Lexipedia

Decisione

32.2011.41

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

10 ottobre 2011Italiano50 min

Source ti.ch

Fatti

B. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ DI

LAVORO

1. Menomazioni (qualitative e

quantitative) dovute ai distrubi constatati

. a livello psicologico e

mentale

Come già espressomi a livello psicologico e mentale il

paziente è fortemente restio a sottoporsi ad un intervento chirurgico in quanto

ha veramente paura che si manifestino delle complicazioni che possono

peggiorare lo stato di salute piuttosto che migliorarlo.

. a livello fisico

Come già detto il paziente non è più abile ad

effettuare attività pesanti.

. nell'ambito sociale

Non a me noti.

2. Conseguenze dei disturbi

sull'attività attuale

2.1 Come si ripercuotono i disturbi

sull'attività attuale dell'assicurato?

Considerandi

II paziente non può più svolgere l'attività finora

effettuata in particolare come già detto l'attività di magazziniere, pizzaiolo,

operaio.

2.2

Esatta descrizione delle funzioni

intatte e della capacità di carico

Il paziente ha una capacità normale di sollevamento di

pesi fino a 5 kg ma ridotta per quanto riguarda il trasporto degli stessi.

Anche per i pesi da 6 a 10 kg il paziente potrebbe anche sollevarli ma è molto ridotto nel trasporto degli stessi. Non può più sollevare

e trasportare pesi oltre gli 11 kg. Ha una capacità normale di sollevare pesi

fino a 5 kg sopra le spalle, ridotta per quanto riguarda il sollevamento di

pesi superiore ai 5 kg.

Non vi sono limitazioni per quanto riguarda lavori

leggeri e di precisione mentre ridotto, nell'attività media ed è praticamente

inabile ad effettuare lavori pesanti di manovalanza e lavori molto pesanti.

La rotazione della mano risulta normale.

Il paziente è ridotto nelle attività che lo costringono

ad elevare le braccia in quanto ciò comporterebbe anche una retropulsione della

testa ciò che attualmente non è possibile.

E' ridotto fino a molto ridotto nelle attività che

comportano una rotazione del busto, molto ridotto nella posizione seduta e

piegata in avanti. Esigua la possibilità di mantenere la posizione eretta e

piegata in avanti. Ridotta la posizione inginocchiata così come la posizione

con ginocchia inflessione.

Il paziente ha una capacità ridotta di mantenere la

posizione seduta in quanto dopo 1 ora deve sgranchirsi le gambe e la schiena.

Molto ridotta la capacità di mantenere la posizione eretta.

Per quanto riguarda gli spostamenti il paziente può

spostarsi normalmente fino a 50 metri. Lievemente ridotta oltre i 50 metri. Esigua per i tratti lunghi e su terreno accidentato come salire e scendere le scale.

Nulla la possibilità di salire su ponteggi e scale e

pioli.

È evidente che questi spostamenti sono possibili

soltanto in assenza di dolori acuti. L'impiego delle 2 mani è possibile

normalmente mentre solo in parte è possibile il bilanciamento e l'equilibrio.

2.3

L'attività attuale è ancora

praticabile?

Riporto quindi qui quanto già espresso in occasione

della visita del 2005 nel senso che se si tratta di una attività di

compravendita di auto usate risponderei di sì.

2.4

Se sì, in quale misura (ore al

giorno)?

4-6 ore al giorno.

2.5

È presente inoltre una diminuzione

della capacità di lavoro?

Si.

2.6

Se si, in che misura?

Il paziente come già espresso può effettuare dei brevi

giri in macchina in prova con i clienti. Non ha grossa difficoltà a mostrare la

macchine da vendere ed effettuare attività di carattere amministrativo. Non è

abile al carico e scarico di macchine sul carro attrezzi.

2.7

Da quando esiste una limitazione

della capacità di lavoro dal lato medico di almeno il 20%?

Dal 8.3.2005.

2.8

Qual è stato in seguito lo sviluppo

della limitazione della capacità di lavoro?

Il paziente con il tempo ha avuto un peggioramento

della situazione delle anche con comparsa di problemi al collo con una

diminuzione del raggio di azione soprattutto diminuzione della capacità di stare

seduto ed eretto.

C. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ

D'INTEGRAZIONE

1.

E' possibile effettuare

provvedimenti d'integrazione? Ve ne sono in Corso? Ne sono previsti?

Sì.

1.1

Se sì, la preghiamo di descrivere

il piano di riabilitazione

Come già espresso il paziente potrebbe essere adibito

ad attività parzialmente sedentarie che tuttavia non lo costringono a mantenere

la posizione seduta oltre 1 ora e non lo costringono a camminare per lunghi

tragitti su terreni sconnessi e portare pesi.

2.

E'

possibile migliorare la capacità di lavoro sul posto di lavoro attuale?

