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Decisione

32.2011.281

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

7 marzo 2012Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

I doc.

VII e VIII sono stati inviati all’assicurato per conoscenza (doc. IX).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio

2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21

dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio

2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;

STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;

STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. Il TCA è

chiamato a stabilire se l’amministrazione era legittimata a negare

all’assicurato il diritto ad una rendita d’invalidità oppure no.

Secondo

l'art. 8 cpv. 1 LAI gli assicurati invalidi o direttamente minacciati

d'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione necessari e atti a

ripristinare, migliorare, conservare o avvalorare la capacità di guadagno. Per

stabilire tale diritto deve essere considerata tutta la durata di lavoro

prevedibile.

Fra i

provvedimenti d'integrazione concessi in virtù della LAI sono previsti pure i

provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), che comprendono

l'orientamento professionale (art. 15 LAI), la prima formazione professionale

(art. 16 LAI), la riformazione professionale (art. 17 LAI) ed il collocamento

(art. 18 cpv. 1 LAI).

2.3. L’art. 17 LAI

prevede in particolare che:

"

L’assicurato ha diritto alla formazione in una

nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione

professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere

presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale."

Invalido

ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della

gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione

professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110

consid. 2b;

AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).

Ai sensi

dell’art. 6 cpv. 1 OAI

" per

riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti di formazione necessari

a mantenere o migliorare sensibilmente la capacità di guadagno al termine della

prima formazione professionale o dopo l’inizio di un’attività lucrativa senza

previa formazione professionale a causa dell’invalidità."

Con riformazione

professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme delle misure

reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente un'opportunità

di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla vecchia

attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del

possibile, la capacità di guadagno (Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110 consid. 2a; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag.

495 consid. 2a).

L'assicurato

ha in particolare diritto alla formazione completa, che appare necessaria nel

suo caso per mantenere o migliorare in maniera essenziale la sua capacità di

guadagno (AHI 1997 pag. 85; STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F. consid. 2b).

Una

formazione non può quindi essere interrotta anticipatamente se, tenuto conto

del principio della proporzionalità, il successo prevedibile dei provvedimenti

d’integrazione appare ancora raggiungibile (RDAT I 1998 pag. 295 consid. 1b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo

1997, pag. 131).

Secondo la giurisprudenza, infine, l'assicurato sottopostosi a

carico dell'assicurazione per l'invalidità a provvedimenti d'integrazione

professionale ha diritto a provvedimenti completivi nel caso in cui la

reintegrazione effettuata non gli consenta di percepire un reddito adeguato e

se egli solo con tali provvedimenti supplementari possa essere in grado di

conseguire un guadagno parificabile a quello che avrebbe potuto percepire senza

invalidità nella sua precedente attività. Il diritto a detti provvedimenti

completivi non esige che sia raggiunta la soglia di rilevanza (perdita di

guadagno del 20%: DTF 124 V 110 consid. 2b) richiesta per aver diritto ai

provvedimenti d'integrazione professionale (STFA inedita 20 luglio 2002 nella

causa C, I 237/00; Pratique VSI 2000 31 consid. 2 e 32 consid. 3b, RDAT I 1998

pag. 294; RCC 1978 pag. 527e STFA 1967 pag. 108).

2.4. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità

(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité

sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

L’art. 28

cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno

diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di

rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi

almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi

dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto

fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza

dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,

nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni

normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che

egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da

valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato

dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua

invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni

di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique

de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta

perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse

divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido,

sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente

esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di

eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;

DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la

giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità,

come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche

e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit,

p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra

parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di

applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è

essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il

TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di

guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono

essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze

concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

Al

proposito va infine ancora rilevato che, secondo la

giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le

circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla

rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla

medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali

modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione

(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili

di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R

consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in

SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01

pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I

26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I

475/01).

2.5. Dal profilo

medico agli atti vi è il rapporto del 18 maggio 2009 della Dr.ssa __________

del SMR, che ha posto la diagnosi di “Ernia discale paramediana lussata con

compressione sui filamenti radicolari Th7/Th8 dal lato destro e diverse piccole

ernie trattenute tra Th4 e Th8” (doc. AI 25-1).

Come

limiti funzionali il medico ha indicato quelli che emergono dalla valutazione

del 7 maggio 2009 del Dr. __________, vice-primario di neurochirurgia

all’Ospedale regionale di __________ (doc. AI 22-1), ovvero che l’assicurato

non può svolgere tutto il giorno attività esclusivamente in posizione seduta,

attività esclusivamente in posizione eretta, attività prevalentemente

camminando su terreni accidentati, chinarsi, accovacciarsi, inginocchiarsi,

ruotare in posizione seduta, sollevare/trasportare (vicino/lontano dal corpo) 20 kg, salire su scale a pioli/impalcature) salire le scale. Tali indicazioni valgono per una

restrizione temporale del 50% (doc. AI 25-1).

L’assicurato

non può quindi svolgere tutto il giorno attività esclusivamente dove è

necessario accovacciarsi, inginocchiarsi (restrizione temporale del 20%),

mentre può tutto il giorno lavorare con mani sopra la testa, senza restrizioni

temporali (doc. AI 25-1).

Secondo

la Dr.ssa __________ l’insorgente dovrebbe svolgere un lavoro che può cambiare

posizione e che non deve alzare pesi, quali il venditore (doc. AI 25-1). Lo

stesso medico curante Dr. __________ indicava che l’assicurato “dovrebbe

svolgere un lavoro che può cambiare posizione, che non deve alzare pesi”

come il venditore (doc. AI 17-3).

Per

quanto riguarda la capacità lavorativa il medico del SMR ha ripreso le

indicazioni del Dr__________ (cfr. doc. AI 17-2) e indicato nell’attività di montatore

di impianti idraulici un’incapacità del 50% dal 27 ottobre al 22 dicembre 2008

e del 100% dal 30 gennaio 2009, mentre in attività adeguata è posta un’abilità

completa (100%) dal 20 aprile 2009 (doc. AI 25-2).

Sollecitato

dall’Ufficio AI, in data 5 aprile 2011, in merito allo stato di salute del paziente, il Dr. __________ nel referto dell’11 aprile 2011 concludeva per una

ripresa del lavoro al 1° aprile 2011 (doc. AI 78-1).

Il TCA non ha dunque motivo per distanziarsi dalla

valutazione medica del SMR, che non è del resto stata smentita da certificati

medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in

grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessato.

In merito

ai provvedimenti professionali intrapresi va evidenziato che l’amministrazione

ha assunto i costi per la preparazione ad una prima formazione professionale,

dal 27 giugno 2009 al 31 agosto 2009 (doc. AI 34-1) e dal 1° settembre 2010 al

31 agosto 2011 (doc. AI 64-1) quale impiegato di commercio al dettaglio. Dopo

aver incontrato delle difficoltà nella conclusione del tirocinio RI 1 ha comunque ultimato la formazione professionale presso il Centro Professionale e Commerciale di __________

ed il Garage __________ e si è quindi iscritto all’Ufficio di collocamento

(doc. AI 86-1).

L’argomentazione

del ricorrente secondo cui l’Ufficio AI sarebbe incorso in un errore

nell’indirizzare l’assicurato verso una professione inadeguata dal profilo

medico, non trova agli atti un oggettivo riscontro.

2.6. Occorre ora

esaminare le conseguenze del danno alla salute subìto dal ricorrente dal

profilo economico.

Per

quel che concerne la determinazione del grado d’invalidità, l’Ufficio AI ha

raffrontato il reddito da montatore di impianti da riscaldamento (reddito da

valido), non contestato, con il reddito da impiegato di commercio e riparazione

autoveicoli (reddito da invalido), professione appresa a seguito della riformazione

professionale.

2.6.1. Per quanto

riguarda il reddito da valido, secondo l’art. 28a cpv. 1

LAI per valutare l’invalidità di un assicurato che esercita un’attività

lucrativa si applica l’articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il

reddito lavorativo determinante per la valutazione dell’invalidità.

L'art. 26

OAI, che regola la situazione degli assicurati senza formazione professionale,

enuncia che:

"

Se l'assicurato non ha potuto, a cagione

dell'invalidità, acquisire sufficienti conoscenze professionali, il reddito

lavorativo che potrebbe ottenere se non fosse invalido corrisponde al tasso

percentuale, graduato secondo l'età, del valore medio attualizzato ogni anno

secondo il rilevamento dell'Ufficio federale di statistica sulla struttura dei

Considerandi

salari (cpv. 1).

_______________________________________________________

Dopo … anni compiti Prima

… anni compiti Tasso in per cento

_____________________________________________________________

21.

70

21.

25 80

25.

30 90

30.

100.

_____________________________________________________________

Se un assicurato non ha potuto, a cagione

dell'invalidità, completare la sua formazione professionale, il reddito che gli

si potrebbe attribuire presumendolo non invalido, corrisponde al reddito medio

di un lavoratore della professione alla quale egli si preparava (cpv. 2)."

Il

capoverso 1 si riferisce a invalidi alla nascita oppure invalidi precoci che non

hanno potuto, a causa del danno alla salute, acquisire delle conoscenze

professionali sufficienti (STFA

I 24/03 del

13.

luglio 2005; STFA dell'11 febbraio 1993 nella causa B. p. 9; STFA I 358/85 del

6.

maggio 1986; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, p. 207;

direttive UFAS sull'invalidità e la grande invalidità N 3035-3039). Con questo

concetto si intende il conseguimento di una formazione professionale conclusa

(cfr. STFA I 612/02 del 2 settembre 2003, consid. 2.2.; STFA del 6 maggio 1986 in re D consid. 1c). Il capoverso 1 sancisce in pratica il principio dell'accertamento generale

e astratto del reddito da valido sulla base delle tabelle salariali (STFA

dell'11 febbraio 1993 in re B. p. 9).

Rappresenta

un’eccezione a questo principio, sempre nel contesto dell'art. 26 cpv. 1 OAI,

la fattispecie in cui un assicurato diventa invalido poco prima di iniziare la

formazione professionale e da elementi univoci ed evidenti risulta che senza

l’invalidità questi avrebbe appreso una determinata professione. In tale

evenienza il calcolo del reddito da valido va effettuato facendo riferimento a

questa professione (cfr. STFA I 543/04 del 26 gennaio 2005, consid. 3.3.1; STFA

I 472/02 del 10 febbraio 2003, consid. 1.2.).

Qualora,

tuttavia, un assicurato abbia concluso una formazione professionale,

l’invalidità va determinata secondo il metodo generale del raffronto dei

redditi (cfr. STFA I 612/02 del 2 settembre 2003, consid. 2.2.; STFA U 360/01 del

7.

luglio 2003, consid. 3.2.).

L'art. 26

cpv. 2 OAI presuppone, invece, in particolare che l'invalido abbia cominciato

una determinata formazione ed esistano indizi concreti secondo cui

l'interessato, se non fosse divenuto invalido, avrebbe concluso quella

formazione. Le sole dichiarazioni d'intenti in tal senso oppure

"Mutmassungen" non bastano (STFA del 11 febbraio 1993 in re B. consid. 5b; STFA I 748/01 del 20 agosto 2002, consid. 4;

STFA I 612/02 del 2 settembre 2003 ("konnte die Versicherte Person wegen

der Invalidität eine begonnene berufliche Ausbildung nicht

abschliessen…"); STFA U 360/01 del 7 luglio 2003 ("In quest'ultimo

ambito, l'art. 26 cpv. 2 OAI recita in particolare che

se un assicurato non ha potuto, a cagione dell'invalidità, completare la

sua formazione professionale, il reddito che gli si potrebbe attribuire

presumendolo non invalido,

corrisponde al reddito medio di un lavoratore della professione alla quale egli

si prepara. Orbene, anche in questo caso il Tribunale federale delle

assicurazioni ha circoscritto il campo di applicazione di tale disposto alla

formazione di base (sentenza inedita del 10 marzo 1997 in re W., I 104/96, consid. 2a).).

