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Decisione

32.2011.283

Assicurata,ancora abile al 100% in attività adeguate,non ha diritto,in applicazione del metodo misto,ad una rendita di invalidità,né a provvedimenti professionali,come correttamente stabilito da UAI

23 luglio 2012Italiano67 min

Source ti.ch

Fatti

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto

esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come

oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Per quel

che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione

invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia,

devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA

(consid. 6 e 7).

In merito

al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di

accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo

e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF

136 V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di

parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura

giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare ricorso in

materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti di parte

le prove assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa.

In una

sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V

210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della

giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi

di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della

conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del

Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio

2010.

L’Alta

Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per

poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni

come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo

nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha

riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo

latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività

dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro

dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò

ritenuto necessario adottare dei correttivi:

(a

livello amministrativo)

-

assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

-

differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

-

miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.

3.3),

-

rafforzamento dei diritti di partecipazione:

-- in

caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una

decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6;

cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);

-- alla

persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla

procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid.

3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a

livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)

In caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale

federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia

medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA

1997

Nr. 18 p.

85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid.

3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid.

4.4.2).

Infine,

il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio

standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto

si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue

specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto

di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la

decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema

cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.12. Al

fine di stabilire il grado d’invalidità, l’Ufficio AI, applicando il metodo

misto, ha valutato all’80% la parte dedicata all’attività salariata e al

20% la quota dedicata alle mansioni domestiche.

La percentuale di attività lavorativa dell’80% è stata dedotta

dall’amministrazione dal “questionario per il datore di lavoro”, redatto il 25

febbraio 2011 dal Consorzio casa medicalizzata per anziani dei comuni di __________,

dal quale risulta che l’assicurata lavorava quale assistente di cura nella

misura di 32 ore alla settimana, mentre l’orario settimanale normale di lavoro

nell’azienda era di 40 ore (cfr. doc. 7-4).

Il rappresentante dell’assicurata, solamente in corso di causa, ha

contestato questa ripartizione, rilevando che l’interessata avrebbe dovuto

essere considerata salariata nella misura del 90%, dato che la riduzione della

percentuale lavorativa dal 90% all’80%, effettuata nel 2010, è stata dettata da

problemi di salute (doc. VIII).

L’UAI, dal canto suo, nelle

osservazioni del 7 febbraio 2012, ha ribadito la correttezza della ripartizione

considerata nella decisione impugnata (80% salariata e 20% casalinga),

rilevando che “la riduzione dell’attività dal 90% all’80% effettuata

dall’assicurata e richiesta con scritto del 5 novembre 2009 non indica i motivi

di tale riduzione e questo come confermato telefonicamente il 6 febbraio 2012

dal datore di lavoro. Inoltre non vi è agli atti un’indicazione medica di

riduzione dell’attività lavorativa per motivi di salute” (doc. IV).

Il TCA condivide queste

considerazioni dell’amministrazione.

Nell’annotazione per

l’incarto del 6 febbraio 2012, il signor __________ dell’Ufficio AI ha infatti

indicato di avere avuto un “colloquio con il signor __________ della Casa __________

Il signor __________ conferma che la signora RI 1 ha richiesto, in data 5

novembre 2009, la riduzione del tempo di lavoro dal 90% all’80% senza indicare

i motivi di tale richiesta. Da parte del datore di lavoro la domanda è stata

accolta e comunicato l’accettazione alla signora RI 1 con scritto del 16

novembre 2009” (doc. X/5).

Questo Tribunale

sottolinea che, del resto, lo stesso patrocinatore dell’interessata, in sede

ricorsuale, ha rilevato che “la signora RI 1 svolge un’attività lavorativa

secondo contratto a tempo parziale (80%). Per il rimanente 20% la sua

invalidità deve essere valutata nell’attività casalinga” (doc. I).

Alla luce di questi

elementi, il TCA concorda con la ripartizione operata dall’amministrazione dell’80%

per la parte dedicata all’attività salariata e del 20% per la quota dedicata

alle mansioni domestiche.

Le considerazioni di senso contrario espresse dal patrocinatore

dell’assicurata, senza tuttavia essere suffragate da concreti elementi

attestanti la necessità, per motivi medici, di passare da un grado lavorativo

del 90% ad uno dell’80%, non sono sufficienti a mettere in dubbio le

conclusioni dell’amministrazione.

