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Decisione

32.2011.292

Casalinga a tempo pieno. Respinta richiesta di prestazioni. Dopo inchiesta economica il grado d'invalidità è del 30%

21 maggio 2012Italiano44 min

Source ti.ch

Fatti

I doc.

VII, VIII+bis sono stati inviati all’assicurata per conoscenza (doc. IX).

1.7. Il 6 aprile

2012 il TCA ha interpellato l’Ufficio AI in merito alle osservazioni critiche della

Dr.ssa __________ del 7 novembre 2011 sull’inchiesta economica svolta

dall’amministrazione (doc. X).

1.8. L’Ufficio AI

ha risposto in data 20 aprile 2012 allegando la presa di posizione

dell’assistente sociale __________ (doc. XI+bis).

Lo

scritto del 20 aprile 2012 e l’allegato sono stati inviati all’assicurata per

osservazioni (doc. XII).

1.9. La

patrocinatrice di RI 1 ha preso posizione il 7 maggio 2012 (doc. XIII)

Il doc.

XIII è stato inviato all’UAI per conoscenza (doc. XIV).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio

2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21

dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio

2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;

STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;

STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. Oggetto del

contendere è la questione di sapere se l’Ufficio AI ha correttamente o meno

negato all’assicurata il diritto ad una rendita d’invalidità.

Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la

sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

L’art. 28

cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno

diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di

rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi

almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi

dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto

fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza

dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,

nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in

condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del

lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido

(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere

determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante

la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle

affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et

pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto

dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei

all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini

fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;

Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente

esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e

dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione

personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua

capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge

il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se

ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione

fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

Al

proposito va infine ancora rilevato che, secondo la

giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le

circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla

rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla

medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali

modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione

(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili

di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R

consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in

SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01

pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I

26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I

475/01).

2.3. Se, però, un

assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere

invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di

guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può

cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non

si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.

Per

questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di

svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo

specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1;

RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, pag. 199).

A sua

volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in vigore

sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003),

precisa:

"

Per mansioni consuete di una persona senza

attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare

gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività

artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende

ogni attività svolta dalla comunità."

L’invalidità

viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da

effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001

pag. 158 consid. 3c).

Si

paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza

del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando

l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J. L. Duc, Les assurances

sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht,

Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).

Di regola

si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è

ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le

incombenze che lo concernono.

Questa

presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora

più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la

maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139;

Valterio, op. cit. pag. 211).

L'importanza

dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla

struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle

circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza

figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella

in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.

2.4. Nel caso in

cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori

invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile l’art.

28 cpv. 2ter LAI secondo cui

"

Qualora l’assicurato eserciti un’attività

lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente nell’azienda del coniuge,

l’invalidità per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se

inoltre svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è

determinata secondo il capoverso 2bis. In tal caso, occorre determinare la

parte rispettiva dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita

nell’azienda del coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e

poi determinare il grado d’invalidità in funzione della disabilità patita nei

due ambiti."

Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto")

è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V

146.

Anche in

altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad

assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e

consacrano il resto del loro tempo all’attività casalinga è conforme alla legge

e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione

dell’art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente

pubblicata in plaidoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre

2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.

Questa

giurisprudenza è stata ribadita in una STF 9C 15/2007 del 25 luglio 2007 e in una STF I 126/07 del 6 agosto 2007, pubblicata in DTF 133 V 504.

In una

sentenza pubblicata in DTF 134 V 9 l'Alta Corte ha precisato la propria

giurisprudenza ed ha ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli

influssi reciprochi dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni

consuete nell'ambito dell'applicazione del metodo misto.

Una

eventuale ridotta capacità nell'ambito professionale o nell'ambito

dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI [nella versione in vigore dal 1° gennaio 2004]) in seguito a

maggiori sforzi compiuti nell'altro settore d'attività va tuttavia presa in

considerazione solo a determinate condizioni.

L’Alta

Corte in una sentenza pubblicata in DTF 137 V 334, ha riconfermato la sua giurisprudenza relativa al metodo misto.

2.5. Al fine di determinare il metodo applicabile per stabilire

l’eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o

meno attività lucrativa immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità.

Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle

circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute,

l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa (SVR 1996 AI Nr.

76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo

parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150ss; STCA del 13 ottobre 1997 nella

causa M.M; Valterio, op. cit., pag. 109; Meyer-Blaser, Rechtssprechung des

Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht, BG über die IV, Zurigo 1997, pag. 28,

30; Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999,

pagg. 190s).

2.6. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata

da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al

proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere

dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del

lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298

consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324;

RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998

nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

L'Alta Corte ha inoltre

avuto modo di precisare che:

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i

quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art.

4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali

propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono

considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono

turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità

di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la

misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più

oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.

1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29

settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

Secondo la giurisprudenza

del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni

dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la

farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella

causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,

pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

In una

sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che

“(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in

particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata

sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto

scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del

Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4).

(…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

2.7. Nella presente

fattispecie va innanzitutto rilevato che l’UAI ha proceduto alla valutazione

del grado d’invalidità ritenendo la ricorrente, prima del danno alla salute,

persona senza attività lucrativa ed ha quindi applicato il metodo specifico di

calcolo dell'invalidità (cfr. consid. 2.3.).

Nel

formulario per la richiesta di prestazioni dell’assicurazione invalidità

l’assicurata ha indicato di essere casalinga (doc. AI 9-7). Mentre dal rapporto

di rilevamento tempestivo del 22 dicembre 2010 (doc. AI 5-1) e dall’inchiesta

economica per le persone che si occupano dell’economia domestica emerge che la

ricorrente “in assenza del danno alla salute era suo desiderio esercitare

un’attività lucrativa a tempo pieno” (doc. AI 23-2).

Il 31

marzo 2011 l’Ufficio AI ha interpellato l’assicurata su tale questione, in

considerazione del fatto che l’ultima attività lucrativa risale al 1997, mentre

il danno alla salute comporta un’incapacità lavorativa solo dal 2008 (doc. AI

25-1).

Nello scritto

di risposta del 13 aprile 2011 RI 1 ha confermato la sua intenzione di lavorare

a tempo pieno, se non fosse subentrato il danno alla salute, riferendo di

alcuni tentativi falliti di svolgere l’attività educatrice e di aiuto

domiciliare (doc. AI 28-1). Tuttavia, nel periodo dal 1998 al 2008 non emerge

alcuna concreta attività lavorativa svolta dall’insorgente. L’UAI ha verificato

a tal proposito sia l’estratto conto individuale, sia i dati fiscali (doc. AI

30-1; 40-1).

Secondo

il TCA, a giusta ragione, dunque, l’amministrazione ha ritenuto l’assicurata

casalinga in misura completa (100%).

L’insorgente,

da parte sua, in sede ricorsuale non ha più contestato l’applicazione del

metodo specifico (doc. I).

2.8. Chiamato a

verificare innanzitutto se lo stato di salute della ricorrente è stato

accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione della decisione qui

impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, questo

TCA non ha motivo per mettere in dubbio le valutazioni effettuate dal Servizio

medico regionale (SMR), da considerare dettagliate, approfondite e quindi

rispecchianti i parametri giurisprudenziali sopra ricordati.

Nel primo

rapporto del 1° marzo 2011 del medico del SMR Dr. __________, spec. FMH in

chirurgia, è stata posta la diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di

“Disturbo depressivo latente nell’ambito di una distimia ed un disturbo di

personalità depressivo (ICD10 F34.1). Ulcera post-anastomotica. Stato dopo by

pass gastrico prossimale per obesità iatrogena (16.12.2008). Lipedema cronico

con lipodistrofia arti inferiori. Iperlassità legamentare con sublussazione

sintomatica dell’articolazione carpo metacarpale bilaterale. Stato dopo

asportazione gozzo eutiroideo (1982). Trombofilia “venosa” su mutazione

eterozigote della protrombina. Stato dopo embolia polmonare (04.11.2006).

Terapia anticoagulante dal 11.2006” (doc. AI 21-1).

Secondo il medico del SMR l’assicurata è inabile nell’attività di

educatrice, in attività adeguata e casalinga al 50% dal mese di dicembre 2008

(doc. AI 21-1).

La

valutazione medica del SMR è confermata anche dalla Dr.ssa __________, FMH in

medicina generale, che nello scritto del 18 agosto 2011, non ha posto una

diversa diagnosi ed ha indicato un’inabilità lavorativa in ogni attività del

50%. A mente del medico curante “la signora RI 1 sarebbe (…) abile in

maniera parziale ad attività leggere e variate nella posizione, al massimo in

ragione di un 50%” (doc. AI 34-3).

Nel

referto del 7 febbraio 2011 la Dr.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e

psicoterapia, ha diagnosticato uno “stato depressivo latente nell’ambito di

una distimia ed un disturbo di personalità depressivo (ICD10 F34.1)” con

un’incapacità lavorativa solo per motivi psichici del 50% (doc. AI 19-6).

Il medico

del SMR, Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, al quale l’amministrazione

ha sottoposto le risultanze dell’inchiesta economica per le persone che si

occupano dell’economia domestica (consid. 2.11.), in data 27 settembre 2011 ha precisato che la distimia o personalità depressiva, secondo la classificazione ICD10 è

definita come “una depressione cronica del tono dell’umore, della durata di

almeno alcuni anni, che non è sufficientemente grave, o nella quale i singoli

episodi non sono sufficientemente prolungati da giustificare una diagnosi di

sindrome depressiva ricorrente grave, di media gravità o lieve. Ne consegue,

dal lato funzionale, che gli impedimenti attesi in un soggetto distimico

saranno meno gravi di quelli attesi in un soggetto depresso di qualsiasi

gravità” (doc. AI 38-1).

Il TCA

ricorda che, secondo la giurisprudenza federale, la diagnosi di distimia non è, in quanto tale,

invalidante. Essa può tuttavia essere considerata invalidante quando è

associata ad altri disturbi gravi della personalità.

Ad

esempio in una sentenza 9C_294/2008 del 19 marzo 2009, il Tribunale federale ha

sviluppato le seguenti considerazioni a proposito della distimia:

" (…)

4.2 In questo contesto,

il Tribunale cantonale ha giustamente esplicitato il concetto per cui un

disturbo psichico non deve necessariamente provocare un’incapacità lavorativa

invalidante. Ciò vale in particolare nel caso – come quello di specie – in cui

la diagnosi pronunciata mette in evidenza un danno di lieve entità.

4.3 Secondo il sistema di classificazione ICD-10

convenzionalmente utilizzato, la distimia configura una depressione cronica

dell’umore che non è sufficientemente grave o nella quale singoli episodi non

sono sufficientemente prolungati da giustificare una diagnosi di sindrome

depressiva ricorrente grave, di media gravità o lieve (cifra F34.1). A tal

riguardo il Tribunale federale (delle assicurazioni) ha già avuto modo di

affermare a diverse riprese che una distimia non esplica di principio – a

seconda delle circostanze – effetti invalidanti (sentenze I 938/05 del 24

agosto 2006, consid. 4.1 e 5; I 834/04 del 19 aprile 2006, consid. 4.1; I

488/04 del 31 gennaio 2006, consid. 3.3). Tale conclusione, che si fonda su

osservazioni medico-empiriche e che pertanto costituisce una questione

giuridica, non ha però valore assoluto. Un disturbo distimico può nel singolo

caso pregiudicare notevolmente la capacità lavorativa se è associato ad altre

diagnosi, come ad esempio a un disturbo serio della personalità (sentenza I 653/04

del 19 aprile 2006, consid. 3). Se per contro lo stato psichico evidenzia

“unicamente” una distimia, ciò può anche comportare una riduzione

dell’attitudine al lavoro, ma non determina, in quanto tale, un danno alla

salute ai sensi di legge (SVR 2008/IV no. 8 pag. 23, consid. 3.3.1 [I 649/06])."

Nella sentenza cantonale

del 10 marzo 2008 (inc. 32.2007.158), il TCA aveva rammentato le

caratteristiche della distimia, e meglio:

"

F34.1 Distimia

Si tratta di una depressione cronica del tono

dell'umore, della durata di almeno alcuni anni, che non è sufficientemente

grave, o nella quale i singoli episodi non sono sufficientemente prolungati da

giustificare una diagnosi di sindrome depressiva ricorrente grave, di media

gravità o lieve (F33.-).

● Nevrosi depressiva

● Disturbo di personalità depressivo

Depressione nevrotica

Depressione ansiosa persistente

Esclude:

depressione ansiosa (lieve o non persistente)

(F41.2)

Note diagnostiche

Sebbene gli attuali sintomi non giustifichino una

diagnosi di sindrome depressiva, una diagnosi di distimia può essere ancora

posta se ciò si è verificato in passato, particolarmente dall'esordio della

malattia. Il bilancio tra le singole fasi di depressione lieve e i periodi intervallari

di relativa normalità è molto variabile. La distimia ha molto in comune con i

concetti di nevrosi depressiva e di depressione nevrotica.

DCR-10

A. Vi

deve essere un periodo di almeno due anni in umore depresso costante o

costantemente ricorrente. I periodi intervallari di umore normale durano

raramente più di qualche settimana e non vi sono episodi ipomaniacali.

B. Nessuno,

o molto pochi, degli episodi depressivi, durante tale periodo di almeno due

anni, sono di gravità o durata tale da soddisfare i criteri per la sindrome

depressiva ricorrente lieve (F.33.0).

C. Durante

almeno alcuni dei periodi depressivi, debbono essere presenti almeno tre degli

aspetti seguenti:

(1) energia o attività ridotta

(2) insonnia

(3) perdita di fiducia in se stesso o

sentimenti di inadeguatezza

(4) difficoltà di concentrazione

(5) pianto frequente

(6) perdita

di interesse o di piacere nell'attività sessuale e in altre attività piacevoli

(7) sentimenti di disperazione o di

sconforto

(8) vissuto

di incapacità di far fronte alle ordinarie responsabilità della vita quotidiana

(9) pessimismo circa il futuro o

rimuginazioni sul passato

(10) isolamento sociale

(11) produzione verbale ridotta.

Note diagnostiche

Se lo si considera, si può specificare se

l'esordio è stato precoce (nella tarda adolescenza o nella terza decade di

vita) o tardivo (abitualmente tra i 30 o i 50 anni, dopo un episodio

affettivo)."

(cfr. "ICD-10. Classificazione delle

sindromi e dei disturbi psichici e comportamentali". Ed. Masson, Milano

2003, pag. 136-137).”

Il

Tribunale federale ha confermato la propria giurisprudenza in una sentenza 9C_922/2009

del 9 luglio 2010, nella quale ha approvato la decisione dell’amministrazione,

avallata dai primi giudici, di sopprimere, in sede di revisione, il diritto ad

un quarto di rendita di invalidità del quale beneficiava un’assicurata.

In tale

occasione, la nostra Massima Istanza ha ritenuto corretta la valutazione del

SMR di considerare l’assicurata, affetta da distimia e da disturbo della

personalità con tratti immaturi e dipendenti, pienamente abile al lavoro in

attività adatte, distanziandosi in tal modo dalle risultanze della perizia psichiatrica,

che concludeva per contro per un’incapacità lavorativa del 40%.

Nella presente fattispecie la diagnosi di distimia posta dal

medico psichiatra del SMR non è associata ad altri disturbi gravi della

personalità. Si tratta piuttosto di una depressione cronica

del tono dell’umore, non sufficientemente grave, o nella quale i singoli

episodi non sono sufficientemente prolungati da giustificare una diagnosi di

sindrome depressiva ricorrente grave, di media gravità o lieve.

La distimia che affligge l’assicurata non costituisce dunque una

patologia psichiatrica sufficiente per comportare una diminuzione della

capacità lavorativa residua nella misura indicata dalla Dr.ssa __________

("incapacità lavorativa per motivi psichiatrici al 50%", cfr. doc.

19-7 e doc. 19-3), alla luce dei criteri posti dalla giurisprudenza federale.

Questa

Corte ritiene inoltre che lo stato di salute dell’assicurata, sia dal profilo

psichiatrico che somatico, sia stato dettagliatamente ed approfonditamente

vagliato dal SMR.

Neppure

le certificazioni successivamente trasmesse dall’insorgente consentono una

diversa valutazione.

Dalla documentazione

medica inviata il 13 dicembre 2011 emerge un ricovero dal 30 novembre 2011 al 9

dicembre 2011 e importanti patologie somatiche (doc. F).

Tuttavia,

da questa documentazione, come sottolineato dal medici del SMR, Dr. __________

e Dr. __________ non risulta una sostanziale modifica dello stato di salute

(doc. VIII bis).

Va qui

ricordato che se, da una parte, la

procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i

fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,

dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la

sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende

in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente

esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai

fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze

della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

L'assicurata è dunque

inabile al lavoro al 50% nell'attività casalinga.

Si

ricorda tuttavia alla ricorrente che il presente giudizio non pregiudica

eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per

l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento

impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V

140 e 129 V 4).

2.9. Accertato

che RI 1, prima dell’insorgenza del danno alla salute, non esercitava

un'attività lucrativa, non è possibile applicare nei suoi confronti il concetto

dell'incapacità di guadagno poiché - in simili condizioni - l'invalidità non

può cagionare una vera e propria perdita di guadagno.

Pertanto, in applicazione del cosiddetto metodo specifico (cfr.

consid. 2.3.), l’invalidità dell’assicurata è da stabilire confrontando le

singole attività nell'economia domestica ancora accessibili alla richiedente la

rendita AI, con i lavori che può eseguire una persona sana, secondo le regole

stabilite dalla prassi amministrativa e riportate alle cifre 2122 e ss nelle

Direttive UFAS sull'invalidità e la grande invalidità in vigore dal 1. gennaio

del 1990.

In

particolare la cifra 2124 prevede:

"

in occasione dell'esame dell'impedimento -

dovuto all'invalidità - riscontrato presso una persona occupata nell'economia

domestica, ci si basa generalmente sulla ripartizione dei lavori esistenti

prima dell'insorgere dell'invalidità.

In primo luogo si deve tuttavia esaminare se

l'assicurato non ha la possibilità di usare meglio la sua residua capacità di

lavoro mediante un'altra ripartizione dei compiti."

La cifra

2122 prevede che:

"

Quale regola generale si ammette che i lavori di

una persona sana occupata nell'economia domestica costituiscono le seguenti

percentuali della sua attività complessiva.

Lavori Economia

senza figli e senza membri di famiglia che richiedono

cure

%

1.

Conduzione dell'economia

domestica, (pianificazione,

organizzazione del lavoro,

controllo 5

Considerandi

2.

Spese e acquisti diversi 10

3.

Alimentazione (preparazione

dei pasti, lavori di pulizia

della cucina) 40

4.

Pulizia dell'appartamento 10

5.

Bucato, pulizia dei vestiti,

confezione e trasformazione

degli abiti, (cucito, maglia,

uncinetto) 10

6.

Cura dei figli e di altri membri

della famiglia ---

7.

Diversi (cura di terzi, cura

delle piante e degli

animali, giardinaggio) 5

8.

Altre attività (p. es. aiuto alla

famiglia stessa, attività di utilità

pubblica, perfezionamento,

creazione artistica, attività

superiore alla media nella

confezione e nella trasformazione

dei vestiti). 20"

In

Pratique VSI 1997 pag. 299ss, l'UFAS ha precisato di aver emesso delle direttive

supplementari (supplemento 1 alle Direttive sull'invalidità e sulla grande

invalidità, valido dal 1. gennaio 1993) che accordano il diritto agli Uffici AI

dei diversi cantoni di valutare la sfera di competenze di una persona attiva

nell'economia domestica su casi differenti (cifre 2127ss.).

In una

sentenza del 17 febbraio 1997 nella causa M.T. (pubblicata in Pratique VSI 1997

pag. 298ss) il TFA ha stabilito che il complesso delle occupazioni abituali

degli assicurati attivi in ambito domestico deve corrispondere, in ogni caso,

ad un valore pari al 100%. Una differenziazione che si orienta alle dimensioni

dell'economia domestica con la conseguenza che, in caso di economia domestica

di dimensioni ridotte si ammetterebbe un aggravio complessivo inferiore al

100%, è contrario alla legge e alle ordinanze.

Inoltre

nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per

l'invalidità (CII), in vigore dal 1° gennaio 2000, l'UFAS, allo scopo di garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. Cifra

3097), ha previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche

sulla base di un minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano essere

stati rispettati - attribuibile a ciascuna di esse.

In

particolare la cifra 3095 prevede:

"

Di regola, si ammette che i lavori di una

persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti

percentuali della sua attività complessiva:

Attività

Minimo %

Massimo %

1.

Conduzione dell'economia domestica (pianificazione,

organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)

2.

5.

2.

Alimentazione (preparare i pasti, cucinare, apparecchiare,

pulire la cucina, approvvigionamento)

10.

50.

3.

Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare l'aspirapolvere,

curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti)

5.

20.

4.

Acquisti e altre mansioni (posta, assicurazioni, uffici)

5.

10.

5.

Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere e raccogliere

il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)

5.

20.

6.

Accudire i figli o altri familiari

0.

30.

7.

Altre attività (p.es. curare i malati, curare le piante e il

giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di volontariato,

corsi di perfezionamento, attività creative)*

0.

50.

* Va escluso l'impiego del tempo libero (N.

3090)."

Mentre

alle cifre 3096 e ss. si legge ancora:

"

Il totale delle attività dev'essere sempre del

100.

% (Pratique VSI 1997 p. 298).

Di norma, vanno applicate la ripartizione dei

lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un

margine per una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione

può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema

(RCC 1986 p. 244). All'occorrenza gli atti vanno sottoposti all'UFAS con una

proposta.

In virtù dell'obbligo di ridurre il danno, una

persona deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la

propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione

di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1045 e 3045 segg.). Essa deve

ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all'aiuto dei membri della sua

famiglia, nella misura abituale. Se non adotta questi provvedimenti volti a

ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione

dell'invalidità, della diminuzione della capacità di lavoro nell'ambito

domestico."

In una sentenza I 102/00 del 22 agosto 2000, l'Alta Corte ha nuovamente confermato la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo

dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività

domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni

nelle circostanze concrete.

Per quanto

riguarda la determinazione dell'invalidità di persone occupate nell'economia

domestica, il TFA ha inoltre già avuto modo di stabilire che - in linea di

massima e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio le

conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi

dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel

procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235

consid. 2d; RCC 1984 p. 143, consid. 5; STFA 22 agosto 2001 nella causa C.G.,

consid. 4, I 102/00). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria

nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica

unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93

consid. 4; STFA 11 agosto 2003 nella causa S. consid. 2, I 681/02).

Se,

tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che

l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui

l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa

risulta decisiva (Valterio, op. cit., p. 211; RCC 1989 p. 131 consid. 5b, 1984

p. 144 consid. 5).

Nella già citata DTF 128 V 93, il TFA, a

proposito del valore probatorio di un rapporto d'inchiesta dell'ufficio AI, ha

rilevato:

"

(…)

4.

- Die in Art. 69 Abs. 2 IVV vorgesehene

Abklärung an Ort und Stelle ist die geeignete Vorkehr für die Ermittlung des

Betreuungsaufwandes. Für den Beweiswert eines entsprechenden Berichtes sind -

analog zur Rechtsprechung zur Beweiskraft von Arztberichten gemäss BGE 125 V 352 Erw. 3a mit

Hinweis - verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. Es ist wesentlich, dass als

Berichterstatterin eine qualifizierte Person wirkt, welche Kenntnis der örtlichen

und räumlichen Verhältnisse sowie der aus den seitens der Mediziner gestellten

Diagnosen sich ergebenden Beeinträchti-gungen und Behinderungen der

pflegebedürftigen Person hat. Weiter sind die Angaben der die Pflege Leistenden

zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der Beteiligten im Bericht

aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss plausibel, begründet und

detailliert bezüglich der einzelnen, konkret in Frage stehenden Massnahmen der

Behandlungs- und Grundpflege sein und in Übereinstimmung mit den an Ort und

Stelle erhobenen Angaben stehen. Trifft all dies zu, ist der Abklärungsbericht

voll beweiskräftig. Das Gericht greift, sofern der Bericht eine zuverlässige

Entscheidungsgrundlage im eben umschriebenen Sinne darstellt, in das Ermessen

der die Abklärung tätigenden Person nur ein, wenn klar feststellbare

Fehleinschätzun-gen vorliegen.

Das gebietet insbesondere der Umstand, dass die

fachlich kompetente Abklärungsperson näher am konkreten Sachverhalt ist als das

im Beschwerdefall zuständige Gericht. Obwohl von zentraler Bedeutung für die

Beurteilung des Anspruchs auf Beiträge an die Hauspflege und im Hinblick auf

die Beweiswürdigung regelmässig zumindest wünschenswert, besteht an sich keine

strikte Verpflichtung, die an Ort und Stelle erfassten Angaben der versicherten

Person (oder ihrem gesetzlichen Vertreter) zur Durchsicht und Bestätigung

vorzulegen. Nach Art. 73bis Abs. 1 IVV genügt es, wenn ihr im Rahmen des

Anhörungsverfahrens das volle Akteneinsichtsrecht gewährt und ihr Gelegenheit

gegeben wird, sich zu den Ergebnissen der Abklärung zu äussern (vgl.-generell-

BGE 125 V 404 Erw. 3, bie Abklärung der gesundheitlichen Behinderung der im

Bereich der Haushaltführung tätigen Personen nach Art. 27 IVV: Urteil S. vom 4.

September 2001, I 175/01)."

Il TFA ha

inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima

sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se

le indicazioni dell’assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli

accertamenti medici (AHI-Praxis 2001 p. 161 consid. 3c; STFA del 2 febbraio

1999.

nella causa M.J.V. e del 17 luglio 1990 nella causa W.), ritenuto che una

presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole

mansioni accertate in sede d'inchiesta - strumento destinato soprattutto alla

valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica - è da

considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi

psichici (STFA 11 agosto 2003 nella causa S., I 681/02 e del 28 febbraio 2003

nella causa S., I 685/02).

2.10

Nell’evenienza

concreta all’assicurata, nella decisione del 10 ottobre 2011, è stata negata

una rendita d’invalidità sulla base dell’inchiesta economica per le persone che

si occupano dell’economia domestica svolta in data 16 marzo 2011 (doc. AI

23-1).

Nel rapporto

del 31 marzo 2011 (cfr. doc. 23-1 e segg.) l’ispettrice ha espresso la seguente

valutazione:

"

(...)

5.

ATTIVITÀ - descrizione degli impedimenti

dovuti all'invalidità

5.1

Conduzione dell'economia domestica

pianificazione,

organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo

importanza

assegnata

5.

%

percentuale

degli impedimenti

0.

%

percentuale

di invalidità

0.

%

Nessun impedimento.

5.2

Alimentazione

preparazione

dei pasti, pulizia della cucina, riserve

importanza

assegnata

40%

percentuale

degli impedimenti

20.

%

percentuale

di invalidità

8.

%

L'assicurata si dice

soddisfatta dell'esito dell'intervento di by-pass gastrico, malgrado qualche

spiacevole effetto secondario. Il calo ponderale le consente infatti di

muoversi con maggiore facilità, anche all'interno della propria abitazione. Si

sente meglio sia a livello fisico che mentale.

La signora RI 1

riferisce di aver sempre amato molto cucinare e ancor oggi si dedica con grande

piacere alla preparazione dei pasti giornalieri. Evita sforzi e attività

prolungate con le mani e in cucina alterna la posizione seduta a quella eretta.

Apparecchia e

sparecchia la tavola e assicura il rigoverno giornaliero e il riordino del

piano di lavoro. Esegue ogni compito a ritmi rallentati di lavoro, per le

difficoltà di movimento.

Le pulizie a fondo

del locale, specie delle parti basse o di quelle che vengono raggiunte solo

servendosi di uno sgabello o di una scala, sono invece affidate da tempo al

marito.

L'assicurata è

infatti impedita nel chinarsi, nell'inginocchiarsi e nell'utilizzare scale.

Per quanto

riferito, compatibile con l'ampia certificazione medica presente all'incarto e

con i limiti funzionali accertati, valuto in misura del 20% la percentuale di

impedimento, per un minor rendimento. La collaborazione da parte del marito è

da ritenersi perlomeno in parte esigibile.

5.3

Pulizia

dell'appartamento

rispolvero,

pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc.

importanza

assegnata

20%

percentuale

degli impedimenti

60.

%

percentuale

di invalidità

12.

%

L'assicurata si

limita al riordino dei locali, allo spolvero ad altezza della mobilia, alla

pulizia delle vaschette. Rifà giornalmente il letto e passa l'aspirapolvere e

lo straccio umido sui pavimenti, perlomeno superficialmente. Le diverse incombenze

vengono suddivise sull'arco della giornata, in ragione del complessivo stato di

salute.

Nel fine-settimana il

marito pulisce a fondo il bagno e i pavimenti.

Insieme provvedono al

regolare cambio delle lenzuola.

I grandi lavori

stagionali sono invece da anni interamente affidati al coniuge, l'assicurata si

limita in queste occasioni alla direzione e supervisione dei lavori.

Quanto illustrato

a mio avviso compatibile con i limiti funzionali certificati medicalmente.

Considerato in

parte esigibile il contributo del marito, attivo professionalmente a tempo

pieno, valuto di conseguenza in misura del 60 % la percentuale di impedimento

in questo ambito domestico, tenuto anche conto di un rendimento.

5.4

Spesa e acquisti diversi

compresi

pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali

importanza

assegnata

10%

percentuale

degli impedimenti

40.

%

percentuale

di invalidità

4.

%

L'assicurata risulta

molto limitata nella sua deambulazione. Inoltre non guida l'automobile e nelle

immediate vicinanze non dispone neppure di un piccolo negozio di alimentari,

per le piccole necessità giornaliere.

La spesa viene così

effettuata il sabato, in presenza e con la collaborazione del marito, munito di

un veicolo personale. L'assicurata di regola vi partecipa, anche se il compito

le risulta gravoso, potendo così scegliere personalmente quanto le occorre. È

però il coniuge a farsi carico del trasporto delle borse fin dentro casa.

Al signor __________

sono inoltre delegati anche gli eventuali acquisti giornalieri, di cui

solitamente si occupa prima di rientrare a casa, una volta terminato il lavoro.

I coniugi RI 1

affrontano insieme la gestione amministrativa e contabile, per consuetudine.

Per quanto

riferito, compatibile con i limiti funzionali certificati medicalmente, valuto

in misura del 40 % la percentuale di impedimento in questo ambito domestico,

tenuto conto delle limitazioni nella deambulazione e nel trasporto di pesi. La

collaborazione del marito è infatti da considerarsi esigibile.

5.5

Bucato, confezione e riparazioni di indumenti

lavare,

stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc.

importanza

assegnata

20%

percentuale

degli impedimenti

30.

%

percentuale

di invalidità

6.

%

L'assicurata dichiara

di occuparsi personalmente dell'esecuzione pratica del bucato. Suddivide i

panni, li inserisce e toglie dalla lava-asciuga, stende solo taluni indumenti

sugli stendini (in casa nella stagione fredda e all'esterno durante l'estate) e

perlopiù piega tutto quanto è possibile.

L'attività di stiro

le risulta infatti onerosa, sia per la condizione di entrambe le mani che per

le difficoltà di mantenere la posizione eretta in maniera prolungata. Suddivide

così il compito su diversi momenti, ma tende ad accumulare il lavoro. Per sua

fortuna il marito è in grado di stirare e quando v'è un'urgenza può

sostituirla.

Non viene indicata

alcuna particolare abitudine per i lavori a maglia, cucito e simili.

Per quanto

riferito, compatibile con l'ampia certificazione medica presente all'incarto e

con i limiti funzionali accertati, valuto in misura del 30% la percentuale di

impedimento, per un minor rendimento.

5.6

Cura dei bambini e di altri membri della

famiglia

compresa

educazione, attività comuni, compiti, ecc.

importanza

assegnata

0.

%

percentuale

degli impedimenti

0.

%

percentuale

di invalidità

0.

%

5.7

Diversi

cura

delle piante, giardinaggio, cura degli animali, attività di utilità pubblica,

creazione artistica, impegno a favore di terzi, volontariato

importanza

assegnata

5.

%

percentuale

degli impedimenti

0.

%

percentuale

di invalidità

0.

%

Non viene indicata

nessuna difficoltà nella cura dei due gatti di casa e della tartaruga

acquatica.

L'assicurata segnala

inoltre la sua partecipazione, a titolo volontario, all'associazione __________,

quale membra di comitato.

Valutazione

dell'assistente sociale

totale

delle attività

100.

%

percentuale

di invalidità

30.

%

■ Chi esegue i lavori, che a causa della sua invalidità,

l'assicurata non può svolgere personalmente nell'economia domestica?

Indicare

il nome, l'indirizzo, il grado di parentela, genere dei lavori delegati, ore di

lavoro per settimana e salario orario versato.

Il marito.

6.

GRADO ATTUALE DEGLI IMPEDIMENTI

attività

ripartizione

Impedimento

GRADO D'INVALIDITÀ

salariata

casalinga

TOTALE

Da quando il danno alla salute ha avuto

ripercussioni sulla capacità al lavoro?

Medicalmente viene indicata la data del dicembre

2008.

OSSERVAZIONI PERSONALI DELL'ASSISTENTE SOCIALE

Nulla da aggiungere." (Doc. AI 23/4-7)

2.11

Sulla base

degli accertamenti esperiti presso il domicilio dell’assicurata, dopo aver

fissato gli impedimenti di ogni singola mansione casalinga, l'assistente

sociale ha quindi stabilito una limitazione complessiva del 30%.

Valutando

i singoli impedimenti, con motivazioni pertinenti, la responsabile ha tenuto

conto delle dichiarazioni dell’assicurata in merito alle limitazioni ad

eseguire talune mansioni domestiche.

In sede

ricorsuale la rappresentante dell’assicurata ha contestato le conclusioni a cui

è giunta l’assistente sociale nell’inchiesta economica del 31 marzo 2011 (cfr.

doc. I) producendo il referto del 7 novembre 2011 della Dr.ssa __________, FMH

in medicina generale (doc. D).

Il medico

curante ritiene giustificato un grado d’inabilità “ben superiore al 30%”.

La Dr.ssa __________ si allinea con il giudizio dell’amministrazione per quanto

riguarda i pti. 5.1 conduzione domestica, 5.3. pulizia dell’appartamento, 5.4.

spesa e acquisti diversi, 5.6. cura dei bambini e altri membri della famiglia e

5.7

diversi, mentre diverge a proposito del pto. 5.2. alimentazione indicando

un impedimento del 40%, e per il pto. 5.5. bucato, confezione e riparazione

indumenti indicando un impedimento dell’80% (doc. D).

In data 6

aprile 2012 il TCA ha interpellato l’Ufficio AI in merito alle contestazioni

formulate dall’insorgente tramite lo scritto della Dr.ssa __________ (doc. X).

L’assistente

sociale che ha effettuato l'inchiesta a domicilio ha fornito la seguente presa

di posizione:

"

(...)

La ripartizione percentuale delle singole

mansioni domestiche è basata sull’apprezzamento del tipo di struttura familiare

(nel caso specifico questa è composta da due persone adulte: l’assicurata e suo

marito), sul contesto abitativo (nel caso in esame, appartamento di 3 locali) e

sullo svolgimento o meno di attività extra-domestiche indicate alla voce

“diversi”). Per quanto riguarda la situazione della signora __________ ciò ha

significato ripartire la percentuale complessiva come segue: 5% conduzione

dell’economia domestica, 40% alimentazione, 20% pulizie, 10% spese, 20% bucato.

Per quanto attiene alla valutazione delle

percentuali di impedimento assegnate alle singole voci va tenuto debitamente

conto delle indicazioni dell’assicurata e della loro diretta correlazione con

le patologie presentate e le conseguenti limitazioni funzionali.

Nel computo della percentuale di impedimento deve

inoltre essere considerata l’esigibilità della collaborazione da parte dei

familiari.

Nel caso specifico della signora RI 1 non è stata

contestata la chiave di riparto né sono state messe in discussione le

percentuali di impedimento assegnate alle voci relative alla conduzione

dell’economia domestica, alle pulizie e alle spese.

Vengono invece criticate le valutazioni relative

all’alimentazione e al bucato.

Nello scritto del 7 novembre 2011 la dssa __________

ritiene infatti che alla voce “alimentazione” vada assegnata una percentuale di

impedimento del 40% (“in quanto l’assicurata non riesce a stare in piedi a

lungo e presenta dolori alle mani”) e al “bucato” una percentuale dell’80%

(“per quanto concerne il lavare, lo stendere e lo stirare”).

Per quanto riguarda l’alimentazione il rapporto

d’inchiesta casalinga riporta che la signora RI 1 “evita sforzi e attività

prolungate con le mani e in cucina alterna la posizione eretta a quella

seduta”. Per quanto riguarda il bucato viene indicato che l’assicurata stende

solo alcuni indumenti (ed è sottinteso che per i rimanenti si serve

dell’asciugatrice in dotazione), che perlopiù piega i panni asciutti e che

l’attività di stiro le risulta onerosa per la condizione di entrambe le mani e

per la difficoltà di mantenere la posizione eretta in maniera prolungata. Lo

stiro viene pertanto suddiviso su diversi momenti e il marito interviene in

caso d’urgenza.

Le affermazioni della signora RI 1 sono state

considerate, in entrambi gli ambiti domestici, compatibili con la patologie

presenti e i limiti funzionali descritti (in particolare: la necessità di

alternanza dei movimenti, le difficoltà nei lavori di precisione, la necessità

di pause supplementari, la presenza di dolori cronici agli arti inferiori,

l’impossibilità a rimanere seduta o in piedi per più di 2 ore

consecutivamente).

Nella valutazione della percentuale di

impedimento va però altresì considerato l’obbligo di ridurre il danno: una

persona deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la

propria capacità lavorativa, deve cioè ripartire meglio il suo lavoro

(distribuendolo ad esempio su più momenti), ricorrere ad apparecchiature

domestiche adeguate (come ad esempio l’asciugatrice) e all’aiuto dei membri

della sua famiglia in misura maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute

(decisione del TFA del 17 marzo 2005, I 257/04 e DTF 130 V 97 consid. 3.3.3,

vedi nota marginale 3089 della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità

nell’AI (CIGI) stato al 1.1.2012 edita dall’Ufficio federale delle

assicurazioni sociali UFAS)."

(doc. XIbis).

Alla luce

di queste precisazioni il TCA ritiene che la valutazione operata dalla consulente

in integrazione

professionale e ripresa nel provvedimento contestato sia corretta e che non

siano stati addotti motivi sufficienti per rimetterla in discussione.

Al

riguardo va sottolineato che nell’inchiesta economica in questione è stata

correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel

rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un

valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti

dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica.

Nella

fattispecie, già è stato detto che per quanto riguarda l’aspetto medico, la valutazione

del SMR ha compiutamente valutato il danno alla salute lamentato

dall’assicurata sulla base di accertamenti approfonditi e completi (sul valore

probatorio di rapporti medici cfr. in particolare DTF 125 V 352 consid. 3a con

riferimenti, 123 V 176, 122 V 161; cfr. consid. 2.10.).

Per

quanto d’altro canto riguarda la valutazione operata dall'assistente sociale,

giova anzitutto rilevare che, posta la conformità ai succitati parametri delle

percentuali di ripartizione applicate in concreto con riferimento alle singole

mansioni componenti l'attività domestica, nei casi come quello in esame occorre

tenere conto anche della ripartizione dei compiti e dei ruoli derivanti

dall'obbligo di reciproca assistenza e cooperazione alla prosperità dell'unione

coniugale consacrato dal diritto matrimoniale (art. 159 cpv. 2 e 3 e art. 163

CC; Pratique VSI 1996 pag. 208; DTF 117 V 197), ciò che in casu permette

senz'altro di ritenere sicuramente adeguate le percentuali d'impedimento

evidenziate con riferimento alle mansioni comportanti un maggior impiego e

sforzo fisico, le quali tengono giustamente conto della collaborazione del

marito __________, che risultano peraltro giustificate anche alla luce delle

suevocate risultanze mediche.

A tal

proposito va nuovamente attirata l’attenzione della ricorrente sull’obbligo per

l’assicurato di diminuire il danno che scaturisce da un principio generale

delle assicurazioni sociali (DTF 115 V 53, 114 V 285 consid. 3). In virtù di

tale obbligo anche le persone occupate nell’economia domestica devono

contribuire, di loro propria iniziativa e in misura ragionevolmente esigibile,

al miglioramento della loro capacità al lavoro, segnatamente ripartendo meglio

le incombenze e in generale ricorrendo all’aiuto dei familiari nella misura

usuale secondo le particolari circostanze (RCC 1984 p. 143 consid. 5; precitate

sentenze del TFA I 407/92 e I 35/00).

Va inoltre

evidenziato che l’amministrazione ha sottoposto le conclusioni dell'assistente

sociale per una valutazione ad un medico specialista e precisamente al Dr. __________,

spec. FMH in psichiatria e psicoterapia del SMR (doc. AI 38-1).

Come

ricordato al considerando 2.9. l'Alta Corte ha stabilito che una presa di

posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole mansioni

accertate in sede d'inchiesta - strumento destinato soprattutto alla

valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica - è da

considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi

psichici (cfr. STFA I 685/02 del 28 febbraio 2003; STFA I 681/02 dell'11 agosto

2003).

Il TCA non ha quindi motivo per scostarsi dalle

valutazioni espresse dall’assistente sociale, ove peraltro si ribadisca che per

la giurisprudenza un intervento da parte dell'autorità giudiziaria

nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica

unicamente nei casi in cui essa appaia chiaramente erronea (DTF 128 V 93

consid. 4). Del resto, l’interessata non apporta elementi nuovi rispetto a

quelli emersi dall’accertamento al domicilio e attestati nel rapporto

d’inchiesta.

Questo Tribunale ritiene pertanto adeguato il

grado d'incapacità nello svolgimento delle mansioni casalinghe stabilito

dall'Ufficio AI sulla base dell'accertamento domiciliare, e di conseguenza pure

il tasso complessivo d'invalidità fissato al 30%, non essendoci, sulla base

delle risultanze dei medici interpellati dall’amministrazione, nessun motivo

medico per mettere in discussione la scelta di basarsi su quanto accertato in

sede di inchiesta domiciliare.

Visto

quanto precede, la decisione impugnata va confermata.

2.12

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell'assicurata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese di

procedura per CHF 500.-- sono poste a carico dell’assicurata ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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