32.2011.323
Domanda di rendita respinta. Conferma della valutazione della capacità lavorativa medico-teorica. Negato un rilevante peggioramento delle condizioni di salute
7 agosto 2012Italiano30 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2011.323
Data decisione, Autorità:
07.08.2012, TCA
Ricorso:
TF,9C_740/2012, 22.10.2012
Titolo:
Domanda di rendita respinta. Conferma della valutazione della capacità lavorativa medico-teorica. Negato un rilevante peggioramento delle condizioni di salute
GRADO DI INVALIDITÀ
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
art. 4 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2011.323
BS/sc
Lugano
7 agosto 2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 15 dicembre 2011
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 14 novembre 2011 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe 1959, da ultimo attiva quale ristoratrice, nel marzo 2007 ha inoltrato una domanda di prestazioni indicando quale danno alla salute: “sclerosi
multipla, parestesie, stanchezza totale, difficoltà visiva, difficoltà a parlare,
blocco degli arti” (doc. AI 1/5).
1.2. Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui due perizie multidisciplinari
a cura del SAM, con decisione 14 novembre 2011 (preavvisata il 19 settembre 2011)
l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni non presentando l’assicurata
un grado d’invalidità pensionabile.
Dagli
accertamenti svolti è infatti emerso che nel periodo maggio 2006 - marzo 2010
l’assicurata presentava un’incapacità lavorativa del 25% sia nella sua abituale
professione che in attività adeguate per un grado d’invalidità (dal maggio
2007, trascorso l’anno di attesa, sino a marzo 2010) del 4%. A seguito del peggioramento
dello stato valetudinario (45% d’incapacità lavorativa in qualsiasi attività),
decorrente dal 1° aprile 2010, il grado d’invalidità è stato fissato al 30%
(doc. AI 121).
1.3. Avverso
la succitata decisione l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1 ha inoltrato
il presente ricorso, postulando, in via principale, il riconoscimento di una
rendita intera e, subordinatamente, la retrocessione degli atti all’Ufficio AI
per l’espletamento di ulteriori accertamenti medici pluridisciplinari. Sostenendo
un rilevante peggioramento, causante un’inabilità lavorativa del 75% successivamente
all’ulti- ma perizia del SAM, essa contesta anche la determinazione del reddito
ipotetico da invalida. Delle singole motivazioni verrà detto, per quanto occorra,
nel prosieguo.
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso, confermando
sia la valutazione medica che quella economica poste alla base della decisione
impugnata.
1.5. Il
3 febbraio 2012 l’insorgente ha prodotto ulteriore documentazione medica (VI), seguite,
su richiesta del TCA, da una presa di posizione dell’Ufficio AI (VIII).
1.6. In
data 2 aprile 2012 questo Tribunale ha chiesto all’Ufficio AI alcune delucidazioni
di natura medica (X), ricevute il 5 aprile 2012 (XI).
Invitato
dal TCA ad inoltrare delle osservazioni in merito al succitato accertamento,
con scritto 14 maggio 2012 il patrocinatore dell’assicurata ha prodotto nuova
documentazione medica, preannunciando di trasmettere appena possibile un rapporto
del dr. __________ (XV).
Con
scritto 1° giugno 2012 il TCA ha sollecitato la trasmissione del referto del
dr. __________ (XVI), senza tuttavia ricevere riscontro alcuno da parte della
ricorrente.
Infine,
il 18 luglio 2012 l’Ufficio AI ha preso posizione in merito ai nuovi atti medici
prodotti dall’insorgente (XVIII).
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se l’assicurata ha diritto ad una rendita.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band
XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).
Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera
se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno
al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié
pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto
conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora
realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in
attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del
lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale
del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
2.4. Nel
caso in esame, dopo aver fatto eseguire una perizia multidisciplinare datata 16
maggio 2008 (doc. AI 26), con lo scopo di un aggiornamento della situazione
medica dell’assicurata, l'Ufficio AI ha ordinato una seconda perizia SAM. Dal referto,
14 febbraio 2011 (doc. AI 87), risulta che i periti hanno fatto capo a quattro
consultazioni specialistiche esterne, di natura psichiatrica (dr. __________), reumatologica
(dr. Mariotti), neurologica (dr. __________) ed oftalmologica (dr. __________).
Sulla
base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno dell’insorgente
presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto le seguenti
diagnosi:
"
(…)
5.1 Diagnosi con influsso sulla
capacità lavorativa:
Depressione di media gravità ICD-10 F 32.1 scaturita da prolungamento di sindrome da disadattamento con disturbi emozionali.
Tratti lavoro-dipendenti di personalità.
Cheratocono all'occhio ds. e incipiente a sin., con/su:
- miopia e astigmatismo miopico
bilaterale;
- sospetta nevrite retrobulbare
all'occhio ds.
5.2 Diagnosi senza influsso sulla
capacità lavorativa:
Incipiente compressione cronica del nervo mediano sin.
nel canale carpale.
Disturbi soggettivi sensitivi con disestesia
all'emicorpo sin. di natura verosimilmente piuttosto funzionale.
Lesioni multiple di leucopatia nella sostanza bianca
dei due emisferi cerebrali d'origine non determinata, con/su:
- diabete mellito;
- ipertensione arteriosa;
- emicrania;
- tabagismo cronico.
Pregresso trauma craniocerebrale anamnestico (1968).
Sindrome cervicovertebrale con/su:
- alterazioni degenerative da C3 a C7
(in particolare C3-C6);
- spondilartrosi e protrusioni discali
ai sopraccitati livelli.
Sindrome lombovertebrale con/su:
- iniziali alterazioni degenerative dei
segmenti lombari.
Diabete mellito tipo 2.
Ipertensione arteriosa in trattamento.
Obesità (BMI ca. 40 kg/m2).
Ernia iatale.
Pregressa tiroidite di Hashimoto (settembre 2004),
con/su:
- sostituzione ormonale.
Pregressa meniscectomia e asportazione di cisti di
Baker al ginocchio sin. il 29.10.2007. (…)" (doc. AI 87/14-15)
Alla
luce dei consulti specialistici, accertato un peggioramento dal punto di vista
psichiatrico rispetto alla perizia del 16 maggio 2008, i periti del SAM hanno
ritenuto l’assicurata abile nella sua attività di esercente al 55% ed in altre
attività adeguate.
In
merito alle ripercussioni sulla residua capacità lavorativa, essi hanno rilevato:
"
(…)
Dal punto di vista psichiatrico l'A. presenta una
capacità lavorativa del 55% in qualsiasi tipo di attività e del 100% come
casalinga.
Dal punto di vista reumatologico l'A. è totalmente
abile al lavoro.
Dal punto di vista neurologico - come discusso in
precedenza - l'A. presenta una capacità lavorativa completa.
Dal punto di vista oftalmologico l'A. presenta una
capacità lavorativa del 75% anche in altre attività (si consigliano attività
dove non sia necessaria una visione binoculare e un'acuità visiva ottimale) e
abile al 100% come casalinga.
Globalmente l’A. presenta una capacità lavorativa del
55% (presenza durante tutto il giorno, ma con rendimento ridotto) in qualsiasi
attività rispettosa dei limiti oftalmologici e del 100% come casalinga da
inizio aprile 2010 e continua. In futuro lo stato valetudinario e la capacità
lavorativa dell'A. potrebbero migliorare grazie a cure psichiatriche e
oftalmologiche. (…)" (doc. AI 87/22)
Rispetto
alla prima perizia SAM vi è stato un peggioramento dello stato di salute, in
particolare della componente psichica e oftalmologica.
Successivamente
alla perizia, l’assicurata ha inoltrato diversa documentazione medica, tra cui
il rapporto 20 settembre 2011 del neurologo dr. __________ (doc. AI 118/49) ed
il rapporto 15 luglio 2011 del dr. __________, oftalmologo presso l’Ospedale
cantonale di __________ (doc. AI 118/39), sostenendo un rilevante peggioramento
delle condizioni di salute.
Con
annotazioni 31 ottobre 2011 il dr. __________ del SMR, esaminata la succitata
documentazione, ha sostenuto che “non sono stati presentati nuovi elementi per
una diversa valutazione” (doc. AI 120).
Con
il presente ricorso, allegati altri referti medici (cfr. consid. 1.5),
l’assicurata ribadisce un ulteriore peggioramento del suo stato di salute
successivo alla seconda perizia SAM tale da giustificare il riconoscimento di
una rendita intera.
2.5. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è
che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio
approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri
parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena
conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia
chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi
per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del
mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01
e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid.
1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31;
Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa,
il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici
specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a
conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi,
fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V
176, 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332;
ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003,
pag. 453).
In una
sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però
ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire
delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.
In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha
statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione
degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale
le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una
certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale
referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il
contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per
farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato
si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette
già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto
esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come
oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli
assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o
a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su
indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza
probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa
la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007
del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Per
quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità,
l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un
Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere
osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7).
In
merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza,
dell'equità del processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata
in DTF 136 V 376 il TF ha specificato che la qualità
formale di parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità
nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare
ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti
di parte le prove assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa.
Nella
sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 pubblicata in DTF 137 V
210 e segg., il TF ha preso posizione sulle critiche alla giurisprudenza federale
relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico
(art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione,
formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e
del Dr. iur Johannes Reich dell'11 febbraio 2010.
L'Alta
Corte è arrivata alla conclusione che l'acquisizione delle basi mediche per poter
emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i
SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure
giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea
(consid. 2.1-2.3).
Va qui inoltre evidenziato che in ragione
della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di
perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del
medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF
9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di
fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008) e che il
solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria
non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall’ammini-strazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29
settembre 2010, consid. 3.4 e i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Infine,
se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli
si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.6. Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in
materia di valore probatorio di rapporti medici e in particolare le STF
9C_87/2011 del 1. settembre 2011 e 9C_120/2011 del 25 luglio 2011 per quanto
riguarda le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale, questo
TCA non ha motivi per mettere in dubbio la dettagliata, approfondita
e convincente perizia multidisciplinare del febbraio 2011. Del resto, al
riguardo la ricorrente nulla ha eccepito, sostenendo tuttavia un rilevante
peggioramento dello stato di salute subentrato successivamente.
Va
qui ricordato che per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni
sociali esamina la legalità delle decisioni in base alla situazione di fatto
esistente al momento in cui la decisione impugnata è stata resa, nel caso in
esame il 14 novembre 2011. I fatti accaduti posteriormente e che hanno
modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo atto
amministrativo (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220
con riferimenti).
2.6.1 Per
quel che concerne la documentazione medica inoltrata dall’assicurata in sede di
osservazioni al progetto di decisione, posteriore alla perizia SAM del febbraio
2011, questo TCA può aderire a quanto sostenuto dal SMR nelle citate annotazioni
31 ottobre 2011 e 5 aprile 2012 del SMR, vale a dire che dalla stessa non
risultano evidenziate delle modifiche dal punto di vista medico rispetto alla
perizia multidisciplinare.
Dal
punto di vista neurologico, con rapporto 29 settembre 2011 il dr. __________,
che ha nuovamente visto l’assicurata il 12 e 19 luglio, ha concluso:
"
(…)
Lo stato neurologico è risultato nuovamente
perfettamente normale a parte un'irritazione del nervo mediano nel canale
carpale a sinistra; quadro sovrapponibile all'esame
precedente del 2.112010.
L'Ultrasonografia Doppler non ha mostrato segni di
stenosi a livello dei grossi vasi a destinazione cerebrale, soprattutto a
livello transorbitale.
La MRI cerebrale, con sequenze mirate sui nervi ottici
e sul circolo di Willisio è rimasta invariata rispetto agli esami precedenti,
con lesioni di tipo leucoaraiosi nella sostanza bianca, aspecifici, nè gli
esiti di una contusione frontale a destra, nessuna lesione demielinizzante
soprattutto a livello dei nervi ottici. Anche i potenziali evocati visivi del
18.7.2011 sono risultati nel limiti della norma in considerazione anche del
problemi visivi della Paziente.
Si può dunque confermare l'assenza di segni sospetti
per una malattia demielinizzante del sistema nervoso centrale, sia
dal punto dì vista clinico, evolutivo, delle immagini MRI e dei potenziali
evocati visivi. (…)" (Sottolineature del redattore; doc. AI 118/57)
Dopo
un episodio di malessere occorso a metà ottobre 2011, l’assicurata è stata rivisitata
dal dr. __________, il quale con rapporto 28 novembre 2011 ha diagnosticato malesseri di origine funzionale in paziente con tendenza all’iper-ventilazione,
diabete insolinodipendente, incipiente compressione cronica del nervo mediano
destro nel canale carpale. Risultando il tracciato EEG completamente normale,
ha ritenuto possibile l’origine psicogena di tale malessere (doc. D).
Nelle
annotazioni 31 ottobre 2011 e quelle più motivate del 4 aprile 2012 richieste
del TCA (cfr. consid.1.6), i medici del SMR hanno rettamente evidenziato come
dai succitati rapporti non risulti un peggioramento dello stato di salute neurologico.
In particolare essi rilevano che il dr. __________ ha escluso una patologia demielinizzante
e che “tutti gli esami sono risultati nella norma a parte
l’irritazione del nervo mediano nel canale carpale, problematica già riscontrata
in occasione della perizia SAM e ritenuta priva d’influsso sulla capacità lavorativa”
(XI).
Vero
che nel rapporto 18 aprile 2012 il Servizio di radiologia della Clinica __________
ha attestato “la presenza di una lesione periventricolare a sinistra in
corrispondenza della corona radiata, ipertensa nelle sequenze FLAIR; compatibile
con lesione demielinizzante “(sottolineatura del redattore; doc. F2). A
prescindere dal fatto che l’insorgente non ha prodotto il preannunciato
ulteriore rapporto del dr. __________ (cfr. consid. 1.6), la succitata lesione,
rispettivamente le eventuali conseguenze sulla capacità lavorativa non possono
essere prese in considerazione poiché successive all’emanazione della decisione
impugnata. Semmai, come verrà detto nel prosieguo, le stesse potranno fare oggetto
di una nuova domanda di prestazioni.
2.6.2. Anche
l’aspetto oftalmologico è rimasto invariato. Come riscontrato nel referto 8
novembre 2010 dalla dr.ssa __________, valutazione eseguita in corso di perizia
SAM, così anche nel rapporto 15 luglio 2011 il dr. __________, oftalmologo
presso l’Ospedale cantonale di __________ (doc. AI 118), ha diagnosticato un
cheratocono a destra, incipiente cheratocono a sinistra, miopia e astigmatismo
miopico bilaterale, sospetta nevrite retrobullare su MS OD.
Inoltre,
nelle citate annotazioni 4 aprile 2012 i medici del SMR hanno pertinentemente rilevato
che:
"
Lo status oculare
descritto nell'attuale rapporto del dr. __________ non si differenzia dallo
stato oculare documentato dalla dr.ssa __________ in occasione della perizia
SAM, anzi l'acuità visiva riportata dal dr. __________ risulta nettamente
migliore (+0,2).
Dal punto di vista oftalmologico l'A. è stata valutata
dalla Dr.ssa med. __________. Con correzione l'A. raggiunge un visus di 0,2
parziale a ds. e 0,7 a sin.; con correzione da vicino 0,3 parziale a ds, e 0,8 a sin. La pressione endoculare è 19 mmHg bilateralmente. A ds. vi è la presenza di opacità
stromale anteriore paracentrale inferiore, compatibile con assottigliamento
irregolare corneale del cheratocono.
Bilateralmente vi é la presenza di discretissima
opacità sottocapsulare anteriore. Fundus in oftalmoscopia indiretta: la papilla
è lievemente pallida e a bordi netti a ds., a sin. nella norma. La perimetria a
ds. mostra un campo visivo con scotomi paracentrali inferiori che possono
essere compatibili con il referto papillare, ma pure con il referto corneale.
La perimetria a sin. è nella norma. La perimetria eseguita nel febbraio 2008
mostrava campi visivi nei limiti della norma. La topografia corneale, rispetto
al 2008, mostra un peggioramento all'occhio ds. dovuto a un aumento del
cheratocono, mentre a sin. la topografia corneale è normale. La nostra
consulente non descrive lesioni diabetiche. (…)" (doc. XI/bis)
2.6.3. Per
quel che concerne la componente extrasomatica, valutata in ambito SAM e causante
un’incapacità lavorativa del 40-50%, la ricorrente ha prodotto due rapporti del
dr. __________, attuale psichiatra curante. Nel primo, datato 22 dicembre 2011,
il citato specialista ha diagnosticato una diagnosi di sindrome mista
ansio-depressiva, attuale episodi di entità medio - grave (ICD 10 F 31.2). Al riguardo, rettamente il SMR ritiene che il quadro clinico riportato dal dr. __________
è sovrapponibile al consulto del dr. __________ eseguito per conto del SAM.
Oltre a porre la medesima diagnosi, lo psichiatra curante non ha indicato le
limitazioni d’origine extra somatiche e nemmeno una valutazione della residua
capacità lavorativa.
Nel
successivo rapporto 11 maggio 2012 il dr. __________ ha specificato che
rispetto alla perizia del dr. __________ (16 febbraio 2011) vi è stato un
aumento della psicopatologia biologica, con soggettivo peggioramento dei
sintomi neurologici, neurovegetativi e psichiatrici. Egli ha concluso:
"
(…)
Dunque nella valutazione del danno psichico è
estremamente importante considerare le menomazioni presenti a livello
dell'intelligenza, del pensiero, della percezione, del giudizio critico,
dell'affettività, del comportamento, delle abilità nell'attività del vivere
quotidiano e delle potenzialità nella possibilità di riabilitazione. Da quando
esposto l'intelligenza presenta un deficit lieve; il pensiero presenta un
deficit da moderatamente severo a grave; la percezione presenta un deficit da
lieve a moderatamente severo; il giudizio critico presenta un deficit moderatamente
severo; l'affettività presenta problemi da moderatamente severi a gravi; il
comportamento presenta problemi lievi; nelle attività del vivere quotidiano necessità
di aiuti da minimi a medi e le potenzialità per la possibilità di una riabilitazione
presentano una condizione statica.
La psicopatologia della Signora RI 1 appartiene dunque
alla classe IV del danno psichico.
Da ciò si deduce che, dal lato psichiatrico,
ella è inabile al lavoro nella misura del 70%." (Doc. F1)
Orbene,
Fatti
i medici del SMR hanno effettivamente ammesso un eventuale peggioramento, ma in
ogni modo successivo alla decisione qui contestata. Al riguardo, i medici del
citato servizio hanno spiegato:
"
(…)
Nel rapporto del 22.12.2011 invece il Dr. __________
riportava una diagnosi di S mista ansioso depressiva, attuale episodio di
entità medio grave (F 41.2).
Il rapporto medico del Dr. __________ del 2012 segnala
invece un peggioramento del quadro psicopatologico con una diagnosi di sindrome
depressiva ricorrente, non presente nel dicembre 2011.
Tale peggioramento del quadro clinico, possibile visto
la diagnosi di una depressione ricorrente tuttavia è possibile considerarlo a
partire dal febbraio 2012, data di inizio della presa a carico psichiatrica."
(Sottolineatura del redattore; doc. XVIII/bis)
Ciò
non toglie che, ribadito come il presente giudizio non pregiudica eventuali
diritti della ricorrente nei confronti dell’AI insorti in epoca successiva alla
data decisiva del provvedimento in lite, la ricorrente ha la facoltà di
presentare una nuova domanda di prestazioni, adducendo una rilevante modifica
della situazione valetudinaria ed allegando la pertinente documentazione medica
relativa ad eventuali nuovi o maggiori disturbi che potrebbero influire sul
grado di inabilità.
In
conclusione, alla luce di quanto sopra esposto, ritenuto come non vi sia stato
un peggioramento sino, almeno, alla resa della decisione contestata, richiamato
inoltre l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per
ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla
salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi
citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999,
pp.. 57, 551 e 572), il TCA ritiene dimostrato con il grado della
verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali
(DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati), che dall’aprile 2010 essa è abile al 55%, da intendersi quale
riduzione del 45% di rendimento in attività rispettose dei limiti funzionali
elencati in perizia SAM, svolta al 100%.
2.7. Per
quel che concerne l’aspetto economico, nel rapporto 15 settembre 2011, l’amministrazione
ha ritenuto che nel caso in esame non sono dati i presupposti per intraprendere
una riqualifica professionale, aprendo comunque un mandato di aiuto al collocamento
(doc. AI 103).
Per
quel che concerne il raffronto dei redditi va fatto riferimento al dettagliato
calcolo esposto nelle motivazioni alla decisione contestata, ma con le seguenti
precisazioni.
2.7.1. Per
determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il
danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la
stessa, nel momento determinante (corrispondente all’inizio dell’eventuale
diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante,
quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224 con riferimento).
Tale reddito dev’essere determinato il più concretamente possibile.
Di regola ci si
fonderà sull’ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del
danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all’evoluzione reale dei
salari (cfr. STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; STF 9C_181/2008 del 23
ottobre 2008, DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224), o comunque sul salario
che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa
azienda o in un’azienda simile.
Qualora
non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico
che l’assicurato avrebbe potuto conseguire senza invalidità, si farà
riferimento ai dati empirici o statistici (STF 8C_334/2008 del 26 novembre
2008; VSI 1999 pag. 248 consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto
del principio secondo cui – in assenza di indizi concreti che impongano una
diversa valutazione – la persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente
all'esperienza generale, continuato l'attività precedentemente svolta senza
invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la
normale evoluzione professionale va senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi
che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e percepito un salario più
elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag.
100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente;
necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi concreti,
quale ad esempio la partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b
[I 357/01] e dottrina citata).
Nel
caso in esame, prima del danno alla salute l’assicurata svolgeva l’attività di
ristoratrice presso la trattoria gestita dal marito, percependo nel 2006 un salario
di fr. 37’200.-- (cfr. doc. AI 36/9). Tale dato, rimasto incontestato, è
stato aggiornato dal consulente IP al 2008 in fr. 37799.-- ed al 2010 in fr. 39'712.--.
2.7.2. Il
reddito da invalido, secondo la giurisprudenza, è determinato sulla base della situazione
professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera
completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato
non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b). Inoltre, va rilevato che,
secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della
particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità
e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere
completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che
pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul
mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.
Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione
globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle
varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre,
chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima
che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido
motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione
(DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni
economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento
TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di
statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei
valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del
5 settembre 2006).
Se
una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito
considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente
accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone.
In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido
aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo
capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante
una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda fase, occorre
esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla
base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto presente che i
fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il
parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere presi in
considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze
personali e professionali (DTF 134 V 322).
Quando
il reddito da valido differisce considerevolmente dal salario statistico riconosciuto
nello specifico settore economico, il TF ha nel frattempo stabilito, anche in
casi ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 consid.
4), che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5 % dal salario
statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai
sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le
ulteriori condizioni - un parallelismo dei redditi di paragone, fermo restando
però che questo parallelismo si effettua soltanto per la parte percentuale
eccedente la soglia del 5% (STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010
consid. 5.5).
Nel
caso di specie, l’amministrazione ha correttamente utilizzato
i dati salariali forniti dalla tabella TA1 (2008 e 2010) elaborata dall'Ufficio
federale di statistica e relativa ad una professione che presuppone qualifiche
inferiori (categoria 4) nel settore privato svizzero (a proposito della
rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439,
pp. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pp. 47ss.), stabilendo un salario annuo lordo di
fr. 51'086,85 (2008) e fr. 52'887,95.-- (2010).
Da
tale reddito, come si evince nei fogli di calcolo datati 14 settembre 2011, il
consulente ha dedotto un 5% per svantaggi salariale derivanti da contingenze
particolari. L’assicurata contestata tale deduzione, invocando una deduzione
massima del 25%. Al riguardo occorre rilevare come la succitata riduzione è frutto
di una dettagliata ed accurata valutazione del consulente (cfr. doc. AI
107/1-2) e che il giudice non può senza validi motivi sostituire il suo
apprezzamento a quello degli organi dell’assicurazione (DTF 137 V 73 consid.
5.2; 126 V 80 consid. 5b/cc), motivi che in caso concreto non susstono.
Tenuto
conto di una capacità lavorativa rispettivamente del 75% (periodo maggio 2007 –
marzo 2010) e del 55% (da aprile 2010) in attività adeguate ed applicata la suddetta
riduzione del 5% per motivi personali, il reddito da invalida è stato fissato
in fr. 36'399,40 (2008) e 27'633,95.
Confrontando
questi dati con il surriferito reddito da valida emerge un tasso d’invalidità
del 4% (maggio 2007 – marzo 2010) e del 30% (aprile 2010), inferiore al minimo
pensionabile.
In
via abbondanziale va fatto presente che, anche volendo considerare per ipotesi
di lavoro una riduzione di reddito per il cosiddetto “gap salariale”,
l’assicurata non raggiungerebbe comunque un grado d’invalidità del 40% e questo
secondo il seguente calcolo.
Il
reddito da valida di fr. 37'200.-- del 2006 è inferiore a quello realizzato,
nello stesso anno, in media a livello svizzero dai lavoratori del settore
alberghi e ristoranti (Tabella TA1 2006, p.to 55, livello di qualifica 4: fr.
3667.-- riportati su 42,1 ore [cfr. tabella B 9.2, pubblicata
in La Vie économique, 1/2-2011, settore H alberghi e ristoranti pag. 94] moltiplicati per 12 [ritenuto che la quota di tredicesima è
già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a] = fr.
46'314.--).
Il
reddito statistico (fr. 52'887,95) – stato 2010 – andrebbe ridotto del 15%, percentuale
corrispondente al gap salariale applicabile (fr. 37'200.-- contro fr. 46'314.85 danno una differenza del 20% che va
ridotto dei primi 5 punti attestandosi a 15%) e corrisponde
pertanto a fr. 44'954,75. Considerata un’attività al 100% con riduzione
del rendimento del 45% (fr. 24'724,70) ed un’ulteriore riduzione
del 5% per svantaggi salariali il reddito da invalida ammonterebbe a fr. 23'488,45
(24'724,70 – 5%). Il grado d’invalidità, dall’aprile 2010, sarebbe del 36,85%
(37'200 – 23'488,45 x 100 – 37'200) 95% di 46'314 ridotti del 2.1% = fr.
37'051,20).
In
queste circostanze, l’Ufficio AI ha rettamente respinto la domanda di prestazioni.
Ne consegue la conferma della decisione impugnata e la reiezione del ricorso.
2.8. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Le
spese, per fr. 500.--, sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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