Lexipedia

Decisione

32.2011.323

Domanda di rendita respinta. Conferma della valutazione della capacità lavorativa medico-teorica. Negato un rilevante peggioramento delle condizioni di salute

7 agosto 2012Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

i medici del SMR hanno effettivamente ammesso un eventuale peggioramento, ma in

ogni modo successivo alla decisione qui contestata. Al riguardo, i medici del

citato servizio hanno spiegato:

"

(…)

Nel rapporto del 22.12.2011 invece il Dr. __________

riportava una diagnosi di S mista ansioso depressiva, attuale episodio di

entità medio grave (F 41.2).

Il rapporto medico del Dr. __________ del 2012 segnala

invece un peggioramento del quadro psicopatologico con una diagnosi di sindrome

depressiva ricorrente, non presente nel dicembre 2011.

Tale peggioramento del quadro clinico, possibile visto

la diagnosi di una depressione ricorrente tuttavia è possibile considerarlo a

partire dal febbraio 2012, data di inizio della presa a carico psichiatrica."

(Sottolineatura del redattore; doc. XVIII/bis)

Ciò

non toglie che, ribadito come il presente giudizio non pregiudica eventuali

diritti della ricorrente nei confronti dell’AI insorti in epoca successiva alla

data decisiva del provvedimento in lite, la ricorrente ha la facoltà di

presentare una nuova domanda di prestazioni, adducendo una rilevante modifica

della situazione valetudinaria ed allegando la pertinente documentazione medica

relativa ad eventuali nuovi o maggiori disturbi che potrebbero influire sul

grado di inabilità.

In

conclusione, alla luce di quanto sopra esposto, ritenuto come non vi sia stato

un peggioramento sino, almeno, alla resa della decisione contestata, richiamato

inoltre l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per

ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla

salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi

citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999,

pp.. 57, 551 e 572), il TCA ritiene dimostrato con il grado della

verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali

(DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati), che dall’aprile 2010 essa è abile al 55%, da intendersi quale

riduzione del 45% di rendimento in attività rispettose dei limiti funzionali

elencati in perizia SAM, svolta al 100%.

2.7. Per

quel che concerne l’aspetto economico, nel rapporto 15 settembre 2011, l’amministrazione

ha ritenuto che nel caso in esame non sono dati i presupposti per intraprendere

una riqualifica professionale, aprendo comunque un mandato di aiuto al collocamento

(doc. AI 103).

Per

quel che concerne il raffronto dei redditi va fatto riferimento al dettagliato

calcolo esposto nelle motivazioni alla decisione contestata, ma con le seguenti

precisazioni.

2.7.1. Per

determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il

danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la

stessa, nel momento determinante (corrispondente all’inizio dell’eventuale

diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante,

quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224 con riferimento).

Tale reddito dev’essere determinato il più concretamente possibile.

Di regola ci si

fonderà sull’ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del

danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all’evoluzione reale dei

salari (cfr. STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; STF 9C_181/2008 del 23

ottobre 2008, DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224), o comunque sul salario

che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa

azienda o in un’azienda simile.

Qualora

non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico

che l’assicurato avrebbe potuto conseguire senza invalidità, si farà

riferimento ai dati empirici o statistici (STF 8C_334/2008 del 26 novembre

2008; VSI 1999 pag. 248 consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto

del principio secondo cui – in assenza di indizi concreti che impongano una

diversa valutazione – la persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente

all'esperienza generale, continuato l'attività precedentemente svolta senza

invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la

normale evoluzione professionale va senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi

che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e percepito un salario più

elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag.

100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente;

necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi concreti,

quale ad esempio la partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b

[I 357/01] e dottrina citata).

Nel

caso in esame, prima del danno alla salute l’assicurata svolgeva l’attività di

ristoratrice presso la trattoria gestita dal marito, percependo nel 2006 un salario

di fr. 37’200.-- (cfr. doc. AI 36/9). Tale dato, rimasto incontestato, è

stato aggiornato dal consulente IP al 2008 in fr. 37799.-- ed al 2010 in fr. 39'712.--.

2.7.2. Il

reddito da invalido, secondo la giurisprudenza, è determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera

completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato

non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b). Inoltre, va rilevato che,

secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della

particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità

e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere

completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che

pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul

mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.

Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione

globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle

varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre,

chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima

che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione

(DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni

economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento

TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del

5 settembre 2006).

Se

una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito

considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente

accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone.

In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido

aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo

capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante

una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda fase, occorre

esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla

base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto presente che i

fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il

parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere presi in

considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze

personali e professionali (DTF 134 V 322).

Quando

il reddito da valido differisce considerevolmente dal salario statistico riconosciuto

nello specifico settore economico, il TF ha nel frattempo stabilito, anche in

casi ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 consid.

4), che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5 % dal salario

statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai

sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le

ulteriori condizioni - un parallelismo dei redditi di paragone, fermo restando

però che questo parallelismo si effettua soltanto per la parte percentuale

eccedente la soglia del 5% (STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010

consid. 5.5).

Nel

caso di specie, l’amministrazione ha correttamente utilizzato

i dati salariali forniti dalla tabella TA1 (2008 e 2010) elaborata dall'Ufficio

federale di statistica e relativa ad una professione che presuppone qualifiche

inferiori (categoria 4) nel settore privato svizzero (a proposito della

rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439,

pp. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pp. 47ss.), stabilendo un salario annuo lordo di

fr. 51'086,85 (2008) e fr. 52'887,95.-- (2010).

Da

tale reddito, come si evince nei fogli di calcolo datati 14 settembre 2011, il

consulente ha dedotto un 5% per svantaggi salariale derivanti da contingenze

particolari. L’assicurata contestata tale deduzione, invocando una deduzione

massima del 25%. Al riguardo occorre rilevare come la succitata riduzione è frutto

di una dettagliata ed accurata valutazione del consulente (cfr. doc. AI

107/1-2) e che il giudice non può senza validi motivi sostituire il suo

apprezzamento a quello degli organi dell’assicurazione (DTF 137 V 73 consid.

5.2; 126 V 80 consid. 5b/cc), motivi che in caso concreto non susstono.

Tenuto

conto di una capacità lavorativa rispettivamente del 75% (periodo maggio 2007 –

marzo 2010) e del 55% (da aprile 2010) in attività adeguate ed applicata la suddetta

riduzione del 5% per motivi personali, il reddito da invalida è stato fissato

in fr. 36'399,40 (2008) e 27'633,95.

Confrontando

questi dati con il surriferito reddito da valida emerge un tasso d’invalidità

del 4% (maggio 2007 – marzo 2010) e del 30% (aprile 2010), inferiore al minimo

pensionabile.

In

via abbondanziale va fatto presente che, anche volendo considerare per ipotesi

di lavoro una riduzione di reddito per il cosiddetto “gap salariale”,

l’assicurata non raggiungerebbe comunque un grado d’invalidità del 40% e questo

secondo il seguente calcolo.

Il

reddito da valida di fr. 37'200.-- del 2006 è inferiore a quello realizzato,

nello stesso anno, in media a livello svizzero dai lavoratori del settore

alberghi e ristoranti (Tabella TA1 2006, p.to 55, livello di qualifica 4: fr.

3667.-- riportati su 42,1 ore [cfr. tabella B 9.2, pubblicata

in La Vie économique, 1/2-2011, settore H alberghi e ristoranti pag. 94] moltiplicati per 12 [ritenuto che la quota di tredicesima è

già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a] = fr.

46'314.--).

Il

reddito statistico (fr. 52'887,95) – stato 2010 – andrebbe ridotto del 15%, percentuale

corrispondente al gap salariale applicabile (fr. 37'200.-- contro fr. 46'314.85 danno una differenza del 20% che va

ridotto dei primi 5 punti attestandosi a 15%) e corrisponde

pertanto a fr. 44'954,75. Considerata un’attività al 100% con riduzione

del rendimento del 45% (fr. 24'724,70) ed un’ulteriore riduzione

del 5% per svantaggi salariali il reddito da invalida ammonterebbe a fr. 23'488,45

(24'724,70 – 5%). Il grado d’invalidità, dall’aprile 2010, sarebbe del 36,85%

(37'200 – 23'488,45 x 100 – 37'200) 95% di 46'314 ridotti del 2.1% = fr.

37'051,20).

In

queste circostanze, l’Ufficio AI ha rettamente respinto la domanda di prestazioni.

Ne consegue la conferma della decisione impugnata e la reiezione del ricorso.

2.8. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese, per fr. 500.--, sono poste a carico della ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster