32.2011.283
Assicurata,ancora abile al 100% in attività adeguate,non ha diritto,in applicazione del metodo misto,ad una rendita di invalidità,né a provvedimenti professionali,come correttamente stabilito da UAI
23 luglio 2012Italiano67 min
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Numero d'incarto:
32.2011.283
Data decisione, Autorità:
23.07.2012, TCA
Titolo:
Assicurata,ancora abile al 100% in attività adeguate,non ha diritto,in applicazione del metodo misto,ad una rendita di invalidità,né a provvedimenti professionali,come correttamente stabilito da UAI
GRADO DI INVALIDITÀ
METODO MISTO DI CALCOLO
PERIZIA
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
28a cpv. 3 LAI
art. 4 LAI
art. 8 cpv. 1 LAI
art. 17 LAI
art. 28 LAI
art. 69 cpv. 1bis LAI
art. 16 LPGA
art. 29 cpv. 2 LPTCA
art. 6 cpv. 1 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2011.283
cr/DC/sc
Lugano
23 luglio
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa
Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 3 novembre 2011
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 3 ottobre 2011 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nata
nel 1961, in precedenza attiva in qualità di assistente di cura all’80%, in
data 16 febbraio 2011 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di
prestazioni AI per adulti in quanto affetta da “dolori lombari continui” (doc.
1/1-6).
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, l’Ufficio AI, con progetto di
decisione del 19 agosto 2011 (cfr. doc. 47/1-3), poi confermato con decisione
del 3 ottobre 2011, ha rifiutato il diritto a prestazioni, alla luce di un
grado di invalidità inferiore al 40% e ritenuto che “prossimamente svolgerà un
corso di “tutore/curatore”; ulteriori provvedimenti professionali non verranno
attuati” (doc. A).
1.2. Contro
questa decisione l’assicurata, patrocinata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA, postulando l’annullamento della decisione impugnata
e il rinvio degli atti all’amministrazione “affinché rivaluti il danno alla salute
e l’invalidità di casalinga della signora RI 1 ed emetta una nuova decisione,
rispettivamente assegni alla signora RI 1 opportune misure di reintegrazione
professionale, almeno nella forma del sostegno attivo nella ricerca di un posto
di lavoro e dell’assegno di introduzione”; subordinatamente, che l’assicurata
venga “posta al beneficio del sostegno attivo nella ricerca di un posto di
lavoro e dell’assegno introduttivo, rispettivamente di altre opportune misure
di reintegrazione professionale da parte dell’Ufficio AI” (doc. I pag. 6).
Sostanzialmente
il patrocinatore ha contestato la conclusione alla quale è giunto il medico del
SMR a proposito di una capacità lavorativa dell’interessata del 50%, rilevando
che tale valutazione non tiene conto del fatto che l’assicurata presenta anche
un disturbo di natura depressivo, per il quale assume degli antidepressivi, aspetto
quest’ultimo totalmente ignorato da parte dell’amministrazione.
Il
patrocinatore della ricorrente ha poi rilevato che, dato che l’interessata
lavorava nella misura dell’80%, il grado di invalidità relativo alla quota
parte casalinga avrebbe dovuto essere stabilito tramite l’usuale inchiesta
economica per le persone che si occupano dell’economia domestica e non, come
invece ritenuto dall’Ufficio AI, rifacendosi solamente a quanto indicato in
ambito medico.
Infine,
il patrocinatore ha chiesto che all’assicurata, considerato il suo curriculum
lavorativo, venga riconosciuto “un provvedimento immediato di sostegno attivo
nella ricerca di un posto di lavoro appropriato nel settore della vendita
rispettivamente delle tutele/curatele” (doc. I).
1.3. L’UAI, in
risposta - dopo avere confermato la correttezza sia della valutazione medica,
che di quella economica - ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa,
con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto
(doc. IV).
1.4. In data 27
gennaio 2012, il patrocinatore ha nuovamente contestato sia gli aspetti medici,
che quelli economici, trasmettendo al TCA copia del rapporto del Servizio di
riabilitazione di __________ (doc. VIII + E).
1.5. Con
osservazioni del 7 febbraio 2012, l’amministrazione, tenuto conto delle
considerazioni espresse dal SMR a proposito del referto prodotto dalla
ricorrente, ha ribadito la correttezza della decisione impugnata (doc. X + 1-5).
1.6. Con scritto
del 23 febbraio 2012, il patrocinatore ha comunicato al TCA che “l’AI ha dato
seguito alla propria procedura per le misure di integrazione opportune”,
aggiungendo che “considerato che le parti stanno valutando una adeguata misura
di integrazione professionale, si chiede di sospendere la procedura di ricorso”
(doc. XII + F-L).
In data
28 febbraio 2012, il TCA ha assegnato alle parti un termine di due mesi per
comunicare l’esito delle verifiche relative alle misure di integrazione
professionale in questione (doc. XIII).
1.7. Con scritto
del 27 aprile 2012, il patrocinatore ha comunicato al TCA che da parte
dell’Ufficio AI “sono state messe in atto e sono in corso le opportune (e postulate)
misure di integrazione professionale, le quali ad oggi non hanno purtroppo
avuto esito positivo” (doc. XIV + H1-3).
L’UAI, dal
canto suo, con scritto del 10 maggio 2012, ha trasmesso al TCA “tutti i documenti attualmente disponibili (periodo marzo-maggio 2012) in merito al
provvedimento in corso dell’aiuto al collocamento”, con termine previsto per
metà ottobre 2012, aggiungendo che “lo scrivente Ufficio vi terrà informati
sull’evoluzione del provvedimento” (doc. XV + 1-7).
Queste
considerazioni delle parti sono state trasmesse alla rispettiva controparte
(doc. XVIII, XIX), per una presa di posizione.
1.8. Con
osservazioni del 24 maggio 2012, l’Ufficio AI ha indicato di non avere
particolari osservazioni da presentare, se non indicare che “il mandato
relativo all’aiuto al collocamento, giusta l’art. 18 LAI, è tuttora in corso”
(doc. XX).
Questo
scritto dell’amministrazione è stato trasmesso all’assicurata (doc. XXI), per
conoscenza.
1.9. Il
patrocinatore dell’assicurata, con scritto del 4 giugno 2012, ha rilevato che “la misura di aiuto al collocamento (art. 18 LAI) in corso merita senz’altro di
essere riconosciuta anche oltre il limite teorico di sei mesi citato dall’AI,
considerata l’importante attività di ricerca in corso e la buona collaborazione
instaurata fra l’assicurata e la consulente in integrazione” (doc. XXII).
A seguito
della richiesta del TCA di indicare “se e su quali punti intende mantenere in
gravame” (doc. XXIII), con scritto del 18 giugno 2012, il patrocinatore dell’assicurata
ha comunicato che “il ricorso è ritirato relativamente al punto 3a della
richiesta di ricorso e quindi mantenuto per le rimanenti richieste”, rilevando
che “con le misure messe in atto dall’AI si è verificata l’adesione
dell’amministrazione alla richiesta subordinata di ricorso (punto 4)” (doc.
XXIV).
Il doc.
XXII e il doc. XXIV sono stati trasmessi all’amministrazione (doc. XXV), per
conoscenza.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr.
STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF
9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H
180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA
H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00
del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26
ottobre 1999).
2.2. L'art. 6
LPTCA prevede che l'autorità amministrativa può, fino all'invio della sua
risposta, riesaminare la decisione impugnata.
Essa
notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica al
Tribunale (art. 6 cpv. 2).
Quest'ultimo
continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto
per effetto della nuova decisione (art. 6 cpv. 3, 1a frase).
L’amministrazione
non può rivedere la decisione impugnata dopo aver presentato la risposta di
causa ai giudici di primo grado. Una decisione resa dopo questo termine assume
anch’essa unicamente il carattere di una proposta indirizzata al giudice,
affinché egli decida nei sensi della nuova decisione (Pratique VSI 1994 pag.
281; RCC 1992 pag. 123 consid. 5, RCC 1989 pag. 320
consid. 2a, RCC 1984 pag. 283, DTF 109 V 236; Spira, "Le contentieux des
assurances sociales fédérales et la procédure cantonale" in RJN 1984, pag.
23).
Nel caso in esame l’UAI, nella risposta di causa del 23 dicembre 2011, ha confermato la correttezza della decisione impugnata (cfr. doc. IV).
In
seguito, con scritto del 10 maggio 2012, l’Ufficio AI ha trasmesso al TCA
“tutti i documenti attualmente disponibili (periodo marzo 2012-maggio 2012) in
merito al provvedimento in corso dell’aiuto al collocamento” (doc. XV; consid.
1.7.).
Con
scritto del 18 giugno 2012, il patrocinatore dell’interessata, preso atto della
decisione, di fatto, dell’amministrazione di porre l’assicurata al beneficio
del sostegno attivo nella ricerca di un posto di lavoro, ha comunicato di ritirare
il ricorso relativamente agli aspetti reintegrativi, ma di mantenerlo con
riferimento alle altre richieste (doc. XXIV).
Pertanto,
alla luce della comunicazione del patrocinatore dell’assicurata, la questione
relativa agli aspetti reintegrativi è divenuta priva d’oggetto.
Nel
merito
2.3. Il TCA è
chiamato a stabilire se a ragione oppure no l’Ufficio AI ha respinto la
richiesta di prestazioni dell’assicurata.
Secondo
l'art. 8 cpv. 1 LAI gli assicurati invalidi o direttamente minacciati d'invalidità
hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione necessari e atti a ripristinare,
migliorare, conservare o avvalorare la capacità di guadagno. Per stabilire tale
diritto deve essere considerata tutta la durata di lavoro prevedibile.
Fra i
provvedimenti d'integrazione concessi in virtù della LAI sono previsti pure i
provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), che comprendono
l'orientamento professionale (art. 15 LAI), la prima formazione professionale
(art. 16 LAI), la riformazione professionale (art. 17 LAI) ed il collocamento
(art. 18 cpv. 1 LAI).
2.4. L’art. 17
LAI prevede in particolare che:
"
L’assicurato ha diritto alla formazione in una
nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione
professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere
presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale."
Invalido
ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della
gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione
professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110
consid. 2b;
AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).
Secondo
l’art. 6 cpv. 1 OAI
" per
riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti di formazione necessari
a mantenere o migliorare sensibilmente la capacità di guadagno al termine della
prima formazione professionale o dopo l’inizio di un’attività lucrativa senza
previa formazione professionale a causa dell’invalidità."
Con riformazione
professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme delle misure
reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente un'opportunità
di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla vecchia
attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del
possibile, la capacità di guadagno (Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110 consid. 2a; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag.
495 consid. 2a).
L'assicurato
ha in particolare diritto alla formazione completa, che appare necessaria nel
suo caso per mantenere o migliorare in maniera essenziale la sua capacità di
guadagno (AHI 1997 pag. 85; STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F. consid. 2b).
Una
formazione non può quindi essere interrotta anticipatamente se, tenuto conto
del principio della proporzionalità, il successo prevedibile dei provvedimenti
d’integrazione appare ancora raggiungibile (RDAT I 1998 pag. 295 consid. 1b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo
1997, pag. 131).
Secondo la giurisprudenza, infine, l'assicurato sottopostosi a
carico dell'assicurazione per l'invalidità a provvedimenti d'integrazione
professionale ha diritto a provvedimenti completivi nel caso in cui la
reintegrazione effettuata non gli consenta di percepire un reddito adeguato e
se egli solo con tali provvedimenti supplementari possa essere in grado di
conseguire un guadagno parificabile a quello che avrebbe potuto percepire senza
invalidità nella sua precedente attività. Il diritto a detti provvedimenti
completivi non esige che sia raggiunta la soglia di rilevanza (perdita di
guadagno del 20%: DTF 124 V 110 consid. 2b) richiesta per aver diritto ai
provvedimenti d'integrazione professionale (STFA inedita 20 luglio 2002 nella
causa C, I 237/00; Pratique VSI 2000 31 consid. 2 e 32 consid. 3b, RDAT I 1998
pag. 294; RCC 1978 pag. 527e STFA 1967 pag. 108).
Tra i
provvedimenti d’integrazione professionale regolati dagli art. 15 e seg. LAI,
l’art. 18 cpv. 1 LAI prevede che:
"
Gli assicurati invalidi, idonei
all’integrazione, hanno diritto a un sostegno attivo nella ricerca di un posto
di lavoro conveniente nonché a una consulenza costante al fine di conservare il
loro posto di lavoro.”
Su questo
argomento, cfr. D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi
scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, p. 595-598.
2.5. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo
la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28
cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno
diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di
rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi
almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et
pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto
dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione
fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le
circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla
rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla
medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali
modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R
consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in
SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01
pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I
26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I
475/01).
2.6. Se, però, un
assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere
invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di
guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può
cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non
si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per
questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di
svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo
specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1;
RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, pag. 199).
A sua
volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in vigore
sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003),
precisa:
"
Per mansioni consuete di una persona senza
attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare
gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività
artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende
ogni attività svolta dalla comunità."
L’invalidità
viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da
effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001
pag. 158 consid. 3c).
Si
paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza
del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando
l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J. L. Duc, Les assurances
sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht,
Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).
Di regola
si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è
ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le
incombenze che lo concernono.
Questa
presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora
più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la
maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139;
Valterio, op. cit. pag. 211).
L'importanza
dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla
struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle
circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza
figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella
in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
2.7. Nel caso in
cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori
invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile l’art.
28a cpv. 3 LAI secondo cui
"
Se l’assicurato esercita un’attività lucrativa a tempo parziale o
collabora gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa
attività è valutata secondo l’articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni
consuete, l’invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita
nell’azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e
valutare il grado d’invalidità nei due ambiti.”
Questo
metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato
ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.
Anche in
altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad
assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e
consacrano il resto del loro tempo all’attività casalinga è conforme alla legge
e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione
dell’art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente
pubblicata in plaidoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre
2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.
Questa
giurisprudenza è stata ribadita in una STF 9C 15/2007 del 25 luglio 2007 e in una STF I 126/07 del 6 agosto 2007, pubblicata in DTF 133 V 504.
In una
sentenza pubblicata in DTF 134 V 9 l'Alta Corte ha precisato la propria
giurisprudenza ed ha ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli
influssi reciprochi dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni
consuete nell'ambito dell'applicazione del metodo misto.
Una
eventuale ridotta capacità nell'ambito professionale o nell'ambito
dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI [nella versione in vigore dal 1° gennaio 2004]) in seguito a
maggiori sforzi compiuti nell'altro settore d'attività va tuttavia presa in
considerazione solo a determinate condizioni.
Al
riguardo il giudice federale S. Leuzinger-Naef nello studio "Die
familienbezogene Rechtsprechung der sozialrechtlichen Abteilung des
Bundesgerichts im Jahre 2007" in FamPra.ch 1/2009 pag. 112 seg. si é così
espressa :
"
4. Invaliditätsbemessung
Hier ist auf die neueste Rechtsprechung zur
sogenannten gemischten Methode hinzuweisen, da sie hauptsächlich Anwendung
findet auf Personen mit familiären Betreuungspflichten, die ohne
gesundheitliche Beeinträchtigung teilzeitlich erwerbstätig und im Übrigen im
Aufgabenbereich, insbesondere im Haushalt, tätig wären: Für den Erwerbsbereich
wird das Erwerbseinkommen im Gesundheits- und im Krankheitsfall verglichen, für
den Aufgabenbereich ist der Umfang der Behinderung im Aufgabenbereich
massgeblich. Anschliessend werden die Invaliditätsgrade der beiden Bereiche im
Verhältnis der beiden Tätigkeitsbereiche gewichtet. In BGE 125 V 146 war
offengelassen worden, ob eine allfällige verminderte Leistungsfähigkeit im
erwerblichen Bereich oder im Aufgabenbereich infolge der Beanspruchung im
jeweils anderen Tätigkeitsfeld zu berücksichtigen ist. Laut Urteil I 156/04
vom 13. Dezember 2005 sind die Arbeitsunfähigkeit sowie die noch. zumutbaren
Tätigkeiten in beiden Bereichen grundsätzlich gleichzeitig, unter
Berücksichtigung allfälliger Wechselwirkungen, zu beurteilen. In BGE 134 V 9
wurden die Grundsätze der Beachtlichkeit von Wechselwirkungen zwischen Erwerbs-
und Aufgabenbereich präzisiert. So muss die sich aus der schlechten
Vereinbarkeit der beiden Tätigkeits- bereiche ergebende negative
gesundheitliche Auswirkung offenkundig und unvermeidbar
sein. Die Wechselwirkungen sind zudem nur dann
gesondert zusätzlich zu berücksichtigen, wenn sie in de Arzt- und
Haushaltsabklärungsberichten nicht bereits berücksichtigt wurden, wenn die
verbleibende Arbeitsfähigkeit im erwerblichen Bereich voll ausgenützt wird und
wenn Betreuungspflichten vorhanden sind (ansonsten gar keine im Aufgabenbereich
vorliegt). Sie sind in jenem Bereich zu berücksichtigen, in dem sie sich
stärker auswirken, und die Berücksichtigung ist auf (ungewichtet) 15 %
beschränkt. Im Fall einer stark sehbehinderten Frau, die vollzeitlich als
Telefonistin tätig gewesen war und nach der Geburt ihres Kindes ihre
Erwerbstätigkeit auf 40% reduzieren wollte, diese Absicht aber nicht verwirklichen
konnte, da sie wegen ihrer Sehbehinderung neben der familiären Mehrbelastung
über keine Kapazitäten für die Ausübung der Berufstätigkeit verfügte, führten
diese Präzisierungen zu einer Verneinung des Rentenanspruchs."
2.8. Al fine di determinare il metodo applicabile per stabilire
l’eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o
meno attività lucrativa immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità.
Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle
circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato
avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V
195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente
pubblicata in DTF 120 V 150ss; STCA del 13 ottobre 1997 nella causa M.M;
Valterio, op. cit., pag. 109; Meyer-Blaser, Rechtssprechung des Bundesgericht
im Sozialversicherugsrecht, BG über die IV, Zurigo 1997, pag. 28, 30; Blanc, La
procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pagg. 190s).
2.9. Nel caso in
esame, l’UAI ha fondato, dal profilo medico, la propria decisione di rifiuto
delle prestazioni sulla valutazione medica della dr.ssa __________ del SMR.
Nel rapporto medico del 18 agosto 2011, la dr.ssa
__________ del SMR, spec. in medicina del lavoro (sul diritto per gli
assicurati di conoscere la specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008
IV Nr. 13), ha posto le diagnosi principali di “sindrome lombare cronica con
blocchi iperalgici lombari ricorrenti particolarmente negli ultimi due anni in
obiettivata discopatia L4/L5 con protrusione mediana del disco senza conflitto
radicolare; attualmente esame clinico funzionale compensato con limitazioni
funzionali esigue in stato dopo due infiltrazioni peridurali con discutibile
successo” (doc. 46-1).
Quanto alla capacità lavorativa, la dr.ssa __________
del SMR ha indicato che l’assicurata, dopo periodi di inabilità lavorativa al
100% alternati ad altri al 50%, è da ritenere inabile al lavoro nella misura
del 50% (da intendersi come rendimento ridotto), dal 4 settembre 2011, nella
sua attività di assistente di cura, ma è da considerare totalmente abile al
lavoro nello svolgimento di attività leggere adeguate, rispettose delle sue
limitazioni funzionali, a decorrere dal 4 agosto 2011 (doc. 46-2).
La dr.ssa __________ ha aggiunto che
“l’assicurata sta portando a termine una formazione di curatrice / tutrice e
questo sarebbe ottimo trattandosi di attività leggera ed adeguata. Si
raccomanda al responsabile in integrazione di attivarsi al fine di pianificare
nel miglior modo possibile l’ottenimento da parte dell’assicurata di tale
formazione con conseguente possibilità di lavoro in tale ambito” (doc. 46-3).
La dr.ssa __________ ha espresso il proprio
apprezzamento sulla base della valutazione peritale eseguita in data 2 agosto
2011 dal dr. __________, spec. FMH in medicina interna, per conto
dell’assicuratore malattia.
Nel referto del 4 agosto 2011, il dr. __________ ha
posto le diagnosi di “sindrome lombare cronica con blocchi iperalgici lombari
ricorrenti particolarmente negli ultimi due anni in obiettivata discopatia
L4/L5 con protrusione mediana del disco senza conflitto radicolare; attualmente
esame clinico funzionale compensato con limitazioni funzionali esigue in stato
dopo due infiltrazioni peridurali con discutibile successo” (doc. 15-3 inc. Cassa
malati).
A proposito della capacità lavorativa
dell’assicurata, il dr. __________ ha espresso le seguenti considerazioni:
"
L’attuale esame clinico funzionale fiduciario,
la valutazione degli atti e reperti radiologici portatimi dalla paziente,
oltre alla discussione con il medico curante da me raggiunto telefonicamente,
permettono di giustificare l’inabilità lavorativa dal 26.9.2010 ad oggi con
attestazione di periodi tra il 100% e il 50% a dipendenza dei blocchi algici e della
terapia infiltrativa effettuata.
L’attuale attività come assistente di cura in
parte inergonomica è a mio giudizio parzialmente controindicata specialmente
sul lungo termine e pertanto l’annuncio all’Assicurazione Invalidità già stato
fatto è sicuramente opportuno per valutare atti di tipo reintegrativo.
L’attuale inabilità lavorativa del 50% intesa come
ridotto rendimento lavorativo sull’attuale posto lavorativo non essendo in un
episodio acuto è giustificata dal 18.07.2011 ad oggi come da documentazione.
Non escludo però che questa si possa incrementare
sul lungo periodo a dipendenza anche della disponibilità della direzione
dell’Istituto.
Secondo quanto comunicatomi durante la visita
della paziente e confermato dal medico curante vi sarà a breve un ricovero
riabilitativo stazionario al centro ospedaliero di __________ già in agosto
2011.
Consiglio pertanto qualora ancora necessaria una
rivalutazione dell’abilità lavorativa a distanza di 8 settimane da questa
degenza se non vi sarà un incremento entro tali termini.
Sin dalla data odierna a livello medico è
comunque a mio giudizio da considerare pienamente esigibile in forma totale
un’attività di tipo leggero, prevalentemente sedentaria, senza dover
portare/spostare e sollevare pesi superiori ai 10 kg, non ante flettere/ruotare il rachide specialmente in posizione seduta regolarmente e non dover
regolarmente effettuare spostamenti su terreni sconnessi o scale a pioli.
Secondo i dati fornitimi dalla paziente, ella sta
già portando a termine una formazione di curatrice/tutrice e questo sarebbe
ottimo trattandosi di attività leggera ed adeguata.”
(Doc. 15/1-4 inc. Cassa malati)
2.10. In corso di
causa, l’assicurata ha contestato la decisione del 3 ottobre 2011 con la quale
l’Ufficio AI ha rifiutato il diritto a prestazioni, trasmettendo al TCA il
referto del 7 settembre 2011 del dr. __________, Capo-servizio del Servizio di
riabilitazione di __________, del seguente tenore:
"
Riabilitazione multidisciplinare del dolore
cronico dal 7 agosto 2011 al 3 settembre 2011
Diagnosi principale
1. riabilitazione multidisciplinare del dolore cronico per lombalgia
persistente con tendenza alla cronicizzazione
-
disfunzione a passaggio dorso-lombare
recidivante
-
irradiazione gluteale/dolenzia miofasciale del
piriforme sinistro
-
lieve eterometria arti inferiori
-
RMN del 09.12.10: L4/5 moderata protrusione
mediana, senza conflitto radicolare
-
Stato dopo 2 infiltrazioni diagnostiche dei rami
mediali L4-L5 bilateralmente con risultati discordanti aprile 2011
2. tono deflesso dell’umore trattato
3. claustrofobia
4. pregressi episodi di Herpes Zoster cutaneo alla natica
supero-interna sinistra
Situazione e valutazione
Si tratta di una paziente di 50 anni che soffre
dal 2010 di una lombalgia cronica con un’incapacità lavorativa al 50% da
febbraio 2011 come assistente di cura in una casa per anziani.
All’ingresso la paziente descrive un dolore
lombare continuo, di tipo fastidio, con frequenti episodi iperalgici con
irradiazione ai glutei. La sintomatologia peggiora nettamente alla manovra di
Valsalva, ai colpi della strada in moto e carico-dipendenti (dopo ca. 2 ore di
lavoro) e posizione-dipendente (tronco flesso in avanti).
La sintomatologia migliora con l’appoggio del
tronco e dei movimenti di stiramento del tronco, alla presa di Dafalgan e
Co-Dafalgan. Praticamente tutte le mattine la paziente ha un’importante dolore
centrale con rigidità della colonna.
Prima dell’inizio della problematica la paziente
faceva, ai tempi, del Tai-chi e un allenamento regolare in palestra.
Allo stato trovo una paziente con un corsetto
muscolare del tronco debole. Il pattern del movimento lombo-pelvico è
patologico con una netta paura del movimento. La mobilità lombare è ridotta di
2/3 in flessione laterale con dolori telefasici a ds con un blocco basso-lombare.
Dolore alla rotazione in estensione, alla palpazione dei processi spinosi e
della muscolatura paravertebrale al passaggio dorso-lombare, dolore di
intensità molto minore alla palpazione del passaggio lombo-sacrale e nei
glutei. Manovra di Lasègue negativa. Nessun deficit sensomotorio.
Radiologicamente troviamo alle radiografie un’iperlordosi
lombare con sovraccarico del passaggio lombo-sacrale, segni per alterazioni
degenerative negli ultimi segmenti lombari con netta discopatia L5-S1. Lo
spazio intersomatico L1-L2 è anche nettamente ridotto.
Abbiamo impostato un programma interdisciplinare e
multimodale con i seguenti obiettivi:
-
migliorare la stabilità del tronco tramite il
rinforzo della muscolatura
-
istruzione posturale e dei movimenti lombo-pelvici
-
riduzione del dolore continuo e dell’intensità
dei blocchi iperalgici
-
elaborazione di strategie per gestire lo stress
ed elaborare un progetto professionale
Sotto una medicazione di Voltaren 100 mg e 2
Mydocalm/die ha vissuto una settimana praticamente asintomatica. Il giorno
successivo alla sospensione della medicazione ha ripresentato un blocco
iperalgico lombare. Clinicamente abbiamo trovato un blocco lombare con netta
insufficienza lombare e una disfunzione segmentale al passaggio dorso-lombare. Durante
l’esacerbazione la paziente descrive dei dolori tipo fitte di intensità 8/10
della scala VAS. In questa situazione abbiamo reintrodotto la presa di Voltaren
e Mydocalm con beneficio.
Nell’ultima settimana di degenza la paziente ha
presentato una bronco-faringite trattata sintomaticamente.
Durante la degenza la paziente è apparsa molto
attiva con inizialmente anche difficoltà a rispettare i limiti del suo corpo.
Durante i colloqui con le nostre psicologhe è
emersa una paziente con una buona strategia di coping e chiare prospettive per
il futuro.
Quadro clinico alla dimissione
Soggettivamente: la paziente è contenta della
degenza e parzialmente del risultato. Persiste purtroppo un dolore lombare al
risveglio, la mattina, dopo un riposo che sparisce alla ripresa dei medicamenti
e al movimento. Sotto medicazione non ha più presentato crisi iperalgiche. La
paziente ha l’impressione di aver aumentato la sicurezza e la stabilità del
tronco.
Oggettivamente: la mobilità della colonna lombare
è molto più fluida e sicura. Attualmente riesce praticamente a flettere fino a 10 cm dal suolo con, alla fine del movimento, una sensazione di stiramento al passaggio
dorso-lombare. Dolore alla rotazione in estensione piuttosto a livello
basso-lombare. Dolori alla digito-pressione dei processi spinosi L1-L2.
(...)
Attualmente proponiamo di effettuare una pausa di
fisioterapia, la paziente continuerà ad effettuare a casa gli esercizi di
rinforzo del tronco e di auto mobilizzazione. Visto il buon risultato
dell’allenamento in palestra la paziente riprenderà un allenamento regolare. Ho
motivato la paziente ad accettare il dolore alla messa in moto e di ricercare
ancora un miglior equilibrio tra carico e riposo.
Proponiamo di continuare con la medicazione
sopracitata per 2 settimane per passare a una medicazione in riserva.
Per non sovraccaricare la paziente dall’inizio
abbiamo certificato un’incapacità lavorativa al 50% fino al 25.09.11; siamo
dell’avviso che, in seguito, con un decorso positivo, si potrebbe provare una ripresa
lavorativa all’80%.
La paziente continuerà la sua formazione quale
tutore/curatore e la ricerca di un nuovo lavoro.” (Doc. E)
Nelle annotazioni mediche del 2 febbraio 2012, il
dr. __________ del SMR, spec. FMH in medicina generale, ha osservato:
"
Assicurata salariata al 80% (assistente di
cura), casalinga al 20%
IL in pratica dal 26.09.2010, 50% dal 3.2.2011
Stato dopo visita fiduciaria dr. __________ per
conto della __________ il 2.8.2011: egli ritiene pienamente esigibile
un’attività adatta in misura completa.
Decisione UAI del 3.10.2010: rifiuto di
prestazioni in presenza CL piena in attività adatta
Ricorso:
rapporto degenza __________ dal 7.8.2011 al
3.9.2011:
lombalgia persistente con tendenza alla
cronicizzazione
-
disfunzione passaggio dorso-lombare recidivante
-
irradiazione mio-fasciale del piriforme sinistro
-
RM del 9.12.2010: L4/5 moderata protrusione
senza conflitto radicolare
-
alla dimissione ancora dolore lombare al
risveglio che sparisce alla presa dei medicamenti e al movimento
-
si ritiene che l’assicurata possa riprendere la
sua attività all’80%
Valutazione:
l’attuale rapporto della clinica di __________
mostra una situazione con decorso almeno parzialmente favorevole con dolori che
spariscono al movimento. I medici della clinica ritengono possibile una ripresa
dell’abituale attività in misura dell’80%.
Non vi sono quindi elementi per ritenere non
esigibilità piena in attività lavorativa adatta in assenza di una problematica
lombare limitata senza componente neurologica.” (Doc. X/1)
L’assicurata ha poi trasmesso al TCA il seguente
referto, datato 12 gennaio 2012, redatto dal dr. __________ e indirizzato al
curante dell’interessata, dr. __________:
"
Ho rivisto la tua paziente per un consulto
reumatologico il 12.01.2012.
Anamnesticamente la paziente è soddisfatta dei
risultati ottenuti durante la degenza a __________.
La sintomatologia dolorosa era sotto controllo
quando la paziente lavorava al 50% (4 ore al giorno) fino a dicembre. Dal 2
gennaio la paziente ha ripreso a lavorare 8 ore al giorno; già dopo il secondo
giorno ha avuto una netta esacerbazione della sintomatologia dolorosa lombare a
fascia. La sintomatologia dolorosa peggiora quando la paziente deve sollevare i
pazienti in posizione seduta o quando piega il tronco. Inoltre descrive una
sensazione di bruciore possibilmente collegato ad un episodio di Herpes Zoster
cutaneo. Fino ad oggi la paziente non ha più presentato blocchi lombari
iperalgici, vi è stato un episodio di un dolore tipo fitta.
Allo stato clinico trovo una leggera zoppia a
sinistra per dolori gluteali a sinistra, che peggiora dopo l’esame mirato della
colonna con posizione piegata della schiena. La mobilità della colonna lombare
è ridotta di 2/3 nella flessione laterale con forti dolori alla flessione
laterale verso sinistra e all’estensione. Chiari segni di insufficienza del
corsetto muscolare della colonna, in una paziente che per raddrizzare il tronco
deve appoggiare le mani sulle cosce. All’esame manuale segmentario trovo una
sofferenza al passaggio dorso-lombare e a livello L3-L4. Nessun deficit
senso-motorio, riflessi simmetrici, manovra di Lasègue normale.
Secondo il mio parere la tua paziente soffre di
due problematiche. Come prima problematica vi sono segni di insufficienza
lombare su possibile microinstabilità degenerativa, come seconda vi sono segni
della sindrome di Maigne.
Ho proposto alla paziente di valutare la
mesoterapia al passaggio dorso-lombare associata ad un lavoro mirato di
rinforzo, sia delle grandi catene muscolari che del sistema locale dei muscoli
profondi del dorso (lavoro da eseguire in palestra).
Per il mantenimento della paziente nell’ambito
professionale, nella casa per anziani, dove deve sollevare pesi e aiutare i
degenti nei transfer, ritengo che al momento, per non sovraccaricare la
schiena, 4 ore al giorno di lavoro siano adeguate.
Sostengo la tua paziente per la richiesta di una
valutazione da parte dell’AI per una riqualifica professionale.” (Doc. G)
2.11. Per costante
giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione
(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono
essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito
del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al
lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al
consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare
quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante
quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine
del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto
(STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U
329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160
consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il
suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998
IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata
nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al
principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la
valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per
quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il
giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,
il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro
conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI
2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA
Fatti
I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto
esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come
oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Per quel
che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione
invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia,
devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA
(consid. 6 e 7).
In merito
al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di
accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo
e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF
136 V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di
parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura
giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare ricorso in
materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti di parte
le prove assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa.
In una
sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V
210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della
giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi
di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della
conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del
Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio
2010.
L’Alta
Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per
poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni
come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo
nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha
riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo
latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività
dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro
dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò
ritenuto necessario adottare dei correttivi:
(a
livello amministrativo)
-
assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
-
differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),
-
miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.
3.3),
-
rafforzamento dei diritti di partecipazione:
-- in
caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una
decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6;
cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);
-- alla
persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla
procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid.
3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
(a
livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)
In caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale
federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia
medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA
1997
Nr. 18 p.
85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid.
3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid.
4.4.2).
Infine,
il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio
standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto
si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue
specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto
di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la
decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema
cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).
Per quel che riguarda i
rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.12. Al
fine di stabilire il grado d’invalidità, l’Ufficio AI, applicando il metodo
misto, ha valutato all’80% la parte dedicata all’attività salariata e al
20% la quota dedicata alle mansioni domestiche.
La percentuale di attività lavorativa dell’80% è stata dedotta
dall’amministrazione dal “questionario per il datore di lavoro”, redatto il 25
febbraio 2011 dal Consorzio casa medicalizzata per anziani dei comuni di __________,
dal quale risulta che l’assicurata lavorava quale assistente di cura nella
misura di 32 ore alla settimana, mentre l’orario settimanale normale di lavoro
nell’azienda era di 40 ore (cfr. doc. 7-4).
Il rappresentante dell’assicurata, solamente in corso di causa, ha
contestato questa ripartizione, rilevando che l’interessata avrebbe dovuto
essere considerata salariata nella misura del 90%, dato che la riduzione della
percentuale lavorativa dal 90% all’80%, effettuata nel 2010, è stata dettata da
problemi di salute (doc. VIII).
L’UAI, dal canto suo, nelle
osservazioni del 7 febbraio 2012, ha ribadito la correttezza della ripartizione
considerata nella decisione impugnata (80% salariata e 20% casalinga),
rilevando che “la riduzione dell’attività dal 90% all’80% effettuata
dall’assicurata e richiesta con scritto del 5 novembre 2009 non indica i motivi
di tale riduzione e questo come confermato telefonicamente il 6 febbraio 2012
dal datore di lavoro. Inoltre non vi è agli atti un’indicazione medica di
riduzione dell’attività lavorativa per motivi di salute” (doc. IV).
Il TCA condivide queste
considerazioni dell’amministrazione.
Nell’annotazione per
l’incarto del 6 febbraio 2012, il signor __________ dell’Ufficio AI ha infatti
indicato di avere avuto un “colloquio con il signor __________ della Casa __________
Il signor __________ conferma che la signora RI 1 ha richiesto, in data 5
novembre 2009, la riduzione del tempo di lavoro dal 90% all’80% senza indicare
i motivi di tale richiesta. Da parte del datore di lavoro la domanda è stata
accolta e comunicato l’accettazione alla signora RI 1 con scritto del 16
novembre 2009” (doc. X/5).
Questo Tribunale
sottolinea che, del resto, lo stesso patrocinatore dell’interessata, in sede
ricorsuale, ha rilevato che “la signora RI 1 svolge un’attività lavorativa
secondo contratto a tempo parziale (80%). Per il rimanente 20% la sua
invalidità deve essere valutata nell’attività casalinga” (doc. I).
Alla luce di questi
elementi, il TCA concorda con la ripartizione operata dall’amministrazione dell’80%
per la parte dedicata all’attività salariata e del 20% per la quota dedicata
alle mansioni domestiche.
Le considerazioni di senso contrario espresse dal patrocinatore
dell’assicurata, senza tuttavia essere suffragate da concreti elementi
attestanti la necessità, per motivi medici, di passare da un grado lavorativo
del 90% ad uno dell’80%, non sono sufficienti a mettere in dubbio le
conclusioni dell’amministrazione.
Il TCA rileva, inoltre,
che anche dal referto peritale del 4 agosto 2011, redatto su incarico
dell’assicuratore malattia, emerge che l’assicurata ha lavorato quale
assistente di cura per “tredici anni presso la Casa Anziani __________ con
attività svolta nei primi anni al 100% e poi spontaneamente ridotto all’80% (8
ore al giorno per 4 giorni alla settimana” (doc. 15-1 inc. cassa malati).
2.13. Nell’evenienza
concreta, questo Tribunale, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di
salute dell’assicurata è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione
prima dell’emissione della decisione qui impugnata, non ha motivo per mettere in
dubbio la valutazione della dr.ssa __________ del SMR, la quale, dopo avere
elencato le patologie dell’assicurata e i suoi limiti funzionali, ha
considerato che l’interessata è inabile al lavoro al 50% nella sua attività di
assistente di cura, ma abile al lavoro al 100% in attività adeguate, rispettose
delle sue limitazioni funzionali.
Il TCA
concorda con queste valutazioni del medico del SMR, che si fondano, del resto,
su quanto apprezzato, nella visita medica peritale del 2 agosto 2010, dal dr. __________
per conto dell’assicuratore malattia.
Nel referto del 4 agosto 2010, il dr. __________,
poste le diagnosi di sindrome lombare cronica con blocchi iperalgici lombari
ricorrenti particolarmente negli ultimi due anni in obiettivata discopatia
L4/L5 con protrusione mediana del disco senza conflitto radicolare; attualmente
esame clinico funzionale compensato con limitazioni funzionali esigue in stato
dopo due infiltrazioni peridurali con discutibile successo” (doc. 15-3 inc.
Cassa malati), ha considerato l’assicurata inabile al lavoro al 50% come assistente
di cura, ma abile al lavoro al 100% in un’attività leggera, prevalentemente
sedentaria, rispettosa delle sue limitazioni funzionali (doc. 15-4 inc. Cassa
malati).
Il TCA non ha motivo per mettere in dubbio le
conclusioni alle quali è giunto il dr. __________, dopo accurato esame
dell’assicurata, che, del resto, non sono state smentite in sede ricorsuale da
certificati medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente
invalidanti, in grado di influire maggiormente sulla capacità lavorativa
residua dell’interessata.
Al
contrario, il TCA sottolinea che le conclusioni del dr. __________ sono state
confermate dai referti del dr. __________, datati rispettivamente 7 settembre
2011 (doc. E) e 12 gennaio 2012 (doc. G), prodotti dal patrocinatore
dell’assicurata in corso di causa: in entrambi, infatti, lo specialista della
Clinica di __________ ha considerato l’assicurata inabile al lavoro nella
misura del 50% nella sua attività.
Nel
referto del 7 settembre 2011, il dr. __________ ha indicato che “per non
sovraccaricare la paziente dall’inizio abbiamo certificato un’incapacità
lavorativa al 50% fino al 25.09.2011; siamo dell’avviso che, in seguito, con un
decorso positivo, si potrebbe provare una ripresa lavorativa all’80%” (doc. E),
mentre nel referto del 12 gennaio 2012, lo specialista ha rilevato che “per il
mantenimento della paziente nell’ambito professionale, nella casa per anziani,
dove deve sollevare pesi ed aiutare i degenti nei transfer, ritengo che al
momento per non sovraccaricare la schiena, 4 ore al giorno di lavoro siano
adeguate” (doc. G).
A proposito della critica ricorsuale circa la
mancata presa in considerazione, da parte dell’amministrazione, dei problemi
psichici dell’assicurata, questo Tribunale rileva che la ricorrente non ha
prodotto alcun certificato medico-specialistico attestante la presenza di una patologia psichiatrica invalidante.
Al riguardo, non va dimenticato che, conformemente alla giurisprudenza federale,
affinché il danno alla salute psichico possa essere considerato invalidante
occorre che lo stesso sia di gravità tale da non poter praticamente esigere
dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del
lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298
consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 p. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324;
RCC 1992 p. 180; ZAK 1984 p. 342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998 nella
causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, p. 128).
Nel caso in esame, occorre rilevare che dalla
documentazione agli atti non emerge che, finora, l’assicurata abbia necessitato
di un trattamento specialistico, né del resto ella sostiene il contrario. A
prescindere dal fatto che la depressione non è stata certificata da nessuno
specialista in psichiatria (cfr. STFA del 23 aprile 2004 nella causa N., I
404/03; STFA del 12 giugno 2006 nella causa C., I 771/05), va poi rilevato che
non vi è nessun atto medico che soddisfi le esigenze poste dalla giurisprudenza
per poter concludere circa l’esistenza di un danno psichico invalidante.
Al contrario, il dr. __________, nel referto
peritale del 4 agosto 2010, ha indicato che “a livello psichico, assenza di
indizi per depressione o ansia maggiore in paziente ben collaborante, coerente
nell’elaborazione del dolore e con mantenuta propositività” (doc. 15-3 inc.
cassa malati).
Dal referto del dr. __________ del 7 settembre
2011, risulta solo che l’assicurata presenta “tono deflesso dell’umore
trattato”, ma che “durante i colloqui con le nostre psicologhe è emersa una
paziente con una buona strategia di coping e chiare prospettive per il futuro”
(doc. E).
Infine, dal rapporto dell’ispettore sinistri del
31 maggio 2011 redatto per conto dell’assicuratore malattia, emerge che
“ultimamente avverte anche uno stato di depressione (leggera); le darebbe un
senso di tristezza occuparsi di persone bisognose nello stato di salute in cui
essa stessa avrebbe bisogno di assistenza” (doc. 34-4).
Tale allegazione, vaga e non seguita da
attestazioni mediche specialistiche, non può essere considerata la prova dell’insorgenza
di una patologia psichiatrica invalidante, che l’amministrazione avrebbe dovuto
valutare.
Va qui
ricordato che se, da una parte, la
procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i
fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,
dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la
sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione
della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende
in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente
esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai
fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le
conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Si
ricorda tuttavia alla ricorrente che il presente giudizio non pregiudica
eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per
l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento
impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V
140 e 129 V 4).
Pertanto,
stante quanto sopra esposto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato
di intraprendere tutto
quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito
economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b,
400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid.
4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere
dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza
preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali, che,
a partire dal mese di settembre 2011, l’assicurata sia inabile al lavoro al 50%
nella sua precedente attività di assistente di cura, ma abile al lavoro al 100%
in attività leggere adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali.
2.14. Per quel che
concerne la valutazione della capacità dell’assicurata quale casalinga, nella
decisione impugnata l’Ufficio AI ha ritenuto che “dal lato medico non risultano
impedimenti nello svolgimento delle mansioni consuete” (doc. B).
Il
patrocinatore ha contestato la conclusione alla quale è giunta
l’amministrazione, rilevando che la valutazione delle limitazioni
dell’interessata in ambito domestico avrebbero dovuto essere valutate dall’UAI
tramite un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia
domestica (doc. I).
L’Ufficio
AI, dal canto suo, nella risposta di causa, ha ribadito che “per quanto
riguarda l’incapacità nell’attività di casalinga, essendo la stessa stata
ritenuta nulla dal profilo medico (rapporto SMR del 18.08.2011), non si ritiene
necessaria un’inchiesta a domicilio” (doc. IV).
Il TCA ritiene
che nel caso concreto, l'inchiesta a domicilio sia effettivamente superflua.
Infatti,
innanzitutto, nel rapporto medico del 18 agosto 2011, la dr.ssa __________ ha
indicato che l’interessata non presenta “nessun limite” nello svolgimento delle
“mansioni consuete (casalinga)” (cfr. doc. 46-2).
Inoltre, dall’accurato esame dell’incarto emerge
che, in occasione della valutazione ergonomica dell’8 aprile 2011 sul posto di
lavoro, la signora __________, ergoterapista dipl. CRS, dopo avere evidenziato
che l’attività dell’interessata è faticosa e implica forza, ergonomia e
coordinamento generale del corpo, ha proposto all’assicurata “un supporto
lombare (corsetto) semirigido da confezionare su misura da portare durante il
lavoro e a casa” (doc. 22-1).
Nel
rapporto del 5 maggio 2011, il consulente incaricato ha indicato quanto segue:
"
IT casalingo
Nell’ambito dell’IT l’assicurata ha già
incontrato l’ergoterapista sul posto di lavoro, la quale ha già fornito dei
mezzi ausiliari utili (v. valutazione GED) che la stessa potrà mettere anche
quando è in casa, impegnata nelle attività casalinghe.
Procedere
In concreto
Valutato il caso insieme al consulente TICOI e
visto che l’ergoterapista è già intervenuta, fornendo dei mezzi ausiliari
adeguati, che può utilizzare anche a casa, si decide di non intervenire con
l’IT casalingo.
Ritengo quindi concluso il mandato e resto a
disposizione per qualsiasi altra informazione.” (Doc. 25-1)
Infine va
Considerandi
sottolineato che il risultato finale non cambierebbe anche volendo considerare,
come ipotesi di lavoro, una limitazione parziale (del 50%, analogamente a
quanto considerato con riferimento all’attività, pesante, dell’assicurata quale
assistente di cura) o addirittura totale nello svolgimento delle mansioni
domestiche (cfr. consid. 2.20).
2.15
In simili
condizioni, questo Tribunale, constatato che l’assicurata a partire dal mese di
settembre 2011 presenta una capacità lavorativa residua del 100% in attività
adeguate, ricordato inoltre che l'invalidità
nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere
economico‑giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275
consid. 4a), occorre esaminare le conseguenze del danno
alla salute dal profilo economico.
Preliminarmente
va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa
stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129
V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I
600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV
Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in
SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02;
cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01),
per cui nel caso concreto sono determinanti i dati del 2011.
L’amministrazione ha eseguito il raffronto dei
redditi con riferimento all’anno 2010, motivo per il quale i redditi da valido
e da invalido vanno aggiornati al 2011.
2.16
Per quel che
concerne il reddito da valido, il cui importo non è stato del
resto contestato in sede di ricorso, l’UAI ha quantificato il reddito che
l’assicurata avrebbe potuto percepire da sana nel 2010 in fr. 51’905.10 (cfr. doc. B), conformemente a quanto indicato dal datore di lavoro, Consorzio
casa medicalizzata per anziani dei comuni di __________ (doc. 7-4).
Adeguando
tale importo al 2011 (+1.3%, cfr. la relativa tabella pubblicata sul sito web
dell’Ufficio federale di statistica), si ottiene un reddito da valido di fr. 52'579.90.
2.17
Per quanto
riguarda il reddito da invalido, pure rimasto incontestato, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base
della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che
quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa
residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia
adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126
V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità,
può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio
federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali
regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332
consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione
ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno
in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il
livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale
sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al
riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico
permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire
sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione
globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente
motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo
apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid.
5b/cc).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di
indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla
tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita
dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella
TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV
nr. 17, STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).
In
una sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla
sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario
da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al
salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da
invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,
art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
In
un’altra sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha
lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso
in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”).
Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag.
45.
consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).
La
questione è stata definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza, la
quale nella sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009, pubblicata in DTF 135 V 297, ha ricordato che:
"
3.3
In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009 (ndr: cfr. DTF
135.
V 297), il Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha
stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno
il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore
economico, esso deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media
nel senso della DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri
presupposti - giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid.
6.1
). A questo parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla
parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3).
Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i fattori estranei
all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non
possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della
deduzione per circostanze personali e professionali."
In applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7
aprile 2008 (inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1
2010.
elaborata dall'Ufficio federale di statistica, la ricorrente, svolgendo
nel 2010 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore
privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore
privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe
potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'225.--
Riportando
questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata
in La Vie économique, 9-2011, p. 94), esso ammonta a fr. 4'394.--
mensili oppure a fr. 52'728.-- per l'intero anno (fr. 4'394.-- x 12, ritenuto
che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999
nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).
Dopo
adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2011, un reddito mensile di fr. 4'451.13 oppure di fr. 53'413.50 per
l'intero anno (fr. 4'451.13 x 12).
2.18
In ossequio
alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze
specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,
età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado
d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad
una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima
consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto
delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"
(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
In una
sentenza I 147/05 del 25 luglio 2005, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una
riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un
assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio,
che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere
un’attività adeguata in misura del 60%.
La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora
conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno
alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo
parziale (5%):
"
2.4
Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen
Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem
Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar,
während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte
Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne
Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter
Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind
keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug
abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht
bestritten.
2.5
Entgegen der Auffassung im kantonalen
Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache,
dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der
ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der
Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die
Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00
[Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr
einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im
Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem
Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt
(Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S.
59.
Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende
Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die
Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und
Ausländer zusammensetzen.
2.6
Die IV-Stelle führt in der
Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte
nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in
Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag,
die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden
...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund
statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache
der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden
Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen
ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S.
28.
T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht
schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).
2.7
Damit sind im Rahmen des Abzuges die
leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die
Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu berücksichtigen.
Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen Abzug wegen
Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen gewesen wäre,
lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein Ermessen an die
Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende Ermessensausübung
erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw. 2.3 hievor).
Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus des
Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat jedoch
die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit einem
Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache Rechnung
getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein kann, erscheint
- gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher liegend. Damit
hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der Verwaltung abzuweichen,
so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist, was zu einem
Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe Invalidenrente
führt." (STFA succitata)
In
un’altra pronunzia U 420/04 del 25 luglio 2005, consid. 2 - riguardante un
assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di domicilio,
totalmente abile in attività lavorative leggere da un profilo dell’impegno
fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione del 15% (“Dem
Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht unbestrittenermassen keine
schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw. 2.5.1 hievor), sodass er den bisher
ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen kann. Mit den von
der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem Verlust, Schwerarbeit leisten zu können,
als auch der leidensbedingten Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt
ist, angemessen Rechnung getragen”).
In una sentenza 35.2004.104 del 25 aprile 2005, il TCA ha fornito
alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la
riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:
"
Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente
esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di
una prassi non sempre coerente.
A titolo di esempio, in una sentenza del 14
febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che
l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione
impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i
lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a
prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé
non influisce sul livello retributivo.
Per contro, in una pronunzia del 20 gennaio 2005
nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido,
trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in
attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge
de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura
è del redattore).
In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella
causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al
beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età
costituisse un fattore di riduzione.
Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4
OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa
disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della
rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419
consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).
Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento
fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo
scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF
115.
V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella
causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in
talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,
ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e
visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori
delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza
professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le
malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.
Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla
giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.
Per quanto riguarda specificatamente la riduzione
percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,
l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,
che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva,
può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in
questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid.
2.
, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa
dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto
parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,
I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per
tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata
una riduzione del 15% per ragioni di salute).
La presenza cumulativa di più fattori legittima
l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).
Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004
nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata
dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri
fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di
dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)
2.19
In concreto,
l’UAI ha applicato al reddito da invalido una riduzione percentuale del 9% così
motivata: “4% per attività leggere e 5% per altri fattori di riduzione” (doc. X/4).
In una
sentenza pubblicata in DTF 137 V 71, il Tribunale federale ha esaminato la
questione del potere d'esame del Tribunale federale e dei tribunali cantonali delle
assicurazioni qualora si tratti di verificare, in materia di assicurazione per
l'invalidità, l'estensione della riduzione operata sul reddito da invalido
accertato sulla base dei dati statistici conformemente alla DTF 126 V 75.
L'Alta
Corte al consid. 5.2 si è così espressa:
"
Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal
fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première instance n'est en revanche
pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou
l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la
décision administrative ("Angemessenheitskontrolle"). En ce qui
concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte sur le point de
savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a
adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les
principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son
résultat. A cet égard, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif
pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration; il
doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre
appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6 p. 81)."
Nella
presente fattispecie la percentuale del 9%, rimasta peraltro incontestata, può
essere confermata dal TCA.
Questa
soluzione si giustifica tanto più se si considera che per costante
giurisprudenza il Giudice non può scostarsi dalla valutazione
dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/dd e
6).
Procedendo
quindi al raffronto dei redditi, con riferimento al 2011, partendo da un
salario da invalido di fr. 53'413.50,
ammettendo la riduzione del 9%, il reddito ipotetico
dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 48'606.20 (fr. 53'413.50 - (fr. 53'413.50
x 9 : 100)).
Confrontando
ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 52'579.90
(consid. 2.16.), emerge un tasso d’invalidità del 7,56% arrotondato all’8% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V
121.
consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41).
Il TCA rileva che, nella
decisione impugnata, l’UAI è giunto ad un grado di invalidità, per la quota
parte di salariata, del 26% tenendo conto di un reddito da invalida di
38'502.00, calcolato partendo da un reddito statistico in applicazione della
TA1 2010, in attività semplici e ripetitive, livello di qualifica 4, di fr.
52'888 e “effettuando una riduzione complessiva del 4% per possibilità di
svolgere ancora unicamente attività leggere, del 5% per altri fattori sociali e
considerando una piena capacità lavorativa in attività adeguate” (doc. B).
A tale proposito, il TCA
constata che partendo dal reddito da invalido di fr. 52'888.--, considerata
un’esigibilità dal profilo medico del 100% e apportando una riduzione del 9%,
si ottiene un importo di fr. 48'128.-- e non di fr. 38'502.--, come invece
considerato dall’amministrazione, probabilmente ottenuto, erroneamente, adattando
il salario da invalida alla percentuale di lavoro svolta prima dell’insorgenza
del danno alla salute (80%).
Il TCA non può concordare
con il calcolo eseguito dall’amministrazione.
Va infatti evidenziato che
nella STF 9C_293/2007 del 20 maggio 2008, il Tribunale
federale ha annullato la decisione cantonale - con la quale il primo giudice
aveva dimezzato la rendita spettante ad un’assicurata (anziché ridurla ad un
quarto, come deciso dall’UAI), dopo avere raffrontato il reddito che avrebbe
potuto percepire l’assicurata, lavorando al 100% nella sua usuale attività (che
ella esercitava al 50%) con quanto avrebbe potuto guadagnare, al 50%, in
attività adeguate – sottolineando che nel raffronto dei redditi, in
applicazione del metodo misto, occorre confrontare quanto l’assicurata avrebbe
potuto guadagnare nella sua attività esercitata a tempo parziale, con quanto
può conseguire in attività adeguate al suo stato di salute. Il risultato così
ottenuto va poi rapportato alla quota parte in attività salariata.
L’Alta
Corte nella decisione del 20 maggio 2008 9C_293/2007 pubblicata in RtiD I-2009,
pag. 255 ha infatti rilevato che:
" 4.5 A ragione l'Ufficio ricorrente
rimprovera al primo giudice di avere contrapposto al
reddito da invalida (incontestato) di fr. 18'162.- (ottenuto tenendo conto di
una ridotta capacità [v. consid. 4.3] di svolgere attività semplici, leggere e
poco qualificate come ad esempio quella di ausiliaria delle pulizie,
stiratrice, ausiliaria di lavanderia, custode ecc.) un reddito senza invalidità
a tempo pieno. Tale valutazione è giuridicamente errata e contraria alla
giurisprudenza sviluppata in applicazione del metodo misto, secondo la quale
per la valutazione dell'invalidità in ambito lucrativo fanno stato i redditi da
valido e da invalido determinati sulla base temporale di un'attività lucrativa
parziale (ipoteticamente) esercitata senza danno alla salute (DTF 125 V 146 consid.
2b pag. 150; cfr. pure DTF 131 V 51 consid.
5.1.2
pag. 53 nonché le sentenze del Tribunale federale delle assicurazioni I
708/06 del 23 novembre 2006, consid. 4.5, e I 599/05 del 6 febbraio 2006,
consid. 4.1). Determinante per l'accertamento del reddito senza invalidità non
è infatti quanto l'assicurato potrebbe ragionevolmente guadagnare in qualità di
persona esercitante un'attività lucrativa a tempo pieno, bensì quanto egli
ipoteticamente, secondo il grado della verosimiglianza preponderante,
guadagnerebbe senza danno alla salute (cfr. DTF 133 V 504 consid.
3.3
e Pra 1992 no. 224 pag. 877 consid. 4a)."
Anche
nella STF 9C_313/2007 dell’8 gennaio 2008 il TF, poste le quote parti del 60%
come salariata e del 40% come casalinga e stabilita una limitazione del 52% in
attività domestiche e un grado di incapacità lavorativa del 100% nell’attività
salariata, è giunto, dopo avere rapportato tali limitazioni alla rispettiva
quota parte, ad un grado di invalidità globale dell’81% ([60 x 100%] + [40 x 52%]), attribuendo all’assicurata una rendita
intera di invalidità.
Pertanto,
il reddito da invalido stabilito secondo i dati statistici deve
essere ridotto dapprima in base alla percentuale di esigibilità lavorativa
stabilita dal medico, poi della percentuale stabilita per tener conto delle
circostanze specifiche del caso concreto. È solo successivamente (e cioè al
momento del calcolo complessivo) che si tiene conto della quota parte relativa
all’attività salariata (in casu dell’80%).
2.20
Viste le
quote parti tra attività salariata (80%) e mansioni casalinghe (20%) stabilite
dall’amministrazione nella querelata decisione, il grado di invalidità globale
è così del 6.4% (80 X 8% + 20 X 0%) in applicazione del metodo misto,
percentuale che non dà diritto ad una rendita d’invalidità, come stabilito
dall’amministrazione.
Come
anticipato al consid. 2.14. il risultato finale non cambia anche volendo
considerare una limitazione complessiva del 100% nelle mansioni di casalinga.
Viste le
quote parti tra attività salariata (80%) e mansioni casalinghe (20%) stabilite
dall’amministrazione nella querelata decisione, il grado di invalidità globale
sarebbe infatti solo del 26.4% (80 X 8% + 20 X 100%), percentuale che non dà
diritto comunque ad una rendita d’invalidità.
2.21
Secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--sono poste a carico
dell’assicurata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso,
in quanto non divenuto privo d'oggetto, è respinto.
2. Le spese
per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’assicurata ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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