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32.2011.286

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

20 aprile 2012Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

32.2011.286

Data decisione, Autorità:

20.04.2012, TCA

Titolo:

Sospensione cautelare dell'AGI. Competenza territoriale. Se l'eccezione di incompetenza non é stata sollevata e sulla base degli atti può essere presa una decisione, per economia processuale si può prescindere dall'annullare il provvedimento impugnato e rinviare gli atti all'autorità competente

ASSEGNO PER GRANDI INVALIDI E MEZZI AUSILIARI

art. 55 LPGA

art. 40 cpv. 1 let. a OAI

art. 40 cpv. 2 cf. quater OAI

art. 56 PA

Raccomandata

Incarto n.

32.2011.286

FS

Lugano

20 aprile

2012

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 1 novembre 2011

di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione dell’11 ottobre 2011 emanata

da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per

l'invalidità

considerato in

fatto e in diritto

che - con

decisione 3 marzo 2008 (doc. AI 36/1-4), cresciuta incontestata in giudicato,

l’Ufficio AI ha stabilito per RI 1 quanto segue: “(…) dal 1. agosto 2006 (un

anno di retroattività dall’inoltro della domanda – art. 48 LAI) fino al 31

dicembre 2011 (Revisione) RI 1 ha diritto ad un assegno a causa di una grande

invalidità di grado medio al domicilio (…)” (doc. AI 36/3);

- in

precedenza, con decisione 18 novembre 2005 e comunicazioni 9 agosto 2006 e 10

luglio 2007, l’Ufficio AI aveva assunto i costi per una scolarizzazione speciale

durante i periodi dal 1. settembre 2005 al 30 giugno 2006, dal 1. settembre

2006 al 30 giugno 2007 e dal 1. settembre 2007 al 30 giugno 2010 (doc. AI

7/1-2, 9/1-2 e 16/1-2);

- l’Ufficio

AI, con comunicazione 4 ottobre 2007 (doc. AI 23/1-2), aveva inoltre assunto i

costi per la cura dell’infermità congenita N° 401 dal 02.05.2006 al 30.04.2016

e con relative ulteriori comunicazioni aveva garantito i costi per la psicoterapia

e fisioterapia ambulatoriale dal 2 maggio 2006 al 30 aprile 2008, per la

ergoterapia ambulatoriale dall’8 novembre 2007 al 30 novembre 2009 e ancora per

la psicoterapia ambulatoriale dal 1. maggio 2008 al 30 aprile 2012 (doc. AI

24/1, 31/1-2, 42/1-2 e 51/1-2);

- nell’ambito

della revisione del diritto all’assegno per grandi invalidi intrapresa nel

settembre 2011 (doc. AI 52/1 e 55/1-5), con decisione “sospensione provvisionale

dell’assegno per grandi invalidi minorenni (art. 55 cpv. 1 LPGA e 56 PA)” dell’11

ottobre 2011 (doc. AI 66/1-3), l’Ufficio AI – rilevato che “(…)

l’analisi degli elementi sino ad ora raccolti lascia presupporre che il diritto

alla prestazione corrente non sia più dato. In attesa del completamento

dell’istruttoria, si giustifica pertanto una sospensione cautelativa

dell’assegno per grandi invalidi, che dovrà essere immediatamente esecutiva. Si

rammenta ad ogni modo che la presente sospensione ha carattere provvisorio,

nell’attesa che l’amministrazione porti a termine le indagini atte a stabilire

a titolo definitivo la sussistenza o meno del diritto oggetto della presente

sospensione. Il risultato delle medesime sarà reso noto per mezzo di una

successiva decisione finale. (…)” (doc. AI 66/1) – ha deciso che

“(…) ► I

provvedimenti sanitari e il trattamento psicoterapico del quale è attualmente

beneficiario RI 1 viene sospeso con effetto immediato. ► Un ricorso contro la presente

decisione non avrà effetto sospensivo (art. 66 LAI e 97 LAVS). (…)” (doc. AI 66/2);

- contro

la decisione dell’11 ottobre 2011, tramite il padre RA 1, RI 1 è insorto al TCA

postulando il ripristino del diritto all’assegno per grande invalido. Nel

ricorso il padre ha in particolare evidenziato che essendo egli stagionale con

un reddito mensile lordo di fr. 4'200.-- necessità della prestazione per poter

curare il figlio il quale si troverebbe, con l’accordo dei genitori e su raccomandazione

della dottoressa __________, provvisoriamente con la madre in __________ e

questo in quanto ciò configurerebbe la migliore scelta ai fini delle terapie;

- con

la risposta di causa l’Ufficio AI – rilevato, tra l’altro, che “(…) le

condizioni per l’ottenimento di prestazioni AGI, crassamente violate, siano la

residenza e il domicilio in Svizzera; RI 1 è partito da più di tre anni dal

paese senza pertinentemente e tempestivamente informare l’UAI di questo cambio

(doc. 62-1 AI). Dall’atto ricorsuale emerge chiaramente e ben messo in

evidenza, che RI 1 riceva le terapie via mezzi informatici con l’uso di una telecamera

e Skype. De facto vi è stata una crassa violazione del dovere d’informare ex

art. 31 LPGA sia da parte parentale che del medico curante, non essendo più

l’assicurato domiciliato né dimorante da più di tre anni in Svizzera. (…)”

(IV) – ha chiesto di confermare la decisione impugnata e conseguentemente

respingere il ricorso;

- con

lettera 22 dicembre 2011 l’insorgente ha trasmesso ulteriore documentazione al

TCA e, in particolare, ha sottolineato che l’Ufficio AI da un anno era stato informato

del suo trasferimento in __________ ribadendo la necessità dell’assegno vista

la situazione economica e gli oneri che comportano una famiglia con due figli a

carico;

- con

osservazioni 28 dicembre 2011 l’Ufficio AI – rilevato, tra l’altro,

che “(…) si vuole nuovamente ribadire che nel caso concreto, benché il padre

abbia informato il dr. __________ (allegato B1) della partenza del figlio per

il __________ e che quest’ultimo abbia scritto all’UAI in data 23.12.2010,

l’assicurato abbia lasciato il paese in data 31.08.2008 per il __________

e questo crassamente violando l’art. 31 LPGA (dovere d’informare). Si

vuole porre l’accento sul fatto che il padre, per motivi di cassa malati, abbia

sì interagito con l’Ufficio preposto del Municipio di __________ in data 25.02.2009

(doc. 62/2 AI) richiedendo i documenti necessari per dimostrare la partenza del

figlio; orbene venendo meno al ligio dovere d’informare l’UAI della partenza

del figlio. Si torna a precisare che le condizioni sine qua non per

l’ottenimento dell’AGI minorenni, siano la residenza ed il domicilio

(cumulativi), condizioni venute a mancare dal 31.08.2008. (…)” (VIII) – ha confermato la domanda di reiezione del ricorso;

- invitato

– dapprima con ordinanza 9 novembre 2011 e in seguito con fax 23 marzo 2012 (II

e X) – a presentare dettagliate considerazioni in merito alla competenza ad

emanare il provvedimento impugnato, con osservazioni 2 aprile 2012, l’Ufficio

AI ha rilevato che “(…) in fase di accertamento, l’UAI viene a conoscenza

che il padre lavori qui in Svizzera esercitando quindi l’autorità di “pater familias”.

Secondo l’art. 40 cpv. 1 OAI, e nella necessità di bloccare immediatamente

l’erogazione della prestazione, l’UAI-TI emana la decisione incidentale 11 ottobre

2011 (sospensione provvisionale), qui oggetto di discussione. Ricevuta la

conferma del padre, unicamente in sede di ricorso, che __________ sia effettivamente

partito per il __________; lo scrivente ufficio per l’emanazione della

decisione di merito, trasmetterà l’intero incarto all’UAI residenti all’estero.

Secondo l’art. 40 cpv. 3 OAI: “l’ufficio AI competente al momento della domanda

lo rimane durante tutta la procedura (sdr) con riserva dei capoversi

2bis-2quater. Al termine di tali accertamenti, giusta gli artt. 40 cpv. 2bis

OAI e 40 cpv. 3 OAI, l’Ufficio competente per l’emanazione della decisione

formale sarà l’UAI assicurati all’estero. Ora, alla luce di quanto

suesposto, si ritiene per tanto l’UAI-TI competente per l’emanazione della

decisione incidentale dell’11 ottobre 2011. (…)”

(XI);

- la

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF

9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008);

- innanzitutto

va rilevato che al momento in cui ha intrapreso la revisione d’ufficio, e

meglio nel settembre 2011 (doc. AI 52/1 e 55/1-5), l’insorgente risultava

partito con la madre ed il fratello per il __________ e il padre per il comune

di __________ (doc. AI 58/1, 58/2 e 61/1).

Ritenuto

che secondo l’art. 40 cpv. 1 lett. a OAI per la ricezione e l’esame delle

richieste è competente l’ufficio AI nel cui campo d’attività gli assicurati

hanno il loro domicilio e che “(…) die Rentenrevision ist von derjenigen

IV-Stelle durchzuführen die leztmals verfügt hat. Nimmt die versicherte Person in der Folge in einem neuen Kanton oder

im Ausland Wohn-sitz, sind die neue IV-Stelle bzw. Die IV-Stelle für

Versicherte im Ausland zuständig. (…)” (Müller, Das Verwaltungsver-fahren in der Invalidenversicherung,

2010, § 16, nota marginale 856, p. 153) –

in questo senso anche l’art. 40 cpv. 2quater OAI, in vigore dal 1.

gennaio 2012, stabilisce che se, durante la procedura, un assicurato

domiciliato in Svizzera trasferisce il suo domicilio all’estero, la competenza

passa all’Ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero –, si pone la questione a

sapere se l’Ufficio AI del Canton Ticino fosse territorialmente competente ad

emettere la decisione impugnata. Tale questito può tuttavia restare irrisolto

alla luce delle seguenti considerazioni;

- nella

STF 9C_891/2010 del 31 dicembre 2010 – chiamata a pronunciarsi

in un caso in cui l’autorità giudiziaria cantonale non aveva annullato,

ancorché ritenuto incompetente, una decisione dell’Ufficio AI del Canton Turgovia

concernente un’assicurato che aveva indicato la Macedonia quale luogo di residenza

–, la nostra Massima Istanza ha confermato che in una tale evenienza,

per motivi di economia processuale, si può prescindere dall’annullare il

provvedimento impugnato e rinviare gli atti all’autorità competente se

l’eccezione di incompetenza non è stata sollevata e sulla base degli atti può

essere presa una decisione: “(…) Die Verfügung

einer örtlich unzuständigen IV-Stelle ist in der Regel nicht nichtig (SVR 2005

IV Nr. 39 S. 145, I 232/03 E. 4.1 mit Hinweis auf ZAK 1989 S. 606, I 106/89 E.

1b und BGE 122 I 97 E.

3a S. 99), wohl aber anfechtbar. Die kantonalen Gerichte haben ihre

Zuständigkeit und diejenige ihrer Vorinstanzen von Amtes wegen zu prüfen. Nach

der Rechtsprechung des Bundesgerichts kann indessen aus prozessökonomischen

Gründen von der Aufhebung der angefochtenen Verfügung und der Überweisung an

die zuständige Behörde abgesehen werden unter der Voraussetzung, dass

einerseits die Unzuständigkeit nicht gerügt wird und anderseits aufgrund der

gegebenen Aktenlage in der Sache entschieden werden kann (SVR 2005 IV Nr. 39 S.

145, I 232/03 E. 4.2.1; Urteile I 8/02 vom 16. Juli 2002 E. 1.1;

U 152/02 vom 18. Februar 2003 E. 2.1). (…)” (STF 9C_891/2010 del 31 dicembre 2010, consid. 2.2);

- nella

presente fattispecie, per i motivi che seguono e conformemente alla suesposta

giurisprudenza, la decisione impugnata va confermata visto che nessuna

eccezione di incompetenza è stata sollevata e che sulla base degli atti si può

decidere;

- oggetto

del contendere è sapere se la decisione 11 ottobre 2011, con la quale l’Ufficio

AI ha deciso di sospendere in via cautelare con effetto immediato il diritto

all’assegno per grandi invalidi minorenni e tolto l’effetto sospensivo ad un eventuale

ricorso, è conforme o meno alla legislazione federale. E’ infatti la decisione

che determina l’oggetto dell’impugnazione (DTF 125 V 413, consid. 1a, pag. 414;

DTF 118 V 311, consid. 3b, pag. 313-314 e DTF 105 V 274, consid. 1, pag. 276

tutte con riferimenti);

- l'art.

1 cpv. 1 LAI stabilisce che le disposizioni della legge federale del 6 ottobre

2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili

all'assicurazione per l’invalidità (art. 1a-26bis e 28-70) sempre che la presente legge non

preveda espressamente una deroga;

- ai

sensi dell’art. 57a LAI (nella versione applicabile dal 1. luglio 2006 a seguito della modifica della LAI del 16 dicembre 2005, la quale ha sostituito la procedura

d’opposizione mediante una procedura di preavviso; cfr. Messaggio concernente

la modifica della Legge federale sull’assicurazione per l’invalidità [misure di

semplificazione della procedura], pubblicato in FF 2005 2751-2763, in particolare pag. 2756-2757), l’Ufficio AI comunica all’assicurato, per mezzo di un preavviso,

la decisione prevista in merito alla domanda di prestazione o alla soppressione

o riduzione della prestazione già assegnata. L’assicurato ha il diritto di essere

sentito conformemente all’art. 42 LPGA. Inoltre, l’art. 69 cpv. 1 lett. a LAI

stabilisce che in deroga agli art. 52 e 58 LPGA le decisioni degli Uffici AI

cantonali sono impugnabili direttamente dinnanzi al tribunale delle assicurazioni

del luogo dell’ufficio AI;

- la

decisione impugnata, con cui l’Ufficio AI ha sospeso in via cautelare il

diritto all’assegno per grandi invalidi, non configura una decisione finale e

pertanto non trova applicazione l’art. 57a LAI che regola la procedura del

preavviso (Müller, op. cit., § 29, note marginali 2078-2093, pp.

411-412);

- l’amministrazione

può ordinare la sospensione del diritto ad una prestazione quale provvedimento

cautelare in applicazione analogica dell’art. 56 PA (STF 9C_45/2010 del 12 aprile

2010 consid. 2 = SVR 2011 IV Nr. 12 pag. 33-34;9C_463/2009 dell’8 luglio 2009

consid. 1; DTF 121 V 112 pag. 115-116; Müller, op. cit., § 30, note

marginali 2323-2340, pp. 453-456 e riferimenti);

- prima

dell’emanazione della decisione impugnata l’assicurato è stato sentito. Agli

atti figurano infatti una nota interna del 4 ottobre 2011 nella quale il

funzionario __________ ha comunicato ad una collega che “(…) per questo

assicurato non devono essere più versate prestazioni AGI, le prossime fatture

che riceviamo trasmettimele pure. Assicurato con dimora all’estero, valutazione

in corso. (…)” (doc. AI 60/1) e un fax del 4 ottobre 2010 con il quale il

Municipio di __________ ha trasmesso all’Ufficio AI copia di una lettera del 25

febbraio 2009 con la quale RA 1 ha comunicato che la moglie e i figli __________

e RI 1 hanno lasciato la Svizzera il 1. settembre 2008 e si sono trasferiti in __________

al seguente indirizzo: __________ (doc. AI 61/1). In particolare, dal mail 12

ottobre 2011 (doc. AI 68/1) emerge come il padre dell’insorgente fosse a

conoscenza degli accertamenti volti a stabilire il domicilio del figlio RI 1 e

abbia potuto comunicare all’Ufficio AI che il soggiorno all’estero sarebbe

temporaneo e, secondo le raccomandazioni del medico curante, necessario e

finalizzato alle terapie;

- nella

decisione impugnata l’amministrazione ha inoltre chiaramente addotto che

l’insorgente risulta essersi trasferito all’estero e più precisamente in __________

indicando tanto il rischio di versare delle prestazioni indebitamente quanto

quello di recuperarle in via di restituzione;

- in

simili circostanze – ricordato, come si vedrà meglio in seguito, che fra i presupposti

per la concessione dell’assegno per grandi invalidi figura quello del domicilio

e della residenza abituale in Svizzera –, questo Tribunale deve

concludere che a ragione l’Ufficio AI ha sospeso in via cautelare il diritto

all’assegno per grandi invalidi minorenni. Infatti, visto che la partenza per

l’estero sembrerebbe escludere il domicilio e la residenza in Svizzera

dell’insorgente, il rischio di versare delle prestazioni indebitamente è

manifesto. Parimenti, ritenuto che il padre di __________ nel ricorso ha

osservato che “(…) il mio unico stipendio da 4200 CHF brutto al mese per la

famiglia non basta per sostenere queste spese e il fatto che cuando il albergo

dove lavoro chiude per la stagione, non prendo la disoccupazione e vado in __________

per vedere il bambino nelle terapie (…)”, anche il rischio di non recuperare,

in via di restituzione, delle prestazioni versate senza giusto titolo é dato;

- in

ogni caso e rispettando la procedura del preavviso di cui all’art. 57a LAI – come del

resto indicato nella decisione impugnata: “(…) il risultato delle medesime

sarà reso noto per mezzo di una successiva decisione finale. (…)”

(doc. AI 66/1, la sottolineatura è del redattore) – l’amministrazione dovrà

pronunciarsi sulla procedura di revisione intrapresa nel settembre 2011. Al

riguardo il TCA rileva che le norme relative agli assegni grandi invalidi

dell’AI (art. 42 e 42bis LAI) enumerano, fra i presupposti per la

concessione delle prestazioni, quello del domicilio e della residenza abituale

in Svizzera. Scopo di questa doppia condizione è quella di regolamentare nella

legge la non esportabilità di tali prestazioni (FF 1990 II 88; STFA I 270/03

del 18 giugno 2004, consid. 3.3, parzialmente pubblicata in DTF 130 V 404).

Pertanto, quando la legge subordina il diritto ad una prestazione al domicilio

ed alla residenza abituale in Svizzera del richiedente, questo deve essere

inteso nel senso cumulativo (DTF 122 V 386, consid. 1b pag. 389; Kieser, ATSG

Kommentar, Zurigo 2009, ad art. 13 n. 14 pag. 174; Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, 3a edizione, Berna 2003, pag. 366; Meyer,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 2010, pag. 64). In

particolare, ritenuto che l’art. 13 LPGA stabilisce che

il domicilio di una persona è determinato secondo le disposizioni degli

articoli 23–26 del Codice civile, l’Ufficio AI dovrà applicare l’art. 25 CCS

che regola il domicilio di persone dipendenti. Quanto alla dimora, nonostante

l’art. 13 cpv. 2 LPGA disponga che una persona ha la propria dimora abituale

nel luogo in cui vive per un periodo prolungato, anche se la durata del

soggiorno è fin dall’inizio limitata, l’amministrazione (visto che l’insorgente

sostiene che l’esecuzione delle terapie all’estero sarebbe stata necessaria e

indicata dai medici curanti) dovrà confrontarsi con la giurisprudenza di cui

alla DTF 111 V 180 in base alla quale il TFA ha stabilito che in taluni casi

eccezionali si può non considerare interrotta la "dimora abituale"

anche se il soggiorno all'estero dura più di un anno. Si tratta innanzitutto

dei casi in cui il soggiorno, inizialmente previsto per un corto periodo, per

motivi non previsti ed imperativi, quali malattia ed infortunio, viene

prorogato di oltre un anno. Inoltre si tratta di situazioni in cui sin

dall'inizio vi erano ragioni di natura assistenziale, di formazione, di salute

ecc. che giustificavano una permanenza superiore ad un anno al di là dei

confini nazionali;

- quanto

all’asserita violazione dell’obbligo di informare ex art. 31 LPGA – invocato

per la prima volta in sede di risposta di causa – questo Tribunale si limita

qui a rilevare che ciò non risulta essere circostanza e motivo posto alla base

della decisione impugnata emanata l’11 ottobre 2011;

- visto

tutto quanto precede la decisione impugnata va pertanto confermata;

- secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI

dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità

delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico

dell’insorgente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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