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Decisione

32.2011.326

Soppressione della rendita intera d'invalidità in seguito al miglioramento dello stato di salute. Rinvio degli atti all'amministrazione per ulteriori accertamenti

31 maggio 2012Italiano56 min

Source ti.ch

Fatti

I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002

nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003

nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

4. Secondo

l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita

subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o

ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

Qualsiasi

cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado

d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione

giusta l’art. 17 LPGA.

La

rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica

sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso

sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano

subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid.

1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una

semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste

sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi

dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per

sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la

situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della

rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351

consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a

confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369

consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30;

Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung,

in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 1997, ad

art. 41, pag. 258).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di

ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte

del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il

miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in

considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che

presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del

cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da

tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di

assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo

(STFA 29 maggio 1991; RCC 1984 p. 137).

Circa

gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad

un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI

stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o

dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno

del secondo mese che segue la notifica della decisione.

L’art.

88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della

rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente

dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione

illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato

o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente

dall’articolo 77 OAI.

5. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, l’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha stabilito che è decisivo al

proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere

dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del

lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298

consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324;

RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998

nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

L'Alta

Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

" (…)

Tra i danni alla

salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità

ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie

mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non

sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non

costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni

della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di

buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere

apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in

quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute

mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre,

tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere

quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire

l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute

psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno

un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi

se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in

pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino

insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a,

pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e

sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I

148/98], pag. 10 consid. 3b)."

Secondo

la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le

psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische

Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi

(STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998

nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182

consid. 2a con riferimenti).

6. Occorre

qui rilevare che, secondo la giurisprudenza (cfr. sentenza I 465/05 del 6

novembre 2006, pubblicata in DTF 133 V 108), il punto di riferimento temporale

per valutare se si è in presenza di una modifica rilevante del grado di invalidità

suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è costituito,

come nel caso di nuova domanda, dall’ultima decisione cresciuta in giudicato

che si fonda su un esame materiale del diritto alla rendita. Da questo punto di

vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di

rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con

riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser,

Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtspre-chung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 1997, ad art. 41, pag. 258).

Nel caso concreto si tratta quindi della decisione del 5 novembre

2009 (doc. AI 76-1), tramite la quale l’UAI ha assegnato alla ricorrente una

rendita intera con effetto dal 1° maggio 2008.

A

questo proposito va evidenziato che nella perizia psichiatrica del 17 settembre

2008 il dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia e la dott.ssa __________,

Capoclinica presso l’Ospedale __________, hanno posto la diagnosi di disturbo

depressivo ricorrente, attuale episodio di grado medio (F 33.1) in disturbo di

personalità di tipo evitante (F 60.6) affermando che “nel momento attuale,

considerato che le condizioni cliniche potrebbero migliorare qualora l’A

seguisse le indicazioni terapeutiche, si valuta la IL pari al 50%, auspicando

un reinserimento lavorativo protetto con percentuali in possibile incremento”

(doc. AI 23-6). Nel complemento del 19 maggio 2009 i periti hanno evidenziato

che “riassumendo possiamo confermare un’inabilità lavorativa del 100% dal

30.05.2007 al momento della nostra perizia. Dal momento della nostra perizia in

avanti l’A. è da ritenersi inabile al 50% per la presenza di un disturbo

depressivo di grado medio che si somma al disturbo di personalità evitante”

(doc. AI 58-2). Il 15 giugno 2009 la consulente in integrazione ha affermato

che “siamo di fronte ad un’assicurata che presenta problematiche

psichiatriche da anni, che non lavora più dal 2001. L’accertamento ha portato

alla conclusione che date le patologie dell’assicurata ella risulta attualmente

non collocabile nel mondo del lavoro classico. Altrimenti l’assicurata potrebbe

lavorare nella misura di un tempo pieno presso un laboratorio protetto. (…)

Pertanto, confermata l’inabilità al 100% per qualsiasi attività lavorativa, e

un probabile salario sociale per alcuni mesi, si decide di chiudere il mandato

proponendo la rendita intera” (doc. AI 64-1).

Sulla

base di quanto sopra, l’UAI ha assegnato alla ricorrente una rendita al 100%.

In

sede di revisione della prestazione, avviata nel corso del mese di luglio 2010

e oggetto del contendere (doc. AI 79-1), l’UAI ha interpellato la dr.ssa __________,

FMH psichiatria e psicoterapia, che ha avuto in cura l’interessata dall’8

aprile 2009 al 19 ottobre 2009 (doc. AI 81-3). La specialista, il 24 luglio 2010, ha posto la diagnosi di episodio depressivo grave e sospetto disturbo della personalità ed ha

indicato una totale capacità lavorativa dell’insorgente quale impiegata

d’ufficio. La dr.ssa ha affermato che l’assicurata “dichiarava di stare “più

o meno bene”. Tutte le mattine soffriva per 1-2 ore di una forte angoscia, di

cui non conosceva il motivo, poi stava meglio”, “Stato psicopatologico nella

norma. Ella sembrava un po’ insicura di sé e fragile, ma nel periodo in cui

l’ho seguita non presentava una psicopatologia attiva con influenza sulla

capacità lavorativa” (doc. AI 81-1 e seguenti).

Il

3 dicembre 2010 l’insorgente è stata visitata dal dr. med. __________, del __________,

il quale il 16 dicembre 2010, dopo aver descritto l’anamnesi e lo sviluppo

della malattia psichiatrica, i dati soggettivi ed oggettivi e la terapia

attuale, ha posto la diagnosi con ripercussioni sulla capacità di lavoro di

sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di lieve entità (ICD10;

F33.0).

Il

perito ha affermato:

" Siamo

confrontati con una donna di 43 anni che, a causa di un importante disagio

psichico, beneficia di una rendita di invalidità (grado 100%) dal 1.5.2008.

L’assicurata è già

stata sottoposta a perizia psichiatrica il mese di settembre 2008 da parte

della psichiatra Dr.ssa __________ la quale aveva diagnosticato un disturbo

depressivo ricorrente, attuale episodio di grado medio nell’ambito di un disturbo

di personalità evitante e giustificato un’IL del 50%.

L’assicurata era

allora seguita dallo psichiatra Dr. __________ il quale, nel suo rapporto

all’UAI del mese di aprile 2008, in base alla diagnosi di disturbo depressivo

ricorrente di entità grave senza manifestazioni psicotiche, aveva certificato

una IL del 100% dal 30.5.2007.

All’assicurata era

quindi stata riconosciuta una IL del 100% dal mese di maggio 2007 ed una IL al

50% dal mese di settembre 2008.

Dopo un periodo di

accertamento presso la __________, il consulente per l’integrazione

professionale Signor __________, sulla base del mandato assegnatogli e dopo il

periodo di accertamento presso la __________ aveva ritenuto l’assicurata non

collocabile nel mondo del lavoro classico ma esclusivamente, a tempo pieno,

presso un laboratorio protetto. Veniva quindi confermata l’inabilità del 100%,

chiuso il mandato e riconosciuta una rendita intera.

Tuttavia, la nuova

psichiatra curante dell’assicurata Dr.ssa __________, nel suo rapporto all’UAI

del mese di luglio 2010, certificava una IL piena a partire dal mese di aprile

2010, riferiva di aver seguito l’assicurata dal mese di aprile al mese di

ottobre 2009 e affermava che, da un punto di vista prettamente psichiatrico,

non sussisteva più alcuna IL.

In quest’ambito, si

pone l’indicazione per l’attuale perizia psichiatrica finalizzata a valutare

l’evoluzione delle condizioni psichiche dell’assicurata dal 2009 ad oggi,

evidenziare l’eventuale presenza di limiti funzionali e stabilire la capacità

lavorativa residua.

Quanto da noi

oggettivato durante l’incontro con l’assicurata è attualmente riconducibile ad

un episodio depressivo di lieve entità nell’ambito della nota sindrome

depressiva ricorrente.

L’esame psichico ci ha

confrontati con una donna curata nell’aspetto, vigile, orientata e

collaborante. L’espressione del volto, per lo più partecipe, alternava momenti

d’ansia e tristezza in presenza tuttavia di un atteggiamento sostanzialmente

positivo.

L’assicurata è stata

in grado di esprimersi in maniera sufficientemente articolata e coerente e di

mantenere il filo del discorso in presenza di nessi associativi saldi. La

mimica e la gestica non hanno evidenziato particolarità.

Non abbiamo inoltre

rilevato grossolani deficit della sfera cognitiva né la presenza di disturbi

della forma o del contenuto del pensiero pur in presenza di sentimenti di

autosvalutazione ed impotenza.

E’ stata evidenziata

una lieve deflessione timica in assenza di franche ideazioni suicidali e in

presenza di una lieve riduzione dello slancio vitale.

Da parte sua

l’assicurata ha lamentato a volte la presenza di ansia (soprattutto quando è

sola), tristezza oltre alla mancanza di un compagno accanto a lei.

Ritiene di trascorrere

attualmente un periodo di serenità per quanto concerne il lavoro ma meno per

quanto riguarda la vita privata non essendo finora riuscita a crearsi una

famiglia.

Il sonno è ristoratore

ma nonostante ciò l’assicurata riferisce di stancarsi facilmente. La memoria

sarebbe diminuita e vi sarebbe la tendenza a distrarsi facilmente.

L’alimentazione è adeguata; la capacità di proiettarsi nel futuro solo

parziale.

La descrizione della

giornata evidenzia come l’assicurata sia in grado di esercitare la sua attività

di impiegata d’ufficio a tempo pieno dalle 08.00 alle 12.00 e dalle 13.15 alle

17.30, pur in ambiente “protetto”. Essa infatti lavora presso la __________ e a

questo proposito ha riferito di essere soddisfatta del proprio impiego e

dell’ambiente di lavoro in generale. E’ in grado di occuparsi, senza aiuti,

delle faccende domestiche e della spesa. Pur ammettendo di essere

tendenzialmente una solitaria, riesce a coltivare una cerchia di amicizie.

Sulla base dell’IL del

50% scaturita dalla perizia psichiatrica eseguita dalla Dr.ssa __________ nel

mese di settembre 2008 si era optato per un periodo di accertamento presso la __________.

Come detto in

precedenza si era poi giunti alla conclusione che l’assicurata, date le

patologie psichiatriche presenti, non avrebbe potuto essere collocata nel mondo

del lavoro classico.

L’assicurata ha quindi

iniziato uno stage presso la __________ ed è in seguito stata assunta a tutti

gli effetti a partire dal mese di marzo 2010.

In base alla

certificazione della psichiatra curante Dr.ssa __________ l’assicurata risulta

abile al lavoro in misura completa a partire dal mese di aprile 2010 e, in

riferimento a quanto da noi oggettivato durante l’incontro con la medesima, il

quadro psicopatologico è notevolmente migliorato e questo permette di

rivalutare la possibilità di un suo reinserimento nel mondo del lavoro a tutti

gli effetti e quindi non più in un’attività “protetta”.

Il quadro clinico

attuale è riconducibile ad uno stato depressivo di lieve entità che, come tale,

influisce solo lievemente sul funzionamento globale e lavorativo dell’assicurata

la quale del resto fino al 2001, e successivamente presso la ditta del padre,

ha esercitato come impiegata di commercio in ambito non protetto (la testistica

inoltre aveva evidenziato un QI nella media).

I limiti attualmente

presenti sono riconducibili ad una lieve riduzione delle risorse energetiche,

la presenza di lievi stati d’ansia, una lieve riduzione dello slancio vitale ed

una capacità solo parziale di proiettarsi positivamente nel futuro.

Quanto finora

descritto e discusso ci permette di concludere che l’assicurata risulta abile

al lavoro nell’abituale attività di impiegata d’ufficio o in un’altra adeguata

nella misura del 75% e questo a partire dal momento della nostra perizia

psichiatrica.

A causa del pur lieve

disagio psichico residuo riteniamo indicato un aiuto al collocamento.” (doc. AI

87-5/6)

Il

18 luglio 2011 la __________ ha affermato:

" (…)

Il suo programma di

sviluppo prosegue intercalando momenti lavorativi al nostro interno con brevi

momenti lavorativi presso enti ed aziende esterne. Il suo ritmo di lavoro, la

sua produttività sono del 35%. La sua presenza è del 92% in quanto l’attività

lavorativa la stanca molto.

Il suo impiego presso __________

le infonde tranquillità e sicurezza.

L’impiego in aziende

esterne come prestito di personale per lavori di segretariato, non funziona in

modo ottimale in quanto durante questi periodi, la signora RI 1 si assenta per

alcuni giorni per malattia, non avendo ancora la sicurezza necessaria per un

impiego esterno." (doc. AI 91-1)

Il

9 agosto 2011 il medico SMR, dr. med. __________, ha affermato:

" Sulla

base della perizia psichiatrica del Dr. med. __________ si conferma che

l’assicurata risulta abile al lavoro nell’abituale attività di impiegata

d’ufficio o in un’altra adeguata nella misura del 75% dal 16.12.2010 (limiti

funzionali).

Si ribadisce che l’A.

era già considerata abile al 50% nel settembre 2008 (perizia della psichiatra

Dr.ssa Med. __________ del 09.2008) e che la consulente per l’integrazione

professionale Signora __________, sulla base del mandato assegnatogli e dopo il

periodo di accertamento presso la __________, aveva ritenuto l’assicurata non

collocabile nel mondo del lavoro classico, ma esclusivamente a tempo pieno

presso un laboratorio protetto. Veniva quindi confermata l’inabilità del 100%

chiuso il mandato e riconosciuta una rendita intera.

Inoltre i certificati

della __________ del 18.07.2011, ed il rapporto __________ del 29.07.2011, non

contengono alcun elemento medico-psichiatrico, che faccia presagire un diverso

stato di salute psichico dell’A..

Medicalmente quindi

dell’evoluzione delle IL dell’A., rispetto all’evento patologico depressivo, è

stata:

-

IL 100% dal 05.2007

-

IL 50% dal 09.2008

-

IL 25% dal 12.2010 e continua.” (doc. AI 94-1)

Il

12 settembre 2011 la dr.ssa med. __________, FMH medicina generale, ha

affermato:

" (…)

In qualità di medico

curante certifico che vedo regolarmente la paziente sopraccitata sia in studio

che a domicilio per quanto concerne la sua sindrome ansioso depressiva di

disadattamento.

Prescrivo regolarmente

antidepressivi SSRI e la ritengo inadeguata a qualsiasi attività all’esterno di

una situazione protetta.” (doc. AI 100-1)

L’8

settembre 2011 il dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, ha

rilevato:

" (…)

Ho rivisto la paziente

dopo ca. tre anni dalla nostra ultima consultazione. Posso constatare

senz’altro un’evoluzione positiva rispetto all’osservazione precedente, grazie

ad una serie di elementi bio-psicosociali. Da un lato, sicuramente il

trattamento con gli SSRI, iniziato nel 2007, e dall’altro lato gli elementi

stabilizzanti psicosociali, legati al suo lavoro a __________.

Da parte mia devo

sottolineare il fatto che la paziente era rimasta senza attività lavorativa per

ca. otto anni e due anni di riabilitazione al lavoro appaiano attualmente

insufficienti. Voglio ricordare che i test psicodiagnostici oggettivi, quale la

prova di Rorschach, hanno messo in evidenza un’affettività immatura ed una

capacità di adattamento ambientale assente. Attualmente, la valutazione sulla

capacità lavorativa della __________, di tipo produttiva, è del 35% con una

presenza del 92%, il che si avvicina ad un’incapacità lavorativa del 50%.

Inoltre, nella sua perizia, il Dr. __________ osserva una personalità di tipo

evitante, confermando la mia diagnosi, ciò che comporta degli sforzi importanti

per potersi adattare al tessuto sociale. Come già detto in precedenza, questo è

evidenziato e oggettivato dal test di Rorschach, che parla di capacità di

adattamento ambientale assente. I posti di lavoro compatibili con la

personalità evitante non sono molti.

Per questi elementi

ritengo che, se da un lato è migliorata la capacità lavorativa, dall’altro lato

la paziente necessita delle misure di accompagnamento, affinché gli elementi di

personalità evidenziati, non stridano contro il progetto di inserzione

professionale.” (doc. AI 101-7)

Con

scritto del 12 settembre 2011 la __________ ha affermato:

" Ci

riferiamo al nostro rapporto del 4 giugno 2009, nel quale indicavamo

riferendoci alla signora RI 1, che era presente una grande insicurezza e la

necessità di un ambiente di lavoro protetto, nel quale la signora RI 1 poteva

sentirsi inserita, accettata e capita. Essa aveva inoltre grandi difficoltà a

gestire lo stress e le scadenze.

A distanza di due

anni, possiamo attestare che vi è stato un lento miglioramento della situazione

della signora RI 1, la quale oggi riesce maggiormente a confrontarsi con le

richieste lavorative. Essa non appare più così fragile emotivamente come a suo

tempo, soprattutto per quanto riguarda la sua attività all’interno della __________,

dove si sente accettata e sostenuta.

Malgrado ciò, essa

necessita ancora di un tempo più elevato per svolgere le consegne, poiché la

sua insicurezza e la paura di sbagliare comportano un ritmo di lavoro molto

lento e la richiesta di continue rassicurazioni da parte del suo coordinatore

di riferimento e da parte del sottoscritto.

Nettamente più

problematico resta l’inserimento presso clienti esterni. Se da un lato il

miglioramento del suo stato di salute permette appunto di inserire la signora RI

1 presso clienti esterni, questi inserimenti sono contrassegnati da una fase

iniziale molto problematica, durante la quale essa necessita di molte

rassicurazioni sia da parte del cliente esterno, sia da parte nostra. Questi

inserimenti possono essere solo di breve durata (1-3 giorni al massimo), perché

solo avendo la sicurezza di poter poi rientrare regolarmente presso la nostra

struttura e quindi in ambito protetto, la signora RI 1 riesce a sopportare lo

stress di questi lavori esterni.

Anche così, comunque,

l’inserimento esterno non funziona in modo ottimale, tant’è vero che la signora

RI 1 si assenta spesso per attacchi di panico/ansia, che le impediscono di

recarsi con continuità presso il cliente esterno, soprattutto nel secondo

giorno lavorativo. Essendo i clienti a conoscenza dei problemi di salute della

signora RI 1, essi riescono fortunatamente a gestire la situazione e ad

infonderle quel minimo di sicurezza necessaria perché riesca comunque a sopportare

in modo più o meno costante i periodi di lontananza dalla __________.

Senza la possibilità

di rientrare in ambito protetto la signora RI 1 non sarebbe però assolutamente

in grado di gestire i problemi di ansia e di panico, così come il cliente

esterno, che senza il nostro supporto non sarebbe in grado di gestire

l’importante problematica della signora RI 1 e quindi di offrirle un’attività

adeguata ai suoi problemi di salute.

Il miglioramento

riscontrato dal Dr__________ durante l’esame peritale è quindi sì intervenuto,

ma solo grazie alla particolare struttura e sicurezza che la __________ è in

grado di offrire alla signora RI 1.

Dalle nostre

osservazioni così come dalle esperienze fatte presso i clienti esterni risulta

chiaro che la signora RI 1 attualmente non è in grado di svolgere un’attività

lavorativa nella misura del 75% sul normale mercato di lavoro.

Per questo motivo

riteniamo importante che essa possa continuare a lavorare presso di noi, in

modo da consolidare i progressi fatti negli ultimi anni con l’obiettivo di

riuscire in futuro, speriamo non troppo lontano, a reinserirsi nel mondo di

lavoro esterno.

Un’interruzione del

progetto a questo momento rischia di compromettere gravemente il fragile

equilibrio raggiunto dalla signora RI 1 e di annullare gli sforzi fatti

finora.” (doc. AI 101-8/9)

Il

20 settembre 2011 il medico SMR, dr. med. __________, ha affermato:

" (…)

Le osservazioni

psichiatriche pervenute agli atti, sia del dr.ssa med. __________, che del Dr.

med. __________ non apportano alcun nuovo elemento medico che non sia già stato

considerato e valutato.

In particolare si

citano alcuni elementi dello psichiatra curante Dr. med. __________ nel suo

rapporto del 08.09.2011, rispettivamente:

-

Ho rivisto la paziente dopo ca. tre anni dalla

nostra ultima consultazione. Posso constatare senz’altro un’evoluzione positiva

rispetto all’osservazione precedente…

-

Per questi elementi ritengo che, se da un lato è

migliorata la capacità lavorativa, dall’altro lato la paziente necessita delle

misure di accompagnamento….

Si confermano:

- sia il rapporto medico SMR del 20.12.2010, che l’annotazione

del medico del 09.08.2011." (doc. AI 103-1)

Il

19 gennaio 2012 il dr. med. __________ ha rilevato:

" Per

quanto concerne il certificato del medico curante Dr.ssa __________ non

possiamo che prendere atto del fatto che la medesima prescrive regolarmente

all’assicurata degli antidepressivi serotoninergici in assenza, apparentemente,

di una presa in carico specialistica.

La Dr.ssa __________

menziona la diagnosi di sindrome ansioso-depressiva di disadattamento e non

risulta chiaro se faccia riferimento ad una sindrome mista ansioso-depressiva

oppure ad una sindrome da disadattamento. Non vengono inoltre riportati né

segni né sintomi. Non vi è alcuna motivazione rispetto alla quale l’assicurata

debba essere considerata non adatta a qualsiasi attività che non sia in ambito

protetto.

Considerandi

Per quanto riguarda il

rapporto del Dr. __________ constatiamo che il medesimo ha rivisto l’assicurata

dopo tre anni. Essa, al momento della nostra perizia psichiatrica, non

risultava più in sua cura e non è chiaro se le cure specialistiche siano

riprese in seguito.

Il Dr. __________

riconosce un’evoluzione positiva rispetto all’osservazione precedente e la

mette in relazione al trattamento con serotoninergici e al lavoro presso la __________.

Il test di Rorschach

menzionato serve a porre una diagnosi di tipo strutturale la quale non

necessariamente trova una corrispondenza concreta nel funzionamento globale

dell’individuo.

Ad esempio si potrebbe

evidenziare una struttura psicotica senza che la persona in questione manifesti

alcuno scompenso psicotico nel corso della sua esistenza e riesca invece a

mantenere un buon funzionamento affettivo, sociale e lavorativo.

Il test di Rorschach del

resto si basa su teorie psicologiche psicodinamiche che non trovano un preciso

riscontro nella codificazione dei disturbi psichiatrici normalmente in uso

(ICD10 e DSM).

Nel caso specifico è

necessario ricordare come l’assicurata abbia esercitato in qualità d’impiegata

d’ufficio fino al mese di aprile 2007 nonostante una personalità di tipo

evitante.

Il Dr. __________

infine nel suo rapporto conferma una migliorata capacità lavorativa e ritiene

necessarie delle misure di accompagnamento.

Al momento della

nostra perizia psichiatrica (dicembre 2010) il quadro psicopatologico era

notevolmente migliorato e questo permetteva di rivalutare la possibilità di un

reinserimento dell’assicurata nel mondo del lavoro a tutti gli effetti. La

nostra valutazione era confermata dalla certificazione della psichiatra curante

Dr.ssa __________ che riteneva l’assicurata abile al lavoro in misura completa

a partire dal mese di aprile 2010.

L’assicurata

presentava uno stato depressivo di lieve entità con leggera ripercussione sul

funzionamento globale ed in particolare lavorativo (non dimentichiamo che la

testistica effettuata aveva evidenziato un Q.I. nella media).

A causa del disagio

psichico residuo avevamo posto l’indicazione per un aiuto al collocamento.

In conclusione non

possiamo che confermare quanto da noi espresso nella perizia del mese di

dicembre 2010.

I certificati medici

della Dr.ssa __________ e dello psichiatra Dr. __________, a nostro avviso, non

portano nuovi elementi che possano deporre a favore di un peggioramento del

quadro psicopatologico.

Al contrario, come

detto, il Dr. __________ medesimo conferma un’evoluzione positiva delle

condizioni psichiche dell’assicurata grazie al trattamento e anch’egli pone

l’indicazione per delle misure di accompagnamento.” (doc. VI/2)

Il 6

febbraio 2012 il dr. med. __________ ha affermato:

" riferendomi

alla sua lettera del 26.01.2012, concernente la paziente citata a margine, le

comunico che, effettivamente, nel mio ultimo rapporto avevo segnalato un

miglioramento per quanto concerneva la sintomatologia ansiosa, miglioramento

legato alle condizioni descritte nello stesso rapporto. Tuttavia, segnalavo la

persistenza degli elementi di personalità patologica inalterati.” (doc. H)

Il

18.

aprile 2012 il TCA ha chiesto all’UAI di sottoporre gli scritti del 18

luglio 2011 e del 12 settembre 2011 della __________ (doc. AI 91-1 e doc. AI

101-8/9) al perito, dr. med. __________, per una presa di posizione dettagliata

e puntuale in particolare per quanto concerne la questione della produttività

certificata dalla __________ e dell’inserimento presso clienti esterni (doc.

XII).

Con

scritto del 25 aprile 2012 il dr. med. __________ e il dr. med. __________,

hanno affermato:

" (…)

Nel rapporto del 18

luglio si riferisce che il ritmo di lavoro e la produttività dell’assicurata

sono del 35% e la sua presenza è del 92%.

In aziende esterne

essa non funziona in modo ottimale in quanto, durante questi periodi, si

assenta per alcuni giorni di malattia.

Nel rapporto del 12

settembre si riconosce un lento miglioramento della situazione (riferendosi al

precedente rapporto del 04.06.2009). L’assicurata non appare più così fragile

emotivamente anche se necessita ancora di un tempo elevato per svolgere le

consegne avendo un ritmo di lavoro molto lento. L’inserimento esterno non

funziona in modo ottimale e, senza la possibilità di rientrare in ambito

protetto, l’assicurata non sarebbe assolutamente in grado di gestire i problemi

di ansia e di panico. Si conclude riferendo che l’assicurata non è attualmente

in grado di svolgere un’attività lavorativa nella misura del 75% sul normale

mercato del lavoro e si propone la continuazione dell’attività presso la __________.

Nella nostra perizia

psichiatrica del mese di dicembre 2010 avevamo diagnosticato una sindrome

depressiva ricorrente, attuale episodio di lieve entità e ritenuto l’assicurata

abile al lavoro nella misura del 75%.

Nel nostro scritto del

mese di gennaio 2012 avevamo confermato le nostre conclusioni peritali in

assenza di nuovi elementi dal lato medico psichiatrico.

Siamo di fronte ad una

discrepanza fra la capacità lavorativa medico teorica emersa dalle conclusioni

peritali (dicembre 2010) e la valutazione “sul campo” dei rapporti della __________.

Le differenze di

valutazione emerse possono essere in parte riconducibili al tempo trascorso

(perizia del mese di dicembre 2010, rapporti __________ del mese di luglio e

settembre 2011) ma anche al disturbo psichiatrico in questione (sindrome

depressiva ricorrente) che, caratteristicamente, presenta delle oscillazioni di

gravità (nell’ambito della citata diagnosi si possono avere episodi depressivi

di lieve, media e grave entità che possono intercalarsi a periodi di

remissione).

Entrambi gli elementi

menzionati (tempo trascorso e diagnosi psichiatrica) contribuiscono a spiegare

la discrepanza fra la valutazione medico teorica e quella pratica.

In riferimento a

quanto scritto nel nostro rapporto del mese di gennaio 2012 si tratterebbe

inoltre di verificare se l’assicurata abbia o meno ripreso le cure specialistiche

psichiatriche e se assuma con regolarità l’eventuale terapia

psicofarmacologica prescritta.

Non è questo un

elemento trascurabile in quanto incontri regolari con lo psichiatra curante e

l’assunzione di un’adeguata terapia psicofarmacologica potrebbero contribuire

ad un’ulteriore evoluzione positiva del quadro clinico la quale in parte è già

avvenuta come evidenziato nel rapporto della __________ del 12.09.2011 rispetto

alla valutazione del mese di giugno 2009.

Visto il tempo

trascorso, si potrebbe considerare una rivalutazione del caso. Nell’attesa, è

sicuramente indicata la continuazione del progetto presso la __________.” (doc.

XIII/Bis)

Chiamata

a presentare osservazioni scritte in merito la ricorrente il 15 maggio 2012 ha allegato un attestato del dr. med. __________, del 14 maggio 2012 (doc. L: dove vengono

elencate le date in cui ha visitato la ricorrente, dove viene specificata la

terapia medicamentosa attuale e dove figura che “in merito alla malattia del

padre, ho constatato un peggioramento dello stato psicopatologico della

paziente”) ed ha affermato che: “aderisco quindi alla proposta del __________

di rivalutare il caso, al fine di stabilire in modo preciso la reale capacità

lavorativa residua dell’assicurata al momento dell’emanazione della decisione

di soppressione di rendita” (doc. XV).

7.

Per

costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministra-zione

(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono

essere rassegnati dal medico o eventual-mente da altri specialisti, il compito

del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,

nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al

lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare

quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al

consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare

quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal

paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),

che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del

perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto

medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,

ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF

125.

V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989.

pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite

da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono

a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1

pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In

una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., l’allora TFA

(dal 1° gennaio 2007: TF) ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento

delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di

rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie,

la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi

imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere

a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un

punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non

fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni

contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti

validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti

citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01

del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993.

pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Per

quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione

invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia,

devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA

(consid. 6 e 7).

In

merito al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi

medici di accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità

del processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la

qualità formale di parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per

l'invalidità nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione

a presentare ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di

considerare come atti di parte le prove assunte dall'amministrazione nella precedente

fase non contenziosa.

In

una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 il Tribunale federale

ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al

valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art.

72.

bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione,

formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg

Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.

L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle

basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da

istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure

il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla

Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale

federale ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo

in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi

dell’attività dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò

anche della loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza

ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:

(a

livello amministrativo)

-

assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

-

differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

-

miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.

3.

),

-

rafforzamento dei diritti di partecipazione :

--

in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una

decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6;

cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);

--

alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione

alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid.

3.4.2

; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a

livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)

In

caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o

il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare

una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza

secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H

355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico

dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).

Infine,

il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio

standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto

si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue

specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto

di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la

decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema

cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

Occorre

ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse

dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante

ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.

In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

" (…)

La valeur probante des

rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard

des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il

n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui

préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service

médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen

clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne

relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un

doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs

rien valoir de tel." (…)

Per

quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto

di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125

V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,

Zurigo 1997, pag. 230).

L’Alta

Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le

divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati

dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:

" (…)

On ajoutera qu'en cas de

divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de

manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La

valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt

s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a

p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard,

il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la

jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I

170.

consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références

[arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise

ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles

investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une

opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants

font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre

de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les

conclusions de l'expert.(…)

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori,

il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I

462/05 del 25 aprile 2007).

8.

Nel

caso di specie va innanzitutto evidenziato che coloro che si sono espressi in

merito circa l’evoluzione dello stato di salute della ricorrente (i medici e i dipendenti

della __________), hanno riscontrato un miglioramento del suo stato

valetudinario (cfr. dr. med. __________, doc. AI 101-7: “Posso constatare senz’altro

un’evoluzione positiva rispetto all’osservazione precedente, grazie ad una

serie di elementi bio-psicosociali; __________, doc. AI 101-8/9: “A

distanza di due anni, possiamo attestare che vi è stato un lento miglioramento

della situazione della signora RI 1, la quale oggi riesce maggiormente a

confrontarsi con le richieste lavorative. Essa non appare più così fragile

emotivamente come a suo tempo, soprattutto per quanto riguarda la sua attività

all’interno della __________, dove si sente accettata e sostenuta”; dr.

med. __________, doc. VI/2: “Al momento della nostra perizia psichiatrica

(dicembre 2010) il quadro psicopatologico era notevolmente migliorato e questo

permetteva di rivalutare la possibilità di un reinserimento dell’assicurata nel

mondo del lavoro a tutti gli effetti”; dr.ssa med __________, doc. AI 81/1:

“Stato psicopatologico nella norma. Ella sembrava un po’ insicura di sé e

fragile, ma nel periodo in cui l’ho seguita non presentava una psicopatologia

attiva con influenza sulla capacità lavorativa”).

Ne

segue che, indipendentemente da quanto accertato nella perizia del 17 settembre

2008.

(doc. AI 23-1 e seguenti) e nel complemento del 19 maggio 2009 (doc. AI

58-2), l’interessata ha conosciuto un’evoluzione positiva del suo stato valetudinario

che ha portato l’amministrazione ad entrare nel merito di una revisione della

rendita assegnata precedentemente. La questione, sollevata dall’insorgente,

circa la possibilità di censurare nel merito la perizia effettuata nel corso

della precedente procedura non deve di conseguenza essere esaminata oltre.

Oggetto

del contendere rimane infatti unicamente la questione di sapere in che

misura il miglioramento dello stato di salute incide sulla capacità lavorativa

dell’interessata.

Dalle

tavole processuali si evince che il dr. med. __________, FMH psichiatria e

psicoterapia, e il dr. med. __________, medico SMR, supportati dalle

affermazioni della dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, che

ha avuto in cura l’interessata dall’8 aprile 2009 al 19 ottobre 2009, ritengono

l’insorgente completamente abile al lavoro, perlomeno dal mese di dicembre

2010, quando è stata effettuata la perizia amministrativa. Il dr. med. __________,

ritiene invece che “la valutazione sulla capacità lavorativa della __________,

di tipo produttiva, è del 35% con una presenza del 92%, il che si avvicina ad un’incapacità

lavorativa del 50%” (doc. AI 101-7). A questo proposito la __________

afferma che “Il suo programma di sviluppo prosegue intercalando momenti lavorativi

al nostro interno con brevi momenti lavorativi presso enti ed aziende esterne.

Il suo ritmo di lavoro, la sua produttività sono del 35%. La sua presenza è del

92% in quanto l’attività lavorativa la stanca molto” (doc. AI 91-1).

Alla

luce delle divergenze tra quanto accertato dai periti dr. med. __________ e dr.

med. __________ nel corso del mese di dicembre 2010 e quanto ha potuto

costatare, sul posto di lavoro, la __________, il TCA ha deciso di sottoporre

le valutazioni del datore di lavoro del 18 luglio 2011 e del 12 settembre 2011 ai

due specialisti i quali, pur confermando la loro valutazione espressa il 16

dicembre 2010, hanno cercato di individuare i motivi alla base della

discrepanza fra la capacità lavorativa medico teorica emersa dalle conclusioni

peritali e la valutazione “sul campo” della __________.

Essi

hanno evidenziato che le differenze possono essere riconducibili al tempo

trascorso (perizia del mese di dicembre 2010 e valutazioni della __________ dei

mesi di luglio e settembre 2011), ma anche al disturbo psichiatrico di cui è

affetta la ricorrente, ossia la sindrome depressiva ricorrente che, “caratteristicamente,

presenta delle oscillazioni di gravità (nell’ambito della citata diagnosi si

possono avere episodi di lieve, media e grave entità che possono intercalarsi a

periodi di remissione)” (doc. XIII).

Le affermazioni dei

periti trovano conferma in alcune sentenze emanate da questo Tribunale (da

ultimo la pronunzia 32.2011.200 del 19 gennaio 2012; cfr. anche la sentenza

32.2010.308

del 19 maggio 2011) sulla base di quanto stabilito dal Tribunale

amministrativo federale il 5 dicembre 2008 (C-2693/2007), che, dopo aver

rilevato che la patologia psichiatrica che affliggeva l’assicurato (sindrome

depressiva di gravità medio grave) fosse caratterizzata da fasi di quiescenza e

fasi di riacutizzazione, ha ritenuto non sufficientemente probante la

valutazione psichiatrica peritale eseguita da uno specialista in psichiatria,

fondata su un unico colloquio anziché, come sarebbe stato più opportuno,

estendersi su di un periodo di tempo più lungo, con colloqui approfonditi ed

accompagnata dall’esecuzione di test indicativi e da un’attenta analisi delle

dichiarazioni del paziente.

I giudici federali hanno esposto le seguenti

motivazioni:

"

(…)

Alla luce dei precedenti rapporti e

vista la principale caratteristica della patologia in esame che consiste in

fasi di quiescenza e fasi di riacutizzazione, la perizia psichiatrica avrebbe

dovuto estendersi su di

un lasso di tempo più lungo, segnato da

colloqui approfonditi ed accompagnato dall'esecuzione di test indicativi ed

un'attenta analisi delle dichiarazioni del paziente. In altre parole, il parere

del Dott. T., fondato su di un unico colloquio ed una scarsa motivazione, non

può essere tenuto quale fondamento della soppressione della rendita AI. A

titolo di confronto si può paragonare la perizia del Dott. T. con quella della

Dott.ssa C., ove, specialmente nelle rubriche “disturbi lamentati

dall'assicurato ed esame oggettivo” si spiega in maniera convincente tutta la

problematica, affinché l'amministrazione (ed eventualmente il giudice) possano

esprimere il loro parere in modo convincente e senza esitazioni. Se, il

giorno della visita specialistica, il perito non ha riscontrato nulla di

patologico ed invalidante può essere anche imputabile alla circostanza che

l'interessato fosse in un periodo di relativa quiescienza del male. Va qui

segnalato, oltretutto, che egli assume dosi di antidepressivi massicce; questa

posologia è verosimilmente stata cambiata in occasione del ricovero presso la

Clinica di riabilitazione di N..

(…)

Nel suo rapporto del 3 aprile 2007, lo

psichiatra curante indica che il paziente riceve ben 80mg die di Citalopram e

0,75 mg die di Xanax, che la sindrome depressiva è solo in parziale remissione

e che la decisione dell'AI penalizza in maniera grave il paziente nella sua

volontà di riscatto. A questo proposito questo tribunale osserva che anche un

esame sugli effetti secondari della terapia in un'ottica di capacità al lavoro

sarebbe necessario, atteso che dosi così massicce di medicinali provocano,

oltre al resto, uno stato di iporeattività generale. Nel suo rapporto del 14

agosto 2007, il Dott. X. riferisce un quadro nettamente patologico ed

invalidante, nonostante le terapie in atto; l'esame oggettivo attesta una

situazione psicologica grave e debilitante. Vero è che questo rapporto, come

osservato dall'UAI cantonale e dal proprio medico di fiducia, esula dal periodo

di cognizione giudiziaria, tuttavia il giudice delle assicurazioni sociali può

tenere conto dei fatti verificatisi dopo la data dell'impugnata decisione

quando essi possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della

situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248

consid. 1a, 99 V 102).

In conclusione quindi, questo tribunale

non può trarre idonei, conclusivi e convincenti pareri dalla perizia del Dott.

T. nella misura in cui lo stato di salute del paziente ivi descritto e la

conseguente valutazione della capacità di lavoro, sembra piuttosto riferita ad

una fase di momentaneo benessere che non ad una situazione temporalmente più

corrispondente alla realtà. (…).” (sottolineature del redattore)

Analogamente

a quanto già stabilito dal TCA nelle due sentenze sopra citate, in presenza di

una patologia quale quella di cui è afflitta la ricorrente (sindrome depressiva

ricorrente [ICD10; F33], che ha portato al riconoscimento di una invalidità

totale nell’ambito della precedente procedura e alla luce della chiara

divergenza riscontrata oggettivamente sul posto di lavoro rispetto a quanto

stabilito dai periti, l’UAI non poteva limitarsi a basare la

propria valutazione al termine di una valutazione peritale basata su un solo

colloquio o fondarsi sulle valutazioni del medico SMR dr. med. __________, non

specialista in psichiatria e psicoterapia, ma avrebbe dovuto chiedere ai periti

di effettuare un numero maggiore di osservazioni.

Con

la presa di posizione del 25 aprile 2012, i medesimi periti propongono del

resto di considerare una “rivalutazione del caso” ed affermano che “nell’attesa,

è sicuramente indicata la continuazione del progetto presso la __________”,

ammettendo implicitamente che un’attività non “protetta” potrebbe non

essere possibile a differenza di quanto inizialmente ritenuto nella perizia del

16.

dicembre 2010 (doc. AI 87-6: “(…) il quadro psicopatologico è

notevolmente migliorato e questo permette di rivalutare la possibilità di un

suo reinserimento nel mondo del lavoro a tutti gli effetti e quindi non più in

un’attività “protetta”” ). Inoltre non può essere escluso che vi sia stata

una fluttuazione negativa dello stato di salute della ricorrente tra il 16

dicembre 2010 e l’emanazione della decisione impugnata e che quando è stata

visitata dai periti nel corso del mese di dicembre 2010, l’insorgente si

trovasse in un periodo di relativa quiescenza della patologia.

Del

resto alla ricorrente non può essere rimproverata una violazione dell’obbligo

di ridurre il danno, giacché dal mese di agosto 2011 è nuovamente seguita in

maniera regolare dal dr. med. __________, __________, che ha prescritto

l’assunzione di Citalopram 20 mg e Lyrica 150 mg (doc. L).

Le

valutazioni della dr.ssa __________, specialista FMH psichiatria e

psicoterapia, che ha seguito l’interessata per pochi mesi (dall’8 aprile 2009

al 19 ottobre 2009), che, verosimilmente per questo motivo, non sono

particolarmente approfondite e che sono poco precise (viene certificata una

forte angoscia mattutina della durata di 1-2 ore, un episodio depressivo grave

con sospetto disturbo della personalità, senza l’indicazione di un sistema

diagnostico riconosciuto e senza riscontrare alcuna incapacità lavorativa), non

sono invece di particolare aiuto e non possono essere prese in considerazione quale

base per la soppressione della rendita (cfr. doc. AI 81-1/8).

Alla

luce di quanto sopra esposto questo Tribunale non può concludere con la

necessaria tranquillità che la situazione valetudinaria della ricorrente, pur

migliorata, possa portare alla soppressione completa della rendita d’invalidità,

ma ritiene indispensabile un approfondimento della patologia

dell’assicurata dal profilo psichiatrico.

Recentemente

il TCA ha rinviato l’incarto all’UAI o perché ha ritenuto che

vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministra-zione che necessitavano

di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”;

cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano

delle carenze negli accertamen-ti peritali svolti dall’amministrazione (“Eine

Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der

notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der

Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine

Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen

erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27

ottobre 2011).

In

concreto in virtù delle carenze sopra evidenziate e della necessità di

procedere con un complemento peritale, s’impone un rinvio all’amministrazione

affinché sottoponga nuovamente il caso ai periti, dr. med. __________ e dr. med

__________, del __________, per accertare con precisione la capacità lavorativa

dell’assicurata nella sua precedente attività ed in attività confacenti al suo

stato di salute e per stabilire se ed in che misura la rendita AI va soppressa.

Il

periodo di osservazione dovrà estendersi su di un periodo di

tempo più lungo, con colloqui approfonditi ed essere accompagnato dall’esecuzione

di test indicativi e da un’attenta analisi delle dichiarazioni della ricorrente

(cfr. anche sentenza C-2693/2007 del 5 dicembre 2008 del Tribunale federale

amministrativo).

In

queste circostanze la domanda dell’assicurata tendente all’assunzione di

ulteriori prove (in particolare l’allestimento di una perizia giudiziaria) si

rivela superflua.

Va

qui rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora

l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in

base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove;

Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450,

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a

ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,

2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H

103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid.

2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce

una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2

Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162

consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

9.

Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurata, patrocinata

da un avvocato della __________, ha diritto al versamento, da parte

dell’Ufficio AI, di ripetibili.

Secondo

la costante giurisprudenza del Tribunale federale l’assegnazione di ripetibili

rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito

patrocinio (DTF 124 V 309 consid. 6, sentenza del 9

aprile 2003 U 164/02).

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 700.-- sono poste a carico dell’UAI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

La

decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato all’UAI per nuovi

accertamenti.

2. Le

spese per fr. 700.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI. Lo stesso Ufficio

verserà alla ricorrente fr. 2’000.-- (IVA inclusa) di ripetibili, ciò che rende

priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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