32.2011.315
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16 aprile 2012Italiano26 min
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Numero d'incarto:
32.2011.315
Data decisione, Autorità:
16.04.2012, TCA
Titolo:
Decisione con la quale l'UAI,in sede di revisione,ha soppresso il diritto alla rendita intera AI di cui beneficiava l'assicurato non può essere confermata dal TCA,non essendo stato chiarito,tramite perizia specialistica,l'aspetto psichiatrico.Rinvio atti per approfondimento psichiatrico
AFFEZIONE PSICHICA
PERIZIA
RENDITA
REVISIONE DELLA RENDITA
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 2 LAI
art. 69 cpv. 1bis LAI
art. 17 cpv. 1 LPGA
art. 16 LPGS
Raccomandata
Incarto n.
32.2011.315
cr/sc
Lugano
16 aprile
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa
Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 9 dicembre 2011
di
RI 1
contro
la decisione del 16 novembre 2011 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nato
nel 1952, in precedenza attivo in qualità di custode, in data 20 marzo 2009 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti a seguito di “lussazione
acromio-clavicolare Tossy III sx” provocata da un infortunio (doc. 2/1-9).
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, l’Ufficio AI, con progetto di
decisione del 16 dicembre 2010, poi confermato con decisione del 4 aprile 2011
(doc. 45) - cresciuta incontestata in giudicato - ha attribuito all’assicurato
una rendita intera di invalidità (grado AI del 100%), a far tempo dal 1° giugno
2009, precisando che “al momento risulta tuttavia ancora in cura e gli atti sui
quali lo scrivente ufficio ha basato il proprio giudizio non sono ancora
concludenti, non potendo quest’ultimo esprimersi in modo definitivo in merito
alla residua capacità di guadagno. È pertanto reso attento in merito al fatto
che rimane impregiudicata la possibilità di procedere ad una revisione (art. 17
LPGA), che potrà essere predisposta quando l’Ufficio AI disporrà della
documentazione atta a permettere una valutazione approfondita e conclusiva
della fattispecie” (doc. 39/1-3).
1.2. Alla
chiusura del caso, l’assicuratore LAINF, con decisione formale del 7 ottobre
2011 (doc. 65/1-4 inc. LAINF), poi confermata con decisione su opposizione del
21 novembre 2011 (doc. 67/1-7 inc. LAINF), ha riconosciuto all’assicurato una
rendita di invalidità del 41% a decorrere dal 1° ottobre 2011 e un’indennità
per menomazione all’integrità del 15%.
1.3. Nell’ambito
della procedura di revisione della rendita avviata in data 8 giugno 2011 (doc. 47-1)
l’Ufficio AI, con progetto di decisione del 7 ottobre 2011 (doc. 57/1-3), poi
confermato con decisione del 16 novembre 2011, ha soppresso la rendita d’invalidità all’assicurato, non presentando più lo stesso un grado
d’invalidità pensionabile (doc. A1).
1.4. Contro
questa decisione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA,
postulando il ripristino del diritto ad una rendita intera di invalidità,
ritenuto che egli non è più reintegrabile sul mercato generale del lavoro (doc.
I).
Sostanzialmente
l’assicurato ha contestato la decisione di soppressione della rendita emessa dall’amministrazione,
rilevando innanzitutto che l’Ufficio AI, stabilendo un grado di invalidità del
34%, si è scostato, a suo parere senza motivo, dalla quantificazione alla quale
è giunto invece l’assicuratore infortuni, nella decisione del 7 ottobre 2011,
con la quale gli è stata attribuita una rendita pari ad un grado del 41%.
L’assicurato
ha poi rilevato che, in ogni caso, tenuto conto della sua età, della mancanza
di una formazione professionale e del fatto di avere sempre lavorato, per più
di trent’anni, presso lo stesso datore di lavoro, si deve concludere che “io
non sia più reintegrabile nel mondo del lavoro. Tanto è vero che una prova di
lavoro in un’attività adeguata al mio stato di salute è stata messa in atto nel
2010 ma la stessa ha avuto esito negativo” (doc. I).
1.5. L’UAI, in
risposta - dopo avere ribadito la correttezza del calcolo del grado di
invalidità operato dall’amministrazione, tenuto conto della piena capacità
lavorativa dell’interessato in attività adatte accertata in ambito infortunistico,
sottolineando che “il grado di invalidità accettato dall’assicuratore infortuni
a conclusione di una transazione con l’avente diritto non ha per principio
alcun effetto vincolante per l’AI” - ha postulato un’integrale reiezione
dell’impugnativa, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei
considerandi di diritto (doc. IV + 1-3).
