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Decisione

32.2011.266

Assicurato con attività lucrativa indipendente. Conferma della perizia reumatologica. Nessun grado d'invalidità pensionabile

5 aprile 2012Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione di un Giudice

unico ai sensi degli artt. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio

2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).

nel

merito

2.2. Oggetto

del contendere è sapere se l’Ufficio AI ha legittimamente o meno respinto la

domanda di prestazioni.

2.3. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la

surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente

incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere

sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance

invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band

XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 46).

Secondo

l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono

invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,

ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se

sono invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto

fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità

e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio

di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali

di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe

potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado

d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del

reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello

che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc,

op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n.

264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire

se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare,

benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

2.4. Secondo la giurisprudenza del TFA,

nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti particolarmente difficile,

occorre che la graduazione dell’invalidità avvenga, ispirandosi al metodo specifico

applicabile alla persone non esercitanti un’attività lucrativa (art. 27 OAI),

eccezionalmente secondo il metodo straordinario.

Capita

in particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente

preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso. L’invalidità è allora

stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione concreta in cui

si svolge l’attività (Pratique VSI 1998 p. 121; Meyer, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum IVG, 2010, p. 299; riassunto della giurisprudenza in STF 9C_236/2009 del 7

ottobre 2009 consid. 3 e 4).

In

tal caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la sopravvenienza

del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato a coloro i

quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI 1998 p. 122

consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con

quest’ultimo metodo risiede nel fatto che l'invalidità

non è graduata direttamente sulla base di un confronto di attività: si valuta

infatti dapprima l'impedimento cagionato dalle condizioni di salute e solo

successivamente si accertano le ripercussioni di tale impedimento sulla capacità

di guadagno. Una certa diminuzione della capacità funzionale di rendimento può

certo, nel caso di una persona attiva, determinare uno scapito economico di

stessa misura, ma non ha necessariamente una simile conseguenza. Se si volesse,

nel caso di persone attive, fondarsi esclusivamente sul risultato ottenuto dal

confronto delle attività, si violerebbe il principio legale secondo cui per

questa categoria di assicurati l'invalidità deve essere stabilita in base

all'incapacità di guadagno (metodo straordinario di graduazione; DTF 128 V 30

consid. 1; Pratique VSI 1998 pag. 122 consid. 1a e p. 257 consid. 2b; STF I

782/03 del 24 maggio 2006 consid. 2.4).

Al

riguardo, la circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI), alla cifra marginale 3103

(nel tenore valido dal 1° gennaio 2011, applicabile al caso concreto),

stabilisce che l'invalidità di una persona che esercita un'attività lucrativa

va sempre calcolata, nei limiti del possibile, con il metodo generale del

confronto dei redditi. Se non è possibile un accertamento diretto affidabile

dei due redditi – per esempio a causa della situazione economica – il grado

d'invalidità è determinato secondo il metodo straordinario (DTF 128 V 29; I 230/04, Pratique VSI 1998 p. 121 e p. 255). Nella pratica questo metodo

si applica spesso ai lavoratori indipendenti.

La

successiva cifra marginale 3104 CIGI dispone che in primo

luogo si procede ad un confronto delle attività, cioè si accerta quali

attività e in che misura potrebbe esercitarle la persona assicurata con e senza

danno alla salute. Occorre inoltre sempre verificare in che misura possono

essere ridotte le perdite di guadagno cercando nell'ambito delle precedenti attività

occupazioni più adeguate all'infermità.

In

seguito si effettua la valutazione del guadagno applicando per ogni attività il

salario di riferimento valevole nel ramo. Si ottengono così un reddito

d'invalido e uno di persona non invalida per poi procedere al raffronto dei

redditi (cifra 3105 CIGI).

La

cifra 3106 CIGI stabilisce poi che, in base alla valutazione del guadagno delle

attività che possono essere esercitate con e senza danno alla salute, il metodo

di calcolo straordinario può essere considerato un raffronto dei redditi

preceduto da un confronto delle attività (RCC 1979 p. 230).

2.5. Nel

caso in esame, l’assicurato è stato visitato dal dr. __________, specialista in

reumatologia. Con rapporto 17 novembre 2009, il succitato medico ha posto le

seguenti diagnosi:

"

(…)

Sindrome lombospondilogena cronica a sinistra in

- Esiti da asportazione di ernia discale

extraforaminale L3/L4 a sinistra, il 30.10.2009.

- Note alterazioni degenerative lombari

(risonanza magnetica della colonna lombare del 30.10.2007).

- Disturbi statici del rachide

(ipercifosi della dorsale alta con protrazione del capo, scoliosi sinistroconvessa

dorsale, destr convessa lombare).

- Dismetria degli arti inferiori, a sfavore della

gamba sinistra di -15 mm.

- Decondizionamento e sbilancio muscolare.

- Obesità (peso 106,5 kg / statura 177,5 cm)

Probabile coxartrosi secondaria con deficit funzionale

a sinistra in

- Esiti da frattura pluriframmentale del

collo femorale a sinistra (sub-peritrocanterica) il 20.1.2002.

- Esiti da osteosintesi il 20.1.2002 e

asportazione del materiale di osteosintesi e degli osteofiti locali il

7.1.2003.

Obesità (peso 106,5 kg / statura 177,5 cm)." (doc. AI 103/8)

Dopo

aver proceduto alla valutazione delle costatazioni soggettive ed oggettive, in

merito alla capacità lavorativa il dr. __________ ha concluso:

"

(…)

In un lavoro adatto allo stato di salute, giudico l'assicurato

abile al lavoro nella misura del 100% con un rendimento massimo del 100%, a

partire da quando è stato dichiarato inabile al lavoro dai medici curanti.

A condizione che la sua ultima attività principale

impiegato nell'amministrazione consulenza immobiliare, nella gestione di

immobili, compresa l'organizzazione della ristrutturazione degli stessi, tenga

pienamente conto dei limiti funzionali e di carico citati nell'allegato,

rispettivamente gli permetta di alternare le posizioni corporee al bisogno,

l'attività è da considerarsi adatta allo stato di salute attuale, non

giustificando dunque un'inabilità lavorativa.

È giustificata l'inabilità lavorativa completa per

qualsiasi tipo di attività dal 20.1.2002 fino al 36.6.2002, a seguito

dell'infortunio occorso il 20.1.2002 con le relative cure e riabilitazioni

necessitate. È altrettanto giustificata un'inabilità lavorativa completa per

qualsiasi tipo di attività, durante 6 mesi, dopo l'intervento neurochirurgico

subito al rachide lombare il 30.10.2007, quindi a decorrere da tale data fino

al 30.4.2007. (…)" (doc. AI 103/7)

Il

ricorrente sostiene una modifica del stato di salute dovuto ad un aggravamento

della sintomatologia alla schiena.

2.6. Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto

(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le

conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se

un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né

la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23

aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; DTF 125 V 352 consid. 3a,

122 V 160 consid. 1c), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Per quel

che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto

di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125

V 353 consid. 3a/cc); Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3a/cc).

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/

2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile

2007).

2.7. Nella

fattispecie concreta questo TCA non ha motivi per mettere in

dubbio la dettagliata e convincente la perizia 17 novembre 2009 del dr. __________.

In essa è stato debitamente tenuto conto delle affezioni di cui l’assicurato è

portatore, con conclusioni logiche e prive di contraddizioni circa la capacità

lavorativa del 100% (eccetto i sei mesi di totale inabilità a seguito dell’infortunio

del 20 gennaio 2002 ed a seguito dell’intervento neurochirurgico eseguito il 30

aprile 2008) sia nella sua professione di amministratore di immobili che in attività

adeguate, a condizione che siano rispettati i limiti funzionali e di carico

elencati in sede peritale.

Il

ricorrente contesta la succitata valutazione adducendo un notevole peggioramento

della sintomatologia alla schiena, facendo riferimento ai certificati del suo

medico curante che attestano un’incapacità lavorativa del 50% dal 21 ottobre

2007 (doc. A2 – A16). Questi scarni certificati, privi di qualsiasi motivazione,

non sono tuttavia idonei a sovvertire la valutazione della perizia, tantomeno a

comprovare un peggioramento del suo stato di salute.

In conclusione, sulla base della perizia del dr. __________,

alla quale va dato valore probatorio pieno (cfr. 2.6), richiamato inoltre

l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto è

ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico

cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati), è da ritenere dimostrato con il grado della

verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali

(DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b) che

l’insorgente presenta un’abilità lavorativa del 100% nella sua attuale

professione che in attività adeguate rispettose dei limiti funzionali descritti.

Pertanto,

questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi

chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino

all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario

l'esperimento di ulteriori accertamenti.

Al riguardo, va fatto presente che se

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, p. 47

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda pure DTF

122 II 469, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un

tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente

all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b; riguardo al

previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162

consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

2.8. Per

quel che concerne gli effetti economici legati al danno alla salute, l’Ufficio

AI ha proceduto ad un’inchiesta economica per gli indipendenti. Come si evince dal

relativo rapporto 3 settembre 2010 (doc. AI 113), l’ispettore AI ha ritenuto i

redditi aziendali “altalenanti” e non rappresentativi, motivo per cui ha

determinato il grado d’invalidità secondo il metodo straordinario (cfr. consid.

2.4.), allestendo un dettagliato calcolo, ripreso nella decisione contestata,

al cui tenore va fatto riferimento.

Tale

calcolo va confermato. L’Ufficio AI ha infatti rettamente proceduto, su indicazioni

dell’assicurato, alla ripartizione delle mansioni componenti l’attività indipendente

di amministratore immobiliare (suddiviso in attività organizzativa/amministrativa,

attività immobiliare, trasporti valori e sicurezza), tenendo conto della

perizia del dr. __________ per definire le capacità lavorative di ogni singola

mansione. L’ispettore AI ha poi correttamente determinato il guadagno di ogni

mansione facendo riferimento ai salari valevoli nel corrispondente ramo economico,

ottenendo così un reddito da valido e da invalido, per poi procedere al raffronto

dei redditi. In questo modo, la presa in considerazione dei

redditi statistici per ogni mansione componente l’attività lucrativa

indipendente dell’insorgente, tenendo conto dei “salari di riferimento del ramo”,

è conforme alla giurisprudenza federale e alla prassi amministrativa (cfr.

consid. 2.4; cfr. anche DTF 128 V 33 consid. 4c).

Da

suddetto calcolo è risultato un grado d’invalidità del 19%.

Visto

quanto sopra, non presentando l’assicurato un grado d’invalidità pensionabile, egli

non ha diritto ad una rendita AI.

Ne

consegue la conferma della decisione contestata, mentre il ricorso va respinto.

2.9. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per

il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

giudice

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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