32.2011.326
Soppressione della rendita intera d'invalidità in seguito al miglioramento dello stato di salute. Rinvio degli atti all'amministrazione per ulteriori accertamenti
31 maggio 2012Italiano56 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2011.326
Data decisione, Autorità:
31.05.2012, TCA
Titolo:
Soppressione della rendita intera d'invalidità in seguito al miglioramento dello stato di salute. Rinvio degli atti all'amministrazione per ulteriori accertamenti
AFFEZIONE PSICHICA
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
REVISIONE DELLA RENDITA
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 17 LPGA
art. 88a OAI
art. 88bis OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2011.326
cs
Lugano
31 maggio
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 22 dicembre 2011
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 10 novembre 2011 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
A. RI
1, nata nel 1967, ha inoltrato, il 13 febbraio 2008, una domanda di prestazioni
AI per adulti (doc. 2-1).
B. Esperiti
gli accertamenti ritenuti necessari, tra cui una perizia medico-psichiatrica ad
opera del dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia e della dott.ssa __________,
Capoclinica dell’Ospedale __________, ed un accertamento presso la __________,
con decisione del 5 novembre 2009 l’UAI ha assegnato ad RI 1 una rendita
d’invalidità intera con effetto dal 1° maggio 2008 (alla scadenza dell’anno di
attesa), rilevando, tra l’altro, che “l’attuale stato di salute permette
infatti un inserimento lavorativo unicamente in ambito protetto” (doc. AI
73-1).
C. Il
5 luglio 2010 l’UAI ha dato avvio ad una procedura di revisione della rendita (doc.
AI 79-1). Dopo aver raccolto ulteriore documentazione medica ed aver fatto
allestire una perizia psichiatrica ad opera del dr. med. __________ FMH
psichiatria e psicoterapia e del dr. med. __________, FMH psichiatria e
psicoterapia, del __________, accertato un miglioramento dello stato di salute,
con decisione del 10 novembre 2011, preavvisata dal progetto del 10 agosto
2011, l’amministrazione ha soppresso la rendita essendo il grado d’invalidità
inferiore al 40% (doc. AI 109).
D. RI
1, rappresentata dalla __________, è insorta al TCA contro la predetta
decisione (doc. I), chiedendo, con atto separato, di essere messa al beneficio
dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio (doc. II).
La
ricorrente domanda l’annullamento della decisione ed il ripristino del diritto
alla rendita d’invalidità, eventualmente l’allestimento di una perizia
psichiatrica giudiziaria.
Dopo
aver riassunto la fattispecie, l’insorgente critica la perizia psichiatrica
allestita dal dr. med. __________ e dalla dr.ssa med. __________ nell’ambito
della precedente procedura, sostenendo che le conclusioni dei periti in merito
alla sua capacità lavorativa residua del 50% non sono corrette. Essa ritiene di
poter contestare in questa sede il precedente referto peritale poiché al
momento dell’emanazione della decisione del 5 novembre 2009, a lei totalmente favorevole, non aveva alcun motivo (e nessun interesse degno di protezione)
per censurarlo. RI 1 sostiene che la nuova valutazione del dr. med. __________
(e del dr. med. __________), che ha concluso per una capacità lavorativa del
75% ed ha dovuto esprimersi sull’evoluzione del suo stato di salute, si fonda
sulle precedenti conclusioni della dr.ssa med. __________, ciò che avrebbe
influenzato in modo determinante la nuova perizia.
Secondo
l’interessata le nuove valutazioni peritali si fondano su due premesse errate;
la prima che al momento della perizia della dr.ssa med. __________ si era in
presenza di una capacità lavorativa del 50% e la seconda che durante la terapia
presso la dr.ssa med. __________ era totalmente abile al lavoro. Le conclusioni
sarebbero inoltre in contrasto con quanto riscontrato dal datore di lavoro, il
quale ha attestato che l’insorgente necessita ancora di un tempo più elevato
per svolgere le consegne poiché la sua insicurezza e paura di sbagliare
comportano un ritmo di lavoro molto lento. La sua produttività su una presenza
del 92% è del 35% poiché l’attività lavorativa stanca molto. La ricorrente
evidenzia che il “miglioramento subentrato ha permesso all’assicurata di svolgere
degli inserimenti presso clienti esterni. Come emerge dai rapporti del datore
di lavoro agli atti, questi inserimenti non funzionano però in modo ottimale,
soprattutto nella fase iniziale. L’assicurata necessita infatti ancora di molte
rassicurazioni da parte del cliente esterno e del supporto delle persone di
riferimento all’interno della __________. Inoltre, pur trattandosi di
inserimenti di breve durata, essa si assenta spesso (specialmente nel secondo
giorno lavorativo) per attacchi di panico e ansia. Solo grazie al supporto
continuo da parte della __________ e alla consapevolezza di poter tornare a
breve termine in ambito protetto, l’assicurata riesce a gestire, seppure in
modo non ottimale, lo stress derivante da questi lavori esterni”.
La
ricorrente afferma inoltre che “le conclusioni del datore di lavoro, che
segue l’assicurata ormai da 2 anni e mezzo, rispecchiano in modo esemplare le
caratteristiche di personalità che presenta l’assicurata, ossia un’affettività
immatura ed una capacità di adattamento ambientale assente in una personalità
di tipo evitante. Queste caratteristiche implicano un grande sforzo per potersi
adattare al tessuto sociale. Come già esposto, tale disturbo della personalità
è caratterizzato da un sentimento di tensione e di apprensione, di insicurezza
e di inferiorità; esiste un desiderio perenne di essere amato e accettato, una
ipersensibilità alla critica e al rifiuto, una reticenza a stringere relazioni”.
L’insorgente
sostiene che una possibile spiegazione del divario tra la valutazione
medico-teorica e quella pratica potrebbe essere data dal fatto che le
conclusioni del perito sono scaturite dall’osservazione durante un solo
colloquio e dalle indicazioni fornite dall’assicurata stessa.
La
ricorrente contesta poi le affermazioni contenute nel rapporto del 24 luglio
2010 della dr.ssa med. __________, presso la quale è stata in cura dall’8 aprile
2009 al 19 ottobre 2009, rilevandone alcune contraddizioni.
Infine
l’insorgente critica le prese di posizione del medico SMR, dr. med. __________,
non specialista in psichiatria, evidenziando nuovamente che i rapporti di
lavoro agli atti indicano che non è ancora in grado di confrontarsi con le
esigenze e le condizioni del reale mondo del lavoro.
E. Con
risposta del 23 gennaio 2012 l’UAI propone la reiezione del ricorso con
argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione
(doc. VI).
F. Con
osservazioni del 6 febbraio 2012 l’insorgente ha ribadito le sue censure,
contestando le osservazioni del dr. med. __________ allegate alla risposta di
causa ed ha prodotto ulteriore documentazione medica (doc. VIII), sulla quale l’amministrazione
ha preso posizione il 10 febbraio 2012 (doc. X).
G. Il
18 aprile 2012 il TCA ha chiesto all’UAI una presa di posizione da parte del
dr. med. __________ sugli scritti del 18 luglio 2011 e del 12 settembre 2011
della __________ (doc. XII). La risposta e le osservazioni dell’UAI (doc. XIII
+ Bis), sono state trasmesse alla ricorrente che ha rilevato la necessità di
una rivalutazione del caso per stabilire in modo preciso la capacità lavorativa
residua dell’assicurata al momento dell’emanazione della decisione di
soppressione della rendita ed ha preannunciato l’invio di ulteriori rapporti
della __________ e del dr. med. __________ (doc. XV). All’UAI è stato assegnato
un termine scadente il 24 maggio 2012 per presentare eventuali ulteriori osservazioni
(doc. XVI).
in
diritto
in
ordine
1.La presente vertenza non pone questioni
giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la
difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque
decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv.
2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del
21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18
febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio
2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
nel
merito
2. Il
1° gennaio 2012 è entrata in vigore la modifica del 18 marzo 2011 della legge
federale sull’assicurazione invalidità (LAI) e di altre leggi federali (6a
revisione dell’AI, primo pacchetto di misure; RU 2011 5659 e seguenti). Per la
disanima del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto in
precedenza occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale,
secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della
realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o
che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1, pag. 446 seg. con
riferimento a DTF 130 V 329).
In
concreto al ricorso contro la decisione emanata il 10 novembre 2011, data che,
di principio, delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni
sociali, si applicano le norme sostanziali in vigore fino al 31 dicembre 2011.
3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L'art.
28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera
se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno
al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido)
e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse
diventato invalido (reddito da valido).
Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI
2000 p. 84 consid. 1b).
Nella
DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che
l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora
l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a
causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare
concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dal TFA con una
sentenza del 14 luglio
2006 nella causa A., U 156/05, consid. 5).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra
parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di
applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è
essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo
il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale
federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità
di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al
proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF,
per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio
dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su
opposizione).
L’Alta
Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di
pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo
successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una
modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità
essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di
decidere.
Tale
principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno
2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R.,
Fatti
I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002
nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003
nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
4. Secondo
l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita
subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o
ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
Qualsiasi
cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado
d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione
giusta l’art. 17 LPGA.
La
rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica
sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso
sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano
subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid.
1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una
semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste
sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi
dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per
sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la
situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della
rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351
consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a
confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369
consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30;
Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung,
in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 1997, ad
art. 41, pag. 258).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte
del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il
miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del
cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da
tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di
assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo
(STFA 29 maggio 1991; RCC 1984 p. 137).
Circa
gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad
un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI
stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o
dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno
del secondo mese che segue la notifica della decisione.
L’art.
88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della
rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente
dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione
illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato
o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente
dall’articolo 77 OAI.
5. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, l’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha stabilito che è decisivo al
proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere
dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del
lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298
consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324;
RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998
nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta
Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla
salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità
ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie
mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non
sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non
costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni
della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di
buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere
apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in
quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute
mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre,
tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere
quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire
l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute
psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno
un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi
se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in
pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino
insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a,
pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e
sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I
148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le
psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische
Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi
(STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998
nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182
consid. 2a con riferimenti).
6. Occorre
qui rilevare che, secondo la giurisprudenza (cfr. sentenza I 465/05 del 6
novembre 2006, pubblicata in DTF 133 V 108), il punto di riferimento temporale
per valutare se si è in presenza di una modifica rilevante del grado di invalidità
suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è costituito,
come nel caso di nuova domanda, dall’ultima decisione cresciuta in giudicato
che si fonda su un esame materiale del diritto alla rendita. Da questo punto di
vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di
rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con
riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser,
Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtspre-chung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 1997, ad art. 41, pag. 258).
Nel caso concreto si tratta quindi della decisione del 5 novembre
2009 (doc. AI 76-1), tramite la quale l’UAI ha assegnato alla ricorrente una
rendita intera con effetto dal 1° maggio 2008.
A
questo proposito va evidenziato che nella perizia psichiatrica del 17 settembre
2008 il dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia e la dott.ssa __________,
Capoclinica presso l’Ospedale __________, hanno posto la diagnosi di disturbo
depressivo ricorrente, attuale episodio di grado medio (F 33.1) in disturbo di
personalità di tipo evitante (F 60.6) affermando che “nel momento attuale,
considerato che le condizioni cliniche potrebbero migliorare qualora l’A
seguisse le indicazioni terapeutiche, si valuta la IL pari al 50%, auspicando
un reinserimento lavorativo protetto con percentuali in possibile incremento”
(doc. AI 23-6). Nel complemento del 19 maggio 2009 i periti hanno evidenziato
che “riassumendo possiamo confermare un’inabilità lavorativa del 100% dal
30.05.2007 al momento della nostra perizia. Dal momento della nostra perizia in
avanti l’A. è da ritenersi inabile al 50% per la presenza di un disturbo
depressivo di grado medio che si somma al disturbo di personalità evitante”
(doc. AI 58-2). Il 15 giugno 2009 la consulente in integrazione ha affermato
che “siamo di fronte ad un’assicurata che presenta problematiche
psichiatriche da anni, che non lavora più dal 2001. L’accertamento ha portato
alla conclusione che date le patologie dell’assicurata ella risulta attualmente
non collocabile nel mondo del lavoro classico. Altrimenti l’assicurata potrebbe
lavorare nella misura di un tempo pieno presso un laboratorio protetto. (…)
Pertanto, confermata l’inabilità al 100% per qualsiasi attività lavorativa, e
un probabile salario sociale per alcuni mesi, si decide di chiudere il mandato
proponendo la rendita intera” (doc. AI 64-1).
Sulla
base di quanto sopra, l’UAI ha assegnato alla ricorrente una rendita al 100%.
In
sede di revisione della prestazione, avviata nel corso del mese di luglio 2010
e oggetto del contendere (doc. AI 79-1), l’UAI ha interpellato la dr.ssa __________,
FMH psichiatria e psicoterapia, che ha avuto in cura l’interessata dall’8
aprile 2009 al 19 ottobre 2009 (doc. AI 81-3). La specialista, il 24 luglio 2010, ha posto la diagnosi di episodio depressivo grave e sospetto disturbo della personalità ed ha
indicato una totale capacità lavorativa dell’insorgente quale impiegata
d’ufficio. La dr.ssa ha affermato che l’assicurata “dichiarava di stare “più
o meno bene”. Tutte le mattine soffriva per 1-2 ore di una forte angoscia, di
cui non conosceva il motivo, poi stava meglio”, “Stato psicopatologico nella
norma. Ella sembrava un po’ insicura di sé e fragile, ma nel periodo in cui
l’ho seguita non presentava una psicopatologia attiva con influenza sulla
capacità lavorativa” (doc. AI 81-1 e seguenti).
Il
3 dicembre 2010 l’insorgente è stata visitata dal dr. med. __________, del __________,
il quale il 16 dicembre 2010, dopo aver descritto l’anamnesi e lo sviluppo
della malattia psichiatrica, i dati soggettivi ed oggettivi e la terapia
attuale, ha posto la diagnosi con ripercussioni sulla capacità di lavoro di
sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di lieve entità (ICD10;
F33.0).
Il
perito ha affermato:
" Siamo
confrontati con una donna di 43 anni che, a causa di un importante disagio
psichico, beneficia di una rendita di invalidità (grado 100%) dal 1.5.2008.
L’assicurata è già
stata sottoposta a perizia psichiatrica il mese di settembre 2008 da parte
della psichiatra Dr.ssa __________ la quale aveva diagnosticato un disturbo
depressivo ricorrente, attuale episodio di grado medio nell’ambito di un disturbo
di personalità evitante e giustificato un’IL del 50%.
L’assicurata era
allora seguita dallo psichiatra Dr. __________ il quale, nel suo rapporto
all’UAI del mese di aprile 2008, in base alla diagnosi di disturbo depressivo
ricorrente di entità grave senza manifestazioni psicotiche, aveva certificato
una IL del 100% dal 30.5.2007.
All’assicurata era
quindi stata riconosciuta una IL del 100% dal mese di maggio 2007 ed una IL al
50% dal mese di settembre 2008.
Dopo un periodo di
accertamento presso la __________, il consulente per l’integrazione
professionale Signor __________, sulla base del mandato assegnatogli e dopo il
periodo di accertamento presso la __________ aveva ritenuto l’assicurata non
collocabile nel mondo del lavoro classico ma esclusivamente, a tempo pieno,
presso un laboratorio protetto. Veniva quindi confermata l’inabilità del 100%,
chiuso il mandato e riconosciuta una rendita intera.
Tuttavia, la nuova
psichiatra curante dell’assicurata Dr.ssa __________, nel suo rapporto all’UAI
del mese di luglio 2010, certificava una IL piena a partire dal mese di aprile
2010, riferiva di aver seguito l’assicurata dal mese di aprile al mese di
ottobre 2009 e affermava che, da un punto di vista prettamente psichiatrico,
non sussisteva più alcuna IL.
In quest’ambito, si
pone l’indicazione per l’attuale perizia psichiatrica finalizzata a valutare
l’evoluzione delle condizioni psichiche dell’assicurata dal 2009 ad oggi,
evidenziare l’eventuale presenza di limiti funzionali e stabilire la capacità
lavorativa residua.
Quanto da noi
oggettivato durante l’incontro con l’assicurata è attualmente riconducibile ad
un episodio depressivo di lieve entità nell’ambito della nota sindrome
depressiva ricorrente.
L’esame psichico ci ha
confrontati con una donna curata nell’aspetto, vigile, orientata e
collaborante. L’espressione del volto, per lo più partecipe, alternava momenti
d’ansia e tristezza in presenza tuttavia di un atteggiamento sostanzialmente
positivo.
L’assicurata è stata
in grado di esprimersi in maniera sufficientemente articolata e coerente e di
mantenere il filo del discorso in presenza di nessi associativi saldi. La
mimica e la gestica non hanno evidenziato particolarità.
Non abbiamo inoltre
rilevato grossolani deficit della sfera cognitiva né la presenza di disturbi
della forma o del contenuto del pensiero pur in presenza di sentimenti di
autosvalutazione ed impotenza.
E’ stata evidenziata
una lieve deflessione timica in assenza di franche ideazioni suicidali e in
presenza di una lieve riduzione dello slancio vitale.
Da parte sua
l’assicurata ha lamentato a volte la presenza di ansia (soprattutto quando è
sola), tristezza oltre alla mancanza di un compagno accanto a lei.
Ritiene di trascorrere
attualmente un periodo di serenità per quanto concerne il lavoro ma meno per
quanto riguarda la vita privata non essendo finora riuscita a crearsi una
famiglia.
Il sonno è ristoratore
ma nonostante ciò l’assicurata riferisce di stancarsi facilmente. La memoria
sarebbe diminuita e vi sarebbe la tendenza a distrarsi facilmente.
L’alimentazione è adeguata; la capacità di proiettarsi nel futuro solo
parziale.
La descrizione della
giornata evidenzia come l’assicurata sia in grado di esercitare la sua attività
di impiegata d’ufficio a tempo pieno dalle 08.00 alle 12.00 e dalle 13.15 alle
17.30, pur in ambiente “protetto”. Essa infatti lavora presso la __________ e a
questo proposito ha riferito di essere soddisfatta del proprio impiego e
dell’ambiente di lavoro in generale. E’ in grado di occuparsi, senza aiuti,
delle faccende domestiche e della spesa. Pur ammettendo di essere
tendenzialmente una solitaria, riesce a coltivare una cerchia di amicizie.
Sulla base dell’IL del
50% scaturita dalla perizia psichiatrica eseguita dalla Dr.ssa __________ nel
mese di settembre 2008 si era optato per un periodo di accertamento presso la __________.
Come detto in
precedenza si era poi giunti alla conclusione che l’assicurata, date le
patologie psichiatriche presenti, non avrebbe potuto essere collocata nel mondo
del lavoro classico.
L’assicurata ha quindi
iniziato uno stage presso la __________ ed è in seguito stata assunta a tutti
gli effetti a partire dal mese di marzo 2010.
In base alla
certificazione della psichiatra curante Dr.ssa __________ l’assicurata risulta
abile al lavoro in misura completa a partire dal mese di aprile 2010 e, in
riferimento a quanto da noi oggettivato durante l’incontro con la medesima, il
quadro psicopatologico è notevolmente migliorato e questo permette di
rivalutare la possibilità di un suo reinserimento nel mondo del lavoro a tutti
gli effetti e quindi non più in un’attività “protetta”.
Il quadro clinico
attuale è riconducibile ad uno stato depressivo di lieve entità che, come tale,
influisce solo lievemente sul funzionamento globale e lavorativo dell’assicurata
la quale del resto fino al 2001, e successivamente presso la ditta del padre,
ha esercitato come impiegata di commercio in ambito non protetto (la testistica
inoltre aveva evidenziato un QI nella media).
I limiti attualmente
presenti sono riconducibili ad una lieve riduzione delle risorse energetiche,
la presenza di lievi stati d’ansia, una lieve riduzione dello slancio vitale ed
una capacità solo parziale di proiettarsi positivamente nel futuro.
Quanto finora
descritto e discusso ci permette di concludere che l’assicurata risulta abile
al lavoro nell’abituale attività di impiegata d’ufficio o in un’altra adeguata
nella misura del 75% e questo a partire dal momento della nostra perizia
psichiatrica.
A causa del pur lieve
disagio psichico residuo riteniamo indicato un aiuto al collocamento.” (doc. AI
87-5/6)
Il
18 luglio 2011 la __________ ha affermato:
" (…)
Il suo programma di
sviluppo prosegue intercalando momenti lavorativi al nostro interno con brevi
momenti lavorativi presso enti ed aziende esterne. Il suo ritmo di lavoro, la
sua produttività sono del 35%. La sua presenza è del 92% in quanto l’attività
lavorativa la stanca molto.
Il suo impiego presso __________
le infonde tranquillità e sicurezza.
L’impiego in aziende
esterne come prestito di personale per lavori di segretariato, non funziona in
modo ottimale in quanto durante questi periodi, la signora RI 1 si assenta per
alcuni giorni per malattia, non avendo ancora la sicurezza necessaria per un
impiego esterno." (doc. AI 91-1)
Il
9 agosto 2011 il medico SMR, dr. med. __________, ha affermato:
" Sulla
base della perizia psichiatrica del Dr. med. __________ si conferma che
l’assicurata risulta abile al lavoro nell’abituale attività di impiegata
d’ufficio o in un’altra adeguata nella misura del 75% dal 16.12.2010 (limiti
funzionali).
Si ribadisce che l’A.
era già considerata abile al 50% nel settembre 2008 (perizia della psichiatra
Dr.ssa Med. __________ del 09.2008) e che la consulente per l’integrazione
professionale Signora __________, sulla base del mandato assegnatogli e dopo il
periodo di accertamento presso la __________, aveva ritenuto l’assicurata non
collocabile nel mondo del lavoro classico, ma esclusivamente a tempo pieno
presso un laboratorio protetto. Veniva quindi confermata l’inabilità del 100%
chiuso il mandato e riconosciuta una rendita intera.
Inoltre i certificati
della __________ del 18.07.2011, ed il rapporto __________ del 29.07.2011, non
contengono alcun elemento medico-psichiatrico, che faccia presagire un diverso
stato di salute psichico dell’A..
Medicalmente quindi
dell’evoluzione delle IL dell’A., rispetto all’evento patologico depressivo, è
stata:
-
IL 100% dal 05.2007
-
IL 50% dal 09.2008
-
IL 25% dal 12.2010 e continua.” (doc. AI 94-1)
Il
12 settembre 2011 la dr.ssa med. __________, FMH medicina generale, ha
affermato:
" (…)
In qualità di medico
curante certifico che vedo regolarmente la paziente sopraccitata sia in studio
che a domicilio per quanto concerne la sua sindrome ansioso depressiva di
disadattamento.
Prescrivo regolarmente
antidepressivi SSRI e la ritengo inadeguata a qualsiasi attività all’esterno di
una situazione protetta.” (doc. AI 100-1)
L’8
settembre 2011 il dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, ha
rilevato:
" (…)
Ho rivisto la paziente
dopo ca. tre anni dalla nostra ultima consultazione. Posso constatare
senz’altro un’evoluzione positiva rispetto all’osservazione precedente, grazie
ad una serie di elementi bio-psicosociali. Da un lato, sicuramente il
trattamento con gli SSRI, iniziato nel 2007, e dall’altro lato gli elementi
stabilizzanti psicosociali, legati al suo lavoro a __________.
Da parte mia devo
sottolineare il fatto che la paziente era rimasta senza attività lavorativa per
ca. otto anni e due anni di riabilitazione al lavoro appaiano attualmente
insufficienti. Voglio ricordare che i test psicodiagnostici oggettivi, quale la
prova di Rorschach, hanno messo in evidenza un’affettività immatura ed una
capacità di adattamento ambientale assente. Attualmente, la valutazione sulla
capacità lavorativa della __________, di tipo produttiva, è del 35% con una
presenza del 92%, il che si avvicina ad un’incapacità lavorativa del 50%.
Inoltre, nella sua perizia, il Dr. __________ osserva una personalità di tipo
evitante, confermando la mia diagnosi, ciò che comporta degli sforzi importanti
per potersi adattare al tessuto sociale. Come già detto in precedenza, questo è
evidenziato e oggettivato dal test di Rorschach, che parla di capacità di
adattamento ambientale assente. I posti di lavoro compatibili con la
personalità evitante non sono molti.
Per questi elementi
ritengo che, se da un lato è migliorata la capacità lavorativa, dall’altro lato
la paziente necessita delle misure di accompagnamento, affinché gli elementi di
personalità evidenziati, non stridano contro il progetto di inserzione
professionale.” (doc. AI 101-7)
Con
scritto del 12 settembre 2011 la __________ ha affermato:
" Ci
riferiamo al nostro rapporto del 4 giugno 2009, nel quale indicavamo
riferendoci alla signora RI 1, che era presente una grande insicurezza e la
necessità di un ambiente di lavoro protetto, nel quale la signora RI 1 poteva
sentirsi inserita, accettata e capita. Essa aveva inoltre grandi difficoltà a
gestire lo stress e le scadenze.
A distanza di due
anni, possiamo attestare che vi è stato un lento miglioramento della situazione
della signora RI 1, la quale oggi riesce maggiormente a confrontarsi con le
richieste lavorative. Essa non appare più così fragile emotivamente come a suo
tempo, soprattutto per quanto riguarda la sua attività all’interno della __________,
dove si sente accettata e sostenuta.
Malgrado ciò, essa
necessita ancora di un tempo più elevato per svolgere le consegne, poiché la
sua insicurezza e la paura di sbagliare comportano un ritmo di lavoro molto
lento e la richiesta di continue rassicurazioni da parte del suo coordinatore
di riferimento e da parte del sottoscritto.
Nettamente più
problematico resta l’inserimento presso clienti esterni. Se da un lato il
miglioramento del suo stato di salute permette appunto di inserire la signora RI
1 presso clienti esterni, questi inserimenti sono contrassegnati da una fase
iniziale molto problematica, durante la quale essa necessita di molte
rassicurazioni sia da parte del cliente esterno, sia da parte nostra. Questi
inserimenti possono essere solo di breve durata (1-3 giorni al massimo), perché
solo avendo la sicurezza di poter poi rientrare regolarmente presso la nostra
struttura e quindi in ambito protetto, la signora RI 1 riesce a sopportare lo
stress di questi lavori esterni.
Anche così, comunque,
l’inserimento esterno non funziona in modo ottimale, tant’è vero che la signora
RI 1 si assenta spesso per attacchi di panico/ansia, che le impediscono di
recarsi con continuità presso il cliente esterno, soprattutto nel secondo
giorno lavorativo. Essendo i clienti a conoscenza dei problemi di salute della
signora RI 1, essi riescono fortunatamente a gestire la situazione e ad
infonderle quel minimo di sicurezza necessaria perché riesca comunque a sopportare
in modo più o meno costante i periodi di lontananza dalla __________.
Senza la possibilità
di rientrare in ambito protetto la signora RI 1 non sarebbe però assolutamente
in grado di gestire i problemi di ansia e di panico, così come il cliente
esterno, che senza il nostro supporto non sarebbe in grado di gestire
l’importante problematica della signora RI 1 e quindi di offrirle un’attività
adeguata ai suoi problemi di salute.
Il miglioramento
riscontrato dal Dr__________ durante l’esame peritale è quindi sì intervenuto,
ma solo grazie alla particolare struttura e sicurezza che la __________ è in
grado di offrire alla signora RI 1.
Dalle nostre
osservazioni così come dalle esperienze fatte presso i clienti esterni risulta
chiaro che la signora RI 1 attualmente non è in grado di svolgere un’attività
lavorativa nella misura del 75% sul normale mercato di lavoro.
Per questo motivo
riteniamo importante che essa possa continuare a lavorare presso di noi, in
modo da consolidare i progressi fatti negli ultimi anni con l’obiettivo di
riuscire in futuro, speriamo non troppo lontano, a reinserirsi nel mondo di
lavoro esterno.
Un’interruzione del
progetto a questo momento rischia di compromettere gravemente il fragile
equilibrio raggiunto dalla signora RI 1 e di annullare gli sforzi fatti
finora.” (doc. AI 101-8/9)
Il
20 settembre 2011 il medico SMR, dr. med. __________, ha affermato:
" (…)
Le osservazioni
psichiatriche pervenute agli atti, sia del dr.ssa med. __________, che del Dr.
med. __________ non apportano alcun nuovo elemento medico che non sia già stato
considerato e valutato.
In particolare si
citano alcuni elementi dello psichiatra curante Dr. med. __________ nel suo
rapporto del 08.09.2011, rispettivamente:
-
Ho rivisto la paziente dopo ca. tre anni dalla
nostra ultima consultazione. Posso constatare senz’altro un’evoluzione positiva
rispetto all’osservazione precedente…
-
Per questi elementi ritengo che, se da un lato è
migliorata la capacità lavorativa, dall’altro lato la paziente necessita delle
misure di accompagnamento….
Si confermano:
- sia il rapporto medico SMR del 20.12.2010, che l’annotazione
del medico del 09.08.2011." (doc. AI 103-1)
Il
19 gennaio 2012 il dr. med. __________ ha rilevato:
" Per
quanto concerne il certificato del medico curante Dr.ssa __________ non
possiamo che prendere atto del fatto che la medesima prescrive regolarmente
all’assicurata degli antidepressivi serotoninergici in assenza, apparentemente,
di una presa in carico specialistica.
La Dr.ssa __________
menziona la diagnosi di sindrome ansioso-depressiva di disadattamento e non
risulta chiaro se faccia riferimento ad una sindrome mista ansioso-depressiva
oppure ad una sindrome da disadattamento. Non vengono inoltre riportati né
segni né sintomi. Non vi è alcuna motivazione rispetto alla quale l’assicurata
debba essere considerata non adatta a qualsiasi attività che non sia in ambito
protetto.
Considerandi
Per quanto riguarda il
rapporto del Dr. __________ constatiamo che il medesimo ha rivisto l’assicurata
dopo tre anni. Essa, al momento della nostra perizia psichiatrica, non
risultava più in sua cura e non è chiaro se le cure specialistiche siano
riprese in seguito.
Il Dr. __________
riconosce un’evoluzione positiva rispetto all’osservazione precedente e la
mette in relazione al trattamento con serotoninergici e al lavoro presso la __________.
Il test di Rorschach
menzionato serve a porre una diagnosi di tipo strutturale la quale non
necessariamente trova una corrispondenza concreta nel funzionamento globale
dell’individuo.
Ad esempio si potrebbe
evidenziare una struttura psicotica senza che la persona in questione manifesti
alcuno scompenso psicotico nel corso della sua esistenza e riesca invece a
mantenere un buon funzionamento affettivo, sociale e lavorativo.
Il test di Rorschach del
resto si basa su teorie psicologiche psicodinamiche che non trovano un preciso
riscontro nella codificazione dei disturbi psichiatrici normalmente in uso
(ICD10 e DSM).
Nel caso specifico è
necessario ricordare come l’assicurata abbia esercitato in qualità d’impiegata
d’ufficio fino al mese di aprile 2007 nonostante una personalità di tipo
evitante.
Il Dr. __________
infine nel suo rapporto conferma una migliorata capacità lavorativa e ritiene
necessarie delle misure di accompagnamento.
Al momento della
nostra perizia psichiatrica (dicembre 2010) il quadro psicopatologico era
notevolmente migliorato e questo permetteva di rivalutare la possibilità di un
reinserimento dell’assicurata nel mondo del lavoro a tutti gli effetti. La
nostra valutazione era confermata dalla certificazione della psichiatra curante
Dr.ssa __________ che riteneva l’assicurata abile al lavoro in misura completa
a partire dal mese di aprile 2010.
L’assicurata
presentava uno stato depressivo di lieve entità con leggera ripercussione sul
funzionamento globale ed in particolare lavorativo (non dimentichiamo che la
testistica effettuata aveva evidenziato un Q.I. nella media).
A causa del disagio
psichico residuo avevamo posto l’indicazione per un aiuto al collocamento.
In conclusione non
possiamo che confermare quanto da noi espresso nella perizia del mese di
dicembre 2010.
I certificati medici
della Dr.ssa __________ e dello psichiatra Dr. __________, a nostro avviso, non
portano nuovi elementi che possano deporre a favore di un peggioramento del
quadro psicopatologico.
Al contrario, come
detto, il Dr. __________ medesimo conferma un’evoluzione positiva delle
condizioni psichiche dell’assicurata grazie al trattamento e anch’egli pone
l’indicazione per delle misure di accompagnamento.” (doc. VI/2)
Il 6
febbraio 2012 il dr. med. __________ ha affermato:
" riferendomi
alla sua lettera del 26.01.2012, concernente la paziente citata a margine, le
comunico che, effettivamente, nel mio ultimo rapporto avevo segnalato un
miglioramento per quanto concerneva la sintomatologia ansiosa, miglioramento
legato alle condizioni descritte nello stesso rapporto. Tuttavia, segnalavo la
persistenza degli elementi di personalità patologica inalterati.” (doc. H)
Il
18.
aprile 2012 il TCA ha chiesto all’UAI di sottoporre gli scritti del 18
luglio 2011 e del 12 settembre 2011 della __________ (doc. AI 91-1 e doc. AI
101-8/9) al perito, dr. med. __________, per una presa di posizione dettagliata
e puntuale in particolare per quanto concerne la questione della produttività
certificata dalla __________ e dell’inserimento presso clienti esterni (doc.
XII).
Con
scritto del 25 aprile 2012 il dr. med. __________ e il dr. med. __________,
hanno affermato:
" (…)
Nel rapporto del 18
luglio si riferisce che il ritmo di lavoro e la produttività dell’assicurata
sono del 35% e la sua presenza è del 92%.
In aziende esterne
essa non funziona in modo ottimale in quanto, durante questi periodi, si
assenta per alcuni giorni di malattia.
Nel rapporto del 12
settembre si riconosce un lento miglioramento della situazione (riferendosi al
precedente rapporto del 04.06.2009). L’assicurata non appare più così fragile
emotivamente anche se necessita ancora di un tempo elevato per svolgere le
consegne avendo un ritmo di lavoro molto lento. L’inserimento esterno non
funziona in modo ottimale e, senza la possibilità di rientrare in ambito
protetto, l’assicurata non sarebbe assolutamente in grado di gestire i problemi
di ansia e di panico. Si conclude riferendo che l’assicurata non è attualmente
in grado di svolgere un’attività lavorativa nella misura del 75% sul normale
mercato del lavoro e si propone la continuazione dell’attività presso la __________.
Nella nostra perizia
psichiatrica del mese di dicembre 2010 avevamo diagnosticato una sindrome
depressiva ricorrente, attuale episodio di lieve entità e ritenuto l’assicurata
abile al lavoro nella misura del 75%.
Nel nostro scritto del
mese di gennaio 2012 avevamo confermato le nostre conclusioni peritali in
assenza di nuovi elementi dal lato medico psichiatrico.
Siamo di fronte ad una
discrepanza fra la capacità lavorativa medico teorica emersa dalle conclusioni
peritali (dicembre 2010) e la valutazione “sul campo” dei rapporti della __________.
Le differenze di
valutazione emerse possono essere in parte riconducibili al tempo trascorso
(perizia del mese di dicembre 2010, rapporti __________ del mese di luglio e
settembre 2011) ma anche al disturbo psichiatrico in questione (sindrome
depressiva ricorrente) che, caratteristicamente, presenta delle oscillazioni di
gravità (nell’ambito della citata diagnosi si possono avere episodi depressivi
di lieve, media e grave entità che possono intercalarsi a periodi di
remissione).
Entrambi gli elementi
menzionati (tempo trascorso e diagnosi psichiatrica) contribuiscono a spiegare
la discrepanza fra la valutazione medico teorica e quella pratica.
In riferimento a
quanto scritto nel nostro rapporto del mese di gennaio 2012 si tratterebbe
inoltre di verificare se l’assicurata abbia o meno ripreso le cure specialistiche
psichiatriche e se assuma con regolarità l’eventuale terapia
psicofarmacologica prescritta.
Non è questo un
elemento trascurabile in quanto incontri regolari con lo psichiatra curante e
l’assunzione di un’adeguata terapia psicofarmacologica potrebbero contribuire
ad un’ulteriore evoluzione positiva del quadro clinico la quale in parte è già
avvenuta come evidenziato nel rapporto della __________ del 12.09.2011 rispetto
alla valutazione del mese di giugno 2009.
Visto il tempo
trascorso, si potrebbe considerare una rivalutazione del caso. Nell’attesa, è
sicuramente indicata la continuazione del progetto presso la __________.” (doc.
XIII/Bis)
Chiamata
a presentare osservazioni scritte in merito la ricorrente il 15 maggio 2012 ha allegato un attestato del dr. med. __________, del 14 maggio 2012 (doc. L: dove vengono
elencate le date in cui ha visitato la ricorrente, dove viene specificata la
terapia medicamentosa attuale e dove figura che “in merito alla malattia del
padre, ho constatato un peggioramento dello stato psicopatologico della
paziente”) ed ha affermato che: “aderisco quindi alla proposta del __________
di rivalutare il caso, al fine di stabilire in modo preciso la reale capacità
lavorativa residua dell’assicurata al momento dell’emanazione della decisione
di soppressione di rendita” (doc. XV).
7.
Per
costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministra-zione
(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono
essere rassegnati dal medico o eventual-mente da altri specialisti, il compito
del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al
lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al
consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare
quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi
importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si
fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal
paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),
che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del
perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,
ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I
462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF
125.
V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989.
pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il
suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite
da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono
a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1
pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In
una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., l’allora TFA
(dal 1° gennaio 2007: TF) ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento
delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di
rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie,
la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi
imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere
a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un
punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non
fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni
contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti
validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti
citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01
del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993.
pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Per
quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione
invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia,
devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA
(consid. 6 e 7).
In
merito al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi
medici di accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità
del processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la
qualità formale di parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per
l'invalidità nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione
a presentare ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di
considerare come atti di parte le prove assunte dall'amministrazione nella precedente
fase non contenziosa.
In
una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 il Tribunale federale
ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al
valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art.
72.
bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione,
formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg
Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.
L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle
basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da
istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure
il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla
Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale
federale ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo
in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi
dell’attività dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò
anche della loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza
ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:
(a
livello amministrativo)
-
assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
-
differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),
-
miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.
3.
),
-
rafforzamento dei diritti di partecipazione :
--
in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una
decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6;
cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);
--
alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione
alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid.
3.4.2
; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
(a
livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)
In
caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o
il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare
una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza
secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H
355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico
dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).
Infine,
il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio
standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto
si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue
specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto
di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la
decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema
cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).
Occorre
ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse
dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante
ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.
In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
La valeur probante des
rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard
des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il
n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui
préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service
médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen
clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne
relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un
doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs
rien valoir de tel." (…)
Per
quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto
di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125
V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,
Zurigo 1997, pag. 230).
L’Alta
Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le
divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati
dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:
" (…)
On ajoutera qu'en cas de
divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de
manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La
valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt
s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a
p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard,
il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la
jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I
170.
consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références
[arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise
ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles
investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une
opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants
font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre
de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les
conclusions de l'expert.(…)
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori,
il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed
indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un
altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I
462/05 del 25 aprile 2007).
8.
Nel
caso di specie va innanzitutto evidenziato che coloro che si sono espressi in
merito circa l’evoluzione dello stato di salute della ricorrente (i medici e i dipendenti
della __________), hanno riscontrato un miglioramento del suo stato
valetudinario (cfr. dr. med. __________, doc. AI 101-7: “Posso constatare senz’altro
un’evoluzione positiva rispetto all’osservazione precedente, grazie ad una
serie di elementi bio-psicosociali; __________, doc. AI 101-8/9: “A
distanza di due anni, possiamo attestare che vi è stato un lento miglioramento
della situazione della signora RI 1, la quale oggi riesce maggiormente a
confrontarsi con le richieste lavorative. Essa non appare più così fragile
emotivamente come a suo tempo, soprattutto per quanto riguarda la sua attività
all’interno della __________, dove si sente accettata e sostenuta”; dr.
med. __________, doc. VI/2: “Al momento della nostra perizia psichiatrica
(dicembre 2010) il quadro psicopatologico era notevolmente migliorato e questo
permetteva di rivalutare la possibilità di un reinserimento dell’assicurata nel
mondo del lavoro a tutti gli effetti”; dr.ssa med __________, doc. AI 81/1:
“Stato psicopatologico nella norma. Ella sembrava un po’ insicura di sé e
fragile, ma nel periodo in cui l’ho seguita non presentava una psicopatologia
attiva con influenza sulla capacità lavorativa”).
Ne
segue che, indipendentemente da quanto accertato nella perizia del 17 settembre
2008.
(doc. AI 23-1 e seguenti) e nel complemento del 19 maggio 2009 (doc. AI
58-2), l’interessata ha conosciuto un’evoluzione positiva del suo stato valetudinario
che ha portato l’amministrazione ad entrare nel merito di una revisione della
rendita assegnata precedentemente. La questione, sollevata dall’insorgente,
circa la possibilità di censurare nel merito la perizia effettuata nel corso
della precedente procedura non deve di conseguenza essere esaminata oltre.
Oggetto
del contendere rimane infatti unicamente la questione di sapere in che
misura il miglioramento dello stato di salute incide sulla capacità lavorativa
dell’interessata.
Dalle
tavole processuali si evince che il dr. med. __________, FMH psichiatria e
psicoterapia, e il dr. med. __________, medico SMR, supportati dalle
affermazioni della dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, che
ha avuto in cura l’interessata dall’8 aprile 2009 al 19 ottobre 2009, ritengono
l’insorgente completamente abile al lavoro, perlomeno dal mese di dicembre
2010, quando è stata effettuata la perizia amministrativa. Il dr. med. __________,
ritiene invece che “la valutazione sulla capacità lavorativa della __________,
di tipo produttiva, è del 35% con una presenza del 92%, il che si avvicina ad un’incapacità
lavorativa del 50%” (doc. AI 101-7). A questo proposito la __________
afferma che “Il suo programma di sviluppo prosegue intercalando momenti lavorativi
al nostro interno con brevi momenti lavorativi presso enti ed aziende esterne.
Il suo ritmo di lavoro, la sua produttività sono del 35%. La sua presenza è del
92% in quanto l’attività lavorativa la stanca molto” (doc. AI 91-1).
Alla
luce delle divergenze tra quanto accertato dai periti dr. med. __________ e dr.
med. __________ nel corso del mese di dicembre 2010 e quanto ha potuto
costatare, sul posto di lavoro, la __________, il TCA ha deciso di sottoporre
le valutazioni del datore di lavoro del 18 luglio 2011 e del 12 settembre 2011 ai
due specialisti i quali, pur confermando la loro valutazione espressa il 16
dicembre 2010, hanno cercato di individuare i motivi alla base della
discrepanza fra la capacità lavorativa medico teorica emersa dalle conclusioni
peritali e la valutazione “sul campo” della __________.
Essi
hanno evidenziato che le differenze possono essere riconducibili al tempo
trascorso (perizia del mese di dicembre 2010 e valutazioni della __________ dei
mesi di luglio e settembre 2011), ma anche al disturbo psichiatrico di cui è
affetta la ricorrente, ossia la sindrome depressiva ricorrente che, “caratteristicamente,
presenta delle oscillazioni di gravità (nell’ambito della citata diagnosi si
possono avere episodi di lieve, media e grave entità che possono intercalarsi a
periodi di remissione)” (doc. XIII).
Le affermazioni dei
periti trovano conferma in alcune sentenze emanate da questo Tribunale (da
ultimo la pronunzia 32.2011.200 del 19 gennaio 2012; cfr. anche la sentenza
32.2010.308
del 19 maggio 2011) sulla base di quanto stabilito dal Tribunale
amministrativo federale il 5 dicembre 2008 (C-2693/2007), che, dopo aver
rilevato che la patologia psichiatrica che affliggeva l’assicurato (sindrome
depressiva di gravità medio grave) fosse caratterizzata da fasi di quiescenza e
fasi di riacutizzazione, ha ritenuto non sufficientemente probante la
valutazione psichiatrica peritale eseguita da uno specialista in psichiatria,
fondata su un unico colloquio anziché, come sarebbe stato più opportuno,
estendersi su di un periodo di tempo più lungo, con colloqui approfonditi ed
accompagnata dall’esecuzione di test indicativi e da un’attenta analisi delle
dichiarazioni del paziente.
I giudici federali hanno esposto le seguenti
motivazioni:
"
(…)
Alla luce dei precedenti rapporti e
vista la principale caratteristica della patologia in esame che consiste in
fasi di quiescenza e fasi di riacutizzazione, la perizia psichiatrica avrebbe
dovuto estendersi su di
un lasso di tempo più lungo, segnato da
colloqui approfonditi ed accompagnato dall'esecuzione di test indicativi ed
un'attenta analisi delle dichiarazioni del paziente. In altre parole, il parere
del Dott. T., fondato su di un unico colloquio ed una scarsa motivazione, non
può essere tenuto quale fondamento della soppressione della rendita AI. A
titolo di confronto si può paragonare la perizia del Dott. T. con quella della
Dott.ssa C., ove, specialmente nelle rubriche “disturbi lamentati
dall'assicurato ed esame oggettivo” si spiega in maniera convincente tutta la
problematica, affinché l'amministrazione (ed eventualmente il giudice) possano
esprimere il loro parere in modo convincente e senza esitazioni. Se, il
giorno della visita specialistica, il perito non ha riscontrato nulla di
patologico ed invalidante può essere anche imputabile alla circostanza che
l'interessato fosse in un periodo di relativa quiescienza del male. Va qui
segnalato, oltretutto, che egli assume dosi di antidepressivi massicce; questa
posologia è verosimilmente stata cambiata in occasione del ricovero presso la
Clinica di riabilitazione di N..
(…)
Nel suo rapporto del 3 aprile 2007, lo
psichiatra curante indica che il paziente riceve ben 80mg die di Citalopram e
0,75 mg die di Xanax, che la sindrome depressiva è solo in parziale remissione
e che la decisione dell'AI penalizza in maniera grave il paziente nella sua
volontà di riscatto. A questo proposito questo tribunale osserva che anche un
esame sugli effetti secondari della terapia in un'ottica di capacità al lavoro
sarebbe necessario, atteso che dosi così massicce di medicinali provocano,
oltre al resto, uno stato di iporeattività generale. Nel suo rapporto del 14
agosto 2007, il Dott. X. riferisce un quadro nettamente patologico ed
invalidante, nonostante le terapie in atto; l'esame oggettivo attesta una
situazione psicologica grave e debilitante. Vero è che questo rapporto, come
osservato dall'UAI cantonale e dal proprio medico di fiducia, esula dal periodo
di cognizione giudiziaria, tuttavia il giudice delle assicurazioni sociali può
tenere conto dei fatti verificatisi dopo la data dell'impugnata decisione
quando essi possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della
situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248
consid. 1a, 99 V 102).
In conclusione quindi, questo tribunale
non può trarre idonei, conclusivi e convincenti pareri dalla perizia del Dott.
T. nella misura in cui lo stato di salute del paziente ivi descritto e la
conseguente valutazione della capacità di lavoro, sembra piuttosto riferita ad
una fase di momentaneo benessere che non ad una situazione temporalmente più
corrispondente alla realtà. (…).” (sottolineature del redattore)
Analogamente
a quanto già stabilito dal TCA nelle due sentenze sopra citate, in presenza di
una patologia quale quella di cui è afflitta la ricorrente (sindrome depressiva
ricorrente [ICD10; F33], che ha portato al riconoscimento di una invalidità
totale nell’ambito della precedente procedura e alla luce della chiara
divergenza riscontrata oggettivamente sul posto di lavoro rispetto a quanto
stabilito dai periti, l’UAI non poteva limitarsi a basare la
propria valutazione al termine di una valutazione peritale basata su un solo
colloquio o fondarsi sulle valutazioni del medico SMR dr. med. __________, non
specialista in psichiatria e psicoterapia, ma avrebbe dovuto chiedere ai periti
di effettuare un numero maggiore di osservazioni.
Con
la presa di posizione del 25 aprile 2012, i medesimi periti propongono del
resto di considerare una “rivalutazione del caso” ed affermano che “nell’attesa,
è sicuramente indicata la continuazione del progetto presso la __________”,
ammettendo implicitamente che un’attività non “protetta” potrebbe non
essere possibile a differenza di quanto inizialmente ritenuto nella perizia del
16.
dicembre 2010 (doc. AI 87-6: “(…) il quadro psicopatologico è
notevolmente migliorato e questo permette di rivalutare la possibilità di un
suo reinserimento nel mondo del lavoro a tutti gli effetti e quindi non più in
un’attività “protetta”” ). Inoltre non può essere escluso che vi sia stata
una fluttuazione negativa dello stato di salute della ricorrente tra il 16
dicembre 2010 e l’emanazione della decisione impugnata e che quando è stata
visitata dai periti nel corso del mese di dicembre 2010, l’insorgente si
trovasse in un periodo di relativa quiescenza della patologia.
Del
resto alla ricorrente non può essere rimproverata una violazione dell’obbligo
di ridurre il danno, giacché dal mese di agosto 2011 è nuovamente seguita in
maniera regolare dal dr. med. __________, __________, che ha prescritto
l’assunzione di Citalopram 20 mg e Lyrica 150 mg (doc. L).
Le
valutazioni della dr.ssa __________, specialista FMH psichiatria e
psicoterapia, che ha seguito l’interessata per pochi mesi (dall’8 aprile 2009
al 19 ottobre 2009), che, verosimilmente per questo motivo, non sono
particolarmente approfondite e che sono poco precise (viene certificata una
forte angoscia mattutina della durata di 1-2 ore, un episodio depressivo grave
con sospetto disturbo della personalità, senza l’indicazione di un sistema
diagnostico riconosciuto e senza riscontrare alcuna incapacità lavorativa), non
sono invece di particolare aiuto e non possono essere prese in considerazione quale
base per la soppressione della rendita (cfr. doc. AI 81-1/8).
Alla
luce di quanto sopra esposto questo Tribunale non può concludere con la
necessaria tranquillità che la situazione valetudinaria della ricorrente, pur
migliorata, possa portare alla soppressione completa della rendita d’invalidità,
ma ritiene indispensabile un approfondimento della patologia
dell’assicurata dal profilo psichiatrico.
Recentemente
il TCA ha rinviato l’incarto all’UAI o perché ha ritenuto che
vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministra-zione che necessitavano
di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”;
cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano
delle carenze negli accertamen-ti peritali svolti dall’amministrazione (“Eine
Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der
notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der
Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine
Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen
erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27
ottobre 2011).
In
concreto in virtù delle carenze sopra evidenziate e della necessità di
procedere con un complemento peritale, s’impone un rinvio all’amministrazione
affinché sottoponga nuovamente il caso ai periti, dr. med. __________ e dr. med
__________, del __________, per accertare con precisione la capacità lavorativa
dell’assicurata nella sua precedente attività ed in attività confacenti al suo
stato di salute e per stabilire se ed in che misura la rendita AI va soppressa.
Il
periodo di osservazione dovrà estendersi su di un periodo di
tempo più lungo, con colloqui approfonditi ed essere accompagnato dall’esecuzione
di test indicativi e da un’attenta analisi delle dichiarazioni della ricorrente
(cfr. anche sentenza C-2693/2007 del 5 dicembre 2008 del Tribunale federale
amministrativo).
In
queste circostanze la domanda dell’assicurata tendente all’assunzione di
ulteriori prove (in particolare l’allestimento di una perizia giudiziaria) si
rivela superflua.
Va
qui rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora
l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in
base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove;
Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450,
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a
ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,
2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H
103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid.
2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce
una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2
Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162
consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
9.
Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurata, patrocinata
da un avvocato della __________, ha diritto al versamento, da parte
dell’Ufficio AI, di ripetibili.
Secondo
la costante giurisprudenza del Tribunale federale l’assegnazione di ripetibili
rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito
patrocinio (DTF 124 V 309 consid. 6, sentenza del 9
aprile 2003 U 164/02).
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle
spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 700.-- sono poste a carico dell’UAI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
La
decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato all’UAI per nuovi
accertamenti.
2. Le
spese per fr. 700.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI. Lo stesso Ufficio
verserà alla ricorrente fr. 2’000.-- (IVA inclusa) di ripetibili, ciò che rende
priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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