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Decisione

32.2011.46

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

6 ottobre 2011Italiano54 min

Source ti.ch

Fatti

I doc.

VIII, IX e XI sono stati inviati alle parti per osservazioni (doc. X, XII).

1.16. La RA 1 ha

preso posizione il 22 agosto 2011 (doc. XIII), mentre l’UAI ha formulato le

proprie osservazioni, dopo aver interpellato il SMR, il 24 e il 30 agosto 2011

(doc. XIV, XV+bis)

Il

doc. XIII è stato inviato all’UAI per conoscenza (doc. XVI).

I doc.

XIV e XV+bis sono stati trasmessi alla RA 1 per conoscenza (doc. XVII).

1.17. Il 6

settembre 2011 questa Corte ha nuovamente interpellato il Dr. __________ per

ulteriori delucidazioni in merito al quadro clinico del paziente (doc. XVIII).

1.18. Il Dr. __________

ha risposto in data 19 settembre 2011 (doc. XIX).

Lo

scritto del TCA (doc. XVIII) e la risposta del medico curante (doc. XIX) sono

stati inviati alle parti per osservazioni (doc. XX).

1.19. La RA 1 ha

preso posizione in data 27 settembre 2011 (doc. XXI), mentre l’UAI, dopo aver

interpellato il SMR, ha formulato le proprie osservazioni il 28 settembre 2011

(doc. XXII+bis).

Il doc.

XXI è stato trasmesso all’UAI per conoscenza (doc. XXIII).

Il doc.

XXII+bis è stato inviato alla RA 1 per conoscenza (doc. XXIV).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio

2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21

dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio

2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;

STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;

STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. Oggetto del

contendere è unicamente la questione di sapere quando è avvenuto il peggioramento

dello stato di salute del ricorrente (cfr. doc. I).

Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la

sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

L’art. 28

cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno

diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di

rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi

almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi

dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto

fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza

dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,

nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in

condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del

lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido

(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere

determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante

la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle

affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et

pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta

perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse

divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido,

sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente

esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di

eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;

DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la

giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità,

come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche

e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit,

p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra

parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di

applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è

essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il

TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di

guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono

essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze

concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

Al

proposito va infine ancora rilevato che, secondo la

giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le

circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla

rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla

medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali

modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione

(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili

di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R

consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in

SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01

pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I

26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I

475/01).

2.3. Se

il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che

incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro,

aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta

(art. 17 cpv. 1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di

una possibile modificazione importante del grado d’invalidità o di grande

invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della

rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si

ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del

grado d’invalidità o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è

stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il

grado d’invalidità o d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è

modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3

OAI). Infine, prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno

per grandi invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era

insufficiente o perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova

richiesta è riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni

previste nel capoverso 3.

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di

ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o

parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il

miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in consi­derazione

allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente

continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di

aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento

determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi

senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono

applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di

assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA

29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

La

costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a

revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha

un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è

rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno

subito un cambiamento importante (DTF 130 V 349; STFA non pubbl. 28 giugno 1994

nella causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30).

Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che

le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una

modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.

D'altra

parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista

astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.

In ogni

caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla

pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente

mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invaria­ta,

sia giudicata in modo diverso (DTF 130 V 351; RCC 1987 pag. 38, consid. 1a;

STFA 29 aprile 1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).

Per

stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista

temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della

decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia

della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita

a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369

consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268;

Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag.

258).

Circa gli

effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un

assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la

riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è

messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la

notifica della decisione.

2.4. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata

da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al

proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere

dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del

lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid.

4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992

pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F.,

I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht,

Berna 2003, pag. 128).

L'Alta Corte ha inoltre

avuto modo di precisare che:

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i

quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art.

4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente

dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati

effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a

carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di

guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la

misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più

oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.

1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29

settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

Secondo la giurisprudenza

del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni

dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la

farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella

causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,

pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

In una

sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che

“(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in

particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata

sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto

scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del

Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4).

(…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

2.5. Con la

decisione del 14 luglio 2005 l’UAI ha attribuito all’assicurato tre quarti di

rendita d’invalidità a far tempo dal 1° gennaio 2004, sulla base, per quanto

riguarda la patologia psichiatrica, della valutazione del Dr. __________.

Nel

rapporto del 24 novembre 2004 il Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e

psicoterapia, ha posto la diagnosi di “Disturbo organico di personalità con

umore depresso” e indicato che

le capacità

psichiche dell’assicurato “sono soprattutto ridotte per la componente neuro

psicologica e depressiva che influiscono al massimo al 25%‑30% sulle sue

capacità lavorative da ultimo svolte” (doc. AI 75-17).

A seguito

della decisione del 23 aprile 2009 del TCA che ha rinviato gli atti all’UAI per

nuovi accertamenti di carattere psichiatrico, l’amministrazione ha predisposto

un accertamento presso il Centro peritale per le assicurazioni sociali (CPAS)

di Bellinzona (doc. AI 156-1).

Nella

perizia del 5 novembre 2009 il Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e

psicoterapia e direttore del CPAS e la Dr.ssa __________, spec. FMH in

psichiatria e psicoterapia, dopo aver riassunto l’anamnesi della paziente, i

dati soggettivi, quelli oggettivi e la terapia psichiatrica attuale, hanno

posto la diagnosi con ripercussione sulla capacità di lavoro di “Sindrome

depressiva ricorrente, episodio attuale di media entità (ICD 10: F33.1)”

(doc. AI 158-9).

I periti

hanno quindi esposto la seguente valutazione:

"

(…)

6. DISCUSSIONE

Siamo confrontati con un uomo di origine

marocchina, di 60 anni, nato e cresciuto in __________ e formatosi

professionalmente in__________ dove ha ottenuto il diploma per autista di trax.

Si sposa nel 1978 con una donna svizzera

conosciuta a __________ (madre di una figlia nata da una precedente relazione)

e nel medesimo anno si trasferisce in Svizzera. Dall'unione nasce un figlio ora

30enne e l'A. cresce come sua anche la figlia della moglie.

Dal 1978 fino al 2000 l'A. ha mantenuto un'attività lavorativa, conservando l'impiego di autista presso una ditta di __________

dal 1980 al 2000.

Dal 1978 ad oggi l'A. presenta una serie di

infortuni tra cui:

- frattura alla caviglia sinistra giocando a

calcio (1978)

- lussazione dell'articolazione

acromioclavicolare dx giocando a calcio (1982) - contusione al ginocchio dx per

infortunio lavorativo (1984)

- incidente della circolazione con frattura in

serie delle coste dalla 7 alla 12esima, emotorace con versamento pleurico e

spappolamento del colon ascendente con amnesia parziale per circa 1 ora (1985)

- incidente della circolazione con commozione celebrale,

contusione alla colonna vertebrale cervicale e lombare, deficit di memoria

verbale e visiva a breve e a lungo termine (1994) - incidente della

circolazione senza danni maggiori (2001)

- caduta per scivolamento con contusione,

distorsione alla spalla dx e successiva conferma di frattura (2001)

- intervento di artroscopia alla spalla dx (2002)

- caduta per scivolamento con trauma alla spalla

dx alla colonna lombare (2003) - intervento chirurgico con asportazione di

ernia discale L4-L5 (2003).

Tra il 1999 e il 2000 l'A. viene licenziato dalla ditta di __________, dove lavorava dal 1980 e sviluppa

progressivamente una sintomatologia ascrivibile ad un quadro depressivo di tipo

reattivo incrementato dai limiti funzionali dettati dagli infortuni soprariportati,

che già avevano parzialmente compromesso la sua capacità di lavoro. Nel

medesimo anno decide si separarsi dalla moglie e si trasferisce a vivere da

solo.

Da quel momento non riuscirà più a reinserirsi

nel mondo del lavoro.

Dal marzo 1995 gli viene riconosciuta una rendita

di invalidità in misura del 50% e tale rendita viene aumenta a 3/4 dal mese di

gennaio 2004 dopo una valutazione del SAM di Bellinzona.

Nel mese di novembre del 2005 I'A. inoltra una

nuova richiesta di prestazioni per adulti dichiarandosi inabile in maniera

completa all'attività lavorativa a decorrere dal mese di novembre 2003.

Seguono nuovi certificati medici del curante Dr. __________

e una perizia ortopedica del Dr. __________ del 30.10.2007 che conferma un

grado di capacità lavorativa massimo del 50% in situazioni ideali.

La richiesta di aumento della rendita da parte

dell'A. viene quindi respinta dall'UAI in data 19.2.2008 e contro tale

decisione l'A. patrocinato del RA 1 inoltra opposizione e ricorso nel luglio

2008.

Nel mese di aprile 2009 il TCA dà indicazione per

un ulteriore approfondimento psichiatrico presso il nostro centro inteso a

delucidare l'aspetto diagnostico e le ripercussioni dei disturbi presenti sulla

capacità lavorativa dell'assicurato.

L'attuale valutazione si rende pertanto

necessaria in tale ambito.

Alla valutazione attuale emerge un quadro clinico

che depone per una depressione di entità almeno media: l'A. in entrambi i

colloqui mostra un'elevata quota d'ansia associata ad una deflessione timica

accompagnata ad idee passive di morte. È osservabile un generale rallentamento

psicomotorio con deficit mnemonici, facile distraibilità e sono altrettanto

presenti spunti persecutori e rivendicativi. L'immagine personale è compromessa

ed emergono ripetutamente sentimenti di inadeguatezza ed insufficienza.

Ciò che possiamo osservare all'esame clinico

trova una corrispondenza nella raccolta anamnestica e nella descrizione della

giornata. L'A. ha progressivamente nel corso degli anni perso lo slancio

vitale, l'integrazione sociale, i ritmi della propria giornata volgendo

progressivamente verso uno stato di incuria personale e di isolamento sociale.

Parallelamente si sono consolidati gli spunti persecutori, già presenti in

passato, che hanno rafforzato la tendenza all'isolamento, nel tentativo da un

lato l'A. di evitare atteggiamenti razzisti e dall'altro di sottrarsi alle

possibili critiche anche di amici e famigliari.

