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Decisione

32.2011.27

Richiesta di una rendita AI respinta perché non è raggiunto il grado d'invalidità pensionabile

14 luglio 2011Italiano55 min

Source ti.ch

Fatti

I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002

nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003

nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

5. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile

per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;

Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.

342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10

consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.

128).

L'Alta

Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"

(…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono

determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere

annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie

psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato

psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione

per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato

potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è

ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.

1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29

settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

Secondo

la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le

psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische

Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi

(STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998

nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182

consid. 2a con riferimenti).

6. In

una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri

per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca

un’incapacità di guadagno duratura.

Tali criteri sono stati così riassunti

dal TFA in un’altra sentenza I 404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così espresso:

" 6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo da

dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche, per

le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente

necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una

incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.:

pubblicata in DTF 130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente

confermata, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di

regola, atto a determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della

capacità lavorativa suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser,

Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der

Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der

Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz

und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare pag. 81

seg.). Un'eccezione

a questo principio entra in linea di conto soltanto in quei casi in cui il

disturbo da dolore somatoforme presenta secondo gli accertamenti medici una

gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla

persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato

del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V

165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298

consid. 4c in fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi

eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità

psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata

di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche

croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili

o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale

dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto

"Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi

profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza

di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore

somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da

notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel

novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di

guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr.

sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento

ai principi sanciti in DTF 127 V 294).

In tale contesto, l'esperto chiamato ad esprimersi deve, sul piano

psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una classificazione riconosciuta

e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Tenendo conto dei criteri esposti,

egli deve così valutare l'esigibilità della ripresa, rispettivamente

dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato (VSI 2000 pag. 155 consid.

2c)."

Questa

giurisprudenza è stata confermata dall’Alta Corte nella sentenza 9C_830/2007

del 27 luglio 2008, vedi anche la sentenza 9C_382/2008 del 22 luglio 2008.

Anche

in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha

evidenziato che:

" 5.2 In una recente sentenza, questa Corte ha avuto modo

di precisare che una tale inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza

manifesta di una comorbidità psichiatrica di notevole gravità, intensità e

durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri qualificati quali

(1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un

decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza

remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti

della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione

sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso tempo l'insuccesso e la

liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario

tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") oppure (4)

l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole

dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi

dalla persona assicurata (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der

Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der

Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der

Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz

und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)."

In

una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004 pubblicata in DTF 131 V 49 l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore

somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei

criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi

a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione

per l'invalidità.

Pertanto,

se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei

sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a

prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una

notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi;

l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza

in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i

lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;

l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante

il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im

Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in:

Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno

studio approfondito di Winchkler e Foerster).

La nostra Massima Istanza in una sentenza I 873/05 del 19 maggio 2006, si è confermata nella

propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia,

rilevando:

"

(…)

Ora,

il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in

DTF 132 V 65), ha stabilito che non vi è motivo per l'amministrazione e il

giudice di rimettere in discussione la diagnosi di fibromialgia quand'anche

essa sia tema di controversie negli ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia

presenta numerose similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si

giustifica, dal profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di

applicare per analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di

disturbi da dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere

invalidante di una fibromialgia.

Ciò

significa che anche in presenza di fibromialgia si deve presumere che tale affezione

o gli effetti della stessa possano essere sormontati facendo gli sforzi personali

ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131 V 50 (recte: 49)). Come in tema di

disturbi da dolore somatoforme si deve comunque prendere in considerazione la

possibile sussistenza di determinati fattori che, per la loro intensità e

costanza, rendono la persona incapace di fare simili sforzi. I criteri

suscettibili di giustificare una prognosi negativa sono i seguenti: la presenza

di una componente psichiatrica importante per la sua gravità, la sua intensità

e la sua durata, il perdurare di un processo morboso per più anni senza

remissione durevole, l'esistenza di turbe croniche, il verificarsi di una

perdita di integrazione sociale in tutte le manifestazioni della vita e la

constatazione dell'insuccesso delle cure ambulatorie o stazionarie praticate

secondo le regole dell'arte, questo nonostante l'attitudine cooperativa della

persona assicurata. In presenza di una componente psichiatrica, si deve tener

conto dell'esistenza di uno stato psichico cristallizzato risultante da un

processo difettoso di risoluzione di un conflitto conferente comunque un

sollievo dal profilo psichico (profitto tratto dalla malattia, fuga nella

malattia). Infine, sempre come nel caso di disturbi da dolore somatoforme si

deve concludere per l'assenza di un danno alla salute giustificante il diritto

a prestazioni qualora le limitazioni legate all'esercizio di un'attività

risultino da un’esagerazione dei sintomi. (…)” (STFA del 19 maggio 2006 nella

causa O., I 873/05)

In

una sentenza 9C_35/2007 del 4 aprile 2008, l'Alta Corte ha sottolineato:

" (...)

Quanto agli effetti invalidanti della fibromialgia, invocati con il

ricorso e negati nel caso di specie dal primo giudice sulla scorta della

valutazione del Servizio X.________, basta il rilievo che, in analogia a quanto

stabilito in materia di disturbo somatoforme da dolore persistente, la malattia

non è di regola atta a determinare una limitazione di lunga durata della

capacità lavorativa suscettiva di cagionare un'invalidità ai sensi dell'art. 4

cpv. 1 LAI e che comunque le condizioni per eccezionalmente ammettere una

siffatta ipotesi non sono certamente date in concreto in assenza di una comorbidità

psichiatrica importante (in casu: sintomatologia depressiva descritta in totale

regressione) e in presenza di una (chiara) tendenza all'esagerazione

riscontrata dal dott. J.________ (DTF 132 V 65 consid. 4.2.1 e 4.2.2 pag. 70

seg.; 131 V 49 consid. 1.2 pag. 50; 130 V 352 consid. 2.2.3 pag. 353 seg. e

consid. 3.3.1 pag. 358). (...)"

In

una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito

che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in

particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata

sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto

scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale

federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF

del 4 luglio 2007, I 384/06).