Il TCA rileva, inoltre,

che anche dal referto peritale del 4 agosto 2011, redatto su incarico

dell’assicuratore malattia, emerge che l’assicurata ha lavorato quale

assistente di cura per “tredici anni presso la Casa Anziani __________ con

attività svolta nei primi anni al 100% e poi spontaneamente ridotto all’80% (8

ore al giorno per 4 giorni alla settimana” (doc. 15-1 inc. cassa malati).

2.13. Nell’evenienza

concreta, questo Tribunale, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di

salute dell’assicurata è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione

prima dell’emissione della decisione qui impugnata, non ha motivo per mettere in

dubbio la valutazione della dr.ssa __________ del SMR, la quale, dopo avere

elencato le patologie dell’assicurata e i suoi limiti funzionali, ha

considerato che l’interessata è inabile al lavoro al 50% nella sua attività di

assistente di cura, ma abile al lavoro al 100% in attività adeguate, rispettose

delle sue limitazioni funzionali.

Il TCA

concorda con queste valutazioni del medico del SMR, che si fondano, del resto,

su quanto apprezzato, nella visita medica peritale del 2 agosto 2010, dal dr. __________

per conto dell’assicuratore malattia.

Nel referto del 4 agosto 2010, il dr. __________,

poste le diagnosi di sindrome lombare cronica con blocchi iperalgici lombari

ricorrenti particolarmente negli ultimi due anni in obiettivata discopatia

L4/L5 con protrusione mediana del disco senza conflitto radicolare; attualmente

esame clinico funzionale compensato con limitazioni funzionali esigue in stato

dopo due infiltrazioni peridurali con discutibile successo” (doc. 15-3 inc.

Cassa malati), ha considerato l’assicurata inabile al lavoro al 50% come assistente

di cura, ma abile al lavoro al 100% in un’attività leggera, prevalentemente

sedentaria, rispettosa delle sue limitazioni funzionali (doc. 15-4 inc. Cassa

malati).

Il TCA non ha motivo per mettere in dubbio le

conclusioni alle quali è giunto il dr. __________, dopo accurato esame

dell’assicurata, che, del resto, non sono state smentite in sede ricorsuale da

certificati medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente

invalidanti, in grado di influire maggiormente sulla capacità lavorativa

residua dell’interessata.

Al

contrario, il TCA sottolinea che le conclusioni del dr. __________ sono state

confermate dai referti del dr. __________, datati rispettivamente 7 settembre

2011 (doc. E) e 12 gennaio 2012 (doc. G), prodotti dal patrocinatore

dell’assicurata in corso di causa: in entrambi, infatti, lo specialista della

Clinica di __________ ha considerato l’assicurata inabile al lavoro nella

misura del 50% nella sua attività.

Nel

referto del 7 settembre 2011, il dr. __________ ha indicato che “per non

sovraccaricare la paziente dall’inizio abbiamo certificato un’incapacità

lavorativa al 50% fino al 25.09.2011; siamo dell’avviso che, in seguito, con un

decorso positivo, si potrebbe provare una ripresa lavorativa all’80%” (doc. E),

mentre nel referto del 12 gennaio 2012, lo specialista ha rilevato che “per il

mantenimento della paziente nell’ambito professionale, nella casa per anziani,

dove deve sollevare pesi ed aiutare i degenti nei transfer, ritengo che al

momento per non sovraccaricare la schiena, 4 ore al giorno di lavoro siano

adeguate” (doc. G).

A proposito della critica ricorsuale circa la

mancata presa in considerazione, da parte dell’amministrazione, dei problemi

psichici dell’assicurata, questo Tribunale rileva che la ricorrente non ha

prodotto alcun certificato medico-specialistico attestante la presenza di una patologia psichiatrica invalidante.

Al riguardo, non va dimenticato che, conformemente alla giurisprudenza federale,

affinché il danno alla salute psichico possa essere considerato invalidante

occorre che lo stesso sia di gravità tale da non poter praticamente esigere

dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del

lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298

consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 p. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324;

RCC 1992 p. 180; ZAK 1984 p. 342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998 nella

causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, p. 128).

Nel caso in esame, occorre rilevare che dalla

documentazione agli atti non emerge che, finora, l’assicurata abbia necessitato

di un trattamento specialistico, né del resto ella sostiene il contrario. A

prescindere dal fatto che la depressione non è stata certificata da nessuno

specialista in psichiatria (cfr. STFA del 23 aprile 2004 nella causa N., I

404/03; STFA del 12 giugno 2006 nella causa C., I 771/05), va poi rilevato che

non vi è nessun atto medico che soddisfi le esigenze poste dalla giurisprudenza

per poter concludere circa l’esistenza di un danno psichico invalidante.