Ritengo che l'attività di compra-vendita auto con le

limitazioni sopra descritte sia ancora attuabile.

3.

L'assicurato è in grado di

svolgere altre attività?

Sì.

3.1

Se sì, a quali esigenze deve

rispondere il posto di lavoro dal punto di vista medico e di che cosa bisogna

tenere soprattutto conto nel caso di un'altra attività?

Tutte le attività nei limiti sopra descritti.

(…)" (doc. AI 113/4-6)

Il

perito ha poi espresso la seguente osservazione:

"

(…)

L'assicurato ha dimostrato un’importante rivalsa verso

l'amministrazione con un protrarsi della presa di posizione da parte dell'Al

non accettabile.

La sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni

risulta datata 21.4.2009 e la richiesta della nuova perizia ha avuto luogo

soltanto in data 8.3.2010 cioè a distanza di un anno. Il paziente è ben

consapevole che potrebbe eventualmente svolgere delle piccole attività molto

leggere, riferisce tuttavia che in questa situazione probabilmente o anzi

sicuramente non vi sarebbe nessuno che lo assumerebbe anche a tempo parziale.

Ritiene quindi che anche la valutazione dell'Al che il paziente potrebbe

svolgere una attività tipo imballaggio-magazziniere o controllo in fabbrica non

farebbe altro che spostare la problematica dell'assic. Invalidità

all'assicurazione disoccupazione ed eventualmente successivamente all'assistenza

sociale.

Penso che personalmente mi trovo consenziente in questo

senso con il paziente.

Per quanto riguarda l'esigibilità e i rischi di un

intervento di una protesi delle anche, penso che l'intervento sia esigibile nel

senso che statisticamente oggi giorno l'intervento di protesi alle anche in un

paziente sano dal punto di vista generale non comporta rischi eccessivamente

elevati ed è diventata praticamente una routine.

Non si può sottacere comunque che in qualsiasi tipo di

intervento i rischi siano sempre "dietro l'angolo" soprattutto in

questi interventi impegnativi.

Ricordo qui l'infezione post-operatoria, la trombosi,

l'embolia polmonare per citarne soltanto alcuni. Rischi tuttavia contenuti

mediante profilassi antibiotiche e tromboemboliche che riducono questi rischi

veramente al minimo.

Sono comunque convinto che un intervento di protesi

potrebbe sicuramente migliorare lo stato di salute dell'assicurato non soltanto

alle anche ma a quanto sostiene anche il prof. __________ potrebbe migliorare

anche la componente algica della schiena.

È evidente quindi che in seguito all'impianto delle

protesi delle anche e quindi in seguito alla scomparsa delle algie delle anche

e una migliore motilità ciò comporterebbe un aumento della capacità lavorativa

che permetterebbe al paziente di riprendere la sua attività di compra-vendita

delle auto probabilmente in misura del 100%.

Oggi giorno si vedono pazienti anche in età decisamente

superiori a quelle del paziente che con protesi vanno in montagna, sciano,

vanno a caccia e praticano lavori anche relativamente pesanti senza nessuna

limitazione.

(…)" (doc. AI 113/7)

Il

dr. __________, medico SMR, nel rapporto medico 26 aprile 2010 (doc. AI

114/1-4), ha quindi indicato il seguente procedere: “(…) – complemento

peritale tramite perizia psichiatrica centro peritale che dovrà stabilire se vi

è patologia psichiatrica che potrebbe rendere non esigibile l’intervento alle

anche – perizia neurologica dr. __________ per chiarire se dal lato neurologico

l’esigibilità ortopedica viene ulteriormente ridotta (…)” (doc. AI 114/3).

Il

dr. __________, FMH in neurologia, nella perizia 5 luglio 2010 (doc. AI 117/1-11)

– posta la diagnosi di “(…) – coxartrosi bilaterale delle anche,

dopo necrosi asettica delle teste femorali – brachialgie parestetiche destre su

incipiente compressione cronica del nervo mediano destro nel canale carpale –

esiti di lesione del nervo cutaneo laterale del femore, dopo intervento a

livello dall’ala illiaca destra – cervicalgie su alterazioni

statico-degenerative del rachide cervicale – modica sindrome lombo vertebrale

residuale in stato da intervento per ernia discale L5-S1, senza segni di

sofferenza radicolari persistenti ai membri inferiori (…)” (doc. AI 117/4) –, ha rilevato:

"

(…)

5) VALUTAZIONE E PROGNOSI:

AI momento attuale assenza di sindrome lombo-vertebrale

maggiore, nessun segno radicolare irritativo o tantomeno deficitario ai membri

inferiori, leggera limitazione del rachide cervicale in presenza di alterazioni

statico-degenerative abbastanza importanti, senza però segni di sofferenza radicolare

cervicale né midollare.

