32.2011.286
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20 aprile 2012Italiano16 min
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Numero d'incarto:
Fatti
32.2011.286
Data decisione, Autorità:
20.04.2012, TCA
Titolo:
Sospensione cautelare dell'AGI. Competenza territoriale. Se l'eccezione di incompetenza non é stata sollevata e sulla base degli atti può essere presa una decisione, per economia processuale si può prescindere dall'annullare il provvedimento impugnato e rinviare gli atti all'autorità competente
ASSEGNO PER GRANDI INVALIDI E MEZZI AUSILIARI
art. 55 LPGA
art. 40 cpv. 1 let. a OAI
art. 40 cpv. 2 cf. quater OAI
art. 56 PA
Raccomandata
Incarto n.
32.2011.286
FS
Lugano
20 aprile
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 1 novembre 2011
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione dell’11 ottobre 2011 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
considerato in
fatto e in diritto
che - con
decisione 3 marzo 2008 (doc. AI 36/1-4), cresciuta incontestata in giudicato,
l’Ufficio AI ha stabilito per RI 1 quanto segue: “(…) dal 1. agosto 2006 (un
anno di retroattività dall’inoltro della domanda – art. 48 LAI) fino al 31
dicembre 2011 (Revisione) RI 1 ha diritto ad un assegno a causa di una grande
invalidità di grado medio al domicilio (…)” (doc. AI 36/3);
- in
precedenza, con decisione 18 novembre 2005 e comunicazioni 9 agosto 2006 e 10
luglio 2007, l’Ufficio AI aveva assunto i costi per una scolarizzazione speciale
durante i periodi dal 1. settembre 2005 al 30 giugno 2006, dal 1. settembre
2006 al 30 giugno 2007 e dal 1. settembre 2007 al 30 giugno 2010 (doc. AI
7/1-2, 9/1-2 e 16/1-2);
- l’Ufficio
AI, con comunicazione 4 ottobre 2007 (doc. AI 23/1-2), aveva inoltre assunto i
costi per la cura dell’infermità congenita N° 401 dal 02.05.2006 al 30.04.2016
e con relative ulteriori comunicazioni aveva garantito i costi per la psicoterapia
e fisioterapia ambulatoriale dal 2 maggio 2006 al 30 aprile 2008, per la
ergoterapia ambulatoriale dall’8 novembre 2007 al 30 novembre 2009 e ancora per
la psicoterapia ambulatoriale dal 1. maggio 2008 al 30 aprile 2012 (doc. AI
24/1, 31/1-2, 42/1-2 e 51/1-2);
- nell’ambito
della revisione del diritto all’assegno per grandi invalidi intrapresa nel
settembre 2011 (doc. AI 52/1 e 55/1-5), con decisione “sospensione provvisionale
dell’assegno per grandi invalidi minorenni (art. 55 cpv. 1 LPGA e 56 PA)” dell’11
ottobre 2011 (doc. AI 66/1-3), l’Ufficio AI – rilevato che “(…)
l’analisi degli elementi sino ad ora raccolti lascia presupporre che il diritto
alla prestazione corrente non sia più dato. In attesa del completamento
dell’istruttoria, si giustifica pertanto una sospensione cautelativa
dell’assegno per grandi invalidi, che dovrà essere immediatamente esecutiva. Si
rammenta ad ogni modo che la presente sospensione ha carattere provvisorio,
nell’attesa che l’amministrazione porti a termine le indagini atte a stabilire
a titolo definitivo la sussistenza o meno del diritto oggetto della presente
sospensione. Il risultato delle medesime sarà reso noto per mezzo di una
successiva decisione finale. (…)” (doc. AI 66/1) – ha deciso che
“(…) ► I
provvedimenti sanitari e il trattamento psicoterapico del quale è attualmente
beneficiario RI 1 viene sospeso con effetto immediato. ► Un ricorso contro la presente
decisione non avrà effetto sospensivo (art. 66 LAI e 97 LAVS). (…)” (doc. AI 66/2);
- contro
la decisione dell’11 ottobre 2011, tramite il padre RA 1, RI 1 è insorto al TCA