7. Nel caso concreto, il 13 febbraio 2009 il medico SMR, dr. med. __________,

dopo aver visionato la documentazione medica agli atti, ha affermato:

" La perizia reumatologica del Dr. __________

eseguita sull’A. risale al 2003, laddove, oltre che ritenere lo stesso più

idoneo nella sua precedente attività di manovale c/o __________, attività

peraltro sospesa dal 2002, considerava l’A. abile in ogni attività lavorativa

rispettosa di limiti funzionali descritti nella stessa perizia nella misura del

100% ed inoltre riteneva che non vi erano gli estremi per chiedere prestazioni

UAI.

Per contro il MC Dr. __________ ritiene sempre l’A. inabile al lavoro

dall’ottobre 2004 per lavori pesanti ma non si esprime sulla possibilità di

risorse per attività adeguate pur segnalando limitazioni funzionali.

Inoltre l’A. sembra che non sia seguito da alcun specialista per la

sua problematica reumatologica.

Ritengo necessario a questo punto una rivalutazione peritale da parte

dello stesso reumatologo Dr. __________ al fine di valutare l’evoluzione dello

stato di salute dell’A., rispettivamente le limitazioni funzionali per

l’abituale attività o per attività adeguate, le eventuali risorse e la

determinazione temporale della CL residua.”

(doc. AI 14-1)

Il

13 aprile 2009 il dr. med. __________, FMH medicina generale, medico curante,

ha affermato:

" (…)

Vi scrivo per aggiornarvi sul decorso dello stato di salute del

sopraccitato.

Nel mese di maggio 2008 ho riscontrato un diabete mellito di tipo 2

con glicemia di 19,4 e HBA1C di 11,3 ho quindi iniziato una terapia con dieta

diabetica e metformina non sopportata e sostituita con glibenclamide, ho dovuto

potenziare anche la terapia antiipertensiva. Le glicemie sono migliorate,

inizialmente sono sotto 10 mmol/l negli ultimi 3 mesi tra 9 e 13

Terapia attuale: glibeclamide 5 mg 1-0-0 meto-zerok 200 1-0-0 zanidip

20 mg 1-0-0 Tilur 90 mg 1-0-0 dafalgan 500 mg .b.”

(doc. AI 17-1)

Il

22 aprile 2009 l’interessato è stato visitato dal dr. med. __________, FMH

malattie reumatiche, fisiatria e riabilitazione, su incarico dell’UAI.

Il

perito, dopo aver posto la diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa

di sindrome lombospondilogena cronica a sinistra con/da turbe statiche modiche

(scoliosi toracolombare con shift a sinistra), alterazioni degenerative lievi:

condrosi tra L2 ed L5 con protrusioni discali in L3/L4 ed L4/5 (secondo RM del

18.12.2001); spondilartrosi tra L4 ed S1 e la diagnosi senza ripercussioni

sulla capacità lavorativa di lieve epicondilopatia omero-ulnare intercorrente a

destra e le diagnosi internistiche di diabete mellito II, ipertensione

arteriosa, obesità (172 cm/90 kg), ha affermato:

" All’origine della presente inabilità lavorativa del

signor __________, certificata del 100% in qualità di manovale a partire dal

26.10.2004 vi è una sintomatologia algica in zona lombare coinvolgendo anche la

gamba sinistra, iniziata circa nel 2001 e rivelatasi ribelle ai trattamenti

attuati.

Le indagini radiologiche effettuate ancora nel 2001 (RM della colonna

lombare) avevano messo in evidenza alterazioni degenerative contenute,

coinvolgendo i livelli tra L2 ed S1 (condrosi, protrusioni e spondilartrosi),

senza compressione di strutture nervali. Dopo un’incapacità lavorativa di 4

mesi a partire da novembre 2002 vidi il signor RI 1 in marzo del 2003 su incarico dell’__________ __________.

Diagnosticai una sindrome lombospondilogena cronica a sinistra in

presenza di alterazioni statiche e degenerative che ritenni contenute ma che

determinarono comunque limitazioni funzionali secondo me incompatibili con

l’ulteriore svolgimento della sua attività lucrativa. Per lavori consoni alle

sue risorse fisiche (vedi citazione punto 1.4.) lo considerai invece abile in

forma normale.

Dopo il licenziamento il paziente rimase in disoccupazione fino in

ottobre del 2004 quando fu messo nuovamente in inabilità lavorativa completa.

Né il trattamento riabilitativo stazionario al quale si era sottoposto

per un breve periodo in aprile del 2003 né le successive cure ambulatoriali

eseguite sotto il controllo del medico curante modificarono la situazione

clinica del paziente. In marzo del 2008 inoltrò una domanda per prestazioni da

parte dell’Assicurazione Invalidità. Nel suo rapporto del 28.04.2008 il medico

curante Dr. __________, riprende le diagnosi poste in precedenza (degenza nella

__________ di __________ del 2003), corrispondenti a quanto da me già

riscontrato nel 2002, confermando l’inabilità lavorativa completa del paziente

specificatamente per lavori pesanti.

Il signor RI 1 riferisce di dolori lombari e gluteali bilaterali

associati ad irradiazioni sul versante dorso-laterale della gamba sinistra fino

al polpaccio ed al piede, disturbi presenti “sempre” senza dipendenza dalle

posizioni assunte o dalle attività svolte con impedimenti soggettivi ritenuti

invalidanti da non poter camminare, restare seduto o stare in piedi per più di

mezzora circa. Riferisce inoltre di parestesie in entrambi i piedi e dolori

nella zona degli stinchi, risentiti specialmente nei periodi freddi.

E’ in cura per un’ipertensione arteriosa ed un diabete mellito.

Clinicamente l’ho ritrovato in condizioni analoghe del 2002; presenta

uno stato generale discreto, con valori pressori al limite (sotto terapia

antiipertensiva) ed in sovrappeso. Il rachide si presenta con un lieve

appiattimento delle curvature fisiologiche associato ad una discreta deviazione

scoliotica sinistro convessa in zona lombare contenute (al massimo -1/3),

movimenti che sollecitano dolori lombosacrali (lateroflessione sinistra ed

estensione). Vi è una moderata irritabilità della muscolatura gluteale a

sinistra (rotatori esterni dell’anca) senza che abbia potuto oggettivare una

disfunzione dell’articolazione sacroiliaca corrispondente. Non ho riscontrato

segni neuro compressivi in particolare nella gamba sinistra; l’assenza dei

riflessi periferici (tibiale posteriore ed in particolare achilleo

bilateralmente) è forse attribuibile ad un’iniziale polineuropatia diabetica.

Vi è un netto disequilibrio della muscolatura nel cinto pelvico, essendo in

particolare indebolita la muscolatura addominale. La dolorabilità della muscolatura

nella gamba sinistra riflette una irritazione spondilogena.

La documentazione radiologica precedente si riferisce agli anni 2001 e

2003 (vedasi punto 3.4); le radiografie della colonna lombare richieste al

termine della visita peritale confermano la patologia statica senza mettere in

evidenza alterazioni degenerative significative con un quadro morfologico che

può essere considerato ancora compatibile con l’età. L’intensità riferita alla

sofferenza e l’impatto di essa sulla caricabilità fisica come vissuta dal

paziente non si spiegano quindi con quanto rilevato clinicamente

rispettivamente nelle indagini radiologiche. Alla patologia prettamente

reumatologica si sovrappone una cronicizzazione della sindrome algica in un

contesto di difficoltà del paziente nell’elaborare la sua sofferenza, senza che

abbia potuto evidenziare un’evidente patologia psichica (per quanto mi

compete). Più importante mi sembrano aspetti culturali e biografici (con il

padre ed uno dei fratelli a beneficio di rendite AI).

Senza considerare questi aspetti confermo comunque l’inidoneità del

signor RI 1 a svolgere attività fisiche pesanti come l’ultima di manovale in

una cava di granito (1999 a 2002).” (doc. AI 18-7)

Dopo

aver descritto la capacità funzionale residuale, il perito ha evidenziato che “queste

limitazioni riflettono in grandi linee quanto riscontrato già nel 2002. Nel

frattempo le condizioni del paziente non hanno subito modifiche particolari e

sono quindi da considerare stabili. La valutazione della sua capacità

funzionale rimane perciò per intanto definitiva” (doc. AI 18-9).

Circa

la capacità lavorativa residua il dr. med. __________ ha evidenziato che “per

un’attività lucrativa consone alle sue risorse fisiche come stabilite sopra il

signor RI 1 è da considerare abile al lavoro in forma normale (presenza e

rendimento) a partire da subito” (doc. AI 18-10).

Sulla

base di quanto sopra il medico SMR, dr. med. __________ ha confermato una

capacità lavorativa completa in attività leggere rispettose dei limiti

funzionali (doc. AI 19-3 e 25-1).

In

sede di ricorso l’insorgente ha prodotto ulteriore documentazio-ne medica.

Con

certificato del 2 febbraio 2011 il dr. med. __________, ha affermato:

" (…)

Le condizioni generali sono ulteriormente peggiorate per cui l’ho

inviato dal collega reumatologo Dr. __________ di cui allego la valutazione e

di cui condivido il parere clinico.

Allego inoltre il parere dello psichiatra Dr. __________ il quale pone

la diagnosi psichiatrica di sindrome somatoforme da dolore persistente.

Per quanto riguarda le altre patologie segnalo che il diabete appare

di difficile cura con profili glicemici non ottimali e episodi di ipoglicemia.

Per quanto riguarda la incapacità lavorativa ribadisco la mia

valutazione precedente di una incapacità lavorativa residua totale per un

lavoro pesante, per un lavoro leggero ritengo (visto il complesso delle

patologie e le problematiche del diabete) che possa lavorare solo al massimo

40-50%.” (doc. A2)

Dalla

risonanza magnetica della colonna lombare dell’8 ottobre 2010 del dr. med. __________

dell’Ospedale Regionale di __________ emerge:

" Minima scoliosi sinistroconvessa del rachide

lombare con rettilineizzazione nel piano sagittale, senza spondilolisi o

listesi. Segni di discopatia a più livelli, con disidratazione dei dischi,

leggermente assottigliati, in particolare da L2 a L5. A tutti i livelli non

sono comunque evidenti ernie discali o protrusioni responsabili di contatto

radicolare. Non evidente stenosi del canale spinale. Grosso emangioma del corpo

vertebrale di L2, a destra, senza comunque crolli vertebrali. Non evidenti

alterazioni focali sospette del segnale del midollo osseo.” (doc. A3)

Il

27 ottobre 2010 il dr. med. __________, FMH reumatologia e riabilitazione, dopo

aver posto le diagnosi di sindrome lombo-vertebrale su alterazioni statiche

della colonna, nonché iniziali alterazioni degenerative soprattutto una

discopatia L2/L3, L3/L4 e L4/L5 e la tendenza alla generalizzazione dei

disturbi e ad un reumatismo delle parti molli, ha affermato:

" (…)

Egli presenta un’incapacità lavorativa dal 2002 nella sua attività

professionale svolta di manovale. E’ stato valutato a più riprese anche dal

collega Dr. __________. La situazione per quanto riguarda i dolori è sempre

uguale, con dei disturbi persistenti, cronici e resistenti a tutte le terapie,

con una tendenza alla generalizzazione, interessamento non solo alla colonna

vertebrale, ma anche alle estremità superiori, in minor misura a quelle

inferiori.

L’esame clinico oltre alle alterazioni statiche della colonna

vertebrale mostra delle limitazioni della mobilità della colonna lombare ed

anche cervicale, soprattutto per una resistenza ai movimenti effettuata dal

paziente per i dolori accusati. Vi sono dei dolori ai movimenti delle braccia e

sono presenti anche numerosi tender points per un reumatismo delle parti molli,

anche se non vi sono tutti i criteri per la diagnosi di una fibromialgia. Non

vi sono segni compressivi o irritativi radicolari, ma vi è un allodinia diffusa

a tutta la gamba sinistra senza un dermatoma specifico. L’evoluzione di questa

sintomatologia cronica è da considerare prevalentemente nella direzione di un

dolore cronico somatoforme a carattere persistente, su delle problematiche

probabilmente di tipo psichiatrico nell’elaborazione del dolore stesso. Una

modifica della valutazione reumatologica rispetto a quella determinata dal Dr. __________

è impossibile.

La situazione non si è modificata dalla sua ultima valutazione

risalente al 24.04.2009. Un miglioramento dei disturbi con le terapie e gli

approcci intrapresi finora è da ritenersi poco probabile o addirittura

impossibile vista e considerata l’evoluzione cronica. Penso sia opportuna una

presa a carico dal punto di vista psichiatrico.

Ti consiglio pertanto di inviare il paziente per una valutazione

psichiatrica sia per eventuale componente psichiatrica tale da giustificare una

richiesta di rivalutazione da parte dell’assicurazione invalidità. “ (doc. AI

A4)

Il

27 gennaio 2011 il dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, ha

affermato:

" (…)

come convenuto finora ho avuto due colloqui con il paziente a margine,

in data 11.01.2011 e 25.01.2011 e con la presente ti trasmetto le mie

osservazioni.

(…)

Il paziente, dopo aver svolto per vari anni un lavoro pesante in

qualità di operaio, praticamente presenta un’incapacità lavorativa, oramai già

da diversi anni, a causa della sua problematica reumatologica.

Dal punto di vista psichico, negli ultimi mesi in seguito al dolore

cronico e vari problemi di ordine socio-familiare ed economico, egli aveva

presentato anche un umore depressivo con importanti stati d’ansia e varie

preoccupazioni con un’importante tensione endopsichica che trasmetteva poi,

sottoforma di varie somatizzazioni e hanno impedito che egli potesse svolgere

un’attività lavorativa anche leggera, visto che sono già stati diagnosticati

vari dolori e disturbi importanti a livello della colonna vertebrale.

Dal punto di vista psichiatrico, egli presenta una sindrome

somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F45.4) che attualmente causa

un’inabilità lavorativa nella misura del 50%.

Durante il mio primo colloquio, ho introdotto una terapia

antidepressiva a base di Venlafaxina fino a 150 mg al giorno associato anche

con una cura ansiolitica a base di Tranxilium, ma che purtroppo durante il

secondo colloquio, non ho visto alcun miglioramento.

Egli, si lamenta costantemente dei suoi dolori e disturbi e la sua

grossa difficoltà a svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Credo che oramai siamo di fronte ad una situazione cronica e sarà

molto difficile che egli possa svolgere un’attività lavorativa, visto che è

inabile al lavoro già nella misura completa dal 2002.

Eventualmente un programma di un reinserimento socio-professionale con

l’aiuto dell’assicurazione invalidità, forse potrebbe aiutarlo per trovare un

mestiere adeguato (leggero), che egli possa compiere, ma sarà molto difficile

visto che non ha alcuna formazione importante né una grande esperienza al di

fuori di un lavoro semplice come operaio.

Considerandi

Da parte mia, ho fissato ancora degli appuntamenti, spero che la sua

situazione migliori almeno gradualmente, ragion per la quale bisognerebbe

aumentare in modo graduale il dosaggio della Venlafaxina fino a 300 mg al

giorno e poi, rivalutare la situazione.” (doc. A5)

Il

3.

marzo 2011 i medici SMR, dr. med. __________, medicina generale e dr.ssa __________,

psichiatra, hanno preso posizione sulla documentazione prodotta dall’insorgente,

affermando:

" La documentazione presentata in sede di ricorso

conferma espressamente una situazione somatica invariata.

Appare la diagnosi di sindrome somatoforme da dolore persistente F

45.4

Valutando i criteri di Förster facciamo notare che lo psichiatra

curante non pone altra diagnosi psichiatrica, non evidenzia un disturbo di

personalità; l’assicurato non soffre d’una problematica somatica grave, non vi

è ritiro sociale con assicurato che dispone di una famiglia numerosa. In questa

situazione non è possibile riconoscere alla problematica somatoforme un valore

invalidante.” (doc. VIII/Bis)

8.

Affinché

un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed

esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami

approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia

stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia, chiaro

nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della

situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate

(sentenza del 26 agosto 2004 nella causa I 355/03, consid. 5; sentenza dei 25

febbraio 2003 U 329/01 ed U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160

consid. 1 c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA dei 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01],

consid. 2b).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può

evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per

cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (sentenza del 25

febbraio 2003 nelle cause U 329/01 ed U 330/01).

9.

Questo

TCA chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato

accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della

decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio le conclusioni

dell’UAI.

Per

quanto concerne la perizia reumatologica va evidenziato che essa va considerata

dettagliata, approfondita e quindi rispec-chiante i parametri giurisprudenziali

ricordati al considerando che precede.

Lo

specialista, dopo aver descritto l’anamnesi familiare, personale remota,

sociale, attuale, i dati soggettivi dell’assicurato e le constatazioni

obiettive ha posto la diagnosi di sindrome lombospondilogena cronica a sinistra

con/da turbe statiche modiche (scoliosi toracolombare con shift a sinistra) e

alterazioni degenerative lievi: condrosi tra L2 ed L5 con protrusioni discali

in L3/4 ed L4/5 (secondo RM del 18.12.2001); spondilartrosi tra L4 ed S1 ed è

giunto alla convincente conclusione che l’interessato è totalmente inabile al

lavoro nella precedente professione, mentre in attività rispettose dei limiti

funzionali ivi descritti è totalmente abile al lavoro.

Alla

perizia, che ha valutato ed esaminato in maniera completa i

punti litigiosi, si è fondata su esami approfonditi, ha preso in conto tutti i

mali di cui si lamenta l'assicurato è stata stabilita in piena conoscenza dei

suoi antecedenti (anamnesi) ed è chiara nell'esposizione delle correlazioni

mediche e nell'apprezzamento della situazione medica va conferita piena forza

probatoria.

L’insorgente

non ha infatti prodotto referti medici specialistici atti a sovvertirne le

conclusioni.

Al

contrario, il dr. med. __________, FMH reumatologia e riabilitazione, cui il

medico curante, dr. med. __________, ha inviato l’insorgente poiché “le

condizioni generali sono ulteriormente peggiorate” e di cui “condivido

il parere clinico” (doc. A2), il 27 ottobre 2010 ha espressamente affermato che “E’ stato valutato a più riprese anche dal collega Dr. __________.

La situazione per quanto riguarda i dolori è sempre uguale, con dei

disturbi persistenti, cronici e resistenti a tutte le terapie, con una tendenza

alla generalizzazione, interessamento non solo alla colonna vertebrale, ma

anche alle estremità superiori, in minor misura a quelle inferiori” (doc.

A4, sottolineatura del redattore) e che “Una modifica della valutazione

reumatologica rispetto a quella determinata dal Dr. __________ è impossibile. La

situazione non si è modificata dalla sua ultima valutazione risalente al

24.04

” (doc. A4, sottolineature del redattore).

Per

cui, dal punto di vista reumatologico, la valutazione effettuata dall’amministrazione

va confermata.

10.

Circa

la patologia psichiatrica, l’insorgente ha prodotto un certificato del dr. med.

__________, FMH psichiatria e psicoterapia, da cui l’insorgente ha cominciato a

recarsi l’11 gennaio 2011 (doc. A5). Lo specialista ha posto la diagnosi di

sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F45.4) “che attualmente

causa un’inabilità lavorativa nella misura del 50%”.

I

medici SMR, dr. med. __________ e dr.ssa __________ hanno evidenziato che “valutando

i criteri di Förster facciamo notare che lo psichiatra curante non pone altra

diagnosi psichiatrica, non evidenzia un disturbo di personalità; l’assicurato

non soffre d’una problematica somatica grave, non vi è ritiro sociale con

assicurato che dispone di una famiglia numerosa. In questa situazione non è

possibile riconoscere alla problematica somatoforme un valore invalidante”

(doc. VIII/Bis).

Come

visto, secondo la giurisprudenza, di principio un disturbo somatoforme da

dolore persistente non è di regola atto a determinare, in quanto tale, una

limitazione duratura della capacità lavorativa suscettiva di dare luogo a

un'invalidità ai sensi dell'art. 4

cpv. 1 LAI. Un’eccezione a questo principio entra in linea di conto soltanto in

quei casi in cui il disturbo presenta una gravità tale da rendere in pratica

oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della

sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò

risultasse insostenibile per la società.

Una

simile inesigibilità, da ammettersi solo in casi eccezionali, presuppone

tuttavia l’esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole

gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri, quali

l’esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un

decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza

remissione duratura, l’accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale, uno

stato psichico consolidato senza possibilità di evoluzione sul piano

terapeutico, ad indicare allo stesso tempo l’insuccesso e la liberazione dal

processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla

malattia) oppure l’insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari

conformi alle regole dell’arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto

degli sforzi profusi dalla persona assicurata.

A

proposito dell'esame dei criteri fissati dalla giurisprudenza, in una sentenza

9C_111/2008 del 27 gennaio 2009 l'Alta Corte in un caso concreto si è così espressa:

"

(...)

3.2

Le Tribunal cantonal a porté ensuite son examen sur les quatre

autres critères que la jurisprudence a posés. Il a constaté que deux de ces

critères sont réalisés chez le recourant: d'une part, l'existence d'affections

corporelles chroniques ou d'un processus maladif s'étendant sur plusieurs

années sans rémission durable; d'autre part, la présence d'un état psychique

cristallisé sans évolution possible au plan thérapeutique, marquant

simultanément l'échec et la libération du processus de résolution du conflit

psychique (profit primaire tiré de la maladie). En revanche, il a constaté

que les deux autres critères font défaut, savoir la perte d'intégration

sociale dans toutes les manifestations de la vie, ainsi que l'échec de

traitements thérapeuti-ques ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles

de l'art et de mesures de réhabilitation, cela en dépit de la motivation et des

efforts de la personne assurée pour surmonter les effets des troubles

somatoformes douloureux. La juridiction cantonale a admis que le recourant

ne présente pas de cumul des critères dégagés par la jurisprudence, cela avec

une certaine intensité et constance, ce qui l'a conduite à nier l'existence

d'un trouble somatoforme douloureux ayant une répercussion sur la capacité de

travail.

(…)

En ce qui concerne l'appréciation globale de l'effort de volonté que

le recourant pourrait fournir afin de surmonter ses douleurs, l'intéressé reste

assez superficiel. Les moyens invoqués dans le recours ne sauraient conduire la Cour de céans à substituer sur ce point l'appréciation du recourant à celle des premiers

juges, d'autant que ces derniers ont nié un caractère invalidant aux douleurs

en rappelant que seuls deux critères parmi les quatre précités ont pu être

retenus.

A cet égard, la reconnaissance du premier des quatre critères par le

tribunal cantonal ne convainc pas, car la seule présence d'un symptôme

induisant un trouble somatoforme douloureux (singulière-ment un syndrome

fibromyalgique, dont le docteur G.________, spécialiste en rhumatologie et en

médecine interne, a fait état dans un rapport du 14 juillet 2005), ne permet

pas encore d'admettre l'existence d'une affection corporelle chronique ou d'un

processus maladif. Il en va de même du critère du profit primaire tiré de la

maladie que les premiers juges ont aussi retenu, car celui-ci suppose un

contexte psychodynamique qui n'est pas réalisé. On ajoutera qu'à la lecture du

rapport psychiatrique du 21 juin 2006 dont l'office intimé disposait, la

solution retenue dans la décision du 19 février 2007 se concilie avec les

principes jurisprudentiels applicables en matière de troubles somatoformes

douloureux. Quant à l'incidence du second rapport de l'Hôpital X.________ du 17

juillet 2007 sur l'issue du litige, l'opinion des premiers juges est pertinente

et il peut y être renvoyé." (sottolineature

del redattore)

Nel

caso di specie, rettamente, i medici SMR evidenziano come il dr. med. __________

non abbia diagnosticato, oltre alla sindrome somatoforme da dolore persistente

(ICD-10 F45.4), alcuna comorbidità psichiatrica importante (cfr. doc. A5: “Dal

punto di vista psichiatrico, egli presenta una sindrome somatoforme da dolore

persistente (ICD-10 F45.4) (…)” e “egli aveva presentato

un umore depressivo con importanti stati d’ansia e varie preoccupazioni con un’importante

tensione endopsichica”, sottolineatura del redattore). Pure giustamente il

dr. med. __________ e la dr.ssa __________ hanno rilevato l’assenza di un

ritiro totale dalla vita sociale dell’assicurato che vive con la moglie e due

figlie. Pure assente, al momento dell’emissione della decisione impugnata, è

uno stato psichico consolidato senza possibilità di evoluzione sul piano

terapeutico. Il trattamento psichiatrico è infatti iniziato da poco (gennaio

2011) e lo stesso dr. med. __________ afferma di aver fissato “ancora degli

appuntamenti” e “spero che la sua situazione migliori almeno

gradualmente, ragion per la quale bisognerebbe aumentare in modo

graduale il dosaggio della Venlafaxina fino a 300 mg al giorno e poi,

rivalutare la situazione” (doc. A5).

