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32.2011.45

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

10 ottobre 2011Italiano119 min

Source ti.ch

Fatti

I medici

del SAM hanno risposto con scritto del 22 agosto 2011 (doc. XXI), che è stato

immediatamente trasmesso alle parti per una presa di posizione (doc. XXII).

1.8. Con scritto

del 1° settembre 2011, l’assicurata ha ribadito di non potere lavorare, neppure

a tempo parziale, sottolineando come sia “illusorio un lavoro di 30 ore

settimanali anche con un rendimento del 40% vista la mia salute psico-fisica”

(doc. XXIII).

1.9. Con

osservazioni del 26 settembre 2011, l’UAI ha riconosciuto che nel calcolare la

capacità di guadagno residua dell’interessata “erroneamente non viene tenuto in

considerazione la riduzione del rendimento che è stata chiaramente definita sia

dal SAM e confermata dal SMR”. L’amministrazione ha aggiunto che “dal nuovo

calcolo CGR del 23 settembre 2011, qui allegato (allegato 1), viene evidenziata

la riduzione del rendimento in maniera proporzionale al fatto che l’assicurata

sia salariata al 50%, quindi si giunge ad un grado di impedimento salariale del

32% (31.60%) e non del 5% come concluso antecedentemente. Ora, a seguito di

quanto asserito sopra, si conclude che il grado di invalidità calcolato sia del

31% e non più al 18%, rimane comunque inferiore al grado minimo richiesto”

(doc. XXVI + bis).

Le prese

di posizione delle parti sono state trasmesse alla rispettiva controparte

(XXVII, XXVIII), per conoscenza.

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio

2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21

dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio

2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;

STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;

STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. Secondo l’art.

4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la

sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

L’art. 28

cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno

diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di

rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi

almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi

dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto

fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza

dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,

nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in

condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del

lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido

(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere

determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante

la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle

affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et

pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto

dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei

all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini

fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;

Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente

esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e

dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione

personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua

capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge

il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se

ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione

fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

Al

proposito va infine ancora rilevato che, secondo la

giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le

circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla

rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla

medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali

modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione

(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili

di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R

consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in

SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01

pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I

26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I

475/01).

2.3. Se, però, un

assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere

invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di

guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può

cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non

si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.

Per

questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di

svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo

specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1;

RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, pag. 199).

A sua

volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in vigore

sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003),

precisa:

"

Per mansioni consuete di una persona senza

attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare

gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività

artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende

ogni attività svolta dalla comunità."

L’invalidità

viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da

effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001

pag. 158 consid. 3c).

Si

paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza

del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando

l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J. L. Duc, Les assurances

sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht,

Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).

Di regola

si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è

ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le

incombenze che lo concernono.

Questa

presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora

più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la

maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139;

Valterio, op. cit. pag. 211).

L'importanza

dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla

struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle

circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza

figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella

in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.

2.4. Nel caso in

cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori

invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile l’art.

28 cpv. 2ter LAI secondo cui

"

Qualora l’assicurato eserciti un’attività

lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente nell’azienda del coniuge,

l’invalidità per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se

inoltre svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è

determinata secondo il capoverso 2bis. In tal caso, occorre determinare la

parte rispettiva dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita

nell’azienda del coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e

poi determinare il grado d’invalidità in funzione della disabilità patita nei

due ambiti."

Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto")

è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V

146.

Anche in

altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad

assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e

consacrano il resto del loro tempo all’attività casalinga è conforme alla legge

e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione

dell’art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente

pubblicata in plaidoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre

2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.

Questa

giurisprudenza è stata ribadita in una STF 9C 15/2007 del 25 luglio 2007 e in una STF I 126/07 del 6 agosto 2007, pubblicata in DTF 133 V 504.

In una

sentenza pubblicata in DTF 134 V 9 l'Alta Corte ha precisato la propria

giurisprudenza ed ha ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli

influssi reciprochi dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni

consuete nell'ambito dell'applicazione del metodo misto.

Una

eventuale ridotta capacità nell'ambito professionale o nell'ambito

dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI [nella versione in vigore dal 1° gennaio 2004]) in seguito a

maggiori sforzi compiuti nell'altro settore d'attività va tuttavia presa in

considerazione solo a determinate condizioni.

In

particolare l'Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:

"

7.3 Anlässlich ihrer

Sitzung vom 25. Juni 2007 gemäss Art. 23 Abs. 2 und 3

BGG haben die vereinigten sozialrechtlichen Abteilungen

im vorliegend zu beurteilenden Fall die Grundsätze zur Beachtlichkeit von

Wechselwirkungen zwischen Erwerbs- und Aufgabenbereich (im Sinne des Art. 27 IVV [in der seit 1. Januar 2004 geltenden Fassung]) wie folgt präzisiert:

7.3.1 Bei der Prüfung der Frage, ob die in den beiden Tätigkeitsbereichen

vorhandenen Belastungen einander wechselseitig beeinflussen (können), ist

namentlich deren unterschiedlichen Gegebenheiten Rechnung zu tragen. Die

versicherte Person ist im Rahmen ihrer Schadenminderungspflicht gehalten, im

Umfang ihrer noch vorhandenen Leistungsfähigkeit eine dem Leiden angepasste

erwerbliche Tätigkeit auszuüben (vgl. Art. 28 Abs. 2ter

IVG [eingefügt auf 1. Januar 2004] in Verbindung mit Art. 16 ATSG; BGE130 V 97 E. 3.2 S. 99 mit

Hinweisen), d.h. es ist ihr zumutbar, eine Beschäftigung zu wählen, bei der

sich die gesundheitliche Beschränkung minimal auswirkt. Die erwerbliche

Tätigkeit muss jedoch, entsprechend ihren jeweiligen Anforderungen,

grundsätzlich allein ausgeführt werden. Bezogen auf die häuslichen

Verrichtungen ist eine Wahl des Tätigkeitsgebietes demgegenüber nur beschränkt

möglich, da die mit der Haushaltführung einhergehenden Aufgaben als solche

anfallen und erledigt werden müssen. Es besteht in diesem Bereich dafür eine

grössere Freiheit in der zeitlichen Gestaltung der Arbeit und es ist den

Familienangehörigen eine gewisse Mithilfe zuzumuten (vgl. E. 7.2 hievor), womit

allenfalls vorhandene Einschränkungen abgefedert werden können. Schliesslich

erscheint die Möglichkeit einer gegenseitigen Beeinflussung geringer, je

komplementärer die Anforderungsprofile der Tätigkeitsgebiete ausgestaltet sind

(beispielsweise Haushalt eher körperlich belastend, Erwerbstätigkeit eher

intellektuell).

Damit die sich durch die schlechte Vereinbarkeit

der beiden Tätigkeitsbereiche ergebende negative gesundheitliche Auswirkung

berücksichtigt werden kann, muss sie folglich offenkundig und unvermeidbar sein

(beispielsweise körperlich anstrengende Berufs- und Haushaltsarbeit oder psychisch

belastende berufliche und familiäre Situation [kranker Partner, behindertes

Kind etc.]). Von einer vermeidbaren Wechselwirkung ist demgegenüber nach dem G

BGE 134 V 9 S. 13

esag ten auszugehen, wenn sie durch die - auf

Grund der gesamten Umstände zumutbare - Wahl einer anderen Erwerbstätigkeit

ausgeschlossen werden kann.

7.3.2 Wechselwirkungen sind nur dann zusätzlich zu berücksichtigen, wenn

aus den Akten erhellt, dass die Arzt- und (Haushalts-) Abklärungsberichte nicht

bereits in Kenntnis der im jeweils anderen Aufgabenbereich vorhandenen

Belastungssituation erstellt worden sind, und konkrete Anhaltspunkte bestehen,

dass eine wechselseitige Verminderung der Leistungsfähigkeit im Sinne des in E.

7.3.1 hievor Dargelegten vorliegt, die in den vorhandenen Berichten nicht

hinreichend gewürdigt worden ist.

7.3.3 Im hier massgeblichen Kontext beachtliche gesundheitliche

Auswirkungen vom Erwerbs- in den Haushaltsbereich können nur angenommen werden,

wenn die verbleibende Arbeitsfähigkeit im erwerblichen Tätigkeitsgebiet voll

ausgenützt wird, d.h. der-für den Gesundheitsfall geltende-Erwerbsanteil die

Arbeitsfähigkeit im Erwerbsbereich übersteigt oder mit dieser identisch ist.

7.3.4 Ein

allfälliges reduziertes Leistungsvermögen im erwerblichen Bereich infolge der

Beanspruchung im Haushalt kann ferner lediglich für den Fall berücksichtigt

werden, dass Betreuungspflichten (gegenüber Kindern, pflegebedürftigen

Angehörigen etc.) vorhanden sind. Dies ergibt sich u.a. daraus, dass die

Reduktion des zumutbaren erwerblichen Arbeitspensums, ohne dass die dadurch

frei werdende Zeit für die Tätigkeit in einem Aufgabenbereich nach Art. 27 IVV (in der seit 1. Januar 2004 in Kraft stehenden Fassung) verwendet wird, für die Methode der Invaliditätsbemessung, d.h. für

die Statusfrage, ohne Bedeutung ist. Wäre eine versicherte Person

gesundheitlich in der Lage, voll erwerbstätig zu sein, vermindert sie aber das

Arbeitspensum aus freien Stücken, insbesondere um mehr Freizeit (für Hobbys

etc.) zu haben, hat dafür nicht die Invalidenversicherung einzustehen. Allein

stehende Personen werden bei einer freiwilligen Herabsetzung des

Beschäftigungsgrades nicht gleichsam automatisch zu Teilerwerbstätigen mit

einem Aufgabenbereich Haushalt neben der Berufsausübung (BGE 131 V 51 E. 5.1.2 und 5.2 S. 53 f., je mit Hinweisen). Ist demnach eine

Haushaltführung ohne weiter gehende häusliche Obliegenheiten wie Betreuungsaufgaben

etc. nicht in jedem Fall statusrelevant, kann auch nicht von einer dadurch

verursachten, IV-rechtlich abzugeltenden erheblichen Belastung im erwerblichen

Bereich ausgegangen werden.

7.3.5 Allfällige Wechselwirkungen sind stets vom anteilsmässig

bedeutenderen zum weniger bedeutenderen Bereich zu berücksichtigen. Sind beide

Bereiche mit 50 % zu veranschlagen, ist sie dort beachtlich, wo sie sich

stärker auswirkt. Nicht möglich im hier zu beurteilenden Zusammenhang ist

demgegenüber, dass Wechselwirkungen kumulativ in beide Richtungen ihren

Niederschlag im Sinne einer verminderten Leistungsfähigkeit im je anderen

Tätigkeitsbereich finden, führte dies doch zu einer doppelten Gewichtung.

7.3.6 Das in der Erwerbsarbeit oder im häuslichen Aufgabenbereich infolge

der Beanspruchung im jeweils anderen Tätigkeitsfeld reduzierte

Leistungsvermögen kann sodann nur berücksichtigt werden, wenn es offenkundig

ist und ein gewisses normales Mass überschreitet. Dessen Ermittlung hat stets

auf Grund der konkreten Gegebenheiten im Einzelfall zu erfolgen. In Anlehnung

an den so genannten leidensbedingten Abzug vom statistischen Lohn bei der

Bemessung des Invalideneinkommens von nach Eintritt des Gesundheitsschadens

keine Erwerbstätigkeit mehr ausübenden Versicherten (BGE 129 V 472 E. 4.2.1 S. 475 mit Hinweisen), welcher unter Einbezug aller

jeweils in Betracht fallenden Merkmale auf insgesamt höchstens 25 % begrenzt

ist (BGE 126 V 75 E. 5b/cc S. 80; AHI 2002 S. 69 ff., E. 4b/cc, I 82/01), erscheint

vorliegend eine Limitierung der als erheblich anzusehenden Wechselwirkungen

ebenfalls sachgerecht. Da invaliditätsfremde Aspekte, anders als beim erwähnten

Leidensabzug, keine Rolle spielen, rechtfertigt sich jedoch ein niedrigerer,

auf 15 ungewichtete Prozentpunkte festgesetzter Maximalansatz.

7.3.7 Eine Rückweisung an die Verwaltung zur näheren Abklärung ist

schliesslich nur für den Fall angezeigt, dass das Endergebnis selbst bei

Annahme einer entsprechend verringerten Leistungsfähigkeit im einen

Tätigkeitsgebiet durch die Beanspruchung im anderen überhaupt beeinflusst

würde." (DTF 134 V 12-14)

Al

riguardo la giudice federale S. Leuzinger-Naef nello studio "Die

familienbezogene Rechtsprechung der sozialrechtlichen Abteilung des

Bundesgerichts im Jahre 2007" in FamPra.ch 1/2009 pag. 112 seg. ha

sviluppato le seguenti considerazioni:

"

4. Invaliditätsbemessung

Hier ist auf die neueste Rechtsprechung zur

sogenannten gemischten Methode hinzuweisen, da sie hauptsächlich Anwendung

findet auf Personen mit familiären Betreuungspflichten, die ohne

gesundheitliche Beeinträchtigung teilzeitlich erwerbs­tätig und im Übrigen im

Aufgabenbereich, insbesondere im Haushalt, tätig wären: Für den Erwerbsbereich

wird das Erwerbseinkommen im Gesundheits- und im Krankheitsfall verglichen, für

den Aufgabenbereich ist der Umfang der Behinde­rung im Aufgabenbereich

massgeblich. Anschliessend werden die Invaliditätsgrade der beiden Bereiche im

Verhältnis der beiden Tätigkeitsbereiche gewichtet. In BGE 125 V 146 war offengelassen

worden, ob eine allfällige verminderte Leistungs­fähigkeit im erwerblichen

Bereich oder im Aufgabenbereich infolge der Beanspru­chung im jeweils anderen

Tätigkeitsfeld zu berücksichtigen ist. Laut Urteil I 156/04 vom 13. Dezember

2005 sind die Arbeitsunfähigkeit sowie die noch. zumutbaren Tätigkeiten in

beiden Bereichen grundsätzlich gleichzeitig, unter Berücksichtigung allfälliger

Wechselwirkungen, zu beurteilen. In BGE 134 V 9 wurden die Grundsätze der

Beachtlichkeit von Wechselwirkungen zwischen Erwerbs- und Aufgabenbereich präzisiert.

