32.2011.295
Nuova domanda. Diniego di prestazioni. Conferma della perizia pluridisciplinare del SAM e della valutazione del consulente in integrazione. Raffronto percentuale dei redditi
11 maggio 2012Italiano43 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
32.2011.295
Data decisione, Autorità:
11.05.2012, TCA
Titolo:
Nuova domanda. Diniego di prestazioni. Conferma della perizia pluridisciplinare del SAM e della valutazione del consulente in integrazione. Raffronto percentuale dei redditi
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
NUOVA DOMANDA
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 16 LPGA
art. 87 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2011.295
FS/sc
Lugano
11 maggio
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso dell'11 novembre 2011
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 12 ottobre 2011 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe __________, precedentemente attiva quale impiegata di commercio,
nell’aprile 1996 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti (doc.
AI 3/1-6).
Esperiti
gli accertamenti del caso, con decisione 4 dicembre 1996 (doc. AI 20/1-2),
l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni in quanto “(…) dalla documentazione
medica acquisita agli atti ed in particolare dalla perizia medica esperita
presso l’__________ di __________, risulta che le affezioni di cui
l’assicura-ta è portatrice non causano alcuna incapacità lavorativa e di guadagno
nella professione appresa di impiegata di commercio. (…)” (doc. AI 20/1).
1.2. Nel
mese di settembre 2000, tramite il dr. __________, l’assicurata ha inoltrato
una nuova domanda di prestazioni (doc. AI 22/1).
Esperiti
gli accertamenti del caso, tra cui una perizia pluridisciplinare a cura del
Servizio Accertamento Medico dell’Assi-curazione Invalidità (SAM), con decisione
19 agosto 2003 (doc. AI 59/1-2), confermata con decisione su opposizione 22
gennaio 2004 (doc. AI 68/1-5), l’Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni
in quanto, come concluso dai periti del SAM, il danno alla salute “(…) può
giustificare solo un minimo influsso sulla capacità lavorativa dell’assicurata,
sia per rapporto all’attività appresa di impiegata d’ufficio, sia per qualsiasi
altra professione leggera a lei confacente. In definitiva, l’assicurata è stata
giudicata abile nella misura dell’85%. (…)” (doc. AI 68/2).
Il
ricorso contro la decisione su opposizione 22 gennaio 2004 è stato respinto da
questo Tribunale con sentenza 12 agosto 2004 cresciuta incontestata in giudicato
(doc. AI 86/1-26).
1.3. Nel
mese di novembre 2004 l’assicurata ha inoltrato una terza domanda di prestazioni
(doc. AI 95/1-7).
Esperiti
gli accertamenti del caso, tra cui una perizia psichiatrica a cura del dr. __________,
con decisione 18 gennaio 2006 (doc. AI 116/1-2), confermata con decisione su
opposizione 25 aprile 2007 (doc. AI 131/1-7), l’Ufficio AI ha nuovamente negato
il diritto a prestazioni essendo il grado d’invalidità inferiore al 40%.
Il
ricorso contro la decisione su opposizione 25 aprile 2007 è stato accolto da
questo Tribunale che, con sentenza 27 agosto 2007 (doc. AI 144/1-20), cresciuta
incontestata in giudicato, ha annullato il provvedimento e rinviato gli atti
all’ammini-strazione per un accertamento pluridisciplinare volto a stabilire la
capacità lavorativa globale.
Con
decisione 15 febbraio 2010 (doc. AI 180/1-3), preavvisata l’11 dicembre 2009
(doc. AI 173/1-2), l’Ufficio AI, sulla base della perizia pluridisciplinare del
SAM 14 maggio 2008 e delle annotazioni 14 maggio 2009 del dr. __________ e 9
febbraio 2010 del dr. __________, ha negato all’assicurata il diritto a prestazioni
essendo il grado d’invalidità non pensionabile.
Anche
il ricorso contro la decisione 15 febbraio 2010 è stato accolto da questo
Tribunale che, con sentenza 27 luglio 2010 (doc. AI 190/1-11), cresciuta incontestata
in giudicato, l’ha annullata e rinviato gli atti all’amministrazione affinché, esperiti
ulteriori accertamenti medici ed economici, si pronunciasse nuovamente sul
diritto a prestazioni.
Con
decisione 12 ottobre 2011, oggetto della presente vertenza, preavvisata il 13
luglio 2011 (doc. AI 225/1-2), l’Ufficio AI – sulla base della perizia
pluridisciplinare del SAM 6 maggio 2011 (doc. AI 218/1-80, 221/1-8), del
rapporto finale 25 maggio 2011 e delle annotazioni 23 settembre 2011 del medico
SMR dr. __________ (doc. AI 222/1-5 e 233/1) nonché della valutazione 8 giugno
2011del consulente in integrazione professionale (doc. AI 223/1-2) – ha infine
ancora negato il diritto a prestazioni essendo in grado d’invalidità non pensionabile
(doc. AI 234/1-3).
1.4. Con
il presente tempestivo ricorso, l’assicurata, per il tramite dell’avv. RA 1, ha
contestato la valutazione medica e il fatto che l’Ufficio AI non si sarebbe
conformato alla STCA di rinvio del 27 luglio 2010; ha chiesto l’esecuzione di
una superperizia giudiziaria e postulato il diritto ad una rendita intera (senza
indicare da quando). Contestualmente ha formulato istanza di assistenza
giudiziaria con gratuito patrocinio.
1.5. Con
la risposta di causa – osservato che la capacità lavorativa residua è stata stabilità
sulla base della perizia pluridisciplinare 6 maggio 2011 del SAM a cui va
conferita piena forza probatoria e viste le annotazioni 27 maggio 2011 nelle quali
il dr. __________ ha concluso che “(…) dall’attuale certificazione non risulta
una modifica dello stato di salute dell’assicurata, anzi si conferma in pratica
l’assenza di cambiamenti significativi. (…)” (IV/Bis) – l’Ufficio AI
ha chiesto di respingere il ricorso.
1.6. Con
scritto 15 dicembre 2011 l’insorgente si è confermata nelle proprie allegazioni
e, quanto alle annotazioni 27 maggio 2011 del dr. __________, ha rilevato che “(…)
in effetti “non risulta
una modifica dello stato di salute dell’assicurata”, ma
ciò poiché il suo quadro valetudinario è ed è rimasto da tempo severamente
compromesso. (…)” (VI).
Con
lettera 10 febbraio 2012 l’insorgente ha preannunciato la produzione di nuova
documentazione medica atta a chiarire la sua situazione.
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF
9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il
diritto a prestazioni.
L’insorgente
postula l’annullamento della decisione impugnata con riconoscimento del diritto
ad una rendita intera.
2.3. Il
1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti
quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica
degli effetti (DTF 130 V 445 consid. 1 pag. 446 seg.
con riferimento a DTF 130 V 329). Ne consegue che nel caso in esame sono applicabili le norme
materiali in vigore fino al 31 dicembre 2007 per quanto attiene allo stato di
fatto realizzatosi fino a tale data, mentre per il periodo dal 1° gennaio 2008 sino
alla decisione impugnata, che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice
delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti),
trovano applicazione le nuove norme. In concreto la questione non ha comunque
particolare portata pratica, poiché la 5a revisione dell'AI non ha modificato
in maniera sostanziale le disposizioni legali sulla valutazione del grado
d'invalidità. La giurisprudenza fondata sulle norme precedenti mantiene pertanto
la sua validità (cfr. STF 9C_443/2009 del 19 agosto 2009 consid. 4 con riferimento
a STF 8C_76/2009 del 19 maggio 2009 consid. 2).
Ritenuto
inoltre che lo stato di fatto giuridicamente determinante (momento
dell’eventuale diritto alla rendita) si è realizzato antecedentemente al 1°
gennaio 2012, le modifiche della 6a revisione della LAI (primo pacchetto di
misure entrato in vigore il 1° gennaio 2012; RU N. 49 del 6 dicembre 2011 pag.
5659 e seguenti) non sono applicabili e si applicano le norme sostanziali in
vigore fino al 31 dicembre 2011.
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perchè il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,
L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht,
Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007,
pag. 1411, n. 46).
Giusta
l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido).
Al
proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale
delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il
raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale)
inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono
però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere
conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa
della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione)
e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I
600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid.
4.1).
2.5. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342,
607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss
des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
Al
riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni
fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,
devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia.
Non sono considerati effetti di uno stato psichico
morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per
l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente
esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna
dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante
il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato
del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il
punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere.
Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un
danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato
eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è
piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità
lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe
persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid.
2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).
(…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid.
3.2).
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,
le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,
la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre
1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182
consid. 2a con riferimenti).
In
una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento
di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa
da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.
pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13
luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).
Va
altresì rilevato che secondo la giurisprudenza del TFA, un disturbo somatoforme
da dolore persistente non è di regola atto, in quanto tale, a determinare una
limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare
un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale
disturbo può causare un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo
specialista psichiatrico nell'ambito di una classificazione riconosciuta
pronunciarsi sulla gravità dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità
della ripresa lavorativa da parte dell’assicurato.