In

concreto vi è solo la presenza di una patologia reumatologica cronica

accompagnata da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in

evoluzione senza remissione duratura. Tuttavia, meno

criteri sono presenti, più la sindrome somatoforme da dolore persistente può

essere superata con uno sforzo di volontà (cfr. DTF 131 V 49 e contrario: “Je

mehr diese Kriterien zutreffen und je ausgeprägter sich die entsprechenden

Befunde darstellen, desto eher sind – ausnahmsweise – die Voraussetzungen für

eine zumutbare Willensanstrengung zu verneinen”). Ciò

è il caso in concreto (cfr. sentenza 9C_203/2010 del 21 settembre 2010, consid.

4). Non vi sono infatti indizi per ritenere che l’interessato non possa sormontare

la sua affezione facendo sforzi personali ragionevolmente esigibili.

Ne

segue che la sindrome somatoforme da dolore persistente, nel caso di specie,

non può essere ritenuta invalidante.

11.

Infine,

il dr. med. __________, nel certificato del 2 febbraio 2011 ha nuovamente evidenziato la presenza del diabete che ”appare di difficile cura con profili

glicemici non ottimali e episodi di ipoglicemia” (doc. A2). Il 13 aprile

2009.

il curante aveva rilevato che “nel mese di maggio 2008 ho riscontrato

un diabete mellito di tipo 2 con glicemia di 19,4 e HBA1C di 11,3, ho quindi

iniziato una terapia con dieta diabetica e metformina non sopportata e

sostituita con glibenclamide, ho dovuto potenziare anche la terapia

antiipertensiva. Le glicemie sono migliorate, (…)” (doc. AI 17-1).

Va

qui evidenziato che la diagnosi del diabete mellito II è stata presa in

considerazione dai medici SMR (cfr. in particolare il doc. AI 19-1), i quali

tuttavia l’hanno ritenuta senza influsso sulla capacità lavorativa del ricorrente

(doc. AI 19-1). Inoltre il medico curante non ha oggettivato l’asserito

peggioramento dello stato di salute, limitandosi in sostanza a ritenere

difficilmente curabile il diabete a causa di profili glicemici non ottimali con

episodi di ipoglicemia. Ciò tuttavia non è sufficiente per ritenere

l’interessato incapace al lavoro a causa della citata patologia.

A

questo proposito va rilevato che l’insorgente non risulta essere in cura presso

uno specialista in diabetologia e che questo Tribunale ha già avuto modo di

accertare che, di massima, la cura di un diabete non è tale da comprometterne

la capacità lavorativa. Nella sentenza dell’11 maggio 2007 (inc. 32.2007.62),

il TCA ha riportato le parole di un medico SMR che ha rammentato come “anche persone che applicano il sistema di controllo intenso, ossia

diverse misurazioni delle glicemie al giorno, con applicazione di insulina 4 o

5.

volte al giorno, non presentano di regola un’inabilità lavorativa dato che

queste misurazioni vengono di regola svolte prima dei pasti e al bisogno con

dispendio minimo di tempo (pochi minuti). Per informazioni allego una

documentazione della società svizzera diabetici che illustra che con un diabete

si è in pratica in grado di svolgere tutte le professioni con poche eccezioni.” La sentenza è stata confermata dalla pronunzia 9C_376/2007 del 13

giugno 2008 del Tribunale federale il quale ha tra l’altro affermato che:

" 3.2 La circostanza per cui l'autorità giudiziaria

cantonale ha ritenuto l'assicurato totalmente abile al lavoro nella sua

attività abituale a partire dal 1° febbraio 2006 trova conferma negli avvisi

chiari e motivati del dott. A.________, diabetologo, che conosce

professionalmente il ricorrente già dal settembre 2005, come pure dei

responsabili del Servizio medico X.________, che hanno avuto modo di esaminare

e confrontarsi in dettaglio con la documentazione medica all'inserto e le

censure del paziente (più in generale, sul valore probatorio di questi rapporti

interni del Servizio medico X.________ cfr. la sentenza I 143/07 del 14

settembre 2007, consid. 3.3). La Corte cantonale ha sufficientemente spiegato

il motivo per cui le contrarie attestazioni del dott. G.________, specialista

in diabetologia ed endocrinologia, e del dott. M.________, specialista in

chirurgia, non possono essere considerate tali da mettere in dubbio queste

conclusioni. Il primo giudice ha così in particolare giustamente osservato che

l'attestazione, da parte del dott. G.________, di un'incapacità lavorativa per

le conseguenze del diabete non convince perché, contrariamente a quanto

ritenuto dal curante, il fatto che il ricorrente debba "eseguire

un'adeguata terapia atta ad evitare il sopraggiungere di ulteriori

complicazioni dovute al diabete, con la necessità di operare un calo ponderale

con una dieta ed un'attività fisica regolare" (v. referto 17 maggio 2006

del dott. G.________), non appare incompatibile con un'attività lavorativa al

100%, come ha convincentemente evidenziato il dott. E.________ del Servizio

medico X.________ con l'ausilio di documentazione specialistica in atti. In

tali condizioni, l'accertamento compiuto dal primo giudice - anche nella misura

in cui non ha ammesso un peggioramento, fino al momento della decisione

amministrativa, dello stato di salute del ricorrente suscettibile di limitarne

la capacità lavorativa - non è di certo manifestamente inesatto e vincola

pertanto il Tribunale federale.”

Anche

nel caso di specie la documentazione prodotta dal ricorrente è stata vagliata

dai medici SMR i quali non hanno ritenuto invalidante la patologia diabetica.

