32.2011.32
Decorrenza del diritto alla rendita. Domanda tardiva giusta l'art. 48 cpv. 2 vLAI
3 agosto 2011Italiano5 min
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Numero d'incarto:
Fatti
32.2011.32
Data decisione, Autorità:
03.08.2011, TCA
Titolo:
Decorrenza del diritto alla rendita. Domanda tardiva giusta l'art. 48 cpv. 2 vLAI
DECORRENZA DELLA RENDITA
art. 28 cpv. 1 let. b LAI
art. 48 cpv. 2 LAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2011.32
BS
Lugano
3 agosto 2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 25 gennaio 2011
di
RI 1
contro
le decisioni del 26 novembre e 2 dicembre
2010 emanate da
CO 1
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
considerato in
fatto ed in diritto
che - con
decisione 26 novembre 2010, preavvisata l’8 settembre 2010, l’Ufficio AI ha riconosciuto
a RI 1 il diritto ad una rendita intera (70% di grado d’invalidità) dal 1°
settembre 2007. Siccome la domanda di prestazioni è stata presentata tardivamente
(il 27 maggio 2009), il versamento della rendita è stato disposto con effetto
retroattivo al 1° maggio 2008, ossia un anno prima della domanda stessa (doc. AI
30). Con successiva decisione 2 dicembre 2010 l’amministrazione le ha riconosciuto
una rendita per figlio (doc. AI 26);
- contro
le succitate decisioni l’assicurata ha presentato il presente ricorso (I).
Dando seguito al decreto di completazione 21 febbraio 2011 (IV), con scritto 1°
marzo 2011 essa ha postulato l’erogazione della rendita (sia quella principale
che la rendita per figlio) da settembre 2006, facendo presente le sue gravi
condizioni di salute. La ricorrente ha infine chiesto di essere esentata dal
pagamento di tasse e spese di giustizia;
- con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha postulato la reiezione del ricorso, confermando
la decisione impugnata;
- con
scritto 8 aprile 2011 l’insorgente ha rettificato la sua richiesta ricorsuale
nel senso di chiedere la rendita nel 2007 dopo la scadenza dell’anno di attesa;
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e
giurisprudenza ivi citata);
- il
ricorso è da dichiarare ricevibile, non avendo l’Ufficio AI saputo dimostrare
la data d’invio delle pronunzie contestate (cfr. doc. III) ed avendo comunque il
medico curante dell’assicurata, con scritto il 12 dicembre 2010, fatto presente
all’amministrazione le proprie perplessità sull’inizio dell’incapacità lavorativa
(doc. AI 28-1);
- oggetto
del ricorso è unicamente la contestazione circa la decorrenza del diritto alla
rendita intera;
- nel
caso in esame dagli atti medici ed economici è risultato che l’assicurata presenta
un’invalidità del 70% quale casalinga dal mese di settembre 2006 (cfr. inchiesta
economica 26 agosto 2010 -doc. AI 17- e rapporto 7 settembre 2010 del SMR [doc.
AI 18]);
- di
conseguenza il diritto alla rendita sorge al 1° settembre 2007, un anno dopo il
termine di carenza ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI;
- tuttavia
l’assicurata ha inoltrato la domanda di prestazioni il 27 maggio 2009;
- secondo
l’art. 48 cpv. 2 prima frase LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2007 e
applicabile al caso in esame, precisa tuttavia che “se l'assicurato si
annuncia più di dodici mesi dopo l'inizio del diritto, le prestazioni sono
assegnate soltanto per i dodici mesi precedenti la richiesta”;
- per
questi motivi, l’Ufficio AI ha rettamente assegnato all’assicurata la rendita intera
unicamente con effetto retroattivo al 1° maggio 2008, ossia un anno prima della
domanda di prestazioni del 27 maggio 2009;
- in
queste circostanze la decisione contestata dev’essere confermata, mentre il
ricorso va respinto;
- secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso;
- che
l’istanza volta all’esonero delle tasse e spese di giustizia è da respingere in
quanto il presente ricorso era di primo acchito privo di esito favorevole (cfr.
art. 61 lett. f LPGA e sui requisiti, fra le tante,
cfr. DTF 125 V 202 consid. 4a). Infatti, con scritto 21
dicembre 2010 l’Ufficio AI – in risposta alla succitata lettera 14 dicembre
2010 del medico curante – aveva spiegato all’assicurata il motivo per cui il
versamento della rendita poteva essere eseguito unicamente dal 1° maggio 2008
(doc. AI 29);
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Le
spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurata..
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per
il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele
Guffi Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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