32.2011.27
Richiesta di una rendita AI respinta perché non è raggiunto il grado d'invalidità pensionabile
14 luglio 2011Italiano55 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
32.2011.27
Data decisione, Autorità:
14.07.2011, TCA
Titolo:
Richiesta di una rendita AI respinta perché non è raggiunto il grado d'invalidità pensionabile
AFFEZIONE PSICHICA
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2011.27
cs
Lugano
14 luglio
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 25 gennaio 2011
di
RI 1
contro
la decisione del 10 gennaio 2011 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
A. RI
1, nato nel 1962, da ultimo manovale, l’11 marzo 2008 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti per “sindrome lombovertebrale su
alterazioni degenerative e statiche, disfunzione sacroiliaca sx” (doc. AI
2-6).
B. Esperiti
gli accertamenti medici, tra cui una perizia reumatologica ad opera del dr.
med. __________ (doc. AI 18-1), con decisione del 10 gennaio 2011, preavvisata
dal progetto del 13 settembre 2010 (doc. AI 26-1), l’UAI ha negato il diritto a
prestazioni non essendo raggiunto il grado d’invalidità del 40% (doc. AI 28-1).
C. Con
ricorso del 25 gennaio 2011 (doc. I), completato l’8 febbraio 2011 (doc. III)
in seguito all’ingiunzione del Vicepresidente del TCA (doc. II), RI 1 è insorto
al TCA contro la predetta decisione. L’insorgente rammenta di aver dovuto
sospendere l’attività nel corso del 2002 in seguito a numerose patologie e rileva che la decisione è stata presa sulla base di documentazione medica del
2009, allorché nel frattempo la sua situazione valetudinaria è peggiorata. A
questo proposito ha prodotto i certificati del dr. med. __________, FMH
medicina generale, del 2 febbraio 2011, del dr. med. __________ FMH psichiatria
e psicoterapia del 27 gennaio 2011 e del dr. med. __________, FMH reumatologia
e riabilitazione del 27 ottobre 2010, da cui l’assicurato evince un’incapacità
lavorativa del 40-50% in attività leggere.
D. Con
risposta del 16 marzo 2011 l’UAI propone la reiezione del ricorso (doc. VIII),
con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di
motivazione.
in
diritto
In ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (cfr. STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7
novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del
21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4
febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre
2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre
2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
2. Con
il ricorso l’insorgente ha chiesto la sospensione della causa “sino al
momento del ricevimento della documentazione medica necessaria” (doc. I).
In seguito all’ingiunzione del Vicepresidente del TCA di completare il ricorso
(doc. II), l’interessato ha prodotto ulteriori certificati medici, chiedendo
l’annullamento della decisione impugnata (doc. III). La richiesta iniziale di
sospendere la procedura è pertanto divenuta priva di oggetto.
3. Il
12 ottobre 2010 l’insorgente, tramite il medico curante, Dr. med. __________,
ha prodotto osservazioni al progetto di decisione dell’UAI con uno scritto nel
quale figura che è stata organizzata una visita presso il dr. med. __________, che
sarebbero stati effettuati nuovi accertamenti radiologici e che la
documentazione sarebbe stata trasmessa successivamente (doc. AI 27-1). L’UAI,
il 10 gennaio 2011, ha emanato la decisione, affermando tra l’altro che “nonostante
ci siano indicazioni in merito ad una oggettivazione medica successiva, non
abbiamo tuttora ottenuto alcun elemento concreto che consenta di modificare la
nostra precedente valutazione” (doc. A1).
Ai
sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per
costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare
essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di
una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i
fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere
visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di
prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (STFA del 29 giugno 2006
nella causa J. e D., H 97/04; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b,
127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art.
4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF
126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi
citate). Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di
motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre
la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento
e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere
all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima.
Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed
esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole
circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF
del 24 gennaio 2007, U 397/05, con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).
In
concreto l’amministrazione nella decisione impugnata ha preso posizione sull’affermazione
dell’insorgente di aver organizzato una visita presso uno specialista e di
voler effettuare ulteriori esami radiologici, rilevando in sostanza che,
malgrado il tempo trascorso, l’interessato non ha prodotto alcunché.
Del
resto nel caso di specie il ricorrente ha ancora potuto far valere le sue
ragioni innanzi un’autorità giudiziaria che gode del pieno potere cognitivo,
come l’istanza precedente, ed ha prodotto la preannunciata documentazione
medica su cui i medici SMR si sono espressi e che sarà oggetto di esame da
parte di questo Tribunale.
Per
cui, in ogni caso, l’eventuale violazione del diritto di essere sentito, che
del resto non è neppure è stata sollevata dall’insorgente, è stata comunque sanata
in questa sede, dove l’insorgente ha nuovamente ribadito le sue motivazioni e
prodotto ulteriore documentazione (cfr. sentenza 9C_738/2007 del 29 agosto
2008; DTF 133 I 201 consid. 2.2; DTF 127 V 431).
Il TCA deve
pertanto entrare nel merito del ricorso.
Nel
merito
4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Nel
tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI (cpv. 2 dal 1°
gennaio 2008) prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera
se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno
al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido)
e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse
diventato invalido (reddito da valido).
Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI
2000 p. 84 consid. 1b).
Nella
DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che
l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora
l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a
causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare
concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dal TFA con una
sentenza del 14 luglio
2006 nella causa A., U 156/05, consid. 5).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra
parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di
applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è
essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo
il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007 Tribunale
federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità
di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al
proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF,
per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio
dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su
opposizione).
L’Alta
Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di
pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo
successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una
modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità
essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di
decidere.
Tale
principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno
2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R.,
Fatti
I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002
nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003
nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
5. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.
342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10
consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.
128).
L'Alta
Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono
determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere
annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato
psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione
per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è
ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.
1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le
psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische
Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi
(STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998
nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182
consid. 2a con riferimenti).
6. In
una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri
per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca
un’incapacità di guadagno duratura.
Tali criteri sono stati così riassunti
dal TFA in un’altra sentenza I 404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così espresso:
" 6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo da
dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche, per
le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente
necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una
incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.:
pubblicata in DTF 130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente
confermata, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di
regola, atto a determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della
capacità lavorativa suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser,
Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der
Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der
Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz
und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare pag. 81
seg.). Un'eccezione
a questo principio entra in linea di conto soltanto in quei casi in cui il
disturbo da dolore somatoforme presenta secondo gli accertamenti medici una
gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla
persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato
del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V
165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298
consid. 4c in fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi
eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità
psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata
di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche
croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili
o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale
dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto
"Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi
profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza
di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore
somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da
notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel
novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di
guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr.
sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento
ai principi sanciti in DTF 127 V 294).
In tale contesto, l'esperto chiamato ad esprimersi deve, sul piano
psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una classificazione riconosciuta
e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Tenendo conto dei criteri esposti,
egli deve così valutare l'esigibilità della ripresa, rispettivamente
dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato (VSI 2000 pag. 155 consid.
