32.2011.299
Richiesta di una rendita AI respinta in assenza di un grado d'invalidità pensionabile
13 marzo 2012Italiano31 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
32.2011.299
Data decisione, Autorità:
13.03.2012, TCA
Titolo:
Richiesta di una rendita AI respinta in assenza di un grado d'invalidità pensionabile
AFFEZIONE PSICHICA
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
PERIZIA
art. 4 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2011.299
cs
Lugano
13 marzo 2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 4 novembre 2011
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 13 ottobre 2011 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l’invalidità
ritenuto, in
fatto
A. RI
1, nato nel 1962, da ultimo attivo quale magazziniere, ha inoltrato il 27 marzo
2009 una richiesta tendente all’ottenimento di una rendita dell’AI (doc. AI 2).
RI 1 B. Esperiti
gli accertamenti medici del caso, con decisione del 25 maggio 2010 (doc. AI
21-1), preavvisata dal progetto del 14 aprile 2010 (doc. AI 40-1), l’UAI ha
respinto la richiesta di prestazioni a causa di un grado d’invalidità nullo.
C. Contro
questa decisione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato
ricorso al TCA (doc. I). D. Con sentenza
del 3 dicembre 2010 (inc. 32.2010.181) questo Tribunale ha accolto l’impugnativa
e rinviato l’incarto all’amministrazione per ulteriori accertamenti medici.
E. Dopo aver esperito una perizia pluridisciplinare ad opera del
SAM (doc. AI 43), con decisione del 13 ottobre 2011 (doc. AI 56), preavvisata
dal progetto di decisione del 2 settembre 2011 (doc. AI 48-1), l’UAI ha negato
il diritto a prestazioni dell’AI, non essendoci alcuna incapacità lavorativa.
F. RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, è insorto al TCA
contro la predetta decisione (doc. I). Il ricorrente rileva di essere affetto
da una scoliosi che impedisce una normale deambulazione e rende impossibile
sollevare pesi anche di modesta importanza e da una trombosi alla gamba destra
per la quale assume pastiglie di Venoruton. L’insorgente evidenzia di vivere “a
rimorchio dell’AVS” percepita dal padre, di svolgere qualche lavoretto di
competenza dell’economia domestica e domanda di essere sottoposto ad una nuova
perizia medica intesa ad appurare il suo effettivo stato di salute e la
conseguenza delle sue affezioni.
G. Con risposta del 24 novembre 2011 l’UAI propone la reiezione
del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in
corso di motivazione (doc. IV).
H. Con
osservazioni del 2 dicembre 2011 l’insorgente ha ribadito che la perizia agli
atti non corrisponde alla sua reale situazione medica e si è confermato nella
richiesta già formulata nell’ambito del ricorso di effettuare una nuova perizia
intesa ad accettare il suo reale stato psico-fisico (doc. VI).
in
diritto
In ordine
1.La presente vertenza non pone questioni
giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la
difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STFA del 21
luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
Nel
merito
2. Il
1° gennaio 2012 è entrata in vigore la modifica del 18 marzo 2011 della legge
federale sull’assicurazione invalidità (LAI) e di altre leggi federali (6a
revisione dell’AI, primo pacchetto di misure; RU 2011 5659 e seguenti). Per la
disanima del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto in
precedenza occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale,
secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della
realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o
che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1, pag. 446 seg. con
riferimento a DTF 130 V 329).
In
concreto al ricorso contro la decisione emanata il 13 ottobre 2011, data che,
di principio, delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle
assicurazioni sociali, si applicano le norme sostanziali in vigore fino al 31
dicembre 2011.
3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L'art.
28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera
se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno
al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido)
e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse
diventato invalido (reddito da valido).
Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI
2000 p. 84 consid. 1b).
Nella
DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che
l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora
l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a
causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare
concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dal TFA con una
sentenza del 14 luglio
2006 nella causa A., U 156/05, consid. 5).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra
parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di
applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è
essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo
il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007 Tribunale
federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità
di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al
proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF,
per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio
dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su
opposizione).
L’Alta
Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di
pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo
successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una
modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità
essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di
decidere.
Tale
principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno
2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R.,
Fatti
I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002
nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003
nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
4. Nel
caso di specie, in seguito al rinvio di cui alla sentenza cantonale del 3
dicembre 2010 (inc. 32.2010.181), l’UAI ha fatto allestire una perizia pluridisciplinare
(psichiatrica, reumatologica e neurologica) ad opera del SAM.
