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Decisione

32.2011.278

Restituzione. Rinvio atti perché leso gravemente il diritto di essere sentito per la mancata messa in atto della procedura di preavviso

8 maggio 2012Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

i presupposti necessari per procedere ad una riconsiderazione (illustrativa,

per un caso in cui la nostra Massima Istanza ha annullato la decisione di

restituzione impugnata in quanto carente la motivazione circa l’esistenza dei

presupposti necessari per una riconsiderazione, é la STF 9C_678/2011 del 4

gennaio 2012. Va qui inoltre evidenziato che per procedere alla

riconsiderazione della decisione del 13 marzo 2003 la stessa deve essere

materialmente errata non bastando riferirsi al fatto che nella medesima non é

stato ripreso il limite temporale indicato tanto nel progetto del 14 che nella

delibera del 25 novembre 2002 (STFA I 353/01 del 25 febbraio 2003, consid.

4.1.3)) e quindi emettere o meno una nuova decisione di restituzione.

2.5. A titolo

abbondanziale questo Tribunale rileva ancora quanto segue.

Secondo

l’art. 25 LPGA, le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite.

La restituzione non deve essere chiesta se l’interessato era in buona fede e

verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (cpv. 1; cfr. art. 4 OPGA). Il capoverso

2 prevede che il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a

decorrere dal momento in cui l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del

fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il

credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un

termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante. I principi

applicabili alla restituzione secondo la LPGA sono dedotti dalla legislazione e

dalla giurisprudenza anteriore che conserva pertanto la sua validità (DTF 130 V

318).

Il

termine relativo di un anno ex art. 25 cpv. 2 LPGA, secondo la giurisprudenza e

contrariamente al tenore letterale della norma, costituisce un termine di

perenzione (DTF 124 V 380, 122 V 274, 119 V 431 consid. 3a) e comincia a decorrere nel momento in cui l'amministrazione, usando

l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle circostanze,

avrebbe dovuto rendersi conto dei fatti giustificanti la restituzione (STF

8C_64/2011 del 7 novembre 2011 consid. 2.1 e 2.2,9C_795/2009 del 21 giugno

2010 consid. 3.1 e 3.2; DTF 133 V 579 consid. 4, 124 V 380, 119 V 433, 112 V

180 con riferimento al termine giusta l'art. 95 cpv. 4 LADI, che si richiama ai

principi fissati dall'art. 47 cpv. 2 vLAVS al quale corrisponde in sostanza

l’art. 25 LPGA; Kieser, ATSG-Kommentar, all’art. 25 n. 38). Per poter esaminare

i presupposti della restituzione, l'amministrazione deve poter disporre di

tutti i fatti rilevanti, da cui emerga sia il principio che la misura del diritto

alla medesima. Per determinare la pretesa non è quindi sufficiente che

l’assicuratore venga a conoscenza di circostanze che forse potrebbero condurre

a ammetterla oppure che permettono di stabilirne il principio ma non la misura

(DTF 112 V 180 consid. 4a; STFA C 317/01 del 29 aprile 2003; C 11/00 del 10 ottobre

2001). Qualora l’autorità amministrativa disponga di sufficienti indizi circa

una possibile pretesa di restituzione, ma la documentazione è ancora

incompleta, essa è tenuta a compiere gli accertamenti ancora necessari entro un

termine adeguato. In caso di ritardo, il termine di perenzione inizia a

decorrere dal momento in cui l’amministrazione, dando prova di ragionevole impegno,

avrebbe colmato le proprie conoscenze in modo tale da poter esercitare la

pretesa di restituzione. Per quanto riguarda il tempo ragionevolmente

necessario per procedervi a partire dal momento in cui essa è venuta a

conoscenza di indizi atti a fondare la pretesa di restituzione, il TFA ha

indicato una durata sino a quattro mesi (DLA 2004 pag. 285ss. citata

Considerandi

anche al consid. 2.2 della STF 8C_64/2011 del 7 novembre 2011; SVR 2001 IV Nr.

30.

pag. 93 consid. 2e). Il termine di perenzione di un anno inizia a decorrere,

in ogni caso, se e non appena dagli atti emerge già il carattere illecito della

corresponsione della prestazione (STF K 70/06 del 30 giugno 2007 consid. 5.1 e

riferimenti, non pubblicato in DTF 133 V 579, ma in SVR 2008 KV 4 p. 11; cfr.

anche STCA 42.2009.5 del 5 maggio 2010).

Esaminando

gli atti all’inserto ci si potrebbe chiedere se, ai sensi della giurisprudenza

suenunciata, almeno dal 13 settembre 2007 – data della decisione con

cui l’Ufficio AI ha dato seguito alla domanda del 3 settembre 2007 volta ad

ottenere una rendita per il figlio (doc. A/24, ciò che presupone il diritto

alla rendita d’invalidità del genitore ai sensi dell’art. 35 cpv. 1 LAI) e ha

riconosciuto a __________ una rendita semplice per figli (di un beneficiario di

rendita) per il periodo dal 1. agosto 2005 al 30 aprile 2006 (doc. A/25); nella

già citata STF I 308/03 del 22 settembre 2003 l’Alta Corte non ha escluso la

possibilità di fare iniziare il termine di perenzione di un anno dal momento in

cui l’assicurato aveva chiesto una rendita per il figlio: (“ (…) Es kann offen bleiben, ob die Ausgleichskasse, wie das BSV in

seiner Vernehmlassung annimmt, bei der Überprüfung der Kinderrente hätte

feststellen müssen, dass die Rente des Beschwerdeführers zu Unrecht ausbezahlt

wurde (…)” (STF I 308/03

del 22 settembre 2003, consid. 3.2.2, la sottolineatura è del redattore)) – l’Ufficio AI

non sia incorso in un secondo errore che usando la dovuta diligenza avrebbe

potuto e dovuto evitare.

In questa

evenienza, andrà in ogni caso considerata la giurisprudenza secondo la quale “(…)

a prescindere da una eventuale violazione del principio

inquisitorio, il termine annuo di perenzione di cui all'art. 25 cpv. 2 LPGA non

può cominciare a decorrere prima che le prestazioni siano state decise ed

erogate (SVR 2010 EL n. 12 pag. 35 [9C_795/2009]) (…)” (STF 8C_64/2011 del 7 novembre 2011 consid. 2.2) e che detto

termine inizia a decorrere dal giorno del versamento mensile di ogni singola prestazione.

La nostra Massima Istanza, nella STF 9C_363/2010 dell’8 novembre 2011, ha inoltre respinto il ricorso contro una decisione di restituzione e confermato la decisione

con la quale – considerato che l’Ufficio AI interessato al più tardi il 18

maggio 2004 doveva aver avuto conoscenza del divorzio della ricorrente –

l’autorità giudiziaria aveva riconosciuto la restituzione limitatamente

all’importo versato indebitamente nei dodici mesi precedenti la decisione di

restituzione impugnata ritenendola conforme al diritto federale (“(…) Le jugement entrepris, en considérant

que la créance en restitution de rentes mensuelles versées à tort n'était pas

atteinte de péremption en ce qui concerne les versements effectués durant les

derniers douze mois par rapport à la décision du 11 novembre 2008, est ainsi

conforme au droit fédéral (supra, consid. 2.1). Le montant de la créance en

restitution, fixé par la juridiction cantonale à 2'976 fr. ([3'045 fr. - 2'797

fr.] x 12 mois), n'est pas discuté par la recourante. Le recours est mal fondé.

(…)” (STF 9C_363/2010 dell’8 novembre 2011 consid. 3.2)).

2.5

In simili

circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata deve essere

annullata e il ricorso accolto ai sensi dei considerandi.

Al

ricorrente, patrocinato da un legale, va riconosciuto il diritto a ripetibili

(art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

La

domanda di assistenza giudiziaria per la procedura ricorsuale diventa pertanto

priva di oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_335/2011 del

14.

marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5, STF

9C_352/2010 del 30 agosto 2010 consid. 3).

2.6

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

é accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché

proceda come indicato nei considerandi.

2. Le spese,

per fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà

all’assicurato fr. 2’000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende

priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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