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Decisione

32.2011.306

Decorrenza dell'aumento del grado d'incapacità lavorativa rispettivamente del grado d'invalidità. Fissazione del peggioramento al momento della valutazione clinca-medica

27 marzo 2012Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

2.6. Nel

caso in esame, incontestato è che l’assicurato, sulla base della perizia 18

aprile 2011 del dr. __________, presenta un aumento dell’incapacità lavorativa

al 70% in qualsiasi attività.

Contestato,

come detto, è il momento di tale peggioramento.

L’Ufficio

AI ha fissato tale momento nell’aprile 2011, ossia nel mese in cui l’assicurato

è stato peritato dal dr. __________. Al riguardo, nel rapporto 18 aprile 2011

il perito ha infatti rilevato:

"

(…)

Appare difficile definire l'inizio del peggioramento

dopo il 2008 e quindi dopo la perizia del Dr. __________. È sicuramente poco

probabile che tale peggioramento si sia verificato in maniera improvvisa. I

reperti anamnestici eruiti dall'assicurato non permettono di definire con

certezza l'evoluzione della patologia nella sua componente depressiva. Il

peritando è totalmente concentrato, focalizzato e cristallizzato sulla

componente algica, vero e unico polo catalizzatore di ogni ambito della propria

esistenza, la componente depressiva, quindi più direttamente psichiatrica, è

poco riconosciuta e accettata, al punto che la sintomatologia depressiva viene

esplicitata quasi con reticenza e pudore.

La valutazione del quadro depressivo non può quindi

essere che solo clinica, e clinicamente ogni valutazione non può che essere

limitata al momento in cui è effettuata.

Pertanto, nell'impossibilità di definire con precisione

i periodi di inabilità lavorativa, mi limito a valutare a decorrere

dall'attuale valutazione l'incapacità lavorativa almeno al 70%, in

considerazione del fatto che l'assicurato riesce ancora a occuparsi del giardino

seppur poco tempo, accompagna la moglie nel fare la spesa e a fare qualche passeggiata

in paese. (…)" (doc. AI 93/10-11)

L’insorgente,

invece, sostiene che:

"

(…)

In realtà, nella richiesta di revisione inoltrata

all'UAI, il Dr. med. __________ aveva prodotto una valutazione specifica

psicodiagnostica risalente al novembre 2010.

Qualora l'UAI avesse predisposto i necessari

accertamenti per tempo, lo status di salute psichico avrebbe potuto essere

determinato con precisione già a seguito della domanda di revisione del febbraio

2011, e non necessariamente attendere la perizia del Dr. med. __________ (su

richiesta dell'assicurato) per poi provvedere all'applicazione del termine di 3

mesi previsto dall'art. 88a OAI.

Visti i disturbi psichici che l'assicurato

presentava da tempo, ampiamente conosciuti dall'UAI poiché notoriamente

documentati, sarebbe stato quanto meno opportuno approfondire anche l'aspetto

psicologico sin da subito, all'atto della richiesta di revisione del febbraio

2011, e non attendere la perizia condotta da parte del Dr. med. __________ (su

richiesta dell'assicurato approvata dall'UAI) per poi provvedere agli ulteriori

accertamenti del caso. Un simile ritardo burocratico e la conseguente incapacità

del perito di datare il peggioramento dello stato di salute del nostro

mandante, non possono senz'altro essere posti a carico del medesimo, accordando

la rendita intera solo a decorrere dal 1.07.2011 (3 mesi dopo la data della

perizia). (…)" (doc. I, pag. 3)

2.7. Da un attento esame degli atti di causa, questo TCA non può concludere

che precedentemente alla valutazione psicodiagnostica del 29 novembre 2010 eseguita

dal dr. __________ (doc. AI 86/2 – valutazione allegata alla domanda di revisione

7 febbraio 2010 (doc. AI 86/1) – vi fosse già un rilevante peggioramento del

danno alla salute psichica. Infatti, come rettamente evidenziato nella risposta

di causa, nelle annotazioni del 17 febbraio 2010 il SMR aveva pertinentemente

rilevato che i risultati dei test rispecchiavano gli aspetti personologici già

conosciuti poiché risultanti dalla documentazione medica presente agli atti

(doc. AI 88). Questo è il fondamento del progetto di decisione 22 febbraio 2011

di non entrata in materia, non avendo l’assicurato reso una importante modifica

del suo stato di salute. All’Ufficio AI non può pertanto essere imputato il

fatto di non aver proceduto tempestivamente ad un approfondito esame della

componente psichica dell’assicurato. Solo a seguito della perizia del dr. __________,

valutazione peritale proposta dall’insorgente ed accettata

dall’amministrazione, è stato appurato un aumento dell’incapacità lavorativa.

Il

dr. __________ ha evidenziato la difficoltà di definire l’esatto mo- mento del

peggioramento visto che gli elementi anamnestici eruiti dall’assicurato non

hanno permesso di “definire con certezza” l’evoluzione della patologia

psichica, dando comunque per certo che tale peggioramento non si è verificato

improvvisamente. Il perito ha poi concluso che la valutazione del quadro

depressivo può essere solo clinica e, qui sta il punto, “clinicamente ogni

valutazione non può che essere limitata al momento in cui è effettuata”, ossia

il 18 aprile 2011.

Non

essendo emerso alcun elemento medico contrastante le indicazioni del perito (né

in tale senso il ricorrente ha prodotto della documentazione), è pertanto

corretto fissare al mese di aprile 2011 il momento del rilevante peggioramento.

Ne consegue che la decisione di riconoscere un aumento del grado d’invalidità

dal 1° luglio 2011 (tre mesi dopo il peggioramento ex art. 88a cpv. 1 OAI)

merita conferma. Il ricorso va quindi respinto.

2.8. Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’assicurato.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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