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Decisione

32.2011.34

Decisione di rifiuto delle prestazioni dell'UAI non può essere confermata dal TCA,in mancanza di sufficienti approfondimenti dal profilo medico.Rinvio atti per complemento istruttorio

20 luglio 2011Italiano43 min

Source ti.ch

Fatti

i fattori psico-sociali che notoriamente hanno un impatto prognostico negativo

e che al momento attuale sembrerebbero influire in maniera negativa nella

ripresa del lavoro” (doc. 23-32).

L’aspetto psichico è, infine, stato vagliato dal

dr. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, il quale, nel

suo referto del 23 febbraio 2010, ha posto le diagnosi di “sindrome da

dipendenza d’alcool, attualmente in totale astinenza (ICD10-F10.3); sindrome depressiva

ricorrente, attuale episodio di grado lieve medio (ICD10-F33.0)” (doc. 23-27).

Il dr. __________ ha indicato che “non concordo

con il punto di vista della collega dr.ssa __________ che ha considerato

l’assicurato totalmente incapace a livello lavorativo”, dato che “il quadro

clinico che egli presenta non è grave. L’apparato psichico mantiene intatte le

funzioni cognitive e parzialmente quelle volitive e biologiche. La

compromissione dell’umore è lieve. Inoltre è evidente una tendenza ad assumere

un ruolo passivo che non è giustificabile dal decorso e dalle caratteristiche

del quadro clinico” (doc. 23-27).

Quanto alla capacità lavorativa, lo specialista

ha ritenuto che “da un punto di vista teorico il quadro clinico non ha un

influsso importante sulla sua capacità lavorativa”, quantificando il grado di

inabilità lavorativa dell’interessato nella misura del 30% in qualsiasi

attività (doc. 23/28-29).

A proposito dell’evoluzione dello stato di

salute, il dr. __________ ha rilevato che “in termini teorici egli presenta una

incapacità lavorativa nella misura del 50% dal mese di febbraio del 2009 fino

al mese di agosto del 2009. Dal mese di settembre 2009 presenta una incapacità

lavorativa del 30% come tuttora” (doc. 23-28).

Globalmente,

quindi, nel rapporto peritale del 27 maggio 2010, i medici del SAM, sulla base

delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali

dell’assicurato presso il citato centro d’accertamento, hanno posto le diagnosi

con influsso sulla capacità lavorativa di “1. periartropatia omeroscapolare

tendinotica a sinistra da dicembre 2009 con estese calcificazioni del

sopraspinato (radiografia del 15.01.2010) e con mobilità normale; 2. gonalgie

croniche a sinistra con clinicamente sindrome femoropatellare in primo piano,

sospetta rottura anamnestica del menisco mediale (attualmente assenza di sicuri

segni meniscali), incipiente gonartrosi mediale anamnestica (referto rx del

23.2.2009) e modico deficit di estensione; 3. modica sindrome lombovertebrale

cronica (dolori all’avviamento) con esame clinico sostanzialmente normale; 4.

sindrome da dipendenza d’alcool, attualmente in totale astinenza (ICD10-F10.3);

sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio di grado lieve medio

(ICD10-F33.0)”, mentre quali diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa

hanno indicato quelle di “malattia coronarica bivasale con PTCA stent RIVA

medio e primo ramo diagonale il 16.3.2009; FRCV: abuso nicotinico, adipositas,

ipertensione arteriosa, famigliarità; ipertensione trattata” (doc. 23-15).

Quanto alla capacità lavorativa, i medici del SAM

hanno ritenuto l’assicurato inabile al lavoro al 50% nella sua precedente

attività di cameriere (doc. 23-21), mentre nello svolgimento di attività adatte

al suo stato di salute, rispettose dei suoi limiti funzionali “l’assicurato

raggiunge una capacità lavorativa residua del 50% dal mese di febbraio 2009 (da

quando è in regolare trattamento psicoterapeutico e psicofarmacologico di

sostegno da parte della psichiatra curante) fino al 31 agosto 2009. A partire dall’1 settembre 2009 l’assicurato presenta una capacità lavorativa del 70% come

tuttora (miglioramento della patologia psichiatrica)” (doc. 23-22).

Infine, i medici del SAM hanno specificato che “l’incapacità

lavorativa del 30% integra, a partire dal settembre 2009, le incapacità

lavorative per motivi reumatologici e psichiatrici” (doc. 23-22).

Nel rapporto medico del 3 agosto 2010, il dr. __________a

del SMR, specialista FMH in medicina generale (sul diritto per gli assicurati

di conoscere la specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13),

dopo avere indicato le patologie che affliggono l’assicurato e i suoi limiti

funzionali, ha indicato che lo stesso è inabile al lavoro al 50% nella sua

precedente attività di cameriere, ma abile al lavoro al 70% in attività adatte,

a partire dal 1° settembre 2009 (doc. 24-3).

In sede di osservazioni contro il progetto di decisione

del 9 novembre 2010 dell’UAI di rifiuto delle prestazioni, l’assicurato ha

prodotto i seguenti referti medici:

-

certificato del 19 novembre 2010 della dr.ssa __________,

spec. FMH in medicina interna, del seguente tenore:

" Certifico

che il paziente a margine mi libera dal mantenimento del segreto professionale.

Il paziente è in

cura da me dal 13 agosto 2007.

La sua problematica

psichiatrica è la seguente:

ha manifestato una

ambientale, associata a probabile sindrome depressiva schizoaffettiva. Il

paziente per detta problematica in aggravamento esponenziale è in cura

specialistica dal dr. med. __________ – FMH in psichiatria e psicoterapia a __________.

Non entro in merito a detta problematica in quanto esula dalle mie competenze.

Ma posso confermare che il paziente segue attentamente le prescrizioni sia

presentandosi con regolarità alle sedute, sia assumendo le terapie prescritte

(compliance farmacologica ottimale).

Le sue problematiche

internistiche sono le seguenti:

-

cardiopatia ischemica con esiti rivascolarizzazione coronarica a mezzo PTCA

-

FRCV: dislipidemia; epatopatia steatosica; famigliarità; tabagismo

- ipertensione

arteriosa

- emicranie

invalidanti, resistenti a farmacoterapia a componente mista:

- da

emicrania tensiva puntate ipertensive

- da

sindrome cervico-brachiale

- sindrome

cervico-dorso-lombare ad eziologia mista:

- da

insufficienza muscolare obesità permagna

- da

eziologia osteodegenerativa

-

tendinopatia calcifica del sovra spinato alle spalle bilateralmente: maggiore a

sinistra che a destra con importante limitazione funzionale

Diagnosi senza

ripercussioni sulla capacità lavorativa da quando:

1. patologia peptica

1° tratto gastrointestinale (esiti di eradicazione Pylorii) con disturbi

addominali (gastrici ed intestinali ad eziologia mista non chiara)

Considerandi

2.

epatopatia

steatosica DD: secondaria a farmacoterapia?

Capacità lavorativa:

il paziente presenta

a mio avviso una incapacità lavorativa del 100% a somma di tutte le

problematiche cliniche e psichiche elencate. Da un punto di vista della sola

problematica fisica posso valutare l’incapacità lavorativa con una percentuale

del 50%, mentre ritengo che l’incapacità lavorativa determinata dalla patologia

psichiatrica sia pari ad una percentuale del 100%. Validità in dipendenza del

decorso.” (Doc. 31/2-3)

-

certificato del 18 novembre 2010 della dr.ssa __________,

spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, del seguente tenore:

" Si

certifica che il signor RI 1, 1951, è da considerarsi inabile al lavoro al 100%

dal 1.12.2010 al 31.12.2010 compresi. In seguito da valutare.” (Doc. 31-4)

Nelle annotazioni del 13 dicembre 2010, il dr. __________

del SMR ha osservato:

"

Assicurato nato nel 1951.

Perizia SAM 3.2010.

Progetto di decisione: rifiuto in presenza grado

AI 20% (abile al 70% in attività adatta).

Osservazioni:

rapporto medico dr.ssa __________ del 19.11.2010:

o

l’assicurato viene ritenuto inabile al 100% in

considerazione della polipatologia

breve certificato della dr.ssa __________

attestante una IL 100% dal 1.12.2010 al 31.12.2010

Valutazione:

dall’attuale documentazione non risulta una

sostanziale modifica dello stato di salute dell’assicurato.” (Doc. 33-1)

2.5

In corso di

causa l’assicurato ha nuovamente criticato la decisione di rifiuto delle

prestazioni dell’UAI, trasmettendo il seguente referto medico della sua

psichiatra curante, dr.ssa __________, indirizzato alla sua patrocinatrice:

"

Scusandomi per il ritardo con cui rispondo, le

scrivo in merito allo stato psichico della persona in epigrafe.

In particolare preciso quanto segue in relazione

alle osservazioni contenute nella perizia del dr. __________ effettuata in

ambito AI.

A livello diagnostico ribadisco che siamo

confrontati con uno stato depressivo di media gravità e non lieve come scritto

dal medico summenzionato, in quanto l’umore del paziente è deflesso in modo

importante; la tristezza che lo caratterizza è spesso al limite del pianto, il

paziente non prova più piacere nelle cose in genere e anche la reattività verso

le situazioni positive è scarsa, cosa peggiorata soprattutto negli ultimi mesi;

ha perso ogni interesse, si sente per la maggior parte del giorno stanco e

debole con difficoltà ad attivarsi (riesce sì ad affrontare per esempio la cura

della propria casa, ma non in modo continuato, bensì “a tappe”, a dipendenza

del suo stato).

La progettualità è praticamente assente, i

pensieri sono principalmente ancorati al passato (non ho l’impressione, come il

perito, che il paziente sia passivo; credo piuttosto sia bloccato dalla grande

sofferenza che lo caratterizza) e vi è sempre un’enorme difficoltà di

adattamento in relazione al cambiamento dello stile di vita. Si sente umiliato

per la perdita del proprio ruolo, perdendo il lavoro ha perso tutto e si è

ritrovato in un contesto di solitudine che mal sopporta.

A tratti irritabile, vive anche momenti di

collera a causa dell’impotenza di fronte alla propria situazione.

Non sono mai emerse idee suicidali ma il paziente

riporta talvolta che la morte potrebbe rappresentare un sollievo alla sua

sofferenza dal momento che fatica ad immaginarsi delle soluzioni per la sua

situazione.

Spesso agitato durante il giorno, ma anche

nell’ambito dei risvegli notturni, si sente a volte indeciso anche nelle

piccole cose quotidiane.

Vi è inoltre un forte senso di fallimento con

bassa autostima ed idee di colpa che lo tormentano.

Ribadisco anche che l’ansia del paziente è

piuttosto severa, basta poco per spaventarlo, capita per esempio spesso durante

i colloqui che egli sussulti a causa del telefono o del campanello che suonano.

Anche piccoli problemi o imprevisti lo possono angosciare fino a renderlo

agitato e confuso.

A livello cognitivo le funzioni quali attenzione

e concentrazione sono mantenute a fatica e a momenti diminuite presumibilmente

in relazione al livello di ansia.

Gravi sono i problemi del sonno, sia per le

difficoltà di addormentamento che per i risvegli notturni, per questo motivo

soprattutto, ma anche per gli aspetti depressivi ed ansiosi, il paziente è

attualmente stato ospedalizzato presso la Clinica __________ a __________.

Per quanto scritto sopra, ribadisco che, a mio

avviso, il paziente è da ritenersi inabile al lavoro al 100% in qualsiasi

attività, d’altronde è lo stesso perito a definirlo impreciso, inaffidabile,

con una maggiore esauribilità, una minore precisione e una minore tenuta e

caricabilità lavorativa.” (Doc. C)

Nelle annotazioni mediche del 25 marzo 2011, il

dr. __________ del SMR e la dr.ssa __________, psichiatra del SMR, hanno

osservato:

"

27.05.2010

perizia pluridisciplinare SAM

o

consulto psichiatrico dr.ssa __________

15.03.2011

rapporto medico dr.ssa __________i__________

la dr.ssa __________ pone la diagnosi di un

episodio depressivo lieve-medio, nell’ambito di un disturbo depressivo

ricorrente (ICD10-F33.0) e nel suo rapporto si discosta dalla quantificazione

della CL dell’assicurato posta dalla psichiatra curante, riportando i limiti

connessi alla patologia psichica in atto. Da segnalare inoltre che in perizia

viene riportato che il dosaggio ematico dell’antidepressivo (paroxetina) e

dell’ansiolitico (clorazepato) sono al di sotto dei limiti di quantificazione.

La nuova certificazione della dr.ssa __________

del 15.03.2011 riconferma la diagnosi già precedentemente posta e conosciuta al

momento della valutazione SAM e ribadisce una IL totale senza spiegare in quale

modo il disturbo psichico influenza il funzionamento lavorativo, dato invece

spiegato nel corso della perizia SAM.

La nuova documentazione non modifica le

conclusioni precedenti basate su valutazione pluridisciplinare SAM.” (Doc.

XII/bis)

2.6

Per costante

giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione

(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono

essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito

del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,

nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al

lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare

quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al

consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare

quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01

e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.

1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989.

pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998

IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata

nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al

principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la

valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per

quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il

giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,

il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro

conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI

2001.

pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993.

pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre

ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse

dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante

ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.

In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008

del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici

curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato

quanto segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports

médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des

critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent

de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de

rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un

mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR

2008.

IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai

2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par

l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait

qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en

va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments

objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui

sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de

l'expert.(…)

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va ancora rilevato che,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La

promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni

sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.

628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in

particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &

Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.

In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta

e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc.

32.1999

).

2.7

Nella concreta fattispecie, chiamato a verificare se lo stato di

salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima

dell’emissione della decisione impugnata, questo Tribunale, dopo attenta

analisi della documentazione medica agli atti, ritiene che siano necessari

ulteriori accertamenti medici psichiatrici prima di poter prendere una

decisione con sufficiente cognizione di causa.

Nonostante

l’amministrazione abbia fatto eseguire una valutazione pluridisciplinare,

comprendente anche un consulto psichiatrico, questo Tribunale ritiene di non

potersi fondare sul referto peritale del 23 febbraio 2010 del dr. __________ e,

di conseguenza, sulla valutazione pluridisciplinare del SAM del 27 maggio 2010,

per stabilire quali siano i disturbi di natura psichiatrica dell’interessato e

l’influsso che gli stessi hanno sulla sua capacità lavorativa residua.

Se, da una parte, il TCA

non ha motivo per distanziarsi dalla valutazione pluridisciplinare del SAM del

27.

maggio 2010 per quanto concerne le patologie di origine cardiologica e

reumatologica, la cui correttezza è stata poi confermata anche dal SMR – e che,

del resto, non è stata sconfessata, in sede ricorsuale, tramite dei referti

medico-specialistici attestanti l’esistenza di ulteriori patologie in tale

ambito, in grado di influire maggiormente sulla capacità lavorativa residua

dell’assicurato – d’altra parte lo stesso discorso non può invece valere con

riferimento ai disturbi di origine psichiatrica dell’interessato, oggetto di

una diversa valutazione, quanto alle diagnosi e alla capacità lavorativa

residua, da parte del perito psichiatra e della psichiatra curante.

2.7.1

Secondo la

giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare

oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e

a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio

corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero

contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza

valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si

fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è,

del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su

esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona

esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia

chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni

dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311

consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

Nella DTF

125.

V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha stabilito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una

sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il

Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può

fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle

dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno,

nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni

contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della

parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto

dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere

in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione

mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea

di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

2.7.2

Nel caso di specie, secondo il

consulente psichiatra del SAM, dr. __________, l’assicurato, affetto da

“sindrome da dipendenza d’alcool, attualmente in totale astinenza

(ICD10-F10.3); sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio di grado lieve

medio (ICD10-F33.0)”, presenta un’inabilità lavorativa del 50%

dal mese di febbraio 2009 fino al mese di agosto 2009 e un’inabilità lavorativa

del 30% a partire dal mese di settembre 2009 (doc. 23-28).

Di parere divergente la psichiatra curante,

dr.ssa __________ __________, a mente della quale l’assicurato presenta un

quadro depressivo di media gravità, che lo rende totalmente inabile al lavoro

in qualsiasi attività (doc. C).

Chiamato

a pronunciarsi, il TCA, in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF

8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465 sopra esposta

(cfr. consid. 2.7.1.), ritiene che, nel caso di specie - alla luce della

divergenza di valutazione sia a proposito della gravità delle diagnosi che

affliggono l’assicurato, sia quanto alle conseguenze di queste ultime sulla sua

capacità lavorativa residua - non sia possibile, in mancanza di ulteriori

approfondimenti, stabilire con precisione quali siano le patologie che

affliggono l’interessato e la sua esigibilità lavorativa.

Il TCA

evidenzia in particolare che, a fronte delle critiche espresse dalla psichiatra

curante in merito al referto peritale psichiatrico del dr. __________ (doc. C),

l’amministrazione si è limitata ad osservare, sulla base di quanto indicato dai

medici del SMR nelle annotazioni del 25 marzo 2011, che “la nuova

documentazione non modifica le conclusioni precedenti basate su valutazione

pluridisciplinare SAM” (doc. XII/bis), senza tuttavia interpellare direttamente

il dr. __________ per una sua puntuale presa di posizione.

Questo

Tribunale non può concordare con il modo di agire dell’UAI.

Ora, è vero che, secondo un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima

Istanza, le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA

U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova

ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF

125.

V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R.

Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en

l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.). Pertanto, in

ragione della diversità dell’incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite, non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio

2008; STFA I 701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2).

Va tuttavia sottolineato che la dr.ssa __________,

medico curante dal mese di febbraio 2009, ha espresso una serie di critiche riguardo alla valutazione peritale del dr. __________, il quale ha visto

l’assicurato una sola volta (doc. C).

In tale

contesto va ricordato che il Tribunale federale - a proposito del principio

sopra esposto secondo cui alle certificazioni del medico curante, anche se

specialista, va riconosciuto un valore di prova limitato in ragione del

rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente - ha già avuto modo di

sottolineare che non va tuttavia dimenticata la potenziale forza dei rapporti

del medico curante, alla luce del fatto che quest’ultimo ha l’occasione di

osservare il paziente durante un periodo di tempo prolungato (cfr. Pladoyer

3/09 p. 74 e STF 9C_468/2009 del 9 settembre 2009; D. Cattaneo, in “Les

expertises en droit des assurances sociales, in Cahiers genevois et romands de

sécurité sociale n° 44-2010 pag. 124).

Nel referto peritale del

23.

febbraio 2010, il dr. __________ si è limitato ad indicare di non concordare

con il giudizio della psichiatra curante a proposito di una totale incapacità

lavorativa dell’interessato, poiché il quadro depressivo che egli presenta “non

è grave”, “mantiene intatte le funzioni cognitive e parzialmente quelle

volitive e biologiche”, ha una “compromissione dell’umore lieve” ed “è evidente

una tendenza ad assumere un ruolo passivo che non è giustificabile dal decorso

e dalle caratteristiche del quadro clinico” (doc. 23-27).

Contrariamente a quanto

indicato dal dr. __________ e dalla dr.ssa __________ nelle annotazioni del 25

marzo 2011 – nelle quali hanno rilevato, dopo avere erroneamente indicato che

il consulto peritale è stato effettuato dalla dr.ssa __________, anziché dal

dr. __________ (cfr. doc. XII/bis), che “la nuova certificazione della dr.ssa __________

del 15.03.2011 riconferma la diagnosi già precedentemente posta e conosciuta al

momento della valutazione SAM e ribadisce una IL totale senza spiegare in quale

modo il disturbo psichico influenza il funzionamento lavorativo, dato invece

spiegato in corso di perizia SAM” (doc. XII/bis) – il TCA sottolinea che la dr.ssa __________ ha preso posizione riguardo alle valutazioni del

dr. __________, fornendo una serie di indicazioni concernenti l’umore, la

reattività, la progettualità, l’irritabilità, l’ansia e il livello cognitivo

dell’interessato, tutti elementi che, a suo modo di vedere, giustificano una

maggiore gravità del quadro depressivo e quindi una totale incapacità

lavorativa dell’assicurato (doc. C).

A fronte

di queste indicazioni della psichiatra curante, il SMR avrebbe dovuto

richiedere una presa di posizione al dr. __________ prima di concludere circa

l’ininfluenza delle considerazioni espresse dalla dr.ssa __________ sulla

valutazione peritale dei medici del SAM.

Il TCA

evidenzia, inoltre, che il dr. __________ ha ritenuto che l’assicurato, a

partire dal mese di settembre 2009, presenta un miglioramento della sua

capacità lavorativa, senza tuttavia motivare le ragioni di questa sua

valutazione. Anche questo aspetto meritava quindi di essere approfondito.

In

conclusione, alla luce delle considerazioni esposte dalla dr.ssa __________, il

TCA non può, in mancanza di ulteriori accertamenti specialistici, stabilire con

sufficiente tranquillità quali siano

le patologie dell’interessato e l’influsso delle stesse sulla sua capacità

lavorativa residua.

Tutti

questi aspetti dovranno quindi essere approfonditi dall’UAI tramite

l’esecuzione di una nuova accurata ed esaustiva perizia psichiatrica da parte

del Centro peritale per le assicurazioni sociali.

In tale contesto, va rilevato che, in una

precedente causa decisa da questo Tribunale (cfr. STCA 32.2007.323 del 4

febbraio 2009) concernente un altro assicurato, lo specialista in psichiatria

incaricato dall’amministrazione di svolgere una perizia aveva posto la diagnosi

di sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di gravità media

(ICD10-F33.1), ritenendo l’assicurato in questione inabile al lavoro al 50%.

In corso di causa, quell’assicurato ha, per

contro, prodotto un referto redatto da alcuni specialisti in psichiatria da lui

privatamente consultati, dal quale emergeva la diagnosi di disturbo depressivo

ricorrente, episodio attuale severo senza sintomi psicotici (ICD0-F33.2),

patologia che comportava, a mente degli specialisti interpellati, una totale

incapacità lavorativa.

In quell’occasione, il TCA ha chiesto sia agli

specialisti consultati dall’assicurato, sia al perito dell’amministrazione, di

spiegare in cosa consistesse la differenza tra episodio depressivo medio e

grave.

Il perito dell’amministrazione ha spiegato che, in base al sistema

diagnostico ICD-10, un episodio depressivo implica che il paziente presenti

alcuni elementi psicopatologici. A seconda del numero e della gravità

dei sintomi presenti, un episodio depressivo può essere classificato come lieve,

moderato oppure grave.

I sintomi cui il perito ha fatto riferimento sono i seguenti:

- depressione del tono dell’umore;

- riduzione

dell’energia, stanchezza marcata dopo ogni sforzo anche minimo;

- diminuita attività;

- ridotta capacità di provare piacere e interesse;

- l’umore varia

poco da giorno a giorno ed è spesso insensibile alle circostanze.

Analizzando i sintomi appena elencati con riferimento a quanto da

lui stesso constatato in occasione della perizia della primavera 2007, il

perito è giunto alla conclusione che “essi paiono moderatamente compromessi, ma

non in misura completa.”

Il TCA ha quindi concluso che, fino al momento di emanazione della

decisione impugnata, che delimita il potere cognitivo del giudice delle

assicurazioni sociali, l’assicurato era da considerare abile al lavoro al 50%,

ritenendo che il peggioramento delle condizioni di salute dell’interessato, con

passaggio del disturbo depressivo ricorrente da una gravità media ad una

gravità severa, fosse da valutare in sede di revisione.

2.8

Secondo la

giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non

sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due

soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio

o procedere personalmente a tale complemento. Un rinvio all'assicuratore non

viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il

principio inquisitorio. In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p.

136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un

diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o

una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto. Tale giurisprudenza

è stata criticata dalla dottrina.

In

particolare, da G. Aubert (cfr. la nota pubblicata in SJ 1993, p.

560), il quale ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF

che pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare

d'ufficio i fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche. Ora,

secondo Aubert, il risultato della giurisprudenza citata è

quello di ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della

gratuità della procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte

abbia agito temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli

assicuratori. Del resto, nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della

procedura convince Aubert: da una parte, non occorre più tempo all'assicuratore

che al giudice per ordinare una perizia e, d'altra parte, la stessa

giurisprudenza federale rischia di diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad

essa, l'assicuratore può essere tentato di rifiutare di ordinare delle perizie

lasciando tale onere ai Tribunali (e, quindi, allo Stato).

Lo

scrivente TCA non può che condividere tali critiche (cfr. in questo senso STCA

35.2004.100

del 9 marzo 2005).

D’altra

parte, in una sentenza C 206/00 del 17 novembre 2000, pubblicata in DLA

2001, p. 196s., la massima Corte federale ha ricordato - facendo riferimento a

una sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio

all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i

fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li

avrebbe comunque puntualmente accertati.

Nella

concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come

detto, si rivela lacunoso.

La

decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto retrocesso all'Ufficio AI,

affinché faccia allestire al più presto una perizia psichiatrica da parte del

Centro peritale per le assicurazioni sociali, al fine di chiarire sia l'aspetto

diagnostico, sia le ripercussioni dei disturbi sulla capacità lavorativa del

ricorrente.

Quindi,

in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione, tenuto conto anche

degli aspetti cardiologico e reumatologico, se del caso debitamente aggiornati,

si determinerà nuovamente sul diritto alla rendita dell’assicurato.

2.9

L’assicurato ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (cfr. doc. I).

Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurato,

patrocinato da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di

fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili.

Secondo

la costante giurisprudenza del TFA l’assegnazione di ripetibili rende priva

d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124

V 309 consid. 6, STFA del 9 aprile 2003 nella causa C.,

U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999

nella causa E.T.).

2.10

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell'Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§

La decisione del 13 dicembre 2010 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al

considerando 2.8..

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

L’Ufficio

AI verserà al ricorrente la somma di fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili (IVA

inclusa), ciò che rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria e

gratuito patrocinio del 31 gennaio 2011.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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