32.2011.29
L'UAI ha rettamente respinto la richiesta di prestazioni dell'assicurato non essendo il grado d'invalidità pensionabile (21%). AG accolta
19 settembre 2011Italiano66 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2011.29
Data decisione, Autorità:
19.09.2011, TCA
Titolo:
L'UAI ha rettamente respinto la richiesta di prestazioni dell'assicurato non essendo il grado d'invalidità pensionabile (21%). AG accolta
AFFEZIONE PSICHICA
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
PERIZIA
RENDITA
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
UFFICIO ASSICURAZIONE INVALIDITÀ
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 2 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 61 let. f LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2011.29
LG/sc
Lugano
19 settembre
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 27 gennaio 2011
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 27 dicembre 2010 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nato
nel 1963, da ultimo attivo quale operaio, successivamente senza attività
lucrativa, ha presentato in data 10 maggio 2002 una domanda volta all’ottenimento
di prestazioni AI per adulti (rendita), per problemi di salute di varia natura
(gastroenterologici, ortopedici/ reumatologici e psichici) (cfr. doc. AI 1-5,
8-1, 10-1).
1.2. Esperiti gli
accertamenti medici ed economici del caso, in particolare una perizia svolta dal
Servizio Accertamento Medico dell’assicurazione invalidità (SAM) e una
valutazione peritale da parte del Dr. __________ del SMR (doc. AI 32-1), l’UAI
con la decisione su opposizione del 6 giugno 2008 (doc. AI 56-1) ha respinto la
richiesta di prestazioni dell’assicurato essendo il grado d’invalidità inferiore
al 40%.
1.3. Contro
questa decisione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA postulando il riconoscimento di un grado d’invalidità
di almeno il 75% e la conseguente erogazione di una rendita intera a tempo
indeterminato (doc. AI 57-5).
1.4. Questa Corte,
con decisione del 20 aprile 2009, cresciuta incontestata in giudicato (inc.
32.2008.126), ha accolto il ricorso e rinviato gli atti all’amministrazione per
nuovi approfondimenti a livello psichiatrico intesi a delucidare sia l’aspetto
diagnostico, sia le ripercussioni dei disturbi sulla capacità lavorativa del
ricorrente (doc. AI 60-1).
1.5. Esperita una
nuova valutazione bidisciplinare SAM (doc. AI 79-1) e una valutazione economica
(doc. AI 88-1), l’UAI con decisione del 27 dicembre 2010 (doc. AI 94-1),
preavvisata con progetto del 29 ottobre 2010 (doc. AI 90-1), ha respinto la
richiesta di prestazioni AI dell’assicurato essendo il grado d’invalidità del
23%.
1.6. Contro
questa decisione l’assicurato, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha
inoltrato un tempestivo ricorso al TCA postulando l’annullamento della
decisione impugnata, il riconoscimento di un grado d’invalidità almeno del 75%
e la conseguente erogazione di una rendita intera (doc. I).
Il
ricorrente ha contestato la valutazione medica svolta dall’amministrazione che
non avrebbe rettamente valutato il quadro clinico dell’assicurato tendente al
peggioramento.
A mente
del legale è impensabile che RI 1, “nelle condizioni di salute in cui si
trova, possa avviare l’esercizio di una qualsiasi attività lucrativa” (doc.
I).
Dal punto
di vista economico viene contestato l’utilizzo di dati statistici e la quantificazione
del reddito da invalido (doc. I).
Il
rappresentante del ricorrente ha inoltre postulato la concessione
dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la presente procedura
(doc. II; V).
1.7. In risposta
l’UAI ha confermato i contenuti della propria decisione, facendo riferimento in
particolare alla perizia bi-disciplinare, svolta a seguito della sentenza del
TCA, e alla valutazione economica (doc. VI)
1.8. Il 16 giugno
2011 l’avv. RA 1 ha prodotto il certificato medico del 15 giugno 2011 della
Dr.ssa i (doc. VIII+C).
Il doc.
VIII e l’allegato sono stati trasmessi all’Ufficio AI (doc. IX).
1.9. In data 19
luglio 2011 il TCA ha interpellato l’UAI in merito alle ragioni della mancata
applicazione del gap salariale (doc. X).
1.10. L’UAI ha
risposto in data 10 agosto 2011 (doc. XI+1-3).
Fatti
I doc. X,
XI+1-3 sono stati inviati all’avv. RA 1 per osservazioni (doc. XII).
1.11. Il legale
dell’assicurato ha risposto il 26 agosto 2011 producendo un nuovo certificato
della Dr.ssa __________ (doc. XIII+D).
I doc.
XII, XIII+D sono stati trasmessi all’UAI per osservazioni (doc. XIV).
1.12. L’UAI ha
formulato le proprie osservazioni il 5 settembre 2011 (doc. XV).
I doc.
XIV e XV sono stati inviati all’assicurato per conoscenza (doc. XVI)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio
2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio
2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;
STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire nuovamente se l’amministrazione era legittimata a negare
all’assicurato il diritto a prestazioni dell’assicurazione invalidità oppure
no.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28
cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno
diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di
rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi
almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et
pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto
dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione
fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le
circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla
rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla
medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali
modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R
consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in
SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01
pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I
26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I
475/01).
2.3. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata
da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al
proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere
dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del
lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298
consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324;
RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998
nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta Corte ha inoltre
avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i
quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art.
4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali
propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono
considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono
turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità
di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la
misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più
oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.
1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza
del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni
dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la
farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella
causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,
pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una
sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che
“(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in
particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata
sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto
scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del
Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4).
(…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
2.4. Nella
decisione del 20 aprile 2009 il TCA aveva rinviato gli atti all’amministrazione
per nuovi accertamenti di natura psichiatrica.
In
particolare, vista la discordanza che esisteva tra le valutazioni
specialistiche del Dr. __________, della Dr.ssa __________ e del Dr. __________
rispetto a quella del Dr. __________ e soprattutto in considerazione del lungo
tempo trascorso tra l’ultima valutazione specialistica (luglio 2006) e la
decisione su opposizione, questa Corte nella precedente sentenza ha ritenuto
opportuno un nuovo accertamento specialistico inteso a delucidare sia l’aspetto
diagnostico, sia le ripercussioni dei disturbi sulla capacità lavorativa del
ricorrente (inc. 32.2008.126, pag. 21, 22).
L’Ufficio
AI ha quindi predisposto un accertamento medico bi- disciplinare presso il SAM
di Bellinzona (doc. AI 75-1).
In tale
ambito i medici del SAM hanno valutato la patologia psichiatrica (Dr. __________)
e quella gastroenterologica (Dr.ssa __________).
Il Dr. __________,
spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, nel referto del 15 aprile 2010, dopo
aver illustrato l’anamnesi del paziente, descritto la giornata, la terapia e lo
status psichico, ha posto la seguente diagnosi e valutazione:
"
(…)
Diagnosi:
Sindrome depressiva ricorrente, attuale
episodio di grado medio (ICD 10 F 33.1).
Disturbo di personalità misto (ICD 10 F 60.1) dipendente, emotivamente instabile.
Sindrome da dipendenza di sostanze psicoattive
multiple (ICD 10 19.24) alcool, cannabis e cocaina.
Stato dopo almeno due episodi di tipo
psicotico acuto (ICD 10 F 23).
Valutazione:
l'assicurato presenta una sindrome depressiva
ricorrente di grado lieve medio che ha seguito un decorso cronico. Il quadro
clinico si vede aggravato da due episodi di tipo psicotico documentati.
Nel 2002 il quadro psicopatologico è esordito
con una sintomatologia depressiva e un secondario abuso di sostanze
stupefacenti nell'ambito di una grossa conflittualità con la sua ex‑moglie.
In seguito ha presentato un primo episodio psicotico su abuso di
sostanze che ha giustificato il suo ricovero
in clinica psichiatrica.
I colleghi della __________, così come quelli
del SPS di __________ che lo hanno seguito in regime ambulatoriale fino al
2003, hanno posto la diagnosi di disturbo di personalità paranoide e di stato
psicotico acuto che poi nel decorso hanno constatato uno stato psicotico deficitario,
con sintomi negativi. Alla luce della valutazione attuale non è evidente una
sintomatologia negativa di tipo deficitario e pertanto non si può parlare di un
andamento clinico di tipo residuale nel senso di un processo psicotico
schizofreniforme. Le caratteristiche della personalità non presentano la
modalità tipica della personalità paranoide. In questo senso concordo con la
valutazione eseguita dal collega Dr. __________. Non presenta nemmeno
caratteristiche tipiche del disturbo tipico di tipo borderline come posto dalla
Dr.ssa __________ e i colleghi della Clinica __________. È evidente invece un
disturbo di personalità misto in parte dipendente e immaturo, in parte
emotivamente instabile.
Il quadro psicopatologico ha seguito un
andamento fluttuante dal 2002, ma si è evidenziato un peggioramento a partire
dal 2006, periodo in cui è stato ricoverato presso la Clinica __________ e i
colleghi hanno posto la diagnosi di Sindrome depressiva ricorrente, episodio di
gravità media. Da allora si assiste ad un processo di maggiore degrado della
sua persona e un andamento del quadro depressivo che ha avuto un maggiore
impatto sul quadro complessivo.
Sebbene nel suo rapporto del 17.01.2006
stilato dalla Dr.ssa __________, fa riferimento ad un peggioramento a partire
dal 2005, ritengo che sia stato il suo ricovero in Clinica __________ a marcare
tale peggioramento.
Il consumo di sostanze ha avuto un andamento
fluttuante, come tuttora, e non è stato mai monitorizzato in modo regolare in
quanto lo stesso assicurato ha seguito irregolarmente la presa a carico
psichiatrica. È significativo il fatto che solo sia stato visto dalla Dr.ssa __________
2 volte nel 2008 e solo una volta nel 2009. Solo a partire dal mese di maggio
del 2009, in seguito al suo secondo ricovero presso la Clinica __________ è
seguito più regolarmente dallo psicologo __________.
Lo scompenso psicotico presentato in __________,
a seguito della morte della madre, parla e favore di una fragilità strutturale
e questo evento ha aggravato ulteriormente il decorso del quadro clinico
complessivo. Ossia che dalla metà del 2008 si assiste ad un ulteriore
aggravamento.
Tuttavia le caratteristiche cliniche che
presenta non parlano a favore di un evidente decorso regressivo di tipo
schizofreniforme, ma piuttosto di tipo depressivo.
Il trattamento psicofarmacologico attuale non
è ben instaurato in quanto si constata una chiara tendenza dell'assicurato ad automedicarsi
e a seguire a “modo suo” la prescrizione medica. Infatti si evidenziano nel
corso dei ricoveri, diversi schemi di trattamento, ma sembrano non essere mai
seguiti e lungo termine da parte dell'assicurato. Nel suo rapporto la collega
Dr.ssa __________ dichiara che l'assicurato assume del Seroquel, mentre egli
stesso dice di seguire un trattamento con del Valium.
Conclusione:
1. Diagnosi.
Vedi sopra.
Considerandi
2.
Influenza di queste ultime sulla capacità lavorativa nell'attività da ultimo svolta
dall'assicurato.
L'assicurato presenta attualmente una
incapacità lavorativa nella misura del 40 % per ragioni psichiatriche. Questa
percentuale d'incapacità lavorativa non è cumulativa rispetto al grado
d'incapacità lavorativa per ragioni gastroenterologiche.
3.
Descrivere l'evoluzione dello stato di
salute dell'assicurato dal punto di vista specialistico. Prognosi.
Da un punto di vista medico teorico
l'assicurato non ha presentato alcuna incapacità lavorativa duratura dal 2002
fino al mese di maggio 2006. Questa mia posizione è giustificata dalla
valutazione clinica attuale, la quale non presenta alcuna caratteristica di un
quadro schizofreniforme deficitario, che potrebbe avere giustificato una importante
incapacità lavorativa, come era stato valutato dai colleghi della __________,
cosi come del SPS di __________ che lo hanno seguito fino al 2003.
Inoltre, come espresso sopra non sono
d'accordo con la valutazione del collega Dr __________ che aveva valutato nella
sua perizia SAM del 02.03.2004 una totale incapacità lavorativa. Il collega
costatava un episodio depressivo lieve e un disturbo di personalità. Per tali
diagnosi non è ammissibile riconoscere una totale incapacità lavorativa.
Sono d'accordo con la posizione del collega
Dr. __________, che nella sua valutazione del 2004 non ha riconosciuto alcun
grado d'invalidità. Il quadro clinico da lui descritto è compatibile con una
totale capacità lavorativa, e da un punto di vista teorico posso riconoscere
nel quadro da lui descritto una evoluzione tale da essere compatibile con la
mia attuale valutazione.
In seguito, nel suo rapporto del 17.01.2006 la Dr. ssa __________ fa riferimento ad un peggioramento a partire dal 2005, e ha giustificato
una incapacità del 50%. Ritengo invece che sia stato il suo ricovero in Clinica
__________ del mese di giungo 2006 a marcare in modo chiaro e oggettivo tale
peggioramento. Da allora egli presenta una incapacità lavorativa nella misura
del 30%. Non è giustificata una incapacità del 50% come espresso dalla Dr.ssa __________,
in quanto ancora oggi le funzioni cognitive, volitive e biologiche sono
abbastanza conservate.
Un secondo aggravamento del quadro clinico lo
ha presentato nel 2008 a seguito della morte della madre e dello scompenso
psicotico che egli ha presentato in __________. Da allora presenta una
incapacità lavorativa pari al 40%.
Va intesso che durante i periodi in cui è stato
ricoverato presso la __________ e Cliniche __________ e __________ va
riconosciuta una totale incapacità lavorativa.
Ossia dal 21.03.2002 al 19.04.2002; dal
12.07.2004
al 02.08.2004; dal 14.06.2006 al 06.07.2006 e dal 13.05.2009 al
26.06.2009
Il grado d'incapacità lavorativa è
condizionato dalla caratteristica di personalità del soggetto, il quale
presenta una fragilità strutturale. Il fatto che abbia presentato dei quadri
psicotici parla a favore di tale impressione.
La prognosi è stazionaria a lungo termine.
4.
Come si giustifica la diminuzione della
capacità lavorativa? Quali sono le limitazioni funzionali constatate?
Lo stato di continue fluttuazioni del tono
dell'umore, della quota d'ansia e del processo regressivo in atto provoca un
deterioramento delle funzioni cognitive e della sua capacità di continuità
davanti ad ogni compito che si prefigge. In questo senso egli si rende
impreciso, inaffidabile, con una maggiore esauribilità, una minore precisione e
una minore tenuta e caricabilità lavorativa.
5.
Possibilità terapeutiche per migliorare
la capacità lavorativa. Che effetti avrebbero questi provvedimenti sulla
capacità lavorativa?
È esigibile che l'assicurato sia seguito più
assiduamente da un profilo specialistico. Il trattamento psicofarmacologico
potrebbe essere modificato con l'introduzione di un antidepressivo e con un
neurolettico. Non è chiaro il trattamento attuale con Valium. Dovrà continuare
a lungo termine un trattamento psicoterapico e psicofarmacologico.
6.
Ritiene possibile effettuare
provvedimenti di integrazione professionale?
No, per la età dell'assicurato e per le
caratteristiche regressive del quadro.
7.
Ritiene che l'assicurato sia in grado di
svolgere altre attività? Se sì descrivere il limite funzionale e la capacità
lavorativa in altre attività adatte.
Presenta una incapacità lavorativa nella
misura del 40% per ogni attività lavorativa” (doc.
AI 79-13+14+15+16).
La Dr.ssa
__________, spec. FMH in gastroenterologia, nel rapporto peritale del 16
novembre 2009 ha posto la seguente diagnosi:
"
(…)
1.
Epatite
C cronica, genotipo 1B, senza segni per epatopatia avanzata.
Probabile infezione negli anni ’80.
2.
Pregressa gastrite da Helicobacter Pylori
con trattamento eradicativo di successo nel 2001.
3.
Pregressa tossicodipendenza e malattia
dell’alcol. Persistente sindrome depressiva.
Sovrappeso."
La specialista
ha così concluso la propria valutazione:
"
(…)
Conclusioni:
Questo signore di 46 anni presenta un’infezione
da HCV nell’ambito di un abuso di droghe in maniera parenterale (probabilmente
negli anni ’80).
Fortunatamente il decorso epatologico è
abbastanza favorevole e non ci troviamo, in data odierna, davanti ad
un’epatopatia avanzata. Tuttavia il paziente necessita senz’altro di una
sorveglianza epatologica per porre il timing al trattamento eradicativo
anti-virale.
Dal punto di vista epatologico il paziente è
abile al lavoro nella misura del 100%.” (doc. AI
79-20+21)
Globalmente,
quindi, nel rapporto peritale del 17 marzo 2010 i medici del SAM, sulla base
delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali del
ricorrente presso il citato centro d’accertamento, hanno posto le diagnosi
psichiatriche di “Sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio di grado
medio (ICD 10 F 33.1). Disturbo di personalità misto (ICD 10 F 60.1) dipendente, emotivamente instabile. Sindrome da dipendenza di sostanze psicoattive
multiple (ICD 10 19.24) alcool, cannabis e cocaina. Stato dopo almeno due
episodi di tipo psicotico acuto (ICD 10 F 23)” e gastroenterologiche di “Epatite C cronica, genotipo 1B, senza segni per epatopatia avanzata.
Probabile infezione negli anni ’80. Pregressa gastrite da Helicobacter Pylori
con trattamento eradicativo di successo nel 2001. Pregressa tossicodipendenza e
malattia dell’alcol. Persistente sindrome depressiva.Sovrappeso” (doc. AI
79-17).
Quanto
alla capacità lavorativa medico – teorica globale, i medici del SAM hanno
ritenuto l’assicurato abile al lavoro nella misura del 60% in ogni attività
(doc. AI 115-22/23).
2.5
Per costante
giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione
(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono
essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito
del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al
lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al
consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare
quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01
e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.
1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989.
pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il
suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998
IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna
1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata
nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al
principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la
valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per
quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il
giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,
il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro
conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI
2001.
pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993.
pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Per quel
che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione
invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono
essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA
(consid. 6 e 7).
In merito
al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di
accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo
e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF
136.
V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di
parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura
giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare ricorso in
materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti di parte
le prove assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa.
In una
sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 il Tribunale federale ha
preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al valore
probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis
cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione,
formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr.
iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.
L’Alta
Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per
poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni
come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo
nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto
che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le
garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei
confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza
economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto
necessario adottare dei correttivi:
(a
livello amministrativo)
-
assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
-
differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),
- miglioramento
e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),
-
rafforzamento dei diritti di partecipazione :
-- in
caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una
decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6;
cambiamento della giurisprudenza secondo DTF
132.
V 93);
-- alla
persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla
procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid.
3.4.2
; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF
133.
V 446);
(a
livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)
In caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza
secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H
355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico
dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).
Infine,
il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio
standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto
si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue
specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto
di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la
decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema
cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).
Nella
sentenza 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 il TF ha in particlare precisato quanto
segue a proposito del valore probatorio delle perizie di un SAM:
"
2.2.2
Das Bundesgericht hat in BGE 136 V 376 dargelegt, dass
diese Kritik im Ansatz unzutreffend ist, weil sie die verfassungs- und
gesetzesrechtlichen Grundlagen der schweizerischen Verwaltungsrechtspflege
ausblendet. Danach handelt die IV-Stelle im Verwaltungsverfahren nicht als
Partei, sondern als zur Neutralität und Objektivität verpflichtetes Organ des
Gesetzesvollzugs. Solange kein Beschwerdeverfahren angehoben ist, läuft ein
Einparteienverfahren mit dem Leistungsgesuchssteller als Partei und der
IV-Stelle als Behörde, welche nach den Grundsätzen des Amtsbetriebes die
Herrschaft über das Verfahren innehat. Nach dem Übergang zum
Anfechtungsstreitverfahren wird die Verwaltung zwar im prozessualen Sinne zur
Partei; sie bleibt lite pendente indessen weiterhin an die rechtsstaatlichen
Grundsätze (Art. 5 BV) gebundenes, der Objektivität und Neutralität
verpflichtetes Organ. Daher hat sie nicht auch im materiellen Sinn
Parteieigenschaft. Von dieser Rechtslage geht die Judikatur über die
Beweiskraft versicherungsmedizinischer Berichte und Gutachten (BGE 125 V 351; 122 V 157) aus. Sind formell
einwandfreie und materiell schlüssige (das heisst beweistaugliche und
beweiskräftige) medizinische Entscheidungsgrundlagen des Versicherungsträgers
(Administrativgutachten) vorhanden, so besteht daher nach der Rechtsprechung
kein Anspruch auf eine gerichtliche Expertise (BGE 135 V 465 E. 4 S. 467).
Gemäss der Rechtsauffassung, wie sie in der gesetzlichen Ordnung über die Amtsermittlungspflicht
des Sozialversicherungsträgers zum Ausdruck kommt, wird Beweis über
sozialversicherungsrechtliche Ansprüche schwergewichtig auf der Stufe des
Administrativverfahrens geführt, nicht im gerichtlichen Prozess. Hierin liegt
eine Grundentscheidung des Gesetzgebers, deren Abänderung im formellen Gesetz
vollzogen werden müsste (vgl. Art. 164 Abs. 1 lit. e-g BV). Die Verwaltung ist
aufgrund von Art. 89 Abs. 2 lit. a BGG immer dann zur Beschwerde berechtigt,
wenn der angefochtene Akt die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich
verletzen kann. Aus der formellen Parteieigenschaft der Durchführungsstelle im
gerichtlichen Prozess bzw. der Legitimation zur Erhebung von Beschwerden in
öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann offensichtlich nicht gefolgert
werden, auch die Beweiserhebungen der IV-Stelle im (vorausgehenden)
nichtstreitigen Verfahren bis zum Verfügungserlass seien Handlungen einer
(formellen) Partei, womit das spätere gerichtliche Abstellen hierauf gegen die
Verfassung oder die EMRK verstiesse.
2.2.3
Die grundsätzliche Verfassungs- und
Konventionsmässigkeit der Beschaffung medizinischer Entscheidungsgrundlagen
durch externe Gutachtensinstitute in der schweizerischen Invalidenversicherung
bestätigt ein rechtsvergleichender Ausblick. Danach kann - eine zweifellos in
die Kompetenz des nationalen Gesetzgebers fallende Grundentscheidung - die
medizinische Sachkompetenz entweder bei der entscheidenden Behörde selber
liegen oder bei zur Entscheidung im Einzelfall beizuziehenden Sachverständigen.
(…)
2.3
Im Hinblick auf die Ermittlung des
medizinischen Sachverhalts sind die MEDAS gesetzlich (Art. 59 Abs. 3 IVG)
vorgesehene Hilfsorgane der Invalidenversicherung. Als solche unterliegen sie
gleich wie die IV-Stellen selber dem verfassungsmässigen Gebot eines neutralen
und objektiven Gesetzesvollzugs. Institutionell wird die Eigenschaft der
Neutralität und Objektivität durch die selbständige Stellung der MEDAS
gestützt. Ihre Selbständigkeit zeigt sich darin, dass sie in ganz
verschiedenen, selber gewählten Rechtsformen auftreten und auf
unterschiedlichen Trägerschaften beruhen; sodann werden sie vom BSV weder
fachlich beaufsichtigt (vgl. Art. 64a IVG), noch sind sie im Einzelfall
weisungsgebunden. Ihre Kosten werden naheliegenderweise aus der IV-Rechnung
gedeckt, weshalb sie mit dem BSV auf tarifvertraglicher Grundlage
zusammenarbeiten (zu der daraus sich ergebenden Problematik vgl. aber unten E.
3.1
).
Unter diesen Umständen kann das Gebot der
Verfahrensfairness nicht allein durch den Umstand verletzt sein, dass
gutachtliche und andere medizinische Erkenntnisse aus dem
Administrativverfahren die wesentliche tatsachenbezogene Entscheidungsgrundlage
für die gerichtliche Überprüfung des Verwaltungsaktes bilden. Die Konzeption,
wonach ein Gericht auf die vom Versicherungsträger korrekt erhobenen Beweise
abstellen und auf ein eigenes Beweisverfahren verzichten darf, bleibt
grundsätzlich vereinbar mit Völker- und Bundesrecht (BGE 135 V 465 E. 4.3.2 S. 469). Aus der Rechtsvergleichung ergibt sich keine im
europäischen Raum allgemein anerkannte einheitliche Rechtsauffassung, dass über
streitige Sozialleistungen nur aufgrund eines gerichtlichen Beweisverfahrens
abschliessend entschieden werden dürfte (unten E. 4.3). Eine andere Frage ist,
wie es sich verhält, wenn ein Gericht die ursprüngliche Beweisgrundlage einmal
verworfen hat (dazu unten E. 4.4.)" (…)
Occorre
ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse
dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante
ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.
In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
La valeur probante des rapports médicaux des uns et
des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i
rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008
del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici
curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato
quanto segue:
"
(…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre
experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de
mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports
médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des
critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui
permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient
de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un
mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR
2008.
IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai
2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par
l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul
fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il
n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments
objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui
sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de
l'expert.(…)
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va ancora rilevato che,
affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia
ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La
promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni
sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.
628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in
particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni
sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &
Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di
una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente
e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative
lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap
nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,
inc. 32.1999.124).
2.6
Nella
concreta fattispecie, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute
del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione
della decisione qui impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica
agli atti, questo TCA non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione
peritale effettuata dal SAM, da considerare dettagliata, approfondita e quindi
rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati.
2.6.1
Per quanto riguarda la patologia
gastroenterologica, l’assicurato è stato sottoposto ad un
accurato esame nell’ambito della perizia SAM, grazie al consulto s__________a __________
spec. FMH in gastroenterologia, la quale nel referto del 16 novembre 2009 ha diagnosticato:
“1.
Epatite C cronica, genotipo 1B, senza segni per epatopatia
avanzata.Probabile infezione negli anni ’80. 2. Pregressa gastrite da
Helicobacter Pylori con trattamento eradicativo di successo nel 2001. 3. Pregressa
tossicodipendenza e malattia dell’alcol. Persistente sindrome depressiva.
Sovrappeso” e concluso che dal punto di vista epatologico il paziente è
abile al lavoro nella misura del 100% (doc. AI 79-20+21).
Il TCA non ha motivo per distanziarsi da tale
valutazione peritale, che non è del resto stata smentita da certificati
medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in
grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessato.
2.6.2
Per quanto riguarda la patologia
psichiatrica, l’assicurato è stato sottoposto ad un
accurato esame nell’ambito della perizia SAM, grazie al consulto specialistico
del Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, il quale nel referto
del 15 aprile 2010 ha diagnosticato una “Sindrome depressiva ricorrente,
attuale episodio di grado medio (ICD 10 F 33.1).Disturbo di personalità misto (ICD 10 F 60.1) dipendente, emotivamente instabile.
Sindrome
da dipendenza di sostanze psicoattive multiple (ICD 10 19.24) alcool, cannabis
e cocaina.Stato dopo almeno due episodi di tipo psicotico acuto (ICD 10 F 23)” (doc. AI 81-7).
Secondo
il Dr. __________ l’assicurato è da ritenere inabile in ogni attività
lavorativa nella misura del 40% (doc. AI 81-11).
Il TCA non ha motivo per distanziarsi nemmeno da
tale valutazione peritale, che non è del resto stata smentita da certificati
medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in
grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessato.
Nella
sentenza di rinvio del 20 aprile 2009 (inc. 32.2008.126) questa Corte aveva
evidenziato il lungo tempo trascorso tra la prima decisione del 19 dicembre
2005.
e quella su opposizione del 6 giugno 2008, senza aggiornamenti del quadro
clinico. Inoltre vi era una discordanza di valutazione tra quanto accertato dal
Dr. __________ dai medici curanti (Dr.ssa __________ e Dr. __________) e dal
Dr. __________, sia per quanto riguarda la diagnosi che la capacità lavorativa
residua.
Il Dr. __________,
nel descrivere l’evoluzione dello stato di salute di RI 1 ha indicato una piena
capacità lavorativa dal 2002 al mese di maggio 2006 distanziandosi così dalla
valutazione del Dr. __________ che certificava invece, nella perizia del 22
gennaio 2004, un’inabilità lavorativa completa (cfr. doc. AI 28-21; 81-9).
Il perito
ha, per contro, concordato con la valutazione del Dr. __________ che nel
rapporto medico del 14 ottobre 2004 ha escluso - a quel momento - un danno alla
salute psichica tale da determinare un’incapacità lavorativa (cfr. doc. AI
32-1; 81-9).
Lo
specialista ha quindi preso posizione anche sul rapporto del 17 gennaio 2006
della Dr.ssa __________ non ritenendo giustificata una incapacità del 50% “in
quanto ancora oggi le funzioni cognitive, volitive e biologiche sono abbastanza
conservate”. A suo parere il peggioramento dello stato psichico dell’insorgente
è da ricondurre al ricovero presso la Clinica __________, nel giugno del 2006,
che ha determinato un’incapacità del 30%.
Nel 2008
vi è quindi stato un secondo aggravamento dovuto alla morte della madre e allo
scompenso psicotico che ha aumentato l’incapacità lavorativa al 40% (doc. AI
81-9/10).
Secondo
il perito l’assicurato è quindi inabile nella misura del 40% per ogni attività
lavorativa (doc. AI 81-11).
Questa
Corte ritiene che lo stato di salute dell’assicurato, dal profilo psichiatrico,
sia stato dettagliatamente ed approfonditamente vagliato dal Dr. __________.
Neppure quanto
prodotto successivamente dall’insorgente consente una diversa valutazione.
Il legale
dell’assicurato ha infatti unicamente trasmesso un certificato della Dr.ssa __________,
spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, datato 16 giugno 2011 che si limita ad
indicare un’inabilità al 100% fino al 31 luglio 2011 (doc. VIII+C).
Questo
referto, stringato e privo di una diagnosi psichiatrica secondo una
classificazione riconosciuta, senza una valutazione delle patologie
dell’interessato, senza esporre il decorso della patologia e fornire una
descrizione dei trattamenti intrapresi, non adempie i requisiti richiesti dalla
giurisprudenza per ritenere che un rapporto medico abbia valore probatorio
(cfr. consid. 2.5.) e non è atto a mettere in dubbio le
conclusioni alle quali è giunto il perito interpellato dall’amministrazione.
Medesimo
discorso per quanto riguarda i certificati della Dr.ssa __________ del 18
agosto 2011, quindi ampiamente successivi alla decisione impugnata, trasmessi
dal legale dell’assicurato con le osservazioni del 26 agosto 2011 (doc. XIII).
Giova
inoltre ricordare un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima
Istanza, quello secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche
se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno
un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega
al suo paziente (cfr.
RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF
124.
I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des
assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach,
Basilea 2000, p. 269s.).
Il TF ha affermato che in ragione della diversità dell’incarico
assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si
può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista
(cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STFA I 701/05 del 5 gennaio 2007
consid. 2).
Ad esempio, nella sentenza
9C_289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale ha sottolineato che:
" (...) Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la divergence
consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat
d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux
arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne
saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le
juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs
médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que
si ces méde-cins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés
dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre
en cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas
donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont
fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont
confirmé la décision attaquée. (...)"
Alla luce
di quanto sopra esposto, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze
del perito interpellato dall’amministrazione, le quali hanno permesso di
vagliare accuratamente lo stato di salute dell’interessato e richiamato inoltre
l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal
danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i
riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,
Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im
schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V
28.
consid. 4a e sentenze
ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG,
Zurigo 1997, pag. 221), il TCA ritiene dimostrato con il grado della
verosimi-glianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali
(DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142
consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che l'assicurato è inabile al 40% in ogni attività lavorativa.
Le
consulenti in integrazione professionale, nel rapporto del 6 ottobre 2010,
hanno indicato che partendo dalle limitazioni stabilite in ambito medico e
tenendo conto della configurazione della realtà economica del Ticino,
l’assicurato potrebbe accedere ad attività di tipo semplice, poco
diversificate, di carattere prettamente manuale, principalmente di produzione o
di esercizio.
Le consulenti
hanno quindi indicato a titolo di esempio attività leggere poco qualificate
come la professione da ultimo svolta prima del danno alla salute di ausiliario
nel reparto montaggio, oppure fattorino o venditore presso chioschi (doc. AI
88-2).
2.7
Occorre ora
esaminare le conseguenze del danno alla salute subìto dal ricorrente dal
profilo economico.
Preliminarmente
va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa
stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129
V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I
600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV
Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata
in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02;
cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01),
per cui nel caso concreto sono determinanti i dati del 2009.
Conformemente
ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni
sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 230
consid. 3c pag. 233; DTF 117 V 275 consid. 2b pag. 278, 394 consid. 4b pag. 400
e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka,
Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572). In
virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è
ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle
conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto
la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione
(DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28 e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeits-prinzip im schweizerischen
Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato
alcun diritto ad una rendita se la persona interessata è in grado di percepire
un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28;
RCC 1968 pag. 434).
L’amministrazione
ha proceduto ad un confronto dei redditi sia per quanto riguarda l’attività
abituale che in attività adeguate.
2.7.1
Per quel che
concerne il reddito da valido, il cui importo non è del resto
stato contestato in sede di ricorso (doc. I), l’UAI ha quantificato il reddito
che l’assicurato avrebbe potuto percepire da sano in fr. 44'200.-- nel 2009, facendo
riferimento allo scritto e-mail del 4 aprile 2010 della responsabile delle
risorse umane della Interroll SA (cfr. doc. AI 85-2).
2.7.2
Per quanto
riguarda invece il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla
base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione
però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità
lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente
svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale
("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991.
p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il
TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del
salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido
motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione
(DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di
indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla
tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita
dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella
TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV
nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Con
sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla
sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario
da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al
salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da
invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,
art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
In
un’altra sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha
lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso
in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”).
Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag.
45.
consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).
La
questione è stata definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza, la
quale nella sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 ha ricordato che:
" 3.3 In una
recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009 (ndr: DTF 135 V 297), il
Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che
quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto
al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso
deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della
DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti -
giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo
parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale
eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella
stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si
dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in
considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze
personali e professionali."
In
applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008
(inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2008 elaborata
dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2008 una
professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a
proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.
RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto
realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'806.--.
Riportando
questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata
in La Vie économique, 5-2011, p. 90), esso ammonta a fr. 4'998.24
mensili oppure a fr. 59'978.88 per l'intero anno (fr. 4'998.24 x 12, ritenuto
che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999
nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).
Dopo
adeguamento all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex"
- cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.), si
ottiene, per il 2009 (cfr. tab. B 10.3, pubblicata in La Vie économique,
5-2011, p. 91), un reddito mensile di fr. 5'104.10 oppure di fr. 61'249.27 per
l'intero anno (fr. 5'104.10 x 12).
L’assicurato, quale ausiliario nel reparto montaggio presso la __________
SA, avrebbe guadagnato nel 2009 fr. 44'200.-- / anno per un’occupazione a tempo
pieno (cfr. consid. 2.7.1.). Tale reddito si situa, per ragioni estranee
all’invalidità, sotto la media dei salari svizzeri per un’attività equivalente
(cioè fr. 65'761.87, cfr. Tabella TA1 p.to 29 “Fabbr. di macchine e mezzi di
trasporto”, livello di qualifica 4, fr. 5’161.-- X 12 mesi = 61’932.-- riportato
su 41.6 = fr. 64'409.28 e aggiornato al 2009).
Nella
decisione impugnata l’amministrazione non ha tuttavia calcolato il gap
salariale.
Questo
Tribunale, in data 19 luglio 2011, ha interpellato l’Ufficio AI sulle ragioni
che lo hanno indotto a non applicare il gap salariale, in considerazione
di un reddito da valido di fr. 44'200.-- presso la __________ SA (doc. X).
L’Ufficio
AI ha così motivato tale procedere:
"
(…)
Tuttavia, è necessario valutare se nello
specifico sono realizzati gli altri presupposti per procedere alla riduzione per "qap salariale".
Oltre alla differenza importante tra salario
effettivamente percepito e la media nel ramo (con soglia che supera il 5%), il
salario non deve essere inferiore alla media nel ramo per ragioni estranee all'invailidità
e non devono esserci circostanze che permettono di supporre che l'assicurato si
sia accontentato di un salario più modesto rispetto a quello che avrebbe potuto
ottenere (ad esempio, sentenza I 644/06: in caso di un assicurato che ha
lavorato per 15 anni presso il medesimo datore di lavoro si ammette che egli si
sia accontentato del salario versatogli), e risulta ammissibile che egli non
avrebbe potuto realizzare, a causa della formazione insufficiente, un salario
equivalente al reddito medio determinato. Come osservato dal TF in varie
sentenze (cfr. 9C _399/2007 del 14.03.2008 consid. 4.1), « il faut que
l'assuré ne s'en soit pas contenté délibérément. Il doit donc exister des
indices concrets qui laissent supposer que, compte tenu des particularités de
l'assuré, il aurait manifestement réalisé un revenu
supérieur s'il en avait eu la possibilité ».
Nella fattispecie il ricorrente, nato nel 1963,
senza formazione né professione particolare, è arrivato in Svizzera nel 1992
all'età di 29 anni. L'assicurato nel formulario di richiesta di prestazioni Al
per adulti nel 2002 ha indicato "Sono musicista e ho esperienza in vari
settori"; la perizia psichiatrica resa dal dr. med. __________ del
15.04.2010
riprende, a pag. 2, quanto riferito dall'assicurato: "L'assicurato
dichiara che è stato già fin da giovane un bravo percussionista e che in
Svizzera ha partecipato 4 volte al festival di __________ e dice di aver
suonato con musicisti brasiliani famosi, come __________". Nel
rapporto del 18.11.2005 il Servizio integrazione professionale (SIP) indica
quanto segue: "L'A. (42 anni, di origine __________) dopo le scuole
dell'obbligo (non portate a termine) non intraprende una particolare formazione
professionale. Nel suo paese d'origine lavora come contadino e mandriano, poi
si trasferisce in __________ dove lavora come aiuto muratore.
In Svizzera dal 1992 ha lavorato in modo saltuario in alcuni cantieri edili, come aiuto giardiniere e come operaio
per una ditta di traslochi e per una fabbrica di cioccolata, il tutto alternato
a lunghi periodi in cui era privo di un'occupazione lavorativa.
L'ultima attività professionale esercitata
(tra il `99 e il `01) è quella di ausiliario a ore nel reparto montaggio presso
la ditta __________, dove svolgeva semplici lavori di montaggio in posizione
seduta (dopo di che ha lavorato unicamente per un paio di mesi come manovale
addetto al trasporto di materiali, senza la necessità di alzare pesi).
Attualmente non è attivo professionalmente
(nel frattempo ha esaurito il diritto alle indennità disoccupazione), vive
presso un amico con il quale si dedica alle percussioni e al canto (organizzano
delle serate di musica brasiliana) e si dedica al volontariato una volta la
settimana.
Dall'estratto dei contributi presente
all'incarto i redditi dell'A. durante gli anni di permanenza nel nostro paese
appaiono altalenanti e decisamente bassi".
Sempre il SIP indica che provvedimenti
professionali non sono applicabili a causa della scarsa scolarità, del fatto
che l'assicurato non possiede alcuna qualifica professionale, e che egli "ha
svolto unicamente attività non qualificate, sempre per brevi periodi ed in modo
saltuario".
In considerazione degli elementi all'incarto,
ritenuto che l'assicurato, dal momento della sua entrata in Svizzera, si è accontentato
di impieghi temporanei e delle conseguenti esigue entrate (nel 1993 ha lavorato per 6 mesi presso la __________; nel 1994 ha lavorato per 1 mese presso il precedente datore di lavoro, poi da aprile a novembre ha beneficiato delle
indennità di disoccupazione; nel 1995 risulta un l'attività svolta per
il __________ da febbraio a settembre, poi nuovamente periodo di indennità di
disoccupazione; nel 1996 periodo di indennità di disoccupazione da
aprile ad agosto, poi attività svolta per cooperativa __________ da agosto a
dicembre; nel 1997 da gennaio a febbraio attività svolta per cooperativa
__________, poi nuovamente periodo di indennità di disoccupazione fino a
dicembre; nel 1998 periodo di indennità di disoccupazione da gennaio a
marzo, poi da ottobre a novembre attività svolta per __________; nel 1999 attività
per __________ da febbraio a agosto, poi inizio attività presso __________ AG
da settembre quale ausiliario a ore nel reparto montaggio (cfr.
questionario del datore di lavoro del 14.06.2002); nel 2000 attività
svolta per __________ AG per tutto l'anno con guadagno annuo di fr. 25'027.-;
nel 2001 da gennaio ad aprile ha svolto l'attività per __________ AG (il
datore di lavoro precisa nel questionario del 14.06.2002 che l'assicurato aveva
dato la disdetta per nuova attività lavorativa e che l'ultimo giorno di lavoro
effettivo è stato il 31.01.2001), indi per un mese (dal 14 marzo al 6 aprile)
ha svolto attività per __________ SA su chiamata, poi periodo di indennità di
disoccupazione da maggio a dicembre; nel 2002 periodo di indennità di
disoccupazione; nel 2003 periodo di disoccupazione seguito da attività
lavorativa svolta per __________. SA da maggio a settembre; negli anni
successivi non risulta alcuna attività lavorativa), le condizioni
per applicare la riduzione per "gap salariale" non sono
realizzate.
In considerazione di quanto sopra, lo scrivente
Ufficio conferma la decisione amministrativa resa e le conclusioni poste con la
risposta di causa”(doc. XI 1-3).
Il
ricorrente, da parte sua, ha ritenuto applicabile la riduzione per il “gap
salariale”, in considerazione del fatto che l’assicurato ha lavorato
stabilmente presso la __________ SA (doc. XIII).
Il TCA
non può condividere tale argomentazione.
Infatti,
come rettamente evidenziato dall’Ufficio AI, l’assicurato dopo la sua entrata
in Svizzera nel 1992 ha svolto unicamente lavori saltuari alternati a periodi
di disoccupazione.
In data
1° settembre 1999 ha iniziato a lavorare presso la __________ SA di __________,
in qualità di ausiliario a ore nel reparto montaggio con un guadagno (nel 2000)
di fr. 25'027.-- annui, solo fino al 30 aprile 2001 (poco più di un anno e
mezzo), quando lo stesso assicurato ha dato la disdetta per svolgere tuttavia,
ancora un’attività su chiamata per __________, di un solo mese e poi ritrovarsi
nuovamente in disoccupazione.
È quindi
condivisibile l’argomentazione dell’amministrazione, secondo cui l’assicurato
si è sempre accontentato di impieghi temporanei dalle conseguenti esigue
entrate.
Alla luce
della giurisprudenza citata e delle argomentazioni dell’Ufficio AI, ritenute da
questa Corte più convincenti, nella fattispecie non viene applicata dunque nessuna
riduzione per il gap salariale.
2.7.3
In ossequio
alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze
specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,
età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado
d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad
una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima
consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto
delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"
(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
In una
sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha
proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido,
trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un
permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato
in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.
La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora
conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno
alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo
parziale (5%):
"
2.4
Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen
Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem
Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar,
während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte
Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne
Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter
Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind
keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug
abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht
bestritten.
2.5
Entgegen der Auffassung im kantonalen
Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache,
dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der
ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der
Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die
Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00
[Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr
einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im
Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem
Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt
(Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002
S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende
Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die
Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und
Ausländer zusammensetzen.
2.6
Die IV-Stelle führt in der
Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte
nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in
Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag,
die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden ...)."
Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund statistischer Angaben
festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache der Lohneinbusse von
teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden Anforderungsniveau 4 (einfache und
repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000
S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 28 T8), auch wenn in diesem Rahmen
der prozentuale Minderverdienst nicht schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist
(vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).
2.7
Damit sind im Rahmen des Abzuges die
leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die
Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu
berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen
Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen
gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein
Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende
Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw.
2.3
hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus
des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat
jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit
einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache
Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein
kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher
liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der
Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist,
was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe
Invalidenrente führt." (STFA succitata)
In
un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 -
riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un
permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un
profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una
decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht
unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw.
2.5.1
hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen
kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem
Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten
Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung
getragen”).
In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104,
il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve
essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido,
argomentando:
"
Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente
esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di
una prassi non sempre coerente.
A titolo di esempio, in una sentenza del 14
febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che
l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione
impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i
lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a
prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé
non influisce sul livello retributivo.
Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005
nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido,
trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in
attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge
de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la
sottolineatura è del redattore).
In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella
causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al
beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età
costituisse un fattore di riduzione.
Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4
OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa
disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della
rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419
consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).
Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento
fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo
scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF
115.
V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella
causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in
talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,
ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e
visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori
delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza
professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le
malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.
Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla
giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.
Per quanto riguarda specificatamente la riduzione
percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,
l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,
che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività
sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più
elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I
559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa
dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto
parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,
I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per
tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata
una riduzione del 15% per ragioni di salute).
La presenza cumulativa di più fattori legittima
l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).
Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004
nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata
dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri
fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di
dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)
2.7.4
In concreto,
nel rapporto del 6 ottobre 2010, le consulenti IP hanno applicato una riduzione
del 5% per attività leggera (doc. AI 89-3).
La
percentuale globale del 5% stabilita dalle consulenti può essere confermata dal
TCA.
Questa
soluzione si giustifica tanto più se si considera che per costante
giurisprudenza il Giudice non può scostarsi dalla valutazione dell’amministrazione
senza fondati motivi (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/dd e 6).
Procedendo
quindi al raffronto dei redditi, partendo da un salario da invalido di fr. 61'249.27, ritenuta un’esigibilità
dal profilo medico del 60% e ammettendo la riduzione del 5%, il reddito
ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 34’912.08 confrontando ora
questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 44'200.--
(consid. 2.7.1) emerge un tasso d’invalidità del 21,0% che non permette l’attribuzione di una rendita
d’invalidità.
2.7.5
Appurato, per
contro, che il ricorrente conserva una capacità lavorativa residua del 60%
nella sua precedente attività di ausiliario nel reparto montaggio, nella quale
è in grado di conseguire, mettendo a frutto la sua capacità lavorativa residua,
un reddito corrispondente al 60% del reddito realizzabile senza il danno alla
salute (100%), l’incapacità lucrativa del ricorrente ammonta al 40% (cfr. al
riguardo DTF 114 V 310 consid. 3a pag. 313 con riferimenti; STF 9C_776/2007 del
14.
agosto 2008).
Va qui
rilevato che il Tribunale federale, in una sentenza 9C_294/2008 del 19 marzo 2009, ha ancora una volta ritenuto corretto considerare che un’assicurata, inabile al lavoro al
massimo al 30% sia nella sua professione abituale, che in altre attività,
presenta un grado di invalidità del 30%. Alla medesima soluzione l'Alta Corte è
arrivata in una sentenza 8C_558/2008 del 17 marzo 2009 per un assicurato
inabile al lavoro al 50% nella sua professione e in una sentenza 9C_856/2010.
Alla luce
del grado d’invalidità del 40% nell’attività di ausiliario nel reparto
montaggio, l’assicurato è in grado di sfruttare al meglio la sua capacità
lavorativa residua in attività adeguate dove invece, il grado d’invalidità è
del 21%.
Nella
misura in cui l’UAI ha rifiutato il riconoscimento di una rendita d’invalidità
la sua decisione formale del 27 dicembre 2010 merita quindi conferma.
2.8
Secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.- andrebbero poste a
carico dell’assicurato, il quale ha tuttavia chiesto l'assistenza giudiziaria
(cfr. consid. 2.9.).
Al
riguardo il Consiglio federale nel Messaggio concernente la modifica della
legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (misure di semplificazione
della procedura) del 24 maggio 2005 in FF 2005 pag. 2751 seg. si è così
espresso:
"
(...)
Quando sono adempite le condizioni del gratuito
patrocinio, la procedura di ricorso in materia di AI continuerà ad essere
gratuita (con riserva di una successiva restituzione) per gli assicurati
interessati, come negli altri settori del diritto amministrativo.
Si intende così garantire che saranno prese in
considerazione le particolarità del singolo caso, in modo tale che anche le
persone meno abbienti possano accedere ai tribunali.
(...)
Le stesse considerazioni valgono a proposito delle
procedure di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni e, per
le persone residenti all'estero, dinanzi alla Commissione di ricorso AVS/AI. In
altri termini, quando non può essere concesso il gratuito patrocinio in seguito
a circostanze particolari che riguardano il singolo caso, per le controversie
concernenti prestazioni dell'AI i Cantoni devono stabilire limiti di spesa
inferiori rispetto agli altri settori del diritto amministrativo.
Al fine di tener conto della componente di politica
sociale, fisseranno questi limiti non in funzione del valore litigioso, ma in
funzione dell'onere effettivo. È stato fissato un limite di spesa (dai 200 ai
1000.
franchi) equivalente a quello stabilito nella revisione totale
dell'organizzazione giudiziaria. Si è così dato seguito al suggerimento
espresso dalla maggioranza dei Cantoni nella procedura di consultazione.
(...)"
2.9
Il
ricorrente ha infine postulato di essere posto al beneficio dell’assistenza
giudiziaria con gratuito patrocinio (doc. II, V).
Ai sensi
dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere
garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano,
il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge
rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS,
rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità
di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso,
l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i
presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si
esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa
indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art.
61, n. 86, pag. 626).
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –
rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n.
88s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche
art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato
(cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di
esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con
riferimenti).
Dalle
tavole processuali si evince che il ricorrente, separato con due figli, vive
grazie all’aiuto dell’assistenza pubblica (cfr. doc. V).
In tali
circostanze l’indigenza deve essere ammessa.
L’assicurato non possiede
inoltre le necessarie conoscenze giuridiche, per cui l’intervento di un legale
appare giustificato e di primo acchito il ricorso non pareva essere privo di
fondamento.
Essendo dunque nella fattispecie soddisfatti i requisiti cumulativi per la
concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurato, il gratuito
patrocinio va quindi concesso, riservato l'eventuale obbligo di rimborso,
qualora la situazione economica dell'assicurato dovesse in futuro migliorare
(cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93;
cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti
al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I
569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid.
5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).
Ne
consegue che il ricorrente è per il momento esonerato dal pagamento delle spese
processuali (cfr. art. 69 cpv. 1bis LAI; STF I 885/06 del 20 giugno 2007).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. L’istanza
tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio
è accolta.
3. Le
spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. A seguito
della concessione dell'assistenza giudiziaria esse sono per il momento assunte
dallo Stato.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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