Dal quadro psicopatologico osservato, dalla

raccolta anamnestica, dagli atti a disposizione e dal colloquio telefonico con

il curante Dr. __________ che conferma quanto sopra riportato, riteniamo

ragionevolmente che il licenziamento avvenuto nel 2000 abbia precipitato un

quadro depressivo già precedentemente presente e in parte reattivo ai limiti

somatici dettati dagli infortuni occorsigli dal 1978 in poi.

Un nuovo peggioramento delle condizioni psichiche

è inoltre descritto dall'A. a decorrere dal novembre 2003 dopo l'intervento

chirurgico per asportazione di ernia discale L4-L5 (la perizia dell'ottobre 2007

del Dr. __________ non segnala un ulteriore compromissione della CL per motivi

reumatologici).

Pur ammettendo una possibile origine reattiva

della sintomatologia depressiva, riteniamo che la lunga durata dei disturbi

somatici e il riproporsi di infortuni di varia natura, unitamente ad una

predisposizione personale, abbiano portato alla strutturazione di una sindrome

depressiva ricorrente, il cui decorso si è aggravato progressivamente, anche in

assenza di cure specialistiche.

Al momento attuale reputiamo che il quadro

psicopatologico presente, deponga per un episodio depressivo di entità media e

sia responsabile di un'incapacità lavorativa di circa il 75%, ma

in assenza di certificati

specialistici risulta difficoltoso datare

con precisione il momento in cui gli aspetti psichici abbiano

determina un aumento dei limiti lavorativi.

A tal proposito

segnaliamo che il curante Dr. __________ nel suo rapporto del marzo 2006 pone lo stato depressivo tra le

diagnosi senza ripercussione sulla CL. In un successivo rapporto datato 10 marzo 2008, il

curante cita quali disturbi psichici una depressione cronica in seguito a

dolori e un'incapacità lavorativa con insolazione sociale consecutiva, senza per altro indicare

nello specifico per questo aspetto, una percentuale di incapacità lavorativa (viene riportata una IL del

75% in riferimento ad un'attività

leggera senza specificare

se per aspetti somatici o psichici).

Segnaliamo altresì

che l'A. non si è mai rivolto alle cure di uno specialista sentendosi sufficientemente preso a carico sia dal

punto di vista psicoterapeutico che dal punto di vista psicofarmacologico

dal suo medico curante Dr. __________.

A conclusione di

quanto esposto riteniamo che l'A. sia da considerarsi inabile all'attività lavorativa in misura del 75%, ma in assenza di

precedenti certificati

medico-psichiatrici e considerando

l'andamento progressivamente invalidante della patologia, non ci è possibile datare l'inizio del peggioramento.

Consideriamo

pertanto l'A. inabile in misura del 75% a decorrere dalla presente perizia, ovvero dal mese di ottobre 2009

B. CONSEGUENZE SULLA CAPACITA' DI LAVORO

1. Descrizione di risorse e deficit

La grave deflessione timica, la componente

ansiosa generalizzata, il severo ritiro

sociale con isolamento, la perdita dei

ritmi della giornata, e i deficit cognitivi superiori compromettono il

globale funzionamento dell'A. e la sua attività lavorativa in qualsiasi campo.

Considerandi

2.

Capacità

di lavoro nell'attività attuale o da ultimo svolta

A causa del quadro psicopatologico descritto l'A.

è da considerarsi inabile in qualsiasi attività lavorativa in misura del 75%.

3.

Periodi di inabilità lavorativa accertabili

IL del 75% da

ottobre 2009. Precedentemente rendita AI di 3/4

C. CONSEGUENZE SULLA CAPACITA'

D'INTEGRAZIONE

1.

Indicazioni

mediche per interventi di integrazione

Non vi sono al momento indicazioni mediche per

interventi di integrazione, ma risulta esigibile e indicata una presa a carico medico-psichiatrica specialistica a

decorrere da subito.

2.

Possibilità di migliorare la capacità di lavoro sul posto di lavoro attuale

Non concerne.

3.

Capacità di

lavoro per altre attività

No, IL per

qualsiasi attività.

D. OSSERVAZIONI

Segnaliamo che una presa a carico psichiatrica

specialistica risulta esigibile e indicata a partire da subito. L'A. stesso

dichiara di essere disponibile a a sottoporsi alle cure del caso e il medico

curante si è reso disponibile a sostenerlo in tal senso.

Una rivalutazione delle condizioni psichiche

volta a verificare un eventuale miglioramento dopo trattamento adeguato, è

pertanto indicata tra non meno di un anno.” (doc. AI 158-9+10+11+12)

2.6

Per costante

giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione

(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono

essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito

del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,

nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al

lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare

quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al

consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare

quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto

(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni

del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto

medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,

ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF

125.

V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997

pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998

IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna

1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata

nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al

principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la

valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per

quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice

non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui

compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze

specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie.

Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio

la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia,

altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108

consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del

25.

aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993.

pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Per quel

che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione

invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia,

devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA

(consid. 6 e 7).

In merito

al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di

accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo

e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF

136.

V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di

parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura

giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare ricorso in

materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti di parte

le prove assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa.

In una

sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 pubblicata in DTF 137 V

210.

il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della

giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi

di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della

conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del

Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.

L’Alta

Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per

poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni

come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo

nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha

riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo

latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività

dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro

dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò

ritenuto necessario adottare dei correttivi:

(a

livello amministrativo)

-

assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

-

differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

-

miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.

3.

),

-

rafforzamento dei diritti di partecipazione:

-- in

caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una

decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6;

cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);

-- alla

persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla

procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9;

cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a

livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)

In caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale

federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia

medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA

1997.

Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11

aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione

invalidità (consid. 4.4.2).

Infine,

il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio

standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto

si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue

specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto

di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la

decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema

cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

Nella

sentenza 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 il TF ha in particlare precisato quanto

segue a proposito del valore probatorio delle perizie di un SAM:

"

2.2.2

Das Bundesgericht hat in BGE 136 V 376 dargelegt, dass diese Kritik im Ansatz unzutreffend ist, weil sie

die verfassungs- und gesetzesrechtlichen Grundlagen der schweizerischen

Verwaltungsrechtspflege ausblendet. Danach handelt die IV-Stelle im

Verwaltungsverfahren nicht als Partei, sondern als zur Neutralität und

Objektivität verpflichtetes Organ des Gesetzesvollzugs. Solange kein

Beschwerdeverfahren angehoben ist, läuft ein Einparteienverfahren mit dem

Leistungsgesuchssteller als Partei und der IV-Stelle als Behörde, welche nach

den Grundsätzen des Amtsbetriebes die Herrschaft über das Verfahren innehat.

Nach dem Übergang zum Anfechtungsstreitverfahren wird die Verwaltung zwar im

prozessualen Sinne zur Partei; sie bleibt lite pendente indessen weiterhin an

die rechtsstaatlichen Grundsätze (Art. 5 BV) gebundenes, der Objektivität und

Neutralität verpflichtetes Organ. Daher hat sie nicht auch im materiellen Sinn

Parteieigenschaft. Von dieser Rechtslage geht die Judikatur über die

Beweiskraft versicherungsmedizinischer Berichte und Gutachten (BGE 125 V 351; 122 V 157) aus. Sind formell einwandfreie und materiell schlüssige (das

heisst beweistaugliche und beweiskräftige) medizinische Entscheidungsgrundlagen

des Versicherungsträgers (Administrativgutachten) vorhanden, so besteht daher

nach der Rechtsprechung kein Anspruch auf eine gerichtliche Expertise (BGE 135 V 465 E. 4 S. 467). Gemäss der Rechtsauffassung, wie sie in der

gesetzlichen Ordnung über die Amtsermittlungspflicht des

Sozialversicherungsträgers zum Ausdruck kommt, wird Beweis über

sozialversicherungsrechtliche Ansprüche schwergewichtig auf der Stufe des

Administrativverfahrens geführt, nicht im gerichtlichen Prozess. Hierin liegt

eine Grundentscheidung des Gesetzgebers, deren Abänderung im formellen Gesetz

vollzogen werden müsste (vgl. Art. 164 Abs. 1 lit. e-g BV). Die Verwaltung ist

aufgrund von Art. 89 Abs. 2 lit. a BGG immer dann zur Beschwerde berechtigt,

wenn der angefochtene Akt die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich

verletzen kann. Aus der formellen Parteieigenschaft der Durchführungsstelle im

gerichtlichen Prozess bzw. der Legitimation zur Erhebung von Beschwerden in

öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann offensichtlich nicht gefolgert

werden, auch die Beweiserhebungen der IV-Stelle im (vorausgehenden)

nichtstreitigen Verfahren bis zum Verfügungserlass seien Handlungen einer

(formellen) Partei, womit das spätere gerichtliche Abstellen hierauf gegen die

Verfassung oder die EMRK verstiesse.

2.2.3

Die grundsätzliche Verfassungs- und

Konventionsmässigkeit der Beschaffung medizinischer Entscheidungsgrundlagen

durch externe Gutachtensinstitute in der schweizerischen Invalidenversicherung

bestätigt ein rechtsvergleichender Ausblick. Danach kann - eine zweifellos in

die Kompetenz des nationalen Gesetzgebers fallende Grundentscheidung - die

medizinische Sachkompetenz entweder bei der entscheidenden Behörde selber

liegen oder bei zur Entscheidung im Einzelfall beizuziehenden Sachverständigen.

(…)

2.3

Im Hinblick auf die Ermittlung des

medizinischen Sachverhalts sind die MEDAS gesetzlich (Art. 59 Abs. 3 IVG)

vorgesehene Hilfsorgane der Invalidenversicherung. Als solche unterliegen sie

gleich wie die IV-Stellen selber dem verfassungsmässigen Gebot eines neutralen

und objektiven Gesetzesvollzugs. Institutionell wird die Eigenschaft der

Neutralität und Objektivität durch die selbständige Stellung der MEDAS

gestützt. Ihre Selbständigkeit zeigt sich darin, dass sie in ganz

verschiedenen, selber gewählten Rechtsformen auftreten und auf

unterschiedlichen Trägerschaften beruhen; sodann werden sie vom BSV weder fachlich

beaufsichtigt (vgl. Art. 64a IVG), noch sind sie im Einzelfall

weisungsgebunden. Ihre Kosten werden naheliegenderweise aus der IV-Rechnung

gedeckt, weshalb sie mit dem BSV auf tarifvertraglicher Grundlage

zusammenarbeiten (zu der daraus sich ergebenden Problematik vgl. aber unten E.

3.1

).

Unter diesen Umständen kann das Gebot der

Verfahrensfairness nicht allein durch den Umstand verletzt sein, dass

gutachtliche und andere medizinische Erkenntnisse aus dem

Administrativverfahren die wesentliche tatsachenbezogene Entscheidungsgrundlage

für die gerichtliche Überprüfung des Verwaltungsaktes bilden. Die Konzeption,

wonach ein Gericht auf die vom Versicherungsträger korrekt erhobenen Beweise

abstellen und auf ein eigenes Beweisverfahren verzichten darf, bleibt

grundsätzlich vereinbar mit Völker- und Bundesrecht (BGE 135 V 465 E. 4.3.2 S. 469). Aus der Rechtsvergleichung ergibt sich keine im

europäischen Raum allgemein anerkannte einheitliche Rechtsauffassung, dass über

streitige Sozialleistungen nur aufgrund eines gerichtlichen Beweisverfahrens

abschliessend entschieden werden dürfte (unten E. 4.3). Eine andere Frage ist,

wie es sich verhält, wenn ein Gericht die ursprüngliche Beweisgrundlage einmal

verworfen hat (dazu unten E. 4.4.)" (…)

Occorre

ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse

dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante

ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.

In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008

del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti

e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto

segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports

médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des

critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur

probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence

consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat

d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les

références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause

une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de

nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont

une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins

traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans

le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en

cause les conclusions de l'expert.(…)

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va ancora rilevato che,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La

promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni

sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.

628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in

particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &

Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,

inc. 32.1999.124).

2.7

Nella

concreta fattispecie, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute

del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione

della decisione qui impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica

agli atti, questo TCA non ha motivo per distanziarsi dalla valutazione peritale

effettuata dal CPAS per quanto riguarda la diagnosi e la percentuale

d’inabilità lavorativa (75% anche in attività adeguate) posta dai periti.

Essendo

il quadro clinico dell’assicurato, su questi punti, incontestato (cfr. doc. I),

è quindi superfluo dilungarsi, non essendovi contestazione tra le parti.

Oggetto

del contendere è invece la data di decorrenza della rendita intera d’invalidità

attribuita a RI 1.

Nella

decisione impugnata l’UAI ha oggettivato il peggioramento del quadro clinico

dell’assicurato, richiamando la perizia del CPAS, nel mese di ottobre 2009

(doc. AI 185-1).

Il

ricorrente, da parte sua, sostiene che se l’amministrazione avesse subito

accertato l’effettivo stato di salute dell’assicurato avrebbe dovuto

riconoscere una rendita intera con effetto dal mese della domanda di revisione

(novembre 2005), subordinatamente dalla data d’invio delle osservazioni al

primo progetto di decisione (marzo 2008) (doc. I).

Come

anticipato al consid. 2.3., in caso di aggravamento dell'incapacità al

guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a

prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art.

88a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di

revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di

una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC

1984.

pag. 137).

2.8

In una

sentenza 8C_427/2011 del 15 settembre 2011 l’Alta Corte ha sviluppato le

seguenti considerazioni:

" 4.2.3 Die Versicherte wendet im

Wesentlichen ein, eine Persönlichkeitsveränderung, wie sie von Dr. med.

P.________ diagnostiziert werde, müsse definitionsgemäss schon seit längerer

Zeit bestehen. Dies spreche gegen die Verlässlichkeit des Untergutachtens der

Frau med. pract. H.________, welche keine solche Diagnose gestellt habe. Sodann

stützt die Beschwerdeführerin ihre Auffassung auf verschiedene Aussagen im

RAD-Bericht vom 27. November 2009 und auf den Umstand, dass die

IV-Stelle gemäss Vorbescheid vom 7. März 2011 davon ausgehe, ab 1. Juli 2010

bestehe Anspruch auf eine halbe Invalidenrente.

4.2.4

Auch Frau med. pract. H.________ hat die Belastungsfaktoren, welche Dr. med.

P.________ der Diagnose einer Persönlichkeitsveränderung zugrunde legt,

erwähnt. Dass sie sich dadurch, unter Berücksichtigung der von ihr

vorgenommenen Untersuchung, nicht zur gleichen Diagnosestellung wie Dr. med.

P.________ veranlasst sah, lässt ihre Ausführungen nicht als unrichtig

erscheinen. Zudem dürfte sich die Bescheinigung einer Arbeitsunfähigkeit durch

Dr. med. P.________ eher auf die von ihm zusätzlich diagnostizierte depressive

Episode beziehen. Diese wiederum bezeichnet der Psychiater als rezidivierend.

