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Decisione

32.2011.295

Nuova domanda. Diniego di prestazioni. Conferma della perizia pluridisciplinare del SAM e della valutazione del consulente in integrazione. Raffronto percentuale dei redditi

11 maggio 2012Italiano43 min

Source ti.ch

Fatti

I 870/02 del 21 aprile 2004, consid. 3.3.2; Pratique

VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsun-fähigkeit

und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich

in der Invaliditäts-bemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori],

Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.).

Infine, va fatto presente che il TFA si é confermato nella propria

giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibriomalgia (DTF 132 V 65;

STFA I 873/05 del 19 maggio 2006).

2.6. Qualora

una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità

era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova

richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado

di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni

(art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). Se tale condizione non è soddisfatta

l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in

tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile

di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare

nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF

117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10). Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve

esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare

verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile

dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso

applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso

(art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; Pratique VSI 1999).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di

ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o

parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il

miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in

considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che

presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in

caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del

cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da

tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per

analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

2.7. Nel

caso in esame dagli atti di causa risulta che – vista la domanda di

prestazioni del novembre 2004 e conformemente alla STCA di rinvio del 27 luglio

2010 (cfr. consid. 1.3 e doc. AI 190/1-11) – l’Ufficio AI ha

innanzitutto ordinato una perizia pluridisciplinare a cura del SAM (doc. AI

207/1-2, 210/1 e 211/1-2).

Dalla

perizia plurisciplinare 6 maggio 2011 (doc. AI 218/1-80, 220/1-5 e 221/1-8)

risulta che i periti, dopo aver elencato i numerosi atti medici, esposto dettagliatamente

l’anamnesi e le constatazioni obiettive, hanno fatto capo a quattro consultazioni

specialistiche esterne, di natura psichiatrica (dr.ssa __________), neurologica

(dr. __________), reumatologica (dr. __________) e oftalmologica (dr. __________).

Viste

le risultanze dei singoli consulti e del soggiorno della ricorrente presso il

citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente diagnosi:

"

(…)

5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità

lavorativa:

Emicrania senz’aura.

Sindrome fibromialgica generalizzata.

Decondizionamento muscolare.

Periartropatia omero scapolare con sintomatologia di

attrito a ds.

Gonartrosi a sin.

Instabilità cronica dell’articolazione tibiotarsica ds.

in traumi discorsivi e recidivanti.

Discopatia L4-L5.

5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità

lavorativa:

Sindrome da dolore cronico ICD-10 F 45.4.

Disturbo di personalità misto ICD-10 F 61.0.

Lieve neuropatia irritativa del nervo ulnare ds.

Dolori in varie parti del corpo non spiegati da

patologia neurologica.

Stato dopo erosione corneale all’occhio ds.

(anamnesticamente nel 2002).

Astigmatismo misto all’occhio ds. e astigmatismo

miopico all’occhio sin.

Disturbi statici del rachide.

(…)" (doc. AI 218/41)

Considerati

tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione e posta la seguente

valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità lavorativa: “(…)

complessivamente l’A. dev’essere considerata abile al lavoro nella misura

dell’80%. L’incapacità lavorativa del 15% dovuta alla problematica reumatologica

e del 10% dovuta alla problematica neurologica vanno integrate e non sommate

aritmeticamente. Innanzitutto l’incapacità lavorativa neurologica è

giustificata da 2 giorni di emicrania al mese, che deve essere considerata sui

30 giorni mensili e non giorni lavorativi. Pertanto va ritenuta abile nella

misura del 80% nell’attività finora svolta di impiegata di commercio. (…)”

(doc. AI 218/47), il SAM ha concluso:

"

(…)

8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ

LAVORATIVA

Le patologie reumatologica e neurologica comportano

entrambe una riduzione una del 15 e l'altra del 10% a causa delle problematiche

citate al capitolo 6.

Per quanto riguarda la problematica psichiatrica, la

perizianda non mostra alcuna riduzione della capacità lavorativa. È presente

una sindrome da dolore cronico che non soddisfa i criteri di Förster. Vi è un

disturbo di personalità mista, in particolare con aspetti di immaturità e

narcisistici che potrebbero beneficiare di una presa a carico psicoterapica

assidua e protratta nel tempo.

Dal punto di vista reumatologico vi è stato

clinicamente un lieve peggioramento a livello del ginocchio sin., che

complessivamente non comporta un'ulteriore riduzione della capacità lavorativa

come impiegata di commercio.

Dal punto di vista neurologico si è invece assistito a

un miglioramento delle cefalee e pertanto l'incapacità lavorativa attuale è

ridotta nella misura del 10%.

Complessivamente riteniamo che l'A. debba essere

considerata abile al lavoro nella misura del 80% nell'attività finora svolta.

La capacità lavorativa così come descritta attualmente deve essere considerata

a partire dalla visita SAM e cioè dal 10.12.2010 in avanti.

Per quanto concerne la problematica oftalmologica, non

vi sono elementi che giustifichino una riduzione della capacità lavorativa.

Dal punto di vista ematologico la situazione è stabile

e sovrapponibile alle precedenti perizie SAM del 2003 e 2008; nel frattempo

l'A. è stata valutata a __________ in ambito universitario ed é stata seguita e

indagata a più livelli da parte del Dr. med. __________ senza che una causa

dell'anemia sia stata rilevata. Quest'ultima è una patologia che necessita di

sostituzione marziale e non giustifica la riduzione della capacità lavorativa.

In considerazione di questo e considerando che viene

valutata una riduzione del rendimento per il dolore cronico, le inabilità

lavorative vanno integrate e giustificano un'inabilità lavorativa al massimo

del 20%.

È presente un dolicocolon che non comporta una

riduzione della capacità lavorativa.

9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ

D'INTEGRAZIONE

Anche in un'attività lavorativa leggera e adatta la

perizianda deve essere considerata abile al lavoro nella misura dell'80%, così

come sopra descritto.

10 OSSERVAZIONI e RISPSOTE a DOMANDE

PARTICOLARI

Domande particolari non sono poste.

Lasciamo al Servizio Medico Regionale, rispettivamente

all'Ufficio AI, la decisione di inviare copia della nostra perizia al medico

curante, affinché sia informato sulle conclusioni peritali.

(…)" (doc. AI 218/47-49)

L’Ufficio

AI – viste le risultanze peritali, il rapporto finale 25 maggio e

l’annotazione 23 settembre 2011 del medico SMR dr. __________ (doc. AI 222/1-5

e 233/1) e la valutazione 8 giugno 2011 del consulente in integrazione (doc. AI

223/1-2) – con decisione 12 ottobre 2011 ha quindi negato il diritto a prestazioni.

2.8. Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto

si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente,

che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la

descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano

ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore

di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio

quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del

25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352

consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa,

il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici

specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a

conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi,

fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V

176, 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332;

ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003,

pag. 453).

In una

sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però

ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire

delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.

In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha

statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione

degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale

le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una

certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale

referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il

contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per

farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato

si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette

già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto

esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come

oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli

assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o

a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su

indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza

probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la

loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del

25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Per

quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità,

l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un

Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere

osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7).

In

merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza,

dell'equità del processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata

in DTF 136 V 376 il TF ha specificato che la qualità

formale di parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità

nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare

ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti

di parte le prove assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa.

Nella

sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 pubblicata in DTF 137 V

210 e segg., il TF ha preso posizione sulle critiche alla giurisprudenza federale

relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico

(art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione,

formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e

del Dr. iur Johannes Reich dell'11 febbraio 2010.

L'Alta

Corte è arrivata alla conclusione che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure

giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea

(consid. 2.1-2.3).

D'altra

parte il TF ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in

pericolo in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi

dell'attività dei SAM nei confronti dell'assicurazione invalidità e con ciò

anche della loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza

ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:

a

livello amministrativo

- assegnazione a caso dei

mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

- differenze

minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

- miglioramento e

uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),

- rafforzamento

dei diritti di partecipazione:

-- in caso di

divergenze l'amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione

incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al

Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della

giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);

-- alla persona

assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura

(ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento

della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

a

livello dell'autorità giudiziaria di prima istanza

In

caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o

il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare

una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza

secondo DLA 1997 Nr. 18 pag. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H

355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico

dell'assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).

Il

TF ha inoltre concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale

non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere

nel contesto dell'esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche

e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente

sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no

conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema vedi STF 9C_113/2012 del 14

marzo 2012,8C_426/2011 del 29 settembre 2011,9C_87/2011 del 1. settembre 2011

e 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

Giova

qui ricordare che il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai

medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante

ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.

In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant

d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a

admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de

l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le

SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion

entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire

de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des

autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)"

(STFA I 938/05 del 24 agosto 2006, consid. 3.2)

Va poi evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto

di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125

V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz

über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che

il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria

non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Va

inoltre ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice

non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i

motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Infine va rilevato che, affinché un esame medico in ambito

psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni.

In

DTF 127 V 294 l'Alta Corte ha infatti fatto proprie le considerazioni di Mosimann.

In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta

e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001, inc. 32.1999.124).

2.9. Nell’evenienza

concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in materia di valore

probatorio di rapporti medici e in particolare le STF 9C_113/2012 del 14 marzo

2012,8C_426/2011 del 29 settembre 2011,9C_87/2011 del 1. settembre 2011 e

9C_120/2011 del 25 luglio 2011 per quanto riguarda le perizie raccolte secondo

il vecchio standard processuale, questo Tribunale non intravede ragioni che gli

impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti del SAM, i

quali hanno compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurata

è portatrice, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni che

stabilisce, sia nella sua ultima attività di impiegata di commercio/ufficio che

in un’attività adeguata rispettosa dei limiti funzionali posti, una capacità

lavorativa attuale dell’80%.

Quanto

all’evoluzione nel tempo, vista la precedente perizia 14 maggio 2008 del SAM

(doc. AI 153/1-66) e conformemente al rapporto finale 25 maggio 2011 del dr. __________

(doc. AI 222/1-5), la capacità lavorativa, sia nella sua ultima attività che in

un’altra adeguata, è stata, dal gennaio 2004 (a seguito di un peggioramento

riferito alle problematiche psichiatriche e neurologiche) del 70% e dal

dicembre 2010 (la perizia 6 maggio 2011 del SAM è stata eseguita tra dicembre

2010 e febbraio 2011) dell’80%.

La

dettagliata ed approfondita valutazioni del SAM non é stata del resto validamente

smentita da altri certificati da parte di medici specialisti attestanti nuove

patologie.

In

particolare, per quanto riguarda l’anemia i periti del SAM hanno evidenziato

che “(…) la situazione è stabile e sovrapponibile alle precedenti perizie

SAM del 2003 e 2008; nel frattempo l’A. è stata valutata a __________ in ambito

universitario ed è stata seguita e indagata a più livelli dal parte del Dr.

med. __________ senza che una causa dell’anemia sia stata rilevata.

Quest’ultima è una patologia che necessita di sostituzione marziale e non

giustifica la riduzione della capacità lavorativa. (…)” (doc. AI 218/48) e

l’insorgente, senza tuttavia allegare alcuna documentazione medica

contrastante, al punto 3.1 del ricorso si è limitata a sostenere che “(…)

non è tuttavia comprensibile in che modo l’incerta eziologia dell’anemia della

ricorrente possa sminuire la gravità dei sintomi lamentati, che non possono

che esercitare, per la loro cronicità e per le importanti conseguenze sulla

qualità della vita dell’assicurata, un’evidentissima limitazione della sua residua

facoltà lavorativa. Si chiede pertanto che venga esperita una

valutazione peritale riguardo alle concrete ripercussioni dell’anemia diagnosticata

sulla capacità al guadagno della ricorrente; oggettivamente le considerazioni

della Dr.ssa __________ (perizia, pag. 46 seg.) appaiono sbrigative ed eludono

senza motivo l’imprescindibile esame di questo punto. (…)” (doc. AI 236/7).

Quanto

alla valutazione psichiatrica i periti hanno evidenziato, tra l’altro, che “(…)

l’A. attesta un lieve miglioramento psicologico perché non è sotto pressione e

sotto stress, potendosi riposare maggiormente. Al bisogno assume Stilnox una

volta alla settimana. Il Dr. __________, che abbiamo avuto modo di sentire telefonicamente,

e che vede saltuariamente l’A., non pone una chiara diagnosi e dichiara di non

aver mai attestato inabilità lavorativa dal suo punto di vista. (…)” (doc.

AI 218/43).

Senza

documentazione medica contrastante e per il solo fatto che il dr. __________, nelle annotazioni 27 maggio

2010, ha ritenuto una “(…) incerta evoluzione della problematica emicranica

(nel 2008 era descritta una caratteristica evolutiva con allora peggioramento)

(…)” (doc. AI 148/1), non è

nemmeno possibile – come pretenderebbe l’insorgente (“(…) si avanzano seri dubbi sull’attendibilità con cui l’inabilità

dal punto di vista neurologico è stata ridotta in sede del recente rapporto 16

maggio 2011 dal 30% al 10% (…)”; doc. AI

236/9) – scostarsi

dalle conclusioni dei periti del SAM secondo le quali “(…) le cefalee

determinano quindi attualmente un’incapacità lavorativa massima del 10%. È

difficile datare a partire da quale momento l’evoluzione delle cefalee sia

stata più favorevole, verosimilmente negli ultimi uno-due anni. È verosimile

che anche in futuro l’A. continuerà a soffrire d’emicrania e l’evoluzione potrà

essere variabile con periodi di cefalee più o meno frequenti. In occasione

delle cefalee più intense è possibile che la perizianda sia costretta a interrompere

temporaneamente un’eventuale attività lavorativa; attualmente ciò non dovrebbe

però causare limitazioni superiori al 10%. (…)” (doc. AI 218/44-45).

Quanto

alla cumulabilità delle patologie che affliggono l’assi-curata – al punto 4

del ricorso, senza tuttavia che alcun medico si sia espresso precisamente al riguardo,

la ricorrente ha contestato che “(…) l’UAI, e prima ancora il SAM, si è infatti

limitato a congetturare un’abilità al lavoro pari all’80%, che però, ancora una

volta, non corrisponde al cumulo delle percentuali parziali riferite a ciascuna

tipologia di affezione (15% per quella reumatologica e 10% per quella neurologica;

la somma è dunque 25%, senza contare i disturbi che affliggono la ricorrente e

che sono stati ingiustamente trascurati/sottovalutati in sede di perizia (…)” (doc.

AI 236/9) – va ribadito che la questione di sapere se i singoli gradi di inabilità

si possano sommare e, se del caso, in quale misura, è una problematica

squisitamente medica, che di principio il giudice non rimette in discussione (STFA

I 338/01 del 4 settembre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, pag. 485; nella

STFA I 606/03 del 19 agosto 2005, l’Alta Corte ha inoltre precisato che il

giudizio sul grado complessivo dell’incapacità lavorativa va di regola eseguito

nell’ambito di una perizia pluridisciplinare). Ora, i periti del SAM hanno

concluso che “(…) l’incapacità lavorativa del 15% dovuta alla problematica

reumatologica e del 10% dovuta alla problematica neurologica vanno integrate e

non sommate aritmeticamente. Innanzitutto l’incapacità lavorativa neurologica è

giustificata da 2 giorni di emicrania al mese, che deve essere considerata sui

30 giorni mensili e non giorni lavorativi. […] In considerazione di questo e

considerando che viene valutata una riduzione del rendimento per il dolore

cronico, le inabilità lavorative vanno integrate e giustificano un’inabilità

lavorativa al massimo del 20%. (…)” (doc. AI 218/47-48, la

sottolineatura è del redattore) e questo Tribunale non ha alcun motivo per

scostarsi da tale valutazione.

In

questo senso, tanto il richiamo dell’intero incarto dal dr. __________ quanto la

domanda di un’ulteriore superperizia giudiziaria (cfr. consid. 1.4) vanno

respinti. In effetti, quando l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti

probatori non potrebbero più modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere

altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwal-tungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63,

Gygi, Bundes-verwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II

consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con

riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito

conformemente all'art. 29

cpv. 2 Cost. (STF 9C_18/2010 del 7 ottobre 2010 consid. 5.4; DTF 124 V 94

consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Va

qui inoltre ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo

cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal

giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso

che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo

delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove

necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto

che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di

prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

La

ricorrente non ha del resto nemmeno prodotto l’ulteriore documentazione medica

preannunciata con lettera 10 febbraio 2012 (cfr. consid. 1.6). Il TCA, alla luce

del tempo trascorso nel frattempo e considerato il fatto che fosse lecito attendersi

che i documenti medici preannunciati venissero prodotti “entro un

termine ragionevole”, deve concludere che l'insorgente ha rinunciato alla

produzione di ulteriori atti medici (cfr., al riguardo, STF 8C_45/2010

del 26 marzo 2010, con la quale il TF ha confermato la STCA 35.2009.86 del 10 dicembre 2009).

Quanto

al certificato 26 luglio 2011 (doc. A3) e al rapporto 31 ottobre 2011 indirizzato

all’avv. __________ (doc. A4), negli stessi il dr. __________, FMH in medicina

interna, ha attestato un’inabilità lavorativa del 100% dal 24 dicembre 2003 in avanti sulla base delle diagnosi note e considerato “(…) un grave stato ansioso-depressivo

per il quale segue sempre un trattamento specialistico. (…)” (doc. A4). Lo

stesso sanitario ha poi concluso che “(…) non vi sono dei cambiamenti significativi

rispetto a quanto segnalato in passato (…)” (doc. A4).

Ora,

a prescindere dal fatto che il dr. __________ non è specialista in materia, va

qui evidenziato che la dr.ssa __________, specialista in psichiatria, nel consulto

18 febbraio 2011 (doc. AI 221/1-5) ha, tra l’altro, rilevato che “(…) oggi

io rilevo un quadro di fatto sovrapponibile a quanto registrato dalla collega __________

nel 2003: nulla di maggiore in atto ma un quadro somatoforme e un DP non

scompensato che a mio avviso ad oggi non producono alcuna percentuale di IL per

motivi psichiatrici. […] Ritengo che il soggetto sia in grado di svolgere tutte

le altre attività teoricamente esigibili, purché compatibili con livello

culturale, età, quadro fisico e attitudini personali nella stessa percentuale

già detta (abile al 100%) da subito. (…)” (doc. AI 221/4-5).

Del

resto, anche avuto riguardo al rapporto 31 ottobre 2011 del dr. __________, il

dr. __________, nelle annotazioni 18 novembre 2011, ha osservato che “(…) dall’attuale certificazione non risulta una modifica dello stato di

salute dell’assicurata, anzi si conferma in pratica l’assenza di cambiamenti

significativi. (…)” (IV/bis).

Lo

scritto 12 gennaio 2011 (doc. A2) del dr. __________, FMH in chirurgia, è

invece già stato menzionato negli atti (cfr. doc. AI 218/20) ed é pertanto

considerato dai periti del SAM.

In

conclusione, rispecchiando la perizia pluridisciplinare 6 maggio 2011 del SAM

tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza

(cfr. consid. 2.8) e non essendo provato un peggioramento duraturo con

conseguenze sulla capacità lavorativa dopo il mese di maggio 2011 e prima del

12 ottobre 2011, a ragione l’Ufficio AI ha concluso per una capacità

lavorativa, tanto nell’abituale quanto in un’altra attività adeguata, del 70%

dal gennaio 2004 e dell’80% dal dicembre 2010.

2.10. Per

quel che concerne la valutazione economica, conformemente alla STCA di rinvio,

l’Ufficio AI ha interpellato il consulente in integrazione che – fatte proprie

le valutazioni mediche – ha concluso: “(…) la problematica delle cefalee,

che nel mio precedente rapporto portava ad escludere un reinserimento

professionale, sembrerebbero meno grave di quanto descritto in precedenza

(molto meno assenze per questo motivo). Sono adeguate attività leggere,

ergonomiche e che le dia la possibilità di alternare la posizione al bisogno

(per il dettaglio delle limitazioni funzionali si veda i rapporti medici citati

sopra). […] L’attività di impiegata d’ufficio è adeguata allo stato di salute

in forma quasi completa (IL 20%) e con una riduzione della capacità lavorativa

come in altre attività. Oltre a questo genere di attività, sono adeguate

attività leggere ed ergonomiche quindi ad esempio lavori di fabbrica o di

vendita per esempio in un chiosco. […] Non si propongono provvedimenti

professionali in quanto l’attività abituale dell’assicurata è esigibile nella

stessa forma rispetto ad altre attività. Se l’assicurata ne facesse richiesta,

si resta a disposizione per fornire un aiuto al collocamento. (…)” (doc. AI

223/2).

Quanto

alla censura della ricorrente la quale – partendo tuttavia da una diversa

valutazione medica – ha sostenuto che “(…) l’imprevedibilità degli episodi

emicranici, in particolare, rende praticamente impossibile la collocabilità

dell’assicurata. Non si vede come un datore di lavoro possa essere disposto ad

assumere una segretaria spesso costretta ad assentarsi da un giorno all’altro,

senza preavviso, vanificando ogni possibilità di pianificare con il necessario

anticipo la sostituzione, e impedendo di affidarle mansioni, anche urgenti, di

una certa durata e a breve scadenza. (…)” (doc. AI 236/9), il TCA rileva

quanto segue.

La

questione relativa alle attività professionali concretamente realizzabili è di

competenza del consulente in integrazione professionale (STF 9C_13/2007 del 31

marzo 2008, consid. 3; Meyer, Bundesgesetz über die

Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgericht im

Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, p. 348).

Va poi evidenziato che, secondo la giurisprudenza, se è vero che

vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione

rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti

sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera

attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che il TF ha in

particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale

e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e

sorveglianza (STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008; VSI 1998 p. 296 consid. 3b;

STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003 consid. 4.7).

Occorre

inoltre ricordare che le difficoltà del mercato del lavoro rappresentano un

elemento estraneo all’invalidità. In effetti, secondo dottrina e giurisprudenza,

l’assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al massimo le sue capacità

di guadagno (DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240 p. 96; SVR 1995 UV 35 p.

106 consid. 5b e riferimenti). Se, malgrado tale impegno, un’occupazione

confacente all’interessato non è reperibile in concreto, questo è dovuto alla

congiuntura del momento, per la quale, considerata la nozione di mercato

equilibrato del lavoro, né l’assicurazione per l’invalidità né quella contro

gli infortuni sono tenute a rispondere (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC

1991 p. 332 consid. 3b).

Ritenuta

la suenunciata giurisprudenza, questo Tribunale non ha

nel caso concreto motivo per mettere in dubbio le suenunciate conclusioni del

consulente in integrazione che non sono, del resto, nemmeno state puntualmente

contestate.

In

concreto, potendo l’insorgente lavorare ancora nella sua attività abituale dal

gennaio 2004 al 70% e dal dicembre 2010 all’80% è quindi indicato un raffronto

percentuale dei redditi (DTF 114 V 313 consid. 3a e riferimenti; STF

9C_776/2007 del 14 agosto 2008 e I 759/2005 del 21 agosto 2006; Omlin, Die

Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, tesi Friburgo 1995, pag.

154). In effetti, per la giurisprudenza se il danno alla salute non è tale –

come in casu, in base alle risultanze peritali – da imporre un cambiamento di

professione, di regola il giudizio sull’incapacità al guadagno non esprimerà

valori superiori all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché

si suppone che esplicando tutto l’impegno professionale che la restante

capacità lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare, l’assicurato

esprima una capacità di guadagno della medesima proporzione (RAMI 1993 U 168,

pag. 100; DTF 114 V 313, consid. 3b).

Il

Tribunale federale, in una sentenza 9C_294/2008 del 19 marzo 2009, ha ancora una volta ritenuto corretto considerare che un’assicurata, inabile al lavoro al

massimo al 30% sia nella sua professione abituale, che in altre attività,

presenta un grado di invalidità del 30%. Alla medesima soluzione l'Alta Corte è

arrivata in una sentenza 8C_558/2008 del 17 marzo 2009 per un assicurato

inabile al lavoro al 50% nella sua professione.

Ne

consegue che il grado d’invalidità non raggiunge la soglia pensionabile del 40%

(cfr. consid. 2.4).

2.11. In

simili circostanze, visto tutto quanto precede, è quindi a ragione che

l’Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni.

2.12. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà

al prossimo considerando), le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della

ricorrente.

2.13. L’assicurata

ha formulato istanza di assistenza giudiziaria tendente all’esenzione dalle

tasse e spese processuali e all’ammissione del gratuito patrocinio.

I presupposti (cumulativi) per la concessione

dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel

bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se

il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF

125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti, cfr. anche artt. 2 e 3

Lag.).

Nella

presente fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di

esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di

vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo

ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese

cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251).

Dopo un esame forzatamente sommario, sulla base degli atti

all’inserto, la presente vertenza appariva sin dall’inizio destinata

all'insuccesso in quanto le prospettive di esito favorevole erano

considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa. In effetti, le

valutazioni medico-teorica ed economica hanno permesso di accertare con la

dovuta chiarezza il grado d’invalidità e l’insorgente, anche se patrocinata da

un legale, non ha apportato alcun valido elemento atto a contraddire o a mettere

in dubbio tali valutazioni, in particolare quella medica. All’insorgente che,

lo si ribadisce, in corso di procedura ricorsuale non ha prodotto alcuna

documentazione medica idonea a contestare le valutazioni dei periti del SAM e

dei medici SMR, non poteva sfuggire la necessità di documentare debitamente le

allegazioni secondo le quali le valutazioni peritali (si trattava della terza

perizia pluridisciplinare del SAM) non fossero valide e/o le ragioni che rendessero

verosimile una rilevante modifica del suo stato di salute subentrata

prima della decisione impugnata del 12 ottobre 2011.

In

simili condizioni, non essendo realizzato uno dei presupposti (cumulativi) l'istanza

tendente all’esonero delle spese e tasse di giustizia e all’ammissione del

gratuito patrocinio è respinta.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

La

domanda d’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

3.

Le

spese, per fr. 500.--, sono poste a carico della ricorrente.

4.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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