Al
riguardo, nella sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in DTF 130 V 352 (confermata
in DTF 131 V 49 e nelle STF 9_C 830/2007 del 29 luglio 2008 e 9C_959/2009,
9C_995/2009 del 19 febbraio 2010), l’Alta Corte ha precisato che un’inesigi-bilità
presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una morbosità psichiatrica di
notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di
altri criteri. Tali criteri sono (1) l'esistenza di
concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico
pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2)
la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato
psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico,
indicante simultaneamente l’in-successo e la liberazione dal processo
risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia;
"primärer Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso di
trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di
provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata
(DTF 130 V 354 consid. 2.2.3; STFA I 702/03 del 28 maggio 2004, consid. 5 e STFA
Fatti
I 870/02 del 21 aprile 2004, consid. 3.3.2; Pratique
VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsun-fähigkeit
und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich
in der Invaliditäts-bemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori],
Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.).
Infine, va fatto presente che il TFA si é confermato nella propria
giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibriomalgia (DTF 132 V 65;
STFA I 873/05 del 19 maggio 2006).
2.6. Qualora
una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità
era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova
richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado
di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni
(art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). Se tale condizione non è soddisfatta
l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in
tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile
di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare
nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF
117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10). Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve
esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare
verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile
dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso
applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso
(art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; Pratique VSI 1999).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o
parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il
miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in
caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del
cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da
tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per
analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).
2.7. Nel
caso in esame dagli atti di causa risulta che – vista la domanda di
prestazioni del novembre 2004 e conformemente alla STCA di rinvio del 27 luglio
2010 (cfr. consid. 1.3 e doc. AI 190/1-11) – l’Ufficio AI ha
innanzitutto ordinato una perizia pluridisciplinare a cura del SAM (doc. AI
207/1-2, 210/1 e 211/1-2).
Dalla
perizia plurisciplinare 6 maggio 2011 (doc. AI 218/1-80, 220/1-5 e 221/1-8)
risulta che i periti, dopo aver elencato i numerosi atti medici, esposto dettagliatamente
l’anamnesi e le constatazioni obiettive, hanno fatto capo a quattro consultazioni
specialistiche esterne, di natura psichiatrica (dr.ssa __________), neurologica
(dr. __________), reumatologica (dr. __________) e oftalmologica (dr. __________).
Viste
le risultanze dei singoli consulti e del soggiorno della ricorrente presso il
citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente diagnosi:
"
(…)
5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità
lavorativa:
Emicrania senz’aura.
Sindrome fibromialgica generalizzata.
Decondizionamento muscolare.
Periartropatia omero scapolare con sintomatologia di
attrito a ds.
Gonartrosi a sin.
Instabilità cronica dell’articolazione tibiotarsica ds.
in traumi discorsivi e recidivanti.
Discopatia L4-L5.
5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità
lavorativa:
Sindrome da dolore cronico ICD-10 F 45.4.
Disturbo di personalità misto ICD-10 F 61.0.
Lieve neuropatia irritativa del nervo ulnare ds.
Dolori in varie parti del corpo non spiegati da
patologia neurologica.
Stato dopo erosione corneale all’occhio ds.
(anamnesticamente nel 2002).
Astigmatismo misto all’occhio ds. e astigmatismo
miopico all’occhio sin.
Disturbi statici del rachide.
(…)" (doc. AI 218/41)
Considerati
tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione e posta la seguente
valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità lavorativa: “(…)
complessivamente l’A. dev’essere considerata abile al lavoro nella misura
dell’80%. L’incapacità lavorativa del 15% dovuta alla problematica reumatologica
e del 10% dovuta alla problematica neurologica vanno integrate e non sommate
aritmeticamente. Innanzitutto l’incapacità lavorativa neurologica è
giustificata da 2 giorni di emicrania al mese, che deve essere considerata sui
30 giorni mensili e non giorni lavorativi. Pertanto va ritenuta abile nella
misura del 80% nell’attività finora svolta di impiegata di commercio. (…)”
(doc. AI 218/47), il SAM ha concluso:
"
(…)
8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ
LAVORATIVA
Le patologie reumatologica e neurologica comportano
entrambe una riduzione una del 15 e l'altra del 10% a causa delle problematiche
citate al capitolo 6.
Per quanto riguarda la problematica psichiatrica, la
perizianda non mostra alcuna riduzione della capacità lavorativa. È presente
una sindrome da dolore cronico che non soddisfa i criteri di Förster. Vi è un
disturbo di personalità mista, in particolare con aspetti di immaturità e
narcisistici che potrebbero beneficiare di una presa a carico psicoterapica
assidua e protratta nel tempo.
Dal punto di vista reumatologico vi è stato
clinicamente un lieve peggioramento a livello del ginocchio sin., che
complessivamente non comporta un'ulteriore riduzione della capacità lavorativa
come impiegata di commercio.
Dal punto di vista neurologico si è invece assistito a
un miglioramento delle cefalee e pertanto l'incapacità lavorativa attuale è
ridotta nella misura del 10%.
Complessivamente riteniamo che l'A. debba essere
considerata abile al lavoro nella misura del 80% nell'attività finora svolta.
La capacità lavorativa così come descritta attualmente deve essere considerata
a partire dalla visita SAM e cioè dal 10.12.2010 in avanti.
Per quanto concerne la problematica oftalmologica, non
vi sono elementi che giustifichino una riduzione della capacità lavorativa.
Dal punto di vista ematologico la situazione è stabile
e sovrapponibile alle precedenti perizie SAM del 2003 e 2008; nel frattempo
l'A. è stata valutata a __________ in ambito universitario ed é stata seguita e
indagata a più livelli da parte del Dr. med. __________ senza che una causa
dell'anemia sia stata rilevata. Quest'ultima è una patologia che necessita di
sostituzione marziale e non giustifica la riduzione della capacità lavorativa.
In considerazione di questo e considerando che viene
valutata una riduzione del rendimento per il dolore cronico, le inabilità
lavorative vanno integrate e giustificano un'inabilità lavorativa al massimo
del 20%.
È presente un dolicocolon che non comporta una
riduzione della capacità lavorativa.
9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ
D'INTEGRAZIONE
Anche in un'attività lavorativa leggera e adatta la
perizianda deve essere considerata abile al lavoro nella misura dell'80%, così
come sopra descritto.
10 OSSERVAZIONI e RISPSOTE a DOMANDE
PARTICOLARI
Domande particolari non sono poste.
Lasciamo al Servizio Medico Regionale, rispettivamente
all'Ufficio AI, la decisione di inviare copia della nostra perizia al medico
curante, affinché sia informato sulle conclusioni peritali.
(…)" (doc. AI 218/47-49)
L’Ufficio
AI – viste le risultanze peritali, il rapporto finale 25 maggio e
l’annotazione 23 settembre 2011 del medico SMR dr. __________ (doc. AI 222/1-5
e 233/1) e la valutazione 8 giugno 2011 del consulente in integrazione (doc. AI
223/1-2) – con decisione 12 ottobre 2011 ha quindi negato il diritto a prestazioni.
2.8. Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto
si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente,
che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la
descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano
ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore
di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio
quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del
25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352
consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il
suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa,
il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici
specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a
conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi,
fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V
176, 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332;
ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003,
pag. 453).
In una
sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però
ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire
delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.
In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha
statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione
degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale
le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una
certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale
referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il
contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per
farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato
si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette
già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto
esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come
oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli
assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o
a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su
indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza
probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la
loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del
25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Per
quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità,
l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un
Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere
osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7).
In
merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza,
dell'equità del processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata
in DTF 136 V 376 il TF ha specificato che la qualità
formale di parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità
nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare
ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti
di parte le prove assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa.
Nella
sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 pubblicata in DTF 137 V
210 e segg., il TF ha preso posizione sulle critiche alla giurisprudenza federale
relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico
(art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione,
formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e
del Dr. iur Johannes Reich dell'11 febbraio 2010.
L'Alta
Corte è arrivata alla conclusione che l'acquisizione delle basi mediche per poter
emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i
SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure
giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea
(consid. 2.1-2.3).
D'altra
parte il TF ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in
pericolo in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi
dell'attività dei SAM nei confronti dell'assicurazione invalidità e con ciò
anche della loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza
ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:
a
livello amministrativo
- assegnazione a caso dei
mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
- differenze
minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),
- miglioramento e
uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),
- rafforzamento
dei diritti di partecipazione:
-- in caso di
divergenze l'amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione
incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al
Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della
giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);
-- alla persona
assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura
(ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento
della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
a
livello dell'autorità giudiziaria di prima istanza
In
caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o
il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare
una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza
secondo DLA 1997 Nr. 18 pag. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H
355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico
dell'assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).
Il
TF ha inoltre concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale
non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere
nel contesto dell'esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche
e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente
sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no
conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema vedi STF 9C_113/2012 del 14
marzo 2012,8C_426/2011 del 29 settembre 2011,9C_87/2011 del 1. settembre 2011
e 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).
Giova
qui ricordare che il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai
medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante
ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.
In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant
d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a
admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de
l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le
SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion
entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire
de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des
autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)"
(STFA I 938/05 del 24 agosto 2006, consid. 3.2)
Va poi evidenziato che in
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,
STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto
di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125
V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz
über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che
il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria
non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20
marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe
con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Va
inoltre ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice
non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i
motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Infine va rilevato che, affinché un esame medico in ambito
psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni.
In
DTF 127 V 294 l'Alta Corte ha infatti fatto proprie le considerazioni di Mosimann.
In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und
[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico
l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta
e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele
molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di
grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27
settembre 2001, inc. 32.1999.124).
2.9. Nell’evenienza
concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in materia di valore
probatorio di rapporti medici e in particolare le STF 9C_113/2012 del 14 marzo
2012,8C_426/2011 del 29 settembre 2011,9C_87/2011 del 1. settembre 2011 e
9C_120/2011 del 25 luglio 2011 per quanto riguarda le perizie raccolte secondo
il vecchio standard processuale, questo Tribunale non intravede ragioni che gli
impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti del SAM, i
quali hanno compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurata
è portatrice, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni che
stabilisce, sia nella sua ultima attività di impiegata di commercio/ufficio che
in un’attività adeguata rispettosa dei limiti funzionali posti, una capacità
lavorativa attuale dell’80%.
Quanto
all’evoluzione nel tempo, vista la precedente perizia 14 maggio 2008 del SAM
(doc. AI 153/1-66) e conformemente al rapporto finale 25 maggio 2011 del dr. __________
(doc. AI 222/1-5), la capacità lavorativa, sia nella sua ultima attività che in
un’altra adeguata, è stata, dal gennaio 2004 (a seguito di un peggioramento
riferito alle problematiche psichiatriche e neurologiche) del 70% e dal
dicembre 2010 (la perizia 6 maggio 2011 del SAM è stata eseguita tra dicembre
2010 e febbraio 2011) dell’80%.
La
dettagliata ed approfondita valutazioni del SAM non é stata del resto validamente
smentita da altri certificati da parte di medici specialisti attestanti nuove
patologie.
In
particolare, per quanto riguarda l’anemia i periti del SAM hanno evidenziato
che “(…) la situazione è stabile e sovrapponibile alle precedenti perizie
SAM del 2003 e 2008; nel frattempo l’A. è stata valutata a __________ in ambito
universitario ed è stata seguita e indagata a più livelli dal parte del Dr.
med. __________ senza che una causa dell’anemia sia stata rilevata.
Quest’ultima è una patologia che necessita di sostituzione marziale e non
giustifica la riduzione della capacità lavorativa. (…)” (doc. AI 218/48) e
l’insorgente, senza tuttavia allegare alcuna documentazione medica
contrastante, al punto 3.1 del ricorso si è limitata a sostenere che “(…)
non è tuttavia comprensibile in che modo l’incerta eziologia dell’anemia della
ricorrente possa sminuire la gravità dei sintomi lamentati, che non possono
che esercitare, per la loro cronicità e per le importanti conseguenze sulla
qualità della vita dell’assicurata, un’evidentissima limitazione della sua residua
facoltà lavorativa. Si chiede pertanto che venga esperita una
valutazione peritale riguardo alle concrete ripercussioni dell’anemia diagnosticata
sulla capacità al guadagno della ricorrente; oggettivamente le considerazioni
della Dr.ssa __________ (perizia, pag. 46 seg.) appaiono sbrigative ed eludono
senza motivo l’imprescindibile esame di questo punto. (…)” (doc. AI 236/7).
Quanto
alla valutazione psichiatrica i periti hanno evidenziato, tra l’altro, che “(…)
l’A. attesta un lieve miglioramento psicologico perché non è sotto pressione e
sotto stress, potendosi riposare maggiormente. Al bisogno assume Stilnox una
volta alla settimana. Il Dr. __________, che abbiamo avuto modo di sentire telefonicamente,
e che vede saltuariamente l’A., non pone una chiara diagnosi e dichiara di non
aver mai attestato inabilità lavorativa dal suo punto di vista. (…)” (doc.
AI 218/43).
Senza
documentazione medica contrastante e per il solo fatto che il dr. __________, nelle annotazioni 27 maggio
2010, ha ritenuto una “(…) incerta evoluzione della problematica emicranica
(nel 2008 era descritta una caratteristica evolutiva con allora peggioramento)
(…)” (doc. AI 148/1), non è
nemmeno possibile – come pretenderebbe l’insorgente (“(…) si avanzano seri dubbi sull’attendibilità con cui l’inabilità
dal punto di vista neurologico è stata ridotta in sede del recente rapporto 16
maggio 2011 dal 30% al 10% (…)”; doc. AI
236/9) – scostarsi
dalle conclusioni dei periti del SAM secondo le quali “(…) le cefalee
determinano quindi attualmente un’incapacità lavorativa massima del 10%. È
difficile datare a partire da quale momento l’evoluzione delle cefalee sia
stata più favorevole, verosimilmente negli ultimi uno-due anni. È verosimile
che anche in futuro l’A. continuerà a soffrire d’emicrania e l’evoluzione potrà
essere variabile con periodi di cefalee più o meno frequenti. In occasione
delle cefalee più intense è possibile che la perizianda sia costretta a interrompere
temporaneamente un’eventuale attività lavorativa; attualmente ciò non dovrebbe
però causare limitazioni superiori al 10%. (…)” (doc. AI 218/44-45).
Quanto
alla cumulabilità delle patologie che affliggono l’assi-curata – al punto 4
del ricorso, senza tuttavia che alcun medico si sia espresso precisamente al riguardo,
la ricorrente ha contestato che “(…) l’UAI, e prima ancora il SAM, si è infatti
limitato a congetturare un’abilità al lavoro pari all’80%, che però, ancora una
volta, non corrisponde al cumulo delle percentuali parziali riferite a ciascuna
tipologia di affezione (15% per quella reumatologica e 10% per quella neurologica;
la somma è dunque 25%, senza contare i disturbi che affliggono la ricorrente e
che sono stati ingiustamente trascurati/sottovalutati in sede di perizia (…)” (doc.
AI 236/9) – va ribadito che la questione di sapere se i singoli gradi di inabilità
si possano sommare e, se del caso, in quale misura, è una problematica
squisitamente medica, che di principio il giudice non rimette in discussione (STFA
I 338/01 del 4 settembre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, pag. 485; nella
STFA I 606/03 del 19 agosto 2005, l’Alta Corte ha inoltre precisato che il
giudizio sul grado complessivo dell’incapacità lavorativa va di regola eseguito
nell’ambito di una perizia pluridisciplinare). Ora, i periti del SAM hanno
concluso che “(…) l’incapacità lavorativa del 15% dovuta alla problematica
reumatologica e del 10% dovuta alla problematica neurologica vanno integrate e
non sommate aritmeticamente. Innanzitutto l’incapacità lavorativa neurologica è
giustificata da 2 giorni di emicrania al mese, che deve essere considerata sui
30 giorni mensili e non giorni lavorativi. […] In considerazione di questo e
considerando che viene valutata una riduzione del rendimento per il dolore
cronico, le inabilità lavorative vanno integrate e giustificano un’inabilità
lavorativa al massimo del 20%. (…)” (doc. AI 218/47-48, la
sottolineatura è del redattore) e questo Tribunale non ha alcun motivo per
scostarsi da tale valutazione.
In
questo senso, tanto il richiamo dell’intero incarto dal dr. __________ quanto la
domanda di un’ulteriore superperizia giudiziaria (cfr. consid. 1.4) vanno
respinti. In effetti, quando l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti
probatori non potrebbero più modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere
altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwal-tungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63,
Gygi, Bundes-verwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II
consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con
riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito
conformemente all'art. 29
cpv. 2 Cost. (STF 9C_18/2010 del 7 ottobre 2010 consid. 5.4; DTF 124 V 94
consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Va
qui inoltre ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo
cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal
giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso
che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione
della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo
delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove
necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto
che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di
prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
La
ricorrente non ha del resto nemmeno prodotto l’ulteriore documentazione medica
preannunciata con lettera 10 febbraio 2012 (cfr. consid. 1.6). Il TCA, alla luce
del tempo trascorso nel frattempo e considerato il fatto che fosse lecito attendersi
che i documenti medici preannunciati venissero prodotti “entro un
termine ragionevole”, deve concludere che l'insorgente ha rinunciato alla
produzione di ulteriori atti medici (cfr., al riguardo, STF 8C_45/2010
del 26 marzo 2010, con la quale il TF ha confermato la STCA 35.2009.86 del 10 dicembre 2009).
Quanto
al certificato 26 luglio 2011 (doc. A3) e al rapporto 31 ottobre 2011 indirizzato
all’avv. __________ (doc. A4), negli stessi il dr. __________, FMH in medicina
interna, ha attestato un’inabilità lavorativa del 100% dal 24 dicembre 2003 in avanti sulla base delle diagnosi note e considerato “(…) un grave stato ansioso-depressivo
per il quale segue sempre un trattamento specialistico. (…)” (doc. A4). Lo
stesso sanitario ha poi concluso che “(…) non vi sono dei cambiamenti significativi
rispetto a quanto segnalato in passato (…)” (doc. A4).
Ora,
a prescindere dal fatto che il dr. __________ non è specialista in materia, va
qui evidenziato che la dr.ssa __________, specialista in psichiatria, nel consulto
18 febbraio 2011 (doc. AI 221/1-5) ha, tra l’altro, rilevato che “(…) oggi
io rilevo un quadro di fatto sovrapponibile a quanto registrato dalla collega __________
nel 2003: nulla di maggiore in atto ma un quadro somatoforme e un DP non
scompensato che a mio avviso ad oggi non producono alcuna percentuale di IL per
motivi psichiatrici. […] Ritengo che il soggetto sia in grado di svolgere tutte
le altre attività teoricamente esigibili, purché compatibili con livello
culturale, età, quadro fisico e attitudini personali nella stessa percentuale
già detta (abile al 100%) da subito. (…)” (doc. AI 221/4-5).
Del
resto, anche avuto riguardo al rapporto 31 ottobre 2011 del dr. __________, il
dr. __________, nelle annotazioni 18 novembre 2011, ha osservato che “(…) dall’attuale certificazione non risulta una modifica dello stato di
salute dell’assicurata, anzi si conferma in pratica l’assenza di cambiamenti
significativi. (…)” (IV/bis).
Lo
scritto 12 gennaio 2011 (doc. A2) del dr. __________, FMH in chirurgia, è
invece già stato menzionato negli atti (cfr. doc. AI 218/20) ed é pertanto
considerato dai periti del SAM.
In
conclusione, rispecchiando la perizia pluridisciplinare 6 maggio 2011 del SAM
tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza
(cfr. consid. 2.8) e non essendo provato un peggioramento duraturo con
conseguenze sulla capacità lavorativa dopo il mese di maggio 2011 e prima del
12 ottobre 2011, a ragione l’Ufficio AI ha concluso per una capacità
lavorativa, tanto nell’abituale quanto in un’altra attività adeguata, del 70%
dal gennaio 2004 e dell’80% dal dicembre 2010.
2.10. Per
quel che concerne la valutazione economica, conformemente alla STCA di rinvio,
l’Ufficio AI ha interpellato il consulente in integrazione che – fatte proprie
le valutazioni mediche – ha concluso: “(…) la problematica delle cefalee,
che nel mio precedente rapporto portava ad escludere un reinserimento
professionale, sembrerebbero meno grave di quanto descritto in precedenza
(molto meno assenze per questo motivo). Sono adeguate attività leggere,
ergonomiche e che le dia la possibilità di alternare la posizione al bisogno
(per il dettaglio delle limitazioni funzionali si veda i rapporti medici citati
sopra). […] L’attività di impiegata d’ufficio è adeguata allo stato di salute
in forma quasi completa (IL 20%) e con una riduzione della capacità lavorativa
come in altre attività. Oltre a questo genere di attività, sono adeguate
attività leggere ed ergonomiche quindi ad esempio lavori di fabbrica o di
vendita per esempio in un chiosco. […] Non si propongono provvedimenti
professionali in quanto l’attività abituale dell’assicurata è esigibile nella
stessa forma rispetto ad altre attività. Se l’assicurata ne facesse richiesta,
si resta a disposizione per fornire un aiuto al collocamento. (…)” (doc. AI
223/2).
Quanto
alla censura della ricorrente la quale – partendo tuttavia da una diversa
valutazione medica – ha sostenuto che “(…) l’imprevedibilità degli episodi
emicranici, in particolare, rende praticamente impossibile la collocabilità
dell’assicurata. Non si vede come un datore di lavoro possa essere disposto ad
assumere una segretaria spesso costretta ad assentarsi da un giorno all’altro,
senza preavviso, vanificando ogni possibilità di pianificare con il necessario
anticipo la sostituzione, e impedendo di affidarle mansioni, anche urgenti, di
una certa durata e a breve scadenza. (…)” (doc. AI 236/9), il TCA rileva
quanto segue.
La
questione relativa alle attività professionali concretamente realizzabili è di
competenza del consulente in integrazione professionale (STF 9C_13/2007 del 31
marzo 2008, consid. 3; Meyer, Bundesgesetz über die
Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgericht im
Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, p. 348).
Va poi evidenziato che, secondo la giurisprudenza, se è vero che
vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione
rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti
sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera
attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che il TF ha in
particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale
e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e
sorveglianza (STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008; VSI 1998 p. 296 consid. 3b;
STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003 consid. 4.7).
Occorre
inoltre ricordare che le difficoltà del mercato del lavoro rappresentano un
elemento estraneo all’invalidità. In effetti, secondo dottrina e giurisprudenza,
l’assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al massimo le sue capacità
di guadagno (DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240 p. 96; SVR 1995 UV 35 p.
106 consid. 5b e riferimenti). Se, malgrado tale impegno, un’occupazione
confacente all’interessato non è reperibile in concreto, questo è dovuto alla
congiuntura del momento, per la quale, considerata la nozione di mercato
equilibrato del lavoro, né l’assicurazione per l’invalidità né quella contro
gli infortuni sono tenute a rispondere (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC
1991 p. 332 consid. 3b).
Ritenuta
la suenunciata giurisprudenza, questo Tribunale non ha
nel caso concreto motivo per mettere in dubbio le suenunciate conclusioni del
consulente in integrazione che non sono, del resto, nemmeno state puntualmente
contestate.
In
concreto, potendo l’insorgente lavorare ancora nella sua attività abituale dal
gennaio 2004 al 70% e dal dicembre 2010 all’80% è quindi indicato un raffronto
percentuale dei redditi (DTF 114 V 313 consid. 3a e riferimenti; STF
9C_776/2007 del 14 agosto 2008 e I 759/2005 del 21 agosto 2006; Omlin, Die
Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, tesi Friburgo 1995, pag.
154). In effetti, per la giurisprudenza se il danno alla salute non è tale –
come in casu, in base alle risultanze peritali – da imporre un cambiamento di
professione, di regola il giudizio sull’incapacità al guadagno non esprimerà
valori superiori all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché
si suppone che esplicando tutto l’impegno professionale che la restante
capacità lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare, l’assicurato
esprima una capacità di guadagno della medesima proporzione (RAMI 1993 U 168,
pag. 100; DTF 114 V 313, consid. 3b).
Il
Tribunale federale, in una sentenza 9C_294/2008 del 19 marzo 2009, ha ancora una volta ritenuto corretto considerare che un’assicurata, inabile al lavoro al
massimo al 30% sia nella sua professione abituale, che in altre attività,
presenta un grado di invalidità del 30%. Alla medesima soluzione l'Alta Corte è
arrivata in una sentenza 8C_558/2008 del 17 marzo 2009 per un assicurato
inabile al lavoro al 50% nella sua professione.
Ne
consegue che il grado d’invalidità non raggiunge la soglia pensionabile del 40%
(cfr. consid. 2.4).
2.11. In
simili circostanze, visto tutto quanto precede, è quindi a ragione che
l’Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni.
2.12. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà
al prossimo considerando), le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della
ricorrente.
2.13. L’assicurata
ha formulato istanza di assistenza giudiziaria tendente all’esenzione dalle
tasse e spese processuali e all’ammissione del gratuito patrocinio.
I presupposti (cumulativi) per la concessione
dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel
bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se
il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF
125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti, cfr. anche artt. 2 e 3
Lag.).
Nella
presente fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di
esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di
vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo
ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese
cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251).
Dopo un esame forzatamente sommario, sulla base degli atti
all’inserto, la presente vertenza appariva sin dall’inizio destinata
all'insuccesso in quanto le prospettive di esito favorevole erano
considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa. In effetti, le
valutazioni medico-teorica ed economica hanno permesso di accertare con la
dovuta chiarezza il grado d’invalidità e l’insorgente, anche se patrocinata da
un legale, non ha apportato alcun valido elemento atto a contraddire o a mettere
in dubbio tali valutazioni, in particolare quella medica. All’insorgente che,
lo si ribadisce, in corso di procedura ricorsuale non ha prodotto alcuna
documentazione medica idonea a contestare le valutazioni dei periti del SAM e
dei medici SMR, non poteva sfuggire la necessità di documentare debitamente le
allegazioni secondo le quali le valutazioni peritali (si trattava della terza
perizia pluridisciplinare del SAM) non fossero valide e/o le ragioni che rendessero
verosimile una rilevante modifica del suo stato di salute subentrata
prima della decisione impugnata del 12 ottobre 2011.
In
simili condizioni, non essendo realizzato uno dei presupposti (cumulativi) l'istanza
tendente all’esonero delle spese e tasse di giustizia e all’ammissione del
gratuito patrocinio è respinta.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
La
domanda d’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.
3.
Le
spese, per fr. 500.--, sono poste a carico della ricorrente.
4.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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