Sie muss daher nicht bereits im Jahr 2006 oder bei der Begutachtung durch Frau

med. pract. H.________ bestanden haben. Die weiteren medizinischen Akten

enthalten denn auch keine Hinweise auf eine frühere Manifestation eines solchen

Leidens im damaligen Zeitpunkt. Es ergibt sich aus den Akten ebenfalls nicht,

dass sich eine Persönlichkeitsveränderung vor dem Behandlungsbeginn bei Dr.

med. P.________ auf die Arbeitsfähigkeit ausgewirkt hätte. Zu beachten ist

zudem, dass es generell und namentlich bei psychischen Störungen schwierig ist,

rückwirkend und überdies für einen weit zurückliegenden Zeitraum die

Arbeitsfähigkeit zuverlässig zu beurteilen (Urteile 8C_418/2010 vom 27. August

2010.

E. 5.3.2 und 8C_808/2007 vom 16. Mai 2008 E. 5.4.1 mit Hinweisen). Dies spricht

ebenfalls eher für die näher beim massgeblichen Zeitpunkt der Renteneinstellung

liegende Beurteilung der psychiatrischen Expertin als für die retrospektive des

Dr. med. P.________. Hinzu kommt, dass dieser, wie die Vorinstanz richtig

erwähnt, als behandelnder Arzt Bericht erstattet hat. Rechtsprechungsgemäss

sind nun aber Berichte der behandelnden Ärztinnen und Ärzte aufgrund deren

auftragsrechtlichen Vertrauensstellung zur Patientin oder zum Patienten mit

Vorbehalt zu würdigen, was für den allgemein praktizierenden Hausarzt wie für

den behandelnden Spezialarzt und erst recht für den schmerztherapeutisch

tätigen Arzt mit seinem besonderen Vertrauensverhältnis und dem Erfordernis,

den geklagten Schmerz zunächst bedingungslos zu akzeptieren, gilt (SVR 2008 IV

Nr. 2 S. 3, I 697/05 E. 4.2 mit Hinweis; vgl. auch BGE 135 V 465 E. 4.5 S. 470 und

125.

V 351 E. 3b/cc S. 353).

Die

vorinstanzliche Beurteilung, wonach die Aussagen des Dr. med. P.________ das

Gutachten der Frau med. pract. H.________ nicht zu entkräften vermögen, erweist

sich aus den dargelegten Gründen jedenfalls nicht als offensichtlich unrichtig

oder sonstwie rechtsverletzend.”

2.9

Nella perizia del 5 novembre 2009 il Dr. __________, spec. FMH in psichiatria

e psicoterapia e direttore del CPAS e la Dr.ssa __________, spec. FMH in

psichiatria e psicoterapia, hanno considerato

l’assicurato inabile all'attività lavorativa

nella misura del 75% a decorrere

dalla data della perizia (i due colloqui sono stati effettuati il 6 e il 14

ottobre 2009, cfr. doc. AI 158-1), ovvero

dal mese di ottobre 2009 non

essendo possibile datare l'inizio del peggioramento. I periti hanno

giustificato tale procedere con “l’assenza di precedenti certificati medico-psichiatrici e considerando l'andamento progressivamente

invalidante della patologia” (doc. AI 158-11).

Questo

Tribunale, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, non può

confermare l’operato dell’amministrazione, per le ragioni che seguono.

Dagli

atti dell’incarto emerge che successivamente alla valutazione peritale del Dr. __________

del 24 novembre 2004 nella quale veniva posta la diagnosi di “Disturbo

organico di personalità con umore depresso” e indicato che

le capacità

psichiche dell’assicurato “sono soprattutto ridotte per la componente neuro

psicologica e depressiva che influiscono al massimo al 25%‑30% sulle sue

capacità lavorative da ultimo svolte” (doc. AI 75-17), non vi sono agli

atti certificazioni mediche che attestano un’incapacità lavorativa per motivi

psichici sino al 10 marzo 2008.

In sede

di domanda di revisione del 24 novembre 2005 l’assicurato non aveva indicato

alcuna patologia psichiatrica per quanto riguarda il danno alla salute (pto.

7.

, doc. AI 89-5).

Interpellato

dall’Ufficio AI, in merito al peggioramento del quadro valetudinario

dell’assicurato, il medico curante Dr. __________, FMH in medicina generale, il

16.

gennaio 2006 non aveva fatto riferimento ad alcuna patologia psichiatrica, limitandosi

ad indicare problemi d’instabilità vertebrale sul segmento L5/S1 (doc. AI

92-1).

Nel

referto del 6 marzo 2006 lo stesso medico curante Dr. __________ aveva posto la

diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa di depressione (doc. AI

96-3).

È

unicamente con il certificato del Dr. __________ del 17 marzo 2008 che

viene nuovamente attestato un disturbo di natura psichiatrica. Circostanza

questa peraltro già emersa nell’ambito della precedente procedura dinanzi

questa Corte (cfr. sentenza del 23 aprile 2009, pag. 25).

Il Dr. __________,

in data 17 marzo 2008, ha infatti indicato che RI 1 soffre di “depressione

cronica in seguito a dolori e incapacità lavorativa con isolazione sociale

consecutiva” (doc. AI 124-1)

Nella

precedente sentenza il TCA ha dunque rinviato gli atti all’amministrazione, la

quale – erroneamente secondo questa Corte – aveva fatto riferimento al referto

peritale del 24 novembre 2004 (tre anni e mezzo antecedente alla decisione

impugnata) per giustificare un mancato peggioramento del quadro psichiatrico,

senza procedere ad alcun nuovo esame specialistico.

Nella

perizia del 5 novembre 2009 il Dr. __________ e la Dr.ssa __________, non sono stati però in grado di datare l'inizio del peggioramento, ragion per

cui, in assenza di precedenti certificati

medico-psichiatrici e considerando

l'andamento progressivamente invalidante della patologia, lo hanno fissato

al mese di ottobre del 2009 (doc. AI 158-11).

In data

28.

luglio 2011 questa Corte ha interpellato il medico curante, Dr. __________

per le seguenti precisazioni:

"

(…)

1) A quale classificazione ICD appartiene la patologia psichiatrica

diagnosticata all’assicurato nel 2008 ?

2) Ci può descrivere il decorso di tale patologia e i trattamenti

intrapresi (terapia, farmacologia) ?

3) Quale grado d’incapacità lavorativa comporta per il paziente ?

Quando ha preso inizio tale incapacità lavorativa ? È tuttora presente ?

4) Questa patologia da cosa è determinata ?

5) Per quale motivo l’assicurato, a quel momento, non è stato inviato

da uno specialista in psichiatria e psicoterapia ?” (doc. VIII).

Il

Dr. __________ ha così risposto in data 7 agosto 2008:

"

(…)

1.

la classificazione ICD-10 della patologia psichiatrica diagnosticata

nel 2008 è: sindrome depressiva ricorrente con episodi di media entità (ICD-10:

F33.1)

2.

la depressione fu scatenata e mantenuta della situazione di

disoccupazione ed isolamento sociale, combinata con variabili dolori

invalidanti di processi degenerativi dello scheletro assiale, che necessitavano

interventi specialistici senza risultato positivo. Sono stati somministrati

antidepressivi triciclici (i nuovi ISSR non sono stati supportati) che hanno

avuto effetto anche sulla cefalea cronica.

3.

75% dal ottobre 2009 con precedente rendita AI di 3/4 . L’incapacità

lavorativa è tuttora presente.

4.

Vedasi allinea 2.

5.

Il trattamento ed il decorso è risultato soddisfacente. Conosco il

paziente da circa trent’anni ed ho proposto anche questo appoggio

professionale, che però durante il decorso non è stato necessario ed anche non

gradito da parte del paziente” (doc. IX).

Nel

complemento del 17 agosto 2011 il Dr. __________ ha aggiunto:

"

(…)

Precisazione del capoverso 3. della risposta del

7.8.2011

concernente il paziente in merito:

l’inabilità lavorativa del 75% dovuto alla

depressione esisteva già al 17.3.2008 e la decisione del incapacità lavorativa

con ottobre 2009 si basa sulla perizia psichiatrica incaricata da parte

dell’AI.” (doc. XI)

I medici del SMR da parte

loro, nelle annotazioni del 30 agosto 2011, hanno indicato che il medico

curante non ha precisato in quale modo la patologia psichiatrica ha influito

sulla capacità lavorativa limitandola al 25% e non fornirebbe elementi

sufficienti per concludere che era presente già dal mese di marzo 2008 (doc.

XVbis).

Il 6

settembre 2011 questa Corte ha quindi nuovamente interpellato il Dr. __________,

per le seguenti precisazioni:

"

(…)

1) A partire da quando il signor RI 1 è suo regolare paziente ?

2) Nello scritto del 17 agosto 2011 ci ha indicato che la patologia

psichiatrica esisteva già al 17 marzo 2008. Ci può indicare a partire da quando

(data esatta) tale patologia è peggiorata divenendo invalidante per il paziente

?

3) Ritenuto che prima del referto del 17 marzo 2008 non è mai stata

diagnosticata una patologia psichiatrica con conseguenze sulla capacità

lavorativa (nel suo referto del 6 marzo 2006 la depressione era inserita nelle

diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa), cosa è intervenuto nel

marzo del 2008 per ritenere RI 1 inabile al lavoro per la depressione ?

4) Sulla base di quali elementi ha potuto constatare questo

peggioramento ?

5) Nello scritto del 7 agosto 2008 ci ha indicato che sono stati

somministrati al paziente degli antidepressivi triciclici. A partire da quando

(data esatta) ha prescritto a RI 1 tali medicamenti ?

6) Nel certificato medico del 17 marzo 2008 lei ha diagnosticato dei

disturbi fisici (dolori cronici lombo vertebrali, cefalee frequenti, dolori

alle spalle, dolori addominale) e disturbi psichici (depressione cronica) e

indicato un’incapacità lavorativa del 70%.

La percentuale del

70% si riferiva ai disturbi somatici o a quelli psichici ? Come si giustifica

tale incapacità lavorativa ?” (doc. XVIII).

Il

Dr. __________, in data 19 settembre 2011, ha così risposto:

"

(…)

1) Dal 1980

2) il 17.3.08 è la data per il peggioramento della depressione

influenzando la capacità lavorativa in modo importante

3) l’accumulo delle sofferenze fisiche che non sono state considerate

in modo adeguato delle assicurazioni.

