32.2011.296
Revisione della rendita. L'amministrazione ha correttamente respinto la richiesta di aumento del grado d'invalidità, in quanto lo stato di salute dell'assicurato è sostanzialmente rimasto invariato
17 gennaio 2013Italiano52 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2011.296
Data decisione, Autorità:
17.01.2013, TCA
Titolo:
Revisione della rendita. L'amministrazione ha correttamente respinto la richiesta di aumento del grado d'invalidità, in quanto lo stato di salute dell'assicurato è sostanzialmente rimasto invariato
AFFEZIONE PSICHICA
PERIZIA
RENDITA
REVISIONE DELLA RENDITA
UFFICIO ASSICURAZIONE INVALIDITÀ
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 2 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 17 cpv. 1 LPGA
art. 87 cpv. 2 OAI
art. 87 cpv. 3 OAI
art. 87 cpv. 4 OAI
art. 88a cpv. 1 OAI
art. 88a cpv. 2 OAI
art. 88bis cpv. 2 let. a OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2011.296
LG/DC/sc
Lugano
17 gennaio
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 11 novembre 2011
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 6 ottobre 2011 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nato
nel 1957, precedentemente attivo quale cameriere/barista, in data 27 novembre 2008 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti per le conseguenze
dell’infortunio del 19 maggio 2008 (doc. AI 2-1/7, doc. LAINF 4-1).
1.2. Esperiti gli
accertamenti medici ed economici del caso, l’UAI con decisione del 3 maggio
2010 (doc. AI 47-1), cresciuta incontestata in giudicato, ha attribuito
all’assicurato un quarto di rendita d’invalidità dal 1° maggio 2009 (grado
48%).
1.3. In sede di
revisione della rendita avviata nel mese di aprile 2010 (doc. AI 52-1), l’UAI
ha esperito una valutazione medica pluridisciplinare ad opera del Servizio
Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione invalidità e con decisione del 6
ottobre 2011 ha comunicato all’assicurato di non aver constatato alcun
cambiamento in riferimento alla rendita erogata (doc. AI 77-1).
1.4. Contro
questa decisione l’assicurato, rappresentato dal RA 1, ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA postulando l’annullamento della decisione impugnata e
l’attribuzione di una mezza rendita d’invalidità con un grado del 51% a far
tempo dal 1° maggio 2010 (doc. I).
L’insorgente
ha contestato le conclusioni a cui è giunta l’amministrazione sostenendo che
nella fattispecie si sarebbero modificate le condizioni che hanno in origine
determinato un grado di capacità lavorativa del 50%. Egli ha quindi preso
posizione sia sulla perizia reumatologica che su quella neurologica rilevando
le differenze – a suo dire – presenti rispetto alla valutazione medica del 6
aprile 2009 del SMR (doc. I).
Per
quanto riguarda la valutazione economica l’assicurato ha chiesto che
l’amministrazione proceda ad un nuovo conteggio del grado d’invalidità tramite
un confronto dei redditi “pur partendo dall’identica capacità residua del
50%” per giungere ad un grado del 51% e all’erogazione di una mezza rendita
d’invalidità (doc. I).
1.5. In sede di
risposta l’UAI, sulla base degli accertamenti effettuati ha ribadito che sia la
situazione medica che quella economica risultano immutate ed ha confermato il
provvedimento impugnato (doc. V).
1.6. Il 2 gennaio
2012 il rappresentante dell’assicurato si è riconfermato nelle proprie
argomentazioni (doc. VII) e il 30 marzo 2012 ha comunicato di riservarsi la produzione di una valutazione pluridisciplinare svolta in ambito LAINF (doc. IX)
Lo
scritto del 2 gennaio 2012 e quello del 30 marzo 2012 sono stati inviati
all’UAI per conoscenza (doc. VIII).
1.7. Il TCA, in
data 3 ottobre 2012, ha interpellato l’Ufficio AI in merito alle conclusioni
della perizia SAM (doc. XV).
1.8. Con scritto
dell’8 novembre 2012 l’UAI ha prodotto le risposte dei periti del SAM (doc.
XVIII+1-2).
Fatti
I doc.
XV, XVI+1, XVIII+1-2 sono stati inviati alle parti per osservazioni (doc. XIX)
1.9. L’UAI ha
formulato le proprie osservazioni il 17 dicembre 2012 (doc. XXI), mentre RA 1,
in data 26 novembre 2012, ha preso posizione producendo il rapporto peritale
del Dr. __________ inclusivo dei pareri del Dr. __________i e del Dr. __________
(doc. XX, B 1-4).
Le
osservazioni dell’UAI - datate 17 dicembre 2012 - sono state trasmesse al
rappresentante dell’assicurato per conoscenza (doc. XXII).
I doc. XX
coi relativi allegati B 1-4 sono stati inviati all’UAI per osservazioni (doc.
XXIII).
1.10. L’8 gennaio
2013 l’UAI – sentito il parere dell’SMR – ha preso posizione sul doc. XX e gli
allegati (doc. XXIV+1).
I doc.
XXIII, XXIV+1 sono stati trasmessi a RA 1 per conoscenza (doc. XXV).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle
prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai
sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr.
STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/
2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e
H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00
del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29
gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.
190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre
1999).
Nel
merito
2.2. Oggetto del contendere è la questione a sapere se vi sia stato o
meno un peggioramento delle patologie invalidanti di cui è affetto RI 1
giustificante, in via di revisione, l’aumento del grado d’invalidità.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28
cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno
diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di
rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi
almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et
pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto
dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione
fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le
circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla
rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla
medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali
modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R
consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in
SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01
pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I
26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I
475/01).
2.3. Se
il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che
incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro,
aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta
(art. 17 cpv. 1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di
una possibile modificazione importante del grado d’invalidità o di grande
invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della
rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si
ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del
grado d’invalidità o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è
stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il
grado d’invalidità o d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è
modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3
OAI). Infine, prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno
per grandi invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era
insufficiente o perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova
richiesta è riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni
previste nel capoverso 3.
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o
parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il
miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione
allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente
continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di
aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento
determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi
senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono
applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di
assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo
(STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
La
costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a
revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha
un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è
rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno
subito un cambiamento importante (DTF 130 V 349; STFA non pubbl. 28 giugno 1994
nella causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30).
Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che
le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una
modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.
D'altra
parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista
astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.
In ogni
caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla
pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente
mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata,
sia giudicata in modo diverso (DTF 130 V 351; RCC 1987 pag. 38, consid. 1a;
STFA 29 aprile 1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).
Per
stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista
temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della
decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia
della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita
a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369
consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268;
Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag.
258).
Circa gli
effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un
assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la
riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è
messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la
notifica della decisione.
2.4. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata
da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al
proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere
dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del
lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298
consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324;
RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998
nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta Corte ha inoltre
avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i
quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art.
4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali
propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono
considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono
turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità
di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la
misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più
oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.
1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza
del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni
dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la
farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella
causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,
pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una
sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che
“(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in
particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata
sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto
scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del
Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4).
(…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
2.5. Con la
decisione del 3 maggio 2010 (doc. AI 47-1) l’assicurato
è stato messo al beneficio di un quarto di rendita d’invalidità, a far tempo 1°
maggio 2009, sulla base della valutazione medica del Dr. __________, spec. FMH
in medicina interna, del Servizio medico regionale (SMR).
Nel
rapporto del 6 aprile 2009 il Dr. __________ ha posto la seguente diagnosi e
valutazione:
"
(…)
Diagnosi:
· Sindrome lombo-spondilogena cronica recidivante su turbe statiche e
degenerative maggiori da L3 a S1; discopatie L2-L3-L4 di modesta entità, ernia
discale L5-S1 a base larga
contenuta, ipertrofia faccette articolari (RMN 11.2004)
· Stato dopo malattia di Scheuermann
· Probabile sindrome da impingement spalla
sinistra
· Cervicobrachialgia cronica con maggiore irradiazione sinistra su
osteocondrosi C6-C7, ernia discale e stenosi neuroforaminale C7 (RMN
22.08.2008)
Valutazione/conclusione:
Assicurato di 52 anni in discrete condizioni
generali. Politrauma per caduta il 19.05.2008 con trauma cranico cerebrale, contusioni polmonari e
addominali. Contusione della colonna vertebrale nell'ambito di alterazioni
degenerative significative già preesistenti al rachide lombare; frattura
apofisi spinosa di D3 e delle apofisi trasverse di L3 e L4. In riferimento alle
lesioni degenerative già note tale affermazione viene documentata da un
episodio di lombalgia trattata con fisiochinesiterapia nel 2004. Per tale
episodio nel novembre 2004 veniva eseguita RMN della colonna lombare con
descrizione delle alterazioni degenerative sopra descritte.
La valutazione clinica odierna permette di
stabilire i seguenti limiti funzionali: - Deve evitare la forza di presa
prolungata con la mano sinistra
- Deve evitare
l'utilizzo di utensili vibranti con la mano sinistra
- Deve limitare movimenti ripetitivi di
flessione, estensione e rotazione del collo e della schiena
- Solleva abitualmente sia da terra che da
piano orizzontale massimo 10 kg e saltuariamente massimo 15 kg
- Deve limitare il
salire e il scendere le scale
- Deve limitare la
deambulazione su terreni sconnessi
- Mantiene posizione
seduta statica massimo 1 h
- Mantiene posizione
in piedi statica massimo 1 h
- Deve evitare
situazioni di instabilità
Risultano medicalmente giustificate tutte le
incapacità lavorative fino ad oggi documentate e certificate. L'assicurato ha
svolto come ultima attività lavorativa dal 1977 un'attività di cameriere. Ad
oggi in tale attività si conferma un'incapacità lavorativa del 100%. Incapacità
lavorativa giustificata dal fatto che l'assicurato ad oggi presenta una
limitazione alla spalla sinistra, difficoltà nella deambulazione per alterata
sensibilità all'arto inferiore di sinistra di non univoca interprestazione.
Netta riduzione di forza di presa della mano sinistra (assicurato mancino).
In tutte le attività lavorative rispettose dei
limiti funzionali sopraelencati risulta esigibile un'attività lavorativa di 4
ore e mezza al giorno con rendimento normale. Attività lavorativa esigibile dal
06.02.2009 in accordo con quanto certificato dal medico curante
Dr. __________.
La prognosi risulta incerta soprattutto in
riferimento alla probabile sindrome da impingement alla spalla sinistra (nei
prossimi giorni verrà eseguita valutazione ortopedica per i provvedimenti del
caso). Coesiste inoltre un difetto nella sensibilità dell'arto inferiore di
sinistra di non univoca interprestazione.
Si concorda con quanto certificato dal Dr. __________
in data 10.11.2008 definendo uno status quo sine supportato dalla valutazione
radiologica del novembre 2004 che documentava le alterazioni degenerative
presenti al rachide lombo-sacrale. Il decorso quindi della contusione
traumatica al rachide vertebrale risulta quindi influenzato negativamente dalle
alterazioni degenerative preesistenti significative della colonna dorsale e
lombare documentate.
Ad oggi l'assicurato non necessita di ausili
ortopedici.
Si ritiene opportuna rivalutazione clinica tra
circa 12 mesi per documentare eventuale evoluzione clinica favorevole anche dal
punto di vista della capacità funzionale e motoria.
Si somministra all'assicurato test SF36 con referto allegato e test ODI con esito di 44%." (doc. AI 23/4-5)
Il medico del SMR ha quindi ritenuto l’assicurato inabile al 100%
nella precedente attività di cameriere e abile 4 ore e mezza in un’attività
adeguata dal 6 febbraio 2009 (doc. AI 23-5).
Sulla base di questa valutazione medica l’Ufficio AI, con la
decisione del 3 maggio 2010, dopo il confronto dei redditi calcolato sulla base
di una capacità lavorativa del 50% in attività adeguate, ha attribuito all’assicurato
un quarto di rendita d’invalidità (grado 48%) (doc. AI 47-1).