postulando il ripristino del diritto all’assegno per grande invalido. Nel
ricorso il padre ha in particolare evidenziato che essendo egli stagionale con
un reddito mensile lordo di fr. 4'200.-- necessità della prestazione per poter
curare il figlio il quale si troverebbe, con l’accordo dei genitori e su raccomandazione
della dottoressa __________, provvisoriamente con la madre in __________ e
questo in quanto ciò configurerebbe la migliore scelta ai fini delle terapie;
- con
la risposta di causa l’Ufficio AI – rilevato, tra l’altro, che “(…) le
condizioni per l’ottenimento di prestazioni AGI, crassamente violate, siano la
residenza e il domicilio in Svizzera; RI 1 è partito da più di tre anni dal
paese senza pertinentemente e tempestivamente informare l’UAI di questo cambio
(doc. 62-1 AI). Dall’atto ricorsuale emerge chiaramente e ben messo in
evidenza, che RI 1 riceva le terapie via mezzi informatici con l’uso di una telecamera
e Skype. De facto vi è stata una crassa violazione del dovere d’informare ex
art. 31 LPGA sia da parte parentale che del medico curante, non essendo più
l’assicurato domiciliato né dimorante da più di tre anni in Svizzera. (…)”
(IV) – ha chiesto di confermare la decisione impugnata e conseguentemente
respingere il ricorso;
- con
lettera 22 dicembre 2011 l’insorgente ha trasmesso ulteriore documentazione al
TCA e, in particolare, ha sottolineato che l’Ufficio AI da un anno era stato informato
del suo trasferimento in __________ ribadendo la necessità dell’assegno vista
la situazione economica e gli oneri che comportano una famiglia con due figli a
carico;
- con
osservazioni 28 dicembre 2011 l’Ufficio AI – rilevato, tra l’altro,
che “(…) si vuole nuovamente ribadire che nel caso concreto, benché il padre
abbia informato il dr. __________ (allegato B1) della partenza del figlio per
il __________ e che quest’ultimo abbia scritto all’UAI in data 23.12.2010,
l’assicurato abbia lasciato il paese in data 31.08.2008 per il __________
e questo crassamente violando l’art. 31 LPGA (dovere d’informare). Si
vuole porre l’accento sul fatto che il padre, per motivi di cassa malati, abbia
sì interagito con l’Ufficio preposto del Municipio di __________ in data 25.02.2009
(doc. 62/2 AI) richiedendo i documenti necessari per dimostrare la partenza del
figlio; orbene venendo meno al ligio dovere d’informare l’UAI della partenza
del figlio. Si torna a precisare che le condizioni sine qua non per
l’ottenimento dell’AGI minorenni, siano la residenza ed il domicilio
(cumulativi), condizioni venute a mancare dal 31.08.2008. (…)” (VIII) – ha confermato la domanda di reiezione del ricorso;
- invitato
– dapprima con ordinanza 9 novembre 2011 e in seguito con fax 23 marzo 2012 (II
e X) – a presentare dettagliate considerazioni in merito alla competenza ad
emanare il provvedimento impugnato, con osservazioni 2 aprile 2012, l’Ufficio
AI ha rilevato che “(…) in fase di accertamento, l’UAI viene a conoscenza
che il padre lavori qui in Svizzera esercitando quindi l’autorità di “pater familias”.
Secondo l’art. 40 cpv. 1 OAI, e nella necessità di bloccare immediatamente
l’erogazione della prestazione, l’UAI-TI emana la decisione incidentale 11 ottobre
2011 (sospensione provvisionale), qui oggetto di discussione. Ricevuta la
conferma del padre, unicamente in sede di ricorso, che __________ sia effettivamente
partito per il __________; lo scrivente ufficio per l’emanazione della
decisione di merito, trasmetterà l’intero incarto all’UAI residenti all’estero.
Secondo l’art. 40 cpv. 3 OAI: “l’ufficio AI competente al momento della domanda
lo rimane durante tutta la procedura (sdr) con riserva dei capoversi
2bis-2quater. Al termine di tali accertamenti, giusta gli artt. 40 cpv. 2bis
OAI e 40 cpv. 3 OAI, l’Ufficio competente per l’emanazione della decisione
formale sarà l’UAI assicurati all’estero. Ora, alla luce di quanto
suesposto, si ritiene per tanto l’UAI-TI competente per l’emanazione della
decisione incidentale dell’11 ottobre 2011. (…)”
(XI);
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF
9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008);
- innanzitutto
va rilevato che al momento in cui ha intrapreso la revisione d’ufficio, e
meglio nel settembre 2011 (doc. AI 52/1 e 55/1-5), l’insorgente risultava
partito con la madre ed il fratello per il __________ e il padre per il comune
di __________ (doc. AI 58/1, 58/2 e 61/1).
Ritenuto
che secondo l’art. 40 cpv. 1 lett. a OAI per la ricezione e l’esame delle
richieste è competente l’ufficio AI nel cui campo d’attività gli assicurati
hanno il loro domicilio e che “(…) die Rentenrevision ist von derjenigen
IV-Stelle durchzuführen die leztmals verfügt hat. Nimmt die versicherte Person in der Folge in einem neuen Kanton oder
im Ausland Wohn-sitz, sind die neue IV-Stelle bzw. Die IV-Stelle für
Versicherte im Ausland zuständig. (…)” (Müller, Das Verwaltungsver-fahren in der Invalidenversicherung,
2010, § 16, nota marginale 856, p. 153) –
in questo senso anche l’art. 40 cpv. 2quater OAI, in vigore dal 1.
gennaio 2012, stabilisce che se, durante la procedura, un assicurato
domiciliato in Svizzera trasferisce il suo domicilio all’estero, la competenza
passa all’Ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero –, si pone la questione a
sapere se l’Ufficio AI del Canton Ticino fosse territorialmente competente ad
emettere la decisione impugnata. Tale questito può tuttavia restare irrisolto
alla luce delle seguenti considerazioni;
- nella
STF 9C_891/2010 del 31 dicembre 2010 – chiamata a pronunciarsi
in un caso in cui l’autorità giudiziaria cantonale non aveva annullato,
ancorché ritenuto incompetente, una decisione dell’Ufficio AI del Canton Turgovia
concernente un’assicurato che aveva indicato la Macedonia quale luogo di residenza
–, la nostra Massima Istanza ha confermato che in una tale evenienza,
per motivi di economia processuale, si può prescindere dall’annullare il
provvedimento impugnato e rinviare gli atti all’autorità competente se
l’eccezione di incompetenza non è stata sollevata e sulla base degli atti può
essere presa una decisione: “(…) Die Verfügung
einer örtlich unzuständigen IV-Stelle ist in der Regel nicht nichtig (SVR 2005
IV Nr. 39 S. 145, I 232/03 E. 4.1 mit Hinweis auf ZAK 1989 S. 606, I 106/89 E.
1b und BGE 122 I 97 E.
3a S. 99), wohl aber anfechtbar. Die kantonalen Gerichte haben ihre
Zuständigkeit und diejenige ihrer Vorinstanzen von Amtes wegen zu prüfen. Nach
der Rechtsprechung des Bundesgerichts kann indessen aus prozessökonomischen
Gründen von der Aufhebung der angefochtenen Verfügung und der Überweisung an
die zuständige Behörde abgesehen werden unter der Voraussetzung, dass
einerseits die Unzuständigkeit nicht gerügt wird und anderseits aufgrund der
gegebenen Aktenlage in der Sache entschieden werden kann (SVR 2005 IV Nr. 39 S.
145, I 232/03 E. 4.2.1; Urteile I 8/02 vom 16. Juli 2002 E. 1.1;
U 152/02 vom 18. Februar 2003 E. 2.1). (…)” (STF 9C_891/2010 del 31 dicembre 2010, consid. 2.2);
- nella
presente fattispecie, per i motivi che seguono e conformemente alla suesposta
giurisprudenza, la decisione impugnata va confermata visto che nessuna
eccezione di incompetenza è stata sollevata e che sulla base degli atti si può
decidere;
- oggetto
del contendere è sapere se la decisione 11 ottobre 2011, con la quale l’Ufficio
AI ha deciso di sospendere in via cautelare con effetto immediato il diritto
all’assegno per grandi invalidi minorenni e tolto l’effetto sospensivo ad un eventuale
ricorso, è conforme o meno alla legislazione federale. E’ infatti la decisione
che determina l’oggetto dell’impugnazione (DTF 125 V 413, consid. 1a, pag. 414;
DTF 118 V 311, consid. 3b, pag. 313-314 e DTF 105 V 274, consid. 1, pag. 276
tutte con riferimenti);
- l'art.
1 cpv. 1 LAI stabilisce che le disposizioni della legge federale del 6 ottobre
2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili
all'assicurazione per l’invalidità (art. 1a-26bis e 28-70) sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga;
- ai
sensi dell’art. 57a LAI (nella versione applicabile dal 1. luglio 2006 a seguito della modifica della LAI del 16 dicembre 2005, la quale ha sostituito la procedura
d’opposizione mediante una procedura di preavviso; cfr. Messaggio concernente
la modifica della Legge federale sull’assicurazione per l’invalidità [misure di
semplificazione della procedura], pubblicato in FF 2005 2751-2763, in particolare pag. 2756-2757), l’Ufficio AI comunica all’assicurato, per mezzo di un preavviso,
la decisione prevista in merito alla domanda di prestazione o alla soppressione
o riduzione della prestazione già assegnata. L’assicurato ha il diritto di essere
sentito conformemente all’art. 42 LPGA. Inoltre, l’art. 69 cpv. 1 lett. a LAI
stabilisce che in deroga agli art. 52 e 58 LPGA le decisioni degli Uffici AI
cantonali sono impugnabili direttamente dinnanzi al tribunale delle assicurazioni
del luogo dell’ufficio AI;
- la
decisione impugnata, con cui l’Ufficio AI ha sospeso in via cautelare il
diritto all’assegno per grandi invalidi, non configura una decisione finale e
pertanto non trova applicazione l’art. 57a LAI che regola la procedura del
preavviso (Müller, op. cit., § 29, note marginali 2078-2093, pp.
411-412);
- l’amministrazione
può ordinare la sospensione del diritto ad una prestazione quale provvedimento
cautelare in applicazione analogica dell’art. 56 PA (STF 9C_45/2010 del 12 aprile
2010 consid. 2 = SVR 2011 IV Nr. 12 pag. 33-34;9C_463/2009 dell’8 luglio 2009
consid. 1; DTF 121 V 112 pag. 115-116; Müller, op. cit., § 30, note
marginali 2323-2340, pp. 453-456 e riferimenti);
- prima
dell’emanazione della decisione impugnata l’assicurato è stato sentito. Agli
atti figurano infatti una nota interna del 4 ottobre 2011 nella quale il
funzionario __________ ha comunicato ad una collega che “(…) per questo
assicurato non devono essere più versate prestazioni AGI, le prossime fatture
che riceviamo trasmettimele pure. Assicurato con dimora all’estero, valutazione
in corso. (…)” (doc. AI 60/1) e un fax del 4 ottobre 2010 con il quale il
Municipio di __________ ha trasmesso all’Ufficio AI copia di una lettera del 25
febbraio 2009 con la quale RA 1 ha comunicato che la moglie e i figli __________
e RI 1 hanno lasciato la Svizzera il 1. settembre 2008 e si sono trasferiti in __________
al seguente indirizzo: __________ (doc. AI 61/1). In particolare, dal mail 12
ottobre 2011 (doc. AI 68/1) emerge come il padre dell’insorgente fosse a
conoscenza degli accertamenti volti a stabilire il domicilio del figlio RI 1 e
abbia potuto comunicare all’Ufficio AI che il soggiorno all’estero sarebbe
temporaneo e, secondo le raccomandazioni del medico curante, necessario e
finalizzato alle terapie;
- nella
decisione impugnata l’amministrazione ha inoltre chiaramente addotto che
l’insorgente risulta essersi trasferito all’estero e più precisamente in __________
indicando tanto il rischio di versare delle prestazioni indebitamente quanto
quello di recuperarle in via di restituzione;
- in
simili circostanze – ricordato, come si vedrà meglio in seguito, che fra i presupposti
per la concessione dell’assegno per grandi invalidi figura quello del domicilio
e della residenza abituale in Svizzera –, questo Tribunale deve
concludere che a ragione l’Ufficio AI ha sospeso in via cautelare il diritto
all’assegno per grandi invalidi minorenni. Infatti, visto che la partenza per
l’estero sembrerebbe escludere il domicilio e la residenza in Svizzera
dell’insorgente, il rischio di versare delle prestazioni indebitamente è
manifesto. Parimenti, ritenuto che il padre di __________ nel ricorso ha
osservato che “(…) il mio unico stipendio da 4200 CHF brutto al mese per la
famiglia non basta per sostenere queste spese e il fatto che cuando il albergo
dove lavoro chiude per la stagione, non prendo la disoccupazione e vado in __________
per vedere il bambino nelle terapie (…)”, anche il rischio di non recuperare,
in via di restituzione, delle prestazioni versate senza giusto titolo é dato;
- in
ogni caso e rispettando la procedura del preavviso di cui all’art. 57a LAI – come del
resto indicato nella decisione impugnata: “(…) il risultato delle medesime
sarà reso noto per mezzo di una successiva decisione finale. (…)”
(doc. AI 66/1, la sottolineatura è del redattore) – l’amministrazione dovrà
pronunciarsi sulla procedura di revisione intrapresa nel settembre 2011. Al
riguardo il TCA rileva che le norme relative agli assegni grandi invalidi
dell’AI (art. 42 e 42bis LAI) enumerano, fra i presupposti per la
concessione delle prestazioni, quello del domicilio e della residenza abituale
in Svizzera. Scopo di questa doppia condizione è quella di regolamentare nella
legge la non esportabilità di tali prestazioni (FF 1990 II 88; STFA I 270/03
del 18 giugno 2004, consid. 3.3, parzialmente pubblicata in DTF 130 V 404).
Pertanto, quando la legge subordina il diritto ad una prestazione al domicilio
ed alla residenza abituale in Svizzera del richiedente, questo deve essere
inteso nel senso cumulativo (DTF 122 V 386, consid. 1b pag. 389; Kieser, ATSG
Kommentar, Zurigo 2009, ad art. 13 n. 14 pag. 174; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, 3a edizione, Berna 2003, pag. 366; Meyer,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 2010, pag. 64). In
particolare, ritenuto che l’art. 13 LPGA stabilisce che
il domicilio di una persona è determinato secondo le disposizioni degli
articoli 23–26 del Codice civile, l’Ufficio AI dovrà applicare l’art. 25 CCS
che regola il domicilio di persone dipendenti. Quanto alla dimora, nonostante
l’art. 13 cpv. 2 LPGA disponga che una persona ha la propria dimora abituale
nel luogo in cui vive per un periodo prolungato, anche se la durata del
soggiorno è fin dall’inizio limitata, l’amministrazione (visto che l’insorgente
sostiene che l’esecuzione delle terapie all’estero sarebbe stata necessaria e
indicata dai medici curanti) dovrà confrontarsi con la giurisprudenza di cui
alla DTF 111 V 180 in base alla quale il TFA ha stabilito che in taluni casi
eccezionali si può non considerare interrotta la "dimora abituale"
anche se il soggiorno all'estero dura più di un anno. Si tratta innanzitutto
dei casi in cui il soggiorno, inizialmente previsto per un corto periodo, per
motivi non previsti ed imperativi, quali malattia ed infortunio, viene
prorogato di oltre un anno. Inoltre si tratta di situazioni in cui sin
dall'inizio vi erano ragioni di natura assistenziale, di formazione, di salute
ecc. che giustificavano una permanenza superiore ad un anno al di là dei
confini nazionali;
- quanto
all’asserita violazione dell’obbligo di informare ex art. 31 LPGA – invocato
per la prima volta in sede di risposta di causa – questo Tribunale si limita
qui a rilevare che ciò non risulta essere circostanza e motivo posto alla base
della decisione impugnata emanata l’11 ottobre 2011;
- visto
tutto quanto precede la decisione impugnata va pertanto confermata;
- secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI
dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità
delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese
di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico
dell’insorgente.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Le
spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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