Al contrario, il dr. __________, nel referto

peritale del 4 agosto 2010, ha indicato che “a livello psichico, assenza di

indizi per depressione o ansia maggiore in paziente ben collaborante, coerente

nell’elaborazione del dolore e con mantenuta propositività” (doc. 15-3 inc.

cassa malati).

Dal referto del dr. __________ del 7 settembre

2011, risulta solo che l’assicurata presenta “tono deflesso dell’umore

trattato”, ma che “durante i colloqui con le nostre psicologhe è emersa una

paziente con una buona strategia di coping e chiare prospettive per il futuro”

(doc. E).

Infine, dal rapporto dell’ispettore sinistri del

31 maggio 2011 redatto per conto dell’assicuratore malattia, emerge che

“ultimamente avverte anche uno stato di depressione (leggera); le darebbe un

senso di tristezza occuparsi di persone bisognose nello stato di salute in cui

essa stessa avrebbe bisogno di assistenza” (doc. 34-4).

Tale allegazione, vaga e non seguita da

attestazioni mediche specialistiche, non può essere considerata la prova dell’insorgenza

di una patologia psichiatrica invalidante, che l’amministrazione avrebbe dovuto

valutare.

Va qui

ricordato che se, da una parte, la

procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i

fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,

dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la

sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende

in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente

esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai

fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le

conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Si

ricorda tuttavia alla ricorrente che il presente giudizio non pregiudica

eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per

l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento

impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V

140 e 129 V 4).

Pertanto,

stante quanto sopra esposto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato

di intraprendere tutto

quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito

economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b,

400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid.

4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere

dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza

preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali, che,

a partire dal mese di settembre 2011, l’assicurata sia inabile al lavoro al 50%

nella sua precedente attività di assistente di cura, ma abile al lavoro al 100%

in attività leggere adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali.

2.14. Per quel che

concerne la valutazione della capacità dell’assicurata quale casalinga, nella

decisione impugnata l’Ufficio AI ha ritenuto che “dal lato medico non risultano

impedimenti nello svolgimento delle mansioni consuete” (doc. B).

Il

patrocinatore ha contestato la conclusione alla quale è giunta

l’amministrazione, rilevando che la valutazione delle limitazioni

dell’interessata in ambito domestico avrebbero dovuto essere valutate dall’UAI

tramite un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia

domestica (doc. I).

L’Ufficio

AI, dal canto suo, nella risposta di causa, ha ribadito che “per quanto

riguarda l’incapacità nell’attività di casalinga, essendo la stessa stata

ritenuta nulla dal profilo medico (rapporto SMR del 18.08.2011), non si ritiene

necessaria un’inchiesta a domicilio” (doc. IV).

Il TCA ritiene

che nel caso concreto, l'inchiesta a domicilio sia effettivamente superflua.

Infatti,

innanzitutto, nel rapporto medico del 18 agosto 2011, la dr.ssa __________ ha

indicato che l’interessata non presenta “nessun limite” nello svolgimento delle

“mansioni consuete (casalinga)” (cfr. doc. 46-2).

Inoltre, dall’accurato esame dell’incarto emerge

che, in occasione della valutazione ergonomica dell’8 aprile 2011 sul posto di

lavoro, la signora __________, ergoterapista dipl. CRS, dopo avere evidenziato

che l’attività dell’interessata è faticosa e implica forza, ergonomia e

coordinamento generale del corpo, ha proposto all’assicurata “un supporto

lombare (corsetto) semirigido da confezionare su misura da portare durante il

lavoro e a casa” (doc. 22-1).

Nel

rapporto del 5 maggio 2011, il consulente incaricato ha indicato quanto segue:

"

IT casalingo

Nell’ambito dell’IT l’assicurata ha già

incontrato l’ergoterapista sul posto di lavoro, la quale ha già fornito dei

mezzi ausiliari utili (v. valutazione GED) che la stessa potrà mettere anche

quando è in casa, impegnata nelle attività casalinghe.

Procedere

In concreto

Valutato il caso insieme al consulente TICOI e

visto che l’ergoterapista è già intervenuta, fornendo dei mezzi ausiliari

adeguati, che può utilizzare anche a casa, si decide di non intervenire con

l’IT casalingo.

