Lexipedia

Decisione

32.2011.43

Perizia giudiziaria psichiatrica non presta il fianco a critiche per quanto riguarda il periodo posteriore al 19 aprile 2009. Per contro, per il periodo antecedente le valutazioni SAM e SMR risultano

22 ottobre 2012Italiano46 min

Source ti.ch

Fatti

I doc.

XVIII e XIX sono stati inviati alle parti per conoscenza (doc. XXI).

1.20. Il 24 maggio

2012 il TCA ha interpellato l’UAI in merito alla questione della decorrenza del

diritto alla rendita d’invalidità (doc. XX).

1.21. L’UAI ha

preso posizione sulle osservazioni dell’avv. Taborelli del 16 gennaio 2012 e

sullo scritto del TCA, in data 18 giugno 2012 (doc. XXV+bis).

I doc. XX

e XXV+bis sono stati trasmessi alla GastroSocial Pensionkasse e all’avv.

Taborelli per osservazioni, mentre il doc. XXIII e il doc XXIV per conoscenza

(doc. XXVIII doc. XXVII).

1.22. In data 7

agosto 2012 il legale di Monica Renzetti ha preso posizione sul memoriale del

18 giugno 2012 dell’UAI (doc. XXXI).

Il doc.

XXXI è stato inviato alle parti per conoscenza (doc. XXXII).

1.23. Questa Corte,

il 31 agosto 2012, ha interpellato il medico del SMR, Dr. Prolo, in merito alla

capacità lavorativa indicata nel rapporto del 24 novembre 2008 (doc. XXXIII).

1.24. L’UAI – in

data 13 settembre 2012 – ha risposto producendo la presa di posizione del Dr.

Prolo (doc. XXXIV+bis).

I doc.

XXXIII e XXXIV+bis sono stati inviati alle parti per osservazioni (doc. XXXV).

1.25. L’avv.

Taborelli ha preso posizione il 1° ottobre 2012 (doc. XXXVIII), mentre la

GastroSocial il 10 ottobre 2012 (doc. XXXIX).

Il doc.

XXXVIII è stato trasmesso alla GastroSocial per conoscenza (doc. XL), mentre il

doc. XXXIX all’UAI per conoscenza (doc. XLI).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;

STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;

STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;

STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H

220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in

RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98

del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2. Per costante

giurisprudenza il Tribunale federale e il Tribunale cantonale, a cui la

questione viene rinviata per ulteriori accertamenti, sono vincolati alla

decisione di rinvio dei giudici di ultima istanza.

Se il

Tribunale cantonale non si attiene alle istruzioni del Tribunale federale e di

conseguenza la sua seconda decisione viene annullata, le spese di giudizio

possono essere poste a carico del Cantone (cfr. RAMI 1999 pag. 126 seg.).

In

particolare le considerazioni di diritto (richiamate nel dispositivo) sulla

base delle quale il Tribunale federale motiva il rinvio della causa ad

un'autorità inferiore sono vincolanti sia per quest'ultima che per l'Alta Corte

(cfr. STF 8C_775/2010 del 14 aprile 2011; STF I 874/06 dell'8 agosto 2007; STFA

I 65/06 del 3 agosto 2006; STFA U 46/05 del 29 giugno 2006; STFA U 194/04 del

25 aprile 2005; DTF 120 V 237; DTF 117 V 241; DTF 113 V 159).

Quando

una causa viene rinviata dal Tribunale federale ad un'autorità inferiore,

quest'ultima deve dare alle parti una nuova occasione di esprimersi (cfr.

sentenza C 89/03 del 2 luglio 2007).

2.3. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la

surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente

incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la

sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

L’art. 28

cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno

diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di

rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi

almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi

dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto

fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza

dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,

nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in

condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del

lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido

(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere

determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante

la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle

affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et

pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto

dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei

all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini

fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;

Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente

esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e

dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione

personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua

capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge

il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se

ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione

fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

Al

proposito va infine ancora rilevato che, secondo la

giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le

circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla

rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla

medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali

modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione

(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili

di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R

consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in

SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01

pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I

26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I

475/01).

2.4. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata

da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al

proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere

dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del

lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298

consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324;

RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998

nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

L'Alta Corte ha inoltre

avuto modo di precisare che:

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i

quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art.

4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali

propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono

considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono

turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità

di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la

misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più

oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.

1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29

settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

Secondo la giurisprudenza

del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni

dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la

farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella

causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,

pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

In una

sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che

“(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in

particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata

sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto

scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del

Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4).

(…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

2.5. Il TCA nella

sentenza del 6 maggio 2010 (inc. 32.2009.216) aveva respinto il ricorso della RI

1, e ritenuto che lo stato di salute dell’assicurata, dal profilo psichiatrico,

fosse stato dettagliatamente ed approfonditamente vagliato dal Dr. __________,

medico SMR spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, e che i referti del Dr. __________,

spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, non apportassero nuovi elementi, non

apprezzati in sede peritale, in grado di influire sulla valutazione

specialistica del perito dell’amministrazione. PI 1 veniva quindi considerata,

a far tempo dal 30 ottobre 2008, abile al lavoro in un’attività adeguata al 50%,

mentre dal 19 aprile 2009 inabile in maniera totale (100%).

A seguito

della sentenza del Tribunale Federale del 24 gennaio 2011, il TCA ha ordinato

una perizia medica.

Nel

rapporto peritale del 28 dicembre 2011 il Dr. __________ spec. FMH in

psichiatria e psicoterapia e psichiatra forense certificato SPF, dopo aver

illustrato i quesiti peritali, riassunto gli atti, esposto l’anamnesi, le

lamentele soggettive, lo status, la terapia farmacologica, l’esame psicologico

e la valutazione conclusiva, ha così risposto ai quesiti peritali:

"

(…)

A) PROPOSTI DALLA PARTE CONVENUTA

1) Di

quali affezioni soffre l'assicurata? In particolare, quali sono le diagnosi con

e senza ripercussioni sulla capacità lavorativa?

ad 1)

La peritanda soffre di un complesso disturbo

psichiatrico che comprende tanto un disturbo della struttura di personalità

quanto disturbi ansiosi e affettivi, disturbi della condotta alimentare e di

abuso di sostanze, oltre che, anamnesticamente, disturbi conversivi.

A nostro avviso, la patologia fondamentale è un

disturbo di personalità che, in base all’ICD-10, deve essere inquadrato,

"faute de mieux", come disturbo di personalità emotivamente

instabile, tipo borderline, F60.31.

Non si può però escludere che, in realtà, questo

disturbo rappresenti una fase di transizione e non un assetto stabile. Si ha

infatti l'impressione che il quadro clinico si sia lentamente aggravato e, come

il Testo di Associazione e anche il Test di Rorschach indicano, la presenza di

un nucleo psicotico potrebbe, specie considerando la fragilità dei meccanismi

di difesa disponibili, sfociare, col tempo, in un quadro di psicosi

deficitaria.

Sul disturbo di personalità si innestano come sue

espressioni secondarie gli attacchi di panico e gli aspetti

agora-calustrofobici, che configurano una patologia a sé stante classificata da

ICD-10 alla cifra F40.01 ("Agorafobia con sindrome da attacchi di

panico"*); complicanza comune di questi disturbi sono poi episodi

depressivi, configuranti nel caso della peritanda una sindrome depressiva

ricorrente o forse (ma al riguardo è impossibile essere assolutamente

precisi) una sindrome depressiva persistente non specificata (F33 risp.

F34.9). Tra le misure sfortunatamente poste in atto dalla peritanda per far

fronte ai sintomi ansiosi figura l'abuso di sostanze psicotrope: forse alcol, sicuramente

benzodiazepine e ipnotici. Anche questo costituisce attualmente una patologia

che va d aggiungersi alle precedenti, vale a dire perlomeno un uso dannoso

(F13.1) ma più probabilmente una sindrome da dipendenza (F13.2

"F13" codifica "sindromi e disturbi psichici e comportamentali

dovuti all'uso di sedativi o ipnotici").

Il disturbo alimentare, più che come bulimia, è

da classificare come iperalimentazione associata con altri disturbi

psicologici (F50.4).

I sintomi conversivi come gli episodi di afonia,

sono da classificare alla cifra F44.4 ("Sindrome dissociativa

motoria").

Tranne le ultime due, tutte le diagnosi hanno

ripercussioni sulla capacità lavorativa.

Per completezza, menzioniamo anche il disagio

nella relazione di coppia, codificata con ICD-10 Z63).

2) Quali

sono gli impedimenti ed in quale percentuale incidono sulla capacità lavorativa

dell'assicurata in qualità di gerente?

ad 2)

Gli impedimenti sono quelli che abbiamo cercato

di mettere in evidenza in "Sintesi e Valutazione" e nella risposta

che precede.

Essi incidono sulla capacità lavorativa della

peritanda in qualità di gerente nella misura del 100%.

3) Dal

profilo medico l'assicurata può svolgere altre attività adeguate? Se sì, ad

esempio quali? In che misura? Con quali limiti funzionali?

ad 3)

Dal profilo medico, la peritanda non è in grado

di svolgere alcuna attività professionale.

4) Come

valuta il perito l'evoluzione dell'incapacità lavorativa (in %)

dell'assicurata, nell'attività di gerente e in altre attività adeguate, dal

dicembre 2004 fino ad oggi?

ad 4)

A nostro avviso, la capacità lavorativa della

peritanda è stata nulla sin da quando così è stato certificato dalla dr.ssa __________

nel novembre del 2001. Tutti gli elementi disponibili consentono infatti di

situare l'esordio dell'attuale quadro clinico, forse in forma leggermente meno

grave, già prima di quella data. Un eventuale peggioramento avvenuto

successivamente non ha potuto che confermare l'incapacità lavorativa (e la

gravità del disturbo) allora già effettivi. Da ricordare, al proposito, che già

il 28.09.2011 la dr.ssa __________ scriveva: "Visto il decorso sfavorevole

prevedo una richiesta AI".

5) Concorda

con le diagnosi e le capacità lavorative determinate dal Dr. __________ (medico

curante) nei suoi referti del 16.06.2008/20.05.2009 e dal Dr. __________

(medico SMR) nei suoi rapporti del 24.11.2008/03.06.2009?

Se no, per quali motivi?

ad 5)

Si veda quanto sopra.

6) Altre osservazioni? Nulla.

B) PROPOSTI DALLA PARTE INTERESSATA

1) Diagnosi.

ad 1) cfr. A)

1)

2) in particolare la signora PI 1

soffre di:

- disturbi di attacchi di

panico (ICD-10, F41.0)?

- personalità istrionica

(ICD-10, F60.4)?

- disturbo di personalità emotivamente instabile

tipo borderline (ICD-10, F60.31)?

- stato depressivo?

- altro?

Per ogni diagnosi, motivare la

risposta.

ad 2)

A nostro avviso, la signora PI 1 soffre di

disturbo di personalità emotivamente instabile tipo borderline, di uno stato

depressivo (sindrome depressiva ricorrente o sindrome depressiva persistente) e

una sindrome da attacchi di panico con agorafobia.

Abbiamo motivato le nostre diagnosi in quanto

precede.

La diagnosi di disturbo di personalità istrionica

è invece smentita da tutti gli elementi in nostro possesso. È vero che la

peritanda dà alla propria sintomatologia una certa tonalità istrionica (cura di

sé, seduttività), ma questa è solo una "coloritura" e cela malamente

la soggiacente fragilità strutturale. Questa, come tanto la clinica quanto

anche i test dimostrano, e ben più profonda e pericolosa.

3) Evoluzione

dello stato di salute della peritanda dal punto di vista psichiatrico e

prognosi a medio-lungo termine.

ad 3)

Lo stato di salute della peritanda, dal punto di

vista psichiatrico, evolve sfavorevolmente. La prognosi a medio e lungo termine

è preoccupante. Siamo in presenza di un quadro clinico già cronico il cui

aggravamento, purtroppo, è probabile.

4) Limitazioni funzionali derivanti

dal danno psichico.

5) Conseguenze sulla capacità

lavorativa.

5.1) Qual

è il grado di capacità al lavoro nell'esercizio dell'attività di contabile e di

centralinista in un call-center (ore/die o riduzione di rendimento).

5.2) Qual

è il grado di capacità al lavoro nell'esercizio di un'attività sostitutiva

adatta allo stato di salute della peritanda (ore/die o riduzione di

rendimento).

ad 4) e 5)

Le limitazioni funzionali derivanti dal danno

psichico sono molto gravi. La peritanda necessita di aiuto costante nella sua

pur limitatissima attività quotidiana. Un impiego purchessia è largamente

superiore alle sue forze, la sua capacità lavorativa è da considerare nella (ad

5.1) in tutte le attività menzionate. Parimenti (ad 5.2), è nulla la

sua capacità di lavoro nell'esercizio di un'attività sostitutiva.

6) Possibilità terapeutiche per

migliorare la capacità lavorativa della peritanda e suoi effetti sulla capacità

di svolgere l'attività di contabile, di centralinista in un call-center e

attività idonee al suo stato di salute.

ad 6)

Data la gravità del quadro clinico globale, non

vediamo alcuna possibilità terapeutica per migliorare la capacità lavorativa

della peritanda in nessuna delle attività menzionate.

7) È

possibile effettuare provvedimenti di integrazione professionale presso la

peritanda?

ad 7)

Per gli stessi motivi, riteniamo inattuabili

provvedimenti di integrazione professionale." (Doc. X, pag. 28-31)

2.6. Quanto alla

valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal

paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),

che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del

perito siano ben motivate (cfr. RAMI 1991 pag. 311).

Determinante

quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine

del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto

(STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U

329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF

122 V 160 in fine con rinvii; Hans-Jakob Mosimann, Zum Stellenwert ärztlicher

Beurteilungen, in: Aktuelles im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 2001, pag. 266).

Nella

sentenza I 128/98 del 24 gennaio 2000, pubblicata in Pratique VSI 2001 pag. 106

segg., il Tribunale federale delle assicurazioni ha però ritenuto conforme al

principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive in

relazione alla valutazione di determinate forme di rapporti e perizie (cfr. STF

8C_103/2008 del 7 gennaio 2009).