A

questo riguardo va ricordato che per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in

vigore dal 1° gennaio 2008 e applicabile in concreto, i servizi medici

regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni

mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale

dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di

esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una

misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le

decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo

e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella

possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione

degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle

loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare

la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata

una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione

sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si

può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza

9C_9/2010 del 29 settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in

SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

Inoltre

il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), in una decisione del 24 agosto 2006 (I

938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici

SMR nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità, sottolineando che in caso

di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio

necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha

sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2

L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un

rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI)

- dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard

de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport

médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de

divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de

manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La

valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt

s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf.

consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR

ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif

que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du

déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu

de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière

propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne

fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)”

(cfr. STFA del 24

agosto 2006 nella causa B., I 938/03, consid. 3.2)

Visto

quanto sopra, sulla base delle affidabili e concludenti valutazioni dei medici

SMR, (cfr. più in generale sul valore probatorio dei rapporti interni del SMR

la sentenza I 143/07 del 14 settembre 2007, consid. 3.3; cfr. pure la sentenza

9C_376/2007 del 13 giugno 2008), a giusta ragione l’UAI ha concluso che

l’interessato è abile al lavoro al 100% in attività confacenti al suo stato di

salute con le limitazioni funzionali descritte nella perizia reumatologica.

Va

ora esaminato se il raffronto dei redditi effettuato dall’UAI, peraltro neppure

contestato dal ricorrente, è corretto.

12.

Per accertare il reddito senza l'invalidità è decisivo stabilire, secondo

il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato

guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano

(sentenze 13 giugno 2003 I 475/01 e 23 maggio 2000, U 243/99; RAMI 1993 no. U

168.

pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid.

4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile.

Determinante

è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto

delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un

prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi,

l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in

merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr.

U 168 pag. 100s. consid. 3b).

Un

salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che

lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel

settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti

collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).

Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto

che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare

la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali

adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b,

ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).

Se

nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che

l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidi-tà, allora si può

ricorrere a dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (cfr. Pratique

VSI 1999 pag. 248 consid. 3b; cfr. anche sentenza del 30 dicembre 2002, I

56/02).

Nel caso di specie per

calcolare il reddito da valido la consulente in integrazione professionale si è

basata sui dati statistici di riferimento del 2008 per un’attività semplice e

ripetitiva (livello di qualifica 4), visto che dopo essere stato al beneficio

di prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione nel 2003 e nel 2004,

l’insorgente ha ricevuto aiuti dall’assistenza pubblica (cfr. anche sentenza

del 28 settembre 2010, inc. 32.2010.37, consid. 11).

In concreto l’insorgente

non contesta il reddito da valido del 2008 di fr. 59'979 corrispondente al dato

desunto dalla tabella TA1 2008 elaborata dall'Ufficio federale di statistica

per attività non qualificate, semplici e ripetitive (4'806 : 40 X 41.6 X 12).

Va

qui evidenziato che dagli atti medici emerge che la totale incapacità

lavorativa del ricorrente nella sua precedente attività quale manovale in cava

di granito e la totale capacità in attività leggere va fatta risalire al 26

ottobre 2004, quando l’interessato era iscritto all’assicurazione contro la

disoccupazione (cfr. doc. AI 19-2 e 19-3: “26.10.2004 la sintomatologia

algica in zona lombare è all’origine della totale inabilità lavorativa (dr. __________)”).

Ci

si potrebbe pertanto chiedere se non si dovrebbe piuttosto prendere in

considerazione l’ultimo salario conseguito prima dell’iscrizione

all’assicurazione contro la disoccupazione e se l’anno di paragone utilizzato

dall’UAI è corretto (cfr., per questo secondo aspetto, tuttavia consid. 12,

penultimo paragrafo).

Circa

il salario da prendere in considerazione, se da una parte con sentenza I 358/05

dell’8 novembre 2005 l’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha confermato

l’applicazione dei dati statistici per il calcolo del reddito da valido nel

caso di un assicurato che da oltre dieci anni non aveva più esercitato la sua

attività abituale osservando che:

" (…)

2.4

Da der Versicherte seine letzte Arbeitsstelle

vor mehr als zehn Jahren inne hatte und seit Sommer 1993 arbeitslos ist, hat

die Vorinstanz das Valideneinkommen zu Recht anhand der Tabellenlöhne der

Schweizerischen Lohnstrukturerhebung festgesetzt. Denn der Beschwerdeführer

wäre auch im Gesundheitsfall nicht mehr am angestammten Arbeitsplatz tätig, so

dass schon deshalb nicht auf den zuletzt erzielten Lohn abgestellt werden kann,

und in der Folge statistische Zahlen die Grundlage des Valideneinkommens bilden

müssen; dabei ist auf den - den ganzen Arbeitsmarkt umfassenden und deshalb

hier massgebenden - Zentralwert im Anforderungsniveau 4 (einfache und

repetitive Arbeiten) abzustellen. Da der Versicherte im Weiteren keine

zumutbare Verweisungstätigkeit aufgenommen hat, ist für die zahlenmässige

Bestimmung des Invalideneinkommens praxisgemäss ebenfalls auf die Tabellenlöhne

der Schweizerischen Lohnstrukturerhebung abzustellen (vgl. BGE 126 V 76 Erw.

3b/bb)“,

d’altra parte con sentenza I 173/06 del 27 dicembre 2006 – chiamato

a pronunciarsi in una fattispecie in cui il ricorrente aveva fatto valere che

al suo caso non poteva essere applicata la giurisprudenza di cui alla STFA I

358/05 dell’8 novembre 2005 – l’allora TFA ha concluso che a torto, nel caso

che era chiamata a giudicare, l’autorità giudiziaria cantonale, in una

fattispecie diversa rispetto a quella del precedente giudizio, aveva applicato

i dati statistici per il calcolo del reddito da valido, rilevando che:

" (…)

5.3

Die Argumentation des Beschwerdeführers ist

stichhaltig. Aus dem in den Akten liegenden Auszug aus dem individuellen Konto

geht hervor, dass er gemäss den Einträgen im Jahr 1995 Fr. 81'041.- und im Jahr

1996.

Fr. 79'730.- verdient hatte, sowie dass sein Lohn auch nach der in den

Jahren 1997 - 1998 bestehenden Arbeitslosigkeit im Jahr 1999 Fr. 79'396.- und

im Jahr 2000 Fr. 69'600.- betrug. Anschliessend war der Beschwerdeführer nach

Kündigung des Arbeitsverhältnisses auf Ende Dezember 2000 ab 1. Februar 2001

und bis zum 22. Februar 2002 erneut arbeitslos und nahm in der Folge keine neue

Erwerbstätigkeit mehr auf. Bei der Invalidenversicherung meldete er sich am 16.