Ritengo quindi concluso il mandato e resto a

disposizione per qualsiasi altra informazione.” (Doc. 25-1)

Infine va

Considerandi

sottolineato che il risultato finale non cambierebbe anche volendo considerare,

come ipotesi di lavoro, una limitazione parziale (del 50%, analogamente a

quanto considerato con riferimento all’attività, pesante, dell’assicurata quale

assistente di cura) o addirittura totale nello svolgimento delle mansioni

domestiche (cfr. consid. 2.20).

2.15

In simili

condizioni, questo Tribunale, constatato che l’assicurata a partire dal mese di

settembre 2011 presenta una capacità lavorativa residua del 100% in attività

adeguate, ricordato inoltre che l'invalidità

nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere

economico‑giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275

consid. 4a), occorre esaminare le conseguenze del danno

alla salute dal profilo economico.

Preliminarmente

va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa

stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129

V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I

600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV

Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in

SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02;

cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01),

per cui nel caso concreto sono determinanti i dati del 2011.

L’amministrazione ha eseguito il raffronto dei

redditi con riferimento all’anno 2010, motivo per il quale i redditi da valido

e da invalido vanno aggiornati al 2011.

2.16

Per quel che

concerne il reddito da valido, il cui importo non è stato del

resto contestato in sede di ricorso, l’UAI ha quantificato il reddito che

l’assicurata avrebbe potuto percepire da sana nel 2010 in fr. 51’905.10 (cfr. doc. B), conformemente a quanto indicato dal datore di lavoro, Consorzio

casa medicalizzata per anziani dei comuni di __________ (doc. 7-4).

Adeguando

tale importo al 2011 (+1.3%, cfr. la relativa tabella pubblicata sul sito web

dell’Ufficio federale di statistica), si ottiene un reddito da valido di fr. 52'579.90.

2.17

Per quanto

riguarda il reddito da invalido, pure rimasto incontestato, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base

della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che

quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa

residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia

adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126

V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità,

può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio

federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali

regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332

consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione

ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno

in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il

livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale

sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al

riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico

permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire

sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione

globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente

motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo

apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid.

5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17, STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).

In

una sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario

da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al

salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da

invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,

art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

In

un’altra sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha

lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso

in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”).

Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag.

45.

consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).

La

questione è stata definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza, la

quale nella sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009, pubblicata in DTF 135 V 297, ha ricordato che:

"

3.3

In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009 (ndr: cfr. DTF

135.

V 297), il Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha

stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno

il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore

economico, esso deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media

nel senso della DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri

presupposti - giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid.

6.1

). A questo parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla

parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3).

Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i fattori estranei

all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non

possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della

deduzione per circostanze personali e professionali."

In applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7

aprile 2008 (inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1

2010.

elaborata dall'Ufficio federale di statistica, la ricorrente, svolgendo

nel 2010 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore

privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore

privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe

potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'225.--

Riportando

questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata

in La Vie économique, 9-2011, p. 94), esso ammonta a fr. 4'394.--

mensili oppure a fr. 52'728.-- per l'intero anno (fr. 4'394.-- x 12, ritenuto

che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999

nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

Dopo

adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2011, un reddito mensile di fr. 4'451.13 oppure di fr. 53'413.50 per

l'intero anno (fr. 4'451.13 x 12).

2.18

In ossequio

alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze

specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,

età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado

d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad

una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In una

sentenza I 147/05 del 25 luglio 2005, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una

riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un

assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio,

che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere

un’attività adeguata in misura del 60%.

La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora

conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno

alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo

parziale (5%):

"

2.4

Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen

Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem

Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar,

während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte

Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne

Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter

Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind

keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug

abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht

bestritten.

2.5

Entgegen der Auffassung im kantonalen

Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache,

dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der

ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der

Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die

Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00

[Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr

einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im

Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem

Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt

(Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S.

59.

Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende

Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die

Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und

Ausländer zusammensetzen.

2.6

Die IV-Stelle führt in der

Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte

nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in

Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag,

die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden

...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund

statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache

der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden

Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen

ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S.

28.

T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht

schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).

2.7

Damit sind im Rahmen des Abzuges die

leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die

Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu berücksichtigen.

Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen Abzug wegen

Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen gewesen wäre,

lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein Ermessen an die

Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende Ermessensausübung

erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw. 2.3 hievor).

Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus des

Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat jedoch

die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit einem

Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache Rechnung

getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein kann, erscheint

- gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher liegend. Damit

hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der Verwaltung abzuweichen,

so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist, was zu einem

Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe Invalidenrente

führt." (STFA succitata)

In

un’altra pronunzia U 420/04 del 25 luglio 2005, consid. 2 - riguardante un

assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di domicilio,

totalmente abile in attività lavorative leggere da un profilo dell’impegno

fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione del 15% (“Dem

Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht unbestrittenermassen keine

schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw. 2.5.1 hievor), sodass er den bisher

ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen kann. Mit den von

der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem Verlust, Schwerarbeit leisten zu können,

als auch der leidensbedingten Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt

ist, angemessen Rechnung getragen”).

In una sentenza 35.2004.104 del 25 aprile 2005, il TCA ha fornito

alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la

riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:

"

Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente

esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di

una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14

febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che

l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione

impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i

lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a

prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé

non influisce sul livello retributivo.

Per contro, in una pronunzia del 20 gennaio 2005

nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido,

trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in

attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge

de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura

è del redattore).

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella

causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al

beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età

costituisse un fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4

OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa

disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della

rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419

consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento

fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo

scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF

115.

V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella

causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in

talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,

ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e

visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori

delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza

professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le

malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla

giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione

percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,

l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,

che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva,

può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in

questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid.

2.

, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa

dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto

parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,

I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per

tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata

una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima

l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004

nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata

dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri

fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di

dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)

2.19

In concreto,

l’UAI ha applicato al reddito da invalido una riduzione percentuale del 9% così

motivata: “4% per attività leggere e 5% per altri fattori di riduzione” (doc. X/4).

In una

sentenza pubblicata in DTF 137 V 71, il Tribunale federale ha esaminato la

questione del potere d'esame del Tribunale federale e dei tribunali cantonali delle

assicurazioni qualora si tratti di verificare, in materia di assicurazione per

l'invalidità, l'estensione della riduzione operata sul reddito da invalido

accertato sulla base dei dati statistici conformemente alla DTF 126 V 75.

L'Alta

Corte al consid. 5.2 si è così espressa:

"

Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal

fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première instance n'est en revanche

pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou

l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la

décision administrative ("Angemessenheitskontrolle"). En ce qui

concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte sur le point de

savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a

adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les

principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son

résultat. A cet égard, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif

pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration; il

doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre

appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6 p. 81)."

Nella

presente fattispecie la percentuale del 9%, rimasta peraltro incontestata, può

essere confermata dal TCA.

Questa

soluzione si giustifica tanto più se si considera che per costante

giurisprudenza il Giudice non può scostarsi dalla valutazione

dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/dd e

6).

Procedendo

quindi al raffronto dei redditi, con riferimento al 2011, partendo da un

salario da invalido di fr. 53'413.50,

ammettendo la riduzione del 9%, il reddito ipotetico

dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 48'606.20 (fr. 53'413.50 - (fr. 53'413.50

x 9 : 100)).

Confrontando

ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 52'579.90

(consid. 2.16.), emerge un tasso d’invalidità del 7,56% arrotondato all’8% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V

121.

consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41).

Il TCA rileva che, nella

decisione impugnata, l’UAI è giunto ad un grado di invalidità, per la quota

parte di salariata, del 26% tenendo conto di un reddito da invalida di

38'502.00, calcolato partendo da un reddito statistico in applicazione della

TA1 2010, in attività semplici e ripetitive, livello di qualifica 4, di fr.

52'888 e “effettuando una riduzione complessiva del 4% per possibilità di

svolgere ancora unicamente attività leggere, del 5% per altri fattori sociali e

considerando una piena capacità lavorativa in attività adeguate” (doc. B).

A tale proposito, il TCA

constata che partendo dal reddito da invalido di fr. 52'888.--, considerata

un’esigibilità dal profilo medico del 100% e apportando una riduzione del 9%,

si ottiene un importo di fr. 48'128.-- e non di fr. 38'502.--, come invece

considerato dall’amministrazione, probabilmente ottenuto, erroneamente, adattando

il salario da invalida alla percentuale di lavoro svolta prima dell’insorgenza

del danno alla salute (80%).

Il TCA non può concordare

con il calcolo eseguito dall’amministrazione.

Va infatti evidenziato che

nella STF 9C_293/2007 del 20 maggio 2008, il Tribunale

federale ha annullato la decisione cantonale - con la quale il primo giudice

aveva dimezzato la rendita spettante ad un’assicurata (anziché ridurla ad un

quarto, come deciso dall’UAI), dopo avere raffrontato il reddito che avrebbe

potuto percepire l’assicurata, lavorando al 100% nella sua usuale attività (che

ella esercitava al 50%) con quanto avrebbe potuto guadagnare, al 50%, in

attività adeguate – sottolineando che nel raffronto dei redditi, in

applicazione del metodo misto, occorre confrontare quanto l’assicurata avrebbe

potuto guadagnare nella sua attività esercitata a tempo parziale, con quanto

può conseguire in attività adeguate al suo stato di salute. Il risultato così

ottenuto va poi rapportato alla quota parte in attività salariata.

L’Alta

Corte nella decisione del 20 maggio 2008 9C_293/2007 pubblicata in RtiD I-2009,

pag. 255 ha infatti rilevato che:

" 4.5 A ragione l'Ufficio ricorrente

rimprovera al primo giudice di avere contrapposto al

reddito da invalida (incontestato) di fr. 18'162.- (ottenuto tenendo conto di

una ridotta capacità [v. consid. 4.3] di svolgere attività semplici, leggere e

poco qualificate come ad esempio quella di ausiliaria delle pulizie,

stiratrice, ausiliaria di lavanderia, custode ecc.) un reddito senza invalidità

a tempo pieno. Tale valutazione è giuridicamente errata e contraria alla

giurisprudenza sviluppata in applicazione del metodo misto, secondo la quale

per la valutazione dell'invalidità in ambito lucrativo fanno stato i redditi da

valido e da invalido determinati sulla base temporale di un'attività lucrativa

parziale (ipoteticamente) esercitata senza danno alla salute (DTF 125 V 146 consid.

2b pag. 150; cfr. pure DTF 131 V 51 consid.

5.1.2

pag. 53 nonché le sentenze del Tribunale federale delle assicurazioni I

708/06 del 23 novembre 2006, consid. 4.5, e I 599/05 del 6 febbraio 2006,

consid. 4.1). Determinante per l'accertamento del reddito senza invalidità non

è infatti quanto l'assicurato potrebbe ragionevolmente guadagnare in qualità di

persona esercitante un'attività lucrativa a tempo pieno, bensì quanto egli

ipoteticamente, secondo il grado della verosimiglianza preponderante,

guadagnerebbe senza danno alla salute (cfr. DTF 133 V 504 consid.

3.3

e Pra 1992 no. 224 pag. 877 consid. 4a)."

Anche

nella STF 9C_313/2007 dell’8 gennaio 2008 il TF, poste le quote parti del 60%

come salariata e del 40% come casalinga e stabilita una limitazione del 52% in

attività domestiche e un grado di incapacità lavorativa del 100% nell’attività

salariata, è giunto, dopo avere rapportato tali limitazioni alla rispettiva

quota parte, ad un grado di invalidità globale dell’81% ([60 x 100%] + [40 x 52%]), attribuendo all’assicurata una rendita

intera di invalidità.

Pertanto,

il reddito da invalido stabilito secondo i dati statistici deve

essere ridotto dapprima in base alla percentuale di esigibilità lavorativa

stabilita dal medico, poi della percentuale stabilita per tener conto delle

circostanze specifiche del caso concreto. È solo successivamente (e cioè al

momento del calcolo complessivo) che si tiene conto della quota parte relativa

all’attività salariata (in casu dell’80%).

2.20

Viste le

quote parti tra attività salariata (80%) e mansioni casalinghe (20%) stabilite

dall’amministrazione nella querelata decisione, il grado di invalidità globale

è così del 6.4% (80 X 8% + 20 X 0%) in applicazione del metodo misto,

percentuale che non dà diritto ad una rendita d’invalidità, come stabilito

dall’amministrazione.

Come

anticipato al consid. 2.14. il risultato finale non cambia anche volendo

considerare una limitazione complessiva del 100% nelle mansioni di casalinga.

Viste le

quote parti tra attività salariata (80%) e mansioni casalinghe (20%) stabilite

dall’amministrazione nella querelata decisione, il grado di invalidità globale

sarebbe infatti solo del 26.4% (80 X 8% + 20 X 100%), percentuale che non dà

diritto comunque ad una rendita d’invalidità.

2.21

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--sono poste a carico

dell’assicurata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso,

in quanto non divenuto privo d'oggetto, è respinto.

2. Le spese

per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’assicurata ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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