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Decisione

32.2011.30

UAI ha correttamente,in applicazione del metodo misto di calcolo del grado di invalidità (90% quota parte salariato e 10% quota parte per le mansioni domestiche),attribuito all'assicurato 1/4 di rendi

17 ottobre 2011Italiano66 min

Source ti.ch

Fatti

I 384/06 del 4 luglio 2007).

2.7. Nel caso in

esame, nel rapporto medico del 13 febbraio 2009, la dr.ssa __________ del SMR,

medico generico (sul diritto per gli assicurati di conoscere la

specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), poste le

diagnosi di “stato dopo emorragia sottoaracnoidea per rottura di aneurisma

della biforcazione dell’arteria cerebri media destra, craniotomia osteoplastica

e clipping in data 29.07.2007; sindrome schizoaffettiva tipo misto

(ICD10-F25.2)”, ha ritenuto l’assicurato inabile al lavoro al 100% dal 23

luglio 2007 al 19 dicembre 2007 e inabile al lavoro al 50% dal 20 dicembre 2007

ad oggi, nella sua professione di educatore diplomato, rilevando:

"

%IL intesa sull’orario effettivo.

I limiti funzionali sono determinati dal danno

che interessa sia la sfera somatica (cervello) che quella psichica.

Gli esami neuropsicologici mostrano una

situazione stazionaria da agosto 2008 ed è probabile che la situazione non

subisca grandi cambiamenti in futuro. Sul piano psichico, la situazione è

fluttuante da tempo (anni) ma fino all’emorragia i disturbi hanno limitato

l’attività solo in modo saltuario. Purtroppo il danno dovuto al sanguinamento

ha portato ad un peggioramento della sintomatologia psichica: un miglioramento

sembra poco probabile anche in questo ambito.

Opportuno comunque prevedere una revisione tra un

anno (un miglioramento non è escluso in modo categorico).” (Doc. 13-2)

A seguito

di una nuova degenza dell’assicurato presso la Clinica psichiatrica __________

dal 14 maggio 2009 al 16 giugno 2009 (doc. 17/2-3), con lo scopo di accertare in

maniera approfondita lo stato di salute dell’assicurata, l’Ufficio AI ha

affidato al Centro Peritale per le Assicurazioni Sociali il mandato di esperire

una perizia psichiatrica (Dr.ssa __________ / Dr. __________).

La dr.ssa

__________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia e il dr. A__________, spec. FMH in psichiatria e

psicoterapia e direttore del CPAS, nel rapporto del 10 settembre 2009, dopo

aver esposto l’anamnesi del paziente, i dati soggettivi e quelli oggettivi,

hanno posto la diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di

“sindrome schizoaffettiva di tipo misto (ICD10-F25.2)” (doc. 26-10).

Gli specialisti hanno ritenuto che “l’assicurato

soffra di una patologia psichiatrica maggiore da circa un decennio, ma le cure

specialistiche adeguate e la motivazione dell’assicurato stesso hanno permesso

il mantenimento di un’attività lavorativa piena fino al mese di luglio 2007,

momento in cui l’evento emorragico ha compromesso un equilibrio già fragile. Si

sono infatti aggiunti alla condizione preesistente una gamma di sintomi

neurologici residui e una serie di disturbi ascrivibili ad una sfera più

prettamente psichiatrica, che hanno compromesso significativamente e in maniera

duratura la capacità professionale dell’assicurato in misura del 50% (sulle ore

precedentemente lavorate)”.

A proposito

della capacità lavorativa, gli specialisti hanno concluso che l’assicurato sia

da considerare inabile al lavoro nella misura del 50% a partire dal mese di

luglio 2007 (doc. 26-12).

La

medesima percentuale di incapacità lavorativa del 50% vale, a mente dei periti,

anche per quanto concerne lo svolgimento di altre attività (doc. 26-12). Essi

hanno tuttavia tenuto a sottolineare che “un cambiamento professionale

rischierebbe di compromettere il fragile equilibrio presente favorendo nuovi

scompensi, inoltre l’ambiente lavorativo attuale risulta particolarmente

favorevole all’equilibrio psichico dell’assicurato e un ambiente diverso

potrebbe incidere negativamente sulle sue condizioni di salute” (doc. 26-12).

Infine, a

proposito dell’evoluzione dell’inabilità lavorativa, gli specialisti hanno indicato

che l’assicurato è stato inabile al lavoro al 100% dal 23 luglio 2007 al 19

dicembre 2007 e poi inabile al lavoro al 50% “sul tempo effettivo lavorato dall’assicurato

per un totale di 18 ore settimanali dal 20 dicembre 2007 a tuttoggi” (doc. 26-12).

Nel

rapporto medico del 17 novembre 2009, la dr.ssa __________ del SMR, poste le

diagnosi principali di “stato dopo emorragia sottoaracnoidea per rottura della

biforcazione dell’arteria cerebri media trattato con craniotomia osteoplastica

e clipping il 29.07.2007 con sintomi neuropsicologici residuali; sindrome psicoaffettiva

mista” (doc. 27-1), ha osservato:

"

Caso già presentato nel rapporto SMR del

13.02.2009

Una revisione era prevista dopo un anno ma, come

indicato nell’annotazione dell’8 luglio 2009, si è reso necessario un

aggiornamento della situazione (valutazione dell’impatto della patologia

psichiatrica, viene annunciato un peggioramento dello stato di salute –

ulteriore ricovero a livello psichiatrico).

L’assicurato è stato quindi sottoposto a

valutazione psichiatrica peritale.

