocchio sinistro; iniziale gonartrosi al ginocchio destro”, mentre quali
diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa ha indicato quelle di “ernia
iatale; lupus eritematoso cutaneo; stato dopo dilatazione ureterale; ipertrofia
prostatica benigna; stato dopo ricostruzione legamenti crociati ginocchio
sinistro (1982); lesione legamenti crociati sinistra durante attività sportiva
(1986); stato dopo artroscopia per resezione menischi e ricostruzione legamenti
ginocchio sinistro (luglio 1997)” (doc. 16-1).
Il dr. __________
ha quindi considerato l’assicurato abile al lavoro al 50% nella sua attività in
proprio con riferimento alla mansione pesante di posatore di pavimenti, ma
abile al lavoro al 100% nella parte di attività più leggera di esecuzione
preventivi, sopralluogo e vendita di materiali, così come in altre attività
lavorative adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali (doc. 16-4).
Quanto all’aspetto economico, nella decisione del
24 maggio 2011, cresciuta incontestata in giudicato, l’amministrazione ha
rifiutato di riconoscere all’assicurato il diritto ad una rendita, in mancanza
di un grado di invalidità pensionabile.
L’Ufficio AI ha, infatti, considerato che il
grado di invalidità dell’interessato - tenendo conto, conformemente a quanto stabilito
Considerandi
dal TCA nella sentenza 32.2010.111 dell’11 ottobre 2010, anche della perdita
economica subita dall’interessato per retribuire un operaio in misura
corrispondente alla percentuale dei suoi impedimenti lavorativi - ammonta al
31%, percentuale insufficiente per avere diritto ad una rendita.
2.5
In sede di
nuova domanda, con scritto del 20 giugno 2011, il patrocinatore dell’assicurato
ha addotto un peggioramento delle condizioni economiche dell’interessato,
rilevando che “la __________ ha preso la decisione di non più assumere
personale dopo il licenziamento dell’ultimo operaio a fine settembre 2010,
visto che il signor RI 1 non riesce ad assicurare un lavoro continuativo a
causa delle sue condizioni di salute” (doc. 63-3).
A
comprova di quanto asserito, il legale ha prodotto copia di una lettera, datata
6.
dicembre 2010, inviata all’assicurato dalla __________, del seguente tenore:
"
La __________ ha preso la decisione di non
assumere più personale, dopo il licenziamento dell’ultimo operaio a fine
settembre 2010, visto che lei non riesce ad assicurare un lavoro continuo e
permanente a causa delle sue condizioni fisiche da lungo tempo a noi note
(causa principale: ginocchio).
Le proponiamo, per non chiudere la ditta __________,
una collaborazione secondo le sue condizioni di salute, ad uno stipendio di fr.
2'000.- mensili (13 mensilità), da gennaio 2011 per un anno.
Questa situazione sarà rivalutata entro fine 2011.” (Doc. 63-2)
Alla luce
di tale scritto, il patrocinatore ha ritenuto che l’amministrazione, malgrado
uno stato di salute invariato dell’assicurato, avrebbe comunque dovuto entrare
nel merito della nuova domanda, vista la modifica delle condizioni economiche
dell’interessato.
Nonostante
quanto addotto dal patrocinatore, l’UAI ha rifiutato di entrare nel merito
della nuova richiesta di prestazioni, facendo presente che “non è stato
dimostrato un peggioramento dello stato di salute. In effetti, la riduzione del
reddito che è stata imposta all’assicurato dalla società __________ non è in
relazione ad un peggioramento dello stato di salute, bensì a fattori estranei”
(doc. A).
Il TCA approva l’operato dell’amministrazione.
Questa Corte ritiene infatti, contrariamente a
quanto preteso dal patrocinatore, che l’assicurato non abbia apportato degli
elementi oggettivi in grado di rendere verosimile una modifica della sua
situazione economica, che avrebbero dovuto essere indagati dall’amministrazione
entrando nel merito della nuova richiesta di prestazioni.
L’assicurato, difatti, si è limitato a produrre
lo scritto del 6 dicembre 2010, con il quale la sua stessa società gli ha comunicato
di avere deciso di non assumere più personale dopo il licenziamento dell’ultimo
dipendente, “visto che lei non riesce ad assicurare un lavoro continuo e
permanente a causa delle sue condizioni fisiche da lungo tempo a noi note”,
proponendo “una collaborazione secondo le sue condizioni di salute” per uno
stipendio di fr. 2'000.- mensili per 13 mensilità a partire da gennaio 2011
(doc. 63-2).
Ora, come già stabilito nella decisione del 24
maggio 2011, cresciuta incontestata in giudicato, l’assicurato - nonostante il
danno alla salute accertato dal dr. __________, comportante un’incapacità
lavorativa del 50% nell’attività pesante di piastrellista, ma una piena
capacità lavorativa nella parte di attività più leggera di esecuzione
preventivi, sopralluogo e vendita di materiali, così come in altre attività
lavorative adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali - è riuscito,
conformemente all’obbligo di diminuire il danno e grazie anche all’assunzione
di un operaio, a convenientemente reintegrarsi nella gestione della ditta, subendo
una perdita economica del 31%, insufficiente per ottenere il diritto ad una
rendita di invalidità (cfr. doc. 62-1 e consid. 2.4.).
Visto che le condizioni di salute
dell’interessato non hanno nel frattempo subito delle modifiche - come del
resto confermato dall’assicurato stesso sia in sede ricorsuale, sia nei
successivi atti di causa (cfr. doc. I, doc. IX e doc. XIII) - il TCA,
contrariamente a quanto preteso dal patrocinatore dell’assicurato – secondo il
quale la società avrebbe proposto all’interessato una riduzione dello stipendio
a fr. 2'000.- mensili in quanto tale ammontare corrisponderebbe ad “una
collaborazione compatibile con le sue condizioni di salute” (doc. 63-1) –
concorda con la valutazione dell’Ufficio AI di considerare che “la riduzione
del reddito che è stata imposta al Signor RI 1 dalla società __________ non è
in relazione ad un peggioramento dello stato di salute, bensì a fattori
estranei” (doc. A).
Pertanto,
non essendo stata resa verosimile una notevole modifica nelle condizioni di
salute e/o economiche dell’assicurato, secondo questo Tribunale, giustamente
l’Ufficio AI non è entrato nel merito della nuova richiesta di prestazioni.
2.6
Secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell'assicurato.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell'assicurato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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