L’insorgente
è stato visitato dai periti il 4, 6, 30 e 31 maggio 2011 per accertamenti
pluridisciplinari ambulatoriali (doc. AI 44-1).
Gli
specialisti, dopo aver riassunto la documentazione messa loro a disposizione,
aver descritto l’anamnesi famigliare, personale-sociale, professionale,
patologica e sistemica, le affezioni attuali e le constatazioni obiettive,
hanno posto le diagnosi di alterazioni degenerative del rachide lombare
(protrusione discale L3-L4 ed L5-S1), tendenza al reumatismo delle parti molli,
decondizionamento e sbilancio muscolare, disturbi statici del rachide
(appiattimento della dorsale, iperlordosi lombare con scoliosi sinistro-convessa),
obesità (peso 90 kg / statura 164, cm), assenza di deficit neurologici, di
ipercolesterolemia, insufficienza venosa e stato dopo TVP idiopatica gamba
destra, stato dopo erniotomia ombelicale ed inguinale destra.
I
periti, sulla base del consulto psichiatrico, reumatologico e neurologico,
hanno accertato una capacità lavorativa totale dell’assicurato nel suo ultimo
impiego di magazziniere. Circa la conseguenze sulla capacità lavorativa hanno
evidenziato:
" La
valutazione neurologica del Dr. med. __________ non rileva patologie che
riducano la capacità lavorativa dell’A. nella sua specialità, e ritiene che non
vi è mai stata incapacità lavorativa prolungata dal punto di vista neurologico.
Il Dr. med. __________,
reumatologo consulente, ha ritenuto una diagnosi di sindrome panvertebrale con
componente spondilogena cronica, per la quale non ritiene vi siano limitazioni
funzionali e di carico, per cui l’A. dal lato strettamente reumatologico
risulta abile al lavoro in misura del 100% con un rendimento massimo del 100%
per qualsiasi tipo di attività, dunque anche per quella da ultimo svolta di
magazziniere.
La valutazione
psichiatrica non ha permesso di porre una diagnosi ai sensi dell’ICD-10. la
consulente ritiene inoltre che la funzionalità lavorativa in assenza di
patologie psichiatriche di rilievo è rimasta sempre integra da un punto di
vista psichiatrico.
L’A. risulta abile al
lavoro nella misura del 100% nella sua ultima attività di magazziniere a
partire dal 2004, quando ha smesso l’attività lucrativa.” (doc. AI 44-21)
Circa
le conseguenze sulla capacità d’integrazione i periti hanno affermato:
" Per
quanto riguarda provvedimenti d’integrazione professionale la psichiatra
consulente Dr.ssa med. __________ ritiene che delle misure professionali nel
senso di un aiuto al collocamento, possano rivelarsi senz’altro utili, al fine
di sostenere e favorire un reinserimento stabile in tempi brevi nel mondo del
lavoro, ciò permetterebbe all’A. di conservare la propria autostima, recuperare
un’identità ed un ruolo sociale, oltre che sicurezza personale, evitando il
rischio di possibili scompensi psichici.
Anche in un mestiere
adatto, nella sua professione di operaio di cucina ed in altre attività a lui
confacenti, l’A. risulta abile al 100% a partire dal 2004, quando ha smesso di
lavorare per problemi di salute.
Sul piano terapeutico:
-
la consulente psichiatra non ritiene indicate
misure terapeutiche;
-
Il Dr. med. __________, reumatologo consulente,
ritiene auspicabile un calo ponderale onde ridurre il sovraccarico sul
passaggio lombosacrale, rispettivamente sulle articolazioni delle estremità
inferiori. Questo faciliterebbe pure il ricondizionamento progressivo della
muscolatura auspicabile, rivolto a stabilizzare il rachide lombare, aumentando
così la resistenza agli sforzi fisici;
-
Il consulente neurologo non ha proposte
terapeutiche.” (doc. AI 44-21)
Per
quanto concerne i singoli consulti va evidenziato che in ambito psichiatrico
gli specialisti hanno affermato:
" (…)
Sulla base
dell’attuale valutazione psichiatrica, in considerazione della documentazione
medica, dei dati anamnestici, dell’esame psichico, è possibile pertanto
escludere una comorbilità con disturbi psichiatrici in associazione alle
patologie somatiche, di cui risulta essere affetto l’A.; non si evidenziano
elementi clinici significativi per una patologia psichiatrica a carattere
invalidante inquadrabile secondo i criteri nosografici dell’ICD-10 o DSM-IV.
Trattasi di una personalità semplice, riservata, comunque ottimista, cordiale e
disponibile nei confronti degli altri, e responsabile. Rispetto un possibile
quoziente intellettivo ai limiti inferiori della norma, tramite una valutazione
testistica si potrebbe definire il livello del funzionamento intellettivo, che
ad ogni modo non appare clinicamente compromesso. Non si riscontrano infatti
alterazioni del funzionamento adattivo, l’A. dimostra buone capacità sociali,
interpersonali e comunicative.
(…)
Qualora fosse ad ogni
modo quantificato un funzionamento intellettivo al limite, ciò non rappresenta
nel caso dell’A. un problema clinico, per di più in assenza di disturbi di
personalità o di altri disturbi psichici e comportamentali; anche riguardo la
possibilità di un’alterazione cromosomica parziale o una malattia ereditaria
come presupposto dal Dr. med. __________ (2004) in relazione ai disturbi di cui
risulta essere affetto l’A., a livello psichico non sono riscontrabili
patologie psichiatriche a carattere invalidante. Sulla base delle
considerazioni finora esposte, in assenza di limiti funzionali psichici di
rilievo, non si rileva una compromissione della funzionalità lavorativa, per
cui l’A. può essere valutato da sempre abile nella misura completa.” (doc. AI
44-19)
Circa la
patologia reumatologica i periti hanno rilevato:
" (…)
Esegue uno status
clinico dell’apparato locomotore e pone le diagnosi reumatologiche senza
ripercussione sulla capacità lavorativa di sindrome panvertebrale con
componente spondilogena cronica in alterazioni degenerative del rachide lombare
(protrusione discale L3-L4 ed L5-S1); tendenza al reumatismo delle parti molli;
decondizionamento e sbilancio muscolare; disturbi statici del rachide
(appiattimento della dorsale, iperlordosi lombare con scoliosi
sinistro-convessa) e obesità (peso 90 kg / statura 164,5 cm). Il consulente propone quindi la sua valutazione e prognosi, ritenendo che sia sicuramente
auspicabile un calo ponderale, onde ridurre il sovraccarico sul passaggio
lombosacrale rispettivamente sulle articolazioni delle estremità inferiori;
questo faciliterebbe pure il ricondizionamento progressivo della muscolatura
auspicabile, volto a stabilizzare il rachide lombare, aumentando così la
resistenza agli sforzi fisici. Va notato un fabbisogno analgesico quotidiano
modesto (l’A. assume 1 g di Dafalgan a mezzogiorno); in presenza di una
tendenza allo sviluppo di un reumatismo delle parti molli, va discussa
l’introduzione di un trattamento algomodulatore centrale rivolto ad innalzare
la soglia del dolore. Le patologie di stretta competenza reumatologica sopradescritte,
non portano secondo il consulente, ad una limitazione funzionale e di carico;
per cui, l’A., dal lato strettamente reumatologico, risulta abile al lavoro in
misura del 100% con un rendimento massimo del 100% per qualsiasi tipo di
attività, dunque anche per quella da ultimo svolta di magazziniere e per quella
inizialmente praticata di operaio di cucina.”
Circa la
patologia neurologica, gli esperti hanno rilevato:
" (…)
Il consulente
neurologo nella sua conclusione e valutazione ritiene che fin dall’età
scolastica questo A. lamenta dolori alla colonna vertebrale, in particolare a
livello lombare, ma da una trentina d’anni anche al cingolo scapolare. Si
tratta di sintomi giornalieri presenti sia a riposo, più pronunciati sotto
sforzo. L’esame neurologico è perfettamente normale e il consulente non trova
assolutamente deficit sospetti per una lesione delle strutture nervose centrali
o periferiche, in particolare non vi sono deficit di tipo radicolare agli arti
superiori ed inferiori. L’A. durante l’esame clinico mostra qualche cedimento
muscolare, ma assolutamente non costante e presenta qualche tratto
dimostrativo, con smorfie di dolore spesso inadeguate alla situazione.
Complessivamente per quel che riguarda gli aspetti neurologici, come già a precedenti
valutazioni neurologiche, non si trovano reperti significativi, in particolare
non vi sono deficit oggettivi all’esame neurologico. Si tratta dunque di una
sindrome lombo-vertebrale associata ad una sindrome cervicale cronica senza
lesioni delle strutture nervose. Dal punto di vista neurologico l’A. può dunque
essere ritenuto abile al lavoro al 100%. Il Dr. med. __________ non ha proposte
terapeutiche e pone la diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa di
sindrome lombo-vertebrale e sindrome cervicale croniche, senza deficit
neurologici. Da un punto di vista neurologico il consulente ritiene l’A. abile
nell’ultimo lavoro svolto al 100% e ritiene non vi sia mai stata incapacità
lavorativa prolungata da un punto di vista neurologico; è probabile che anche a
lungo termine persisteranno i dolori descritti, vista l’evoluzione cronica
ormai sull’arco di moltissimi anni. Lo specialista neurologo non ha proposte
terapeutiche e ritiene che l’A. sia in grado di lavorare al 100% per quel che
riguarda gli aspetti neurologici anche in altre attività esigibili e nell’attività
di casalinga.” (doc. AI 44-21)
I
periti hanno infine affermato di aver “rinunciato ad eseguire esami
genetici, in quanto determinante per la valutazione della capacità lavorativa
sono i limiti funzionali, non di per sé la diagnosi” (doc. AI 44-20).
Il
30 agosto 2011, nel rapporto finale, il medico SMR, dr. med. __________, ha
affermato:
-
“(…)
Sentenza TCA del
3.12.2010: decisione UAI annullata con rinvio per rivalutazione problematica
ortopedica/reumatologica
Perizia SAM 5.2011:
assicurato abile al 100% quale magazziniere
(…)
L’attuale SAM conferma
una esigibilità lavorativa completa quale magazziniere ” (doc. AI 46-1)
Come
emerge dai singoli consulti (doc. AI 44-28, 44-31 e 44-37) e dal rapporto del
medico SMR (doc. AI 46-2), le diagnosi poste dagli specialisti non hanno
un’influenza sulla capacità lavorativa del ricorrente, abile al lavoro al 100%
in qualsiasi attività lavorativa (cfr. perizia, doc. AI da 44-20 a 44-22).
Con
annotazione del 4 ottobre 2011, il medico SMR dr. med. __________, prendendo
posizione sulle osservazioni dell’insorgente, ha, tra l’altro, evidenziato che
“l’assicurato non è stato peritato dal dr. __________ in assenza d’una
patologia endocrinologica di rilievo” e che la presenza del nome dello
specialista sulla convocazione per l’esame SAM è verosimilmente dovuto ad una
svista (doc. AI 54-1).
5. Per
costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione
(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono
essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito
del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al
lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al
consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare
quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01
e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.
1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il
suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa,
il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici
specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni
logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi,
fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V
176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329
e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna
1994, pag. 332).
In
una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però
ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire
delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.
In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha
statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione
degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale
Considerandi
le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una
certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale
referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il
contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per
farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993.
pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Per
quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione
invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia,
devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid.
6.
e 7).
In
merito al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi
medici di accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità
del processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la
qualità formale di parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per
l'invalidità nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione
a presentare ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di
considerare come atti di parte le prove assunte dall'amministrazione nella precedente
fase non contenziosa.
In
una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 il Tribunale federale
ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al
valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art.
72.
bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione,
formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg
Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.
L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle
basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da
istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure
il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla
Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale
federale ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo
in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi
dell’attività dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò
anche della loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza
ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:
(a
livello amministrativo)
-
assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
-
differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),
-
miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.
3.
),
-
rafforzamento dei diritti di partecipazione :
--
in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una
decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6;
cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);
--
alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione
alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid.
3.4.2
; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
(a
livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)
In
caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o
il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare
una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza
secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H
355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico
dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).
Infine,
il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio
standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto
si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue
specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto
di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la
decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema
cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).
Occorre
ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse
dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante
ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.
In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
La valeur probante des
rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard
des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il
n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui
préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service
médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen
clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne
relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un
doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs
rien valoir de tel." (…)
Per
quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto
di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125
V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,
Zurigo 1997, pag. 230).
L’Alta
Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le
divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati
dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:
" (…)
On ajoutera qu'en cas de
divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de
manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La
valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt
s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a
p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard,
il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la
jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I
170.
consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références
[arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise
ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles
investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une
opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants
font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre
de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les
conclusions de l'expert.(…)
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori,
il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed
indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un
altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I
462/05 del 25 aprile 2007).
6.
Questo Tribunale chiamato a verificare se lo stato di salute del
ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima
dell’emissione della decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio
la perizia pluridisciplinare del SAM del 19 agosto 2011 che ha concluso per una
capacità lavorativa completa in qualsiasi attività.
Tale
valutazione è da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i
parametri giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.
I
periti, dopo aver riassunto la documentazione messa loro a
disposizione, aver descritto l’anamnesi famigliare, personale-sociale,
professionale, patologica e sistemica, le affezioni attuali e le constatazioni
obiettive, hanno evidenziato le patologie di cui è affetto il ricorrente,
giungendo alla convincente conclusione che l’interessato è completamente abile
al lavoro.
I periti e i consulenti si sono espressi su tutte le patologie
lamentate dall’assicurato, hanno esaminato accuratamente tutta la documentazione
messa loro a disposizione ed hanno valutato la capacità lavorativa del paziente
sulla base delle indicazioni risultanti dalle visite effettuate presso il SAM.
Al
referto del 19 agosto 2011 (doc. AI 44-1) va attribuita piena forza probante.
L’insorgente
sostiene che la perizia non corrisponde alla sua reale situazione medica ed
evidenzia in particolare, senza produrre alcun ulteriore certificato medico, la
presenza di una scoliosi e di una trombosi che lo limiterebbero fortemente nella
sua deambulazione e nel sollevamento dei pesi.
A torto.
Dalla
perizia pluridisciplinare del SAM emerge che gli specialisti hanno preso in
considerazione, in maniera approfondita, entrambe le patologie, ma, alla luce
degli esami eseguiti, non le hanno ritenute invalidanti.
Da
una parte il dr. med. __________, specialista FMH in reumatologia, ha
attentamente esaminato il sistema locomotore dell’insorgente, ed in particolare
la colonna vertebrale, diagnosticando, anche, un “appiattimento della
dorsale, iperlordosi lombare, scoliosi sinistro convessa lombare, posizione
orizzontale del bacino” (doc. AI 44-35) che tuttavia non comporta una
limitazione funzionale e di carico e che permette all’interessato di svolgere
qualsiasi attività al 100%. D’altra parte i periti hanno diagnosticato
un’insufficienza venosa e uno stato dopo TVP idiopatica gamba destra,
ritenendola tuttavia senza influenza sulla capacità lavorativa. La circostanza
che l’insorgente, per quest’ultima patologia, sia tenuto ad assumere
regolarmente pastiglie di Venoruton, non significa che sia limitato nella sua
attività. Gli specialisti ne hanno infatti tenuto conto (doc. AI 44-13) e dal
referto risulta che l’interessato, oltre al citato medicamento, assume pure
Tenormin, Aspirina Cardio e Dafalgan, senza che ciò incida sulla capacità
lavorativa dell’assicurato.
Per
il resto il ricorrente non ha prodotto documentazione secondo cui sarebbe stata
necessaria anche una valutazione endocrinologica (che del resto il TCA con la
sentenza del 3 dicembre 2010, inc. 32.2010.181, non aveva imposto [cfr. pag.
13]), né certificati medici atti a sovvertire le convincenti valutazioni
peritali, che si sono fondate su esami completi, che hanno considerato le
censure espresse dal paziente, che sono state approntate in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi) e che sono ben motivate.
Queste
considerazioni sono state confermate anche dal medico SMR, dr. med. __________
(doc. AI 46 e 54-1).
A
questo riguardo va ricordato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi
medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni
mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale
dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di
esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una
misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le
decisioni in ambito medico nei singoli casi.
Scopo
e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella
possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione
degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle
loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare
la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata
una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione
sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si
può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza
9C_9/2010 del 29 settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in
SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).
Inoltre
il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), in una decisione del 24 agosto 2006 (I
938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici
SMR nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità, sottolineando che in caso
di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio
necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha
sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2
L'on ne saurait certes mettre sur le même
pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI
(COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à
l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un
rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en
cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il
est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle
expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit
bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment
énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le
rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour
le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au
regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et
du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance
particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La
recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)”
(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I
938/03, consid. 3.2)
Visto
quanto sopra, sulla base delle affidabili e concludenti valutazioni peritali e del
medico SMR (cfr. più in generale sul valore probatorio dei rapporti interni del
SMR la sentenza I 143/07 del 14 settembre 2007, consid. 3.3; cfr. pure la
sentenza 9C_376/2007 del 13 giugno 2008), a giusta ragione l’UAI ha concluso
che l’interessato è completamente abile al lavoro in qualsiasi attività, ed in
particolare in quella da ultimo svolta, dal 2004 (doc. AI 44-21) e non ha
diritto ad una rendita.
Ne
segue che non vi è spazio per dar seguito alla richiesta di allestire
un’ulteriore perizia.
Conformemente
alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio
conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove
(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11
gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223
consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale
modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito
desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF
124.
V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
7.
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità
delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese
di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--sono poste a carico del
ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le
spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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