32.2011.3
La documentazione prodotta nella procedura ricorsuale rende verosimile un peggioramento della situazione valetudinaria. A torto quindi l'Ufficio Ai non é entrato nel merito della nuova domanda. Rinvio
28 marzo 2011Italiano10 min
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Numero d'incarto:
32.2011.3
Data decisione, Autorità:
28.03.2011, TCA
Titolo:
La documentazione prodotta nella procedura ricorsuale rende verosimile un peggioramento della situazione valetudinaria. A torto quindi l'Ufficio Ai non é entrato nel merito della nuova domanda. Rinvio atti
NON ENTRATA IN MATERIA
art. 87 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2011.3
FS
Lugano
28 marzo 2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 3 gennaio 2011 di
RI 1
contro
la decisione del 29 novembre 2010 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. Dalla
“storia per l’incarto AI” (doc. AI 46/1-3) risulta quanto segue:
- con decisione 25
novembre 1997 all’assicurata era stato riconosciuto un grado d’invalidità del
75%. Lo stesso grado d’invalidità è stato confermato nell’ambito delle revisioni
intraprese negli anni 1980, 1984 e 1988;
- con decisione 20
luglio 1989, avendo l’assicurata iniziato un’attività lucrativa, la rendita
intera è stata ridotta a metà stante un grado d’invalidità del 63%. Il diritto
alla mezza rendita è stato confermato nelle revisioni degli anni 1990, 1993,
1997 e con comunicazione 9 gennaio 2001 (doc. AI 52/1-2);
- con decisione 14
giugno 2004 la rendita è stata aumentata a tre quarti (grado d’invalidità 61%)
in virtù della quarta revisione della LAI entrata in vigore il 1. gennaio 2004 (doc.
AI 62/1-2 e le motivazioni sub doc. AI 60/1-3). Il diritto a tre quarti di
rendita è stato poi confermato con comunicazioni 25 gennaio 2006 (doc. AI 65/1-2)
e 16 novembre 2009 (doc. AI 72/1-2).
1.2. Nel
“Questionario: Revisione della rendita d’invalidità / Assegno per grandi invalidi”
20 settembre 2010 (doc. AI 73/1-3) l’assicurata ha indicato che lo stato di salute
è peggiorato dal 24 ottobre 2010 e che da allora è totalmente inabile al lavoro.
1.3. Con
decisione 29 novembre 2010 (doc. AI 75/1-2), preavvisata con progetto 18
ottobre 2010 (doc. AI 74/1-2), l’Ufficio AI non é entrato nel merito della
domanda di aumento della rendita non avendo l’insorgente credibilmente
dimostrato, sotto il profilo medico, una modifica rilevante ai fini del diritto
alle prestazioni.
1.4. Contro
questa decisione l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il
quale – con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in seguito – ha
chiesto l’annullamento della decisione impugnata e l’entrata nel merito della domanda
di revisione.
1.5. Con
la risposta di causa l’Uffico AI ha chiesto di respingere il ricorso.
1.6. Con
scritto 7 febbraio 2011 l’assicurata ha trasmesso al TCA della documentazione
medica e ribadito la domanda di entrata nel merito della domanda di revisione.
1.7. Con
osservazioni 25 febbraio 2011 l’Ufficio AI ha comunicato al TCA che “(…) in
considerazione dell’ulteriore documentazione fornita dall’assicurata, dalla quale
risulta essere in inabilità lavorativa dall’agosto 2010, osservata
l’annotazione resa dal Servizio medico regionale (SMR) allegata alla presente,
lo scrivente Ufficio reputa dati i presupposti per entrare nel merito della richiesta
di revisione (…)” (VII).
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere é la questione a sapere se a ragione l’Ufficio AI non è entrato
nel merito della domanda di revisione.
2.3. Qualora
una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità
era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova
richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado
di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni
(art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal
1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), nella DTF 133 V 263, chiamato a
pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo l’assegnazione retroattiva
di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la propria giurisprudenza e
stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda deve rispettare i
requisiti posti dall’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI. Scopo di questo requisito è quello
di impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande
identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata
da una precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130 V 68 consid. 5.2.3,
117 V 198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta
l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in
tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile
di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare
nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V
108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der
Rentenrevision in der Inva-lidenversicherung, Universitätsverlag Freiburg
Schweiz, 2003, pag. 84-86; Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité,
Les prestations, Lausanne 1985, pag. 270). Se l'amministrazione entra nel
merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista
materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità
resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115).
In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di
rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 pag. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur
von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von
Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Veröffentlichungen des
Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999,
pag. 15; DTF 117 V 198). In DTF 130 V 64, il TFA ha
precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante
cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono
essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere applicabile. Solo se
nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione)
l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia
riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti
o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire
all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con
l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF
130 V 69 consid. 5.2.5).
Infine,
se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione
di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto
l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha
accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla
questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica
delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta
(SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag.
269 consid. 1a).
La
giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della
LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo
2004 (STF I 630/06 del 20 giugno 2007, consid. 3 con riferimenti; DTF 130 V 343
consid. 3.5).
2.4. Va
qui ricordato che nell’ambito dell’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI è
sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento e non è richiesta la
prova della verosimiglianza preponderante valida nell’ambito delle
assicurazioni sociali. Non è necessario portare la prova piena per convincere
l’amministrazione che è subentrato un rilevante cambiamento rispetto all’ultima
decisione cresciuta in giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal senso vi
siano indizi per una simile modifica, anche se permane la possibilità che
un’analisi approfondita dimostri che questo cambiamento in realtà non è
subentrato (SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa con riferimenti, vedi pure
STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008 e STF I 55/07 del 26 novembre 2007).
Va
poi evidenziato che più la precedente decisione è distante nel tempo, meno
esigenze sono poste alla verosimiglianza ex art. 87 cpv. 3 e 4 OAI del
rilevante cambiamento (“(…) Aus dem Normzweck ergibt
sich, dass die Verwaltung u.a. zu berücksichtigen hat, ob die frühere Verfügung
nur kurze oder schon längere Zeit zurückliegt, und dementsprechend an die
Glaubhaftmachung höhere oder weniger hohe Anforderungen zu stellen sind (BGE 109 V 114 Erw. 2b, 123 Erw. 3b und 264 Erw. 3, je mit
Hinweisen)(…)”, riportato nella STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005,
consid. 3).
2.5. Nel
caso in esame con il questionario 20 settembre 2010 l’assicurata ha fatto
valere un peggioramento del suo stato di salute e chiesto la revisione della
rendita finora erogatale.
Solo
con la documentazione medica allegata allo scritto 7 febbraio 2011 essa ha
soddisfatto il requisito di rendere verosimile una modifica delle proprie
condizioni valetudinarie. In particolare è risultato che a causa del danno
congenito agli avambracci, alle mani e al dolore e diminuzione della forza e
della mobilità a destra l’insorgente è stata sottoposta a 5 sedute di
ergoterapia, che la terapia è ancora in corso e che il dr. __________ ha
attestato un’inabilità lavorativa del 100% dall’agosto 2010 (doc. B2 e B1).
In
queste circostanze, previo annullamento della decisione
contestata, s’impone una retrocessione degli atti all’Ufficio AI affinché –
come del resto dalla medesima amministrazione auspicato: “(…) lo scrivente
Ufficio reputa dati i presupposti per entrare nel merito della richiesta
revisione (…)” (VIII) – entri nel merito della domanda di revisione ed
esamini se la modifica delle circostanze resa attendibile in questa sede sia
effettivamente avvenuta e, nell’affermativa, in che misura essa incida sul
diritto a prestazioni e sulla capacità di guadagno dell’assicurata.
2.6. Ne
consegue che il ricorso va accolto e l’Ufficio AI risulta essere soccombente.
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la
procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al
rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è
soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--
franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore
litigioso.
Considerati
Fatti
i motivi alla base dell’accoglimento del gravame, si prescinde dal prelievo di
spese di giustizia.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto.
§ La decisione impugnata
è annullata e gli atti rinviati all’Uffi-cio AI affinché entri nel merito della
domanda di revisione.
Considerandi
2.
Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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