32.2011.324
Assegno per grandi invalidi di grado esiguo, senza espletamento dell'inchiesta domiciiare, per assicurato ipovedente grave
15 giugno 2012Italiano11 min
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Numero d'incarto:
32.2011.324
Data decisione, Autorità:
15.06.2012, TCA
Titolo:
Assegno per grandi invalidi di grado esiguo, senza espletamento dell'inchiesta domiciiare, per assicurato ipovedente grave
ASSEGNO PER GRANDI INVALIDI E MEZZI AUSILIARI
art. 42 LAI
art. 37 cpv. 3 let. a OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2011.324
BS
Lugano
15 giugno
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 15 dicembre 2011
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 14 novembre 2011 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
considerato in fatto
e in diritto
che -
RI 1, classe 1967 è beneficiario di una mezza rendita AI. Nell’ottobre 2010
il suo rappresentate di allora ha indicato nel questionario 5 ottobre 2007 per
la revisione della rendita la necessità di aiuto regolare di terzi per compiere
alcuni atti ordinari della vita e di un accompagnamento della realtà quotidiana
(doc. AI 105). Nonostante l’invito dell’Ufficio AI ad inoltrare debitamente compilato
il relativo formulario per la richiesta di un assegno per grandi invalidi (cfr.
scritto 27 ottobre 2010; doc. AI 105), l’assicurato è rimasto silente.
Solo
con scritto 15 dicembre 2010, per il tramite della __________ (__________), l’assicurato
ha chiesto l’attribuzione di un assegno per grandi invalidi (doc. AI 108). Portatore tra l’altro di grave ipoacusia di tipo misto bilateralmente,
ambliopia e anisometropia all’occhio sinistro, miopia elevata e astigmatismo
miopico bilaterale, egli ha chiesto l’applicazione del marginale no. 8056 CIGI
(Circolare sull’invalidità e la grande invalidità), il quale stabilisce che i
sordo-ciechi ed i sordi con una grave debolezza alla vista sono considerati quali
grandi invalidi di grado elevato senza la necessità di svolgere altri accertamenti
per stabilire il grado di grande invalidità;
- sulla base del
rapporto 25 maggio 2011 del SMR (doc. AI 115), l’Ufficio AI ha ritenuto il
marginale no. 8056 non applicabile alla fattispecie concreta. Esso ha pertanto
ordinato un’inchiesta domiciliare dalla quale è risultato che l’assicurato
necessita dell’aiuto di terzi per lo svolgimento di un solo atto ordinario
(spostarsi e stabilire contatti), che non necessita di sorveglianza personale
continua e tantomeno necessita di accompagnamento nell’organizzazione della realtà
quotidiana (doc. AI 130). Di conseguenza, con decisione del 14 novembre 2011 (preavvisata
il 21 settembre 2011) l’amministrazione ha respinto la domanda di prestazioni
in parola (doc. AI 136);
-
con il presente ricorso, completato il 6 febbraio 2012, l’assicurato, per il
tramite di __________dicap, ha postulato l’annullamento della succitata decisione.
Sulla base documentazione medica prodotta, l’insorgente ritiene data la grande
invalidità ed ha chiesto il rinvio degli atti all’Ufficio AI per i necessari
accertamenti atti a stabilire l’inizio dell’erogazione del relativo assegno;
- mediante
la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso;
- con
osservazioni 2 marzo 2012 sulla nuova documentazione medica prodotta il 6
febbraio 2012 dall’assicurato, l’Ufficio AI ha riconosciuto l’esistenza delle
condizioni per un assegno di grado lieve per il mantenimento dei contatti
sociali. Sostenendo che l’anno di attesa decorre dal 18 ottobre 2011,
l’amministrazione ha sottolineato come lo stesso non sia scaduto e che quindi non
sono ancora realizzati i presupposti per riconoscere il chiesto assegno per
grandi invalidi (VIII);
- fondandosi
sull’ulteriore documentazione medica prodotta pendente causa, con scritto 17 aprile
2012 il ricorrente rivendica il riconoscimento della presenza di una grande
invalidità di grado esiguo dal giugno 2006 e l’assegnazione del citato assegno
con effetto retroattivo dal 1° ottobre 2009 (XII);
- chiamato
dal TCA a prendere posizione sui nuovi atti prodotti, con scritto del 10 maggio
2012 l’Ufficio AI ha convenuto che la problematica visiva era presente già da
giugno 2006 e concluso per l’accoglimento del ricorso (XIV);
- il
5 giugno 2012 il rappresentante dell’assicurato ha fatto presente di non avere
alcuna osservazione in merito al succitato scritto dell’amministrazione (XVI);
- la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e
non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o
della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG;
- nella
fattispecie, oggetto del contendere è sapere se l’assicurato ha diritto ad un
assegno per grandi invalidi;
- secondo
l’art. 9 LPGA - che ha ripreso la definizione contenuta nell’art. 42 vLAI (cfr.
DTF 133 V 450) - è considerato grande invalido colui, che a causa di un danno
alla salute, ha bisogno in modo permanente dell’aiuto di terzi o di una sorveglianza
personale per compiere gli atti ordinari della vita.
L’art.
42 LAI prevede in particolare che gli assicurati con domicilio e dimora
abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera, se sono grandi invalidi (art. 9 LPGA),
hanno diritto a un assegno per grandi invalidi (cpv. 1).
La
grande invalidità è di grado elevato, medio o lieve (cpv. 2).
È
considerato grande invalido anche chi a causa di un danno alla salute vive a
casa e necessita in modo permanente di essere accompagnato nell’organizzazione
della realtà quotidiana. Chi soffre unicamente di un danno alla salute psichica
ha diritto almeno a un quarto di rendita. Chi ha bisogno unicamente di essere
accompagnato in modo permanente nell’organizzazione della realtà quotidiana è
considerato grande invalido di grado lieve (cpv. 3).
L’art. 37 cpv. 3
lett. d OAI stabilisce che la grande invalidità è reputata di grado lieve
se l’assicurato, pur munito di mezzi ausiliari, a causa di un grave danno agli
organi sensori o di una grave infermità fisica, può mantenere i contatti
sociali con l’ambiente solamente grazie a servizi di terzi forniti in modo
regolare e considerevole.
Secondo il
marginale no. 8064 CIGI le condizioni di cui all’art. 37 cpv. 3 lett. d OAI
sono adempiute:
–
per ciechi e ipovedenti gravi (N. 8065);
–
per bambini gravemente audiolesi che per stabilire il con-tatto con il
mondo circostante hanno bisogno dell’aiuto notevole di terzi (N. 8067);
–
nel caso degli invalidi fisici che per la gravità dell’infer-mità corporale
non sono in grado di spostarsi a una certa distanza dall’abitazione, pur
utilizzando la carrozzella, senza l’aiuto di terzi.
A sua volta, il
marginale no. 8065 CIGI stabilisce che
"
Per ciechi e ipovedenti
gravi (RCC 1982 p. 254): si può ammettere l’esistenza di una grave ipovisione
se l’acuità visiva da lontano dopo correzione è inferiore su ambo i lati a 0,2
o se esiste una limitazione del campo visivo a 10 gradi dal centro su ambo i
lati (20 gradi di diametro orizzontale;misurazione del campo visivo:
Goldmann-Permiter mira III/4). Se sono contemporaneamente presenti una diminuzione
dell’acuità visiva e una limitazione del campo visivo senza che vengano raggiunti
Fatti
i valori limite, si può ammettere l’esistenza di una grave ipovisione se queste
affezioni hanno gli stessi effetti di una diminuzione dell’acuità visiva o di
una limitazione del campo visivo che raggiungono i valori citati (RCC 1982 p.
254). Ciò vale anche per altre affezioni che colpiscono il campo visivo (p. es.
deficienze settoriali o falciformi, emianopsie, scotoma centrale”;
- nel caso in esame pacifico
è che l’assicurato, seppur con grave debolezza della vista, non è sordo ma
“unicamente” portatore di un’ipoacusia severa (cfr. annotazioni 27 febbraio
2012 del dr. __________; doc. VIII/bis), motivo per cui non può essere applicato
il marginale no. 8056 CIGI dal seguente tenore:
" I sordo-ciechi e i sordi con una grave
debolezza della vista (N. 8065) sono considerati grandi invalidi di grado
elevato. Non sono quindi necessari accertamenti per stabilire il grado di
grande invalidità.”;
- altrettanto
pacifico è che a causa delle limitazioni visive l’assicurato necessita di un
aiuto di terzi per svolgere l’atto ordinario “spostarsi e stabilire contatti” e
che non necessita di una sorveglianza personale continua e tantomeno necessita
di accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana (cfr. rapporto
20 settembre 2011 dell’inchiesta domiciliare; doc. AI 130);
- a
seguito del rapporto 8 gennaio 2012 del dr. __________, specialista in oftalmologia
e oftalmochirurgia (doc. D) – in cui è stata certificata un’importante limitazione
visiva bilaterale (< 10° verticale < 20° orizzontale) -, con annotazioni
27 febbraio 2012 il medico SMR ha ammesso una grave ipovisione ai sensi del
succitato marginale no. 8065 CIGI;
- di
conseguenza, rettamente l’Ufficio AI ha riconosciuto il diritto ad un assegno
per grandi invalidi di grado lieve ex art. 37 cpv. 3 lett. d OAI;
- dallo
scritto 26 marzo 2012 del dr. __________, anch’egli specialista in oftalmologia
e oftalmochirurgia, prodotto dall’insorgente il 17 aprile 2012, l`Ufficio AI è
venuto a conoscenza dell’esame oculistico effettuato l’8 giugno 2006 dal medesimo
specialista, esame che aveva mostrato “importanti scotomi bilaterali comprendenti
i 10° centrali “ (doc. I). Di conseguenza, l’amministrazione ha rettamente
concluso che già nel 2006 l’assicurato, assolvendo i presupposti del marginale no.
8065 CIGI, presentava una grande invalidità di grado lieve;
- secondo
costante giurisprudenza, sono applicabili le disposizioni in vigore al momento
della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente
o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1 pag. 446 seg. con
riferimento a DTF 130 V 329). Ritenuto che nel 2006 l’insorgente presentava una
grande invalidità di grado lieve, tenuto conto della scadenza dell’anno di
carenza, sono in concreto applicabili le norme dell’AI valide sino al 31 dicembre
2007;
- ai sensi dell’art. 42 cpv. 4 vLAI l’assegno per grandi invalidi era
versato, come attualmente, al più presto, dal primo giorno del mese seguente a
quello in cui l’assicurato compiva i 18 anni e sino alla fine del mese in cui
l’assicurato ha fatto uso del diritto al godimento anticipato della rendita
secondo l’articolo 40 capoverso 1 LAVS oppure del mese in cui raggiunge l’età
di pensionamento. L’inizio del diritto era retto, a partire dal compimento del
primo anno di età, dall’art. 29 cpv. 1 vLAI.
Secondo l’art. 29 cpv. 1
lett. b vLAI (corrispondente all’attuale art. 28 cpv. 1 lett. b LAI) il diritto
alla rendita AI nasceva la più presto nel momento in cui l’assicurato è stato,
per un anno senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40 per
cento in media. Quindi l’assicurato ha diritto ad un assegno per grandi invalidità
dopo che la grande invalidità ha perdurato per almeno un anno intero senza
interruzione (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo
2007, p. 42). Per quanto concerne il versamento retroattivo di prestazioni,
l’art. 48 cpv. 2 vLAI (in vigore sino al 31 dicembre 2007, poi soppresso)
disponeva che se l’assicurato si annunciava più di dodici mesi dopo l’inizio
del diritto, in deroga all’art. 24 cv. 1 LPGA, le prestazioni erano assegnate
soltanto per i dodici mesi precedenti la richiesta;
- tenuto
conto che nella fattispecie la grande invalidità era presente almeno dal giugno
2006, scaduto il termine di attesa di un anno, il diritto sarebbe sorto nel
mese di giugno 2007. Visto che l’assicurato ha inoltrato la domanda di prestazioni
nell’ottobre 2010 (doc. AI 105), il diritto a tale assegno decorre retroattivamente
dal 1° ottobre 2009 (cfr. art. 48 cpv. 2 vLAI). Riguardo a questo punto, va
ricordato che nell’ottobre 2010 il suo rappresentate, utilizzando il formulario
sbagliato, aveva in sostanza chiesto l’erogazione di una assegno per grande
invalidi, motivo per cui la data della domanda di prestazioni non è il 15
dicembre 2010 (doc. AI 105), come si legge nella decisione contestata;
- visto
quanto sopra, la decisione 14 novembre 2011 dev’essere annullata ed il ricorso
va quindi accolto;
- secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono a carico dell’Ufficio AI,
il quale verserà al ricorrente fr. 1’000.-- di ripetibili.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1.- Il ricorso è accolto.
§ La decisione 14
novembre 2011 è annullata.
§§RI 1
ha diritto ad un assegno per grandi invalidi di grado esiguo dal 1° ottobre
2009.
Considerandi
2.
- Le spese di fr. 500.--
sono a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al ricorrente fr. 1’000.- a titolo di ripetibili
(IVA inclusa).
3.
- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per
il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente il segretario
giudice
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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