32.2011.325
Corretta decisione con la quale UAI ha attribuito all'assicurata, in applicazione del metodo misto di calcolo, 3/4 di rendita limitati nel tempo, poi ridotti ad un quarto di rendita alla luce di un gr
18 giugno 2012Italiano72 min
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Numero d'incarto:
32.2011.325
Data decisione, Autorità:
18.06.2012, TCA
Titolo:
Corretta decisione con la quale UAI ha attribuito all'assicurata, in applicazione del metodo misto di calcolo, 3/4 di rendita limitati nel tempo, poi ridotti ad un quarto di rendita alla luce di un grado AI del 47%
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
METODO MISTO DI CALCOLO
PERIZIA
RENDITA
28a cpv. 3 LAI
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 69 cpv. 1bis LAI
art. 16 LPGA
art. 17 cpv. 1 LPGA
art. 29 cpv. 2 LPTCA
Raccomandata
Incarto n.
32.2011.325
cr/sc
Lugano
18 giugno
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa
Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 15 dicembre 2011
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 16 novembre 2011 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nata
nel 1948, in precedenza attiva in qualità di custode a tempo parziale, in data
3 novembre 2009 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni
AI per adulti in quanto affetta da “frattura post-traumatica vertebrale L3
instabile; operazione, provvedimenti invasivi; 2.5.2009: decompressione del
canale spinale lombare L3 con una stabilizzazione posteriore con viti L2-L4 e cifoplastica
di L3.0-ARM” (doc. 1/1-9).
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui un’inchiesta per le
persone che si occupano dell’economia domestica (doc. 48), l’Ufficio AI, con
progetto di decisione del 6 luglio 2011 (cfr. doc. 49/1-3), poi confermato con
decisione del 16 novembre 2011, ha stabilito che “dal 1° maggio 2010, ovvero
dopo la carenza dell’anno d’attesa, l’assicurata ha diritto a tre quarti di
rendita d’invalidità (grado AI del 64%) e dal 1° ottobre 2010 (art. 88a OAI, cpv.
1) ad un quarto di rendita di invalidità”, con un grado AI del 47% (doc. A).
1.2. Contro questa
decisione l’assicurata, patrocinata dallo studio legale RA 1, ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA, postulando l’annullamento della decisione impugnata
e il rinvio degli atti all’amministrazione al fine di procedere a nuovi
accertamenti.
Sostanzialmente
il patrocinatore ha contestato la conclusione alla quale è giunto il medico del
SMR a proposito di un presunto miglioramento dello stato di salute
dell’assicurata, a partire dal 4 giugno 2010 - che la renderebbe inabile al 25%
in attività leggere adeguate, rispettose delle sue limitazioni funzionali - in
quanto tale conclusione non corrisponderebbe alla reale condizione di salute
dell’interessata.
Il
patrocinatore della ricorrente ha poi rilevato che risulta “alquanto strano,
perlomeno contraddittorio, che un miglioramento della salute incida sulla
capacità lavorativa in modo sostanziale in relazione all’attività di salariata
(comunque come custode) e non incida invece minimamente sulle limitazioni
legate all’attività di casalinga”.
Il legale
ha pure contestato la percentuale di impedimenti del 27% stabilita nell’ambito
dell’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica
– a suo avviso “decisamente troppo bassa rispetto alle reali limitazioni
funzionali che scaturiscono dai rapporti medici presenti agli atti” - chiedendo
che venga fissata al 50%.
Il
patrocinatore ha, infine, contestato il metodo misto di calcolo del grado di
invalidità utilizzato dall’amministrazione, basato su una ripartizione quale
salariata al 50% e casalinga al 50%, rilevando che, pur avendo l’assicurata
sempre indicato di lavorare come custode al 100%, “in realtà il grado di
impiego che aveva l’assicurata quale custode non può essere considerato né al
50%, né al 100%, ma in una percentuale compresa fra questi due dati”. A mente
del legale, dunque, la quota parte relativa all’attività salariata dovrebbe
ammontare per lo meno al 65%, mentre quella concernente l’attività domestica al
35% (doc. I).
1.3. L’UAI, in
risposta - dopo avere confermato la correttezza sia del metodo misto di calcolo
del grado di invalidità, con una ripartizione delle quote parti del 50%
salariata e 50% casalinga, sia della percentuale degli impedimenti calcolati
per ciascuna quota parte (del 66.6% nella parte salariata e del 27% in ambito
domestico) - ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa, con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc.
IV).
1.4. In data 20
gennaio 2012, il patrocinatore ha trasmesso al TCA copia del contratto di
lavoro dell’assicurata, rilevando che dall’esame dello stesso non risulta
alcuna indicazione in merito al grado di occupazione dell’interessata, ma solo
che la stessa “doveva essere disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7” (doc. VI + C1-2).
1.5. Con
osservazioni del 25 gennaio 2012, l’amministrazione ha ribadito che la
ricorrente deve essere considerata salariata nella misura del 50%, producendo,
a comprova di questa tesi, la “notifica di infortunio LAINF” del 15 maggio 2009
e sottolineando come tale percentuale non sia stata contestata dall’interessata
in occasione dell’inchiesta economica svolta presso il suo domicilio e sia
stata espressamente confermata in sede di osservazioni contro il progetto di
decisione del 6 luglio 2011 dall’allora rappresentante legale dell’assicurata
(doc. VIII + bis).
Queste
considerazioni dell’amministrazione sono state trasmesse all’assicurata (doc. IX),
per conoscenza.
1.6. In corso di
causa, il TCA ha interpellato l’Ufficio AI, chiedendo alcune precisazioni a
proposito delle modalità di calcolo del grado di invalidità per quanto concerne
l’ambito salariato (doc. X).
L’amministrazione
ha risposto con scritto del 19 aprile 2012 (doc. XI + 1-2).
Con
scritto del 2 maggio 2012, il TCA ha nuovamente interpellato l’Ufficio AI, chiedendo
di volere confermare, alla luce della sentenza federale I 151/06 del 29 giugno
2007, le percentuali di invalidità riferite alla quota parte salariata indicate
nella decisione impugnata (doc. XII).
L’UAI,
con scritto dell’11 maggio 2012, ha confermato il grado di invalidità per la
parte salariata indicato nella decisione impugnata (doc. XIII).
1.7. Con scritto
del 29 maggio 2012, il patrocinatore dell’assicurata ha comunicato a questo
Tribunale di non avere osservazioni da presentare in merito alle risposte
fornite dall’Ufficio AI alle richieste di precisazioni da parte del TCA (doc.
XV).
Questo
scritto del patrocinatore dell’assicurata è stato trasmesso all’amministrazione
(doc. XVI), per conoscenza.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;
STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo
la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28
cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno
diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di
rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi
almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et
pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;
DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la
giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità,
come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche
e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit,
p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra
parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di
applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è
essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il
TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le
circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla
rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla
medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali
modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R
consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in
SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01
pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I
26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I
475/01).
2.3. Se, però, un
assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere
invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di
guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può
cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non
si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per
questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di
svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo
specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1;
RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, pag. 199).
A sua
volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in vigore
sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003),
precisa:
"
Per mansioni consuete di una persona senza
attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare
gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività
artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende
ogni attività svolta dalla comunità."
L’invalidità
viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da
effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001
pag. 158 consid. 3c).
Si
paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza
del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando
l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J. L. Duc, Les assurances
sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht,
Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).
Di regola
si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è
ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le
incombenze che lo concernono.
Questa
presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora
più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la
maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139;
Valterio, op. cit. pag. 211).
L'importanza
dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla
struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle
circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza
figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella
in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
2.4. Nel caso in
cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori
invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile l’art.
28a cpv. 3 LAI secondo cui
"
Se l’assicurato esercita un’attività lucrativa a tempo parziale o
collabora gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa
attività è valutata secondo l’articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni
consuete, l’invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita
nell’azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e
valutare il grado d’invalidità nei due ambiti.”
Questo
metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato
ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.
Anche in
altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad
assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e
consacrano il resto del loro tempo all’attività casalinga è conforme alla legge
e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione
dell’art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente
pubblicata in plaidoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre
2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.
Questa
giurisprudenza è stata ribadita in una STF 9C 15/2007 del 25 luglio 2007 e in una STF I 126/07 del 6 agosto 2007, pubblicata in DTF 133 V 504.
In una
sentenza pubblicata in DTF 134 V 9 l'Alta Corte ha precisato la propria
giurisprudenza ed ha ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli
influssi reciprochi dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni
consuete nell'ambito dell'applicazione del metodo misto.
Una
eventuale ridotta capacità nell'ambito professionale o nell'ambito
dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI [nella versione in vigore dal 1° gennaio 2004]) in seguito a
maggiori sforzi compiuti nell'altro settore d'attività va tuttavia presa in
considerazione solo a determinate condizioni.
In
particolare l'Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:
"
7.3 Anlässlich ihrer
Sitzung vom 25. Juni 2007 gemäss Art. 23 Abs. 2 und 3
BGG haben die vereinigten sozialrechtlichen Abteilungen
im vorliegend zu beurteilenden Fall die Grundsätze zur Beachtlichkeit von
Wechselwirkungen zwischen Erwerbs- und Aufgabenbereich (im Sinne des Art. 27 IVV [in der seit 1. Januar 2004 geltenden Fassung]) wie folgt präzisiert:
7.3.1 Bei der Prüfung der Frage, ob die in den beiden Tätigkeitsbereichen
vorhandenen Belastungen einander wechselseitig beeinflussen (können), ist
namentlich deren unterschiedlichen Gegebenheiten Rechnung zu tragen. Die
versicherte Person ist im Rahmen ihrer Schadenminderungspflicht gehalten, im
Umfang ihrer noch vorhandenen Leistungsfähigkeit eine dem Leiden angepasste
erwerbliche Tätigkeit auszuüben (vgl. Art. 28 Abs. 2ter
IVG [eingefügt auf 1. Januar 2004] in Verbindung mit Art. 16 ATSG; BGE130 V 97 E. 3.2 S. 99 mit
Hinweisen), d.h. es ist ihr zumutbar, eine Beschäftigung zu wählen, bei der
sich die gesundheitliche Beschränkung minimal auswirkt. Die erwerbliche
Tätigkeit muss jedoch, entsprechend ihren jeweiligen Anforderungen,
grundsätzlich allein ausgeführt werden. Bezogen auf die häuslichen
Verrichtungen ist eine Wahl des Tätigkeitsgebietes demgegenüber nur beschränkt
möglich, da die mit der Haushaltführung einhergehenden Aufgaben als solche
anfallen und erledigt werden müssen. Es besteht in diesem Bereich dafür eine
grössere Freiheit in der zeitlichen Gestaltung der Arbeit und es ist den
Familienangehörigen eine gewisse Mithilfe zuzumuten (vgl. E. 7.2 hievor), womit
allenfalls vorhandene Einschränkungen abgefedert werden können. Schliesslich
erscheint die Möglichkeit einer gegenseitigen Beeinflussung geringer, je
komplementärer die Anforderungsprofile der Tätigkeitsgebiete ausgestaltet sind
(beispielsweise Haushalt eher körperlich belastend, Erwerbstätigkeit eher
intellektuell).
Damit die sich durch die schlechte Vereinbarkeit
der beiden Tätigkeitsbereiche ergebende negative gesundheitliche Auswirkung
berücksichtigt werden kann, muss sie folglich offenkundig und unvermeidbar sein
(beispielsweise körperlich anstrengende Berufs- und Haushaltsarbeit oder
psychisch belastende berufliche und familiäre Situation [kranker Partner,
behindertes Kind etc.]). Von einer vermeidbaren Wechselwirkung ist demgegenüber
nach dem G
BGE 134 V 9 S. 13
esag ten auszugehen, wenn sie durch die - auf
Grund der gesamten Umstände zumutbare - Wahl einer anderen Erwerbstätigkeit
ausgeschlossen werden kann.
7.3.2 Wechselwirkungen sind nur dann zusätzlich zu berücksichtigen, wenn
aus den Akten erhellt, dass die Arzt- und (Haushalts-) Abklärungsberichte nicht
bereits in Kenntnis der im jeweils anderen Aufgabenbereich vorhandenen
Belastungssituation erstellt worden sind, und konkrete Anhaltspunkte bestehen,
dass eine wechselseitige Verminderung der Leistungsfähigkeit im Sinne des in E.
7.3.1 hievor Dargelegten vorliegt, die in den vorhandenen Berichten nicht
hinreichend gewürdigt worden ist.
7.3.3 Im hier massgeblichen Kontext beachtliche gesundheitliche
Auswirkungen vom Erwerbs- in den Haushaltsbereich können nur angenommen werden,
wenn die verbleibende Arbeitsfähigkeit im erwerblichen Tätigkeitsgebiet voll
ausgenützt wird, d.h. der-für den Gesundheitsfall geltende-Erwerbsanteil die
Arbeitsfähigkeit im Erwerbsbereich übersteigt oder mit dieser identisch ist.
7.3.4 Ein
allfälliges reduziertes Leistungsvermögen im erwerblichen Bereich infolge der
Beanspruchung im Haushalt kann ferner lediglich für den Fall berücksichtigt
werden, dass Betreuungspflichten (gegenüber Kindern, pflegebedürftigen Angehörigen
etc.) vorhanden sind. Dies ergibt sich u.a. daraus, dass die Reduktion des
zumutbaren erwerblichen Arbeitspensums, ohne dass die dadurch frei werdende
Zeit für die Tätigkeit in einem Aufgabenbereich nach Art.
27 IVV (in der seit 1. Januar 2004 in Kraft stehenden Fassung) verwendet wird, für die Methode der Invaliditätsbemessung, d.h. für
die Statusfrage, ohne Bedeutung ist. Wäre eine versicherte Person
gesundheitlich in der Lage, voll erwerbstätig zu sein, vermindert sie aber das
Arbeitspensum aus freien Stücken, insbesondere um mehr Freizeit (für Hobbys
etc.) zu haben, hat dafür nicht die Invalidenversicherung einzustehen. Allein
stehende Personen werden bei einer freiwilligen Herabsetzung des
Beschäftigungsgrades nicht gleichsam automatisch zu Teilerwerbstätigen mit
einem Aufgabenbereich Haushalt neben der Berufsausübung (BGE 131 V 51 E. 5.1.2 und 5.2 S. 53 f., je mit Hinweisen). Ist demnach eine
Haushaltführung ohne weiter gehende häusliche Obliegenheiten wie
Betreuungsaufgaben etc. nicht in jedem Fall statusrelevant, kann auch nicht von
einer dadurch verursachten, IV-rechtlich abzugeltenden erheblichen Belastung im
erwerblichen Bereich ausgegangen werden.
7.3.5 Allfällige Wechselwirkungen sind stets vom anteilsmässig
bedeutenderen zum weniger bedeutenderen Bereich zu berücksichtigen. Sind beide
Bereiche mit 50 % zu veranschlagen, ist sie dort beachtlich, wo sie sich
stärker auswirkt. Nicht möglich im hier zu beurteilenden Zusammenhang ist
demgegenüber, dass Wechselwirkungen kumulativ in beide Richtungen ihren
Niederschlag im Sinne einer verminderten Leistungsfähigkeit im je anderen
Tätigkeitsbereich finden, führte dies doch zu einer doppelten Gewichtung.
7.3.6 Das in der Erwerbsarbeit oder im häuslichen Aufgabenbereich infolge
der Beanspruchung im jeweils anderen Tätigkeitsfeld reduzierte
Leistungsvermögen kann sodann nur berücksichtigt werden, wenn es offenkundig
ist und ein gewisses normales Mass überschreitet. Dessen Ermittlung hat stets
auf Grund der konkreten Gegebenheiten im Einzelfall zu erfolgen. In Anlehnung
an den so genannten leidensbedingten Abzug vom statistischen Lohn bei der
Bemessung des Invalideneinkommens von nach Eintritt des Gesundheitsschadens
keine Erwerbstätigkeit mehr ausübenden Versicherten (BGE 129 V 472 E. 4.2.1 S. 475 mit Hinweisen), welcher unter Einbezug aller
jeweils in Betracht fallenden Merkmale auf insgesamt höchstens 25 % begrenzt
ist (BGE 126 V 75 E. 5b/cc S. 80; AHI 2002 S. 69 ff., E. 4b/cc, I 82/01), erscheint
vorliegend eine Limitierung der als erheblich anzusehenden Wechselwirkungen
ebenfalls sachgerecht. Da invaliditätsfremde Aspekte, anders als beim erwähnten
Leidensabzug, keine Rolle spielen, rechtfertigt sich jedoch ein niedrigerer,
auf 15 ungewichtete Prozentpunkte festgesetzter Maximalansatz.
7.3.7 Eine Rückweisung an die Verwaltung zur näheren Abklärung ist
schliesslich nur für den Fall angezeigt, dass das Endergebnis selbst bei
Annahme einer entsprechend verringerten Leistungsfähigkeit im einen
Tätigkeitsgebiet durch die Beanspruchung im anderen überhaupt beeinflusst
würde." (DTF 134 V 12-14)
Al
riguardo il giudice federale S. Leuzinger-Naef nello studio "Die
familienbezogene Rechtsprechung der sozialrechtlichen Abteilung des
Bundesgerichts im Jahre 2007" in FamPra.ch 1/2009 pag. 112 seg. si é così
espressa :
"
4. Invaliditätsbemessung
Hier ist auf die neueste Rechtsprechung zur
sogenannten gemischten Methode hinzuweisen, da sie hauptsächlich Anwendung
findet auf Personen mit familiären Betreuungspflichten, die ohne
gesundheitliche Beeinträchtigung teilzeitlich erwerbstätig und im Übrigen im
Aufgabenbereich, insbesondere im Haushalt, tätig wären: Für den Erwerbsbereich
wird das Erwerbseinkommen im Gesundheits- und im Krankheitsfall verglichen, für
den Aufgabenbereich ist der Umfang der Behinderung im Aufgabenbereich
massgeblich. Anschliessend werden die Invaliditätsgrade der beiden Bereiche im
Verhältnis der beiden Tätigkeitsbereiche gewichtet. In BGE 125 V 146 war
offengelassen worden, ob eine allfällige verminderte Leistungsfähigkeit im
erwerblichen Bereich oder im Aufgabenbereich infolge der Beanspruchung im
jeweils anderen Tätigkeitsfeld zu berücksichtigen ist. Laut Urteil I 156/04
vom 13. Dezember 2005 sind die Arbeitsunfähigkeit sowie die noch. zumutbaren
Tätigkeiten in beiden Bereichen grundsätzlich gleichzeitig, unter
Berücksichtigung allfälliger Wechselwirkungen, zu beurteilen. In BGE 134 V 9
wurden die Grundsätze der Beachtlichkeit von Wechselwirkungen zwischen Erwerbs-
und Aufgabenbereich präzisiert. So muss die sich aus der schlechten
Vereinbarkeit der beiden Tätigkeits- bereiche ergebende negative
gesundheitliche Auswirkung offenkundig und unvermeidbar
sein. Die Wechselwirkungen sind zudem nur dann
gesondert zusätzlich zu berücksichtigen, wenn sie in de Arzt- und
Haushaltsabklärungsberichten nicht bereits berücksichtigt wurden, wenn die
verbleibende Arbeitsfähigkeit im erwerblichen Bereich voll ausgenützt wird und
wenn Betreuungspflichten vorhanden sind (ansonsten gar keine im Aufgabenbereich
vorliegt). Sie sind in jenem Bereich zu berücksichtigen, in dem sie sich
stärker auswirken, und die Berücksichtigung ist auf (ungewichtet) 15 %
beschränkt. Im Fall einer stark sehbehinderten Frau, die vollzeitlich als
Telefonistin tätig gewesen war und nach der Geburt ihres Kindes ihre
Erwerbstätigkeit auf 40% reduzieren wollte, diese Absicht aber nicht verwirklichen
konnte, da sie wegen ihrer Sehbehinderung neben der familiären Mehrbelastung
über keine Kapazitäten für die Ausübung der Berufstätigkeit verfügte, führten
diese Präzisierungen zu einer Verneinung des Rentenanspruchs."
2.5. Al fine di determinare il metodo applicabile per stabilire
l’eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o
meno attività lucrativa immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità.
Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle
circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute,
l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa (SVR 1996 AI Nr.
76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo
parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150ss; STCA del 13 ottobre 1997 nella
causa M.M; Valterio, op. cit., pag. 109; Meyer-Blaser, Rechtssprechung des
Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht, BG über die IV, Zurigo 1997, pag. 28,
30; Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999,
pagg. 190s).
2.6. Per
costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione
attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o
la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le
regole sulla revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131
V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa
K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19
ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K.,
12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno
2004 nella causa T., I 299/03).
Al
riguardo cfr. STCA 32.2005.83 del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006
N. 39 pag. 182.
2.7. L’art. 17
cpv. 1 LPGA stabilisce che:
"
Se il grado d’invalidità del beneficiario della
rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è
aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su
richiesta."
Fatti
I principi giurisprudenziali sviluppati in
materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono
applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid.
3.5).
2.8. In una
sentenza del 12 ottobre 2005 nella causa R., I 8/04, pubblicata in plaidoyer
1/06, pag. 64-65, il TFA ha ricordato i principi che sono alla base della
revisione e della riconsiderazione di decisioni amministrative e si è così
espresso:
"
(...)
2. 2.1 En l'espèce, il s'agit tout
d'abord de savoir si l'on est en présence d'un motif de révision, ce qui
suppose une modification notable du taux d'invalidité (art. 17 LPGA). Il n'y a
pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et
que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside
uniquement dans une nouvelle appréciation du cas. Un motif de révision au sens
de l'art. 17 LPGA (ou de l'ancien art. 41 LAI) doit clairement ressortir du
dossier (p. ex. arrêt P. du 31 janvier 2003
[I 559/02], consid. 3.2 et les arrêts cités; sur
les motifs de révision en particulier: Urs Müller, Die materiellen
Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse,
Fribourg 2002, p. 133 ss). La réglementation sur la révision ne saurait en
effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à
la rente (Rudolf Ruedi, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche
Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in: Schaffauser/ Schlauri
[Hrsg], Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall,
1999, p. 15).
2.2 Si l'on
compare les expertises du COMAI du 9 mai 1995 et de la Clinique X. du 10 mai 2002, les principaux diagnostics posés sont pratiquement superposables
(syndrome somatoforme douloureux persistant et personnalité fruste et dépendante
en 1995; syndrome douloureux somatoforme persistant [F45.4] et personnalité aux
traits dépendants [F60.7] en 2002). Les conclusions des expertises sont
divergentes, en revanche, en ce qui concerne les répercussions des atteintes à
la santé sur la capacité de travail. Les experts du COMAI avaient estimé que
le syndrome somatoforme douloureux prenait place dans le contexte d'un trouble
de la personnalité. On était en présence d'une atteinte à la santé mentale
importante, entraînant une incapacité totale de travail, sans perspective de
reclassement ni d'amélioration, vu l'importance de la régression et de la
fixation somatique.
Les experts de la Clinique X. concluent, pour leur part, à l'absence d'atteinte somatique ou psychique susceptible
de limiter la capacité de travail. Les mêmes experts déclarent s'écarter des
conclusions du COMAI, au motif que l'association d'un trouble somatoforme
douloureux à une personnalité aux traits dépendants ne constitue pas, à leur
avis, une atteinte à la santé mentale importante.
2.3 Sur la base
de ces éléments, il y a lieu de constater que les experts de la Clinique X. ne font pas état d'une modification de l'état de santé du recourant, mais
remettent en cause l'appréciation précédente - et fondée sur un même état de
fait - des experts du COMAI. Ni l'administration ni les premiers juges n'ont
cherché du reste à démontrer l'existence d'un changement de circonstances. Ils
insistent plutôt sur le caractère probant de l'expertise dé la Clinique X., en faisant totalement abstraction des règles sur la révision et comme s'il
s'agissait en l'occurrence de se prononcer pour la première fois sur le droit à
la rente. Mais cela ne suffit pas, on l'a vu, pour justifier une révision du
droit à la rente (cf. aussi Urs Müller, op. cit., p. 135, ch. 490).
3. 3.1. Le principe selon lequel
l'administration peut en tout temps revenir d'office sur une décision
formellement passée en force qui n'a pas donné lieu à un jugement sur le fond,
lorsque celle-ci est certainement erronée et que sa rectification revêt une
importance appréciable, l'emporte sur la procédure de révision. Ainsi,
l'administration peut aussi modifier une décision de rente lorsque les
conditions de la révision selon l'art. 17 LPGA ne sont pas remplies. Si le juge
est le premier à constater que la décision initiale était certainement erronée,
il peut confirmer, en invoquant ce motif, la décision de révision prise par
l'administration (ATF 125 V 369 consid. 2 et les arrêts cités; cf. aussi ATF
112 V 373 consid. 2c et 390 consid. 1b). Il est à relever que la
reconsidération est désormais expressément prévue à l'art. 53 LPGA.
3.2 Pour juger
s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans
nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au
moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à
l'époque (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc et les références). Par le biais de la
reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de
même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un
changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une
reconsidération (ATF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc). Une
décision est sans nul doute erronée non seulement lorsqu'elle a été prise sur
la base de règles de droit non correctes ou inappropriées, mais aussi lorsque
des dispositions importantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière
inappropriée (DTA 1996/97 n° 28 p. 158 consid. 3c). Tel est notamment le cas
lorsque l'administration a accordé une rente d'invalidité au mépris du principe
de la priorité de la réadaptation sur la rente (voir l'arrêt P. du 31 janvier
2003, déjà cité). A l'inverse, une inexactitude manifeste ne saurait être
admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont
l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects
ou de leurs éléments, et que la décision paraît admissible compte tenu de la
situation de fait et de droit (arrêt P. du 13 août 2003 [1790/01], consid. 3).
3.3 En l'espèce,
c'est en vue d'élucider les divergences issues d'avis médicaux contradictoires
se trouvant au dossier que l'administration a recueilli l'expertise du COMAI,
du 9 mai 1995, et qu'elle s'est fondée sur cette dernière pour allouer une
rente entière au recourant, le 1er décembre 1995. En présence d'un
tableau clinique complexe, par ailleurs difficile à appréhender en raison de
ses aspects subjectifs, la prise de position sur une incapacité de travail
implique toujours un jugement d'appréciation. Or, un tel jugement ne saurait
être qualifié de manifestement erroné que si les investigations médicales dans
les différents domaines concernés n'ont pas été entreprises ou qu'elles ne
l'ont pas été avec le soin nécessaire (cf. arrêt P. du 31 janvier 2003, déjà
cité). Tel n'est pas le cas en ce qui concerne l'expertise du COMAI dans la
mesure où cette expertise pluridisciplinaire répond aux critères
jurisprudentiels permettant de lui attribuer une pleine valeur probante. En
tout cas, les critiques émises à l'encontre des conclusions du COMAI par les
médecins de la Clinique X. ne suffisent pas pour admettre que ces conclusions
sont dépourvues de crédibilité. Comme on l'a vu, on est en présence
d'appréciations divergentes d'experts en ce sens que les uns, à la différence
des autres, considèrent que l'association d'un trouble somatoforme douloureux à
une personnalité aux traits dépendants n'a pas d'incidence sur la capacité de
travail. Seule une surexpertise serait de nature à les départager.
Mais, ici également, on ne peut faire abstraction
des éléments qui ont conduit l'administration à allouer une rente entière au
recourant comme si l'on devait statuer pour la première fois sur les droits de
l'assuré et modifier sa situation juridique à la lumière exclusivement des
données médicales recueillies à l'occasion de la procédure de révision. Une
appréciation médicale différente ultérieure ne suffit pas pour faire apparaître
comme manifestement erronée la décision initiale ou pour ordonner une
expertise.
On ne peut pas non plus affirmer que
l'administration a commis à l'origine une erreur de droit, notamment en
méconnaissant le principe de la priorité de la réadaptation sur la rente: l’expertise
du COMAI excluait toute possibilité de reclassement professionnel et ne
laissait pas entrevoir, à brève échéance, une amélioration de l'état de santé
qui eût permis la mise en oeuvre de mesures de réadaptation
professionnelle."
Una diversa valutazione di uno stato di fatto
rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce
dunque né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione.
2.9. Nella decisione del 16 novembre 2011, l’Ufficio AI ha attribuito all’assicurata tre
quarti di rendita di invalidità (grado AI 64%) dal 1° maggio 2010 al 30
settembre 2010, riducendola poi ad un quarto di rendita di invalidità (grado AI
47%) dal 1° ottobre 2010, ritenuto il miglioramento dello stato di salute
dell’interessata, la quale, a partire dal mese di giugno 2010, presenta una
capacità lavorativa del 33.3%.
Il TCA è,
quindi, ora chiamato a valutare, alla luce di quanto esposto ai considerandi
2.6., 2.7. e 2.8., se l’UAI ha correttamente o meno ridotto ad un quarto la
rendita di invalidità spettante a RI 1, a fare tempo dal 1° ottobre 2010.
2.10. Nel caso in
esame, l’UAI ha fondato, dal profilo medico, la propria decisione di attribuire
all’assicurata tre quarti di rendita di invalidità dal 1° maggio 2010 al 30
settembre 2010, riducendola poi ad un quarto di rendita di invalidità dal 1°
ottobre 2010, sulla valutazione medica del dr. __________ del SMR.
Nel rapporto medico del 20 ottobre 2010, il dr. __________,
spec. FMH in medicina generale (sul diritto per gli assicurati di conoscere la
specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), ha posto le
diagnosi principali di “sindrome lombospondilogena cronica dopo
vertebroplastica e spondilodesi L2/L4 dopo frattura post-traumatica vertebrale
di L3 instabile del 1.5.2009; disturbi funzionali alla spalla sinistra con
ipomobilità in stato dopo artroscopia spalla sinistra, acromioplastica
anteriore, ricostruzione della cuffia sulla base di una lesione transmurale del
sovraspinato sin. il 29.01.2010; stato dopo incidente stradale con frattura L3
instabile e lesione tendinea del sovraspinato sin. del 01.05.2009” e, quali
ulteriori diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa, quelle di
“disturbi recidivanti del gusto e dell’olfatto, attualmente in regressione
(valore di malattia); sindrome lombospondilogena cronica e disturbi funzionali
alla spalla sinistra” (doc. 40-1).
Quanto alla capacità lavorativa, il dr. __________
del SMR ha indicato che l’assicurata è inabile al lavoro nella misura del 66.7%
(da intendersi come rendimento ridotto), dal 4 giugno 2010, nella sua attività
di custode, ma è da considerare inabile al lavoro al 25% (rendimento ridotto)
nello svolgimento di attività leggere adeguate, rispettose delle sue
limitazioni funzionali, sempre a decorrere dal 4 giugno 2010 (doc. 40-2).
Il dr. __________ ha aggiunto che, con
riferimento al periodo precedente, l’interessata va ritenuta totalmente inabile
al lavoro, in qualsiasi attività, dal 1° maggio 2009 al 3 giugno 2010 (doc.
40-2).
Il dr. __________ ha espresso il proprio
apprezzamento sulla base della valutazione peritale eseguita in data 4 giugno 2010, in ambito infortunistico, dal dr. __________, spec. FMH in chirurgia.
Nel referto dell’8 luglio 2010, il dr. __________
ha posto la diagnosi principale di “sindrome lombospondilogena cronica dopo
vertebroplastica e spondilodesi L2/L4 dopo frattura post-traumatica vertebrale
di L3 instabile del 1.5.2009 (ICD10-S32.0); disturbi funzionali alla spalla
sinistra con ipomobilità; stato dopo artroscopia spalla sinistra, acromioplastica
anteriore, ricostruzione della cuffia sulla base di una lesione transmurale del
sovraspinato sin. il 29.01.2010; stato dopo incidente stradale con frattura L3
instabile e lesione tendinea del sovraspinato sin. del 01.05.2009” e, quale
diagnosi secondaria, quella di “disturbi recidivanti del gusto e dell’olfatto,
attualmente in regressione (valore di malattia)” (doc. 9-5 inc. LAINF).
A proposito della capacità lavorativa
dell’assicurata, il dr__________ ha espresso le seguenti considerazioni:
"
L’incapacità lavorativa come custode-portinaia è
ancora indicata.
Oggi la paziente, come portinaia-custode, non
potrebbe lavorare oltre il 33.3%, causa disturbi alla colonna vertebrale e alla
spalla sin.
Ha problemi quando deve pulire le scale o i
corridoi, quando deve tagliare l’erba o pulire i vetri.
Non può più portare pesi oltre 2-3 kg.
Andare su e giù dalle scale è un problema per la
paziente.
Anche lavorare con le braccia sopra l’orizzontale
per pulire i vetri è molto difficoltoso.
Tutti i movimenti ripetitivi con il braccio
sinistro e con la colonna vertebrale, come pure tutti i movimenti con il
braccio alzato non sono più esigibili.
In un mercato generale equilibrato la paziente
potrebbe però fare un lavoro più leggero, senza dover portare pesi (venditrice,
aiuto in ufficio, telefonista), a queste condizioni potrebbe lavorare nell’arco
di un’intera giornata, in misura del 75%.” (Doc. 9-7 inc. LAINF)
In sede di osservazioni contro il progetto di
decisione del 6 luglio 2011 dell’UAI, l’assicurata ha trasmesso
all’amministrazione uno scritto del 25 luglio 2011 del suo medico curante, dr. __________,
spec. FMH in medicina interna, del seguente tenore:
"
Dopo aver visionato l’incarto (progetto di
assegnazione di rendita) della mia paziente, signora RI 1, nata 18.04.1948, con
la paziente stessa ed il marito, vogliamo inoltrare osservazioni in merito. I
signori RI 1 chiedono di riesaminare il dossier non ritenendosi soddisfatti
della proposta inviata.
Purtroppo conosco come medico curante la signora RI
1 unicamente dal gennaio 2011, avendo rilevato lo studio del
precedente medico curante, dr. med. __________.
Nuovi elementi
In questi mesi la situazione dell’apparato
locomotore è rimasta stabile. La paziente anamnesticamente non ha potuto
incrementare per la persistenza dei dolori il grado di attività. Sono
subentrati per contro ulteriori problematiche internistiche legate all’età:
palpitazioni sintomatiche su salve di tachicardia atriale (Holter 26.07.2011),
una sindrome metabolica iniziale (ipertensione, sovrappeso, dislipidemia) ed
una steatosi epatica sintomatica (pesantezza epigastrica: US dicembre 2010).
Questa paziente più che 63enne presenta dunque la
comparsa come menzionato di polipatologia internistica, sì poco invalidante per
l’ambito lavorativo, ma sicuramente nell’insieme aggravante per la situazione
ortopedica.
Per quanto riguarda invece la proposta inviata
Rimaniamo perplessi sulla riduzione del grado di
invalidità introdotto a partire dal 04.06.2010 (riduzione dal 64% al 47% con
conseguente importante riduzione della rendita, da ¾ a 1/4), senza rilevare nel
suddetto periodo (non essendo il medico incaricato ho potuto unicamente
riprendere l’anamnesi con la paziente e lo studio degli incarti in mio
possesso, quelli della cartella clinica del mio predecessore) un miglioramento
del quadro di salute.
Inoltre la signora lavorava come portinaia di una
palazzina. È stato stabilito, presumiamo in base alla paga, un impiego del 50%,
percentuale che a detta sia del marito che della moglie non figurava sul
contratto. Infatti la signora doveva essere reperibile in maniera flessibile in
modo da essere sempre disponibile in caso di bisogno. La percentuale attribuita
potrebbe quindi essere ricalcolata.
Inoltre per il grado di invalidità da casalinga
si è valutata la presenza del marito come mezzo ausiliario a favore della
paziente. Pensiamo che quest’ultimo essendo una persona a sé stante non
dovrebbe incidere sulla valutazione della capacità di lavoro della vostra
assicurata non essendo una parte integrante del corpo della paziente (tipo
ortesi) e non sempre disponibile al momento del bisogno.”
(Doc. 53-2)
Nelle annotazioni del 4 ottobre 2011, il dr. ____________________
del SMR ha osservato:
"
Le considerazioni mediche espresse nel nostro
rapporto finale del 29 ottobre 2010 sono basate sulla valutazione specialistica
espressa dalla SMCA.
In attività come casalinga abbiamo fatto
espletare l’inchiesta economica a domicilio con successiva comunicazione
espressa dall’AS il 30 settembre u.s. ove si ribadiscono le conclusioni
espresse l’8 giugno 2011.
In definitiva ribadiamo quanto espresso il 20
ottobre 2010, volendo ancora sottolineare, in risposta al MC dr. __________,
che il grado di invalidità non corrisponde alla capacità lavorativa e che esso
è influenzato da fattori economici che non sono di competenza medica.” (Doc.
60-1)
2.11. Per costante
giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione
(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono
essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito
del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro
come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali
lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al
consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare
quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante
quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine
del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto
(STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U
329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160
consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il
suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998
IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata
nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al
principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la
valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per
quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il
giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,
il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro
conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI
2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Per quel
che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione
invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia,
devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA
(consid. 6 e 7).
In merito
al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di
accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo
e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF
136 V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di
parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura
giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare ricorso in
materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti di parte
le prove assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa.
In una
sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V
210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della
giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi
di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della
conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del
Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio
2010.
L’Alta
Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per
poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni
come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo
nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha
riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo
latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività
dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro
dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò
ritenuto necessario adottare dei correttivi:
(a
livello amministrativo)
-
assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
-
differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),
-
miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.
3.3),
-
rafforzamento dei diritti di partecipazione:
-- in
caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una
decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6;
cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);
-- alla
persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla
procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid.
3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
(a
livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)
In caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza
secondo DLA 1997
Nr. 18 p.
85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid.
3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid.
4.4.2).
Infine,
il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio
standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto
si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue
specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto
di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la
decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema
cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).
Per quel che riguarda i
rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.12. Al
fine di stabilire il grado d’invalidità, l’Ufficio AI, applicando il metodo
misto, ha valutato al 50% la parte dedicata all’attività salariata e al 50%
la quota dedicata alle mansioni domestiche.
La percentuale di attività lavorativa del 50% è stata dedotta
dall’amministrazione dal “questionario per il datore di lavoro”, redatto il 26
novembre 2009 dalla ditta __________ SA, amministratrice del condominio __________,
dal quale risulta che l’assicurata lavorava quale custode nella misura di 21
ore alla settimana, mentre l’orario settimanale normale di lavoro nell’azienda
era di 42 ore (cfr. doc. 17-3).
Il rappresentante dell’assicurata ha contestato questa
ripartizione, rilevando che l’interessata avrebbe dovuto essere considerata
salariata almeno nella misura del 65%, dato che ella lavorava mediamente 5/6
ore al giorno e, oltretutto, doveva tenersi a disposizione 24 ore su 24 (doc.
I).
L’UAI, dal canto suo, ha
ribadito la correttezza della ripartizione considerata nella decisione
impugnata (50% salariata e 50% casalinga), rilevando che la percentuale
lavorativa del 50% risulta, oltre che dal “questionario per il datore di
lavoro”, anche dal “certificato medico LAINF” (doc. IV).
In corso di causa, a comprova del presunto maggiore grado di
occupazione dell’assicurata come salariata, il rappresentante
dell’interessata ha trasmesso al TCA copia del “contratto di custodia”,
datato 12 marzo 2008, stipulato da “per il condominio ____________________,
l’amministrazione __________ SA” con “la custode: RI 1” e “il marito __________
per quanto di sua competenza” (doc. C1).
Da tale contratto, come sottolineato dal patrocinatore (cfr. doc.
VI), non emerge alcuna indicazione a proposito della percentuale di impiego
dell’assicurata, rispettivamente del marito della stessa.
Nelle osservazioni del 25
gennaio 2012, l’amministrazione ha ribadito che l’interessata va considerata
salariata nella misura del 50%, facendo valere che in occasione “dell’inchiesta
economica svolta presso il domicilio dell’assicurata il 17 maggio 2011
(rapporto del 17 giugno 2011) quest’ultima non abbia espresso diversa opinione
in merito alla ripartizione del tempo lavorativo, ossia custode al 50%. In sede
d’osservazione del 30 agosto 2011, il patrocinatore dell’assicurata __________
ribadisce che l’assicurata era stata assunta quale portinaia in misura del 50%”
(doc. VIII).
Chiamato a pronunciarsi, dopo
attenta analisi degli atti, questo Tribunale ritiene che l’assicurata vada effettivamente
considerata, prima del danno alla salute, salariata nella misura del 50% e
casalinga nella misura del 50%, come deciso dall’UAI.
Dalla documentazione agli
atti emerge, infatti, in maniera chiara e concorde, che l’interessata abbia
esercitato, a partire dal 1° gennaio 2008, la propria attività di custode nella
misura di 21 ore settimanali rispetto ad un orario normale di lavoro di 42 ore
settimanali.
Come evidenziato a giusta
ragione dall’UAI, l’indicazione di un tempo di lavoro del 50% dell’assicurata
nella sua funzione di custode risulta sia dal “certificato medico LAINF” del 15
maggio 2009 (cfr. doc. 2-1 inc. LAINF) – nel quale è stato precisato che le ore
di lavoro settimanali dell’interessata erano 21 rispetto ad un orario di lavoro
aziendale di 42 ore settimanali, con un grado di occupazione del 50% - sia dal
questionario per il datore di lavoro, compilato il 26 novembre 2009 (cfr. doc.
17-3) – nel quale l’amministrazione __________ SA ha indicato che l’orario di
lavoro normale di lavoro nell’azienda fosse di 42 ore settimanali, mentre
l’orario di lavoro dell’assicurata prima del danno alla salute prevedesse 21
ore settimanali, a partire dal 1° gennaio 2008.
La medesima percentuale
del 50% figura pure nel rapporto del 17 giugno 2011 concernente l’“inchiesta
economica per le persone che si occupano dell’economia domestica”, nel quale l’assistente
sociale incaricata, alla domanda “attività svolta e in che misura”, ha indicato
“custode per l’amministrazione __________ al 50%” (doc. 48-2), senza che
l’assicurata abbia mai contestato tale circostanza.
Del resto, come
giustamente osservato dall’amministrazione, è solo in sede ricorsuale che
l’attuale patrocinatore dell’assicurata ha contestato la percentuale lavorativa
del 50% presa in considerazione dall’UAI: in precedenza, nelle osservazioni del
30 agosto 2011 contro il progetto di decisione del 6 luglio 2011, l’allora
rappresentante legale, __________, aveva espressamente confermato la
percentuale lavorativa del 50%, indicando che “l’assicurata non è più in grado
di svolgere, anche dopo la data indicata, le mansioni per cui era stata assunta
(portineria al 50%)” (doc. 53-1).
Alla luce di tutti questi
elementi, il TCA concorda con la ripartizione operata dall’amministrazione del 50%
per la parte dedicata all’attività salariata e del 50% per la quota dedicata
alle mansioni domestiche.
Le considerazioni di senso contrario espresse dal patrocinatore
dell’assicurata, senza tuttavia essere suffragate da concreti elementi
attestanti un maggiore impiego della ricorrente quale custode – ritenuto che il
contratto di lavoro prodotto dal legale dell’assicurata nulla dice a tale
proposito (cfr. doc. C1) - non sono sufficienti a mettere in dubbio le
conclusioni dell’amministrazione.
Il TCA rileva, inoltre,
che anche dal referto peritale dell’8 luglio 2010, redatto su incarico
dell’assicuratore infortuni, non emerge una percentuale lavorativa
dell’assicurata superiore al 50%. Al contrario, nel referto citato, al punto B4
“Professione”, il dr. __________ ha indicato, tra l’altro, che l’interessata
“era obbligata a pulire 6 piani. Lavorava 10 ore la settimana (affermazione
della figlia)” (doc. 9-3 inc. LAINF).
2.13. Nell’evenienza
concreta, questo Tribunale, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di
salute dell’assicurata è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione
prima dell’emissione della decisione qui impugnata, non ha motivo per mettere
in dubbio la valutazione del dr. __________ del SMR, il quale, dopo avere
elencato le patologie dell’assicurata e i suoi limiti funzionali, ha
considerato che l’interessata è abile al lavoro al 33.3% nella sua attività di
custode, ma abile al lavoro al 75% in attività adeguate, rispettose delle sue
limitazioni funzionali.
Il TCA
concorda con queste valutazioni del medico del SMR, che si fondano, del resto,
su quanto apprezzato, nella visita medica peritale del 4 giugno 2010, dal dr. __________
per conto dell’assicuratore infortuni.
Nel referto dell’8 luglio 2010, il dr. __________,
poste le diagnosi principali di “sindrome lombospondilogena cronica dopo
vertebroplastica e spondilodesi L2/L4 dopo frattura post-traumatica vertebrale
di L3 instabile del 1.5.2009 (ICD10-S32.0); disturbi funzionali alla spalla
sinistra con ipomobilità; stato dopo artroscopia spalla sinistra, acromioplastica
anteriore, ricostruzione della cuffia sulla base di una lesione transmurale del
sovraspinato sin. il 29.01.2010; stato dopo incidente stradale con frattura L3
instabile e lesione tendinea del sovraspinato sin. del 01.05.2009”, ha
considerato l’assicurata abile al lavoro al 33.3% come portinaia-custode, ma abile
al lavoro al 75% in attività rispettose delle sue limitazioni funzionali (doc.
9-5 inc. LAINF).
Il TCA non ha motivo per mettere in dubbio le
conclusioni alle quali è giunto il dr. __________, dopo accurato esame
dell’assicurata, poi fatte proprie, in mancanza di patologie di origine
extra-infortunistica, dal medico del SMR, che, del resto, non sono state
smentite in sede ricorsuale da certificati medico-specialistici attestanti
delle patologie maggiormente invalidanti, in grado di influire maggiormente
sulla capacità lavorativa residua dell’interessata.
Il patrocinatore dell’assicurata si è, infatti,
limitato a contestare le conclusioni del medico del SMR, asserendo che la
valutazione peritale del dr. __________ “non si può dire concludente, né tanto
meno compiutamente motivata”, dato che “non appare essere un atto formante
l’incarto AI” (doc. I), senza tuttavia apportare documentazione medica atta a
mettere in discussione quanto apprezzato dallo specialista in chirurgia.
Va qui
ricordato che se, da una parte, la
procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i
fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,
dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la
sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione
della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende
in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente
esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai
fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le
conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Si
ricorda tuttavia alla ricorrente che il presente giudizio non pregiudica
eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per
l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento
impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V
140 e 129 V 4).
Pertanto,
stante quanto sopra esposto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato
di intraprendere tutto
quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito
economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b,
400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid.
4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere
dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza
preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali, che,
a partire dal mese di giugno 2010, l’assicurata sia inabile al lavoro al 66.7%
nella sua precedente attività di custode-portinaia, ma abile al lavoro al 75%
in attività leggere adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali.
2.14. Per quel che
concerne la valutazione della capacità dell’assicurata quale casalinga,
l’Ufficio AI ha fatto esperire un’inchiesta economica per le persone che si
occupano dell’economia domestica: nel rapporto del 17 giugno 2011,
l’assistente sociale ha stabilito una limitazione complessiva del 27% (cfr.
doc. 48/1-6).
2.15. Come è già
stato anticipato ai consid. 2.3.; 2.4., l'invalidità delle persone che si
occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica, è
stabilita confrontando le singole attività nell'economia domestica ancora
accessibili al richiedente la rendita AI, con i lavori che può eseguire una
persona sana.
Secondo
le regole stabilite dalla prassi amministrativa e riportate alle cifre 2122ss
nelle Direttive UFAS sull'invalidità e la grande invalidità in vigore dal 1°
gennaio del 1990.
In
particolare la cifra 2124 prevede:
"
in occasione dell'esame dell'impedimento -
dovuto all'invalidità - riscontrato presso una persona occupata nell'economia
domestica, ci si basa generalmente sulla ripartizione dei lavori esistenti
prima dell'insorgere dell'invalidità.
In primo luogo si deve tuttavia esaminare se
l'assicurato non ha la possibilità di usare meglio la sua residua capacità di
lavoro mediante un'altra ripartizione dei compiti."
La cifra
2122 prevede che:
"
Quale regola generale si ammette che i lavori di
una persona sana occupata nell'economia domestica costituiscono le seguenti
percentuali della sua attività complessiva.
Lavori Economia
senza figli e senza membri di famiglia che richiedono
cure
%
1.
Conduzione dell'economia
domestica, (pianificazione,
organizzazione del lavoro,
controllo 5
Considerandi
2.
Spese e acquisti diversi 10
3.
Alimentazione (preparazione
dei pasti, lavori di pulizia
della cucina) 40
4.
Pulizia dell'appartamento 10
5.
Bucato, pulizia dei vestiti,
confezione e trasformazione
degli abiti, (cucito, maglia,
uncinetto) 10
6.
Cura dei figli e di altri membri
della famiglia ---
7.
Diversi (cura di terzi, cura
delle piante e degli
animali, giardinaggio) 5
8.
Altre attività (p. es. aiuto alla
famiglia stessa, attività di utilità
pubblica, perfezionamento,
creazione artistica, attività
superiore alla media nella
confezione e nella trasformazione
dei vestiti). 20"
In
Pratique VSI 1997 pag. 299ss, l'UFAS ha precisato di aver emesso delle
direttive supplementari (supplemento 1 alle Direttive sull'invalidità e sulla
grande invalidità, valido dal 1. gennaio 1993) che accordano il diritto agli
Uffici AI dei diversi cantoni di valutare la sfera di competenze di una persona
attiva nell'economia domestica su casi differenti (cifre 2127ss.).
In una
sentenza del 17 febbraio 1997 nella causa M.T. (pubblicata in Pratique VSI 1997
pag. 298ss) il TFA ha stabilito che il complesso delle occupazioni abituali
degli assicurati attivi in ambito domestico deve corrispondere, in ogni caso,
ad un valore pari al 100%. Una differenziazione che si orienta alle dimensioni
dell'economia domestica con la conseguenza che, in caso di economia domestica
di dimensioni ridotte si ammetterebbe un aggravio complessivo inferiore al
100%, è contrario alla legge e alle ordinanze.
Inoltre
nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per
l'invalidità (CII), in vigore dal 1° gennaio 2000, l'UFAS, allo scopo di garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. Cifra
3097), ha previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche
sulla base di un minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano essere
stati rispettati - attribuibile a ciascuna di esse.
In
particolare la cifra 3095 prevede:
"
Di regola, si ammette che i lavori di una
persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti
percentuali della sua attività complessiva:
Attività
Minimo %
Massimo %
1.
Conduzione dell'economia domestica (pianificazione,
organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)
2.
5.
2.
Alimentazione (preparare i pasti, cucinare, apparecchiare,
pulire la cucina, approvvigionamento)
10.
50.
3.
Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare l'aspirapolvere,
curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti)
5.
20.
4.
Acquisti e altre mansioni (posta, assicurazioni, uffici)
5.
10.
5.
Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere e raccogliere
il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)
5.
20.
6.
Accudire i figli o altri familiari
0.
30.
7.
Altre attività (p.es. curare i malati, curare le piante e il
giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di volontariato,
corsi di perfezionamento, attività creative)*
0.
50.
* Va escluso l'impiego del tempo libero (N.
3090)."
Mentre
alle cifre 3096 e ss. si legge ancora:
"
Il totale delle attività dev'essere sempre del
100.
% (Pratique VSI 1997 p. 298).
Di norma, vanno applicate la ripartizione dei
lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un
margine per una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione
può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema
(RCC 1986 p. 244). All'occorrenza gli atti vanno sottoposti all'UFAS con una
proposta.
In virtù dell'obbligo di ridurre il danno, una
persona deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la
propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione
di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1045 e 3045 segg.).
Essa deve ripartire meglio il suo lavoro e
ricorrere all'aiuto dei membri della sua famiglia, nella misura abituale. Se
non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà
tenuto conto, al momento della valutazione dell'invalidità, della diminuzione
della capacità di lavoro nell'ambito domestico."
In una sentenza I 102/00 del 22 agosto 2000, l'Alta Corte ha nuovamente confermato la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo
dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività
domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni
nelle circostanze concrete.
Per
quanto riguarda la determinazione dell'invalidità di persone occupate
nell'economia domestica, il TFA ha inoltre già avuto modo di stabilire che - in
linea di massima e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio
le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi
dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel
procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235
consid. 2d; RCC 1984 p. 143, consid. 5; STFA 22 agosto 2001 nella causa C.G.,
consid. 4, I 102/00). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria
nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica
unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93
consid. 4; STFA 11 agosto 2003 nella causa S. consid. 2, I 681/02).
Se,
tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che
l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui
l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa
risulta decisiva (Valterio, op. cit., p. 211; RCC 1989 p. 131 consid. 5b, 1984
p. 144 consid. 5).
Nella già citata DTF 128 V 93, il TFA, a
proposito del valore probatorio di un rapporto d'inchiesta dell'ufficio AI, ha
rilevato:
"
(…)
4.
- Die in Art. 69 Abs. 2 IVV vorgesehene
Abklärung an Ort und Stelle ist die geeignete Vorkehr für die Ermittlung des
Betreuungsaufwandes. Für den Beweiswert eines entsprechenden Berichtes sind -
analog zur Rechtsprechung zur Beweiskraft von Arztberichten gemäss BGE 125 V 352 Erw. 3a mit
Hinweis - verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. Es ist wesentlich, dass als
Berichterstatterin eine qualifizierte Person wirkt, welche Kenntnis der örtlichen
und räumlichen Verhältnisse sowie der aus den seitens der Mediziner gestellten
Diagnosen sich ergebenden Beeinträchti-gungen und Behinderungen der
pflegebedürftigen Person hat. Weiter sind die Angaben der die Pflege Leistenden
zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der Beteiligten im Bericht
aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss plausibel, begründet und
detailliert bezüglich der einzelnen, konkret in Frage stehenden Massnahmen der
Behandlungs- und Grundpflege sein und in Übereinstimmung mit den an Ort und
Stelle erhobenen Angaben stehen. Trifft all dies zu, ist der Abklärungsbericht
voll beweiskräftig. Das Gericht greift, sofern der Bericht eine zuverlässige
Entscheidungsgrundlage im eben umschriebenen Sinne darstellt, in das Ermessen
der die Abklärung tätigenden Person nur ein, wenn klar feststellbare
Fehleinschätzun-gen vorliegen.
Das gebietet insbesondere der Umstand, dass die
fachlich kompetente Abklärungsperson näher am konkreten Sachverhalt ist als das
im Beschwerdefall zuständige Gericht. Obwohl von zentraler Bedeutung für die
Beurteilung des Anspruchs auf Beiträge an die Hauspflege und im Hinblick auf
die Beweiswürdigung regelmässig zumindest wünschenswert, besteht an sich keine
strikte Verpflichtung, die an Ort und Stelle erfassten Angaben der versicherten
Person (oder ihrem gesetzlichen Vertreter) zur Durchsicht und Bestätigung
vorzulegen. Nach Art. 73bis Abs. 1 IVV genügt es, wenn ihr im Rahmen des
Anhörungsverfahrens das volle Akteneinsichtsrecht gewährt und ihr Gelegenheit
gegeben wird, sich zu den Ergebnissen der Abklärung zu äussern (vgl.-generell-
BGE 125 V 404 Erw. 3, bie Abklärung der gesundheitlichen Behinderung der im
Bereich der Haushaltführung tätigen Personen nach Art. 27 IVV: Urteil S. vom 4.
September 2001, I 175/01)."
Il TFA ha
inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima
sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se
le indicazioni dell’assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli
accertamenti medici (AHI-Praxis 2001 p. 161 consid. 3c; STFA del 2 febbraio
1999.
nella causa M.J.V. e del 17 luglio 1990 nella causa W.), ritenuto che una
presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole
mansioni accertate in sede d'inchiesta - strumento destinato soprattutto alla
valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica - è da
considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi
psichici (STFA 11 agosto 2003 nella causa S., I 681/02 e del 28 febbraio 2003
nella causa S., I 685/02).
2.16
Come detto,
l’Ufficio AI ha incaricato l’assistente sociale di esperire un’inchiesta economica
per le persone che si occupano dell’economia domestica sfociata nel rapporto
del 17 giugno 2011 (cfr. doc. 48-1 e segg.) dal seguente tenore:
" (...)
5.
ATTIVITÀ - descrizione degli impedimenti
dovuti all'invalidità
5.1
Conduzione
dell'economia domestica
pianificazione,
organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo
importanza
assegnata
5.
%
percentuale
degli impedimenti
0%
percentuale
di invalidità
0.
%
Nessun impedimento.
5.2
Alimentazione
preparazione
dei pasti, pulizia della cucina, riserve
importanza
assegnata
45%
percentuale
degli impedimenti
20.
%
percentuale
di invalidità
9%
La signora RI 1 si
occupa tuttora della preparazione dei pasti “come sempre”. Per evitare di
sollevare pentole troppo pesanti, le riempie poco alla volta e richiede la collaborazione
del marito al momento di svuotarle.
L’assicurata pulisce
il piano di lavoro, carica la lavastoviglie (abbassandosi sulle ginocchia) e si
occupa del riassetto della cucina; il marito apparecchia-sparecchia e
saltuariamente scarica la lavastoviglie.
Dall’infortunio non
si è più occupata delle pulizie stagionali del locale cucina, preferisce pulire
alla necessità, tralasciando i lavori più onerosi per l’Aiuto Domiciliare.
L’assicurata mantiene
tuttora una buona autonomia nelle attività quotidiane. Considerata
l’esigibilità del marito, valuto nella misura del 20% la percentuale degli impedimenti
tenendo conto delle difficoltà nei lavori pesanti a carattere stagionale.
5.3
Pulizia dell'appartamento
rispolvero,
pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc.
importanza
assegnata
20%
percentuale
degli impedimenti
60.
%
percentuale
di invalidità
12%
Una volta alla settimana l’Aiuto Domiciliare
pulisce l’appartamento in modo approfondito; nei rimanenti giorni se ne occupa
l’assicurata (insieme al coniuge) superficialmente. La signora RI 1: spolvera,
pulisce le vaschette, sistema il letto quotidianamente (per il cambio delle
lenzuola è aiutata dal marito) e nella strettissima necessità passa
l’aspirapolvere e lava i pavimenti (il movimento le causa dolori alla schiena).
L’assicurata pulisce i vetri unicamente a livello
piano di lavoro; l’Aiuto Domiciliare termina il lavoro e si occupa anche delle
pulizie stagionali dell’appartamento.
Considerando le difficoltà nei lavori pesanti,
valuto nella misura del 60% la percentuale degli impedimenti.
5.4
Spesa
e acquisti diversi
compresi
pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali
importanza
assegnata
10%
percentuale
degli impedimenti
20.
%
percentuale
di invalidità
2%
Nessun impedimento riguardo alla piccola spesa
quotidiana; in occasione di quella settimanale, il trasporto degli acquisti è
totalmente affidato al marito.
Nessun impedimento per quanto concerne la
gestione burocratica familiare.
Considerata l’esigibilità della collaborazione
del coniuge, valuto nella misura del 20% la percentuale degli impedimenti tenendo
conto delle limitazioni nel trasporto dei pesi.
5.5
Bucato, confezione e
riparazioni di indumenti
lavare,
stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc.
importanza
assegnata
20%
percentuale
degli impedimenti
20.
%
percentuale
di invalidità
4%
Il marito trasporta
la cesta e l’assicurata esegue il bucato pratico in sé, senza problemi di
rilievo; al termine, inserisce tutta la biancheria nell’asciugatrice.
L’assicurata si
occupa dello stiro, alternando delle attività con delle pause (al
sopraggiungere dei dolori alla schiena) e tralasciando la biancheria
ingombrante (copri-piumino, tovaglie da tavolo, ecc.) per l’Aiuto Domiciliare
(fatica a piegarle).
L’assicurata mantiene tuttora una buona
autonomia nelle attività qui trattate, considerando l’esigibilità della
collaborazione del coniuge, valuto nella misura del 20% la percentuale degli
impedimenti tenendo conto del maggior impiego di tempo nello stiro.
5.7
Diversi
cura
delle piante, giardinaggio, cura degli animali, attività di utilità pubblica,
creazione artistica, impegno a favore di terzi, volontariato
importanza
assegnata
0.
%
percentuale
degli impedimenti
0%
percentuale
di invalidità
0.
%
Nulla da segnalare.
Valutazione
dell'assistente sociale
totale
delle attività
100.
%
percentuale
di invalidità
27.
%
■ Chi esegue i lavori, che a causa della sua invalidità,
l'assicurata non può svolgere personalmente nell'economia domestica?
Indicare
il nome, l'indirizzo, il grado di parentela, genere dei lavori delegati, ore di
lavoro per settimana e salario orario versato.
-
Il marito
-
L’Aiuto Domiciliare
6.
GRADO ATTUALE DEGLI IMPEDIMENTI
attività
ripartizione
Impedimento
GRADO D'INVALIDITÀ
salariata
80%
casalinga
20%
20%
4%
TOTALE
100%
Da quando il danno alla salute ha avuto
ripercussioni sulla capacità al lavoro?
OSSERVAZIONI PERSONALI DELL’ASSISTENTE SOCIALE
-.-.” (Doc. 48/4-6)
2.17
Sulla base
degli accertamenti fatti presso il domicilio dell’assicurata, dopo aver fissato
gli impedimenti di ogni singola mansione casalinga, l'assistente sociale ha
quindi stabilito una limitazione complessiva del 27%.
Valutando
i singoli impedimenti, con motivazioni pertinenti, la responsabile ha tenuto
conto delle dichiarazioni dell’assicurata in merito alle limitazioni ad
eseguire talune mansioni domestiche.
Nel suo
ricorso, il patrocinatore dell’assicurata ha contestato le risultanze
dell’inchiesta economica evidenziando, in sostanza, che sarebbe stata valutata
in maniera troppo ottimistica la percentuale degli impedimenti nello
svolgimento delle mansioni domestiche, ritenuto che ella “non possa sollevare
pesi superiori a 2-3 kg, avverta dolori al braccio sinistro che non può essere
alzato al di sopra della spalla e che non può effettuare movimenti ripetitivi.
Anche a livello dorsale l’assicurata lamenta ancora forti dolori e da quanto
risulta dagli atti medici non può salire e scendere le scale se non saltuariamente,
né flettersi”. L’insorgente ha quindi fissato una differente percentuale di
impedimento in ambito domestico (del 50%), senza però supportarla con concreti
elementi oggettivi (cfr. doc. I).
Il TCA
non ha motivo per scostarsi dalla valutazione espressa dall’assistente sociale,
ove peraltro si ribadisca che per la giurisprudenza un intervento da parte
dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata
dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui essa appaia chiaramente
erronea (DTF 128 V 93 consid. 4).
Va
innanzitutto rilevato che nell’inchiesta economica in questione è stata
correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel
rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un
valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti
dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica.
D’altra
parte, esaminate singolarmente le valutazioni dell’assistente sociale circa gli
impedimenti dovuti all’invalidità, questo Tribunale ritiene che non siano
ravvisabili elementi che consentano di mettere in dubbio l’attendibilità della
valutazione operata dall’assistente sociale, la quale non appare arbitraria e
risulta conforme alle circostanze ed ai riscontri concreti e in particolare
alle indicazioni fornite dall’assicurata medesima nell'ambito dell'inchiesta
domiciliare, le quali risultano infatti del tutto attendibili. Inoltre, é da
ritenere che le valutazioni degli impedimenti relativi alle singole mansioni domestiche
siano del tutto affidabili e compatibili con gli impedimenti accertati in sede
medica.
Nella
fattispecie, già è stato detto che per quanto riguarda l’aspetto medico, il
medico del SMR, facendo propria la valutazione peritale eseguita in ambito
infortunistico, ha compiutamente valutato il danno alla salute lamentato
dall’assicurata sulla base di accertamenti approfonditi e completi (sul valore
probatorio di rapporti medici cfr. in particolare DTF 125 V 352 consid. 3a con
riferimenti, 123 V 176, 122 V 161; cfr. consid. 2.10.).
Per
quanto d’altro canto riguarda la valutazione operata dall'assistente sociale,
giova anzitutto rilevare che, posta la conformità ai succitati parametri delle
percentuali di ripartizione applicate in concreto con riferimento alle singole
mansioni componenti l'attività domestica, nei casi come quello in esame occorre
tenere conto anche della ripartizione dei compiti e dei ruoli derivanti
dall'obbligo di reciproca assistenza e cooperazione alla prosperità dell'unione
coniugale consacrato dal diritto matrimoniale (art. 159 cpv. 2 e 3 e art. 163
CC; Pratique VSI 1996 pag. 208; DTF 117 V 197), ciò che in casu permette
senz'altro di ritenere sicuramente adeguate le percentuali d'impedimento
evidenziate con riferimento alle mansioni comportanti un maggior impiego e
sforzo fisico, le quali tengono giustamente conto della parziale collaborazione
del marito, che risultano peraltro giustificate anche alla luce delle suevocate
risultanze mediche.
A tal
proposito va nuovamente attirata l’attenzione della ricorrente sull’obbligo per
l’assicurato di diminuire il danno che scaturisce da un principio generale
delle assicurazioni sociali (DTF 115 V 53, 114 V 285 consid. 3). In virtù di
tale obbligo anche le persone occupate nell’economia domestica devono
contribuire, di loro propria iniziativa e in misura ragionevolmente esigibile,
al miglioramento della loro capacità al lavoro, segnatamente ripartendo meglio
le incombenze e in generale ricorrendo all’aiuto dei familiari nella misura usuale
secondo le particolari circostanze (RCC 1984 p. 143 consid. 5; precitate
sentenze del TFA I 407/92 e I 35/00).
In
generale bisogna ricordare che l'inchiesta economica tiene conto di tutti quei
fattori che, concretamente, nella vita di tutti i giorni, influiscono sulla
capacità lavorativa dell'assicurata nei vari ambiti domestici.
D’altra
parte, esaminate singolarmente le valutazioni dell’assistente sociale circa gli
impedimenti dovuti all’invalidità, questo Tribunale ritiene che non siano
ravvisabili elementi che consentano di metterne in dubbio l’attendibilità. In
effetti esse risultano conformi non solo alle risultanze mediche, ma anche alle
circostanze ed ai riscontri concreti.
L’assistente
sociale, nella sua valutazione, ha tenuto conto delle limitazioni indicate dal
dr. __________ – il quale ha considerato che l’interessata presenta “problemi
quando deve pulire le scale, corridoi, tagliare l’erba o pulire i vetri; andare
su e giù per le scale ripetutamente non è esigibile; non può portare pesi oltre
2-3 kg col braccio sinistro; non esigibile lavorare con le braccia per lungo
tempo sopra l’orizzontale” (cfr. doc. 40-3) - riconoscendo espressamente degli
impedimenti maggiori proprio nei lavori più gravosi, in particolare nella
pulizia dell’appartamento (cfr. doc. 48-4).
Per
contro, va sottolineato che l’assistente sociale ha attribuito una minore
percentuale di impedimenti nelle attività “alimentazione”, “spesa e acquisti
diversi” e “bucato, confezione e riparazione di indumenti” – nonostante si
tratti di attività comprendenti mansioni pesanti - tenendo conto del fatto che
l’assicurata - nel pieno rispetto dell’obbligo di diminuire il danno –ha saputo
modificare le proprie consuetudini per mantenere una certa autonomia, adottando
determinati accorgimenti, come ad esempio “per evitare di sollevare pentole
troppo pesanti, le riempie poco alla volta e richiede la collaborazione del
marito al momento di svuotarle” (cfr. doc. 48-4), oppure, per quanto concerne
il bucato, facendo trasportare la cesta al marito ed eseguendo poi lei stessa
il bucato e, infine, occupandosi “dello stiro alternando le attività con delle
pause (al sopraggiungere dei dolori alla schiena) e tralasciando la biancheria
ingombrante” (doc. 48-5).
A tale
proposito, il TCA sottolinea che, in una sentenza 9C_328/2009 dell’8 settembre
2009, il Tribunale federale ha ancora una volta ribadito che anche le persone
occupate nell’economia domestica devono contribuire, di loro propria iniziativa
e in misura ragionevolmente esigibile, al miglioramento della loro capacità al
lavoro, segnatamente ripartendo meglio le incombenze, osservando:
"
(…)
Sur le plan strictement fonctionnel, la recourante
n'est limitée que dans le port de charges. Si la fatigue peut induire chez elle
un certain ralentissement, celui-ci peut être compensé par une meilleure
répartition des tâches au cours de la journée et de la semaine. Contrairement à ce que soutient la recourante, une telle façon de voir les choses
est conforme en tous points à la jurisprudence. Au titre de son obligation de réduire le dommage, la personne assurée est tenue notamment d'adopter une méthode
de travail appropriée, de répartir son travail en fonction de ses aptitudes et
de ses disponibilités et de demander, dans la mesure du raisonnable, l'aide de
ses proches (voir ATF 133 V 504
consid. 4.2 p. 509 et les références).
Alla luce
di queste considerazioni, il TCA ritiene corretta la percentuale di impedimenti
ritenuta dall’assistente sociale, la quale ha giustamente tenuto conto anche
della collaborazione fornita dal marito (su questo aspetto, cfr., ad esempio, STF
9C_642/2010 del 26 aprile 2011, nella quale l’Alta Corte, confermando la
sentenza 32.2009.219 dell’8 luglio 2010 di questo Tribunale, ha ribadito la
correttezza della valutazione operata dall’assistente sociale, la quale ha
debitamente tenuto conto delle limitazioni dell’assicurato e dell’aiuto
esigibile da parte della moglie nello svolgimento di talune mansioni domestiche).
Le allegazioni
ricorsuali non consentono, dunque, a questa Corte di scostarsi dalla
valutazione espressa dall’assistente sociale, ove peraltro si ribadisca che per
la giurisprudenza un intervento da parte dell'autorità giudiziaria
nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica
unicamente nei casi in cui essa appaia chiaramente erronea (DTF 128 V 93
consid. 4). Del resto, l’interessata non apporta elementi nuovi rispetto a
quelli emersi dall’accertamento al domicilio e attestati nel rapporto
domiciliare, ma si limita in sostanza a censurare la percentuale di inabilità
attribuita dall’assistente sociale. Ora, in proposito va detto che - ribadito
che l’assistente sociale dispone della formazione specifica che
consente, tenuto conto di quelle che sono le limitazioni constatate dai medici,
di valutare in ogni singola mansione l’eventuale limitata capacità residua a
svolgerla - nella specie l’assistente sociale si è basata su quanto dichiarato
dalla ricorrente medesima da un lato e sui rapporti medici dall’altro.
2.18
Essendo
quindi esigibile che, a partire dal l’assicurata sfrutti la sua residua
capacità lavorativa del 33.3% nella sua precedente attività – dato che, nella
decisione impugnata, l’amministrazione ha espressamente indicato che “valutata
la situazione socio-professionale, si ritiene che, in considerazione
dell’avanzata età professionale della vostra assistita, la capacità di guadagno
non sia incrementabile svolgendo altre professioni, pertanto l’incapacità
lavorativa nella sua attività equivale al grado di invalidità come salariata” (cfr.
doc. A) - ricordato inoltre che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un
concetto di carattere economico‑giuridico e non medico (DTF 116 V 249
consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a), occorre esaminare le
conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.
Nella decisione impugnata, l’Ufficio AI ha indicato
che il grado di incapacità lucrativa dell’interessata, nella sua precedente
professione di custode, ammonta al 66.6%, percentuale che, rapportata al grado
di occupazione del 50%, porta ad un grado di invalidità, nella parte salariata,
del 33.3%.
Al
riguardo, in corso di causa (cfr. doc. XII), il TCA ha chiesto
all’amministrazione di confermare, per quanto riguarda la percentuale di
invalidità dell’interessata nella quota parte salariata (50%), le percentuali
di “limitazione 66.6%” e “grado di invalidità parziale 33.3%” (situazione dal
04.06
), indicate nella decisione impugnata, alla luce della sentenza I
151/06 del 29 giugno 2007, nella quale l’Alta Corte ha osservato:
"
(…) Il ressort du rapport d'expertise que l'intimée
a présenté une capacité de travail de 50% pour un plein temps à partir du 15
mars 2004. Contrairement aux considérations du jugement entrepris, l'incapacité
corrélative de travail (50%) ne saurait se confondre avec la perte de gain
subie par l'intimée, dès lors que le taux d'activité professionnelle
déterminant en l'espèce n'est pas de 100% mais de 72%. L'incapacité de travail
ne saurait davantage être déterminée par pondération avec le taux d'activité
professionnelle de l'assurée tel que préconisé par l'office recourant (72% x
50% = 36%). Il en résulterait une capacité résiduelle de travail de 36 % (72% -
36%). Or, compte tenu de l'obligation faite aux assurés de réduire le dommage,
il leur incombe de mettre à profit toute la capacité de travail raisonnablement
exigible de leur part (cf. ATF 123 V 230 consid. 3c et les références citées p. 233). En ce sens, la jurisprudence considère d'ailleurs que l'assuré ne subit
pas d'incapacité de gain tant que sa capacité résiduelle de travail est plus
étendue ou égale au taux d'activité qu'il exercerait sans atteinte à la santé
(sur l'ensemble de la question, voir ATF 125 V 146; SVR 2006 IV n° 42 p. 151 [arrêt E. du 13 décembre 2005, I 156/04];
arrêt non publié B. du 19 mai 1993, I 417/92). L'incapacité de travail subie
par l'intimée correspond ainsi à la différence entre le taux d'activité
professionnelle (72%) et la capacité de travail médicalement attestée (50%).
Elle s'élève à 22%, entraînant une perte de gain du même taux à partir du 15
mars 2004. Elle s'avère en revanche nulle à partir du 15 avril 2004, l'intimée ayant recouvré depuis lors une pleine capacité de travail.”
Con risposta dell’11 maggio 2012, l’Ufficio AI ha
comunicato al TCA quanto segue:
"
(...)
In sostanza, lei ci
chiede di verificare la definizione del grado di invalidità del 47% da giugno 2010 in considerazione della inabilità lavorativa valutata medicalmente del 66.6% quale
custode-portinaia, applicando la modalità di calcolo seguente:
Attività Quota parte Limitazione Grado
AI parziale
- salariata 50%
66.
% 33.30%
- casalinga 50% 27% 13.50%
Tot. 47%
(46.80%)
In applicazione
della modalità indicata nella sentenza citata, risulterebbe, invece, il grado
di invalidità seguente:
Attività Quota parte Limitazione Grado
AI parziale
- salariata 50%
(50% - 33.4%) = 16.60%
- casalinga 50% 27% 13.50%
Tot. 30.10%
Ne conseguirebbe un
grado AI inferiore al tasso del 40% senza diritto per la signora RI 1 a
prestazione alcuna.
Ora, lo scrivente
Ufficio rileva che dal lato medico l’assicurata è stata ritenuta abile al
lavoro quale custode-portinaia al 33.3% sulla base del rapporto di accertamento
SMCA – LU dell’8 luglio 2010 svolto su incarico della __________. Il Servizio
medico regionale (di seguito SMR) ha precisato che l’inabilità lavorativa
definita medicalmente corrisponde ad un rendimento diminuito sull’arco
dell’intera giornata (cfr. annotazione SMR del 20 ottobre 2010 con nota di “rendimento
diminuito”). Non si tratta, nello specifico, di una riduzione della
capacità lavorativa a livello di tempo, bensì di rendimento.
Pertanto, l’amministrazione non ha ritenuto di definire la perdita lucrativa
parziale per l’attività di salariata al 16.60% sottraendo alla quota-parte del
50% la capacità lavorativa residua ancora esigibile dal lato medico per
l’attività abituale del 33.4% (ovvero 100% - 66.6% di inabilità lavorativa)
come da calcolo summenzionato.
Ne consegue che lo
scrivente Ufficio conferma il calcolo del grado di invalidità per la parte
salariata proposto nella decisione impugnata convalidando il grado di
invalidità finale del 47%.” (Doc. XIII)
Alla luce di questa risposta fornita
dall’amministrazione - dalla quale emerge che la percentuale di incapacità
lavorativa del 66.6% indicata dal SMR deve essere intesa quale riduzione del
rendimento e non del tempo di lavoro, di modo che essa deve essere ritenuta
valida non solo rispetto ad un tempo pieno di lavoro, ma anche rispetto al
precedente grado di occupazione del 50% dell’assicurata – il TCA non può che
confermare il calcolo del grado di invalidità eseguito dall’Ufficio AI.
Il grado di incapacità lavorativa dell’interessata
in ambito lavorativo ammonta, quindi, a partire dal mese di giugno 2010, al
66.
%, percentuale che, rapportata alla quota parte del 50%, porta ad un grado
di invalidità, nella parte salariata, del 33.3%.
2.19
Viste le
quote parti tra attività salariata (50%) e mansioni casalinghe (50%) stabilite
dall’amministrazione nella querelata decisione, il grado di invalidità globale
è così del 46.8% (50 X 66.6% + 50 X 27%) in applicazione del metodo misto, arrotondato
al 47% (secondo la giurisprudenza di
cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41: "Demnach ist in Zukunft bei einem
Ergebnis bis x,49... % auf x %
abzurunden und bei Werten ab x,50... % auf x+1 % aufzurunden, was den
Invaliditätsgrad ergibt."), percentuale che dà diritto, a partire
dal 1° ottobre 2010 (ossia, in applicazione dell’art. 88a cpv. 1 OAI, tre mesi
dopo il miglioramento della capacità di guadagno, a decorrere dal mese di
giugno 2010, cfr. consid. 2.13.), ad un quarto di rendita di
invalidità come stabilito dall’UAI nella decisione impugnata.
2.20
Secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell'assicurata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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