Mai 2003 an und gab dabei gestützt auf ein Arztzeugnis von Dr. med. S.________

vom 28. Januar 2002 den 24. Januar 2002 als Beginn seiner Arbeitsunfähigkeit

bekannt. Gemäss den Akten musste sich der Versicherte ab Januar 2002 einer

Dialyse und im März 2002 einer Nierentransplantation unterziehen. Aufgrund

weiterer Arztzeugnisse attestierte Dr. med. S.________ am 23. Januar 2001 eine

50%ige Arbeitsunfähigkeit ab 1. Januar 2001, am 29. Januar 2001 jedoch eine

Arbeitsunfähigkeit von 100% ab 4. Dezember 2000. Zudem bringt der Beschwerdeführer

in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde vor, er sei bereits bei Verlust seiner

Arbeitsstelle krank gewesen.

Unter diesen Umständen ist nicht anzunehmen, dass

sich der Versicherte ohne Gesundheitsschädigung freiwillig und auf die Dauer

mit einem tieferen Lohn begnügt hätte als demjenigen, den er bis zur

Arbeitslosigkeit bezog. In den Firmen X.________ AG (1980 - 1992) bzw.

Y.________ AG (1993 - 1996) und Z.________ GmbH (1999 - 2000) war der Beschwerdeführer

nicht lediglich in einem zeitlich befristeten Arbeitsverhältnis angestellt und

der dabei erzielte Lohn war nicht besonderen Schwankungen unterworfen. Der

Versicherte hat bis rund ein Jahr vor seiner ernsthaften Erkrankung gearbeitet

und die Phase der Arbeitslosigkeit ist somit als vorübergehend zu betrachten

(vgl. Urteil L. Erw. 3c vom 4. September 2002, I 774/01). Weil im vorliegenden

Fall die lohnmässige Entwicklung in den Jahren der Erwerbstätigkeit für die

Festlegung des durchschnittlichen Einkommens im Gesundheitsfall aussagekräftig

ist, sind nicht die gleichen Verhältnisse im von der Vorinstanz

berücksichtigten Urteil gegeben. Demzufolge ist für das Valideneinkommen auf

das vor der Arbeitslosigkeit erzielte Einkommen abzustellen (Urteil C. vom 30. Mai 2000, I 260/99 Erw. 3a).”

Su questo tema va

segnalata la recente sentenza 32.2010.296 del 30 maggio 2011 contro cui è

pendente un ricorso al Tribunale federale.

In concreto tuttavia

la questione può rimanere aperta poiché l’importo utilizzato dall’UAI è

maggiormente favorevole per l’interessato, essendo superiore

a quello che ha da ultimo conseguito nell’attività precedentemente esercitata

per la società __________.

Dalla documentazione

dell’assicurazione contro la disoccupazione si evince infatti che l’interessato

ha conseguito fr. 49'701.80 nel 2000, fr. 42'468.40 nel 2001 e fr. 44.340.45

nel 2002, ritenuto tuttavia che nel corso degli ultimi due anni è stato in

parte assente per malattia (doc. disoccupazione 1-12).

Ora, anche volendo aggiornare

il dato più favorevole all’assicurato, ossia quello conseguito nel 2000 di fr.

49'701.80, al 2008 (anno di paragone utilizzato dall’UAI), il reddito da valido

non supererebbe quello di fr. 59'979 evinto dai dati statistici.

Il reddito andrebbe

infatti aumentato del 2,5% nel 2001, dell’1,8% nel 2002, dell’1,4% nel 2003,

dello 0,9% nel 2004, dell’1,0% nel 2005, dell’1,2% nel 2006, dell’1,6% nel 2007

e del 2,0% nel 2008 per raggiungere fr. 56'205.

Va abbondanzialmente

evidenziato che l’assicuratore contro le malattie nel calcolare le indennità

giornaliere dovute all’interessato con decisione del 25 aprile 2003 ha preso in considerazione un salario annuo di fr. 55'958. Tuttavia anche volendo aggiornare

questo dato al 2008, si otterrebbe darebbe comunque un importo di fr. 59'806,

leggermente inferiore a quello utilizzato dall’UAI.

Ne segue che l’importo

di fr. 59'979 preso in considerazione dall’amministrazione corrisponde a quello

maggiormente favorevole.

Questo

dato va preso in considerazione anche per il reddito da invalido.

Infatti

la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata

in DTF 126 V 75, che al considerando

3b/aa ha stabilito che ai fini della fissazione

del reddito da invalido è determinante la

situazione professionale concreta dell'interessa-to, a condizione però che

quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa

residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia

adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn").

Qualora difettino indicazioni

economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere

ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali ufficiali, edite dall'Ufficio federale di statistica, che

si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di

lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485

consid. 3b).

Va qui rilevato che, secondo la giurisprudenza

federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione

personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di

permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere

completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che

pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul

mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico

statistico.

L’Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale

massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie

particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre,

chiamato a pronunciarsi sulla deduzio-ne globale, la quale procede da una stima

che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza

valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In

concreto la consulente in integrazione ha deciso una riduzione del 5% per

attività leggere.

Ritenuto

che l’insorgente non ha contestato la riduzione applicata dall’UAI né in sede

di osservazioni al progetto di decisione né in sede di ricorso, che essa

rientra nei parametri posti dalla giurisprudenze ed infine che il giudice, di

regola, non può scostarsi dalla valutazione dell’amministrazione senza fondati

motivi (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/dd e 6), questo Tribunale non ha motivo

per non far propria la riduzione decisa dalla consulente in integrazione.

Ne

segue che tenuto conto di un’esigibilità del 100% e di una riduzione del 5%, il

salario da invalido ammonta a fr. 56’980, che raffrontato con quello da valido

di fr. 59’979, dà un grado d’invalidità del 5% che non

permette al ricorrente di ottenere il diritto ad una rendita.

Va

rilevato che si giungerebbe a risultati analoghi se, per pura ipotesi di

lavoro, si volessero prendere in considerazione gli anni precedenti o gli anni

successivi, poiché occorrerebbe adeguare entrambi i salari statistici

utilizzando parametri simili.

In

queste condizioni è a giusta ragione che l’UAI ha rifiutato di assegnare una

rendita al ricorrente.

13.

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità

delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--sono poste a carico del

ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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