So muss die sich aus der schlechten Vereinbarkeit der beiden Tätigkeits- ­bereiche

ergebende negative gesundheitliche Auswirkung offenkundig und unvermeidbar­

sein. Die Wechselwirkungen sind zudem nur dann

gesondert zusätzlich zu berücksichtigen, wenn sie in de Arzt- und

Haushaltsabklärungsberichten nicht bereits berücksichtigt wurden, wenn die

verbleibende Arbeitsfähigkeit im erwerb­lichen Bereich voll ausgenützt wird und

wenn Betreuungspflichten vorhanden sind (ansonsten gar keine im Aufgabenbereich

vorliegt). Sie sind in jenem Bereich zu berücksichtigen, in dem sie sich

stärker auswirken, und die Berücksichti­gung ist auf (ungewichtet) 15 %

beschränkt. Im Fall einer stark sehbehinderten Frau, die vollzeitlich als

Telefonistin tätig gewesen war und nach der Geburt ihres Kindes ihre

Erwerbstätigkeit auf 40% reduzieren wollte, diese Absicht aber nicht verwirkli­chen

konnte, da sie wegen ihrer Sehbehinderung neben der familiären Mehrbelas­tung

über keine Kapazitäten für die Ausübung der Berufstätigkeit verfügte, führten

diese Präzisierungen zu einer Verneinung des Rentenanspruchs."

2.5. Al fine di determinare il metodo applicabile per stabilire

l’eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o

meno attività lucrativa immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità.

Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle

circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute,

l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa (SVR 1996 AI Nr.

76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo

parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150ss; STCA del 13 ottobre 1997 nella

causa M.M; Valterio, op. cit., pag. 109; Meyer-Blaser, Rechtssprechung des

Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht, BG über die IV, Zurigo 1997, pag. 28,

30; Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999,

pagg. 190s).

2.6. Per

costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione

attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o

la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le

regole sulla revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131

V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa

K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19

ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K.,

12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno

2004 nella causa T., I 299/03).

Al

riguardo cfr. STCA 32.2005.83 del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006

N. 39 pag. 182.

2.7. L’art. 17

cpv. 1 LPGA stabilisce che:

"

Se il grado d’invalidità del beneficiario della

rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è

aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su

richiesta."

I principi giurisprudenziali sviluppati in

materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono

applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid.

3.5).

2.8. In una

sentenza del 12 ottobre 2005 nella causa R., I 8/04, pubblicata in plaidoyer

1/06, pag. 64-65, il TFA ha ricordato i principi che sono alla base della

revisione e della riconsiderazione di decisioni amministrative e si è così

espresso:

"

(...)

2. 2.1 En l'espèce, il s'agit tout

d'abord de savoir si l'on est en présence d'un motif de révision, ce qui

suppose une modification notable du taux d'invalidité (art. 17 LPGA). Il n'y a

pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et

que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside

uniquement dans une nouvelle appréciation du cas. Un motif de révision au sens

de l'art. 17 LPGA (ou de l'ancien art. 41 LAI) doit clairement ressortir du

dossier (p. ex. arrêt P. du 31 janvier 2003

[I 559/02], consid. 3.2 et les arrêts cités; sur

les motifs de révision en particulier: Urs Müller, Die materiellen

Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse,

Fribourg 2002, p. 133 ss). La réglementation sur la révision ne saurait en

effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à

la rente (Rudolf Ruedi, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche

Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in: Schaffauser/ Schlauri

[Hrsg], Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall,

1999, p. 15).

2.2 Si l'on

compare les expertises du COMAI du 9 mai 1995 et de la Clinique X. du 10 mai 2002, les principaux diagnostics posés sont pratiquement superposables

(syndrome somatoforme douloureux persistant et personnalité fruste et dépendante

en 1995; syndrome douloureux somatoforme persistant [F45.4] et personnalité aux

traits dépendants [F60.7] en 2002). Les conclusions des expertises sont

divergentes, en revanche, en ce qui concerne les répercussions des atteintes à

la santé sur la capacité de travail. Les experts du CO­MAI avaient estimé que

le syndrome somatoforme douloureux prenait place dans le contexte d'un trouble

de la personnalité. On était en présence d'une atteinte à la santé mentale

importante, entraînant une incapacité totale de travail, sans perspective de

reclassement ni d'amélioration, vu l'importance de la régression et de la

fixation somatique.

Les experts de la Clinique X. concluent, pour leur part, à l'absence d'atteinte somatique ou psychique

susceptible de limiter la capacité de travail. Les mêmes experts déclarent

s'écarter des conclusions du COMAI, au motif que l'association d'un trouble

somatoforme douloureux à une personnalité aux traits dépendants ne constitue

pas, à leur avis, une atteinte à la santé mentale importante.

2.3 Sur la base

de ces éléments, il y a lieu de constater que les experts de la Clinique X. ne font pas état d'une modification de l'état de santé du recourant, mais

remettent en cause l'appréciation précédente - et fondée sur un même état de

fait - des experts du COMAI. Ni l'administration ni les premiers juges n'ont

cherché du reste à démontrer l'existence d'un changement de circonstances. Ils

insistent plutôt sur le caractère probant de l'expertise dé la Clinique X., en faisant totalement abstraction des règles sur la révision et comme s'il

s'agissait en l'occurrence de se prononcer pour la première fois sur le droit à

la rente. Mais cela ne suffit pas, on l'a vu, pour justifier une révision du

droit à la rente (cf. aussi Urs Müller, op. cit., p. 135, ch. 490).

3. 3.1. Le principe selon lequel l'administration

peut en tout temps revenir d'office sur une décision formellement passée en

force qui n'a pas donné lieu à un jugement sur le fond, lorsque celle-ci est

certainement erronée et que sa rectification revêt une importance appréciable,

l'emporte sur la procédure de révision. Ainsi, l'administration peut aussi

modifier une décision de rente lorsque les conditions de la révision selon

l'art. 17 LPGA ne sont pas remplies. Si le juge est le premier à constater que

la décision initiale était certainement erronée, il peut confirmer, en

invoquant ce motif, la décision de révision prise par l'administration (ATF 125

V 369 consid. 2 et les arrêts cités; cf. aussi ATF 112 V 373 consid. 2c et 390

consid. 1b). Il est à relever que la reconsidération est désormais expressément

prévue à l'art. 53 LPGA.

3.2 Pour juger

s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans

nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au

moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à

l'époque (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc et les références). Par le biais de la

reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de

même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un

changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une

reconsidération (ATF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc). Une

décision est sans nul doute erronée non seulement lorsqu'elle a été prise sur

la base de règles de droit non correctes ou inappropriées, mais aussi lorsque

des dispositions importantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière

inappropriée (DTA 1996/97 n° 28 p. 158 consid. 3c). Tel est notamment le cas

lorsque l'administration a accordé une rente d'invalidité au mépris du principe

de la priorité de la réadaptation sur la rente (voir l'arrêt P. du 31 janvier

2003, déjà cité). A l'inverse, une inexactitude manifeste ne sau­rait être

admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont

l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects

ou de leurs éléments, et que la décision paraît admissible compte tenu de la

situation de fait et de droit (arrêt P. du 13 août 2003 [1790/01], consid. 3).

3.3 En l'espèce,

c'est en vue d'élucider les divergences issues d'avis médicaux contradictoires

se trouvant au dossier que l'administration a recueilli l'expertise du COMAI,

du 9 mai 1995, et qu'elle s'est fondée sur cette dernière pour allouer une

rente entière au recourant, le 1er décembre 1995. En présence d'un

tableau clinique complexe, par ailleurs difficile à appréhender en raison de

ses aspects subjectifs, la prise de position sur une incapacité de travail

implique toujours un jugement d'appréciation. Or, un tel jugement ne saurait

être qualifié de manifestement erroné que si les investigations médicales dans

les différents domaines concernés n'ont pas été entreprises ou qu'elles ne

l'ont pas été avec le soin nécessaire (cf. arrêt P. du 31 janvier 2003, déjà

cité). Tel n'est pas le cas en ce qui concerne l'expertise du COMAI dans la

mesure où cette expertise pluridisciplinaire répond aux critères

jurisprudentiels permettant de lui attribuer une pleine valeur probante. En

tout cas, les critiques émises à l'encontre des conclusions du COMAI par les

médecins de la Clinique X. ne suffisent pas pour admettre que ces conclusions

sont dépourvues de crédibilité. Comme on l'a vu, on est en présence

d'appréciations divergentes d'experts en ce sens que les uns, à la différence

des autres, considèrent que l'association d'un trouble somatoforme douloureux à

une personnalité aux traits dépendants n'a pas d'incidence sur la capacité de

travail. Seule une surexpertise serait de nature à les départager.

Mais, ici également, on ne peut faire abstraction

des éléments qui ont conduit l'administration à allouer une rente entière au

recourant comme si l'on devait statuer pour la première fois sur les droits de

l'assuré et modifier sa situation juridique à la lumière exclusivement des

données médicales recueillies à l'occasion de la procédure de révision. Une

appréciation médicale différente ultérieure ne suffit pas pour faire apparaître

comme manifestement erronée la décision initiale ou pour ordonner une

expertise.

On ne peut pas non plus affirmer que

l'administration a commis à l'origine une erreur de droit, notamment en

méconnaissant le principe de la priorité de la réadaptation sur la rente: l’expertise

du COMAI excluait toute possibilité de reclassement professionnel et ne laissait

pas entrevoir, à brève échéance, une amélioration de l'état de santé qui eût

permis la mise en oeuvre de mesures de réadaptation professionnelle."

Una diversa valutazione di uno stato di fatto

rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce

dunque né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione.

2.9. Ai sensi

dell'art. 29 cpv. 1 vLAI (nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007):

"

il diritto alla rendita secondo l'articolo 28

nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato:

a) presenta

un'incapacità permanente di guadagno pari almeno al 40 per cento, oppure

b) è

stato, per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno

il 40 per cento in media."

Tali

principi sono ora stati ripresi dall’art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore a partire

dal 1° gennaio 2008, del seguente tenore:

" L’assicurato

ha diritto a una rendita se:

a. la sua capacità

al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere

ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d’integrazione

ragionevolmente esigibili;

b. ha avuto

un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40 per cento in media durante

un anno senza notevole interruzione; e

c. al termine di

questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40 per cento.”

Secondo

l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (nella versione in vigore fino al 31 dicembre

2007), il diritto alla rendita secondo l'art. 28 LAI nasce il più presto nel

momento in cui l'assicurato è stato, per un anno e senza notevoli interruzioni,

incapace al lavoro per almeno il 40 per cento in media.

La lett.

b si applica per contro alle malattie evolutive, vale a dire agli stati

patologici labili, suscettibili di evolvere verso un miglioramento o un

peggioramento (cfr. STFA del 25 novembre 2005 nella causa G., I 566/05; STFA

del 18 luglio 2005 nella causa N., I 154/05)).

Di regola

il periodo di carenza incomincia non appena l'assicurato subisce una

diminuzione sensibile del suo rendimento nella professione esercitata sino a

quel momento ed il termine può cominciare a decorrere anche quando l'assicurato

non subisce alcuna perdita di guadagno o non esercita alcuna attività lucrativa

(DTF 105 V 159; RCC 1979 p. 281, 1970 p. 402). Una diminuzione della capacità

di lavoro del 20% soddisfa già la nozione legale (Pratique VSI 1998 p. 126).

Alla

scadenza del termine di 360 giorni l'assicurato deve presentare un'incapacità -

questa volta - di guadagno del 40% almeno, che verrà definita secondo i

disposti dell'art. 28 LAI.

L'ammontare

della rendita che verrà versata dipende dal grado d'incapacità di lavoro

durante il periodo di carenza e di quello dell'incapacità di guadagno residua

dopo i 360 giorni. Di conseguenza, una rendita intera (secondo l'art. 28 cpv. 1

LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003) potrà essere riconosciuta solo se

l'incapacità media di lavoro durante l'anno di carenza è stata di due terzi

almeno e se in seguito sussiste un'incapacità di guadagno di perlomeno pari

grado (RCC 1980 p. 263). Pertanto se l'incapacità media di lavoro è stata del

60% durante 360 giorni, l'assicurato non avrà diritto per cominciare che ad una

mezza rendita anche se allo scadere del termine la sua incapacità di guadagno

supera i due terzi. Inversamente, se dopo 360 giorni di incapacità media di

lavoro di oltre due terzi l'incapacità di guadagno è scesa al 60%, l'assicurato

avrà diritto unicamente ad una mezza rendita d'invalidità (Valterio, op. cit.

pag. 222s, Pratique VSI 1998 pag. 126-127; STCA del 21 settembre 2005 nella

causa W., 32.2005.82; STCA del 27 aprile 2004 nella causa P., 32.2003.79).

Questi

principi sono stati confermati dal Tribunale federale in una sentenza 8C_5/2010

del 24 marzo 2010 nella quale ha rilevato:

"

3.2 Im Anwendungsbereich von Art. 29 Abs. 1 lit.

b IVG entsteht der Rentenanspruch frühestens zu dem Zeitpunkt, in dem der

Versicherte während eines Jahres ohne wesentlichen Unterbruch durchschnittlich

mindestens zu 40 % arbeitsunfähig gewesen war. Die Rentenhöhe ist sowohl vom

Ausmass der nach Ablauf der Wartezeit weiterhin bestehenden Erwerbsunfähigkeit

als auch von einem entsprechend hohen Grad der durchschnittlichen

Arbeitsunfähigkeit während des vorangegangenen Jahres abhängig. Somit kommt

eine ganze Rente erst in Betracht, wenn der Versicherte während eines Jahres durchschnittlich

mindestens zu 66 2/3 % (Art. 28 Abs. 1 IVG in der hier massgebenden, bis 31.

Dezember 2003 gültig gewesenen Fassung) arbeitsunfähig gewesen und weiterhin

wenigstens im gleichen Umfang invalid im Sinne von Art. 28 Abs. 1 IVG ist (vgl.

Urteil I 392/02 vom 23. Oktober 2003 E. 4.2.1). Die durchschnittliche

Beeinträchtigung der Arbeitsfähigkeit während eines Jahres und die nach Ablauf

der Wartezeit bestehende Erwerbsunfähigkeit müssen somit kumulativ und in der

für die einzelnen Rentenabstufungen erforderlichen Mindesthöhe gegeben sein,

damit eine Rente im entsprechenden Umfang zugesprochen werden kann (BGE 121 V 264 E. 6b/cc S. 274; 105 V 156 E. 2c/d S. 160 f.; ULRICH MEYER-BLASER, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, 1997, S. 236 f.)."

Se l'assicurato esercita un'attività a tempo pieno durante almeno 30

giorni consecutivi, il termine di 360 giorni viene interrotto (art. 29ter OAI).

Vi è

interruzione notevole del termine di 360 giorni ai sensi dell'art. 29 cpv. 1

LAI (nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2007) allorché l'assicurato è

interamente abile e presenta, durante almeno 30 giorni consecutivi, una

capacità al lavoro economicamente utilizzabile, senza riguardo alla sua

rimunerazione (RCC 1969 p. 571). Il periodo di 360 giorni non è per contro

interrotto se il tentativo di ripresa del lavoro - essendo provatamente al di

sopra delle forze dell'assicurato - è fallito, anche se esso è durato più di 30

giorni (RCC 1964 p. 168).

2.10. Per quanto riguarda in

particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha

stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non

poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità

lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la

società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI

1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA

del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher,

Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

L'Alta Corte ha inoltre

avuto modo di precisare che:

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali

come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4

cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente

dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati

effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a

carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di

guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la

misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più

oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.

1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29

settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

Secondo la giurisprudenza

del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni

dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la

farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella

causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,

pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

In

una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri

per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca

un’incapacità di guadagno duratura.

Tali criteri sono stati

così riassunti dal TFA in un’altra sentenza I 404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così espresso:

"

6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo

da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche,

per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente

necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una

incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.:

pubblicata in DTF 130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente

confermata, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di

regola, atto a determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della

capacità lavorativa suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der

Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich

für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René

Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San

Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare pag. 81 seg.). Un'eccezione a questo principio entra in linea di conto soltanto in

quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme presenta secondo gli accertamenti

medici una gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile

dalla persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua

sul mercato del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società

(DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127

V 298 consid. 4c in fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in

casi eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una

comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza

qualificata di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti

affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale

con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento

di un ritiro totale dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia (cosiddetto "Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso,

nonostante gli sforzi profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi.

A volte, la presenza di tali fattori permette di ritenere insormontabile il

disturbo da dolore somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da

notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero

delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno

ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29

gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi

sanciti in DTF 127 V 294).

In tale contesto, l'esperto chiamato ad

esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della

ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato

(VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."

Questa

giurisprudenza è stata confermata dall’Alta Corte nella sentenza 9C_830/2007

del 27 luglio 2008, vedi anche la sentenza 9C_382/2008 del 22 luglio 2008.

Anche in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha evidenziato che:

"

5.2 In una recente

sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità

presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica

di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa

di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni

organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi

stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione

sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato,

senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso

tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto

psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer

Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o

stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi

a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del

12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich

Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in

der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der

Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz

und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)."

In una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004 pubblicata in DTF 131

V 49 l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante

di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della

situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono

considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di

prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto,

se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione

dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà

diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è

una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi;

l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza

in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i

lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;

l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana,

nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v.

Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen

Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434,

con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

La nostra

Massima Istanza in una sentenza I 873/05 del 19 maggio 2006, si è confermata

nella propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia,

rilevando:

" (…)

Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente

sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione

nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha stabilito che

non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione

la diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di controversie negli

ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia presenta numerose

similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal

profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per

analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da

dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di

una fibromialgia.

Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia si deve

presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere

sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131

V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve

comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati

fattori che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di

fare simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi

negativa sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante

per la sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un

processo morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe

croniche, il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le

manifestazioni della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure

ambulatorie o stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo

nonostante l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In presenza di

una componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato

psichico cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di

un conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto tratto

dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre come nel caso di disturbi

da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno alla salute

giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni legate

all'esercizio di un'attività risultino da un’esagerazione dei sintomi. (…)”

(STFA del 19 maggio 2006 nella causa O., I 873/05)

In una sentenza 9C_35/2007

del 4 aprile 2008, l'Alta Corte ha sottolineato:

" (...)

Quanto agli effetti invalidanti della

fibromialgia, invocati con il ricorso e negati nel caso di specie dal primo

giudice sulla scorta della valutazione del Servizio X.________, basta il

rilievo che, in analogia a quanto stabilito in materia di disturbo somatoforme

da dolore persistente, la malattia non è di regola atta a determinare una

limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare

un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI e che comunque le condizioni per

eccezionalmente ammettere una siffatta ipotesi non sono certamente date in concreto

in assenza di una comorbidità psichiatrica importante (in casu: sintomatologia

depressiva descritta in totale regressione) e in presenza di una (chiara)

tendenza all'esagerazione riscontrata dal dott. J.________ (DTF 132 V 65

consid. 4.2.1 e 4.2.2 pag. 70 seg.; 131 V 49 consid. 1.2 pag. 50; 130 V 352

consid. 2.2.3 pag. 353 seg. e consid. 3.3.1 pag. 358). (...)"

In una

sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale ha ribadito che “(…)

il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la

diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti

da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V

396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni

I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).

2.11. Nella

decisione del 16 dicembre 2010, l’Ufficio AI ha attribuito

all’assicurata un quarto di rendita di invalidità (grado AI 42%) dal 1° febbraio

2008 e una rendita intera di invalidità (grado AI 100%) dal 1° maggio 2008 al

30 novembre 2008, sopprimendola poi a partire dal 1° dicembre 2008, ritenuto il

miglioramento dello stato di salute dell’interessata, la quale, a partire dal

mese di settembre 2008, presenta una capacità lavorativa del 60% in qualsiasi

attività, con un conseguente grado di invalidità del 18%.

Il TCA è,

quindi, ora chiamato a valutare, alla luce di quanto esposto ai considerandi 2.6.,

2.7. e 2.8., se l’UAI ha correttamente o meno soppresso la rendita spettante a RI

1 a fare tempo dal 1° dicembre 2008.

2.12. Nel caso di

specie, l’UAI ha fondato, dal profilo medico, la propria decisione di

attribuire all’assicurata un quarto di rendita di invalidità (grado AI 42%) dal

1° febbraio 2008 e una rendita intera di invalidità (grado AI 100%) dal 1°

maggio 2008 al 30 novembre 2008, sopprimendola poi a partire dal 1° dicembre

2008, sulla valutazione peritale pluridisciplinare del SAM del 22 marzo 2010.

L’Ufficio

AI, infatti, al fine di accertare in maniera approfondita lo stato di salute

dell’assicurata, ha fatto esperire una perizia pluridisciplinare affidata ai

medici del SAM, i quali hanno valutato la patologia reumatologica (dr. __________),

endocrinologica (dr. __________) e psichiatrica (dr. __________).

L’aspetto reumatologico è stato valutato dal dr. __________,

specialista FMH in reumatologia, il quale, nel suo referto del 17 novembre 2009, ha posto le diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “1. sindrome fibromialgica

generalizzata; 2. decondizionamento muscolare; 3. probabile coxartrosi

bilaterale; 4. dolori cronici all’arto inferiore destro in esiti da artrodesi

tibiotarsica a destra il 19.12.2008 su esiti da osteosintesi della caviglia

destra il 24.2.2006 e su esiti da asportazione del materiale di osteosintesi il

21.4.2006; artrosi dell’articolazione sottoastragalica; piedi trasversopiatti

bilaterali; obesità (peso 87 kg / statura 150.5 cm); 5. alterazioni degenerative plurisegmentali del rachide lombare (discopatie da L2 a S1)”,

mentre quali diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa ha indicato

quelle di “disturbi statici del rachide (ipercifosi della dorsale alta con

protrazione del capo, minima scoliosi sinistroconvessa lombare)” (doc. 43-28).

Quanto alla capacità lavorativa, il dr. __________

ha ritenuto che “in un lavoro adatto allo stato di salute, giudico l’assicurata

abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa normale di 8-9 ore, con un

rendimento massimo del 100%, a decorrere dall’1.11.2006, quindi a distanza di

circa 6 mesi dalla rimozione del materiale di osteosintesi alla caviglia destra

fino all’intervento di artrodesi tibiotarsica destra il 19.2.2008 e di nuovo a

distanza di circa 6 mesi da quest’ultimo, quindi a decorrere dall’1.9.2008.

Nello stesso periodo di tempo citato sopra, in qualità di ausiliaria di pulizie

di uffici, quindi in attività non svolta su terreno sconnesso o declivo,

giudico l’assicurata abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa

normale, di 8-9 ore, ma con una diminuzione del rendimento del 40%; questa

diminuzione del rendimento è applicabile anche per un’attività lavorativa come

ausiliaria di pulizie di uffici, svolta a tempo parziale. Sempre nello stesso

intervallo di tempo menzionato sopra, l’assicurata in qualità di casalinga è

abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa usuale, ma con una

diminuzione del rendimento del 30%. È giustificata l’inabilità lavorativa

totale per qualsiasi tipo di attività, a partire dal 24.2.2006 fino al

31.10.2006, come pure dal 19.2.2008 fino al 31.8.2008” (doc. 43-31).

L’aspetto endocrinologico è invece stato vagliato

dal dr. __________, specialista FMH in medicina interna, endocrinologia e

diabetologia, il quale, nel suo referto del 9 febbraio 2010, ha posto le diagnosi di “1. diabete mellito di tipo 2 (diagnosi 1996) con insulinoterapia dal

2001, pessimo controllo glicemico, obesità (BMI 39 kg/m2); non rilevanti

lesioni agli organi bersaglio; ipercheratosi plantari; dislipidemia trattata;

Considerandi

2.

ipertensione arteriosa trattata; 3. stato depressivo; 4. emitiroidectomia

destra 1985; 5. osteosintesi frattura trimalleolare caviglia destra 2/2006

(oltre a trattamento conservativo frattura metacarpale mano destra) con

artrodesi tibio-tarsica destra 2/2008” (doc. 43-33).

Il dr. __________ ha ritenuto che, dal profilo

strettamente endocrinologico, a causa del diabete mellito, l’assicurata sia da

considerare inabile al lavoro al 25% nella sua attività di ausiliaria di

pulizie (esigibili due volte tre ore lavorative al giorno), “a condizione di

evitare alla paziente lavori in posizione pericolosa come su scale oppure

situazioni con equilibrio precario, oltre all’evitare di trasportare e

sollevare pesi importanti ripetutamente. Alla paziente dovrebbe inoltre essere

garantita una pausa di almeno 20 minuti per ogni fascia lavorativa, per poter

eseguire un autocontrollo glicemico ed assumere uno spuntino” (doc. 43-34).

L’aspetto psichico è, infine, stato vagliato dal

dr. D.__________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, il quale, nel

suo referto del 18 novembre 2009, ha posto la diagnosi di “sindrome ansioso-depressiva

(ICD10-F41.2)” (doc. 43-38).

Lo specialista ha rilevato che “l’assicurata

mostra delle difficoltà ad accettare la situazione di vita venutasi a creare

dopo l’infortunio avvenuto tre anni fa che ha avuto come risvolti una

restrizione della sua vita quotidiana e un ridimensionamento dei suoi compiti

di assistenza nei confronti del marito malato. Dopo una breve presa a carico

specialistica avvenuta l’anno scorso, l’assicurata aveva riscontrato un

significativo miglioramento dello stato psichico per cui aveva interrotto le

consultazioni. Recentemente l’assicurata ha richiesto nuovamente l’intervento

dello psichiatra a causa di una ripresa della sintomatologia ansioso-depressiva

e di una sensazione di non essere all’altezza della situazione” (doc. 43-37).

Il dr. __________ ha sottolineato che “è

importante che l’assicurata continui ad essere seguita dallo psichiatra di

fiducia che già in precedenza l’aveva aiutata a superare una fase di sofferenza

psicologica” (doc. 43-38).

In conclusione, il dr. __________ ha considerato

l’assicurata, per ragioni psichiatriche, inabile al lavoro nella misura del 20%

(doc. 43-38).

