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Decisione

32.2011.265

Corretta la decisione dell'UAI di non entrata in materia sulla nuova richiesta di prestazioni dell'assicurato,non essendo stata resa verosimile una notevole modifica delle condizioni di salute e/o eco

15 marzo 2012Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

130 V 69 consid. 5.2.5).

In tale contesto va rilevato che il grado

della prova richiesto dall'art. 87 cpv. 3 OAI è attenuato in quanto non è

necessario che l'amministrazione raggiunga il convincimento, nel senso di una

prova piena, che rispetto all'ultima decisione cresciuta in giudicato sia

effettivamente subentrata una modifica rilevante. Basta piuttosto che

sussistano almeno certi indizi a favore della circostanza invocata, ferma

restando comunque la possibilità che la modifica invocata venga poi smentita da

un più attento esame (v. sentenza 9C_68/2007 del 19 ottobre 2007, consid. 4.4

con riferimenti; cfr. pure SVR 2003 IV no. 25 pag. 76, consid. 2.2 [I 238/02]).

La condizione di verosimiglianza posta dall'art. 87 cpv. 3 OAI

deve permettere all'amministrazione, che ha precedentemente rifiutato una

prestazione o comunque una sua revisione con provvedimento cresciuto in

giudicato, di scartare senza ulteriori esami nuove domande con le quali

l'assicurato si limita a ripetere gli stessi argomenti, senza allegare una modifica

dei fatti determinanti (DTF 125 V 410 consid.

2b pag. 412; 117 V 198 consid. 4b pag. 200 con

riferimenti). Adita con una nuova domanda, l'amministrazione deve così

cominciare con l'esaminare se le allegazioni dell'assicurato sono, in maniera

generale, plausibili. Se ciò non è il caso, può liquidare l'istanza senza

ulteriori indagini con un rifiuto di entrata in materia. A tal proposito

occorre precisare che quanto più breve è il lasso di tempo trascorso dalla

decisione precedente, tanto più rigorosamente l'amministrazione apprezzerà la

plausibilità delle allegazioni dell'assicurato. Su questo aspetto, essa dispone

di un certo potere di apprezzamento che il giudice è di principio tenuto a

rispettare (DTF 109 V 108 consid. 2b pag. 114;

cfr. pure SVR 2003 IV no. 25 pag. 76, consid. 2.2). Giudice che per il resto

deve limitarsi ad esaminare la situazione secondo lo stato di fatto che si

presentava al momento in cui l'amministrazione ha statuito (sentenza del

Tribunale federale delle assicurazioni I 52/03 del 16 gennaio 2004, consid.

2.2).

Se infine

l'assicurato interpone ricorso alla decisione di non entrata in materia, il

giudice esamina solo se l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia a

buon diritto. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il

giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina

materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato

è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265

consid. 2a; RCC 1991 pag. 269 consid. 1a).

La giurisprudenza sopra

menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio

2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STFA dell’8

marzo 2006 nella causa J. [I 734/05]).

2.4. Nel caso in esame, avendo

l’UAI emanato una decisione di non entrata in materia, il TCA

è unicamente chiamato a stabilire se l’amministrazione ha correttamente oppure

no rifiutato di esaminare il merito della richiesta.

Nella

decisione del 24 maggio 2011 - cresciuta incontestata in giudicato - l’Ufficio

AI ha respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurato fondandosi, dal

profilo medico, sulla perizia reumatologica eseguita dal dr. __________, spec.

FMH in medicina interna-reumatologo, il quale, nel referto del 3 dicembre 2008, ha posto le diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di “gonartrosi post-traumatica al

ginocchio sinistro; iniziale gonartrosi al ginocchio destro”, mentre quali

diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa ha indicato quelle di “ernia

iatale; lupus eritematoso cutaneo; stato dopo dilatazione ureterale; ipertrofia

prostatica benigna; stato dopo ricostruzione legamenti crociati ginocchio

sinistro (1982); lesione legamenti crociati sinistra durante attività sportiva

(1986); stato dopo artroscopia per resezione menischi e ricostruzione legamenti

ginocchio sinistro (luglio 1997)” (doc. 16-1).

Il dr. __________

ha quindi considerato l’assicurato abile al lavoro al 50% nella sua attività in

proprio con riferimento alla mansione pesante di posatore di pavimenti, ma

abile al lavoro al 100% nella parte di attività più leggera di esecuzione

preventivi, sopralluogo e vendita di materiali, così come in altre attività

lavorative adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali (doc. 16-4).

Quanto all’aspetto economico, nella decisione del

24 maggio 2011, cresciuta incontestata in giudicato, l’amministrazione ha

rifiutato di riconoscere all’assicurato il diritto ad una rendita, in mancanza

di un grado di invalidità pensionabile.

L’Ufficio AI ha, infatti, considerato che il

grado di invalidità dell’interessato - tenendo conto, conformemente a quanto stabilito

Considerandi

dal TCA nella sentenza 32.2010.111 dell’11 ottobre 2010, anche della perdita

economica subita dall’interessato per retribuire un operaio in misura

corrispondente alla percentuale dei suoi impedimenti lavorativi - ammonta al

31%, percentuale insufficiente per avere diritto ad una rendita.