1.6. In data 16
gennaio 2012, l’assicurato ha nuovamente contestato la decisione dell’amministrazione,
facendo presente che il grado del 41% accertato dall’assicuratore infortuni
“non è stato il frutto di una transazione, ma di un normale confronto dei
redditi”.
Il
ricorrente ha inoltre ribadito la censura ricorsuale a proposito del fatto che
egli non sia più reintegrabile sul mercato del lavoro (doc. VI).
1.7. Con
osservazioni del 25 gennaio 2012, l’UAI ha nuovamente chiesto la reiezione del
ricorso, richiamando per intero quanto già esposto nella risposta di causa del
4 gennaio 2012 (doc. VIII).
Queste
considerazioni dell’amministrazione sono state trasmesse all’assicurato (doc. IX),
per conoscenza.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio
2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio
2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;
STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’Ufficio AI era legittimato oppure no a sopprimere, in
via di revisione, la rendita intera d’invalidità di cui era al beneficio RI 1.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28
cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno
diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di
rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi
almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et
pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto
dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione
fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le
circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla
rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla
medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali
modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R
consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in
SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01
pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I
26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I
475/01).
2.3. Se il grado
d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in
modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata
o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv.
1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile
modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato
stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno
per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti
che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della
grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata inoltrata domanda di
revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o
d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è modificato in misura
rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). Infine,
prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi
invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o
perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è
riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel
capoverso 3.
Se la
capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il
cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a
prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato
tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a
durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento
dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante
il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza
interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non
soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto
retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella
causa St.; RCC 1984 p. 137).
La
costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a
revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha
un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è
rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno
subito un cambiamento importante (DTF 130 V 349; STFA non pubbl. 28 giugno 1994
nella causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30).
Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che
le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una
modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.
D'altra
parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista
astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.
In ogni
caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla
pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente
mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata,
sia giudicata in modo diverso (DTF 130 V 351; RCC 1987 pag. 38, consid. 1a;
STFA 29 aprile 1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).
Per
stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista
temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della
decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia
della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita
a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid.
2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op.
cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo
1997, pag. 258).
Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita
d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2
lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione
della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto,
il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.
2.4. Dalle tavole
processuali emerge che l’incapacità lavorativa dell’assicurato ha avuto inizio
con l’infortunio del 1° giugno 2008 - assunto dall’assicuratore infortuni - in
occasione del quale egli ha riportato “una lesione acromio-clavicolare Tossy
III a sinistra” (doc. 56-1 inc. LAINF).
L’assicuratore
LAINF ha quindi corrisposto all’assicurato delle indennità giornaliere
corrispondenti ad un’inabilità lavorativa del 100% fino al 13 luglio 2008, del
50% fino al 30 ottobre 2008, del 100% fino al 10 maggio 2009, del 50% fino al
18 maggio 2009 e del 100% dal 19 maggio 2009 (cfr. doc. 33-1).
Tenuto
conto di quanto precede, l’Ufficio AI, con progetto di decisione del 16
dicembre 2010 (doc. 35), poi confermato con decisione del 4 aprile 2011 (doc.
45), ha riconosciuto all’insorgente una rendita intera di invalidità (grado AI
del 100%) a far tempo dal 1° giugno 2009 (doc. 39/1-3). In quella stessa sede,
l’assicurato è stato avvertito che rimaneva “… impregiudicata la possibilità di
procedere ad una revisione (art. 17 LPGA), che potrà essere predisposta quando
l’Ufficio AI disporrà della documentazione atta a permettere una valutazione
approfondita e conclusiva della fattispecie” (doc. 39-2).
2.5. Al
considerando precedente sono state esposte le circostanze che giustificarono,
all’epoca, l’assegnazione all’insorgente di una rendita intera di invalidità.
Dall’incarto
LAINF si evince che, in occasione della visita __________, il chirurgo dr. __________,
assodata l’impossibilità di riprendere la precedente professione di custode del
cimitero comunale, ha ritenuto l’assicurato in grado di svolgere, a tempo pieno
e con un rendimento completo, un’attività alternativa leggera, in cui non debba
né sollevare/trasportare pesi anche solo relativamente importanti, né eseguire
lavori al di sopra dell’orizzontale (cfr. doc. 56-4 inc. LAINF).
Tenuto
conto unicamente dello stato infortunistico della spalla sinistra, la __________,
con decisione formale del 7 ottobre 2011, ha quindi ritenuto esigibile che RI 1 svolga “… un lavoro più leggero per tutto il giorno. Le attività che entrano
in considerazione sono, ad esempio, il regolatore di macchine, l’affilatore, il
magazziniere-fattorino o l’assistente alla logistica, dove potrebbe realizzare
un salario annuo medio di CHF 47'239.00. Senza l’infortunio guadagnerebbe
attualmente CHF 80'615.00. Confrontando le due cifre risulta un’incapacità al
guadagno del 41% per cui, dal 01.10.2011, accordiamo una rendita d’invalidità
in tale misura” (doc. 65-2 inc. LAINF).
L’assicuratore
infortuni ha ribadito la propria posizione con la decisione su opposizione del 21
novembre 2011 (cfr. doc. 67/1-7).
2.6. Con la
decisione impugnata, l’Ufficio AI ha soppresso la rendita intera di invalidità,
siccome “dalla documentazione acquisita all’incarto, con particolare
riferimento alla decisione __________ del 07.10.2011, risulta che lei non è più
in grado di svolgere la sua attività di custode. Tuttavia si può pretendere che
svolga un lavoro più leggero a tempo pieno. Contrariamente a quanto indicato
sul progetto di decisione, la decisione dell’Ufficio AI differisce da quella
della __________ in quanto l’Ufficio AI per definire il salario da invalido
utilizza i dati forniti dalla tabella elaborata dall’Ufficio federale di
statistica (RSS)” (doc. A1).
Procedendo
al raffronto tra il reddito da invalido di fr. 80'615 e il reddito da invalido
di fr. 53'282.50, l’Ufficio AI è infatti giunto ad un grado di invalidità del
34% (doc. A1), in contrasto con la percentuale del 41% stabilita invece
dall’assicuratore contro gli infortuni, confrontando il reddito da valido di
fr. 80'615 con il reddito da invalido di fr. 47'239.20 (cfr. doc. 67-7).
In sede
ricorsuale, l’assicurato ha contestato il fatto che l’amministrazione abbia
proceduto ad un nuovo calcolo del grado di invalidità, anziché far proprio il
grado di invalidità stabilito dall’assicuratore contro gli infortuni.
A tal
proposito, il TCA segnala che, secondo un’affermata giurisprudenza,
l’assicurazione per l’invalidità non è vincolata alla valutazione
dell’invalidità dell’assicurazione contro gli infortuni (cfr. DTF 133 V 549
consid. 6; STF 9C_529/2010 del 24 gennaio 2011; STF 8C_558/2008 del 17
marzo 2009).
2.7. Quanto
all’aspetto medico, nel caso di specie, l’Ufficio AI ha ritenuto di potersi
basare sulla valutazione medica effettuata in ambito infortunistico dal dr. __________,
considerando che l’assicurato, come indicato dal SMR, non presenti, oltre alle
patologie derivanti dall’infortunio, anche delle patologie di carattere
extra-infortunistico.
Nelle
annotazioni del 6 ottobre 2011, infatti, la dr.ssa __________ del SMR, medico
generico (sul diritto per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei
medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), ha osservato:
"
Danno alla salute di carattere infortunistico.
Valgono dunque i periodi di IL indicati dalla __________,
limiti funzionali e grado di CL in attività svolta e attività adeguata come
indicati dalla __________.” (Doc. 56-1)
Il TCA non può concordare con queste
considerazioni del medico del SMR, per le ragioni qui di seguito esposte.
L’esistenza di una patologia di origine
psichiatrica è stata segnalata all’Ufficio AI da parte del dr. __________,
spec. FMH in ortopedia e traumatologia, il quale, nel formulario “rapporto
sulla revisione delle prestazioni per adulti”, compilato in data 20 luglio 2011, ha espressamente indicato, tra le diagnosi senza ripercussione sulla capacità lavorativa,
quella di “stato depressivo reattivo” (doc. 50-1).
Nonostante questa segnalazione circa l’esistenza di una patologia
depressiva, l’Ufficio AI ha omesso di verificare se, nel caso di specie, la
problematica psichiatrica fosse o meno da approfondire, limitandosi ad
indicare, sulla base delle annotazioni del 6 ottobre 2011 della dr.ssa __________
del SMR, che il danno alla salute dell’interessato fosse esclusivamente di
“carattere infortunistico” (doc. 56-1).
Ora, se è vero che lo specialista in chirurgia
ortopedica ha posto la diagnosi di stato depressivo reattivo tra le diagnosi
senza influsso sulla capacità lavorativa, è altrettanto vero che, in sede di
osservazioni contro il progetto di decisione di soppressione della rendita,
l’assicurato ha trasmesso all’amministrazione dei referti medici attestanti
l’esistenza di una patologia psichica di una certa importanza, necessitante
l’assunzione di una farmacoterapia, dei quali l’Ufficio AI non ha tenuto
minimamente conto.
In un referto del 22 luglio 2011, indirizzato al
datore di lavoro dell’assicurato, lo stesso dr. __________ ha osservato:
"
(…)
All’ultima visita medica in giugno di quest’anno
lo stato di salute del signor RI 1 è rimasto invariato, con una persistenza di
dolori a livello della spalla sx associato a dei crampi e disestesie a tutto
l’arto superiore sx. Oggettivamente si notava un’importante limitazione a tutti
Fatti
i movimenti attivi della spalla sx con dei forti dolori al minimo movimento.
Di fronte a queste limitazioni funzionali
associate ad una sindrome algica importante della spalla sx come anche all’alta
probabilità che lo stato di salute peggiorerà in futuro, penso che sia
illusorio chiedere al signor __________ di lavorare presso il comune di __________.
Per quanto riguarda un’attività professionale di
tipo non fisica, credo che non sia in grado di svolgerla a causa di uno stato
depressivo reattivo abbastanza pronunciato.
Se si valuta lo stato di salute globale sia
fisico che psichico del signor RI 1, non penso che si possa sperare in una
reintegrazione professionale presso il comune di __________ e questo
probabilmente definitivamente.” (Doc. 61-1 inc. LAINF)
Analogo il parere espresso, nel referto del 28
luglio 2011, indirizzato al datore di lavoro, dal dr. __________, spec. FMH in
medicina interna, del seguente tenore:
"
Come da voi richiesto esprimo il mio parere
sulle possibilità di ripresa lavorativa del signor RI 1 e sulle sue attuali
condizioni psicofisiche, dopo aver letto la valutazione del medico di __________
della __________, dr. __________, e avere rivisto il paziente il 26.7.2011.
Malgrado gli interventi eseguiti alla spalla sinistra a seguito della
lussazione acromioclavicolare del giugno 2008, persistono i dolori alla spalla
già a riposo, che si acuiscono nell’uso di quest’ultima con importanti
limitazioni funzionali.
Nella situazione attuale e considerando che non
vi sono altre possibilità terapeutiche eccetto l’assunzione di antidolorifici,
il signor RI 1 non potrà più esercitare la professione finora svolta di operaio
comunale che implica l’uso continuo della forza. Il paziente è in grado di
svolgere delle attività lavorative “leggere”, ad esempio mansioni di
sorveglianza o d’ufficio, da definire considerando la scolarità (apprendistato
di elettricista non terminato). Oltre all’affezione osteoarticolare presenta
ora una sindrome depressiva reattiva alla menomazione fisica, motivo per cui ho
recentemente iniziato una terapia antidepressiva.” (Doc. 62-1 inc. LAINF)
Alla luce di queste considerazioni dei curanti,
secondo questo Tribunale non è possibile, senza procedere ad ulteriori accertamenti,
concludere con sufficiente tranquillità che, come indicato dalla dr.ssa __________
del SMR, il danno alla salute dell’interessato sia di carattere esclusivamente
infortunistico e che, dal punto di vista psichiatrico, l’assicurato non
presenti alcuna patologia con influsso sulla capacità lavorativa.
Questo
tema dovrà quindi essere oggetto di un approfondimento da parte
dell’amministrazione, dopo aver preso contatto con i medici curanti
dell’assicurato.
La
necessità di un accertamento medico al fine di chiarire la portata del disturbo
psichico e l’eventuale incidenza dello stesso sulla capacità lavorativa residua
dell’assicurato appariva tanto più evidente, alla luce di quanto indicato
dall’assicuratore infortuni sia nella decisione formale del 7 ottobre 2011 - nella
quale ha precisato che “nella valutazione del grado di invalidità abbiamo
escluso la sindrome depressiva reattiva poiché non è da mettere in relazione
causale adeguata con l’infortunio in oggetto” (doc. 65/1-4 inc. LAINF) – sia,
soprattutto, nella decisione su opposizione del 21 novembre 2011 - nella quale
ha espressamente indicato che “incomberà all’AI valutare il grado d’invalidità
tenuto conto dell’insieme dei disturbi (organici e psichici)” (cfr. doc.
67/1-7).
2.8. In una
sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V
210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla
giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi
di accertamento medico (SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della
conformità alla CEDU e alla Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha
pure precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente
una perizia giudiziaria e in quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore
per un complemento istruttorio.
Il TF ha,
al riguardo, sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(…).
4.4.1.1 Ist das Gutachten einer
versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene
Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das
Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die
Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit
diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines
Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den
kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61
lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen
auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen
Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung
delegieren dürfen.
4.4.1.2 Die Vorteile von Gerichtsgutachten
(anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des
Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte
Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko
von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren
Considerandi
multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick
auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche
funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der
Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,
Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation
schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.
4.4.1.3
Die Einschränkung der Befugnis der
Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die
Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter
Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im
Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;
vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,
derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine
Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo
dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige
Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,
bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger
zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten
(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil
vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.
4.4.1.4
Freilich ist es weder unter praktischen
noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens,
die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts
fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines
Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS
von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.
Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein
Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig
erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich
abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem
rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der
bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die
betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend
reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine
Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt
hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher
vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen
Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache
zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung
von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das
Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S.
151.
E. 3.5,9C_85/2009)”.
(DTF
137.
V 263-265)
In una
sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella
pubblicata in DTF 137 V 210 - emanata in materia di assicurazione contro gli
infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF
135.
V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di
rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) é libero
di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare
gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo
la procedura di cui all’art. 44 LPGA:
"
Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht
entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den
Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art.
44.
ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).”
(STF 8C_59/2011 consid. 5.2)
L’Alta
Corte è giunta alla stessa conclusione in una sentenza ancor più recente,
8C_943/2010 del 9 novembre 2011, concernente una fattispecie in cui l’aspetto
della residua capacità lavorativa era stato oggetto di valutazioni discordanti
tra il medico fiduciario dell’assicuratore infortuni ed i sanitari della
clinica di riabilitazione dove l’assicurato aveva soggiornato tempo prima. In
quella pronunzia, il TF ha rinviato la causa all’amministrazione affinché
disponesse un complemento istruttorio da parte di un medico indipendente
ossequiando la procedura di cui all’art. 44 LPGA.
Nel
caso di specie, è vero che la questione relativa alla capacità lavorativa
dell’assicurato, dal profilo psichiatrico, non necessita semplicemente di una
precisazione o di un chiarimento. Va però rilevato che l’UAI, come visto in
precedenza (cfr. consid. 2.7.), ha fondato la sua decisione sul solo parere della
dr.ssa __________ del SMR, peraltro non specialista in psichiatria, senza per
nulla approfondire la problematica psichiatrica.
Sono pertanto realizzati i
presupposti per un rinvio degli atti all’amministrazione (cfr. la
giurisprudenza appena citata).
Per
le ragioni già diffusamente esposte al considerando 2.7., si giustifica quindi
l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti
all’amministrazione, affinché metta in atto un approfondimento
a livello psichiatrico.
Quindi,
in esito a tale complemento istruttorio, tenuto conto anche degli aspetti
somatici, l’amministrazione si determinerà nuovamente sul diritto alla rendita
dell’assicurato.
A tale proposito, il TCA
rileva che l’Ufficio AI, nell’effettuare il confronto dei redditi necessario al
fine di determinare il grado di invalidità dell’interessato, dovrà valutare se,
nel caso di specie, occorra applicare al reddito da invalido una riduzione per
tenere conto del cosiddetto gap salariale e una ulteriore riduzione percentuale
per tenere conto dell’età dell’interessato, nato nel 1952, dato che entrambi
questi aspetti non risultano essere stati presi in considerazione nel calcolo
del consulente IP del 19 ottobre 2011 (cfr. doc. IV/1-3).
2.9
Secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al
Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell'Ufficio AI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§
La decisione impugnata del 16 novembre 2011 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al
considerando 2.8..
2. Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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