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Decisione

32.2011.327

Richiesta di una rendita AI respinta perché l'assicurato non raggiunge un grado d'invalidità pensionabile

13 aprile 2012Italiano58 min

Source ti.ch

Fatti

i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di

guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono

essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze

concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

Al

proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF,

per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio

dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su

opposizione).

L’Alta

Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di

pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo

successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una

modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità

essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di

decidere.

Tale

principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF

129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno

2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R.,

I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002

nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003

nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

4. Nel

caso di specie dagli atti emerge che l’interessato il 16 agosto 2010 è stato

sottoposto ad una visita fiduciaria ordinata dall’assicuratore malattie, ad

opera del dr. med. __________, medico perito certificato SIM, specialista FMH

reumatologia, il quale ha posto la diagnosi di sindrome lombo radicolare

cronica irritativa L5 a sinistra in discopatie plurisegmentali lombari con

protrusione discale L5/S1 a contatto con la radice di L5 di sinistra, disturbi

statici del rachide (ipercifosi della dorsale con protrazione del capo, scoliosi

sinistro convessa lombare, decondizionamento e sbilancio muscolare, obesità [peso

82kg/statura 172 cm]; doc. Cassa malati 2-3).

Dopo

aver descritto l’anamnesi, l’esame reumatologico e la necessità di ulteriori

misure diagnostiche e terapeutiche, lo specialista ha affermato:

" Giudico

come lavoro adatto allo stato di salute attuale, un’attività che tiene pienamente

conto della capacità funzionale e di carico descritta nell’allegato.

In un lavoro adatto

allo stato di salute, giudico l’assicurato abile al lavoro in misura del 100%

con un rendimento massimo del 100% da subito.

Non dispongo di un

mansionario lavorativo dettagliato, per cui al momento posso soltanto basarmi

sulle indicazioni anamnestiche dell’assicurato ossia che è occupato sull’arco

della giornata lavorativa sollevando pesi dal mattino alla sera; prego dunque

la spettabile assicurazione di voler ispezionare il posto di lavoro, fornendomi

una descrizione precisa dello stesso, affinché possa essere formulata una

capacità lavorativa medico-teorica anche per l’ultimo lavoro esercitato.” (doc.

Cassa malati 2-4)

Il

1° dicembre 2010, il dr. med. __________, specialista FMH neurologia, sempre su

richiesta dell’assicuratore malattia, ha esaminato il ricorrente. Dal

certificato del 2 dicembre 2010, emerge:

"

(…)

Questo A. presenta già dall’età di 17

anni dolori lombari recidivanti, che gli avevano comunque sempre permesso anche

negli ultimi vent’anni di lavorare, aveva necessitato sporadicamente di

trattamenti antalgici conservativi. A partire dalla primavera 2010 sono

riapparsi dolori lombari, per la prima volta con un’irradiazione algica più

netta verso la gamba sinistra. Questi si manifestano da allora in modo

fluttuante, con periodi della durata di alcuni giorni poco sintomatici

alternati a giorni durante i quali si sente estremamente bloccato e necessita

di conseguenza dell’assunzione di analgesici. All’esame neurologico non rilevo

deficit motori, come già d’altronde anche a precedenti valutazioni cliniche a

mia disposizione. Si rileva unicamente un lieve deficit sensitivo lateralmente

al polpaccio e al dorso del piede a sinistra che potrebbe stare ad indicare un

minimo deficit radicolare di tipo L5. Vi è inoltre da segnalare una certa

riduzione della mobilità della colonna vertebrale con dolori provocabili sia

alla sua mobilizzazione che alla pressione locale soprattutto al transito

lombosacrale a sinistra.

La documentazione radiologica mostra

una discopatia L5/S1 e sempre a questo livello una minima protrusione discale

paramediana a sinistra, che potrebbe eventualmente essere all’origine di una

irritazione radicolare L5 da questo lato. Predomina sicuramente la componente

dolorosa lombovertebrale mentre la componente radicolare è minima. Non vi sono

dunque deficit neurologici maggiori, la sintomatologia dolorosa è comunque ben

credibile. Questa è sicuramente è stata favorita da un sovraccarico cronico delle

strutture lombari nell’ambito dell’attività lavorativa di fabbro e magazziniere

del paziente. Attualmente non trovo deficit neurologici rilevanti dal punto di

vista funzionale e quindi per quel che riguarda gli aspetti strettamente

neurologici l’A. potrebbe essere considerato abile al lavoro al 100%. Per quel

che riguarda invece la sintomatologia dolorosa lombare mi rifaccio dunque alla

valutazione del Dr. __________, spec. FMH reumatologia, del 16 agosto 2010. Il

Dr. __________ ha elencato in modo dettagliato quali siano le possibilità di

carico del paziente in varie situazioni e ritengo che le limitazioni citate

siano tuttora valide. Si dovrà valutare direttamente al posto di lavoro quale

sia il mansionario del paziente e se questo sia compatibile con le limitazioni

elencate nella valutazione del Dr. __________, nel qual caso l’A. potrebbe

essere considerato abile al lavoro al 100%, altrimenti se i compiti richiesti

al paziente andassero chiaramente al di là di questi limiti la situazione

dovrebbe essere ridiscussa direttamente con il Dr. __________, sulla base dei

dati che già da parte sua aveva richiesto concernenti i dettagli del

mansionario dell’A. al posto di lavoro.” (doc. Cassa malati 3-5)

Il

22 marzo 2011 il dr. med. __________, medico SMR, ha così riassunto la

situazione medica:

"

Trattasi di un A. nato il __________1953, 57enne, fabbro-magazziniere. A

seguito di progressivi disturbi al rachide da circa 20 anni, si riscontra dal

mese di giugno 2010 un’esacerbazione della sintomatologia, trattata

conservativamente (FANS, fisioterapia).

16.08.2010 il Dr. __________ (spec.

reumatologo) per __________, consigliava sul piano terapeutico una

infiltrazione peridurale a scopo diagnostico/terapeutico. Auspicabile un calo

ponderale e un ricondizionamento della muscolatura. L’A. è reso abile al 100%

dal 16.08.2010 in attività confacente rispettosa dell’ergonomia del rachide.

02.12.2010 il Dr. __________ (spec.

neurologo) per __________, certifica un lieve deficit sensitivo lateralmente al

polpaccio e al dorso del piede sinistro che potrebbe stare ad indicare un

deficit minimo radicolare L5. Ridotta mobilità del segmento lombo-sacrale. L’A.

è considerato abile al 100%. Utile valutare sul posto di lavoro le mansioni

svolte dall’A.to stesso in relazione ai limiti funzionali attestati dallo spec.

reumatologo Dr. __________ il 16.08.10. Consigliata un’infiltrazione

eperidurale (come già suggerito in precedenza dallo spec. reumatologo) e un ev.

periodo di soggiorno riabilitativo fisioterapico.

01.03.2011 il Dr. __________ (spec.

med. gen) attesta una IL del 100% in attività come magazziniere specificando

che l’A.to non è in grado di poter sollevare/spostare pesi” (doc. AI 20-1)

Il

medico SMR, dopo aver posto la diagnosi principale con influsso sulla capacità

lavorativa di sindrome lombo radicolare cronica irritativa L5 a sinistra

(07.06.2010), l’ulteriore diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di

discopatie pluri-segmentali lombari con protrusione discale L5-S1 a contatto

con la radice di L5 di sinistra e le diagnosi senza influsso sulla capacità

lavorativa di disturbi statici del rachide, decondizionamento e sbilancio

muscolare, ipertensione arteriosa essenziale (1997), ipercolesterolemia,

sovrappeso (82kg, altezza 172 cm, BMI: 28), tabagismo, stato dopo colica renale

(2003), stato dopo pneumotorace traumatico destro con fratture costali e posa

di drenaggio pleurico (1990), stato dopo resezione del sigma per diverticolite

perforata (2003), stato dopo riparazione faringe per lacerazione (2003), ha

affermato che “considerando che la mansione di fabbro-magazziniere svolta

dall’A.to è di tipo in ergonomico per il rachide lombo-sacrale e di tipo

medio-pesante, allo stato attuale dal lato medico-teorico, si conferma la IL

del 100% per l’attività abituale (potenzialmente migliorabile come sotto

riportato) e una CL del 100% in attività confacente rispettosa dei limiti

funzionali descritti” (doc. AI 20-3). Va ancora evidenziato che il medico

SMR alla domanda di sapere quali terapie potrebbero essere applicate per migliorare

o mantenere verosimilmente la capacità lavorativa ha risposto “infiltrazione

eperidurale ed un eventuale periodo di soggiorno riabilitativo fisioterapico”

e alla questione di sapere di quanto migliorerebbe la capacità lavorativa, ha

risposto “50%-80% in attività abituale” (doc. AI 20-3).

Dal

15 agosto 2011 al 2 settembre 2011 l’insorgente è stato ricoverato presso la

Clinica di Riabilitazione di __________. Dal certificato del 5 settembre 2011,

sottoscritto dal Dr. med. __________, medico ospedaliero, dal dr. med. __________,

capo servizio e dal dr. med. __________, Primario, emerge, tra l’altro, che:

"

(…)

Paziente di anni 58, da Lei gentilmente

inviatoci per trattamento riabilitativo stazionario di rieducazione funzionale

del rachide lombare in sindrome lombo radicolare cronica L5 sn su protrusione

discale L5/S1 con contatto sulla radice L5 e discopatie plurisegmentali (RM del

16.07.2010).

Per tale problematica il paziente è

inabile all’attività lavorativa in qualità di magazziniere al 100% dal giugno

dello scorso anno.

All’ingresso in clinica il paziente si

presenta vigile, lucido, collaborante ed orientato. Riferisce sviluppo di

sintomatologia algica in sede lombare bassa e regione glutea sn dopo circa

un’ora di cammino e stazione eretta con saltuaria irradiazione alla regione

posteriore dell’arto inferiore sn fino a metà polpaccio. Il dolore ha

un’intensità media intorno a 6/10 della scala VAS.

Toni cardiaci validi e ritmici, torace

con MVU. Addome globoso per adipe, trattabile, non dolente palpazione. Non

edemi declivi agli arti inferiori.

La colonna vertebrale si presenta in

asse con normale mobilità del tratto cervicale e dorsale.

Il rachide lombare appare ipomobile in

flessione anteriore con DDS 70 cm con estensione limitata di 1/3.

Anche le rotazioni bilateralmente sono

limitate di circa 1/3.

Non è presente dolore alla

digitopressione sui processi spinosi mentre è presente a livello dei processi

articolari a sn e della muscolatura paravertebrale a sn con interessamento

anche della regione glutea a sn.

(…)

S’impostava un programma riabilitativo

motorio mirato alla riduzione della sintomatologia algica, al miglioramento

dell’articolarità del rachide in toto, all’aumento dell’ampiezza e della

fluidità dei movimenti dello stesso. A tale scopo si prescrivevano esercizi di

correzione posturale, di rinforzo muscolare addomino-lombare e degli arti

inferiori mediante esercizi isometrici ed isotonici, nonché stretching della

muscolatura paravertebrale ed ischio-crurale. Si completava il programma

riabilitativo con terapie passive a scopo antalgico/decontratturante.

Durante la degenza non si sono verificate

complicanze internistiche; gli esami ematochimici effettuati hanno evidenziato

una ipercolesteolemia totale a 6,2 mmil/L ed un lieve incremento di valori

GammaGT (all’uscita 113 U/L). Il percorso riabilitativo proposto è stato

regolarmente completato.

Quadro clinico alla dimissione

Dimettiamo il paziente al proprio

domicilio in buone condizioni fisiche generali ed in stato di adeguato compenso

cardiorespiratorio.

Il paziente riferisce la persistenza

della sintomatologia algica a carico della regione lombare bassa sn e regione

glutea sn anche se in gran parte ridotta e riferisce comunque la completa

assenza dell’irradiazione algica all’arto inferiore sn prima presente.

Riconosce inoltre un buon miglioramento

delle proprie prestazioni motorie globale, in particolar modo per quanto

riguarda la mobilità del rachide in toto.

Obiettivamente: buono il recupero

stenico della muscolatura prossimale degli arti inferiori e l’incremento della

mobilità del rachide specie in flessione anteriore con DDS 40 cm.

(…)

Il paziente rimane inabile al lavoro al

100% fino al 11.09.2011, dal 12.09.2011 riprende l’attività lavorativa al 50%

(1/2 giornata).” (doc. AI 32-3/4)

L’11

ottobre 2011 il dr. med. __________, specialista FMH medicina generale, medico

curante dell’insorgente, ha affermato:

"

(…)

Dopo la la degenza a __________ il paziente è stato dichiarato

inabile al lavoro al 100% fino all’11.09.2011.

Dal 12.09.2011 ha ripreso l’attività

lavorativa nella misura del 50%, lavorando mezza giornata. Il paziente è

attualmente inabile al lavoro nella misura del 50% (mezza giornata) e

verosimilmente lo resterà anche in futuro, per la persistenza della

sintomatologia algica a carico della regione lombare bassa e alla regione

gluteale a sinistra, che peggiora dopo 2-3 ore di lavoro.

Allego una copia della lettera del

Servizio di Riabilitazione di __________ concernente la degenza dal 15.08.2011

al 02.09.2011.” (doc. AI 32-1)

Sulla

base della predetta documentazione il medico SMR, dr. med. __________ ha

rilevato che “le nuove informazioni mediche pervenute agli atti, non

apportano alcun nuovo elemento medico che non sia già stato considerato e

valutato” e che “si convalida in aggiunta a quanto da noi certificato: -

IL 100% dal 15.08.2011 al 02.09.2011 in qualsiasi attività, concernente il

periodo di degenza riabilitatoria presso la Clinica __________” (doc. AI

35-1).

Il 21 dicembre 2011

il dr. med. __________ ha affermato:

"

Con la presente attesto che il paziente a margine è attualmente in mia

cura per una sindrome lombo-radicolare cronica irritativa L5 a sinistra (con

protrusione discale L5-S1 a contatto della radice L5) e discopatie

plurisegmentali.

Il paziente è stato ricoverato presso

il Servizio di riabilitazione di __________ dal 15.08.2011 al 02.09.2011 per un

trattamento stazionario.

Dopo questa degenza il Signor RI 1 è

stato dichiarato inabile al lavoro al 100% fino al 11.09.2011.

Dal 12.09.2011 ha ripreso l’attività

lavorativa nella misura del 50%, lavorando mezza giornata. Dal 16.12.2011 il

paziente è nuovamente inabile al lavoro al 100% per un riacutizzazione dei

dolori lombari.

E’ verosimile una ripresa del lavoro al

50% nelle prossime settimane, ma in futuro è da escludere una ripresa

lavorativa che superi il 50%, lavorando mezza giornata, anche in un’altra

attività, tenendo conto delle restrizioni fisiche di cui soffre il signor RI 1”

(doc. K)

Il

9 gennaio 2012 il medico SMR, dr. med. __________, ha affermato:

"

(…)

Attualmente l’assicurato lavora da

9.2011 (dopo ricovero a __________) al 50% nella sua attività abituale con

interruzioni per ricovero __________ dal 15.8.2011 al 2.9.2011 e nuova IL 100%

intercorrente con prognosi di ricupero della CL al 50% (vedi rapporto dr. __________

del 21.12.2011).

Nel rapporto del 1.3.2011 il dr. __________

attesta esacerbazione della problematica algica da giugno 2010.

Valutazione: dalla documentazione a

disposizione (in particolare rapporto degenza __________) non risulta una

modifica del quadro clinico rispetto alle valutazioni peritali __________ e __________.

Chiaramente l’esigibilità data si riferisce ad un’attività rispettosa dei

limiti funzionali e non all’attività abituale.” (doc. IV/Bis)

Il 13 febbraio 2012

il dr. med. __________ ha affermato:

"

Dopo la degenza al Servizio di Riabilitazione __________ il paziente è

stato dichiarato inabile al lavoro al 100% fino all’11.9.2011.

Dal 12.9.2011 il signor RI 1 ha ripreso

l’attività lavorativa nella misura del 50%, lavorando mezza giornata. Durante

lo svolgimento dell’attività ha sempre lamentato dolori lombo-sacrali dopo 2-3

ore di lavoro, pur svolgendo mansioni fisicamente leggere.

In data 16.9.2011 il paziente presenta

una riacutizzazione dei disturbi, che lo rende attualmente completamente

inabile al lavoro.

Vi sono dei giorni in cui fatica ad

alzarsi dal letto ed è aiutato dalla sorella, che vive accanto, nello

svolgimento delle mansioni domestiche.

In data 6.12.2011 il signor __________,

ispettore della __________, ha svolto con il paziente un sopralluogo dei posti

di lavoro.

Alla valutazione clinica del 10.2.2012

nel mio studio, trovo un paziente in buono stato generale. Peso 83 kg, altezza 172 cm. Lamenta dolori lombo-sacrali, irradianti alla coscia sinistra.

Dito-pavimento 38 cm. Dolore alla palpazione dei processi spinosi da L4 a L5. Lasègue a destra 80 gradi, a sinistra

50 gradi. Riflessi patellari e achillei assenti bilateralmente. Pallestesie 6/8

a destra, 8/8 a sinistra. Non deficit motori.

Ritengo che il signor RI 1, che curo

dal 1990, difficilmente possa svolgere, anche in futuro, l’attività di fabbro o

altre attività oltre il 50%, in quanto dovrà essere sgravato da mansioni che

sollecitano la colonna lombo-sacrale, in particolare dal sollevare pesi e dal

mantenere a lungo una posizione, sia statica che dinamica.” (doc. O)

Il

28 febbraio 2012 il medico SMR, dr. med. __________, ha preso posizione sulla

nuova documentazione medica, affermando:

"

Rapporto dr. __________ del 13.2.2012:

-

Si attesta una persistente IL del 100% dal 16.9.2011 nella sua attività

-

Dal rapporto non risulta una sostanziale modifica dello stato di salute

rispetto alla valutazione peritale” (doc. VIII/Bis)

5. Per

costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione

(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono

essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito

del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,

nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al

lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare

quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al

consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare

quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01

e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.

1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite

da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono

a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1

pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In

una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però

ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire

delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.

In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha

statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione

degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale

le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una

certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale

referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il

contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per

farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto

esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come

oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Per

quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione

invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia,

devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA

(consid. 6 e 7).

In

merito al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi

medici di accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità

del processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la

qualità formale di parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per

l'invalidità nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione

a presentare ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di

considerare come atti di parte le prove assunte dall'amministrazione nella precedente

fase non contenziosa.

In

una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 il Tribunale federale

ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al

valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art.

72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione,

formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg

Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.

L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle

basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da

istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure

il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla

Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale

federale ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo

in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi

dell’attività dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò

anche della loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza

ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:

(a

livello amministrativo)

-

assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

-

differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

-

miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.

3.3),

-

rafforzamento dei diritti di partecipazione :

--

in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una

decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6;

cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);

--

alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione

alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid.

3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a

livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)

In

caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o

il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare

una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza

secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H

355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico

dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).

Infine,

il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio

standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto

si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue

specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto

di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la

decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema

cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

Nella

sentenza 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 il TF ha in particolare precisato

quanto segue a proposito del valore probatorio delle perizie di un SAM:

" 2.2.2 Das Bundesgericht hat in BGE 136 V 376

dargelegt, dass diese Kritik im Ansatz unzutreffend ist, weil sie die

verfassungs- und gesetzesrechtlichen Grundlagen der schweizerischen

Verwaltungsrechtspflege ausblendet. Danach handelt die IV-Stelle im

Verwaltungsverfahren nicht als Partei, sondern als zur Neutralität und

Objektivität verpflichtetes Organ des Gesetzesvollzugs. Solange kein

Beschwerdeverfahren angehoben ist, läuft ein Einparteienverfahren mit dem

Leistungsgesuchssteller als Partei und der IV-Stelle als Behörde, welche nach

den Grundsätzen des Amtsbetriebes die Herrschaft über das Verfahren innehat.

Nach dem Übergang zum Anfechtungsstreitverfahren wird die Verwaltung zwar im

prozessualen Sinne zur Partei; sie bleibt lite pendente indessen weiterhin an

die rechtsstaatlichen Grundsätze (Art. 5 BV) gebundenes, der Objektivität und

Neutralität verpflichtetes Organ. Daher hat sie nicht auch im materiellen Sinn

Parteieigenschaft. Von dieser Rechtslage geht die Judikatur über die

Beweiskraft versicherungsmedizinischer Berichte und Gutachten (BGE 125 V 351;

122 V 157) aus. Sind formell einwandfreie und materiell schlüssige (das heisst

beweistaugliche und beweiskräftige) medizinische Entscheidungsgrundlagen des

Versicherungsträgers (Administrativgutachten) vorhanden, so besteht daher nach

der Rechtsprechung kein Anspruch auf eine gerichtliche Expertise (BGE 135 V 465

E. 4 S. 467). Gemäss der Rechtsauffassung, wie sie in der gesetzlichen Ordnung

über die Amtsermittlungspflicht des Sozialversicherungsträgers zum Ausdruck

kommt, wird Beweis über sozialversicherungsrechtliche Ansprüche schwergewichtig

auf der Stufe des Administrativverfahrens geführt, nicht im gerichtlichen

Prozess. Hierin liegt eine Grundentscheidung des Gesetzgebers, deren Abänderung

im formellen Gesetz vollzogen werden müsste (vgl. Art. 164 Abs. 1 lit. e-g BV).

Die Verwaltung ist aufgrund von Art. 89 Abs. 2 lit. a BGG immer dann zur

Beschwerde berechtigt, wenn der angefochtene Akt die Bundesgesetzgebung in

ihrem Aufgabenbereich verletzen kann. Aus der formellen Parteieigenschaft der

Durchführungsstelle im gerichtlichen Prozess bzw. der Legitimation zur Erhebung

von Beschwerden in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann offensichtlich

nicht gefolgert werden, auch die Beweiserhebungen der IV-Stelle im (vorausgehenden)

nichtstreitigen Verfahren bis zum Verfügungserlass seien Handlungen einer

(formellen) Partei, womit das spätere gerichtliche Abstellen hierauf gegen die

Verfassung oder die EMRK verstiesse.

2.2.3 Die grundsätzliche Verfassungs- und Konventionsmässigkeit der

Beschaffung medizinischer Entscheidungsgrundlagen durch externe

Gutachtensinstitute in der schweizerischen Invalidenversicherung bestätigt ein

rechtsvergleichender Ausblick. Danach kann - eine zweifellos in die Kompetenz

des nationalen Gesetzgebers fallende Grundentscheidung - die medizinische

Sachkompetenz entweder bei der entscheidenden Behörde selber liegen oder bei

zur Entscheidung im Einzelfall beizuziehenden Sachverständigen.

(…)

2.3 Im Hinblick auf die Ermittlung des medizinischen Sachverhalts sind

die MEDAS gesetzlich (Art. 59 Abs. 3 IVG) vorgesehene Hilfsorgane der

Invalidenversicherung. Als solche unterliegen sie gleich wie die IV-Stellen

selber dem verfassungsmässigen Gebot eines neutralen und objektiven

Gesetzesvollzugs. Institutionell wird die Eigenschaft der Neutralität und

Objektivität durch die selbständige Stellung der MEDAS gestützt. Ihre

Selbständigkeit zeigt sich darin, dass sie in ganz verschiedenen, selber

gewählten Rechtsformen auftreten und auf unterschiedlichen Trägerschaften

beruhen; sodann werden sie vom BSV weder fachlich beaufsichtigt (vgl. Art. 64a

IVG), noch sind sie im Einzelfall weisungsgebunden. Ihre Kosten werden

naheliegenderweise aus der IV-Rechnung gedeckt, weshalb sie mit dem BSV auf

Considerandi

tarifvertraglicher Grundlage zusammenarbeiten (zu der daraus sich ergebenden

Problematik vgl. aber unten E. 3.1.2).

Unter diesen Umständen kann das Gebot der Verfahrensfairness nicht

allein durch den Umstand verletzt sein, dass gutachtliche und andere

medizinische Erkenntnisse aus dem Administrativverfahren die wesentliche

tatsachenbezogene Entscheidungsgrundlage für die gerichtliche Überprüfung des

Verwaltungsaktes bilden. Die Konzeption, wonach ein Gericht auf die vom

Versicherungsträger korrekt erhobenen Beweise abstellen und auf ein eigenes

Beweisverfahren verzichten darf, bleibt grundsätzlich vereinbar mit Völker- und

Bundesrecht (BGE 135 V 465 E. 4.3.2 S. 469). Aus der

Rechtsvergleichung ergibt sich keine im europäischen Raum allgemein anerkannte

einheitliche Rechtsauffassung, dass über streitige Sozialleistungen nur

aufgrund eines gerichtlichen Beweisverfahrens abschliessend entschieden werden

dürfte (unten E. 4.3). Eine andere Frage ist, wie es sich verhält, wenn ein

Gericht die ursprüngliche Beweisgrundlage einmal verworfen hat (dazu unten E.

4.4

)" (…)

Occorre

ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse

dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante

ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.

In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

" (…)

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit

bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment

énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le

rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour

le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au

regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du

contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance

particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de

tel." (…)

Per

quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto

di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125

V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,

Zurigo 1997, pag. 230).

L’Alta

Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le

divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati

dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:

" (…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et

médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en

oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns

et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères

jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur

reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au

vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat

thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR

2008.

IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai

2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par

l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul

fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en

va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments

objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui

sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de

l'expert.(…)

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori,

il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05

del 25 aprile 2007).

6.

Questo Tribunale chiamato a verificare se lo stato di salute del

ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima

dell’emissione della decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio le

conclusioni dei medici SMR che si sono fondati sulle valutazioni del 16 agosto

2010.

del dr. med. __________, specialista FMH reumatologia (doc. Cassa malati

2-1) e del 2 dicembre 2010 del dr. med. __________ specialista FMH neurologia

(doc. Cassa malati 3-1).

Tali

valutazioni sono da considerare dettagliate, approfondite e quindi rispecchianti

i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.

I

due specialisti, che hanno entrambi visitato personalmente l’insorgente (cfr. doc.

Cassa malati 2-1 e 3-1), posta la diagnosi di sindrome lombo radicolare cronica

irritativa L5 a sinistra in discopatie plurisegmentali lombari con protrusione

discale L5/S1 a contatto con la radice di L5 a sinistra, disturbi statici del

rachide (ipercifosi della dorsale con protrazione del capo, scoliosi

sinistroconvessa lombare), decondizionamento e sbilancio muscolare, obesità e

dopo aver descritto l’anamnesi e gli esami effettuati sono entrambi giunti alla

convincente conclusione che l’interessato può svolgere un’attività leggera, con

le limitazioni ivi indicate, in misura completa (100%).

Il

dr. med. __________ ed il dr. med. __________ si sono espressi su tutte le

patologie lamentate dall’assicurato, hanno esaminato accuratamente tutta la

documentazione messa loro a disposizione ed hanno valutato la capacità

lavorativa del paziente sulla base delle indicazioni risultanti dalle visite

effettuate.

Ai

referti va attribuita piena forza probante.

Le

valutazioni sono inoltre state confermate dal medico SMR, dr. med. __________,

il quale ha precisato che nell’attività abituale l’insorgente è completamente

inabile al lavoro (dal 7 giugno 2010 al 29 giugno 2010 e dal 5 luglio 2010;

cfr. doc. AI 20-2).

Il

ricorrente contesta le conclusioni dei citati specialisti e, con riferimento ad

alcuni certificati del proprio medico curante, dr. med. __________ FMH medicina

generale, sostiene di essere incapace al lavoro, almeno al 50%, in qualsiasi

attività.

Le

censure dell’insorgente vanno disattese. Con gli attestati dell’11 ottobre 2011

(doc. AI 32-1), del 21 dicembre 2011 (doc. K) e del 13 febbraio 2012 (doc. O), il

medico curante (cfr. a proposito della valutazione dei certificati del medico

curante: STF 8C_828/2007 del 23

aprile 2008 e DTF 125 V 353 consid. 3a)cc)), peraltro non specialista in

reumatologia e/o in neurologia, si limita in sostanza a ribadire la sua

opinione già espressa nel certificato del 1° marzo 2011 (doc. AI 16-1), senza

tuttavia portare elementi oggettivi di novità che non siano già stati presi in considerazione

dagli specialisti e/o dai medici SMR (cfr. doc. AI 20-1), a parte il ricovero

presso la Clinica di riabilitazione di __________, che, come evidenziato dal

medico SMR, dr. med. __________, ha comportato un’incapacità lavorativa totale

in qualsiasi attività per il periodo dal 15 agosto 2011 al 2 settembre 2011

(doc. AI 35-1).

Nel

dettaglio, va evidenziato che nel certificato del dr. med. __________ del 1°

marzo 2011 figura che l’interessato lamenta “dolori lombari irradianti alla

gamba sinistra” (doc. AI 16-2), come nel certificato del curante del 13

febbraio 2012 (“lamenta dolori lombo-sacrali, irradianti alla coscia

sinistra”, doc. O), che la distanza dita/suolo nel 2011 era di 40 cm, nel 2012 di 38 cm, che il peso era simile (passato da 82 kg a 83 kg) e che vi erano dolori “lombari alla palpazione di L4-L5” nel marzo 2011 (doc. AI 16-2) ed anche

nel febbraio 2012 (“dolore alla palpazione dei processi spinosi da L4 a L5”,

doc. O). Per cui non vi sono elementi oggettivi per ritenere un peggioramento

dello stato di salute.

Inoltre

i medici della Clinica di Riabilitazione di __________ hanno comunque rilevato

di aver dimesso il paziente “al proprio domicilio in buone condizioni

fisiche generali ed in stato di adeguato compenso cardiorespiratorio”, hanno

affermato che l’interessato “riferisce la persistenza della sintomatologia

algica a carico della regione lombare bassa sn e regione glutea sn anche se in

gran parte ridotta e riferisce comunque la completa assenza dell’irradiazione

algica all’arto inferiore sn prima presente”, che il medesimo riconosce “un

buon miglioramento delle proprie prestazioni motorie globali, in particolar

modo per quanto riguarda la mobilità del rachide in toto” ed infine hanno

accertato che “obiettivamente: buono il recupero stenico della muscolatura

prossimale degli arti inferiori e l’incremento della mobilità del rachide

specie in flessione anteriore con DDS 40 cm” (doc. AI 32-2/4).

Non

vi sono di conseguenza elementi medici oggettivi atti a sovvertire le conclusioni

dei dr. med. __________ e __________.

Del

resto, va sottolineato che la circostanza che l’interessato può svolgere la sua

precedente attività al massimo al 50% o che dopo poche ore di lavoro (2-3) quale

fabbro-magazziniere, malgrado il nuovo mansionario, deve cessare l’attività, conferma

in sostanza quanto attestato dal medico SMR, dr. med. ____________________, per

il quale il ricorrente, dal 5 luglio 2010, ha una completa incapacità lavorativa nella professione esercitata fino ad allora.

In

concreto si tratta invece di stabilire se il ricorrente può (e in quale misura)

svolgere un’attività leggera e confacente al suo stato di salute. Ora, gli

specialisti dr. med. __________ e dr. med. __________ hanno evidenziato che,

tenendo conto dei limiti descritti dal reumatologo (cfr. doc. AI 20-2 e

decisione impugnata), l’insorgente può svolgere un’attività confacente al suo

stato di salute in maniera completa.

La

differente valutazione del medico curante, dr. med. __________ peraltro non

specialista in reumatologia e/o neurologia, che ritiene invece un’incapacità

lavorativa del 50% anche in attività leggere è spiegabile con la

diversità degli incarichi assunti (a scopo di trattamento piuttosto che di

perizia: cfr. sentenza 9C_151/2011 del 27 gennaio 2012, cfr. anche sentenza

9C_949/2010 del 5 luglio 2011, nonché sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre

2010).

Non

va poi dimenticato che la valutazione è stata confermata dai medici SMR, dr.

med. __________ (doc. AI 20-1), __________ (doc. AI 35-1) ed __________ (doc.

IV e VIII/Bis; cfr. a proposito dei compiti e del valore probatorio attribuiti

ai rapporti interni dell’SMR la SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 [9C_323/2009]; cfr.

anche la sentenza 9C_15/2011 del 27 gennaio 2012, consid. 5.2; cfr. pure la

sentenza 8C_814/2011 del 12 gennaio 2012, dove, in ambito LAINF, al consid. 2.4

il TF ha affermato che “dopo attento esame dell’incarto, visto in

particolare che nel ricorso di ultima istanza non si adducono argomenti idonei

a stravolgere le conclusioni dell’autorità di primo grado, la quale ha esposto

in modo convincente come di fronte a valutazioni mediche contraddittorie

[…omissis…] si debba ritenere maggiormente attendibile il parere espresso dagli

specialisti intervenuti per conto dell’assicuratore resistente (in merito al

valore probatorio riconosciuto ai pareri medici interni dell’assicurazione cfr.

DTF 125 V 351 consid. 3b/ee pag. 353), anche questa Corte non vede valido

motivo per scostarsi da questa opinione […]”).

A

questo riguardo va ricordato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi

medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni

mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale

dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di

esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una

misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le

decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo

e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella

possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione

degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle

loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare

la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata

una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione

sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si

può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza

9C_9/2010 del 29 settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in

SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

Inoltre il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), in una decisione del 24 agosto

2006.

(I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse

dai medici SMR nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità, sottolineando

che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per

principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta

Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2

L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un

rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI)

- dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard

de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport

médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de

divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de

manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La

valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt

s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf.

consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR

ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif

que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement

de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur

rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à

faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait

d'ailleurs rien valoir de tel. (…)”

(cfr. STFA del 24

agosto 2006 nella causa B., I 938/03, consid. 3.2)

Visto

quanto sopra, questo Tribunale condivide le affidabili e concludenti

valutazioni dei dr. med. __________ e __________ e dei medici SMR (cfr. più in

generale sul valore probatorio dei rapporti interni del SMR la sentenza I

143/07 del 14 settembre 2007, consid. 3.3; cfr. pure la sentenza 9C_949/2010

del 5 luglio 2011 con rinvii e 9C_376/2007 del 13 giugno 2008), che hanno

valutato compiutamente tutta la documentazione medica agli atti giungendo ad

una conclusione logica e priva di contraddizioni in merito all’incapacità

lavorativa del ricorrente.

In

queste condizioni, ritenuto che non vi sono elementi atti a sovvertire

le convincenti valutazioni del dr. med. __________ del 16 agosto 2010, del dr.

med. __________ del 2 dicembre 2010 e dei medici SMR, la richiesta di allestire

una perizia va respinta.

Va

qui rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora

l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove;

Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450,

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a

ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,

2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H

103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid.

2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce

una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2

Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162

consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

Ne

segue che l’interessato va considerato completamente inabile nella sua

precedente attività dal mese di giugno 2010, mentre in attività confacenti al

suo stato di salute è totalmente abile al lavoro dal 16 agosto 2010. Vi è

inoltre una completa inabilità lavorativa dal 15 agosto 2011 al 2 settembre

2011.

(doc. AI 35-1), eventualmente fino all’11 settembre 2011 (doc. AI 32-4),

che tuttavia, vista la durata, non modifica l’esito della procedura.

7.

L’insorgente

rileva che l’UAI, nella decisione, non avrebbe indicato quale attività può esercitare,

limitandosi ad affermare che è abile al 100% in tutte le professioni tranne

quella svolta abitualmente. Inoltre, con le limitazioni poste dal dr. med. __________,

il ricorrente ritiene di non poter comunque svolgere alcuna attività in misura

superiore al 50%.

Dalla

decisione impugnata emerge che l’amministrazione, dopo aver descritto i limiti

funzionali (cfr. doc. F: carico massimo in Kg, senza limitazioni: 10 Kg, non può abdurre le braccia oltre i 90° per più di 2 ore/die, non può stare seduto per più di 4

ore/die, non può accovacciarsi/inginocchiarsi per più di 2 ore/die, non può

ruotare il tronco in posizione seduta né eretta, non può salire le scale per

più di 2 ore/die, non può camminare per tragitti maggiori dei 50 mt) ha stabilito

che l’interessato “potrebbe pertanto svolgere attività generiche,

rispecchianti le indicazioni mediche e reperibili sul mercato libero del lavoro

senza bisogno di qualifiche professionali specifiche” (doc. F).

Va

qui evidenziato come il principio dell’esigibilità configura un aspetto del

principio della proporzionalità. Secondo la dottrina questo principio permette

di pretendere da una persona un determinato comportamento anche se presenta

degli inconvenienti (Peter, Die Koordination der Invalidenrente, Schultess 1997

p. 71 e dottrina ivi citata), anche in virtù del principio della riduzione del

danno.

Ai

fini dell'accertamento

dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e

dunque fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta

di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le

capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un

concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts, 1997, p. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi

dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere

una rendita (ZAK 1984 p. 347). Ciò non è il caso se l'attività ammissibile è

possibile solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro

praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie

alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (ZAK 1989 p. 322;

Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, p. 124).

In relazione alle conseguenze economiche

dell'incapacità lavorativa ‑ conformemente a un principio generale

vigente anche nel diritto delle assicurazioni sociali ‑ all'assicurato incombe

l'obbligo di diminuire il danno (DTF 123 V 233, 117 V 278 e 400 e i ivi

riferimenti; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, 1999, pp.

57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht,

1995, p. 61). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto

quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile

alle conseguenze di una sua "invalidità", segnatamente mettendo a

profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario in una nuova professione

(DTF 113 V 28 e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer-Blaser, op. cit., p.

221).

Tutte le circostanze d’ordine sociale e personale dell’assicurato di

per sé non sono determinanti per la valutazione dell'invalidità, ma sono piuttosto rilevanti di principio

per la fissazione, se del caso, del reddito ipotetico da invalido (DTF 126 V

78; STFA 14 febbraio 2004 nella causa T, I 594/04; Pratique VSI 2002 p. 64).

In

concreto va evidenziato che esiste un ventaglio relativamente ampio di

professioni possibili che non richiedono necessaria-mente la messa in atto di

particolari misure di reintegrazione professionale (cfr. pure la sentenza del

Tribunale federale delle assicurazioni U 463/00 del 28 ottobre 2003, consid.

3.

). Il TF ha così già ripetutamente statuito che esiste un mercato del lavoro

sufficiente in cui realizzare la propria capacità lavorativa residua (consid.

2b non pubblicato della sentenza DTF 119 V 347; Pratique VSI 1998 pag. 293

consid. 3b pag. 296; si veda anche la sentenza del Tribunale federale delle

assicurazioni I 401/01 del 4 aprile 2002, consid. 4c). Si tratta segnatamente

del mercato occupazionale aperto a personale non qualificato o semi qualificato

(RCC 1989 pag. 328 consid. 4a pag. 331), in cui vi è una sufficiente offerta di

occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite

mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici (RCC

1980.

pag. 481 consid. 2 pag. 482; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale

federale delle assicurazioni U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7).

A ciò si aggiunge che, tramite la riduzione del reddito ammessa

dalla giurisprudenza (DTF 126 V 75) si tien conto delle limitazioni

riconducibili al danno alla salute, come ad esempio dell'impossibilità di

portare pesi superiori ad una certa misura e quindi anche del fatto che la

persona può, in realtà svolgere, solo lavori leggeri ("leidensbedingte

Einschränkung", DTF 129 V 472 consid. 4.2.3 pag. 481 con riferimenti,

sentenza I 418/06 del 24 settembre 2007, consid. 4.3).

Di

conseguenza, a mente di questo Tribunale, sulla base di queste considerazioni,

se è indubbio che i limiti presentati dall’assicurato restringano la gamma di

attività lavorative possibili, il mercato del lavoro è ancora da ritenere

sufficientemente ampio per poter considerare l’interessato reintegrabile nel

normale ciclo produttivo.

Va

qui in effetti ricordato che, conformemente alla giurisprudenza dell’allora

TFA, di fronte ad un ampio ventaglio di attività semplici e ripetitive presenti

sul mercato, è sufficiente che venga fatto riferimento alle tabelle statistiche

salariali di quel settore (STFA inedita 5 giugno 2001, I 324/00, consid. 2b).

Non

va poi dimenticato che l’Alta Corte, in una sentenza del 25 febbraio 2003 (U 329-330/01),

ha ribadito che se da una parte è compito dell’amministrazione rispettivamente

del giudice indicare possibilità di lavoro concrete, dall’altra non vanno poste

esigenze troppo elevate:

" (…)

4.7

La tesi cantonale,

in quanto conforme alla giurisprudenza federale, va senz'altro confermata. In

effetti, contrariamente a quanto ritiene l'assicurata, questa Corte ha già

ripetutamente statuito in casi con limitazioni funzionali analoghe che esiste

un mercato del lavoro sufficiente in cui realizzare la propria capacità

lavorativa residua (consid. 2b non pubblicato della sentenza DTF 119 V 347; VSI

1998.

pag. 296 consid. 3b; si veda anche sentenza del 4 aprile 2002 in re W., I 401/01, consid. 4c.). Si tratta segnatamente del mercato occupazionale aperto a personale

femminile non qualificato o semi qualificato (RCC 1989 pag. 331 consid. 4a), in

cui vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare appunto

nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e

controllo, che non comportano aggravi fisici e con possibilità di cambiare

frequentemente posizione (RCC 1980 pag. 482 consid. 2). In tale ambito bisogna

pure considerare la ancor giovane età dell'interessata con conseguente

presumibile buon potenziale di adattamento ad una nuova professione (cfr. SVR

1995.

UV no. 35 pag. 106 consid. 5b; e contrario sentenza già citata del 4

aprile 2002 in re W. consid. 4a-d).”

In una sentenza 35.2002.88

del 14 aprile 2003, questa Corte ha giudicato completamente abile in attività

leggere dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza dei compiti

di sorveglianza, un assicurato che, a causa di un "importante deficit

funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto scapolare destro.

Flessione attiva 100°,

abduzione 90° solo con il gomito flesso, rotazione interna solo fino

all'altezza del trocantere. Ipersensibilità nella regione del deltoide in

corrispondenza del territorio di innervazione del nervo ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore aveva

ritenuto "… limitato nelle attività lavorative che richiedono

l'ingaggio dell'arto superiore destro al di sopra della vita, scostato al

tronco, così come nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di utensili,

rispettivamente, macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi possibile

solo con il braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo fino al di

sotto della vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al tronco."

(cfr. STCA succitata, consid. 2.6.).

È pure stato dichiarato in

grado di esercitare, a tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività

adeguata, nella quale venga ingaggiata prevalentemente la mano destra in

mansioni non gravose per il polso, con la mano controlaterale a svolgere una

funzione ausiliaria, un assicurato, cuoco di professione, che soffriva - a

livello dell’estremità superiore sinistra - di una sindrome dolorosa e da

risparmio cronica con deficit funzionali, in presenza di una lieve artrosi

dell’articolazione radio-ulnare distale, di una modica artrosi

dell’articolazione radio-carpale nonché di una neuropatia del mediano e - a

destra - di una leggera sindrome dolorosa e da inattività con una lieve artrosi

dell’articolazione radio-ulnare distale, un’incipiente artrosi

dell’articolazione radio-carpale ed una lieve neuropatia del mediano (cfr. STCA

35.2004.38

del 3 marzo 2005).

Certo,

non si misconoscono gli sforzi e gli inconvenienti che la messa a profitto

della residua capacità lavorativa dell'interessato comporterà.

Tuttavia,

essi non appaiono sproporzionati né inesigibili, ricordato altresì che per un

principio generale del diritto delle assicurazioni sociali l'assicurato ha

l'obbligo di intraprendere tutto quanto può da lui essere ragionevolmente

preteso per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze delle sue

affezioni invalidanti (DTF 127 V 297 consid. 4b/cc; DTF 113 V 28 consid. 4a e

riferimenti; cfr. anche DTF 115 V 52 consid. 3d e 114 V 285 consid. 3).

Quanto

all’età del ricorrente, nato nel 1953, va evidenziato come con sentenza

9C_753/2008 del 26 ottobre 2009 il TF ha affermato:

" (…)

Riguardo

all’esigibilità e alla possibilità per l’assicurato di cercare un nuovo impiego

su un mercato equilibrato del lavoro, va ricordato che al momento determinante

della decisione amministrativa in lite, l’opponente aveva 57 anni. Dal profilo

dell’età, le condizioni per ammettere una incapacità di lavoro e di guadagno

per mancanza reale di sfruttarne la residua capacità non erano pertanto

realizzate (v. sentenza citata 9C-13/2007 consid. 4.3; cfr. pure sentenza del

Tribunale federale delle assicurazioni I 359/06 del 22 giugno 2007 consid. 4.2

e I 304/06 del 22 gennaio 2007 consid. 4.2 con i rispettivi riferimenti).”

In

concreto, tenuto conto segnatamente degli aspetti reumatologici e vista la

giurisprudenza appena esposta, questo TCA ribadisce di ritenere che sul mercato

del lavoro equilibrato che entra in considerazione vi sono ancora delle

attività esigibili da parte dell’assicurato, quali ad esempio quelle legate al

settore dell’industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza

e controllo, attività che non comportano aggravi fisici, con possibilità di

cambiare frequentemente posizione.

D’altro

canto, il TCA non ignora le difficoltà che presenta il mercato del lavoro svizzero.

Tuttavia, ciò rappresenta un elemento estraneo all’invalidità. In effetti,

secondo dottrina e giurisprudenza, l’assicurato deve compiere ogni sforzo per

valorizzare al massimo le sue capacità di guadagno (DTF 123 V 96 consid. 4c;

RAMI 1996 U 240 p. 96; SVR 1995 UV 35 p. 106 consid. 5b e riferimenti).

Se,

malgrado tale impegno, un’occupazione confacente all’in-teressato non è

reperibile in concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la

quale, considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, né l’assicurazione

contro gli infortuni né quella per l'invalidità sono tenute a rispondere (DTF

110.

V 276 consid. 4c; RCC 1991 p. 332 consid. 3b). In tale ipotesi deve semmai

intervenire l'assicurazione contro la disoccupazione.

In

esito alle considerazioni che precedono, il TCA deve dunque concludere che sul

mercato generale del lavoro esistono delle attività adeguate che l’assicurato

sarebbe in grado di esercitare nella misura del 100%, nonostante il danno alla

salute.

8.

Va

ora esaminato se il calcolo del grado d’invalidità è stato effettuato

correttamente.

Per accertare il reddito senza l'invalidità è decisivo stabilire, secondo

il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato

guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano

(sentenze 13 giugno 2003 I 475/01 e 23 maggio 2000, U 243/99; RAMI 1993 no. U

168.

pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid.

4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile.

Determinante

è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto

delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un

prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi,

l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in

merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr.

U 168 pag. 100s. consid. 3b).

Un

salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che

lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel

settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti

collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).

Siccome

di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto che, senza

il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare la

precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti

ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b, ZAK 1990 pag.

519.

consid. 3c).

Se

nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che

l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidi-tà, allora si può

ricorrere a dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (cfr. Pratique

VSI 1999 pag. 248 consid. 3b; cfr. anche sentenza del 30 dicembre 2002, I

56/02).

Nel caso di specie

l’insorgente non contesta il reddito da valido preso in considerazione dall’UAI

di fr. 72’540, che avrebbe potuto conseguire nel 2011, anno d’inizio

dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. art. 28 LAI), senza il danno alla

salute (cfr. doc. AI 17-2 e 17-4).

9.

Per

quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Con

pronunzia del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario

da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al

salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da

invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,

art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

A questo proposito con

sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 il TF ha affermato che:

" (…)

3.3

In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio

2009, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale,

precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito

effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario

statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere

considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V

322.

e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un

parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si

procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la

soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa

sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già

aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in

considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze

personali e professionali."

In

concreto, l’insorgente chiede di prendere in considerazione il salario di fr.

2'797.50 effettivamente conseguito lavorando al 50% dal 12 settembre 2011

presso la medesima società (doc. L). Sennonché, l'assicurato non ha intrapreso un’attività lucrativa da lui esigibile, ma

ha continuato a svolgere, al 50%, con altre mansioni (doc. M), la professione

precedentemente svolta. Tant’è che l’importo conseguito corrisponde in sostanza

alla metà del salario mensile di fr. 5'580 che avrebbe percepito se avesse

continuato a lavorare al 100% (72'540 : 13 : 2). Ora, come visto in precedenza,

non è in questa attività che l’insorgente può sfruttare al massimo la sua

capacità lavorativa residua. Visto l’obbligo di ridurre il danno, l’interessato

deve infatti mettere a frutto la sua capacità in attività adeguate al suo stato

di salute. Ne segue che in concreto il reddito da invalido da contrapporre a

quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, va ricavato dai

rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica.

In

applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008

(inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata

dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2010 una

professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a

proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.

RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto

realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'901.--.

Riportando

questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata

in La Vie économique, 9-2011, p. 94), esso ammonta a fr. 5'097.04

mensili oppure a fr. 61'164.48 (cfr. sentenza 32.2011.224 del 9 febbraio 2012)

per l'intero anno (fr. 5'097.04 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è

già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5

consid. 3a), che corrisponde, nel 2011, a fr. 61'960 (+ 1,3%, dato, più attuale, del terzo trimestre 2011).

L’assicurato

quale fabbro-magazziniere, avrebbe guadagnato nel 2011 fr. 72'540 (cfr.

considerando precedente). Tale reddito si situa sopra la media dei salari

svizzeri per un’attività equivalente (cfr. Tabella TA1 p.to 49-52 “trasp. terrestre,

per vie d’acqua e aereo; magazzinaggio”, livello di qualifica 4, fr. 4’898 :

40.

X 41.7 X 12 mesi = 61'274 nel 2010 e fr. 62’071 [+1,3%] nel 2011).

Non

sono, perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da

invalido in applicazione della giurisprudenza di cui alla sentenza 8C_44/2009

sopra menzionata.

Inoltre, va rilevato che, secondo la

giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare

situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e

tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere

completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che

pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato,

viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.

L’Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale

massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie

particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre,

chiamato a pronunciarsi sulla deduzio-ne globale, la quale procede da una stima

che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza

valido motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Nella

presente evenienza l’UAI ha applicato una riduzione del 5% per attività leggera

e del 10% per svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari, ossia

complessivamente del 15%, che l’insorgente non ha contestato (cfr. doc. I:”Nella

fattispecie, l’Ufficio AI ha ritenuto una riduzione del 15%, che non è qui

contestata”). Del resto questo Tribunale, che, di massima, non può senza

motivi pertinenti sostituire il proprio apprezzamento a quello

dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, consid. 5.2) non ha alcun motivo per

modificare la riduzione ritenuto che si tratta di una percentuale che rientra

nei parametri fissati dalla giurisprudenza.

Raffrontando

il reddito da valido di fr. 72'540 con quello da invalido di fr. 61'960, ridotto del 15% a fr. 52’666, si ottiene un grado d’invalidità del

27% che non dà diritto ad alcuna rendita.

Ne

segue che il ricorso va respinto, mentre la decisione impugnata merita

conferma.

10.

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di

ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di

prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a

spese.

L’entità

delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--sono poste a carico del

ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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