2.5

In sede di

nuova domanda, con scritto del 20 giugno 2011, il patrocinatore dell’assicurato

ha addotto un peggioramento delle condizioni economiche dell’interessato,

rilevando che “la __________ ha preso la decisione di non più assumere

personale dopo il licenziamento dell’ultimo operaio a fine settembre 2010,

visto che il signor RI 1 non riesce ad assicurare un lavoro continuativo a

causa delle sue condizioni di salute” (doc. 63-3).

A

comprova di quanto asserito, il legale ha prodotto copia di una lettera, datata

6.

dicembre 2010, inviata all’assicurato dalla __________, del seguente tenore:

"

La __________ ha preso la decisione di non

assumere più personale, dopo il licenziamento dell’ultimo operaio a fine

settembre 2010, visto che lei non riesce ad assicurare un lavoro continuo e

permanente a causa delle sue condizioni fisiche da lungo tempo a noi note

(causa principale: ginocchio).

Le proponiamo, per non chiudere la ditta __________,

una collaborazione secondo le sue condizioni di salute, ad uno stipendio di fr.

2'000.- mensili (13 mensilità), da gennaio 2011 per un anno.

Questa situazione sarà rivalutata entro fine 2011.” (Doc. 63-2)

Alla luce

di tale scritto, il patrocinatore ha ritenuto che l’amministrazione, malgrado

uno stato di salute invariato dell’assicurato, avrebbe comunque dovuto entrare

nel merito della nuova domanda, vista la modifica delle condizioni economiche

dell’interessato.

Nonostante

quanto addotto dal patrocinatore, l’UAI ha rifiutato di entrare nel merito

della nuova richiesta di prestazioni, facendo presente che “non è stato

dimostrato un peggioramento dello stato di salute. In effetti, la riduzione del

reddito che è stata imposta all’assicurato dalla società __________ non è in

relazione ad un peggioramento dello stato di salute, bensì a fattori estranei”

(doc. A).

Il TCA approva l’operato dell’amministrazione.

Questa Corte ritiene infatti, contrariamente a

quanto preteso dal patrocinatore, che l’assicurato non abbia apportato degli

elementi oggettivi in grado di rendere verosimile una modifica della sua

situazione economica, che avrebbero dovuto essere indagati dall’amministrazione

entrando nel merito della nuova richiesta di prestazioni.

L’assicurato, difatti, si è limitato a produrre

lo scritto del 6 dicembre 2010, con il quale la sua stessa società gli ha comunicato

di avere deciso di non assumere più personale dopo il licenziamento dell’ultimo

dipendente, “visto che lei non riesce ad assicurare un lavoro continuo e

permanente a causa delle sue condizioni fisiche da lungo tempo a noi note”,

proponendo “una collaborazione secondo le sue condizioni di salute” per uno

stipendio di fr. 2'000.- mensili per 13 mensilità a partire da gennaio 2011

(doc. 63-2).

Ora, come già stabilito nella decisione del 24

maggio 2011, cresciuta incontestata in giudicato, l’assicurato - nonostante il

danno alla salute accertato dal dr. __________, comportante un’incapacità

lavorativa del 50% nell’attività pesante di piastrellista, ma una piena

capacità lavorativa nella parte di attività più leggera di esecuzione

preventivi, sopralluogo e vendita di materiali, così come in altre attività

lavorative adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali - è riuscito,

conformemente all’obbligo di diminuire il danno e grazie anche all’assunzione

di un operaio, a convenientemente reintegrarsi nella gestione della ditta, subendo

una perdita economica del 31%, insufficiente per ottenere il diritto ad una

rendita di invalidità (cfr. doc. 62-1 e consid. 2.4.).

Visto che le condizioni di salute

dell’interessato non hanno nel frattempo subito delle modifiche - come del

resto confermato dall’assicurato stesso sia in sede ricorsuale, sia nei

successivi atti di causa (cfr. doc. I, doc. IX e doc. XIII) - il TCA,

contrariamente a quanto preteso dal patrocinatore dell’assicurato – secondo il

quale la società avrebbe proposto all’interessato una riduzione dello stipendio

a fr. 2'000.- mensili in quanto tale ammontare corrisponderebbe ad “una

collaborazione compatibile con le sue condizioni di salute” (doc. 63-1) –

concorda con la valutazione dell’Ufficio AI di considerare che “la riduzione

del reddito che è stata imposta al Signor RI 1 dalla società __________ non è

in relazione ad un peggioramento dello stato di salute, bensì a fattori

estranei” (doc. A).

Pertanto,

non essendo stata resa verosimile una notevole modifica nelle condizioni di

salute e/o economiche dell’assicurato, secondo questo Tribunale, giustamente

l’Ufficio AI non è entrato nel merito della nuova richiesta di prestazioni.

2.6

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell'assicurato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell'assicurato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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