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Decisione

32.2011.42

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

3 agosto 2011Italiano35 min

Source ti.ch

Fatti

i disturbi dell’equilibrio di cui riferito nei precedenti rapporti sono un

problema “vero”, benché di origine psichica), in questo divenendo vieppiù

rivendicativo.

Nel corso degli ultimi mesi si è assistito ad una

progressiva attivazione di elementi ascrivibili ad una già segnalata (vedi

rapporto medico del 11/2007) fragilità identitaria, che si esprimono

prevalentemente a livello d’una scarsa tolleranza all’angoscia e alle

frustrazioni ed una marcata instabilità dell’umore a polarità depressivo-disforica.

Il paziente presenta sbalzi dell’umore che e, in particolare nelle ultime

settimane, il livello di tensione psichica e impulsività è andato incontro ad

un incremento tale da rendere palese, a tratti e a più riprese e anche durante

i colloqui con lo scrivente, il rischio d’un discontrollo degli impulsi

aggressivi (anche la moglie ha recentemente chiamato segnalando la sua

apprensione per le frequenti collere del paziente).

Considerandi

In sintesi egli presenta allo stato un quadro

psicopatologico caratterizzato da una condizione depressivo-disforica e

impulsività, con un’ideazione permeata al contempo da vissuti depressivi poco

accessibili (tematiche di perdita, fallimento e disistima, in guaribilità) e

una marcata rivendicatività, che, pur originatasi verosimilmente nel tempo

sulla scorta di problematiche personali e razionali profondamente intime (…), ,

si rivolge nella realtà e nel “qui e ora” alla vostra assicurazione. Egli

presenta inoltre una sintomatologia ansiosa generalizzata con crisi d’ansia

parossistica oltre ai già citati disturbi dell’equilibrio (a detta del paziente

con cadute).

Alla luce di questa evoluzione, nella valutazione

psichiatrica del paziente appare necessario considerare maggiormente i tratti

di personalità immatura ed impulsiva, che da un lato sottendono e rilanciano in

continuazione la psicopatologia fin qui osservata, dall’altro rappresentano ora

dei fattori che in quota parte rendono ancora più complesso il già difficile

reinserimento professionale del paziente. Precisiamo che attualmente dal

11.10.2010

il paziente risulta inabile all’attività lavorativa nella misura del

100% (rivalutazione prevista in data odierna).

Dispositivo

Per questi motivi a nostro parere, considerate la

presenza di una sindrome depressiva ricorrente (ICD-10:F33) e una sindrome

ansiosa generalizzata (ICD-10: F41.1) nel contesto di una personalità

caratterizzata da tratti d’immaturità ed impulsività, appare indicato

rivalutare il paziente anche dal punto di vista medico-assicurativo e in ogni

caso immaginare un aiuto da parte vostra al reinserimento professionale,

altrimenti altamente improbabile, per provare a mitigare gli effetti

dell’inevitabile processo di regressione-cronicizzazione già in atto."

(doc. AI 64)

Il 25

ottobre 2010 il medico SMR, dr. med. __________, ha preso posizione,

affermando:

"

Siamo confrontati da un certificato del dr. __________i,

__________ __________, del 20.10.2010, di non facile lettura.

Inizialmente, si leggono aspetti di tipo

rivendicativo nel comportamento dell’A.o in risposta alla decisione AI.

Aspetti rivendicativi erano già stati

compiutamente analizzati nella perizia del dr. __________ del novembre 2009.

Non rappresentano dunque un elemento nuovo.

Il dr. __________ ritorna poi sul suo primo rapporto

AI del novembre 2007: anche qui, gli aspetti considerati erano già entrati in

conto nella valutazione peritale del Dr. __________.

Il dr. __________ certifica il peggioramento con

IL 100% nell’attività lavorativa dell’A.o dal 11 ottobre 2010: indica le stesse

diagnosi di sindrome depressiva ricorrente e sindrome ansiosa generalizzata,

già da lui certificate in precedenza e richiede una rivalutazione dell’A:o da

parte dell’UAI anche per un reinserimento professionale. Aspetto quest’ultimo

in apparente contraddizione con un’incapacità lavorativa totale certificata da

così pochi giorni.

Le diagnosi indicate erano state oggetto della

perizia sopra citata così come la sintomatologia riferita.

In pratica, non si leggono indicazioni oggettive

di un peggioramento psicopatologico, al di la degli aspetti rivendicativi noti.

Si tratta quindi di un diverso apprezzamento da parte del curante di una

situazione nota da tempo.

In conclusione non si giustifica un’entrata in

materia." (doc. AI 66-1)

Il 20

maggio 2011 il dr. med. __________ ed il dr. med. __________, hanno affermato:

"

(…)

Così come richiesto dall’interessato si

allestisce un breve rapporto medico inerente il paziente sopraccitato, già

eseguito presso il nostro Servizio dal 1993 al 2003 e dal febbraio 2007 ad

oggi.

Egli è portatore d’un disturbo psichiatrico

cronico a causa del quale, dal punto di vista psichiatrico, presenta

attualmente un’inabilità lavorativa di lunga durata del 50%.

Egli ha inoltrato 2 richieste di prestazione per

adulti presso l’Assicurazione Invalidità – in occasione della prima di queste

l’AI ha valutato un grado d’invalidità del 29% e alla seconda vi è stata una

decisione di non entrata in materia. Questa seconda decisione è stata impugnata

dal paziente, che ha inoltrato regolare ricorso.

Per quanto concerne la situazione

medico-psichiatrica si rimanda al “Certificato medico di aggravamento”

allegato, da noi allestito nell’ottobre 2010 quando il paziente ha inoltrato le

sue osservazioni al progetto di decisione.

Dal punto di vista psicopatologico e

socio-lavorativo il quadro attuale appare sovrapponibile a quello descritto in

tale certificato." (doc. VI)

2.6. Per quanto

riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino

intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977

pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984

pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10

consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.

128).

L'Alta

Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"

(…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i

danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1

LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette

- le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti

di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico

dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno

cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di

quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.

1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29

settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

Secondo la giurisprudenza

del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni

dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la

farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella

causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I

148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

2.7. Quanto alla

valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal

paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),

che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del

perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto

medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la

denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23

aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01del 25

febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione

deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si

rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di

contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano

dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi

in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di

metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere

delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente

fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (cfr. anche la

sentenza 9C_949/2010 del 5 luglio 2011 dove l’Alta Corte ha nuovamente fatto

riferimento alla pronunzia pubblicata in DTF 125 V 351).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 pag. 95).

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.8. Alla luce

della documentazione agli atti questo Tribunale ritiene che il ricorrente non

ha reso verosimile una rilevante modifica dello stato di salute suscettibile di

influenzare il diritto alla rendita.

Il

certificato medico del 12 luglio 2010 del dr. med. __________, FMH medicina

interna, che ha affermato che l’interessato “rimane inabile al lavoro al 50%”

(doc. AI 56-1), non apporta alcun elemento di novità e non oggettiva nessuna

modifica dello stato di salute dell’insorgente. Il medico curante si limita

infatti ad attestare un’inabilità lavorativa senza indicare in cosa

consisterebbe il peggioramento dello stato di salute e senza confrontarsi con

la situazione presente al momento dell’emissione della prima decisione.

Neppure

il certificato medico dell’8 luglio 2010 del dr. med. __________ e del dr. med.

__________ del Servizio __________ __________ __________ (doc. AI 56-2) può

essere d’aiuto al ricorrente. Infatti gli specialisti, pur affermando che “la

condizione del paziente in epigrafe, dal punto di vista psichiatrico, appare in

quota parte peggiorata rispetto a quanto da noi certificato nel giugno 2009”, non oggettivano alcuna

modifica dello stato di salute dell’interessato. I medici, che ripropongono la medesima

diagnosi del 24 giugno 2009 (doc. AI 33-1) di sindrome depressiva ricorrente

(ICD-10: F33) e sindrome ansiosa generalizzata (ICD-10: F41.1) e rilevano che

fino allo scorso anno vi era un uso dannoso secondario di alcool, “nei

confronti del quale il paziente da circa 9 mesi sembra perseguire un’astinenza

totale”, evidenziano infatti che “allo stato, come nel 2009, si

osserva un quadro psicopatologico caratterizzato da elementi depressivi e

soprattutto ansiosi” (sottolineatura del redattore) ed aggiungono che “ormai

da anni” l’interessato lamenta un “disturbo dell’equilibrio, peculiari

disturbi motori e della coordinazione (a volte esitati in cadute)”. Questi

disturbi, già presenti all’epoca delle valutazioni peritali, sono stati presi

in considerazione dal dr. med. __________ nel referto del 19 novembre 2009

(cfr., ad esempio, doc. AI 43-3: “Talvolta sente una sensazione di

formicolio agli arti e poi gli capita di accasciarsi a terra, ma senza perdere

realmente conoscenza. Queste cadute si accompagnano a tremori e sudorazione

profusa e durano circa un’ora”).

Infine

gli specialisti affermano che il grado di inabilità lavorativa attuale, dal

punto di vista psichiatrico, “si attesta al 50%” (doc. AI 53-2), ossia,

a conferma di una sostanziale stabilità dello stato di salute, la stessa percentuale

certificata nel giugno 2009 (cfr. doc. AI 33-2: “dal punto di vista

psichiatrico, in considerazione del quadro psicopatologico attuale, il paziente

presenta un’incapacità lavorativa del 50% nella sua professione di gessatore e

in qualsiasi altro impiego” (doc. AI 33-2).

Resta da

esaminare se quanto affermato nel certificato del 20 ottobre 2010 (doc. AI 64)

dal dr. med. __________ e dal dr. med. __________ che hanno attestato un’inabilità

lavorativa del 100% dall’11 ottobre 2010, oggettiva un peggioramento dello

stato di salute.

In

realtà, visto che nel successivo certificato del 20 maggio 2011 (doc. VI), i

due specialisti, affermano che “il quadro attuale appare sovrapponibile a

quello descritto” il 20 ottobre 2010 e che l’insorgente “presenta attualmente

un’inabilità lavorativa del 50%” (sottolineature del redattore),

ossia analoga a quella già attestata il 24 giugno 2009 (doc. AI 33), prima

dell’emissione della decisione del 2 dicembre 2009 (doc. AI 50), e, come visto,

già presa in considerazione ma non condivisa dal perito nella precedente

procedura quando, malgrado la medesima valutazione degli specialisti dell’__________

di un’inabilità al lavoro del 50%, ha ritenuto il ricorrente incapace al lavoro

al 20%, ci si potrebbe chiedere se l’asserito peggioramento non sia stato solo

passeggero (da ottobre 2010 a maggio 2011) e dunque non tale da causare una

rilevante modifica dello stato di salute suscettibile di influenzare il diritto

alla rendita. In tal caso, visto che il perito non aveva condiviso la

valutazione d’inabilità lavorativa al 50% attestata nel 2009, ritenendo

un’incapacità al 20%, ci si potrebbe inoltre chiedere se non verrebbero altresì

a mancare i requisiti dell’art. 28 cpv. 1 lett. b e c LAI.

La

questione non merita tuttavia ulteriore approfondimento. Infatti anche quanto

figura nel “certificato medico di aggravamento” del 20 ottobre 2010 non

permette di concludere per un peggioramento dello stato di salute

dell’insorgente.

I medici

evidenziano in primo luogo che l’interessato riferisce di aver vissuto in

maniera negativa le decisioni dell’UAI e di averle lette come una sorta di “denigrazione”

nei suoi confronti e un mancato riconoscimento della sua sofferenza psichica e

somatica, divenendo “vieppiù rivendicativo”. Questo aspetto era tuttavia

già presente nell’ambito della precedente procedura. Il dr. med. __________ nel

referto del 19 novembre 2009 nella descrizione dei dati oggettivi ha infatti rilevato:

“atteggiamento collaborante, ma piuttosto stizzito. E’ arrabbiato poiché con

la precedente decisione l’UAI non gli ha riconosciuto un’invalidità in termini

economici (in percentuale era troppo bassa).” e “L’A si presenta

piuttosto arrabbiato per la precedente decisione AI di non erogare una rendita

ed è motivato a far valere i “propri diritti”, anche per vie legali se

necessario. Non si sente riconosciuto dalle istituzioni nella sua sofferenza e

questo lo irrita e lo delude molto.” (doc. AI 43-4). Il perito ha inoltre

evidenziato che “il pensiero ruota attorno a tematiche rivendicative” e

che “tutto il colloquio è finalizzato a dimostrare che non sta fingendo e

che “merita” l’invalidità” (doc. AI 43-4). Per cui l’aspetto rivendicativo

e il vissuto negativo delle decisioni amministrative era già presente nella

precedente procedura ed è stato preso in considerazione dal perito.

In

secondo luogo gli specialisti affermano che “negli ultimi mesi si è

assistito ad una progressiva attivazione di elementi ascrivibili ad una già

segnalata (vedi rapporto medico del 11/2007) fragilità identitaria, che si

esprimono prevalentemente a livello d’una scarsa tolleranza all’angoscia e alle

frustrazioni ed una mancata instabilità dell’umore a polarità

depressivo-disforica”, con la presenza di sbalzi dell’umore, un incremento

della tensione psichica, dell’impulsività e dell’aggressività. Essi rilevano

che l’interessato presenta “allo stato un quadro psicopatologico

caratterizzato da una condizione depressivo-disforica e impulsività, con

un’ideazione permeata al contempo da vissuti depressivi poco accessibili

(tematiche di perdita, fallimento e disistima, guaribilità) e una marcata

rivendicatività”.

Anche

questa patologia non è nuova, era già presente in occasione della precedente

decisione ed è stata presa in considerazione dai medici che lo hanno visitato.

Nel rapporto medico all’UAI del 31 dicembre 2007 il dr. med. __________ e la

dr.ssa med. __________ entrambi FMH psichiatria e psicoterapia, hanno infatti

constatato “una identità fragile, che si esprime con una scarsa tolleranza

alla angoscia e alle frustrazioni, con scarse risorse introspettive, con una

instabilità del tono dell’umore a polarità depressivo-disforica e tendenza

all’abuso etilico a scopo lenitivo” (doc. AI 10-3) ed avevano evidenziato

che l’insorgente lamentava “sbalzi del tono dell’umore a polarità

depressivo-disforica con stanchezza, stati di tensione endopsichica ricorrenti,

impulsività con rischio di passaggi all’atto, etero aggressivi, rallentamento

psicomotorio, vertigini” (doc. AI 10-3).

Nel

certificato del 20 ottobre 2010 i medici hanno poi rilevato la presenza di una

sintomatologia ansiosa generalizzata con crisi d’ansia parossistica oltre ai

già citati disturbi dell’equilibrio che erano già stati evidenziati dai

medesimi specialisti il 24 giugno 2009 (doc. AI 33-1:”allo stato il paziente

presenta una residua problematica depressiva, mentre in rilievo appare la

sintomatologia ansiosa, che si manifesta prevalentemente con crisi d’ansia

parossistica e somatizzazioni – in tal senso il paziente lamenta soprattutto

disturbi dell’equilibrio presentando delle vertigini soggettivamente

invalidanti”).

Infine i

due specialisti ripropongono la medesima diagnosi di sindrome depressiva

ricorrente (ICD-10:F33) e sindrome ansiosa generalizzata (CID-10:F41.1) nel

contesto di una personalità caratterizzata da tratti d’immaturità ed

impulsività, già presa in considerazione nella precedente procedura.

Alla luce

di quanto sopra questo Tribunale ritiene che non sia stato reso verosimile un

peggioramento dello stato di salute rispetto alla situazione esistente il 2

dicembre 2009. Anche il medico SMR, dr. med. __________, specialista FMH

psichiatria e psicoterapia, evidenzia che non “si leggono indicazioni

oggettive di un peggioramento psicopatologico, al di là degli aspetti

rivendicativi noti” e quindi l’attestazione di un’inabilità al 100% dall’11

ottobre 2010 (cfr. tuttavia il già citato certificato del 20 maggio 2011 dove

l’inabilità è diminuita al 50%, come nel 2009 [doc. AI 33-2] e le considerazioni

sopra esposte a questo proposito), è un diverso apprezzamento di una situazione

invariata. La differente valutazione medica è inoltre spiegabile con la diversità

degli incarichi assunti (a scopo di trattamento piuttosto che di perizia: cfr.

anche sentenza 9C_949/2010 del 5 luglio 2011).

A questo

riguardo va ricordato che per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore

dal 1° gennaio 2008 e applicabile in concreto, i servizi medici regionali sono

a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto

alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato -

determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività

lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente

esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico

nei singoli casi.

Scopo e senso del nuovo

disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli

uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti

sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche

conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità

funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara

separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla

base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può

ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza

9C_9/2010 del 29 settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in

SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

Visto

quanto sopra, questo Tribunale condivide le affidabili e concludenti valutazioni

del medico SMR, dr. med. __________ (cfr. più in generale sul valore probatorio

dei rapporti interni del SMR la sentenza I 143/07 del 14 settembre 2007,

consid. 3.3; cfr. pure la sentenza 9C_949/2010 del 5 luglio 2011 con rinvii e 9C_376/2007

del 13 giugno 2008), il quale ha già seguito il caso nella precedente procedura

(doc. AI 44-3) ed ha valutato compiutamente tutta la documentazione medica agli

atti giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in merito

all’assenza di qualsiasi peggioramento dello stato di salute del ricorrente.

In

conclusione, a giusta ragione, in assenza di documenti atti ad attestare un

peggioramento dello stato di salute, l’UAI non è entrato in materia sulla nuova

richiesta di prestazioni.

2.9. Con il ricorso

l’insorgente chiede l’assunzione di ulteriori prove (cfr. doc. I: documenti,

richiamo dall’UAI dell’intero incarto, richiamo/edizione dall’__________

dell’intero dossier del ricorrente, perizia volta a determinare l’effettiva

incapacità lavorativa al guadagno per motivi medici del ricorrente).

Sulla

base di quanto sopra esposto la richiesta va respinta. Infatti, rilevato che

l’incarto AI è stato prodotto in sede di risposta e che gli atti medici prodotti

dalle parti sono sufficienti per poter decidere nel merito del ricorso, non è necessario

procedere con ulteriori accertamenti.

Va qui

rammentato che conformemente alla costante giurispru-denza, qualora

l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove;

Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450,

Kölz/Häner, Verwaltungs-verfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a

ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechts-pflege,

2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H

103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid.

2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce

una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2

Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162

consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

2.10. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità

delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--sono poste a carico del

ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso,

nella misura in cui è ricevibile, è respinto.

2. Le spese

per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il Presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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