2c)."
Questa
giurisprudenza è stata confermata dall’Alta Corte nella sentenza 9C_830/2007
del 27 luglio 2008, vedi anche la sentenza 9C_382/2008 del 22 luglio 2008.
Anche
in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha
evidenziato che:
" 5.2 In una recente sentenza, questa Corte ha avuto modo
di precisare che una tale inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza
manifesta di una comorbidità psichiatrica di notevole gravità, intensità e
durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri qualificati quali
(1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un
decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza
remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti
della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione
sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso tempo l'insuccesso e la
liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario
tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") oppure (4)
l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole
dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi
dalla persona assicurata (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der
Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der
Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der
Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz
und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)."
In
una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004 pubblicata in DTF 131 V 49 l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore
somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei
criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi
a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione
per l'invalidità.
Pertanto,
se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei
sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a
prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una
notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi;
l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza
in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i
lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;
l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante
il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im
Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in:
Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno
studio approfondito di Winchkler e Foerster).
La nostra Massima Istanza in una sentenza I 873/05 del 19 maggio 2006, si è confermata nella
propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia,
rilevando:
"
(…)
Ora,
il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in
DTF 132 V 65), ha stabilito che non vi è motivo per l'amministrazione e il
giudice di rimettere in discussione la diagnosi di fibromialgia quand'anche
essa sia tema di controversie negli ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia
presenta numerose similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si
giustifica, dal profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di
applicare per analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di
disturbi da dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere
invalidante di una fibromialgia.
Ciò
significa che anche in presenza di fibromialgia si deve presumere che tale affezione
o gli effetti della stessa possano essere sormontati facendo gli sforzi personali
ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131 V 50 (recte: 49)). Come in tema di
disturbi da dolore somatoforme si deve comunque prendere in considerazione la
possibile sussistenza di determinati fattori che, per la loro intensità e
costanza, rendono la persona incapace di fare simili sforzi. I criteri
suscettibili di giustificare una prognosi negativa sono i seguenti: la presenza
di una componente psichiatrica importante per la sua gravità, la sua intensità
e la sua durata, il perdurare di un processo morboso per più anni senza
remissione durevole, l'esistenza di turbe croniche, il verificarsi di una
perdita di integrazione sociale in tutte le manifestazioni della vita e la
constatazione dell'insuccesso delle cure ambulatorie o stazionarie praticate
secondo le regole dell'arte, questo nonostante l'attitudine cooperativa della
persona assicurata. In presenza di una componente psichiatrica, si deve tener
conto dell'esistenza di uno stato psichico cristallizzato risultante da un
processo difettoso di risoluzione di un conflitto conferente comunque un
sollievo dal profilo psichico (profitto tratto dalla malattia, fuga nella
malattia). Infine, sempre come nel caso di disturbi da dolore somatoforme si
deve concludere per l'assenza di un danno alla salute giustificante il diritto
a prestazioni qualora le limitazioni legate all'esercizio di un'attività
risultino da un’esagerazione dei sintomi. (…)” (STFA del 19 maggio 2006 nella
causa O., I 873/05)
In
una sentenza 9C_35/2007 del 4 aprile 2008, l'Alta Corte ha sottolineato:
" (...)
Quanto agli effetti invalidanti della fibromialgia, invocati con il
ricorso e negati nel caso di specie dal primo giudice sulla scorta della
valutazione del Servizio X.________, basta il rilievo che, in analogia a quanto
stabilito in materia di disturbo somatoforme da dolore persistente, la malattia
non è di regola atta a determinare una limitazione di lunga durata della
capacità lavorativa suscettiva di cagionare un'invalidità ai sensi dell'art. 4
cpv. 1 LAI e che comunque le condizioni per eccezionalmente ammettere una
siffatta ipotesi non sono certamente date in concreto in assenza di una comorbidità
psichiatrica importante (in casu: sintomatologia depressiva descritta in totale
regressione) e in presenza di una (chiara) tendenza all'esagerazione
riscontrata dal dott. J.________ (DTF 132 V 65 consid. 4.2.1 e 4.2.2 pag. 70
seg.; 131 V 49 consid. 1.2 pag. 50; 130 V 352 consid. 2.2.3 pag. 353 seg. e
consid. 3.3.1 pag. 358). (...)"
In
una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito
che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in
particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata
sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto
scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale
federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF
del 4 luglio 2007, I 384/06).
7. Nel caso concreto, il 13 febbraio 2009 il medico SMR, dr. med. __________,
dopo aver visionato la documentazione medica agli atti, ha affermato:
" La perizia reumatologica del Dr. __________
eseguita sull’A. risale al 2003, laddove, oltre che ritenere lo stesso più
idoneo nella sua precedente attività di manovale c/o __________, attività
peraltro sospesa dal 2002, considerava l’A. abile in ogni attività lavorativa
rispettosa di limiti funzionali descritti nella stessa perizia nella misura del
100% ed inoltre riteneva che non vi erano gli estremi per chiedere prestazioni
UAI.
Per contro il MC Dr. __________ ritiene sempre l’A. inabile al lavoro
dall’ottobre 2004 per lavori pesanti ma non si esprime sulla possibilità di
risorse per attività adeguate pur segnalando limitazioni funzionali.
Inoltre l’A. sembra che non sia seguito da alcun specialista per la
sua problematica reumatologica.
Ritengo necessario a questo punto una rivalutazione peritale da parte
dello stesso reumatologo Dr. __________ al fine di valutare l’evoluzione dello
stato di salute dell’A., rispettivamente le limitazioni funzionali per
l’abituale attività o per attività adeguate, le eventuali risorse e la
determinazione temporale della CL residua.”
(doc. AI 14-1)
Il
13 aprile 2009 il dr. med. __________, FMH medicina generale, medico curante,
ha affermato:
" (…)
Vi scrivo per aggiornarvi sul decorso dello stato di salute del
sopraccitato.
Nel mese di maggio 2008 ho riscontrato un diabete mellito di tipo 2
con glicemia di 19,4 e HBA1C di 11,3 ho quindi iniziato una terapia con dieta
diabetica e metformina non sopportata e sostituita con glibenclamide, ho dovuto
potenziare anche la terapia antiipertensiva. Le glicemie sono migliorate,
inizialmente sono sotto 10 mmol/l negli ultimi 3 mesi tra 9 e 13
Terapia attuale: glibeclamide 5 mg 1-0-0 meto-zerok 200 1-0-0 zanidip
20 mg 1-0-0 Tilur 90 mg 1-0-0 dafalgan 500 mg .b.”
(doc. AI 17-1)
Il
22 aprile 2009 l’interessato è stato visitato dal dr. med. __________, FMH
malattie reumatiche, fisiatria e riabilitazione, su incarico dell’UAI.
Il
perito, dopo aver posto la diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa
di sindrome lombospondilogena cronica a sinistra con/da turbe statiche modiche
(scoliosi toracolombare con shift a sinistra), alterazioni degenerative lievi:
condrosi tra L2 ed L5 con protrusioni discali in L3/L4 ed L4/5 (secondo RM del
18.12.2001); spondilartrosi tra L4 ed S1 e la diagnosi senza ripercussioni
sulla capacità lavorativa di lieve epicondilopatia omero-ulnare intercorrente a
destra e le diagnosi internistiche di diabete mellito II, ipertensione
arteriosa, obesità (172 cm/90 kg), ha affermato:
" All’origine della presente inabilità lavorativa del
signor __________, certificata del 100% in qualità di manovale a partire dal
26.10.2004 vi è una sintomatologia algica in zona lombare coinvolgendo anche la
gamba sinistra, iniziata circa nel 2001 e rivelatasi ribelle ai trattamenti
attuati.
Le indagini radiologiche effettuate ancora nel 2001 (RM della colonna
lombare) avevano messo in evidenza alterazioni degenerative contenute,
coinvolgendo i livelli tra L2 ed S1 (condrosi, protrusioni e spondilartrosi),
senza compressione di strutture nervali. Dopo un’incapacità lavorativa di 4
mesi a partire da novembre 2002 vidi il signor RI 1 in marzo del 2003 su incarico dell’__________ __________.
Diagnosticai una sindrome lombospondilogena cronica a sinistra in
presenza di alterazioni statiche e degenerative che ritenni contenute ma che
determinarono comunque limitazioni funzionali secondo me incompatibili con
l’ulteriore svolgimento della sua attività lucrativa. Per lavori consoni alle
sue risorse fisiche (vedi citazione punto 1.4.) lo considerai invece abile in
forma normale.
Dopo il licenziamento il paziente rimase in disoccupazione fino in
ottobre del 2004 quando fu messo nuovamente in inabilità lavorativa completa.
Né il trattamento riabilitativo stazionario al quale si era sottoposto
per un breve periodo in aprile del 2003 né le successive cure ambulatoriali
eseguite sotto il controllo del medico curante modificarono la situazione
clinica del paziente. In marzo del 2008 inoltrò una domanda per prestazioni da
parte dell’Assicurazione Invalidità. Nel suo rapporto del 28.04.2008 il medico
curante Dr. __________, riprende le diagnosi poste in precedenza (degenza nella
__________ di __________ del 2003), corrispondenti a quanto da me già
riscontrato nel 2002, confermando l’inabilità lavorativa completa del paziente
specificatamente per lavori pesanti.
Il signor RI 1 riferisce di dolori lombari e gluteali bilaterali
associati ad irradiazioni sul versante dorso-laterale della gamba sinistra fino
al polpaccio ed al piede, disturbi presenti “sempre” senza dipendenza dalle
posizioni assunte o dalle attività svolte con impedimenti soggettivi ritenuti
invalidanti da non poter camminare, restare seduto o stare in piedi per più di
mezzora circa. Riferisce inoltre di parestesie in entrambi i piedi e dolori
nella zona degli stinchi, risentiti specialmente nei periodi freddi.
E’ in cura per un’ipertensione arteriosa ed un diabete mellito.
Clinicamente l’ho ritrovato in condizioni analoghe del 2002; presenta
uno stato generale discreto, con valori pressori al limite (sotto terapia
antiipertensiva) ed in sovrappeso. Il rachide si presenta con un lieve
appiattimento delle curvature fisiologiche associato ad una discreta deviazione
scoliotica sinistro convessa in zona lombare contenute (al massimo -1/3),
movimenti che sollecitano dolori lombosacrali (lateroflessione sinistra ed
estensione). Vi è una moderata irritabilità della muscolatura gluteale a
sinistra (rotatori esterni dell’anca) senza che abbia potuto oggettivare una
disfunzione dell’articolazione sacroiliaca corrispondente. Non ho riscontrato
segni neuro compressivi in particolare nella gamba sinistra; l’assenza dei
riflessi periferici (tibiale posteriore ed in particolare achilleo
bilateralmente) è forse attribuibile ad un’iniziale polineuropatia diabetica.
Vi è un netto disequilibrio della muscolatura nel cinto pelvico, essendo in
particolare indebolita la muscolatura addominale. La dolorabilità della muscolatura
nella gamba sinistra riflette una irritazione spondilogena.
La documentazione radiologica precedente si riferisce agli anni 2001 e
2003 (vedasi punto 3.4); le radiografie della colonna lombare richieste al
termine della visita peritale confermano la patologia statica senza mettere in
evidenza alterazioni degenerative significative con un quadro morfologico che
può essere considerato ancora compatibile con l’età. L’intensità riferita alla
sofferenza e l’impatto di essa sulla caricabilità fisica come vissuta dal
paziente non si spiegano quindi con quanto rilevato clinicamente
rispettivamente nelle indagini radiologiche. Alla patologia prettamente
reumatologica si sovrappone una cronicizzazione della sindrome algica in un
contesto di difficoltà del paziente nell’elaborare la sua sofferenza, senza che
abbia potuto evidenziare un’evidente patologia psichica (per quanto mi
compete). Più importante mi sembrano aspetti culturali e biografici (con il
padre ed uno dei fratelli a beneficio di rendite AI).
Senza considerare questi aspetti confermo comunque l’inidoneità del
signor RI 1 a svolgere attività fisiche pesanti come l’ultima di manovale in
una cava di granito (1999 a 2002).” (doc. AI 18-7)
Dopo
aver descritto la capacità funzionale residuale, il perito ha evidenziato che “queste
limitazioni riflettono in grandi linee quanto riscontrato già nel 2002. Nel
frattempo le condizioni del paziente non hanno subito modifiche particolari e
sono quindi da considerare stabili. La valutazione della sua capacità
funzionale rimane perciò per intanto definitiva” (doc. AI 18-9).
Circa
la capacità lavorativa residua il dr. med. __________ ha evidenziato che “per
un’attività lucrativa consone alle sue risorse fisiche come stabilite sopra il
signor RI 1 è da considerare abile al lavoro in forma normale (presenza e
rendimento) a partire da subito” (doc. AI 18-10).
Sulla
base di quanto sopra il medico SMR, dr. med. __________ ha confermato una
capacità lavorativa completa in attività leggere rispettose dei limiti
funzionali (doc. AI 19-3 e 25-1).
In
sede di ricorso l’insorgente ha prodotto ulteriore documentazio-ne medica.
Con
certificato del 2 febbraio 2011 il dr. med. __________, ha affermato:
" (…)
Le condizioni generali sono ulteriormente peggiorate per cui l’ho
inviato dal collega reumatologo Dr. __________ di cui allego la valutazione e
di cui condivido il parere clinico.
Allego inoltre il parere dello psichiatra Dr. __________ il quale pone
la diagnosi psichiatrica di sindrome somatoforme da dolore persistente.
Per quanto riguarda le altre patologie segnalo che il diabete appare
di difficile cura con profili glicemici non ottimali e episodi di ipoglicemia.
Per quanto riguarda la incapacità lavorativa ribadisco la mia
valutazione precedente di una incapacità lavorativa residua totale per un
lavoro pesante, per un lavoro leggero ritengo (visto il complesso delle
patologie e le problematiche del diabete) che possa lavorare solo al massimo
40-50%.” (doc. A2)
Dalla
risonanza magnetica della colonna lombare dell’8 ottobre 2010 del dr. med. __________
dell’Ospedale Regionale di __________ emerge:
" Minima scoliosi sinistroconvessa del rachide
lombare con rettilineizzazione nel piano sagittale, senza spondilolisi o
listesi. Segni di discopatia a più livelli, con disidratazione dei dischi,
leggermente assottigliati, in particolare da L2 a L5. A tutti i livelli non
sono comunque evidenti ernie discali o protrusioni responsabili di contatto
radicolare. Non evidente stenosi del canale spinale. Grosso emangioma del corpo
vertebrale di L2, a destra, senza comunque crolli vertebrali. Non evidenti
alterazioni focali sospette del segnale del midollo osseo.” (doc. A3)
Il
27 ottobre 2010 il dr. med. __________, FMH reumatologia e riabilitazione, dopo
aver posto le diagnosi di sindrome lombo-vertebrale su alterazioni statiche
della colonna, nonché iniziali alterazioni degenerative soprattutto una
discopatia L2/L3, L3/L4 e L4/L5 e la tendenza alla generalizzazione dei
disturbi e ad un reumatismo delle parti molli, ha affermato:
" (…)
Egli presenta un’incapacità lavorativa dal 2002 nella sua attività
professionale svolta di manovale. E’ stato valutato a più riprese anche dal
collega Dr. __________. La situazione per quanto riguarda i dolori è sempre
uguale, con dei disturbi persistenti, cronici e resistenti a tutte le terapie,
con una tendenza alla generalizzazione, interessamento non solo alla colonna
vertebrale, ma anche alle estremità superiori, in minor misura a quelle
inferiori.
L’esame clinico oltre alle alterazioni statiche della colonna
vertebrale mostra delle limitazioni della mobilità della colonna lombare ed
anche cervicale, soprattutto per una resistenza ai movimenti effettuata dal
paziente per i dolori accusati. Vi sono dei dolori ai movimenti delle braccia e
sono presenti anche numerosi tender points per un reumatismo delle parti molli,
anche se non vi sono tutti i criteri per la diagnosi di una fibromialgia. Non
vi sono segni compressivi o irritativi radicolari, ma vi è un allodinia diffusa
a tutta la gamba sinistra senza un dermatoma specifico. L’evoluzione di questa
sintomatologia cronica è da considerare prevalentemente nella direzione di un
dolore cronico somatoforme a carattere persistente, su delle problematiche
probabilmente di tipo psichiatrico nell’elaborazione del dolore stesso. Una
modifica della valutazione reumatologica rispetto a quella determinata dal Dr. __________
è impossibile.
La situazione non si è modificata dalla sua ultima valutazione
risalente al 24.04.2009. Un miglioramento dei disturbi con le terapie e gli
approcci intrapresi finora è da ritenersi poco probabile o addirittura
impossibile vista e considerata l’evoluzione cronica. Penso sia opportuna una
presa a carico dal punto di vista psichiatrico.
Ti consiglio pertanto di inviare il paziente per una valutazione
psichiatrica sia per eventuale componente psichiatrica tale da giustificare una
richiesta di rivalutazione da parte dell’assicurazione invalidità. “ (doc. AI
A4)
Il
27 gennaio 2011 il dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, ha
affermato:
" (…)
come convenuto finora ho avuto due colloqui con il paziente a margine,
in data 11.01.2011 e 25.01.2011 e con la presente ti trasmetto le mie
osservazioni.
(…)
Il paziente, dopo aver svolto per vari anni un lavoro pesante in
qualità di operaio, praticamente presenta un’incapacità lavorativa, oramai già
da diversi anni, a causa della sua problematica reumatologica.
Dal punto di vista psichico, negli ultimi mesi in seguito al dolore
cronico e vari problemi di ordine socio-familiare ed economico, egli aveva
presentato anche un umore depressivo con importanti stati d’ansia e varie
preoccupazioni con un’importante tensione endopsichica che trasmetteva poi,
sottoforma di varie somatizzazioni e hanno impedito che egli potesse svolgere
un’attività lavorativa anche leggera, visto che sono già stati diagnosticati
vari dolori e disturbi importanti a livello della colonna vertebrale.
Dal punto di vista psichiatrico, egli presenta una sindrome
somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F45.4) che attualmente causa
un’inabilità lavorativa nella misura del 50%.
Durante il mio primo colloquio, ho introdotto una terapia
antidepressiva a base di Venlafaxina fino a 150 mg al giorno associato anche
con una cura ansiolitica a base di Tranxilium, ma che purtroppo durante il
secondo colloquio, non ho visto alcun miglioramento.
Egli, si lamenta costantemente dei suoi dolori e disturbi e la sua
grossa difficoltà a svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Credo che oramai siamo di fronte ad una situazione cronica e sarà
molto difficile che egli possa svolgere un’attività lavorativa, visto che è
inabile al lavoro già nella misura completa dal 2002.
Eventualmente un programma di un reinserimento socio-professionale con
l’aiuto dell’assicurazione invalidità, forse potrebbe aiutarlo per trovare un
mestiere adeguato (leggero), che egli possa compiere, ma sarà molto difficile
visto che non ha alcuna formazione importante né una grande esperienza al di
fuori di un lavoro semplice come operaio.
Considerandi
Da parte mia, ho fissato ancora degli appuntamenti, spero che la sua
situazione migliori almeno gradualmente, ragion per la quale bisognerebbe
aumentare in modo graduale il dosaggio della Venlafaxina fino a 300 mg al
giorno e poi, rivalutare la situazione.” (doc. A5)
Il
3.
marzo 2011 i medici SMR, dr. med. __________, medicina generale e dr.ssa __________,
psichiatra, hanno preso posizione sulla documentazione prodotta dall’insorgente,
affermando:
" La documentazione presentata in sede di ricorso
conferma espressamente una situazione somatica invariata.
Appare la diagnosi di sindrome somatoforme da dolore persistente F
45.4
Valutando i criteri di Förster facciamo notare che lo psichiatra
curante non pone altra diagnosi psichiatrica, non evidenzia un disturbo di
personalità; l’assicurato non soffre d’una problematica somatica grave, non vi
è ritiro sociale con assicurato che dispone di una famiglia numerosa. In questa
situazione non è possibile riconoscere alla problematica somatoforme un valore
invalidante.” (doc. VIII/Bis)
8.
Affinché
un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed
esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami
approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia
stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia, chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della
situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate
(sentenza del 26 agosto 2004 nella causa I 355/03, consid. 5; sentenza dei 25
febbraio 2003 U 329/01 ed U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160
consid. 1 c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA dei 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01],
consid. 2b).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può
evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per
cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (sentenza del 25
febbraio 2003 nelle cause U 329/01 ed U 330/01).
9.
Questo
TCA chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato
accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della
decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio le conclusioni
dell’UAI.
Per
quanto concerne la perizia reumatologica va evidenziato che essa va considerata
dettagliata, approfondita e quindi rispec-chiante i parametri giurisprudenziali
ricordati al considerando che precede.
Lo
specialista, dopo aver descritto l’anamnesi familiare, personale remota,
sociale, attuale, i dati soggettivi dell’assicurato e le constatazioni
obiettive ha posto la diagnosi di sindrome lombospondilogena cronica a sinistra
con/da turbe statiche modiche (scoliosi toracolombare con shift a sinistra) e
alterazioni degenerative lievi: condrosi tra L2 ed L5 con protrusioni discali
in L3/4 ed L4/5 (secondo RM del 18.12.2001); spondilartrosi tra L4 ed S1 ed è
giunto alla convincente conclusione che l’interessato è totalmente inabile al
lavoro nella precedente professione, mentre in attività rispettose dei limiti
funzionali ivi descritti è totalmente abile al lavoro.
Alla
perizia, che ha valutato ed esaminato in maniera completa i
punti litigiosi, si è fondata su esami approfonditi, ha preso in conto tutti i
mali di cui si lamenta l'assicurato è stata stabilita in piena conoscenza dei
suoi antecedenti (anamnesi) ed è chiara nell'esposizione delle correlazioni
mediche e nell'apprezzamento della situazione medica va conferita piena forza
probatoria.
L’insorgente
non ha infatti prodotto referti medici specialistici atti a sovvertirne le
conclusioni.
Al
contrario, il dr. med. __________, FMH reumatologia e riabilitazione, cui il
medico curante, dr. med. __________, ha inviato l’insorgente poiché “le
condizioni generali sono ulteriormente peggiorate” e di cui “condivido
il parere clinico” (doc. A2), il 27 ottobre 2010 ha espressamente affermato che “E’ stato valutato a più riprese anche dal collega Dr. __________.
La situazione per quanto riguarda i dolori è sempre uguale, con dei
disturbi persistenti, cronici e resistenti a tutte le terapie, con una tendenza
alla generalizzazione, interessamento non solo alla colonna vertebrale, ma
anche alle estremità superiori, in minor misura a quelle inferiori” (doc.
A4, sottolineatura del redattore) e che “Una modifica della valutazione
reumatologica rispetto a quella determinata dal Dr. __________ è impossibile. La
situazione non si è modificata dalla sua ultima valutazione risalente al
24.04
” (doc. A4, sottolineature del redattore).
Per
cui, dal punto di vista reumatologico, la valutazione effettuata dall’amministrazione
va confermata.
10.
Circa
la patologia psichiatrica, l’insorgente ha prodotto un certificato del dr. med.
__________, FMH psichiatria e psicoterapia, da cui l’insorgente ha cominciato a
recarsi l’11 gennaio 2011 (doc. A5). Lo specialista ha posto la diagnosi di
sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F45.4) “che attualmente
causa un’inabilità lavorativa nella misura del 50%”.
I
medici SMR, dr. med. __________ e dr.ssa __________ hanno evidenziato che “valutando
i criteri di Förster facciamo notare che lo psichiatra curante non pone altra
diagnosi psichiatrica, non evidenzia un disturbo di personalità; l’assicurato
non soffre d’una problematica somatica grave, non vi è ritiro sociale con
assicurato che dispone di una famiglia numerosa. In questa situazione non è
possibile riconoscere alla problematica somatoforme un valore invalidante”
(doc. VIII/Bis).
Come
visto, secondo la giurisprudenza, di principio un disturbo somatoforme da
dolore persistente non è di regola atto a determinare, in quanto tale, una
limitazione duratura della capacità lavorativa suscettiva di dare luogo a
un'invalidità ai sensi dell'art. 4
cpv. 1 LAI. Un’eccezione a questo principio entra in linea di conto soltanto in
quei casi in cui il disturbo presenta una gravità tale da rendere in pratica
oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della
sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò
risultasse insostenibile per la società.
Una
simile inesigibilità, da ammettersi solo in casi eccezionali, presuppone
tuttavia l’esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole
gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri, quali
l’esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un
decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza
remissione duratura, l’accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale, uno
stato psichico consolidato senza possibilità di evoluzione sul piano
terapeutico, ad indicare allo stesso tempo l’insuccesso e la liberazione dal
processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla
malattia) oppure l’insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari
conformi alle regole dell’arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto
degli sforzi profusi dalla persona assicurata.
A
proposito dell'esame dei criteri fissati dalla giurisprudenza, in una sentenza
9C_111/2008 del 27 gennaio 2009 l'Alta Corte in un caso concreto si è così espressa:
"
(...)
3.2
Le Tribunal cantonal a porté ensuite son examen sur les quatre
autres critères que la jurisprudence a posés. Il a constaté que deux de ces
critères sont réalisés chez le recourant: d'une part, l'existence d'affections
corporelles chroniques ou d'un processus maladif s'étendant sur plusieurs
années sans rémission durable; d'autre part, la présence d'un état psychique
cristallisé sans évolution possible au plan thérapeutique, marquant
simultanément l'échec et la libération du processus de résolution du conflit
psychique (profit primaire tiré de la maladie). En revanche, il a constaté
que les deux autres critères font défaut, savoir la perte d'intégration
sociale dans toutes les manifestations de la vie, ainsi que l'échec de
traitements thérapeuti-ques ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles
de l'art et de mesures de réhabilitation, cela en dépit de la motivation et des
efforts de la personne assurée pour surmonter les effets des troubles
somatoformes douloureux. La juridiction cantonale a admis que le recourant
ne présente pas de cumul des critères dégagés par la jurisprudence, cela avec
une certaine intensité et constance, ce qui l'a conduite à nier l'existence
d'un trouble somatoforme douloureux ayant une répercussion sur la capacité de
travail.
(…)
En ce qui concerne l'appréciation globale de l'effort de volonté que
le recourant pourrait fournir afin de surmonter ses douleurs, l'intéressé reste
assez superficiel. Les moyens invoqués dans le recours ne sauraient conduire la Cour de céans à substituer sur ce point l'appréciation du recourant à celle des premiers
juges, d'autant que ces derniers ont nié un caractère invalidant aux douleurs
en rappelant que seuls deux critères parmi les quatre précités ont pu être
retenus.
A cet égard, la reconnaissance du premier des quatre critères par le
tribunal cantonal ne convainc pas, car la seule présence d'un symptôme
induisant un trouble somatoforme douloureux (singulière-ment un syndrome
fibromyalgique, dont le docteur G.________, spécialiste en rhumatologie et en
médecine interne, a fait état dans un rapport du 14 juillet 2005), ne permet
pas encore d'admettre l'existence d'une affection corporelle chronique ou d'un
processus maladif. Il en va de même du critère du profit primaire tiré de la
maladie que les premiers juges ont aussi retenu, car celui-ci suppose un
contexte psychodynamique qui n'est pas réalisé. On ajoutera qu'à la lecture du
rapport psychiatrique du 21 juin 2006 dont l'office intimé disposait, la
solution retenue dans la décision du 19 février 2007 se concilie avec les
principes jurisprudentiels applicables en matière de troubles somatoformes
douloureux. Quant à l'incidence du second rapport de l'Hôpital X.________ du 17
juillet 2007 sur l'issue du litige, l'opinion des premiers juges est pertinente
et il peut y être renvoyé." (sottolineature
del redattore)
Nel
caso di specie, rettamente, i medici SMR evidenziano come il dr. med. __________
non abbia diagnosticato, oltre alla sindrome somatoforme da dolore persistente
(ICD-10 F45.4), alcuna comorbidità psichiatrica importante (cfr. doc. A5: “Dal
punto di vista psichiatrico, egli presenta una sindrome somatoforme da dolore
persistente (ICD-10 F45.4) (…)” e “egli aveva presentato
un umore depressivo con importanti stati d’ansia e varie preoccupazioni con un’importante
tensione endopsichica”, sottolineatura del redattore). Pure giustamente il
dr. med. __________ e la dr.ssa __________ hanno rilevato l’assenza di un
ritiro totale dalla vita sociale dell’assicurato che vive con la moglie e due
figlie. Pure assente, al momento dell’emissione della decisione impugnata, è
uno stato psichico consolidato senza possibilità di evoluzione sul piano
terapeutico. Il trattamento psichiatrico è infatti iniziato da poco (gennaio
2011) e lo stesso dr. med. __________ afferma di aver fissato “ancora degli
appuntamenti” e “spero che la sua situazione migliori almeno
gradualmente, ragion per la quale bisognerebbe aumentare in modo
graduale il dosaggio della Venlafaxina fino a 300 mg al giorno e poi,
rivalutare la situazione” (doc. A5).
In
concreto vi è solo la presenza di una patologia reumatologica cronica
accompagnata da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in
evoluzione senza remissione duratura. Tuttavia, meno
criteri sono presenti, più la sindrome somatoforme da dolore persistente può
essere superata con uno sforzo di volontà (cfr. DTF 131 V 49 e contrario: “Je
mehr diese Kriterien zutreffen und je ausgeprägter sich die entsprechenden
Befunde darstellen, desto eher sind – ausnahmsweise – die Voraussetzungen für
eine zumutbare Willensanstrengung zu verneinen”). Ciò
è il caso in concreto (cfr. sentenza 9C_203/2010 del 21 settembre 2010, consid.
4). Non vi sono infatti indizi per ritenere che l’interessato non possa sormontare
la sua affezione facendo sforzi personali ragionevolmente esigibili.
Ne
segue che la sindrome somatoforme da dolore persistente, nel caso di specie,
non può essere ritenuta invalidante.
11.
Infine,
il dr. med. __________, nel certificato del 2 febbraio 2011 ha nuovamente evidenziato la presenza del diabete che ”appare di difficile cura con profili
glicemici non ottimali e episodi di ipoglicemia” (doc. A2). Il 13 aprile
2009.
il curante aveva rilevato che “nel mese di maggio 2008 ho riscontrato
un diabete mellito di tipo 2 con glicemia di 19,4 e HBA1C di 11,3, ho quindi
iniziato una terapia con dieta diabetica e metformina non sopportata e
sostituita con glibenclamide, ho dovuto potenziare anche la terapia
antiipertensiva. Le glicemie sono migliorate, (…)” (doc. AI 17-1).
Va
qui evidenziato che la diagnosi del diabete mellito II è stata presa in
considerazione dai medici SMR (cfr. in particolare il doc. AI 19-1), i quali
tuttavia l’hanno ritenuta senza influsso sulla capacità lavorativa del ricorrente
(doc. AI 19-1). Inoltre il medico curante non ha oggettivato l’asserito
peggioramento dello stato di salute, limitandosi in sostanza a ritenere
difficilmente curabile il diabete a causa di profili glicemici non ottimali con
episodi di ipoglicemia. Ciò tuttavia non è sufficiente per ritenere
l’interessato incapace al lavoro a causa della citata patologia.
A
questo proposito va rilevato che l’insorgente non risulta essere in cura presso
uno specialista in diabetologia e che questo Tribunale ha già avuto modo di
accertare che, di massima, la cura di un diabete non è tale da comprometterne
la capacità lavorativa. Nella sentenza dell’11 maggio 2007 (inc. 32.2007.62),
il TCA ha riportato le parole di un medico SMR che ha rammentato come “anche persone che applicano il sistema di controllo intenso, ossia
diverse misurazioni delle glicemie al giorno, con applicazione di insulina 4 o
5.
volte al giorno, non presentano di regola un’inabilità lavorativa dato che
queste misurazioni vengono di regola svolte prima dei pasti e al bisogno con
dispendio minimo di tempo (pochi minuti). Per informazioni allego una
documentazione della società svizzera diabetici che illustra che con un diabete
si è in pratica in grado di svolgere tutte le professioni con poche eccezioni.” La sentenza è stata confermata dalla pronunzia 9C_376/2007 del 13
giugno 2008 del Tribunale federale il quale ha tra l’altro affermato che:
" 3.2 La circostanza per cui l'autorità giudiziaria
cantonale ha ritenuto l'assicurato totalmente abile al lavoro nella sua
attività abituale a partire dal 1° febbraio 2006 trova conferma negli avvisi
chiari e motivati del dott. A.________, diabetologo, che conosce
professionalmente il ricorrente già dal settembre 2005, come pure dei
responsabili del Servizio medico X.________, che hanno avuto modo di esaminare
e confrontarsi in dettaglio con la documentazione medica all'inserto e le
censure del paziente (più in generale, sul valore probatorio di questi rapporti
interni del Servizio medico X.________ cfr. la sentenza I 143/07 del 14
settembre 2007, consid. 3.3). La Corte cantonale ha sufficientemente spiegato
il motivo per cui le contrarie attestazioni del dott. G.________, specialista
in diabetologia ed endocrinologia, e del dott. M.________, specialista in
chirurgia, non possono essere considerate tali da mettere in dubbio queste
conclusioni. Il primo giudice ha così in particolare giustamente osservato che
l'attestazione, da parte del dott. G.________, di un'incapacità lavorativa per
le conseguenze del diabete non convince perché, contrariamente a quanto
ritenuto dal curante, il fatto che il ricorrente debba "eseguire
un'adeguata terapia atta ad evitare il sopraggiungere di ulteriori
complicazioni dovute al diabete, con la necessità di operare un calo ponderale
con una dieta ed un'attività fisica regolare" (v. referto 17 maggio 2006
del dott. G.________), non appare incompatibile con un'attività lavorativa al
100%, come ha convincentemente evidenziato il dott. E.________ del Servizio
medico X.________ con l'ausilio di documentazione specialistica in atti. In
tali condizioni, l'accertamento compiuto dal primo giudice - anche nella misura
in cui non ha ammesso un peggioramento, fino al momento della decisione
amministrativa, dello stato di salute del ricorrente suscettibile di limitarne
la capacità lavorativa - non è di certo manifestamente inesatto e vincola
pertanto il Tribunale federale.”
Anche
nel caso di specie la documentazione prodotta dal ricorrente è stata vagliata
dai medici SMR i quali non hanno ritenuto invalidante la patologia diabetica.
A
questo riguardo va ricordato che per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in
vigore dal 1° gennaio 2008 e applicabile in concreto, i servizi medici
regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni
mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale
dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di
esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una
misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le
decisioni in ambito medico nei singoli casi.
Scopo
e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella
possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione
degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle
loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare
la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata
una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione
sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si
può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza
9C_9/2010 del 29 settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in
SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).
Inoltre
il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), in una decisione del 24 agosto 2006 (I
938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici
SMR nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità, sottolineando che in caso
di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio
necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha
sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2
L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un
rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI)
- dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard
de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport
médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de
divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de
manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La
valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt
s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf.
consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR
ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif
que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du
déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu
de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière
propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne
fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)”
(cfr. STFA del 24
agosto 2006 nella causa B., I 938/03, consid. 3.2)
Visto
quanto sopra, sulla base delle affidabili e concludenti valutazioni dei medici
SMR, (cfr. più in generale sul valore probatorio dei rapporti interni del SMR
la sentenza I 143/07 del 14 settembre 2007, consid. 3.3; cfr. pure la sentenza
9C_376/2007 del 13 giugno 2008), a giusta ragione l’UAI ha concluso che
l’interessato è abile al lavoro al 100% in attività confacenti al suo stato di
salute con le limitazioni funzionali descritte nella perizia reumatologica.
Va
ora esaminato se il raffronto dei redditi effettuato dall’UAI, peraltro neppure
contestato dal ricorrente, è corretto.
12.
Per accertare il reddito senza l'invalidità è decisivo stabilire, secondo
il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato
guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano
(sentenze 13 giugno 2003 I 475/01 e 23 maggio 2000, U 243/99; RAMI 1993 no. U
168.
pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid.
4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile.
Determinante
è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto
delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un
prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi,
l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in
merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr.
U 168 pag. 100s. consid. 3b).
Un
salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che
lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel
settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti
collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).
Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto
che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare
la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali
adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b,
ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).
Se
nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che
l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidi-tà, allora si può
ricorrere a dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (cfr. Pratique
VSI 1999 pag. 248 consid. 3b; cfr. anche sentenza del 30 dicembre 2002, I
56/02).
Nel caso di specie per
calcolare il reddito da valido la consulente in integrazione professionale si è
basata sui dati statistici di riferimento del 2008 per un’attività semplice e
ripetitiva (livello di qualifica 4), visto che dopo essere stato al beneficio
di prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione nel 2003 e nel 2004,
l’insorgente ha ricevuto aiuti dall’assistenza pubblica (cfr. anche sentenza
del 28 settembre 2010, inc. 32.2010.37, consid. 11).
In concreto l’insorgente
non contesta il reddito da valido del 2008 di fr. 59'979 corrispondente al dato
desunto dalla tabella TA1 2008 elaborata dall'Ufficio federale di statistica
per attività non qualificate, semplici e ripetitive (4'806 : 40 X 41.6 X 12).
Va
qui evidenziato che dagli atti medici emerge che la totale incapacità
lavorativa del ricorrente nella sua precedente attività quale manovale in cava
di granito e la totale capacità in attività leggere va fatta risalire al 26
ottobre 2004, quando l’interessato era iscritto all’assicurazione contro la
disoccupazione (cfr. doc. AI 19-2 e 19-3: “26.10.2004 la sintomatologia
algica in zona lombare è all’origine della totale inabilità lavorativa (dr. __________)”).
Ci
si potrebbe pertanto chiedere se non si dovrebbe piuttosto prendere in
considerazione l’ultimo salario conseguito prima dell’iscrizione
all’assicurazione contro la disoccupazione e se l’anno di paragone utilizzato
dall’UAI è corretto (cfr., per questo secondo aspetto, tuttavia consid. 12,
penultimo paragrafo).
Circa
il salario da prendere in considerazione, se da una parte con sentenza I 358/05
dell’8 novembre 2005 l’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha confermato
l’applicazione dei dati statistici per il calcolo del reddito da valido nel
caso di un assicurato che da oltre dieci anni non aveva più esercitato la sua
attività abituale osservando che:
" (…)
2.4
Da der Versicherte seine letzte Arbeitsstelle
vor mehr als zehn Jahren inne hatte und seit Sommer 1993 arbeitslos ist, hat
die Vorinstanz das Valideneinkommen zu Recht anhand der Tabellenlöhne der
Schweizerischen Lohnstrukturerhebung festgesetzt. Denn der Beschwerdeführer
wäre auch im Gesundheitsfall nicht mehr am angestammten Arbeitsplatz tätig, so
dass schon deshalb nicht auf den zuletzt erzielten Lohn abgestellt werden kann,
und in der Folge statistische Zahlen die Grundlage des Valideneinkommens bilden
müssen; dabei ist auf den - den ganzen Arbeitsmarkt umfassenden und deshalb
hier massgebenden - Zentralwert im Anforderungsniveau 4 (einfache und
repetitive Arbeiten) abzustellen. Da der Versicherte im Weiteren keine
zumutbare Verweisungstätigkeit aufgenommen hat, ist für die zahlenmässige
Bestimmung des Invalideneinkommens praxisgemäss ebenfalls auf die Tabellenlöhne
der Schweizerischen Lohnstrukturerhebung abzustellen (vgl. BGE 126 V 76 Erw.
3b/bb)“,
d’altra parte con sentenza I 173/06 del 27 dicembre 2006 – chiamato
a pronunciarsi in una fattispecie in cui il ricorrente aveva fatto valere che
al suo caso non poteva essere applicata la giurisprudenza di cui alla STFA I
358/05 dell’8 novembre 2005 – l’allora TFA ha concluso che a torto, nel caso
che era chiamata a giudicare, l’autorità giudiziaria cantonale, in una
fattispecie diversa rispetto a quella del precedente giudizio, aveva applicato
i dati statistici per il calcolo del reddito da valido, rilevando che:
" (…)
5.3
Die Argumentation des Beschwerdeführers ist
stichhaltig. Aus dem in den Akten liegenden Auszug aus dem individuellen Konto
geht hervor, dass er gemäss den Einträgen im Jahr 1995 Fr. 81'041.- und im Jahr
1996.
Fr. 79'730.- verdient hatte, sowie dass sein Lohn auch nach der in den
Jahren 1997 - 1998 bestehenden Arbeitslosigkeit im Jahr 1999 Fr. 79'396.- und
im Jahr 2000 Fr. 69'600.- betrug. Anschliessend war der Beschwerdeführer nach
Kündigung des Arbeitsverhältnisses auf Ende Dezember 2000 ab 1. Februar 2001
und bis zum 22. Februar 2002 erneut arbeitslos und nahm in der Folge keine neue
Erwerbstätigkeit mehr auf. Bei der Invalidenversicherung meldete er sich am 16.
Mai 2003 an und gab dabei gestützt auf ein Arztzeugnis von Dr. med. S.________
vom 28. Januar 2002 den 24. Januar 2002 als Beginn seiner Arbeitsunfähigkeit
bekannt. Gemäss den Akten musste sich der Versicherte ab Januar 2002 einer
Dialyse und im März 2002 einer Nierentransplantation unterziehen. Aufgrund
weiterer Arztzeugnisse attestierte Dr. med. S.________ am 23. Januar 2001 eine
50%ige Arbeitsunfähigkeit ab 1. Januar 2001, am 29. Januar 2001 jedoch eine
Arbeitsunfähigkeit von 100% ab 4. Dezember 2000. Zudem bringt der Beschwerdeführer
in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde vor, er sei bereits bei Verlust seiner
Arbeitsstelle krank gewesen.
Unter diesen Umständen ist nicht anzunehmen, dass
sich der Versicherte ohne Gesundheitsschädigung freiwillig und auf die Dauer
mit einem tieferen Lohn begnügt hätte als demjenigen, den er bis zur
Arbeitslosigkeit bezog. In den Firmen X.________ AG (1980 - 1992) bzw.
Y.________ AG (1993 - 1996) und Z.________ GmbH (1999 - 2000) war der Beschwerdeführer
nicht lediglich in einem zeitlich befristeten Arbeitsverhältnis angestellt und
der dabei erzielte Lohn war nicht besonderen Schwankungen unterworfen. Der
Versicherte hat bis rund ein Jahr vor seiner ernsthaften Erkrankung gearbeitet
und die Phase der Arbeitslosigkeit ist somit als vorübergehend zu betrachten
(vgl. Urteil L. Erw. 3c vom 4. September 2002, I 774/01). Weil im vorliegenden
Fall die lohnmässige Entwicklung in den Jahren der Erwerbstätigkeit für die
Festlegung des durchschnittlichen Einkommens im Gesundheitsfall aussagekräftig
ist, sind nicht die gleichen Verhältnisse im von der Vorinstanz
berücksichtigten Urteil gegeben. Demzufolge ist für das Valideneinkommen auf
das vor der Arbeitslosigkeit erzielte Einkommen abzustellen (Urteil C. vom 30. Mai 2000, I 260/99 Erw. 3a).”
Su questo tema va
segnalata la recente sentenza 32.2010.296 del 30 maggio 2011 contro cui è
pendente un ricorso al Tribunale federale.
In concreto tuttavia
la questione può rimanere aperta poiché l’importo utilizzato dall’UAI è
maggiormente favorevole per l’interessato, essendo superiore
a quello che ha da ultimo conseguito nell’attività precedentemente esercitata
per la società __________.
Dalla documentazione
dell’assicurazione contro la disoccupazione si evince infatti che l’interessato
ha conseguito fr. 49'701.80 nel 2000, fr. 42'468.40 nel 2001 e fr. 44.340.45
nel 2002, ritenuto tuttavia che nel corso degli ultimi due anni è stato in
parte assente per malattia (doc. disoccupazione 1-12).
Ora, anche volendo aggiornare
il dato più favorevole all’assicurato, ossia quello conseguito nel 2000 di fr.
49'701.80, al 2008 (anno di paragone utilizzato dall’UAI), il reddito da valido
non supererebbe quello di fr. 59'979 evinto dai dati statistici.
Il reddito andrebbe
infatti aumentato del 2,5% nel 2001, dell’1,8% nel 2002, dell’1,4% nel 2003,
dello 0,9% nel 2004, dell’1,0% nel 2005, dell’1,2% nel 2006, dell’1,6% nel 2007
e del 2,0% nel 2008 per raggiungere fr. 56'205.
Va abbondanzialmente
evidenziato che l’assicuratore contro le malattie nel calcolare le indennità
giornaliere dovute all’interessato con decisione del 25 aprile 2003 ha preso in considerazione un salario annuo di fr. 55'958. Tuttavia anche volendo aggiornare
questo dato al 2008, si otterrebbe darebbe comunque un importo di fr. 59'806,
leggermente inferiore a quello utilizzato dall’UAI.
Ne segue che l’importo
di fr. 59'979 preso in considerazione dall’amministrazione corrisponde a quello
maggiormente favorevole.
Questo
dato va preso in considerazione anche per il reddito da invalido.
Infatti
la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata
in DTF 126 V 75, che al considerando
3b/aa ha stabilito che ai fini della fissazione
del reddito da invalido è determinante la
situazione professionale concreta dell'interessa-to, a condizione però che
quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa
residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia
adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn").
Qualora difettino indicazioni
economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere
ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali ufficiali, edite dall'Ufficio federale di statistica, che
si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di
lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485
consid. 3b).
Va qui rilevato che, secondo la giurisprudenza
federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione
personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di
permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere
completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che
pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul
mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico
statistico.
L’Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale
massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie
particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre,
chiamato a pronunciarsi sulla deduzio-ne globale, la quale procede da una stima
che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza
valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
In
concreto la consulente in integrazione ha deciso una riduzione del 5% per
attività leggere.
Ritenuto
che l’insorgente non ha contestato la riduzione applicata dall’UAI né in sede
di osservazioni al progetto di decisione né in sede di ricorso, che essa
rientra nei parametri posti dalla giurisprudenze ed infine che il giudice, di
regola, non può scostarsi dalla valutazione dell’amministrazione senza fondati
motivi (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/dd e 6), questo Tribunale non ha motivo
per non far propria la riduzione decisa dalla consulente in integrazione.
Ne
segue che tenuto conto di un’esigibilità del 100% e di una riduzione del 5%, il
salario da invalido ammonta a fr. 56’980, che raffrontato con quello da valido
di fr. 59’979, dà un grado d’invalidità del 5% che non
permette al ricorrente di ottenere il diritto ad una rendita.
Va
rilevato che si giungerebbe a risultati analoghi se, per pura ipotesi di
lavoro, si volessero prendere in considerazione gli anni precedenti o gli anni
successivi, poiché occorrerebbe adeguare entrambi i salari statistici
utilizzando parametri simili.
In
queste condizioni è a giusta ragione che l’UAI ha rifiutato di assegnare una
rendita al ricorrente.
13.
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità
delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese
di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--sono poste a carico del
ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Le
spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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