32.2011.268
Soppressione della rendita d'invalidità per la via della revisione. Ammessa AG
29 febbraio 2012Italiano37 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2011.268
Data decisione, Autorità:
29.02.2012, TCA
Titolo:
Soppressione della rendita d'invalidità per la via della revisione. Ammessa AG
AFFEZIONE PSICHICA
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
GRADO DI INVALIDITÀ
REVISIONE DELLA RENDITA
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 2 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 17 cpv. 1 LPGA
art. 61 let. f LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2011.268
mm
Lugano
29 febbraio
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 20 ottobre 2011
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione formale del 19 settembre
2011 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 20
agosto 2009, RI 1, nato nel 1956, di professione falegname, ha inoltrato una
domanda di prestazioni AI per adulti, indicando, a titolo di danno alla salute,
“frattura del malleolo laterale della caviglia sinistra non dislocata”, danno
insorto nel mese di febbraio 2009 (doc. 2).
1.2. Nel corso
del mese di agosto 2010, l’Ufficio AI ha posto l’assicurato al beneficio di una
rendita intera di invalidità a far tempo dal 1° febbraio 2010 (doc. 65).
1.3. In data 19
settembre 2011, l’UAI ha emanato una decisione formale mediante la quale ha
comunicato all’assicurato che la rendita di invalidità in vigore sarebbe stata
soppressa a far tempo dalla fine del mese seguente l’intimazione della
decisione (doc. 111).
1.4. Con
tempestivo ricorso del 20 ottobre 2011, RI 1, patrocinato dall’avv. RA 1, ha
chiesto che l’UAI venga condannato a ripristinare la precedente rendita di
invalidità con effetto a far tempo dal 1° novembre 2011, argomentando in
particolare quanto segue:
"
(…).
L’assicurato non può accettare le nuove
valutazioni che, come le precedenti, si fondano sull’errato presupposto del
recupero di una completa mobilità degli arti inferiori e della schiena senza
tener conto del cumulo delle limitazioni indotte dalle singole affezioni.
Quello che più stupisce é che nessuno abbia voluto considerare il fatto che
contrariamente a quanto preteso l’assicurato non é assolutamente in grado di
spostarsi facilmente né di piegarsi costretto com’é da mesi a sorreggersi con
le stampelle. Il medico curante ha da tempo proposto all’assicuratore infortuni
un nuovo ricovero per una migliore valutazione della situazione e l’adozione
dei provvedimenti sanitari che si impongono, purtroppo sin qui senza ottenere
soddisfazione.
Si contesta in questa sede l’assunto secondo il
quale le “ lesioni degenerative del rachide lombare non limitino ulteriormente
l’assicurato nell’esercizio di attività adeguate allo stato di salute”. Di
fronte ad un quadro contraddistinto da numerose affezioni non é ammissibile che
ciascuna venga analizzata in modo astratto dopo essere stata isolata
completamente dal quadro generale, nella più completa dimenticanza della
rilevanza delle complesse interdipendenze. A nessuno sfugge come gli importanti
fenomeni algici tuttora riscontrabili agli arti inferiori, conseguenza diretta
di trombosi venosa profonda, possano determinare gravi scompensi posturali i
quali a loro volta esacerbano le conseguenze dei fenomeni degenerativi in atto
a livello della colonna lombare.
Nemmeno si possono semplicemente dimenticare le
conseguenze della conclamata labirintite certificata dalla dottoressa curante e
neppure l’importante ipoacusia finalmente in via di riconoscimento.
Stante quanto precede il guadagno che
l’assicurato dovrebbe ancora essere in grado di conseguire risulta definito in
modo del tutto astratto ed arbitrario. Si parte infatti dall’inconsistente
presupposto che egli possa sostanzialmente esercitare senza impedimenti
un’infinita serie di attività leggere con un rendimento del 70% determinato
dalle affezioni psichiche.
Ciò non considera il fatto che queste vanno a
sovrapporsi anche nell’esercizio di attività leggere a preesistenti limitazioni
funzionali che la generica riduzione forfetaria dell’8% non sconta in modo
sufficiente; nessuna parola l’Ufficio AI ha d’altronde speso per motivare l’aumento
della riduzione forfettaria, effettuata in ragione del 5% in sede di progetto
di decisione.
Di nessun rilievo per concludere l’accenno al
rapporto stilato il 9 maggio 2011 dal responsabile del servizio di collocamento
che attesta l’interesse e la disponibilità dell’assicurato ad avvalersi dei
servizi di collocamento dopo già aver usufruito senza alcun esito pratico del
supporto di __________; anche questo rapporto parte infatti da una descrizione
completamente errata e comunque supera-ta delle capacità di movimento e
spostamento dell’assicurato.”
(doc. I)
1.5. Con atto di
risposta del 15 novembre 2011, l’Ufficio AI ha postulato un’integrale reiezione
dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei
considerandi di diritto (doc. VII).
1.6. In data 17
gennaio 2012, il ricorrente ha versato agli atti ulteriori documenti
riguardanti la problematica otologica (doc. IX + allegati).
1.7. Sempre nel
corso del mese di gennaio 2012, il TCA ha chiesto all’UAI di prendere posizione
sulla nuova documentazione prodotta dall’assicurato, nonché di spiegare se e in
che modo esso aveva tenuto conto della giurisprudenza federale di cui alla SVR
1/2012 IV 1 consid. 3.4.2.2 (doc. XI).
La
risposta dell’amministrazione é pervenuta in data 13 febbraio 2012 (doc. XII +
allegati).
L’insorgente
si é espresso in proposito il 17 febbraio 2012 (doc. XIV).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio
2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio
2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;
STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Oggetto
della lite è la questione di sapere se l’UAI era legittimato a sopprimere la
rendita di invalidità in vigore, oppure no.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (J.-L. Duc,
L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n.
46).
Secondo
l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido).
Il
grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto
del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con
quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è
portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota
a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe
potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo
generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid.
2a e 2b; Pratique VSI 2000 p. 84 consid. 1b).
Nella
DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che
l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora
l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a
causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare
concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dal TFA in una sentenza
U 156/05 del 14 luglio 2006 consid. 5).
La
misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo
il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale
federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità
di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al
proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto
dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento
dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da
invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la
valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute
fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione
su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V
222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno
2003, consid. 4.1; STFA I 761/01 del 18 ottobre 2002, consid. 3.1, pubblicata
in SVR 2003 IV Nr. 11 e STFA I 26/02 del 9 agosto 2002, consid. 3.1).
2.4. Secondo
l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita
subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o
ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta. Qualsiasi
cambiamento importante delle circostanze suscettibili di incidere sul grado di
invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione
giusta l’art. 17 LPGA.
La
rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica
sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso
sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano
subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid.
1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Una semplice
valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente
invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA
(DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Affinché sia possibile la
revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o
economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica notevole, ossia tale da
influire sulla perdita di guadagno.
Per
sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la
situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della
rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351
consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a
confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369
consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; U. Meyer-Blaser,
Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 30/31 (art. 17 LPGA),
p. 379-380). L’Alta Corte ha precisato che il punto di
riferimento temporale per valutare se si è in presenza di una modifica rilevante
del grado di invalidità suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alla
prestazione è costituito, come nel caso di nuova domanda, dall’ultima decisione
cresciuta in giudicato che si fonda su un esame materiale del diritto alla
rendita (DTF 133 V 108 e STF 9C_520/2009 del 24 novembre 2009, consid. 3.1).
Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art.
88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al
guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a
prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole
(art. 88a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di
revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di
una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC
1984 p. 137).
Circa
gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad
un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI
stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o
dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno
del secondo mese che segue la notifica della decisione. L’art. 88bis
cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o
dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in
cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa
dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo
ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77
OAI. In questo senso si esprime anche Müller che evidenzia
anche come l’art. 17 LPGA permetta espressamente la revisione della rendita
solo per il futuro (Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision
in der Invalidenversicherung, Friborgo 2003, N. 318 - 320, p. 88).
2.5. Dalle tavole
processuali emerge che l’incapacità lavorativa di RI 1 ha avuto inizio con gli
infortuni del 18 agosto 2008 e del 9 febbraio 2009 - assunti dall’__________ -,
in occasione dei quali egli ha riportato un trauma contusivo al pollice
sinistro, rispettivamente la frattura del malleolo laterale della caviglia
sinistra.
Per
quanto riguarda il primo sinistro, l’assicurato ha ripreso a lavorare al 50% il
27 novembre 2008 e al 70% il 16 dicembre 2008. Egli é stato dichiarato abile al
lavoro in misura completa a contare dal 1° giugno 2009. Per quanto concerne
invece il secondo evento infortunistico, il ricorrente ha presentato una totale
incapacità lavorativa dal 9 febbraio 2009 in poi.
Sulla
scorta di quanto precede, l’Ufficio AI, in data 12 agosto 2010, ha riconosciuto all’insorgente una rendita intera di invalidità a far tempo dal 1° febbraio
2010, e meglio trascorso l’anno di carenza di cui all’art. 29 cpv. 1 lett. b
LAI e tenuto conto che l’inizio della prestazione può iniziare a decorrere al
più presto dopo sei mesi dal deposito della relativa domanda (cfr. doc. 59 e
65). In quella stessa sede, l’assicurato è stato avvertito che il suo caso
sarebbe stato "… oggetto di una revisione immediata al fine di valutare
l’evoluzione del suo stato di salute e, quindi, del suo ulteriore diritto a
prestazioni da parte dell’AI" (doc. 59, p. 2).
2.6. Al
considerando precedente sono state esposte le circostanze che giustificarono,
all’epoca, l’assegnazione all’insorgente di una rendita intera di invalidità.
Dall’incarto
LAINF si evince che in occasione della visita __________ di chiusura del 2
settembre 2010, il chirurgo ortopedico dott. __________ - negata l’eziologia
traumatica alla problematica alla schiena -, ha così descritto l’esigibilità
lavorativa:
"
L’assicurato non ha limitazioni nel sollevare
pesi fino a 5 kg fino all’altezza dei fianchi, può spesso sollevare pesi dai 5
ai 10 kg fino all’altezza dei fianchi, di rado pesi dai 10 ai 25 kg fino all’altezza dei fianchi e mai più pesi superiori ai 25 kg.
L’assicurato non ha limitazioni nel sollevare
pesi fino a 5 kg oltre l’altezza del petto e può spesso sollevare pesi oltre ai
5 kg oltre l’altezza del petto.
L’assicurato non ha limitazioni nel maneggio di
attrezzi leggeri e di precisione, può spesso maneggiare attrezzi di media
entità e non può più maneggiare attrezzi pesanti o molto pesanti, l’assicurato
non ha limitazioni nella rotazione della mano.
L’assicurato non ha limitazioni nell’effettuare
lavori al di sopra della testa, non ha limitazioni nell’effettuare la rotazione
del tronco, non ha limitazioni nell’assumere la posizione seduta e inclinata in
avanti, egli può talvolta assumere la posizione in piedi e inclinata in avanti,
molto spesso assumere la posizione inginocchiata, talvolta effettuare la
flessione delle ginocchia. L’assicurato non ha limitazione nell’assumere la
posizione seduta e di lunga durata e può spesso assumere la posizione in piedi
e di lunga durata. L’assicurato non ha limitazioni nel camminare fino a 50 m, può spesso camminare oltre i 50 m, di rado camminare per lunghi tragitti, di rado su terreno
accidentato, egli può di rado salire le scale e non può più salire su scale a
pioli.
(…).”
(doc.
148, p. 4/inc. INSAI).
Il medico
di __________ appena citato ha peraltro precisato che - tenendo conto anche
dei disturbi alla schiena -, l’esigibilità andava modificata nel senso che
“… l’assicurato può spesso assumere la posizione seduta e inclinata in avanti,
egli può spesso assumere la posizione seduta e di lunga durata.” (doc. 148, p.
4/inc. __________) e, d’altro canto, che, alla luce dello status oggettivato
durante la visita di chiusura, “… per il solo pollice sinistro non ci sono
postumi infortunistici invalidanti suscettibili di modificare la capacità
lavorativa. Se l’assicurato non avesse avuto gli altri problemi sarebbe stato
considerato abile al lavoro al 100%.” (doc. 152/inc. INSAI).
Tenuto
conto unicamente dello stato infortunistico della caviglia sinistra, fatta cioè
astrazione dai disturbi interessanti la colonna lombare, l’__________, con
decisione formale del 17 novembre 2010, ha quindi ritenuto esigibile che RI 1 svolgesse “… un lavoro più leggero per tutto il giorno. Le attività che
entrano in considerazione sono, ad esempio, l’addetto alla confezione di
cioccolato, alla fabbricazione di trapani, l’operaio aiuto stampatore o
l’affilatore, dove potrebbe realizzare un salario annuo medio di CHF 48'078.00.
Senza l’infortunio guadagnerebbe attualmente CHF 64'301.00. Dal confronto delle
due cifre risulta un’incapacità al guadagno del 25% per cui, dal 01.11.2010,
accordiamo una rendita d’invalidità in tale misura.” (doc. 158/inc. LAINF).
L’assicuratore
infortuni ha ribadito la propria posizione con la decisione su opposizione del
7 marzo 2011 (cfr. doc. 167/inc. LAINF).
2.7. Prima di procedere
all’emanazione della decisione formale mediante la quale ha soppresso la
rendita intera di invalidità, l’Ufficio AI ha interpellato il proprio Servizio
medico regionale (SMR) (cfr. doc. 95), e ciò alla luce, segnatamente, della
certificazione 19 maggio 2011 del medico curante, dott.ssa __________, in base
alla quale, oltre alle sequele ortopediche a livello di pollice e caviglia
sinistra, l’assicurato soffriva di una ipoacusia, di disturbi urinari, di
emorroidi interne stadio II, nonché di una sindrome depressiva reattiva (cfr.
doc. 94).
Con
rapporto del 30 maggio 2011, il dott. D. __________ ha indicato che “… il caso
dal punto di vista ortopedico é definito dalla visita di chiusura __________.
Per una definizione del caso é necessario disporre di una valutazione peritale
psichiatrica, centro peritale, per valutare presenza o meno di una problematica
psi con influsso sulla CL residua e valutazione dei criteri di Förster.” (doc.
98).
RI 1 é
stato periziato in data 5 luglio 2011 dalla dott.ssa __________,
Capo-clinica presso il Servizio di psichiatria dell’Ospedale __________.
Dal relativo referto si
evince che l’assicurato soffriva di una depressione reattiva medio-lieve
(ICD-10: F32.01), patologia „di recente insorgenza (se ne ha nozione dal giugno
2010) …“.
Per la psichiatra
interpellata dall’Ufficio AI, „la situazione osservabile in sede di esame
peritale non soddisfa i criteri di Foerster, sia per quanto riguarda la non
esigibilità di uno sforzo di volontà per reinserirsi nel mondo del lavoro, sia
riguardo la presenza di una patologia fisica cronicizzata grave e per la
perdita dell’integrazione sociale. Va annotato che la reazione depressiva
citata in diagnosi e sottolineata dal Medico curante, é di recente insorgenza
(se ne ha nozione dal giugno 2010) e, soprattutto, non ha indotto il Curante a
consigliare un supporto specialistico, né alcuna terapia mirata. Allo stato
attuale non si rintracciano elementi clinici di cronicità dell’affezione
depressiva. Ciò che viene osservato, pertanto, potrebbe beneficiare, anche in
modo significativo, di una farmacoterapia ad hoc e di un supporto psicoterapico
che aiuti l’A a comprendere che il suo titolo di studio non trova sbocchi nel
contesto lavorativo del paese in cui vive.“.
La dott.ssa __________ ha
infine dichiarato l’insorgente inabile al lavoro in misura non
superiore al 30% (doc. 109).
Con la
decisione formale impugnata, l’UAI ha ritenuto l’assicurato abile in attività
che tengano conto delle limitazioni derivanti dal danno alla salute ortopedico
(caviglia sinistra + rachide lombare) limitatamente al 70% e, operato il raffronto
dei redditi, ha quantificato nel 39% il discapito economico, insufficiente per mantenere
il diritto alla rendita di invalidità (cfr. doc. 111).
2.8. Il 17 gennaio
2012, l’assicurato ha prodotto della documentazione relativa alla problematica
uditiva e, al riguardo, ha sostenuto che essa contribuirebbe a “… ulteriormente
limitare la capacità di reintegrazione professionale (…) così come la paletta
delle attività esigibili.” (doc. IX).
In data
25 gennaio 2012, il TCA ha interpellato l’UAI invitandolo a spiegare - per
quanto concerne la riduzione della capacità lavorativa in attività adeguate -,
“… se e in che modo (…) ha tenuto conto della giurisprudenza federale di cui
alla SVR 1/2012 IV 1 p. 1 consid. 3.4.2.2 e riferimenti ivi menzionati.” e,
dall’altra, a prendere posizione su quanto fatto valere dal patrocinatore
dell’assicurato nello scritto del 17 gennaio 2012 (doc. XI).
Per
quanto attiene alla questione uditiva, preso atto del parere espresso
dal proprio SMR, l’amministrazione ha osservato che “… l’assicurato potrebbe
non risultare idoneo a svolgere attività lavorative in ambienti rumorosi o
richiedenti una buona capacità uditiva. (…). Ovviamente, in caso di conferma
delle limitazioni funzionali indicate dal SMR causa ipoacusia, le medesime
potrebbero restringere, conseguentemente, la cerchia delle attività adeguate e
esigibili presenti sul mercato libero del lavoro. Tuttavia, lo scrivente
sottolinea che, indipendentemente dalle limitazioni funzionali ulteriormente
indicate, esiste comunque un mercato del lavoro sufficientemente ampio in cui
l’assicurato può mettere a frutto la propria capacità lavorativa residua.”.
Per
quanto riguarda invece la problematica psichica, l’UAI ha precisato che
“dalle considerazioni e valutazioni rese in ambito peritale emergono fattori
psicosociali non suscettibili di provocare una incapacità lavorativa e, di
conseguenza, al guadagno. Tale aspetto é stato vagliato, nello specifico, dalla
specialista in psichiatria dr.ssa __________ del SMR, la quale ha osservato che
il quadro psicopatologico emerso dalla perizia agli atti é riconducibile a
fattori puramente psicosociali, i quali non rivestono carattere invalidante. Quindi,
l’amministrazione non ha applicato, nello specifico, la prassi federale
indicata considerando, a torto, una inabilità lavorativa del 30%.” (doc.
XII + allegati - il corsivo é del redattore).
2.9. Questo
Tribunale constata che l’apprezzamento del dott. __________ - secondo cui,
considerando le limitazioni derivanti dal danno alla caviglia sinistra e alla
schiena (i postumi interessanti il pollice sinistro sono stati giudicati privi
di carattere invalidante), l’assicurato potrebbe esercitare, senza limitazioni,
un’attività professionale alternativa a quella di falegname, fisicamente
leggera per quanto concerne il sollevamento/trasporto di pesi ed il maneggio di
attrezzi, da svolgere in posizione alternata seduta/eretta -, non risulta
essere sostanzialmente inficiato né dal rapporto afferente alla degenza 17
maggio - 4 giugno 2010 presso la Clinica __________, elaborato dal dott. __________,
spec. FMH in reumatologia (doc. 84-8: “In merito all’abilità lavorativa penso
che il paziente é ormai inabile definitivamente al 100% come falegname, é
abile al 100% nell’ambito di un’attività leggera dove possa stare seduto, non
debba salire scale, in particolare a pioli.” - il corsivo é del redattore),
né dalla valutazione delle capacità funzionali (EFL) a cui l’insorgente é stato
sottoposto nel corso dell’estate 2010 presso la __________ (doc. 55, p. 4:
“lavoro da molto leggero a leggero: tutto il giorno; rendimento iniziale del
50% (con frequenti pause di recupero tra i diversi momenti di lavoro);
prevalentemente da seduti o dove sia possibile cambiare spesso posizione di
lavoro; reinserimento graduale al lavoro nel primo mese di lavoro.”).
A
quest’ultimo riguardo, occorre peraltro segnalare che nello svolgimento
dei test ergonomici la concordanza e la consistenza, nel caso concreto, sono
state insufficienti, visto che il paziente che presentava una forte tendenza
all’aggravazione dei sintomi, tanto che la valutazione EFL é
stata giudicata inaffidabile (e ritenuto invece determinante l’apprezzamento
medico-diagnostico). Sulla rilevanza di una valutazione EFL per l’apprezzamento
della capacità lavorativa, si veda la STF 8C_547/2008 del 16
gennaio 2009, consid. 4.2.1, pubblicata in SVR 2009 IV nr. 26.
Per quanto riguarda le
turbe psichiche - una depressione reattiva medio-lieve -, tenuto
conto delle circostanze che emergono dalla perizia psichiatrica della dott.ssa __________ (l’assenza di una problematica psichica
grave, l’assenza di presa a carico psichiatrica, né farmacologica né sotto
forma di supporto psicoterapico, l’assenza di elementi clinici di cronicità
della patologia e la presenza di fattori stressori estranei all’invalidità,
innanzitutto il mancato riconoscimento in Svizzera del titolo di studio
conseguito nel paese di origine), occorre ritenere, in ossequio alla
giurisprudenza federale (cfr. SVR 1/2012 IV 1 p. 1 consid. 3.4.2.2 e
riferimenti ivi citati), che il disturbo psichico in questione non é di natura
invalidante.
In questo
senso, il TCA condivide l’opinione della dott.ssa __________, contenuta nel
rapporto del 7 febbraio 2012 (doc. XII 1: “La depressione reattiva descritta
dal perito appare quindi riconducibile puramente a fattori psicosociali che non
rivestono carattere invalidante sulla CL.” - il corsivo é del redattore).
A
proposito dei disturbi uditivi, si prende atto che, secondo il parere del SMR,
essa condiziona l’esigibilità lavorativa nella misura in cui l’insorgente non
risulta idoneo a svolgere attività lavorative con esposizione a fonti di rumore
e che richiedono una buona capacità uditiva (cfr. doc. XII 1).
Tutto ben
considerato, questa Corte ritiene che le limitazioni in questione non
restringano il ventaglio delle attività accessibili in una misura tale da
rendere del tutto irrealistiche le possibilità di reperire un’attività adeguata
sul mercato del lavoro. Infatti, al TCA appare plausibile che sul mercato
generale del lavoro esistano delle attività semplici e ripetitive, che
l’assicurato, una volta acquisito l’automatismo, potrebbe svolgere in maniera
indipendente, nonostante lo stato di parziale sordità in cui versa. D’altro
canto, il TF ha già avuto modo di chiarire che non tutto il settore
manifatturiero può essere classificato nella categoria delle attività rumorose
(cfr. STF 9C_377/2008 del 9 febbraio 2009 consid. 4.2).
Per il resto,
sapere quale assicuratore debba assumere i costi legati alla protesizzazione
acustica dell’assicurato, é una questione che esula dall’oggetto litigioso.
Dagli
atti non risulta infine che i disturbi urinari e le emorroidi
interne (cfr. doc. 94) abbiano un’incidenza negativa sulla capacità
lavorativa residua dell’insorgente.
In esito a tutto quanto
precede, il TCA deve concludere che, dal punto di vista
medico, l’assicurato non è più in grado di esercitare l’attività di falegname,
svolta in precedenza. Nondimeno, sul mercato generale del lavoro esistono delle
attività che egli sarebbe in grado di svolgere a tempo pieno e con un
rendimento completo, nonostante il danno alla salute.
2.10. Si
tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute
infortunistico.
Per
quanto concerne il reddito da valido, secondo l’UAI, l'insorgente
avrebbe guadagnato nel 2010, qualora non fosse insorto il danno alla salute, un
importo annuo di fr. 64'836 (dato 2009, adeguato al 2010 - cfr. doc. 111,
p. 2).
Al
riguardo, il TCA osserva innanzitutto che, siccome la soppressione della
rendita in vigore, qualora fosse fondata, avrebbe effetto dal 2011, l’anno di
riferimento per il raffronto dei redditi é il 2011.
Ora,
dalle informazioni raccolte dall’__________ direttamente presso l’ex datore di
lavoro dell’assicurato, risulta che nel 2010 quest’ultimo avrebbe conseguito un
reddito annuo di fr. 64'301.25 (cfr. doc. 154/inc. __________), il
medesimo dell’anno precedente (cfr. doc. 122B/inc. __________: “Tra il 2009 e
il 2010 non vi sono stati aumenti salariali.”).
Dalle
carte processuali non emerge se, nel 2011, continuando a lavorare per la
Falegnameria __________, RI 1 avrebbe o meno goduto di un aumento salariale. La
questione può però rimanere aperta poiché, anche in caso di risposta
affermativa, l’esito della vertenza non muterebbe.
Il
reddito da valido ammonta quindi a fr. 65'137.16
(reddito 2010: fr. 64'301.25 + adeguamento 2011 all’evoluzione dei
salari in termini nominali [+ 1.3% - cfr. tabella pubblicata sul sito
web dell’Ufficio federale di statistica]).
2.11. Per quanto
riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si
fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in
DTF 129 V 472 seg.
Nella prima sentenza di
principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da
invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale
concreta dell'interessato, a condizione
però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità
lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente
svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale
("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla
giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La
questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati
statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze
personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno
alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,
grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare
globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del
25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni
ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi
sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione
deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire
il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.
Nella
seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché
il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei
salari DPL.
In quella
sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque
DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale
dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza
dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più
basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
L’Alta
Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente
applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali
nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla
struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori
desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle
grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I
222/04).
In una
sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla
sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario
da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al
salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da
invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,
art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
Con
sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta
la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il
valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è
di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45
consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella
sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha
ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).
La
questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui
la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il
guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario
statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai
sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le
ulteriori condizioni -, un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo
parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la
soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di
parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti,
nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono
giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una
deduzione per circostanze personali e professionali.
2.12. Conformemente
alla giurisprudenza federale di cui si è detto al considerando 2.11., per la
determinazione del reddito ipotetico da invalido tornano applicabili i dati
statistici nazionali contenuti nella Tabella TA 1.
Pertanto,
il ricorrente, esercitando nel 2008 una professione che presuppone qualifiche
inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle
condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR
2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile
lordo pari a fr. 4'806.
Riportando
questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella pubblicata sul sito web
dell’Ufficio federale di statistica), esso ammonta a fr. 4'998.24 mensili
oppure a fr. 59'978.88 per l'intero anno (fr. 4'998.24 x 12).
