32.2011.41
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
10 ottobre 2011Italiano50 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2011.41
Data decisione, Autorità:
10.10.2011, TCA
Titolo:
Nuova domanda. Negato il diritto a prestazioni dopo STCA di rinvio. Confermate le perizie mediche ordinate dall'Ufficio AI. Confermata la valutazione del consulente in integrazione circa le attività esigibili e la reintegrabilità. Confronto dei redditi
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
GRADO DI INVALIDITÀ
PROVVEDIMENTO PROFESSIONALE
art. 4 LAI
art. 28 let. lpga LAI
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2011.41
FS/sc
Lugano
10 ottobre
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 3 febbraio 2011
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 28 dicembre 2010 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. Con
decisione 21 marzo 1995 l’Ufficio AI aveva respinto la richiesta di prestazioni
di RI 1, classe 1966, adducendo:
"
(...)
Dalla documentazione agli atti risulta che
l’assicurato, di cittadinanza __________, è entrato in Svizzera il 15.09.1989 e
che non ha versato contributi all’Assicurazio-ne Vecchiaia e Superstiti per almeno
10 anni.
(…)." (doc. AI 5/1)
1.2. Nel
mese di febbraio 1998 l’assicurato ha inoltrato una seconda domanda di
prestazioni (doc. AI 6/1-7).
L’Ufficio
AI, con decisione 13 gennaio 1999 (doc. AI 31/1-2), cresciuta incontestata in
giudicato, ha respinto il diritto a prestazioni argomentando:
"
(...)
Dalla documentazione agli atti risulta che l’assicurato
non può più svolgere la precedente attività di operaio presso la ditta __________
a causa del danno alla salute.
Per contro risultano totalmente esigibili altre
attività leggere che rispecchiano le controindicazioni mediche.
La capacità di guadagno in queste attività
permetterebbe di conseguire Fr. 28'000.-- annui, i quali, confrontati con
quanto conseguito prima dell’insorgenza del danno alla salute (Fr. 32'500.--)
determinano un grado AI del 14%.
(…)" (doc. AI 31/1)
1.3. Il
16 marzo 2005 l’assicurato ha introdotto una terza domanda di prestazioni (doc.
AI 33/1-8).
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso – tra cui una perizia ortopedica
a cura del dr. __________ (doc. AI 48/1-7) – l’Ufficio AI, con decisione 9 gennaio
2006 (doc. AI 63/1-2), ha negato all’assicurato il diritto a prestazioni non
essendo presente alcun grado d’invalidità.
Con
decisione su opposizione 23 aprile 2008 (doc. AI 89/1-7) l’Ufficio AI ha respinto
l’opposizione 13 febbraio 2006 (doc. AI 67/1-13) e confermato la decisione 9
gennaio 2006.
In
esito al ricorso del 26 maggio 2008 (doc. AI 91/3-15) interposto, tramite
l’avv. RA 1, contro la decisione su opposizione del 23 aprile 2008 (doc. AI
89/1-7), questo Tribunale, con STCA del 21 aprile 2009 (doc. AI 97/1-24), ha
annullato la decisione impugnata e rinviato gli atti per ulteriori accertamenti.
In particolare, avuto riguardo alle risultanze mediche, questa Corte aveva
concluso che:
"
(…)
Nella presente fattispecie, richiamata la suesposta giurisprudenza
in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale ritiene
che se, da una parte, a ragione l’Ufficio AI ha escluso un’invalidità
riconducibile a problemi di natura psichiatrica e/o urologica, d’altra parte,
per le ragioni di seguito esposte, non è possibile escludere con la sufficiente
tranquillità che, dopo la perizia 14 giugno 2005 del dr. __________ e prima
della decisione su opposizione 23 aprile 2008, sia effettivamente intervenuto
un peggioramento della situazione valetudinaria con effetto sulla capacità lavorativa.
Nel rapporto di visita 7 febbraio 2006 il dr. __________
aveva già evidenziato che “(…) ultimamente si nota un ulteriore peggioramento
della coxalgia che obbliga il paziente a spostarsi con l’aiuto di stampelle.
Anche radiologicamente si evidenzia un peggioramento della coxartrosi. Inoltre
questa problematica scompensa una nota lombaggine. Nelle condizioni attuali il
paziente è da considerare completamente inabile al lavoro in qualsiasi attività
lavorativa. (…)” (doc. AI 68/20).
Questo Tribunale ritiene innanzitutto che il rapporto 7
febbraio 2006 (doc. AI 68/20), nel quale il dr. __________ ha attestato un
peggioramento riscontrabile anche radiologicamente intercorso dopo la perizia
del dr. __________, avrebbe dovuto essere sottoposto al perito dr. __________.
Questo vale a maggiore ragione visto che nella perizia
14 giugno 2005 il dr. __________, dopo aver espresso la seguente prognosi “(…)
ho preso particolarmente tempo per cercare di convincere il paziente di
sottoporsi ad un intervento di protesi alle anche che sicuramente potrebbe
alleviare notevoli dolori al paziente e migliorare la qualità della vita.
Ritengo quindi che in futuro il paziente si ripresenterà dal suo ortopedico per
discutere dell’opportunità delle protesi alle anche. (…)” (doc AI 48/4) ha
osservato che “(…) ritengo che questo paziente possa beneficiare
sostanzialmente di un intervento di protesi alle anche che potrebbe ridurre
notevolmente lo stato algico, migliorare la qualità della vita e permettergli
una scelta decisamente più ampia nell’ambito delle attività lavorative. (…)”
(doc. AI 48/7)
È vero che il dr. __________, nelle annotazioni 3 marzo
2006 (doc. AI 72/1-2), riferendosi al rapporto 7 febbraio 2006 del dr. __________
ha osservato che “(…) egli ritiene genericamente l’assicurato inabile al 100%
per qualsiasi attività. […] dal punto di vista ortopedico ritengo la perizia
del dr. __________ completa, da chiedersi l’esigibilità, secondo me data,
dell’impianto protesi (…)” (doc. AI 72/2). Al riguardo il TCA evidenzia,
tuttavia, che, non essendo specialista in ortopedia, l’apprezzamento della
rilevanza o meno del rapporto specialistico del chirurgo ortopedico curante non
era di competenza del dr. __________.
Più in generale è necessario che, ogniqualvolta debba
esaminare un rapporto medico stilato da uno specialista in un determinato
ambito, l’SMR faccia capo ad un medico in possesso di una specializzazione
nella materia specifica oggetto della controversia (cfr. al riguardo STF I
142/07 del 20 novembre 2007 e STF I 65/07 del 31 agosto 2007).
Va qui inoltre evidenziato che il dr. __________, nelle
annotazioni 12 aprile 2005, aveva già osservato che “(…) l’affezione
presente ha un carattere evolutivo e un certo peggioramento è da aspettare.
(…)” (doc. AI 39/1), che il dr. __________, nel rapporto medico 20 aprile
2005 (doc. AI 44/1-5), ha descritto uno stato di salute suscettibile di peggioramento
e che il dr. ____________________, FMH in medicina generale, nel rapporto 25
luglio 2005 indirizzato alla __________i
(doc. 2/7-11 dell’incarto cassa malati) ha concluso che “(…) senza
un’operazione chirurgica di protesi dell’anca, dapprima a destra e quindi
verosimilmente a sinistra, la prognosi a medio-lungo termine è cattiva, sia per
quanto riguarda la sintomatologia, sia per la capacità lavorativa. Sarebbe
auspicabile a questo punto la decisione per un intervento di protesi dell’anca,
pur considerando la giovane età. Le operazioni ad entrambe le anche porterebbero
verosimilmente il paziente ad un’abilità completa in un’attività medio-leggera
nell’arco di circa un anno. (…)” (doc. 2/10-11 dell’incarto cassa malati).
Il rinvio degli atti all’Ufficio AI per ulteriori
accertamenti medici appare necessario anche avuto riguardo al fatto che il dr. ____________________,
nel rapporto 27 aprile 2007 indirizzato all’Ufficio AI (IX/1, rapporto che non
risulta nemmeno essere stato sottoposto ai medici SMR), ha attestato che:
" (…)
Ultimamente si nota un netto peggioramento della
coxalgia bilaterale che limita molto il paziente. Egli non riesce più a
spostarsi, anche per breve distanza. La deambulazione è effettuata con
un’importante zoppia. Dal punto di vista terapeutico vi è una chiara indicazione
ad una protesi totale delle anche, che però al momento viene rimandata, vista
la giovane età del paziente.
Purtroppo, nonostante l’esecuzione di una fisioterapia
intensiva, sia la coxalgia che la lombaggine persistono.
Ritengo quindi che il mio paziente presenta un netto
peggioramento del suo stato di salute e che quindi necessita di una revisione
anticipata del caso.
A mio avviso risulta completamente inabile al lavoro
dal 7.03.05 ed è impensabile che possa svolgere un’attività lavorativa anche
sedentaria in queste condizioni. (…)." (IX/1)
Il dr. __________, nel rapporto 7 maggio 2008
indirizzato all’Ufficio AI (IX/2), ha poi ribadito che:
" (…)
Ripeto come già scritto nella lettera 27.04.07, che
ultimamente si nota un netto peggioramento della coxalgia bilaterale che limita
molto il paziente. Egli non riesce più a spostarsi anche per brevi distanze.
Questo è l’elemento nuovo, ossia il peggioramento della
patologia preesistente (necrosi testa femorale bilaterale). Questo può essere
dimostrato radiologicamente. Infatti ho eseguito in data odierna una nuova RX del
bacino che dimostra un peggioramento confronto all’indagine eseguita nel 2006,
ossia un peggioramento della coxartrosi.
Quindi è completamente falso che la lettera del
27.04.07 non apporta alcun elemento nuovo. Il peggioramento si è riscontrato in
questo ultimo anno. Qualsiasi medico (anche non specialista) che prende visione
delle RX del bacino del paziente, potrà certificare che la coxartrosi
bilaterale su necrosi delle teste femorali è gravissima. Su base a queste RX si
potrebbe chiedersi come fa ancora il paziente a camminare.
Quindi confermo che il signor RI 1 presenta un netto
peggioramento del suo stato di salute da quando è stato visto dal Dr. __________
e che quindi necessita di una revisione anticipata del caso non essendo più in
grado di spostarsi anche per brevi distanze, senza forti dolori.
(…)" (IX/2)
Di conseguenza, visto l’accertamento medico lacunoso,
si giustifica l’annulla-mento della decisione impugnata e il rinvio degli atti
all’Ufficio AI affinché, previo complemento peritale con richiesta della
documentazione radiologica menzionata dal dr. __________ nei suoi certificati,
aggiornamento della situazione valetudinaria per quanto attiene alle patologie
ortopediche e lombari e valutazione della capacità lavorativa nel tempo, si
pronunci nuovamente sul diritto a prestazioni.
Va qui infatti evidenziato che il giudizio di abilità
lavorativa al 100% in un’attività adeguata rispettosa dei limiti funzionali
posti è stato confermato dall’amministra-zione, mediante il provvedimento contestato
del 23 aprile 2008, sulla base della perizia eseguita dal dr. __________ il 14
giugno 2005, e quindi, quasi tre anni prima.
In questo senso la domanda di essere sentito e la
richiesta di una perizia ortopedica, formulate con il ricorso, sono superate dal
rinvio degli atti all’Ufficio AI per ulteriori accertamenti.
(…)" (doc. AI 97/18-21)
1.4. Viste
le risultanze delle perizie 19 aprile 2010 del dr. __________ (doc. AI
113/1-7), 5 luglio 2010 del dr. __________ (doc. AI 117/1-11), 21 giugno 2010
della dr.ssa __________ e del dr. __________ (doc. AI 119/2-15) e sulla base dei
rapporti medici 26 aprile e 19 luglio 2010 e delle annotazioni 14 e 27 dicembre
2010 del dr. __________ (doc. AI 114/1-4, 120/1-3, 130/1 e 133/1), nonché del
rapporto 14 settembre 2010 dei consulenti in integrazione (doc. AI 123/1-4 e
tabelle con allegati sub doc. AI 121/1-13), con decisione 28 dicembre 2010, preavvisata
con progetto 26 ottobre 2010 (doc. AI 124/1-3), l’Ufficio AI ha negato nuovamente
all’assicurato il diritto a prestazioni (doc. AI 134/1-3).
1.5. Contro
questa decisione, sempre tramite l’avv. RA 1, l’assicurato ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA con il quale – contestata la
valutazione medica, la reintegrabilità sul mercato del lavoro e il reddito da
valido, con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in seguito – ha chiesto
l’annulla-mento della decisione impugnata e il riconoscimento del diritto a
prestazioni nella misura più ampia possibile.
1.6. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI – confermata la valutazione medica e, per
quanto attiene quella economica, osservato, in particolare, che “(…) la
consulente in integrazione professionale __________, tenendo conto delle
risultanze mediche, ha elencato degli esempi di attività esigibili che
l’assicurato potrebbe ancora svolgere ed ha poi ritenuto una riduzione del 24%
(per attività leggere e altri fattori di deduzione) da operare sul reddito
ipotetico da invalido. […] Nel caso di specie, la consulente in integrazione ha
correttamente considerato il salario da valido di CHF 33'600.-- indicato nel
questionario completato dal datore di lavoro in data 23.06.2005 (doc. 52
incarto AI) e ritenuto nella sentenza del TCA del 21.04.2009 (incarto
32.2008.101 – consid. 2.10), cresciuta incontestata in giudicato. (…)” (VI)
– ha chiesto di respingere il ricorso.
1.7. Con
scritto 4 aprile 2011 – trasmesso per conoscenza all’Uffi-cio AI (IX) –, richiamata
la perizia 19 aprile 2010 del dr. __________, l’assicurato ha chiesto “(…)
che venga esperito, quale ulteriore mezzo di prova, un accertamento peritale in
merito al nuovo problema di artrosi della colonna cervicale, alla statica ed ai
peggioramenti segnalati dal dr. med. __________. Specificatamente in relazione
all’artrosi il dr. med. __________ esprime la necessità di una miglior indagine.
(…)” (VIII).
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF
9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
Nel
merito
2.2. Il
1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti
quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica
degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Dal
momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante
(momento dell’eventuale diritto alla rendita) è realizzato antecedentemente al
1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono
applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento
al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.3. Oggetto
del contendere è la questione a sapere se a ragione l’Ufficio AI ha respinto la
terza domanda di prestazioni inoltrata dall’assicurato il 16 marzo 2005.
L’insorgente
postula l’annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento del diritto
a prestazioni nella misura più ampia possibile.
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perchè il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,
L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco
di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido).
Al
proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale
delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il
raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale)
inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono
però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere
conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa
della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione)
e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I
600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid.
4.1).
2.5. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342,
607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss
des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
Al
riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni
fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,
devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato
psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione
per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente
esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque
stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno
alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro
gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello
di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di
stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla
salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno
un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi
se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in
pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile
per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi
citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).
(…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid.
3.2).
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,
le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,
la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre
1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182
consid. 2a con riferimenti).
In
una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento
di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa
da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.
pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13
luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).
2.6. Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il
grado di invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a
se stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende
verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per
il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI).
Se
tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della
domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile
una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita
l'amministrazione è obbligata a entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V
64 consid. 3; DTF 117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV
Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der
Invalidenversi-cherung, Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pag. 84-86;
Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité, Les prestations,
Lausanne 1985, pag. 270).
Se
l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la
fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la
modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è
effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per
analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1
LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 p. 8; Rüedi,
Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrenten-revisionen, in
Schaffauser/ Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen, Veröffentlichungen des
Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999,
pag. 15; DTF 117 V 198).
2.7. Nel caso in esame dagli atti di causa risulta che – conformemente
alla STCA di rinvio del 21 aprile 2009 (doc. AI 97/1-24 e consid. 1.3) –
l’amministrazione ha proceduto ad ulteriori accertamenti medici.
Il
dr. __________, FMH in chirurgia ortopedica e ortopedia, nella perizia 11 aprile
2010 (doc. AI 113/1-7) – posta la diagnosi con ripercussioni sulla capacità di lavoro di “(…)
Grave osteonecrosi delle teste femorali bilateralmente. Stato dopo intervento
di ernia discale S1 con radicolopatie e sindrome parziale della cauda equina.
Buon risultato dopo l’intervento. Attualmente non segni neurologici
evidenziabili. Presenza di spondilartrosi ed uncartrosi cervicale con ernia
intra-foraminale della radice C6 a destra e minor misura della radice C4 a destra
(…)” e, senza ripercussioni sulla capacità di lavoro di “(…) Depressione
psichica e problemi urologici già indagati dal Dr. __________ (…)” (doc. AI
113/3) – ha espresso la seguente valutazione e prognosi:
"
(…)
Rispetto alla visita del 2005 si nota un peggioramento
per quanto riguarda la sintomatologia algica delle anche. Come già detto dal
prof. __________ sembra che la problematica a livello della schiena sia più di
origine statica e quindi dipende dalla cattiva deambulazione e cattiva postura.
Non si reperiscono problemi di carattere neurologico
attuale agli arti inferiori.
Come novità vi è questa artrosi della colonna cervicale
con irritazione della radice C6 e C4 a destra che secondo il mio parere deve
essere meglio indagata mediante un esame neurologico ed eventualmente
neurochirurgico da parte del prof. __________ o da parte del Dr. __________.
Ho ancora a lungo discusso con il paziente
l'opportunità di un intervento protesico. Personalmente non mi sento
assolutamente d'accordo con l'opinione del Dr. __________ il quale sostiene che
giustamente vista la giovane età del paziente questo intervento debba essere
ulteriormente procrastinato.
Secondo me non ha alcun senso aspettare i prossimi 20
anni con un paziente in uno stato così sofferente per porre l'indicazione a
l'intervento protesíco e quindi consigliare il paziente in tal senso.
È evidente che comunque la decisione spetta al paziente
stesso.
(…)" (doc. AI 113/3-4)
Circa
le conseguenze sulla capacità di lavoro e d’integrazione il dr. __________ ha
rilevato:
"
(…)
Fatti
B. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ DI
LAVORO
1. Menomazioni (qualitative e
quantitative) dovute ai distrubi constatati
. a livello psicologico e
mentale
Come già espressomi a livello psicologico e mentale il
paziente è fortemente restio a sottoporsi ad un intervento chirurgico in quanto
ha veramente paura che si manifestino delle complicazioni che possono
peggiorare lo stato di salute piuttosto che migliorarlo.
. a livello fisico
Come già detto il paziente non è più abile ad
effettuare attività pesanti.
. nell'ambito sociale
Non a me noti.
2. Conseguenze dei disturbi
sull'attività attuale
2.1 Come si ripercuotono i disturbi
sull'attività attuale dell'assicurato?
Considerandi
II paziente non può più svolgere l'attività finora
effettuata in particolare come già detto l'attività di magazziniere, pizzaiolo,
operaio.
2.2
Esatta descrizione delle funzioni
intatte e della capacità di carico
Il paziente ha una capacità normale di sollevamento di
pesi fino a 5 kg ma ridotta per quanto riguarda il trasporto degli stessi.
Anche per i pesi da 6 a 10 kg il paziente potrebbe anche sollevarli ma è molto ridotto nel trasporto degli stessi. Non può più sollevare
e trasportare pesi oltre gli 11 kg. Ha una capacità normale di sollevare pesi
fino a 5 kg sopra le spalle, ridotta per quanto riguarda il sollevamento di
pesi superiore ai 5 kg.
Non vi sono limitazioni per quanto riguarda lavori
leggeri e di precisione mentre ridotto, nell'attività media ed è praticamente
inabile ad effettuare lavori pesanti di manovalanza e lavori molto pesanti.
La rotazione della mano risulta normale.
Il paziente è ridotto nelle attività che lo costringono
ad elevare le braccia in quanto ciò comporterebbe anche una retropulsione della
testa ciò che attualmente non è possibile.
E' ridotto fino a molto ridotto nelle attività che
comportano una rotazione del busto, molto ridotto nella posizione seduta e
piegata in avanti. Esigua la possibilità di mantenere la posizione eretta e
piegata in avanti. Ridotta la posizione inginocchiata così come la posizione
con ginocchia inflessione.
Il paziente ha una capacità ridotta di mantenere la
posizione seduta in quanto dopo 1 ora deve sgranchirsi le gambe e la schiena.
Molto ridotta la capacità di mantenere la posizione eretta.
Per quanto riguarda gli spostamenti il paziente può
spostarsi normalmente fino a 50 metri. Lievemente ridotta oltre i 50 metri. Esigua per i tratti lunghi e su terreno accidentato come salire e scendere le scale.
Nulla la possibilità di salire su ponteggi e scale e
pioli.
È evidente che questi spostamenti sono possibili
soltanto in assenza di dolori acuti. L'impiego delle 2 mani è possibile
normalmente mentre solo in parte è possibile il bilanciamento e l'equilibrio.
2.3
L'attività attuale è ancora
praticabile?
Riporto quindi qui quanto già espresso in occasione
della visita del 2005 nel senso che se si tratta di una attività di
compravendita di auto usate risponderei di sì.
2.4
Se sì, in quale misura (ore al
giorno)?
4-6 ore al giorno.
2.5
È presente inoltre una diminuzione
della capacità di lavoro?
Si.
2.6
Se si, in che misura?
Il paziente come già espresso può effettuare dei brevi
giri in macchina in prova con i clienti. Non ha grossa difficoltà a mostrare la
macchine da vendere ed effettuare attività di carattere amministrativo. Non è
abile al carico e scarico di macchine sul carro attrezzi.
2.7
Da quando esiste una limitazione
della capacità di lavoro dal lato medico di almeno il 20%?
Dal 8.3.2005.
2.8
Qual è stato in seguito lo sviluppo
della limitazione della capacità di lavoro?
Il paziente con il tempo ha avuto un peggioramento
della situazione delle anche con comparsa di problemi al collo con una
diminuzione del raggio di azione soprattutto diminuzione della capacità di stare
seduto ed eretto.
C. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ
D'INTEGRAZIONE
1.
E' possibile effettuare
provvedimenti d'integrazione? Ve ne sono in Corso? Ne sono previsti?
Sì.
1.1
Se sì, la preghiamo di descrivere
il piano di riabilitazione
Come già espresso il paziente potrebbe essere adibito
ad attività parzialmente sedentarie che tuttavia non lo costringono a mantenere
la posizione seduta oltre 1 ora e non lo costringono a camminare per lunghi
tragitti su terreni sconnessi e portare pesi.
2.
E'
possibile migliorare la capacità di lavoro sul posto di lavoro attuale?
Ritengo che l'attività di compra-vendita auto con le
limitazioni sopra descritte sia ancora attuabile.
3.
L'assicurato è in grado di
svolgere altre attività?
Sì.
3.1
Se sì, a quali esigenze deve
rispondere il posto di lavoro dal punto di vista medico e di che cosa bisogna
tenere soprattutto conto nel caso di un'altra attività?
Tutte le attività nei limiti sopra descritti.
(…)" (doc. AI 113/4-6)
Il
perito ha poi espresso la seguente osservazione:
"
(…)
L'assicurato ha dimostrato un’importante rivalsa verso
l'amministrazione con un protrarsi della presa di posizione da parte dell'Al
non accettabile.
La sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni
risulta datata 21.4.2009 e la richiesta della nuova perizia ha avuto luogo
soltanto in data 8.3.2010 cioè a distanza di un anno. Il paziente è ben
consapevole che potrebbe eventualmente svolgere delle piccole attività molto
leggere, riferisce tuttavia che in questa situazione probabilmente o anzi
sicuramente non vi sarebbe nessuno che lo assumerebbe anche a tempo parziale.
Ritiene quindi che anche la valutazione dell'Al che il paziente potrebbe
svolgere una attività tipo imballaggio-magazziniere o controllo in fabbrica non
farebbe altro che spostare la problematica dell'assic. Invalidità
all'assicurazione disoccupazione ed eventualmente successivamente all'assistenza
sociale.
Penso che personalmente mi trovo consenziente in questo
senso con il paziente.
Per quanto riguarda l'esigibilità e i rischi di un
intervento di una protesi delle anche, penso che l'intervento sia esigibile nel
senso che statisticamente oggi giorno l'intervento di protesi alle anche in un
paziente sano dal punto di vista generale non comporta rischi eccessivamente
elevati ed è diventata praticamente una routine.
Non si può sottacere comunque che in qualsiasi tipo di
intervento i rischi siano sempre "dietro l'angolo" soprattutto in
questi interventi impegnativi.
Ricordo qui l'infezione post-operatoria, la trombosi,
l'embolia polmonare per citarne soltanto alcuni. Rischi tuttavia contenuti
mediante profilassi antibiotiche e tromboemboliche che riducono questi rischi
veramente al minimo.
Sono comunque convinto che un intervento di protesi
potrebbe sicuramente migliorare lo stato di salute dell'assicurato non soltanto
alle anche ma a quanto sostiene anche il prof. __________ potrebbe migliorare
anche la componente algica della schiena.
È evidente quindi che in seguito all'impianto delle
protesi delle anche e quindi in seguito alla scomparsa delle algie delle anche
e una migliore motilità ciò comporterebbe un aumento della capacità lavorativa
che permetterebbe al paziente di riprendere la sua attività di compra-vendita
delle auto probabilmente in misura del 100%.
Oggi giorno si vedono pazienti anche in età decisamente
superiori a quelle del paziente che con protesi vanno in montagna, sciano,
vanno a caccia e praticano lavori anche relativamente pesanti senza nessuna
limitazione.
(…)" (doc. AI 113/7)
Il
dr. __________, medico SMR, nel rapporto medico 26 aprile 2010 (doc. AI
114/1-4), ha quindi indicato il seguente procedere: “(…) – complemento
peritale tramite perizia psichiatrica centro peritale che dovrà stabilire se vi
è patologia psichiatrica che potrebbe rendere non esigibile l’intervento alle
anche – perizia neurologica dr. __________ per chiarire se dal lato neurologico
l’esigibilità ortopedica viene ulteriormente ridotta (…)” (doc. AI 114/3).
Il
dr. __________, FMH in neurologia, nella perizia 5 luglio 2010 (doc. AI 117/1-11)
– posta la diagnosi di “(…) – coxartrosi bilaterale delle anche,
dopo necrosi asettica delle teste femorali – brachialgie parestetiche destre su
incipiente compressione cronica del nervo mediano destro nel canale carpale –
esiti di lesione del nervo cutaneo laterale del femore, dopo intervento a
livello dall’ala illiaca destra – cervicalgie su alterazioni
statico-degenerative del rachide cervicale – modica sindrome lombo vertebrale
residuale in stato da intervento per ernia discale L5-S1, senza segni di
sofferenza radicolari persistenti ai membri inferiori (…)” (doc. AI 117/4) –, ha rilevato:
"
(…)
5) VALUTAZIONE E PROGNOSI:
AI momento attuale assenza di sindrome lombo-vertebrale
maggiore, nessun segno radicolare irritativo o tantomeno deficitario ai membri
inferiori, leggera limitazione del rachide cervicale in presenza di alterazioni
statico-degenerative abbastanza importanti, senza però segni di sofferenza radicolare
cervicale né midollare.
Brachialgie parestetiche su compressione cronica del
nervo mediano destro al canale carpale, patologia abbastanza frequente legata
spesso all'attività pesante o alla presenza di tenosinoviti, oltre ad un
aumento ponderale ed a fattori metabolici.
Ipestesia sulla faccia antero-laterale della coscia
destra nel territorio di innervazione del nervo cutaneo laterale del femore,
nervo probabilmente leso o coinvolto in rimaneggiamenti cicatriziali, in seguito
all'intervento di spongiosa dall'anca destra.
Attualmente il nervo non è particolarmente doloroso né
presenta parestesie fastidiose. È possibile che inizialmente abbia provocato
delle disestesie.
La problematica principale dell'Assicurato sono le
coxartrosi bilaterali, con importante impedimento della marcia, per le quali
penso che un intervento di protesi totale sia la soluzione finale. Per la compressione
del canale carpale, per il momento, consiglierei una terapia conservativa
(stecca notturna, applicazione locale di AINS, impacchi ghiacciati, evitare
attività ripetitive con il braccio).
Se la situazione peggiora bisognerà ricontrollare
I'ENG, in previsione di un eventuale intervento di decompressione.
Nessun segno clinico né elettroneuromiografico per una
sofferenza radicolare C6 destra. Al momento attuale nessun segno nemmeno irritativo.
B) CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ DI LAVORO:
1) MENOMAZIONI DOVUTE AI DISTURBI
CONSTATATI:
A livello psicologico l'Assicurato si sente sicuramente
invalido, limitato negli spostamenti.
A livello fisico, difficoltà di deambulazione, dolori a
livello delle anche, ripercussioni statiche anche a livello del bacino, del
rachide lombo-sacrale.
2) CONSEGUENZE DEI DISTURBI SULL'ATTIVITÀ
ATTUALE:
Come ultima professione l'Assicurato ha iniziato con la
moglie un commercio di auto usate, in questa attività potendosi alzare e sedere
a discrezione, probabilmente ha potuto lavorare nella misura del 50% fino al
2005.
Attualmente la problematica delle anche, secondo il
Dottor __________ è peggiorata dal punto di vista radiologico ed anche clinico,
l'Assicurato può senz'altro aver problemi nel rimanere a lungo seduto oltre a
non potersi muovere con facilità, salire e scendere le scale.
Dal punto di vista strettamente neurologico, per la
problematica lombo-sacrale cervico-vertebrale e per le brachialgie
parestetiche, presenta un'incapacità lavorativa non superiore al 15%. Come già
detto la problematica maggiore è a livello della coxartrosi e deve essere valutata
da uno Specialista Ortopedico.
Una limitazione della capacità di lavoro di almeno 20%
è sicuramente presente fra il 1995 e il 1997, quando fu operato a livello
lombo-sacrale e alle anche.
Dal punto di vista strettamente neurologico la
situazione à livello lombo-sacrale è migliorata da prima dell'intervento, la
problematica a livello del canale carpale si è sviluppata nel corso di questi
anni e al momento non è grave.
In caso di peggioramento può essere risolta con un
intervento.
Come già detto per le cervicalgie la sindrome
lombo-vertebrale residuale, con leggera limitazione funzionale e la
problematica del canale carpale, l'Assicurato non presenta un'incapacità
superiore al 15%, in una professione non eccessivamente pesante (prima lavorava
come magazziniere).
C) CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ DI
INTEGRAZIONE:
Come già detto la problematica maggiore è a livello
ortopedico, lascerei ad uno Specialista di questo campo esprimersi con
precisione.
L'Assicurato può sicuramente avere benefici da un
intervento di protesi totali a livello delle due anche, come già proposto a suo
tempo dal Dottor __________.
L'Assicurato è sicuramente capace di lavorare in qualsiasi
attività dove non debba rimanere a lungo in posizione eretta, spostarsi in
continuazione, salire scale né rimanere a lungo seduto. Lascerei tuttavia il
giudizio finale di incapacità lavorativa ad uno Specialista Ortpedico.
Non ho riscontrato problemi psichici, il problema
urologico è già stato risolto a suo tempo.
(…)" (doc. AI 117/5-7)
La
dr.ssa __________, FMH in psichiatria e psicoterapia e il dr. __________ FMH in
psichiatria e psicoterapia e direttore del CPAS, nella perizia 21 giugno 2010
(doc. AI 119/2-15) non hanno posto nessuna diagnosi psichiatrica e hanno espresso
la seguente valutazione:
"
(…)
5.
Valutazione e prognosi:
Si tratta di un uomo originario del __________ giunto
in Svizzera inizialmente come asilante politico, da anni cittadino svizzero,
ben adattato al contesto sociale.
Ha conseguito la formazione professionale di
elettricista attività svolta per brevissimo tempo in Patria. In Svizzera ha
lavorato come operaio, magazziniere e commerciante di auto usate.
Dall'esplorazione psichiatrica, da quanto da lui
riferito, da quanto contenuto nell'incarto, non emerge alcuna patologia
psichiatrica che possa interferire sulla sua capacità lavorativa o che abbia
influenza sulla patologia fisica di cui è affetto.
Non si rilevano elaborazioni istrioniche della sindrome
dolorosa di origine organica di cui è affetto, né la stessa è associata a
conflitti emozionali; non vi è un marcato incremento del sostegno o dell'attenzione
di cui è fatto oggetto a livello familiare o medico.
Non si evidenzia una causa psicogena dei dolori.
Non presenta attualmente un'alterazione del tono
dell'umore in senso depressivo e non ha presentato episodi depressivi franchi
così classificabili secondo I'ICD 10, né è affetto da sindrome depressiva ricorrente.
Non ha presentato e non presenta una distimia.
Non presenta sindromi nevrotiche, né sindromi
somatoformi: non è rintracciabile nella sua storia la comparsa ripetuta di
sintomi somatici, né di continue richieste di indagini mediche malgrado
ripetuti esiti negativi e rassicurazioni da parte dei medici che i sintomi non
abbiano una base fisica.
Non presenta una sindrome somatoforme da dolore
persistente, né una nevrastenia.
Non presenta un disturbo di personalità classificabile
secondo I'ICD 10.
Non presenta un disturbo delirante (il corso del
pensiero è normale, senza ideazioni deliranti (non presenta deliri di
controllo, né di influenzamento, né di altro tipo, idee fisse o prevalenti, non
vi sono turbe percettive). Le capacità cognitive sono conservate, non presenta un
deficit intellettivo.
E' in grado di capire il tipo di intervento proposto
(protesi alle anche): lo stesso gli è stato delucidato ed è al corrente delle
eventuali complicazioni.
Il suo rifiuto a sottoporsi a tale intervento deriva
dal fatto di non avere garanzie della scomparsa della coxalgia bilaterale e
della rachialgia e del recupero totale della capacità di deambulazione e di movimento.
Secondo il periziando ha avuto una patologia lombare, è
ora affetto da una patologia delle anche e lamenta problemi dolorosi al rachide
cervicale e lombo-sacrale. Il suo corpo è da lui vissuto un corpo non
"sano" e non ritiene di avere possibilità di recupero; teme anzi un
eventuale sviluppo di un'altra patologia all'apparato locomotorio.
Non ha alcuna progettualità per un recupero di sé in
ambito lavorativo: ritiene infatti a questo riguardo di essersi adoperato al
massimo per poter esercitare un'attività lavorativa confacente ai disturbi da
lui presentati.
Ritiene di dover essere indennizzato a livello
economico dal'assicurazione invalidità in quanto impossibilitato a lavorare a
causa delle malattie di cui soffre.
B. Conseguenze sulla capacità di lavoro
1.
Menomazioni (qualitative e
quantitative) dovute ai disturbi constatati
1.1
a livello psicologico e mentale
Nessuna limitazione: il periziando non presenta
menomazioni a livello psicologico e mentale che possano interferire sulla
capacità di lavoro.
1.2
a livello fisico
Non di mia competenza.
1.3
nell'ambito sociale
Nessuna patologia o deficit interferente con l'utilizzo
delle sue capacità in ambito sociale.
2.
Conseguenze dei disturbi
sull'attività attuale
Il periziando non presenta menomazioni dal punto di
vista psichiatrico che possano interferire sull'attività lavorativa.
2.1
come si ripercuotono i disturbi
sull'attività attuale dell'assicurato?
2.2
L'attività attuale è ancora
praticabile?
Sì, al 100% dal punto di vista psichiatrico.
2.3
Se sì, in quale misura (ore al giorno)?
2.4
È constatabile una diminuzione della
capacità di lavoro?
No, dal punto di vista psichiatrico.
2.5
Se sì, in che misura?
2.6
Da quando esiste una limitazione della
capacità di lavoro provata a livello medico di almeno il 20%?
Nessuna limitazione della capacità di lavoro dal punto
di vista psichiatrico.
2.7
Qual è stata da allora lo sviluppo
della limitazione della capacità di lavoro?
Non fa al caso.
3.
L'ambiente di lavoro dell'assicurato
è in grado di sopportarne i disturbi psichici?
Sì, in quanto il periziando non presenta patologie
psichiatriche interferenti sulla capacità lavorativa e sulle sue capacità
relazionali: ha dimostrato finora buone risorse personali che ha saputo
applicare in ambito familiare, sociale e lavorativo.
C. Conseguenze sulla capacità
d'integrazione,
1.
È possibile effettuare provvedimenti
d'integrazione? Ve ne sono in corso? Ne sono previsti?
Sì, dal profilo psichiatrico, tuttavia il periziando
esclude la possibilità della messa in opera di ogni provvedimento di
integrazione per la patologia fisica di cui soffre da lui ritenuta invalidante
e cronica. In questa situazione mancando di una vera motivazione per un
recupero di sé in ambito lavorativo, un qualunque provvedimento di integrazione
sarebbe probabilmente volto al fallimento.
1.1
Se sì, La preghiamo di descrivere il
piano di riabilitazione, in special modo per quanto riguarda
- l'abitudine al processo
lavorativo
- l'esercizio di capacità sociale
di base
- l'utilizzazione delle risorse
disponibili
Sì, il periziando può essere sottoposto a qualunque
provvedimento di integrazione professionale. Dal punto di vista psichiatrico
non necessita di interventi di questo tipo non presentando alterazioni
dell'abitudine al processo lavorativo e dell'esercizio di capacità sociali di
base né di deficit dell'utilizzo delle risorse disponibili.
1.2
Se no, la preghiamo di darcene ragione
2.
È possibile migliorare la capacità di
lavoro sul posto di lavoro attuale?
Non fa al caso dal punto di vista psichiatrico.
2.1
Se sì, con quali ragionevoli
provvedimenti (p.es. provvedimenti medici)?
2.2
Secondo lei che effetti hanno questi
provvedimenti sulla capacità di lavoro?
3.
L'assicurato è in grado di svolgere
altre attività?
Sì, è abile al 100% al punto di vista psichiatrico in
qualsiasi attività.
3.1
Se sì, a quali esigenze deve rispondere
il posto di lavoro e di che cosa bisogna tenere soprattutto conto nel caso di
un'altra attività (esigenze nei confronti delle persone cui si fa riferimento,
clima di lavoro ecc.)?
II posto di lavoro non deve rispondere di esigenze
particolari, né bisogna tener conto di attività particolari.
3.2
In che misura si possono svolgere
attività consone alle menomazioni (ore al giorno)?
Non fa al caso.
3.3
É constatabile una riduzione della
capacità di lavoro?
No.
3.4
Se sì, in che misura?
3.5
Qualora non siano possibili altre
attività: per quali motivi?
Non fa al caso.
(…)" (doc. AI 119/12-15)
L’Ufficio
AI – viste le risultanze peritali, ritenuti il rapporto medico 19 luglio
2010.
e le annotazioni 14 e 27 dicembre 2010 del dr. __________ (doc. AI 120/1-3,
130/1 e 133/1) e considerato il rapporto 14 settembre 2010 dei consulenti in integrazione
(doc. AI 123/1-4 e tabelle con allegati sub doc. AI 121/1-13) – con decisione
28.
dicembre 2010 ha negato il diritto a prestazioni (doc. AI 134/1-3).
2.8
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi
importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si
fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente,
che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione
del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben
motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di
prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio
quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del
25.
aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352
consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il
suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa,
il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici
specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a
conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi,
fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V
176, 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332;
ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003,
pag. 453).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993.
pag. 95).
Va poi evidenziato che in
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,
STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del
rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in
caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008)
e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria
non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall’ammini-strazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29 settembre
2010, consid. 3.4 e i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/ 2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.9
Nella
fattispecie concreta questo TCA non ha motivi per mettere in
dubbio le suesposte dettagliate e convincenti perizie 19 aprile 2010 del dr. __________
(doc. AI 113/1-7), 5 luglio 2010 del dr. __________ (doc. AI 117/1-11) e 21 giugno
2010.
della dr.ssa __________ e del dr. __________ (doc. AI 119/2-15). In esse è
stato debitamente tenuto conto di tutte affezioni di cui soffre l’assicurato,
con conclusioni logiche e prive di contraddizioni circa la capacità lavorativa,
dal marzo 2005, del 60% in attività adeguate. Né del resto l’insorgente ha
prodotto in sede di ricorso la benché minima documentazione medica atta a
validamente mettere in dubbio la fedefacenza delle conclusioni dei periti.
2.9.1
Per
quel che concerne l’aspetto reumatologico, l’assicurato contesta la valutazione
del dr. __________ le cui conclusioni sono state fatte proprie dal dr. __________,
medico SMR, nei rapporti 26 aprile e 19 luglio 2010 (doc. AI 114/1-4 e
120/1-3).
L’insorgente
fa riferimento ai rapporti 27 aprile 2007 (doc. AI 105/2), 7 maggio 2008 (doc.
AI 105/3) e 18 settembre 2009 (doc. AI 105/1), redatti all’attenzione
dell’Ufficio AI, nei quali il dr. __________, FMH in chirurgia ortopedica, ha
confermato un peggioramento progressivo della coxalgia bilaterale, ritenuto
giustificato rimandare l’intervento di protesi alle anche vista la giovane età
del paziente e attestato un’incapacità totale al lavoro dal 7 marzo 2005.
Al
riguardo va rilevato che è proprio avuto riguardo, tra l’altro, anche ai
rapporti 27 aprile 2007 e 7 maggio 2008 del dr. __________ che questo
Tribunale, con la STCA del 21 aprile 2009, ha annullato la decisione su opposizione del 23 aprile 2008 e rinviato gli atti all’amministrazione per ulteriori
accertamenti medici (cfr. consid. 1.3).
L’ulteriore
rapporto 18 settembre 2009 (doc. AI 105/1 con il quale il dr. __________ ha
confermato i sopra menzionati precedenti rapporti) unitamente all’esame
RM-colonna cervicale del 01.12.2009, sono stati presi in considerazione dal dr.
__________ nella perizia 19 aprile 2010 in cui egli ha proceduto ad un’accurata e esaustiva valutazione, concludendo per una capacità lavorativa del 60% (nella
precedente perizia 14 giugno 2005 sub doc. AI 48/1-7 lo stesso perito l’aveva invece
ritenuta del 100%) in un’attività adeguata e rispettosa dei limiti funzionali
posti dal marzo 2005.
Le
conclusioni del dr. __________, seppur divergenti, non apportano nuovi elementi
oggettivi che siano stati ignorati dal dr. __________ e vanno quindi essenzialmente
intese nel senso di una diversa valutazione del quadro clinico e delle sue
conseguenze sulla capacità di lavoro. Occorre qui ricordare il valore di prova
ridotto delle certificazioni del medico curante, anche se specialista (cfr.
consid. 2.8).
Questo
Tribunale non ha dunque alcun motivo per distanziarsi dalla valutazione del dr.
__________.
2.9.2
Dal
punto di vista neurologico – l’Ufficio AI, visto che il dr. __________ nella perizia 19 aprile 2010 ha evidenziato che “(…) come novità vi è questa artrosi della colonna cervicale con
irritazione della radice C6 e C4 a destra che secondo il mio parere deve essere
meglio indagata mediante un esame neurologico ed eventualmente neurochirurgico
da parte del prof. __________ o da parte del __________. (…)” (doc. AI
113/4), ha predisposto un accertamento specialistico in quest’ambito (cfr. doc.
AI 114/3) – il dr. __________ ha concluso che “(…) come già detto la problematica
maggiore è a livello ortopedico, lascerei ad uno Specialista di questo campo
esprimersi con precisione. L’Assicurato può sicuramente avere benefici da un
intervento di protesi a livello delle anche, come già proposto a suo tempo dal
Dottor __________. L’Assicurato è sicuramente capace di lavorare in qualsiasi attività
dove non debba rimanere a lungo in posizione eretta, spostarsi in
continuazione, salire scale né rimanere a lungo seduto. Lascerei tuttavia il
giudizio finale di incapacità lavorativa ad uno Specialista Ortopedico. (…)”
(doc. AI117/7). Questa valutazione è stata confermata dal dr. __________ che,
nel rapporto medico 19 luglio 2010 (doc. AI 120/1-3), ha evidenziato come “(…)
dalle perizie risulta impedimento primariamente derivante dalla problematica
delle anche (…)” ritenuto che “(…) cervicalgie e sindrome lombo
vertebrale residuale portando ad una leggera limitazione funzionale non
superiore al 15% quale magazziniere (…)” (doc. AI 120/3).
Questa
Corte non ha motivo di distanziarsi neppure dalla succitata valutazione del dr.
__________ che, come detto, é stata confermata anche dal medico SMR. In questo
senso, la domanda con la quale il ricorrente ha chiesto venga esperito un
ulteriore accertamento peritale in merito al nuovo problema di artrosi della colonna
cervicale, alla statica ed ai peggioramenti indicati dal dr. __________ (cfr.
consid. 1.7), va respinta. In effetti, quando
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori non potrebbero più modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrchtspflege des Bundes, pag. 47
n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure DTF
122.
II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con
riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito
conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344
consid. 3c con riferimenti).
Nemmeno
è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo al rapporto 17
dicembre 2010 (doc. AI 131/2-4) nel quale il dr. __________, FMH in neurologia,
poste le diagnosi note, non si è espresso sulla capacità lavorativa concludendo
che “(…) credo che l’atteggiamento antalgico evidente del paziente lungo
tutta la colonna vertebrale con l’utilizzo non fisiologico della muscolatura e
di conseguenze contratture a catena è presumibilmente il motivo principale dei
dolori accusati. In tal senso vedrei indicato un approccio riabilitativo stazionario
presso la Clinica di __________ e chiedo ai colleghi che ci leggono in copia
di convocare il paziente direttamente. L’obiettivo del trattamento
riabilitativo è principalmente un decondizionamento muscolare con miglioramento
della postura corporea, sicuramente molto influenzata anche dalla problematica
ad entrambe le anche. (…)” (doc. AI 131/4).
In
merito il dr. __________, nelle annotazioni 27 dicembre 2010, ha rilevato che “(…) dall’attuale rapporto del 17.12.2010 del dr. __________ non risulta una
sostanziale modifica dello stato di salute dell’assicurato rispetto alla perizia
neurologica del dr. __________ del 5.7.2010 (…)” (doc. AI 133/1).
2.9.3
Riguardo
alla valutazione psichiatrica il TCA non ha motivo per scostarsene; tale
valutazione non è del resto stata smentita da alcun certificato
medico-specialistico attestante delle patologie invalidanti, in grado di
influire sulla capacità lavorativa.
2.10
Quanto alla censura sollevata al punto 3 del
ricorso: “(…) il grado di occupazione prospettato dall’Ufficio AI non corrisponde
alla realtà dei fatti: il medesimo è solo teorico poiché l’assunzione da parte
di un datore di lavoro di una persona con le limitazioni del signor RI 1 è in
concreto esclusa. In relazione al carattere ipotetico di una ripresa del lavoro
vengono qui richiamate le osservazioni del dr. med. __________ “Il paziente è ben consapevole che potrebbe
eventualmente svolgere delle piccole attività molto leggere, riferisce tuttavia
che in questa situazione probabilmente o anzi sicuramente non vi sarebbe nessuno
che lo assumerebbe anche a tempo parziale. Ritiene quindi che anche la
valutazione dell’AI che il paziente potrebbe svolgere un’attività tipo imballaggio-magazziniere
o controllo in fabbrica non farebbe altro che spostare la problematica
dall’assicu-razione invalidità all’assicurazione disoccupazione ed eventualmente
all’assistenza sociale. Penso che personalmente mi trovo consenziente in questo
senso con il paziente.” (perizia medica 19 aprile 2010, dr. med. ____________________,
pagina 7). (…)” va rilevato
quanto segue.
La questione relativa alle attività professionali concretamente
realizzabili è di competenza del consulente in integrazione professionale (STF
9C_13/2007 del 31 marzo 2008, consid. 3; Meyer, Bundesgesetz
über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgericht im
Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 348).
Va poi evidenziato che, secondo la giurisprudenza, se è vero che
vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente
al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli
accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di
invalidità. In proposito va rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto
corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto
di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (STF
8C_399/2007 del 23 aprile 2008; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del
25.
febbraio 2003 consid. 4.7).
Occorre
inoltre ricordare che le difficoltà del mercato del lavoro rappresentano un
elemento estraneo all’invalidità. In effetti, secondo dottrina e
giurisprudenza, l’assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al
massimo le sue capacità di guadagno (STFA inedita del 10 settembre 1998 nella
causa S.; DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240 pag. 96; SVR 1995 UV 35 pag.
106.
consid. 5b e riferimenti). Se, malgrado tale impegno, un’occupazione
confacente all’interessato non è reperibile in concreto, questo è dovuto alla
congiuntura del momento, per la quale, considerata la nozione di mercato
equilibrato del lavoro, né l’assicurazione per l’invalidità né quella contro
gli infortuni sono tenute a rispondere (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC
1991.
pag. 332 consid. 3b).
Ritenuta
la suenunciata giurisprudenza, questo Tribunale non ha
nel caso concreto motivo per mettere in dubbio le conclusioni dei consulenti in
integrazione che, nel rapporto 14 settembre 2010 (doc. AI 123/1-4) – ritenuto il
danno alla salute e i relativi impedimenti nonché limitazioni –, per quanto
riguarda le attività esigibili senza (ri)formazione specifica, hanno indicato
che “(…) sul piano pratico l’A. potrebbe accedere ad attività di tipo
semplice, poco diversificate, di carattere prettamente manuale, principalmente
di produzione o di esercizio. A titolo d’esempio in pratica si possono ritenere
indicate le attività relative all’industria orologeria e micromeccanica in generale,
rispettivamente le attività di produzione del settore secondario usualmente
assegnate a personale femminile (industria farmaceutica, alimentare, dolciaria,
della calzatura etc.): attività semplici o poco diversificate (nessuna
qualifica o semi-qualifica elementare). (…)” (doc. AI 123/2-3).
In
esito alle considerazioni che precedono, il TCA deve dunque concludere che sul
mercato generale del lavoro esistono delle attività adeguate che l’assicurato
sarebbe in grado di esercitare, nella misura dell’60%, nonostante il danno alla
salute.
Questo
Tribunale – ricordato che, per costante giurisprudenza, il giudice non può
scostarsi dalla valutazione dell’ammini-strazione senza fondati motivi (DTF 137
V 73 consid. 5.2 con riferimento a DTF 126 V 80 consid. 6) – non ha nemmeno
motivo per non considerare la conclusione dei consulenti in integrazione
secondo la quale “(…) pur avendo un grado d’invalidità superiore al 20%,
considerando il grado d’incapacità [ndr. recte: capacità, cfr. doc. AI
122/1] lavorativa del 62% e l’iter scolastico-socio-professionale
dell’assicurato, non riteniamo sia opportuno mettere in atto provvedimenti di
ordine professionale. (…)” (doc. AI 123/4).
Giova
qui ricordare che anche la dr.ssa __________ e il dr. __________, nella perizia
21.
giugno 2010 (doc. AI 119/2-15), hanno, in particolare, evidenziato che “(…)
il periziando esclude la possibilità della messa in opera di ogni provvedimento
di integrazione per la patologia fisica di cui soffre da lui ritenuta invalidante
e cronica. In questa situazione mancando di una vera motivazione per un
recupero di sé in ambito lavorativo, un qualunque provvedimento di integrazione
sarebbe probabilmente volto al fallimento (…)” (doc. AI 119/14).
2.11
Occorre
ora esaminare le conseguenze del danno alla salute subìto dal ricorrente dal
profilo economico.
Preliminarmente
va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa
stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (DTF 129 V
222; cfr., pure, STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1) per cui nel
caso concreto sono determinanti i dati del 2006 visto che l’inabilità al lavoro
è iniziata nel marzo 2005 (art. 29 cpv. 1 lett. b LAI in vigore fino al 31
dicembre 2007 e art. 28 cpv. 1 lett. b LAI nel tenore in vigore dal 1. gennaio
2008).
In
concreto, partendo dal reddito da valido, ritenuto nella STCA, cresciuta incontestata
in giudicato, del 21 aprile 2009, per il 2005 di fr. 33'600.--, si ottiene per
il 2006 un reddito da valido di fr. 34'003.20 (fr. 33'600.-- aumentati del 1.2%
per il 2006; cfr. la tabella B10.2 relativa all’evoluzione dei salari nominali,
pubblicata in La Vie économique 1/2-2011 pag. 95).
Nel
2006, conformemente alla giurisprudenza federale (DTF 134 V 322, 129 V 222, 126 V 76 consid. 3b/aa e 80
consid. 5b/cc), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio
federale di statistica, il ricorrente, svolgendo un’at-tività semplice e
ripetitiva, livello di qualifica 4, avrebbe potuto realizzare un reddito
annuo ipotetico da invalido pari a fr. 59'197.32 (fr. 4'732.--
riportati su 41.7 ore [cfr. tabella B 9.2, pubblicata in
La Vie économique, 1/2-2011, pag. 94] moltiplicati per
12.
[ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U
274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a]).
Considerata la capacità lavorativa del 60% e applicata la riduzione del 24%
riconosciuta dai consulenti in integrazione (cfr. doc. AI 121/2-4) – al proposito va ribadito che, per costante giurisprudenza, il giudice non può scostarsi dalla
valutazione dell’amministrazione senza fondati motivi (DTF 137 V 73 consid. 5.2
con riferimento a DTF 126 V 80 consid. 6) – il reddito ipotetico da
invalido si attesta infine in fr. 26'993.97 (fr. 59'197.32 x 60% e ridotti
del 24%).
Ritenuto
il reddito da valido di fr. 34'003.20 e da invalido di fr. 26'993.97 si ottiene
un grado d’invalidità del 21% ([34'003.20 - 26'993.97] x 100 : 34'003.20 =
20.
% arrotondato al 22% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121
consid. 3.2) che non dà diritto ad alcuna rendita d’invalidità (cfr. consid.
2.
).
Dalle
motivazioni della decisione si evince che l’amministra-zione ha raffrontato i
redditi relativi agli anni 2006 a 2009, raffronti dai quali sono risultati dei
tassi di invalidità del 21% e del 22% (si veda in particolare il doc. AI
121/1-13 e 134/2).
Ora,
a prescindere dal fatto che l’amministrazione avrebbe dovuto aggiornare i dati
economici fino al 2010 (anno in cui è stata emessa la decisione impugnata), nel
caso di specie (visto lo stato di salute stazionario e considerato che non ha
più ripreso alcuna attività lavorativa) questo Tribunale può esimersi dal
verificare la correttezza dei raffronti dei redditi operati dall’Ufficio AI dal
2007.
al 2009 come pure dal procedere al confronto dei redditi fino al momento
della decisione impugnata (per un caso analogo vedi la STCA del 9 giugno 2011
[31.2010.320], consid. 2.9.4).
2.12
In
simili circostanze, visto tutto quanto precede la decisioneimpugnata va confermata
e il ricorso respinto.
2.13
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1.
Il
ricorso è respinto.
2.
Le
spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster