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Decisione

32.2011.296

Revisione della rendita. L'amministrazione ha correttamente respinto la richiesta di aumento del grado d'invalidità, in quanto lo stato di salute dell'assicurato è sostanzialmente rimasto invariato

17 gennaio 2013Italiano52 min

Source ti.ch

Fatti

I doc.

XV, XVI+1, XVIII+1-2 sono stati inviati alle parti per osservazioni (doc. XIX)

1.9. L’UAI ha

formulato le proprie osservazioni il 17 dicembre 2012 (doc. XXI), mentre RA 1,

in data 26 novembre 2012, ha preso posizione producendo il rapporto peritale

del Dr. __________ inclusivo dei pareri del Dr. __________i e del Dr. __________

(doc. XX, B 1-4).

Le

osservazioni dell’UAI - datate 17 dicembre 2012 - sono state trasmesse al

rappresentante dell’assicurato per conoscenza (doc. XXII).

I doc. XX

coi relativi allegati B 1-4 sono stati inviati all’UAI per osservazioni (doc.

XXIII).

1.10. L’8 gennaio

2013 l’UAI – sentito il parere dell’SMR – ha preso posizione sul doc. XX e gli

allegati (doc. XXIV+1).

I doc.

XXIII, XXIV+1 sono stati trasmessi a RA 1 per conoscenza (doc. XXV).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle

prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai

sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr.

STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/

2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e

H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00

del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29

gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.

190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre

1999).

Nel

merito

2.2. Oggetto del contendere è la questione a sapere se vi sia stato o

meno un peggioramento delle patologie invalidanti di cui è affetto RI 1

giustificante, in via di revisione, l’aumento del grado d’invalidità.

Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la

sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

L’art. 28

cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno

diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di

rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi

almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi

dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto

fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza

dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,

nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in

condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del

lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido

(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere

determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante

la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle

affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et

pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto

dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei

all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini

fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;

Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente

esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e

dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione

personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua

capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge

il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se

ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione

fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

Al

proposito va infine ancora rilevato che, secondo la

giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le

circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla

rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla

medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali

modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione

(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili

di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R

consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in

SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01

pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I

26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I

475/01).

2.3. Se

il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che

incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro,

aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta

(art. 17 cpv. 1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di

una possibile modificazione importante del grado d’invalidità o di grande

invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della

rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si

ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del

grado d’invalidità o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è

stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il

grado d’invalidità o d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è

modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3

OAI). Infine, prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno

per grandi invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era

insufficiente o perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova

richiesta è riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni

previste nel capoverso 3.

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di

ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o

parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il

miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in consi­derazione

allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente

continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di

aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento

determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi

senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono

applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di

assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo

(STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

La

costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a

revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha

un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è

rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno

subito un cambiamento importante (DTF 130 V 349; STFA non pubbl. 28 giugno 1994

nella causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30).

Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che

le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una

modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.

D'altra

parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista

astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.

In ogni

caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla

pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente

mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invaria­ta,

sia giudicata in modo diverso (DTF 130 V 351; RCC 1987 pag. 38, consid. 1a;

STFA 29 aprile 1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).

Per

stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista

temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della

decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia

della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita

a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369

consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268;

Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag.

258).

Circa gli

effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un

assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la

riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è

messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la

notifica della decisione.

2.4. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata

da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al

proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere

dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del

lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298

consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324;

RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998

nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

L'Alta Corte ha inoltre

avuto modo di precisare che:

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i

quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art.

4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali

propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono

considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono

turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità

di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la

misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più

oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.

1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29

settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

Secondo la giurisprudenza

del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni

dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la

farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella

causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,

pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

In una

sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che

“(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in

particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata

sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto

scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del

Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4).

(…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

2.5. Con la

decisione del 3 maggio 2010 (doc. AI 47-1) l’assicurato

è stato messo al beneficio di un quarto di rendita d’invalidità, a far tempo 1°

maggio 2009, sulla base della valutazione medica del Dr. __________, spec. FMH

in medicina interna, del Servizio medico regionale (SMR).

Nel

rapporto del 6 aprile 2009 il Dr. __________ ha posto la seguente diagnosi e

valutazione:

"

(…)

Diagnosi:

· Sindrome lombo-spondilogena cronica recidivante su turbe statiche e

degenerative maggiori da L3 a S1; discopatie L2-L3-L4 di modesta entità, ernia

discale L5-S1 a base larga

contenuta, ipertrofia faccette articolari (RMN 11.2004)

· Stato dopo malattia di Scheuermann

· Probabile sindrome da impingement spalla

sinistra

· Cervicobrachialgia cronica con maggiore irradiazione sinistra su

osteocondrosi C6-C7, ernia discale e stenosi neuroforaminale C7 (RMN

22.08.2008)

Valutazione/conclusione:

Assicurato di 52 anni in discrete condizioni

generali. Politrauma per caduta il 19.05.2008 con trauma cranico cerebrale, contusioni polmonari e

addominali. Contusione della colonna vertebrale nell'ambito di alterazioni

degenerative significative già preesistenti al rachide lombare; frattura

apofisi spinosa di D3 e delle apofisi trasverse di L3 e L4. In riferimento alle

lesioni degenerative già note tale affermazione viene documentata da un

episodio di lombalgia trattata con fisiochinesiterapia nel 2004. Per tale

episodio nel novembre 2004 veniva eseguita RMN della colonna lombare con

descrizione delle alterazioni degenerative sopra descritte.

La valutazione clinica odierna permette di

stabilire i seguenti limiti funzionali: - Deve evitare la forza di presa

prolungata con la mano sinistra

- Deve evitare

l'utilizzo di utensili vibranti con la mano sinistra

- Deve limitare movimenti ripetitivi di

flessione, estensione e rotazione del collo e della schiena

- Solleva abitualmente sia da terra che da

piano orizzontale massimo 10 kg e saltuariamente massimo 15 kg

- Deve limitare il

salire e il scendere le scale

- Deve limitare la

deambulazione su terreni sconnessi

- Mantiene posizione

seduta statica massimo 1 h

- Mantiene posizione

in piedi statica massimo 1 h

- Deve evitare

situazioni di instabilità

Risultano medicalmente giustificate tutte le

incapacità lavorative fino ad oggi documentate e certificate. L'assicurato ha

svolto come ultima attività lavorativa dal 1977 un'attività di cameriere. Ad

oggi in tale attività si conferma un'incapacità lavorativa del 100%. Incapacità

lavorativa giustificata dal fatto che l'assicurato ad oggi presenta una

limitazione alla spalla sinistra, difficoltà nella deambulazione per alterata

sensibilità all'arto inferiore di sinistra di non univoca interprestazione.

Netta riduzione di forza di presa della mano sinistra (assicurato mancino).

In tutte le attività lavorative rispettose dei

limiti funzionali sopraelencati risulta esigibile un'attività lavorativa di 4

ore e mezza al giorno con rendimento normale. Attività lavorativa esigibile dal

06.02.2009 in accordo con quanto certificato dal medico curante

Dr. __________.

La prognosi risulta incerta soprattutto in

riferimento alla probabile sindrome da impingement alla spalla sinistra (nei

prossimi giorni verrà eseguita valutazione ortopedica per i provvedimenti del

caso). Coesiste inoltre un difetto nella sensibilità dell'arto inferiore di

sinistra di non univoca interprestazione.

Si concorda con quanto certificato dal Dr. __________

in data 10.11.2008 definendo uno status quo sine supportato dalla valutazione

radiologica del novembre 2004 che documentava le alterazioni degenerative

presenti al rachide lombo-sacrale. Il decorso quindi della contusione

traumatica al rachide vertebrale risulta quindi influenzato negativamente dalle

alterazioni degenerative preesistenti significative della colonna dorsale e

lombare documentate.

Ad oggi l'assicurato non necessita di ausili

ortopedici.

Si ritiene opportuna rivalutazione clinica tra

circa 12 mesi per documentare eventuale evoluzione clinica favorevole anche dal

punto di vista della capacità funzionale e motoria.

Si somministra all'assicurato test SF36 con referto allegato e test ODI con esito di 44%." (doc. AI 23/4-5)

Il medico del SMR ha quindi ritenuto l’assicurato inabile al 100%

nella precedente attività di cameriere e abile 4 ore e mezza in un’attività

adeguata dal 6 febbraio 2009 (doc. AI 23-5).

Sulla base di questa valutazione medica l’Ufficio AI, con la

decisione del 3 maggio 2010, dopo il confronto dei redditi calcolato sulla base

di una capacità lavorativa del 50% in attività adeguate, ha attribuito all’assicurato

un quarto di rendita d’invalidità (grado 48%) (doc. AI 47-1).

2.6. Nell’ambito

della procedura di revisione avviata nell’aprile 2010 l’assicurato è stato

valutato dal Servizio Accertamento Medico (SAM)

dell’assicurazione invalidità.

In tale

ambito i medici del SAM hanno approfondito la patologia psichiatrica (cfr.

perizia del 21 aprile 2011 del Dr. __________), quella reumatologica (cfr.

perizia del 26 aprile 2011 del Dr. __________) e quella neurologica (cfr.

perizia del 2 maggio 2011 del Dr. __________).

Globalmente,

quindi, nel rapporto peritale del 21 luglio 2011 i medici del SAM, sulla base

delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali del

ricorrente presso il citato centro d’accertamento, hanno posto la diagnosi con

influenza sulla capacità lavorativa di “Sindrome

cervico-lombospondilogena cronica a sin. in: - note discopatie cervicali (condrosi C5-C6, osteocondrosi C6-C7). - note discopatie lombari (iniziale

osteocondrosi prevalentemente dorsale L2-L3, osteocondrosi L4-L5, ernia discale

centrale L5-S1 alla MRI lombare dell' 11.8.2008); - spondilosi iperostotica; - esiti da Morbo di Scheuermann. - esiti da fratture dei processi trasversi

bilaterali L2-L3, dei processo spinoso D3, dopo politrauma del 19.5.2008.

- disturbi statici del rachide (appiattimento della colonna dorsale

con scoliosi sinistroconvessa cervico-dorsale, iperlordosi terminale lombare); - decondizionamento muscolare. Periartropatia

omero-scapolare a sin.

su: - artrosi acromio-claveare, rottura parziale del tendine muscolo

sopraspinato a sin. (artro-MRI spalla sin. del 29.1.2009). Periartropatia

omero-scapolare calcifica a ds. su: - artrosio acromio-claveare. Stato dopo

politrauma il 19.5.2008 con trauma cranico grave, con: -probabili lesioni traumatiche lievi

intracraniche emorragiche (DD: cavernomi); - lievi deficit neuropsicologici (mnestici, esecutivi e attentivi). - lieve emisindrome sensitiva

faccio-brachio-crurale a sin. d'origine incerta (probabilmente almeno in parte

post-traumatica). Distimia (ICD-10 F34.1)” (doc. AI

69-20).

