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Decisione

32.2011.32

Decorrenza del diritto alla rendita. Domanda tardiva giusta l'art. 48 cpv. 2 vLAI

3 agosto 2011Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

32.2011.32

Data decisione, Autorità:

03.08.2011, TCA

Titolo:

Decorrenza del diritto alla rendita. Domanda tardiva giusta l'art. 48 cpv. 2 vLAI

DECORRENZA DELLA RENDITA

art. 28 cpv. 1 let. b LAI

art. 48 cpv. 2 LAI

Raccomandata

Incarto n.

32.2011.32

BS

Lugano

3 agosto 2011

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 25 gennaio 2011

di

RI 1

contro

le decisioni del 26 novembre e 2 dicembre

2010 emanate da

CO 1

in materia di assicurazione federale per

l'invalidità

considerato in

fatto ed in diritto

che - con

decisione 26 novembre 2010, preavvisata l’8 settembre 2010, l’Ufficio AI ha riconosciuto

a RI 1 il diritto ad una rendita intera (70% di grado d’invalidità) dal 1°

settembre 2007. Siccome la domanda di prestazioni è stata presentata tardivamente

(il 27 maggio 2009), il versamento della rendita è stato disposto con effetto

retroattivo al 1° maggio 2008, ossia un anno prima della domanda stessa (doc. AI

30). Con successiva decisione 2 dicembre 2010 l’amministrazione le ha riconosciuto

una rendita per figlio (doc. AI 26);

- contro

le succitate decisioni l’assicurata ha presentato il presente ricorso (I).

Dando seguito al decreto di completazione 21 febbraio 2011 (IV), con scritto 1°

marzo 2011 essa ha postulato l’erogazione della rendita (sia quella principale

che la rendita per figlio) da settembre 2006, facendo presente le sue gravi

condizioni di salute. La ricorrente ha infine chiesto di essere esentata dal

pagamento di tasse e spese di giustizia;

- con

la risposta di causa l’Ufficio AI ha postulato la reiezione del ricorso, confermando

la decisione impugnata;

- con

scritto 8 aprile 2011 l’insorgente ha rettificato la sua richiesta ricorsuale

nel senso di chiedere la rendita nel 2007 dopo la scadenza dell’anno di attesa;

- la

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e

giurisprudenza ivi citata);

- il

ricorso è da dichiarare ricevibile, non avendo l’Ufficio AI saputo dimostrare

la data d’invio delle pronunzie contestate (cfr. doc. III) ed avendo comunque il

medico curante dell’assicurata, con scritto il 12 dicembre 2010, fatto presente

all’amministrazione le proprie perplessità sull’inizio dell’incapacità lavorativa

(doc. AI 28-1);

- oggetto

del ricorso è unicamente la contestazione circa la decorrenza del diritto alla

rendita intera;

- nel

caso in esame dagli atti medici ed economici è risultato che l’assicurata presenta

un’invalidità del 70% quale casalinga dal mese di settembre 2006 (cfr. inchiesta

economica 26 agosto 2010 -doc. AI 17- e rapporto 7 settembre 2010 del SMR [doc.

AI 18]);

- di

conseguenza il diritto alla rendita sorge al 1° settembre 2007, un anno dopo il

termine di carenza ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI;

- tuttavia

l’assicurata ha inoltrato la domanda di prestazioni il 27 maggio 2009;

- secondo

l’art. 48 cpv. 2 prima frase LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2007 e

applicabile al caso in esame, precisa tuttavia che “se l'assicurato si

annuncia più di dodici mesi dopo l'inizio del diritto, le prestazioni sono

assegnate soltanto per i dodici mesi precedenti la richiesta”;

- per

questi motivi, l’Ufficio AI ha rettamente assegnato all’assicurata la rendita intera

unicamente con effetto retroattivo al 1° maggio 2008, ossia un anno prima della

domanda di prestazioni del 27 maggio 2009;

- in

queste circostanze la decisione contestata dev’essere confermata, mentre il

ricorso va respinto;

- secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso;

- che

l’istanza volta all’esonero delle tasse e spese di giustizia è da respingere in

quanto il presente ricorso era di primo acchito privo di esito favorevole (cfr.

art. 61 lett. f LPGA e sui requisiti, fra le tante,

cfr. DTF 125 V 202 consid. 4a). Infatti, con scritto 21

dicembre 2010 l’Ufficio AI – in risposta alla succitata lettera 14 dicembre

2010 del medico curante – aveva spiegato all’assicurata il motivo per cui il

versamento della rendita poteva essere eseguito unicamente dal 1° maggio 2008

(doc. AI 29);

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurata..

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per

il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele

Guffi Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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