32.2011.285
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14 giugno 2012Italiano33 min
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Numero d'incarto:
32.2011.285
Data decisione, Autorità:
14.06.2012, TCA
Titolo:
Ricorso parzialmente accolto. L'ordine di restituzione per prestazioni indebitamente percepite è modificato e ammonta a fr. 42'697. La perenzione di un anno non risulta intervenuta. Violazione di essere sentito in sede amministrativa sanata dinanzi al TCA
CASSA DI COMPENSAZIONE AI
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
ORDINE DI RESTITUZIONE
RESTITUZIONE DI PRESTAZIONI
UFFICIO ASSICURAZIONE INVALIDITÀ
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 2 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 25 cpv. 1 LPGA
art. 25 cpv. 2 LPGA
art. 42 LPGA
art. 53 cpv. 1 LPGA
art. 53 cpv. 2 LPGA
art. 61 let. g LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2011.285
LG/DC/sc
Lugano
14 giugno
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 4 novembre 2011
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 7 ottobre 2011 emanata
da
CO 1
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisioni del 14 giugno 2004, cresciute incontestate in giudicato, l’Ufficio AI
ha attribuito a RI 1 una rendita intera d’invalidità dal 1° febbraio 2001 sino
al 31 dicembre 2002 e una mezza rendita dal 1° gennaio 2003 al 31 ottobre 2003 (doc.
AI 29-1, 30-1, 34-1, 35-1).
1.2. L’ufficio
AI, con decisione del 7 ottobre 2011 (doc. AI 38-1), ha emesso un ordine di
restituzione per prestazioni indebitamente percepite nel periodo dal 1°
novembre 2003 al 31 agosto 2011, così composte:
dal 1.11.2003 al 31.12.2004 mesi 14 a fr. 679.-- fr. 9'506.--
dal 1.01.2005 al 31.12.2006 mesi 24 a fr. 691.-- fr. 16’584.--
dal 1.01.2007 al 31.12.2008 mesi 24 a fr. 711.-- fr. 17’064.--
dal 1.01.2009 al 31.12.2010 mesi 24 a fr. 733.-- fr. 17’592.--
dal 1.01.2011 al 31.08.2011 mesi 08 a fr. 746.-- fr. 5'968.--
totale fr.
66'714.--
./. compensazione a favore di Lesicar SA fr.
4'074.--
(1.11.2003 – 30.04.2004)
fr.
62'640.--
---------------
L’amministrazione
ha infatti erroneamente versato le prestazioni all’assicurato anche dopo il 31
ottobre 2003 fino al mese di agosto 2011 (doc. AI 38-1).
Visto
l’art. 25 cpv. 2 LPGA l’importo di cui è chiesta la restituzione è però
limitato a fr. 59'245.-- per il periodo dal 1° ottobre 2004 al 31 agosto 2011.
1.3. Contro
questa decisione l’assicurato, patrocinato dallo Studio legale RA 1, ha
inoltrato un tempestivo ricorso al TCA postulando l’annullamento dell’ordine di
restituzione (doc. I).
Il
patrocinatore ha così motivato il proprio ricorso:
"
(…)
3. In primo luogo si nota che se il ricorrente
avesso potuto immaginare il senso della volontà dell’AI, ossia la discrepanza
tra decisione e motivazione della stessa, si sottolinea
fisicamente separate e distinte,
avrebbe interposto ricorso contro la decisione in
oggetto in quanto un grado d’invalidità inferiore al 50% non si giustifica,
ma tant’è.
4. In secondo luogo si rileva che per I'art. 25
cpv. 2 LPGA, il diritto di esigere Ia restituzione si estingue dopo un
anno a decorrere dal momento in cui I'istituto d'assicurazione ha
avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo iI versamento
della prestazione.
4.1. L’istituto d'assicurazione ha avuto conoscenza da subito del fatto
che versava al ricorrente prestazioni, che secondo la motivazione
della decisione erano dovute solo fino al 31.10.2003: ciò
in particolare almeno dal 14.06.2004. Proprio sulla motivazione
della sua decisione di quella data I'istituto ha scritto che
il qui ricorrente avrebbe avuto diritto alla mezza rendita soltanto
fino al 31.10.2003, ma sulla sua decisione ha scritto “decisione
del 14.06.2004, con effetto a partire dal 01.01.2003" senza
indicare un termine (doc. L). Inoltre, come già detto, proprio quest'ultimo
documento, ossia la decisione, sul retro, riporta il conteggio
che prevede l’importo arretrato fino al 31.05.2004, rispettivamente
I'aggiunta della rendita corrente proprio per il mese
di giugno 2004, che andava ben oltre iI 31.10.2003, sottintendendo
evidentemente che iI versamento sarebbe continuato,
ciò che in realtà è stato.
Evidentemente già in
quel momento I'istituto assicurativo era quindi al corrente del fatto!
L’anno di cui all' art.
25 cpv. 2 LPGA è ormai trascorso da ben 6 anni:
Infatti, come da
costante giurisprudenza, detto termine annuale, di perenzione,
comincia a decorrere dal momento in cui I'amministrazione, usando
I'attenzione ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle
circostanze, avrebbe dovuto rendersi conto dei fatti
giustificanti la restituzione (TCA, sentenza inc. n. 30.2011.5 del
14 giugno 2011, consid. 7 e giurisprudenza ivi citata).
L’istituto assicurativo
poteva e doveva accorgersi immediatamente del fatto, rispettivamente
accorgersene anche quando ha in seguito adeguato Ie rendite
nel 2005 (doc. M) e nel 2007 (doc. N).
Per tutte queste
ragioni il ricorrente non deve restituire alcunché.
4.2. Nel
denegato e contestato caso in cui questa Tribunale non dovesse per
delirio di ipotesi condividere quanto precede in quanto ritenesse che
non si sa per quale assurdo motivo l’istituto avesse dovuto accorgersi
solo ora del fatto, si aggiunge anche che
per I'art. 25 cpv. 2 LPGA come visto, iI diritto di esigere la restituzione
si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui
I'istituto d'assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più
tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione.
Ciò significa che, in
questo denegato caso, l'istituto potrebbe, se del caso, richiedere
soltanto la restituzione di quanto versato durante i cinque anni precedenti
alla decisione del 7 ottobre 2011, ossia per quanto
versato dall'8 ottobre 2006 e non dal 1° ottobre 2004,
come preteso erroneamente dalla decisione impugnata.
L’importo che il
ricorrente dovrebbe quindi restituire in quel caso sarebbe di fr.
42'540.95 e non certo fr. 59'245.-. infatti anche i calcoli eseguiti nella
decisione querelata sono errati!
La cifra citata si compone come segue:
- 8.10.2006-31.10.2006 (24 giorni; fr. 691.-mensili) fr.
534.95
- 1.11.2006-31.12.2006 (2 mesi, fr. 691.-mensili fr.
1'382.--
- 1.01.2007-31.12.2008 (24 mesi, fr. 711.-mensili) fr. 17’064
- 1.01.2009-31.12.2010 (24 mesi, fr. 733.-mensili)
fr. 17'592.--
- 1.01.2011-31.08.2011 (8 mesi, fr. 746.-mensili)
fr. 5'968.--
-----------------
Totale
fr. 42'540.95"
(doc. I)
1.4. In risposta
l’UAI, ha negato la perezione del diritto di esigere la restituzione, pur
riconoscendo, in parziale accoglimento del ricorso, di dover richiedere la
restituzione delle prestazioni unicamente sino al mese di ottobre 2006 e non
più al mese di agosto 2011, per un importo così composto:
dal 1.10.2006 al 31.12.2006 mesi 3 a fr. 691.-- fr. 2'073.--
dal 1.01.2007 al 31.12.2008 mesi 24 a fr. 711.-- fr. 17’064.--
dal 1.01.2009 al 31.12.2010 mesi 24 a fr. 733.-- fr. 17’592.--
dal 1.01.2011 al 31.08.2011 mesi 08 a fr. 746.-- fr. 5'968.--
totale fr.
42’697.--
--------------
(doc. VI)
1.5. Il 14 marzo
2012 il TCA ha interpellato l’Ufficio AI in merito alle circostanze che hanno
permesso all’amministrazione di venire a conoscenza dell’errore nel versamento
delle prestazioni (doc. VIII).
1.6. L’Ufficio AI
ha risposto per il tramite della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG in
data 16 marzo 2012 (doc. IX 1-2).
Fatti
I doc.
VIII, IX 1-2 sono stati inviati alle parti per osservazioni (doc. X).
1.7. Il legale
dell’assicurato ha preso posizione il 29 marzo 2012 (doc. IX).
Lo
scritto è stato trasmesso all’UAI per osservazioni (doc. XII).
1.8. In data 26
aprile 2012 la Cassa cantonale ha formulato le proprie osservazioni allo
scritto della controparte (doc. XIII).
Il doc.
XIII è stato inviato al patrocinatore dell’assicurato (doc. XIV).
in
diritto
2.1. Il
TCA è chiamato innanzitutto a stabilire se il diritto dell’Ufficio AI di
chiedere a Moreno Marazzato la restituzione di fr. 59'245.-- è
perento oppure no.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28
cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno
diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di
rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi
almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et
pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto
dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla
possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale
dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al
guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado
dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è
possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle
circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza
del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime
di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla
rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr.
STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio
2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002
nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto
2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno
2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.2. L'art. 25
cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere
restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in
buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
I
principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati
dal TFA anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto
l’egida di questa legge (cfr. DTF 130 V 318 consid. 5).
L'obbligo
di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una
riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state
attribuire le prestazioni (cfr. sentenza C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V
110 consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 et DLA 2006 pag. 158).
La
riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53
LPGA, che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore
(cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K
147/03 del 12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8
febbraio 2005).
Analogamente
alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve
procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato
quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad
una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA, STF U 409/06
del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF
127 V 466 consid. 2 a pag. 469).
Inoltre,
l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato
formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza
dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2
LPGA, STF U 408/06 del 25 giugno 2007).
Questi
principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza
una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di
cosa giudicata (cfr. STF C 128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid.
1.1).
2.3. Nel caso
concreto emerge dagli atti dell’incarto che RI 1, in data 27 febbraio 2011, ha inoltrato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti per le sequele
dell’infortunio dell’11 febbraio 2000 (doc. AI 1-1).
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso l’UAI, tramite due decisioni
datate 14 giugno 2004, ha attribuito all’assicurato una rendita intera
d’invalidità dal 1° febbraio 2001 sino al 31 dicembre 2002 (doc. AI 35-1) e una
mezza rendita dal 1° gennaio 2003 (doc. AI 34-1).
Nella
motivazione allegata alle decisioni veniva specificato quanto segue:
“(…)
Esito degli accertamenti:
Dalla documentazione medica acquisita agli atti
così come quella assicurativo – infortunistica, risulta che il danno alla
salute, di cui lei è portatore, le ha comportato i seguenti periodi di
incapacità al lavoro e, dunque, al guadagno riconosciuti dalla __________,
ossia:
100% dal 14.02.2000
80% dal 15.10.2001
100% dal 01.02.2002
50% dal 02.09.2002
24% dal 01.10.2003 (data riconoscimento rendita
__________)
Questi periodi di inabilità lucrativa le aprono
il diritto a prestazioni da parte dell’AI.
Decidiamo pertanto:
Preso in considerazione quanto sopra esposto, dal
01.02.2001, ossia trascorso l’anno d’attesa dall’insorgere del danno alla
salute (art. 29 cpv. 1 lett.b LAI), sino al 31.12.2002 (per 3 mesi
dall’avvenuto miglioramento – art. 88a cpv. 1 OAI) lei ha diritto alla rendita
intera AI; successivamente, dal 01.01.2003 sino al 31.10.2003 (cioè per 3 mesi
dalla data della visita di chiusura effettuata dalla SUVA), lei ha diritto alla
mezza rendita d’invalidità” (doc. AI 29-2).
Contestualmente
l’Ufficio AI, con comunicazione dell’11 marzo 2004, trasmetteva alla Cassa
cantonale la delibera con le indicazioni concernenti l’invalidità: inizio del
diritto al 100% dal 1° febbraio 2001 e al 50% dal 1° gennaio 2003. Veniva
quindi specificato che “La rendita deve essere concessa per una durata
limitata al 31.10.2003” (doc. AI 30-1).
L’ufficio
AI, con decisione del 7 ottobre 2011, ha emesso un ordine di restituzione per prestazioni indebitamente percepite nel periodo dal 1° novembre 2003 al 31
agosto 2011 (doc. AI 38-1).
Il 14
marzo 2012 il TCA ha interpellato l’Ufficio AI in merito alle circostanze che
hanno permesso all’amministrazione di venire a conoscenza dell’errore nel
versamento delle prestazioni all’assicurato (doc. VII).
La
Cassa cantonale ha fornito le seguenti spiegazioni:
"
(…)
Egregi signori,
come a vostra richiesta del 14 marzo
scorso, siamo a precisarvi quanto segue.
La decisione di restituzione del 7 ottobre 2011 ha fatto seguito ai controlli avviati dalla Cassa di compensazione AVS/AI/IPG su espressa richiesta
dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).
Brevemente. L'UFAS, dopo aver riscontrato
divergenze tra il registro centrale delle rendite, gestito dalla - Cassa
svizzera di compensazione a Ginevra, e i dossier gestiti dagli uffici cantonali
dell'invalidità, ha deciso la verifica sistematica, presso tutte le casse di
compensazione, di tutti i casi Al dubbiosi. A tale scopo è stata fornita una
lista stato settembre 2009.
Per i vostri atti, a comprova di quanto sopra affermato, alleghiamo:
del 1 luglio 2011 dell'UFAS (collaboratrice scientifica __________),
indirizzata al direttore dell'Istituto delle assicurazioni sociali (signor __________),
con l'invito a voler attivare tutte le
necessarie procedure di controllo nell'ambito della procedura denominata
"Synchronisation du registre central des rentes et des dossiers des offices AI";
● lista
fornita sempre dall'UFAS e allegata alla citata mail con i casi da
sottoporre a verifica. II caso oggetto della
presente vertenza è stato evidenziato con il colore rosso (pagina 7
della lista).” (doc. IX+1-2).
In
casu, risulta evidente che la Cassa ha erroneamente
versato le prestazioni dell’assicurazione invalidità oltre il 31 ottobre 2003,
ovvero fino al 31 agosto 2011.
Nella
motivazione delle decisioni impugnate è stato infatti chiaramente indicato che
l’assicurato, trascorso l’anno d’attesa dall’insorgere del danno alla salute
(art. 29 cpv. 1 lett.b LAI), sino al 31.12.2002 (per 3 mesi dall’avvenuto
miglioramento – art. 88a cpv. 1 OAI) ha diritto alla rendita intera AI;
successivamente, dal 01.01.2003 sino al 31.10.2003 (cioè per 3 mesi
dalla data della visita di chiusura effettuata dalla SUVA), ha diritto alla
mezza rendita d’invalidità (doc. AI 29-2).
Il
ricorrente, da parte sua, non ha contestato in sé il diritto alla rendita nei
periodi indicati limitandosi a rilevare che se “avesse potuto immaginare il
senso della volontà dell’AI, ossia la discrepanza tra decisione e motivazione
della stessa” avrebbe interposto ricorso (doc. I, pag. 3).
Va, a
questo punto, rammentato che la restituzione delle prestazioni presuppone che
siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione
processuale della decisione con la quale le prestazioni litigiose sono state
versate (DTF 129 V 110, 126 V 42 consid. 2b; STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010
pubblicata in SVR 11/2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25 giugno 2007, K 147/03
del 12 marzo 2004).
Ciò non è
tuttavia il caso - e la restituzione non presuppone un motivo e quindi una decisione
di riconsiderazione – quando l’assicurato ha beneficiato di una prestazione
alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto ed in particolare, come
nella fattispecie, in cui sia stato formalmente deciso il diritto ad una
rendita limitata nel tempo ma, contrariamente a tale decisione, la rendita ha
continuato ad essere versata anche dopo la scadenza senza dunque una decisione
che legittimasse tale versamento (cfr. STF
9C_233/2007 del 28 giugno 2007 consid. 2.3.2., Kieser, ATSG, pag. 355).
La Cassa
ha versato a torto la rendita d’invalidità nel periodo dal 1° novembre 2003 al
31 agosto 2011 per un importo di
fr.
59’245.-- tramite accrediti regolari e adeguamenti periodici (cfr. doc. 013,
015, incarto Cassa) e può pertanto chiederne la restituzione.
2.4. L’assicurato,
ritiene perento il diritto alla restituzione (cfr. doc. I).
L’art. 25
cpv. 2 LPGA - applicabile in casu in forza del combinato disposto degli
articoli 2 LPGA e 1 LIPG -, recita che il diritto di esigere la restituzione si
estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l’istituto di
assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, al più tardi cinque anni dopo il
versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il
quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo,
quest’ultimo è determinante.
La
disposizione della LPGA appena menzionata concernente il termine relativo di un
anno corrisponde in sostanza ai principi della restituzione di prestazioni
indebitamente riscosse codificati nel vecchio art. 47 cpv. 2 LAVS, nel tenore
valido sino al 31 dicembre 2002 (U. Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo/Basilea/Ginevra
2009, ad art. 25 n. 38).
La
giurisprudenza federale ha stabilito che, il termine di prescrizione di un anno
previsto dall’art. 47 cpv. 2 vLAVS, contrariamente al tenore letterale della
norma, costituisce un termine di perenzione (DTF 124 V 380; DTF 122 V
274; DTF 119 V 431 consid. 3a).
I termini di perenzione non possono
essere né interrotti né sospesi e devono essere applicati d’ufficio (DTF 111 V
135 consid. 3b; cfr., pure, Th. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts,
3.a edizione, Berna 2003, n. 12, p. 280).
Nella DTF 124 V 380 consid. 1, il TFA ha stabilito che il termine
relativo di perenzione di un anno giusta l'art. 95 cpv. 4 LADI, che si richiama
ai principi fissati dall'art. 47 cpv. 2 vLAVS, comincia a decorrere nel momento
in cui l'amministrazione, usando l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile
avuto riguardo alle circostanze, avrebbe dovuto rendersi conto dei fatti
giustificanti la restituzione (cfr. DTF 119 V 433; DTF 112 V 180).
Per poter
esaminare i presupposti della restituzione, l'amministrazione deve poter
disporre di tutti i fatti rilevanti, da cui emerga sia il principio che la
misura del diritto alla medesima. Per determinare la pretesa non è quindi
sufficiente che l’assicuratore venga a conoscenza di circostanze che forse
potrebbero condurre a ammetterla oppure che permettono di stabilirne il
principio ma non la misura (cfr. DTF 112 V 180 consid. 4a; STFA C 317/01 del 29
aprile 2003; STFA C 11/00 del 10 ottobre 2001 consid. 2).
Qualora
l’autorità amministrativa disponga di sufficienti indizi circa una possibile
pretesa di restituzione, ma la documentazione è ancora incompleta, essa è tenuta
a compiere gli accertamenti ancora necessari entro un termine adeguato. In caso
di ritardo, il termine di perenzione inizia a decorrere dal momento in cui
l’amministrazione, dando prova di ragionevole impegno, avrebbe colmato le
proprie conoscenze in modo tale da poter esercitare la pretesa di restituzione.
Per
quanto riguarda il tempo ragionevolmente necessario per procedervi a partire
dal momento in cui essa è venuta a conoscenza di indizi atti a fondare la
pretesa di restituzione, il TFA ha indicato una durata sino a quattro mesi
(cfr. DLA 2004 p. 285ss.; SVR 2001 IV 30 p. 93 consid. 2e).
Il
termine di perenzione di un anno inizia a decorrere, in ogni caso, non
appena dagli atti emerge direttamente l’irregolarità della corresponsione delle
prestazioni (cfr. STF K 70/06 del 30 giugno 2007 consid. 5.1 e riferimenti, non
pubblicato in DTF 133 V 579 ma in SVR 2008 KV 4 p. 11; si veda pure la STF
9C_1057/2008 del 4 maggio 2009 consid. 4.1.1).
Per
costante giurisprudenza, quando la determinazione della pretesa di restituzione
presuppone il concorso di parecchi organi amministrativi, il termine annuale
comincia già a decorrere nel momento in cui una delle autorità competenti ha
sufficiente conoscenza dei fatti (cfr. DTF 112 V 180 e STFA I 118/97 del 6
luglio 1998; RDAT II-2001 N. 95).
2.5. Chiamato ora
a pronunciarsi il TCA ritiene che l’amministrazione ha rispettato il termine
relativo di perenzione di un anno.
Ai sensi
dell'art. 25 cpv. 2 LPGA tale termine inizia a decorrere dal momento in cui
l'amministrazione, usando l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile, avuto
riguardo delle circostanze, avrebbe dovuto rendersi conto dei fatti
giustificanti la restituzione.
Ora dagli
atti non emergono elementi che permettono di concludere che l’Ufficio AI poteva
rendersi conto dell’errore commesso prima del mese di luglio del 2011,
allorquando l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) ha comunicato
al direttore dell’Istituto delle assicurazioni sociali, __________, di aver
riscontrato delle divergenze tra il registro centrale delle rendite e i
dossiers gestiti dagli Uffici cantonali dell’invalidità.
Nello
scritto e-mail del 1° luglio 2011 l’UFAS si è così espresso:
"
(…)
Après avoir détecté des divergences entre le
registre central des rentes et les dossiers des
offices Al, l'OFAS a mené un projet
pilote avec la participation de 7 caisses de compensation, dont 5 caisses cantonales (ZH, BE, LU, FR, SZ) et
Considerandi
2.
caisses professionnelles (Swissmem et
Baumeisterverband) afin de déterminer
si ces différences émanaient d'une négligence des annonces de
modifications (DR 11313 ss). A l'issue de cet exercice, il s'avère que l'origine
de ces divergences n'a pu étre clairement définie. Les modifications étant
fréquemment intervenues plusieurs
années auparavant, aussi bien du còté des caisses que des offices Al, la cause
de ces discordances ne peut, dans la
plupart des cas, ètre éclaircie. Nous avons par conséquent décidé de mener la mise à jour du registre centrai sur le
méme mode que le projet pilote.
(…)
En annexe, vous trouverez une liste (Etat du
registre central en septembre 2009) destinée à
la synchronisation des dossiers Al avec le registre central des rentes.
Cette liste comprend les cas pour lesquels, selon le numéro d'OAI indiqué dans
le registre central, aucun dossier n'a
été retrouvé auprès de l'OAI concerné. Afin de remédier à ces disparités
et assurer ainsi la concordance des
registres, vous voudrez bien procéder de la manière suivante :
Dans un premier temps, la caisse de compensation
devra, pour chaque cas, et selon les
données en sa possession, rechercher
l’OAI compétent. Il est en effet fort probable que, lors d'un changement de domicile, respectivement de canton, la compétence de l’OAI
ait changé et que cette modification n'ait pas été répercutée dans
le registre des rentes, raison pour
laquelle une différence apparait
lors du contróle de concordance des registres. Dans un deuxième temps, il s'agira
de clarifier si la personne assurée avait droit à la prestation indiquée dans le registre des rentes au moment où le contróle des prestations a été réalisé (Etat
du registre : septembre 2009).
(…)
Procedure en cas de
droit à une prestation réduite ou diminuée en septembre 2009
Lorsque la personne n'avait pas droit à la
prestation ou avait droit à une prestation inférieure,
la caisse de compensation doit
immédiatement cesser le versement ou, le cas échéant, adapter le montant (pour autant que cela n'ait pas encore
été effectué entretemps). Les
montants versés à tort devront étre
réclamés par le biais d'une décision de restitution”
(doc. IX1).
L’amministrazione è dunque
venuta a conoscenza dell’errore nel versamento delle prestazioni all’assicurato
successivamente al 1° luglio 2011, a seguito dei controlli avviati dalla Cassa
su indicazione dell’UFAS, per cui la decisione di restituzione del 7 ottobre
2011.
è tempestiva.
2.6
Il TCA non condivide le
argomentazioni del patrocinatore del ricorrente quando afferma che la Cassa
avrebbe potuto rendersi conto da subito dell’errore, ovvero dal 14 giugno 2004,
data delle decisioni impugnate, e successivamente al momento dell’adeguamento
periodici delle rendite nel 2005 e nel 2007 e con la modifica delle modalità di
pagamento della rendita (doc. I, pag. 3).
Le decisioni del 14 giugno
2004.
sono state emesse dall’Ufficio AI e non dalla Cassa cantonale di
compensazione AVS/AI/IPG. Nella prima veniva fissata una rendita intera dal 1°
febbraio 2001 sino al 31 dicembre 2002 (doc. AI 35-1), nella seconda veniva
attribuita una mezza rendita dal 1° marzo 2003 (doc. AI 34-1).
Se è vero che la seconda
decisione non fissava un termine per il versamento della rendita, non può
essere ignorato che nelle motivazioni allegate alla decisione che il ricorrente
afferma di “non ricordare di aver ricevuto” (doc. I, pag. 3), viene
esplicitamente asserito che “dal 01.02.2001, ossia
trascorso l’anno d’attesa dall’insorgere del danno alla salute (art. 29 cpv. 1
lett.b LAI), sino al 31.12.2002 (per 3 mesi dall’avvenuto miglioramento – art.
88a cpv. 1 OAI) lei ha diritto alla rendita intera AI; successivamente, dal
01.01.2003
sino al 31.10.2003 (cioè per 3 mesi dalla data della visita di
chiusura effettuata dalla __________), lei ha diritto alla mezza rendita
d’invalidità” (doc. AI 29-2).
L’errore è dunque da
ricondurre alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG che non ha
ossequiato alla delibera dell’UAI dell’11 marzo 2004, la quale
prevedeva l’inizio del diritto alla rendita al 100% dal 1° febbraio 2001 e al
50% dal 1° gennaio 2003 per una durata limitata al 31.10.2003 (doc. AI 30-1).
Gli adeguamenti
dell’importo della rendita operati nel 2005 (doc. 015 incarto Cassa) e nel 2007
(doc. 013 incarto Cassa), nonché i cambiamenti delle coordinate di pagamento
della stessa, come asserito dalla Cassa, avvengono automaticamente, ogni due
anni in genere, senza una verifica sistematica del diritto alla rendita (cfr.
risposta dell’Ufficio AI del 16 gennaio 2012 e scritto del 26 aprile 2012)
(doc. VI, XIII). Un tale controllo su ogni avente diritto a prestazioni è da ritenere
infatti eccessivamente gravoso per l’amministrazione.
Neppure gli scritti del 16
aprile 2004 (doc. G, H) indirizzati all’assicurato dalla Cassa cantonale
permettono una diversa valutazione della fattispecie. Negli stessi viene
comunicato il diritto dell’assicurato ad una rendita intera dal 1° febbraio
2001.
e ad una mezza rendita dal 1° marzo 2003 e la necessità di notificare
preventivamente la decisione di rendita all’__________ nell’ambito della
possibile sovrassicurazione con le prestazioni fornite da questo Istituto.
Anche in questo caso la
Cassa non poteva verosimilmente rendersi conto dell’errore essendo la
comunicazione circoscritta unicamente alla questione del sovraindenizzo con
l’INSAI.
Ne discende che la
perenzione di un anno, ex art. 25 cpv. 2 LPGA, non risulta
intervenuta al momento della notifica della decisione impugnata.
2.7
Il capoverso
2.
dell’art. 25 LPGA prevede che il diritto di esigere la restituzione si
estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l’istituto d’assicurazione
ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento
della prestazione.
L’amministrazione,
in sede di risposta, ha poi correttamente riconosciuto, in parziale
accoglimento del ricorso, di dover richiedere la restituzione delle prestazioni
limitatamente ai cinque anni direttamente precedenti la decisione di
restituzione, ovvero dal mese di ottobre 2006 al mese di agosto 2011, per un
importo così composto:
dal 1.10.2006 al 31.12.2006 mesi 3 a fr.
691.
-- fr. 2'073.--
dal 1.01.2007 al 31.12.2008 mesi 24 a fr. 711.-- fr. 17’064.--
dal 1.01.2009 al 31.12.2010 mesi 24 a fr. 733.-- fr. 17’592.--
dal 1.01.2011 al 31.08.2011 mesi 08 a fr. 746.-- fr. 5'968.--
totale fr.
42’697.--
--------------
Visto
quanto sopra il ricorso è parzialmente accolto.
2.8
Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno
diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere
sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi
prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di
fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello
di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione
delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (cfr. STF
8C_8/2012 del 17 aprile 2012; DTF 135 I 279 consid. 2.3. p. 282; DTF 127
V 431, 127 I 56, 126 V 130; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost.,
la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16,
124.
V 181 e 375 con riferimenti).
Il
diritto di essere sentito sancito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. non implica il
diritto di esprimersi oralmente bensì quello di prendere posizione per iscritto
(STF 8C_8/2012 del 17 aprile 2012;
DTF 134 I 140, 130 II 425; Pratique VSI 2003 Nr. 97 p.
520; STFA 13 novembre 2002 [4P.195/2002]; Pratique VSI 1993 p. 42; Locher,
Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, p. 450; DTF 127 V 494,
125.
I 219, 122 II 469), eccezion fatta per i casi in cui una norma scritta
prevede espressamente il diritto ad una audizione orale (Pra 2003 Nr. 97
p. 520).
Secondo
l’art. 42 LPGA le parti hanno diritto di essere sentite e le stesse non devono
obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante
opposizione. Al più tardi durante la procedura di opposizione l'amministrazione
deve dare la possibilità alla parte interessata di pronunciarsi sulle prove e
sulla procedura in forma sufficiente (DTF 132 V 374 consid. 6).
Nel caso in esame l’Ufficio AI, con la decisione del 7 ottobre 2011, ha emesso un ordine di restituzione per prestazioni indebitamente percepite nel periodo dal 1°
ottobre 2004 al 31 agosto 2011 per un importo di fr. 59'245.-- (doc. AI 38-1).
Nel
settore dell’AI non è prevista la procedura di opposizione. Il diritto di
essere sentito deve dunque essere garantito prima dell’emissione della
decisione formale (cfr. DTF 126 V 130).
Il TCA
ritiene che nella presente fattispecie tale diritto è stato violato in quanto all’assicurato
non è stata data la possibilità di esprimersi
dinanzi all’amministrazione prima della resa di una decisione sfavorevole nei
suoi confronti.
L’amministrazione
è dunque tenuta in futuro a rispettare tale garanzia procedurale
costituzionale.
Qualora
l’istanza superiore goda dello stesso potere cognitivo dell’autorità che ha
emesso la decisione contestata, la giurisprudenza ammette che il vizio – purché
non particolarmente grave - possa essere sanato nel corso della procedura di
seconda istanza. Una correzione del vizio può tuttavia entrare soltanto
eccezionalmente in linea di conto (cfr. DTF 127 V 437 consid. 3d/aa, 126 I 72,
126.
V 132 consid. 2b e riferimenti).
L’insorgente
è insorto contro la decisione di restituzione con il ricorso del 4 novembre
2011.
(doc. I).
In sede
di risposta l’UAI ha riconosciuto la necessità di limitare la richiesta di
restituzione ai cinque anni precedenti la decisione di restituzione (ai sensi
dell’art. 25 cpv. 2 LPGA) riducendo così la pretesa a fr. 42'697.--(doc. VI).
In data
14.
marzo 2012 il TCA ha proceduto ad un accertamento presso l’Ufficio AI
chiedendo “in che momento e in quali circostanze l’amministrazione è venuta
a conoscenza dell’errore nel versamento delle prestazioni all’assicurato (doc.
VIII)”.
L’Ufficio
AI ha preso posizione il 16 marzo 2012 (doc. IX + 1-2).
Lo
scritto del Tribunale e la risposta della Cassa cantonale sono stati trasmessi
alle parti che hanno avuto la possibilità di esprimersi (doc. X). Il legale di
Moreno Marazzato ha preso posizione il 29 marzo 2012 (doc. XI). Tale scritto è
stato sottoposto per osservazioni all’Ufficio AI (doc. XII) che si è espresso
il 26 aprile 2012 (doc. XIII). Documento, quest’ultimo trasmesso per conoscenza
all’insorgente (doc. XIV).
In definitiva
questa Corte ritiene che nella presente fattispecie il
ricorrente ha comunque avuto più volte la possibilità di prendere visione della
decisione di restituzione ed esprimersi in merito innanzi al TCA, autorità
giudiziaria che gode del pieno potere cognitivo.
Si può
pertanto concludere che il ricorrente ha avuto la possibilità di determinarsi sulla
decisione di resituzione. La violazione del diritto di essere sentito in sede
amministrativa è dunque stata sanata in questa sede (sulla sanatoria della violazione
del diritto di essere sentito da parte dell’istanza di ricorso avente pieno
potere cognitivo cfr., ad esempio, DTF 132 V 387, consid. 5, pag. 390; STF
9C_961/2009 del 17 gennaio 2011; STF 2C_471/2009 del 23
luglio 2010; STF 9C_617/2008 del 6 agosto 2009 consid.
3.2.3
e STF 9C_127/2007 del 12 febbraio 2008).
2.9
L’assicurato
nel proprio atto ricorsuale ha chiesto l’esecuzione di ulteriori accertamenti,
in particolare di interpellare l’autorità federale (doc. I).
Va
qui ricordato che, quando l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.
47.
n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure
DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c
con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere
sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344
consid. 3c con
riferimenti).
In
concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la
fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere
ad altri accertamenti.
Risulta in
effetti irrilevante sapere quando l’autorità federale (UFAS) ha avuto
conoscenza dell’errore nel versamento delle prestazioni, ritenuto che è
l’autorità cantonale (UAI) ad aver emanato l’ordine di restituzione oggetto
della presente vertenza e non quella federale. Il diritto di esigere la
restituzione ex art. 25 cpv. 2 LPGA si estingue dopo un anno a decorrere dal
momento in cui l’istituto d’assicurazione, in casu l’autorità
cantonale ha avuto conoscenza del fatto.
2.10
Infine va
evidenziato che il patrocinatore dell’assicurato, nell’atto ricorsuale, ha chiesto il condono dell’importo da restituire menzionando la sua buona fede e le gravi difficoltà economiche in
cui versa.
L’insorgente
ha, in particolare, asserito di non aver ricevuto la motivazione della
decisione (cfr. doc. I, pag. 3, 5).
Per
costante giurisprudenza federale è possibile pronunciare una decisione di
condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di
restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito
definitivamente (cfr. STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008
dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009 ; STCA 38.2011.45 del
23.
novembre 2011; STCA 38.2011.91 del 1° febbraio 2012).
In simili
circostanze gli atti vengono trasmessi all’Ufficio AI affinché, una volta
cresciuta in giudicato la presente sentenza, si esprima sulla domanda di
condono.
Abbondanzialmente
va comunque sottolineato che ai fini dell’esame della buona fede sarà dunque
necessario stabilire se l’assicurato ha effettivamente ricevuto la decisione
dell’amministrazione unitamente alla motivazione.
2.11
Parzialmente vincente
in causa, il ricorrente, rappresentato da un legale, ha
diritto ad un’indennità per ripetibili ridotta (art. 61 lett. g LPGA).
2.12
Secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito della vertenza, in casu si giustifica una ripartizione delle spese di
complessivi fr. 500.-- in misura di fr. 200.-- a carico dell’Ufficio AI e di
fr. 300.-- a carico del ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è parzialmente accolto
ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione impugnata è modificata nel senso che
l’importo da restituire ammonta a fr. 42’697.--.
2. Le spese
per fr. 500.--, sono ripartite in ragione di fr. 200.-- a carico dell’Ufficio
AI e di fr. 300.-- a carico del ricorrente.
L’UAI
verserà all’assicurato fr. 800.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili
parziali.
3. Gli atti
vengono trasmessi all’Ufficio AI affinché, una volta cresciuta in giudicato la
presente sentenza, si esprima sulla domanda di condono
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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