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Decisione

32.2011.270

Riduzione della rendita in via di revisione. Conferma di un miglioramento della situazione valetudinaria e riduzione della rendita non nella misura stabilita dall'Ufficio AI

3 aprile 2012Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

I 462/05 del 25 aprile 2007).

Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico

sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La

promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni

sociali”, in RDAT 2003-II p. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.

In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gu- tachten, in: SZS 1999 p. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta

e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124

inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF

130 V 352).

2.8. Chiamato a verificare se lo stato di salute dell’assicurata è stato

accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della

decisione impugnata, questo Tribunale non ha motivo per mettere in dubbio le

perizie 9 aprile 2009 e 16 settembre 2010 eseguite dal CPAS, il cui dr. __________

ha concluso per un abilità lavorativa del 50% nella originaria attività svolta o

in altre attività.

Le

valutazioni sono da considerare dettagliate, approfondite e quindi rispecchianti

i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.

In

particolare, al consid. 2.6 è stato evidenziato come nella perizia 9 aprile

2009 il CPAS ha convincentemente motivato e circostanziato il miglioramento del

quadro clinico psichiatrico.

Nella

seconda perizia 16 settembre 2010, i periti si sono in particolare pertinentemente

confrontati e distanziati dalla valutazione 20 maggio 2010 dello psicoterapeuta

curante (doc. AI 60), confermando nelle loro conclusioni quanto valutato nella prima

valutazione peritale. Al riguardo i periti del CPAS hanno concluso:

"

(…)

Lo stato di salute psichica dell'assicurata, pur

riconoscendo possibili oscillazioni in senso positivo o negativo del tono

dell'umore dal mese di aprile 2009 ad oggi, risulta a nostro avviso

sostanzialmente invariato e, come detto, riconducibile ad una sindrome

depressiva ricorrente attualmente di media gravità. Per questo motivo non

possiamo che confermare un'inabilità lavorativa del 50% a partire dal mese di

aprile 2009 (precedente nostra perizia).

I limiti funzionali dettati dal disturbo psichiatrico

presente sono riconducibili alle scarse e velocemente esauribili risorse

energetiche, alla difficoltà nel mantenere attenzione e concentrazione oltre

alle difficoltà relazionali che portano l'assicurata a ridurre i contatti

sociali.

Vista la persistenza della sintomatologia depressiva di

media gravità e la lunga assenza dal mondo del lavoro riteniamo siano indicati

un reinserimento graduale ed un aiuto al collocamento." (doc. AI 71/6-7)

L’assicurata

si fonda invece sulla valutazione psichiatria, psicologica e psicodiagnostica

21 luglio 2011 dello psicologo curante dott. __________ e dello psichiatra

curante, dr. __________ (doc. AI 104/19). Dopo aver proceduto all’esame della

paziente, nonché a diversi test psicodiagnistici, i curanti hanno diagnosticato

(secondo il metodo DSM-IV-TR: Dignostic and Statistical Manual

of mental disorder, IV Text Revision) un disturbo depressivo maggiore

ricorrente, episodio grave senza manifestazioni psicotiche, in comorbidità con

una disturbo d’ansia generalizzata. Essi hanno concluso:

"

(…)

4.5. Conclusione

· L'invalidante psicopatologia

nevrotica, attualmente presente, causa una notevole limitazione dell'autonomia

personale della perizianda e rende necessario un intervento bio-psico-sociale

individuale e di gruppo, con regolari visite psichiatriche, trattamento

farmacologico, colloqui psicologici di sostegno e nursing infermieristico.

· L'attuale intervento

assistenziale deve essere necessariamente mantenuto – se non addirittura implementato

– al fine di mantenere le attuali condizioni psico-fisiche della perizianda ed evitarne

un franco scompenso sul versante psicotico.

· La perizianda presenta

un'incapacità lavorativa stabile e permanente del 100%.

· In conclusione della presente

perizia, si ritiene quindi auspicabile una revisione della valutazione

dell'incapacità lavorativa della perizianda da parte dell'Ufficio Assicurazione

Invalidità."

(doc. AI 104/31-32)

La

succitata valutazione è stata vagliata dal SMR, in particolare dalla dr.ssa __________,

specialista in psichiatrica e psicoterapia, che ha evidenziato:

"

(…)

I curanti pongono la diagnosi di Disturbo depressivo

ricorrente, episodio attuale grave senza sintomi psicotici, avvalendosi di una

serie di test per lo più autosomministrati.

È da rilevare la netta discrepanza tra la soggettività

dei disturbi lamentati gli esiti del test, che come già detto sono per lo più

basati sulla auto somministrazione e quindi sulla soggettività dell'esaminato,

e l'obiettività clinica descritta dai curanti nella quale troviamo un esame

psicopatologico che non rispecchia la diagnosi di episodio depressivo grave

secondo le caratteristiche del DSM IV TR ad es non sono infatti rilevati

disturbi cognitivi, l'A. appare ordinata, quindi vi è una cura di sè, è

segnalata un'ansia che seppure definita forte non impedisce di mantenere un

rapporto interpersonale adeguato e non influisce sulla sfera cognitiva. Il tono

dell'umore non viene sondato.

Le lamentele soggettive riportate nella presente

documentazione sono le stesse già descritte nella perizia del Dr. __________

del 09.09.2010 e così non vi sono discrepanze oggettive rispetto allo status

riscontrato dal perito." (doc. AI 107/1)

Vista

la circostanziata succitata presa di posizione, questo TCA non può che ribadire

le incongruenze rimarcate dalla dr.ssa __________, in particolare riguardo alle

discrepanze tra la soggettività dei disturbi lamentati e i risultati dei test, quest’ultimi

per lo più basati su questionari di autovalutazione. Inoltre, la citata psichiatra

ha pertitentemente evidenziato come l’esame psicopatologico non rispecchia la

diagnosi di episodio depressivo grave secondo le caratteristiche del DSM IV TR.

All’esposizione

del SMR può essere fatto riferimento e prestata adesione, non senza tuttavia evidenziare

che secondo l’art. 59 cpv. 2bis LAI, i servizi medici regionali sono a

disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto

alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante

per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di

svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono

indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.

A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del nuovo disposto come pure

del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare

capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla

rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze

medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale

della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione

di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni

del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un

assicurato e cosa invece no (STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 2 con

riferimento a STF 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n.

56 pag. 174).

Del

resto, i successivi scritti dello psichiatra curante non permettono di

apportare elementi di giudizio che non fossero già presenti prima

dell’emissione della decisione contestata, che delimita dal

punto di vista temporale il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni

sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti).

Infatti,

con scritto 21 ottobre 2011 la dr.ssa __________, controfirmato dal dr. __________,

ha in particolare sostenuto che:

"

(…)

La decisione relativa alla rendita ha innescato nella paziente una condizione stressante e ulteriore

aumento dell'angoscia psichica, in considerazione delle scarse risorse di

mentalizzazione: infatti, come già indicato nei rapporti psicologici

precedenti, la paziente esperisce momentanei e transitori scompensi psicotici

con dispercezioni, allucinazioni e vissuti persecutori.

Le condizioni psicopatologiche sono caratterizzate da

una condizione depressiva e ansiosa di grado medio-grave, in una struttura di

personalità di tipo psicotico (si prega di fare riferimento alla perizia del dottor

__________, datata 22/7/2011 [recte: 21 luglio 2011; n.d.r.]).

La condizione psicopatologica ha purtroppo un carattere

di stabilità e nel corso della nostra osservazione abbiamo assistito ad un

peggioramento dello status clinico." (Sottolineatura del redattore; doc.

AI 115/1)

Quindi,

se successivamente alla decisione contestata vi è stato un rilevante peggioramento

delle condizioni dello stato di salute extra somatico della ricorrente, questo

sarà oggetto di una revisione della rendita ex art. 17 LPGA. In questo senso va

anche letto il ricovero dell’assicurata presso la Clinica (psichiatrica) __________

avvenuto il 21 febbraio 2012, ricovero documentato dai rapporti medici prodotti

dall’insorgente il 23 febbraio 2012 ed il 12 marzo 2012 (cfr. consid. 1.8).

Infine,

per quanto riguarda il rapporto 2 dicembre 2011 dello psichiatra curante,

vagliato dal SMR, va detto che esso non è suscettibile di modificare l’esito

della vertenza. In quel documento è confermata la perizia privata 21 luglio

2011 e sono indicate le patologie psichiatriche secondo i criteri ICD-10

(sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio grave [F33.2] e sindrome

depressiva generalizzata [F41.1]). In tale scritto non risultano nuovi elementi

rilevanti che non sono stati esaminati dal SMR e che invalidano le valutazioni

peritali del CPAS.

In

conclusione, rispecchiando le perizie del CPAS tutti i criteri di affidabilità

e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.7), richiamato

l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia

ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico

cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid.

2b, 400 e riferimenti ivi citati), è da ritenere dimostrato

con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle

assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115

V 142 consid. 8b) che l’insorgente presenta, almeno dalla prima valutazione

peritale (aprile 2009) un’inabilità lavorativa del 50% nella sua originaria professione

ed in altre attività adeguate.

Infine,

questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi

chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino

all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario

l'esperimento di ulteriori accertamenti richiesti dalla ricorrente.

Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 e riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto

di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p.

28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94

consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

2.9. Per

la determinazione dell’invalidità (grado del 49%), stato 2010, con rapporto 10 giugno

2009 il consulente in integrazione professionale ha applicato il metodo ordinario

(doc. AI 101), il cui calcolo è stato indicato nella decisione impugnata.

2.9.1. Quale reddito da valido il consulente, fondandosi sui

dati forniti dall’ultimo datore di lavoro il 16 febbraio 2004 (doc. AI 9/1), ha

considerato un importo di fr. 41'251.--, aggiornato a 2010 in fr. 44'985.--.

2.9.2. Per

quel che concerne il reddito da invalido, secondo costante

giurisprudenza, lo stesso è

determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato,

a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la

capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente

svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece

non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha

intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da

contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità,

può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio

federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali

regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332

consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti,

età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non

possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in

lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio

dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico

statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una

deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener

conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del

lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale

procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il

giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni

economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento

TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del

5 settembre 2006).

Se

una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito

considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente

accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone.

In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido

aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo

capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante

una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda fase, occorre

esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla

base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto presente che i

fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il

parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere presi in

considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze

personali e professionali (DTF 134 V 322).

Quando

il reddito da valido differisce considerevolmente dal salario statistico riconosciuto

nello specifico settore economico, il TF ha nel frattempo stabilito, anche in

casi ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 consid.

4), che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5 % dal

salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla

media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte

le ulteriori condizioni - un parallelismo dei redditi di paragone, fermo restando

però che questo parallelismo si effettua soltanto per la parte percentuale eccedente

la soglia del 5% (DTF 135 V 297 e STF 9C_1033/2008 e

9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid. 5.5).

Con

riferimento all'attestata IL del 50% nell'abituale professione, procedendo al cosiddetto raffronto percentuale (DTF 114 V 310 consid. 3a e

riferimenti ivi menzionati; cfr. STF 9C_856/2010

del 27 giugno 2001 consid. 5.4 e 9C_734/2009 del 6 ottobre 2009 consid. 2.1), il reddito da invalido che essa potrebbe conseguire mettendo a

frutto la sua capacità lavorativa residua corrisponde al 50% del reddito

realizzabile senza il danno alla salute, ciò che giustifica il riconoscimento

di una mezza rendita.

Allo

stesso risultato (diritto ad una mezza rendita) si giunge tuttavia anche raffrontando

il reddito da valido con quello da invalido determinato dall’Ufficio AI sulla

base dei dati statistici, il cui calcolo va corretto.

Il

consulente, conformemente alla citata giurisprudenza, ha utilizzato i dati salariali forniti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio

federale di statistica e relativa ad una professione che presuppone qualifiche

inferiori (categoria 4) nel settore privato svizzero (a proposito della

rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439,

pp. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pp. 47ss.), quantificando un salario statistico di

fr. 52'887,94. Egli ha poi tenuto conto di una residua capacità lavorativa del

50% e di riduzione del reddito per circostanze personali del 13% (per la

necessità di svolgere solo attività leggere e per altri fattori), determinando

in tal modo un reddito da invalido di fr. 23'006,25.

Va

qui rilevato il salario da valido di fr. 44'985-- è

inferiore a quello realizzato, nello stesso anno, in media a livello svizzero

dai lavoratori del settore commercio al dettaglio di fr. 51'960.-- (Tabella TA1

2010, p.to 47 [settore commercio al dettaglio], livello di qualifica 4: fr.

4164.--; riportati su 41,6 ore [cfr. tabella B 9.2, pubblicata

in La Vie économique, 9/2011] = 4'330.-- moltiplicati per 12 [ritenuto

che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio

1999, consid. 3a] = fr. 51’960). Esiste pertanto una

differenza salariale (cosiddetto gap salariale) del 13,50%, che non è stata

considerata dal consulente. Visto che, secondo la giurisprudenza citata sopra,

può esser considerata la percentuale sopra il 5%, l’ulteriore riduzione del

reddito da invalido è del 8,5%.

2.9.3. Dal raffronto tra il reddito valido di fr. 44’985.-- ed il reddito

da invalido di fr. 21'050.-- (23'006,25 meno 8,5%) risulta un tasso

d’invalidità del 53,2% (44’985- 21'050 x 100 : 44’985), conferente il diritto

ad una mezza rendita.

In

conclusione, visto quanto sopra, annullata la decisione impugnata, la corrente rendita intera va ridotta a metà rendita, con effetto

dal 1° novembre 2011 (ossia il primo giorno del secondo mese che segue la

decisione impugnata; cfr. art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI), in luogo della

riduzione ad un quarto di rendita come stabilito nel querelato provvedimento.

In

questo senso il ricorso è da accogliere in via parziale. Vincente in causa la ricorrente, patrocinata da un legale, ha diritto

ad un’indennità per ripetibili parziali (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

2.10. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la

procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al

rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è

soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso.

Visto

l’esito delle vertenze, le spese per complessivi fr. 500.- sono poste a carico delle

parti nella ragione del 50% l’una.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è parzialmente accolto ai sensi

dei considerandi.

§

La decisione 29 settembre 2011 è annullata.

§§ RI 1 ha diritto a mezza

rendita dal 1° novembre 2011.

Considerandi

2.

Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico delle parti nella misura

della metà per ciascuna. L’Ufficio AI verserà alla ricorrente fr. 1'000.-- di

ripetibili parziali.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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