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Decisione

32.2011.285

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14 giugno 2012Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

I doc.

VIII, IX 1-2 sono stati inviati alle parti per osservazioni (doc. X).

1.7. Il legale

dell’assicurato ha preso posizione il 29 marzo 2012 (doc. IX).

Lo

scritto è stato trasmesso all’UAI per osservazioni (doc. XII).

1.8. In data 26

aprile 2012 la Cassa cantonale ha formulato le proprie osservazioni allo

scritto della controparte (doc. XIII).

Il doc.

XIII è stato inviato al patrocinatore dell’assicurato (doc. XIV).

in

diritto

2.1. Il

TCA è chiamato innanzitutto a stabilire se il diritto dell’Ufficio AI di

chiedere a Moreno Marazzato la restituzione di fr. 59'245.-- è

perento oppure no.

Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la

sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

L’art. 28

cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno

diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di

rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi

almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi

dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto

fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza

dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,

nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in

condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del

lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido

(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere

determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante

la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle

affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et

pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto

dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei

all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini

fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;

Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente

esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla

possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale

dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al

guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado

dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è

possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle

circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

Al

proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza

del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime

di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla

rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr.

STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio

2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002

nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto

2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno

2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.2. L'art. 25

cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere

restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in

buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

I

principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati

dal TFA anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto

l’egida di questa legge (cfr. DTF 130 V 318 consid. 5).

L'obbligo

di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una

riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state

attribuire le prestazioni (cfr. sentenza C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V

110 consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 et DLA 2006 pag. 158).

La

riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53

LPGA, che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore

(cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K

147/03 del 12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8

febbraio 2005).

Analogamente

alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve

procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato

quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad

una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA, STF U 409/06

del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF

127 V 466 consid. 2 a pag. 469).

Inoltre,

l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato

formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza

dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2

LPGA, STF U 408/06 del 25 giugno 2007).

Questi

principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza

una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di

cosa giudicata (cfr. STF C 128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid.

1.1).

2.3. Nel caso

concreto emerge dagli atti dell’incarto che RI 1, in data 27 febbraio 2011, ha inoltrato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti per le sequele

dell’infortunio dell’11 febbraio 2000 (doc. AI 1-1).

Esperiti

gli accertamenti medici ed economici del caso l’UAI, tramite due decisioni

datate 14 giugno 2004, ha attribuito all’assicurato una rendita intera

d’invalidità dal 1° febbraio 2001 sino al 31 dicembre 2002 (doc. AI 35-1) e una

mezza rendita dal 1° gennaio 2003 (doc. AI 34-1).

Nella

motivazione allegata alle decisioni veniva specificato quanto segue:

“(…)

Esito degli accertamenti:

Dalla documentazione medica acquisita agli atti

così come quella assicurativo – infortunistica, risulta che il danno alla

salute, di cui lei è portatore, le ha comportato i seguenti periodi di

incapacità al lavoro e, dunque, al guadagno riconosciuti dalla __________,

ossia:

100% dal 14.02.2000

80% dal 15.10.2001

100% dal 01.02.2002

50% dal 02.09.2002

24% dal 01.10.2003 (data riconoscimento rendita

__________)

Questi periodi di inabilità lucrativa le aprono

il diritto a prestazioni da parte dell’AI.

Decidiamo pertanto:

Preso in considerazione quanto sopra esposto, dal

01.02.2001, ossia trascorso l’anno d’attesa dall’insorgere del danno alla

salute (art. 29 cpv. 1 lett.b LAI), sino al 31.12.2002 (per 3 mesi

dall’avvenuto miglioramento – art. 88a cpv. 1 OAI) lei ha diritto alla rendita

intera AI; successivamente, dal 01.01.2003 sino al 31.10.2003 (cioè per 3 mesi

dalla data della visita di chiusura effettuata dalla SUVA), lei ha diritto alla

mezza rendita d’invalidità” (doc. AI 29-2).

Contestualmente

l’Ufficio AI, con comunicazione dell’11 marzo 2004, trasmetteva alla Cassa

cantonale la delibera con le indicazioni concernenti l’invalidità: inizio del

diritto al 100% dal 1° febbraio 2001 e al 50% dal 1° gennaio 2003. Veniva

quindi specificato che “La rendita deve essere concessa per una durata

limitata al 31.10.2003” (doc. AI 30-1).

L’ufficio

AI, con decisione del 7 ottobre 2011, ha emesso un ordine di restituzione per prestazioni indebitamente percepite nel periodo dal 1° novembre 2003 al 31

agosto 2011 (doc. AI 38-1).

Il 14

marzo 2012 il TCA ha interpellato l’Ufficio AI in merito alle circostanze che

hanno permesso all’amministrazione di venire a conoscenza dell’errore nel

versamento delle prestazioni all’assicurato (doc. VII).

La

Cassa cantonale ha fornito le seguenti spiegazioni:

"

(…)

Egregi signori,

come a vostra richiesta del 14 marzo

scorso, siamo a precisarvi quanto segue.

La decisione di restituzione del 7 ottobre 2011 ha fatto seguito ai controlli avviati dalla Cassa di compensazione AVS/AI/IPG su espressa richiesta

dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).

Brevemente. L'UFAS, dopo aver riscontrato

divergenze tra il registro centrale delle rendite, gestito dalla - Cassa

svizzera di compensazione a Ginevra, e i dossier gestiti dagli uffici cantonali

dell'invalidità, ha deciso la verifica sistematica, presso tutte le casse di

compensazione, di tutti i casi Al dubbiosi. A tale scopo è stata fornita una

lista stato settembre 2009.

Per i vostri atti, a comprova di quanto sopra affermato, alleghiamo:

● mail

del 1 luglio 2011 dell'UFAS (collaboratrice scientifica __________),

indirizzata al direttore dell'Istituto delle assicurazioni sociali (signor __________),

con l'invito a voler attivare tutte le

necessarie procedure di controllo nell'ambito della procedura denominata

"Synchronisation du registre central des rentes et des dossiers des offices AI";

● lista

fornita sempre dall'UFAS e allegata alla citata mail con i casi da

sottoporre a verifica. II caso oggetto della

presente vertenza è stato evidenziato con il colore rosso (pagina 7

della lista).” (doc. IX+1-2).

In

casu, risulta evidente che la Cassa ha erroneamente

versato le prestazioni dell’assicurazione invalidità oltre il 31 ottobre 2003,

ovvero fino al 31 agosto 2011.

Nella

motivazione delle decisioni impugnate è stato infatti chiaramente indicato che

l’assicurato, trascorso l’anno d’attesa dall’insorgere del danno alla salute

(art. 29 cpv. 1 lett.b LAI), sino al 31.12.2002 (per 3 mesi dall’avvenuto

miglioramento – art. 88a cpv. 1 OAI) ha diritto alla rendita intera AI;

successivamente, dal 01.01.2003 sino al 31.10.2003 (cioè per 3 mesi

dalla data della visita di chiusura effettuata dalla SUVA), ha diritto alla

mezza rendita d’invalidità (doc. AI 29-2).

Il

ricorrente, da parte sua, non ha contestato in sé il diritto alla rendita nei

periodi indicati limitandosi a rilevare che se “avesse potuto immaginare il

senso della volontà dell’AI, ossia la discrepanza tra decisione e motivazione

della stessa” avrebbe interposto ricorso (doc. I, pag. 3).

Va, a

questo punto, rammentato che la restituzione delle prestazioni presuppone che

siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione

processuale della decisione con la quale le prestazioni litigiose sono state

versate (DTF 129 V 110, 126 V 42 consid. 2b; STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010

pubblicata in SVR 11/2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25 giugno 2007, K 147/03

del 12 marzo 2004).

Ciò non è

tuttavia il caso - e la restituzione non presuppone un motivo e quindi una decisione

di riconsiderazione – quando l’assicurato ha beneficiato di una prestazione

alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto ed in particolare, come

nella fattispecie, in cui sia stato formalmente deciso il diritto ad una

rendita limitata nel tempo ma, contrariamente a tale decisione, la rendita ha

continuato ad essere versata anche dopo la scadenza senza dunque una decisione

che legittimasse tale versamento (cfr. STF

9C_233/2007 del 28 giugno 2007 consid. 2.3.2., Kieser, ATSG, pag. 355).