La perizia ha confermato che l’assicurato soffre

da circa un decennio di una patologia psichiatrica maggiore che è stata tenuta

sotto controllo con terapie adeguate fino al 2007 (CL conservata). Il danno

dovuto all’aneurisma (disturbi neuropsicologici residui) si è sommato a quelli

più prettamente psichiatrici compromettendo in modo duraturo la CL.

La valutazione indica che l’assicurato è da

ritenersi abile al 50% (18 ore settimanali) dal 20.12.2007 ad oggi e IL 100%

dal 23.07.2007 al 19.12.2007 come già precedentemente indicato.

Non siamo in presenza di sostanziali cambiamenti

dalla stesura del rapporto SMR del 13.2.2007 (che non sono previsti nemmeno in

futuro data la cronicità della malattia.” (Doc. 27-2)

2.8. Per costante

giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione

(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono

essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito

del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,

nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al

lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare

quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al

consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare

quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01

e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.

1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998

IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata

nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al

principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la

valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per

quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il

giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,

il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro

conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI

2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Per quel

che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione

invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia,

devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA

(consid. 6 e 7).

In merito

al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di

accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo

e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF

136 V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di

parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura

giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare ricorso in

materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti di parte

le prove assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa.

In una

sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 il Tribunale federale ha

preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al valore

probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis

cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione,

formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr.

iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.

L’Alta

Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per

poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni

come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo

nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha

riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo

latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività

dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro

dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò

ritenuto necessario adottare dei correttivi:

(a

livello amministrativo)

-

assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

-

differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

-

miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.

3.3),

-

rafforzamento dei diritti di partecipazione :

-- in

caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una

decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6;

cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);

-- alla

persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla

procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid.

3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a

livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)

In caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza

secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H

355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico

dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).

Infine,

il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio

standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto

si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue

specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto

di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la

decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema

cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

Nella

sentenza 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 il TF ha in particlare precisato quanto

segue a proposito del valore probatorio delle perizie di un SAM:

"

2.2.2 Das Bundesgericht hat in BGE 136 V 376 dargelegt, dass diese Kritik im Ansatz unzutreffend ist, weil sie

die verfassungs- und gesetzesrechtlichen Grundlagen der schweizerischen

Verwaltungsrechtspflege ausblendet. Danach handelt die IV-Stelle im

Verwaltungsverfahren nicht als Partei, sondern als zur Neutralität und

Objektivität verpflichtetes Organ des Gesetzesvollzugs. Solange kein

Beschwerdeverfahren angehoben ist, läuft ein Einparteienverfahren mit dem

Leistungsgesuchssteller als Partei und der IV-Stelle als Behörde, welche nach

den Grundsätzen des Amtsbetriebes die Herrschaft über das Verfahren innehat.

Nach dem Übergang zum Anfechtungsstreitverfahren wird die Verwaltung zwar im

prozessualen Sinne zur Partei; sie bleibt lite pendente indessen weiterhin an

die rechtsstaatlichen Grundsätze (Art. 5 BV) gebundenes, der Objektivität und

Neutralität verpflichtetes Organ. Daher hat sie nicht auch im materiellen Sinn

Parteieigenschaft. Von dieser Rechtslage geht die Judikatur über die Beweiskraft

versicherungsmedizinischer Berichte und Gutachten (BGE 125 V 351; 122 V 157) aus. Sind formell einwandfreie und materiell schlüssige (das

heisst beweistaugliche und beweiskräftige) medizinische Entscheidungsgrundlagen

des Versicherungsträgers (Administrativgutachten) vorhanden, so besteht daher

nach der Rechtsprechung kein Anspruch auf eine gerichtliche Expertise (BGE 135 V 465 E. 4 S. 467). Gemäss der Rechtsauffassung, wie sie in der

gesetzlichen Ordnung über die Amtsermittlungspflicht des

Sozialversicherungsträgers zum Ausdruck kommt, wird Beweis über

sozialversicherungsrechtliche Ansprüche schwergewichtig auf der Stufe des

Administrativverfahrens geführt, nicht im gerichtlichen Prozess. Hierin liegt

eine Grundentscheidung des Gesetzgebers, deren Abänderung im formellen Gesetz

vollzogen werden müsste (vgl. Art. 164 Abs. 1 lit. e-g BV). Die Verwaltung ist

aufgrund von Art. 89 Abs. 2 lit. a BGG immer dann zur Beschwerde berechtigt,

wenn der angefochtene Akt die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich

verletzen kann. Aus der formellen Parteieigenschaft der Durchführungsstelle im

gerichtlichen Prozess bzw. der Legitimation zur Erhebung von Beschwerden in

öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann offensichtlich nicht gefolgert

werden, auch die Beweiserhebungen der IV-Stelle im (vorausgehenden)

nichtstreitigen Verfahren bis zum Verfügungserlass seien Handlungen einer (formellen)

Partei, womit das spätere gerichtliche Abstellen hierauf gegen die Verfassung

oder die EMRK verstiesse.

2.2.3 Die grundsätzliche Verfassungs- und

Konventionsmässigkeit der Beschaffung medizinischer Entscheidungsgrundlagen

durch externe Gutachtensinstitute in der schweizerischen Invalidenversicherung

bestätigt ein rechtsvergleichender Ausblick. Danach kann - eine zweifellos in

die Kompetenz des nationalen Gesetzgebers fallende Grundentscheidung - die

medizinische Sachkompetenz entweder bei der entscheidenden Behörde selber

liegen oder bei zur Entscheidung im Einzelfall beizuziehenden Sachverständigen.