Dopo
adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2011 (cfr. la
relativa tabella pubblicata sul sito web dell’UFS), un reddito annuo di fr. 62'581.27.
L’assicurato,
quale falegname presso la ditta __________, avrebbe guadagnato, nel 2011, fr.
65'137.16/anno per un’occupazione a tempo pieno.
Tale
reddito si situa sopra la media dei salari per un'attività equivalente
(Tabella TA 1 2008, p.ti 20, livello di qualifica 4: fr. 4’806 riportato su
41.4 ore/settimana = fr. 4'974.21 x 12 mesi = fr. 59'690.52 + adeguamento
2009-2011 all'indice dei salari nominali = fr. 62'197.52), di modo che
non sono dati i presupposti per una decurtazione del reddito statistico a
titolo di gap salariale.
2.13. In ossequio
alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze
specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,
età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado
d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad
una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima
consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto
delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"
(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Questa
Corte ritiene che la questione non meriti più ampi approfondimenti, visto che,
anche qualora si volesse applicare la riduzione massima consentita dalla
giurisprudenza (25%), RI 1 non raggiunge la soglia minima di invalidità
richiesta dall’art. 28 cpv. 2 LAI (40%). Infatti, confrontando i fr. 46'935.95 (fr. 62'581.27 - 25%) al reddito che egli avrebbe potuto conseguire
se non fosse insorto il danno alla salute, e cioè fr. 65'137.16, risulta un
discapito economico del 27.94%, insufficiente per fondare il diritto a una
rendita.
In esito
a quanto precede, la decisione impugnata, mediante la quale l’UAI ha soppresso la
rendita di invalidità in vigore a far tempo dalla fine del mese seguente
l’intimazione della decisione, merita di essere confermata.
2.14. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle
spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500 andrebbero poste a carico del
ricorrente, il quale ha tuttavia chiesto l’assistenza giudiziaria (cfr. consid.
2.15.).
2.15. Deve quindi
essere verificato se il ricorrente può essere posto al beneficio
dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1.
2.15.1. Ai sensi
dell'art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere
garantito il diritto di farsi patrocinare.
Se le
circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito
patrocinio.
Tale
norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore dell’art. 85 cpv. 2 lett. f
vLAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che
l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare e, se
del caso, l’assistenza giudiziaria.
L'art. 61
lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla
concessione dell'assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto
federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto
cantonale (cfr. DTF 110 V 362 consid. 1b; U. Kieser, ATSG-Kommentar, 2003, art.
61 N. 86, p. 626).
Le
condizioni cumulative per la concessione dell'assistenza giudiziaria
rimangono invariate rispetto al vecchio diritto, per cui trova ancora
applicazione la giurisprudenza elaborata in riferimento all’art. 85 cpv. 2
lett. f vLAVS.
Tali
presupposti sono adempiuti qualora l'assistenza di un avvocato appaia
necessaria o comunque indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le
sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. Kieser, op.
cit., art. 61 N. 88s., cfr., anche, DTF 108 V 269; 103 V 47; 98 V 117; Zbl
94/1993 p. 517; STFA del 23 maggio 2002 nella causa Winterthur Assicurazioni c/
D., U 234/00; STFA del 15 marzo 2002 nella causa A., U 220 + 238/00; STFA del 5
settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,
Fatti
I 11/01; STFA del 7 dicembre 2001 nella causa B., I 194/00; DTF 125 V 202; DTF
121 I 323 consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a, DTF 124 I 1,
consid. 2a, pag. 2; SVR 1998 UV, Nr. 11, consid. 4b, pag. 31; SVR 1998 IV, Nr.
13, consid. 6b, pag. 47; STCA del 23 marzo 1998, nella causa G.I., 38.97.323;
STFA del 18 giugno 1999 nella causa D.V.).
L’istante
va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla
difesa dei suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento
e a quello della sua famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 119 Ia 11ss.;
DTF 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in considerazione
i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento
nei suoi confronti (DTF 115 V 195, il coniuge o i genitori, B. Cocchi, F.
Trezzini, Codice di procedura civile ticinese, 2a edizione, Lugano 2000, N. 20
ad art. 155, p. 479). L’obbligo dello Stato di accordare l’assistenza
giudiziaria è in effetti sussidiario all'obbligo di mantenimento derivante dal
diritto di famiglia (DTF 119 Ia 11ss.). Non entrano invece in linea di conto le
risorse finanziarie di parenti cui l’interessato potrebbe far capo a norma
dell’art. 328 e 329 CCS (B. Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N. 20 ad art. 155,
p. 479 e giurisprudenza ivi citata).
Non è
determinante che l’indigenza sia stata cagionata da colpa propria (A.
Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetz gleich, p. 165).
Il limite
per ammettere uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull’assistenza
giudiziaria è superiore al minimo di esistenza determinato ai fini del diritto
esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c). All’importo
base LEF va applicato un supplemento variante fra il 15% e il 25% (cfr. STFA U
102/04 del 20 settembre 2004).
L’indigenza
processuale è data ove il richiedente non disponga di più mezzi di quelli
necessari per il mantenimento normale e modesto della famiglia (cfr. RAMI 1996
U 254 p. 209 consid. 2; STFA del 2 settembre 1994 nella causa J.P.H., p. 3).
In una
sentenza pubblicata in DTF 124 I 1ss., il TF ha precisato che una richiesta di
assistenza giudiziaria non può essere respinta unicamente sostenendo che
l’istante non è indigente, in quanto può permettersi i costi e la manutenzione
di un’automobile. Secondo l’Alta Corte il richiedente deve piuttosto -
indipendentemente dal modo in cui utilizza le sue risorse finanziarie - essere
considerato indigente, se in base alla sua situazione finanziaria non è in
grado di sopperire al suo minimo esistenziale; in questo calcolo non devono
essere naturalmente computate le spese non inerenti al suo fabbisogno
esistenziale.
L’attestato
municipale sullo stato di indigenza ha per il Giudice soltanto valore indicativo
Considerandi
(B. Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N. 10 ad art. 156, p. 490).
Nella
commisurazione della capacità patrimoniale del richiedente va considerata anche
l’eventuale sostanza e non unicamente i redditi conseguiti. In effetti prima di
poter eventualmente richiedere l’assistenza giudiziaria dallo Stato, la persona
interessata, nel limite dell’esigibile, deve di principio attingere alla
propria sostanza (cfr. STF I 134/06 del 7 maggio 2007).
Secondo
il TFA, si tiene conto dell’intera situazione economica della famiglia (STFA
non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa J.P.H., pag. 4, consid. 2 e giurisprudenza
citata non pubbl.). La sostanza deve tuttavia essere disponibile al momento
della litispendenza del processo o per lo meno a partire dal momento in cui è
presentata l’istanza e non solo alla fine della procedura (cfr. DTF 119 Ia 12
consid. 5; DTF 118 Ia 369ss).
Generalmente
dal punto di vista temporale lo stato di bisogno dell’istante va determinato
secondo la situazione esistente al momento della decisione (SVR 1998 UV Nr. 11
consid. 4a).
L’assistenza
giudiziaria può essere tuttavia concessa anche con effetto retroattivo nella
misura in cui i relativi presupposti sono adempiuti (cfr. SVR 2000 UV Nr. 3,
cfr. anche STCA 31.1998.50 del 12 marzo 2001).
Secondo
la giurisprudenza federale, infine, la decisione di concessione dell’assistenza
giudiziaria può essere modificata o revocata. Trattandosi di una decisione
processuale (“prozessleitender Entscheid”) non passa infatti in giudicato
materiale, ma solo formale. La modifica può avvenire anche con effetto
retroattivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b).
2.15.2
Per valutare
se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza,
si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di
esistenza agli effetti del diritto esecutivo (cfr. SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48
consid. 7b, p. 48 consid. 7c).
Al minimo
esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA
U 102/04 del 20 settembre 2004).
2.15.3
In concreto,
risulta dagli atti di causa che RI 1, coniugato e con una figlia di 16 anni a
carico, é al beneficio delle prestazioni assistenziali (cfr. la decisione 31
ottobre 2011 dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, acclusa al
doc. XVI/inc. 35.2011.22).
In tali
circostanze, l'indigenza deve essere ammessa.
Visto che
anche le altre due condizioni poste da legge e giurisprudenza appaiono
adempiute, l'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria va
accolta riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione
economica dell'assicurata dovesse più tardi migliorare (cfr. art. 61 lett. f
LPGA; U. Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 93; art. 9 Lag; relativamente al
gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG;
STFA del 4 maggio 2004 nella causa S., K 146/03, consid. 7.1.; STFA del 15
luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella
causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF
124.
V 301, consid. 6).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. La domanda
di assistenza giudiziaria è accolta.
3. Le spese
per complessivi fr. 500 sono poste a carico dell’assicurato. A seguito della
concessione dell’assistenza giudiziaria esse sono per il momento assunte dallo
Stato.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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