4) Ritiro dei contatti sociali sempre più drastico, assenza di appoggio

di terzi, cefalea sempre più frequente e incisivo con insonnia, espressione

simbolica di idee di suicidio, accenno di sopravvivere solo grazie alla propria

fede

5) dal 5.12.08 (preciso che l’indicazione e il tentativo di

somministrare di tali medicamenti non erano possibili poiché il paziente non

poteva accettare tale idea causa la sua fede)

6) Non mi sento in grado di attribuire con chiarezza l’incapacità

lavorativa con questa anamnesi lunga che rappresenta una sofferenza fisica e

psichica intrecciata con esordio fisico” (doc. XIX).

L’UAI,

nelle osservazioni del 28 settembre 2011, ha confermato il proprio provvedimento riprendendo le annotazioni dei medici del SMR, Dr.ssa __________ e Dr. __________,

i quali hanno concluso che il medico curante, pur riferendo di un peggioramento

del quadro clinico dal 17 marzo 2008, “non si esprime in maniera chiara

sull’influsso che questo ha avuto sulla CL” (doc. XXIIbis).

Il

TCA non condivide la posizione dell’amministrazione.

Agli atti

figurano, da un canto, le certificazione del Dr. __________ - medico che ha

avuto in cura l’assicurato - e, d'altro canto, la perizia amministrativa del CPAS,

sostenuta dal SMR.

Di

principio, questi referti possono essere presi in considerazione nell'ambito di

una valutazione globale delle prove. In effetti, come visto, secondo la

giurisprudenza federale, per decidere a proposito del valore probante di un

mezzo di prova, determinante è il suo contenuto, piuttosto che la sua

provenienza.

Ora, pur

tenendo conto che alle certificazioni del medico curante (cfr. STFA del 7

dicembre 2001 nella causa M, U 202/01, consid. 2b/bb) - va riconosciuto un

valore di prova limitato - e ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega

al suo paziente (cfr.

RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF

124.

I 175 consid. 4; DTF

122.

V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des assurances

sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea

2000, p. 269s.) e in ragione della diversità

dell’incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), di modo che,

in caso di lite, non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico

curante, anche se specialista (cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STFA I

701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2) - resta il fatto che nella presente fattispecie l'opinione

espressa dal medico curante, risulta più convincente rispetto a quella

sostenuta dai periti del CPAS che de facto non hanno saputo rispondere

in maniera esaustiva al quesito circa il peggioramento del quadro

psichiatrico del ricorrente fissandolo al mese di ottobre 2009, in mancanza di precedenti certificazioni.

Ritenuto invece che agli

atti vi è la perizia del Dr. __________ che poneva una prognosi negativa a medio-lungo termine (doc. AI 75-18), il certificato del Dr. __________

del 17 marzo 2008 e quelli del 7 agosto, del 17 agosto e infine del 19

settembre 2011 attestanti in maniera chiara un disturbo di natura psichiatrica

con incapacità lavorativa esistente già al 17 marzo 2008 (doc. AI 124-1,

IX, XI, XIX), questa Corte ritiene dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente

applicato nel settore delle assicurazioni sociali, che l’assicurato è

inabile al lavoro in misura del 70-75% almeno dal mese di marzo 2008, come postulato

in via subordinata dal ricorrente.

A differenza di quanto

emerge dalla sentenza

8C_427/2011 del 15 settembre 2011 (cfr. consid. 2.8.), nel caso di specie il

Dr. __________ è stato in grado di fissare in maniera precisa quando è

peggiorato il quadro psichiatrico del paziente.

La circostanza – indicata

nella perizia del CPAS e nella risposta dell’UAI – che l’assicurato non si è

mai rivolto alle cure di uno specialista “sentendosi sufficientemente preso

a carico sia dal punto di vista psicoterapeutico che dal punto di vista

psicofarmacologico dal suo medico curante Dr. __________ (doc. AI 158-11)

non significa ancora che l’assicurato non soffrisse già di una

patologia psichiatrica invalidante.

Il referto del 14

settembre 2010 della Dr.ssa __________ spec. FMH in psichiatria e psicoterapia,

che informa l’UAI di aver iniziato a seguire il paziente solo dal 24 novembre

2009.

“a causa di un importante stato depressivo” non permette una diversa

valutazione della fattispecie.

Il medico curante specialista

infatti si è limitato ad indicare che la sindrome depressiva ricorrente di cui

soffre RI 1 “dura ormai da mesi” (doc. AI 175-1).

Richiamato l’art. 88a cpv. 2 OAI (cfr. consid.

2.8

) la decisione impugnata va, dunque, modificata nel senso che l’assicurato

ha diritto ad una rendita intera d’invalidità dal 1° giugno 2008.

2.10

Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di

ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di

prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a

spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in

funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133

V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre

2008).

Visto

l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell'Ufficio AI.

2.11

Vincente in

causa, il ricorrente, patrocinato dalla RA 1, ha diritto ad un'indennità per

ripetibili (cfr. STF K 63/06 del 5 settembre 2007 e la citata DTF 126 V 11 seg. consid. 2).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§ La decisione del 6 gennaio

2011 impugnata è annullata.

§§ L’assicurato ha

diritto ad una rendita intera d’invalidità a partire dal

1° giugno 2008.

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

L’Ufficio

AI verserà al ricorrente la somma di fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili (IVA

inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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