Brachialgie parestetiche su compressione cronica del

nervo mediano destro al canale carpale, patologia abbastanza frequente legata

spesso all'attività pesante o alla presenza di tenosinoviti, oltre ad un

aumento ponderale ed a fattori metabolici.

Ipestesia sulla faccia antero-laterale della coscia

destra nel territorio di innervazione del nervo cutaneo laterale del femore,

nervo probabilmente leso o coinvolto in rimaneggiamenti cicatriziali, in seguito

all'intervento di spongiosa dall'anca destra.

Attualmente il nervo non è particolarmente doloroso né

presenta parestesie fastidiose. È possibile che inizialmente abbia provocato

delle disestesie.

La problematica principale dell'Assicurato sono le

coxartrosi bilaterali, con importante impedimento della marcia, per le quali

penso che un intervento di protesi totale sia la soluzione finale. Per la compressione

del canale carpale, per il momento, consiglierei una terapia conservativa

(stecca notturna, applicazione locale di AINS, impacchi ghiacciati, evitare

attività ripetitive con il braccio).

Se la situazione peggiora bisognerà ricontrollare

I'ENG, in previsione di un eventuale intervento di decompressione.

Nessun segno clinico né elettroneuromiografico per una

sofferenza radicolare C6 destra. Al momento attuale nessun segno nemmeno irritativo.

B) CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ DI LAVORO:

1) MENOMAZIONI DOVUTE AI DISTURBI

CONSTATATI:

A livello psicologico l'Assicurato si sente sicuramente

invalido, limitato negli spostamenti.

A livello fisico, difficoltà di deambulazione, dolori a

livello delle anche, ripercussioni statiche anche a livello del bacino, del

rachide lombo-sacrale.

2) CONSEGUENZE DEI DISTURBI SULL'ATTIVITÀ

ATTUALE:

Come ultima professione l'Assicurato ha iniziato con la

moglie un commercio di auto usate, in questa attività potendosi alzare e sedere

a discrezione, probabilmente ha potuto lavorare nella misura del 50% fino al

2005.

Attualmente la problematica delle anche, secondo il

Dottor __________ è peggiorata dal punto di vista radiologico ed anche clinico,

l'Assicurato può senz'altro aver problemi nel rimanere a lungo seduto oltre a

non potersi muovere con facilità, salire e scendere le scale.

Dal punto di vista strettamente neurologico, per la

problematica lombo-sacrale cervico-vertebrale e per le brachialgie

parestetiche, presenta un'incapacità lavorativa non superiore al 15%. Come già

detto la problematica maggiore è a livello della coxartrosi e deve essere valutata

da uno Specialista Ortopedico.

Una limitazione della capacità di lavoro di almeno 20%

è sicuramente presente fra il 1995 e il 1997, quando fu operato a livello

lombo-sacrale e alle anche.

Dal punto di vista strettamente neurologico la

situazione à livello lombo-sacrale è migliorata da prima dell'intervento, la

problematica a livello del canale carpale si è sviluppata nel corso di questi

anni e al momento non è grave.

In caso di peggioramento può essere risolta con un

intervento.

Come già detto per le cervicalgie la sindrome

lombo-vertebrale residuale, con leggera limitazione funzionale e la

problematica del canale carpale, l'Assicurato non presenta un'incapacità

superiore al 15%, in una professione non eccessivamente pesante (prima lavorava

come magazziniere).

C) CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ DI

INTEGRAZIONE:

Come già detto la problematica maggiore è a livello

ortopedico, lascerei ad uno Specialista di questo campo esprimersi con

precisione.

L'Assicurato può sicuramente avere benefici da un

intervento di protesi totali a livello delle due anche, come già proposto a suo

tempo dal Dottor __________.

L'Assicurato è sicuramente capace di lavorare in qualsiasi

attività dove non debba rimanere a lungo in posizione eretta, spostarsi in

continuazione, salire scale né rimanere a lungo seduto. Lascerei tuttavia il

giudizio finale di incapacità lavorativa ad uno Specialista Ortpedico.

Non ho riscontrato problemi psichici, il problema

urologico è già stato risolto a suo tempo.

(…)" (doc. AI 117/5-7)

La

dr.ssa __________, FMH in psichiatria e psicoterapia e il dr. __________ FMH in

psichiatria e psicoterapia e direttore del CPAS, nella perizia 21 giugno 2010

(doc. AI 119/2-15) non hanno posto nessuna diagnosi psichiatrica e hanno espresso

la seguente valutazione:

"

(…)

5.

Valutazione e prognosi:

Si tratta di un uomo originario del __________ giunto

in Svizzera inizialmente come asilante politico, da anni cittadino svizzero,

ben adattato al contesto sociale.