Quale

diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa è stata invece posta

quella di “Ipertensione arteriosa" (doc. AI

69/19-20)

Quanto

alla capacità lavorativa medico – teorica globale, i medici del SAM hanno

ritenuto l’assicurato abile al lavoro nella misura del 50% sia nell’attività di

cameriere/barista che in un’attività lavorativa adeguata (doc. AI 69-25/26).

2.7. Per costante

giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione

(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono

essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito

del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,

nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al

lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare

quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al

consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare

quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse

dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto

(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni

del perito siano ben motivate.

Determinante

quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine

del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto

(STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U

329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160

consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998

IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata

nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al

principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la

valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per

quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il

giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,

il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro

conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI

2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Per quel

che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione

invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia,

devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA

(consid. 6 e 7).

In merito

al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di

accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo

e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF

136 V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di

parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura

giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare ricorso in

materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti di parte

le prove assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa.

In una

sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V

210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della

giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi

di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della

conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del

Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio

2010.

L’Alta

Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per

poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni

come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo

nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha

riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo

latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività

dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro

dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò

ritenuto necessario adottare dei correttivi:

(a

livello amministrativo)

-

assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

-

differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

-

miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.

3.3),

-

rafforzamento dei diritti di partecipazione:

-- in

caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una

decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni

o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della

giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);

-- alla

persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla

procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid.

3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a

livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)

In caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza

secondo DLA 1997

Nr. 18 p.

85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid.

3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid.

4.4.2).

Infine,

il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio

standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto

si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue

specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto

Considerandi

di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la

decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema

cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

Al

riguardo la giurisprudenza federale sottolinea costantemente che occorre tenere

conto della differenza a livello probatorio, tra mandato di cura e mandato

peritale (cfr. STF 9C_457/2012 del 28 agosto 2012, consid. 6.2).

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va ancora rilevato che,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La

promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni

sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.

628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in

particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &

Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche,

la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia,

il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con

sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti

medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in

base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,

inc. 32.1999.124).

2.8

Nella

concreta fattispecie, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute

del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione

della decisione qui impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica

agli atti, questo TCA non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione

peritale effettuata dal SAM, da considerare dettagliata, approfondita e quindi

rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati.

2.8.1

Per

quanto riguarda la patologia psichiatrica, l’assicurato

è stato sottoposto ad un accurato esame nell’ambito della perizia SAM, grazie

al consulto specialistico del Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e

psicoterapia, che nel rapporto del 21 aprile 2011 ha diagnosticato una distimia (ICD10 F34.1).

Secondo

il perito, l’assicurato non è stato in grado di rientrare nel mondo del lavoro

essenzialmente per la difficoltà di reperire un'occupazione che richieda un

impegno fisico che sia adeguato alla sua condizione fisiatrica ed in parte all'età.

Dal punto vista strettamente psichico “pur persistendo una certa

compromissione affettiva” questa non è di entità tale da limitare la sua

capacità lucrativa in misura superiore al 30% dal mese di maggio 2008 (doc. AI

69-35).

Va qui

rammentato che, secondo la giurisprudenza federale, la diagnosi di distimia non è, in quanto tale,

invalidante. Essa può tuttavia essere considerata invalidante quando è

associata ad altri disturbi gravi della personalità.

Ad

esempio in una sentenza 9C_294/2008 del 19 marzo 2009, il Tribunale federale ha

sviluppato le seguenti considerazioni a proposito della distimia:

" (…)

4.2

In questo contesto,

il Tribunale cantonale ha giustamente esplicitato il concetto per cui un

disturbo psichico non deve necessariamente provocare un’incapacità lavorativa

invalidante. Ciò vale in particolare nel caso – come quello di specie – in cui

la diagnosi pronunciata mette in evidenza un danno di lieve entità.

4.3

Secondo il sistema di classificazione ICD-10

convenzionalmente utilizzato, la distimia configura una depressione cronica

dell’umore che non è sufficientemente grave o nella quale singoli episodi non

sono sufficientemente prolungati da giustificare una diagnosi di sindrome

depressiva ricorrente grave, di media gravità o lieve (cifra F34.1). A tal

riguardo il Tribunale federale (delle assicurazioni) ha già avuto modo di

affermare a diverse riprese che una distimia non esplica di principio – a

seconda delle circostanze – effetti invalidanti (sentenze I 938/05 del 24

agosto 2006, consid. 4.1 e 5; I 834/04 del 19 aprile 2006, consid. 4.1; I

488/04 del 31 gennaio 2006, consid. 3.3). Tale conclusione, che si fonda su

osservazioni medico-empiriche e che pertanto costituisce una questione

giuridica, non ha però valore assoluto. Un disturbo distimico può nel singolo

caso pregiudicare notevolmente la capacità lavorativa se è associato ad altre

diagnosi, come ad esempio a un disturbo serio della personalità (sentenza I

653/04 del 19 aprile 2006, consid. 3). Se per contro lo stato psichico evidenzia

“unicamente” una distimia, ciò può anche comportare una riduzione

dell’attitudine al lavoro, ma non determina, in quanto tale, un danno alla

salute ai sensi di legge (SVR 2008/IV no. 8 pag. 23, consid. 3.3.1 [I 649/06])."

Nella sentenza cantonale

del 10 marzo 2008 (inc. 32.2007.158), il TCA aveva rammentato le

caratteristiche della distimia, e meglio:

"

F34.1 Distimia

Si tratta di una depressione cronica del tono

dell'umore, della durata di almeno alcuni anni, che non è sufficientemente

grave, o nella quale i singoli episodi non sono sufficientemente prolungati da

giustificare una diagnosi di sindrome depressiva ricorrente grave, di media

gravità o lieve (F33.-).

● Nevrosi depressiva

● Disturbo di personalità depressivo

Depressione nevrotica

Depressione ansiosa persistente

Esclude:

depressione ansiosa (lieve o non persistente)

(F41.2)

Note diagnostiche

Sebbene gli attuali sintomi non giustifichino una

diagnosi di sindrome depressiva, una diagnosi di distimia può essere ancora

posta se ciò si è verificato in passato, particolarmente dall'esordio della

malattia. Il bilancio tra le singole fasi di depressione lieve e i periodi intervallari

di relativa normalità è molto variabile. La distimia ha molto in comune con i

concetti di nevrosi depressiva e di depressione nevrotica.

DCR-10

A. Vi

deve essere un periodo di almeno due anni in umore depresso costante o

costantemente ricorrente. I periodi intervallari di umore normale durano

raramente più di qualche settimana e non vi sono episodi ipomaniacali.

B. Nessuno,

o molto pochi, degli episodi depressivi, durante tale periodo di almeno due

anni, sono di gravità o durata tale da soddisfare i criteri per la sindrome

depressiva ricorrente lieve (F.33.0).

C. Durante

almeno alcuni dei periodi depressivi, debbono essere presenti almeno tre degli

aspetti seguenti:

(1) energia o attività ridotta

(2) insonnia

(3) perdita di fiducia in se stesso o

sentimenti di inadeguatezza

(4) difficoltà di concentrazione

(5) pianto frequente

(6) perdita

di interesse o di piacere nell'attività sessuale e in altre attività piacevoli

(7) sentimenti di disperazione o di

sconforto

(8) vissuto

di incapacità di far fronte alle ordinarie responsabilità della vita quotidiana

(9) pessimismo circa il futuro o

rimuginazioni sul passato

(10) isolamento sociale

(11) produzione verbale ridotta.

Note diagnostiche

Se lo si considera, si può specificare se

l'esordio è stato precoce (nella tarda adolescenza o nella terza decade di

vita) o tardivo (abitualmente tra i 30 o i 50 anni, dopo un episodio

affettivo)."

(cfr. "ICD-10. Classificazione delle

sindromi e dei disturbi psichici e comportamentali". Ed. Masson, Milano

2003, pag. 136-137).”

Il Tribunale

federale ha confermato la propria giurisprudenza in una sentenza 9C_922/2009

del 9 luglio 2010, nella quale ha approvato la decisione dell’amministrazione,

avallata dai primi giudici, di sopprimere, in sede di revisione, il diritto ad

un quarto di rendita di invalidità del quale beneficiava un’assicurata.

In tale

occasione, la nostra Massima Istanza ha ritenuto corretta la valutazione del

SMR di considerare l’assicurata, affetta da distimia e da disturbo della

personalità con tratti immaturi e dipendenti, pienamente abile al lavoro in

attività adatte, distanziandosi in tal modo dalle risultanze della perizia psichiatrica,

che concludeva per contro per un’incapacità lavorativa del 40%.

Nella presente fattispecie la diagnosi di distimia posta dal medico

psichiatra del SAM non è associata ad altri disturbi gravi della personalità. Secondo il perito infatti “non

sono emersi elementi deponenti per uno stato depressivo grave o una

destrutturazione patologica della personalità così come non sono emersi limiti

significativi delle sue funzioni cognitive” (doc. AI 69-35).

La distimia che affligge l’assicurato non costituisce dunque una

patologia psichiatrica sufficiente per comportare una diminuzione della

capacità lavorativa residua nella misura indicata dal Dr. Lazzarini alla luce

dei criteri posti dalla giurisprudenza federale.

A corroborare la

valutazione del Dr. __________ vi è il rapporto del 24 febbraio 2012 del Dr. __________,

spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, svolto per conto dell’assicuratore __________

in ambito LAINF e prodotto dal ricorrente, nel quale lo specialista ha

confermato sia la diagnosi di distimia (ICD-10: F34.1) che l’incapacità

lavorativa non superiore al 30% da non sommare alla componente organica (doc. B4).

2.8.2

Per quanto

riguarda la patologia reumatologica, l’assicurato è

stato sottoposto ad un accurato esame nell’ambito della perizia SAM, grazie al

consulto specialistico del Dr. __________, spec. FMH in reumatologia, che nel

referto del 26 aprile 2011 ha diagnosticato una “Sindrome cervicolombospondilogena

cronica a sinistra in: - Note discopatie cervicali (condrosi C5-C6, osteocondrosi C6-C7). - Note discopatie lombari (iniziale

osteocondrosi prevalentemente dorsale L2-L3, osteocondrosi L4-L5, ernia discale

centrale L5-S1 alla MRI lombare dell' 11.8.2008); - Spondilosi iperostotica; - esiti da morbo di Scheuermann. - esiti da fratture dei processi trasversi

bilaterali L2-L3, del processo spinoso D3, dopo politrauma del 19.5.2008; - disturbi statici del rachide (appiattimento

della colonna dorsale con scoliosi sinistroconvessa cervico-dorsale,

iperlordosi terminale lombare); - decondizionamento muscolare. Periartropatia omero-scapolare a sinistra su: - Artrosi

acromio-claveare, rottura parziale del tendine muscolo sopraspinato a sin.

(artro-RM spalla sin. del 29.1.2009). Periartropatia omero-scapolare calcifica

a destra su: - Artrosi acromeoclaveare” (doc. AI

69-42).