In caso

di perizia medico giudiziaria, il giudice - di principio - non si scosta, senza

ragioni imperative dalle conclusioni del perito medico, il cui compito è

proprio quello di mettere a disposizione della giustizia le sue specifiche

conoscenze allo scopo di chiarire gli aspetti sanitari di una determinata

fattispecie (cfr. STF 8C_524/2008 del 2 aprile 2009 e STF 8C_103/2008 del 7 gennaio

2009).

Ragioni

che possono indurre a non fondarsi su tale referto sono ad esempio la presenza

di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia o altri

rapporti contenenti validi motivi per farlo (DTF 125 V 351, consid. 3b/aa pag.

352 e sentenze ivi citate; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e

riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01

del 25 febbraio 2003).

Deve

tuttavia essere sottolineato che il perito giudiziario - contrariamente al perito

di parte o allo specialista che si esprime sotto un'altra veste - ha uno

statuto speciale nel senso ch'egli esercita, in virtù del mandato giudiziario

che lo sottopone alla comminatoria secondo l'art. 307 del Codice penale, una

funzione qualificata al servizio della giustizia (cfr. STFA U 288/99 del 15

gennaio 2001, consid. 3a, nonché dottrina e giurisprudenza ivi citate). Quindi,

nell'ambito del libero apprezzamento delle prove, una perizia amministrativa

riveste un valore probatorio limitato rispetto ad una perizia giudiziaria (cfr.

STFA del 15 gennaio 2001 succitata, consid. 3a: "Ein

Administrativgutachten lässt sich somit hinsichtlich seines Stellenwerts im

Rahmen der Beweiswürdigung und Rechtsfindung nur sehr beschränkt mit einer

gerichtlich angeordneten Expertise vergleichen").

Va inoltre ricordato che se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STF I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA I 673/00 dell'8 ottobre 2002

consid. 3.3).

Non si può tuttavia pretendere dal giudice che

raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto

di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle

carenze precisando qual è l'opinione più adeguata (SVR 2000 UV no. 10 pag. 35

consid. 4b; STF 8C_103/2008 del 7 gennaio 2009).

Va infine rilevato che,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La

promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni

sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.

628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in

particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &

Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,

inc. 32.1999.124).

2.7. Chiamato a

pronunciarsi, nella presente fattispecie il TCA non intravvede ragioni che gli

impediscano di far proprie le conclusioni – dal punto di vista diagnostico – cui

è pervenuto nella propria perizia medico-giudiziaria il Dr. __________ in

collaborazione con il Dr. __________, dopo avere preso in considerazione tutte

le patologie di cui è affetta l'assicurata.

Nella

perizia giudiziaria del 28 dicembre 2011 il Dr. __________ ha indicato che PI 1

soffre di un complesso disturbo psichiatrico “che comprende tanto un

disturbo della struttura di personalità quanto disturbi ansiosi e affettivi,

disturbi della condotta alimentare e di abuso di sostanze, oltre che

anamnesticamente, disturbi conversivi” ed ha posto la diagnosi principale

di disturbo di personalità emotivamente instabile, tipo borderline, F60.31,

oltre ad altre diagnosi debitamente motivate (cfr. consid. 2.5.).

Per quanto riguarda la capacità lavorativa il

perito ha indicato un’inabilità totale (100%), dal mese di novembre 2001, in ogni attività (doc. X pag. 31).

Sono

state in parte confermate le diagnosi del Dr. __________ del SMR, spec. FMH in

psichiatria e psicoterapia, il quale nei rapporti del 24 novembre 2008 e 3

giugno 2009 aveva posto la diagnosi di “Disturbo di personalità emotivamente

instabile, tipo borderline” (doc. AI 67-1) e quella di “Disturbo da

attacchi di panico” (doc. AI 91-1), con prognosi sfavorevole e inabilità

totale dal 19 aprile 2009 (data del ricovero a __________).

In parte è

stata pure confermata la diagnosi del medico curante Dr. __________, spec. FMH

in psichiatria e psicoterapia, che indicava “Disturbo d’attacchi di panico

(ICD-10 F41.0). Personalità istrionica (ICD-10 F60.4). Stato depressivo

recidivante attualmente in remissione”, e riconosceva già un’incapacità

lavorativa completa dal 2004 (doc. 54-1).

Il Dr. Calanchini non ha invece condiviso le

valutazioni del 31 ottobre 2009 (doc. AI 112-18) e le successive precisazioni

del 4 febbraio 2010 (doc. B1) del Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e

psicoterapia.

Il perito giudiziario sui referti del Dr. __________

si è così espresso:

"

(…)

Il dr. __________ valuta la psicopatologia della

peritanda in modo riduttivo: minimizza gli indizi di un disturbo borderline

(che pure segnala), sottolinea come la sindrome depressiva sia “in remissione”

e - ascrivendo ad essa anche gli attacchi di panico e le angosce – suggerisce

implicitamente che anch’essi lo siano, senza accertarlo; interpreta poi il

ritiro sociale come un “decondizionamento” che sarebbe reversibile grazie a un

semplice “allenamento in senso contrario”, mentre che a nostro avviso esso ha

ben altra importanza e significato. Giunge così, dopo aver anticipato che “il

disturbo di personalità ha soltanto un influsso irrilevante sulla capacità

lavorativa”, alla diagnosi di disturbo di personalità istrionico (che in

effetti, da solo, potrebbe non incidere sulla CL). Ma il collega non tiene conto,

nell’affermare che non si riscontrano angosce fluttuanti, del fatto che la

peritanda assume importanti dosi di ansiolitici; né degli “agiti” – tra cui

aggressioni ai mariti e tentativi di suicidio – ripetutamente menzionati negli

atti, né dei ricoveri, né del fatto che il ritiro sociale è semplicemente una

sua tardiva complicanza; interpreta come “forza” (“stenica”) un atteggiamento

più che altro difensivo, dettato da paura o diffidenza (dichiarata) nei suoi

confronti e nega un disturbo dell’identità (cfr. esame psicologico, il

particolare il “Rorschach”) sulla base di una domanda in proposito rivolta

all’interessata, a cui risponde negativamente – un procedimento perlomeno

insufficiente. Anche il suo apprezzamento delle funzioni cognitive è troppo

superficiale (per non dire inesistente), e consiste in pratica nel mettere in

dubbio le espressioni del dr. __________.” (doc. X, pag. 28).

2.8. Nello

scritto del 16 gennaio 2012 e in quello del 7 agosto 2012 l’avv. RA 1 ha

postulato, sulla base delle risultanze della perizia giudiziaria del Dr. __________,

l’attribuzione di una rendita intera d’invalidità dal 1° novembre 2001. A mente del legale la precedente decisione del 18 dicembre 2003, confermata con decisione su

opposizione del 7 dicembre 2004, cresciuta incontestata in giudicato, che ha

negato il riconoscimento di una rendita d’invalidità, è errata e va modificata

in via di riconsiderazione / revisione processuale (doc. XIII, XXXI).

Al

riguardo l'UAI il 18 giugno 2012 si è così espresso:

"

(…)

L'amministrazione tiene ad evidenziare come nella

sua perizia il Dr. med. Calanchini non esclude il progressivo peggioramento

dello stato di salute dell'assicurata, né tantomeno prende posizione

sull'aggravamento dello stato di salute stabilito dal Dr. med. Prolo nei suoi

rapporti SMR del 24 novembre 2008 e del 3 giugno 2009 (stilati a seguito delle

visite peritali del 24 novembre 2008 e del 29 aprile 2009).

A tal riguardo, il SMR Dr. med. Prolo, chiamato

ad esprimersi sull'inabilità lavorativa di Monica Borla, nella sua annotazione

18 giugno 2012 (qui di seguito allegata), alla quale la scrivente

amministrazione rinvia integralmente, evidenziando la discrepanza tra quanto

attestato dalla Dr. med. Colmegna nel 2001 e dalla Dr. med. Bernasconi

all'inizio del 2002, considera che quanto attestato dalla Dr. med. Colmegna

nell'ormai lontano 2001 non rappresenti una chiara ed univoca descrizione dello

stato di salute dell'assicurata.

Di conseguenza, il SMR Dr. med. Prolo –

rilevando l'osservazione clinica a posteriori operata dal perito giudiziario

Dr. med. Calanchini e l'assenza di un'evoluzione oggettivabile in modo univoco

e inequivocabile dello stato clinico dell'assicurata dal 2001 sino alle prese

di posizioni psichiatriche SMR del 2008, 2009 e 2010 – ritiene la retrodatazione

della totale inabilità lavorativa di circa un decennio dell'assicurata poco

verosimile.

2. Alla luce di quanto esposto, lo scrivente

Ufficio AI considera l'attestata incapacità al lavoro al 100% dal 2001 al 2008

e dal 1° maggio al 31 luglio 2011 del Dr. med. Calanchini una diversa

valutazione medica delle medesime circostanze fattuali espresse dal SAM il 18

ottobre 2003 e successivamente – per quel che concerne la seconda domanda di

prestazioni – dal Dr. med. Prolo il 24 novembre 2008 ed il 3 giugno 2009.

3. Di conseguenza, l'UAI ritiene che il

diritto alla rendita dell'assicurata sia insorto dal 1° maggio 2009.

Prima di tale data – come ben risulta dalla tabella della media retrospettiva

dell'8 luglio 2009 agli atti – l'assicurata non adempiva ex art. 28 cpv. 2 let.

b LAI alla condizione dell'anno d'incapacità lavorativa media del 40%.

(…)" (Doc. XXV)

L'art. 53

LPGA prevede che:

"

1 Le decisioni e le decisioni su

opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a

revisione se l’assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti

rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.

Considerandi

2.

L'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato

se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una

notevole importanza.

3.

L'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato

inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso."

I principi relativi alla

riconsiderazione e alla revisione processuale sviluppati dalla giurisprudenza

precedentemente alla LPGA, sono stati concretizzati all'art. 53 LPGA (cfr. DTF 133 V 50, consid. 4.1, pag. 52; STFA del 12 marzo 2004

nella causa D., K 147/03, consid. 5.3 in fine; STFA del 22 marzo 2004 nella causa M., U 149/03, consid. 1.2.; STFA dell’8 febbraio 2005 nella causa G., I

133/04, consid. 1.2).

Conformemente

a un principio generale valido per il diritto delle assicurazioni sociali,

l'amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale,

che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza

dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante (cfr. STFA I 512/05

del 3 maggio 2006, consid. 3 e riferimenti).

Per

giudicare se è ammissibile riconsiderare una decisione per il motivo che essa è

manifestamente errata, ci si deve fondare sulla situazione giuridica esistente

al momento in cui questa decisione è stata emanata, tenuto conto della prassi

in vigore a quel momento (DTF 119 V 479 consid. 1b/cc e i riferimenti ivi

citati).

Mediante

la riconsiderazione, si corregge un’errata applicazione iniziale del diritto,

rispettivamente, un’errata constatazione derivante dall’apprezzamento dei

fatti. Un cambiamento di prassi oppure di giurisprudenza non giustifica di

principio una riconsiderazione (DTF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid.

4a/cc).

Una

decisione è manifestamente errata, non soltanto quando è stata presa sulla base

di norme giuridiche sbagliate o inappropriate, ma anche quando delle

disposizioni fondamentali non sono state applicate oppure lo sono state in modo

inappropriato (DLA 1996/97 n. 28, p. 158 consid. 3c).

Ciò è

segnatamente il caso quando l’amministrazione accorda una rendita di invalidità

in violazione del principio della priorità della riformazione professionale

sulla rendita (STFA I 559/02 del 31 gennaio 2003).

Per

contro, non si è in presenza di un errore manifesto quando il versamento della

prestazione dipende da condizioni materiali la cui valutazione implica un

potere d’apprezzamento, in relazione a taluni aspetti o elementi, e che la

decisione appare ammissibile tenuto conto della situazione di fatto e di diritto

(STFA I 790/01 del 13 agosto 2003, consid. 3).

Dalla riconsiderazione (o riesame) va

dunque distinta la revisione processuale delle decisioni amministrative.

Per

analogia con la revisione processuale delle decisioni emanate dalle autorità

giudiziarie, l'amministrazione è tenuta a procedere alla revisione di una

decisione formalmente cresciuta in giudicato quando sono scoperti fatti

nuovi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica

differente (DTF 129 V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02

del 15 luglio 2003; STFA I 339/01 del 29 novembre 2002).

La nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo

stesso modo in caso di revisione (processuale) di una decisione amministrativa

(art. 53 cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i

LPGA) o di revisione di una sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (Plädoyer

2007/1 pag. 62 [sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 642/04

del 6 dicembre 2005]).

Sono nuovi ai sensi di queste disposizioni solo i fatti già

esistenti all'epoca della procedura precedente, ma che non erano stati allegati

poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza del caso; i fatti

verificatisi dopo la fine del processo, e comunque dopo il momento in cui,

secondo le regole di procedura applicabili, potevano ancora essere addotti, non

vanno invece considerati e non possono quindi fondare una domanda di revisione

(DTF 121 IV 317 consid. 2 pag. 321; 118 II 199 consid. 5 pag. 204; 110 V 138

consid. 2 pag. 141; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in: Thomas

Geiser/Peter Münch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea

e Francoforte 1998, n. 8.21; René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische

Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea e Francoforte

1990, n. 43 B I c, pag. 132). I fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti,

vale a dire devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base

della sentenza contestata e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un

apprezzamento giuridico corretto. Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova,

gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la

revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che

tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del richiedente (DTF 127

V 353 consid. 5b pag. 358). Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti

sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere

stato in grado di invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere

considerata concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il

giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella

procedura principale. È decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva

solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Non

basta pertanto che in una nuova perizia siano apprezzati in modo diverso i

fatti; occorrono invece elementi di fatto nuovi, dai quali risulti che il

fondamento della pronunzia impugnata presentava difetti oggettivi. Per

giustificare la revisione di una sentenza non basta che, dalla fattispecie

conosciuta al momento dell'emanazione della pronunzia principale, il perito

tragga, ulteriormente, conclusioni diverse da quelle del tribunale. Neppure

costituisce motivo di revisione il semplice fatto che il tribunale potrebbe

aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale.

L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza

dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la

sentenza (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358, 110 V 138 consid. 2 pag. 141, 291

consid. 2a pag. 293, 108 V 170 consid. 1 pag. 171; cfr. pure DTF 118 II 199

consid. 5 pag. 205).

