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Decisione

32.2011.315

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

16 aprile 2012Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

i movimenti attivi della spalla sx con dei forti dolori al minimo movimento.

Di fronte a queste limitazioni funzionali

associate ad una sindrome algica importante della spalla sx come anche all’alta

probabilità che lo stato di salute peggiorerà in futuro, penso che sia

illusorio chiedere al signor __________ di lavorare presso il comune di __________.

Per quanto riguarda un’attività professionale di

tipo non fisica, credo che non sia in grado di svolgerla a causa di uno stato

depressivo reattivo abbastanza pronunciato.

Se si valuta lo stato di salute globale sia

fisico che psichico del signor RI 1, non penso che si possa sperare in una

reintegrazione professionale presso il comune di __________ e questo

probabilmente definitivamente.” (Doc. 61-1 inc. LAINF)

Analogo il parere espresso, nel referto del 28

luglio 2011, indirizzato al datore di lavoro, dal dr. __________, spec. FMH in

medicina interna, del seguente tenore:

"

Come da voi richiesto esprimo il mio parere

sulle possibilità di ripresa lavorativa del signor RI 1 e sulle sue attuali

condizioni psicofisiche, dopo aver letto la valutazione del medico di __________

della __________, dr. __________, e avere rivisto il paziente il 26.7.2011.

Malgrado gli interventi eseguiti alla spalla sinistra a seguito della

lussazione acromioclavicolare del giugno 2008, persistono i dolori alla spalla

già a riposo, che si acuiscono nell’uso di quest’ultima con importanti

limitazioni funzionali.

Nella situazione attuale e considerando che non

vi sono altre possibilità terapeutiche eccetto l’assunzione di antidolorifici,

il signor RI 1 non potrà più esercitare la professione finora svolta di operaio

comunale che implica l’uso continuo della forza. Il paziente è in grado di

svolgere delle attività lavorative “leggere”, ad esempio mansioni di

sorveglianza o d’ufficio, da definire considerando la scolarità (apprendistato

di elettricista non terminato). Oltre all’affezione osteoarticolare presenta

ora una sindrome depressiva reattiva alla menomazione fisica, motivo per cui ho

recentemente iniziato una terapia antidepressiva.” (Doc. 62-1 inc. LAINF)

Alla luce di queste considerazioni dei curanti,

secondo questo Tribunale non è possibile, senza procedere ad ulteriori accertamenti,

concludere con sufficiente tranquillità che, come indicato dalla dr.ssa __________

del SMR, il danno alla salute dell’interessato sia di carattere esclusivamente

infortunistico e che, dal punto di vista psichiatrico, l’assicurato non

presenti alcuna patologia con influsso sulla capacità lavorativa.

Questo

tema dovrà quindi essere oggetto di un approfondimento da parte

dell’amministrazione, dopo aver preso contatto con i medici curanti

dell’assicurato.

La

necessità di un accertamento medico al fine di chiarire la portata del disturbo

psichico e l’eventuale incidenza dello stesso sulla capacità lavorativa residua

dell’assicurato appariva tanto più evidente, alla luce di quanto indicato

dall’assicuratore infortuni sia nella decisione formale del 7 ottobre 2011 - nella

quale ha precisato che “nella valutazione del grado di invalidità abbiamo

escluso la sindrome depressiva reattiva poiché non è da mettere in relazione

causale adeguata con l’infortunio in oggetto” (doc. 65/1-4 inc. LAINF) – sia,

soprattutto, nella decisione su opposizione del 21 novembre 2011 - nella quale

ha espressamente indicato che “incomberà all’AI valutare il grado d’invalidità

tenuto conto dell’insieme dei disturbi (organici e psichici)” (cfr. doc.

67/1-7).

2.8. In una

sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V

210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla

giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi

di accertamento medico (SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della

conformità alla CEDU e alla Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha

pure precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente

una perizia giudiziaria e in quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore

per un complemento istruttorio.

Il TF ha,

al riguardo, sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…).

4.4.1.1 Ist das Gutachten einer

versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene

Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das

Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die

Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit

diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines

Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den

kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61

lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen

auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen

Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung

delegieren dürfen.

4.4.1.2 Die Vorteile von Gerichtsgutachten

(anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des

Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte

Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko

von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren

Considerandi

multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick

auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche

funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der

Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,

Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation

schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.

4.4.1.3

Die Einschränkung der Befugnis der

Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die

Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter

Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im

Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;

vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,

derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine

Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo

dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige

Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,

bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten

(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil

vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4

Freilich ist es weder unter praktischen

noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens,

die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts

fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines

Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS

von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.

Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein

Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig

erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich

abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem

rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der

bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die

betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend

reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine

Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt

hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher

vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen

Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache

zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung

von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das

Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S.

151.

E. 3.5,9C_85/2009)”.

(DTF

137.

V 263-265)

In una

sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella

pubblicata in DTF 137 V 210 - emanata in materia di assicurazione contro gli

infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF

135.

V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di

rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) é libero

di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare

gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo

la procedura di cui all’art. 44 LPGA:

"

Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht

entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den

Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art.

44.

ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).”

(STF 8C_59/2011 consid. 5.2)

L’Alta

Corte è giunta alla stessa conclusione in una sentenza ancor più recente,

8C_943/2010 del 9 novembre 2011, concernente una fattispecie in cui l’aspetto

della residua capacità lavorativa era stato oggetto di valutazioni discordanti

tra il medico fiduciario dell’assicuratore infortuni ed i sanitari della

clinica di riabilitazione dove l’assicurato aveva soggiornato tempo prima. In

quella pronunzia, il TF ha rinviato la causa all’amministrazione affinché

disponesse un complemento istruttorio da parte di un medico indipendente

ossequiando la procedura di cui all’art. 44 LPGA.

Nel

caso di specie, è vero che la questione relativa alla capacità lavorativa

dell’assicurato, dal profilo psichiatrico, non necessita semplicemente di una

precisazione o di un chiarimento. Va però rilevato che l’UAI, come visto in

precedenza (cfr. consid. 2.7.), ha fondato la sua decisione sul solo parere della

dr.ssa __________ del SMR, peraltro non specialista in psichiatria, senza per

nulla approfondire la problematica psichiatrica.

Sono pertanto realizzati i

presupposti per un rinvio degli atti all’amministrazione (cfr. la

giurisprudenza appena citata).

Per

le ragioni già diffusamente esposte al considerando 2.7., si giustifica quindi

l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti

all’amministrazione, affinché metta in atto un approfondimento

a livello psichiatrico.

Quindi,

in esito a tale complemento istruttorio, tenuto conto anche degli aspetti

somatici, l’amministrazione si determinerà nuovamente sul diritto alla rendita

dell’assicurato.

A tale proposito, il TCA

rileva che l’Ufficio AI, nell’effettuare il confronto dei redditi necessario al

fine di determinare il grado di invalidità dell’interessato, dovrà valutare se,

nel caso di specie, occorra applicare al reddito da invalido una riduzione per

tenere conto del cosiddetto gap salariale e una ulteriore riduzione percentuale

per tenere conto dell’età dell’interessato, nato nel 1952, dato che entrambi

questi aspetti non risultano essere stati presi in considerazione nel calcolo

del consulente IP del 19 ottobre 2011 (cfr. doc. IV/1-3).

2.9

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al

Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell'Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§

La decisione impugnata del 16 novembre 2011 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al

considerando 2.8..

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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