Globalmente,

quindi, nel rapporto peritale del 22 marzo 2010, i medici del SAM, sulla base

delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali

dell’assicurata presso il citato centro d’accertamento, hanno posto le diagnosi

con influsso sulla capacità lavorativa di “1. sindrome fibromialgica generalizzata;

2.

decondizionamento muscolare; 3. probabile coxartrosi bilaterale; 4. dolori

cronici all’arto inferiore destro in esiti da artrodesi tibiotarsica a ds il

19.2

; esiti da osteosintesi della caviglia ds il 24.2.2006; esiti da

asportazione del materiale di osteosintesi il 21.4.2006; artrosi

dell’articolazione sottoastragalica; 5. piedi trasversopiatti bilaterali; 6. alterazioni degenerative plurisegmentali del rachide lombare (discopatie da L2 a

S1); 7. sindrome ansioso-depressiva (ICD10-F41.2); 8. diabete mellito di tipo 2

(diagnosi 1996) con/su: insulinoterapia dal 2001; pessimo controllo glicemico;

obesità con BMI 39 kg/m2; non rilevanti lesioni agli organi bersaglio;

ipercheratosi plantari; dislipidemia trattata”, mentre quali diagnosi senza

influsso sulla capacità lavorativa hanno indicato quelle di “ipertensione

arteriosa in trattamento; stato dopo emitiroidectomia ds nel 1985, in trattamento con Eltroxin” (doc. 43/15-16).

Quanto alla capacità lavorativa, i medici del SAM

hanno ritenuto che la precedente attività di ausiliaria di pulizie dell’assicurata

(effettuata presso la __________ SA di __________ per 9.5 ore alla settimana)

sia ancora esigibile nella misura “di sei ore al giorno, con una riduzione del

rendimento nella misura del 40%” (doc. 43-19), precisando che questa

valutazione “vale dall’1.11.2006 fino al 19.2.2008 e poi a partire

dall’1.9.2008 in poi” (doc. 43-21).

Essi hanno aggiunto che “si ritiene giustificata

un’incapacità lavorativa totale per qualsiasi tipo di attività a partire

dall’infortunio del 24.2.2006 fino al 31.10.2006 (cioè a distanza di circa 6

mesi dalla rimozione del materiale di osteosintesi alla caviglia destra), come

pure dal 19.2.2008 (quando è stato effettuato l’intervento di artrodesi

tibiotarsica ds) fino al 31.8.2008 (cioè a distanza di circa 6 mesi

dall’intervento di artrodesi)” (doc. 43-20).

Quanto alla possibilità di svolgere altre

attività lavorative, i medici del SAM hanno indicato che “tenendo in

considerazione le valutazioni reumatologiche, endocrinologiche e psichiatriche,

giungiamo alla conclusione che un’attività lavorativa adatta allo stato di

salute dell’assicurata, che tiene in considerazione tutte le limitazioni

descritte sopra, è esigibile per due volte tre ore lavorative al giorno con rendimento

pieno, con la stessa valutazione temporale già descritta al capitolo 8” (doc. 43-21).

Infine, quale casalinga, i medici del SAM hanno

considerato l’interessata abile al lavoro globalmente nella misura del 70%

intesa come riduzione del rendimento sull’arco di una giornata lavorativa

usuale” (doc. 43-21).

Nel rapporto medico del 30 marzo 2010, il dr. __________

del SMR, medico generico (sul diritto per gli assicurati di conoscere la

specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), dopo avere

indicato le patologie che affliggono l’assicurata e i suoi limiti funzionali,

ha così riassunto l’evoluzione dei gradi di inabilità lavorativa, in qualsiasi

attività, dell’interessata: “100% dal 24 febbraio 2006 al 31 ottobre 2006; 0%

dal 1° novembre 2006 al 19 febbraio 2008; 100% dal 19 febbraio 2008 al 31

agosto 2008; 0% dal 1° settembre 2008, con rendimento pieno per due volte tre

ore lavorative al giorno” (doc. 44-4).

2.13

L’assicurata

ha contestato le risultanze peritali dei medici del SAM, trasmettendo il

seguente referto medico del 7 gennaio 2011, redatto dal suo psichiatra curante,

dr. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia:

"

Con la presente certifico che seguo la signora RI

1.

nata il 1.11.1951 e residente a __________ dal 8.04.2008 con colloqui

regolari individuali e farmacoterapia con antidepressivo, ansiolitico e

ipnotico.

Malgrado l’ottima compliance alla presa a carico

specialistica, che si avvale anche della psicoterapia di sostegno della signora

__________ Psicologa e Psicoterapeuta, il quadro psicopatologico è risultato

sostanzialmente peggiorato, sfociando nel ricovero presso la Clinica __________

nel giugno 2010. La paziente presenta una sindrome depressiva ricorrente,

episodio attuale grave senza sintomi psicotici (ICD10-F33.2) ed una sindrome

somatoforme da dolore persistente (ICD10-F45.4).

Lo stato clinico è anche confermato dalla

batteria testistica impartita dalla collega signora __________ (che allego).

Contesto formalmente il progetto di assegnazione

di rendita dell’Ufficio Invalidità datato 11.10.2010 che conferisce alla

signora RI 1 un grado di invalidità del 18%.

Dal punto di vista prettamente psichiatrico essa

è incapace di riprendere un’attività lavorativa anche leggera o a tempo

parziale.

Considero che per la signora __________ la

prognosi è negativa, malgrado la sua franca volontà di potere conservare uno

spazio di autonomia personale.” (Doc. A1)

Nelle annotazioni mediche del 14 marzo 2011, il

dr. __________ del SMR, spec. FMH in medicina generale e la dr.ssa __________,

psichiatra del SMR (sul diritto per gli assicurati di

conoscere la specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), hanno osservato:

"

Decisione del 16.12.2010:

dal 01.02.2008 grado AI 42%

dal 01.05.2008 grado AI 100%

dal 01.12.2008 grado AI 18%

22.03.2010

perizia SAM

Consulto psichiatrico dr. __________

Diagnosi di sindrome ansiosa-depressiva

(ICD10-F41.2)

IL 20%

07.01.2011

rapporto dr. __________, FMH

psichiatria e psicoterapia

Presa a carico dell’A dal 08.04.2008 con colloqui

regolari e farmacoterapia non specificata (principio attivo e dosaggio)

Quadro clinico peggiorato con ricovero presso la

Clinica __________ nel giugno 2010

Diagnosi: sindrome depressiva ricorrente, attuale

episodio grave senza sintomi psicotici (ICD10-F33.2), sindrome somatoforme da

dolore persistente (ICD10-F45.4)

Contesta il progetto AI ma non specifica le

motivazioni

Prognosi negativa

Rapporto psicologico dr.ssa __________

Test eseguiti il 23.12.2010: SLC 90 e Beck

Depression Inventory (BDI)

BDI punteggio totalizzato 17 che non corrisponde

ad una depressione grave (generalmente punteggio da 29 a 63) ma ad un grado lieve

Procedere:

è necessario richiedere documentazione relativa

alla degenza presso la Clinica __________ nel 2010 al fine di poter prendere

una posizione medica.” (Doc. X/bis)

Nel rapporto 28 luglio 2010, concernente la

degenza dell’interessata dal 17 giugno 2010 al 24 luglio 2010, il dr. __________,

medico responsabile della Clinica __________, dopo avere posto le diagnosi di

“problemi nella relazione con il coniuge o con il partner (Z63.0) con stato

depressivo reattivo; diabete mellito insulino dipendente (E10) con FRCV (ITA,

obesità, dislipidemia, intervallo QTc allungato); artrodesi (Z98.1) su tibiotarsica

destra (2008) per frattura trimalleolare lussata e posteriore osteosintesi

(2006); ipotiroidismo con sostituzione farmacologica (E03.9) con stato dopo

emitiroidectomia totale destra (1985)”, ha indicato:

"

Evoluzione e decorso:

nella prima fase della degenza, il quadro

psicopatologico della paziente era caratterizzato da franca flessione del tono

dell’umore e relativa ambivalenza per quanto riguardava il suo futuro e

l’attuale situazione relazionale con il marito.

Dal punto di vista farmacologico, abbiamo

inizialmente impostato una terapia infusionale antidepressiva con Citalopram

(che successivamente abbiamo sostituito con terapia orale ad un dosaggio di 40

mg/die) e vitaminica con Cernevit. Vista la difficoltà presentata

nell’induzione del sonno, abbiamo associato del Zolpidem 10 mg. Inoltre

abbiamo stabilito un programma di fisioterapia a scopo analgesico per il piede

destro, massaggi generali mirati al rilassamento muscolare e gruppi di

ginnastica dolce e rilassamento.

Durante i colloqui eseguiti nel corso della

degenza è emersa l’importante conflittualità coniugale, deteriorata

progressivamente nel corso degli ultimi anni da quando il marito avrebbe dovuto

smettere di lavorare per motivi di salute.

La paziente metteva in evidenza l’esistenza di

una relazione priva di comunicazione e di affetto. Lo stato d’animo della

paziente era, di conseguenza, sempre più deflesso e la mancanza di autostima

era sempre più evidente, in parte a causa delle continue critiche ed offese del

marito, il quale sarebbe sempre più irritabile e verbalmente aggressivo nei

suoi confronti. Nonostante questa situazione estrema descritta dalla paziente,

quest’ultima si mostrava molto ambivalente e poco chiara sulla decisione da

prendere per il suo futuro; da una parte desiderava separarsi ma da un’altra si

sentiva incapace di farlo.

Nel corso della degenza, la paziente ha preso

coscienza che ormai la relazione con il marito era arrivata ad un

deterioramento tale da non essere più recuperabile, per cui ha deciso di

separarsi. Abbiamo sostenuto la paziente in questa sua decisione e organizzato

una rete di supporto sul territorio che la potesse aiutare a portare avanti

tutte le procedure necessarie.

Dopo un incontro in clinica con la sig.ra __________

(assistente sociale del __________ di __________), abbiamo concordato le

dimissioni della paziente per il 24.07.2010, con un appuntamento da lei fissato

per il 27.07.2010 alle ore 09:00. Abbiamo anche concordato con Lei un

appuntamento per il 06.08.2010 alle ore 16:30. (…).” (Doc. XIV/5)

Nelle annotazioni del 4 aprile 2011, il dr. __________

e la dr.ssa __________ del SMR hanno osservato:

"

Vedi nota del 14.3.2011 nella quale si chiedeva

visione del rapporto degenza della Clinica __________.

Attuale aggiornamento:

rapporto degenza __________:

-

ricovero dal 17.06.2010 al 24.07.2010

-

diagnosi di interesse psichiatrico:

o

problemi nella relazione con il coniuge o il

partner (Z63.0)

§

con stato depressivo reattivo

viene segnalata un’importante conflittualità

coniugale deteriorata negli anni. Nel corso della degenza una maggiore presa di

coscienza di tale situazione ha portato l’A ad uscire da un atteggiamento

ambivalente verso questa situazione con decisione di separarsi.

Valutazione:

la documentazione agli atti non conferma quindi

la diagnosi di depressione grave e di una sindrome somatoforme posta dallo

psichiatra curante (dr. __________) nel suo certificato del 07.01.2011,

piuttosto evidenzia la presenza di una componente psicosociale importante alla

base del disagio psicologico presente.

Il quadro clinico descritto all’ammissione in

clinica non è compatibile con un episodio depressivo grave (assenti deficit

cognitivi, assenti disturbi del contenuto e del corso del pensiero, non

ideazione suicidale).

Circa il test DBI viene riportato un punteggio

corretto di 38, non abbiamo a disposizione però l’intera griglia. È comunque da

segnalare che si tratta di un test autosomministrato.

La documentazione agli atti non modifica le

conclusioni mediche alla base della decisione AI.” (Doc. XIV/7)

In corso di causa, lo psichiatra curante

dell’assicurata, dr. __________, ha trasmesso al TCA un referto datato 13

maggio 2011, del seguente tenore:

"

Con la presente contesto formalmente la

valutazione dei colleghi del SMR per la paziente a margine.

Essa è seguita regolarmente presso il mio studio

dal 8.04.2008 unitamente alla signora __________ Psicologa e Psicoterapeuta

FSP.

Rispetto al ricovero presso la Clinica __________

di __________ dal 17.06.2010 al 24.07.2010, la conflittualità con il marito era

l’elemento psicopatologico più evidente ed importante che ha aggravato il

funzionamento intrapsichico e relazionale della signora caratterizzato da un

quadro psicopatologico già depressivo da diversi anni. Di conseguenza è

comprensibile che i medici della Clinica __________ hanno posto questo tipo di

diagnosi per quel preciso tempo di degenza.

Come descritto nel mio precedente rapporto resta

uno stato depressivo severo con algie generalizzate croniche che non si è

affievolito dopo che la paziente si è separata dal coniuge e malgrado essa

segua con diligenza la terapia farmacologica e la psicoterapia concordata.

Ricordo inoltre che la testistica va considerata

nel quadro degli elementi clinici e della storia di malattia della paziente.

Restiamo a completa disposizione per fornire l’intera griglia del test DBI.

In conclusione ritengo che la situazione della

signora RI 1 va riconsiderata in maniera approfondita e che per quanto

sovraesposto essa è incapace a lavorare anche a tempo parziale.” (Doc. XVI)

Nelle annotazioni mediche del 6 giugno 2011, il

dr. __________ e la dr.ssa __________ del SMR hanno osservato:

"

13.05.2011

Rapporto medico dr. __________

riconferma come descritto nel suo precedente

rapporto la presenza di uno stato depressivo severo con algie generalizzate.

Si ribadisce l’annotazione del 4.4.2011, in

particolare che il quadro clinico descritto durante la degenza presso la

Clinica __________ non era compatibile con un quadro depressivo grave.

La documentazione presa in esame non modifica la

precedente presa di posizione.” (Doc. XVIII/bis)

In corso di causa, il TCA ha interpellato i

medici del SAM, chiedendo loro di precisare quanto segue:

"

(…)

Dagli atti giudiziari risulta che il 22 marzo

2010.

Voi avete redatto, su incarico dell’Ufficio AI, una perizia

pluridisciplinare inerente la signora RI 1 (no. AVS: __________).

Nel Vostro referto peritale, a proposito della

capacità lavorativa dell’assicurata, avete indicato che “dal punto di vista

medico teorico globale l’attività da ultimo esercitata dall’assicurata come

ausiliaria di pulizie (effettuata presso la __________ SA di __________ per 9.5

ore alla settimana) è tuttora esigibile per sei ore al giorno, con una

riduzione del rendimento nella misura del 40%”.

Quanto alla possibilità per l’assicurata di

svolgere altre attività adatte alle sue condizioni di salute, nel Vostro

referto peritale avete indicato che “tenendo in considerazione le valutazioni

reumatologiche, endocrinologiche e psichiatriche, giungiamo alla conclusione

che un’attività lavorativa adatta allo stato di salute dell’assicurata, che

tiene in considerazione tutte le limitazioni descritte sopra, è esigibile per

due volte tre ore lavorative al giorno con rendimento pieno”.

Al riguardo, Vi invitiamo a precisare - al di là

delle modalità con le quali attuare la residua capacità lavorativa (due volte

tre ore lavorative al giorno) – a quanto ammonta il grado di capacità

lavorativa residua dell’assicurata, rispetto ad un tempo pieno di lavoro, sia

nella professione di ausiliaria di pulizie, sia in altre attività lavorative

adeguate, rispettose delle sue condizioni di salute.”

(Doc. XX)

Con scritto del 22 agosto 2011, i medici del SAM

hanno risposto:

"

Presupponendo una normale settimana lavorativa

di 42 ore, l’attività da ultimo esercitata come ausiliaria di pulizie è

ritenuta esigibile per 30 ore settimanali con una riduzione del rendimento del

40% (che corrisponde, rispetto alle 42 ore lavorative settimanali, al 42.8%) e

un’attività lavorativa adeguata allo stato di salute dell’A., che tiene in

considerazione le limitazioni descritte nella perizia, è ritenuta esigibile per

30.

ore settimanali con rendimento pieno (che corrisponde rispetto alle 42 ore

lavorative settimanali, al 71.4%).” (Doc. XXI)

2.14

Per costante

giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione

(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono

essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito

del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,

nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al

lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare

quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al

consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare

quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse

dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto

(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni

del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto

medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,

ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF

125.

V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989.

pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998

IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata

nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al

principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la

valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto

concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice

non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui

compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze

specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie.

Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio

la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia,

altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108

consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del

25.

aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993.

pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Per quel

che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione

invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia,

devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA

(consid. 6 e 7).

In merito

al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di

accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo

e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF

136.

V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di

parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura

giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare ricorso in

materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti di parte

le prove assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa.

In una

sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 il Tribunale federale ha

preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al valore

probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis

cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione,

formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr.

iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.

L’Alta

Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per

poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni

come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo

nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha

riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo

latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività

dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro

dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò

ritenuto necessario adottare dei correttivi:

(a

livello amministrativo)

-

assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

-

differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

-

miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.

3.

),

-

rafforzamento dei diritti di partecipazione :

-- in

caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una

decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6;

cambiamento della giurisprudenza secondo DTF

132.

V 93);

-- alla

persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla

procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid.

3.4.2

; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF

133.

V 446);

(a

livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)

In caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza

secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H

355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico

dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).

Infine,

il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio

standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto

si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue

specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto

di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la

decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema

cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

Nella

sentenza 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 il TF ha in particlare precisato quanto

segue a proposito del valore probatorio delle perizie di un SAM:

"

2.2.2

Das Bundesgericht hat in BGE 136 V 376 dargelegt, dass

diese Kritik im Ansatz unzutreffend ist, weil sie die verfassungs- und

gesetzesrechtlichen Grundlagen der schweizerischen Verwaltungsrechtspflege

ausblendet. Danach handelt die IV-Stelle im Verwaltungsverfahren nicht als

Partei, sondern als zur Neutralität und Objektivität verpflichtetes Organ des

Gesetzesvollzugs. Solange kein Beschwerdeverfahren angehoben ist, läuft ein

Einparteienverfahren mit dem Leistungsgesuchssteller als Partei und der

IV-Stelle als Behörde, welche nach den Grundsätzen des Amtsbetriebes die

Herrschaft über das Verfahren innehat. Nach dem Übergang zum

Anfechtungsstreitverfahren wird die Verwaltung zwar im prozessualen Sinne zur

Partei; sie bleibt lite pendente indessen weiterhin an die rechtsstaatlichen

Grundsätze (Art. 5 BV) gebundenes, der Objektivität und Neutralität

verpflichtetes Organ. Daher hat sie nicht auch im materiellen Sinn

Parteieigenschaft. Von dieser Rechtslage geht die Judikatur über die

Beweiskraft versicherungsmedizinischer Berichte und Gutachten (BGE 125 V 351; 122 V 157) aus. Sind formell

einwandfreie und materiell schlüssige (das heisst beweistaugliche und

beweiskräftige) medizinische Entscheidungsgrundlagen des Versicherungsträgers

(Administrativgutachten) vorhanden, so besteht daher nach der Rechtsprechung

kein Anspruch auf eine gerichtliche Expertise (BGE 135 V 465 E. 4 S. 467).

Gemäss der Rechtsauffassung, wie sie in der gesetzlichen Ordnung über die

Amtsermittlungspflicht des Sozialversicherungsträgers zum Ausdruck kommt, wird

Beweis über sozialversicherungsrechtliche Ansprüche schwergewichtig auf der

Stufe des Administrativverfahrens geführt, nicht im gerichtlichen Prozess.

Hierin liegt eine Grundentscheidung des Gesetzgebers, deren Abänderung im

formellen Gesetz vollzogen werden müsste (vgl. Art. 164 Abs. 1 lit. e-g BV).

Die Verwaltung ist aufgrund von Art. 89 Abs. 2 lit. a BGG immer dann zur

Beschwerde berechtigt, wenn der angefochtene Akt die Bundesgesetzgebung in

ihrem Aufgabenbereich verletzen kann. Aus der formellen Parteieigenschaft der

Durchführungsstelle im gerichtlichen Prozess bzw. der Legitimation zur Erhebung

von Beschwerden in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann offensichtlich

nicht gefolgert werden, auch die Beweiserhebungen der IV-Stelle im (vorausgehenden)

nichtstreitigen Verfahren bis zum Verfügungserlass seien Handlungen einer

(formellen) Partei, womit das spätere gerichtliche Abstellen hierauf gegen die

Verfassung oder die EMRK verstiesse.

2.2.3

Die grundsätzliche Verfassungs- und

Konventionsmässigkeit der Beschaffung medizinischer Entscheidungsgrundlagen

durch externe Gutachtensinstitute in der schweizerischen Invalidenversicherung

bestätigt ein rechtsvergleichender Ausblick. Danach kann - eine zweifellos in

die Kompetenz des nationalen Gesetzgebers fallende Grundentscheidung - die

medizinische Sachkompetenz entweder bei der entscheidenden Behörde selber

liegen oder bei zur Entscheidung im Einzelfall beizuziehenden Sachverständigen.

(…)

2.3

Im Hinblick auf die Ermittlung des

medizinischen Sachverhalts sind die MEDAS gesetzlich (Art. 59 Abs. 3 IVG)

vorgesehene Hilfsorgane der Invalidenversicherung. Als solche unterliegen sie

gleich wie die IV-Stellen selber dem verfassungsmässigen Gebot eines neutralen

und objektiven Gesetzesvollzugs. Institutionell wird die Eigenschaft der

Neutralität und Objektivität durch die selbständige Stellung der MEDAS

gestützt. Ihre Selbständigkeit zeigt sich darin, dass sie in ganz

verschiedenen, selber gewählten Rechtsformen auftreten und auf

unterschiedlichen Trägerschaften beruhen; sodann werden sie vom BSV weder

fachlich beaufsichtigt (vgl. Art. 64a IVG), noch sind sie im Einzelfall

weisungsgebunden. Ihre Kosten werden naheliegenderweise aus der IV-Rechnung

gedeckt, weshalb sie mit dem BSV auf tarifvertraglicher Grundlage

zusammenarbeiten (zu der daraus sich ergebenden Problematik vgl. aber unten E.

3.1

).

Unter diesen Umständen kann das Gebot der

Verfahrensfairness nicht allein durch den Umstand verletzt sein, dass

gutachtliche und andere medizinische Erkenntnisse aus dem

Administrativverfahren die wesentliche tatsachenbezogene Entscheidungsgrundlage

für die gerichtliche Überprüfung des Verwaltungsaktes bilden. Die Konzeption,

wonach ein Gericht auf die vom Versicherungsträger korrekt erhobenen Beweise

abstellen und auf ein eigenes Beweisverfahren verzichten darf, bleibt

grundsätzlich vereinbar mit Völker- und Bundesrecht (BGE 135 V 465 E. 4.3.2 S. 469). Aus der Rechtsvergleichung ergibt sich keine im

europäischen Raum allgemein anerkannte einheitliche Rechtsauffassung, dass über

streitige Sozialleistungen nur aufgrund eines gerichtlichen Beweisverfahrens

abschliessend entschieden werden dürfte (unten E. 4.3). Eine andere Frage ist,

wie es sich verhält, wenn ein Gericht die ursprüngliche Beweisgrundlage einmal

verworfen hat (dazu unten E. 4.4.)" (…)

Occorre

ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse

dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante

ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.

In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008

del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici

curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato

quanto segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports

médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des

critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui

permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient

de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un

mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR

2008.

IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai

2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par

l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul

fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il

n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments

objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui

sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de

l'expert.(…)

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va ancora rilevato che,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La

promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni

sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.

628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in

particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &

Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,

inc. 32.1999.124).

2.15

Al fine di stabilire il grado

d’invalidità, l’Ufficio AI, applicando il metodo misto, ha valutato al 50%

la parte dedicata all’attività salariata e al 50% la quota dedicata alle

mansioni domestiche.

Tale suddivisione, rimasta

peraltro incontestata dall’assicurata, deve essere confermata da questo

Tribunale, ritenuto che ella, prima del danno alla salute, era iscritta alla

disoccupazione quale persona alla ricerca di un’occupazione nella misura del

50% (cfr. doc. 49-2).

2.16

Questo

Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato

accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della

decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti,

deve concludere che non vi è motivo per distanziarsi dalla valutazione del SAM

- sulla quale si fonda la decisione dell’UAI di soppressione delle prestazioni a

fare tempo dal 1° dicembre 2008 - da considerare dettagliata, approfondita e

quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati.

Nel

rapporto peritale del 22 marzo 2010, i medici del SAM, dopo avere preso in

considerazione tutte le patologie di origine reumatologica, endocrinologica e

psichiatrica, hanno ritenuto l’interessata abile al lavoro “per sei ore al

giorno, con una riduzione del rendimento nella misura del 40%” nella sua

precedente attività di ausiliaria di pulizie, ma abile al lavoro “per due volte

tre ore lavorative al giorno con rendimento pieno” in attività adatte, rispettose

dei suoi limiti funzionali (doc. 43/19-22).

Chiamati dal TCA a precisare a quanto

corrisponde, al di là delle modalità con le quali attuare la residua capacità

lavorativa (due volte tre ore lavorative al giorno), il grado di capacità

lavorativa residua dell’assicurata, rispetto ad un tempo pieno di lavoro, sia

nella professione di ausiliaria di pulizie, sia in altre attività lavorative

adeguate, rispettose delle sue condizioni di salute (doc. XX), i medici del

SAM, con scritto del 22 agosto 2011, hanno precisato che “presupponendo una

normale settimana lavorativa di 42 ore, l’attività da ultimo esercitata come

ausiliaria di pulizie è ritenuta esigibile per 30 ore settimanali con una

riduzione del rendimento del 40% (che corrisponde, rispetto alle 42 ore

lavorative settimanali, al 42.8%) e un’attività lavorativa adeguata allo stato

di salute dell’assicurata, che tiene in considerazione le limitazioni descritte

nella perizia, è ritenuta esigibile per 30 ore settimanali con rendimento pieno

(che corrisponde rispetto alle 42 ore lavorative settimanali, al 71.4%)” (doc.

XXI).

Il TCA

non ha motivo per distanziarsi da queste conclusioni, che, del resto, non sono

state smentite da altre certificazioni medico-specialistiche attestanti delle

patologie maggiormente invalidanti.

Il TCA

rileva, infatti, che l’assicurata non ha contestato, tramite la presentazione

di nuovi certificati medico-specialistici, né la valutazione reumatologica del

dr. __________, né quella endocrinologica del dr. __________.

Va qui

ricordato che se, da una parte, la

procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i

fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,

dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la

sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende

in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente

esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai

fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le

conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

L’assicurata

si è limitata a criticare le conclusioni peritali dei medici del SAM producendo

due referti medici (cfr. doc. A1 e XVI) del dr. __________, specialista FMH in

psichiatria e psicoterapia.

Nel

referto del 7 gennaio 2011, il dr. __________, curante dall’aprile 2008, ha segnalato la presenza di un peggioramento delle condizioni di salute dell’interessata,

sfociate in un ricovero presso la Clinica __________ nel giugno 2010, ritenendo

che la stessa, affetta da una depressione grave e da una sindrome somatoforme

da dolore persistente, non sia in grado di lavorare, neppure in maniera

parziale (doc. A1).

A fronte

di queste indicazioni dello psichiatra curante (doc. A1), i medici del SMR

hanno considerato necessario richiedere la documentazione relativa alla degenza

presso la clinica citata prima di poter esprimere una valutazione dal profilo

medico in merito allo stato di salute dell’interessata (cfr. doc. X/bis).

Dopo

avere richiamato e preso visione del rapporto relativo alla degenza dal 17

giugno 2010 al 24 luglio 2010 dell’assicurata presso la Clinica __________ (cfr.

doc. XIV/5), il dr. __________ e la dr.ssa __________ del SMR, nelle

annotazioni mediche del 4 aprile 2011, hanno espressamente indicato che la

documentazione medica prodotta dall’interessata “non modifica le conclusioni

mediche alla base della decisione AI”, dato che il referto della Clinica __________

“non conferma la diagnosi di depressione grave e di una sindrome somatoforme

posta dallo psichiatra curante (dr. __________) nel suo certificato del

7.1

, piuttosto evidenzia la presenza di una componente psicosociale

importante alla base del disagio psicologico presente” (doc. XIV/7).

I medici

del SMR hanno aggiunto che “il quadro depressivo descritto all’ammissione in

clinica non è compatibile con un episodio depressivo grave (assenti deficit

cognitivi, assenti disturbi del contenuto e del corso del pensiero, no

ideazione suicidale)” (doc. XIV/7).

Il TCA non ha motivo per distanziarsi da queste

considerazioni espresse dai medici del SMR, dopo avere analizzato il rapporto

relativo alla degenza dell’interessata presso la Clinica __________.

Giova qui

ricordare un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima Istanza,

quello secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche se

specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un

valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al

suo paziente (cfr. RAMI

2001.

U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid.

4; DTF 122 V

161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in

Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).

Il TF ha affermato che in ragione della diversità dell’incarico

assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si

può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista

(cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STFA I 701/05 del 5 gennaio 2007

consid. 2).

Ad esempio, nella sentenza

9C_289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale ha sottolineato che:

" (...) Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la divergence

consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat

d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux

arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne

saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le

juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs

médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que

si ces méde-cins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés

dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre

en cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas

donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont

fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont

confirmé la décision attaquée. (...)"

Questa

Corte ritiene pertanto che lo stato di salute dell’assicurata, dal profilo

psichiatrico, sia stato dettagliatamente ed approfonditamente vagliato dal dr. __________.

Si ricorda

tuttavia che il presente giudizio non pregiudica eventuali diritti

dell’assicurata nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità

insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento impugnato, il

quale delimita il potere cognitivo del giudice.

In

conclusione, rispecchiando la perizia dei medici del SAM i criteri di

affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.14.),

alla stessa può essere fatto riferimento.

Inoltre,

richiamato l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal

danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid.

4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere

dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza

preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali, che

l’assicurata è inabile nella misura del 42.8% (pari a 30 ore settimanali, con

una riduzione del rendimento del 40%) nella sua precedente attività di

ausiliaria di pulizie, ma l’abilità è del 71.4% (pari a 30 ore settimanali, con

rendimento pieno) in un’attività adeguata.

2.17

Per quel che

concerne la valutazione della capacità dell’assicurata quale casalinga,

l’Ufficio AI ha fatto esperire un’inchiesta economica per le persone che si

occupano dell’economia domestica: nel rapporto del 16 settembre 2010

l’assistente sociale ha stabilito una limitazione complessiva del 30% (cfr.

doc. 49/1-6).

2.18

Come è già

stato anticipato ai consid. 2.3.; 2.4., l'invalidità delle persone che si

occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica, è

stabilita confrontando le singole attività nell'economia domestica ancora

accessibili al richiedente la rendita AI, con i lavori che può eseguire una

persona sana.

Secondo

le regole stabilite dalla prassi amministrativa e riportate alle cifre 2122ss

nelle Direttive UFAS sull'invalidità e la grande invalidità in vigore dal 1°

gennaio del 1990.

In

particolare la cifra 2124 prevede:

"

in occasione dell'esame dell'impedimento -

dovuto all'invalidità - riscontrato presso una persona occupata nell'economia

domestica, ci si basa generalmente sulla ripartizione dei lavori esistenti

prima dell'insorgere dell'invalidità.

In primo luogo si deve tuttavia esaminare se

l'assicurato non ha la possibilità di usare meglio la sua residua capacità di

lavoro mediante un'altra ripartizione dei compiti."

La cifra

2122.

prevede che:

"

Quale regola generale si ammette che i lavori di

una persona sana occupata nell'economia domestica costituiscono le seguenti

percentuali della sua attività complessiva.

Lavori Economia

senza figli e senza membri di famiglia che richiedono

cure

%

1.

Conduzione dell'economia

domestica, (pianificazione,

organizzazione del lavoro,

controllo 5

2.

Spese e acquisti diversi 10

3.

Alimentazione (preparazione

dei pasti, lavori di pulizia

della cucina) 40

4.

Pulizia dell'appartamento 10

5.

Bucato, pulizia dei vestiti,

confezione e trasformazione

degli abiti, (cucito, maglia,

uncinetto) 10

6.

Cura dei figli e di altri membri

della famiglia ---

7.

Diversi (cura di terzi, cura

delle piante e degli

animali, giardinaggio) 5

8.

Altre attività (p. es. aiuto alla

famiglia stessa, attività di utilità

pubblica, perfezionamento,

creazione artistica, attività

superiore alla media nella

confezione e nella trasformazione

dei vestiti). 20"

In

Pratique VSI 1997 pag. 299ss, l'UFAS ha precisato di aver emesso delle

direttive supplementari (supplemento 1 alle Direttive sull'invalidità e sulla

grande invalidità, valido dal 1. gennaio 1993) che accordano il diritto agli

Uffici AI dei diversi cantoni di valutare la sfera di competenze di una persona

attiva nell'economia domestica su casi differenti (cifre 2127ss.).

In una

sentenza del 17 febbraio 1997 nella causa M.T. (pubblicata in Pratique VSI 1997

pag. 298ss) il TFA ha stabilito che il complesso delle occupazioni abituali

degli assicurati attivi in ambito domestico deve corrispondere, in ogni caso,

ad un valore pari al 100%. Una differenziazione che si orienta alle dimensioni

dell'economia domestica con la conseguenza che, in caso di economia domestica

di dimensioni ridotte si ammetterebbe un aggravio complessivo inferiore al

100%, è contrario alla legge e alle ordinanze.

Inoltre

nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per

l'invalidità (CII), in vigore dal 1° gennaio 2000, l'UFAS, allo scopo di garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. Cifra

3097), ha previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche

sulla base di un minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano essere

stati rispettati - attribuibile a ciascuna di esse.

In

particolare la cifra 3095 prevede:

"

Di regola, si ammette che i lavori di una

persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti

percentuali della sua attività complessiva:

Attività

Minimo %

Massimo %

1.

Conduzione dell'economia domestica (pianificazione,

organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)

2.

5.

2.

Alimentazione (preparare i pasti, cucinare, apparecchiare,

pulire la cucina, approvvigionamento)

10.

50.

3.

Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare l'aspirapolvere,

curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti)

5.

20.

4.

Acquisti e altre mansioni (posta, assicurazioni, uffici)

5.

10.

5.

Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere e raccogliere

il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)

5.

20.

6.

Accudire i figli o altri familiari

0.

30.

7.

Altre attività (p.es. curare i malati, curare le piante e il

giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di volontariato,

corsi di perfezionamento, attività creative)*

0.

50.

* Va escluso l'impiego del tempo libero (N.

3090)."

Mentre

alle cifre 3096 e ss. si legge ancora:

"

Il totale delle attività dev'essere sempre del

100.

% (Pratique VSI 1997 p. 298).

Di norma, vanno applicate la ripartizione dei

lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un

margine per una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione

può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema

(RCC 1986 p. 244). All'occorrenza gli atti vanno sottoposti all'UFAS con una

proposta.

In virtù dell'obbligo di ridurre il danno, una

persona deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la

propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione

di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1045 e 3045 segg.). Essa deve

ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all'aiuto dei membri della sua

famiglia, nella misura abituale. Se non adotta questi provvedimenti volti a

ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione

dell'invalidità, della diminuzione della capacità di lavoro nell'ambito

domestico."

In una sentenza I 102/00 del 22 agosto 2000, l'Alta Corte ha nuovamente confermato la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo

dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività

domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni

nelle circostanze concrete.

Per

quanto riguarda la determinazione dell'invalidità di persone occupate

nell'economia domestica, il TFA ha inoltre già avuto modo di stabilire che - in

linea di massima e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio

le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi

dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel

procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235

consid. 2d; RCC 1984 p. 143, consid. 5; STFA 22 agosto 2001 nella causa C.G.,

consid. 4, I 102/00). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria

nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica

unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93

consid. 4; STFA 11 agosto 2003 nella causa S. consid. 2, I 681/02).

Se,

tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che

l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui

l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa

risulta decisiva (Valterio, op. cit., p. 211; RCC 1989 p. 131 consid. 5b, 1984

p. 144 consid. 5).

Nella già citata DTF 128 V 93, il TFA, a

proposito del valore probatorio di un rapporto d'inchiesta dell'ufficio AI, ha

rilevato:

"

(…)

4.

- Die in Art. 69 Abs. 2 IVV vorgesehene

Abklärung an Ort und Stelle ist die geeignete Vorkehr für die Ermittlung des

Betreuungsaufwandes. Für den Beweiswert eines entsprechenden Berichtes sind -

analog zur Rechtsprechung zur Beweiskraft von Arztberichten gemäss BGE 125 V 352 Erw. 3a mit

Hinweis - verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. Es ist wesentlich, dass als

Berichterstatterin eine qualifizierte Person wirkt, welche Kenntnis der örtlichen

und räumlichen Verhältnisse sowie der aus den seitens der Mediziner gestellten

Diagnosen sich ergebenden Beeinträchti-gungen und Behinderungen der

pflegebedürftigen Person hat. Weiter sind die Angaben der die Pflege Leistenden

zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der Beteiligten im Bericht

aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss plausibel, begründet und

detailliert bezüglich der einzelnen, konkret in Frage stehenden Massnahmen der

Behandlungs- und Grundpflege sein und in Übereinstimmung mit den an Ort und

Stelle erhobenen Angaben stehen. Trifft all dies zu, ist der Abklärungsbericht

voll beweiskräftig. Das Gericht greift, sofern der Bericht eine zuverlässige

Entscheidungsgrundlage im eben umschriebenen Sinne darstellt, in das Ermessen

der die Abklärung tätigenden Person nur ein, wenn klar feststellbare

Fehleinschätzun-gen vorliegen.

Das gebietet insbesondere der Umstand, dass die

fachlich kompetente Abklärungsperson näher am konkreten Sachverhalt ist als das

im Beschwerdefall zuständige Gericht. Obwohl von zentraler Bedeutung für die

Beurteilung des Anspruchs auf Beiträge an die Hauspflege und im Hinblick auf

die Beweiswürdigung regelmässig zumindest wünschenswert, besteht an sich keine

strikte Verpflichtung, die an Ort und Stelle erfassten Angaben der versicherten

Person (oder ihrem gesetzlichen Vertreter) zur Durchsicht und Bestätigung

vorzulegen. Nach Art. 73bis Abs. 1 IVV genügt es, wenn ihr im Rahmen des

Anhörungsverfahrens das volle Akteneinsichtsrecht gewährt und ihr Gelegenheit

gegeben wird, sich zu den Ergebnissen der Abklärung zu äussern (vgl.-generell-

BGE 125 V 404 Erw. 3, bie Abklärung der gesundheitlichen Behinderung der im

Bereich der Haushaltführung tätigen Personen nach Art. 27 IVV: Urteil S. vom 4.

September 2001, I 175/01)."

Il TFA ha

inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima

sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se

le indicazioni dell’assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli

accertamenti medici (AHI-Praxis 2001 p. 161 consid. 3c; STFA del 2 febbraio

1999.

nella causa M.J.V. e del 17 luglio 1990 nella causa W.), ritenuto che una

presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole

mansioni accertate in sede d'inchiesta - strumento destinato soprattutto alla

valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica - è da

considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi

psichici (STFA 11 agosto 2003 nella causa S., I 681/02 e del 28 febbraio 2003

nella causa S., I 685/02).

2.19

Come detto,

l’Ufficio AI ha incaricato l’assistente sociale di esperire un’inchiesta

economica per le persone che si occupano dell’economia domestica sfociata nel

rapporto del 16 settembre 2010 (cfr. doc. 49-1 e segg.) dal seguente tenore:

" (...)

5.

ATTIVITÀ - descrizione degli impedimenti

dovuti all'invalidità

5.1

Conduzione

dell'economia domestica

pianificazione,

organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo

importanza

assegnata

5.

%

percentuale

degli impedimenti

0%

percentuale

di invalidità

0.

%

Non lamenta difficoltà nell’organizzazione del

ménage domestico, di cui continua ad occuparsi lei stessa.

5.2

Alimentazione

preparazione

dei pasti, pulizia della cucina, riserve

importanza

assegnata

45%

percentuale

degli impedimenti

20.

%

percentuale

di invalidità

9%

A pranzo è

generalmente sola, spiega la signora, poiché il marito si reca in una piccola

cascina con orto annesso e vi rimane per gran parte della giornata. La sera

prepara un pasto frugale, una minestrina o un piatto simile, poiché deve

sottostare ad una dieta; in ogni caso non si cimenta in menu complessi.

Provvede lei stessa

al riordino, anche perché il consorte non le ha mai offerto una vera e propria

collaborazione, né in questo né in altri ambiti. La signora spiega come le sia

impossibile eseguire attività pesanti e soprattutto salire sulla scaletta per

rigovernare pensili o altro; dispone tuttavia dell’aiuto di due nipoti che, pur

abitando a __________, alternano le visite e le vengono in aiuto in tutte le

attività che non può eseguire.

Le attività che la

signora lamenta di non poter fare trovano giustificazione nella documentazione

medica all’incarto. Anzi, le difficoltà di deambulazione sono evidenti e

risulta improbabile che riesca a farsi carico dei compiti domestici con la

stessa efficienza di un tempo. Ritengo pertanto che si debba tener conto anche

di questo aspetto, sebbene da parte del marito sia esigibile maggiore

collaborazione (almeno nel disbrigo della cucina).

5.3

Pulizia dell'appartamento

rispolvero,

pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc.

importanza

assegnata

20%

percentuale

degli impedimenti

60.

%

percentuale

di invalidità

12%

Prima era puntuale e rigorosa nella pulizia della

casa mentre ora sente di non potersene più occupare con la meticolosità di un

tempo. Attende così l’arrivo delle nipoti e si occupa, nel corso della

settimana, delle attività di minor conto: passa lo swiffer, spolvera, rigoverna

le vaschette. Passare l’aspirapolvere o rigovernare i pavimenti le risulta

impossibile. La signora fa notare come debba sempre sostenersi al bastone o ad

un altro oggetto e questo incedere non le consente di servirsi di un

elettrodomestico o di uno spazzolone.

Cerca di impegnarsi comunque, e questo fa sì che

abbia spesso dolori al rachide e che si senta stanca pur non avendo fatto

molto.

Come detto sopra, le difficoltà

dell’assicurata sono evidenti e giustificano comunque la percentuale proposta.

Si considera tuttavia che una minima collaborazione da parte del marito sia

dovuta in quelle operazioni che l’assicurata reputa eccessivamente impegnative.

5.4

Spesa

e acquisti diversi

compresi

pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali

importanza

assegnata

10%

percentuale

degli impedimenti

30.

%

percentuale

di invalidità

3%

Non è in grado di fare la spesa autonomamente,

sebbene anche un tempo dovesse ricorrere all’accompagnamento di terzi. Quando

si reca al supermercato, si appoggia al carrello ma evita di portare borse o

altro: non ne sarebbe in grado, dovendosi sostenere continuamente al bastone.

Le nipoti sono anche in questo caso un valido

aiuto, poiché il marito vive – per i motivi detti nell’introduzione – una vita

piuttosto autonoma e non si prende cura delle necessità dell’assicurata.

Della contabilità si è sempre occupato quest’ultimo;

ora però le tensioni tra i due coniugi hanno portato la signora ad essere più

attenta agli aspetti finanziari e desiderosa di autonomia.

Problematici risultano sia il trasporto dei

pesi, che possono essere solo leggeri, sia la deambulazione all’interno del

supermercato. Aspetti che, considerata una minima esigibilità di aiuto da parte

del marito, giustificano senz’altro la percentuale riconosciuta..

5.5

Bucato, confezione e

riparazioni di indumenti

lavare,

stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc.

importanza

assegnata

20%

percentuale

degli impedimenti

30.

%

percentuale

di invalidità

6%

Attende al bucato con

buona autonomia e stende gli indumenti in casa, sul balcone. Quando le capita,

tuttavia, di scendere in lavanderia per stendere la biancheria voluminosa,

chiede la collaborazione delle nipoti. La signora ammette come, nel caso non vi

sia nessuno ad aiutarla, le sia possibile spingere la cesta con i piedi sino

all’ascensore e portarla così nel seminterrato.

Dello stiro cerca di

occuparsi sia stando seduta, che in posizione eretta, ma non la sente cosa

facile, anche perché, nell’una e nell’altra postura, ne risente comunque; in

ogni caso può stirare pochi capi alla volta e, nel caso in cui non riesca a

portare a termine il lavoro, chiedere aiuto alle nipoti.

Un tempo si occupava

di piccoli lavori a maglia, che ora ha abbandonato ma non per impedimenti

fisici, bensì “perché non ne ha più voglia di nulla”; manca infatti di

entusiasmo e spinta vitale.

Le difficoltà lamentate dall’assicurata sono

senz’altro comprensibili, considerato il quadro medico all’incarto.

Ritengo che, per quanto si debba tener conto

della parziale collaborazione da parte del marito (non offerta concretamente

bensì dovuta) nelle operazioni di minor conto (trasporto della cesta,

sistemazione del bucato sullo stenditoio), vada comunque considerato un certo

grado di impedimento.

5.6

Diversi

cura

delle piante, giardinaggio, cura degli animali, attività di utilità pubblica,

creazione artistica, impegno a favore di terzi, volontariato

importanza

assegnata

0.

%

percentuale

degli impedimenti

0.

%

percentuale

di invalidità

0.

%

L’assicurata non riferisce alcuna attività

precedente il danno.

Valutazione

dell'assistente sociale

totale

delle attività

100.

%

percentuale

di invalidità

30%

■ Chi esegue i lavori, che a causa della sua invalidità,

l'assicurata non può svolgere personalmente nell'economia domestica?

Indicare

il nome, l'indirizzo, il grado di parentela, genere dei lavori delegati, ore di

lavoro per settimana e salario orario versato.

Le nipoti.

6.

GRADO ATTUALE DEGLI IMPEDIMENTI

attività

ripartizione

Impedimento

GRADO D'INVALIDITÀ

salariata

casalinga

TOTALE

Da quando il danno alla salute ha avuto

ripercussioni sulla capacità al lavoro?

Dal febbraio 2006.”

(Doc. 49/3-6)

2.20

Sulla base

degli accertamenti fatti presso il domicilio dell’assicurata, dopo aver fissato

gli impedimenti di ogni singola mansione casalinga, l'assistente sociale ha

quindi stabilito una limitazione complessiva del 30%.

Valutando

i singoli impedimenti, con motivazioni pertinenti, la responsabile ha tenuto

conto delle dichiarazioni dell’assicurata in merito alle limitazioni ad

eseguire talune mansioni domestiche.

Va

innanzitutto rilevato che nell’inchiesta economica in questione è stata

correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel

rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un

valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti

dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica.

D’altra

parte, esaminate singolarmente le valutazioni dell’assi-stente sociale circa

gli impedimenti dovuti all’invalidità, questo Tribunale ritiene che non siano

ravvisabili elementi che consentano di mettere in dubbio l’attendibilità della

valutazione operata dall’assistente sociale, la quale non appare arbitraria e

risulta conforme alle circostanze ed ai riscontri concreti e in particolare

alle indicazioni fornite dall’assicurata medesima nell'ambito dell'inchiesta

domiciliare, le quali risultano infatti del tutto attendibili. Inoltre, é da

ritenere che le valutazioni degli impedimenti relativi alle singole mansioni

domestiche siano del tutto affidabili e compatibili con gli impedimenti accertati

in sede medica.

Nella

fattispecie, già è stato detto che per quanto riguarda l’aspetto medico, la

perizia del SAM ha compiutamente valutato il danno alla salute lamentato

dall’assicurata sulla base di accertamenti approfonditi e completi (sul valore

probatorio di rapporti medici cfr. in particolare DTF 125 V 352 consid. 3a con

riferimenti, 123 V 176, 122 V 161; cfr. consid. 2.10.).

Per

quanto d’altro canto riguarda la valutazione operata dall'assistente sociale,

giova anzitutto rilevare che, posta la conformità ai succitati parametri delle

percentuali di ripartizione applicate in concreto con riferimento alle singole

mansioni componenti l'attività domestica, nei casi come quello in esame occorre

tenere conto anche della ripartizione dei compiti e dei ruoli derivanti

dall'obbligo di reciproca assistenza e cooperazione alla prosperità dell'unione

coniugale consacrato dal diritto matrimoniale (art. 159 cpv. 2 e 3 e art. 163

CC; Pratique VSI 1996 pag. 208; DTF 117 V 197), ciò che in casu permette senz'altro

di ritenere sicuramente adeguate le percentuali d'impedimento evidenziate con

riferimento alle mansioni comportanti un maggior impiego e sforzo fisico, le

quali tengono giustamente conto della parziale collaborazione del marito e dei

figli maggiorenni, che risultano peraltro giustificate anche alla luce delle

suevocate risultanze mediche.

A tal

proposito va nuovamente attirata l’attenzione della ricorrente sull’obbligo per

l’assicurato di diminuire il danno che scaturisce da un principio generale delle

assicurazioni sociali (DTF 115 V 53, 114 V 285 consid. 3). In virtù di tale

obbligo anche le persone occupate nell’economia domestica devono contribuire,

di loro propria iniziativa e in misura ragionevolmente esigibile, al

miglioramento della loro capacità al lavoro, segnatamente ripartendo meglio le

incombenze e in generale ricorrendo all’aiuto dei familiari nella misura usuale

secondo le particolari circostanze (RCC 1984 p. 143 consid. 5; precitate

sentenze del TFA I 407/92 e I 35/00).

Alla luce

delle considerazioni che precedono e tenuto conto di tutte le circostante

concrete, questo TCA non può che ritenere corretto il grado d'invalidità

dell'assicurata quale casalinga stabilito dall'UAI sulla base dell'accertamento

domiciliare.

2.21

Essendo quindi

esigibile che l’assicurata sfrutti la sua residua capacità lavorativa del 71.4%

(pari a 30 ore settimanali, con rendimento pieno, rispetto ad un tempo di

lavoro di 42 ore settimanali, cfr. doc. XXI) in attività adeguate, ricordato

inoltre che l'invalidità

nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere

economico‑giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275

consid. 4a), occorre esaminare le conseguenze del danno

alla salute dal profilo economico.

Preliminarmente

va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa

stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF

129.

V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno

2003.

nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R.,

I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002

nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella

causa G. consid. 4.2, I 475/01), per cui sono

determinanti i dati del 2008 (visto che è in quell’anno che è avvenuta la

soppressione della rendita).

2.22

Per quanto

concerne il reddito da valido, il cui importo non è stato del resto

contestato in sede di ricorso, nel rapporto del 7 ottobre 2010 il consulente in

integrazione professionale ha indicato che, senza il danno alla salute,

lavorando al 50% come ausiliaria di pulizie, l’interessata avrebbe percepito

fr. 25'544.-- (doc. 50-1).

Il TCA non ha motivo per discostarsi da tale

dato.

Al

riguardo è utile rammentare che il Tribunale federale delle assicurazione ha ribadito

in diverse occasioni che il metodo misto applicato ad assicurati che svolgono

un’attività lucrativa unicamente a tempo parziale e consacrano il resto del

loro tempo all'attività casalinga è conforme alla legge e alla volontà del

legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione dell'art. 8 CEDU (cfr.

STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in plaidoyer 5/06 pag.

54.

segg.; SVR 2006 IV Nr. 42).

In una

sentenza I 246/05 del 30 ottobre 2007, pubblicata in DTF 134 V 9, il Tribunale

federale ha indicato che, nell'ambito della

valutazione dell'invalidità secondo il metodo misto, una eventuale ridotta

capacità nell'ambito professionale o nell'ambito dell'adempimento delle

mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI [nella versione in vigore dal 1°

gennaio 2004]) in seguito a maggiori sforzi compiuti nell'altro settore

d'attività è da prendere in considerazione solo a determinate condizioni

(consid. 7).

Dagli

atti all’incarto non emergono indizi tali da fare ritenere che nel caso di

specie le riduzioni della capacità nell’ambito professionale e in quello

casalingo siano influenzate da maggiori sforzi compiuti nell’altro settore

d’attività (cfr. al riguardo in particolare la perizia del SMR).

Va inoltre evidenziato che

nella STF 9C_293/2007 del 20 maggio 2008, pubblicata in RtiD

I-2009, pag. 255, il Tribunale federale ha annullato la decisione cantonale -

con la quale il primo giudice aveva dimezzato la rendita spettante ad

un’assicurata (anziché ridurla ad un quarto, come deciso dall’UAI), dopo avere

raffrontato il reddito che avrebbe potuto percepire l’assicurata, lavorando al

100% nella sua usuale attività (che ella esercitava al 50%) con quanto avrebbe

potuto guadagnare, al 50%, in attività adeguate – sottolineando che nel

raffronto dei redditi, in applicazione del metodo misto, occorre confrontare

quanto l’assicurata avrebbe potuto guadagnare nella sua attività esercitata a

tempo parziale, con quanto può conseguire in attività adeguate al suo stato di

salute. Il risultato così ottenuto va poi rapportato alla quota parte in

attività salariata.

L’Alta

Corte ha infatti rilevato che:

" 4.5 A ragione l'Ufficio ricorrente rimprovera

al primo giudice di avere contrapposto al reddito da

invalida (incontestato) di fr. 18'162.- (ottenuto tenendo conto di una ridotta

capacità [v. consid. 4.3] di svolgere attività semplici, leggere e poco

qualificate come ad esempio quella di ausiliaria delle pulizie, stiratrice,

ausiliaria di lavanderia, custode ecc.) un reddito senza invalidità a tempo

pieno. Tale valutazione è giuridicamente errata e contraria alla giurisprudenza

sviluppata in applicazione del metodo misto, secondo la quale per la

valutazione dell'invalidità in ambito lucrativo fanno stato i redditi da valido

e da invalido determinati sulla base temporale di un'attività lucrativa

parziale (ipoteticamente) esercitata senza danno alla salute (DTF 125 V 146 consid.

2b pag. 150; cfr. pure DTF 131 V 51 consid.

5.1.2

pag. 53 nonché le sentenze del Tribunale federale delle assicurazioni I

708/06 del 23 novembre 2006, consid. 4.5, e I 599/05 del 6 febbraio 2006,

consid. 4.1). Determinante per l'accertamento del reddito senza invalidità non

è infatti quanto l'assicurato potrebbe ragionevolmente guadagnare in qualità di

persona esercitante un'attività lucrativa a tempo pieno, bensì quanto egli ipoteticamente,

secondo il grado della verosimiglianza preponderante, guadagnerebbe senza danno

alla salute (cfr. DTF 133 V 504 consid.

3.3

e Pra 1992 no. 224 pag. 877 consid. 4a)."

Il reddito da valido di fr. 25'544.- deve dunque

essere confermato dal TCA.

2.23

Per quanto

riguarda il reddito da invalido, pure rimasto incontestato, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base

della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che

quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa

residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia

adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126

V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il

TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del

salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione

(DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17, STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).

In

una sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario

da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al

salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da

invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,

art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

In

un’altra sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha

lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso

in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”).

Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag.

45.

consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).

La

questione è stata definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza, la

quale nella sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009, pubblicata in DTF 135 V 297, ha ricordato che:

"

3.3

In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009 (ndr: cfr. DTF

135.

V 297), il Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha

stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno

il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore

economico, esso deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media

nel senso della DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri

presupposti - giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid.

6.1

). A questo parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla

parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3).

Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i fattori estranei

all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non

possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della

deduzione per circostanze personali e professionali."

In applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7

aprile 2008 (inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1

2008.

elaborata dall'Ufficio federale di statistica, la ricorrente, svolgendo

nel 2008 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore

privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore

privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe

potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'116.--.

Riportando

questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata

in La Vie économique, 7/8-2009, p. 90), esso ammonta a fr.

4'280.64 mensili oppure a fr. 51'367.68 per l'intero anno (fr. 4'280.64 x 12,

ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio

1999.

nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

Ritenuto che, come visto in

precedenza da un punto di vista medico, l’assicurata può esercitare un’attività

adeguata alle sue condizioni di salute al 71.4%, il reddito statistico va ridotto,

contrariamente a quanto invece effettuato dall’amministrazione nella decisione

impugnata, del 28.6% e ammonta a fr. 36'676.50 (fr. 51'367.68 ridotti del 28.6%).

Va infatti sottolineato che nella decisione impugnata l’UAI è

giunto ad un grado di invalidità, per la quota parte di salariata, del 2.5%

tenendo conto di un reddito da invalido di 51'087 per un impiego a tempo pieno,

adattato poi al 50%, per un importo pari a fr. 25'544 (cfr. doc. III).

L’amministrazione ha poi ripetuto tale modo di procedere anche nel

nuovo calcolo operato in data 23 settembre 2011, nel quale, preso atto della

risposta del SAM in merito ad una capacità lavorativa residua dell’assicurata

in attività adeguate del 71.4%, è giunta ad un grado di invalidità, per la

quota parte di salariata, del 31.6% tenendo conto di un reddito da invalido di

51'087 per un impiego a tempo pieno, adattato poi al 50%, per un importo pari a

fr. 25'544, poi ulteriormente ridotto del 28% per tenere conto di una capacità

lavorativa residua del 72% (cfr. doc. XXVI/bis).

Il TCA non può concordare

con questi calcoli eseguiti dall’amministrazione.

Va infatti evidenziato che

nella STF 9C_293/2007 del 20 maggio 2008, il Tribunale

federale ha annullato la decisione cantonale - con la quale il primo giudice

aveva dimezzato la rendita spettante ad un’assicurata (anziché ridurla ad un

quarto, come deciso dall’UAI), dopo avere raffrontato il reddito che avrebbe

potuto percepire l’assicurata, lavorando al 100% nella sua usuale attività (che

ella esercitava al 50%) con quanto avrebbe potuto guadagnare, al 50%, in

attività adeguate – sottolineando che nel raffronto dei redditi, in applicazione

del metodo misto, occorre confrontare quanto l’assicurata avrebbe potuto

guadagnare nella sua attività esercitata a tempo parziale, con quanto può

conseguire in attività adeguate al suo stato di salute. Il risultato così

ottenuto va poi rapportato alla quota parte in attività salariata.

L’Alta

Corte nella decisione del 20 maggio 2008 9C_293/2007 pubblicata in RtiD I-2009,

pag. 255 ha infatti rilevato che:

" 4.5 A ragione l'Ufficio ricorrente

rimprovera al primo giudice di avere contrapposto al reddito

da invalida (incontestato) di fr. 18'162.- (ottenuto tenendo conto di una

ridotta capacità [v. consid. 4.3] di svolgere attività semplici, leggere e poco

qualificate come ad esempio quella di ausiliaria delle pulizie, stiratrice,

ausiliaria di lavanderia, custode ecc.) un reddito senza invalidità a tempo

pieno. Tale valutazione è giuridicamente errata e contraria alla giurisprudenza

sviluppata in applicazione del metodo misto, secondo la quale per la

valutazione dell'invalidità in ambito lucrativo fanno stato i redditi da valido

e da invalido determinati sulla base temporale di un'attività lucrativa

parziale (ipoteticamente) esercitata senza danno alla salute (DTF 125 V 146 consid.

2b pag. 150; cfr. pure DTF 131 V 51 consid.

5.1.2

pag. 53 nonché le sentenze del Tribunale federale delle assicurazioni I

708/06 del 23 novembre 2006, consid. 4.5, e I 599/05 del 6 febbraio 2006,

consid. 4.1). Determinante per l'accertamento del reddito senza invalidità non

è infatti quanto l'assicurato potrebbe ragionevolmente guadagnare in qualità di

persona esercitante un'attività lucrativa a tempo pieno, bensì quanto egli

ipoteticamente, secondo il grado della verosimiglianza preponderante,

guadagnerebbe senza danno alla salute (cfr. DTF 133 V 504 consid.

3.3

e Pra 1992 no. 224 pag. 877 consid. 4a)."

Anche

nella STF 9C_313/2007 dell’8 gennaio 2008 il TF, poste le quote parti del 60% come

salariata e del 40% come casalinga e stabilita una limitazione del 52% in

attività domestiche e un grado di incapacità lavorativa del 100% nell’attività

salariata, è giunto, dopo avere rapportato tali limitazioni alla rispettiva

quota parte, ad un grado di invalidità globale dell’81% ([60 x 100%] + [40 x 52%]), attribuendo all’assicurata una rendita

intera di invalidità.

Ancora

recentemente, nella STF 9C_1061/2010 del 7 luglio 2011, il Tribunale federale,

accogliendo parzialmente il ricorso contro la STCA 32.2010.115 del 12 novembre 2010, ha rilevato che:

" (…)

8.

8.1

Per costante giurisprudenza un assicurato, parzialmente abile

al lavoro a cui viene applicato il metodo misto e la cui capacità lavorativa

residua per l'esercizio di un'attività lucrativa corrisponde o supera quella

che avrebbe effettivamente messo a frutto senza danno alla salute nella

medesima attività, non subisce una incapacità al guadagno (cfr. tra le tante la

sentenza citata nella pronuncia impugnata 8C_107/2009 del 18 gennaio 2010

consid. 4.3).

In concreto, in virtù degli accertamenti eseguiti in sede

amministrativa, nella decisione riesaminata l'assicurata era stata ritenuta

abile al lavoro al 50% in un'attività rispettosa delle limitazioni indicate dal

dottor P.________. Ad un'attività lavorativa solo parzialmente rispettosa di

detti limiti (svolgeva anche lavori di pulizia), svolta presso la ditta del

marito, V.________ aveva dedicato, fino al 2006/7, il 20% del tempo. In seguito

non aveva più esercitato alcuna attività lucrativa. Tenuto conto unicamente di

questi fatti, l'UAI non ha applicato il metodo misto in conformità al diritto

federale e alla relativa giurisprudenza. Esso ha chiaramente favorito

l'interessata. Agendo correttamente avrebbe dovuto considerare una capacità lavorativa

totale, e non del 50%, per un'attività lavorativa svolta al 20%, ritenuto che

la capacità lavorativa residua era superiore al grado di occupazione (del 20%)

e che non poteva per il resto esservi interazione tra le mansioni svolte (cfr. DTF

134.

V 9). In effetti l'attività lavorativa non veniva esercitata

concretamente e quindi non poteva influire negativamente sull'attività svolta

quale casalinga.”

Pertanto, il reddito da invalido stabilito

secondo i dati statistici deve essere ridotto dapprima in base alla percentuale

di esigibilità lavorativa stabilita dal medico (del 28.6% nel caso di specie,

essendo l’assicurata, come visto in precedenza (cfr. consid. 2.16.), abile al

lavoro al 71.4% in attività adatte), poi della percentuale stabilita per tener

conto delle circostanze specifiche del caso concreto (cfr. qui di seguito,

consid. 2.24.). È solo successivamente (e cioè al momento del calcolo

complessivo) che si tiene conto della quota parte relativa all’attività

salariata (in casu del 50%) (cfr. consid. 2.15. e 2.26.).

2.24

In ossequio

alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze

specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,

età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado

d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad

una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In una

sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha

proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido,

trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un

permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato

in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.

La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora

conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno

alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo

parziale (5%):

"

2.4

Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen

Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem

Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar,

während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte

Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne

Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter

Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind

keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug

abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht

bestritten.

2.5

Entgegen der Auffassung im kantonalen Entscheid

ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache, dass die

statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der

ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der

Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die

Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00

[Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr

einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im

Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem

Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt

(Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002

S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende

Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die

Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und

Ausländer zusammensetzen.

2.6

Die IV-Stelle führt in der

Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte

nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in

Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag,

die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden

...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund

statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache

der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden

Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen

ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S.

28.

T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht

schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).

2.7

Damit sind im Rahmen des Abzuges die

leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die

Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu

berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen

Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen

gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein

Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende

Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw.

2.3

hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus

des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat

jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit

einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache

Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein

kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher

liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der

Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist,

was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe

Invalidenrente führt." (STFA succitata)

In

un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 -

riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un

permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un

profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una

decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht

unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw.

2.5.1

hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen

kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem

Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten

Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung

getragen”).

In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104,

il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve

essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido,

argomentando:

"

Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente

esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di

una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14

febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che

l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione

impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i

lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a

prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé

non influisce sul livello retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005

nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido,

trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in

attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge

de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura

è del redattore).

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella

causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al

beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età

costituisse un fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4

OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa

disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della

rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419

consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento

fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo

scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF

115.

V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella

causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in

talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,

ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e

visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori

delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza

professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le

malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla

giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione

percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,

l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,

che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività

sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più

elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I

559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa

dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto

parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,

I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per

tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23

febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata

confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima

l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA

del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004

nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata

dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri

fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di

dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)

2.25

In concreto,

nel rapporto del 7 ottobre 2010, il consulente IP ha applicato una riduzione

del 5% “per ragioni sociali” (cfr. doc. III).

Nel caso

di specie, questo Tribunale non ha motivo per scostarsi dalla riduzione percentuale

del 5% applicata dall’amministrazione, rimasta peraltro incontestata.

Questa

soluzione si giustifica tanto più se si considera che, per costante

giurisprudenza il giudice non può scostarsi dalla valutazione

dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/dd e

6).

Procedendo

quindi al raffronto dei redditi, con riferimento al 2008, partendo da un salario

da invalido di fr. 51'367.68, ritenuta un’esigibilità dal profilo medico del 71.4% e ammettendo

la riduzione del 5%, il reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a

fr. 34’842.70 (fr. 36'676.50 - (fr. 36'676.50 x 5 : 100)).

Confrontando

ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 25’544.--

(consid. 2.8.1.) non emerge alcun tasso d’invalidità.

2.26

Viste le

quote parti tra attività salariata (50%) e mansioni casalinghe (50%) stabilite

dall’amministrazione nella querelata decisione, il grado di invalidità globale

è così del 15% (50 X 0% + 50 X 30%), ossia un grado d’invalidità che non

permette la concessione di prestazioni dell’assicurazione invalidità come

stabilito dall’amministrazione.

2.27

Secondo l'art.

29.

cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--andrebbero poste a

carico della ricorrente, la quale ha tuttavia chiesto di venire esonerata dal

pagamento delle spese (cfr. doc. I).

Ai sensi

dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere

garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano,

il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge

rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto

in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di

ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso,

l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i

presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si

esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa

indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art.

61, n. 86, pag. 626).

A norma dell’art. 3 cpv. 1 della Legge

sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in

vigore dal 1° gennaio 2011, l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione

dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali;

all’ammissione al gratuito patrocinio.

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato

è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid.

5b e riferimenti).

Il

diritto all’assistenza giudiziaria comprende da un lato la liberazione dal

pagamento delle tasse di giustizia e delle spese, dall’altro - nella misura

in cui necessario - il diritto al gratuito patrocinio (DTF 121 I 60 consid. 2a

con riferimenti; cfr. art. 29 cpv. 3 Cost. fed.; art. 3 cpv. 1 della Legge

sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in

vigore dal 1° gennaio 2011; Müller, Grundrechte in der Schweiz, 1999, p. 544).

Nel caso

in esame, l’assicurata si trova nel bisogno visto che, come emerge dagli atti,

ella percepisce della prestazioni da parte della pubblica assistenza (cfr. doc.

IX e allegata decisione del 27 gennaio 2011 da parte dell’USSI).

Ritenuto

come il ricorso non appariva di primo acchito privo di esito favorevole, la

ricorrente è per il momento esonerata dal pagamento delle spese processuali

(cfr. STF I 885/06 del 20 giugno 2007), riservato l'eventuale obbligo di

rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurata dovesse più tardi

migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art.

61, n. 93; cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella

procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella

causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U

234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid.

6).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente. A seguito

della concessione dell’esonero dal pagamento delle spese di giustizia, esse

sono per il momento assunte dallo Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella

impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o

del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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