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Decisione

32.2011.304

Ricorso accolto. Non si giustifica la riduzione delle prestazioni dell'assicurato dal 1.8.2010 al 31.12.2010 non essendovi quel miglioramento dello stato di salute indicato dall'amministrazione

18 aprile 2012Italiano47 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

2.5. In una

sentenza del 12 ottobre 2005 nella causa R., I 8/04, pubblicata in plaidoyer

1/06, pag. 64-65, il TFA ha ricordato i principi che sono alla base della

revisione e della riconsiderazione di decisioni amministrative e si è così

espresso:

"

(...)

2. 2.1 En l'espèce, il s'agit tout

d'abord de savoir si l'on est en présence d'un motif de révision, ce qui

suppose une modification notable du taux d'invalidité (art. 17 LPGA). Il n'y a

pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et

que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside

uniquement dans une nouvelle appréciation du cas. Un motif de révision au sens

de l'art. 17 LPGA (ou de l'ancien art. 41 LAI) doit clairement ressortir du

dossier (p. ex. arrêt P. du 31 janvier 2003

[I 559/02], consid. 3.2 et les arrêts cités; sur

les motifs de révision en particulier: URSS Müller, Die materiellen

Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse,

Fribourg 2002, p. 133 ss). La réglementation sur la révision ne saurait en

effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à

la rente (Rudolf Ruedi, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche

Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in: Schaffauser/ Schlauri

[Hrsg], Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall,

1999, p. 15).

2.2 Si l'on

compare les expertises du COMAI du 9 mai 1995 et de la Clinique X. du 10 mai 2002, les principaux diagnostics posés sont pratiquement superposables

(syndrome somatoforme douloureux persistant et personnalité fruste et dépendante

en 1995; syndrome douloureux somatoforme persistant [F45.4] et personnalité aux

traits dépendants [F60.7] en 2002). Les conclusions des expertises sont

divergentes, en revanche, en ce qui concerne les répercussions des atteintes à

la santé sur la capacité de travail. Les experts du COMAI avaient estimé que le

syndrome somatoforme douloureux prenait place dans le contexte d'un trouble de la personnalité. On était en présence d'une atteinte à la santé mentale importante, entraînant

une incapacité totale de travail, sans perspective de reclassement ni

d'amélioration, vu l'importance de la régression et de la fixation somatique.

Les experts de la Clinique X. concluent, pour leur part, à l'absence d'atteinte somatique ou psychique

susceptible de limiter la capacité de travail. Les mêmes experts déclarent

s'écarter des conclusions du COMAI, au motif que l'association d'un trouble

somatoforme douloureux à une personnalité aux traits dépendants ne constitue

pas, à leur avis, une atteinte à la santé mentale importante.

2.3 Sur la base

de ces éléments, il y a lieu de constater que les experts de la Clinique X. ne font pas état d'une modification de l'état de santé du recourant, mais remettent

en cause l'appréciation précédente - et fondée sur un même état de fait - des

experts du COMAI. Ni l'administration ni les premiers juges n'ont cherché du

reste à démontrer l'existence d'un changement de circonstances. Ils insistent

plutôt sur le caractère probant de l'expertise dé la Clinique X., en faisant totalement abstraction des règles sur la révision et comme s'il

s'agissait en l'occurrence de se prononcer pour la première fois sur le droit à

la rente. Mais cela ne suffit pas, on l'a vu, pour justifier une révision du

droit à la rente (cf. aussi Urs Müller, op. cit., p. 135, ch. 490).

3. 3.1. Le principe selon lequel

l'administration peut en tout temps revenir d'office sur une décision

formellement passée en force qui n'a pas donné lieu à un jugement sur le fond,

lorsque celle-ci est certainement erronée et que sa rectification revêt une

importance appréciable, l'emporte sur la procédure de révision. Ainsi,

l'administration peut aussi modifier une décision de rente lorsque les

conditions de la révision selon l'art. 17 LPGA ne sont pas remplies. Si le juge

est le premier à constater que la décision initiale était certainement erronée,

il peut confirmer, en invoquant ce motif, la décision de révision prise par

l'administration (ATF 125 V 369 consid. 2 et les arrêts cités; cf. aussi ATF

112 V 373 consid. 2c et 390 consid. 1b). Il est à relever que la

reconsidération est désormais expressément prévue à l'art. 53 LPGA.

3.2 Pour juger

s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans

nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au

moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à

l'époque (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc et les références). Par le biais de la

reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de

même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un

changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une

reconsidération (ATF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc). Une

décision est sans nul doute erronée non seulement lorsqu'elle a été prise sur

la base de règles de droit non correctes ou inappropriées, mais aussi lorsque

des dispositions importantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière

inappropriée (DTA 1996/97 n° 28 p. 158 consid. 3c). Tel est notamment le cas lorsque

l'administration a accordé une rente d'invalidité au mépris du principe de la

priorité de la réadaptation sur la rente (voir l'arrêt P. du 31 janvier 2003,

déjà cité). A l'inverse, une inexactitude manifeste ne saurait être admise

lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont

l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects

ou de leurs éléments, et que la décision paraît admissible compte tenu de la situation

de fait et de droit (arrêt P. du 13 août 2003 [1790/01], consid. 3).

3.3 En l'espèce,

c'est en vue d'élucider les divergences issues d'avis médicaux contradictoires se

trouvant au dossier que l'administration a recueilli l'expertise du COMAI, du 9

mai 1995, et qu'elle s'est fondée sur cette dernière pour allouer une rente

entière au recourant, le 1er décembre 1995. En présence d'un tableau

clinique complexe, par ailleurs difficile à appréhender en raison de ses

aspects subjectifs, la prise de position sur une incapacité de travail implique

toujours un jugement d'appréciation. Or, un tel jugement ne saurait être

qualifié de manifestement erroné que si les investigations médicales dans les

différents domaines concernés n'ont pas été entreprises ou qu'elles ne l'ont

pas été avec le soin nécessaire (cf. arrêt P. du 31 janvier 2003, déjà cité).

Tel n'est pas le cas en ce qui concerne l'expertise du COMAI dans la mesure où

cette expertise pluridisciplinaire répond aux critères jurisprudentiels

permettant de lui attribuer une pleine valeur probante. En tout cas, les critiques

émises à l'encontre des conclusions du COMAI par les médecins de la Clinique X. ne suffisent pas pour admettre que ces conclusions sont dépourvues de

crédibilité. Comme on l'a vu, on est en présence d'appréciations divergentes

d'experts en ce sens que les uns, à la différence des autres, considèrent que

l'association d'un trouble somatoforme douloureux à une personnalité aux traits

dépendants n'a pas d'incidence sur la capacité de travail. Seule une

surexpertise serait de nature à les départager.

Mais, ici également, on ne peut faire abstraction

des éléments qui ont conduit l'administration à allouer une rente entière au recourant

comme si l'on devait statuer pour la première fois sur les droits de l'assuré

et modifier sa situation juridique à la lumière exclusivement des données

médicales recueillies à l'occasion de la procédure de révision. Une

appréciation médicale différente ultérieure ne suffit pas pour faire apparaître

comme manifestement erronée la décision initiale ou pour ordonner une

expertise.

On ne peut pas non plus affirmer que

l'administration a commis à l'origine une erreur de droit, notamment en méconnaissant

le principe de la priorité de la réadaptation sur la rente: l’expertise du

COMAI excluait toute possibilité de reclassement professionnel et ne laissait

pas entrevoir, à brève échéance, une amélioration de l'état de santé qui eût

permis la mise en oeuvre de mesures de réadaptation professionnelle."

Una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed

inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce dunque né un caso di

revisione, né un caso di riconsiderazione.

2.6. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile

per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;

Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.

342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10

consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.

128).

L'Alta Corte ha inoltre

avuto modo di precisare che:

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i

quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art.

4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali

propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono

considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono

turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità

di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la

misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più

oggettivo possibile.

Bisogna dunque stabilire se, e in

quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute

mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre,

tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere

quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire

l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute

psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno

un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi

se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in

pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile

per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid.

1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi

citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10

consid. 3b)."

Secondo la giurisprudenza

del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni

dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la

farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella

causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,

pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

In una

sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che

“(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in

particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata

sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto

scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del

Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4).

(…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

2.7. Nella

decisione del 22 ottobre 2011 l’UAI ha riconosciuto all’assicurato una rendita

intera dal 1° gennaio 2010 al 31 luglio 2010, un quarto di rendita dal 1°

agosto 2010 al 31 dicembre 2010 e nuovamente una rendita intera dal 1° gennaio

2011, sulla base della documentazione medica agli atti, in particolare dei

referti del Dr. __________ (doc. LaMal 3-5; 5-1, 19-1, 20-1, 21-1), della

perizia psichiatrica del Dr. __________ e di quella del Centro peritale per le

assicurazioni sociali (CPAS).

Si tratta

ora di stabilire se l’UAI ha correttamente o meno ridotto le prestazioni

all’assicurato limitatamente al periodo dal 1° agosto 2010 al 31 dicembre 2010.

Il Dr. __________,

spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, nel referto del 4 ottobre 2009, svolto

per conto della __________ assicurazioni, dopo aver esposto la situazione

attuale, il decorso, i dati soggettivi, l’anamnesi sociale e l’esame clinico,

ha posto al seguente diagnosi e valutazione:

"

(…)

Diagnosi

Episodio depressivo di lieve-media entità con

sintomi conversivi. Disturbo di personalità ansioso-dipendente (F60.6/7).

Valutazione conclusiva ed esigibilità

Si tratta di un cameriere 58enne attivo da sette

anni presso il tea-room __________, in inabilità lavorativa dal 22.01.09 a

causa di un grave stato ansioso-depressivo accompagnato da sintomi psicotici

che ha necessitato diversi ricoveri alla Clinica __________ di __________ nel

marzo e nel luglio 2009. Viene attualmente seguito dallo psichiatra dr. __________

e assume una terapia antidepressiva associata ad uno stabilizzatore dell'umore.

Già in passato l'ass. aveva accusato disturbi

psichici caratterizzati da scompensi depressivi in relazione ad eventi

stressanti sul posto di lavoro ed era stato ricoverato presso la __________ e

successivamente nel suo paese d'origine (__________) e trattato con

elettrochoc.

Per molti anni non aveva più fatto degli

scompensi psicofisici e solo a partire dal giugno 2007, sempre in relazione ad

un sovraccarico lavorativo, ha ripresentato una sindrome ansiosa-depressiva

caratterizzata da astenia, abulia, somatizzazioni diffuse, difficoltà di

concentrazione, disturbi del sonno.

Nel maggio 2008 gli è stato recapitato l'avviso

di licenziamento e a partire da giugno è rimasto in disoccupazione.

In gennaio '09 nuovo peggioramento

sintomatologico con i successivi ricoveri citati sopra.

Secondo le risultanze del mio esame clinico

odierno sussiste attualmente una sintomatologia ansiosa-depressiva di

lieve-media entità con sintomi conversivi in un soggetto che presenta marcati

tratti di personalità ansiosi-evitanti­-dipendenti caratterizzati da carente

autostima, sentimenti di inadeguatezza e insufficienza, eccessiva

preoccupazione di essere rifiutato o criticato, tensione e di apprensione

persistente. Si tratta di tratti personologici che rendono la prognosi alquanto

incerta. Si tratta anche di una persona oltremodo coscienziosa che si è sempre

molto identificata al proprio lavoro, ma che è pervasa da sentimenti di eccessivo

dubbio e cautela.

Più che la sintomatologia ansiosa-depressiva,

inquadrabile diagnosticamente in un episodio depressivo di lieve-media entità,

sono i tratti personologici descritti sopra che pongono delle serie ipoteche

per quanto concerne il ricupero della sua capacità lavorativa.

Nel colloquio avuto con lo psichiatra curante dr.

__________ in data 01.09.09, è risultato uno stato psicofisico attualmente

relativamente soddisfacente (come del resto ho potuto constatare nel corso del

mio esame clinico), ciò che sembra attribuibile anche ad un effetto positivo della nuova cura con

antidepressivi triciclici.

In base alle risultanze del mio esame clinico e

valutato il decorso, sarebbe pertanto realistico prevedere un reinserimento

lavorativo al 50% in un'attività confacente, ma in un ambiente meno

stressante ed esigente di quello precedente. La ripresa di un'attività

lavorativa potrebbe avere indubbiamente delle valenze terapeutiche importanti e

potrebbe contribuire ad aumentare l'autostima dell'assicurato, la cui esistenza

e identità è sempre stata fortemente legata all'attività che svolgeva.

In conclusione, la ripresa al 50% di

un'attività lavorativa confacente appare indicativamente possibile a partire dal

01.12.09.

Per il momento non è tuttavia possibile indicare

con sufficiente attendibilità i termini per un ricupero completo dell'attività

lavorativa. (…)" (doc. LaMal 22/8-10)

Il Dr. __________

ha svolto un secondo accertamento peritale, sempre per conto della __________

Assicurazioni, in data 18 marzo 2010, e con il referto del 28 aprile 2010, dopo

aver esposto la situazione attuale e il decorso, i dati soggettivi e l’esame

clinico, ha posto la seguente diagnosi e valutazione:

"

(…)

Diagnosi

Sindrome depressiva ricorrente di media entità

con probabili sintomi conversivi (F33.11).

Disturbo di personalità ansioso-dipendente

(F60.6/7).

Valutazione conclusiva ed esigibilità

Si tratta di un cameriere 59enne, già noto per

una sindrome depressiva ricorrente e ripetutamente ricoverato presso la Clinica

__________. Era pure stato diagnosticato uno stato depressivo associato a

sintomi psicotici.

Dopo il ricovero nel mese di luglio 2009 aveva

trascorso un periodo di relativo benessere per circa un mese, ma in seguito,

probabilmente anche a causa della sospensione della terapia farmacologica con

Litio, si erano nuovamente manifestati dei sintomi depressivi accentuati con

irritabilità, tendenza al ritiro sociale, apatia e anedonia.

Era quindi stato ricoverato per la quarta volta

il 15.01.10 ed è stato successivamente dimesso il 17.02.10.