Ha conseguito la formazione professionale di

elettricista attività svolta per brevissimo tempo in Patria. In Svizzera ha

lavorato come operaio, magazziniere e commerciante di auto usate.

Dall'esplorazione psichiatrica, da quanto da lui

riferito, da quanto contenuto nell'incarto, non emerge alcuna patologia

psichiatrica che possa interferire sulla sua capacità lavorativa o che abbia

influenza sulla patologia fisica di cui è affetto.

Non si rilevano elaborazioni istrioniche della sindrome

dolorosa di origine organica di cui è affetto, né la stessa è associata a

conflitti emozionali; non vi è un marcato incremento del sostegno o dell'attenzione

di cui è fatto oggetto a livello familiare o medico.

Non si evidenzia una causa psicogena dei dolori.

Non presenta attualmente un'alterazione del tono

dell'umore in senso depressivo e non ha presentato episodi depressivi franchi

così classificabili secondo I'ICD 10, né è affetto da sindrome depressiva ricorrente.

Non ha presentato e non presenta una distimia.

Non presenta sindromi nevrotiche, né sindromi

somatoformi: non è rintracciabile nella sua storia la comparsa ripetuta di

sintomi somatici, né di continue richieste di indagini mediche malgrado

ripetuti esiti negativi e rassicurazioni da parte dei medici che i sintomi non

abbiano una base fisica.

Non presenta una sindrome somatoforme da dolore

persistente, né una nevrastenia.

Non presenta un disturbo di personalità classificabile

secondo I'ICD 10.

Non presenta un disturbo delirante (il corso del

pensiero è normale, senza ideazioni deliranti (non presenta deliri di

controllo, né di influenzamento, né di altro tipo, idee fisse o prevalenti, non

vi sono turbe percettive). Le capacità cognitive sono conservate, non presenta un

deficit intellettivo.

E' in grado di capire il tipo di intervento proposto

(protesi alle anche): lo stesso gli è stato delucidato ed è al corrente delle

eventuali complicazioni.

Il suo rifiuto a sottoporsi a tale intervento deriva

dal fatto di non avere garanzie della scomparsa della coxalgia bilaterale e

della rachialgia e del recupero totale della capacità di deambulazione e di movimento.

Secondo il periziando ha avuto una patologia lombare, è

ora affetto da una patologia delle anche e lamenta problemi dolorosi al rachide

cervicale e lombo-sacrale. Il suo corpo è da lui vissuto un corpo non

"sano" e non ritiene di avere possibilità di recupero; teme anzi un

eventuale sviluppo di un'altra patologia all'apparato locomotorio.

Non ha alcuna progettualità per un recupero di sé in

ambito lavorativo: ritiene infatti a questo riguardo di essersi adoperato al

massimo per poter esercitare un'attività lavorativa confacente ai disturbi da

lui presentati.

Ritiene di dover essere indennizzato a livello

economico dal'assicurazione invalidità in quanto impossibilitato a lavorare a

causa delle malattie di cui soffre.

B. Conseguenze sulla capacità di lavoro

1.

Menomazioni (qualitative e

quantitative) dovute ai disturbi constatati

1.1

a livello psicologico e mentale

Nessuna limitazione: il periziando non presenta

menomazioni a livello psicologico e mentale che possano interferire sulla

capacità di lavoro.

1.2

a livello fisico

Non di mia competenza.

1.3

nell'ambito sociale

Nessuna patologia o deficit interferente con l'utilizzo

delle sue capacità in ambito sociale.

2.

Conseguenze dei disturbi

sull'attività attuale

Il periziando non presenta menomazioni dal punto di

vista psichiatrico che possano interferire sull'attività lavorativa.

2.1

come si ripercuotono i disturbi

sull'attività attuale dell'assicurato?

2.2

L'attività attuale è ancora

praticabile?

Sì, al 100% dal punto di vista psichiatrico.

2.3

Se sì, in quale misura (ore al giorno)?

2.4

È constatabile una diminuzione della

capacità di lavoro?

No, dal punto di vista psichiatrico.

2.5

Se sì, in che misura?

2.6

Da quando esiste una limitazione della

capacità di lavoro provata a livello medico di almeno il 20%?

Nessuna limitazione della capacità di lavoro dal punto

di vista psichiatrico.

2.7

Qual è stata da allora lo sviluppo

della limitazione della capacità di lavoro?

Non fa al caso.

3.

L'ambiente di lavoro dell'assicurato

è in grado di sopportarne i disturbi psichici?

Sì, in quanto il periziando non presenta patologie

psichiatriche interferenti sulla capacità lavorativa e sulle sue capacità

relazionali: ha dimostrato finora buone risorse personali che ha saputo

applicare in ambito familiare, sociale e lavorativo.

C. Conseguenze sulla capacità

d'integrazione,

1.

È possibile effettuare provvedimenti

d'integrazione? Ve ne sono in corso? Ne sono previsti?