Il

reddito che si potrebbe attribuire all’assicurato presumendolo non invalido

corrisponde al reddito medio di un lavoratore nella professione che stava

seguendo. In questo caso il Tribunale federale delle assicurazioni ha

circoscritto il campo di applicazione di tale disposto alla formazione di base

(cfr. STFA U 360/01 del 7 luglio 2003, consid. 3.2.).

Dalla

Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per

l’invalidità (CIGI) emanata dall’UFAS e valida dal 1° gennaio 2004 emerge,

inoltre, che l’art. 26 cpv. 2 OAI:

"

(…) Si applica anche ad assicurati che a causa

dell’invalidità hanno dovuto seguire una formazione meno qualificata di quella

iniziata o prevista (RCC 1973 p. 538). Per formazione prevista si intendono

programmi di studio precisi che un giovane ha dovuto abbandonare essendo

diventato invalido poco prima" (CIGI n. 3040).

Nel caso

di RI 1 la consulente in integrazione professionale, nel rapporto del 12 agosto

2011, ha ritenuto applicabili le tabelle statistiche RSS TA1, settore

montatore impianti idraulici (categoria 45, persona con qualifica), in quanto

se non fosse subentrato il danno alla salute l’assicurato avrebbe portato a

termine la formazione di montatore di impianti idraulici (doc. AI 86-1).

Alla luce

della giurisprudenza appena esposta, secondo il TCA tale modo di procedere è

corretto. Si può dunque ammettere, quale reddito da valido, il salario dedotto

dalle tabelle statistiche nella professione di montatore di impianti idraulici.

Vi sono infatti indizi concreti che l’insorgente, se non fosse divenuto

invalido, avrebbe comunque concluso quella formazione.

Il

ricorrente non ha peraltro contestato l’importo del reddito da valido (cfr.

doc. I, IV).

RI 1 ha svolto l’apprendistato di montatore di impianti di riscaldamento presso la ditta __________ di __________

dal 1° settembre 2005 al 31 agosto 2008. Dal 1° settembre 2008 sino al febbraio

2009.

ha proseguito la formazione presso la ditta __________ e stava terminando

l’ultimo anno di apprendistato presso la SPAI di __________ prima di

interrompere il tirocinio a causa del danno alla salute (doc. AI 13-1,19-1; 23-1).

Quindi in

applicazione dei dati statistici nazionali di cui alla Tabella TA1, riferita

all’anno 2008, categoria 3, conoscenze professionali e specializzate p.to

45.

“Costruzioni” si ottiene un importo mensile di fr. 5’602.-- che

riportato su 41.6 ore corrisponde a fr. 5'826.08.-- al mese, pari a fr. 69'912.96

all’anno che aggiornati al 2010 (+2,1% per il 2009; + 0,8% per il 2010) sono

pari a fr. 71'952.17.

2.6.2

Per quanto

riguarda invece il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla

base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione

però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità

lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente

svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il

TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del

salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi

sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione

deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire

il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80

consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

In questo

caso l’Ufficio AI ha correttamente applicato i dati statistici nazionali di cui

alla Tabella TA1, riferita all’anno 2008, categoria 3, conoscenze

professionali e specializzate p.to 50 “Commercio e riparazione di

autoveicoli”, in quanto l’insorgente al termine della formazione

professionale ha conseguto l’attestato federale di capacità (AFC). Si ottiene quindi

un importo mensile di fr. 5'177.-- che riportato su 41.6 ore corrisponde a fr. 5'384.08.--

al mese, pari a fr. 64'608.96 all’anno che aggiornati al 2010 (+2,1% per il

2009; + 0,8% per il 2010) sono pari a fr. 66'493.46.

Procedendo

quindi al raffronto dei redditi, partendo da un salario da invalido di fr. 66'493.46 e confrontando

ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 71'952.17

(consid. 2.6.1.) emerge un tasso d’invalidità del 7,5% arrotondato all’8% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V

121.

consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale

che non dà diritto ad una rendita d’invalidità come stabilito

dall’amministrazione.

Nella

misura in cui l’UAI ha rifiutato il riconoscimento di una rendita d’invalidità

la sua decisione del 4 ottobre 2011 merita quindi conferma

2.7

L’assicurato

nello scritto del 7 dicembre 2011 ha postulato l’esecuzione di una valutazione

medica (doc. VI, pag. 2).

Va

qui ricordato che, quando

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47.

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con

riferimenti).

In

concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la

fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere

ad altri accertamenti medici.

2.8

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.- andrebbero poste a

carico dell’assicurato, il quale ha tuttavia chiesto l'assistenza giudiziaria (cfr.

consid. 2.9.).

Al

riguardo il Consiglio federale nel Messaggio concernente la modifica della

legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (misure di semplificazione

della procedura) del 24 maggio 2005 in FF 2005 pag. 2751 seg. si è così

espresso:

"

(...)

Quando sono adempite le condizioni del gratuito

patrocinio, la procedura di ricorso in materia di AI continuerà ad essere

gratuita (con riserva di una successiva restituzione) per gli assicurati

interessati, come negli altri settori del diritto amministrativo.

Si intende così garantire che saranno prese in

considerazione le particolarità del singolo caso, in modo tale che anche le

persone meno abbienti possano accedere ai tribunali.

(...)

Le stesse considerazioni valgono a proposito

delle procedure di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni

e, per le persone residenti all'estero, dinanzi alla Commissione di ricorso

AVS/AI. In altri termini, quando non può essere concesso il gratuito patrocinio

in seguito a circostanze particolari che riguardano il singolo caso, per le

controversie concernenti prestazioni dell'AI i Cantoni devono stabilire limiti

di spesa inferiori rispetto agli altri settori del diritto amministrativo.

Al fine di tener conto della componente di

politica sociale, fisseranno questi limiti non in funzione del valore

litigioso, ma in funzione dell'onere effettivo. È stato fissato un limite di

spesa (dai 200 ai 1000 franchi) equivalente a quello stabilito nella revisione

totale dell'organizzazione giudiziaria. Si è così dato seguito al suggerimento

espresso dalla maggioranza dei Cantoni nella procedura di consultazione.

(...)"

2.9

Deve essere,

infine, esaminato se l'assicurato può essere posto al beneficio dell'assistenza

giudiziaria e del gratuito patrocinio, come da lui richiesto (doc. I+C).

Ai sensi

dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito

il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il

ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge

rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS,

rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità

di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso,

l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i

presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si

esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa

indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art.

61, n. 86, pag. 626).

A norma

dell’art. 3 cpv. 1 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio

d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011, l’assistenza

giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni;

all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione al gratuito patrocinio.

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato

è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid.

5b e riferimenti).

Dalle

tavole processuali si evince che il ricorrente, celibe, percepisce unicamente l’indennità

giornaliera dell’assicurazione disoccupazione (fr. 1'924.40 nell’agosto 2011;

fr. 2'352.10 nel settembre 2011) (cfr. doc. C).

In tali

circostanze l’indigenza deve essere ammessa.

L’assicurato non possiede

inoltre le necessarie conoscenze giuridiche, per cui l’intervento di un legale

appare giustificato e di primo acchito il ricorso non pareva essere privo di

fondamento.

Essendo dunque nella fattispecie soddisfatti i requisiti cumulativi per la

concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurato, il gratuito

patrocinio va quindi concesso, riservato l'eventuale obbligo di rimborso,

qualora la situazione economica dell'assicurato dovesse in futuro migliorare

(cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93;

cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti

al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I

569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid.

5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).

Ne

consegue che il ricorrente è per il momento esonerato dal pagamento delle spese

processuali (cfr. art. 69 cpv. 1bis LAI; STF I 885/06 del 20 giugno 2007).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. L’istanza

tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio

è accolta.

3. Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. A seguito

della concessione dell'assistenza giudiziaria esse sono per il momento assunte

dallo Stato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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