(…)

2.3 Im Hinblick auf die Ermittlung des

medizinischen Sachverhalts sind die MEDAS gesetzlich (Art. 59 Abs. 3 IVG)

vorgesehene Hilfsorgane der Invalidenversicherung. Als solche unterliegen sie

gleich wie die IV-Stellen selber dem verfassungsmässigen Gebot eines neutralen

und objektiven Gesetzesvollzugs. Institutionell wird die Eigenschaft der

Neutralität und Objektivität durch die selbständige Stellung der MEDAS

gestützt. Ihre Selbständigkeit zeigt sich darin, dass sie in ganz

verschiedenen, selber gewählten Rechtsformen auftreten und auf

unterschiedlichen Trägerschaften beruhen; sodann werden sie vom BSV weder

fachlich beaufsichtigt (vgl. Art. 64a IVG), noch sind sie im Einzelfall

weisungsgebunden. Ihre Kosten werden naheliegenderweise aus der IV-Rechnung

gedeckt, weshalb sie mit dem BSV auf tarifvertraglicher Grundlage

zusammenarbeiten (zu der daraus sich ergebenden Problematik vgl. aber unten E.

3.1.2).

Unter diesen Umständen kann das Gebot der

Verfahrensfairness nicht allein durch den Umstand verletzt sein, dass

gutachtliche und andere medizinische Erkenntnisse aus dem

Administrativverfahren die wesentliche tatsachenbezogene Entscheidungsgrundlage

für die gerichtliche Überprüfung des Verwaltungsaktes bilden. Die Konzeption,

wonach ein Gericht auf die vom Versicherungsträger korrekt erhobenen Beweise

abstellen und auf ein eigenes Beweisverfahren verzichten darf, bleibt

grundsätzlich vereinbar mit Völker- und Bundesrecht (BGE 135 V 465 E. 4.3.2 S. 469). Aus der Rechtsvergleichung ergibt sich keine im

europäischen Raum allgemein anerkannte einheitliche Rechtsauffassung, dass über

streitige Sozialleistungen nur aufgrund eines gerichtlichen Beweisverfahrens

abschliessend entschieden werden dürfte (unten E. 4.3). Eine andere Frage ist,

wie es sich verhält, wenn ein Gericht die ursprüngliche Beweisgrundlage einmal

verworfen hat (dazu unten E. 4.4.)" (…)

Occorre

ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse

dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante

ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.

In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008

del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici

curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato

quanto segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports

médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des

critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur

probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence

consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat

d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les

références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause

une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de

nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont

une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins

traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans

le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en

cause les conclusions de l'expert.(…)

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va ancora rilevato che,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La

promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni

sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.

628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in

particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &

Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere

fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,

inc. 32.1999.124).

2.9. Al fine di stabilire il grado

d’invalidità, l’Ufficio AI, applicando il metodo misto, ha valutato al 90%

la parte dedicata all’attività salariata e al 10% la quota dedicata alle

mansioni domestiche.

Tale suddivisione deve

essere confermata. La stessa si fonda, infatti, come indicato dall’amministrazione

nella risposta di causa, sulle dichiarazioni fornite dall’assicurato stesso in

occasione dell’inchiesta a domicilio del 18 maggio 2010 - in occasione della

quale egli ha riferito “la volontà della moglie di intraprendere una carriera

professionale sempre più impegnata. Per favorirla in questa scelta l’assicurato

ha optato in passato per una percentuale di lavoro a tempo ridotto, in modo di

garantire personalmente ogni mansione domestica” (cfr. doc. IV) – e su quanto

indicato dal consulente incaricato nello scritto del 28 ottobre 2010 – nel

quale ha osservato che “l’assicurato era assunto al 90% (37/41 ore)” (doc.

48-1).

Il patrocinatore

dell’interessato, del resto, nell’effettuare, in sede ricorsuale, il calcolo

del grado di invalidità, ha indicato un tempo di lavoro dell’assicurato di 37

ore settimanali rispetto alle 41 ore settimanali previste da contratto come

orario normale di lavoro nell’azienda (cfr. doc. 4-3 e doc. 46/3-4).

2.10. Questo

Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato

accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della

decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione

peritale psichiatrica della dr.ssa __________ e del dr. __________ del CPAS, da

considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri

giurisprudenziali sopra ricordati.

Essa, del

resto, neppure è stata contestata dall’assicurato in sede ricorsuale, motivo

per il quale non occorre dilungarsi oltre su questo aspetto.

2.11. Per quel che

concerne la valutazione della capacità dell’assicurato quale casalingo,

l’Ufficio AI ha fatto esperire un’inchiesta economica per le persone che si

occupano dell’economia domestica: nel rapporto del 25 maggio 2010 l’assistente

sociale ha stabilito una limitazione complessiva del 43% (cfr. doc. 34/1-7).

2.12. Come è già

stato anticipato ai consid. 2.3.; 2.4., l'invalidità delle persone che si

occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica, è

stabilita confrontando le singole attività nell'economia domestica ancora

accessibili al richiedente la rendita AI, con i lavori che può eseguire una

persona sana.

Secondo

le regole stabilite dalla prassi amministrativa e riportate alle cifre 2122ss

nelle Direttive UFAS sull'invalidità e la grande invalidità in vigore dal 1°

gennaio del 1990.

In

particolare la cifra 2124 prevede:

"

in occasione dell'esame dell'impedimento -

dovuto all'invalidità - riscontrato presso una persona occupata nell'economia

domestica, ci si basa generalmente sulla ripartizione dei lavori esistenti

prima dell'insorgere dell'invalidità.

In primo luogo si deve tuttavia esaminare se

l'assicurato non ha la possibilità di usare meglio la sua residua capacità di

lavoro mediante un'altra ripartizione dei compiti."

La cifra

2122 prevede che:

"

Quale regola generale si ammette che i lavori di

una persona sana occupata nell'economia domestica costituiscono le seguenti

percentuali della sua attività complessiva.

Lavori Economia

senza figli e senza membri di famiglia che richiedono

cure

%

1.

Conduzione dell'economia

domestica, (pianificazione,

organizzazione del lavoro,

controllo 5

Considerandi

2.

Spese e acquisti diversi 10

3.

Alimentazione (preparazione

dei pasti, lavori di pulizia

della cucina) 40

4.

Pulizia dell'appartamento 10

5.

Bucato, pulizia dei vestiti,

confezione e trasformazione

degli abiti, (cucito, maglia,

uncinetto) 10

6.

Cura dei figli e di altri membri

della famiglia ---

7.

Diversi (cura di terzi, cura

delle piante e degli

animali, giardinaggio) 5

8.

Altre attività (p. es. aiuto alla

famiglia stessa, attività di utilità

pubblica, perfezionamento,

creazione artistica, attività

superiore alla media nella

confezione e nella trasformazione

dei vestiti).

20"

In

Pratique VSI 1997 pag. 299ss, l'UFAS ha precisato di aver emesso delle

direttive supplementari (supplemento 1 alle Direttive sull'invalidità e sulla

grande invalidità, valido dal 1. gennaio 1993) che accordano il diritto agli

Uffici AI dei diversi cantoni di valutare la sfera di competenze di una persona

attiva nell'economia domestica su casi differenti (cifre 2127ss.).

In una

sentenza del 17 febbraio 1997 nella causa M.T. (pubblicata in Pratique VSI 1997

pag. 298ss) il TFA ha stabilito che il complesso delle occupazioni abituali degli

assicurati attivi in ambito domestico deve corrispondere, in ogni caso, ad un

valore pari al 100%. Una differenziazione che si orienta alle dimensioni

dell'economia domestica con la conseguenza che, in caso di economia domestica

di dimensioni ridotte si ammetterebbe un aggravio complessivo inferiore al

100%, è contrario alla legge e alle ordinanze.

Inoltre

nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per

l'invalidità (CII), in vigore dal 1° gennaio 2000, l'UFAS, allo scopo di garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. Cifra

3097), ha previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche

sulla base di un minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano essere

stati rispettati - attribuibile a ciascuna di esse.

In

particolare la cifra 3095 prevede:

"

Di regola, si ammette che i lavori di una

persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti

percentuali della sua attività complessiva:

Attività

Minimo %

Massimo %

1.

Conduzione dell'economia domestica (pianificazione,

organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)

2.

5.

2.

Alimentazione (preparare i pasti, cucinare, apparecchiare,

pulire la cucina, approvvigionamento)

10.

50.

3.

Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare l'aspirapolvere,

curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti)

5.

20.

4.

Acquisti e altre mansioni (posta, assicurazioni, uffici)

5.

10.

5.

Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere e raccogliere

il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)

5.

20.

6.

Accudire i figli o altri familiari

0.

30.

7.

Altre attività (p.es. curare i malati, curare le piante e il

giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di volontariato,

corsi di perfezionamento, attività creative)*

0.

50.

* Va escluso l'impiego del tempo libero (N.

3090)."

Mentre

alle cifre 3096 e ss. si legge ancora:

"

Il totale delle attività dev'essere sempre del

100.

% (Pratique VSI 1997 p. 298).

Di norma, vanno applicate la ripartizione dei

lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un

margine per una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione

può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema

(RCC 1986 p. 244). All'occorrenza gli atti vanno sottoposti all'UFAS con una

proposta.

In virtù dell'obbligo di ridurre il danno, una

persona deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la

propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione

di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1045 e 3045 segg.). Essa deve

ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all'aiuto dei membri della sua

famiglia, nella misura abituale. Se non adotta questi provvedimenti volti a

ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione

dell'invalidità, della diminuzione della capacità di lavoro nell'ambito

domestico."

In una sentenza I 102/00 del 22 agosto 2000, l'Alta Corte ha nuovamente confermato la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo

dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività

domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni

nelle circostanze concrete.

Per

quanto riguarda la determinazione dell'invalidità di persone occupate

nell'economia domestica, il TFA ha inoltre già avuto modo di stabilire che - in

linea di massima e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio

le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi

dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel

procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235

consid. 2d; RCC 1984 p. 143, consid. 5; STFA 22 agosto 2001 nella causa C.G.,

consid. 4, I 102/00). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria

nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica

unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93

consid. 4; STFA 11 agosto 2003 nella causa S. consid. 2, I 681/02).

Se,

tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che

l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui

l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa

risulta decisiva (Valterio, op. cit., p. 211; RCC 1989 p. 131 consid. 5b, 1984

p. 144 consid. 5).

Nella già citata DTF 128 V 93, il TFA, a

proposito del valore probatorio di un rapporto d'inchiesta dell'ufficio AI, ha

rilevato:

"

(…)

4.

- Die in Art. 69 Abs. 2 IVV vorgesehene

Abklärung an Ort und Stelle ist die geeignete Vorkehr für die Ermittlung des

Betreuungsaufwandes. Für den Beweiswert eines entsprechenden Berichtes sind -

analog zur Rechtsprechung zur Beweiskraft von Arztberichten gemäss BGE 125 V 352 Erw. 3a mit

Hinweis - verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. Es ist wesentlich, dass als

Berichterstatterin eine qualifizierte Person wirkt, welche Kenntnis der örtlichen

und räumlichen Verhältnisse sowie der aus den seitens der Mediziner gestellten

Diagnosen sich ergebenden Beeinträchti-gungen und Behinderungen der

pflegebedürftigen Person hat. Weiter sind die Angaben der die Pflege Leistenden

zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der Beteiligten im Bericht

aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss plausibel, begründet und

detailliert bezüglich der einzelnen, konkret in Frage stehenden Massnahmen der

Behandlungs- und Grundpflege sein und in Übereinstimmung mit den an Ort und

Stelle erhobenen Angaben stehen. Trifft all dies zu, ist der Abklärungsbericht

voll beweiskräftig. Das Gericht greift, sofern der Bericht eine zuverlässige

Entscheidungsgrundlage im eben umschriebenen Sinne darstellt, in das Ermessen

der die Abklärung tätigenden Person nur ein, wenn klar feststellbare

Fehleinschätzun-gen vorliegen.

Das gebietet insbesondere der Umstand, dass die

fachlich kompetente Abklärungsperson näher am konkreten Sachverhalt ist als das

im Beschwerdefall zuständige Gericht. Obwohl von zentraler Bedeutung für die

Beurteilung des Anspruchs auf Beiträge an die Hauspflege und im Hinblick auf

die Beweiswürdigung regelmässig zumindest wünschenswert, besteht an sich keine

strikte Verpflichtung, die an Ort und Stelle erfassten Angaben der versicherten

Person (oder ihrem gesetzlichen Vertreter) zur Durchsicht und Bestätigung

vorzulegen. Nach Art. 73bis Abs. 1 IVV genügt es, wenn ihr im Rahmen des

Anhörungsverfahrens das volle Akteneinsichtsrecht gewährt und ihr Gelegenheit

gegeben wird, sich zu den Ergebnissen der Abklärung zu äussern (vgl.-generell-

BGE 125 V 404 Erw. 3, bie Abklärung der gesundheitlichen Behinderung der im

Bereich der Haushaltführung tätigen Personen nach Art. 27 IVV: Urteil S. vom 4.

September 2001, I 175/01)."

Il TFA ha

inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima

sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se

le indicazioni dell’assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli

accertamenti medici (AHI-Praxis 2001 p. 161 consid. 3c; STFA del 2 febbraio

1999.

nella causa M.J.V. e del 17 luglio 1990 nella causa W.), ritenuto che una

presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole

mansioni accertate in sede d'inchiesta - strumento destinato soprattutto alla

valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica - è da

considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi

psichici (STFA 11 agosto 2003 nella causa S., I 681/02 e del 28 febbraio 2003

nella causa S., I 685/02).

2.13

Come detto,

l’Ufficio AI ha incaricato l’assistente sociale di esperire un’inchiesta

economica per le persone che si occupano dell’economia domestica sfociata nel

rapporto del 25 maggio 2010 (cfr. doc. 34-1 e segg.) dal seguente tenore:

" (...)

5.

ATTIVITÀ - descrizione degli impedimenti

dovuti all'invalidità

5.1

Conduzione

dell'economia domestica

pianificazione,

organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo

importanza

assegnata

5.

%

percentuale

degli impedimenti

20%

percentuale

di invalidità

1.

%

Il signor __________ afferma di garantire

nuovamente la conduzione dell’economia domestica. Essenziale è tuttavia

limitare ogni sovraccarico psichico e adottare accorgimenti per evitare

dimenticanze.

I limiti funzionali medicalmente accertati

giustificano una percentuale d’impedimenti del 20% dovuta alla facile

affaticabilità e al minor rendimento.

5.2

Alimentazione

preparazione

dei pasti, pulizia della cucina, riserve

importanza

assegnata

45%

percentuale

degli impedimenti

40.

%

percentuale

di invalidità

18%

L’attività culinaria

è sempre stata interamente a carico del signor RI 1, che garantiva un’alimentazione

variata e genuina. Ricorda anche i frequenti inviti e ricevimenti con amici o

colleghi di lavoro, durante i quali si impegnava con piacere in preparazioni

elaborate e nell’intera organizzazione. Con l’aiuto di una persona ha

gradualmente recuperato parte delle capacità, “ho dovuto imparare tutto da

capo, non ricordavo più le sequenze …” e ora è ancora in grado di garantire

la preparazione dei pasti, limitati tuttavia a portate uniche e pietanze

semplici. Spiega le difficoltà nel coordinare più lavori contemporaneamente e

di mantenere una concentrazione prolungata, motivo per il quale sovente

acquista cibi precotti che lo facilitano nel compito. Ha inoltre rinunciato ad

ogni genere di inviti, un impegno che non è più in grado di sostenere.

Carica e scarica la

lavastoviglie e garantisce il riordino quotidiano del locale cucina, ma ha

interamente delegato le periodiche pulizie di fino all’aiuto domestico, un

compito che richiede energie di cui non dispone più.

Nonostante un

parziale recupero dell’autonomia, le numerose rinunce descritte e gli

impedimenti incontrati giustificano una percentuale degli impedimenti del 40%.

5.3

Pulizia dell'appartamento

rispolvero,

pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc.

importanza

assegnata

20%

percentuale

degli impedimenti

60.

%

percentuale

di invalidità

12%

Le pulizie dell’appartamento sono sempre state

interamente assolte dall’assicurato, esclusa la cura degli armadi della quale

si faceva carico la moglie. Ora ha ripreso ad occuparsi unicamente delle

attività quotidiane meno impegnative, quali il riordino dei locali e il

rispolvero dei mobili. L’aiuto domestico, presente mezza giornata alla

settimana, garantisce pressoché ogni altra mansione, quale la pulizia dei

pavimenti, dei vetri, del locale bagno, nonché le periodiche pulizie di fino di

ogni locale.

Le indicazioni riportate e la lettura degli

atti medici all’incarto permettono una valutazione degli impedimenti del 60%.

5.4

Spesa

e acquisti diversi

compresi

pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali

importanza

assegnata

10%

percentuale

degli impedimenti

20.

%

percentuale

di invalidità

2%

Il signor RI 1 ricorda le iniziali difficoltà

nell’orientarsi nelle strade come all’interno dei negozi. L’accompagnamento

costante di una persona è stato essenziale per permettergli il recupero delle

capacità, e ora è di nuovo in grado di garantire in totale autonomia spese e

acquisti di ogni genere. Gli sforzi di concentrazione sono peraltro elevati,

per esempio nel controllo delle necessità o nel ritrovare il veicolo una volta

uscito dal negozio.

Si incarica personalmente di pagamenti e pratiche

amministrative, ma non è più in grado di utilizzare il computer.

Le difficoltà dichiarate consentono una

valutazione degli impedimenti del 20%.

5.5

Bucato, confezione e

riparazioni di indumenti

lavare,

stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc.

importanza

assegnata

20%

percentuale

degli impedimenti

50.

%

percentuale

di invalidità

10%

Ogni mansione

considerata in questo ambito è sempre stata a carico del signor RI 1, incluso

il compito dello stiro. Dopo un periodo dedicato al recupero delle capacità, si

incarica ancora del bucato (lavare, stendere, riporre gli indumenti), ma ha

interamente rinunciato allo stiro in quanto attività eccessivamente

impegnativa. Porta i tailleur di lavoro della moglie in lavanderia, mentre è la

signora __________ che si incarica di stirare i capi restanti.

Valuto una percentuale degli impedimenti del 50%.

5.6

Cura

dei bambini e di altri membri della famiglia

compresa

educazione, attività comuni, compiti, ecc.

importanza

assegnata

percentuale

degli impedimenti

percentuale

di invalidità

0.

%

I coniugi RI 1 non hanno figli.

5.7

Diversi

cura

delle piante, giardinaggio, cura degli animali, attività di utilità pubblica,

creazione artistica, impegno a favore di terzi, volontariato

importanza

assegnata

0.

%

percentuale

degli impedimenti

0.

%

percentuale

di invalidità

0.

%

Non si è mai dedicato ad alcuna delle attività

considerate.

Valutazione

dell'assistente sociale

totale

delle attività

100.

%

percentuale

di invalidità

43.

%

■ Chi esegue i lavori, che a causa della sua invalidità,

l'assicurato non può svolgere personalmente nell'economia domestica?

Indicare

il nome, l'indirizzo, il grado di parentela, genere dei lavori delegati, ore di

lavoro per settimana e salario orario versato.

Un aiuto domestico

nella misura di 4 ore alla settimana; la moglie.

6.

GRADO ATTUALE DEGLI IMPEDIMENTI

attività

ripartizione

Impedimento

GRADO D'INVALIDITÀ

salariata

casalinga

TOTALE

Da quando il danno alla salute ha avuto

ripercussioni sulla capacità al lavoro?

Dal mese di luglio 2007.”

(Doc. 34/4-7)

2.14

Sulla base

degli accertamenti fatti presso il domicilio dell’assicurato, dopo aver fissato

gli impedimenti di ogni singola mansione casalinga, l'assistente sociale ha

quindi stabilito una limitazione complessiva del 43%.

Valutando

i singoli impedimenti, con motivazioni pertinenti, la responsabile ha tenuto

conto delle dichiarazioni dell’assicurato in merito alle limitazioni ad

eseguire talune mansioni domestiche.

Il TCA

non ha motivo per scostarsi dalla valutazione espressa dall’assistente sociale,

ove peraltro si ribadisca che per la giurisprudenza un intervento da parte

dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta

si giustifica unicamente nei casi in cui essa appaia chiaramente erronea (DTF

128.

V 93 consid. 4).

L’assicurato,

del resto, non ha contestato la valutazione dell’assistente sociale, ma, al

contrario, in sede ricorsuale, nell’effettuare un nuovo calcolo del grado di

invalidità, ha proprio utilizzato la percentuale di impedimenti del 43%

indicata nell’inchiesta a domicilio (doc. I).

Anche

questo tema non necessita quindi di ulteriori approfondimenti.

2.15

Presentando

l’assicurato una capacità lavorativa residua del 50% nella sua precedente

attività di educatore – definita dal consulente IP come “l’attività che

consente di ritenere ottimale la capacità di guadagno residua” (doc. 37-2) -

nella quale è in grado di conseguire, mettendo a frutto la sua capacità

lavorativa residua, un reddito corrispondente al 50% del reddito realizzabile

senza il danno alla salute (100%), il TCA ritiene che l’incapacità lucrativa

del ricorrente ammonta al 50% (cfr. al riguardo DTF 114 V 310 consid. 3a pag.

313.

con riferimenti; STF 9C_776/2007 del 14 agosto 2008; STF 9C_559/2009 del 18

dicembre 2009).

Va qui

rilevato che il Tribunale federale, in una sentenza 9C_294/2008 del 19 marzo 2009, ha ancora una volta ritenuto corretto considerare che un’assicurata, inabile al lavoro al

massimo al 30% sia nella sua professione abituale, che in altre attività,

presenta un grado di invalidità del 30%.

Alla

medesima soluzione l'Alta Corte è arrivata in una sentenza 8C_558/2008 del 17

marzo 2009 per un assicurato inabile al lavoro al 50% nella sua professione; in

una sentenza 9C_444/2009 del 16 settembre 2009, nella quale il TF, confermando

la precedente sentenza 32.2008.73 del 23 aprile 2009 del TCA, ha confermato il

diritto ad una mezza rendita di invalidità per un assicurato, abile al lavoro

al 50% sia nella sua attività, sia in altre; in una sentenza 9C_559/2009 del 18

dicembre 2009 per un’assicurata inabile al lavoro al 50% nella sua professione.

2.16

Del resto,

alla medesima percentuale di incapacità lucrativa del 50% si giunge anche

effettuando il confronto dei redditi, come risulta dallo scritto del 28 ottobre

2010.

del consulente IP incaricato (cfr. doc. 48-1) e dalla decisione impugnata

(doc. A).

Preliminarmente

va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa

stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF

129.

V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno

2003.

nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R.,

I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002

nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003

nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), per cui, come

correttamente ritenuto dall’UAI, sono determinanti i dati del 2008.

2.16.1

Per quanto

concerne il reddito da valido, il cui importo non è stato del resto

contestato in sede di ricorso, nello scritto del 28 ottobre 2010 il consulente

in integrazione professionale ha indicato che, senza il danno alla salute,

lavorando al 90% come educatore, l’interessato avrebbe percepito fr. 87’352.--

(doc. 48-1).

Il TCA

non ha motivo per distanziarsi dall’ammontare citato, che, del resto, è stato

indicato dallo stesso datore di lavoro dell’interessato nel questionario

compilato in data 21 agosto 2008 (cfr. doc. 4-3) e la cui correttezza è stata

espressamente confermata dallo stesso datore di lavoro, in risposta a delle

esplicite richieste di questo Tribunale (cfr. doc. VII e doc. XVI), sia nello

scritto del 18 agosto 2011 (cfr. doc. VIII, in cui la Fondazione __________ ha

rilevato che “confermiamo la correttezza dei dati esposti e ricavati dai

documenti da lei citati”), sia nello scritto del 29 settembre 2011 (cfr. doc.

XVII, nel quale il datore di lavoro ha rilevato che “senza il danno alla salute

lo stipendio sarebbe rimasto invariato a CHF 6'716.35 (CHF 87'351.55)”).

Al

riguardo è utile rammentare che il Tribunale federale delle assicurazione ha ribadito

in diverse occasioni che il metodo misto applicato ad assicurati che svolgono

un’attività lucrativa unicamente a tempo parziale e consacrano il resto del

loro tempo all'attività casalinga è conforme alla legge e alla volontà del

legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione dell'art. 8 CEDU (cfr.

STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in plaidoyer 5/06

pag. 54 segg.; SVR 2006 IV Nr. 42).

In una

sentenza I 246/05 del 30 ottobre 2007, pubblicata in DTF 134 V 9, il Tribunale

federale ha indicato che, nell'ambito della

valutazione dell'invalidità secondo il metodo misto, una eventuale ridotta

capacità nell'ambito professionale o nell'ambito dell'adempimento delle

mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI [nella versione in vigore dal 1°

gennaio 2004]) in seguito a maggiori sforzi compiuti nell'altro settore

d'attività è da prendere in considerazione solo a determinate condizioni

(consid. 7).

Dagli

atti all’incarto non emergono indizi tali da fare ritenere che nel caso di

specie le riduzioni della capacità nell’ambito professionale e in quello

casalingo siano influenzate da maggiori sforzi compiuti nell’altro settore

d’attività (cfr. al riguardo in particolare la perizia del SAM).

Va inoltre evidenziato che

nella STF 9C_293/2007 del 20 maggio 2008, pubblicata in RtiD

I-2009, pag. 255, il Tribunale federale ha annullato la decisione cantonale -

con la quale il primo giudice aveva dimezzato la rendita spettante ad

un’assicurata (anziché ridurla ad un quarto, come deciso dall’UAI), dopo avere

raffrontato il reddito che avrebbe potuto percepire l’assicurata, lavorando al

100% nella sua usuale attività (che ella esercitava al 50%) con quanto avrebbe

potuto guadagnare, al 50%, in attività adeguate – sottolineando che nel

raffronto dei redditi, in applicazione del metodo misto, occorre confrontare

quanto l’assicurata avrebbe potuto guadagnare nella sua attività esercitata a

tempo parziale, con quanto può conseguire in attività adeguate al suo stato di

salute. Il risultato così ottenuto va poi rapportato alla quota parte in

attività salariata.

L’Alta

Corte ha infatti rilevato che:

" 4.5 A ragione l'Ufficio ricorrente

rimprovera al primo giudice di avere contrapposto al

reddito da invalida (incontestato) di fr. 18'162.- (ottenuto tenendo conto di

una ridotta capacità [v. consid. 4.3] di svolgere attività semplici, leggere e

poco qualificate come ad esempio quella di ausiliaria delle pulizie,

stiratrice, ausiliaria di lavanderia, custode ecc.) un reddito senza invalidità

a tempo pieno. Tale valutazione è giuridicamente errata e contraria alla

giurisprudenza sviluppata in applicazione del metodo misto, secondo la quale

per la valutazione dell'invalidità in ambito lucrativo fanno stato i redditi da

valido e da invalido determinati sulla base temporale di un'attività lucrativa

parziale (ipoteticamente) esercitata senza danno alla salute (DTF 125 V 146 consid.

2b pag. 150; cfr. pure DTF 131 V 51 consid.

5.1.2

pag. 53 nonché le sentenze del Tribunale federale delle assicurazioni I

708/06 del 23 novembre 2006, consid. 4.5, e I 599/05 del 6 febbraio 2006,

consid. 4.1). Determinante per l'accertamento del reddito senza invalidità non

è infatti quanto l'assicurato potrebbe ragionevolmente guadagnare in qualità di

persona esercitante un'attività lucrativa a tempo pieno, bensì quanto egli

ipoteticamente, secondo il grado della verosimiglianza preponderante,

guadagnerebbe senza danno alla salute (cfr. DTF 133 V 504 consid.

3.3

e Pra 1992 no. 224 pag. 877 consid. 4a)."

Il reddito da valido di fr. 87’352.- deve dunque

essere confermato dal TCA.

2.16.2

Per quanto

riguarda invece il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla

base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione

però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità

lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente

svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

In concreto, nella decisione impugnata l’UAI ha calcolato, per il

2008, un reddito da invalido di fr. 43’676.- (cfr. doc. A), basandosi su quanto

indicato dal consulente incaricato nello scritto del 28 ottobre 2010 (doc. 48-1).

Il

patrocinatore dell’assicurato ha contestato l’importo del reddito da invalido

stabilito dall’amministrazione, rilevando che lo stesso corrisponderebbe a 18.5

ore lavorative alla settimana, mentre in realtà l’assicurato può lavorare, per

esigenze del datore di lavoro (cfr. doc. B), unicamente 18 ore settimanali

(doc. I).

Secondo

il legale dell’interessato, quindi, il reddito da invalido dell’assicurato

dovrebbe ammontare a fr. “42'495.60 (corrispondenti a 18 ore settimanali), non

ai fr. 43'676.00 calcolati in astratto, senza considerare la situazione

concreta dell’assicurato, che ha sì potuto mantenere il suo posto di lavoro (…)

ma ha dovuto accontentarsi di lavorare 18 ore alla settimana per motivi

organizzativi, dipendenti esclusivamente dal suo datore di lavoro” (doc. I).

Il TCA non può concordare con quanto sostenuto

dal patrocinatore in sede ricorsuale, ritenuto che lo stesso datore di lavoro

dell’interessato, nel questionario compilato in data 21 agosto 2008, ha espressamente rilevato che lo stipendio corrispondente al rendimento del 50% dell’assicurato

è pari a fr. 43'675.80 (cfr. doc. 4-3).

Rispondendo

poi ad una esplicita domanda del TCA volta ad appurare la correttezza o meno

dell’importo citato di fr. 43'675.75 utilizzato dall’amministrazione, con

scritto del 18 agosto 2011, il datore di lavoro dell’assicurato ha

espressamente rilevato che “confermiamo la correttezza dei dati esposti e

ricavati dai documenti da lei citati” (doc. VIII).

Ancora,

nuovamente chiamato dal TCA ad indicare a quanto ammontasse il salario

dell’assicurato nel 2008, con scritto del 29 settembre 2011, la Fondazione __________

ha confermato la correttezza di quanto in precedenza comunicato, rilevando:

"

In risposta alla sua lettera del 28 settembre

u.s. dichiariamo che in base al nostro contratto collettivo (art. 30 contratto

collettivo per il personale occupato nelle istituzioni sociali del Canton

Ticino), alla scadenza del primo anno di malattia (360 gorni) il dipendente ha

diritto all’80% dello stipendio.

Quindi il signor RI 1, essendo in malattia al

50%, aveva diritto allo stipendio intero per il primo 50% e all’80% per il

secondo 50%, secondo il seguente calcolo:

CHF 6719.35 * 50% = CHF 3'359.65

CHF 6719.35 * 50% * 80% = CHF 3'359.65

Stipendio mensile = CHF 6’047.40.”

(Doc. XVII)

Alla luce

di questi elementi, il TCA ritiene che il reddito da invalido dell’assicurato,

per il 2008, ammonti a fr. 43’676.00, pari a fr. 3'359.70 mensili, come

indicato dal consulente incaricato nello scritto del 28 ottobre 2010 (doc.

48-1).

Confrontando

quindi il reddito da invalido di fr. 43’676.00 con l'importo di fr. 87'352.--, corrispondente al reddito che l’insorgente

avrebbe conseguito da valido nell'anno 2008 (cfr. consid. 2.16.1.),

emerge un’incapacità al guadagno pari al 50%.

2.17

Viste le

quote parti tra attività salariata (90%) e mansioni casalinghe (10%) stabilite

dall’amministrazione nella querelata decisione, il grado di invalidità globale

è così del 49% (90 X 50% + 10 X 43%) in applicazione del metodo misto, percentuale che dà diritto ad un quarto di rendita di invalidità, come stabilito dall’UAI

nella decisione impugnata.

A questo

proposito, il TCA sottolinea che se l’assicurato non può essere posto al

beneficio di una mezza rendita di invalidità malgrado il fatto che, da un

profilo medico, egli può continuare a lavorare nella sua precedente attività

solo nella misura del 50%, ciò è dovuto al fatto che per determinare il diritto

alla rendita, nel caso di specie, deve essere utilizzato il metodo misto di

calcolo e non quello ordinario del confronto dei redditi, in ragione della

scelta operata dall’interessato stesso di lavorare nella misura del 90% e non

del 100% (cfr. consid. 2.9.).

2.18

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell'assicurato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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