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Decisione

32.2011.324

Assegno per grandi invalidi di grado esiguo, senza espletamento dell'inchiesta domiciiare, per assicurato ipovedente grave

15 giugno 2012Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i valori limite, si può ammettere l’esistenza di una grave ipovisione se queste

affezioni hanno gli stessi effetti di una diminuzione dell’acuità visiva o di

una limitazione del campo visivo che raggiungono i valori citati (RCC 1982 p.

254). Ciò vale anche per altre affezioni che colpiscono il campo visivo (p. es.

deficienze settoriali o falciformi, emianopsie, scotoma centrale”;

- nel caso in esame pacifico

è che l’assicurato, seppur con grave debolezza della vista, non è sordo ma

“unicamente” portatore di un’ipoacusia severa (cfr. annotazioni 27 febbraio

2012 del dr. __________; doc. VIII/bis), motivo per cui non può essere applicato

il marginale no. 8056 CIGI dal seguente tenore:

" I sordo-ciechi e i sordi con una grave

debolezza della vista (N. 8065) sono considerati grandi invalidi di grado

elevato. Non sono quindi necessari accertamenti per stabilire il grado di

grande invalidità.”;

- altrettanto

pacifico è che a causa delle limitazioni visive l’assicurato necessita di un

aiuto di terzi per svolgere l’atto ordinario “spostarsi e stabilire contatti” e

che non necessita di una sorveglianza personale continua e tantomeno necessita

di accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana (cfr. rapporto

20 settembre 2011 dell’inchiesta domiciliare; doc. AI 130);

- a

seguito del rapporto 8 gennaio 2012 del dr. __________, specialista in oftalmologia

e oftalmochirurgia (doc. D) – in cui è stata certificata un’importante limitazione

visiva bilaterale (< 10° verticale < 20° orizzontale) -, con annotazioni

27 febbraio 2012 il medico SMR ha ammesso una grave ipovisione ai sensi del

succitato marginale no. 8065 CIGI;

- di

conseguenza, rettamente l’Ufficio AI ha riconosciuto il diritto ad un assegno

per grandi invalidi di grado lieve ex art. 37 cpv. 3 lett. d OAI;

- dallo

scritto 26 marzo 2012 del dr. __________, anch’egli specialista in oftalmologia

e oftalmochirurgia, prodotto dall’insorgente il 17 aprile 2012, l`Ufficio AI è

venuto a conoscenza dell’esame oculistico effettuato l’8 giugno 2006 dal medesimo

specialista, esame che aveva mostrato “importanti scotomi bilaterali comprendenti

i 10° centrali “ (doc. I). Di conseguenza, l’amministrazione ha rettamente

concluso che già nel 2006 l’assicurato, assolvendo i presupposti del marginale no.

8065 CIGI, presentava una grande invalidità di grado lieve;

- secondo

costante giurisprudenza, sono applicabili le disposizioni in vigore al momento

della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente

o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1 pag. 446 seg. con

riferimento a DTF 130 V 329). Ritenuto che nel 2006 l’insorgente presentava una

grande invalidità di grado lieve, tenuto conto della scadenza dell’anno di

carenza, sono in concreto applicabili le norme dell’AI valide sino al 31 dicembre

2007;

- ai sensi dell’art. 42 cpv. 4 vLAI l’assegno per grandi invalidi era

versato, come attualmente, al più presto, dal primo giorno del mese seguente a

quello in cui l’assicurato compiva i 18 anni e sino alla fine del mese in cui

l’assicurato ha fatto uso del diritto al godimento anticipato della rendita

secondo l’articolo 40 capoverso 1 LAVS oppure del mese in cui raggiunge l’età

di pensionamento. L’inizio del diritto era retto, a partire dal compimento del

primo anno di età, dall’art. 29 cpv. 1 vLAI.

Secondo l’art. 29 cpv. 1

lett. b vLAI (corrispondente all’attuale art. 28 cpv. 1 lett. b LAI) il diritto

alla rendita AI nasceva la più presto nel momento in cui l’assicurato è stato,

per un anno senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40 per

cento in media. Quindi l’assicurato ha diritto ad un assegno per grandi invalidità

dopo che la grande invalidità ha perdurato per almeno un anno intero senza

interruzione (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo

2007, p. 42). Per quanto concerne il versamento retroattivo di prestazioni,

l’art. 48 cpv. 2 vLAI (in vigore sino al 31 dicembre 2007, poi soppresso)

disponeva che se l’assicurato si annunciava più di dodici mesi dopo l’inizio

del diritto, in deroga all’art. 24 cv. 1 LPGA, le prestazioni erano assegnate

soltanto per i dodici mesi precedenti la richiesta;

- tenuto

conto che nella fattispecie la grande invalidità era presente almeno dal giugno

2006, scaduto il termine di attesa di un anno, il diritto sarebbe sorto nel

mese di giugno 2007. Visto che l’assicurato ha inoltrato la domanda di prestazioni

nell’ottobre 2010 (doc. AI 105), il diritto a tale assegno decorre retroattivamente

dal 1° ottobre 2009 (cfr. art. 48 cpv. 2 vLAI). Riguardo a questo punto, va

ricordato che nell’ottobre 2010 il suo rappresentate, utilizzando il formulario

sbagliato, aveva in sostanza chiesto l’erogazione di una assegno per grande

invalidi, motivo per cui la data della domanda di prestazioni non è il 15

dicembre 2010 (doc. AI 105), come si legge nella decisione contestata;

- visto

quanto sopra, la decisione 14 novembre 2011 dev’essere annullata ed il ricorso

va quindi accolto;

- secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono a carico dell’Ufficio AI,

il quale verserà al ricorrente fr. 1’000.-- di ripetibili.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1.- Il ricorso è accolto.

§ La decisione 14

novembre 2011 è annullata.

§§RI 1

ha diritto ad un assegno per grandi invalidi di grado esiguo dal 1° ottobre

2009.

Considerandi

2.

- Le spese di fr. 500.--

sono a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al ricorrente fr. 1’000.- a titolo di ripetibili

(IVA inclusa).

3.

- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per

il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente il segretario

giudice

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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