C'è stato un parziale recupero con miglioramento

del tono dell'umore e del ritmo sonno-veglia e riduzione dello stato ansioso.

Anche i deficit cognitivi sono migliorati come peraltro ho potuto constatare

nel corso del presente esame

clinico. È quindi altamente probabile che i disturbi cognitivi siano legati

alla sindrome depressiva più che ad uno stato cerebrale degenerativo.

Al momento attuale, considerate le risultanze del mio esame clinico odierno, permane un

quadro psicopatologico caratterizzato da rallentamento psicomotorio, umore

depresso, apatia e abulia che giustificano ancora un'incapacità lavorativa

completa.

Le sue condizioni psicofisiche stanno tuttavia

migliorando ciò che verosimilmente è legato

all'assunzione regolare dei farmaci prescritti, in particolare degli

stabilizzatori dell'umore.

Malgrado la prognosi incerta, visto il

concomitante disturbo di personalità ansioso-evitante, dovrebbe essere

possibile il parziale recupero di un'attività lavorativa confacente, ma su un

posto di lavoro con esigenze prestazionali minori, in misura parziale (al 50%)

a partire dal 13.04.2010.

La ripresa di un'attività lavorativa confacente

potrebbe inoltre verosimilmente contribuire a migliorare l'autostima e rendere

più sereno il clima all'interno della famiglia. In questo la ripresa di

un'attività lavorativa sarebbe indicata anche dal profilo terapeutico,

considerato il carattere precedentemente attivo e volonteroso del signor RI 1." (doc. AI 40/6-7)

In sede

di osservazioni al progetto di decisione l’UAI ha predisposto un nuovo accertamento

medico psichiatrico.

Nel

rapporto del 14 settembre 2011 la Dr.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e

psicoterapia e il Dr. __________ spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, dopo

aver illustrato l’anamnesi, i dati soggettivi dell’assicurato, quelli oggettivi

e la terapia psichiatrica hanno posto la seguente diagnosi e valutazione:

"

(…)

5. DIAGNOSI (ICD - 10)

5.1 Diagnosi con ripercussioni sulla

capacità di lavoro

Sindrome depressiva

ricorrente, episodio attuale grave (ICD10; F33.2)

6. DISCUSSIONE

(…)

L'esame clinico

attuale depone senza dubbio per una depressione di grado maggiore,

caratterizzata oltre che da una deflessione timica, da un grave rallentamento

psicomotorio con significativa incuria di sé, fino a rinunciare ad alzarsi,

urinando vestito nel proprio letto. L'assicurato pur non esprimendo ideazioni

suicidali presenta un istinto vitale ridotto e gravi deficit cognitivi

superiori in presenza altresì di ansia, espressione preoccupata, allontanamento

da qualsiasi attività piacevole e di tipo relazionale, con conseguente grave e

severo ritiro sociale presente ormai da qualche anno. I rapporti intimi con la

moglie sono completamente assenti così come quelli affettivi e di scambio

verbale. Egli trascorre intere giornate allettato senza alzarsi, lavarsi,

vestirsi e tende perlopiù a consumare i pasti a letto, in alternativa rinuncia

ad alimentarsi avendo presentato recentemente anche un significativo calo

ponderale come riportato anamnesticamente dalla moglie.

Egli non è più

pertanto in grado di strutturare alcun ritmo della propria giornata, né riesce

a dedicarsi ad attività semplici e piacevoli quale guardare la tv o ascoltare

della musica, mostrandosi insofferente sia al rumori che alla luce. Non ha

Interessi, non si occupa di nulla, né di quel che riguarda la gestione della

casa, della burocrazie personale, della famiglia o di sé stesso.

La gravità del

quadro psicopatologico attualmente osservato è tale da compromettere significativamente

il globale funzionamento dell'assicurato, sia professionalmente che

privatamente, rendendolo di conseguenza inabile in misura piena a qualsiasi

attività lavorativa.

Segnaliamo che tutti

i medici curanti coinvolti, sia specialisti che generalisti hanno segnalato dal

punto di vista psichico la presenza di una sindrome depressiva ricorrente, con

episodi di entità variabile. Il Dr. __________ inoltre nel suo rapporto dell'aprile 2010 segnala in

associazione un disturbo di personalità dipendente, verosimilmente legato al

fatto che l'assicurato non riesce più a svolgere alcuna attività da solo e

necessita continuamente dell'accompagnamento della moglie, elementi questi

osservati anche in questa sede, anche se interpretati in un contesto

depressivo.

Anamnesticamente

viene segnato un episodio depressivo non meglio specificato quando l'assicurato

ancora viveva in __________, ma di tale periodo non abbiamo alcuna

documentazione e non siamo pertanto in grado di poter datare con certezza

l'esordio della sindrome depressiva, che dal 2007 ad oggi si è manifestata con

frequenti episodi che hanno necessitato di 9 ricoveri in 4 anni, nessuno

inferiore al mese.