2.6. Nell’ambito
della procedura di revisione avviata nell’aprile 2010 l’assicurato è stato
valutato dal Servizio Accertamento Medico (SAM)
dell’assicurazione invalidità.
In tale
ambito i medici del SAM hanno approfondito la patologia psichiatrica (cfr.
perizia del 21 aprile 2011 del Dr. __________), quella reumatologica (cfr.
perizia del 26 aprile 2011 del Dr. __________) e quella neurologica (cfr.
perizia del 2 maggio 2011 del Dr. __________).
Globalmente,
quindi, nel rapporto peritale del 21 luglio 2011 i medici del SAM, sulla base
delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali del
ricorrente presso il citato centro d’accertamento, hanno posto la diagnosi con
influenza sulla capacità lavorativa di “Sindrome
cervico-lombospondilogena cronica a sin. in: - note discopatie cervicali (condrosi C5-C6, osteocondrosi C6-C7). - note discopatie lombari (iniziale
osteocondrosi prevalentemente dorsale L2-L3, osteocondrosi L4-L5, ernia discale
centrale L5-S1 alla MRI lombare dell' 11.8.2008); - spondilosi iperostotica; - esiti da Morbo di Scheuermann. - esiti da fratture dei processi trasversi
bilaterali L2-L3, dei processo spinoso D3, dopo politrauma del 19.5.2008.
- disturbi statici del rachide (appiattimento della colonna dorsale
con scoliosi sinistroconvessa cervico-dorsale, iperlordosi terminale lombare); - decondizionamento muscolare. Periartropatia
omero-scapolare a sin.
su: - artrosi acromio-claveare, rottura parziale del tendine muscolo
sopraspinato a sin. (artro-MRI spalla sin. del 29.1.2009). Periartropatia
omero-scapolare calcifica a ds. su: - artrosio acromio-claveare. Stato dopo
politrauma il 19.5.2008 con trauma cranico grave, con: -probabili lesioni traumatiche lievi
intracraniche emorragiche (DD: cavernomi); - lievi deficit neuropsicologici (mnestici, esecutivi e attentivi). - lieve emisindrome sensitiva
faccio-brachio-crurale a sin. d'origine incerta (probabilmente almeno in parte
post-traumatica). Distimia (ICD-10 F34.1)” (doc. AI
69-20).
Quale
diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa è stata invece posta
quella di “Ipertensione arteriosa" (doc. AI
69/19-20)
Quanto
alla capacità lavorativa medico – teorica globale, i medici del SAM hanno
ritenuto l’assicurato abile al lavoro nella misura del 50% sia nell’attività di
cameriere/barista che in un’attività lavorativa adeguata (doc. AI 69-25/26).
2.7. Per costante
giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione
(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono
essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito
del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al
lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al
consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare
quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse
dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto
(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni
del perito siano ben motivate.
Determinante
quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine
del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto
(STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U
329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160
consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il
suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998
IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata
nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al
principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la
valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per
quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il
giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,
il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro
conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI
2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Per quel
che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione
invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia,
devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA
(consid. 6 e 7).
In merito
al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di
accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo
e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF
136 V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di
parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura
giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare ricorso in
materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti di parte
le prove assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa.
In una
sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V
210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della
giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi
di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della
conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del
Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio
2010.
L’Alta
Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per
poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni
come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo
nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha
riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo
latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività
dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro
dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò
ritenuto necessario adottare dei correttivi:
(a
livello amministrativo)
-
assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
-
differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),
-
miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.
3.3),
-
rafforzamento dei diritti di partecipazione:
-- in
caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una
decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni
o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della
giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);
-- alla
persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla
procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid.
3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
(a
livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)
In caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza
secondo DLA 1997
Nr. 18 p.
85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid.
3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid.
4.4.2).
Infine,
il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio
standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto
si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue
specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto
Considerandi
di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la
decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema
cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).
Per quel che riguarda i
rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
Al
riguardo la giurisprudenza federale sottolinea costantemente che occorre tenere
conto della differenza a livello probatorio, tra mandato di cura e mandato
peritale (cfr. STF 9C_457/2012 del 28 agosto 2012, consid. 6.2).
Infine,
va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non
può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi
per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007
del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va ancora rilevato che,
affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia
ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La
promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni
sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.
628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in
particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni
sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &
Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche,
la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia,
il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con
sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti
medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in
base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di
una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente
e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative
lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap
nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,
inc. 32.1999.124).
2.8
Nella
concreta fattispecie, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute
del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione
della decisione qui impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica
agli atti, questo TCA non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione
peritale effettuata dal SAM, da considerare dettagliata, approfondita e quindi
rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati.
2.8.1
Per
quanto riguarda la patologia psichiatrica, l’assicurato
è stato sottoposto ad un accurato esame nell’ambito della perizia SAM, grazie
al consulto specialistico del Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e
psicoterapia, che nel rapporto del 21 aprile 2011 ha diagnosticato una distimia (ICD10 F34.1).
Secondo
il perito, l’assicurato non è stato in grado di rientrare nel mondo del lavoro
essenzialmente per la difficoltà di reperire un'occupazione che richieda un
impegno fisico che sia adeguato alla sua condizione fisiatrica ed in parte all'età.
Dal punto vista strettamente psichico “pur persistendo una certa
compromissione affettiva” questa non è di entità tale da limitare la sua
capacità lucrativa in misura superiore al 30% dal mese di maggio 2008 (doc. AI
69-35).
Va qui
rammentato che, secondo la giurisprudenza federale, la diagnosi di distimia non è, in quanto tale,
invalidante. Essa può tuttavia essere considerata invalidante quando è
associata ad altri disturbi gravi della personalità.
Ad
esempio in una sentenza 9C_294/2008 del 19 marzo 2009, il Tribunale federale ha
sviluppato le seguenti considerazioni a proposito della distimia:
" (…)
4.2
In questo contesto,
il Tribunale cantonale ha giustamente esplicitato il concetto per cui un
disturbo psichico non deve necessariamente provocare un’incapacità lavorativa
invalidante. Ciò vale in particolare nel caso – come quello di specie – in cui
la diagnosi pronunciata mette in evidenza un danno di lieve entità.
4.3
Secondo il sistema di classificazione ICD-10
convenzionalmente utilizzato, la distimia configura una depressione cronica
dell’umore che non è sufficientemente grave o nella quale singoli episodi non
sono sufficientemente prolungati da giustificare una diagnosi di sindrome
depressiva ricorrente grave, di media gravità o lieve (cifra F34.1). A tal
riguardo il Tribunale federale (delle assicurazioni) ha già avuto modo di
affermare a diverse riprese che una distimia non esplica di principio – a
seconda delle circostanze – effetti invalidanti (sentenze I 938/05 del 24
agosto 2006, consid. 4.1 e 5; I 834/04 del 19 aprile 2006, consid. 4.1; I
488/04 del 31 gennaio 2006, consid. 3.3). Tale conclusione, che si fonda su
osservazioni medico-empiriche e che pertanto costituisce una questione
giuridica, non ha però valore assoluto. Un disturbo distimico può nel singolo
caso pregiudicare notevolmente la capacità lavorativa se è associato ad altre
diagnosi, come ad esempio a un disturbo serio della personalità (sentenza I
653/04 del 19 aprile 2006, consid. 3). Se per contro lo stato psichico evidenzia
“unicamente” una distimia, ciò può anche comportare una riduzione
dell’attitudine al lavoro, ma non determina, in quanto tale, un danno alla
salute ai sensi di legge (SVR 2008/IV no. 8 pag. 23, consid. 3.3.1 [I 649/06])."
Nella sentenza cantonale
del 10 marzo 2008 (inc. 32.2007.158), il TCA aveva rammentato le
caratteristiche della distimia, e meglio:
"
F34.1 Distimia
Si tratta di una depressione cronica del tono
dell'umore, della durata di almeno alcuni anni, che non è sufficientemente
grave, o nella quale i singoli episodi non sono sufficientemente prolungati da
giustificare una diagnosi di sindrome depressiva ricorrente grave, di media
gravità o lieve (F33.-).
● Nevrosi depressiva
● Disturbo di personalità depressivo
Depressione nevrotica
Depressione ansiosa persistente
Esclude:
depressione ansiosa (lieve o non persistente)
(F41.2)
Note diagnostiche
Sebbene gli attuali sintomi non giustifichino una
diagnosi di sindrome depressiva, una diagnosi di distimia può essere ancora
posta se ciò si è verificato in passato, particolarmente dall'esordio della
malattia. Il bilancio tra le singole fasi di depressione lieve e i periodi intervallari
di relativa normalità è molto variabile. La distimia ha molto in comune con i
concetti di nevrosi depressiva e di depressione nevrotica.
DCR-10
A. Vi
deve essere un periodo di almeno due anni in umore depresso costante o
costantemente ricorrente. I periodi intervallari di umore normale durano
raramente più di qualche settimana e non vi sono episodi ipomaniacali.
B. Nessuno,
o molto pochi, degli episodi depressivi, durante tale periodo di almeno due
anni, sono di gravità o durata tale da soddisfare i criteri per la sindrome
depressiva ricorrente lieve (F.33.0).
C. Durante
almeno alcuni dei periodi depressivi, debbono essere presenti almeno tre degli
aspetti seguenti:
(1) energia o attività ridotta
(2) insonnia
(3) perdita di fiducia in se stesso o
sentimenti di inadeguatezza
(4) difficoltà di concentrazione
(5) pianto frequente
(6) perdita
di interesse o di piacere nell'attività sessuale e in altre attività piacevoli
(7) sentimenti di disperazione o di
sconforto
(8) vissuto
di incapacità di far fronte alle ordinarie responsabilità della vita quotidiana
(9) pessimismo circa il futuro o
rimuginazioni sul passato
(10) isolamento sociale
(11) produzione verbale ridotta.
Note diagnostiche
Se lo si considera, si può specificare se
l'esordio è stato precoce (nella tarda adolescenza o nella terza decade di
vita) o tardivo (abitualmente tra i 30 o i 50 anni, dopo un episodio
affettivo)."
(cfr. "ICD-10. Classificazione delle
sindromi e dei disturbi psichici e comportamentali". Ed. Masson, Milano
2003, pag. 136-137).”
Il Tribunale
federale ha confermato la propria giurisprudenza in una sentenza 9C_922/2009
del 9 luglio 2010, nella quale ha approvato la decisione dell’amministrazione,
avallata dai primi giudici, di sopprimere, in sede di revisione, il diritto ad
un quarto di rendita di invalidità del quale beneficiava un’assicurata.
In tale
occasione, la nostra Massima Istanza ha ritenuto corretta la valutazione del
SMR di considerare l’assicurata, affetta da distimia e da disturbo della
personalità con tratti immaturi e dipendenti, pienamente abile al lavoro in
attività adatte, distanziandosi in tal modo dalle risultanze della perizia psichiatrica,
che concludeva per contro per un’incapacità lavorativa del 40%.
Nella presente fattispecie la diagnosi di distimia posta dal medico
psichiatra del SAM non è associata ad altri disturbi gravi della personalità. Secondo il perito infatti “non
sono emersi elementi deponenti per uno stato depressivo grave o una
destrutturazione patologica della personalità così come non sono emersi limiti
significativi delle sue funzioni cognitive” (doc. AI 69-35).
La distimia che affligge l’assicurato non costituisce dunque una
patologia psichiatrica sufficiente per comportare una diminuzione della
capacità lavorativa residua nella misura indicata dal Dr. Lazzarini alla luce
dei criteri posti dalla giurisprudenza federale.
A corroborare la
valutazione del Dr. __________ vi è il rapporto del 24 febbraio 2012 del Dr. __________,
spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, svolto per conto dell’assicuratore __________
in ambito LAINF e prodotto dal ricorrente, nel quale lo specialista ha
confermato sia la diagnosi di distimia (ICD-10: F34.1) che l’incapacità
lavorativa non superiore al 30% da non sommare alla componente organica (doc. B4).
2.8.2
Per quanto
riguarda la patologia reumatologica, l’assicurato è
stato sottoposto ad un accurato esame nell’ambito della perizia SAM, grazie al
consulto specialistico del Dr. __________, spec. FMH in reumatologia, che nel
referto del 26 aprile 2011 ha diagnosticato una “Sindrome cervicolombospondilogena
cronica a sinistra in: - Note discopatie cervicali (condrosi C5-C6, osteocondrosi C6-C7). - Note discopatie lombari (iniziale
osteocondrosi prevalentemente dorsale L2-L3, osteocondrosi L4-L5, ernia discale
centrale L5-S1 alla MRI lombare dell' 11.8.2008); - Spondilosi iperostotica; - esiti da morbo di Scheuermann. - esiti da fratture dei processi trasversi
bilaterali L2-L3, del processo spinoso D3, dopo politrauma del 19.5.2008; - disturbi statici del rachide (appiattimento
della colonna dorsale con scoliosi sinistroconvessa cervico-dorsale,
iperlordosi terminale lombare); - decondizionamento muscolare. Periartropatia omero-scapolare a sinistra su: - Artrosi
acromio-claveare, rottura parziale del tendine muscolo sopraspinato a sin.
(artro-RM spalla sin. del 29.1.2009). Periartropatia omero-scapolare calcifica
a destra su: - Artrosi acromeoclaveare” (doc. AI
69-42).
A mente
del perito l’insorgente è abile al lavoro al 50% nella sua ultima attività
lavorativa di cameriere, mentre in un’attività adeguata l’abilità è piena dal 6
febbraio 2009 (doc. AI 69-43).
Ritenuto
che nella decisione del 3 maggio 2010 l’assicurato era stato messo al beneficio
di un quarto di rendita d’invalidità dal 1° maggio 2009, sulla base della
valutazione del Dr. __________ che aveva ritenuto RI 1 inabile al 100% nella
precedente attività di cameriere e abile 4 ore e mezza (50%) in un’attività
adeguata, questa Corte ha ritenuto opportuno interpellare l’Ufficio AI, in
merito a questa differente valutazione, ponendo i seguenti quesiti:
"
(…)
1) In cosa consiste il miglioramento del quadro
clinico dell’assicurato che ha consentito di portare il grado d’incapacità
lavorativa dal 100% (ultima attività), rispettivamente 4 ore mezza (attività
adeguate), secondo la valutazione del Dr. __________, ad un’abilità al 50%
(ultima attività), rispettivamente piena abilità (attività adeguate) secondo il
Dr. __________ ?
2) Qualora non si trattasse di un miglioramento
chiarisca il perito nel dettaglio le ragioni della differente valutazione.”
(doc. XV)
Il
Dr. __________ ha fornito le seguenti risposte:
"
(…)
Nel suo scritto del 15.10.2012, si evidenzia che
la mia valutazione della capacità lavorativa si discostava dalla precedente
valutazione da parte del Dr. med. __________, specialista FMH in medicina
interna del servizio medico regionale dell’ufficio AI del cantone Ticino; ho
dunque ripreso atto della valutazione del Dr. __________ del 6.4.2009, il quale
nella sua valutazione conclusiva scriveva: “risultano medicalmente giustificate
tutte le incapacità lavorative fino ad oggi documentate e certificate.
L'assicurato ha svolto come ultima attività lavorativa dal 1977 un'attività di
cameriere. Ad oggi in tale attività si conferma un'incapacità lavorativa del
100%. Incapacità lavorativa giustificata dal fatto che l'assicurato ad oggi
presenta una limitazione alla spalla sinistra, difficoltà nella deambulazione
per alterata sensibilità all'arto inferiore di sinistra di non univoca interpretazione.
Netta riduzione di forza di presa della mano sinistra (assicurato mancino).
In tutte le attività lavorative rispettose dei limiti funzionali sopraelencati
risulta esigibile un'attività lavorativa di 4 ore e mezza al giorno con
rendimento normale. Attività lavorativa esigibile dal 06.02.2009 in accordo con
quanto certificato dal medico curante
Dr. __________”. Osservo che il Dr. __________
per stabilire la capacità lavorativa nell’ultima attività professionale
espletata di cameriere rispettivamente in attività adatte allo stato di salute,
come medico specialista in medicina interna, non ha semplicemente preso atto
delle patologie di stretta competenza reumatologica, ma ha tenuto pure conto di
eventuali deficit neurologici di non univoca interpretazione; penso dunque che
ciò abbia portato a codificare un’incapacità lavorativa dell’assicurato
maggiore di quella da me giudicata sia nell’attività professionale da ultimo
svolta dall’assicurato rispettivamente in attività adatta al suo stato di
salute. A riguardo delle patologie di pertinenza neurologica, si è poi
separatamente espresso lo specialista FMH in neurologia Dr. __________ di __________
il 2.5.2011, nel contesto della perizia pluridisciplinare, quindi a distanza di
circa 1 settimana dalla data della visita reumatologica presso il sottoscritto.
Va inoltre tenuto conto del fatto che
l’assicurato circa 2 mesi prima della valutazione dallo specialista FMH in
medicina interna Dr. __________ presso il servizio medico regionale dell’AI a
Bellinzona il 6.4.2009, era stato degente presso la clinica di riabilitazione
di __________ dall’1.12.2008 al 6.2.2009 dove erano state poste le diagnosi
reumatologiche a fine degenza di: “sindrome algica lombospondilogena con
irradiazione soprattutto a sinistra con/su alterazioni degenerative senza
compromissione rilevante delle strutture nervose alla risonanza magnetica della
colonna lombare del 2008, diagnosi di sindrome algica spondilogena
cervicobrachiale a sinistra con ernia discale C6/C7 mediolaterale sinistra con
stenosi foraminale C7 a sinistra alla risonanza magnetica dell’agosto 2008,
senza segni clinici di sindrome radicolare irritativa o deficitaria, di
importante impingement subacroeale della spalla sinistra su artrosi
acromeoclaveare attivata ed ipertrofica con rottura parziale del tendine
sopraspinato a sinistra (artrorisonanza magnetica alla spalla sinistra del
29.1
)”; durante il soggiono presso la clinica di riabilitazione a __________,
l’assicurato veniva pure sottoposto ad esame EFL, durante il quale si notava
una chiara autolimitazione da parte del paziente, il quale, quando non
osservato, evidenziava una caricabilità chiaramente migliore; sulla base di
tutti questi dati, la clinica, in un certificato d’incapacità lavorativa del
5.2
, attestava una capacità lavorativa del 50% come cameriere dal
6.2
, intesa come mezza giornata, consigliava un lavoro leggero in
posizione variata, senza lavori con il braccio sinistro sopra l’orizzontale,
senza situazioni di stress elevato.
Prendendo atto delle patologie di stretta competenza
reumatologica, la mia valutazione della capacità lavorativa nell’ultima
attività professionale come cameriere, rispettivamente in attività adatta allo
stato di salute, del 26.4.2011, ricalca dunque quanto già espresso dagli
specialisti della clinica di riabilitazione di __________, sulla base anche di
un esame EFL.
Sulla base delle considerazioni fatte, rispondo
ora alle domande di pertinenza reumatologica, numero 1 e numero 2, inoltrate
dal Tribunale Cantonale delle Assicurazioni il 3.10.2012, all’ufficio
assicurazione invalidità del cantone Ticino:
1) In cosa consiste il miglioramento del quadro
clinico dell’assicurato che ha consentito di portare il grado d’incapacità
lavorativa dal 100% (ultima attività), rispettivamente 4 ore mezza (attività
adeguate), secondo la valutazione del Dr. __________, ad un’abilità al 50%
(ultima attività), rispettivamente piena abilità (attività adeguate) secondo il
Dr. __________ ?
La differente valutazione del sottoscritto della
capacità lavorativa in attività adeguate rispettivamente nell’ultima attività
espletata come cameriere, viene motivata dal fatto che il sottoscritto ha
tenuto unicamente conto delle patologie strettamente attinenti al suo campo di
specialità, come specialista FMH in reumatologia e non di possibili deficit
neurologici ai quali ha fatto riferimento il Dr. __________, patologie
reumatologiche prese in considerazione, in ambito peritale interdisciplinare,
dallo specialista FMH in neurologia Dr. __________ __________ di __________, in
data 2.5.2011.
2) Qualora non si trattasse di un miglioramento
chiarisca il perito nel dettaglio le ragioni della differente valutazione.
La risposta alla domanda no. 2 è stata integrata
nella risposta alla domanda no.1.” (doc. XVIII1)
I periti
del SAM nello scritto del 5 novembre 2012 hanno aggiunto che il Dr. __________
non elenca nelle sue diagnosi la presenza di una sindrome da impingement alla
spalla sinistra, patologia diagnosticata invece nella precedente valutazione
del Dr. __________. Questo cambiamento di diagnosi – secondo i periti del SAM –
“suppone un certo miglioramento almeno a livello funzionale della spalla sin.”
(doc. XVIII1).
Il TCA – anche alla luce dell’esaustiva risposta
del Dr. __________ e dei periti del SAM – non ha motivo per scostarsi dalla
valutazione peritale, che non è del resto stata smentita da certificati
medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in
grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessato.
Per
quanto riguarda la perizia del Dr. __________ – svolta in ambito LAINF (doc.
B2) – si rinvia al consid. 2.8.4.
2.8.3
Per
quanto riguarda la patologia neurologica, l’assicurato
è stato sottoposto ad un accurato esame nell’ambito della perizia SAM, grazie
al consulto specialistico del Dr. __________, spec. FMH in neurologia, che nel
referto del 2 maggio 2011 ha diagnosticato una “stato dopo politrauma con
trauma cranico grave con: probabili lesioni traumatiche lieve intracraniche
emorragiche (DD cavernomi) lievi deficit neuropsicologici (mnestici, esecutivi
e attentavi) lieve emisindrome sensitiva facio-brachio-crurale a sinistra di
origine incerta (probabilmente in parte almeno postraumatica)” (doc. AI 69-47).
Il perito
ha ritenuto l’assicurato inabile al 50% nell’attività da ultimo svolta e per
qualunque proponibile, a partire dalla dimissione dalla clinica di __________,
nel mese di febbraio 2009, (doc. AI 69-48).
Il TCA non ha motivo per distanziarsi neppure da
tale valutazione peritale, che non è del resto stata smentita da certificati
medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in
grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessato.
Non
permette una diversa valutazione della fattispecie neppure la perizia del 17
aprile 2012 del Dr. __________, spec. FMH in neurologia, svolta per conto della
__________, nella quale lo specialista ha posto una diagnosi sostanzialmente
sovrapponibile a quella del Dr. __________ e posto la medesima percentuale
d’incapacità lavorativa sia in attività abituale che in attività adeguate (doc.
B3).
2.8.4
Quanto infine alla questione della valutazione globale delle patologie di cui
soffre l’assicurato, va qui ricordato che secondo l’Alta Corte, per determinare
il grado di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse
patologie, non si devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si
deve far capo a un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione
plenaria fra tutti gli esperti interessati.
La
questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se
del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di
principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA del 4 settembre 2001
nella causa D., I 338/01, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485).
In
una sentenza del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03, lo stesso TFA ha
inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità
lavorativa va di regola eseguito nell’ambito di una perizia pluridisciplinare,
ciò che nella causa in esame è stato fatto.
In una sentenza
I 514/06 del 25 maggio 2007, pubblicata in SVR 3/2008 IV nr. 15, pag. 43-45, il
Tribunale federale ha osservato che “una semplice addizione di diverse
inabilità lavorative parziali, eventualmente presa in considerazione in
occasione di una perizia pluridisciplinare, può produrre, a seconda delle
peculiarità concrete del caso, un risultato troppo consistente oppure troppo
esiguo”.
Su questo argomento, cfr. D. Cattaneo, “Le
perizie nelle assicurazioni sociali”, in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG,
Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag. 203 e segg. (245-249).
Nel
referto peritale del 21 luglio 2011 la Dr.ssa __________ e la Dr.ssa __________,
hanno indicato che l’assicurato presenta delle limitazioni a livello
reumatologico, neurologico/neuropsicologico e psichiatrico.
Secondo i
periti, complessivamente rispetto al 2009 non vi è stato un cambiamento
della capacità funzionale e di carico residua dell’assicurato. Egli viene
considerato inabile completamente dal 19 maggio 2008 (data dell’evento
infortunistico) al mese di febbraio 2009 quando - secondo il Dr. __________ -
vi è già abilità al 50% (doc. AI 69-43).
In questo
senso va pure il rapporto d’uscita del 9 febbraio 2009 della clinica di
riabilitazione di __________ nel quale veniva certificata una capacità
lavorativa del 50% come cameriere e in un’attività adatta (50% sull’arco di
tutto il giorno) (doc. AI 11-3, 69-21).
La
patologia psichiatrica, che ha richiesto una cura specialistica dal novembre
2009, non viene ritenuta un motivo per aumentare l’incapacità lavorativa, “in
quanto è da interpretare come conseguenza delle preoccupazioni economiche e del
perdurare dei limiti fisiatrici” (doc. AI 69-25).
In considerazione
di quanto indicato anche al consid. 2.7.1, ovvero che nella
fattispecie la distimia che affligge l’assicurato non costituisce una patologia
psichiatrica sufficiente per comportare una diminuzione della capacità
lavorativa, il TCA non vede ragioni di scostarsi da questa valutazione.
In attività
adeguata – sempre secondo i periti del SAM – la capacità lavorativa dell’assicurato
non può superare il 50% a causa della patologia neurologica. Anche in questo
caso non è stato riscontrato un cambiamento della capacità funzionale e di
carico residua dell’assicurato rispetto al 2009 (doc. AI 69-25+26).
Il TCA,
sempre in data 3 ottobre 2012, ha interpellato i periti del SAM anche per
quanto riguarda la valutazione globale delle patologie (doc. XV).
"
(…)
3) Per quanto riguarda l’aspetto neurologico
rileviamo che il perito Dr. __________ nel referto del 2 maggio 2011 ha ritenuto l’assicurato inabile al 50% nell’attività da ultimo svolta e per qualunque
proponibile, a partire dal mese di febbraio 2009.
3a) Quale influsso ha l’incapacità lavorativa in
ambito neurologico (50%) sulla valutazione globale ?
3b) Per quale motivo viene mantenuta la
percentuale globale d’inabilità del 50%, come già indicato nell’aprile 2009 dal
Dr. __________ quando la diagnosi era sostanzialmente limitata alla patologia
reumatologica (cfr. rapporto medico, doc. AI 23-4), malgrado che l’assicurato –
secondo la perizia SAM – presenta limitazioni a livello reumatologico,
neurologico/neuropsicologico e psichiatrico ?
I
periti del SAM hanno fornito le seguenti delucidazioni:
"
(…)
3a)
Per quanto riguarda l'attività lavorativa
abituale di cameriere, riteniamo che l'incapacità lavorativa del 50% per motivi
neurologici non va sommata con l’incapacità lavorativa del 50% per motivi reumatologici.
Come leggiamo nel rapporto peritale del Dr. med__________ del 2.5.2011 si
tratta di reperti oggettivi neurologici relativamente discreti. Al di fuori del
deficit sensitivo all'emicorpo sin. (che si basa chiaramente sui dati forniti
dall'A.), il nostro consulente in neurologia non trova alterazioni dei riflessi
osteotendinei, né altri elementi più netti e non dipendenti dalla
collaborazione dell'A. Non ha potuto mettere in evidenza sicuri deficit
motoria. Anche le indagini neuroradiologiche mostrano solo lievi alterazioni
intracraniche parenchimatose, probabilmente d'origine traumatica con lieve
componente emorragica, in particolare a livello parietale a sin.; l’aspetto
radiologico alla MRI cerebrale non è però univoco e potrebbe essere compatibile
anche con piccoli cavernomi. Egli ritiene che possono esservi stati ulteriori
danni traumatici parenchimatosi non necessariamente visibili alle indagini
neuroradiologiche, che possono avere un influsso anche a lungo termine sulle
funzioni neurologiche dell’A. Da sottolineare che in questo caso si
tratta solo di un'ipotesi. La valutazione neuropsicologica ha messo in evidenza
solo una lieve disfunzione delle funzioni mnestiche, attentive ed esecutive,
che in un lavoro non intellettualmente elevato non può giustificare un'ulteriore
riduzione della capacita lavorativa rispetto a quella già attestata per motivi reumatologici.
Ricordiamo che il nostro consulente in psichiatria Dr. med. __________, nel suo
rapporto peritale del 21.4.2011, scrive che non sono emersi limiti significativi
delle funzioni cognitive dell'A. durante il colloquio. Il Dr. med. __________
scrive inoltre che vi è effettivamente l'impressione, come già anche in
occasione di precedenti valutazioni neurologiche, che una parte dei deficit e
delle difficoltà presentate dall'A. all'esame clinico sia dovuta ad una
collaborazione non ottimale e non essere così d'origine esclusivamente
organica. Per questi motivi riteniamo che l’incapacità lavorativa attestata per
la patologia neurologica, di entità discreta e d'origine non esclusivamente
organica, non vada sommata all'incapacità lavorativa attestata per motivi
reumatologici.
Per quanto riguarda un'attività lavorativa
confacente l'incapacità lavorativa del 50% per motivi neurologici rimane limitante.
3.
b)
Ricordiamo che, come già spiegato nell'ambito
della domanda nr. 1, il Dr. med. ____________________ nella sua precedente
valutazione del 6.4.2009 giustifica l'incapacità lavorativa attestata non
unicamente con motivi reumatologici (limitazione alla spalla sin.), ma anche
con motivi neurologici (difficoltà nella deambulazione per alterata sensibilità
all'arto info di sin. di non univoca interpretazione, netta riduzione di forza
di presa della mano sin. in A. mancino). In altre parole, l'A. presentava già
al momento della precedente valutazione dell'aprile 2009 limitazioni a livello
neurologico, oltre a quelle di tipo reumatologico. Nella lettera d'uscita della
Clinica di Riabilitazione a __________, redatta il 9.2.2009, si parla di
disturbi neuropsicologici leggeri, che non comportano una limitazione della capacità
lavorativa nell'attività lavorativa di cameriere. Nell'ambito della valutazione
da parte del Dr. med. __________ dell'aprile 2009 il lato neuropsicologico non
è stato ulteriormente indagato, probabilmente in quanto ritenuto non abbastanza
rilevante. In ogni caso questo disturbo cognitivo leggero era già presente al
momento della precedente valutazione da parte del Dr. med. __________. La
valutazione neuropsicologica nell'ambito della nostra perizia pluridisciplinare
conferma una lieve disfunzione delle funzioni mnestiche, attentive ed
esecutive, non peggiorata nel tempo. Come sopra spiegato, la patologia
neurologica di entità discreta e non d'origine esclusivamente organica, non
giustifica un ulteriore aumento dell'incapacità lavorativa del 50% come
cameriere per motivi reumatologici. In un'attività lavorativa confacente, che
rispetti la capacita funzionale e di carico residua, descritta dal Dr. med. __________
alle pagine 8 e 9 del suo consulto reumatologico del 26.4.2011, rimane invece
limitante la patologia neurologica.
Per quanto riguarda la patologia psichiatrica,
l'A. presenta una distimia legata al perdurare dei limiti fisiatrici, ma anche
derivante dalle preoccupazioni economiche avendo dovuto cessare l'attività
precedentemente esercitata. La patologia psichiatrica è da interpretare come
reazione sulle patologie somatiche e le sue conseguenze socioeconomiche. Per
questi motivi non riteniamo giustificato sommare l'incapacità lavorativa per
motivi psichiatrici con l'incapacità lavorativa del 50% per la patologia
somatica.
Riteniamo inoltre importante sottolineare che la
valutazione precedente del Dr. med. __________ del 6.4.2009 ha avuto luogo a
distanza di meno di un anno dopo l'infortunio del 19.5.2008. Nel corso degli
ultimi anni l'A. ha avuto la possibilità di adattarsi ai limiti funzionali, con
effetto positivo sulla capacità lavorativa. Ricordiamo inoltre che da parte
della Clinica di Riabilitazione dl __________ nel febbraio, 2009 veniva già
attestata una capacità lavorativa del 50% come cameriere dal 6.2.2009 (1/2 giornate),
nonché una capacità lavorativa del 50% sull'arco di tutto il giorno in un’attività
lavorativa confacente (atto del 5.2.2009 elencata nella nostra perizia). Il Dr.
med. __________, nelle sue annotazioni del 25.8.2009 (atto elencato nella
nostra perizia), ritiene la valutazione di __________ "corretta e
condivisibile se intesa come obiettivo finale di un percorso di recupero non ancora definibile in termini di tempo". La nostra
valutazione della capacità lavorativa, come descritta nella perizia
pluridisciplinare redatta il 21.7.2011, è dunque in linea sia con la valutazione della Clinica di Riabilitazione
di __________, che con iI parere del Dr. med. __________ espresso nell'atto del
25.8
”. (doc. AI XVIII1-1).
Viste
le risposte dei periti, questa Corte non ha quindi nessuna ragione per scostarsi
dalla valutazione del SAM che conclude per una capacità lavorativa complessiva
del 50%.
La
perizia del Dr. __________, spec. FMH in chirurgia e esperto in medicina
infortunistica, ma non in reumatologia, datata 17 settembre 2012 e svolta per
conto della __________, non permette una diversa valutazione della fattispecie.
Il Dr. __________ ha posto una diagnosi complessiva che non si discosta da
quanto illustrato dai periti del SAM (cfr. doc. AI 69-19, doc. B2).
Per
quanto riguarda invece la capacità lavorativa residua il perito della __________
ha ritenuto che globalmente vi è un’incapacità lavorativa del 100% quale
cameriere e del 50% in attività adatte (doc. B2).
Le
conclusioni del Dr. __________ seppur parzialmente divergenti per quanto
riguarda la valutazione della capacità lavorativa dell’assicurato non apportano
nuovi elementi oggettivi ignorati dai referti peritali del SAM e vanno quindi
intese nel senso di una diversa valutazione delle conseguenze che le patologie
dell’interessato hanno sulla sua capacità di lavoro.
Il medico
del SMR, Dr. __________, nelle annotazioni del 7 gennaio 2013 si è espresso sui
referti peritali della __________ confermando la validità delle conclusioni del
SAM in assenza di una modifica dello stato di salute (doc. XXIV1).
Alla luce
di quanto sopra esposto, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze
dei periti interpellati dall’amministrazione, le quali hanno permesso di
vagliare accuratamente lo stato di salute dell’interessato e richiamato inoltre
l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal
danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i
riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo
1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), il TCA ritiene dimostrato con
il grado della verosimi-glianza preponderante valido nell'ambito delle
assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti
ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c,
111.
V 188 consid. 2b), che l'assicurato è inabile al
50% sia nell’attività di cameriere / barista, sia in un’attività adeguata.
2.9
Appurato
dunque come lo stato di salute del ricorrente sia rimasto sostanzialmente
invariato rispetto alle valutazioni mediche effettuate all’epoca della
concessione del quarto di rendita di invalidità, né risultano modifiche dal
profilo economico tali da influire sulla perdita di guadagno, l’Ufficio AI ha
di conseguenza rettamente confermato il diritto ad un quarto di rendita.
Il
ricorso è di conseguenza respinto e la decisione dell’amministrazione
confermata.
2.10
Secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell'assicurato.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell’assicurato ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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