La Cassa

ha versato a torto la rendita d’invalidità nel periodo dal 1° novembre 2003 al

31 agosto 2011 per un importo di

fr.

59’245.-- tramite accrediti regolari e adeguamenti periodici (cfr. doc. 013,

015, incarto Cassa) e può pertanto chiederne la restituzione.

2.4. L’assicurato,

ritiene perento il diritto alla restituzione (cfr. doc. I).

L’art. 25

cpv. 2 LPGA - applicabile in casu in forza del combinato disposto degli

articoli 2 LPGA e 1 LIPG -, recita che il diritto di esigere la restituzione si

estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l’istituto di

assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, al più tardi cinque anni dopo il

versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il

quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo,

quest’ultimo è determinante.

La

disposizione della LPGA appena menzionata concernente il termine relativo di un

anno corrisponde in sostanza ai principi della restituzione di prestazioni

indebitamente riscosse codificati nel vecchio art. 47 cpv. 2 LAVS, nel tenore

valido sino al 31 dicembre 2002 (U. Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo/Basilea/Ginevra

2009, ad art. 25 n. 38).

La

giurisprudenza federale ha stabilito che, il termine di prescrizione di un anno

previsto dall’art. 47 cpv. 2 vLAVS, contrariamente al tenore letterale della

norma, costituisce un termine di perenzione (DTF 124 V 380; DTF 122 V

274; DTF 119 V 431 consid. 3a).

I termini di perenzione non possono

essere né interrotti né sospesi e devono essere applicati d’ufficio (DTF 111 V

135 consid. 3b; cfr., pure, Th. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts,

3.a edizione, Berna 2003, n. 12, p. 280).

Nella DTF 124 V 380 consid. 1, il TFA ha stabilito che il termine

relativo di perenzione di un anno giusta l'art. 95 cpv. 4 LADI, che si richiama

ai principi fissati dall'art. 47 cpv. 2 vLAVS, comincia a decorrere nel momento

in cui l'amministrazione, usando l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile

avuto riguardo alle circostanze, avrebbe dovuto rendersi conto dei fatti

giustificanti la restituzione (cfr. DTF 119 V 433; DTF 112 V 180).

Per poter

esaminare i presupposti della restituzione, l'amministrazione deve poter

disporre di tutti i fatti rilevanti, da cui emerga sia il principio che la

misura del diritto alla medesima. Per determinare la pretesa non è quindi

sufficiente che l’assicuratore venga a conoscenza di circostanze che forse

potrebbero condurre a ammetterla oppure che permettono di stabilirne il

principio ma non la misura (cfr. DTF 112 V 180 consid. 4a; STFA C 317/01 del 29

aprile 2003; STFA C 11/00 del 10 ottobre 2001 consid. 2).

Qualora

l’autorità amministrativa disponga di sufficienti indizi circa una possibile

pretesa di restituzione, ma la documentazione è ancora incompleta, essa è tenuta

a compiere gli accertamenti ancora necessari entro un termine adeguato. In caso

di ritardo, il termine di perenzione inizia a decorrere dal momento in cui

l’amministrazione, dando prova di ragionevole impegno, avrebbe colmato le

proprie conoscenze in modo tale da poter esercitare la pretesa di restituzione.

Per

quanto riguarda il tempo ragionevolmente necessario per procedervi a partire

dal momento in cui essa è venuta a conoscenza di indizi atti a fondare la

pretesa di restituzione, il TFA ha indicato una durata sino a quattro mesi

(cfr. DLA 2004 p. 285ss.; SVR 2001 IV 30 p. 93 consid. 2e).

Il

termine di perenzione di un anno inizia a decorrere, in ogni caso, non

appena dagli atti emerge direttamente l’irregolarità della corresponsione delle

prestazioni (cfr. STF K 70/06 del 30 giugno 2007 consid. 5.1 e riferimenti, non

pubblicato in DTF 133 V 579 ma in SVR 2008 KV 4 p. 11; si veda pure la STF

9C_1057/2008 del 4 maggio 2009 consid. 4.1.1).

Per

costante giurisprudenza, quando la determinazione della pretesa di restituzione

presuppone il concorso di parecchi organi amministrativi, il termine annuale

comincia già a decorrere nel momento in cui una delle autorità competenti ha

sufficiente conoscenza dei fatti (cfr. DTF 112 V 180 e STFA I 118/97 del 6

luglio 1998; RDAT II-2001 N. 95).

2.5. Chiamato ora

a pronunciarsi il TCA ritiene che l’amministrazione ha rispettato il termine

relativo di perenzione di un anno.

Ai sensi

dell'art. 25 cpv. 2 LPGA tale termine inizia a decorrere dal momento in cui

l'amministrazione, usando l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile, avuto

riguardo delle circostanze, avrebbe dovuto rendersi conto dei fatti

giustificanti la restituzione.

Ora dagli

atti non emergono elementi che permettono di concludere che l’Ufficio AI poteva

rendersi conto dell’errore commesso prima del mese di luglio del 2011,

allorquando l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) ha comunicato

al direttore dell’Istituto delle assicurazioni sociali, __________, di aver

riscontrato delle divergenze tra il registro centrale delle rendite e i

dossiers gestiti dagli Uffici cantonali dell’invalidità.

Nello

scritto e-mail del 1° luglio 2011 l’UFAS si è così espresso:

"

(…)

Après avoir détecté des divergences entre le

registre central des rentes et les dossiers des

offices Al, l'OFAS a mené un projet

pilote avec la participation de 7 caisses de compensation, dont 5 caisses cantonales (ZH, BE, LU, FR, SZ) et

Considerandi

2.

caisses professionnelles (Swissmem et

Baumeisterverband) afin de déterminer

si ces différences émanaient d'une négligence des annonces de

modifications (DR 11313 ss). A l'issue de cet exercice, il s'avère que l'origine

de ces divergences n'a pu étre clairement définie. Les modifications étant

fréquemment intervenues plusieurs

années auparavant, aussi bien du còté des caisses que des offices Al, la cause

de ces discordances ne peut, dans la

plupart des cas, ètre éclaircie. Nous avons par conséquent décidé de mener la mise à jour du registre centrai sur le

méme mode que le projet pilote.

(…)

En annexe, vous trouverez une liste (Etat du

registre central en septembre 2009) destinée à

la synchronisation des dossiers Al avec le registre central des rentes.

Cette liste comprend les cas pour lesquels, selon le numéro d'OAI indiqué dans

le registre central, aucun dossier n'a

été retrouvé auprès de l'OAI concerné. Afin de remédier à ces disparités

et assurer ainsi la concordance des

registres, vous voudrez bien procéder de la manière suivante :

Dans un premier temps, la caisse de compensation

devra, pour chaque cas, et selon les

données en sa possession, rechercher

l’OAI compétent. Il est en effet fort probable que, lors d'un changement de domicile, respectivement de canton, la compétence de l’OAI

ait changé et que cette modification n'ait pas été répercutée dans

le registre des rentes, raison pour

laquelle une différence apparait

lors du contróle de concordance des registres. Dans un deuxième temps, il s'agira

de clarifier si la personne assurée avait droit à la prestation indiquée dans le registre des rentes au moment où le contróle des prestations a été réalisé (Etat

du registre : septembre 2009).

(…)

Procedure en cas de

droit à une prestation réduite ou diminuée en septembre 2009

Lorsque la personne n'avait pas droit à la

prestation ou avait droit à une prestation inférieure,

la caisse de compensation doit

immédiatement cesser le versement ou, le cas échéant, adapter le montant (pour autant que cela n'ait pas encore

été effectué entretemps). Les

montants versés à tort devront étre

réclamés par le biais d'une décision de restitution”

(doc. IX1).

L’amministrazione è dunque

venuta a conoscenza dell’errore nel versamento delle prestazioni all’assicurato

successivamente al 1° luglio 2011, a seguito dei controlli avviati dalla Cassa

su indicazione dell’UFAS, per cui la decisione di restituzione del 7 ottobre

2011.

è tempestiva.

2.6

Il TCA non condivide le

argomentazioni del patrocinatore del ricorrente quando afferma che la Cassa

avrebbe potuto rendersi conto da subito dell’errore, ovvero dal 14 giugno 2004,

data delle decisioni impugnate, e successivamente al momento dell’adeguamento

periodici delle rendite nel 2005 e nel 2007 e con la modifica delle modalità di

pagamento della rendita (doc. I, pag. 3).

Le decisioni del 14 giugno

2004.

sono state emesse dall’Ufficio AI e non dalla Cassa cantonale di

compensazione AVS/AI/IPG. Nella prima veniva fissata una rendita intera dal 1°

febbraio 2001 sino al 31 dicembre 2002 (doc. AI 35-1), nella seconda veniva

attribuita una mezza rendita dal 1° marzo 2003 (doc. AI 34-1).

Se è vero che la seconda

decisione non fissava un termine per il versamento della rendita, non può

essere ignorato che nelle motivazioni allegate alla decisione che il ricorrente

afferma di “non ricordare di aver ricevuto” (doc. I, pag. 3), viene

esplicitamente asserito che “dal 01.02.2001, ossia

trascorso l’anno d’attesa dall’insorgere del danno alla salute (art. 29 cpv. 1

lett.b LAI), sino al 31.12.2002 (per 3 mesi dall’avvenuto miglioramento – art.

88a cpv. 1 OAI) lei ha diritto alla rendita intera AI; successivamente, dal

01.01.2003

sino al 31.10.2003 (cioè per 3 mesi dalla data della visita di

chiusura effettuata dalla __________), lei ha diritto alla mezza rendita

d’invalidità” (doc. AI 29-2).

L’errore è dunque da

ricondurre alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG che non ha

ossequiato alla delibera dell’UAI dell’11 marzo 2004, la quale

prevedeva l’inizio del diritto alla rendita al 100% dal 1° febbraio 2001 e al

50% dal 1° gennaio 2003 per una durata limitata al 31.10.2003 (doc. AI 30-1).

Gli adeguamenti

dell’importo della rendita operati nel 2005 (doc. 015 incarto Cassa) e nel 2007

(doc. 013 incarto Cassa), nonché i cambiamenti delle coordinate di pagamento

della stessa, come asserito dalla Cassa, avvengono automaticamente, ogni due

anni in genere, senza una verifica sistematica del diritto alla rendita (cfr.

risposta dell’Ufficio AI del 16 gennaio 2012 e scritto del 26 aprile 2012)

(doc. VI, XIII). Un tale controllo su ogni avente diritto a prestazioni è da ritenere

infatti eccessivamente gravoso per l’amministrazione.

Neppure gli scritti del 16

aprile 2004 (doc. G, H) indirizzati all’assicurato dalla Cassa cantonale

permettono una diversa valutazione della fattispecie. Negli stessi viene

comunicato il diritto dell’assicurato ad una rendita intera dal 1° febbraio

2001.

e ad una mezza rendita dal 1° marzo 2003 e la necessità di notificare

preventivamente la decisione di rendita all’__________ nell’ambito della

possibile sovrassicurazione con le prestazioni fornite da questo Istituto.

Anche in questo caso la

Cassa non poteva verosimilmente rendersi conto dell’errore essendo la

comunicazione circoscritta unicamente alla questione del sovraindenizzo con

l’INSAI.

Ne discende che la

perenzione di un anno, ex art. 25 cpv. 2 LPGA, non risulta

intervenuta al momento della notifica della decisione impugnata.

2.7

Il capoverso

2.

dell’art. 25 LPGA prevede che il diritto di esigere la restituzione si

estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l’istituto d’assicurazione

ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento

della prestazione.

L’amministrazione,

in sede di risposta, ha poi correttamente riconosciuto, in parziale

accoglimento del ricorso, di dover richiedere la restituzione delle prestazioni

limitatamente ai cinque anni direttamente precedenti la decisione di

restituzione, ovvero dal mese di ottobre 2006 al mese di agosto 2011, per un

importo così composto:

dal 1.10.2006 al 31.12.2006 mesi 3 a fr.

691.

-- fr. 2'073.--

dal 1.01.2007 al 31.12.2008 mesi 24 a fr. 711.-- fr. 17’064.--

dal 1.01.2009 al 31.12.2010 mesi 24 a fr. 733.-- fr. 17’592.--

dal 1.01.2011 al 31.08.2011 mesi 08 a fr. 746.-- fr. 5'968.--

totale fr.

42’697.--

--------------

Visto

quanto sopra il ricorso è parzialmente accolto.

2.8

Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno

diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere

sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi

prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di

fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello

di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione

delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (cfr. STF

8C_8/2012 del 17 aprile 2012; DTF 135 I 279 consid. 2.3. p. 282; DTF 127

V 431, 127 I 56, 126 V 130; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost.,

la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16,

124.

V 181 e 375 con riferimenti).

Il

diritto di essere sentito sancito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. non implica il

diritto di esprimersi oralmente bensì quello di prendere posizione per iscritto

(STF 8C_8/2012 del 17 aprile 2012;

DTF 134 I 140, 130 II 425; Pratique VSI 2003 Nr. 97 p.

520; STFA 13 novembre 2002 [4P.195/2002]; Pratique VSI 1993 p. 42; Locher,

Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, p. 450; DTF 127 V 494,

125.

I 219, 122 II 469), eccezion fatta per i casi in cui una norma scritta

prevede espressamente il diritto ad una audizione orale (Pra 2003 Nr. 97

p. 520).

Secondo

l’art. 42 LPGA le parti hanno diritto di essere sentite e le stesse non devono

obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante

opposizione. Al più tardi durante la procedura di opposizione l'amministrazione

deve dare la possibilità alla parte interessata di pronunciarsi sulle prove e

sulla procedura in forma sufficiente (DTF 132 V 374 consid. 6).

Nel caso in esame l’Ufficio AI, con la decisione del 7 ottobre 2011, ha emesso un ordine di restituzione per prestazioni indebitamente percepite nel periodo dal 1°

ottobre 2004 al 31 agosto 2011 per un importo di fr. 59'245.-- (doc. AI 38-1).

Nel

settore dell’AI non è prevista la procedura di opposizione. Il diritto di

essere sentito deve dunque essere garantito prima dell’emissione della

decisione formale (cfr. DTF 126 V 130).

Il TCA

ritiene che nella presente fattispecie tale diritto è stato violato in quanto all’assicurato

non è stata data la possibilità di esprimersi

dinanzi all’amministrazione prima della resa di una decisione sfavorevole nei

suoi confronti.

L’amministrazione

è dunque tenuta in futuro a rispettare tale garanzia procedurale

costituzionale.

Qualora

l’istanza superiore goda dello stesso potere cognitivo dell’autorità che ha

emesso la decisione contestata, la giurisprudenza ammette che il vizio – purché

non particolarmente grave - possa essere sanato nel corso della procedura di

seconda istanza. Una correzione del vizio può tuttavia entrare soltanto

eccezionalmente in linea di conto (cfr. DTF 127 V 437 consid. 3d/aa, 126 I 72,

126.

V 132 consid. 2b e riferimenti).

L’insorgente

è insorto contro la decisione di restituzione con il ricorso del 4 novembre

2011.

(doc. I).

In sede

di risposta l’UAI ha riconosciuto la necessità di limitare la richiesta di

restituzione ai cinque anni precedenti la decisione di restituzione (ai sensi

dell’art. 25 cpv. 2 LPGA) riducendo così la pretesa a fr. 42'697.--(doc. VI).

In data

14.

marzo 2012 il TCA ha proceduto ad un accertamento presso l’Ufficio AI

chiedendo “in che momento e in quali circostanze l’amministrazione è venuta

a conoscenza dell’errore nel versamento delle prestazioni all’assicurato (doc.

VIII)”.

L’Ufficio

AI ha preso posizione il 16 marzo 2012 (doc. IX + 1-2).

Lo

scritto del Tribunale e la risposta della Cassa cantonale sono stati trasmessi

alle parti che hanno avuto la possibilità di esprimersi (doc. X). Il legale di

Moreno Marazzato ha preso posizione il 29 marzo 2012 (doc. XI). Tale scritto è

stato sottoposto per osservazioni all’Ufficio AI (doc. XII) che si è espresso

il 26 aprile 2012 (doc. XIII). Documento, quest’ultimo trasmesso per conoscenza

all’insorgente (doc. XIV).

In definitiva

questa Corte ritiene che nella presente fattispecie il

ricorrente ha comunque avuto più volte la possibilità di prendere visione della

decisione di restituzione ed esprimersi in merito innanzi al TCA, autorità

giudiziaria che gode del pieno potere cognitivo.

Si può

pertanto concludere che il ricorrente ha avuto la possibilità di determinarsi sulla

decisione di resituzione. La violazione del diritto di essere sentito in sede

amministrativa è dunque stata sanata in questa sede (sulla sanatoria della violazione

del diritto di essere sentito da parte dell’istanza di ricorso avente pieno

potere cognitivo cfr., ad esempio, DTF 132 V 387, consid. 5, pag. 390; STF

9C_961/2009 del 17 gennaio 2011; STF 2C_471/2009 del 23

luglio 2010; STF 9C_617/2008 del 6 agosto 2009 consid.

3.2.3

e STF 9C_127/2007 del 12 febbraio 2008).

2.9

L’assicurato

nel proprio atto ricorsuale ha chiesto l’esecuzione di ulteriori accertamenti,

in particolare di interpellare l’autorità federale (doc. I).

Va

qui ricordato che, quando l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47.

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con

riferimenti).

In

concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la

fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere

ad altri accertamenti.

Risulta in

effetti irrilevante sapere quando l’autorità federale (UFAS) ha avuto

conoscenza dell’errore nel versamento delle prestazioni, ritenuto che è

l’autorità cantonale (UAI) ad aver emanato l’ordine di restituzione oggetto

della presente vertenza e non quella federale. Il diritto di esigere la

restituzione ex art. 25 cpv. 2 LPGA si estingue dopo un anno a decorrere dal

momento in cui l’istituto d’assicurazione, in casu l’autorità

cantonale ha avuto conoscenza del fatto.

2.10

Infine va

evidenziato che il patrocinatore dell’assicurato, nell’atto ricorsuale, ha chiesto il condono dell’importo da restituire menzionando la sua buona fede e le gravi difficoltà economiche in

cui versa.

L’insorgente

ha, in particolare, asserito di non aver ricevuto la motivazione della

decisione (cfr. doc. I, pag. 3, 5).

Per

costante giurisprudenza federale è possibile pronunciare una decisione di

condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di

restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito

definitivamente (cfr. STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008

dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009 ; STCA 38.2011.45 del

23.

novembre 2011; STCA 38.2011.91 del 1° febbraio 2012).

In simili

circostanze gli atti vengono trasmessi all’Ufficio AI affinché, una volta

cresciuta in giudicato la presente sentenza, si esprima sulla domanda di

condono.

Abbondanzialmente

va comunque sottolineato che ai fini dell’esame della buona fede sarà dunque

necessario stabilire se l’assicurato ha effettivamente ricevuto la decisione

dell’amministrazione unitamente alla motivazione.

2.11

Parzialmente vincente

in causa, il ricorrente, rappresentato da un legale, ha

diritto ad un’indennità per ripetibili ridotta (art. 61 lett. g LPGA).

2.12

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, in casu si giustifica una ripartizione delle spese di

complessivi fr. 500.-- in misura di fr. 200.-- a carico dell’Ufficio AI e di

fr. 300.-- a carico del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è parzialmente accolto

ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione impugnata è modificata nel senso che

l’importo da restituire ammonta a fr. 42’697.--.

2. Le spese

per fr. 500.--, sono ripartite in ragione di fr. 200.-- a carico dell’Ufficio

AI e di fr. 300.-- a carico del ricorrente.

L’UAI

verserà all’assicurato fr. 800.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili

parziali.

3. Gli atti

vengono trasmessi all’Ufficio AI affinché, una volta cresciuta in giudicato la

presente sentenza, si esprima sulla domanda di condono

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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