32.2011.292
Casalinga a tempo pieno. Respinta richiesta di prestazioni. Dopo inchiesta economica il grado d'invalidità è del 30%
21 maggio 2012Italiano44 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
32.2011.292
Data decisione, Autorità:
21.05.2012, TCA
Titolo:
Casalinga a tempo pieno. Respinta richiesta di prestazioni. Dopo inchiesta economica il grado d'invalidità è del 30%
AFFEZIONE PSICHICA
CASALINGHE
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
METODO SPECIFICO
RENDITA
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
UFFICIO ASSICURAZIONE INVALIDITÀ
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 2 LAI
art. 28 cpv. 2 cf. ter LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 8 cpv. 3 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2011.292
LG/DC/sc
Lugano
21 maggio
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 10 novembre 2011
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 10 ottobre 2011 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nata
nel 1960, casalinga a tempo pieno, in data 22 dicembre 2010 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti per “Ulcera
post-anastomotica; esiti di by-pass gastrico prossimale per obesità
(16.12.2008); diabete mellito tipo II non insulino dipendente; esiti da embolia
polmonare nel 2006; disturbo di personalità depressivo (ICD-10; F34.1)” (doc.
AI 9-1, 12-3, 15-2; 19-1).
1.2. Esperiti gli
accertamenti medici ed economici del caso, in particolare un’inchiesta
economica per le persone che si occupano dell’economia domestica (doc. AI
23-1), l’UAI con decisione del 10 ottobre 2011 (doc. AI 40-1), preavvisata con
progetto del 30 giugno 2011 (doc. AI 30-1), ha respinto la richiesta
dell’assicurata essendo il grado d’invalidità del 30%.
1.3. Contro
questa decisione RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA postulando in via principale l’annullamento della
decisione impugnata e l’attribuzione di una mezza rendita d’invalidità con
grado del 50%, in via subordinata il rinvio degli atti all’Ufficio AI per una
nuova perizia pluridisciplinare (doc. I).
Viene
rimproverato all’amministrazione di non aver predisposto gli accertamenti
medici del caso e di non aver esaminato dettagliatamente il rapporto del SMR.
In particolare, il legale ha contestato all’UAI di aver tenuto conto unicamente
del parere dell’assistente sociale per la valutazione dell’invalidità ignorando
le refertazioni mediche agli atti (doc. I).
1.4. In risposta
l’UAI, sulla base delle valutazioni del SMR, per la parte medica, e
dell’assistente sociale, per la parte economica, ha confermato il proprio
provvedimento (doc. IV).
1.5. In data 13
dicembre 2011 l’avv. RA 1 ha trasmesso nuova documentazione medica al TCA
rilevando che l’Ufficio AI ha preso in considerazione, nella propria decisione,
unicamente le problematiche psichiatriche ignorando quelle fisiche (doc. VI).
Il doc.
VI con i relativi allegati sono stati inviati all’UAI per osservazioni (doc.
VII).
1.6. Con le
osservazioni del 28 dicembre 2011 l’UAI, dopo aver sottoposto la nuova
documentazione medica al vaglio del SMR, ha confermato la decisione impugnata (doc.
VIII+bis).
Fatti
I doc.
VII, VIII+bis sono stati inviati all’assicurata per conoscenza (doc. IX).
1.7. Il 6 aprile
2012 il TCA ha interpellato l’Ufficio AI in merito alle osservazioni critiche della
Dr.ssa __________ del 7 novembre 2011 sull’inchiesta economica svolta
dall’amministrazione (doc. X).
1.8. L’Ufficio AI
ha risposto in data 20 aprile 2012 allegando la presa di posizione
dell’assistente sociale __________ (doc. XI+bis).
Lo
scritto del 20 aprile 2012 e l’allegato sono stati inviati all’assicurata per
osservazioni (doc. XII).
1.9. La
patrocinatrice di RI 1 ha preso posizione il 7 maggio 2012 (doc. XIII)
Il doc.
XIII è stato inviato all’UAI per conoscenza (doc. XIV).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio
2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio
2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;
STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è la questione di sapere se l’Ufficio AI ha correttamente o meno
negato all’assicurata il diritto ad una rendita d’invalidità.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28
cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno
diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di
rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi
almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et
pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto
dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione
fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le
circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla
rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla
medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali
modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R
consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in
SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01
pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I
26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I
475/01).
2.3. Se, però, un
assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere
invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di
guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può
cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non
si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per
questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di
svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo
specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1;
RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, pag. 199).
A sua
volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in vigore
sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003),
precisa:
"
Per mansioni consuete di una persona senza
attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare
gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività
artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende
ogni attività svolta dalla comunità."
L’invalidità
viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da
effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001
pag. 158 consid. 3c).
Si
paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza
del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando
l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J. L. Duc, Les assurances
sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht,
Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).
Di regola
si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è
ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le
incombenze che lo concernono.
Questa
presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora
più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la
maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139;
Valterio, op. cit. pag. 211).
L'importanza
dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla
struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle
circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza
figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella
in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
2.4. Nel caso in
cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori
invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile l’art.
28 cpv. 2ter LAI secondo cui
"
Qualora l’assicurato eserciti un’attività
lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente nell’azienda del coniuge,
l’invalidità per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se
inoltre svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è
determinata secondo il capoverso 2bis. In tal caso, occorre determinare la
parte rispettiva dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita
nell’azienda del coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e
poi determinare il grado d’invalidità in funzione della disabilità patita nei
due ambiti."
Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto")
è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V
146.
Anche in
altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad
assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e
consacrano il resto del loro tempo all’attività casalinga è conforme alla legge
e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione
dell’art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente
pubblicata in plaidoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre
2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.
Questa
giurisprudenza è stata ribadita in una STF 9C 15/2007 del 25 luglio 2007 e in una STF I 126/07 del 6 agosto 2007, pubblicata in DTF 133 V 504.
In una
sentenza pubblicata in DTF 134 V 9 l'Alta Corte ha precisato la propria
giurisprudenza ed ha ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli
influssi reciprochi dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni
consuete nell'ambito dell'applicazione del metodo misto.
Una
eventuale ridotta capacità nell'ambito professionale o nell'ambito
dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI [nella versione in vigore dal 1° gennaio 2004]) in seguito a
maggiori sforzi compiuti nell'altro settore d'attività va tuttavia presa in
considerazione solo a determinate condizioni.
L’Alta
Corte in una sentenza pubblicata in DTF 137 V 334, ha riconfermato la sua giurisprudenza relativa al metodo misto.
2.5. Al fine di determinare il metodo applicabile per stabilire
l’eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o
meno attività lucrativa immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità.
Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle
circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute,
l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa (SVR 1996 AI Nr.
76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo
parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150ss; STCA del 13 ottobre 1997 nella
causa M.M; Valterio, op. cit., pag. 109; Meyer-Blaser, Rechtssprechung des
Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht, BG über die IV, Zurigo 1997, pag. 28,
30; Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999,
pagg. 190s).
2.6. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata
da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al
proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere
dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del
lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298
consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324;
RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998
nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta Corte ha inoltre
avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i
quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art.
4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali
propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono
considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono
turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità
di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la
misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più
oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.
1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza
del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni
dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la
farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella
causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,
pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una
sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che
“(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in
particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata
sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto
scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del
Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4).
(…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
2.7. Nella presente
fattispecie va innanzitutto rilevato che l’UAI ha proceduto alla valutazione
del grado d’invalidità ritenendo la ricorrente, prima del danno alla salute,
persona senza attività lucrativa ed ha quindi applicato il metodo specifico di
calcolo dell'invalidità (cfr. consid. 2.3.).
Nel
formulario per la richiesta di prestazioni dell’assicurazione invalidità
l’assicurata ha indicato di essere casalinga (doc. AI 9-7). Mentre dal rapporto
di rilevamento tempestivo del 22 dicembre 2010 (doc. AI 5-1) e dall’inchiesta
economica per le persone che si occupano dell’economia domestica emerge che la
ricorrente “in assenza del danno alla salute era suo desiderio esercitare
un’attività lucrativa a tempo pieno” (doc. AI 23-2).
Il 31
marzo 2011 l’Ufficio AI ha interpellato l’assicurata su tale questione, in
considerazione del fatto che l’ultima attività lucrativa risale al 1997, mentre
il danno alla salute comporta un’incapacità lavorativa solo dal 2008 (doc. AI
25-1).
Nello scritto
di risposta del 13 aprile 2011 RI 1 ha confermato la sua intenzione di lavorare
a tempo pieno, se non fosse subentrato il danno alla salute, riferendo di
alcuni tentativi falliti di svolgere l’attività educatrice e di aiuto
domiciliare (doc. AI 28-1). Tuttavia, nel periodo dal 1998 al 2008 non emerge
alcuna concreta attività lavorativa svolta dall’insorgente. L’UAI ha verificato
a tal proposito sia l’estratto conto individuale, sia i dati fiscali (doc. AI
30-1; 40-1).
Secondo
il TCA, a giusta ragione, dunque, l’amministrazione ha ritenuto l’assicurata
casalinga in misura completa (100%).
L’insorgente,
da parte sua, in sede ricorsuale non ha più contestato l’applicazione del
metodo specifico (doc. I).
2.8. Chiamato a
verificare innanzitutto se lo stato di salute della ricorrente è stato
accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione della decisione qui
impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, questo
TCA non ha motivo per mettere in dubbio le valutazioni effettuate dal Servizio
medico regionale (SMR), da considerare dettagliate, approfondite e quindi
rispecchianti i parametri giurisprudenziali sopra ricordati.
Nel primo
rapporto del 1° marzo 2011 del medico del SMR Dr. __________, spec. FMH in
chirurgia, è stata posta la diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di
“Disturbo depressivo latente nell’ambito di una distimia ed un disturbo di
personalità depressivo (ICD10 F34.1). Ulcera post-anastomotica. Stato dopo by
pass gastrico prossimale per obesità iatrogena (16.12.2008). Lipedema cronico
con lipodistrofia arti inferiori. Iperlassità legamentare con sublussazione
sintomatica dell’articolazione carpo metacarpale bilaterale. Stato dopo
asportazione gozzo eutiroideo (1982). Trombofilia “venosa” su mutazione
eterozigote della protrombina. Stato dopo embolia polmonare (04.11.2006).
Terapia anticoagulante dal 11.2006” (doc. AI 21-1).
Secondo il medico del SMR l’assicurata è inabile nell’attività di
educatrice, in attività adeguata e casalinga al 50% dal mese di dicembre 2008
(doc. AI 21-1).
La
valutazione medica del SMR è confermata anche dalla Dr.ssa __________, FMH in
medicina generale, che nello scritto del 18 agosto 2011, non ha posto una
diversa diagnosi ed ha indicato un’inabilità lavorativa in ogni attività del
50%. A mente del medico curante “la signora RI 1 sarebbe (…) abile in
maniera parziale ad attività leggere e variate nella posizione, al massimo in
ragione di un 50%” (doc. AI 34-3).
Nel
referto del 7 febbraio 2011 la Dr.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e
psicoterapia, ha diagnosticato uno “stato depressivo latente nell’ambito di
una distimia ed un disturbo di personalità depressivo (ICD10 F34.1)” con
un’incapacità lavorativa solo per motivi psichici del 50% (doc. AI 19-6).
Il medico
del SMR, Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, al quale l’amministrazione
ha sottoposto le risultanze dell’inchiesta economica per le persone che si
occupano dell’economia domestica (consid. 2.11.), in data 27 settembre 2011 ha precisato che la distimia o personalità depressiva, secondo la classificazione ICD10 è
definita come “una depressione cronica del tono dell’umore, della durata di
almeno alcuni anni, che non è sufficientemente grave, o nella quale i singoli
episodi non sono sufficientemente prolungati da giustificare una diagnosi di
sindrome depressiva ricorrente grave, di media gravità o lieve. Ne consegue,
dal lato funzionale, che gli impedimenti attesi in un soggetto distimico
saranno meno gravi di quelli attesi in un soggetto depresso di qualsiasi
gravità” (doc. AI 38-1).
Il TCA
ricorda che, secondo la giurisprudenza federale, la diagnosi di distimia non è, in quanto tale,
invalidante. Essa può tuttavia essere considerata invalidante quando è
associata ad altri disturbi gravi della personalità.
Ad
esempio in una sentenza 9C_294/2008 del 19 marzo 2009, il Tribunale federale ha
sviluppato le seguenti considerazioni a proposito della distimia:
" (…)
4.2 In questo contesto,
il Tribunale cantonale ha giustamente esplicitato il concetto per cui un
disturbo psichico non deve necessariamente provocare un’incapacità lavorativa
invalidante. Ciò vale in particolare nel caso – come quello di specie – in cui
la diagnosi pronunciata mette in evidenza un danno di lieve entità.
4.3 Secondo il sistema di classificazione ICD-10
convenzionalmente utilizzato, la distimia configura una depressione cronica
dell’umore che non è sufficientemente grave o nella quale singoli episodi non
sono sufficientemente prolungati da giustificare una diagnosi di sindrome
depressiva ricorrente grave, di media gravità o lieve (cifra F34.1). A tal
riguardo il Tribunale federale (delle assicurazioni) ha già avuto modo di
affermare a diverse riprese che una distimia non esplica di principio – a
seconda delle circostanze – effetti invalidanti (sentenze I 938/05 del 24
agosto 2006, consid. 4.1 e 5; I 834/04 del 19 aprile 2006, consid. 4.1; I
488/04 del 31 gennaio 2006, consid. 3.3). Tale conclusione, che si fonda su
osservazioni medico-empiriche e che pertanto costituisce una questione
giuridica, non ha però valore assoluto. Un disturbo distimico può nel singolo
caso pregiudicare notevolmente la capacità lavorativa se è associato ad altre
diagnosi, come ad esempio a un disturbo serio della personalità (sentenza I 653/04
del 19 aprile 2006, consid. 3). Se per contro lo stato psichico evidenzia
“unicamente” una distimia, ciò può anche comportare una riduzione
dell’attitudine al lavoro, ma non determina, in quanto tale, un danno alla
salute ai sensi di legge (SVR 2008/IV no. 8 pag. 23, consid. 3.3.1 [I 649/06])."
Nella sentenza cantonale
del 10 marzo 2008 (inc. 32.2007.158), il TCA aveva rammentato le
caratteristiche della distimia, e meglio:
"
F34.1 Distimia
Si tratta di una depressione cronica del tono
dell'umore, della durata di almeno alcuni anni, che non è sufficientemente
grave, o nella quale i singoli episodi non sono sufficientemente prolungati da
giustificare una diagnosi di sindrome depressiva ricorrente grave, di media
gravità o lieve (F33.-).
● Nevrosi depressiva
● Disturbo di personalità depressivo
Depressione nevrotica
Depressione ansiosa persistente
Esclude:
depressione ansiosa (lieve o non persistente)
(F41.2)
Note diagnostiche
Sebbene gli attuali sintomi non giustifichino una
diagnosi di sindrome depressiva, una diagnosi di distimia può essere ancora
posta se ciò si è verificato in passato, particolarmente dall'esordio della
malattia. Il bilancio tra le singole fasi di depressione lieve e i periodi intervallari
di relativa normalità è molto variabile. La distimia ha molto in comune con i
concetti di nevrosi depressiva e di depressione nevrotica.
DCR-10
A. Vi
deve essere un periodo di almeno due anni in umore depresso costante o
costantemente ricorrente. I periodi intervallari di umore normale durano
raramente più di qualche settimana e non vi sono episodi ipomaniacali.
B. Nessuno,
o molto pochi, degli episodi depressivi, durante tale periodo di almeno due
anni, sono di gravità o durata tale da soddisfare i criteri per la sindrome
depressiva ricorrente lieve (F.33.0).
C. Durante
almeno alcuni dei periodi depressivi, debbono essere presenti almeno tre degli
aspetti seguenti:
(1) energia o attività ridotta
(2) insonnia
(3) perdita di fiducia in se stesso o
sentimenti di inadeguatezza
(4) difficoltà di concentrazione
(5) pianto frequente
(6) perdita
di interesse o di piacere nell'attività sessuale e in altre attività piacevoli
(7) sentimenti di disperazione o di
sconforto
(8) vissuto
di incapacità di far fronte alle ordinarie responsabilità della vita quotidiana
(9) pessimismo circa il futuro o
rimuginazioni sul passato
(10) isolamento sociale
(11) produzione verbale ridotta.
Note diagnostiche
Se lo si considera, si può specificare se
l'esordio è stato precoce (nella tarda adolescenza o nella terza decade di
vita) o tardivo (abitualmente tra i 30 o i 50 anni, dopo un episodio
affettivo)."
(cfr. "ICD-10. Classificazione delle
sindromi e dei disturbi psichici e comportamentali". Ed. Masson, Milano
2003, pag. 136-137).”
Il
Tribunale federale ha confermato la propria giurisprudenza in una sentenza 9C_922/2009
del 9 luglio 2010, nella quale ha approvato la decisione dell’amministrazione,
avallata dai primi giudici, di sopprimere, in sede di revisione, il diritto ad
un quarto di rendita di invalidità del quale beneficiava un’assicurata.
In tale
occasione, la nostra Massima Istanza ha ritenuto corretta la valutazione del
SMR di considerare l’assicurata, affetta da distimia e da disturbo della
personalità con tratti immaturi e dipendenti, pienamente abile al lavoro in
attività adatte, distanziandosi in tal modo dalle risultanze della perizia psichiatrica,
che concludeva per contro per un’incapacità lavorativa del 40%.
Nella presente fattispecie la diagnosi di distimia posta dal
medico psichiatra del SMR non è associata ad altri disturbi gravi della
personalità. Si tratta piuttosto di una depressione cronica
del tono dell’umore, non sufficientemente grave, o nella quale i singoli
episodi non sono sufficientemente prolungati da giustificare una diagnosi di
sindrome depressiva ricorrente grave, di media gravità o lieve.
La distimia che affligge l’assicurata non costituisce dunque una
patologia psichiatrica sufficiente per comportare una diminuzione della
capacità lavorativa residua nella misura indicata dalla Dr.ssa __________
("incapacità lavorativa per motivi psichiatrici al 50%", cfr. doc.
19-7 e doc. 19-3), alla luce dei criteri posti dalla giurisprudenza federale.
Questa
Corte ritiene inoltre che lo stato di salute dell’assicurata, sia dal profilo
psichiatrico che somatico, sia stato dettagliatamente ed approfonditamente
vagliato dal SMR.
Neppure
le certificazioni successivamente trasmesse dall’insorgente consentono una
diversa valutazione.
Dalla documentazione
medica inviata il 13 dicembre 2011 emerge un ricovero dal 30 novembre 2011 al 9
dicembre 2011 e importanti patologie somatiche (doc. F).
Tuttavia,
da questa documentazione, come sottolineato dal medici del SMR, Dr. __________
e Dr. __________ non risulta una sostanziale modifica dello stato di salute
(doc. VIII bis).
Va qui
ricordato che se, da una parte, la
procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i
fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,
dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la
sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione
della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende
in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente
esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai
fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze
della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
L'assicurata è dunque
inabile al lavoro al 50% nell'attività casalinga.
Si
ricorda tuttavia alla ricorrente che il presente giudizio non pregiudica
eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per
l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento
impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V
140 e 129 V 4).
2.9. Accertato
che RI 1, prima dell’insorgenza del danno alla salute, non esercitava
un'attività lucrativa, non è possibile applicare nei suoi confronti il concetto
dell'incapacità di guadagno poiché - in simili condizioni - l'invalidità non
può cagionare una vera e propria perdita di guadagno.
Pertanto, in applicazione del cosiddetto metodo specifico (cfr.
consid. 2.3.), l’invalidità dell’assicurata è da stabilire confrontando le
singole attività nell'economia domestica ancora accessibili alla richiedente la
rendita AI, con i lavori che può eseguire una persona sana, secondo le regole
stabilite dalla prassi amministrativa e riportate alle cifre 2122 e ss nelle
Direttive UFAS sull'invalidità e la grande invalidità in vigore dal 1. gennaio
del 1990.
In
particolare la cifra 2124 prevede:
"
in occasione dell'esame dell'impedimento -
dovuto all'invalidità - riscontrato presso una persona occupata nell'economia
domestica, ci si basa generalmente sulla ripartizione dei lavori esistenti
prima dell'insorgere dell'invalidità.
In primo luogo si deve tuttavia esaminare se
l'assicurato non ha la possibilità di usare meglio la sua residua capacità di
lavoro mediante un'altra ripartizione dei compiti."
La cifra
2122 prevede che:
"
Quale regola generale si ammette che i lavori di
una persona sana occupata nell'economia domestica costituiscono le seguenti
percentuali della sua attività complessiva.
Lavori Economia
senza figli e senza membri di famiglia che richiedono
cure
%
1.
Conduzione dell'economia
domestica, (pianificazione,
organizzazione del lavoro,
controllo 5
Considerandi
2.
Spese e acquisti diversi 10
3.
Alimentazione (preparazione
dei pasti, lavori di pulizia
della cucina) 40
4.
Pulizia dell'appartamento 10
5.
Bucato, pulizia dei vestiti,
confezione e trasformazione
degli abiti, (cucito, maglia,
uncinetto) 10
6.
Cura dei figli e di altri membri
della famiglia ---
7.
Diversi (cura di terzi, cura
delle piante e degli
animali, giardinaggio) 5
8.
Altre attività (p. es. aiuto alla
famiglia stessa, attività di utilità
pubblica, perfezionamento,
creazione artistica, attività
superiore alla media nella
confezione e nella trasformazione
dei vestiti). 20"
In
Pratique VSI 1997 pag. 299ss, l'UFAS ha precisato di aver emesso delle direttive
supplementari (supplemento 1 alle Direttive sull'invalidità e sulla grande
invalidità, valido dal 1. gennaio 1993) che accordano il diritto agli Uffici AI
dei diversi cantoni di valutare la sfera di competenze di una persona attiva
nell'economia domestica su casi differenti (cifre 2127ss.).
In una
sentenza del 17 febbraio 1997 nella causa M.T. (pubblicata in Pratique VSI 1997
pag. 298ss) il TFA ha stabilito che il complesso delle occupazioni abituali
degli assicurati attivi in ambito domestico deve corrispondere, in ogni caso,
ad un valore pari al 100%. Una differenziazione che si orienta alle dimensioni
dell'economia domestica con la conseguenza che, in caso di economia domestica
di dimensioni ridotte si ammetterebbe un aggravio complessivo inferiore al
100%, è contrario alla legge e alle ordinanze.
Inoltre
nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per
l'invalidità (CII), in vigore dal 1° gennaio 2000, l'UFAS, allo scopo di garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. Cifra
3097), ha previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche
sulla base di un minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano essere
stati rispettati - attribuibile a ciascuna di esse.
In
particolare la cifra 3095 prevede:
"
Di regola, si ammette che i lavori di una
persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti
percentuali della sua attività complessiva:
Attività
Minimo %
Massimo %
1.
Conduzione dell'economia domestica (pianificazione,
organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)
2.
5.
2.
Alimentazione (preparare i pasti, cucinare, apparecchiare,
pulire la cucina, approvvigionamento)
10.
50.
3.
Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare l'aspirapolvere,
curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti)
5.
20.
4.
Acquisti e altre mansioni (posta, assicurazioni, uffici)
5.
10.
5.
Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere e raccogliere
il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)
5.
20.
6.
Accudire i figli o altri familiari
0.
30.
7.
Altre attività (p.es. curare i malati, curare le piante e il
giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di volontariato,
corsi di perfezionamento, attività creative)*
0.
50.
* Va escluso l'impiego del tempo libero (N.
3090)."
Mentre
alle cifre 3096 e ss. si legge ancora:
"
Il totale delle attività dev'essere sempre del
100.
% (Pratique VSI 1997 p. 298).
Di norma, vanno applicate la ripartizione dei
lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un
margine per una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione
può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema
(RCC 1986 p. 244). All'occorrenza gli atti vanno sottoposti all'UFAS con una
proposta.
In virtù dell'obbligo di ridurre il danno, una
persona deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la
propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione
di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1045 e 3045 segg.). Essa deve
ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all'aiuto dei membri della sua
famiglia, nella misura abituale. Se non adotta questi provvedimenti volti a
ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione
dell'invalidità, della diminuzione della capacità di lavoro nell'ambito
domestico."
In una sentenza I 102/00 del 22 agosto 2000, l'Alta Corte ha nuovamente confermato la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo
dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività
domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni
nelle circostanze concrete.
Per quanto
riguarda la determinazione dell'invalidità di persone occupate nell'economia
domestica, il TFA ha inoltre già avuto modo di stabilire che - in linea di
massima e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio le
conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi
dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel
procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235
consid. 2d; RCC 1984 p. 143, consid. 5; STFA 22 agosto 2001 nella causa C.G.,
consid. 4, I 102/00). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria
nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica
unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93
consid. 4; STFA 11 agosto 2003 nella causa S. consid. 2, I 681/02).
Se,
tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che
l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui
l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa
risulta decisiva (Valterio, op. cit., p. 211; RCC 1989 p. 131 consid. 5b, 1984
p. 144 consid. 5).
Nella già citata DTF 128 V 93, il TFA, a
proposito del valore probatorio di un rapporto d'inchiesta dell'ufficio AI, ha
rilevato:
"
(…)
4.
- Die in Art. 69 Abs. 2 IVV vorgesehene
Abklärung an Ort und Stelle ist die geeignete Vorkehr für die Ermittlung des
Betreuungsaufwandes. Für den Beweiswert eines entsprechenden Berichtes sind -
analog zur Rechtsprechung zur Beweiskraft von Arztberichten gemäss BGE 125 V 352 Erw. 3a mit
Hinweis - verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. Es ist wesentlich, dass als
Berichterstatterin eine qualifizierte Person wirkt, welche Kenntnis der örtlichen
und räumlichen Verhältnisse sowie der aus den seitens der Mediziner gestellten
Diagnosen sich ergebenden Beeinträchti-gungen und Behinderungen der
pflegebedürftigen Person hat. Weiter sind die Angaben der die Pflege Leistenden
zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der Beteiligten im Bericht
aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss plausibel, begründet und
detailliert bezüglich der einzelnen, konkret in Frage stehenden Massnahmen der
Behandlungs- und Grundpflege sein und in Übereinstimmung mit den an Ort und
Stelle erhobenen Angaben stehen. Trifft all dies zu, ist der Abklärungsbericht
voll beweiskräftig. Das Gericht greift, sofern der Bericht eine zuverlässige
Entscheidungsgrundlage im eben umschriebenen Sinne darstellt, in das Ermessen
der die Abklärung tätigenden Person nur ein, wenn klar feststellbare
Fehleinschätzun-gen vorliegen.
Das gebietet insbesondere der Umstand, dass die
fachlich kompetente Abklärungsperson näher am konkreten Sachverhalt ist als das
im Beschwerdefall zuständige Gericht. Obwohl von zentraler Bedeutung für die
Beurteilung des Anspruchs auf Beiträge an die Hauspflege und im Hinblick auf
die Beweiswürdigung regelmässig zumindest wünschenswert, besteht an sich keine
strikte Verpflichtung, die an Ort und Stelle erfassten Angaben der versicherten
Person (oder ihrem gesetzlichen Vertreter) zur Durchsicht und Bestätigung
vorzulegen. Nach Art. 73bis Abs. 1 IVV genügt es, wenn ihr im Rahmen des
Anhörungsverfahrens das volle Akteneinsichtsrecht gewährt und ihr Gelegenheit
gegeben wird, sich zu den Ergebnissen der Abklärung zu äussern (vgl.-generell-
BGE 125 V 404 Erw. 3, bie Abklärung der gesundheitlichen Behinderung der im
Bereich der Haushaltführung tätigen Personen nach Art. 27 IVV: Urteil S. vom 4.
September 2001, I 175/01)."
Il TFA ha
inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima
sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se
le indicazioni dell’assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli
accertamenti medici (AHI-Praxis 2001 p. 161 consid. 3c; STFA del 2 febbraio
1999.
nella causa M.J.V. e del 17 luglio 1990 nella causa W.), ritenuto che una
presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole
mansioni accertate in sede d'inchiesta - strumento destinato soprattutto alla
valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica - è da
considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi
psichici (STFA 11 agosto 2003 nella causa S., I 681/02 e del 28 febbraio 2003
nella causa S., I 685/02).
2.10
Nell’evenienza
concreta all’assicurata, nella decisione del 10 ottobre 2011, è stata negata
una rendita d’invalidità sulla base dell’inchiesta economica per le persone che
si occupano dell’economia domestica svolta in data 16 marzo 2011 (doc. AI
23-1).
Nel rapporto
del 31 marzo 2011 (cfr. doc. 23-1 e segg.) l’ispettrice ha espresso la seguente
valutazione:
"
(...)
5.
ATTIVITÀ - descrizione degli impedimenti
dovuti all'invalidità
5.1
Conduzione dell'economia domestica
pianificazione,
organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo
importanza
assegnata
5.
%
percentuale
degli impedimenti
0.
%
percentuale
di invalidità
0.
%
Nessun impedimento.
5.2
Alimentazione
preparazione
dei pasti, pulizia della cucina, riserve
importanza
assegnata
40%
percentuale
degli impedimenti
20.
%
percentuale
di invalidità
8.
%
L'assicurata si dice
soddisfatta dell'esito dell'intervento di by-pass gastrico, malgrado qualche
spiacevole effetto secondario. Il calo ponderale le consente infatti di
muoversi con maggiore facilità, anche all'interno della propria abitazione. Si
sente meglio sia a livello fisico che mentale.
La signora RI 1
riferisce di aver sempre amato molto cucinare e ancor oggi si dedica con grande
piacere alla preparazione dei pasti giornalieri. Evita sforzi e attività
prolungate con le mani e in cucina alterna la posizione seduta a quella eretta.
Apparecchia e
sparecchia la tavola e assicura il rigoverno giornaliero e il riordino del
piano di lavoro. Esegue ogni compito a ritmi rallentati di lavoro, per le
difficoltà di movimento.
Le pulizie a fondo
del locale, specie delle parti basse o di quelle che vengono raggiunte solo
servendosi di uno sgabello o di una scala, sono invece affidate da tempo al
marito.
L'assicurata è
infatti impedita nel chinarsi, nell'inginocchiarsi e nell'utilizzare scale.
Per quanto
riferito, compatibile con l'ampia certificazione medica presente all'incarto e
con i limiti funzionali accertati, valuto in misura del 20% la percentuale di
impedimento, per un minor rendimento. La collaborazione da parte del marito è
da ritenersi perlomeno in parte esigibile.
5.3
Pulizia
dell'appartamento
rispolvero,
pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc.
importanza
assegnata
20%
percentuale
degli impedimenti
60.
%
percentuale
di invalidità
12.
%
L'assicurata si
limita al riordino dei locali, allo spolvero ad altezza della mobilia, alla
pulizia delle vaschette. Rifà giornalmente il letto e passa l'aspirapolvere e
lo straccio umido sui pavimenti, perlomeno superficialmente. Le diverse incombenze
vengono suddivise sull'arco della giornata, in ragione del complessivo stato di
salute.
Nel fine-settimana il
marito pulisce a fondo il bagno e i pavimenti.
Insieme provvedono al
regolare cambio delle lenzuola.
I grandi lavori
stagionali sono invece da anni interamente affidati al coniuge, l'assicurata si
limita in queste occasioni alla direzione e supervisione dei lavori.
Quanto illustrato
a mio avviso compatibile con i limiti funzionali certificati medicalmente.
Considerato in
parte esigibile il contributo del marito, attivo professionalmente a tempo
pieno, valuto di conseguenza in misura del 60 % la percentuale di impedimento
in questo ambito domestico, tenuto anche conto di un rendimento.
5.4
Spesa e acquisti diversi
compresi
pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali
importanza
assegnata
10%
percentuale
degli impedimenti
40.
%
percentuale
di invalidità
4.
%
L'assicurata risulta
molto limitata nella sua deambulazione. Inoltre non guida l'automobile e nelle
immediate vicinanze non dispone neppure di un piccolo negozio di alimentari,
per le piccole necessità giornaliere.
La spesa viene così
effettuata il sabato, in presenza e con la collaborazione del marito, munito di
un veicolo personale. L'assicurata di regola vi partecipa, anche se il compito
le risulta gravoso, potendo così scegliere personalmente quanto le occorre. È
però il coniuge a farsi carico del trasporto delle borse fin dentro casa.
Al signor __________
sono inoltre delegati anche gli eventuali acquisti giornalieri, di cui
solitamente si occupa prima di rientrare a casa, una volta terminato il lavoro.
I coniugi RI 1
affrontano insieme la gestione amministrativa e contabile, per consuetudine.
Per quanto
riferito, compatibile con i limiti funzionali certificati medicalmente, valuto
in misura del 40 % la percentuale di impedimento in questo ambito domestico,
tenuto conto delle limitazioni nella deambulazione e nel trasporto di pesi. La
collaborazione del marito è infatti da considerarsi esigibile.
5.5
Bucato, confezione e riparazioni di indumenti
lavare,
stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc.
importanza
assegnata
20%
percentuale
degli impedimenti
30.
%
percentuale
di invalidità
6.
%
L'assicurata dichiara
di occuparsi personalmente dell'esecuzione pratica del bucato. Suddivide i
panni, li inserisce e toglie dalla lava-asciuga, stende solo taluni indumenti
sugli stendini (in casa nella stagione fredda e all'esterno durante l'estate) e
perlopiù piega tutto quanto è possibile.
L'attività di stiro
le risulta infatti onerosa, sia per la condizione di entrambe le mani che per
le difficoltà di mantenere la posizione eretta in maniera prolungata. Suddivide
così il compito su diversi momenti, ma tende ad accumulare il lavoro. Per sua
fortuna il marito è in grado di stirare e quando v'è un'urgenza può
sostituirla.
Non viene indicata
alcuna particolare abitudine per i lavori a maglia, cucito e simili.
Per quanto
riferito, compatibile con l'ampia certificazione medica presente all'incarto e
con i limiti funzionali accertati, valuto in misura del 30% la percentuale di
impedimento, per un minor rendimento.
5.6
Cura dei bambini e di altri membri della
famiglia
compresa
educazione, attività comuni, compiti, ecc.
importanza
assegnata
0.
%
percentuale
degli impedimenti
0.
%
percentuale
di invalidità
0.
%
5.7
Diversi
cura
delle piante, giardinaggio, cura degli animali, attività di utilità pubblica,
creazione artistica, impegno a favore di terzi, volontariato
importanza
assegnata
5.
%
percentuale
degli impedimenti
0.
%
percentuale
di invalidità
0.
%
Non viene indicata
nessuna difficoltà nella cura dei due gatti di casa e della tartaruga
acquatica.
L'assicurata segnala
inoltre la sua partecipazione, a titolo volontario, all'associazione __________,
quale membra di comitato.
Valutazione
dell'assistente sociale
totale
delle attività
100.
%
percentuale
di invalidità
30.
%
■ Chi esegue i lavori, che a causa della sua invalidità,
l'assicurata non può svolgere personalmente nell'economia domestica?
Indicare
il nome, l'indirizzo, il grado di parentela, genere dei lavori delegati, ore di
lavoro per settimana e salario orario versato.
Il marito.
6.
GRADO ATTUALE DEGLI IMPEDIMENTI
attività
ripartizione
Impedimento
GRADO D'INVALIDITÀ
salariata
casalinga
TOTALE
Da quando il danno alla salute ha avuto
ripercussioni sulla capacità al lavoro?
Medicalmente viene indicata la data del dicembre
2008.
OSSERVAZIONI PERSONALI DELL'ASSISTENTE SOCIALE
Nulla da aggiungere." (Doc. AI 23/4-7)
2.11
Sulla base
degli accertamenti esperiti presso il domicilio dell’assicurata, dopo aver
fissato gli impedimenti di ogni singola mansione casalinga, l'assistente
sociale ha quindi stabilito una limitazione complessiva del 30%.
Valutando
i singoli impedimenti, con motivazioni pertinenti, la responsabile ha tenuto
conto delle dichiarazioni dell’assicurata in merito alle limitazioni ad
eseguire talune mansioni domestiche.
In sede
ricorsuale la rappresentante dell’assicurata ha contestato le conclusioni a cui
è giunta l’assistente sociale nell’inchiesta economica del 31 marzo 2011 (cfr.
doc. I) producendo il referto del 7 novembre 2011 della Dr.ssa __________, FMH
in medicina generale (doc. D).
Il medico
curante ritiene giustificato un grado d’inabilità “ben superiore al 30%”.
La Dr.ssa __________ si allinea con il giudizio dell’amministrazione per quanto
riguarda i pti. 5.1 conduzione domestica, 5.3. pulizia dell’appartamento, 5.4.
spesa e acquisti diversi, 5.6. cura dei bambini e altri membri della famiglia e
5.7
diversi, mentre diverge a proposito del pto. 5.2. alimentazione indicando
un impedimento del 40%, e per il pto. 5.5. bucato, confezione e riparazione
indumenti indicando un impedimento dell’80% (doc. D).
In data 6
aprile 2012 il TCA ha interpellato l’Ufficio AI in merito alle contestazioni
formulate dall’insorgente tramite lo scritto della Dr.ssa __________ (doc. X).
L’assistente
sociale che ha effettuato l'inchiesta a domicilio ha fornito la seguente presa
di posizione:
"
(...)
La ripartizione percentuale delle singole
mansioni domestiche è basata sull’apprezzamento del tipo di struttura familiare
(nel caso specifico questa è composta da due persone adulte: l’assicurata e suo
marito), sul contesto abitativo (nel caso in esame, appartamento di 3 locali) e
sullo svolgimento o meno di attività extra-domestiche indicate alla voce
“diversi”). Per quanto riguarda la situazione della signora __________ ciò ha
significato ripartire la percentuale complessiva come segue: 5% conduzione
dell’economia domestica, 40% alimentazione, 20% pulizie, 10% spese, 20% bucato.
Per quanto attiene alla valutazione delle
percentuali di impedimento assegnate alle singole voci va tenuto debitamente
conto delle indicazioni dell’assicurata e della loro diretta correlazione con
le patologie presentate e le conseguenti limitazioni funzionali.
Nel computo della percentuale di impedimento deve
inoltre essere considerata l’esigibilità della collaborazione da parte dei
familiari.
Nel caso specifico della signora RI 1 non è stata
contestata la chiave di riparto né sono state messe in discussione le
percentuali di impedimento assegnate alle voci relative alla conduzione
dell’economia domestica, alle pulizie e alle spese.
Vengono invece criticate le valutazioni relative
all’alimentazione e al bucato.
Nello scritto del 7 novembre 2011 la dssa __________
ritiene infatti che alla voce “alimentazione” vada assegnata una percentuale di
impedimento del 40% (“in quanto l’assicurata non riesce a stare in piedi a
lungo e presenta dolori alle mani”) e al “bucato” una percentuale dell’80%
(“per quanto concerne il lavare, lo stendere e lo stirare”).
Per quanto riguarda l’alimentazione il rapporto
d’inchiesta casalinga riporta che la signora RI 1 “evita sforzi e attività
prolungate con le mani e in cucina alterna la posizione eretta a quella
seduta”. Per quanto riguarda il bucato viene indicato che l’assicurata stende
solo alcuni indumenti (ed è sottinteso che per i rimanenti si serve
dell’asciugatrice in dotazione), che perlopiù piega i panni asciutti e che
l’attività di stiro le risulta onerosa per la condizione di entrambe le mani e
per la difficoltà di mantenere la posizione eretta in maniera prolungata. Lo
stiro viene pertanto suddiviso su diversi momenti e il marito interviene in
caso d’urgenza.
Le affermazioni della signora RI 1 sono state
considerate, in entrambi gli ambiti domestici, compatibili con la patologie
presenti e i limiti funzionali descritti (in particolare: la necessità di
alternanza dei movimenti, le difficoltà nei lavori di precisione, la necessità
di pause supplementari, la presenza di dolori cronici agli arti inferiori,
l’impossibilità a rimanere seduta o in piedi per più di 2 ore
consecutivamente).
Nella valutazione della percentuale di
impedimento va però altresì considerato l’obbligo di ridurre il danno: una
persona deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la
propria capacità lavorativa, deve cioè ripartire meglio il suo lavoro
(distribuendolo ad esempio su più momenti), ricorrere ad apparecchiature
domestiche adeguate (come ad esempio l’asciugatrice) e all’aiuto dei membri
della sua famiglia in misura maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute
(decisione del TFA del 17 marzo 2005, I 257/04 e DTF 130 V 97 consid. 3.3.3,
vedi nota marginale 3089 della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità
nell’AI (CIGI) stato al 1.1.2012 edita dall’Ufficio federale delle
assicurazioni sociali UFAS)."
(doc. XIbis).
Alla luce
di queste precisazioni il TCA ritiene che la valutazione operata dalla consulente
in integrazione
professionale e ripresa nel provvedimento contestato sia corretta e che non
siano stati addotti motivi sufficienti per rimetterla in discussione.
Al
riguardo va sottolineato che nell’inchiesta economica in questione è stata
correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel
rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un
valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti
dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica.
Nella
fattispecie, già è stato detto che per quanto riguarda l’aspetto medico, la valutazione
del SMR ha compiutamente valutato il danno alla salute lamentato
dall’assicurata sulla base di accertamenti approfonditi e completi (sul valore
probatorio di rapporti medici cfr. in particolare DTF 125 V 352 consid. 3a con
riferimenti, 123 V 176, 122 V 161; cfr. consid. 2.10.).
Per
quanto d’altro canto riguarda la valutazione operata dall'assistente sociale,
giova anzitutto rilevare che, posta la conformità ai succitati parametri delle
percentuali di ripartizione applicate in concreto con riferimento alle singole
mansioni componenti l'attività domestica, nei casi come quello in esame occorre
tenere conto anche della ripartizione dei compiti e dei ruoli derivanti
dall'obbligo di reciproca assistenza e cooperazione alla prosperità dell'unione
coniugale consacrato dal diritto matrimoniale (art. 159 cpv. 2 e 3 e art. 163
CC; Pratique VSI 1996 pag. 208; DTF 117 V 197), ciò che in casu permette
senz'altro di ritenere sicuramente adeguate le percentuali d'impedimento
evidenziate con riferimento alle mansioni comportanti un maggior impiego e
sforzo fisico, le quali tengono giustamente conto della collaborazione del
marito __________, che risultano peraltro giustificate anche alla luce delle
suevocate risultanze mediche.
A tal
proposito va nuovamente attirata l’attenzione della ricorrente sull’obbligo per
l’assicurato di diminuire il danno che scaturisce da un principio generale
delle assicurazioni sociali (DTF 115 V 53, 114 V 285 consid. 3). In virtù di
tale obbligo anche le persone occupate nell’economia domestica devono
contribuire, di loro propria iniziativa e in misura ragionevolmente esigibile,
al miglioramento della loro capacità al lavoro, segnatamente ripartendo meglio
le incombenze e in generale ricorrendo all’aiuto dei familiari nella misura
usuale secondo le particolari circostanze (RCC 1984 p. 143 consid. 5; precitate
sentenze del TFA I 407/92 e I 35/00).
Va inoltre
evidenziato che l’amministrazione ha sottoposto le conclusioni dell'assistente
sociale per una valutazione ad un medico specialista e precisamente al Dr. __________,
spec. FMH in psichiatria e psicoterapia del SMR (doc. AI 38-1).
Come
ricordato al considerando 2.9. l'Alta Corte ha stabilito che una presa di
posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole mansioni
accertate in sede d'inchiesta - strumento destinato soprattutto alla
valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica - è da
considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi
psichici (cfr. STFA I 685/02 del 28 febbraio 2003; STFA I 681/02 dell'11 agosto
2003).
Il TCA non ha quindi motivo per scostarsi dalle
valutazioni espresse dall’assistente sociale, ove peraltro si ribadisca che per
la giurisprudenza un intervento da parte dell'autorità giudiziaria
nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica
unicamente nei casi in cui essa appaia chiaramente erronea (DTF 128 V 93
consid. 4). Del resto, l’interessata non apporta elementi nuovi rispetto a
quelli emersi dall’accertamento al domicilio e attestati nel rapporto
d’inchiesta.
Questo Tribunale ritiene pertanto adeguato il
grado d'incapacità nello svolgimento delle mansioni casalinghe stabilito
dall'Ufficio AI sulla base dell'accertamento domiciliare, e di conseguenza pure
il tasso complessivo d'invalidità fissato al 30%, non essendoci, sulla base
delle risultanze dei medici interpellati dall’amministrazione, nessun motivo
medico per mettere in discussione la scelta di basarsi su quanto accertato in
sede di inchiesta domiciliare.
Visto
quanto precede, la decisione impugnata va confermata.
2.12
Secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell'assicurata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese di
procedura per CHF 500.-- sono poste a carico dell’assicurata ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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