A mente

del perito l’insorgente è abile al lavoro al 50% nella sua ultima attività

lavorativa di cameriere, mentre in un’attività adeguata l’abilità è piena dal 6

febbraio 2009 (doc. AI 69-43).

Ritenuto

che nella decisione del 3 maggio 2010 l’assicurato era stato messo al beneficio

di un quarto di rendita d’invalidità dal 1° maggio 2009, sulla base della

valutazione del Dr. __________ che aveva ritenuto RI 1 inabile al 100% nella

precedente attività di cameriere e abile 4 ore e mezza (50%) in un’attività

adeguata, questa Corte ha ritenuto opportuno interpellare l’Ufficio AI, in

merito a questa differente valutazione, ponendo i seguenti quesiti:

"

(…)

1) In cosa consiste il miglioramento del quadro

clinico dell’assicurato che ha consentito di portare il grado d’incapacità

lavorativa dal 100% (ultima attività), rispettivamente 4 ore mezza (attività

adeguate), secondo la valutazione del Dr. __________, ad un’abilità al 50%

(ultima attività), rispettivamente piena abilità (attività adeguate) secondo il

Dr. __________ ?

2) Qualora non si trattasse di un miglioramento

chiarisca il perito nel dettaglio le ragioni della differente valutazione.”

(doc. XV)

Il

Dr. __________ ha fornito le seguenti risposte:

"

(…)

Nel suo scritto del 15.10.2012, si evidenzia che

la mia valutazione della capacità lavorativa si discostava dalla precedente

valutazione da parte del Dr. med. __________, specialista FMH in medicina

interna del servizio medico regionale dell’ufficio AI del cantone Ticino; ho

dunque ripreso atto della valutazione del Dr. __________ del 6.4.2009, il quale

nella sua valutazione conclusiva scriveva: “risultano medicalmente giustificate

tutte le incapacità lavorative fino ad oggi documentate e certificate.

L'assicurato ha svolto come ultima attività lavorativa dal 1977 un'attività di

cameriere. Ad oggi in tale attività si conferma un'incapacità lavorativa del

100%. Incapacità lavorativa giustificata dal fatto che l'assicurato ad oggi

presenta una limitazione alla spalla sinistra, difficoltà nella deambulazione

per alterata sensibilità all'arto inferiore di sinistra di non univoca interpretazione.

Netta riduzione di forza di presa della mano sinistra (assicurato mancino).

In tutte le attività lavorative rispettose dei limiti funzionali sopraelencati

risulta esigibile un'attività lavorativa di 4 ore e mezza al giorno con

rendimento normale. Attività lavorativa esigibile dal 06.02.2009 in accordo con

quanto certificato dal medico curante

Dr. __________”. Osservo che il Dr. __________

per stabilire la capacità lavorativa nell’ultima attività professionale

espletata di cameriere rispettivamente in attività adatte allo stato di salute,

come medico specialista in medicina interna, non ha semplicemente preso atto

delle patologie di stretta competenza reumatologica, ma ha tenuto pure conto di

eventuali deficit neurologici di non univoca interpretazione; penso dunque che

ciò abbia portato a codificare un’incapacità lavorativa dell’assicurato

maggiore di quella da me giudicata sia nell’attività professionale da ultimo

svolta dall’assicurato rispettivamente in attività adatta al suo stato di

salute. A riguardo delle patologie di pertinenza neurologica, si è poi

separatamente espresso lo specialista FMH in neurologia Dr. __________ di __________

il 2.5.2011, nel contesto della perizia pluridisciplinare, quindi a distanza di

circa 1 settimana dalla data della visita reumatologica presso il sottoscritto.

Va inoltre tenuto conto del fatto che

l’assicurato circa 2 mesi prima della valutazione dallo specialista FMH in

medicina interna Dr. __________ presso il servizio medico regionale dell’AI a

Bellinzona il 6.4.2009, era stato degente presso la clinica di riabilitazione

di __________ dall’1.12.2008 al 6.2.2009 dove erano state poste le diagnosi

reumatologiche a fine degenza di: “sindrome algica lombospondilogena con

irradiazione soprattutto a sinistra con/su alterazioni degenerative senza

compromissione rilevante delle strutture nervose alla risonanza magnetica della

colonna lombare del 2008, diagnosi di sindrome algica spondilogena

cervicobrachiale a sinistra con ernia discale C6/C7 mediolaterale sinistra con

stenosi foraminale C7 a sinistra alla risonanza magnetica dell’agosto 2008,

senza segni clinici di sindrome radicolare irritativa o deficitaria, di

importante impingement subacroeale della spalla sinistra su artrosi

acromeoclaveare attivata ed ipertrofica con rottura parziale del tendine

sopraspinato a sinistra (artrorisonanza magnetica alla spalla sinistra del

29.1

)”; durante il soggiono presso la clinica di riabilitazione a __________,

l’assicurato veniva pure sottoposto ad esame EFL, durante il quale si notava

una chiara autolimitazione da parte del paziente, il quale, quando non

osservato, evidenziava una caricabilità chiaramente migliore; sulla base di

tutti questi dati, la clinica, in un certificato d’incapacità lavorativa del

5.2

, attestava una capacità lavorativa del 50% come cameriere dal

6.2

, intesa come mezza giornata, consigliava un lavoro leggero in

posizione variata, senza lavori con il braccio sinistro sopra l’orizzontale,

senza situazioni di stress elevato.

Prendendo atto delle patologie di stretta competenza

reumatologica, la mia valutazione della capacità lavorativa nell’ultima

attività professionale come cameriere, rispettivamente in attività adatta allo

stato di salute, del 26.4.2011, ricalca dunque quanto già espresso dagli

specialisti della clinica di riabilitazione di __________, sulla base anche di

un esame EFL.

Sulla base delle considerazioni fatte, rispondo

ora alle domande di pertinenza reumatologica, numero 1 e numero 2, inoltrate

dal Tribunale Cantonale delle Assicurazioni il 3.10.2012, all’ufficio

assicurazione invalidità del cantone Ticino:

1) In cosa consiste il miglioramento del quadro

clinico dell’assicurato che ha consentito di portare il grado d’incapacità

lavorativa dal 100% (ultima attività), rispettivamente 4 ore mezza (attività

adeguate), secondo la valutazione del Dr. __________, ad un’abilità al 50%

(ultima attività), rispettivamente piena abilità (attività adeguate) secondo il

Dr. __________ ?

La differente valutazione del sottoscritto della

capacità lavorativa in attività adeguate rispettivamente nell’ultima attività

espletata come cameriere, viene motivata dal fatto che il sottoscritto ha

tenuto unicamente conto delle patologie strettamente attinenti al suo campo di

specialità, come specialista FMH in reumatologia e non di possibili deficit

neurologici ai quali ha fatto riferimento il Dr. __________, patologie

reumatologiche prese in considerazione, in ambito peritale interdisciplinare,

dallo specialista FMH in neurologia Dr. __________ __________ di __________, in

data 2.5.2011.

2) Qualora non si trattasse di un miglioramento

chiarisca il perito nel dettaglio le ragioni della differente valutazione.

La risposta alla domanda no. 2 è stata integrata

nella risposta alla domanda no.1.” (doc. XVIII1)

I periti

del SAM nello scritto del 5 novembre 2012 hanno aggiunto che il Dr. __________

non elenca nelle sue diagnosi la presenza di una sindrome da impingement alla

spalla sinistra, patologia diagnosticata invece nella precedente valutazione

del Dr. __________. Questo cambiamento di diagnosi – secondo i periti del SAM –

“suppone un certo miglioramento almeno a livello funzionale della spalla sin.”

(doc. XVIII1).

Il TCA – anche alla luce dell’esaustiva risposta

del Dr. __________ e dei periti del SAM – non ha motivo per scostarsi dalla

valutazione peritale, che non è del resto stata smentita da certificati

medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in

grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessato.

Per

quanto riguarda la perizia del Dr. __________ – svolta in ambito LAINF (doc.

B2) – si rinvia al consid. 2.8.4.

2.8.3

Per

quanto riguarda la patologia neurologica, l’assicurato

è stato sottoposto ad un accurato esame nell’ambito della perizia SAM, grazie

al consulto specialistico del Dr. __________, spec. FMH in neurologia, che nel

referto del 2 maggio 2011 ha diagnosticato una “stato dopo politrauma con

trauma cranico grave con: probabili lesioni traumatiche lieve intracraniche

emorragiche (DD cavernomi) lievi deficit neuropsicologici (mnestici, esecutivi

e attentavi) lieve emisindrome sensitiva facio-brachio-crurale a sinistra di

origine incerta (probabilmente in parte almeno postraumatica)” (doc. AI 69-47).

Il perito

ha ritenuto l’assicurato inabile al 50% nell’attività da ultimo svolta e per

qualunque proponibile, a partire dalla dimissione dalla clinica di __________,

nel mese di febbraio 2009, (doc. AI 69-48).

Il TCA non ha motivo per distanziarsi neppure da

tale valutazione peritale, che non è del resto stata smentita da certificati

medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in

grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessato.

Non

permette una diversa valutazione della fattispecie neppure la perizia del 17

aprile 2012 del Dr. __________, spec. FMH in neurologia, svolta per conto della

__________, nella quale lo specialista ha posto una diagnosi sostanzialmente

sovrapponibile a quella del Dr. __________ e posto la medesima percentuale

d’incapacità lavorativa sia in attività abituale che in attività adeguate (doc.

B3).

2.8.4

Quanto infine alla questione della valutazione globale delle patologie di cui

soffre l’assicurato, va qui ricordato che secondo l’Alta Corte, per determinare

il grado di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse

patologie, non si devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si

deve far capo a un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione

plenaria fra tutti gli esperti interessati.

La

questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se

del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di

principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA del 4 settembre 2001

nella causa D., I 338/01, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485).

In

una sentenza del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03, lo stesso TFA ha

inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità

lavorativa va di regola eseguito nell’ambito di una perizia pluridisciplinare,

ciò che nella causa in esame è stato fatto.

In una sentenza

I 514/06 del 25 maggio 2007, pubblicata in SVR 3/2008 IV nr. 15, pag. 43-45, il

Tribunale federale ha osservato che “una semplice addizione di diverse

inabilità lavorative parziali, eventualmente presa in considerazione in

occasione di una perizia pluridisciplinare, può produrre, a seconda delle

peculiarità concrete del caso, un risultato troppo consistente oppure troppo

esiguo”.

Su questo argomento, cfr. D. Cattaneo, “Le

perizie nelle assicurazioni sociali”, in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG,

Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag. 203 e segg. (245-249).

Nel

referto peritale del 21 luglio 2011 la Dr.ssa __________ e la Dr.ssa __________,

hanno indicato che l’assicurato presenta delle limitazioni a livello

reumatologico, neurologico/neuropsicologico e psichiatrico.

Secondo i

periti, complessivamente rispetto al 2009 non vi è stato un cambiamento

della capacità funzionale e di carico residua dell’assicurato. Egli viene

considerato inabile completamente dal 19 maggio 2008 (data dell’evento

infortunistico) al mese di febbraio 2009 quando - secondo il Dr. __________ -

vi è già abilità al 50% (doc. AI 69-43).

In questo

senso va pure il rapporto d’uscita del 9 febbraio 2009 della clinica di

riabilitazione di __________ nel quale veniva certificata una capacità

lavorativa del 50% come cameriere e in un’attività adatta (50% sull’arco di

tutto il giorno) (doc. AI 11-3, 69-21).

La

patologia psichiatrica, che ha richiesto una cura specialistica dal novembre

2009, non viene ritenuta un motivo per aumentare l’incapacità lavorativa, “in

quanto è da interpretare come conseguenza delle preoccupazioni economiche e del

perdurare dei limiti fisiatrici” (doc. AI 69-25).

In considerazione

di quanto indicato anche al consid. 2.7.1, ovvero che nella

fattispecie la distimia che affligge l’assicurato non costituisce una patologia

psichiatrica sufficiente per comportare una diminuzione della capacità

lavorativa, il TCA non vede ragioni di scostarsi da questa valutazione.

In attività

adeguata – sempre secondo i periti del SAM – la capacità lavorativa dell’assicurato

non può superare il 50% a causa della patologia neurologica. Anche in questo

caso non è stato riscontrato un cambiamento della capacità funzionale e di

carico residua dell’assicurato rispetto al 2009 (doc. AI 69-25+26).

Il TCA,

sempre in data 3 ottobre 2012, ha interpellato i periti del SAM anche per

quanto riguarda la valutazione globale delle patologie (doc. XV).

"

(…)

3) Per quanto riguarda l’aspetto neurologico

rileviamo che il perito Dr. __________ nel referto del 2 maggio 2011 ha ritenuto l’assicurato inabile al 50% nell’attività da ultimo svolta e per qualunque

proponibile, a partire dal mese di febbraio 2009.

3a) Quale influsso ha l’incapacità lavorativa in

ambito neurologico (50%) sulla valutazione globale ?

3b) Per quale motivo viene mantenuta la

percentuale globale d’inabilità del 50%, come già indicato nell’aprile 2009 dal

Dr. __________ quando la diagnosi era sostanzialmente limitata alla patologia

reumatologica (cfr. rapporto medico, doc. AI 23-4), malgrado che l’assicurato –

secondo la perizia SAM – presenta limitazioni a livello reumatologico,

neurologico/neuropsicologico e psichiatrico ?

I

periti del SAM hanno fornito le seguenti delucidazioni:

"

(…)

3a)

Per quanto riguarda l'attività lavorativa

abituale di cameriere, riteniamo che l'incapacità lavorativa del 50% per motivi

neurologici non va sommata con l’incapacità lavorativa del 50% per motivi reumatologici.

Come leggiamo nel rapporto peritale del Dr. med__________ del 2.5.2011 si

tratta di reperti oggettivi neurologici relativamente discreti. Al di fuori del

deficit sensitivo all'emicorpo sin. (che si basa chiaramente sui dati forniti

dall'A.), il nostro consulente in neurologia non trova alterazioni dei riflessi

osteotendinei, né altri elementi più netti e non dipendenti dalla

collaborazione dell'A. Non ha potuto mettere in evidenza sicuri deficit

motoria. Anche le indagini neuroradiologiche mostrano solo lievi alterazioni

intracraniche parenchimatose, probabilmente d'origine traumatica con lieve

componente emorragica, in particolare a livello parietale a sin.; l’aspetto

radiologico alla MRI cerebrale non è però univoco e potrebbe essere compatibile

anche con piccoli cavernomi. Egli ritiene che possono esservi stati ulteriori

danni traumatici parenchimatosi non necessariamente visibili alle indagini

neuroradiologiche, che possono avere un influsso anche a lungo termine sulle

funzioni neurologiche dell’A. Da sottolineare che in questo caso si

tratta solo di un'ipotesi. La valutazione neuropsicologica ha messo in evidenza

solo una lieve disfunzione delle funzioni mnestiche, attentive ed esecutive,

che in un lavoro non intellettualmente elevato non può giustificare un'ulteriore

riduzione della capacita lavorativa rispetto a quella già attestata per motivi reumatologici.

Ricordiamo che il nostro consulente in psichiatria Dr. med. __________, nel suo

rapporto peritale del 21.4.2011, scrive che non sono emersi limiti significativi

delle funzioni cognitive dell'A. durante il colloquio. Il Dr. med. __________

scrive inoltre che vi è effettivamente l'impressione, come già anche in

occasione di precedenti valutazioni neurologiche, che una parte dei deficit e

delle difficoltà presentate dall'A. all'esame clinico sia dovuta ad una

collaborazione non ottimale e non essere così d'origine esclusivamente

organica. Per questi motivi riteniamo che l’incapacità lavorativa attestata per

la patologia neurologica, di entità discreta e d'origine non esclusivamente

organica, non vada sommata all'incapacità lavorativa attestata per motivi

reumatologici.

Per quanto riguarda un'attività lavorativa

confacente l'incapacità lavorativa del 50% per motivi neurologici rimane limitante.

3.

b)

Ricordiamo che, come già spiegato nell'ambito

della domanda nr. 1, il Dr. med. ____________________ nella sua precedente

valutazione del 6.4.2009 giustifica l'incapacità lavorativa attestata non

unicamente con motivi reumatologici (limitazione alla spalla sin.), ma anche

con motivi neurologici (difficoltà nella deambulazione per alterata sensibilità

all'arto info di sin. di non univoca interpretazione, netta riduzione di forza

di presa della mano sin. in A. mancino). In altre parole, l'A. presentava già

al momento della precedente valutazione dell'aprile 2009 limitazioni a livello

neurologico, oltre a quelle di tipo reumatologico. Nella lettera d'uscita della

Clinica di Riabilitazione a __________, redatta il 9.2.2009, si parla di

disturbi neuropsicologici leggeri, che non comportano una limitazione della capacità

lavorativa nell'attività lavorativa di cameriere. Nell'ambito della valutazione

da parte del Dr. med. __________ dell'aprile 2009 il lato neuropsicologico non

è stato ulteriormente indagato, probabilmente in quanto ritenuto non abbastanza

rilevante. In ogni caso questo disturbo cognitivo leggero era già presente al

momento della precedente valutazione da parte del Dr. med. __________. La

valutazione neuropsicologica nell'ambito della nostra perizia pluridisciplinare

conferma una lieve disfunzione delle funzioni mnestiche, attentive ed

esecutive, non peggiorata nel tempo. Come sopra spiegato, la patologia

neurologica di entità discreta e non d'origine esclusivamente organica, non

giustifica un ulteriore aumento dell'incapacità lavorativa del 50% come

cameriere per motivi reumatologici. In un'attività lavorativa confacente, che

rispetti la capacita funzionale e di carico residua, descritta dal Dr. med. __________

alle pagine 8 e 9 del suo consulto reumatologico del 26.4.2011, rimane invece

limitante la patologia neurologica.

Per quanto riguarda la patologia psichiatrica,

l'A. presenta una distimia legata al perdurare dei limiti fisiatrici, ma anche

derivante dalle preoccupazioni economiche avendo dovuto cessare l'attività

precedentemente esercitata. La patologia psichiatrica è da interpretare come

reazione sulle patologie somatiche e le sue conseguenze socioeconomiche. Per

questi motivi non riteniamo giustificato sommare l'incapacità lavorativa per

motivi psichiatrici con l'incapacità lavorativa del 50% per la patologia

somatica.

Riteniamo inoltre importante sottolineare che la

valutazione precedente del Dr. med. __________ del 6.4.2009 ha avuto luogo a

distanza di meno di un anno dopo l'infortunio del 19.5.2008. Nel corso degli

ultimi anni l'A. ha avuto la possibilità di adattarsi ai limiti funzionali, con

effetto positivo sulla capacità lavorativa. Ricordiamo inoltre che da parte

della Clinica di Riabilitazione dl __________ nel febbraio, 2009 veniva già

attestata una capacità lavorativa del 50% come cameriere dal 6.2.2009 (1/2 giornate),

nonché una capacità lavorativa del 50% sull'arco di tutto il giorno in un’attività

lavorativa confacente (atto del 5.2.2009 elencata nella nostra perizia). Il Dr.

med. __________, nelle sue annotazioni del 25.8.2009 (atto elencato nella

nostra perizia), ritiene la valutazione di __________ "corretta e

condivisibile se intesa come obiettivo finale di un percorso di recupero non ancora definibile in termini di tempo". La nostra

valutazione della capacità lavorativa, come descritta nella perizia

pluridisciplinare redatta il 21.7.2011, è dunque in linea sia con la valutazione della Clinica di Riabilitazione

di __________, che con iI parere del Dr. med. __________ espresso nell'atto del

25.8

”. (doc. AI XVIII1-1).

Viste

le risposte dei periti, questa Corte non ha quindi nessuna ragione per scostarsi

dalla valutazione del SAM che conclude per una capacità lavorativa complessiva

del 50%.

La

perizia del Dr. __________, spec. FMH in chirurgia e esperto in medicina

infortunistica, ma non in reumatologia, datata 17 settembre 2012 e svolta per

conto della __________, non permette una diversa valutazione della fattispecie.

Il Dr. __________ ha posto una diagnosi complessiva che non si discosta da

quanto illustrato dai periti del SAM (cfr. doc. AI 69-19, doc. B2).

Per

quanto riguarda invece la capacità lavorativa residua il perito della __________

ha ritenuto che globalmente vi è un’incapacità lavorativa del 100% quale

cameriere e del 50% in attività adatte (doc. B2).

Le

conclusioni del Dr. __________ seppur parzialmente divergenti per quanto

riguarda la valutazione della capacità lavorativa dell’assicurato non apportano

nuovi elementi oggettivi ignorati dai referti peritali del SAM e vanno quindi

intese nel senso di una diversa valutazione delle conseguenze che le patologie

dell’interessato hanno sulla sua capacità di lavoro.

Il medico

del SMR, Dr. __________, nelle annotazioni del 7 gennaio 2013 si è espresso sui

referti peritali della __________ confermando la validità delle conclusioni del

SAM in assenza di una modifica dello stato di salute (doc. XXIV1).

Alla luce

di quanto sopra esposto, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze

dei periti interpellati dall’amministrazione, le quali hanno permesso di

vagliare accuratamente lo stato di salute dell’interessato e richiamato inoltre

l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal

danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo

1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), il TCA ritiene dimostrato con

il grado della verosimi-glianza preponderante valido nell'ambito delle

assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti

ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c,

111.

V 188 consid. 2b), che l'assicurato è inabile al

50% sia nell’attività di cameriere / barista, sia in un’attività adeguata.

2.9

Appurato

dunque come lo stato di salute del ricorrente sia rimasto sostanzialmente

invariato rispetto alle valutazioni mediche effettuate all’epoca della

concessione del quarto di rendita di invalidità, né risultano modifiche dal

profilo economico tali da influire sulla perdita di guadagno, l’Ufficio AI ha

di conseguenza rettamente confermato il diritto ad un quarto di rendita.

Il

ricorso è di conseguenza respinto e la decisione dell’amministrazione

confermata.

2.10

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell'assicurato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell’assicurato ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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