Sì, dal profilo psichiatrico, tuttavia il periziando

esclude la possibilità della messa in opera di ogni provvedimento di

integrazione per la patologia fisica di cui soffre da lui ritenuta invalidante

e cronica. In questa situazione mancando di una vera motivazione per un

recupero di sé in ambito lavorativo, un qualunque provvedimento di integrazione

sarebbe probabilmente volto al fallimento.

1.1

Se sì, La preghiamo di descrivere il

piano di riabilitazione, in special modo per quanto riguarda

- l'abitudine al processo

lavorativo

- l'esercizio di capacità sociale

di base

- l'utilizzazione delle risorse

disponibili

Sì, il periziando può essere sottoposto a qualunque

provvedimento di integrazione professionale. Dal punto di vista psichiatrico

non necessita di interventi di questo tipo non presentando alterazioni

dell'abitudine al processo lavorativo e dell'esercizio di capacità sociali di

base né di deficit dell'utilizzo delle risorse disponibili.

1.2

Se no, la preghiamo di darcene ragione

2.

È possibile migliorare la capacità di

lavoro sul posto di lavoro attuale?

Non fa al caso dal punto di vista psichiatrico.

2.1

Se sì, con quali ragionevoli

provvedimenti (p.es. provvedimenti medici)?

2.2

Secondo lei che effetti hanno questi

provvedimenti sulla capacità di lavoro?

3.

L'assicurato è in grado di svolgere

altre attività?

Sì, è abile al 100% al punto di vista psichiatrico in

qualsiasi attività.

3.1

Se sì, a quali esigenze deve rispondere

il posto di lavoro e di che cosa bisogna tenere soprattutto conto nel caso di

un'altra attività (esigenze nei confronti delle persone cui si fa riferimento,

clima di lavoro ecc.)?

II posto di lavoro non deve rispondere di esigenze

particolari, né bisogna tener conto di attività particolari.

3.2

In che misura si possono svolgere

attività consone alle menomazioni (ore al giorno)?

Non fa al caso.

3.3

É constatabile una riduzione della

capacità di lavoro?

No.

3.4

Se sì, in che misura?

3.5

Qualora non siano possibili altre

attività: per quali motivi?

Non fa al caso.

(…)" (doc. AI 119/12-15)

L’Ufficio

AI – viste le risultanze peritali, ritenuti il rapporto medico 19 luglio

2010.

e le annotazioni 14 e 27 dicembre 2010 del dr. __________ (doc. AI 120/1-3,

130/1 e 133/1) e considerato il rapporto 14 settembre 2010 dei consulenti in integrazione

(doc. AI 123/1-4 e tabelle con allegati sub doc. AI 121/1-13) – con decisione

28.

dicembre 2010 ha negato il diritto a prestazioni (doc. AI 134/1-3).

2.8

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente,

che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione

del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben

motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di

prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio

quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del

25.

aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352

consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa,

il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici

specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a

conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi,

fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V

176, 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332;

ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003,

pag. 453).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993.

pag. 95).

Va poi evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008)

e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria

non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’ammini-strazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29 settembre

2010, consid. 3.4 e i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/ 2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.9

Nella

fattispecie concreta questo TCA non ha motivi per mettere in

dubbio le suesposte dettagliate e convincenti perizie 19 aprile 2010 del dr. __________

(doc. AI 113/1-7), 5 luglio 2010 del dr. __________ (doc. AI 117/1-11) e 21 giugno

2010.

della dr.ssa __________ e del dr. __________ (doc. AI 119/2-15). In esse è

stato debitamente tenuto conto di tutte affezioni di cui soffre l’assicurato,

con conclusioni logiche e prive di contraddizioni circa la capacità lavorativa,

dal marzo 2005, del 60% in attività adeguate. Né del resto l’insorgente ha

prodotto in sede di ricorso la benché minima documentazione medica atta a

validamente mettere in dubbio la fedefacenza delle conclusioni dei periti.

2.9.1

Per

quel che concerne l’aspetto reumatologico, l’assicurato contesta la valutazione

del dr. __________ le cui conclusioni sono state fatte proprie dal dr. __________,

medico SMR, nei rapporti 26 aprile e 19 luglio 2010 (doc. AI 114/1-4 e

120/1-3).

L’insorgente

fa riferimento ai rapporti 27 aprile 2007 (doc. AI 105/2), 7 maggio 2008 (doc.

AI 105/3) e 18 settembre 2009 (doc. AI 105/1), redatti all’attenzione

dell’Ufficio AI, nei quali il dr. __________, FMH in chirurgia ortopedica, ha

confermato un peggioramento progressivo della coxalgia bilaterale, ritenuto

giustificato rimandare l’intervento di protesi alle anche vista la giovane età

del paziente e attestato un’incapacità totale al lavoro dal 7 marzo 2005.

Al

riguardo va rilevato che è proprio avuto riguardo, tra l’altro, anche ai

rapporti 27 aprile 2007 e 7 maggio 2008 del dr. __________ che questo

Tribunale, con la STCA del 21 aprile 2009, ha annullato la decisione su opposizione del 23 aprile 2008 e rinviato gli atti all’amministrazione per ulteriori

accertamenti medici (cfr. consid. 1.3).

L’ulteriore

rapporto 18 settembre 2009 (doc. AI 105/1 con il quale il dr. __________ ha

confermato i sopra menzionati precedenti rapporti) unitamente all’esame

RM-colonna cervicale del 01.12.2009, sono stati presi in considerazione dal dr.

__________ nella perizia 19 aprile 2010 in cui egli ha proceduto ad un’accurata e esaustiva valutazione, concludendo per una capacità lavorativa del 60% (nella

precedente perizia 14 giugno 2005 sub doc. AI 48/1-7 lo stesso perito l’aveva invece

ritenuta del 100%) in un’attività adeguata e rispettosa dei limiti funzionali

posti dal marzo 2005.

Le

conclusioni del dr. __________, seppur divergenti, non apportano nuovi elementi

oggettivi che siano stati ignorati dal dr. __________ e vanno quindi essenzialmente

intese nel senso di una diversa valutazione del quadro clinico e delle sue

conseguenze sulla capacità di lavoro. Occorre qui ricordare il valore di prova

ridotto delle certificazioni del medico curante, anche se specialista (cfr.

consid. 2.8).

Questo

Tribunale non ha dunque alcun motivo per distanziarsi dalla valutazione del dr.

__________.

2.9.2

Dal

punto di vista neurologico – l’Ufficio AI, visto che il dr. __________ nella perizia 19 aprile 2010 ha evidenziato che “(…) come novità vi è questa artrosi della colonna cervicale con

irritazione della radice C6 e C4 a destra che secondo il mio parere deve essere

meglio indagata mediante un esame neurologico ed eventualmente neurochirurgico

da parte del prof. __________ o da parte del __________. (…)” (doc. AI

113/4), ha predisposto un accertamento specialistico in quest’ambito (cfr. doc.

AI 114/3) – il dr. __________ ha concluso che “(…) come già detto la problematica

maggiore è a livello ortopedico, lascerei ad uno Specialista di questo campo

esprimersi con precisione. L’Assicurato può sicuramente avere benefici da un

intervento di protesi a livello delle anche, come già proposto a suo tempo dal

Dottor __________. L’Assicurato è sicuramente capace di lavorare in qualsiasi attività

dove non debba rimanere a lungo in posizione eretta, spostarsi in

continuazione, salire scale né rimanere a lungo seduto. Lascerei tuttavia il

giudizio finale di incapacità lavorativa ad uno Specialista Ortopedico. (…)”

(doc. AI117/7). Questa valutazione è stata confermata dal dr. __________ che,

nel rapporto medico 19 luglio 2010 (doc. AI 120/1-3), ha evidenziato come “(…)

dalle perizie risulta impedimento primariamente derivante dalla problematica

delle anche (…)” ritenuto che “(…) cervicalgie e sindrome lombo

vertebrale residuale portando ad una leggera limitazione funzionale non

superiore al 15% quale magazziniere (…)” (doc. AI 120/3).

Questa

Corte non ha motivo di distanziarsi neppure dalla succitata valutazione del dr.

__________ che, come detto, é stata confermata anche dal medico SMR. In questo

senso, la domanda con la quale il ricorrente ha chiesto venga esperito un

ulteriore accertamento peritale in merito al nuovo problema di artrosi della colonna

cervicale, alla statica ed ai peggioramenti indicati dal dr. __________ (cfr.

consid. 1.7), va respinta. In effetti, quando

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori non potrebbero più modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrchtspflege des Bundes, pag. 47

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure DTF

122.

II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con

riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito

conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con riferimenti).

Nemmeno

è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo al rapporto 17

dicembre 2010 (doc. AI 131/2-4) nel quale il dr. __________, FMH in neurologia,

poste le diagnosi note, non si è espresso sulla capacità lavorativa concludendo

che “(…) credo che l’atteggiamento antalgico evidente del paziente lungo

tutta la colonna vertebrale con l’utilizzo non fisiologico della muscolatura e

di conseguenze contratture a catena è presumibilmente il motivo principale dei

dolori accusati. In tal senso vedrei indicato un approccio riabilitativo stazionario

presso la Clinica di __________ e chiedo ai colleghi che ci leggono in copia

di convocare il paziente direttamente. L’obiettivo del trattamento

riabilitativo è principalmente un decondizionamento muscolare con miglioramento

della postura corporea, sicuramente molto influenzata anche dalla problematica

ad entrambe le anche. (…)” (doc. AI 131/4).

In

merito il dr. __________, nelle annotazioni 27 dicembre 2010, ha rilevato che “(…) dall’attuale rapporto del 17.12.2010 del dr. __________ non risulta una

sostanziale modifica dello stato di salute dell’assicurato rispetto alla perizia

neurologica del dr. __________ del 5.7.2010 (…)” (doc. AI 133/1).

2.9.3

Riguardo

alla valutazione psichiatrica il TCA non ha motivo per scostarsene; tale

valutazione non è del resto stata smentita da alcun certificato

medico-specialistico attestante delle patologie invalidanti, in grado di

influire sulla capacità lavorativa.

2.10

Quanto alla censura sollevata al punto 3 del

ricorso: “(…) il grado di occupazione prospettato dall’Ufficio AI non corrisponde

alla realtà dei fatti: il medesimo è solo teorico poiché l’assunzione da parte

di un datore di lavoro di una persona con le limitazioni del signor RI 1 è in

concreto esclusa. In relazione al carattere ipotetico di una ripresa del lavoro

vengono qui richiamate le osservazioni del dr. med. __________ “Il paziente è ben consapevole che potrebbe

eventualmente svolgere delle piccole attività molto leggere, riferisce tuttavia

che in questa situazione probabilmente o anzi sicuramente non vi sarebbe nessuno

che lo assumerebbe anche a tempo parziale. Ritiene quindi che anche la

valutazione dell’AI che il paziente potrebbe svolgere un’attività tipo imballaggio-magazziniere

o controllo in fabbrica non farebbe altro che spostare la problematica

dall’assicu-razione invalidità all’assicurazione disoccupazione ed eventualmente

all’assistenza sociale. Penso che personalmente mi trovo consenziente in questo

senso con il paziente.” (perizia medica 19 aprile 2010, dr. med. ____________________,

pagina 7). (…)” va rilevato

quanto segue.

La questione relativa alle attività professionali concretamente

realizzabili è di competenza del consulente in integrazione professionale (STF

9C_13/2007 del 31 marzo 2008, consid. 3; Meyer, Bundesgesetz

über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgericht im

Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 348).

Va poi evidenziato che, secondo la giurisprudenza, se è vero che

vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente

al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli

accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di

invalidità. In proposito va rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto

corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto

di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (STF

8C_399/2007 del 23 aprile 2008; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del

25.

febbraio 2003 consid. 4.7).

Occorre

inoltre ricordare che le difficoltà del mercato del lavoro rappresentano un

elemento estraneo all’invalidità. In effetti, secondo dottrina e

giurisprudenza, l’assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al

massimo le sue capacità di guadagno (STFA inedita del 10 settembre 1998 nella

causa S.; DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240 pag. 96; SVR 1995 UV 35 pag.

106.

consid. 5b e riferimenti). Se, malgrado tale impegno, un’occupazione

confacente all’interessato non è reperibile in concreto, questo è dovuto alla

congiuntura del momento, per la quale, considerata la nozione di mercato

equilibrato del lavoro, né l’assicurazione per l’invalidità né quella contro

gli infortuni sono tenute a rispondere (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC

1991.

pag. 332 consid. 3b).

Ritenuta

la suenunciata giurisprudenza, questo Tribunale non ha

nel caso concreto motivo per mettere in dubbio le conclusioni dei consulenti in

integrazione che, nel rapporto 14 settembre 2010 (doc. AI 123/1-4) – ritenuto il

danno alla salute e i relativi impedimenti nonché limitazioni –, per quanto

riguarda le attività esigibili senza (ri)formazione specifica, hanno indicato

che “(…) sul piano pratico l’A. potrebbe accedere ad attività di tipo

semplice, poco diversificate, di carattere prettamente manuale, principalmente

di produzione o di esercizio. A titolo d’esempio in pratica si possono ritenere

indicate le attività relative all’industria orologeria e micromeccanica in generale,

rispettivamente le attività di produzione del settore secondario usualmente

assegnate a personale femminile (industria farmaceutica, alimentare, dolciaria,

della calzatura etc.): attività semplici o poco diversificate (nessuna

qualifica o semi-qualifica elementare). (…)” (doc. AI 123/2-3).

In

esito alle considerazioni che precedono, il TCA deve dunque concludere che sul

mercato generale del lavoro esistono delle attività adeguate che l’assicurato

sarebbe in grado di esercitare, nella misura dell’60%, nonostante il danno alla

salute.

Questo

Tribunale – ricordato che, per costante giurisprudenza, il giudice non può

scostarsi dalla valutazione dell’ammini-strazione senza fondati motivi (DTF 137

V 73 consid. 5.2 con riferimento a DTF 126 V 80 consid. 6) – non ha nemmeno

motivo per non considerare la conclusione dei consulenti in integrazione

secondo la quale “(…) pur avendo un grado d’invalidità superiore al 20%,

considerando il grado d’incapacità [ndr. recte: capacità, cfr. doc. AI

122/1] lavorativa del 62% e l’iter scolastico-socio-professionale

dell’assicurato, non riteniamo sia opportuno mettere in atto provvedimenti di

ordine professionale. (…)” (doc. AI 123/4).

Giova

qui ricordare che anche la dr.ssa __________ e il dr. __________, nella perizia

21.

giugno 2010 (doc. AI 119/2-15), hanno, in particolare, evidenziato che “(…)

il periziando esclude la possibilità della messa in opera di ogni provvedimento

di integrazione per la patologia fisica di cui soffre da lui ritenuta invalidante

e cronica. In questa situazione mancando di una vera motivazione per un

recupero di sé in ambito lavorativo, un qualunque provvedimento di integrazione

sarebbe probabilmente volto al fallimento (…)” (doc. AI 119/14).

2.11

Occorre

ora esaminare le conseguenze del danno alla salute subìto dal ricorrente dal

profilo economico.

Preliminarmente

va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa

stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (DTF 129 V

222; cfr., pure, STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1) per cui nel

caso concreto sono determinanti i dati del 2006 visto che l’inabilità al lavoro

è iniziata nel marzo 2005 (art. 29 cpv. 1 lett. b LAI in vigore fino al 31

dicembre 2007 e art. 28 cpv. 1 lett. b LAI nel tenore in vigore dal 1. gennaio

2008).

In

concreto, partendo dal reddito da valido, ritenuto nella STCA, cresciuta incontestata

in giudicato, del 21 aprile 2009, per il 2005 di fr. 33'600.--, si ottiene per

il 2006 un reddito da valido di fr. 34'003.20 (fr. 33'600.-- aumentati del 1.2%

per il 2006; cfr. la tabella B10.2 relativa all’evoluzione dei salari nominali,

pubblicata in La Vie économique 1/2-2011 pag. 95).

Nel

2006, conformemente alla giurisprudenza federale (DTF 134 V 322, 129 V 222, 126 V 76 consid. 3b/aa e 80

consid. 5b/cc), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio

federale di statistica, il ricorrente, svolgendo un’at-tività semplice e

ripetitiva, livello di qualifica 4, avrebbe potuto realizzare un reddito

annuo ipotetico da invalido pari a fr. 59'197.32 (fr. 4'732.--

riportati su 41.7 ore [cfr. tabella B 9.2, pubblicata in

La Vie économique, 1/2-2011, pag. 94] moltiplicati per

12.

[ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U

274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a]).

Considerata la capacità lavorativa del 60% e applicata la riduzione del 24%

riconosciuta dai consulenti in integrazione (cfr. doc. AI 121/2-4) – al proposito va ribadito che, per costante giurisprudenza, il giudice non può scostarsi dalla

valutazione dell’amministrazione senza fondati motivi (DTF 137 V 73 consid. 5.2

con riferimento a DTF 126 V 80 consid. 6) – il reddito ipotetico da

invalido si attesta infine in fr. 26'993.97 (fr. 59'197.32 x 60% e ridotti

del 24%).

Ritenuto

il reddito da valido di fr. 34'003.20 e da invalido di fr. 26'993.97 si ottiene

un grado d’invalidità del 21% ([34'003.20 - 26'993.97] x 100 : 34'003.20 =

20.

% arrotondato al 22% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121

consid. 3.2) che non dà diritto ad alcuna rendita d’invalidità (cfr. consid.

2.

).

Dalle

motivazioni della decisione si evince che l’amministra-zione ha raffrontato i

redditi relativi agli anni 2006 a 2009, raffronti dai quali sono risultati dei

tassi di invalidità del 21% e del 22% (si veda in particolare il doc. AI

121/1-13 e 134/2).

Ora,

a prescindere dal fatto che l’amministrazione avrebbe dovuto aggiornare i dati

economici fino al 2010 (anno in cui è stata emessa la decisione impugnata), nel

caso di specie (visto lo stato di salute stazionario e considerato che non ha

più ripreso alcuna attività lavorativa) questo Tribunale può esimersi dal

verificare la correttezza dei raffronti dei redditi operati dall’Ufficio AI dal

2007.

al 2009 come pure dal procedere al confronto dei redditi fino al momento

della decisione impugnata (per un caso analogo vedi la STCA del 9 giugno 2011

[31.2010.320], consid. 2.9.4).

2.12

In

simili circostanze, visto tutto quanto precede la decisioneimpugnata va confermata

e il ricorso respinto.

2.13

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1.

Il

ricorso è respinto.

2.

Le

spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster