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Decisione

32.2011.319

Domanda di rendita respinta dall'Ufficio AI. Conferma in sede giudiziaria della perizia SAM come pure del calcolo del grado d'invalidità. Negato l'aumento del reddito da valido per ipotetico avanzamen

24 maggio 2012Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

I

periti del SAM, tenuto conto delle valutazioni specialistiche, sono giunti ad

una conclusione logica, priva di contraddizioni e condivisibile circa una

residua capacità lavorativa globale dell’80%, da intendersi come presenza

durante tutto il giorno ma con un rendimento ridotto del 20%, in attività

adeguate al suo stato di salute con decorrenza dal 2 agosto 2010.

L’assicurato

fa riferimento al rapporto 21 novembre 2011 del suo medico curante, dr. __________

(doc. B). Come rettamente evidenziato nelle annotazioni 15 dicembre 2011 del

SMR, il succitato sanitario ha elencato le note diagnosi accertate in sede di

perizia SAM, senza che risulti una modifica dello stato di salute. Certo che il

dr. __________ ha fatto una diversa valutazione della capacità lavorativa, sostenendo:

"

(…)

In considerazione delle patologie sopraccitate il

paziente non è sicuramente in grado di svolgere la sua attività lavorativa. Il

paziente non è in grado neppure di svolgere un'attività leggera, non può sicuramente

sollevare pesi di più di 3-4 chilogrammi, è estremamente limitato nella mobilizzazione dei gomiti e delle spalle così come della colonna. Non si

intravvede nemmeno la possibilità di integrarlo in un'attività leggera."

(doc. B)

Tuttavia

dal succitato scritto non si evincono le ragioni che permettono di differire dalla

convincente valutazione del SAM.

Con

osservazioni 22 febbraio 2012 l’assicurato ha fatto riferimento, senza allegarlo,

ad un rapporto 18 maggio 2011 del dr. __________, informando di aver richiesto

una valutazione al dr. __________, specialista in reumatologia, e di trasmettere

al Tribunale il referto (VIII). Tale documento non è mai pervenuto.

In

data 23 aprile 2012 (cfr. consid. 1.5) l’assicurato ha prodotto il rapporto 5

marzo 2012 del dr. __________, il quale in sostanza ha confermato il consulto

reumatologico svolto in ambito SAM (“… in merito alla valutazione del Dr. __________

non ho particolari osservazioni da fare. Ritengo che le sue decisioni debbano

essere accettate. (…).”(doc. D2).

L’insorgente

ha prodotto anche il rapporto 14 marzo 2011 del dr. __________ medico curante

(doc. D3). Al riguardo, rettamente nella nota 7 maggio 2012 il SMR rileva che

il medico curante, formulando una diversa valutazione sulla capacità lavorativa

rispetto alle conclusioni del SAM, elenca tuttavia le note diagnosi e che da tale

rapporto non risultano nuovi elementi medici che non sono stati esaminati (doc.

XI).

Alla luce di quanto sopra esposto, sulla base delle affidabili e

concludenti risultanze della perizia del SAM, le quali hanno permesso di

vagliare accuratamente lo stato di salute dell’interessato e richiamato inoltre

l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal

danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp.. 57, 551 e 572), il TCA ritiene

dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito

delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i

riferimenti ivi citati), che dal 2 agosto 2010 l'assicurato è abile all’80% in attività adeguate rispettose dei limiti funzionali elencati in

perizia.

In

questo contesto, la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti

per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino all'emanazione del

querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di

ulteriori accertamenti.

Al riguardo, va fatto presente che se

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 con rinvii). Un tale modo di procedere non lede il diritto

di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p.

28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94

consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d).

2.7. Per quel che concerne la determinazione del grado

d’invalidi-tà, l’Ufficio AI ha rettamente raffrontato il reddito da meccanico

(reddito da valido) con il reddito ipotetico evinto dai dati statistici salariali

(reddito da invalido). Occorre innanzitutto rilevare

che, secondo la recente giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi

sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio

del diritto alla rendita; i redditi da valido e da invalido devono però essere

rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di

eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della

decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; SVR 2003 IV Nr. 24).

Nel

caso in esame, l’anno dell’eventuale diritto alla rendita è il 2011, ossia alla

scadenza del termine di attesa ex 28 cpv. 1 lett. b LAI iniziato a decorrere il

2 agosto 2010 quando l’assicurato è stato ritenuto abile all’80% in attività

adeguate rispettose dei limiti funzionali elencati in perizia.

2.7.1. Per

determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il

danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel

momento determinante (corrispondente all’inizio dell’eventuale diritto alla

rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante,

quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224 con riferimento).

Tale reddito dev’essere determinato il più concretamente possibile.

Di regola ci si

fonderà sull’ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del

danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all’evoluzione reale dei

salari (cfr. STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; STF 9C_181/2008 del 23

ottobre 2008, DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224), o comunque sul salario

che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa

azienda o in un’azienda simile.

Nel caso in cui

non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico

che l’assicurato avrebbe potuto conseguire senza invalidità, si farà riferimento

ai dati empirici o statistici (STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; VSI 1999

pag. 248 consid. 3b). Per il resto, occorre

tenere conto del principio secondo cui - in assenza di indizi concreti che

impongano una diversa valutazione - la persona assicurata avrebbe di regola, e

conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività precedentemente

svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid. 2a). In tale

contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro considerata.

Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e

percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30;

RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è

pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata

da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002

pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata).

Nel caso in esame,

l’amministrazione ha preso in considerazione, quale reddito da valido, l’importo

di fr. 66'885.-- dichiarato dal datore di lavoro (__________) nel questionario

firmato il 3 novembre 2010 (cfr. punti no. 2.10 e 2.11; doc. AI 27-3).

Il ricorrente fa invece

riferimento allo scritto del 21 giugno 2011 in cui il medesimo datore di lavoro dichiara che l’assicurato, nel caso non vi fosse stata l’insorgenza della sua

malattia, in considerazione delle sue competenze professionali ed alla

tipologia del lavoro svolto, avrebbe percepito nel 2010 un salario di fr.

70'200.--, aumentato nel 2011 a fr. 73'710.-- (doc. C).

Con

il citato scritto 23 aprile 2012 il ricorrente ha trasmesso la lettera 27

febbraio 2012 dell’ex datore di lavoro:

"

(…)

così come richiesto

con la presente le preciso le motivazioni inerenti alla quantificazione degli stipendi presumibili di RI 1,

così come indicati nel mio scritto del 21.06.2011.

In particolare evidenzio che ad

inizio 2010 ho valutato un rinnovamento della mia ditta, in quanto nei successivi anni il

maggior cliente avrebbe terminato la propria attività.

Per questa ragione il mio progetto

aziendale voleva rendere completamente autonoma l'officina, con l'acquisizione

di due apprendisti (assunti dal settembre 2010) e delegare totale indipendenza e

responsabilità al Signor RI 1 in questo modo il sottoscritto avrebbe avuto la disponibilità di

dedicarsi unicamente all'acquisizione di nuovi clienti.

Inoltre durante l'esercizio 2010 ho

acquistato alcuni macchinari da noleggiare, sviluppando in seguito i diversi contatti con i

clienti ed ottenendo un buon riscontro l'anno successivo (2011): l'idea era di

coinvolgere anche il Signor RI 1 per la gestione di questo nuovo segmento.

Nel mio citato scritto avevo

pertanto indicato gli stipendi annui di fr. 70'200.- per I' anno 2010 e fr. 73710.- per il 2011,

considerando un aumento lineare del 5.0% sullo stipendio base dell'anno 2009 in base all'ipotetico aumento di responsabilità e di indipendenza che avrei richiesto al Signor RI 1, così

come alla co-gestione del nuovo settore.

Tengo inoltre a precisare che nel

modulo "Questionario per il datore di lavoro" dell'Al, al punto 2.11 avevo indicato la somma

di fr. 66'885.- quale guadagno della persona assicurata, attualmente e senza il danno alla

salute, nell'attività originariamente svolta, come al punto 2.7 "Attività lavorativa prima dell'insorgenza

del danno alla salute" (doc. D1).

Pertanto

occorre valutare se, ai fini della determinazione del reddito da valido, debba

essere preso in considerazione il salario ipotetico indicato nel summenzionato

scritto 21 giugno 2011 del datore di lavoro.

Nel

caso in esame, secondo questa Corte, la richiesta dell’assicurato non può

essere accolta. Dal succitato scritto del datore di lavoro non risulta che, al

momento dell’insorgenza del danno alla salute, l’assicurato avesse iniziato a

beneficiare di concrete misure per una futura carriera professionale. Va

infatti ricordato che, come evidenziato sopra, di principio un salario

superiore a quello che la persona assicurata avrebbe potuto effettivamente

conseguire al momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita,

aggiornato alla data dell’emissione della decisione impugnata, va preso in

considerazione solo laddove l’assicurato per motivi inerenti alla salute non ha

potuto continuare la carriera professionale già intrapresa e che avrebbe

portato a compimento senza l’insorgere del danno alla salute (DTF 96 V 29 dove

la persona assicurata ha subito un danno alla salute mentre svolgeva un

perfezionamento professionale; cfr. anche STCA in. 32.2009.117 del 24 febbraio

2010 consid. 2.9 p. 28), ciò che, come visto sopra, non è il caso in esame.

Va

pertanto preso in considerazione il salario di fr. 66'885.--, da ultimo confermato

nello scritto 27 febbraio 2012 dall’ex datore di lavoro.

In queste

circostanze, il reddito da valido indicato nella decisione contestata va

confermato.

2.7.2. Per quel che concerne il

reddito da invalido, secondo la giurisprudenza, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta

dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera

completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e

riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché

l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il

reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione

del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici

ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli

stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76

consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b). Inoltre, va

rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti,

età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non

possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in

lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello

medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario

teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo,

come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse

di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito

del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale

procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il

giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione (DTF 137 V 73 consid. 5.2; 126 V 80 consid.

5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni

economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento

TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del

5 settembre 2006).

Se

una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito

considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente

accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone.

In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido

aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo

capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante

una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda fase, occorre

esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla

base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto presente che i

fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il

parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere presi in

considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali

e professionali (DTF 134 V 322).

Quando

il reddito da valido differisce considerevolmente dal salario statistico riconosciuto

nello specifico settore economico, il TF ha nel frattempo stabilito, anche in

casi ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 consid.

4), che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5 % dal

salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla

media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte

le ulteriori condizioni - un parallelismo dei redditi di paragone, fermo restando

però che questo parallelismo si effettua soltanto per la parte percentuale eccedente

la soglia del 5% (DTF 135 V 297 e STF 9C_1033/2008 e

9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid. 5.5)

Nella

fattispecie concreta, conformemente alla citata giurisprudenza e come si

evince dalla decisione contestata, l’am- ministrazione ha utilizzato i dati salariali forniti dalla tabella TA1 (anno 2009) elaborata

dall'Ufficio federale di statistica e relativa ad una professione che

presuppone qualifiche inferiori (categoria 4) nel settore privato svizzero (a

proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.

RAMI 2001 U 439, pp. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pp. 47ss.), quantificando un

salario statistico di fr. 61'244,25. L’Ufficio AI ha poi tenuto conto di una

residua capacità lavorativa dell’ 80% e di riduzione del reddito per circostanze

personali del 10% (5% per attività leggere e 5% per altri fattori), determinando

in tal modo un reddito da invalido di fr. 44'095,85, rispettivamente fr.

45'067.-- nel 2010.

Va qui rilevato il salario da valido di fr. 66'885.--

percepito dall’assicurato quale meccanico di veicoli industriali è superiore

a quello realizzato, nello stesso anno, in media a livello svizzero nell’analoga

categoria di fr. 58’008.-- (Tabella TA1 2010, p.to 45-47 [settore commercio;

riparazioni di autoveicoli], livello di qualifica 4: fr. 4’648.--; riportati su

41,6 ore [cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La

Vie économique, 9/2011] = 4'834.-- moltiplicati per 12 [ritenuto che la

quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999,

consid. 3a] = fr. 51’960), motivo per cui non esiste, conformemente

la giurisprudenza succitata, una differenza salariale (cosiddetto gap

salariale) da porre in deduzione al reddito da invalido.

Il

ricorrente contesta la riduzione del reddito per circostanze personali del 10% (5%

per attività leggere e 5 “per altri svantaggi salariali derivanti da

contingenze salariali”; cfr. tabella di calcolo 7 novembre 2011 in doc. AI 79/1) operata dall’amministrazione postulando che, tenuto conto delle limitazioni funzionali,

venga riconosciuta la massima deduzione del 25% ammessa dalla giurisprudenza

(10% di riduzione per attività leggere e 15% per svantaggi salariali derivanti

da contingenze particolari). Al riguardo va fatto presente che le riduzioni

sono frutto di un’accurata valutazione del consulente in integrazione

professionale riportata nel rapporto 7 novembre 2011 (doc. AI 79).

Quanto

alle limitazioni funzionali, va rilevato che le stesse sono state riconosciute

nella misura in cui l’assicurato è stato ritenuto totalmente abile in attività

adeguate con presenza durante tutto il giorno lavorativo, ma con rendimento ridotto

del 20%. Nella risposta di causa l'Ufficio AI ha rettamente evidenziato che per

questa tipologia di assicurati, di regola, non è riconosciuta alcuna riduzione,

e più precisamente:

"

Va in primo luogo

osservato che – a dipendenza del danno alla salute – l'assicurato è stato

giudicato in grado di esercitare un'attività adeguata all'80%, precisando che

si tratta della presenza durante tutto il giorno, ma con una riduzione

del rendimento del 20%.

Alla luce di questa precisazione, non si può quindi

applicare (al reddito da invalido) alcuna riduzione percentuale per tener conto

del fatto che l'interessato è in grado di svolgere un'attività adeguata unicamente

a tempo parziale (per la questione inerente il grado di occupazione, cfr. STF I

69/07 del 2 novembre 2007 come pure STCA del 29.11.2010 incarto nr.

32.2010.112).”

L’insorgente

giustamente rileva come nel progetto di decisione 23 marzo 2011 la percentuale

riconosciuta era del 15% ( 5% per attività leggere e 10% per altri fattori;

cfr. doc. AI 55/2). Da una parte va fatto presente che agli atti di causa non risulta

alcuna motivazione relativa alle succitate riduzioni; dall’altra nel summenzionato

rapporto 7 novembre 2011 non vi è alcuna spiegazione sui motivi che hanno

spinto l’amministrazione a ridurre dal 10 al 5% “gli altri fattori”. Tale questione

può essere lasciata aperta in quanto, come verrà detto nel prosieguo, in entrambi

i casi l’assicurato non avrebbe diritto alla rendita, ritenuto come maggiori

riduzioni di quelle considerate non risultano essere applicabili, come del

resto traspare dal citato rapporto 7 novembre 2011.

Infine,

come pertinentemente sottolineato dall’Ufficio AI, il fatto che al momento

della decisione contestata, la quale delimita dal punto

di vista temporale il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali

(DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti),

l’assicurato aveva 59 anni non permette di non ritenere ragionevolmente

esigibile che egli possa mettere la sua residua capacità lavorativa (del 100%

con una riduzione di rendimento del 20%) in quei settori d’attività accessibili

a lavoratori non qualificati, con mansioni semplici e ripetitive, attività

elencate dal consulente in integrazione professionale (cfr. doc. AI 54). Tale valutazione è del resto in linea con la giurisprudenza

del TF il quale, ad esempio, in una sentenza del 22 giugno

2007 nella causa T. (I 359/06), confermando la decisione del 10 marzo 2006 del

TCA (cfr. inc. 32.2005.100), aveva ritenuto esigibile lo sfruttamento della residua

capacità sul mercato equilibrato del lavoro da parte di un assicurato, 58enne

al momento di emanazione della decisione dell’amministrazione, dato che, dal

profilo dell’età, non erano realizzate le condizioni per ammettere una totale

incapacità di guadagno per mancanza di possibilità reale di sfruttarne la

residua capacità. Di analogo tenore anche la STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008

concernente un assicurato di 59 anni, la STF I 336/03 dell’8 gennaio 2004 concernente

un assicurato 58enne e la sentenze I 246/02 del 7 novembre 2003 riguardante un

assicurato di 58 anni e 10 mesi.

2.7.3. Dal

raffronto tra il reddito valido di fr. 66'885.--

ed il reddito da invalido di fr. 45'067.-- risulta un tasso d’invalidità non pensionabile

del 33% (66'885 - 45'067 x 100 : 66'885).

Infine,

rettamente l’amministrazione evidenzia che anche volendo ammettere una

riduzione globale del 15%, l’assicurato non avrebbe comunque diritto alla

rendita, il grado d’invalidità essendo del 37%.

Ne

consegue che la decisione contestata dev’essere confermata, mentre il ricorso

va respinto.

2.8. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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