2.9

Nel caso

concreto, è vero che il perito ha ritenuto Monica Renzetti inabile al lavoro in

maniera completa “sin da quando così è stato certificato dalla dr.ssa

Colmegna nel novembre 2001” (doc. X, pag. 29). Va comunque evidenziato che per

il periodo antecedente al 2011 (i colloqui con la peritanda sono avvenuti tra

il mese di settembre e dicembre 2011) il Dr. Calanchini non ha potuto

effettuare di prima persona le proprie constatazioni ma ha ricostruito la

situazione valetudinaria dell’assicurata sulla scorta degli atti all’incarto

(vedi su questo tema la STF 9C_817/2011 del 22 maggio 2012, consid. 5.5.).

Per contro, nell’ambito della domanda di

prestazioni del 2002 l’insorgente era stata peritata presso il SAM dal Dr. Jaime

e dalla Dr.ssa Massari, con visite ambulatoriali in data 20 e 29 ottobre 2003

(cfr. doc. AI 30-1, 30-17) e con decisione su opposizione del 7 dicembre 2004,

cresciuta incontestata in giudicato, ella era stata riconosciuta abile nella

misura dell’80% in attività leggere e in quelle precedentemente svolte (doc. AI

36-1; 49-1).

La decisione dell’Ufficio AI del 7 dicembre 2004

non può essere dunque considerata manifestamente errata ai sensi dell’art. 53

cpv. 2 LPGA. D’altra parte la perizia del Dr. Calanchini svolta nel 2011 costituisce

un diverso apprezzamento dei fatti che non permette la revisione processuale

della citata decisione (cfr. consid. 2.8.).

Per quanto concerne il periodo posteriore al 2004

negli atti figurano le valutazioni del SMR del 2008 e del 2009 che indicano

un’inabilità al 50% dal 30 ottobre 2008 (data della visita presso il SMR) e del

100% solo dal 19 aprile 2009 (data del ricovero a Muri) (cfr. doc. AI 67-1;

90-1).

Nel rapporto del 24 novembre 2008 il Dr. Prolo, ha

indicato che un’attività lavorativa in cui l’assicurata possa essere

riconosciuta, apprezzata e valorizzata può costituire una buona strategia

d’intervento anche terapeutico. Egli poneva quindi un’esigibilità lavorativa di

non più di 4½ ore dal 30 ottobre 2008, data dell’esame clinico, ma riteneva “più

che probabile che la IL possa aumentare nel prossimo futuro per assenza di

motivazione e conseguente cristallizzazione della sintomatologia” (doc. AI

67-4).

Su questo rapporto il TCA ha interpellato il Dr.

Prolo invitandolo ad indicare nel dettaglio sulla base di quali motivazioni

riteneva l’assicurata abile in un’attività esigibile per non più di 4½ ore a

partire dal 30 ottobre 2008 (doc. XXXIII).

Il Dr. Prolo ha così risposto in data 11

settembre 2012:

"

(…)

Rispondo sulla base del mio rapporto del 24

novembre 2008, relativo all’osservazione diretta dell’A.ta avvenuta il 30

ottobre 2008.

Il rapporto era stato finalizzato circa tre

settimane dopo la visita in quanto i contenuti erano stati discussi con lo

psichiatra curante, dr. Ferroni di Locarno. Inoltre, l’A.ta aveva

contattato telefonicamente il nostro servizio prima e dopo la visita del

30.10.2008

(vedi pagina 3 del rapporto SMR citato: “Il rapporto si basa sul

colloquio con l’A.a, il colloquio telefonico con il curante, Dr. Ferroni, la

lettera da questi inviata il 5.11.2008 e le telefonate fatte dall’A.ta all’AI,

prima e dopo la visita del 30.10.2008”.

La mia conclusione era la seguente: “Un’attività

lavorativa in cui l’A.ta possa ritenersi riconosciuta, apprezzata, valorizzata

può costituire una buona strategia di intervento, anche terapeutico. Purtroppo

il tempo sempre più lungo di lontananza da un’attività lucrativa stabile,

tranne il breve periodo in Swisscom, non rappresenta un elemento prognostico

valetudinario favorevole. Infatti, a differenza della perizia SAM del 2003, si

può ritenere l’A.ta abile in un’attività esigibile medico-teorica non più di 4

½ ore in intera giornata dal 30.10.2008. Visti gli insuccessi precedenti, è più

che probabile che la IL possa aumentare nel prossimo futuro per assenza di

motivazione e conseguente cristallizzazione della sintomatologia”.

In altre parole definivo un ambito di attività

adeguate esigibile e solamente in quelle condizioni l’A.ta era da ritenersi

abile non più di 4 ½ ore in intera giornata dal giorno della visita SMR.

Assumevo come data la data della visita giacché non erano presenti in dossier

informazioni oggettive o oggettivabili relative a un’attività esigibile come da

me descritta e discussa sia con l’A.ta sia con lo psichiatra curante, che

premettessero di esprimersi diversamente.

L’inabilità lavorativa 100% certificata dal dr.

Ferroni a partire dal 2004 non è in contrasto con quanto sopra scritto:

infatti, il dr. Ferroni si riferisce all’attività abituale di gerente, mentre

io mi riferisco ad un’attività adeguata esigibile medico-teorica” (doc. XXXIV

bis, la sottolineatura è del redattore).

In effetti, il medico curante Dr. Ferroni nel

rapporto del 16 giugno 2008 aveva indicato un’inabilità completa (100%) dal 2004

nell’ultima attività esercitata con possibilità di valutare provvedimenti

professionali (doc. AI 54-1/3).

Nello scritto del 5 novembre 2008 il Dr. Ferroni

ha poi rilevato un peggioramento del quadro clinico (doc. AI 66-1).

Quindi, nel rapporto del 3 giugno 2009 il Dr.

Prolo ha giustificato l’aumento dell’inabilità lavorativa dal 50% al 100% con

il ricovero dell’assicurata presso il Kreisspital für das Freiamt di Muri il 19

aprile 2009 (doc. AI 87-5, 90-1).

Da parte sua, il perito Dr. Calanchini nella sua

valutazione del 28 dicembre 2012 pur criticando l’inabilità lavorativa del solo

20% ha evidenziato la “pregevole descrizione del funzionamento mentale della

peritanda” e ritenuto “abbastanza condivisibile” la valutazione dei

colleghi del SAM (Dr. Jaime e Dr.ssa Massari) ed ha precisato come sia “possibile

che quanto da noi osservato sia una condizione peggiore rispetto alle

constatazioni dei periti e dei curanti che ci hanno preceduto” (doc. X,

pag. 27).

Nell’annotazione del 18 giugno 2012 il Dr. Prolo ha

precisato che “le informazioni risalenti al 2001 (…) non presentano una

chiara e univoca descrizione di status e non consentono di prendere una

posizione oggettiva o oggettivabile nel senso di stabilire, in modo almeno

verosimile, che lo stato di salute descritto allora sommariamente dalla dr.ssa

Colmegna rispecchia, quanto a conseguenze sull’inabilità lavorativa quanto osservato

direttamente all’SMR il 30 ottobre 2008 e il 29 aprile 2009 con relative

conclusioni.

In conclusione, non è verosimile una retrodatazione

d’inabilità lavorativa di circa un decennio sulla base di un’osservazione

clinica a posteriori e in assenza di un’evoluzione oggettivabile in modo

univoco e inequivocabile dello stato clinico dal 2001 fino alle prese di posizione psichiatriche SMR del 2008, 2009, 2010” (doc. XXV bis).

In simili condizioni questo Tribunale deve

concludere che la valutazione del Dr. Calanchini non presta il fianco a

critiche per quanto concerne il periodo di tempo posteriore al 19 aprile 2009,

dove sia il perito giudiziario che il medico del SMR hanno attestato

un’inabilità lavorativa totale (100%).

Per contro, per il periodo antecedente non vi è

motivo per scostarsi dalle valutazioni del SAM del 2003 e quelle del SMR del

2008.

e 2009 che risultano maggiormente attendibili anche in considerazione

delle ulteriori spiegazioni fornite dal medico del SMR, Dr. Prolo e dalle

certificazioni del medico curante (doc. XXXIV bis).

L’amministrazione, nella presa di posizione del

18.

giugno 2012 in risposta allo scritto del TCA del 24 maggio 2012, ha ricondotto l’inizio del diritto al quarto di rendita al 1° maggio 2009 facendo riferimento

alla valutazione del SMR e alla tabella con il calcolo della media

retrospettiva (doc. XX, XXV+bis, doc. AI 96-1).

Alla luce di quanto appena esposto il TCA ritiene

corretta l’attribuzione di un quarto di rendita d’invalidità a far tempo solo dal

1° maggio 2009 e una rendita intera dal 1° agosto 2009 (tre mesi dopo il

peggioramento ai sensi dell’art. 88a cpv. 2 OAI).

In precedenza infatti l’assicurata non adempiva

alle condizioni dell’art. 28 cpv. 2 lett. b LAI (incapacità al lavoro almeno

del 40% in media durante un anno).

La

decisione del 12 novembre 2009 deve dunque essere confermata.

2.10

In data 2

aprile 2010 il patrocinatore di Monica Renzetti aveva chiesto di essere posto

al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito

patrocinio (doc. XXV).

Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurata,

patrocinata da un legale, ha diritto al versamento da parte della RI 1 di fr.

1’800.-- a titolo di ripetibili.

La

costante giurisprudenza federale ha stabilito che l’assegnazione di ripetibili

rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito

patrocinio (DTF 124 V 309 consid. 6, STFA del 9 aprile

2003.

nella causa C., U 164/02 e STFA

del 18 agosto 1999 nella causa E.T.).

2.11

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 1'000.-- sono poste a

carico della RI 1.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 1'000.-- sono poste a

carico della RI 1.

La RI 1 dovrà

inoltre versare all’assicurata fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili (IVA

inclusa), ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria

del 2 aprile 2010.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster