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Decisione

32.2011.325

Corretta decisione con la quale UAI ha attribuito all'assicurata, in applicazione del metodo misto di calcolo, 3/4 di rendita limitati nel tempo, poi ridotti ad un quarto di rendita alla luce di un gr

18 giugno 2012Italiano72 min

Source ti.ch

Fatti

I principi giurisprudenziali sviluppati in

materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono

applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid.

3.5).

2.8. In una

sentenza del 12 ottobre 2005 nella causa R., I 8/04, pubblicata in plaidoyer

1/06, pag. 64-65, il TFA ha ricordato i principi che sono alla base della

revisione e della riconsiderazione di decisioni amministrative e si è così

espresso:

"

(...)

2. 2.1 En l'espèce, il s'agit tout

d'abord de savoir si l'on est en présence d'un motif de révision, ce qui

suppose une modification notable du taux d'invalidité (art. 17 LPGA). Il n'y a

pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et

que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside

uniquement dans une nouvelle appréciation du cas. Un motif de révision au sens

de l'art. 17 LPGA (ou de l'ancien art. 41 LAI) doit clairement ressortir du

dossier (p. ex. arrêt P. du 31 janvier 2003

[I 559/02], consid. 3.2 et les arrêts cités; sur

les motifs de révision en particulier: Urs Müller, Die materiellen

Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse,

Fribourg 2002, p. 133 ss). La réglementation sur la révision ne saurait en

effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à

la rente (Rudolf Ruedi, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche

Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in: Schaffauser/ Schlauri

[Hrsg], Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall,

1999, p. 15).

2.2 Si l'on

compare les expertises du COMAI du 9 mai 1995 et de la Clinique X. du 10 mai 2002, les principaux diagnostics posés sont pratiquement superposables

(syndrome somatoforme douloureux persistant et personnalité fruste et dépendante

en 1995; syndrome douloureux somatoforme persistant [F45.4] et personnalité aux

traits dépendants [F60.7] en 2002). Les conclusions des expertises sont

divergentes, en revanche, en ce qui concerne les répercussions des atteintes à

la santé sur la capacité de travail. Les experts du CO­MAI avaient estimé que

le syndrome somatoforme douloureux prenait place dans le contexte d'un trouble

de la personnalité. On était en présence d'une atteinte à la santé mentale

importante, entraînant une incapacité totale de travail, sans perspective de

reclassement ni d'amélioration, vu l'importance de la régression et de la

fixation somatique.

Les experts de la Clinique X. concluent, pour leur part, à l'absence d'atteinte somatique ou psychique susceptible

de limiter la capacité de travail. Les mêmes experts déclarent s'écarter des

conclusions du COMAI, au motif que l'association d'un trouble somatoforme

douloureux à une personnalité aux traits dépendants ne constitue pas, à leur

avis, une atteinte à la santé mentale importante.

2.3 Sur la base

de ces éléments, il y a lieu de constater que les experts de la Clinique X. ne font pas état d'une modification de l'état de santé du recourant, mais

remettent en cause l'appréciation précédente - et fondée sur un même état de

fait - des experts du COMAI. Ni l'administration ni les premiers juges n'ont

cherché du reste à démontrer l'existence d'un changement de circonstances. Ils

insistent plutôt sur le caractère probant de l'expertise dé la Clinique X., en faisant totalement abstraction des règles sur la révision et comme s'il

s'agissait en l'occurrence de se prononcer pour la première fois sur le droit à

la rente. Mais cela ne suffit pas, on l'a vu, pour justifier une révision du

droit à la rente (cf. aussi Urs Müller, op. cit., p. 135, ch. 490).

3. 3.1. Le principe selon lequel

l'administration peut en tout temps revenir d'office sur une décision

formellement passée en force qui n'a pas donné lieu à un jugement sur le fond,

lorsque celle-ci est certainement erronée et que sa rectification revêt une

importance appréciable, l'emporte sur la procédure de révision. Ainsi,

l'administration peut aussi modifier une décision de rente lorsque les

conditions de la révision selon l'art. 17 LPGA ne sont pas remplies. Si le juge

est le premier à constater que la décision initiale était certainement erronée,

il peut confirmer, en invoquant ce motif, la décision de révision prise par

l'administration (ATF 125 V 369 consid. 2 et les arrêts cités; cf. aussi ATF

112 V 373 consid. 2c et 390 consid. 1b). Il est à relever que la

reconsidération est désormais expressément prévue à l'art. 53 LPGA.

3.2 Pour juger

s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans

nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au

moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à

l'époque (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc et les références). Par le biais de la

reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de

même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un

changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une

reconsidération (ATF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc). Une

décision est sans nul doute erronée non seulement lorsqu'elle a été prise sur

la base de règles de droit non correctes ou inappropriées, mais aussi lorsque

des dispositions importantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière

inappropriée (DTA 1996/97 n° 28 p. 158 consid. 3c). Tel est notamment le cas

lorsque l'administration a accordé une rente d'invalidité au mépris du principe

de la priorité de la réadaptation sur la rente (voir l'arrêt P. du 31 janvier

2003, déjà cité). A l'inverse, une inexactitude manifeste ne sau­rait être

admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont

l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects

ou de leurs éléments, et que la décision paraît admissible compte tenu de la

situation de fait et de droit (arrêt P. du 13 août 2003 [1790/01], consid. 3).

3.3 En l'espèce,

c'est en vue d'élucider les divergences issues d'avis médicaux contradictoires

se trouvant au dossier que l'administration a recueilli l'expertise du COMAI,

du 9 mai 1995, et qu'elle s'est fondée sur cette dernière pour allouer une

rente entière au recourant, le 1er décembre 1995. En présence d'un

tableau clinique complexe, par ailleurs difficile à appréhender en raison de

ses aspects subjectifs, la prise de position sur une incapacité de travail

implique toujours un jugement d'appréciation. Or, un tel jugement ne saurait

être qualifié de manifestement erroné que si les investigations médicales dans

les différents domaines concernés n'ont pas été entreprises ou qu'elles ne

l'ont pas été avec le soin nécessaire (cf. arrêt P. du 31 janvier 2003, déjà

cité). Tel n'est pas le cas en ce qui concerne l'expertise du COMAI dans la

mesure où cette expertise pluridisciplinaire répond aux critères

jurisprudentiels permettant de lui attribuer une pleine valeur probante. En

tout cas, les critiques émises à l'encontre des conclusions du COMAI par les

médecins de la Clinique X. ne suffisent pas pour admettre que ces conclusions

sont dépourvues de crédibilité. Comme on l'a vu, on est en présence

d'appréciations divergentes d'experts en ce sens que les uns, à la différence

des autres, considèrent que l'association d'un trouble somatoforme douloureux à

une personnalité aux traits dépendants n'a pas d'incidence sur la capacité de

travail. Seule une surexpertise serait de nature à les départager.

Mais, ici également, on ne peut faire abstraction

des éléments qui ont conduit l'administration à allouer une rente entière au

recourant comme si l'on devait statuer pour la première fois sur les droits de

l'assuré et modifier sa situation juridique à la lumière exclusivement des

données médicales recueillies à l'occasion de la procédure de révision. Une

appréciation médicale différente ultérieure ne suffit pas pour faire apparaître

comme manifestement erronée la décision initiale ou pour ordonner une

expertise.

On ne peut pas non plus affirmer que

l'administration a commis à l'origine une erreur de droit, notamment en

méconnaissant le principe de la priorité de la réadaptation sur la rente: l’expertise

du COMAI excluait toute possibilité de reclassement professionnel et ne

laissait pas entrevoir, à brève échéance, une amélioration de l'état de santé

qui eût permis la mise en oeuvre de mesures de réadaptation

professionnelle."

Una diversa valutazione di uno stato di fatto

rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce

dunque né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione.

2.9. Nella decisione del 16 novembre 2011, l’Ufficio AI ha attribuito all’assicurata tre

quarti di rendita di invalidità (grado AI 64%) dal 1° maggio 2010 al 30

settembre 2010, riducendola poi ad un quarto di rendita di invalidità (grado AI

47%) dal 1° ottobre 2010, ritenuto il miglioramento dello stato di salute

dell’interessata, la quale, a partire dal mese di giugno 2010, presenta una

capacità lavorativa del 33.3%.

Il TCA è,

quindi, ora chiamato a valutare, alla luce di quanto esposto ai considerandi

2.6., 2.7. e 2.8., se l’UAI ha correttamente o meno ridotto ad un quarto la

rendita di invalidità spettante a RI 1, a fare tempo dal 1° ottobre 2010.

2.10. Nel caso in

esame, l’UAI ha fondato, dal profilo medico, la propria decisione di attribuire

all’assicurata tre quarti di rendita di invalidità dal 1° maggio 2010 al 30

settembre 2010, riducendola poi ad un quarto di rendita di invalidità dal 1°

ottobre 2010, sulla valutazione medica del dr. __________ del SMR.

Nel rapporto medico del 20 ottobre 2010, il dr. __________,

spec. FMH in medicina generale (sul diritto per gli assicurati di conoscere la

specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), ha posto le

diagnosi principali di “sindrome lombospondilogena cronica dopo

vertebroplastica e spondilodesi L2/L4 dopo frattura post-traumatica vertebrale

di L3 instabile del 1.5.2009; disturbi funzionali alla spalla sinistra con

ipomobilità in stato dopo artroscopia spalla sinistra, acromioplastica

anteriore, ricostruzione della cuffia sulla base di una lesione transmurale del

sovraspinato sin. il 29.01.2010; stato dopo incidente stradale con frattura L3

instabile e lesione tendinea del sovraspinato sin. del 01.05.2009” e, quali

ulteriori diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa, quelle di

“disturbi recidivanti del gusto e dell’olfatto, attualmente in regressione

(valore di malattia); sindrome lombospondilogena cronica e disturbi funzionali

alla spalla sinistra” (doc. 40-1).

Quanto alla capacità lavorativa, il dr. __________

del SMR ha indicato che l’assicurata è inabile al lavoro nella misura del 66.7%

(da intendersi come rendimento ridotto), dal 4 giugno 2010, nella sua attività

di custode, ma è da considerare inabile al lavoro al 25% (rendimento ridotto)

nello svolgimento di attività leggere adeguate, rispettose delle sue

limitazioni funzionali, sempre a decorrere dal 4 giugno 2010 (doc. 40-2).

Il dr. __________ ha aggiunto che, con

riferimento al periodo precedente, l’interessata va ritenuta totalmente inabile

al lavoro, in qualsiasi attività, dal 1° maggio 2009 al 3 giugno 2010 (doc.

40-2).

Il dr. __________ ha espresso il proprio

apprezzamento sulla base della valutazione peritale eseguita in data 4 giugno 2010, in ambito infortunistico, dal dr. __________, spec. FMH in chirurgia.

Nel referto dell’8 luglio 2010, il dr. __________

ha posto la diagnosi principale di “sindrome lombospondilogena cronica dopo

vertebroplastica e spondilodesi L2/L4 dopo frattura post-traumatica vertebrale

di L3 instabile del 1.5.2009 (ICD10-S32.0); disturbi funzionali alla spalla

sinistra con ipomobilità; stato dopo artroscopia spalla sinistra, acromioplastica

anteriore, ricostruzione della cuffia sulla base di una lesione transmurale del

sovraspinato sin. il 29.01.2010; stato dopo incidente stradale con frattura L3

instabile e lesione tendinea del sovraspinato sin. del 01.05.2009” e, quale

diagnosi secondaria, quella di “disturbi recidivanti del gusto e dell’olfatto,

attualmente in regressione (valore di malattia)” (doc. 9-5 inc. LAINF).

A proposito della capacità lavorativa

dell’assicurata, il dr__________ ha espresso le seguenti considerazioni:

"

L’incapacità lavorativa come custode-portinaia è

ancora indicata.

Oggi la paziente, come portinaia-custode, non

potrebbe lavorare oltre il 33.3%, causa disturbi alla colonna vertebrale e alla

spalla sin.

Ha problemi quando deve pulire le scale o i

corridoi, quando deve tagliare l’erba o pulire i vetri.

Non può più portare pesi oltre 2-3 kg.

Andare su e giù dalle scale è un problema per la

paziente.

Anche lavorare con le braccia sopra l’orizzontale

per pulire i vetri è molto difficoltoso.

Tutti i movimenti ripetitivi con il braccio

sinistro e con la colonna vertebrale, come pure tutti i movimenti con il

braccio alzato non sono più esigibili.

In un mercato generale equilibrato la paziente

potrebbe però fare un lavoro più leggero, senza dover portare pesi (venditrice,

aiuto in ufficio, telefonista), a queste condizioni potrebbe lavorare nell’arco

di un’intera giornata, in misura del 75%.” (Doc. 9-7 inc. LAINF)

In sede di osservazioni contro il progetto di

decisione del 6 luglio 2011 dell’UAI, l’assicurata ha trasmesso

all’amministrazione uno scritto del 25 luglio 2011 del suo medico curante, dr. __________,

spec. FMH in medicina interna, del seguente tenore:

"

Dopo aver visionato l’incarto (progetto di

assegnazione di rendita) della mia paziente, signora RI 1, nata 18.04.1948, con

la paziente stessa ed il marito, vogliamo inoltrare osservazioni in merito. I

signori RI 1 chiedono di riesaminare il dossier non ritenendosi soddisfatti

della proposta inviata.

Purtroppo conosco come medico curante la signora RI

1 unicamente dal gennaio 2011, avendo rilevato lo studio del

precedente medico curante, dr. med. __________.

Nuovi elementi

In questi mesi la situazione dell’apparato

locomotore è rimasta stabile. La paziente anamnesticamente non ha potuto

incrementare per la persistenza dei dolori il grado di attività. Sono

subentrati per contro ulteriori problematiche internistiche legate all’età:

palpitazioni sintomatiche su salve di tachicardia atriale (Holter 26.07.2011),

una sindrome metabolica iniziale (ipertensione, sovrappeso, dislipidemia) ed

una steatosi epatica sintomatica (pesantezza epigastrica: US dicembre 2010).

Questa paziente più che 63enne presenta dunque la

comparsa come menzionato di polipatologia internistica, sì poco invalidante per

l’ambito lavorativo, ma sicuramente nell’insieme aggravante per la situazione

ortopedica.

Per quanto riguarda invece la proposta inviata

Rimaniamo perplessi sulla riduzione del grado di

invalidità introdotto a partire dal 04.06.2010 (riduzione dal 64% al 47% con

conseguente importante riduzione della rendita, da ¾ a 1/4), senza rilevare nel

suddetto periodo (non essendo il medico incaricato ho potuto unicamente

riprendere l’anamnesi con la paziente e lo studio degli incarti in mio

possesso, quelli della cartella clinica del mio predecessore) un miglioramento

del quadro di salute.

Inoltre la signora lavorava come portinaia di una

palazzina. È stato stabilito, presumiamo in base alla paga, un impiego del 50%,

percentuale che a detta sia del marito che della moglie non figurava sul

contratto. Infatti la signora doveva essere reperibile in maniera flessibile in

modo da essere sempre disponibile in caso di bisogno. La percentuale attribuita

potrebbe quindi essere ricalcolata.

Inoltre per il grado di invalidità da casalinga

si è valutata la presenza del marito come mezzo ausiliario a favore della

paziente. Pensiamo che quest’ultimo essendo una persona a sé stante non

dovrebbe incidere sulla valutazione della capacità di lavoro della vostra

assicurata non essendo una parte integrante del corpo della paziente (tipo

ortesi) e non sempre disponibile al momento del bisogno.”

(Doc. 53-2)

Nelle annotazioni del 4 ottobre 2011, il dr. ____________________

del SMR ha osservato:

"

Le considerazioni mediche espresse nel nostro

rapporto finale del 29 ottobre 2010 sono basate sulla valutazione specialistica

espressa dalla SMCA.

In attività come casalinga abbiamo fatto

espletare l’inchiesta economica a domicilio con successiva comunicazione

espressa dall’AS il 30 settembre u.s. ove si ribadiscono le conclusioni

espresse l’8 giugno 2011.

In definitiva ribadiamo quanto espresso il 20

ottobre 2010, volendo ancora sottolineare, in risposta al MC dr. __________,

che il grado di invalidità non corrisponde alla capacità lavorativa e che esso

è influenzato da fattori economici che non sono di competenza medica.” (Doc.

60-1)

2.11. Per costante

giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione

(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono

essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito

del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,

nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro

come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali

lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al

consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare

quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante

quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine

del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto

(STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U

329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160

consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998

IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata

nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al

principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la

valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per

quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il

giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,

il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro

conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI

2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Per quel

che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione

invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia,

devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA

(consid. 6 e 7).

In merito

al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di

accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo

e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF

136 V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di

parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura

giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare ricorso in

materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti di parte

le prove assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa.

In una

sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V

210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della

giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi

di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della

conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del

Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio

2010.

L’Alta

Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per

poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni

come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo

nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha

riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo

latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività

dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro

dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò

ritenuto necessario adottare dei correttivi:

(a

livello amministrativo)

-

assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

-

differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

-

miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.

3.3),

-

rafforzamento dei diritti di partecipazione:

-- in

caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una

decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6;

cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);

-- alla

persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla

procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid.

3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a

livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)

In caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza

secondo DLA 1997

Nr. 18 p.

85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid.

3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid.

4.4.2).

Infine,

il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio

standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto

si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue

specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto

di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la

decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema

cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.12. Al

fine di stabilire il grado d’invalidità, l’Ufficio AI, applicando il metodo

misto, ha valutato al 50% la parte dedicata all’attività salariata e al 50%

la quota dedicata alle mansioni domestiche.

La percentuale di attività lavorativa del 50% è stata dedotta

dall’amministrazione dal “questionario per il datore di lavoro”, redatto il 26

novembre 2009 dalla ditta __________ SA, amministratrice del condominio __________,

dal quale risulta che l’assicurata lavorava quale custode nella misura di 21

ore alla settimana, mentre l’orario settimanale normale di lavoro nell’azienda

era di 42 ore (cfr. doc. 17-3).

Il rappresentante dell’assicurata ha contestato questa

ripartizione, rilevando che l’interessata avrebbe dovuto essere considerata

salariata almeno nella misura del 65%, dato che ella lavorava mediamente 5/6

ore al giorno e, oltretutto, doveva tenersi a disposizione 24 ore su 24 (doc.

I).

L’UAI, dal canto suo, ha

ribadito la correttezza della ripartizione considerata nella decisione

impugnata (50% salariata e 50% casalinga), rilevando che la percentuale

lavorativa del 50% risulta, oltre che dal “questionario per il datore di

lavoro”, anche dal “certificato medico LAINF” (doc. IV).

In corso di causa, a comprova del presunto maggiore grado di

occupazione dell’assicurata come salariata, il rappresentante

dell’interessata ha trasmesso al TCA copia del “contratto di custodia”,

datato 12 marzo 2008, stipulato da “per il condominio ____________________,

l’amministrazione __________ SA” con “la custode: RI 1” e “il marito __________

per quanto di sua competenza” (doc. C1).

Da tale contratto, come sottolineato dal patrocinatore (cfr. doc.

VI), non emerge alcuna indicazione a proposito della percentuale di impiego

dell’assicurata, rispettivamente del marito della stessa.

Nelle osservazioni del 25

gennaio 2012, l’amministrazione ha ribadito che l’interessata va considerata

salariata nella misura del 50%, facendo valere che in occasione “dell’inchiesta

economica svolta presso il domicilio dell’assicurata il 17 maggio 2011

(rapporto del 17 giugno 2011) quest’ultima non abbia espresso diversa opinione

in merito alla ripartizione del tempo lavorativo, ossia custode al 50%. In sede

d’osservazione del 30 agosto 2011, il patrocinatore dell’assicurata __________

ribadisce che l’assicurata era stata assunta quale portinaia in misura del 50%”

(doc. VIII).

Chiamato a pronunciarsi, dopo

attenta analisi degli atti, questo Tribunale ritiene che l’assicurata vada effettivamente

considerata, prima del danno alla salute, salariata nella misura del 50% e

casalinga nella misura del 50%, come deciso dall’UAI.

Dalla documentazione agli

atti emerge, infatti, in maniera chiara e concorde, che l’interessata abbia

esercitato, a partire dal 1° gennaio 2008, la propria attività di custode nella

misura di 21 ore settimanali rispetto ad un orario normale di lavoro di 42 ore

settimanali.

Come evidenziato a giusta

ragione dall’UAI, l’indicazione di un tempo di lavoro del 50% dell’assicurata

nella sua funzione di custode risulta sia dal “certificato medico LAINF” del 15

maggio 2009 (cfr. doc. 2-1 inc. LAINF) – nel quale è stato precisato che le ore

di lavoro settimanali dell’interessata erano 21 rispetto ad un orario di lavoro

aziendale di 42 ore settimanali, con un grado di occupazione del 50% - sia dal

questionario per il datore di lavoro, compilato il 26 novembre 2009 (cfr. doc.

17-3) – nel quale l’amministrazione __________ SA ha indicato che l’orario di

lavoro normale di lavoro nell’azienda fosse di 42 ore settimanali, mentre

l’orario di lavoro dell’assicurata prima del danno alla salute prevedesse 21

ore settimanali, a partire dal 1° gennaio 2008.

La medesima percentuale

del 50% figura pure nel rapporto del 17 giugno 2011 concernente l’“inchiesta

economica per le persone che si occupano dell’economia domestica”, nel quale l’assistente

sociale incaricata, alla domanda “attività svolta e in che misura”, ha indicato

“custode per l’amministrazione __________ al 50%” (doc. 48-2), senza che

l’assicurata abbia mai contestato tale circostanza.

Del resto, come

giustamente osservato dall’amministrazione, è solo in sede ricorsuale che

l’attuale patrocinatore dell’assicurata ha contestato la percentuale lavorativa

del 50% presa in considerazione dall’UAI: in precedenza, nelle osservazioni del

30 agosto 2011 contro il progetto di decisione del 6 luglio 2011, l’allora

rappresentante legale, __________, aveva espressamente confermato la

percentuale lavorativa del 50%, indicando che “l’assicurata non è più in grado

di svolgere, anche dopo la data indicata, le mansioni per cui era stata assunta

(portineria al 50%)” (doc. 53-1).

Alla luce di tutti questi

elementi, il TCA concorda con la ripartizione operata dall’amministrazione del 50%

per la parte dedicata all’attività salariata e del 50% per la quota dedicata

alle mansioni domestiche.

Le considerazioni di senso contrario espresse dal patrocinatore

dell’assicurata, senza tuttavia essere suffragate da concreti elementi

attestanti un maggiore impiego della ricorrente quale custode – ritenuto che il

contratto di lavoro prodotto dal legale dell’assicurata nulla dice a tale

proposito (cfr. doc. C1) - non sono sufficienti a mettere in dubbio le

conclusioni dell’amministrazione.

Il TCA rileva, inoltre,

che anche dal referto peritale dell’8 luglio 2010, redatto su incarico

dell’assicuratore infortuni, non emerge una percentuale lavorativa

dell’assicurata superiore al 50%. Al contrario, nel referto citato, al punto B4

“Professione”, il dr. __________ ha indicato, tra l’altro, che l’interessata

“era obbligata a pulire 6 piani. Lavorava 10 ore la settimana (affermazione

della figlia)” (doc. 9-3 inc. LAINF).

2.13. Nell’evenienza

concreta, questo Tribunale, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di

salute dell’assicurata è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione

prima dell’emissione della decisione qui impugnata, non ha motivo per mettere

in dubbio la valutazione del dr. __________ del SMR, il quale, dopo avere

elencato le patologie dell’assicurata e i suoi limiti funzionali, ha

considerato che l’interessata è abile al lavoro al 33.3% nella sua attività di

custode, ma abile al lavoro al 75% in attività adeguate, rispettose delle sue

limitazioni funzionali.

Il TCA

concorda con queste valutazioni del medico del SMR, che si fondano, del resto,

su quanto apprezzato, nella visita medica peritale del 4 giugno 2010, dal dr. __________

per conto dell’assicuratore infortuni.

Nel referto dell’8 luglio 2010, il dr. __________,

poste le diagnosi principali di “sindrome lombospondilogena cronica dopo

vertebroplastica e spondilodesi L2/L4 dopo frattura post-traumatica vertebrale

di L3 instabile del 1.5.2009 (ICD10-S32.0); disturbi funzionali alla spalla

sinistra con ipomobilità; stato dopo artroscopia spalla sinistra, acromioplastica

anteriore, ricostruzione della cuffia sulla base di una lesione transmurale del

sovraspinato sin. il 29.01.2010; stato dopo incidente stradale con frattura L3

instabile e lesione tendinea del sovraspinato sin. del 01.05.2009”, ha

considerato l’assicurata abile al lavoro al 33.3% come portinaia-custode, ma abile

al lavoro al 75% in attività rispettose delle sue limitazioni funzionali (doc.

9-5 inc. LAINF).

Il TCA non ha motivo per mettere in dubbio le

conclusioni alle quali è giunto il dr. __________, dopo accurato esame

dell’assicurata, poi fatte proprie, in mancanza di patologie di origine

extra-infortunistica, dal medico del SMR, che, del resto, non sono state

smentite in sede ricorsuale da certificati medico-specialistici attestanti

delle patologie maggiormente invalidanti, in grado di influire maggiormente

sulla capacità lavorativa residua dell’interessata.

Il patrocinatore dell’assicurata si è, infatti,

limitato a contestare le conclusioni del medico del SMR, asserendo che la

valutazione peritale del dr. __________ “non si può dire concludente, né tanto

meno compiutamente motivata”, dato che “non appare essere un atto formante

l’incarto AI” (doc. I), senza tuttavia apportare documentazione medica atta a

mettere in discussione quanto apprezzato dallo specialista in chirurgia.

Va qui

ricordato che se, da una parte, la

procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i

fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,

dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la

sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende

in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente

esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai

fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le

conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Si

ricorda tuttavia alla ricorrente che il presente giudizio non pregiudica

eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per

l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento

impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V

140 e 129 V 4).

Pertanto,

stante quanto sopra esposto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato

di intraprendere tutto

quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito

economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b,

400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid.

4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere

dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza

preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali, che,

a partire dal mese di giugno 2010, l’assicurata sia inabile al lavoro al 66.7%

nella sua precedente attività di custode-portinaia, ma abile al lavoro al 75%

in attività leggere adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali.

2.14. Per quel che

concerne la valutazione della capacità dell’assicurata quale casalinga,

l’Ufficio AI ha fatto esperire un’inchiesta economica per le persone che si

occupano dell’economia domestica: nel rapporto del 17 giugno 2011,

l’assistente sociale ha stabilito una limitazione complessiva del 27% (cfr.

doc. 48/1-6).

2.15. Come è già

stato anticipato ai consid. 2.3.; 2.4., l'invalidità delle persone che si

occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica, è

stabilita confrontando le singole attività nell'economia domestica ancora

accessibili al richiedente la rendita AI, con i lavori che può eseguire una

persona sana.

Secondo

le regole stabilite dalla prassi amministrativa e riportate alle cifre 2122ss

nelle Direttive UFAS sull'invalidità e la grande invalidità in vigore dal 1°

gennaio del 1990.

In

particolare la cifra 2124 prevede:

"

in occasione dell'esame dell'impedimento -

dovuto all'invalidità - riscontrato presso una persona occupata nell'economia

domestica, ci si basa generalmente sulla ripartizione dei lavori esistenti

prima dell'insorgere dell'invalidità.

In primo luogo si deve tuttavia esaminare se

l'assicurato non ha la possibilità di usare meglio la sua residua capacità di

lavoro mediante un'altra ripartizione dei compiti."

La cifra

2122 prevede che:

"

Quale regola generale si ammette che i lavori di

una persona sana occupata nell'economia domestica costituiscono le seguenti

percentuali della sua attività complessiva.

Lavori Economia

senza figli e senza membri di famiglia che richiedono

cure

%

1.

Conduzione dell'economia

domestica, (pianificazione,

organizzazione del lavoro,

controllo 5

Considerandi

2.

Spese e acquisti diversi 10

3.

Alimentazione (preparazione

dei pasti, lavori di pulizia

della cucina) 40

4.

Pulizia dell'appartamento 10

5.

Bucato, pulizia dei vestiti,

confezione e trasformazione

degli abiti, (cucito, maglia,

uncinetto) 10

6.

Cura dei figli e di altri membri

della famiglia ---

7.

Diversi (cura di terzi, cura

delle piante e degli

animali, giardinaggio) 5

8.

Altre attività (p. es. aiuto alla

famiglia stessa, attività di utilità

pubblica, perfezionamento,

creazione artistica, attività

superiore alla media nella

confezione e nella trasformazione

dei vestiti). 20"

In

Pratique VSI 1997 pag. 299ss, l'UFAS ha precisato di aver emesso delle

direttive supplementari (supplemento 1 alle Direttive sull'invalidità e sulla

grande invalidità, valido dal 1. gennaio 1993) che accordano il diritto agli

Uffici AI dei diversi cantoni di valutare la sfera di competenze di una persona

attiva nell'economia domestica su casi differenti (cifre 2127ss.).

In una

sentenza del 17 febbraio 1997 nella causa M.T. (pubblicata in Pratique VSI 1997

pag. 298ss) il TFA ha stabilito che il complesso delle occupazioni abituali

degli assicurati attivi in ambito domestico deve corrispondere, in ogni caso,

ad un valore pari al 100%. Una differenziazione che si orienta alle dimensioni

dell'economia domestica con la conseguenza che, in caso di economia domestica

di dimensioni ridotte si ammetterebbe un aggravio complessivo inferiore al

100%, è contrario alla legge e alle ordinanze.

Inoltre

nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per

l'invalidità (CII), in vigore dal 1° gennaio 2000, l'UFAS, allo scopo di garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. Cifra

3097), ha previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche

sulla base di un minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano essere

stati rispettati - attribuibile a ciascuna di esse.

In

particolare la cifra 3095 prevede:

"

Di regola, si ammette che i lavori di una

persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti

percentuali della sua attività complessiva:

Attività

Minimo %

Massimo %

1.

Conduzione dell'economia domestica (pianificazione,

organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)

2.

5.

2.

Alimentazione (preparare i pasti, cucinare, apparecchiare,

pulire la cucina, approvvigionamento)

10.

50.

3.

Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare l'aspirapolvere,

curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti)

5.

20.

4.

Acquisti e altre mansioni (posta, assicurazioni, uffici)

5.

10.

5.

Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere e raccogliere

il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)

5.

20.

6.

Accudire i figli o altri familiari

0.

30.

7.

Altre attività (p.es. curare i malati, curare le piante e il

giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di volontariato,

corsi di perfezionamento, attività creative)*

0.

50.

* Va escluso l'impiego del tempo libero (N.

3090)."

Mentre

alle cifre 3096 e ss. si legge ancora:

"

Il totale delle attività dev'essere sempre del

100.

% (Pratique VSI 1997 p. 298).

Di norma, vanno applicate la ripartizione dei

lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un

margine per una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione

può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema

(RCC 1986 p. 244). All'occorrenza gli atti vanno sottoposti all'UFAS con una

proposta.

In virtù dell'obbligo di ridurre il danno, una

persona deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la

propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione

di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1045 e 3045 segg.).

Essa deve ripartire meglio il suo lavoro e

ricorrere all'aiuto dei membri della sua famiglia, nella misura abituale. Se

non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà

tenuto conto, al momento della valutazione dell'invalidità, della diminuzione

della capacità di lavoro nell'ambito domestico."

In una sentenza I 102/00 del 22 agosto 2000, l'Alta Corte ha nuovamente confermato la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo

dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività

domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni

nelle circostanze concrete.

Per

quanto riguarda la determinazione dell'invalidità di persone occupate

nell'economia domestica, il TFA ha inoltre già avuto modo di stabilire che - in

linea di massima e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio

le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi

dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel

procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235

consid. 2d; RCC 1984 p. 143, consid. 5; STFA 22 agosto 2001 nella causa C.G.,

consid. 4, I 102/00). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria

nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica

unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93

consid. 4; STFA 11 agosto 2003 nella causa S. consid. 2, I 681/02).

Se,

tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che

l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui

l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa

risulta decisiva (Valterio, op. cit., p. 211; RCC 1989 p. 131 consid. 5b, 1984

p. 144 consid. 5).

Nella già citata DTF 128 V 93, il TFA, a

proposito del valore probatorio di un rapporto d'inchiesta dell'ufficio AI, ha

rilevato:

"

(…)

4.

- Die in Art. 69 Abs. 2 IVV vorgesehene

Abklärung an Ort und Stelle ist die geeignete Vorkehr für die Ermittlung des

Betreuungsaufwandes. Für den Beweiswert eines entsprechenden Berichtes sind -

analog zur Rechtsprechung zur Beweiskraft von Arztberichten gemäss BGE 125 V 352 Erw. 3a mit

Hinweis - verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. Es ist wesentlich, dass als

Berichterstatterin eine qualifizierte Person wirkt, welche Kenntnis der örtlichen

und räumlichen Verhältnisse sowie der aus den seitens der Mediziner gestellten

Diagnosen sich ergebenden Beeinträchti-gungen und Behinderungen der

pflegebedürftigen Person hat. Weiter sind die Angaben der die Pflege Leistenden

zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der Beteiligten im Bericht

aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss plausibel, begründet und

detailliert bezüglich der einzelnen, konkret in Frage stehenden Massnahmen der

Behandlungs- und Grundpflege sein und in Übereinstimmung mit den an Ort und

Stelle erhobenen Angaben stehen. Trifft all dies zu, ist der Abklärungsbericht

voll beweiskräftig. Das Gericht greift, sofern der Bericht eine zuverlässige

Entscheidungsgrundlage im eben umschriebenen Sinne darstellt, in das Ermessen

der die Abklärung tätigenden Person nur ein, wenn klar feststellbare

Fehleinschätzun-gen vorliegen.

Das gebietet insbesondere der Umstand, dass die

fachlich kompetente Abklärungsperson näher am konkreten Sachverhalt ist als das

im Beschwerdefall zuständige Gericht. Obwohl von zentraler Bedeutung für die

Beurteilung des Anspruchs auf Beiträge an die Hauspflege und im Hinblick auf

die Beweiswürdigung regelmässig zumindest wünschenswert, besteht an sich keine

strikte Verpflichtung, die an Ort und Stelle erfassten Angaben der versicherten

Person (oder ihrem gesetzlichen Vertreter) zur Durchsicht und Bestätigung

vorzulegen. Nach Art. 73bis Abs. 1 IVV genügt es, wenn ihr im Rahmen des

Anhörungsverfahrens das volle Akteneinsichtsrecht gewährt und ihr Gelegenheit

gegeben wird, sich zu den Ergebnissen der Abklärung zu äussern (vgl.-generell-

BGE 125 V 404 Erw. 3, bie Abklärung der gesundheitlichen Behinderung der im

Bereich der Haushaltführung tätigen Personen nach Art. 27 IVV: Urteil S. vom 4.

September 2001, I 175/01)."

Il TFA ha

inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima

sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se

le indicazioni dell’assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli

accertamenti medici (AHI-Praxis 2001 p. 161 consid. 3c; STFA del 2 febbraio

1999.

nella causa M.J.V. e del 17 luglio 1990 nella causa W.), ritenuto che una

presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole

mansioni accertate in sede d'inchiesta - strumento destinato soprattutto alla

valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica - è da

considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi

psichici (STFA 11 agosto 2003 nella causa S., I 681/02 e del 28 febbraio 2003

nella causa S., I 685/02).

2.16

Come detto,

l’Ufficio AI ha incaricato l’assistente sociale di esperire un’inchiesta economica

per le persone che si occupano dell’economia domestica sfociata nel rapporto

del 17 giugno 2011 (cfr. doc. 48-1 e segg.) dal seguente tenore:

" (...)

5.

ATTIVITÀ - descrizione degli impedimenti

dovuti all'invalidità

5.1

Conduzione

dell'economia domestica

pianificazione,

organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo

importanza

assegnata

5.

%

percentuale

degli impedimenti

0%

percentuale

di invalidità

0.

%

Nessun impedimento.

5.2

Alimentazione

preparazione

dei pasti, pulizia della cucina, riserve

importanza

assegnata

45%

percentuale

degli impedimenti

20.

%

percentuale

di invalidità

9%

La signora RI 1 si

occupa tuttora della preparazione dei pasti “come sempre”. Per evitare di

sollevare pentole troppo pesanti, le riempie poco alla volta e richiede la collaborazione

del marito al momento di svuotarle.

L’assicurata pulisce

il piano di lavoro, carica la lavastoviglie (abbassandosi sulle ginocchia) e si

occupa del riassetto della cucina; il marito apparecchia-sparecchia e

saltuariamente scarica la lavastoviglie.

Dall’infortunio non

si è più occupata delle pulizie stagionali del locale cucina, preferisce pulire

alla necessità, tralasciando i lavori più onerosi per l’Aiuto Domiciliare.

L’assicurata mantiene

tuttora una buona autonomia nelle attività quotidiane. Considerata

l’esigibilità del marito, valuto nella misura del 20% la percentuale degli impedimenti

tenendo conto delle difficoltà nei lavori pesanti a carattere stagionale.

5.3

Pulizia dell'appartamento

rispolvero,

pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc.

importanza

assegnata

20%

percentuale

degli impedimenti

60.

%

percentuale

di invalidità

12%

Una volta alla settimana l’Aiuto Domiciliare

pulisce l’appartamento in modo approfondito; nei rimanenti giorni se ne occupa

l’assicurata (insieme al coniuge) superficialmente. La signora RI 1: spolvera,

pulisce le vaschette, sistema il letto quotidianamente (per il cambio delle

lenzuola è aiutata dal marito) e nella strettissima necessità passa

l’aspirapolvere e lava i pavimenti (il movimento le causa dolori alla schiena).

L’assicurata pulisce i vetri unicamente a livello

piano di lavoro; l’Aiuto Domiciliare termina il lavoro e si occupa anche delle

pulizie stagionali dell’appartamento.

Considerando le difficoltà nei lavori pesanti,

valuto nella misura del 60% la percentuale degli impedimenti.

5.4

Spesa

e acquisti diversi

compresi

pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali

importanza

assegnata

10%

percentuale

degli impedimenti

20.

%

percentuale

di invalidità

2%

Nessun impedimento riguardo alla piccola spesa

quotidiana; in occasione di quella settimanale, il trasporto degli acquisti è

totalmente affidato al marito.

Nessun impedimento per quanto concerne la

gestione burocratica familiare.

Considerata l’esigibilità della collaborazione

del coniuge, valuto nella misura del 20% la percentuale degli impedimenti tenendo

conto delle limitazioni nel trasporto dei pesi.

5.5

Bucato, confezione e

riparazioni di indumenti

lavare,

stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc.

importanza

assegnata

20%

percentuale

degli impedimenti

20.

%

percentuale

di invalidità

4%

Il marito trasporta

la cesta e l’assicurata esegue il bucato pratico in sé, senza problemi di

rilievo; al termine, inserisce tutta la biancheria nell’asciugatrice.

L’assicurata si

occupa dello stiro, alternando delle attività con delle pause (al

sopraggiungere dei dolori alla schiena) e tralasciando la biancheria

ingombrante (copri-piumino, tovaglie da tavolo, ecc.) per l’Aiuto Domiciliare

(fatica a piegarle).

L’assicurata mantiene tuttora una buona

autonomia nelle attività qui trattate, considerando l’esigibilità della

collaborazione del coniuge, valuto nella misura del 20% la percentuale degli

impedimenti tenendo conto del maggior impiego di tempo nello stiro.

5.7

Diversi

cura

delle piante, giardinaggio, cura degli animali, attività di utilità pubblica,

creazione artistica, impegno a favore di terzi, volontariato

importanza

assegnata

0.

%

percentuale

degli impedimenti

0%

percentuale

di invalidità

0.

%

Nulla da segnalare.

Valutazione

dell'assistente sociale

totale

delle attività

100.

%

percentuale

di invalidità

27.

%

■ Chi esegue i lavori, che a causa della sua invalidità,

l'assicurata non può svolgere personalmente nell'economia domestica?

Indicare

il nome, l'indirizzo, il grado di parentela, genere dei lavori delegati, ore di

lavoro per settimana e salario orario versato.

-

Il marito

-

L’Aiuto Domiciliare

6.

GRADO ATTUALE DEGLI IMPEDIMENTI

attività

ripartizione

Impedimento

GRADO D'INVALIDITÀ

salariata

80%

casalinga

20%

20%

4%

TOTALE

100%

Da quando il danno alla salute ha avuto

ripercussioni sulla capacità al lavoro?

OSSERVAZIONI PERSONALI DELL’ASSISTENTE SOCIALE

-.-.” (Doc. 48/4-6)

2.17

Sulla base

degli accertamenti fatti presso il domicilio dell’assicurata, dopo aver fissato

gli impedimenti di ogni singola mansione casalinga, l'assistente sociale ha

quindi stabilito una limitazione complessiva del 27%.

Valutando

i singoli impedimenti, con motivazioni pertinenti, la responsabile ha tenuto

conto delle dichiarazioni dell’assicurata in merito alle limitazioni ad

eseguire talune mansioni domestiche.

Nel suo

ricorso, il patrocinatore dell’assicurata ha contestato le risultanze

dell’inchiesta economica evidenziando, in sostanza, che sarebbe stata valutata

in maniera troppo ottimistica la percentuale degli impedimenti nello

svolgimento delle mansioni domestiche, ritenuto che ella “non possa sollevare

pesi superiori a 2-3 kg, avverta dolori al braccio sinistro che non può essere

alzato al di sopra della spalla e che non può effettuare movimenti ripetitivi.

Anche a livello dorsale l’assicurata lamenta ancora forti dolori e da quanto

risulta dagli atti medici non può salire e scendere le scale se non saltuariamente,

né flettersi”. L’insorgente ha quindi fissato una differente percentuale di

impedimento in ambito domestico (del 50%), senza però supportarla con concreti

elementi oggettivi (cfr. doc. I).

Il TCA

non ha motivo per scostarsi dalla valutazione espressa dall’assistente sociale,

ove peraltro si ribadisca che per la giurisprudenza un intervento da parte

dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata

dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui essa appaia chiaramente

erronea (DTF 128 V 93 consid. 4).

Va

innanzitutto rilevato che nell’inchiesta economica in questione è stata

correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel

rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un

valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti

dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica.

D’altra

parte, esaminate singolarmente le valutazioni dell’assistente sociale circa gli

impedimenti dovuti all’invalidità, questo Tribunale ritiene che non siano

ravvisabili elementi che consentano di mettere in dubbio l’attendibilità della

valutazione operata dall’assistente sociale, la quale non appare arbitraria e

risulta conforme alle circostanze ed ai riscontri concreti e in particolare

alle indicazioni fornite dall’assicurata medesima nell'ambito dell'inchiesta

domiciliare, le quali risultano infatti del tutto attendibili. Inoltre, é da

ritenere che le valutazioni degli impedimenti relativi alle singole mansioni domestiche

siano del tutto affidabili e compatibili con gli impedimenti accertati in sede

medica.

Nella

fattispecie, già è stato detto che per quanto riguarda l’aspetto medico, il

medico del SMR, facendo propria la valutazione peritale eseguita in ambito

infortunistico, ha compiutamente valutato il danno alla salute lamentato

dall’assicurata sulla base di accertamenti approfonditi e completi (sul valore

probatorio di rapporti medici cfr. in particolare DTF 125 V 352 consid. 3a con

riferimenti, 123 V 176, 122 V 161; cfr. consid. 2.10.).

Per

quanto d’altro canto riguarda la valutazione operata dall'assistente sociale,

giova anzitutto rilevare che, posta la conformità ai succitati parametri delle

percentuali di ripartizione applicate in concreto con riferimento alle singole

mansioni componenti l'attività domestica, nei casi come quello in esame occorre

tenere conto anche della ripartizione dei compiti e dei ruoli derivanti

dall'obbligo di reciproca assistenza e cooperazione alla prosperità dell'unione

coniugale consacrato dal diritto matrimoniale (art. 159 cpv. 2 e 3 e art. 163

CC; Pratique VSI 1996 pag. 208; DTF 117 V 197), ciò che in casu permette

senz'altro di ritenere sicuramente adeguate le percentuali d'impedimento

evidenziate con riferimento alle mansioni comportanti un maggior impiego e

sforzo fisico, le quali tengono giustamente conto della parziale collaborazione

del marito, che risultano peraltro giustificate anche alla luce delle suevocate

risultanze mediche.

A tal

proposito va nuovamente attirata l’attenzione della ricorrente sull’obbligo per

l’assicurato di diminuire il danno che scaturisce da un principio generale

delle assicurazioni sociali (DTF 115 V 53, 114 V 285 consid. 3). In virtù di

tale obbligo anche le persone occupate nell’economia domestica devono

contribuire, di loro propria iniziativa e in misura ragionevolmente esigibile,

al miglioramento della loro capacità al lavoro, segnatamente ripartendo meglio

le incombenze e in generale ricorrendo all’aiuto dei familiari nella misura usuale

secondo le particolari circostanze (RCC 1984 p. 143 consid. 5; precitate

sentenze del TFA I 407/92 e I 35/00).

In

generale bisogna ricordare che l'inchiesta economica tiene conto di tutti quei

fattori che, concretamente, nella vita di tutti i giorni, influiscono sulla

capacità lavorativa dell'assicurata nei vari ambiti domestici.

D’altra

parte, esaminate singolarmente le valutazioni dell’assistente sociale circa gli

impedimenti dovuti all’invalidità, questo Tribunale ritiene che non siano

ravvisabili elementi che consentano di metterne in dubbio l’attendibilità. In

effetti esse risultano conformi non solo alle risultanze mediche, ma anche alle

circostanze ed ai riscontri concreti.

L’assistente

sociale, nella sua valutazione, ha tenuto conto delle limitazioni indicate dal

dr. __________ – il quale ha considerato che l’interessata presenta “problemi

quando deve pulire le scale, corridoi, tagliare l’erba o pulire i vetri; andare

su e giù per le scale ripetutamente non è esigibile; non può portare pesi oltre

2-3 kg col braccio sinistro; non esigibile lavorare con le braccia per lungo

tempo sopra l’orizzontale” (cfr. doc. 40-3) - riconoscendo espressamente degli

impedimenti maggiori proprio nei lavori più gravosi, in particolare nella

pulizia dell’appartamento (cfr. doc. 48-4).

Per

contro, va sottolineato che l’assistente sociale ha attribuito una minore

percentuale di impedimenti nelle attività “alimentazione”, “spesa e acquisti

diversi” e “bucato, confezione e riparazione di indumenti” – nonostante si

tratti di attività comprendenti mansioni pesanti - tenendo conto del fatto che

l’assicurata - nel pieno rispetto dell’obbligo di diminuire il danno –ha saputo

modificare le proprie consuetudini per mantenere una certa autonomia, adottando

determinati accorgimenti, come ad esempio “per evitare di sollevare pentole

troppo pesanti, le riempie poco alla volta e richiede la collaborazione del

marito al momento di svuotarle” (cfr. doc. 48-4), oppure, per quanto concerne

il bucato, facendo trasportare la cesta al marito ed eseguendo poi lei stessa

il bucato e, infine, occupandosi “dello stiro alternando le attività con delle

pause (al sopraggiungere dei dolori alla schiena) e tralasciando la biancheria

ingombrante” (doc. 48-5).

A tale

proposito, il TCA sottolinea che, in una sentenza 9C_328/2009 dell’8 settembre

2009, il Tribunale federale ha ancora una volta ribadito che anche le persone

occupate nell’economia domestica devono contribuire, di loro propria iniziativa

e in misura ragionevolmente esigibile, al miglioramento della loro capacità al

lavoro, segnatamente ripartendo meglio le incombenze, osservando:

"

(…)

Sur le plan strictement fonctionnel, la recourante

n'est limitée que dans le port de charges. Si la fatigue peut induire chez elle

un certain ralentissement, celui-ci peut être compensé par une meilleure

répartition des tâches au cours de la journée et de la semaine. Contrairement à ce que soutient la recourante, une telle façon de voir les choses

est conforme en tous points à la jurisprudence. Au titre de son obligation de réduire le dommage, la personne assurée est tenue notamment d'adopter une méthode

de travail appropriée, de répartir son travail en fonction de ses aptitudes et

de ses disponibilités et de demander, dans la mesure du raisonnable, l'aide de

ses proches (voir ATF 133 V 504

consid. 4.2 p. 509 et les références).

Alla luce

di queste considerazioni, il TCA ritiene corretta la percentuale di impedimenti

ritenuta dall’assistente sociale, la quale ha giustamente tenuto conto anche

della collaborazione fornita dal marito (su questo aspetto, cfr., ad esempio, STF

9C_642/2010 del 26 aprile 2011, nella quale l’Alta Corte, confermando la

sentenza 32.2009.219 dell’8 luglio 2010 di questo Tribunale, ha ribadito la

correttezza della valutazione operata dall’assistente sociale, la quale ha

debitamente tenuto conto delle limitazioni dell’assicurato e dell’aiuto

esigibile da parte della moglie nello svolgimento di talune mansioni domestiche).

Le allegazioni

ricorsuali non consentono, dunque, a questa Corte di scostarsi dalla

valutazione espressa dall’assistente sociale, ove peraltro si ribadisca che per

la giurisprudenza un intervento da parte dell'autorità giudiziaria

nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica

unicamente nei casi in cui essa appaia chiaramente erronea (DTF 128 V 93

consid. 4). Del resto, l’interessata non apporta elementi nuovi rispetto a

quelli emersi dall’accertamento al domicilio e attestati nel rapporto

domiciliare, ma si limita in sostanza a censurare la percentuale di inabilità

attribuita dall’assistente sociale. Ora, in proposito va detto che - ribadito

che l’assistente sociale dispone della formazione specifica che

consente, tenuto conto di quelle che sono le limitazioni constatate dai medici,

di valutare in ogni singola mansione l’eventuale limitata capacità residua a

svolgerla - nella specie l’assistente sociale si è basata su quanto dichiarato

dalla ricorrente medesima da un lato e sui rapporti medici dall’altro.

2.18

Essendo

quindi esigibile che, a partire dal l’assicurata sfrutti la sua residua

capacità lavorativa del 33.3% nella sua precedente attività – dato che, nella

decisione impugnata, l’amministrazione ha espressamente indicato che “valutata

la situazione socio-professionale, si ritiene che, in considerazione

dell’avanzata età professionale della vostra assistita, la capacità di guadagno

non sia incrementabile svolgendo altre professioni, pertanto l’incapacità

lavorativa nella sua attività equivale al grado di invalidità come salariata” (cfr.

doc. A) - ricordato inoltre che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un

concetto di carattere economico‑giuridico e non medico (DTF 116 V 249

consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a), occorre esaminare le

conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.

Nella decisione impugnata, l’Ufficio AI ha indicato

che il grado di incapacità lucrativa dell’interessata, nella sua precedente

professione di custode, ammonta al 66.6%, percentuale che, rapportata al grado

di occupazione del 50%, porta ad un grado di invalidità, nella parte salariata,

del 33.3%.

Al

riguardo, in corso di causa (cfr. doc. XII), il TCA ha chiesto

all’amministrazione di confermare, per quanto riguarda la percentuale di

invalidità dell’interessata nella quota parte salariata (50%), le percentuali

di “limitazione 66.6%” e “grado di invalidità parziale 33.3%” (situazione dal

04.06

), indicate nella decisione impugnata, alla luce della sentenza I

151/06 del 29 giugno 2007, nella quale l’Alta Corte ha osservato:

"

(…) Il ressort du rapport d'expertise que l'intimée

a présenté une capacité de travail de 50% pour un plein temps à partir du 15

mars 2004. Contrairement aux considérations du jugement entrepris, l'incapacité

corrélative de travail (50%) ne saurait se confondre avec la perte de gain

subie par l'intimée, dès lors que le taux d'activité professionnelle

déterminant en l'espèce n'est pas de 100% mais de 72%. L'incapacité de travail

ne saurait davantage être déterminée par pondération avec le taux d'activité

professionnelle de l'assurée tel que préconisé par l'office recourant (72% x

50% = 36%). Il en résulterait une capacité résiduelle de travail de 36 % (72% -

36%). Or, compte tenu de l'obligation faite aux assurés de réduire le dommage,

il leur incombe de mettre à profit toute la capacité de travail raisonnablement

exigible de leur part (cf. ATF 123 V 230 consid. 3c et les références citées p. 233). En ce sens, la jurisprudence considère d'ailleurs que l'assuré ne subit

pas d'incapacité de gain tant que sa capacité résiduelle de travail est plus

étendue ou égale au taux d'activité qu'il exercerait sans atteinte à la santé

(sur l'ensemble de la question, voir ATF 125 V 146; SVR 2006 IV n° 42 p. 151 [arrêt E. du 13 décembre 2005, I 156/04];

arrêt non publié B. du 19 mai 1993, I 417/92). L'incapacité de travail subie

par l'intimée correspond ainsi à la différence entre le taux d'activité

professionnelle (72%) et la capacité de travail médicalement attestée (50%).

Elle s'élève à 22%, entraînant une perte de gain du même taux à partir du 15

mars 2004. Elle s'avère en revanche nulle à partir du 15 avril 2004, l'intimée ayant recouvré depuis lors une pleine capacité de travail.”

Con risposta dell’11 maggio 2012, l’Ufficio AI ha

comunicato al TCA quanto segue:

"

(...)

In sostanza, lei ci

chiede di verificare la definizione del grado di invalidità del 47% da giugno 2010 in considerazione della inabilità lavorativa valutata medicalmente del 66.6% quale

custode-portinaia, applicando la modalità di calcolo seguente:

Attività Quota parte Limitazione Grado

AI parziale

- salariata 50%

66.

% 33.30%

- casalinga 50% 27% 13.50%

Tot. 47%

(46.80%)

In applicazione

della modalità indicata nella sentenza citata, risulterebbe, invece, il grado

di invalidità seguente:

Attività Quota parte Limitazione Grado

AI parziale

- salariata 50%

(50% - 33.4%) = 16.60%

- casalinga 50% 27% 13.50%

Tot. 30.10%

Ne conseguirebbe un

grado AI inferiore al tasso del 40% senza diritto per la signora RI 1 a

prestazione alcuna.

Ora, lo scrivente

Ufficio rileva che dal lato medico l’assicurata è stata ritenuta abile al

lavoro quale custode-portinaia al 33.3% sulla base del rapporto di accertamento

SMCA – LU dell’8 luglio 2010 svolto su incarico della __________. Il Servizio

medico regionale (di seguito SMR) ha precisato che l’inabilità lavorativa

definita medicalmente corrisponde ad un rendimento diminuito sull’arco

dell’intera giornata (cfr. annotazione SMR del 20 ottobre 2010 con nota di “rendimento

diminuito”). Non si tratta, nello specifico, di una riduzione della

capacità lavorativa a livello di tempo, bensì di rendimento.

Pertanto, l’amministrazione non ha ritenuto di definire la perdita lucrativa

parziale per l’attività di salariata al 16.60% sottraendo alla quota-parte del

50% la capacità lavorativa residua ancora esigibile dal lato medico per

l’attività abituale del 33.4% (ovvero 100% - 66.6% di inabilità lavorativa)

come da calcolo summenzionato.

Ne consegue che lo

scrivente Ufficio conferma il calcolo del grado di invalidità per la parte

salariata proposto nella decisione impugnata convalidando il grado di

invalidità finale del 47%.” (Doc. XIII)

Alla luce di questa risposta fornita

dall’amministrazione - dalla quale emerge che la percentuale di incapacità

lavorativa del 66.6% indicata dal SMR deve essere intesa quale riduzione del

rendimento e non del tempo di lavoro, di modo che essa deve essere ritenuta

valida non solo rispetto ad un tempo pieno di lavoro, ma anche rispetto al

precedente grado di occupazione del 50% dell’assicurata – il TCA non può che

confermare il calcolo del grado di invalidità eseguito dall’Ufficio AI.

Il grado di incapacità lavorativa dell’interessata

in ambito lavorativo ammonta, quindi, a partire dal mese di giugno 2010, al

66.

%, percentuale che, rapportata alla quota parte del 50%, porta ad un grado

di invalidità, nella parte salariata, del 33.3%.

2.19

Viste le

quote parti tra attività salariata (50%) e mansioni casalinghe (50%) stabilite

dall’amministrazione nella querelata decisione, il grado di invalidità globale

è così del 46.8% (50 X 66.6% + 50 X 27%) in applicazione del metodo misto, arrotondato

al 47% (secondo la giurisprudenza di

cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41: "Demnach ist in Zukunft bei einem

Ergebnis bis x,49... % auf x %

abzurunden und bei Werten ab x,50... % auf x+1 % aufzurunden, was den

Invaliditätsgrad ergibt."), percentuale che dà diritto, a partire

dal 1° ottobre 2010 (ossia, in applicazione dell’art. 88a cpv. 1 OAI, tre mesi

dopo il miglioramento della capacità di guadagno, a decorrere dal mese di

giugno 2010, cfr. consid. 2.13.), ad un quarto di rendita di

invalidità come stabilito dall’UAI nella decisione impugnata.

2.20

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell'assicurata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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