È altrettanto vero

che al termine di ogni ricovero venivano segnalati miglioramenti, dettati

verosimilmente da una stretta presa in carico e da un'assunzione regolare della

psicofarmacoterapia in ambiente ospedaliero, a cui facevano seguito periodi

intercritici in condizioni psichiche migliorate.

Trattandosi di una

sindrome depressiva ricorrente è altresì realistico che ad episodi di tipo

grave ne possano seguire altri di tipo lieve o medio e non abbiamo pertanto

motivi per non considerare valide

le osservazioni e le valutazione dei colleghi Dr.ssa __________ e Dr. __________,

così come le loro conclusioni ben redatte e motivate.

Segnaliamo tuttavia

che la frequenza dei ricoveri nel corso degli anni, così come l'intensità e la

gravità del quadro psicopatologico, sono via via peggiorati e ci confrontiamo

con un ricovero nel 2007, due ricoveri nel 2009, tre ricoveri nel 2010 e altri

3 ricoveri nei primi sei mesi del 2011 di cui due presso la __________. Un

terzo ricovero è attualmente in previsione.

Inoltre, se in

passato si erano verificati ricoveri con diagnosi di depressione di media

gravità, nel corso del 2011 tutte le diagnosi riportano ad una depressione

grave.

Alla luce di quanto

esposto concludiamo che l'assicurato abbia sviluppato nel corso del 2007 (verosimilmente prima, ma non abbiamo

atti a disposizione) una sindrome depressiva ricorrente in una personalità

semplice e probabilmente dipendente (come segnalato dal collega Dr. __________)

con scarse risorse psichiche intellettive e limitate capacità adattive, che

hanno favorito la progressione verso una depressione via via più franca, con

una cristallizzazione del quadro psichico attualmente descritto (e presente

come tale a nostro avviso almeno da fine 2010) con una conseguente grave

compromissione generale, sia sociale che lavorativa.

B. CONSEGUENZE SULLA CAPACITA' DI

LAVORO

1. Descrizione

di risorse e deficit

L'assicurato mostra

una significativa compromissione delle proprie risorse a causa di una grave

depressione caratterizzata da deflessione timica, severo ritiro sociale,

deficit cognitivi superiori invalidanti, severo rallentamento psicomotorio, compromissione

delle quota energetica e completa

inattività con destrutturazione delle sue giornate che trascorre allettato, in

associazione a incuria della propria persona.

Considerandi

2.

Capacità di lavoro nell'attività

attuale o da ultimo svolta

IL 100%.

3.

Periodi di inabilità lavorativa

accertabili

A nostro avviso

l'assicurato è da considerarsi Inabile al lavoro in misura del 100% in maniera

continuativa almeno a decorrere dal ricovero del 6 ottobre 2010 presso la __________,

momento a partire dal quale si è assistito a un incremento della frequenza dei

ricoveri e della gravità della depressione presente. Per i periodi precedenti

non abbiamo elementi per sconfermare quanto osservato dai colleghi e deciso

dall'UAI.

C. CONSEGUENZE SULLA CAPACITA'

D'INTEGRAZIONE

1.

Indicazioni

mediche per interventi di integrazione

Il grave quadro

psicopatologico attualmente presente non permette nessun intervento di

integrazione. L'assicurato ha perso completamente ogni tipo di relazione

sociale sia con la famiglia che con terzi.

2.

Possibilità di migliorare la capacità di lavoro sul posto di

lavoro attuale

Non concerne.

3.

Capacità di lavoro per altre

attività

Il quadro

psicopatologico attuale di gravità tale da rendere l'assicurato inabile al

lavoro in qualsiasi attività.

D. OSSERVAZIONI

Segnaliamo che la

terapia farmacologica in atto risulta adeguata alla situazione e che nel corso

di questi anni sono stati messi in atto numerosi percorsi

psicofarrnacoterapeutici secondo le regole dell'arte, senza risposte adeguate

sul lungo termine. In alcuni periodi l'assicurato si è astenuto dall'assunzione

della terapia in atto, non per mancanza di volontà o per desiderio di non

aderire alle cure proposte, bensì a causa del grave quadro psicopatologico

presente che gli limita la volontà e la spinta vitale (motivo per cui non

riteniamo indicato un esame di titolazione dei farmaci al momento attuale).

Tuttavia la moglie ha ripetutamente segnalato che ella stessa si occupa di

somministrare all'assicurato regolarmente i farmaci secondo prescrizione.

Trattandosi di una depressione resistente la prognosi assume un carattere

infausto." (Doc. AI 68/12-15)

2.8

Per costante

giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione

(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono

essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito

del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,

nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al

lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare

quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al

consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare

quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01

e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.

1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989.

pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998

IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata

nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al

principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la

valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per

quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il

giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,

il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro

conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI

2001.

pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione

deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si

rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di

contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano

dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi

in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di

metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere

delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente

fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993.

pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Per quel

che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione invalidità,

l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un

Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere

osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7).

In merito

al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di

accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del

processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la qualità

formale di parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità

nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare

ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti

di parte le prove assunte dall'amministrazione nella precedente fase non

contenziosa.

In una

sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 pubblicata in DTF 137 V

210.

il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della

giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi

di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della

conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del

Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio

2010.

L’Alta

Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per

poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni

come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo

nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha

riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo

latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività

dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro

dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò

ritenuto necessario adottare dei correttivi:

(a

livello amministrativo)

-

assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

-

differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

-

miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.

3.

),

- rafforzamento

dei diritti di partecipazione :

-- in

caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una

decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6;

cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);

-- alla

persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla

procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid.

3.4.2

; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a

livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)

In caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza

secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99

del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico

dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).

Infine,

il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio

standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto

si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue

specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto

di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la

decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema

cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

Nella

sentenza 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 il TF ha in particolare precisato

quanto segue a proposito del valore probatorio delle perizie di un SAM:

"

2.2.2

Das Bundesgericht hat in BGE 136 V 376 dargelegt, dass diese Kritik im Ansatz unzutreffend ist, weil sie

die verfassungs- und gesetzesrechtlichen Grundlagen der schweizerischen

Verwaltungsrechtspflege ausblendet. Danach handelt die IV-Stelle im

Verwaltungsverfahren nicht als Partei, sondern als zur Neutralität und

Objektivität verpflichtetes Organ des Gesetzesvollzugs. Solange kein

Beschwerdeverfahren angehoben ist, läuft ein Einparteienverfahren mit dem

Leistungsgesuchssteller als Partei und der IV-Stelle als Behörde, welche nach

den Grundsätzen des Amtsbetriebes die Herrschaft über das Verfahren innehat.

Nach dem Übergang zum Anfechtungsstreitverfahren wird die Verwaltung zwar im

prozessualen Sinne zur Partei; sie bleibt lite pendente indessen weiterhin an

die rechtsstaatlichen Grundsätze (Art. 5 BV) gebundenes, der Objektivität und

Neutralität verpflichtetes Organ. Daher hat sie nicht auch im materiellen Sinn

Parteieigenschaft. Von dieser Rechtslage geht die Judikatur über die

Beweiskraft versicherungsmedizinischer Berichte und Gutachten (BGE 125 V 351; 122 V 157) aus. Sind formell einwandfreie und materiell schlüssige (das

heisst beweistaugliche und beweiskräftige) medizinische Entscheidungsgrundlagen

des Versicherungsträgers (Administrativgutachten) vorhanden, so besteht daher

nach der Rechtsprechung kein Anspruch auf eine gerichtliche Expertise (BGE 135 V 465 E. 4 S. 467). Gemäss der Rechtsauffassung, wie sie in der

gesetzlichen Ordnung über die Amtsermittlungspflicht des

Sozialversicherungsträgers zum Ausdruck kommt, wird Beweis über sozialversicherungsrechtliche

Ansprüche schwergewichtig auf der Stufe des Administrativverfahrens geführt,

nicht im gerichtlichen Prozess. Hierin liegt eine Grundentscheidung des

Gesetzgebers, deren Abänderung im formellen Gesetz vollzogen werden müsste (vgl.

Art. 164 Abs. 1 lit. e-g BV). Die Verwaltung ist aufgrund von Art. 89 Abs. 2

lit. a BGG immer dann zur Beschwerde berechtigt, wenn der angefochtene Akt die

Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich verletzen kann. Aus der formellen

Parteieigenschaft der Durchführungsstelle im gerichtlichen Prozess bzw. der

Legitimation zur Erhebung von Beschwerden in öffentlich-rechtlichen

Angelegenheiten kann offensichtlich nicht gefolgert werden, auch die

Beweiserhebungen der IV-Stelle im (vorausgehenden) nichtstreitigen Verfahren

bis zum Verfügungserlass seien Handlungen einer (formellen) Partei, womit das

spätere gerichtliche Abstellen hierauf gegen die Verfassung oder die EMRK

verstiesse.

2.2.3

Die grundsätzliche Verfassungs- und

Konventionsmässigkeit der Beschaffung medizinischer Entscheidungsgrundlagen

durch externe Gutachtensinstitute in der schweizerischen Invalidenversicherung

bestätigt ein rechtsvergleichender Ausblick. Danach kann - eine zweifellos in

die Kompetenz des nationalen Gesetzgebers fallende Grundentscheidung - die

medizinische Sachkompetenz entweder bei der entscheidenden Behörde selber

liegen oder bei zur Entscheidung im Einzelfall beizuziehenden Sachverständigen.

(…)

2.3

Im Hinblick auf die Ermittlung des

medizinischen Sachverhalts sind die MEDAS gesetzlich (Art. 59 Abs. 3 IVG)

vorgesehene Hilfsorgane der Invalidenversicherung. Als solche unterliegen sie

gleich wie die IV-Stellen selber dem verfassungsmässigen Gebot eines neutralen

und objektiven Gesetzesvollzugs. Institutionell wird die Eigenschaft der

Neutralität und Objektivität durch die selbständige Stellung der MEDAS

gestützt. Ihre Selbständigkeit zeigt sich darin, dass sie in ganz

verschiedenen, selber gewählten Rechtsformen auftreten und auf

unterschiedlichen Trägerschaften beruhen; sodann werden sie vom BSV weder

fachlich beaufsichtigt (vgl. Art. 64a IVG), noch sind sie im Einzelfall

weisungsgebunden. Ihre Kosten werden naheliegenderweise aus der IV-Rechnung

gedeckt, weshalb sie mit dem BSV auf tarifvertraglicher Grundlage

zusammenarbeiten (zu der daraus sich ergebenden Problematik vgl. aber unten E.

3.1

).

Unter diesen Umständen kann das Gebot der

Verfahrensfairness nicht allein durch den Umstand verletzt sein, dass

gutachtliche und andere medizinische Erkenntnisse aus dem Administrativverfahren

die wesentliche tatsachenbezogene Entscheidungsgrundlage für die gerichtliche

Überprüfung des Verwaltungsaktes bilden. Die Konzeption, wonach ein Gericht auf

die vom Versicherungsträger korrekt erhobenen Beweise abstellen und auf ein

eigenes Beweisverfahren verzichten darf, bleibt grundsätzlich vereinbar mit

Völker- und Bundesrecht (BGE 135 V 465 E. 4.3.2 S. 469). Aus der Rechtsvergleichung ergibt sich keine im

europäischen Raum allgemein anerkannte einheitliche Rechtsauffassung, dass über

streitige Sozialleistungen nur aufgrund eines gerichtlichen Beweisverfahrens

abschliessend entschieden werden dürfte (unten E. 4.3). Eine andere Frage ist,

wie es sich verhält, wenn ein Gericht die ursprüngliche Beweisgrundlage einmal

verworfen hat (dazu unten E. 4.4.)" (…)

Occorre

ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse

dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante

ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.

In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

L’Alta Corte in una sentenza

9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni

tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha

precisato quanto segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports

médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des

critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur

probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence

consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat

d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les

références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause

une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de

nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont

une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins

traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans

le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en

cause les conclusions de l'expert.(…)

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va ancora rilevato che,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La

promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni

sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.

628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in

particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &

Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.

In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta

e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,

inc. 32.1999.124).

2.9

Nella

concreta fattispecie, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute

del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione

della decisione qui impugnata, il TCA rileva quanto segue.

L’amministrazione

ha riconosciuto un miglioramento dello stato valetudinario dell’assicurato dal

13.

aprile 2010, dopo la valutazione peritale del Dr. __________ del 28 aprile

2010.

che riteneva possibile un parziale recupero in un’attività lavorativa

confacente (doc. AI 40-7), sino al 5 ottobre 2010 quando la perizia CPAS fissava

un’inabilità completa (100%) (doc. AI 68-15).

Il

ricorrente, da parte sua, ha contestato il miglioramento dal mese di aprile

2010, sulla base della documentazione medica della __________, in particolare

del ricovero dell’assicurato dal 18 maggio al 16 giugno 2010 (doc. I).

Dopo

un’attenta valutazione della documentazione medica agli atti questa Corte non

concorda con le conclusioni dell’amministrazione.

Nel primo

rapporto peritale del 4 ottobre 2009 del Dr. __________ spec. FMH in

psichiatria e psicoterapia, svolto in ambito di assicurazione malattia, veniva

posta la diagnosi di “Episodio depressivo di lieve-media entità con sintomi

conversivi. Disturbo di personalità ansioso-dipendente” (doc. LaMal 22-8).

Secondo

lo specialista era di ritenersi realistico un reinserimento lavorativo dell’assicurato

nella misura del 50% in attività adeguata a partire dal 1° dicembre 2009 (doc.

LaMal 22-10).

Nel

secondo rapporto peritale del 28 aprile 2010 del Dr. __________ veniva posta la

diagnosi di “Sindrome depressiva ricorrente di media entità con probabili

sintomi conversivi. Disturbo di personalità ansioso-dipendente (F60.6/7)”

(doc. AI 40-6).

Il Dr. __________

riferiva dei ricoveri dell’insorgente del mese di luglio 2009 e di quelli del

gennaio e febbraio 2010. Vi è quindi stato un “parziale recupero con

miglioramento del tono dell’umore e del ritmo sonno-veglia e riduzione dello

stato ansioso. Anche i deficit cognitivi sono migliorati come peraltro ho

potuto constatare nel corso del presente esame clinico” (doc. AI 40-6).

Secondo

lo specialista permane un quadro psicopatologico caratterizzato da

rallentamento psicomotorio, umore depresso, apatia e abulia che giustificano

ancora una piena incapacità lavorativa. Le condizioni psicofisiche di RI 1 –

secondo il perito - “stanno migliorando”. Malgrado la prognosi definita

incerta viene ritenuto possibile il parziale recupero

di un’attività adeguata (50%) dal 13 aprile 2010 (doc. AI 40-7).

Tuttavia,

come messo in evidenza dal rappresentante dell’assicurato (cfr. doc. I), dal

rapporto di dimissione del 14 luglio 2010 della Clinica __________ redatto dai

medici Dr. __________, spec. FMH in psichicatria e psicoterapia, Dr. __________

spec. FMH in psichicatria e psicoterapia e dall’assistente Dr.ssa __________, emerge

che l’assicurato è stato degente dal 12 maggio 2010 al 18 maggio 2010

presso la Clinica __________ a seguito di una riacutizzazione della

sintomatologia depressiva caratterizzata da deflessione timica, apatia, astenia,

inappetenza e ritiro sociale, per poi essere trasferito alla Clinica __________

dove è stato degente dal 18 maggio 2010 al 16 giugno 2010 per una “Sindrome

depressiva ricorrente, attuale episodio grave con sintomi psicotici (ICD-10

F33.3)” (doc. AI 55-15).

Nello

scritto del 15 giugno 2011 del Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e

psicoterapia, viene certificata un’inabilità lavorativa completa (100%) dal 22

dicembre 2009 al momento della stesura del certificato. Il medico curante ha

poi precisato che la malattia ha conosciuto fasi di forte acutizzazione durante

le quali è stato necessario ricoverare il paziente (doc. AI 55-9).

Nel

rapporto peritale del CPAS la Dr.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e

psicoterapia e il Dr. __________ spec. FMH in psichiatria e psicoterapia hanno

diagnosticato una “Sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale grave

(ICD10; F33.2)” e ritenuto l’assicurato completamente inabile al lavoro in

qualsiasi attività a partire almeno dal ricovero avvenuto il 6 ottobre 2010

presso la Clinica __________ (doc. AI 68-15).

Per

quanto riguarda il periodo di tempo oggetto della presente vertenza i periti

hanno indicato di non avere elementi per poter sconfessare le osservazioni

dei medici che hanno valutato l’assicurato (doc. AI 68-15).

Tuttavia,

nel referto viene evidenziato che la sindrome depressiva si è manifestata con

frequenti episodi che hanno richiesto numerosi ricoveri. I periti hanno quindi

osservato che “al termine di ogni ricovero venivano segnalati miglioramenti,

dettati verosimilmente da una stretta presa in carico e da un'assunzione

regolare della psicofarmacoterapia in ambiente ospedaliero, a cui facevano

seguito periodi intercritici in condizioni psichiche migliorate”. La

frequenza dei ricoveri e l'intensità e la gravità del quadro psicopatologico,

sono via via peggiorati. Viene riferito di un ricovero nel 2007, due ricoveri

nel 2009, tre ricoveri nel 2010 e altri 3 ricoveri nei primi sei mesi del 2011

di cui due presso la __________ (doc. AI 68-14).

Alla luce

di tali refertazioni questa Corte ritiene che non si giustifica la riduzione

delle prestazioni dell’assicurato nel periodo di tempo dal 1° agosto 2010 al 31

dicembre 2010 non essendovi stato in sostanza quel miglioramento dello stato di

salute dal 13 aprile 2010 al 5 ottobre 2010 indicato dall’amministrazione nella

decisione impugnata.

La

decisione va dunque annullata e all’assicurato viene attribuita una rendita

intera d’invalidità a far tempo dal 1° gennaio

2010.

2.10

Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di

ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di

prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a

spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in

funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133

V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre

2008).

Visto

l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell'Ufficio AI.

2.11

Vincente in

causa, la ricorrente, patrocinata dal RA 1 ha diritto ad un'indennità per ripetibili (cfr. STF K 63/06 del 5 settembre 2007 e la citata DTF 126 V 11 seg. consid. 2).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§ La decisione del 22 ottobre 2011 impugnata è annullata.

§§ L’assicurato ha

diritto ad una rendita intera d’invalidità dal 1°

gennaio 2010.

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

L’Ufficio

AI verserà al ricorrente la somma di fr. 800.-- a titolo di ripetibili (IVA

inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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