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Decisione

32.2011.299

Richiesta di una rendita AI respinta in assenza di un grado d'invalidità pensionabile

13 marzo 2012Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002

nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003

nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

4. Nel

caso di specie, in seguito al rinvio di cui alla sentenza cantonale del 3

dicembre 2010 (inc. 32.2010.181), l’UAI ha fatto allestire una perizia pluridisciplinare

(psichiatrica, reumatologica e neurologica) ad opera del SAM.

L’insorgente

è stato visitato dai periti il 4, 6, 30 e 31 maggio 2011 per accertamenti

pluridisciplinari ambulatoriali (doc. AI 44-1).

Gli

specialisti, dopo aver riassunto la documentazione messa loro a disposizione,

aver descritto l’anamnesi famigliare, personale-sociale, professionale,

patologica e sistemica, le affezioni attuali e le constatazioni obiettive,

hanno posto le diagnosi di alterazioni degenerative del rachide lombare

(protrusione discale L3-L4 ed L5-S1), tendenza al reumatismo delle parti molli,

decondizionamento e sbilancio muscolare, disturbi statici del rachide

(appiattimento della dorsale, iperlordosi lombare con scoliosi sinistro-convessa),

obesità (peso 90 kg / statura 164, cm), assenza di deficit neurologici, di

ipercolesterolemia, insufficienza venosa e stato dopo TVP idiopatica gamba

destra, stato dopo erniotomia ombelicale ed inguinale destra.

I

periti, sulla base del consulto psichiatrico, reumatologico e neurologico,

hanno accertato una capacità lavorativa totale dell’assicurato nel suo ultimo

impiego di magazziniere. Circa la conseguenze sulla capacità lavorativa hanno

evidenziato:

" La

valutazione neurologica del Dr. med. __________ non rileva patologie che

riducano la capacità lavorativa dell’A. nella sua specialità, e ritiene che non

vi è mai stata incapacità lavorativa prolungata dal punto di vista neurologico.

Il Dr. med. __________,

reumatologo consulente, ha ritenuto una diagnosi di sindrome panvertebrale con

componente spondilogena cronica, per la quale non ritiene vi siano limitazioni

funzionali e di carico, per cui l’A. dal lato strettamente reumatologico

risulta abile al lavoro in misura del 100% con un rendimento massimo del 100%

per qualsiasi tipo di attività, dunque anche per quella da ultimo svolta di

magazziniere.

La valutazione

psichiatrica non ha permesso di porre una diagnosi ai sensi dell’ICD-10. la

consulente ritiene inoltre che la funzionalità lavorativa in assenza di

patologie psichiatriche di rilievo è rimasta sempre integra da un punto di

vista psichiatrico.

L’A. risulta abile al

lavoro nella misura del 100% nella sua ultima attività di magazziniere a

partire dal 2004, quando ha smesso l’attività lucrativa.” (doc. AI 44-21)

Circa

le conseguenze sulla capacità d’integrazione i periti hanno affermato:

" Per

quanto riguarda provvedimenti d’integrazione professionale la psichiatra

consulente Dr.ssa med. __________ ritiene che delle misure professionali nel

senso di un aiuto al collocamento, possano rivelarsi senz’altro utili, al fine

di sostenere e favorire un reinserimento stabile in tempi brevi nel mondo del

lavoro, ciò permetterebbe all’A. di conservare la propria autostima, recuperare

un’identità ed un ruolo sociale, oltre che sicurezza personale, evitando il

rischio di possibili scompensi psichici.

Anche in un mestiere

adatto, nella sua professione di operaio di cucina ed in altre attività a lui

confacenti, l’A. risulta abile al 100% a partire dal 2004, quando ha smesso di

lavorare per problemi di salute.

Sul piano terapeutico:

-

la consulente psichiatra non ritiene indicate

misure terapeutiche;

-

Il Dr. med. __________, reumatologo consulente,

ritiene auspicabile un calo ponderale onde ridurre il sovraccarico sul

passaggio lombosacrale, rispettivamente sulle articolazioni delle estremità

inferiori. Questo faciliterebbe pure il ricondizionamento progressivo della

muscolatura auspicabile, rivolto a stabilizzare il rachide lombare, aumentando

così la resistenza agli sforzi fisici;

-

Il consulente neurologo non ha proposte

terapeutiche.” (doc. AI 44-21)

Per

quanto concerne i singoli consulti va evidenziato che in ambito psichiatrico

gli specialisti hanno affermato:

" (…)

Sulla base

dell’attuale valutazione psichiatrica, in considerazione della documentazione

medica, dei dati anamnestici, dell’esame psichico, è possibile pertanto

escludere una comorbilità con disturbi psichiatrici in associazione alle

patologie somatiche, di cui risulta essere affetto l’A.; non si evidenziano

elementi clinici significativi per una patologia psichiatrica a carattere

invalidante inquadrabile secondo i criteri nosografici dell’ICD-10 o DSM-IV.

Trattasi di una personalità semplice, riservata, comunque ottimista, cordiale e

disponibile nei confronti degli altri, e responsabile. Rispetto un possibile

quoziente intellettivo ai limiti inferiori della norma, tramite una valutazione

testistica si potrebbe definire il livello del funzionamento intellettivo, che

ad ogni modo non appare clinicamente compromesso. Non si riscontrano infatti

alterazioni del funzionamento adattivo, l’A. dimostra buone capacità sociali,

interpersonali e comunicative.

(…)

Qualora fosse ad ogni

modo quantificato un funzionamento intellettivo al limite, ciò non rappresenta

nel caso dell’A. un problema clinico, per di più in assenza di disturbi di

personalità o di altri disturbi psichici e comportamentali; anche riguardo la

possibilità di un’alterazione cromosomica parziale o una malattia ereditaria

come presupposto dal Dr. med. __________ (2004) in relazione ai disturbi di cui

risulta essere affetto l’A., a livello psichico non sono riscontrabili

patologie psichiatriche a carattere invalidante. Sulla base delle

considerazioni finora esposte, in assenza di limiti funzionali psichici di

rilievo, non si rileva una compromissione della funzionalità lavorativa, per

cui l’A. può essere valutato da sempre abile nella misura completa.” (doc. AI

44-19)

Circa la

patologia reumatologica i periti hanno rilevato:

" (…)

Esegue uno status

clinico dell’apparato locomotore e pone le diagnosi reumatologiche senza

ripercussione sulla capacità lavorativa di sindrome panvertebrale con

componente spondilogena cronica in alterazioni degenerative del rachide lombare

(protrusione discale L3-L4 ed L5-S1); tendenza al reumatismo delle parti molli;

decondizionamento e sbilancio muscolare; disturbi statici del rachide

(appiattimento della dorsale, iperlordosi lombare con scoliosi

sinistro-convessa) e obesità (peso 90 kg / statura 164,5 cm). Il consulente propone quindi la sua valutazione e prognosi, ritenendo che sia sicuramente

auspicabile un calo ponderale, onde ridurre il sovraccarico sul passaggio

lombosacrale rispettivamente sulle articolazioni delle estremità inferiori;

questo faciliterebbe pure il ricondizionamento progressivo della muscolatura

auspicabile, volto a stabilizzare il rachide lombare, aumentando così la

resistenza agli sforzi fisici. Va notato un fabbisogno analgesico quotidiano

modesto (l’A. assume 1 g di Dafalgan a mezzogiorno); in presenza di una

tendenza allo sviluppo di un reumatismo delle parti molli, va discussa

l’introduzione di un trattamento algomodulatore centrale rivolto ad innalzare

la soglia del dolore. Le patologie di stretta competenza reumatologica sopradescritte,

non portano secondo il consulente, ad una limitazione funzionale e di carico;

per cui, l’A., dal lato strettamente reumatologico, risulta abile al lavoro in

misura del 100% con un rendimento massimo del 100% per qualsiasi tipo di

attività, dunque anche per quella da ultimo svolta di magazziniere e per quella

inizialmente praticata di operaio di cucina.”

Circa la

patologia neurologica, gli esperti hanno rilevato:

" (…)

Il consulente

neurologo nella sua conclusione e valutazione ritiene che fin dall’età

scolastica questo A. lamenta dolori alla colonna vertebrale, in particolare a

livello lombare, ma da una trentina d’anni anche al cingolo scapolare. Si

tratta di sintomi giornalieri presenti sia a riposo, più pronunciati sotto

sforzo. L’esame neurologico è perfettamente normale e il consulente non trova

assolutamente deficit sospetti per una lesione delle strutture nervose centrali

o periferiche, in particolare non vi sono deficit di tipo radicolare agli arti

superiori ed inferiori. L’A. durante l’esame clinico mostra qualche cedimento

muscolare, ma assolutamente non costante e presenta qualche tratto

dimostrativo, con smorfie di dolore spesso inadeguate alla situazione.

Complessivamente per quel che riguarda gli aspetti neurologici, come già a precedenti

valutazioni neurologiche, non si trovano reperti significativi, in particolare

non vi sono deficit oggettivi all’esame neurologico. Si tratta dunque di una

sindrome lombo-vertebrale associata ad una sindrome cervicale cronica senza

lesioni delle strutture nervose. Dal punto di vista neurologico l’A. può dunque

essere ritenuto abile al lavoro al 100%. Il Dr. med. __________ non ha proposte

terapeutiche e pone la diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa di

sindrome lombo-vertebrale e sindrome cervicale croniche, senza deficit

neurologici. Da un punto di vista neurologico il consulente ritiene l’A. abile

nell’ultimo lavoro svolto al 100% e ritiene non vi sia mai stata incapacità

lavorativa prolungata da un punto di vista neurologico; è probabile che anche a

lungo termine persisteranno i dolori descritti, vista l’evoluzione cronica

ormai sull’arco di moltissimi anni. Lo specialista neurologo non ha proposte

terapeutiche e ritiene che l’A. sia in grado di lavorare al 100% per quel che

riguarda gli aspetti neurologici anche in altre attività esigibili e nell’attività

di casalinga.” (doc. AI 44-21)

I

periti hanno infine affermato di aver “rinunciato ad eseguire esami

genetici, in quanto determinante per la valutazione della capacità lavorativa

sono i limiti funzionali, non di per sé la diagnosi” (doc. AI 44-20).

Il

30 agosto 2011, nel rapporto finale, il medico SMR, dr. med. __________, ha

affermato:

-

“(…)

Sentenza TCA del

3.12.2010: decisione UAI annullata con rinvio per rivalutazione problematica

ortopedica/reumatologica

Perizia SAM 5.2011:

assicurato abile al 100% quale magazziniere

(…)

L’attuale SAM conferma

una esigibilità lavorativa completa quale magazziniere ” (doc. AI 46-1)

Come

emerge dai singoli consulti (doc. AI 44-28, 44-31 e 44-37) e dal rapporto del

medico SMR (doc. AI 46-2), le diagnosi poste dagli specialisti non hanno

un’influenza sulla capacità lavorativa del ricorrente, abile al lavoro al 100%

in qualsiasi attività lavorativa (cfr. perizia, doc. AI da 44-20 a 44-22).

Con

annotazione del 4 ottobre 2011, il medico SMR dr. med. __________, prendendo

posizione sulle osservazioni dell’insorgente, ha, tra l’altro, evidenziato che

“l’assicurato non è stato peritato dal dr. __________ in assenza d’una

patologia endocrinologica di rilievo” e che la presenza del nome dello

specialista sulla convocazione per l’esame SAM è verosimilmente dovuto ad una

svista (doc. AI 54-1).

5. Per

costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione

(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono

essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito

del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,

nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al

lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare

quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al

consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare

quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01

e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.

1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa,

il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici

specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni

logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi,

fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V

176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329

e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna

1994, pag. 332).

In

una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però

ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire

delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.

In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha

statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione

degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale

Considerandi

le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una

certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale

referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il

contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per

farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993.

pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Per

quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione

invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia,

devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid.

6.

e 7).

In

merito al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi

medici di accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità

del processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la

qualità formale di parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per

l'invalidità nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione

a presentare ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di

considerare come atti di parte le prove assunte dall'amministrazione nella precedente

fase non contenziosa.

In

una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 il Tribunale federale

ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al

valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art.

72.

bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione,

formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg

Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.

L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle

basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da

istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure

il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla

Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale

federale ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo

in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi

dell’attività dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò

anche della loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza

ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:

(a

livello amministrativo)

-

assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

-

differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

-

miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.

3.

),

-

rafforzamento dei diritti di partecipazione :

--

in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una

decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6;

cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);

--

alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione

alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid.

3.4.2

; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a

livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)

In

caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o

il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare

una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza

secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H

355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico

dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).

Infine,

il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio

standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto

si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue

specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto

di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la

decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema

cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

Occorre

ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse

dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante

ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.

In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

" (…)

La valeur probante des

rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard

des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il

n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui

préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service

médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen

clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne

relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un

doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs

rien valoir de tel." (…)

Per

quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto

di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125

V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,

Zurigo 1997, pag. 230).

L’Alta

Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le

divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati

dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:

" (…)

On ajoutera qu'en cas de

divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de

manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La

valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt

s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a

p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard,

il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la

jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I

170.

consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références

[arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise

ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles

investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une

opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants

font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre

de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les

conclusions de l'expert.(…)

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori,

il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I

462/05 del 25 aprile 2007).

6.

Questo Tribunale chiamato a verificare se lo stato di salute del

ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima

dell’emissione della decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio

la perizia pluridisciplinare del SAM del 19 agosto 2011 che ha concluso per una

capacità lavorativa completa in qualsiasi attività.

Tale

valutazione è da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i

parametri giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.

I

periti, dopo aver riassunto la documentazione messa loro a

disposizione, aver descritto l’anamnesi famigliare, personale-sociale,

professionale, patologica e sistemica, le affezioni attuali e le constatazioni

obiettive, hanno evidenziato le patologie di cui è affetto il ricorrente,

giungendo alla convincente conclusione che l’interessato è completamente abile

al lavoro.

I periti e i consulenti si sono espressi su tutte le patologie

lamentate dall’assicurato, hanno esaminato accuratamente tutta la documentazione

messa loro a disposizione ed hanno valutato la capacità lavorativa del paziente

sulla base delle indicazioni risultanti dalle visite effettuate presso il SAM.

Al

referto del 19 agosto 2011 (doc. AI 44-1) va attribuita piena forza probante.

L’insorgente

sostiene che la perizia non corrisponde alla sua reale situazione medica ed

evidenzia in particolare, senza produrre alcun ulteriore certificato medico, la

presenza di una scoliosi e di una trombosi che lo limiterebbero fortemente nella

sua deambulazione e nel sollevamento dei pesi.

A torto.

Dalla

perizia pluridisciplinare del SAM emerge che gli specialisti hanno preso in

considerazione, in maniera approfondita, entrambe le patologie, ma, alla luce

degli esami eseguiti, non le hanno ritenute invalidanti.

Da

una parte il dr. med. __________, specialista FMH in reumatologia, ha

attentamente esaminato il sistema locomotore dell’insorgente, ed in particolare

la colonna vertebrale, diagnosticando, anche, un “appiattimento della

dorsale, iperlordosi lombare, scoliosi sinistro convessa lombare, posizione

orizzontale del bacino” (doc. AI 44-35) che tuttavia non comporta una

limitazione funzionale e di carico e che permette all’interessato di svolgere

qualsiasi attività al 100%. D’altra parte i periti hanno diagnosticato

un’insufficienza venosa e uno stato dopo TVP idiopatica gamba destra,

ritenendola tuttavia senza influenza sulla capacità lavorativa. La circostanza

che l’insorgente, per quest’ultima patologia, sia tenuto ad assumere

regolarmente pastiglie di Venoruton, non significa che sia limitato nella sua

attività. Gli specialisti ne hanno infatti tenuto conto (doc. AI 44-13) e dal

referto risulta che l’interessato, oltre al citato medicamento, assume pure

Tenormin, Aspirina Cardio e Dafalgan, senza che ciò incida sulla capacità

lavorativa dell’assicurato.

Per

il resto il ricorrente non ha prodotto documentazione secondo cui sarebbe stata

necessaria anche una valutazione endocrinologica (che del resto il TCA con la

sentenza del 3 dicembre 2010, inc. 32.2010.181, non aveva imposto [cfr. pag.

13]), né certificati medici atti a sovvertire le convincenti valutazioni

peritali, che si sono fondate su esami completi, che hanno considerato le

censure espresse dal paziente, che sono state approntate in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi) e che sono ben motivate.

Queste

considerazioni sono state confermate anche dal medico SMR, dr. med. __________

(doc. AI 46 e 54-1).

A

questo riguardo va ricordato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi

medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni

mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale

dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di

esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una

misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le

decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo

e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella

possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione

degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle

loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare

la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata

una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione

sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si

può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza

9C_9/2010 del 29 settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in

SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

Inoltre

il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), in una decisione del 24 agosto 2006 (I

938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici

SMR nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità, sottolineando che in caso

di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio

necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha

sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2

L'on ne saurait certes mettre sur le même

pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI

(COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à

l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un

rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en

cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il

est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle

expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit

bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment

énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le

rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour

le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au

regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et

du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance

particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La

recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)”

(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I

938/03, consid. 3.2)

Visto

quanto sopra, sulla base delle affidabili e concludenti valutazioni peritali e del

medico SMR (cfr. più in generale sul valore probatorio dei rapporti interni del

SMR la sentenza I 143/07 del 14 settembre 2007, consid. 3.3; cfr. pure la

sentenza 9C_376/2007 del 13 giugno 2008), a giusta ragione l’UAI ha concluso

che l’interessato è completamente abile al lavoro in qualsiasi attività, ed in

particolare in quella da ultimo svolta, dal 2004 (doc. AI 44-21) e non ha

diritto ad una rendita.

Ne

segue che non vi è spazio per dar seguito alla richiesta di allestire

un’ulteriore perizia.

Conformemente

alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio

conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove

(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223

consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale

modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito

desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF

124.

V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

7.

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità

delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--sono poste a carico del

ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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